Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0222(COD)

23.2.2017

EMENDAMENTI

52 - 295

Progetto di relazione

Sophia in 't Veld

(PE593.978v02-00)

Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

Proposta di direttiva

( COM(2016)0465 – C8‑0323/0216 – 2016/0222(COD) )

AM_Com_LegReport

Emendamento    52

Gilles Lebreton

 

Proposta di direttiva

–

 

 

Proposta di reiezione

 

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. fr

 

Emendamento    53

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

–

 

 

Proposta di reiezione

 

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

 

Emendamento    54

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione, con la conseguente affermazione del principio di "non respingimento" (non-refoulement). Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione, con la conseguente affermazione del principio di "non respingimento" (non-refoulement). Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di accessibilità economica, tenendo in considerazione le capacità di assorbimento delle società riceventi nonché la massima autonomia dei richiedenti protezione.

Or. en

Motivazione

Un sistema europeo comune di asilo (CEAS) efficace non può essere costruito sui presupposti di condivisione degli oneri e solidarietà. Dovrebbero essere invece la gestione efficace dei flussi migratori e la riduzione di inutili fattori di attrazione, quali le prestazioni sociali generose, a guidare l'attuazione del CEAS.

 

Emendamento    55

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti protezione internazionale e su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, le condizioni e le procedure di accoglienza e i diritti dei beneficiari di protezione internazionale. Nonostante gli importanti progressi compiuti nello sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, le condizioni di accoglienza offerte ai richiedenti, i tassi di riconoscimento e il tipo di protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti protezione internazionale e su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, le condizioni e le procedure di accoglienza e i diritti dei beneficiari di protezione internazionale. Nonostante gli importanti progressi compiuti nello sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, le condizioni di accoglienza offerte ai richiedenti, i tassi di riconoscimento e il tipo di protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

Or. en

 

Emendamento    56

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 2016 "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa"22, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema europeo comune di asilo. Inoltre ha proposto una serie di opzioni per migliorarlo, e segnatamente: istituire un sistema sostenibile ed equo per determinare lo Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale, rafforzare il sistema Eurodac, conseguire una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e definire un nuovo mandato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 201623 e del 17 e 18 marzo 201624 a compiere progressi nella riforma del quadro esistente dell'UE, così da assicurare una politica in materia di asilo umana ed efficiente. La comunicazione propone inoltre una modalità d'azione conforme all'approccio olistico alla migrazione descritto dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 2016 ""Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa""22, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema europeo comune di asilo. Inoltre ha proposto una serie di opzioni per migliorarlo, e segnatamente: istituire un sistema sostenibile ed equo per determinare lo Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale, rafforzare il sistema Eurodac, conseguire una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e definire un nuovo mandato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 201623 e del 17 e 18 marzo 201624 a compiere progressi nella riforma del quadro esistente dell'UE, così da assicurare una politica in materia di asilo umana ed efficiente. La comunicazione propone inoltre una modalità d'azione parzialmente conforme all'approccio olistico alla migrazione descritto dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

__________________

__________________

22 COM(2016) 197 final.

22 COM(2016) 197 final.

23 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

23 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

24 EUCO 12/1/16.

24 EUCO 12/1/16.

Or. en

 

Emendamento    57

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. I persistenti problemi incontrati, in alcuni Stati membri, nel garantire il rispetto delle norme di accoglienza necessarie a un trattamento dignitoso dei richiedenti hanno contribuito all'onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere, con la conseguenza che questi ultimi subiscono ora pressioni volte ad abbassare tali standard. Condizioni di accoglienza più simili, stabilite a un livello adeguato per tutti gli Stati membri, contribuiranno a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'UE.

(5)  Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. Le differenze delle norme di accoglienza fra gli Stati membri hanno contribuito all'onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere. Condizioni di accoglienza più simili, stabilite a un livello adeguato e realistico sul piano economico per tutti gli Stati membri, contribuiranno a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'UE, concorrendo così a un esame più rapido delle domande.

Or. en

 

Emendamento    58

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. I persistenti problemi incontrati, in alcuni Stati membri, nel garantire il rispetto delle norme di accoglienza necessarie a un trattamento dignitoso dei richiedenti hanno contribuito all'onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere, con la conseguenza che questi ultimi subiscono ora pressioni volte ad abbassare tali standard. Condizioni di accoglienza più simili, stabilite a un livello adeguato per tutti gli Stati membri, contribuiranno a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'UE.

(5)  Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. I persistenti problemi incontrati, in alcuni Stati membri, nel garantire il rispetto delle norme di accoglienza necessarie a un trattamento dignitoso dei richiedenti hanno contribuito all'onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere, con la conseguenza che questi ultimi subiscono ora pressioni volte a garantire il mantenimento di tali standard di accoglienza elevati. Condizioni di accoglienza simili e standard elevati per tutti gli Stati membri contribuiranno a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'Unione.

Or. en

 

Emendamento    59

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. I persistenti problemi incontrati, in alcuni Stati membri, nel garantire il rispetto delle norme di accoglienza necessarie a un trattamento dignitoso dei richiedenti hanno contribuito all'onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere, con la conseguenza che questi ultimi subiscono ora pressioni volte ad abbassare tali standard. Condizioni di accoglienza più simili, stabilite a un livello adeguato per tutti gli Stati membri, contribuiranno a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'UE.

(5)  Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. I persistenti problemi incontrati, in alcuni Stati membri, nel garantire il rispetto delle norme di accoglienza necessarie a un trattamento adeguato dei richiedenti hanno contribuito all'onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere, con la conseguenza che questi ultimi subiscono ora pressioni volte ad abbassare tali standard. Condizioni di accoglienza più simili, stabilite a un livello adeguato per tutti gli Stati membri, contribuiranno a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'UE.

Or. it

 

Emendamento    60

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo asilo, migrazione e integrazione e dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella presente direttiva e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(6)  È opportuno mobilitare con moderazione le risorse del Fondo asilo, migrazione e integrazione e dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, per fornire sostegno aggiuntivo agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella presente direttiva e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

Or. en

Motivazione

La principale responsabilità di sostenere i costi dell'accoglienza dei richiedenti asilo spetta agli Stati membri.

 

Emendamento    61

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in qualità di richiedenti. È necessario chiarire che le condizioni materiali di accoglienza vanno accordate ai richiedenti dal momento in cui la persona esprime la sua intenzione di chiedere protezione internazionale ai funzionari dell'autorità accertante, nonché ai funzionari di altre autorità designate come competenti per la ricezione e la registrazione delle domande o che assistono l'autorità accertante nel ricevere tali domande in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

(7)  Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in qualità di richiedenti. La presente direttiva non si applica alle persone che non hanno presentato domanda di protezione internazionale o non sono più considerate richiedenti. È necessario chiarire che le condizioni materiali di accoglienza vanno accordate ai richiedenti dal momento in cui la persona esprime la sua intenzione di chiedere protezione internazionale ai funzionari dell'autorità accertante, nonché ai funzionari di altre autorità designate come competenti per la ricezione e la registrazione delle domande o che assistono l'autorità accertante nel ricevere tali domande in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

Or. en

Motivazione

Le persone che si sono rifiutate di presentare domanda di protezione internazionale nelle dovute maniere non dovrebbero avere diritto a godere delle misure di salvaguardia previste nella presente direttiva.

 

Emendamento    62

Cornelia Ernst

 

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento    

(8)  Se si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], il richiedente non dovrebbe avere diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17.

soppresso

Or. de

 

Emendamento    63

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Se si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], il richiedente non dovrebbe avere diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    64

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Se si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], il richiedente non dovrebbe avere diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17.

soppresso

Or. it

 

Emendamento    65

Jeroen Lenaers

 

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Se si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], il richiedente non dovrebbe avere diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17.

(8)  Al fine di scoraggiare i movimenti secondari, il richiedente che si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] non dovrebbe avere diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17.

Or. en

 

Emendamento    66

Udo Voigt

 

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Se si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], il richiedente non dovrebbe avere diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17.

(8)  Se si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17.

Or. de

 

Emendamento    67

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  È opportuno adottare condizioni uniformi in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

(10)  Le condizioni in materia di accoglienza dei richiedenti sono stabilite dagli Stati membri. Tali condizioni non devono essere armonizzate nel rispetto del principio di sussidiarietà. Inoltre, si riconosce che le differenze nelle condizioni di accoglienza sono il risultato di priorità diverse nell'ambito del bilancio di ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ricevibili che si basano sul principio di sussidiarietà e sono indissolubilmente legati a emendamenti presenti nelle parti in bianco. Sarebbe assurdo applicare tale principio solo alle parti in grigio.

 

Emendamento    68

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  È opportuno adottare condizioni uniformi in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

(10)  È opportuno adottare condizioni uniformi in materia di accoglienza dei richiedenti e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

Or. en

Motivazione

La parola "dignitoso" è soggettiva e aperta alle interpretazioni.

 

Emendamento    69

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  È opportuno adottare condizioni uniformi in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

(10)  È opportuno adottare condizioni uniformi in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita adeguato e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

Or. it

Motivazione

L'impiego dell'aggettivo "dignitoso", per descrivere il livello di vita che deve essere garantito ai richiedenti attraverso l'adozione di condizioni armonizzate in materia di accoglienza, senza che ne siano precisati i diversi contenuti, potrebbe dar luogo a situazioni di contenzioso con gli interessati.

 

Emendamento    70

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Affinché i richiedenti siano consapevoli delle conseguenze in cui incorrono se si rendono irreperibili, è opportuno che gli Stati membri li informino in modo uniforme, il più presto possibile e al più tardi al momento della presentazione della loro domanda, di tutti gli obblighi ai quali devono conformarsi in relazione alle condizioni di accoglienza, comprese le circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata, così come di tutti i benefici accordati.

(11)  Affinché i richiedenti siano consapevoli delle conseguenze in cui incorrono se si rendono irreperibili, è opportuno che gli Stati membri li informino in modo uniforme, il più presto possibile e al più tardi al momento in cui presentano la loro domanda, di tutti i diritti e gli obblighi in relazione alle condizioni di accoglienza, comprese le circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata, così come di tutti i benefici accordati e del gratuito patrocinio, delle esigenze speciali, del risarcimento e del diritto di ricorso contro il trattenimento o decisioni relative alla sostituzione, alla riduzione o alla revoca delle condizioni di accoglienza nonché della pertinente procedura di asilo.

Or. en

 

Emendamento    71

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Affinché i richiedenti siano consapevoli delle conseguenze in cui incorrono se si rendono irreperibili, è opportuno che gli Stati membri li informino in modo uniforme, il più presto possibile e al più tardi al momento della presentazione della loro domanda, di tutti gli obblighi ai quali devono conformarsi in relazione alle condizioni di accoglienza, comprese le circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata, così come di tutti i benefici accordati.

(11)  Affinché i richiedenti siano consapevoli delle conseguenze in cui incorrono se si rendono irreperibili, è opportuno che gli Stati membri li informino in modo uniforme, nel momento in cui la persona esprime la sua intenzione di chiedere protezione internazionale e al più tardi al momento della presentazione della loro domanda, di tutti gli obblighi ai quali devono conformarsi in relazione alle condizioni di accoglienza, comprese le circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata, così come di tutti i benefici accordati.

Or. it

 

Emendamento    72

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Gravi ragioni umanitarie possono essere addotte, ad esempio, quando un richiedente abbia necessità di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi imperativi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.

(12)  L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

Or. it

 

Emendamento    73

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Gravi ragioni umanitarie possono essere addotte, ad esempio, quando un richiedente abbia necessità di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi imperativi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.

(12)  L'esistenza di norme dell'Unione armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Gravi ragioni umanitarie possono essere addotte, ad esempio, quando un richiedente abbia necessità di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto.

Or. en

 

Emendamento    74

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Gravi ragioni umanitarie possono essere addotte, ad esempio, quando un richiedente abbia necessità di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi imperativi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.

(12)  Norme dell'Unione armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti, al fine di rendere più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione, possono essere adottate solo se sono ripristinati i controlli permanenti alle frontiere. Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Gravi ragioni umanitarie possono essere addotte, ad esempio, quando un richiedente abbia necessità di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi imperativi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.

Or. en

 

Emendamento    75

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Gravi ragioni umanitarie possono essere addotte, ad esempio, quando un richiedente abbia necessità di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi imperativi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.

(12)  L'esistenza di norme dell'Unione armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi. La validità del documento di viaggio dovrebbe coprire almeno la finalità e la durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Gravi ragioni umanitarie possono essere addotte, ad esempio, quando un richiedente abbia necessità di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.

