Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0222(COD)

23.2.2017

EMENDAMENTI

296 - 543

Progetto di relazione

Sophia in 't Veld

(PE593.978v02-00)

Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

Proposta di direttiva

( COM(2016)0465 – C8‑0323/2016 – 2016/0222(COD) )

AM_Com_LegReport

Emendamento    296

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento modifica il periodo di attesa prima che sia garantito l'accesso, ma naturalmente comprende alcune parole della parte bianca poiché il numero di mesi di per sé è in grigio e la semplice soppressione non avrebbe senso in nessun caso. Non si ritiene necessaria una ulteriore condizionalità.

 

Emendamento    297

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento, volto a garantire ai richiedenti l'immediato accesso al mercato del lavoro, è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili nell'ambito del progetto di relazione, finalizzati a rafforzare l'effettivo accesso al mercato del lavoro per i richiedenti, ed è necessario per garantire che sia mantenuta la logica interna del testo, che mira ad accrescere le prospettive di integrazione dei richiedenti e a ridurre i "movimenti secondari".

 

Emendamento    298

Jeroen Lenaers

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

Gli Stati membri garantiscono l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi, conformemente al termine fissato per la decisione nel primo grado di impugnazione come da regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento procedure], dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

Or. en

Motivazione

L'accesso al mercato del lavoro rappresenta un importante strumento per accrescere l'autonomia del richiedente e le opportunità di integrazione nella società ospitante. È pertanto positivo che gli Stati membri abbiano l'obbligo di consentire tale accesso, ma è importante che tale accesso sia anche effettivo. Ai fini della chiarezza giuridica, inoltre, il periodo citato di sei messi è connesso al termine di sei mesi perché una decisione sia adottata nel primo grado di impugnazione, come stabilito nella proposta di regolamento della Commissione sulle procedure di asilo. È pertanto opportuno inserire in questo punto un riferimento a tale regolamento.

 

Emendamento    299

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Soraya Post

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Tenendo presenti i termini di cui alla proposta di regolamento della Commissione in materia di procedure, qualsiasi procedura accelerata relativa a un richiedente protezione internazionale sarà completata entro due mesi dalla domanda. Se il richiedente non è stato respinto in quella fase, avrà maggiori probabilità di ottenere protezione internazionale e gli dovrebbe essere pertanto consentito l'accesso al mercato del lavoro al più tardi in quel dato momento. Gli Stati membri possono scegliere di concedere l'accesso in anticipo.

 

Emendamento    300

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

Or. it

 

Emendamento    301

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

Gli Stati membri possono garantire l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    302

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se lo Stato membro ha accelerato l'esame nel merito di una domanda di protezione internazionale conformemente [all'articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a f),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure], l'accesso al mercato del lavoro non è concesso.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    303

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se lo Stato membro ha accelerato l'esame nel merito di una domanda di protezione internazionale conformemente [all'articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a f),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure], l'accesso al mercato del lavoro non è concesso.

Se lo Stato membro ha stabilito che il richiedente non ha diritto alla protezione internazionale, l'accesso al mercato del lavoro non è concesso.

Or. en

Motivazione

I richiedenti dovrebbero avere accesso al mercato del lavoro al più tardi due mesi dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale. Entro tale termine qualsiasi procedura accelerata dovrebbe essere ultimata, a norma dell'articolo 40 della proposta di regolamento sulle procedure. Se la domanda di protezione internazionale è respinta, al richiedente non dovrebbe essere consentito di accedere al mercato del lavoro.

 

Emendamento    304

Cornelia Ernst, Martina Anderson

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se lo Stato membro ha accelerato l'esame nel merito di una domanda di protezione internazionale conformemente [all'articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a f),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure], l'accesso al mercato del lavoro non è concesso.

Se lo Stato membro ha accelerato l'esame nel merito di una domanda di protezione internazionale conformemente [all'articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a f),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure], l'accesso al mercato del lavoro non è concesso automaticamente.

Or. en

 

Emendamento    305

Jeroen Lenaers

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che i richiedenti a cui è stato accordato l'accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 abbiano effettivo accesso al mercato del lavoro.

soppresso

Or. en

Motivazione

La necessità di consentire l'accesso effettivo al mercato del lavoro può essere inserita nel primo comma dell'articolo 15, paragrafo 1. Al fine di evitare doppioni, la disposizione può essere soppressa in questo punto (il presente emendamento dovrebbe essere letto insieme all'emendamento relativo all'articolo 15, paragrafo 1, comma 1).

 

Emendamento    306

Kinga Gál

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che i richiedenti a cui è stato accordato l'accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 abbiano effettivo accesso al mercato del lavoro.

Gli Stati membri decidono a quali condizioni accordare al richiedente l'accesso al mercato del lavoro a norma del rispettivo diritto nazionale, garantendo che i richiedenti abbiano effettivo accesso al mercato del lavoro.

Or. en

 

Emendamento    307

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Elly Schlein, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non appena è evidente che un richiedente ha buone probabilità di ottenere protezione internazionale, dovrebbe essere incoraggiato ad integrarsi nella società ospitante il più rapidamente possibile. Non è pertanto opportuno limitarne l'accesso al mercato del lavoro introducendo un test del mercato del lavoro.

 

Emendamento    308

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale soppressione è volta a rendere il testo conforme all'articolo 15, paragrafo 3, sull'obbligo degli Stati membri di offrire ai richiedenti parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto concerne il lavoro. L'emendamento in effetti interessa parole che non sono contenute nella parte grigia, anche se tali parole non avrebbero assolutamente alcun significato se la parte grigia non esistesse.

 

Emendamento    309

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili nell'ambito del progetto di relazione, finalizzati a rafforzare il reale accesso al mercato del lavoro per i richiedenti, ed è necessario per garantire che sia mantenuta la logica interna del testo, che mira ad accrescere le prospettive di integrazione dei richiedenti e a ridurre i "movimenti secondari".

 

Emendamento    310

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro.

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, con particolare riguardo ai tassi di disoccupazione giovanile, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato, garantendo percorsi preferenziali, da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento si pone l'obiettivo di specificare che gli Stati membri avranno la possibilità di adottare misure volte a garantire una maggiore attenzione all'accesso al mercato del lavoro dei propri cittadini e dei cittadini dell'UE. Inoltre, si vuole sottolineare la volontà di tenere in debito conto le difficoltà correlate alla disoccupazione giovanile. Trattandosi di un tema molto sensibile per i cittadini dell'UE, i firmatari intendono rendere chiaro che per quanto attiene l'accesso al mercato del lavoro non ci saranno misure specifiche o quote speciali per favorire l'inserimento dei richiedenti protezione internazionale rispetto ai cittadini dello Stato membro.

 

Emendamento    311

Kinga Gál

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro.

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la precedenza ai cittadini dell'Unione e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti.

Or. en

 

Emendamento    312

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro.

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la precedenza ai cittadini dell'Unione e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti.

Or. en

Motivazione

Le attuali disposizioni applicabili della direttiva 2013/33/UE dovrebbero essere mantenute. In sede di esame di una domanda di asilo bisognerebbe considerare innanzitutto le esigenze umanitarie, mentre gli aspetti economici dovrebbero passare in secondo piano.

 

Emendamento    313

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro.

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro e dare loro precedenza in caso di posti vacanti.

Or. en

Motivazione

Alla forza lavoro nazionale e dell'Unione dovrebbe essere sempre accordata la precedenza nell'ambito della politica di occupazione.

 

Emendamento    314

Jeroen Lenaers

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro.

Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    315

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti un trattamento pari a quello riservato ai cittadini nazionali per quanto concerne:

3.  Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti un trattamento pari a quello riservato ai cittadini nazionali, dal momento in cui presentano una domanda di protezione internazionale, per quanto concerne:

Or. en

 

Emendamento    316

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti un trattamento pari a quello riservato ai cittadini nazionali per quanto concerne:

3.  Gli Stati membri possono garantire ai richiedenti un trattamento pari a quello riservato ai cittadini nazionali per quanto concerne:

Or. en

 

Emendamento    317

Branislav Škripek

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti un trattamento pari a quello riservato ai cittadini nazionali per quanto concerne:

3.  Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti un trattamento adeguato e non danno loro precedenza rispetto ai cittadini nazionali per quanto concerne:

Or. en

 

Emendamento    318

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

a)  le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

Or. en

 

Emendamento    319

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

b)  la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano;

Or. en

 

Emendamento    320

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  l'istruzione e la formazione professionale, escludendo le borse e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altre sovvenzioni e prestiti concernenti l'istruzione secondaria e superiore e la formazione professionale;

c)  l'istruzione e la formazione professionale;

Or. it

 

Emendamento    321

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  l'istruzione e la formazione professionale, escludendo le borse e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altre sovvenzioni e prestiti concernenti l'istruzione secondaria e superiore e la formazione professionale;

c)  le opportunità di formazione occupazionale per adulti, l'istruzione e la formazione professionale, tra cui i corsi di aggiornamento delle competenze e il tirocinio sul luogo di lavoro, escludendo le borse e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altre sovvenzioni e prestiti concernenti l'istruzione e la formazione professionale;

Or. en

 

Emendamento    322

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  l'istruzione e la formazione professionale, escludendo le borse e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altre sovvenzioni e prestiti concernenti l'istruzione secondaria e superiore e la formazione professionale;

c)  l'istruzione e la formazione professionale;

Or. en

 

Emendamento    323

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di formazione nel contesto delle procedure esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche acquisite all'estero, agevolando nel contempo, per quanto possibile, il pieno accesso di quanti sono incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell'apprendimento precedente;

d)  il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di formazione nel contesto delle procedure esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche acquisite all'estero;

Or. en

 

Emendamento    324

Branislav Škripek

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    325

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    326

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004.

e)  i settori della sicurezza sociale definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 per i richiedenti impegnati in attività economiche lucrative.

Or. en

 

Emendamento    327

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento dei richiedenti:

Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento dei richiedenti cui sia stato accordato l'accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1:

Or. en

 

Emendamento    328

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  in applicazione della lettera c) del presente paragrafo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale direttamente collegata a un'attività lavorativa specifica;

soppresso

Or. it

 

Emendamento    329

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  in applicazione della lettera c) del presente paragrafo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale direttamente collegata a un'attività lavorativa specifica;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    330

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  in applicazione della lettera c) del presente paragrafo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale direttamente collegata a un'attività lavorativa specifica;

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di una nuova limitazione di accesso alla formazione professionale. Dovrebbe essere eliminata.

 

Emendamento    331

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  in applicazione della lettera c) del presente paragrafo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale direttamente collegata a un'attività lavorativa specifica;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    332

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  in applicazione della lettera e) del presente paragrafo, escludendo gli assegni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010.

soppresso

Or. it

 

Emendamento    333

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  in applicazione della lettera e) del presente paragrafo, escludendo gli assegni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    334

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  in applicazione della lettera e) del presente paragrafo, escludendo gli assegni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    335

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il diritto alla parità di trattamento non può dar luogo ad un diritto di soggiorno in casi in cui il diritto di rimanere si estingua in conseguenza di una decisione adottata conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

soppresso

Or. en

 

Emendamento    336

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

4.  L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, al fine di scoraggiare i ricorsi infondati al solo scopo di prolungare l'accesso al mercato del lavoro.

Or. en

Motivazione

L'accesso al mercato del lavoro può costituire un motivo di ricorsi infondati.

 

Emendamento    337

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

4.  L'accesso al mercato del lavoro non può essere revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    338

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se i richiedenti hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il documento del richiedente di cui all'articolo [29] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] attesti che il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.

5.  Se i richiedenti hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il documento del richiedente di cui all'articolo [29] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] attesti che il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa. Qualora la natura del lavoro porti il richiedente a viaggiare, gli Stati membri procedono tempestivamente a fornire al richiedente un documento di viaggio valido come indicato all'articolo 6 della presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    339

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se i richiedenti hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il documento del richiedente di cui all'articolo [29] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] attesti che il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.

5.  Se i richiedenti hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri possono provvedere affinché il documento del richiedente di cui all'articolo [29] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] attesti che il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.

Or. en

 

Emendamento    340

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Ai richiedenti cui è stato accordato l'accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 è consentito richiedere la Carta blu UE conformemente alle condizioni e ai requisiti di cui alla direttiva XXX/XXXX [direttiva Carta blu].

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento, volto a garantire la possibilità per i richiedenti di presentare domanda per la Carta blu UE, è indissolubilmente legato agli emendamenti ammissibili nell'ambito del progetto di relazione, finalizzati a rafforzare l'effettivo accesso al mercato del lavoro per i richiedenti, ed è necessario per garantire che sia mantenuta la logica interna del testo, che mira ad accrescere le prospettive di integrazione dei richiedenti e a ridurre i "movimenti secondari".

 

Emendamento    341

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.  Ai richiedenti cui è stato accordato l'accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 è consentito richiedere un permesso di soggiorno per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari conformemente alle condizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/801.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento, volto a garantire la possibilità per i richiedenti di presentare domanda per un permesso di soggiorno per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2016/801, è necessario per garantire che sia mantenuta la logica interna del testo, che mira ad accrescere le prospettive di integrazione dei richiedenti e a ridurre i "movimenti secondari".

 

Emendamento    342

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater.  Gli Stati membri possono consentire ai richiedenti, cui sia stato accordato l'accesso al mercato del lavoro a norma del paragrafo 1 e la cui richiesta d'asilo sia stata respinta, la possibilità di richiedere all'interno del paese un permesso di soggiorno rilasciato impiegando il modello stabilito nel regolamento (CE) n. 1030/2002 conformemente alle leggi nazionali che regolamentano l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini di paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento, volto a garantire la possibilità per i richiedenti di presentare domanda per un permesso rilasciato conformemente alle leggi nazionali che regolamentano l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini di paesi terzi, è indissolubilmente legato agli emendamenti ammissibili nell'ambito del progetto di relazione, finalizzati a rafforzare l'effettivo accesso al mercato del lavoro per i richiedenti, ed è necessario per garantire che sia mantenuta la logica interna del testo, che mira ad accrescere le prospettive di integrazione dei richiedenti e a ridurre i "movimenti secondari".

 

Emendamento    343

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quinquies.  Gli Stati membri autorizzano l'accesso dei richiedenti alla formazione professionale e ai corsi di lingua indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende garantire che la possibilità dei richiedenti di accedere al mercato del lavoro e l'integrazione effettiva e le condizioni di accoglienza siano rese effettive consentendo l'accesso a corsi di lingua dal momento in cui i richiedenti presentano domanda di protezione internazionale. L'emendamento è indissolubilmente legato agli emendamenti ammissibili nell'ambito del progetto di relazione, finalizzati ad assicurare l'effettivo accesso al mercato del lavoro, ed è necessario per garantire che sia mantenuta la logica interna del testo, che mira ad accrescere le prospettive di integrazione dei richiedenti e a ridurre i "movimenti secondari".

 

Emendamento    344

Jeroen Lenaers

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Corsi di lingua

 

Gli Stati membri forniscono ai richiedenti l'effettivo accesso ai corsi di lingua quanto prima e, in ogni caso, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, conformemente al termine fissato per la decisione nel primo grado di impugnazione di cui al regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento procedure]. È accordata precedenza ai richiedenti la cui domanda sia verosimilmente fondata, anche quando l'esame di tale domanda ha ottenuto la priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri possono prevedere che i richiedenti sostengano o contribuiscano a sostenere i costi di tali corsi conformemente alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I corsi di lingua sono un importante strumento per accrescere l'autonomia dei richiedenti e le opportunità di integrazione nella società ospitante. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere l'obbligo di offrire corsi di lingua il prima possibile e dovrebbero concentrarsi sui richiedenti che hanno elevate probabilità di ricevere asilo. È necessario concentrarsi su coloro che hanno alte probabilità in quanto una sostanziosa fetta dei richiedenti asilo che arriva in Europa attualmente non gode del diritto all'asilo.

 

Emendamento    345

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Corsi di lingua e di educazione civica

 

Gli Stati membri forniscono ai richiedenti l'effettivo accesso a corsi di lingua e di educazione civica gratuiti a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che i richiedenti debbano sostenere o contribuire a sostenere i costi di tali corsi conformemente alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5.

Or. it

Motivazione

La conoscenza delle lingua e la conoscenza dei principali diritti, doveri, usi e costumi dello Sato di accoglienza sono uno strumento fondamentale al fine di promuovere l'effettiva integrazione del richiedente protezione internazionale.

 

Emendamento    346

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Elly Schlein, Soraya Post, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Corsi di lingua

 

Gli Stati membri forniscono ai richiedenti l'effettivo accesso a corsi di lingua gratuiti a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

I corsi di lingua per i richiedenti rappresentano una misura di integrazione positiva. Tali corsi dovrebbero essere sempre gratuiti per i richiedenti.