Or. en

 

Emendamento    76

Cornelia Ernst

 

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale nello Stato membro del suo primo ingresso o, in caso di presenza regolare, nello Stato membro di soggiorno o di residenza. Un richiedente che non abbia rispettato tale obbligo ha meno probabilità, in seguito alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], di essere autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui ha fatto domanda, ed è pertanto più probabile che cerchi di fuggire. Il luogo in cui si trova deve pertanto essere attentamente sorvegliato.

soppresso

Or. de

 

Emendamento    77

Emil Radev

 

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale nello Stato membro del suo primo ingresso o, in caso di presenza regolare, nello Stato membro di soggiorno o di residenza. Un richiedente che non abbia rispettato tale obbligo ha meno probabilità, in seguito alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], di essere autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui ha fatto domanda, ed è pertanto più probabile che cerchi di fuggire. Il luogo in cui si trova deve pertanto essere attentamente sorvegliato.

soppresso

Or. bg

 

Emendamento    78

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale nello Stato membro del suo primo ingresso o, in caso di presenza regolare, nello Stato membro di soggiorno o di residenza. Un richiedente che non abbia rispettato tale obbligo ha meno probabilità, in seguito alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], di essere autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui ha fatto domanda, ed è pertanto più probabile che cerchi di fuggire. Il luogo in cui si trova deve pertanto essere attentamente sorvegliato.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    79

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale nello Stato membro del suo primo ingresso o, in caso di presenza regolare, nello Stato membro di soggiorno o di residenza. Un richiedente che non abbia rispettato tale obbligo ha meno probabilità, in seguito alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], di essere autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui ha fatto domanda, ed è pertanto più probabile che cerchi di fuggire. Il luogo in cui si trova deve pertanto essere attentamente sorvegliato.

(13)  Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale secondo i criteri definiti nel regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

Or. it

 

Emendamento    80

Cornelia Ernst

 

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  I richiedenti sono tenuti ad essere presenti nello Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Qualora un richiedente sia fuggito da tale Stato membro e, senza autorizzazione, si sia recato in un altro Stato membro, è indispensabile, al fine di garantire un sistema europeo comune di asilo efficace, che il richiedente sia rinviato rapidamente nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. Fino al momento di tale trasferimento, c’è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

soppresso

Or. de

 

Emendamento    81

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  I richiedenti sono tenuti ad essere presenti nello Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Qualora un richiedente sia fuggito da tale Stato membro e, senza autorizzazione, si sia recato in un altro Stato membro, è indispensabile, al fine di garantire un sistema europeo comune di asilo efficace, che il richiedente sia rinviato rapidamente nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. Fino al momento di tale trasferimento, c'è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

(14)  I richiedenti sono tenuti a rimanere a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Gli Stati membri non dovrebbero imporre sanzioni a un richiedente per la sola ragione di essere entrato o essere presente nel loro territorio in maniera irregolare, né per il mancato rispetto dell'obbligo di presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, come stabilito nell'[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Dublino IV], o per il fatto di essere presente in un altro Stato membro in conformità del [regolamento Dublino IV], qualora vi siano gravi motivi di ritenere che il richiedente arrivi da un territorio dove la sua vita o la sua libertà erano minacciate, in linea con l'[articolo 9 del regolamento qualifiche] o l'[articolo 16 del regolamento qualifiche], oppure lo stesso dimostri motivi fondati per il proprio ingresso o presenza irregolare.

Or. en

 

Emendamento     82

Emil Radev

 

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  I richiedenti sono tenuti ad essere presenti nello Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Qualora un richiedente sia fuggito da tale Stato membro e, senza autorizzazione, si sia recato in un altro Stato membro, è indispensabile, al fine di garantire un sistema europeo comune di asilo efficace, che il richiedente sia rinviato rapidamente nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. Fino al momento di tale trasferimento, c'è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

(14)  I richiedenti sono tenuti ad essere presenti nello Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Fino al momento di tale trasferimento, c'è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

Or. bg

 

Emendamento    83

Udo Voigt

 

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  I richiedenti sono tenuti ad essere presenti nello Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Qualora un richiedente sia fuggito da tale Stato membro e, senza autorizzazione, si sia recato in un altro Stato membro, è indispensabile, al fine di garantire un sistema europeo comune di asilo efficace, che il richiedente sia rinviato rapidamente nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. Fino al momento di tale trasferimento, c’è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

(14)  I richiedenti sono tenuti ad essere presenti nello Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Qualora un richiedente sia fuggito da tale Stato membro e, senza autorizzazione, si sia recato in un altro Stato membro, perde qualsiasi altro diritto a soggiornare nell'Unione europea.

Or. de

 

Emendamento    84

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  I richiedenti sono tenuti ad essere presenti nello Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Qualora un richiedente sia fuggito da tale Stato membro e, senza autorizzazione, si sia recato in un altro Stato membro, è indispensabile, al fine di garantire un sistema europeo comune di asilo efficace, che il richiedente sia rinviato rapidamente nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. Fino al momento di tale trasferimento, c'è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

(14)  I richiedenti sono tenuti ad essere presenti nello Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Qualora un richiedente si sia recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, è indispensabile, al fine di garantire un sistema europeo comune di asilo efficace, che il richiedente sia rinviato rapidamente nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. Fino al momento di tale trasferimento, c'è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

Or. it

 

Emendamento    85

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Il fatto che un richiedente sia già fuggito in precedenza in un altro Stato membro è un elemento importante da considerare nel valutare il rischio che si renda irreperibile. Al fine di assicurare che il richiedente non fugga nuovamente e resti a disposizione delle autorità competenti, una volta che questi sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente è opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    86

Emil Radev

 

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Il fatto che un richiedente sia già fuggito in precedenza in un altro Stato membro è un elemento importante da considerare nel valutare il rischio che si renda irreperibile. Al fine di assicurare che il richiedente non fugga nuovamente e resti a disposizione delle autorità competenti, una volta che questi sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente è opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

(15)  Il fatto che un richiedente sia già fuggito in precedenza in un altro Stato membro è un elemento importante da considerare nel valutare il rischio che si renda irreperibile. Al fine di assicurare che il richiedente non fugga nuovamente e resti a disposizione delle autorità competenti, è opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

Or. bg

 

Emendamento    87

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale, per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Siffatta decisione può essere necessaria per prevenire efficacemente la fuga del richiedente, in particolare nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di: presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso regolare o irregolare; all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente; o nel caso in cui il richiedente sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate anche all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

(16)  Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico debitamente giustificati e gravi, gli Stati membri possono, se necessario, stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza aperto, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere previste anche per il richiedente che risiede in tale luogo specifico.

Or. en

 

Emendamento    88

Emil Radev

 

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale, per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Siffatta decisione può essere necessaria per prevenire efficacemente la fuga del richiedente, in particolare nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso regolare o irregolare, o all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente, o nel caso in cui il richiedente sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate anche all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

(16)  Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale, per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate anche all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

Or. bg

 

Emendamento    89

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale, per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Siffatta decisione può essere necessaria per prevenire efficacemente la fuga del richiedente, in particolare nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso regolare o irregolare, o all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente, o nel caso in cui il richiedente sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate anche all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

(16)  Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale, per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], gli Stati membri dovrebbero, se necessario, stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Siffatta decisione può essere necessaria per prevenire efficacemente la fuga del richiedente. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate anche all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

Or. it

 

Emendamento    90

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa rendersi irreperibile, lo Stato membro dovrebbe obbligarlo a presentarsi alle autorità competenti con la necessaria frequenza, al fine di verificarne la presenza in loco. Per dissuadere i richiedenti dal fuggire, gli Stati membri dovrebbero inoltre poter concedere le condizioni materiali di accoglienza, qualora il richiedente ne abbia diritto, solo in natura.

(17)  Qualora vi siano motivi specifici e oggettivi per ritenere che vi sia il rischio grave e imminente che un richiedente possa rendersi irreperibile, lo Stato membro può, se necessario, proporzionato e debitamente giustificato dopo una valutazione individuale effettuata da un'autorità giurisdizionale e dopo aver consultato il richiedente interessato, richiedere allo stesso di presentarsi alle autorità competenti con frequenza e tempistiche ragionevoli. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter concedere le condizioni materiali di accoglienza, qualora il richiedente ne abbia diritto, solo in natura, qualora in seguito a una valutazione individuale e a una decisione di un'autorità giurisdizionale vi siano motivi debitamente giustificati per ritenere che un richiedente possa rendersi irreperibile. I richiedenti dovrebbero avere diritto di ricorso contro le decisioni che impongono l'obbligo di presentarsi o che prevedono condizioni materiali di accoglienza solo in natura e dovrebbero essere debitamente informati di tale diritto.

Or. en

 

Emendamento    91

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  È necessario che tutte le decisioni che limitano la libertà di circolazione del richiedente si basino sul comportamento individuale e sulla particolare situazione della persona interessata, tenendo conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e del principio di proporzionalità. I richiedenti devono essere debitamente informati di tali decisioni e delle conseguenze della mancata osservanza.

(18)  È necessario che tutte le decisioni che limitano la libertà di circolazione del richiedente siano adottate solo come misure di ultima istanza e che si basino sulla decisione di un'autorità giurisdizionale, in seguito a una valutazione individuale della particolare situazione della persona interessata, tenendo conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e dei principi di necessità e proporzionalità. I richiedenti devono essere debitamente informati di tali decisioni, delle conseguenze della mancata osservanza e del loro diritto di ricorso contro tali decisioni.

Or. en

 

Emendamento    92

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il significato di "fuga" dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata volta ad evitare le procedure di asilo applicabili, sia il fatto di non rimanere a disposizione delle autorità competenti, anche lasciando il territorio in cui si è tenuti ad essere presenti.

(19)  In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il significato di "fuga" dovrebbe essere definito in maniera rigorosa, in linea con gli orientamenti stabiliti dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e basato su una valutazione delle circostanze individuali della persona interessata effettuata dall'autorità giurisdizionale, ricomprendendo sia un'azione deliberata volta ad evitare le procedure di asilo applicabili, sia il fatto di non rimanere a disposizione delle autorità competenti. L'ingresso irregolare e la mancanza di un indirizzo o di documenti che attestano l'identità del richiedente non dovrebbero mai costituire un criterio valido per stabilire il rischio di fuga.

Or. en

 

Emendamento    93

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. È necessario che il trattenimento dei richiedenti ai sensi della presente direttiva sia disposto esclusivamente per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa, indicandone la motivazione, compreso il caso in cui la persona è già in stato di trattenimento al momento della domanda di protezione internazionale. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale.

(20)  Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. È necessario che il trattenimento dei richiedenti ai sensi della presente direttiva sia disposto esclusivamente per iscritto dall'autorità giurisdizionale, indicandone la motivazione individuale, compreso il caso in cui la persona è già in stato di trattenimento al momento della domanda di protezione internazionale. La giustificazione del motivo per cui non sono state applicate alternative al trattenimento nel caso individuale deve essere fornita per iscritto dall'autorità giurisdizionale. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale.

Or. en

 

Emendamento    94

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. È necessario che il trattenimento dei richiedenti ai sensi della presente direttiva sia disposto esclusivamente per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa, indicandone la motivazione, compreso il caso in cui la persona è già in stato di trattenimento al momento della domanda di protezione internazionale. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale.

(20)  Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. In nessun caso i minori devono essere trattenuti e/o detenuti. È necessario che il trattenimento dei richiedenti ai sensi della presente direttiva sia disposto esclusivamente per iscritto dall'autorità giurisdizionale, indicandone la motivazione, compreso il caso in cui la persona è già in stato di trattenimento al momento della domanda di protezione internazionale. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale e il diritto di avvalersi del patrocinio legale gratuito.

Or. it

Motivazione

L'ultima parte dell'emendamento è necessaria per garantire la coerenza con le altre proposte legislative, in particolare con l'APR che assicura assistenza legale gratuita in ogni fase della procedura. Questa informazione è fondamentale per il richiedente ed è dunque necessario farne menzione.

 

Emendamento    95

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini

 

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. È necessario che il trattenimento dei richiedenti ai sensi della presente direttiva sia disposto esclusivamente per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa, indicandone la motivazione, compreso il caso in cui la persona è già in stato di trattenimento al momento della domanda di protezione internazionale. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale.

(20)  Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. È necessario che il trattenimento dei richiedenti ai sensi della presente direttiva sia disposto esclusivamente per iscritto dall'autorità giurisdizionale, indicandone la motivazione, compreso il caso in cui la persona è già in stato di trattenimento al momento della domanda di protezione internazionale. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale.

Or. it

 

Emendamento    96

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Se la residenza di un richiedente è stata stabilita in un determinato luogo, ma l'interessato non si è ancora conformato a tale obbligo, deve sussistere un rischio comprovato di fuga perché il richiedente possa essere trattenuto. In tutti i casi, occorre provvedere con particolare attenzione a che la durata del trattenimento sia proporzionata e termini non appena l'obbligo imposto al richiedente è stato assolto o non sussistono più motivi di ritenere che l'obbligo non verrà assolto. Il richiedente deve, inoltre, essere stato informato dell'obbligo in questione e delle eventuali conseguenze della mancata osservanza.

(21)  Se la residenza di un richiedente è stata stabilita in un determinato luogo, ma l'interessato non si è ancora conformato a tale obbligo, deve sussistere un rischio comprovato, individualmente giustificato, imminente e grave di fuga perché il richiedente possa essere trattenuto. In tutti i casi, occorre provvedere con particolare attenzione a che la durata del trattenimento sia proporzionata e termini non appena l'obbligo imposto al richiedente è stato assolto o non sussistono più motivi di ritenere che l'obbligo non verrà assolto. Il richiedente deve, inoltre, essere stato informato dell'obbligo in questione e delle eventuali conseguenze della mancata osservanza.

Or. en

 

Emendamento    97

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Se la residenza di un richiedente è stata stabilita in un determinato luogo, ma l'interessato non si è ancora conformato a tale obbligo, deve sussistere un rischio comprovato di fuga perché il richiedente possa essere trattenuto. In tutti i casi, occorre provvedere con particolare attenzione a che la durata del trattenimento sia proporzionata e termini non appena l'obbligo imposto al richiedente è stato assolto o non sussistono più motivi di ritenere che l'obbligo non verrà assolto. Il richiedente deve, inoltre, essere stato informato dell'obbligo in questione e delle eventuali conseguenze della mancata osservanza.

(21)  Se la residenza di un richiedente è stata stabilita in un determinato luogo, ma l'interessato non si è ancora conformato a tale obbligo, bisognerebbe considerare tale elemento come un'indicazione del rischio di fuga, che fornisce la motivazione in base alla quale il richiedente può essere trattenuto. In tutti i casi, occorre provvedere con particolare attenzione a che la durata del trattenimento sia proporzionata e termini non appena l'obbligo imposto al richiedente è stato assolto o non sussistono più motivi di ritenere che l'obbligo non verrà assolto. Il richiedente deve, inoltre, essere stato informato dell'obbligo in questione e delle eventuali conseguenze della mancata osservanza.

Or. en

Motivazione

È impossibile dimostrare un'eventualità, rendendo assurda la nozione di " rischio comprovato". Viene pertanto fornita una formulazione alternativa.

 

Emendamento    98

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Per quanto riguarda le procedure amministrative correlate ai motivi di trattenimento, la nozione di "debita diligenza" richiede per lo meno che gli Stati membri adottino misure concrete e significative per assicurare che il tempo necessario per verificare i motivi di trattenimento sia il più breve possibile e che vi sia una prospettiva reale che tale verifica possa essere effettuata con successo il più rapidamente possibile. Il trattenimento non dovrebbe superare il tempo ragionevolmente necessario per completare le procedure pertinenti.

(22)  Per quanto riguarda le procedure amministrative correlate ai motivi di trattenimento, la nozione di "debita diligenza" richiede per lo meno che gli Stati membri adottino misure concrete e significative per assicurare che il tempo necessario per verificare i motivi di trattenimento sia il più breve possibile e che vi sia una prospettiva reale che tale verifica possa essere effettuata con successo il più rapidamente possibile.

Or. en

Motivazione

Per salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri è necessario evitare di porre limiti alla durata del periodo di trattenimento.

 

Emendamento    99

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  È opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

(24)  È opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

Or. en

Motivazione

La predisposizione di condizioni di accoglienza speciali per coloro che si trovano in stato di trattenimento costituisce un inutile onere amministrativo per gli Stati membri.

 

Emendamento    100

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro.

(28)  Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari già presenti nello Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della definizione di "familiare" non dovrebbe essere esteso.

 

Emendamento    101

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. È necessario adattare le condizioni di accoglienza alla situazione specifica dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza e all'assistenza emotiva e fisica, fornendole in modo tale da favorire il loro sviluppo generale.

(30)  Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente.

Or. en

 

Emendamento    102

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. È necessario adattare le condizioni di accoglienza alla situazione specifica dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza e all'assistenza emotiva e fisica, fornendole in modo tale da favorire il loro sviluppo generale.

(30)  Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. È necessario adattare le condizioni di accoglienza alla situazione specifica dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza e all'assistenza emotiva e fisica, fornendole in modo tale da favorire il loro sviluppo generale. Il trattenimento di minori, sia non accompagnati che con la famiglia, non avviene mai nel loro interesse superiore, costituisce sempre una violazione dei diritti dei minori e dovrebbe perciò essere vietato.

Or. en

Motivazione

Amendments aimed at prohibiting detention of children are inextricably linked to admissible amendments under the draft report aiming to strengthen the conditions related to the deprivation of personal freedom, and also to enhance the provisions related to the treatment of vulnerable persons including children.The UN CRC, UNHCR and UNICEF have clarified that children, whether unaccompanied, separated, or together with their parents or other caregivers, should never be detained for immigration purposes, irrespective of their legal/migration status or that of their parents, and that detention can never be justified as in a child’s best interests. See:UNHCR's position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration context, January 2017, p. 2; UNHCR 2012 Detention Guidelines, paragraph 51. References to the application of Art.37(b), “exceptional circumstances / measure of last resort”, are not appropriate for cases of detention of any child for immigration related purposes. It is understood from the commentaries of the UN CRC, that while Art. 37 (b) may apply in other contexts (such as in cases of children in conflict with the law – CRC/C/GC/10), its application to detention in the immigration context would be in conflict with the principle of best interests of the child. See also: CRC/GC/2005/6) – para. 61;UN CRC, Report on the 2012 DGD: The rights of all children in the context of international migration – para.78: "The detention of a child because of their or their parent’s migration status constitutes a child rights violation and always contravenes the principle of the best interests of the child. In this light, States should expeditiously and completely cease the detention of children on the basis of their immigration status.”; UN SR on Torture, 5 March 2015 (A/HRC/28/68) – para. 80.

 

Emendamento    103

Udo Voigt

 

Proposta di direttiva

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi gravi disturbi mentali. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei singoli richiedenti, l'accesso dei richiedenti alle cure sanitarie dovrebbe comprendere anche trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbero essere sempre effettuate in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

(31)  È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei singoli richiedenti, l'accesso dei richiedenti alle cure sanitarie dovrebbe comprendere anche trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica. I risultati di esami medici influenzano la valutazione delle domande di protezione internazionale.

Or. de

 

Emendamento    104

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi gravi disturbi mentali. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei singoli richiedenti, l'accesso dei richiedenti alle cure sanitarie dovrebbe comprendere anche trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbero essere sempre effettuate in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

(31)  È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni gratuite di pronto soccorso e assistenza sanitaria di base e il trattamento essenziale delle malattie, compresi gravi disturbi mentali, e l'accesso all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei singoli richiedenti, l'accesso dei richiedenti alle cure sanitarie dovrebbe comprendere anche trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni e l'assistenza sanitaria specialistica. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbero essere sempre effettuate in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

Or. en

 

Emendamento    105

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Il diritto del richiedente alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla presente direttiva può essere ridotto in determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui un richiedente sia fuggito dallo Stato membro nel quale è tenuto ad essere presente recandosi in un altro Stato membro. Tuttavia, occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e standard di vita dignitosi conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare provvedendo alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l'intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore. Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria. Quando il minore si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente, gli Stati membri dovrebbero garantire che abbia accesso ad adeguate attività educative in attesa del trasferimento verso lo Stato membro competente. È necessario tener conto delle esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo che sono state vittime di violenze di genere, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale.

(32)  Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria. Quando il minore si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente, gli Stati membri dovrebbero garantire che abbia accesso ad adeguate attività educative in attesa del trasferimento verso lo Stato membro competente. È necessario tener conto delle esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo che sono state vittime di violenze di genere, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale.

Or. it

 

Emendamento    106

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Il diritto del richiedente alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla presente direttiva può essere ridotto in determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui un richiedente sia fuggito dallo Stato membro nel quale è tenuto ad essere presente recandosi in un altro Stato membro. Tuttavia, occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e standard di vita dignitosi conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare provvedendo alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l'intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore. Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria. Quando il minore si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente, gli Stati membri dovrebbero garantire che abbia accesso ad adeguate attività educative in attesa del trasferimento verso lo Stato membro competente. È necessario tener conto delle esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo che sono state vittime di violenze di genere, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale.

(32)  Il diritto del richiedente alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla presente direttiva dovrebbe essere ridotto in determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui un richiedente sia fuggito dallo Stato membro nel quale è tenuto ad essere presente recandosi in un altro Stato membro. Tuttavia, occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria di emergenza. Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Quando il minore si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente, gli Stati membri dovrebbero garantire che abbia accesso ad adeguate attività in attesa del trasferimento verso lo Stato membro competente. È necessario tener conto delle esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo che sono state vittime di violenze di genere.

Or. en

 

Emendamento    107

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Il diritto del richiedente alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla presente direttiva può essere ridotto in determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui un richiedente sia fuggito dallo Stato membro nel quale è tenuto ad essere presente recandosi in un altro Stato membro. Tuttavia, occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e standard di vita dignitosi conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare provvedendo alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l'intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore. Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria. Quando il minore si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente, gli Stati membri dovrebbero garantire che abbia accesso ad adeguate attività educative in attesa del trasferimento verso lo Stato membro competente. È necessario tener conto delle esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo che sono state vittime di violenze di genere, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale.

(32)  Occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e standard di vita adeguati conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare provvedendo alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l'intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore. Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria. È necessario tener conto delle esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo che sono state vittime di violenze sessuali o di genere, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale.

Or. en

 

Emendamento    108

Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk

 

Proposta di direttiva

Considerando 32 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)  Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore". Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali dato l'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.

Or. en

Motivazione

La violenza di genere non può essere intesa solo come violenza contro le donne, ma è necessario estendere la definizione e includere l'identità e l'espressione di genere.

 

Emendamento    109

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  L'ambito di applicazione della definizione di "familiare" dovrebbe riflettere la realtà delle attuali tendenze migratorie, secondo le quali spesso i richiedenti arrivano nel territorio degli Stati membri dopo avere trascorso un lungo periodo di tempo in transito. La definizione dovrebbe pertanto includere le famiglie costituitesi al di fuori del paese di origine, ma prima dell'arrivo sul territorio degli Stati membri.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    110

Udo Voigt

 

Proposta di direttiva

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  L'ambito di applicazione della definizione di "familiare" dovrebbe riflettere la realtà delle attuali tendenze migratorie, secondo le quali spesso i richiedenti arrivano nel territorio degli Stati membri dopo avere trascorso un lungo periodo di tempo in transito. La definizione dovrebbe pertanto includere le famiglie costituitesi al di fuori del paese di origine, ma prima dell'arrivo sul territorio degli Stati membri.

(33)  L'ambito di applicazione della definizione di "familiare" dovrebbe rispettare i requisiti giuridici degli Stati membri.

Or. de

 

Emendamento    111

Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk

 

Proposta di direttiva

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  L'ambito di applicazione della definizione di "familiare" dovrebbe riflettere la realtà delle attuali tendenze migratorie, secondo le quali spesso i richiedenti arrivano nel territorio degli Stati membri dopo avere trascorso un lungo periodo di tempo in transito. La definizione dovrebbe pertanto includere le famiglie costituitesi al di fuori del paese di origine, ma prima dell'arrivo sul territorio degli Stati membri.

(33)  L'ambito di applicazione della definizione di "familiare" dovrebbe riflettere la realtà delle attuali tendenze migratorie, secondo le quali spesso i richiedenti arrivano nel territorio degli Stati membri dopo avere trascorso un lungo periodo di tempo in transito. La definizione dovrebbe pertanto includere le famiglie costituitesi al di fuori del paese di origine, ma prima dell'arrivo sul territorio degli Stati membri. Per quanto riguarda le coppie di fatto, la nozione non dovrebbe discriminare sulla base del genere dei partner.

Or. en

Motivazione

Molti paesi non riconoscono il matrimonio o l'unione civile delle coppie omosessuali. È necessario proteggere le unioni e, di conseguenza, le famiglie che non potrebbero essere riconosciute dalla legge del paese d'origine.

 

Emendamento    112

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili.

(34)  Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione.

Or. en

 

Emendamento    113

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini

 

Proposta di direttiva

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili.

(34)  Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione, fatta salva la possibilità che lo Stato membro interessato possa dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento si pone l'obiettivo di specificare che gli Stati Membri avranno la possibilità di adottare misure volte a garantire una maggiore attenzione all'accesso al mercato del lavoro dei propri cittadini e dei cittadini dell'Ue. Trattandosi di un tema molto sensibile per i cittadini dell'Ue, i firmatari intendono rendere chiaro che per quanto attiene l'accesso al mercato del lavoro non ci saranno misure specifiche o quote speciali per favorire l'inserimento dei richiedenti protezione internazionale rispetto ai cittadini dello Stato Membro.

 

Emendamento    114

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili.

(34)  Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni, tra cui restrizioni di settore, restrizioni relative all'orario di lavoro o formalità amministrative irragionevoli, che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione.

Or. en

 

Emendamento    115

Jeroen Lenaers

 

Proposta di direttiva

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili.

(34)  Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni sproporzionate che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero costituire un ostacolo sproporzionato all'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili.

Or. en

 

Emendamento    116

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Il periodo di tempo massimo per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere commisurato alla durata della procedura d'esame nel merito. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo affinché i richiedenti asilo abbiano accesso al mercato del lavoro al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. Gli Stati membri non dovrebbero invece consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.

(35)  Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, dovrebbe essere garantito loro un accesso immediato al mercato del lavoro.