 

Emendamento    347

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume

 

Proposta di direttiva

Articolo 15 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 ter

 

Formazione professionale

 

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro. L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 15.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha proposto di sopprimere le disposizioni vigenti in materia di formazione professionale e di spostare alcuni elementi di tali disposizioni all'articolo 15, paragrafo 2, relativo al lavoro. È chiaro, tuttavia, dalla formulazione delle disposizioni vigenti che tale formazione professionale non dipende dall'occupazione o dall'accesso al mercato del lavoro. È pertanto opportuno mantenere le disposizioni vigenti.

 

Emendamento    348

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale in conformità dell'articolo [25] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

1.  Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza dal momento in cui arrivano nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende adeguare il testo allo spirito espresso al considerando 7, in cui si ritiene essenziale chiarire che le condizioni materiali di accoglienza dovrebbero essere accordate ai richiedenti dal momento in cui la persona esprime la sua intenzione di chiedere protezione internazionale. Il testo in vigore potrebbe erroneamente portare ad escludere le persone che non hanno potuto presentare effettivamente la domanda formale, le quali, al momento, rappresentano la maggioranza presso i punti di crisi. Tale esclusione contraddice l'ambito di applicazione e le disposizioni della direttiva.

 

Emendamento    349

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale in conformità dell'articolo [25] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

1.  Gli Stati membri possono provvedere a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale in conformità dell'articolo [25] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    350

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Gli Stati membri possono provvedere a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    351

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino una minima qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti.

Or. en

Motivazione

Per eliminare fattori di attrazione indesiderati per la richiesta di asilo nell'UE, le condizioni di accoglienza dovrebbero essere mantenute a un livello minimo.

 

Emendamento    352

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri non può essere chiesto di adeguare le condizioni di accoglienza nei casi in cui il richiedente è trattenuto oppure si ritiene che abbia particolari esigenze di accoglienza, poiché ciò graverebbe in maniera eccessiva sulle finanze pubbliche.

 

Emendamento    353

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

Gli Stati membri possono provvedere a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    354

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, come i minori, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a sottolineare l'esigenza dei minori, che sono il gruppo più vulnerabile di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, di godere di una qualità di vita che ne garantisca la sussistenza e ne protegga la salute.

 

Emendamento    355

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

3.  Gli Stati membri subordinano la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti o i loro familiari, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e ove presenti nello Stato membro, non dispongano di mezzi sufficienti ad assicurare il loro sostentamento.

Or. en

Motivazione

L'autosufficienza dei richiedenti deve essere incoraggiata in ogni modo. Le prestazioni sociali dovrebbero essere concesse solo a quei richiedenti che non dispongono di altri mezzi per provvedere alle proprie esigenze quotidiane.

 

Emendamento    356

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

3.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

Or. en

 

Emendamento    357

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza di cui al paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza di cui al paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Nel caso in cui i richiedenti non dispongano di sufficienti risorse le autorità nazionali competenti, in accordo con gli enti locali, possono favorire l'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in base alle particolari esigenze delle comunità territoriali che li ospitano.

Or. it

Motivazione

Lo svolgimento di attività di utilità sociale favorirà una maggiore accettazione della presenza dei richiedenti protezione internazionale da parte delle comunità locali che li ospitano, favorendo la loro integrazione e una migliore conoscenza della realtà socio-economica nella quale risiedono.

 

Emendamento    358

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza di cui al paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Gli Stati membri obbligano i richiedenti o loro familiari a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza, qualora i richiedenti o i loro familiari dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre l'onere finanziario dei richiedenti asilo sul settore pubblico, ai richiedenti dovrebbe essere chiesto di sostenere in modo autonomo i costi legati alla propria sussistenza ove possibile.

 

Emendamento    359

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza di cui al paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria di cui al paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Or. en

 

Emendamento    360

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso.

Qualora emerga che un richiedente o i suoi familiari disponevano di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri chiedono al richiedente un rimborso.

Or. en

Motivazione

Il richiedente deve rimborsare le prestazioni sociali qualora siano state concesse per falsi motivi.

 

Emendamento    361

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso.

Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso.

Or. en

 

Emendamento    362

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

5.  Quando valutano le risorse del richiedente o dei suoi familiari, quando impongono loro di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono loro un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento.

Or. en

 

Emendamento    363

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

5.  Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari.

Or. en

 

Emendamento    364

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

5.  Quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità e tengono conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Or. en

 

Emendamento    365

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Elly Schlein, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

5.  Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano pienamente il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Or. en

 

Emendamento    366

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

5.  Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri possono rispettare il principio di proporzionalità. Gli Stati membri possono tenere altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri possono provvedere affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Or. en

 

Emendamento    367

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale.

5.  Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di una adeguata qualità di vita così come definito dalla presente direttiva.

Or. it

 

Emendamento    368

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dei livelli di riferimento applicati dal diritto o dalla prassi nazionale al fine di determinare il livello dell'assistenza finanziaria accordata ai richiedenti a norma del presente paragrafo.

6.  Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    369

Kinga Gál

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dei livelli di riferimento applicati dal diritto o dalla prassi nazionale al fine di determinare il livello dell'assistenza finanziaria accordata ai richiedenti a norma del presente paragrafo.

6.  Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    370

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dei livelli di riferimento applicati dal diritto o dalla prassi nazionale al fine di determinare il livello dell'assistenza finanziaria accordata ai richiedenti a norma del presente paragrafo.

6.  Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri possono informare la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dei livelli di riferimento applicati dal diritto o dalla prassi nazionale al fine di determinare il livello dell'assistenza finanziaria accordata ai richiedenti a norma del presente paragrafo.

Or. en

 

Emendamento    371

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 10 e 11, in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché:

2.  Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 10 e 11, in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, gli Stati membri possono provvedere affinché:

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    372

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i richiedenti abbiano la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell'UNHCR e altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti;

b)  i richiedenti abbiano la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell'UNHCR;

Or. en

Motivazione

Molti enti nazionali o internazionali e ONG hanno una visione non obiettiva del processo di asilo. Occorre pertanto mantenere tali enti separati dal processo di asilo al fine di garantire l'adeguato funzionamento dello stesso.

 

Emendamento    373

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali, nonché ai rappresentanti dell'UNHCR e di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato, sia consentito l'accesso al fine di assistere i richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei locali e dei richiedenti.

c)  ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali, nonché ai rappresentanti dell'UNHCR sia consentito l'accesso al fine di assistere i richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei locali e dei richiedenti.

Or. en

Motivazione

Molte note ONG hanno contribuito a distrarre e ostacolare l'effettivo processo di asilo. Non è pertanto opportuno coinvolgerle nel processo.

 

Emendamento    374

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando forniscono condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione dei richiedenti con esigenze particolari.

3.  Quando forniscono condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione dei richiedenti con esigenze particolari. Tuttavia, il trattamento dei richiedenti non deve essere più favorevole rispetto a quello generalmente riservato ai residenti e ai cittadini dello Stato membro in situazioni e per questioni analoghe.

Or. en

Motivazione

Per garantire la fiducia pubblica nelle politiche di immigrazione, a coloro che richiedono protezione internazionale non dovrebbe essere riconosciuto un trattamento speciale da parte delle autorità.

 

Emendamento    375

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando forniscono condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione dei richiedenti con esigenze particolari.

3.  Quando forniscono condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri possono tenere conto delle differenze di genere e di età e della situazione dei richiedenti con esigenze particolari.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    376

Ulrike Lunacek, Daniele Viotti

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Quando forniscono un alloggio, gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie.

4.  Quando forniscono un alloggio, gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie nonché tutte le forme di violenza commesse sulla base di pregiudizi e discriminazioni correlati alle caratteristiche personali delle vittime, come indicato all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2012/29/UE.

Or. en

Motivazione

Le persone LGBTI devono essere protette dagli attacchi omo-transfobici.

 

Emendamento    377

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Quando forniscono un alloggio, gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie.

4.  Quando forniscono un alloggio e opportunità di tempo libero, gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie sia nei confronti dei richiedenti che dei cittadini.

Or. en

Motivazione

L'aumento del numero di reati aggravati commessi da richiedenti asilo è un fatto comprovato che richiede una ferma reazione da parte delle autorità nazionali.

 

Emendamento    378

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Quando forniscono un alloggio, gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie.