Or. en

 

Emendamento    117

Udo Voigt

 

Proposta di direttiva

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Il periodo di tempo massimo per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere commisurato alla durata della procedura d'esame nel merito. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo affinché i richiedenti asilo abbiano accesso al mercato del lavoro al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. Gli Stati membri non dovrebbero invece consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.

(35)  Il periodo di tempo massimo per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe dipendere in via prioritaria alle esigenze del mercato del lavoro dello Stato membro interessato. Gli Stati membri non dovrebbero consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.

Or. de

 

Emendamento    118

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Il periodo di tempo massimo per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere commisurato alla durata della procedura d'esame nel merito. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo affinché i richiedenti asilo abbiano accesso al mercato del lavoro al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. Gli Stati membri non dovrebbero invece consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.

(35)  Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri non dovrebbero consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.

Or. en

 

Emendamento    119

Jeroen Lenaers

 

Proposta di direttiva

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Il periodo di tempo massimo per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere commisurato alla durata della procedura d'esame nel merito. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo affinché i richiedenti asilo abbiano accesso al mercato del lavoro al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. Gli Stati membri non dovrebbero invece consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.

(35)  È fondamentale sostenere e incoraggiare l'integrazione dei richiedenti che hanno l'opportunità realistica di ricevere asilo. Pertanto, il periodo di tempo massimo per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere commisurato alla durata della procedura d'esame nel merito. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo affinché i richiedenti asilo abbiano accesso al mercato del lavoro al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. Gli Stati membri non dovrebbero invece consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.

Or. en

 

Emendamento    120

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di direttiva

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Il periodo di tempo massimo per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere commisurato alla durata della procedura d'esame nel merito. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo affinché i richiedenti asilo abbiano accesso al mercato del lavoro al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. Gli Stati membri non dovrebbero invece consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.

(35)  Il periodo di tempo massimo per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere commisurato alla durata della procedura d'esame nel merito. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro, anche attraverso il coinvolgimento del richiedente in attività di utilità sociale, qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo affinché i richiedenti asilo abbiano accesso al mercato del lavoro al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. Gli Stati membri non dovrebbero invece consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.

Or. it

 

Emendamento    121

Udo Voigt

 

Proposta di direttiva

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, i richiedenti dovrebbero aver diritto a un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini nazionali. Le condizioni di lavoro dovrebbero contemplare quanto meno la retribuzione e il licenziamento, gli obblighi sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, alla luce dei contratti collettivi in vigore. I richiedenti dovrebbero anche beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la libertà di associazione e di adesione a organizzazioni, l'istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche professionali e la previdenza sociale.

(36)  Una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, i richiedenti dovrebbero aver diritto a un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini nazionali, prestando particolare attenzione anche a evitare di discriminare i cittadini nazionali. Le condizioni di lavoro dovrebbero contemplare quanto meno la retribuzione e il licenziamento, gli obblighi sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, alla luce dei contratti collettivi in vigore.

Or. de

 

Emendamento    122

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, i richiedenti dovrebbero aver diritto a un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini nazionali. Le condizioni di lavoro dovrebbero contemplare quanto meno la retribuzione e il licenziamento, gli obblighi sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, alla luce dei contratti collettivi in vigore. I richiedenti dovrebbero anche beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la libertà di associazione e di adesione a organizzazioni, l'istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche professionali e la previdenza sociale.

(36)  Una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, i richiedenti dovrebbero aver diritto a un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini nazionali. Le condizioni di lavoro dovrebbero contemplare quanto meno la retribuzione e il licenziamento, gli obblighi sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, alla luce dei contratti collettivi in vigore. I richiedenti dovrebbero anche beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la libertà di associazione e di adesione a organizzazioni.

Or. en

 

Emendamento    123

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali acquisite da un richiedente in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25. Andrebbero contemplate anche misure speciali per risolvere efficacemente le difficoltà pratiche incontrate dai richiedenti nel far autenticare i loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri, dovute in particolare alla mancanza di prove documentali e di mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

(37)  Uno Stato membro dovrebbe riconoscere le qualifiche professionali acquisite da un richiedente in un altro Stato membro nello stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione e dovrebbe prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un paese terzo conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25.

__________________

__________________

25 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

25 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

Or. en

 

Emendamento    124

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Va applicata la definizione dei settori di sicurezza sociale utilizzata nel regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio26.

soppresso

__________________

 

26 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

 

Or. en

 

Emendamento    125

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  A motivo della possibile natura temporanea del soggiorno dei richiedenti e fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter escludere gli assegni familiari e di disoccupazione dal principio della parità di trattamento tra i richiedenti e i cittadini nazionali, e dovrebbero poter limitare l'applicazione della parità di trattamento per quanto concerne l'istruzione e la formazione professionale. Può essere inoltre limitato il diritto alla libertà di associazione e di adesione ad organizzazioni, escludendo i richiedenti dalla partecipazione alla gestione di determinati organismi e dall'esercizio di una carica pubblica.

soppresso

Or. it

 

Emendamento    126

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  A motivo della possibile natura temporanea del soggiorno dei richiedenti e fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter escludere gli assegni familiari e di disoccupazione dal principio della parità di trattamento tra i richiedenti e i cittadini nazionali, e dovrebbero poter limitare l'applicazione della parità di trattamento per quanto concerne l'istruzione e la formazione professionale. Può essere inoltre limitato il diritto alla libertà di associazione e di adesione ad organizzazioni, escludendo i richiedenti dalla partecipazione alla gestione di determinati organismi e dall'esercizio di una carica pubblica.

(39)  Può essere limitato il diritto alla libertà di associazione e di adesione ad organizzazioni, escludendo i richiedenti dalla partecipazione alla gestione di determinati organismi e dall'esercizio di una carica pubblica.

Or. en

 

Emendamento    127

Udo Voigt

 

Proposta di direttiva

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  A motivo della possibile natura temporanea del soggiorno dei richiedenti e fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter escludere gli assegni familiari e di disoccupazione dal principio della parità di trattamento tra i richiedenti e i cittadini nazionali, e dovrebbero poter limitare l'applicazione della parità di trattamento per quanto concerne l'istruzione e la formazione professionale. Può essere inoltre limitato il diritto alla libertà di associazione e di adesione ad organizzazioni, escludendo i richiedenti dalla partecipazione alla gestione di determinati organismi e dall'esercizio di una carica pubblica.

(39)  A motivo della natura temporanea del soggiorno dei richiedenti e fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter escludere gli assegni familiari e di disoccupazione dal principio della parità di trattamento tra i richiedenti e i cittadini nazionali, e dovrebbero poter limitare l'applicazione della parità di trattamento per quanto concerne l'istruzione e la formazione professionale. Deve essere inoltre limitato il diritto alla libertà di associazione e di adesione ad organizzazioni, escludendo i richiedenti dalla partecipazione alla gestione di determinati organismi e dall'esercizio di una carica pubblica.

Or. de

 

Emendamento    128

Jeroen Lenaers

 

Proposta di direttiva

Considerando 40 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis)  Le competenze linguistiche sono indispensabili per assicurare che i richiedenti godano di un tenore di vita adeguato, che abbiano accesso immediato al mercato del lavoro e che le loro condizioni materiali di accoglienza, compresi i beni non alimentari, siano garantite. L'apprendimento della lingua ufficiale o di una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato aumenterebbe l'autonomia e le possibilità di integrazione nella società ospitante e costituisce un deterrente contro i movimenti secondari. L'accesso effettivo ai corsi di lingua dovrebbe pertanto essere garantito ai richiedenti il più presto possibile, ma non oltre sei mesi a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. È opportuno dare priorità ai richiedenti la cui domanda è verosimilmente fondata. Analogamente, gli Stati membri non dovrebbero essere responsabili dei corsi di lingua per i richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.

Or. en

Motivazione

Language courses are an important tool to increase an applicants' self-reliance and chances of integration in a host society. Member States should therefore have an obligation to make language courses available as soon as possible and should focus on applicants that have a high probability of receiving asylum. It is necesarry to focus on those that have a high probablity because a substantive share of the asylum seekers that arrive in Europe today do not have a right to asylum. (This amendment should be read together with the accompanying amendment on a new article for language courses (art. 15a))

 

Emendamento    129

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Per garantire che le condizioni materiali di accoglienza fornite ai richiedenti siano conformi ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario precisare la natura di tali condizioni, ivi compresi non solo l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari. È altresì necessario che gli Stati membri determinino il livello delle condizioni materiali di accoglienza fornite sotto forma di sussidi economici o buoni in base ai pertinenti riferimenti applicati per garantire standard di vita adeguati ai cittadini nazionali, quali sussidi integrativi al reddito minimo, pensioni minime, indennità di disoccupazione e prestazioni di assistenza sociale. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva.

(41)  Per garantire che le condizioni materiali di accoglienza fornite ai richiedenti siano conformi ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario precisare la natura di tali condizioni, ivi compresi non solo l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari. È altresì necessario che gli Stati membri determinino il livello delle condizioni materiali di accoglienza fornite sotto forma di sussidi economici o buoni in base ai pertinenti riferimenti applicati per garantire standard di vita adeguati ai cittadini nazionali, quali sussidi integrativi al reddito minimo, pensioni minime, indennità di disoccupazione e prestazioni di assistenza sociale. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione.

Or. it

Motivazione

Non occorre mantenere nel testo della direttiva l'ultima frase del considerando in esame, dato che la parte rifusa precisa che lo Stato membro può prevedere un diverso trattamento per i richiedenti asilo.

 

Emendamento    130

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Per garantire che le condizioni materiali di accoglienza fornite ai richiedenti siano conformi ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario precisare la natura di tali condizioni, ivi compresi non solo l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari. È altresì necessario che gli Stati membri determinino il livello delle condizioni materiali di accoglienza fornite sotto forma di sussidi economici o buoni in base ai pertinenti riferimenti applicati per garantire standard di vita adeguati ai cittadini nazionali, quali sussidi integrativi al reddito minimo, pensioni minime, indennità di disoccupazione e prestazioni di assistenza sociale. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva.

(41)  Per garantire che le condizioni materiali di accoglienza fornite ai richiedenti siano conformi ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario precisare la natura di tali condizioni, ivi compresi non solo l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari. È altresì necessario che gli Stati membri determinino il livello delle condizioni materiali di accoglienza fornite sotto forma di sussidi economici o buoni e la possibile variazione dello stesso in base ai pertinenti riferimenti. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole, ma non più favorevole, per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Conflitto con il considerando 40, che afferma che il diritto dell'Unione non dovrebbe interferire con la facoltà degli Stati membri di organizzare i propri regimi di sicurezza sociale, compresa la possibilità di fissare una soglia minima per i sussidi al reddito, i salari e le pensioni.

 

Emendamento    131

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Per garantire che le condizioni materiali di accoglienza fornite ai richiedenti siano conformi ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario precisare la natura di tali condizioni, ivi compresi non solo l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari. È altresì necessario che gli Stati membri determinino il livello delle condizioni materiali di accoglienza fornite sotto forma di sussidi economici o buoni in base ai pertinenti riferimenti applicati per garantire standard di vita adeguati ai cittadini nazionali, quali sussidi integrativi al reddito minimo, pensioni minime, indennità di disoccupazione e prestazioni di assistenza sociale. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva.

(41)  Per garantire che le condizioni materiali di accoglienza fornite ai richiedenti siano conformi ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario precisare la natura di tali condizioni, ivi compresi non solo l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari, dispositivi medici o materiale scolastico. È altresì necessario che gli Stati membri determinino il livello delle condizioni materiali di accoglienza fornite sotto forma di sussidi economici o buoni in base ai pertinenti riferimenti applicati per garantire standard di vita adeguati ai cittadini nazionali, quali sussidi integrativi al reddito minimo, pensioni minime, indennità di disoccupazione e prestazioni di assistenza sociale. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    132

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Per limitare le possibilità di abuso del sistema di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire condizioni materiali di accoglienza solo nella misura in cui i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti per provvedere a se stessi. Quando valutano le risorse del richiedente e gli impongono di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità e tener conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le esigenze di accoglienza particolari. I richiedenti non dovrebbero essere obbligati a sostenere i costi delle cure sanitarie loro necessarie, né a contribuirvi. La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata anche specificando le circostanze in cui l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari, sotto forma di sussidi economici o buoni possono essere sostituiti da condizioni di accoglienza fornite in natura e le circostanze in cui il sussidio giornaliero può essere ridotto o revocato, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

(42)  Per limitare le possibilità di abuso del sistema di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire condizioni materiali di accoglienza solo nella misura in cui i richiedenti o i loro familiari ai sensi della presente direttiva, se presenti nello Stato membro interessato, non dispongano di mezzi sufficienti per provvedere a se stessi. Quando valutano le risorse del richiedente e dei suoi familiari e impongono loro di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata anche specificando le circostanze in cui l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari, sotto forma di sussidi economici o buoni possono essere sostituiti da condizioni di accoglienza fornite in natura e le circostanze in cui il sussidio giornaliero può essere ridotto o revocato.

Or. en

Motivazione

È necessario che le autorità tengano in considerazione la situazione finanziaria dei familiari del richiedente quando determinano il livello delle condizioni materiali di accoglienza. La parola "dignitoso" è soggettiva e troppo aperta alle interpretazioni.

 

Emendamento    133

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Per limitare le possibilità di abuso del sistema di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire condizioni materiali di accoglienza solo nella misura in cui i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti per provvedere a se stessi. Quando valutano le risorse del richiedente e gli impongono di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità e tener conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le esigenze di accoglienza particolari. I richiedenti non dovrebbero essere obbligati a sostenere i costi delle cure sanitarie loro necessarie, né a contribuirvi. La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata anche specificando le circostanze in cui l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari, sotto forma di sussidi economici o buoni possono essere sostituiti da condizioni di accoglienza fornite in natura e le circostanze in cui il sussidio giornaliero può essere ridotto o revocato, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

(42)  Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire condizioni materiali di accoglienza solo nella misura in cui i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti per provvedere a se stessi. Quando valutano le risorse del richiedente e gli impongono di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità e tener conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le esigenze di accoglienza particolari. I richiedenti non dovrebbero essere obbligati a sostenere i costi delle cure sanitarie loro necessarie, né a contribuirvi. La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata anche specificando le circostanze in cui l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari, sotto forma di sussidi economici o buoni possono essere sostituiti da condizioni di accoglienza fornite in natura e le circostanze in cui il sussidio giornaliero può essere ridotto o revocato, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

Or. en

 

Emendamento    134

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di direttiva

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Per limitare le possibilità di abuso del sistema di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire condizioni materiali di accoglienza solo nella misura in cui i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti per provvedere a se stessi. Quando valutano le risorse del richiedente e gli impongono di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità e tener conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le esigenze di accoglienza particolari. I richiedenti non dovrebbero essere obbligati a sostenere i costi delle cure sanitarie loro necessarie, né a contribuirvi. La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata anche specificando le circostanze in cui l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari, sotto forma di sussidi economici o buoni possono essere sostituiti da condizioni di accoglienza fornite in natura e le circostanze in cui il sussidio giornaliero può essere ridotto o revocato, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

(42)  Per limitare le possibilità di abuso del sistema di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire condizioni materiali di accoglienza solo nella misura in cui i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti per provvedere a se stessi. Quando valutano le risorse del richiedente e gli impongono di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità e tener conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le esigenze di accoglienza particolari. I richiedenti non dovrebbero essere obbligati a sostenere i costi delle cure sanitarie loro necessarie, né a contribuirvi. La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata anche specificando le circostanze in cui l'alloggio, il vitto e il vestiario, ma anche beni non alimentari di prima necessità, quali articoli sanitari, sotto forma di sussidi economici o buoni possono essere sostituiti da condizioni di accoglienza fornite in natura e le circostanze in cui il sussidio giornaliero può essere ridotto o revocato, pur garantendo nel contempo un livello di vita adeguato a tutti i richiedenti.

Or. it

Motivazione

L'impiego dell'aggettivo "dignitoso", per descrivere il livello di vita che deve essere garantito ai richiedenti attraverso l'adozione di condizioni armonizzate in materia di accoglienza, senza che ne siano precisati i diversi contenuti, potrebbe dar luogo a situazioni di contenzioso con gli interessati.

 

Emendamento    135

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  L'esperienza dimostra che la pianificazione di emergenza è necessaria per assicurare un'adeguata accoglienza dei richiedenti nei casi in cui gli Stati membri devono far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. È necessario monitorare e valutare periodicamente se le misure previste nei piani di emergenza degli Stati membri siano adeguate.

(45)  L'esperienza dimostra che la pianificazione di emergenza è necessaria per assicurare un'adeguata accoglienza dei richiedenti nei casi in cui gli Stati membri devono far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. I piani nazionali di emergenza dovrebbero fornire alle autorità nazionali il quadro legislativo necessario a effettuare respingimenti alle frontiere interne nel caso di un afflusso improvviso di migranti irregolari. È necessario monitorare e valutare periodicamente se le misure previste nei piani di emergenza degli Stati membri siano adeguate.

Or. en

 

Emendamento    136

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.

(46)  Gli Stati membri non dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro, tranne qualora ciò sia esplicitamente menzionato nella presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Norme e disposizioni differenti fra gli Stati membri contribuiscono alla caccia all'asilo più vantaggioso e ai movimenti secondari all'interno dell'Unione. Eliminare tali fattori di attrazione dovrebbe essere una priorità fondamentale nell'ambito del CEAS.

 

Emendamento    137

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita ai sensi del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento qualifiche].

(47)  Gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva, in quanto livello massimo di condizioni di accoglienza, in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita ai sensi del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento qualifiche].

Or. en

Motivazione

Applicare solo le norme minime relative alle condizioni di accoglienza scoraggia la pressione migratoria sull'UE e i movimenti secondari all'interno dell'Unione.

 

Emendamento    138

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme relative alle condizioni di accoglienza dei richiedenti negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme comuni relative alle condizioni di accoglienza dei richiedenti negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Motivazione

Norme minime comuni relative alle condizioni di accoglienza sono essenziali per scoraggiare i movimenti secondari dei migranti irregolari.

 

Emendamento    139

Kati Piri, Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Maria Grapini

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3)  "familiari": i familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) XXX/XXX29 [regolamento qualifiche];

3)  "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano sul territorio degli Stati membri:

 

-   il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,

 

-   i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente... e indipendentemente dal fatto che siano figli naturali o adottivi secondo le definizioni o il riconoscimento del diritto nazionale,

 

-   qualora il richiedente sia un minore..., il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente, sia per legge che per prassi dello Stato membro in cui l'adulto è presente,

 

-   i fratelli e le sorelle del richiedente;

__________________

 

29 GU C […] del […], pag. […].

 

Or. en

Motivazione

La definizione di "familiari" dovrebbe essere uniformata in tutto l'acquis in materia di asilo. La definizione data nel regolamento di Dublino è stata usata come modello con le necessarie modifiche, volte a garantire che i minori sposati non siano svantaggiati.

 

Emendamento    140

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3)  "familiari": i familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) XXX/XXX29 [regolamento qualifiche];

3)  "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale: il coniuge del richiedente, i figli minori non sposati del richiedente e i genitori del minore non sposato richiedente;

__________________

 

29 GU C […] del […], pag. […].

 

Or. en

Motivazione

Poiché la direttiva "Qualifiche" è attualmente in fase di revisione e la futura definizione di "familiari" non è ancora stata decisa, dovrebbe essere sostanzialmente mantenuta l'attuale definizione.

 

Emendamento    141

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3)  "familiari": i familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) XXX/XXX30 [regolamento qualifiche];

3)  "familiari": un coniuge del richiedente, i suoi discendenti diretti e, nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato, i genitori;

__________________

 

30GU C […] del […], pag. […].

 

Or. de

 

Emendamento    142

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7)  "condizioni materiali di accoglienza": le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, e altri beni non alimentari di prima necessità che corrispondano alle esigenze dei richiedenti nelle loro specifiche condizioni di accoglienza, quali articoli sanitari, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

7)  "condizioni materiali di accoglienza": le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, e altri beni non alimentari di prima necessità che corrispondano alle esigenze dei richiedenti nelle loro specifiche condizioni di accoglienza, quali articoli sanitari, dispositivi medici o materiale scolastico, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

Or. en

 

Emendamento    143

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis)  "adeguata qualità di vita": un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della propria famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;

Or. it

Motivazione

La presente definizione è essenziale per chiarire le intenzioni della direttiva con riferimento ad "adeguata qualità di vita". Si propone di mantenere solamente tale definizione e sopprimere dal testo qualsiasi riferimento a "livello di vita dignitoso".

 

Emendamento    144

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10)  "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo, al fine di evitare procedure di asilo, lasci il territorio in cui è tenuto ad essere presente in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX32 [regolamento Dublino] o non rimanga a disposizione delle competenti autorità o del giudice;

10)  "fuga": l'azione deliberata e ingiustificata con la quale il richiedente asilo evita intenzionalmente e ripetutamente il contatto con le competenti autorità;

__________________

 

32 GU C […] del […], pag. […].

 

Or. en

 

Emendamento    145

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

11)  "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di motivi, basati su criteri obiettivi definiti dalla normativa nazionale, per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga;

11)  "rischio di fuga": la sussistenza comprovata in un caso individuale di motivi, basati su criteri specifici e obiettivi definiti rigorosamente dalla normativa nazionale, in linea con gli orientamenti elaborati dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga;

Or. en

 

Emendamento    146

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13)  "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

13)  "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Un elenco indefinito garantirebbe la valutazione individuale del caso di ciascun richiedente e senza accanirsi ad esempio su tutte le donne in stato di gravidanza. Inoltre, gran parte delle donne richiedenti asilo sono state sottoposte all'asportazione del clitoride, il che le fa rientrare automaticamente nell'ambito di applicazione quali vittime di mutilazioni genitali femminili.

 

Emendamento    147

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Elly Schlein, Soraya Post, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13)  "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

13)  "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, le persone con menomazioni, le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, compreso il disturbo post-traumatico da stress, e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

Or. en

 

Emendamento    148

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 –punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13)  «richiedente con esigenze di accoglienza particolari»: il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

13)  «richiedente con esigenze di accoglienza particolari»: il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani vulnerabili, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme di violenza grave.

Or. de

 

Emendamento    149

Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13)  "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

13)  "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

Or. en

Motivazione

Le persone LGBTI sono "richiedenti con esigenze di accoglienza particolari" perché sono un gruppo vulnerabile e discriminato.

 

Emendamento    150

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13)  "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

13)  "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali, fra l'altro, i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili e le persone con disturbo post-traumatico da stress.

Or. en

 

Emendamento    151

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, comprese la frontiera esterna, le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale.

1.  La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che entrano in uno Stato membro attraverso la frontiera esterna e manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale alla frontiera esterna, nelle acque territoriali o nelle zone di transito di tale Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio dello Stato membro in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se godono della protezione internazionale ai sensi del diritto internazionale.

Or. de

Motivazione

Il testo originale risulta scorretto sotto il profilo giuridico, dal momento che la domanda di protezione internazionale può essere presentata anche alle frontiere, prima di entrare nel territorio o nelle zone di transito di uno Stato membro.

 

Emendamento    152

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri applicano la presente direttiva a tutti i minori non accompagnati provenienti da paesi terzi dal momento del loro arrivo al momento del loro riconoscimento come rifugiati o della concessione di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche], oppure della concessione di qualche altra forma di protezione umanitaria o del loro trasferimento in un paese terzo, in conformità del loro interesse superiore e a norma del diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

I minori non accompagnati hanno esigenze di base specifiche dal momento del loro arrivo, a prescindere dal fatto che siano richiedenti asilo, migranti economici o minori vittime di tratta. È importante che gli Stati membri applichino la presente direttiva subito dopo il loro arrivo, senza aspettare la presentazione della domanda di asilo.

 

Emendamento    153

Kati Piri, Péter Niedermüller, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La presente direttiva non si applica quando si applica la direttiva 2001/55/CE del Consiglio33.

soppresso

__________________

 

33 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 1).

 

Or. en

Motivazione

In pratica, la direttiva 2001/55/CE del Consiglio non è mai stata attivata, nonostante i grandi afflussi di cittadini di paesi terzi. In ogni caso, si dovrebbe applicare sempre la direttiva sulle condizioni di accoglienza.

 

Emendamento    154

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

soppresso

Disposizioni più favorevoli

 

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti e dei parenti stretti a loro carico presenti nello stesso Stato membro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

 

Or. en

Motivazione

Per contrastare efficacemente la caccia all'asilo più vantaggioso, non vi dovrebbe essere alcuna possibilità per gli Stati membri di concedere condizioni di accoglienza più favorevoli di quelle di cui alla presente direttiva.

 

Emendamento    155

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti e dei parenti stretti a loro carico presenti nello stesso Stato membro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti e dei parenti stretti presenti nello stesso Stato membro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se prevedere disposizioni più favorevoli per i familiari, siano essi parenti "a carico" oppure no.

 

Emendamento    156

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano nelle informazioni fornite che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, come previsto all'articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

Gli Stati membri informano i richiedenti, all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti relativi alle condizioni di accoglienza.

Or. en

Motivazione

In conformità dell'articolo 3, la presente direttiva si applica a tutte le persone che hanno "presentato" domanda di protezione internazionale. I richiedenti dovrebbero perciò ricevere informazioni sui loro diritti relativi alle condizioni di accoglienza all'atto di presentazione della domanda, allo stesso modo in cui sono informati dei loro diritti e obblighi procedurali a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della proposta di regolamento sulle procedure.