4.  Quando forniscono un alloggio, gli Stati membri possono adottare le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    379

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Gli Stati membri predispongono servizi igienico-sanitari distinti per le richiedenti donne e posti sicuri nei centri di accoglienza per loro e per i loro figli.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a rafforzare la disposizione di cui al paragrafo 4 quale strumento per impedire che si verifichino violenze e violenze di genere, compresa la violenza sessuale e le molestie.

 

Emendamento    380

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, a che i richiedenti che sono adulti dipendenti con esigenze di accoglienza particolari siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato.

5.  Gli Stati membri possono provvedere, per quanto possibile, a che i richiedenti che sono adulti dipendenti con esigenze di accoglienza particolari siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    381

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti possano informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

6.  Gli Stati membri possono provvedere a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti possano informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    382

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Le persone che forniscono condizioni materiali di accoglienza, compresi coloro che lavorano nei centri di accoglienza, ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

7.  Le persone che forniscono condizioni materiali di accoglienza, compresi coloro che lavorano nei centri di accoglienza, ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività. Tuttavia, dati sufficientemente anonimi relativi alle condizioni materiali di accoglienza offerte devono essere regolarmente messi a pubblica disposizione da parte delle autorità competenti, come stabilito nell'articolo 26, per consentirne il controllo pubblico.

Or. en

Motivazione

Il pubblico ha il diritto di ricevere informazioni accurate circa i costi determinati dalle esigenze di accoglienza dei richiedenti.

 

Emendamento    383

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Le persone che forniscono condizioni materiali di accoglienza, compresi coloro che lavorano nei centri di accoglienza, ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

7.  Le persone che forniscono condizioni materiali di accoglienza, compresa l'assistenza sanitaria e l'istruzione, e coloro che lavorano nei centri di accoglienza, ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

Or. en

 

Emendamento    384

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

8.  Gli Stati membri coinvolgono i richiedenti nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri.

Or. en

Motivazione

I richiedenti devono essere incoraggiati a essere attivi presso i centri di asilo. L'istituzione di organismi consultivi, d'altro canto, può causare tensioni sociali all'interno del centro.

 

Emendamento    385

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

9.  In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza inferiori a quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere consentito concedere condizioni materiali di accoglienza inferiori ai richiedenti se ciò è necessario per mantenere i costi di accoglienza entro limiti ragionevoli.

 

Emendamento    386

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite.

b)  le capacità di alloggio a prezzi modesti normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite.

Or. en

Motivazione

Il ricorso ad alloggi costosi, anche se fossero disponibili, nuocerebbe non solo alle finanze pubbliche ma anche alla fiducia dei cittadini nelle politiche di asilo.

 

Emendamento    387

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente articolo non siano disponibili in una determinata area geografica,

Or. en

Motivazione

È indispensabile tenere conto del fatto che gli Stati membri lungo le frontiere marittime esterne non sono nella posizione di offrire pienamente le condizioni di accoglienza stabilite dalla direttiva.

 

Emendamento    388

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)   lo Stato membro si trovi in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione intende affrontare la situazione in cui uno Stato membro si trovi ad assistere a un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. In questo tipo di emergenze, si possono offrire in via eccezionale condizioni di accoglienza diverse per un periodo di tempo ragionevole.

 

Emendamento    389

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Siffatte diverse condizioni assicurano in tutte le circostanze l'assistenza sanitaria in conformità dell'articolo 18 e un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

Siffatte diverse condizioni assicurano in tutte le circostanze l'assistenza sanitaria primaria e secondaria gratuita, compresa l'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, in conformità dell'articolo 18 e un livello di vita adeguato a tutti i richiedenti.

Or. en

 

Emendamento    390

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Siffatte diverse condizioni assicurano in tutte le circostanze l'assistenza sanitaria in conformità dell'articolo 18 e un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

Siffatte diverse condizioni assicurano in tutte le circostanze l'assistenza sanitaria in conformità dell'articolo 18 e un'adeguata qualità di vita così come definite dalla presente direttiva, a tutti i richiedenti.

Or. it

 

Emendamento    391

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quando decide di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Esso informa altresì la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo non appena i motivi per applicare tali misure eccezionali hanno cessato di esistere.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    392

Kinga Gál

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quando decide di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Esso informa altresì la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo non appena i motivi per applicare tali misure eccezionali hanno cessato di esistere.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    393

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quando decide di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Esso informa altresì la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo non appena i motivi per applicare tali misure eccezionali hanno cessato di esistere.

Quando decide di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione produce una giustificazione motivata e ne informa la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Esso informa altresì la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo non appena i motivi per applicare tali misure eccezionali hanno cessato di esistere.

Or. en

 

Emendamento    394

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quando decide di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Esso informa altresì la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo non appena i motivi per applicare tali misure eccezionali hanno cessato di esistere.

Quando decide di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa tempestivamente la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Esso informa altresì la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo non appena i motivi per applicare tali misure eccezionali hanno cessato di esistere.

Or. en

 

Emendamento    395

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

soppresso

Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente

 

1.  Il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

 

2.  Gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

 

3.  In attesa del trasferimento, ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], del minore verso lo Stato membro competente, gli Stati membri provvedono a che abbia accesso ad adeguate attività educative.

 

Or. it

 

Emendamento    396

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

soppresso

Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente

 

1.  Il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

 

2.  Gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

 

3.  In attesa del trasferimento, ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], del minore verso lo Stato membro competente, gli Stati membri provvedono a che abbia accesso ad adeguate attività educative.

 

Or. en

Motivazione

Tale deroga introdotta dall'articolo 17 bis contravviene al ragionamento della Corte di giustizia nella causa Cimade e Gisti, in quanto tenta di escludere alcuni richiedenti asilo dai vantaggi riconosciuti dalla direttiva agli individui come corollario del loro status di richiedenti asilo nella direttiva sulle condizioni di accoglienza.

 

Emendamento    397

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

soppresso

Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente

 

1.  Il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

 

2.  Gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

 

3.  In attesa del trasferimento, ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], del minore verso lo Stato membro competente, gli Stati membri provvedono a che abbia accesso ad adeguate attività educative.

 

Or. en

 

Emendamento    398

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

soppresso

Or. en

Motivazione

La distinzione della Commissione tra un livello di vita adeguato e un livello di vita dignitoso può solo generare confusione e ulteriori oneri amministrativi per le autorità dello Stato membro. In ogni caso, tutti i richiedenti dovrebbero ricevere un livello di vita adeguato.

 

Emendamento    399

Emil Radev

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

1.  Il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 se non rispetta gli obblighi di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

Or. bg

 

Emendamento    400

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

soppresso

Or. en

Motivazione

La distinzione della Commissione tra un livello di vita adeguato e un livello di vita dignitoso può solo generare confusione e ulteriori oneri amministrativi per le autorità dello Stato membro. In ogni caso, tutti i richiedenti dovrebbero ricevere un livello di vita adeguato.

 

Emendamento    401

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    402

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

2.  Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato a tutti i richiedenti.

Or. it

 

Emendamento    403

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

2.  Gli Stati membri possono assicurare un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    404

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In attesa del trasferimento, ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], del minore verso lo Stato membro competente, gli Stati membri provvedono a che abbia accesso ad adeguate attività educative.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    405

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In attesa del trasferimento, ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], del minore verso lo Stato membro competente, gli Stati membri provvedono a che abbia accesso ad adeguate attività educative.

soppresso

Or. en

Motivazione

La distinzione della Commissione tra un livello di vita adeguato e un livello di vita dignitoso può solo generare confusione e ulteriori oneri amministrativi per le autorità dello Stato membro. In ogni caso, tutti i richiedenti dovrebbero ricevere un livello di vita adeguato.

 

Emendamento    406

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In attesa del trasferimento, ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], del minore verso lo Stato membro competente, gli Stati membri provvedono a che abbia accesso ad adeguate attività educative.

3.  Il presente articolo non dovrebbe applicarsi ai minori non accompagnati. Quando i richiedenti coinvolti sono genitori di minori, gli Stati membri possono derogare a tale articolo tenendo in considerazione l'interesse superiore del minore, in quanto tale disposizione limita l'accesso all'istruzione, alla parità di trattamento e alle condizioni materiali di accoglienza quali vitto, alloggio e vestiario.

Or. en

Motivazione

Le misure punitive che questo nuovo articolo tenta di introdurre escluderebbero i richiedenti interessati dall'occupazione, dalle condizioni materiali di accoglienza e dall'accesso al sistema educativo, ripercuotendosi in maniera sproporzionata sui minori. Questo potrebbe rappresentare un trattamento discriminatorio ai sensi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (articolo 2, paragrafo 1 [non discriminazione] in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 1 [adeguato livello di vita] e all'articolo 28, paragrafo 1 [diritto di pari accesso all'educazione]). Pertanto, la deroga da parte degli Stati membri dovrebbe sempre avvenire tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

 

Emendamento    407

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], i richiedenti ricevano solo le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento acuto delle malattie gravi.