 

Emendamento    157

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano nelle informazioni fornite che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, come previsto all'articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Or. en

 

Emendamento    158

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano nelle informazioni fornite che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, come previsto all'articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

Gli Stati membri informano i richiedenti, nel momento in cui la persona esprime la sua intenzione di chiedere protezione internazionale e al più tardi al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Or. it

 

Emendamento    159

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano nelle informazioni fornite che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, come previsto all'articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale in conformità dell'articolo 25 del regolamento XXX/XXXX [regolamento sulle procedure di asilo], di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano nelle informazioni fornite i diritti del richiedente per quanto riguarda l'accesso alle condizioni di accoglienza, il gratuito patrocinio, le esigenze speciali, il risarcimento e il diritto di ricorso contro il trattenimento o decisioni relative alla sostituzione, alla riduzione o alla revoca delle condizioni di accoglienza, nonché la procedura di asilo pertinente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per ragioni urgenti relative alla logica interna del testo ed è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili intesi a chiarire che i richiedenti hanno accesso alle condizioni di accoglienza dal momento della presentazione della domanda, in linea con il regolamento sulle procedure di asilo.

 

Emendamento    160

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano nelle informazioni fornite che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, come previsto all'articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

Gli Stati membri possono informare i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi possono precisare nelle informazioni fornite che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, come previsto all'articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del verbo "potere" nella prima parte del comma 1 riflette la modifica introdotta con l'emendamento ricevibile alla seconda parte del comma 1.

 

Emendamento    161

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano nelle informazioni fornite che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, come previsto all'articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

Gli Stati membri informano i richiedenti, entro un termine ragionevole non superiore a 15 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano nelle informazioni fornite che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, come previsto all'articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

Or. en

 

Emendamento    162

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

soppresso

Or. en

Motivazione

Sarebbe più opportuno inserire il paragrafo in esame nel nuovo regolamento sulle procedure di asilo.

 

Emendamento    163

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

Gli Stati membri possono provvedere a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l''assistenza sanitaria.

Or. en

Motivazione

La parola "potere" nella prima parte del comma 1 riflette la modifica introdotta con l'emendamento ricevibile alla seconda parte del comma 1.

 

Emendamento    164

Kati Piri, Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale o soltanto in base alla loro nazionalità.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione esiste nell'attuale direttiva.

 

Emendamento    165

Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto utilizzando un modello elaborato dall''Agenzia dell''Unione europea per l''asilo e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente e adattate alle esigenze dei minori.

2.  Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto utilizzando un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e riportano in modo visibile informazioni pertinenti relative alle circostanze personali che possano determinare esigenze di accoglienza particolari o necessità di garanzie procedurali particolari di cui alla presente direttiva e al regolamento sulle procedure di asilo, e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente e adattate alle esigenze dei minori.

Or. en

Motivazione

Le autorità dovrebbero essere in grado di valutare immediatamente le esigenze di accoglienza particolari o la necessità di garanzie procedurali particolari e di soddisfare le necessità del richiedente.

 

Emendamento    166

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto utilizzando un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente e adattate alle esigenze dei minori.

2.  Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto utilizzando un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Tali informazioni sono anche fornite oralmente e adattate alle esigenze dei bambini e delle persone con esigenze di accoglienza particolari.

Or. en

 

Emendamento    167

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto utilizzando un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente e adattate alle esigenze dei minori.

2.  Gli Stati membri possono provvedere a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto utilizzando un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente e adattate alle esigenze dei minori.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ricevibili che si basano sul principio di sussidiarietà e sono indissolubilmente legati a emendamenti presenti nelle parti in bianco, anch'essi basati sul principio di sussidiarietà. Sarebbe assurdo applicare tale principio solo alle parti in grigio.

 

Emendamento    168

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto utilizzando un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente e adattate alle esigenze dei minori.

2.  Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto utilizzando un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e in una lingua che il richiedente comprende. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente e adattate alle esigenze della persona interessata, tenendo conto delle circostanze individuali.

Or. en

 

Emendamento    169

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

1.   Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sia stata verificata l'identità del richiedente e quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Per ragioni di sicurezza, il documento di viaggio non può essere rilasciato per recarsi in una zona di conflitto.

Or. en

Motivazione

I documenti di viaggio dovrebbero essere rilasciati solo in casi eccezionali e solo se le informazioni personali del richiedente possono essere verificate.

 

Emendamento    170

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio quando sussistano ragioni che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

Or. it

Motivazione

Nella proposta di rifusione, i casi in cui il documento di viaggio potrebbe essere rilasciato sono indebitamente restrittivi; quest'approccio restrittivo non è necessario. L'emendamento è in linea con tutti gli emendamenti presentati che mirano a limitare l'approccio punitivo verso i richiedenti della protezione internazionale.

 

Emendamento    171

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

1.   Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

Or. en

 

Emendamento    172

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

1.   Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio attesta almeno la finalità e la durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

Or. en

 

Emendamento    173

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

1.   Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

Or. en

 

Emendamento    174

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Tale documento di viaggio permette di fare ritorno al territorio dello Stato membro che lo rilascia per un numero illimitato di volte.

Or. en

Motivazione

Il presente chiarimento è necessario perché l'articolo 6 riguarda attualmente i "documenti di viaggio" e non più la "documentazione". Si contempla la possibilità che il documento di viaggio possa essere rilasciato per recarsi in un paese al di fuori dell'Unione, introducendo pertanto la necessità di farvi ritorno.

 

Emendamento    175

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

1.  I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante.

Or. en

Motivazione

La parte soppressa è intrinsecamente legata all'ex articolo 6, paragrafo 1, che la Commissione propone di sopprimere. Senza un documento conforme alle disposizioni dell'ex articolo 6, paragrafo 1, la restrizione a un'area all'interno di uno Stato membro non ha più alcun senso.

 

Emendamento    176

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

1.  I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero disporre di un ampio margine di valutazione quando assegnano ai richiedenti un'area in cui possono soggiornare.

 

Emendamento    177

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

1.  I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i diritti della presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Una legge può solo riconoscere diritti, non benefici.

 

Emendamento    178

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali di accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un luogo specifico, da determinarsi dagli Stati membri. La determinazione della residenza in un luogo specifico non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.

Or. en

Motivazione

La necessità di una decisione individuale (contro la quale si potrebbe presentare ricorso) dovrebbe limitarsi a restrizioni quali la determinazione della residenza (paragrafo 2) e non a una regolare assegnazione dell'alloggio (concessione delle condizioni materiali di accoglienza) (paragrafo 1). Nel caso in cui una regolare assegnazione dell'alloggio debba basarsi su una siffatta decisione individuale, i sistemi di accoglienza di Stati membri quali l'Austria sarebbero paralizzati, poiché sarebbe necessaria l'adozione di una decisione formale ancora prima dell'inizio del processo di assegnazione.

 

Emendamento    179

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Elly Schlein, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri stabiliscono se necessario un luogo specifico di residenza per il richiedente, per uno dei seguenti motivi:

2.  Gli Stati membri possono stabilire un luogo specifico di residenza per il richiedente, per uno dei seguenti motivi:

Or. en

Motivazione

La formulazione "stabiliscono se necessario" è molto fuorviante in quanto porta a chiedersi se gli Stati membri siano obbligati a decidere per ogni caso se un richiedente debba risiedere in un luogo specifico. Una formulazione che preveda l'utilizzo del verbo "potere" è più chiara. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di stabilire se un richiedente debba risiedere in un luogo specifico.

 

Emendamento    180

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri stabiliscono se necessario un luogo specifico di residenza per il richiedente, per uno dei seguenti motivi:

2.  Gli Stati membri possono stabilire un luogo specifico di residenza per il richiedente, per uno dei seguenti motivi:

Or. en

 

Emendamento    181

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri stabiliscono se necessario un luogo specifico di residenza per il richiedente, per uno dei seguenti motivi:

2.  Gli Stati membri possono stabilire, se necessario e in modo proporzionato e debitamente giustificato, che il richiedente risieda in un centro di accoglienza aperto o in una specifica struttura aperta per uno dei seguenti motivi:

Or. en

 

Emendamento    182

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri stabiliscono se necessario un luogo specifico di residenza per il richiedente, per uno dei seguenti motivi:

2.  Gli Stati membri possono stabilire se necessario un luogo specifico di residenza per il richiedente, per ragioni giustificate quali:

Or. en

Motivazione

Come menzionato sopra, la determinazione della regolare assegnazione dell'alloggio e la definizione del luogo di residenza dei richiedenti sono due elementi da considerare in maniera distinta. Inoltre, l'elenco delle ragioni dovrebbe essere indicativo.

 

Emendamento    183

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  pubblico interesse o ordine pubblico;

a)  pubblico interesse o ordine pubblico, come il permesso di distribuire in modo omogeneo i richiedenti nell'area dello Stato membro;

Or. en

Motivazione

Gli immigrati tendono a concentrarsi in determinate aree. Tali raggruppamenti contribuiscono alla segregazione e ostacolano l'integrazione.

 

Emendamento    184

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  pubblico interesse o ordine pubblico;

a)  pubblico interesse, pubblica sicurezza o ordine pubblico;

Or. de

Motivazione

Ordine pubblico e pubblica sicurezza sono due concetti diversi.

 

Emendamento    185

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino];

soppresso

Or. en

 

Emendamento    186

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino];

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dall'articolo 2 del protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è possibile imporre limitazioni sulla circolazione solo per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico, prevenzione della criminalità, protezione della salute o della morale e protezione dei diritti altrui oppure qualora ciò sia giustificato dall'interesse pubblico in una società democratica. Questa situazione, se mantenuta, rischia di comportare un'applicazione generalizzata delle restrizioni in materia di residenza nei casi in cui si applica il regolamento di Dublino.

 

Emendamento    187

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino];

soppresso

Or. en

 

Emendamento    188

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, in particolare:

soppresso

Or. en

 

Emendamento    189

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, in particolare:

soppresso

Or. en

 

Emendamento    190

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d –parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, in particolare:

d)  per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile;

Or. it

 

Emendamento    191

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  se il richiedente non ha rispettato l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale ha presentato domanda di asilo; o

soppresso

Or. en

 

Emendamento    192

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  se il richiedente non ha rispettato l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale ha presentato domanda di asilo; o

soppresso

Or. it

 

Emendamento    193

Emil Radev

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  se il richiedente non ha rispettato l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale ha presentato domanda di asilo; o

soppresso

Or. bg

 

Emendamento    194

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  se il richiedente non ha rispettato l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale ha presentato domanda di asilo; o

soppresso

Or. en

 

Emendamento    195

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  se il richiedente è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]; o

soppresso

Or. en

 

Emendamento    196

Emil Radev

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  se il richiedente è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]; o

soppresso

Or. bg

 

Emendamento    197

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  se il richiedente è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]; o

soppresso

Or. en

 

Emendamento    198

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  se il richiedente è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]; o

soppresso

Or. it

 

Emendamento    199

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  se il richiedente è stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino] dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    200

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  se il richiedente è stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino] dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    201

Emil Radev

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  se il richiedente è stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino] dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

soppresso

Or. bg

 

Emendamento    202

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  se il richiedente è stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino] dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

soppresso

Or. it

 

Emendamento    203

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In tali casi, la concessione delle condizioni materiali di accoglienza è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in tale luogo specifico.

soppresso

Or. en

 

 

Emendamento    204

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In tali casi, la concessione delle condizioni materiali di accoglienza è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in tale luogo specifico.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    205

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario, gli impongono di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile.

3.  Qualora vi siano motivi specifici e obiettivi per ritenere che vi sia un rischio grave e imminente che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario e in modo proporzionato e debitamente giustificato dopo una valutazione del singolo caso da parte di un'autorità giurisdizionale e previa consultazione del richiedente, possono imporgli di segnalare la sua presenza alle autorità competenti, per via elettronica o per telefono, o di comparire personalmente dinanzi alle stesse in una data ragionevole e con una frequenza ragionevole. Tali misure sono necessarie e proporzionate e il loro ambito di applicazione non è così vasto o invasivo da limitare la libertà di movimento del richiedente o il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

Or. en

Motivazione

Poiché rappresentano una restrizione alla libertà di movimento, anche gli obblighi di segnalazione devono essere esaminati tenendo conto degli obblighi in materia di diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ciò prevede una valutazione caso per caso, nonché la necessità e la proporzionalità di tali misure.

 

Emendamento    206

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Anna Hedh

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario, gli impongono di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile.

3.  Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario e proporzionato, possono imporgli di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile. Tale decisione è adottata per iscritto ed è soggetta a una verifica in sede giudiziaria, che è condotta d'ufficio qualora resti in vigore per un periodo superiore a due mesi.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi decisione che preveda l'obbligo per un richiedente di comparire dinanzi alle autorità competenti deve essere necessaria e proporzionata, dovrebbe essere adottata per iscritto e dovrebbe essere soggetta a una verifica in sede giudiziaria. Tale verifica dovrebbe essere condotta in modo automatico qualora la misura resti in vigore per un periodo superiore a due mesi.

 

Emendamento    207

Cornelia Ernst, Martina Anderson

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario, gli impongono di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile.

3.  Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario e proporzionato e sulla base della decisione di un'autorità giurisdizionale, possono imporgli di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, in una data specifica, tutte le volte che sia necessario, ma non più di una volta per giorno lavorativo, per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile.