Or. en

Motivazione

A causa delle ardue sfide per i sistemi sanitari nazionali degli Stati membri dovute principalmente all'invecchiamento della popolazione europea, i servizi di assistenza sanitaria offerti ai richiedenti asilo devono essere limitati.

 

Emendamento    408

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali.

1.  Gli Stati membri possono provvedere affinché, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali.

Or. en

 

Emendamento    409

Elly Schlein

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, alle medesime condizioni dei propri cittadini, dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali.

Or. en

 

Emendamento    410

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori ricevano il medesimo accesso all'assistenza sanitaria dei propri cittadini minori.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende conformare tale articolo all'articolo 2, paragrafo 1 [non discriminazione] e all'articolo 27, paragrafo 1 [adeguato livello di vita] e all'articolo 28, paragrafo 1 [diritto di pari accesso all'educazione] della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

 

Emendamento    411

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.

2.  Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, che siano presenti nello Stato membro in cui sono tenuti a essere presenti in conformità del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino], comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica. Tale assistenza non è superiore in termini di portata o contenuto a quella fornita ai residenti dello Stato membro in situazioni analoghe.

Or. en

Motivazione

I richiedenti con esigenze di accoglienza particolari che si spostano illegalmente tra gli Stati membri dovrebbero perdere il loro diritto di usufruire di assistenza medica o di altro tipo. Anche laddove i servizi vengano prestati, essi non possono violare, in termini di portata, la parità tra cittadini e richiedenti protezione internazionale.

 

Emendamento    412

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.

2.  Gli Stati membri forniscono assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica e servizi di riabilitazione alle vittime di violenza di genere, tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Or. en

Motivazione

Quanto sopra adatta le disposizioni in materia di assistenza sanitaria al quadro rafforzato per il trattamento dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari e pertanto segue la logica del testo.

 

Emendamento    413

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.

2.  Gli Stati membri possono fornire la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    414

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Capo 3 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

SOSTITUZIONE, RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA

RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA

Or. en

Motivazione

Dal momento che negli emendamenti ammissibili pertinenti si propone di stralciare l'opzione di "sostituzione" delle condizioni materiali di accoglienza, è coerente lo stralcio anche nel titolo dell'articolo che lo tratta (o, secondo questa proposta, che non lo dovrebbe trattare).

 

Emendamento    415

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2:

1.  Nei confronti dei richiedenti gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2 e sulla base di una decisione delle autorità giudiziarie:

Or. en

 

Emendamento    416

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2:

1.  Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], gli Stati membri, nelle situazioni descritte al paragrafo 2:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono tenuti ad adeguare il livello delle condizioni materiali di accoglienza nei casi in cui il richiedente non abbia rispettato le norme dell'acquis UE in materia di asilo.

 

Emendamento    417

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  sostituire alloggio, vitto, vestiario e altri beni non alimentari di prima necessità forniti in forma di sussidi economici o buoni, con condizioni materiali di accoglienza in natura; oppure

soppresso

Or. en

 

Emendamento    418

Cornelia Ernst, Martina Anderson

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  sostituire alloggio, vitto, vestiario e altri beni non alimentari di prima necessità forniti in forma di sussidi economici o buoni, con condizioni materiali di accoglienza in natura; oppure

a)  sostituire alloggio fornito in forma di sussidi economici o buoni, con condizioni materiali di accoglienza in natura; oppure

Or. en

 

Emendamento    419

Cornelia Ernst, Martina Anderson

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare il sussidio per le spese giornaliere.

b)  ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare il sussidio per le spese giornaliere, continuando a garantire un livello di vita dignitoso.

Or. en

Motivazione

Correlato all'emendamento sull'articolo 19, paragrafo 1, lettera a.

 

Emendamento    420

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare il sussidio per le spese giornaliere.

b)  ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza o il sussidio per le spese giornaliere.

Or. en

 

Emendamento    421

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare il sussidio per le spese giornaliere.

b)  ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza o il sussidio per le spese giornaliere.

Or. en

 

Emendamento    422

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare il sussidio per le spese giornaliere.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

 

Emendamento    423

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o si renda irreperibile; o

a)  lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso o senza giustificazione; o

Or. en

 

Emendamento    424

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  abbia gravemente violato le norme del centro di accoglienza o si sia comportato in modo gravemente violento; o

soppresso

Or. en

 

Emendamento    425

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  abbia gravemente violato le norme del centro di accoglienza o si sia comportato in modo gravemente violento; o

e)  abbia ripetutamente, intenzionalmente e gravemente violato le norme del centro di accoglienza o si sia comportato in modo gravemente violento; o

Or. en

 

Emendamento    426

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  abbia gravemente violato le norme del centro di accoglienza o si sia comportato in modo gravemente violento; o

e)  abbia violato le norme del centro di accoglienza o si sia comportato in modo violento; o

Or. en

 

Emendamento    427

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f)  ometta di partecipare a misure obbligatorie di integrazione; o

soppresso

Or. it

 

Emendamento    428

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f)  ometta di partecipare a misure obbligatorie di integrazione; o

soppresso

Or. en

Motivazione

Conferire agli Stati membri il potere di sanzionare i richiedenti asilo che non seguano le misure obbligatorie di integrazione comporta rischi di restrizioni arbitrarie alle loro condizioni di vita.

 

Emendamento    429

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f)  ometta di partecipare a misure obbligatorie di integrazione; o

f)  ometta intenzionalmente di partecipare a misure obbligatorie di integrazione; o

Or. en

 

Emendamento    430

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g)  non abbia rispettato l'obbligo di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si sia recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale abbia presentato la domanda di asilo; o

soppresso

Or. it

 

Emendamento    431

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g)  non abbia rispettato l'obbligo di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si sia recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale abbia presentato la domanda di asilo; o

soppresso

Or. en

 

Emendamento    432

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g)  non abbia rispettato l'obbligo di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si sia recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale abbia presentato la domanda di asilo; o

soppresso

Or. en

 

Emendamento    433

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  sia stato rinviato dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

soppresso

Or. it

 

Emendamento    434

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  sia stato rinviato dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    435

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  sia stato rinviato dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    436

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  sia stato rinviato dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

h)  sia stato rinviato dopo essere fuggito in un altro Stato membro; o

Or. en

 

Emendamento    437

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis)   si sia recato in una zona di conflitto senza una motivazione generalmente accettabile per tale viaggio.

Or. en

Motivazione

Vengono compromesse la credibilità e la legittimità del sistema di asilo se i richiedenti tornano nelle regioni dalle quali, secondo le loro stesse parole, sono stati costretti a fuggire.

 

Emendamento    438

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In relazione alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza sostituite, revocate o ridotte o di una parte di esse.

soppresso

Or. it

 

Emendamento    439

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In relazione alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza sostituite, revocate o ridotte o di una parte di esse.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    440

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In relazione alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza sostituite, revocate o ridotte o di una parte di esse.

In relazione alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, ad esempio una malattia grave documentata del richiedente, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza sostituite, revocate o ridotte o di una parte di esse.

Or. en

Motivazione

Soltanto una spiegazione soddisfacente, ad esempio una malattia grave, può essere considerata un motivo sufficiente per ripristinare le condizioni materiali di accoglienza.

 

Emendamento    441

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In relazione alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza sostituite, revocate o ridotte o di una parte di esse.

In relazione alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o di una parte di esse.

Or. en

 

Emendamento    442

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

3.  Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

Or. en

 

Emendamento    443

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

3.  Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita adeguato per tutti i richiedenti.

Or. it

Motivazione

L'impiego dell'aggettivo “dignitoso”, per descrivere il livello di vita che deve essere garantito ai richiedenti attraverso l'adozione di condizioni armonizzate in materia di accoglienza, senza che ne siano precisati i diversi contenuti, potrebbe dar luogo a situazioni di contenzioso con gli interessati.

 

Emendamento    444

Branislav Škripek

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

3.  Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita adeguato per tutti i richiedenti.

Or. en

Motivazione

Per una coerenza di formulazione, il termine aspecifico "dignitoso" viene sostituito con "adeguato", che indica che viene fornito il livello di vita necessario. In questo modo si mantiene la coerenza con l'articolo 15, paragrafo 3, parte introduttiva.

 

Emendamento    445

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

3.  Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita minimo per tutti i richiedenti.

Or. en

Motivazione

Al fine di contrastare la caccia all'asilo più vantaggioso e diminuire la pressione sulla finanze pubbliche, gli Stati membri dovrebbero ambire ad applicare soltanto standard minimi nel fornire condizioni di accoglienza ai richiedenti asilo.

 

Emendamento    446

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

3.  Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, tenendo conto del principio di proporzionalità, e non possono valere per i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento dovrebbe essere ammissibile, poiché è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili che specificano salvaguardie per le persone vulnerabili, nonché garanzie procedurali generali, compresi i principi di proporzionalità e necessità.

 

Emendamento    447

Heinz K. Becker

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano sostituite, revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 3.

4.  Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 3.

Or. en

 

Emendamento    448

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 3.

4.  Gli Stati membri possono provvedere a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    449

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari.

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, quali definiti all'articolo 2. Gli Stati membri valutano sistematicamente se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i richiedenti stessi possano indicare se hanno esigenze particolari e che tali indicazioni vengano valutate. Tale valutazione viene integrata nella valutazione a cui si fa riferimento nel [regolamento procedure], che può svolgersi nell'ambito di procedure nazionali esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Or. en

Motivazione

Member States should continuously assess whether an applicant has special reception needs, and nothing should prevent applicants from informing the Member States’ authorities of their special needs requirements. Furthermore, as Member States are required to assess applicants with special needs in the context of the Asylum Procedures Regulation, it is both administratively preferable and easier for the applicant if the assessment of special reception needs is carried out simultaneously with the assessment of special needs for the procedure. The two assessments should in fact be conducted as a continuum, with the aim of avoiding additional procedural layers and ensuring a holistic examination of the applicant’s needs.

 

Emendamento    450

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari.

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono ai richiedenti il diritto di essere sentiti in merito alle loro esigenze di accoglienza particolari e tengono conto della specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento dovrebbe essere ammissibile, poiché è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili che specificano salvaguardie per le persone vulnerabili, nonché garanzie procedurali generali, compreso il diritto dei richiedenti ad essere sentiti.

 

Emendamento    451

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al fine di garantire la loro integrità fisica e psicologica i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari non vengono trattenuti.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a migliorare il trattamento dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, segue a tale proposito la logica del testo ed è indissolubilmente legato ad altri emendamenti che mirano a rafforzare le disposizioni sulla privazione della libertà personale.

 

Emendamento    452

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di applicare efficacemente l'articolo 20, gli Stati membri valutano sistematicamente se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse.

Al fine di applicare efficacemente l'articolo 20, gli Stati membri valutano sistematicamente se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari, con l'assistenza di un interprete qualificato laddove necessario, e precisano la natura delle stesse, le misure da adottare per rispondervi e le autorità responsabili di tale risposta.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è indissolubilmente legato agli emendamenti ammissibili al progetto di relazione che mirano a migliorare le condizioni per i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari.

 

Emendamento    453

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di applicare efficacemente l'articolo 20, gli Stati membri valutano sistematicamente se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse.

Al fine di applicare efficacemente l'articolo 20, gli Stati membri valutano sistematicamente, una volta che sia stata fatta una richiesta di protezione internazionale, se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse.

Or. en

 

Emendamento    454

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di applicare efficacemente l'articolo 20, gli Stati membri valutano sistematicamente se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse.

Al fine di applicare efficacemente l'articolo 20, gli Stati membri possono valutare sistematicamente se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisare la natura delle stesse.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    455

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tale valutazione è avviata quanto prima dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo [19] del regolamento XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Tale valutazione è avviata quanto prima dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo [19] del regolamento XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo oppure se il richiedente presenta una richiesta motivata affinché le sue esigenze di accoglienza particolari siano nuovamente valutate.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a migliorare i diritti procedurali dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari e, in tal senso, è legato agli emendamenti ammissibili che mirano a migliorare sia le condizioni per i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari che i diritti procedurali in generale.

 

Emendamento    456

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tale valutazione è avviata quanto prima dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo [19] del regolamento XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Tale valutazione è avviata quanto prima da un'autorità competente dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo [19] del regolamento XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Or. en

 

Emendamento    457

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Hedh

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tale valutazione è avviata quanto prima dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo [19] del regolamento XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Tale valutazione è avviata quanto prima e in ogni caso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo [19] del regolamento XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Or. en

Motivazione

È importante stabilire una tempistica precisa entro la quale gli Stati membri valutano le esigenze particolari dei richiedenti, al fine di fornire chiarezza giuridica alle autorità nazionali e ai richiedenti.

 

Emendamento    458

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tale valutazione è avviata quanto prima dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo [19] del regolamento XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Tale valutazione può essere avviata quanto prima dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo [19] del regolamento XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri possono provvedere affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    459

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

Gli Stati membri possono assicurare che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    460

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il personale dell'autorità di cui all'articolo 26:

2.  Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono provvedere affinché il personale dell'autorità di cui all'articolo 26:

Or. en

 

Emendamento    461

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  sia formato e continui ad essere formato per individuare i primi segnali indicanti che un richiedente ha esigenze di accoglienza particolari e per rispondere a tali esigenze, una volta individuate;

a)  sia formato e continui ad essere formato per individuare in modo proattivo i primi segnali indicanti che un richiedente ha esigenze di accoglienza particolari e per rispondere a tali esigenze, una volta individuate;

Or. en

 

Emendamento    462

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  offra efficacemente al richiedente la possibilità di presentare le sue osservazioni sulla necessità di beneficiare del sostegno particolare in termini di accoglienza;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento dovrebbe essere ammissibile, poiché è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili che specificano salvaguardie per le persone vulnerabili, nonché garanzie procedurali generali, compreso il diritto dei richiedenti ad essere sentiti.

 

Emendamento    463

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  inserisca nel fascicolo del richiedente informazioni riguardanti le sue esigenze di accoglienza particolari, con l'indicazione dei segnali di cui alla lettera a) nonché raccomandazioni per il tipo di sostegno di cui il richiedente può aver bisogno;

b)  inserisca nel fascicolo del richiedente informazioni riguardanti le sue esigenze di accoglienza particolari, con l'indicazione dei segnali di cui alla lettera a) e le osservazioni del richiedente di cui alla lettera a bis) nonché raccomandazioni per il tipo di sostegno di cui il richiedente può aver bisogno;

Or. en

 

Emendamento    464

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  indirizzi il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico se vi è motivo di ritenere che sia stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica o sessuale e che questo possa incidere sulle sue esigenze di accoglienza; e

c)  indirizzi il richiedente verso un medico o uno psicologo formato per eseguire una tale valutazione, perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico, con il sostegno di un interprete qualificato, se vi è motivo di ritenere che sia stato vittima di violenza di genere, tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica, basata su pregiudizi o sessuale e di genere e che questo possa incidere sulle sue esigenze di accoglienza; e

Or. en

 

Emendamento    465

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  prenda in considerazione il risultato di tale esame nel decidere il tipo di sostegno particolare in termini di accoglienza che può essere concesso al richiedente.

d)  prenda in considerazione il risultato di tale esame, comprese le osservazioni del richiedente sulla necessità di beneficiare del sostegno particolare in termini di accoglienza, nel decidere il tipo di sostegno particolare in termini di accoglienza che può essere concesso al richiedente. La decisione in merito all'erogazione del sostegno particolare in termini di accoglienza è debitamente motivata.

Or. en

 

Emendamento    466

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

1.  L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva che potrebbero riguardare i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

Or. en

Motivazione

Molte disposizioni della presente diretta non si applicano direttamente ai minori, ma possono ripercuotersi su di loro indirettamente tramite l'adulto responsabile di essi.

 

Emendamento    467

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

1.  L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. Gli Stati membri possono assicurare un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    468

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la possibilità di ricongiungimento familiare;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'incoraggiamento ad organizzare il ricongiungimento familiare per i richiedenti minorenni può aumentare la pressione sulla coesione sociale e sul settore pubblico negli Stati membri. Il processo di ricongiungimento familiare deve avere principalmente come base legislativa la direttiva sul ricongiungimento familiare.

 

Emendamento    469

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;

b)  il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore, quali il contesto etnico, religioso, culturale e linguistico del minore come pure l'esigenza di stabilità e continuità nelle modalità di assistenza e nell'accesso alla sanità e all'istruzione;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili che mirano a precisare il significato di "interesse superiore del minore".

 

Emendamento    470

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;

c)  le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e sfruttamento e della tratta di esseri umani;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili che mirano a precisare il significato di "interesse superiore del minore".