Or. en

 

Emendamento    208

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario, gli impongono di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile.

3.  Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario e su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, possono imporgli di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile.

Or. it

 

Emendamento    209

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario, gli impongono di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile.

3.  Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario, possono imporgli di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile.

Or. en

 

Emendamento    210

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal loro luogo di residenza. Le decisioni sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora siano negative.

Non concerne la versione italiana

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è indissolubilmente legato alle soppressioni apportate dalla Commissione all'articolo 6.

 

Emendamento    211

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal loro luogo di residenza. Le decisioni sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora siano negative.

Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal loro luogo di residenza e di risiedere altrove. Le decisioni sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora siano negative.

Or. en

Motivazione

Il diritto di lasciare temporaneamente il luogo di residenza comporta altresì il diritto di risiedere in un altro luogo. Ciò dovrebbe essere esplicitato.

 

Emendamento    212

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal loro luogo di residenza. Le decisioni sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora siano negative.

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal loro luogo di residenza. Le decisioni sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora siano negative.

Or. en

Motivazione

Disponiamo di emendamenti ricevibili che si basano sul principio di sussidiarietà e sono indissolubilmente legati a emendamenti presenti nelle parti in bianco, anch'essi basati sul principio di sussidiarietà. Sarebbe assurdo applicare tale principio solo alle parti in grigio.

 

Emendamento    213

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo, o un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

5.  Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo, o un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

Or. en

 

Emendamento    214

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo, o un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

5.  Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo, compreso l'indirizzo di posta elettronica, o un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

Or. it

 

Emendamento    215

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo, o un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

5.  Gli Stati membri possono fare obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo, o un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

Or. en

Motivazione

Disponiamo di emendamenti ricevibili che si basano sul principio di sussidiarietà e sono indissolubilmente legati a emendamenti presenti nelle parti in bianco, anch'essi basati sul principio di sussidiarietà. Sarebbe assurdo applicare tale principio solo alle parti in grigio.

 

Emendamento    216

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo, o un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

5.  Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo e un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

Or. en

 

Emendamento    217

Kinga Gál

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo, o un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

5.  Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo e un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

Or. en

 

Emendamento    218

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo, o un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

5.  Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo oppure, ove applicabile, un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo è modificato per tenere conto dei casi, seppure rari, in cui un richiedente non dispone di un numero di telefono.

 

Emendamento    219

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo.

6.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo. Tale decisione deve assumere la forma di una decisione amministrativa.

Or. en

 

Emendamento    220

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo.

6.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva ottemperanza alle condizioni imposte, come in particolare la residenza del richiedente in un determinato luogo.

Or. de

Motivazione

Il chiarimento si rende necessario perché la seconda frase in grigio, che fa riferimento alla normativa nazionale, è stata espunta.

 

Emendamento    221

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo.

6.  Gli Stati membri subordinano la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo.

Or. en

Motivazione

Al fine di scoraggiare i movimenti secondari, è essenziale che i migranti siano soggetti alle stesse norme in tutti gli Stati membri.

 

Emendamento    222

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Le decisioni di cui al presente articolo sono basate sul comportamento individuale e sulla specifica situazione della persona interessata, anche per quanto riguarda i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, e tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità.

7.  Le decisioni di cui al presente articolo sono basate su una valutazione individuale della specifica situazione della persona interessata, anche per quanto riguarda i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, e tenendo debitamente conto dei principi di necessità e proporzionalità.

Or. en

 

Emendamento    223

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Le decisioni di cui al presente articolo sono basate sul comportamento individuale e sulla specifica situazione della persona interessata, anche per quanto riguarda i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, e tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità.

7.  Le decisioni di cui al paragrafo 2 sono basate sul comportamento individuale e sulla specifica situazione della persona interessata, anche per quanto riguarda i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, e tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità.

Or. en

 

Emendamento    224

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del presente articolo. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, dell'adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 25 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa.

8.  Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del presente articolo. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, dell'adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 25 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa. È ammesso che i richiedenti contribuiscano in modo adeguato ai costi sostenuti per eventuali traduzioni necessarie.

Or. de

 

Emendamento    225

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del presente articolo. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, dell'adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 25 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa.

8.  Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del presente articolo. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono, dell'adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 25 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa.

Or. it

 

Emendamento    226

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del presente articolo. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, dell'adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 25 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa.

8.  Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del presente articolo. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, nella lingua ufficiale dello Stato membro nonché in una lingua a loro comprensibile, dell'adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 25 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa.

Or. en

 

Emendamento    227

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del presente articolo. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, dell'adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 25 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa.

8.  Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del paragrafo 2. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, dell'adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 25 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa.

Or. en

 

Emendamento    228

Kati Piri, Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente.

1.  Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente o unicamente in base alla sua nazionalità.

Or. en

Motivazione

Un richiedente non dovrebbe essere trattenuto solamente in base alla sua nazionalità.

 

Emendamento    229

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  I minori non possono in ogni caso essere trattenuti o detenuti.

Or. it

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con le altre parti che sono state modificate e per specificare esplicitamente che i minori non possono in nessuna circostanza essere detenuti.

 

Emendamento    230

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Ogni decisione che comporti il trattenimento del richiedente deve essere presa dall'autorità giudiziaria.

Or. it

Motivazione

È necessario emendare anche questo articolo al fine di assicurare la coerenza del testo della direttiva, dal momento che sono stati apportati emendamenti in altre parti del testo che prevedono che ogni decisione che comporta la detenzione o il trattenimento dei richiedenti asilo debba essere necessariamente disposta dall'autorità giudiziaria.

 

Emendamento    231

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I richiedenti non sono trattenuti prima di averne valutato le particolari esigenze di accoglienza a norma dell'articolo 21.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo è aggiunto per attuare le modifiche introdotte dalla Commissione al nuovo articolo 21, nel quale si stabilisce che la valutazione deve essere condotta in modo sistematico. Il presente emendamento segue la logica delle modifiche introdotte all'articolo 21 ed è necessario a tale riguardo.

 

Emendamento    232

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Un richiedente può essere trattenuto soltanto:

3.  Un richiedente può essere trattenuto in particolare:

Or. de

Motivazione

Alcuni degli emendamenti ammissibili sono orientati al principio di sussidiarietà e inestricabilmente legati a emendamenti relativi alle parti in bianco pure orientati al principio di sussidiarietà. Non avrebbe senso applicare tale principio esclusivamente alle parti in grigio.

 

Emendamento    233

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Un richiedente può essere trattenuto soltanto:

3.  Un richiedente è trattenuto soltanto:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati per legge a ricorrere al trattenimento in casi specifici.

 

Emendamento    234

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;

a)  per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza oppure qualora le informazioni fornite dal richiedente sulla sua identità o sulla sua nazionalità si dimostrino false;

Or. en

Motivazione

La falsificazione delle informazioni personali dovrebbe essere scoraggiata con misure efficaci.

 

Emendamento    235

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  al fine di assicurare il rispetto degli obblighi giuridici imposti al richiedente con decisione individuale a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, nei casi in cui il richiedente non ha rispettato tali obblighi e sussiste il rischio che si renda irreperibile;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    236

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  al fine di assicurare il rispetto degli obblighi giuridici imposti al richiedente con decisione individuale a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, nei casi in cui il richiedente non ha rispettato tali obblighi e sussiste il rischio che si renda irreperibile;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente motivo non prevede l'adempimento di un obbligo chiaro e preciso che incombe sul richiedente, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 6 della Carta. Inoltre, il presente motivo implica un trattenimento di tipo punitivo, che viola l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 6 della Carta.

 

Emendamento    237

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  al fine di assicurare il rispetto degli obblighi giuridici imposti al richiedente con decisione individuale a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, nei casi in cui il richiedente non ha rispettato tali obblighi e sussiste il rischio che si renda irreperibile;

c)  al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro responsabile dove sussiste il rischio che si renda irreperibile;

Or. en

 

Emendamento    238

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità dell'articolo [41] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure], sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il trattenimento fondato su tale motivo non può essere utilizzato allo scopo di "impedire gli ingressi illegali" e, pertanto, sarebbe in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La possibilità di ricorrere al trattenimento durante la valutazione del "diritto del richiedente di entrare nel territorio" non rispetterebbe l'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione.

 

Emendamento    239

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità dell'articolo [41] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure], sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente lettera è soppressa per ragioni di coerenza con le modifiche introdotte dalla Commissione al nuovo articolo 21, nel quale si stabilisce che la valutazione delle eventuali esigenze particolari del richiedente deve essere condotta in modo sistematico e nel più breve tempo possibile. Il presente emendamento segue la logica delle modifiche introdotte all'articolo 21 ed è necessario a tale riguardo in quanto, in base al testo attuale, è possibile ricorrere al trattenimento prima della valutazione, il che potrebbe portare al divieto o alla limitazione del trattenimento.

 

Emendamento    240

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34, al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio;

e)  quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34, al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento oppure lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio;

__________________

__________________

34 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 343 del 24.12.2008, pag. 98).

34 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Or. en

Motivazione

È auspicabile eliminare gli inutili ostacoli di natura giuridica.

 

Emendamento    241

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, l'utilizzo di braccialetti elettronici o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato.

Or. en

Motivazione

I braccialetti elettronici rappresentano uno strumento economico che permette agli Stati membri di monitorare i richiedenti in modo efficace.

 

Emendamento    242

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.

Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza.

Or. en

Motivazione

Il trattenimento dovrebbe continuare fino a quando sussistono i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

 

Emendamento    243

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa.

2.  Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa.

Or. it

Motivazione

È necessario emendare anche questo articolo al fine di assicurare la coerenza del testo della direttiva, dal momento che sono stati apportati emendamenti al testo dell'articolo 8 che prevedono che ogni decisione che comporta la detenzione o il trattenimento dei richiedenti asilo debba essere necessariamente disposta dall'autorità giudiziaria.

 

Emendamento    244

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente.

soppresso

Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

 

Or. en

Motivazione

Sugli Stati membri non dovrebbe gravare l'obbligo di assicurare una verifica in sede giudiziaria qualora il trattenimento sia stato disposto dall'autorità amministrativa.

 

Emendamento    245

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente.

soppresso

Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

 

Or. it

Motivazione

È necessario emendare anche questo articolo al fine di assicurare la coerenza del testo della direttiva, dal momento che sono stati apportati emendamenti al testo dell'articolo 8 che prevedono che ogni decisione che comporta la detenzione o il trattenimento dei richiedenti asilo debba essere necessariamente disposta dall'autorità giudiziaria.

 

Emendamento    246

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente.

soppresso

Or. it

Motivazione

È necessario emendare anche questo articolo al fine di assicurare la coerenza del testo della direttiva, dal momento che sono stati apportati emendamenti al testo dell'articolo 8 che prevedono che ogni decisione che comporta la detenzione o il trattenimento dei richiedenti asilo debba essere necessariamente disposta dall'autorità giudiziaria.

 

Emendamento    247

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

soppresso

Or. it

Motivazione

È necessario emendare anche questo articolo al fine di assicurare la coerenza del testo della direttiva, dal momento che sono stati apportati emendamenti al testo dell'articolo 8 che prevedono che ogni decisione che comporta la detenzione o il trattenimento dei richiedenti asilo debba essere necessariamente disposta dall'autorità giudiziaria.

 

Emendamento    248

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

5.  Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

Or. en

Motivazione

Un lungo periodo di trattenimento non può essere considerato di per sé un motivo specifico per effettuare una verifica in sede giudiziaria.

 

 

Emendamento    249

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti possano richiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

Or. en

Motivazione

L'accesso automatico all'assistenza legale gratuita non è compatibile con gli obiettivi della presente direttiva.

 

Emendamento    250

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

7.  Gli Stati membri dispongono anche che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

Or. en

Motivazione

L'assistenza legale gratuita è fornita solo in casi ben definiti.

 

Emendamento    251

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

a)  soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie;

Or. en

Motivazione

Il presente motivo dovrebbe rappresentare l'unica ragione per l'ottenimento dell'assistenza legale gratuita.

 

Emendamento    252

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente condizione è superflua ai fini della protezione della tutela legale dei richiedenti.

 

Emendamento    253

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 8 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Gli Stati membri possono altresì:

8.  Gli Stati membri procedono altresì a:

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere definiti limiti precisi per l'ambito di applicazione dell'assistenza legale gratuita.

 

Emendamento    254

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

9.  Gli Stati membri esigono un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Or. en

Motivazione

È necessaria una formulazione più rigorosa onde dissuadere i richiedenti dal fornire informazioni false.

 

Emendamento    255

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Possono essere imposte limitazioni all'accesso al centro di trattenimento soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non restringano drasticamente o rendano impossibile l'accesso.

4.  Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati e consulenti legali la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Possono essere imposte limitazioni all'accesso al centro di trattenimento soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non restringano drasticamente o rendano impossibile l'accesso.

Or. en

Motivazione

Poiché le azioni di molte ONG ostacolano l'effettiva applicazione del sistema europeo comune di asilo, queste ultime non dovrebbero partecipare alle procedure di asilo.

 

Emendamento    256

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari trattenuti gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario.

Ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari trattenuti gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista della salute fisica e mentale.

Or. en

Motivazione

Il presente chiarimento è indissolubilmente legato alla definizione di richiedente con particolari esigenze di accoglienza, dalla quale emerge che tali richiedenti potrebbero soffrire soltanto di problemi psicologici. Le disposizioni riguardanti semplicemente la salute fisica o che sono ambigue a tale riguardo sarebbero pertanto inutili.

 

Emendamento    257

Elly Schlein

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari trattenuti gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario.

Alle persone vulnerabili trattenute gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario.

Or. en

 

Emendamento    258

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori sono trattenuti solo come misura di ultima ratio e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.

soppresso

Or. it

Motivazione

È necessario emendare anche questa parte del testo per assicurare coerenza con quanto introdotto all'articolo 8, paragrafo 1 bis in cui si chiede che in nessun caso un minore richiedente asilo possa essere detenuto nelle more della procedura di asilo.

 

Emendamento    259

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori sono trattenuti solo come misura di ultima ratio e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.

Il trattenimento di bambini è vietato. Tuttavia, ciò non costituisce un ostacolo al diritto penale degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende vietare il trattenimento di bambini nell'ambito dell'applicazione della direttiva in materia di accoglienza. Allo stesso tempo specifica che in caso di crimini commessi da bambini, il minore può essere comunque punito ai sensi della legge nazionale.

 

Emendamento    260

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori sono trattenuti solo come misura di ultima ratio e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.

I minori sono trattenuti solo come misura di ultima ratio e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace.

Or. en

Motivazione

Non è possibile mantenere limitazioni ingiustificate al ricorso al trattenimento.

 

Emendamento    261

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori sono trattenuti solo come misura di ultima ratio e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.

I minori non sono trattenuti; al contrario, gli Stati membri garantiscono una sistemazione per i minori e per le famiglie con minori in strutture non detentive basate in comunità durante l'elaborazione del loro status di immigrazione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende allineare la presente direttiva alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite assicurando che il principio dell'interesse superiore del minore sia rispettato attraverso il divieto del trattenimento di bambini nell'ambito della presente direttiva. Il trattenimento di minori non è mai nel loro interesse superiore.

 

Emendamento    262

Sophia in 't Veld

a nome del gruppo ALDE

Kati Piri, Tanja Fajon

a nome del gruppo S&D

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Nathalie Griesbeck, Anna Maria Corazza Bildt

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori sono trattenuti solo come misura di ultima ratio e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.

Il trattenimento di bambini è vietato. Gli Stati membri adottano disposizioni appropriate in materia di assistenza e istituiscono programmi a livello delle comunità al fine di assicurare un'accoglienza adeguata ai bambini e alle loro famiglie.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende allineare la presente direttiva alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite assicurando che il principio dell'interesse superiore del minore sia rispettato attraverso il divieto del trattenimento di bambini nell'ambito della presente direttiva. Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori.

 

Emendamento    263

Sophia in 't Veld

a nome del gruppo ALDE

Kati Piri

a nome del gruppo S&D

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'interesse superiore del minore, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri.

L'interesse superiore del minore, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri. Le adeguate disposizioni in materia di assistenza e le misure per l'accoglienza dei bambini e delle loro famiglie sono adottate a livello delle comunità, sono il meno intrusive possibile e rispettano il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori.

 

Emendamento    264

Sophia in 't Veld

a nome del gruppo ALDE

Kati Piri, Tanja Fajon

a nome del gruppo S&D

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori trattenuti devono vedere assicurato il loro diritto all'istruzione e avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori.

 

Emendamento    265

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori trattenuti devono vedere assicurato il loro diritto all'istruzione e avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

soppresso

Or. it

Motivazione

È necessario emendare anche questa parte del testo per assicurare coerenza con quanto introdotto all'articolo 8, paragrafo 1 bis in cui si chiede che in nessun caso, un minore richiedente asilo possa essere detenuto nelle more della procedura di asilo.

 

Emendamento    266

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori trattenuti devono vedere assicurato il loro diritto all'istruzione e avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

I minori trattenuti devono avere la possibilità di svolgere attività consone alla loro età.

Or. en

Motivazione

L'accesso all'educazione e alle attività ricreative durante il trattenimento costituiscono un onere eccessivo per gli Stati membri.

 

Emendamento    267

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile.

soppresso

Or. it

Motivazione

È necessario emendare anche questa parte del testo per assicurare coerenza con quanto introdotto all'articolo 8, paragrafo 1 bis in cui si chiede che in nessun caso, un minore richiedente asilo possa essere detenuto nelle more della procedura di asilo.

 

Emendamento    268

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori.

 

Emendamento    269

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente obbligo è infondato poiché molti minori non accompagnati non si trovano di fatto in una situazione di vulnerabilità dal momento che, essendo la loro età compresa tra i 16 e i 17 anni, sono prossimi alla maturità.

 

Emendamento    270

Sophia in 't Veld

a nome del gruppo ALDE

Kati Piri, Tanja Fajon

a nome del gruppo S&D

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori.

 

Emendamento    271

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari.

soppresso

Or. it

Motivazione

È necessario emendare anche questa parte del testo per assicurare coerenza con quanto introdotto all'articolo 8, paragrafo 1 bis in cui si chiede che in nessun caso, un minore richiedente asilo possa essere detenuto nelle more della procedura di asilo.

 

Emendamento    272

Sophia in 't Veld

a nome del gruppo ALDE

Kati Piri, Tanja Fajon

a nome del gruppo S&D

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Miriam Dalli, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori.

 

Emendamento    273

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori.

 

Emendamento    274

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari.

I minori non accompagnati non dovrebbero essere trattenuti in istituti penitenziari laddove ciò possa essere ragionevolmente evitato.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere vietato in modo categorico ospitare minori non accompagnati in strutture simili a istituti penitenziari.

 

Emendamento    275

Sophia in 't Veld

a nome del gruppo ALDE

Kati Piri, Tanja Fajon

a nome del gruppo S&D

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Miriam Dalli, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto possibile, ai minori non accompagnati deve essere fornita una sistemazione in istituti dotati di personale che tenga conto dei diritti e delle esigenze di persone della loro età e in strutture consone ai minori non accompagnati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori.

 

Emendamento    276

Sophia in 't Veld

a nome del gruppo ALDE

Kati Piri, Tanja Fajon

a nome del gruppo S&D

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori.

 

Emendamento    277

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori.

 

Emendamento    278

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.

soppresso

Or. en

Motivazione

È praticamente impossibile fornire sempre una sistemazione separata alle famiglie trattenute.

 

Emendamento    279

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori.

 

Emendamento    280

Sophia in 't Veld

a nome del gruppo ALDE

Kati Piri, Tanja Fajon

a nome del gruppo S&D

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori.

 

Emendamento    281

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Alle richiedenti trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dai richiedenti uomini, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano.

Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti di entrambi i sessi trattenuti alloggino in sistemazioni separate, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano.

Or. en

Motivazione

La presente riformulazione sottolinea la parità di diritti tra i sessi.

 

Emendamento    282

Sophia in 't Veld

a nome del gruppo ALDE

Kati Piri, Tanja Fajon

a nome del gruppo S&D

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Sylvie Guillaume, Miltiadis Kyrkos, Anna Hedh, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

6.  In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 5, primo comma, se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti volti a vietare il trattenimento di minori sono indissolubilmente legati a emendamenti ricevibili in base al progetto di relazione al fine di rafforzare le condizioni legate alla privazione della libertà personale e per rendere più efficaci le disposizioni in materia di trattamento delle persone vulnerabili, inclusi i minori. Inoltre, il presente emendamento è indissolubilmente legato all'emendamento ricevibile del relatore riguardante l'articolo 8, paragrafo 3, lettera d) (emendamento 31 al progetto di relazione).

 

Emendamento    283

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

6.  In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2, terzo comma e al paragrafo 5, primo comma, se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

Or. en

Motivazione

I minori non accompagnati sono generalmente di sesso maschile, un dato demografico che coincide con un numero più alto della media di situazioni in cui è necessario ricorrere al trattenimento. In quanto necessità pratica, dovrebbe pertanto essere possibile trattenere i minori non accompagnati in istituti penitenziari come misura di ultima ratio, poiché i loro diritti non possono prevalere sul diritto altrui all'incolumità e alla sicurezza.

 

Emendamento    284

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente.

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire nella misura del possibile che il richiedente e i relativi familiari presenti nel loro territorio rimangano uniti.

Or. de

Motivazione

L'emendamento introduce un chiarimento di natura giuridica legato alle definizioni. Cfr. sopra all'articolo 2.

 

Emendamento    285

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica.

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico, in particolare per ragioni di sanità pubblica.

Or. de

Motivazione

Alcuni degli emendamenti ammissibili sono orientati al principio di sussidiarietà e inestricabilmente legati a emendamenti relativi alle parti in bianco pure orientati al principio di sussidiarietà. Non avrebbe senso applicare tale principio esclusivamente alle parti in grigio.

 

Emendamento    286

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo alle stesse condizioni di quelle dei propri cittadini per l'intera durata della loro permanenza sul territorio dello Stato membro. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza come misura temporanea fino a quando sia assicurato l'accesso al sistema educativo nazionale.

Or. en

Motivazione

La formulazione "condizioni simili" può portare alla segregazione scolastica. L'articolo 14, paragrafo 3, contempla già la possibilità di adottare altri provvedimenti nei casi in cui non sia possibile attuare quanto stabilito nel paragrafo 1.

 

Emendamento    287

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri possono consentire ai richiedenti minori di accedere all'istruzione a condizioni simili a quelle dei propri cittadini e residenti fino alla ricezione della risposta alla domanda di asilo. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Or. en

Motivazione

Non è giustificato ampliare l'ambito di applicazione al fine di includere i figli dei richiedenti nel presente articolo, poiché ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, l'ambito di applicazione della direttiva è limitato solo ai richiedenti protezione internazionale. Per quanto riguarda la concessione dell'accesso ai sistemi educativi degli Stati membri, sarebbe preferibile adottare un approccio più flessibile prendendo in considerazione, ad esempio, le capacità linguistiche dei richiedenti al fine di fornire un'istruzione più mirata. Inserire i richiedenti in classi in cui si parla una lingua straniera non è benefico, ma rappresenta una potenziale fonte di problemi sociali.

 

Emendamento    288

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri possono consentire ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni appropriate, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Or. en

Motivazione

Disponiamo di emendamenti ricevibili che si basano sul principio di sussidiarietà e sono indissolubilmente legati a emendamenti presenti nelle parti in bianco, anch'essi basati sul principio di sussidiarietà. Sarebbe assurdo applicare tale principio solo alle parti in grigio.

 

Emendamento    289

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

Gli Stati membri non possono revocare la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

Or. en

Motivazione

Disponiamo di emendamenti ricevibili che si basano sul principio di sussidiarietà e sono indissolubilmente legati a emendamenti presenti nelle parti in bianco, anch'essi basati sul principio di sussidiarietà. Sarebbe assurdo applicare tale principio solo alle parti in grigio.

 

Emendamento    290

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore.

L'accesso al sistema educativo non può essere differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore.

Or. en

Motivazione

Disponiamo di emendamenti ricevibili che si basano sul principio di sussidiarietà e sono indissolubilmente legati a emendamenti presenti nelle parti in bianco, anch'essi basati sul principio di sussidiarietà. Sarebbe assurdo applicare tale principio solo alle parti in grigio.

 

Emendamento    291

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore.

Ove concesso, l'accesso all'istruzione non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore.

Or. en

Motivazione

Un accesso automatico al sistema educativo da parte dei richiedenti minorenni aumenterebbe in modo eccessivo la pressione sugli Stati membri e potrebbe minacciare la coesione sociale nell'ambiente scolastico.

 

Emendamento    292

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore.

L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre un mese dal momento in cui il minore presenta una domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento segue la logica dell'articolo 22.

 

Emendamento    293

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore.

L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre un mese dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore.

Or. en

Motivazione

Un accesso precoce al sistema educativo può aiutare i bambini a riappropriarsi di un senso di normalità e favorisce l'integrazione. Per tali ragioni, è auspicabile assicurare l'accesso al sistema educativo nel più breve tempo possibile e al più tardi entro un mese dalla presentazione della domanda da parte del minore o per suo conto.

 

Emendamento    294

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso e la partecipazione al sistema educativo come stabilito al paragrafo 1.

Possono essere impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso e la partecipazione al sistema educativo come stabilito al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere impartiti corsi di preparazione solo se si ritiene che gli Stati membri possano farlo.

 

Emendamento    295

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro interessato offre altre modalità d'insegnamento conformemente al proprio diritto e alla propria prassi nazionali.

3.  Qualora l'accesso all'istruzione previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro interessato può offrire altre modalità d'insegnamento conformemente al proprio diritto e alla propria prassi nazionali.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere concesso di non fornire servizi educativi qualora ciò sia dovuto a circostanze che sfuggono al loro controllo.