 

Emendamento    471

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;

c)  le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima di violenza e sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che vi è maggiore probabilità che i minori siano vittima di violenza e sfruttamento, di cui la tratta di esseri umani è soltanto una delle forme.

 

Emendamento    472

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all'aria aperta.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all'aria aperta.

Or. en

Motivazione

Requisiti eccessivamente descrittivi per le attività dei richiedenti minorenni dovrebbero essere evitate.

 

Emendamento    473

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all'aria aperta.

3.  Gli Stati membri possono provvedere affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all'aria aperta.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    474

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

4.  Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario e ove disponibili, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

Or. en

Motivazione

Qualora le risorse in termini di assistenza psichica e consulenza siano scarse in uno Stato membro, questo può essere considerato un motivo accettabile per non fornire tali servizi ai richiedenti.

 

Emendamento    475

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

4.  Gli Stati membri possono garantire l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    476

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o agli adulti responsabili per loro e per i fratelli minori non coniugati, per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o agli adulti responsabili per loro e per i fratelli minori non coniugati, per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe evitare di imporre requisiti di alloggio troppo rigorosi agli Stati membri.

 

Emendamento    477

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o agli adulti responsabili per loro e per i fratelli minori non coniugati, per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione.

5.  Gli Stati membri possono provvedere affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o agli adulti responsabili per loro e per i fratelli minori non coniugati, per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    478

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo))

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Nel rispetto del principio dell'unità familiare, i genitori o chi presta principalmente assistenza al minore, legalmente o abitualmente, non deve essere trattenuto.

 

I minori e le famiglie con figli minori vengono alloggiati insieme, in comunità in cui non siano detenuti, mentre viene trattato il loro status di immigrazione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per motivi urgenti correlati alla logica del paragrafo 1 di questo articolo.

 

Emendamento    479

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le persone che si occupano di minori , compresi i minori non accompagnati , non hanno precedenti accertati di reati che coinvolgano minori ricevono una specifica e continua formazione in merito ai diritti e alle particolari esigenze dei minori non accompagnati, comprese le norme di protezione dei minori eventualmente applicabili, e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

6.  Le persone che si occupano di minori , compresi i minori non accompagnati , non hanno precedenti accertati di reati che coinvolgano minori ricevono una specifica formazione in merito ai diritti e alle particolari esigenze dei minori, comprese le norme di protezione dei minori eventualmente applicabili, e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni sui casi individuali di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Or. en

Motivazione

Non è necessaria un'enfasi particolare sulle esigenze dei minori non accompagnati. Un periodo adeguato di formazione rende superflua una formazione continua. La riservatezza non dovrebbe impedire a chi lavora con i minori di discutere le proprie osservazioni generali in pubblico.

 

Emendamento    480

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le persone che si occupano di minori , compresi i minori non accompagnati , non hanno precedenti accertati di reati che coinvolgano minori ricevono una specifica e continua formazione in merito ai diritti e alle particolari esigenze dei minori non accompagnati, comprese le norme di protezione dei minori eventualmente applicabili, e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

6.  Le persone che si occupano di minori , compresi i minori non accompagnati , non hanno precedenti penali accertati né precedenti di reati che coinvolgano minori ricevono una specifica e continua formazione in merito ai diritti e alle particolari esigenze dei minori accompagnati, separati e non accompagnati, comprese le norme di protezione dei minori eventualmente applicabili, e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Or. en

 

Emendamento    481

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le persone che si occupano di minori , compresi i minori non accompagnati , non hanno precedenti accertati di reati che coinvolgano minori ricevono una specifica e continua formazione in merito ai diritti e alle particolari esigenze dei minori non accompagnati, comprese le norme di protezione dei minori eventualmente applicabili, e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

6.  Le persone che si occupano di minori , compresi i minori non accompagnati , non hanno precedenti penali accertati, con particolare riferimento a reati che coinvolgano minori ricevono una specifica e continua formazione in merito ai diritti e alle particolari esigenze dei minori non accompagnati, comprese le norme di protezione dei minori eventualmente applicabili, e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Or. en

Motivazione

È importante garantire che gli Stati membri svolgano controlli regolari ed ex ante in merito ai precedenti penali del personale in contatto con i minori, per impedire che coloro che hanno commesso reati e/o altre infrazioni di lavorare con i minori.

 

Emendamento    482

Cornelia Ernst, Martina Anderson

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano quanto prima, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

Gli Stati membri adottano quanto prima, e comunque entro cinque giorni dalla data in cui il minore non accompagnato arriva in uno Stato membro, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le qualifiche e le competenze necessarie e riceve una specifica e continua formazione a tale scopo e non ha precedenti penali accertati, con particolare riferimento a reati che coinvolgano minori. Dopo la nomina, i precedenti penali del tutore vengono regolarmente riesaminati dalle autorità competenti al fine di identificare le potenziali incompatibilità con il suo ruolo. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

Or. en

Motivazione

Queste modifiche seguono la logica della proposta della Commissione e il suo rafforzamento delle disposizioni sulle persone che lavorano con i minori o che agiscono come loro tutori.

 

Emendamento    483

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano quanto prima, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

Gli Stati membri adottano quanto prima, e comunque entro cinque giorni dalla data in cui il minore non accompagnato arriva nello Stato membro, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore è qualificato e svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti penali accertati con particolare riferimento a reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. I precedenti penali dei tutori nominati vengono regolarmente riesaminati dalle autorità competenti al fine di identificare le potenziali incompatibilità con il loro ruolo. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ha l'obiettivo di garantire che i minori non accompagnati siano assistiti dal tutore prima di presentare la domanda di asilo e non soltanto cinque giorni dopo aver presentato la domanda di asilo, dal momento che il ruolo del tutore è quello di consigliare i minori non accompagnati fin dall'inizio dell'intera procedura.

 

Emendamento    484

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano quanto prima, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono nominati tutori.

Gli Stati membri adottano immediatamente o, al massimo, entro cinque giorni dopo l'arrivo sul territorio dell'Unione del minore non accompagnato, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati di reati criminali, con particolare riferimento a reati o crimini che coinvolgano minori. A seguito della sua nomina, la fedina penale del tutore sarà regolarmente monitorata da parte delle autorità competenti, allo scopo di identificare possibili incompatibilità' con il suo ruolo. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22,paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono nominati tutori.

Or. it

Motivazione

I minori non accompagnati necessitano di tutela immediata, soprattutto alla luce del fatto che, la loro sparizione, avviene spesso subito dopo il loro ingresso in UE. Pur riconoscendo il fatto che, la necessità di ottenere una nomina “immediata” del tutore, potrebbe scontrarsi con le realtà burocratiche nazionali, si ritiene che tale figura dovrebbe essere comunque nominata, al più tardi, entro cinque giorni dall'arrivo del minore sul territorio dell'Unione. A differenza di quanto previsto dalla Commissione europea, si ritiene necessario compiere un accertamento più generale rispetto a possibili reati passati compiuti dal tutore. Tale verifica non dovrebbe essere, dunque, limitata a reati che coinvolgano minori. L'affidabilità del tutore dovrà essere costantemente monitorata. A tal proposito viene suggerito un controllo regolare della sua fedina penale, allo scopo di identificare possibili incompatibilità con il suo ruolo, sorte a seguito della sua nomina.

 

Emendamento    485

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano quanto prima , e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

Gli Stati membri possono adottare quanto prima , e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    486

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano quanto prima, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

Gli Stati membri adottano quanto prima, e comunque entro cinque giorni dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le qualifiche e le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

Or. en

Motivazione

I tutori vengono nominati il prima possibile. I minori non accompagnati sono tali anche nel fine settimana, pertanto il termine di cinque giorni deve essere di cinque giorni di calendario e non di cinque giorni lavorativi. Tutti i tutori devono essere adeguatamente qualificati.

 

Emendamento    487

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano quanto prima, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

Gli Stati membri adottano quanto prima, e comunque entro cinque giorni dalla data in cui il minore non accompagnato arriva in uno Stato membro, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo, riceve una continua e appropriata formazione a tale scopo e non ha precedenti penali accertati, né precedenti di reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

Or. en

 

Emendamento    488

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore non sia affidato simultaneamente un numero sproporzionato di minori non accompagnati, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore sia affidato simultaneamente un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati, per garantire che possa esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. I minori non accompagnati vengono informati, con modalità a misura di minore e in una lingua che comprendono, della procedura di presentazione di denunce nei confronti dei loro tutori in maniera riservata e sicura e viene loro garantito il diritto di essere sentiti in merito.

Or. en

 

Emendamento    489

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Soraya Post, Anna Hedh

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore non sia affidato simultaneamente un numero sproporzionato di minori non accompagnati, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore sia affidato simultaneamente un numero limitato, non superiore a venti, di minori non accompagnati, per garantire che il tutore possa esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. A tal scopo, i minori non accompagnati ricevono informazioni, con modalità a misura di minore e in una lingua che comprendono, su chi siano queste entità e persone e come presentare denunce contro i loro tutori in maniera riservata e sicura.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione ha un intento positivo, ma manca di certezza giuridica. Allo scopo di garantire che i tutori possano svolgere il loro ruolo in maniera adeguata, essi non dovrebbero essere responsabili di più di venti minori non accompagnati allo stesso tempo. Tale tetto fornisce chiarezza giuridica. Il massimale di venti minori non accompagnati viene considerato una migliore pratica da parte di esperti nel campo della tutela dei minori, quali NIDOS e ACNUR.

 

Emendamento    490

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore non sia affidato simultaneamente un numero sproporzionato di minori non accompagnati, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore non sia affidato simultaneamente un numero sproporzionato di minori non accompagnati, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. A tal scopo, i minori non accompagnati ricevono informazioni, con modalità a misura di minore e in una lingua che comprendono, su chi siano queste entità e persone e come presentare denunce contro i loro tutori in maniera riservata e sicura.

Or. en

 

Emendamento    491

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore non sia affidato simultaneamente un numero sproporzionato di minori non accompagnati, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

Gli Stati membri possono provvedere affinché a uno stesso tutore non sia affidato simultaneamente un numero sproporzionato di minori non accompagnati, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri possono nominare soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

Or. en

 

Emendamento    492

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore non sia affidato simultaneamente un numero sproporzionato di minori non accompagnati, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore sia affidato simultaneamente un numero adeguato e limitato di minori non accompagnati, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, entro e non oltre il primo mese dalla nomina del tutore, e poi a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

Or. it

Motivazione

Affinché un tutore possa prendersi adeguatamente cura dei minori non accompagnati assegnatigli, dovrà seguirne un numero limitato. Il motivo per il quale viene proposto di stabilire se il tutore svolge congruamente i propri compiti, entro il primo mese dalla sua nomina, risiede nella convinzione secondo cui, i primi momenti trascorsi con il minore appaiono cruciali alla luce della definizione di una relazione di fiducia duratura. E' altresì importante appurare il prima possibile se il tutore adempie ai propri compiti in modo affidabile.

 

Emendamento    493

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri forniscono ai minori non accompagnati, al loro arrivo:

 

a)  accesso immediato all'assistenza sanitaria e all'istruzione alle stesse condizioni di cui godono i minori cittadini dello Stato;

 

b)   tutte le informazioni necessarie sui loro diritti, sulle procedure e sulle opportunità di protezione con modalità a misura di minore e in una lingua che comprendono. A tal fine l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo assiste gli Stati membri nella produzione di materiale di accoglienza per l'informazione dei minori.

Or. en

Motivazione

I minori non accompagnati hanno esigenze fondamentali specifiche dal momento del loro arrivo, indipendentemente dal fatto che siano richiedenti asilo, migranti economici o minori vittime di tratta. Il presente emendamento ha lo scopo di garantire che i minori non accompagnati vengano adeguatamente informati, al momento del loro arrivo, in merito ai loro diritti, alle procedure e alla protezione e che venga loro assicurato l'accesso immediato all'assistenza sanitaria, data la loro particolare vulnerabilità, come pure i traumi che potrebbero avere subito nel corso del loro viaggio.

 

Emendamento    494

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2 o nell'interesse superiore di altri.

Or. en

Motivazione

Numerosi richiedenti non accompagnati di età superiore ai sedici anni hanno causato gravi problemi nei centri di accoglienza previsti per i minori. Al fine di garantire l'ordine nei centri di accoglienza i minori problematici di età superiore ai sedici anni dovrebbero essere alloggiati insieme agli adulti.

 

Emendamento    495

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe evitare di affrontare questioni di ricongiungimento familiare. In molti casi un rapido ricongiungimento familiare ostacola una buona integrazione del richiedente minorenne, poiché riduce la sua autosufficienza.

 

Emendamento    496

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito violenze di genere, torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito violenze sessuali e di genere, altre forme di violenze basate su pregiudizi, torture, stupri o altri gravi atti di violenza psicologica, fisica o sessuale ricevano servizi di riabilitazione olistici per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, come pure consulenza qualificata, con il sostegno di un interprete qualificato laddove necessario. L'accesso a tale sostegno deve essere il più rapido possibile dal momento dell'identificazione della vittima.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è indissolubilmente legato agli emendamenti ammissibili al progetto di relazione che mirano a migliorare le condizioni per i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari.

 

Emendamento    497

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Soraya Post, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito violenze di genere, torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito violenze sessuali e di genere, altre forme di violenze basate su pregiudizi, torture, stupri o altri gravi atti di violenza psicologica, fisica o sessuale ricevano servizi di riabilitazione olistici per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, come pure consulenza qualificata, con il sostegno di un interprete qualificato laddove necessario. L'accesso a tale sostegno deve essere il più rapido possibile dal momento dell'identificazione della vittima.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che la presente direttiva sia conforme alle norme internazionali e garantisca condizioni di accoglienza adeguate alle vittime di tortura. Vanno citati esplicitamente la consulenza qualificata, l'obbligo di fornire assistenza il più rapidamente possibile e il sostegno di un interprete qualificato.

 

Emendamento    498

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito violenze di genere, torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

Or. en

 

Emendamento    499

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito violenze di genere, torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

1.  Gli Stati membri possono provvedere affinché le persone che hanno subito violenze, torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    500

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Soraya Post, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

2.  Le persone che si occupano delle vittime di violenze di genere, torture, stupri o altri gravi atti di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi gli operatori sanitari responsabili dell'attuazione del paragrafo 1, hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e ai metodi di riabilitazione adeguati e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale e dai codici etici professionali, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che la presente direttiva sia conforme alle norme internazionali e garantisca condizioni di accoglienza adeguate alle vittime di tortura. Vanno esplicitamente menzionati gli operatori sanitari tra le categorie di personale che dovrebbero essere adeguatamente formate, dal momento che gli operatori sanitari che non fanno parte del personale delle autorità responsabili spesso non sono coperti da tale obbligo.

 

Emendamento    501

Cornelia Ernst, Martina Anderson, Barbara Spinelli

 

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

2.  Le persone che si occupano delle vittime di violenze di genere, torture, stupri o altri gravi atti di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi gli operatori sanitari responsabili dell'attuazione del paragrafo 1, hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e ai metodi di riabilitazione adeguati e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è indissolubilmente legato agli emendamenti ammissibili al progetto di relazione che mirano a migliorare le condizioni per i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari.

 

Emendamento    502

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

2.  Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto una specifica formazione in merito alle esigenze delle vittime e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni sui casi individuali di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

Or. en

Motivazione

Una formazione continua non è necessaria in questi casi.

 

Emendamento    503

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali su richiesta, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, al fine di garantire l'accesso effettivo alla giustizia, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali su richiesta. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari, la preparazione del ricorso e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da avvocati o altri consulenti legali autorizzati a norma del diritto nazionale ad assistere o rappresentare i richiedenti o da organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi di consulenza o rappresentanza.

Or. en

Motivazione

This provision has been aligned with the provisions contained on legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 15(1) and (4), and the first paragraph of Article 17 of the Asylum Procedures Regulation. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the Procedural Rights of applicants.

 

Emendamento    504

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

L'assistenza e la rappresentanza legali sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

Or. en

Motivazione

Dalla prospettiva del giusto processo un accesso automatico all'assistenza legale gratuita non è necessario nel momento in cui si presenta ricorso contro decisioni in merito al livello delle prestazioni.

 

Emendamento    505

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Birgit Sippel

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

3.  La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura di ricorso può essere esclusa soltanto se:

Or. en

Motivazione

This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 15(5) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants.

 

Emendamento    506

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

3.  Gli Stati membri dispongono che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

Or. en

Motivazione

È necessario definire rigorosamente le persone che hanno diritto all'assistenza legale gratuita.

 

Emendamento    507

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

a)  soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e

Or. en

Motivazione

I fornitori di servizi autorizzati a fornire assistenza giuridica gratuita devono essere chiaramente definiti al fine di evitare l'abuso di fondi pubblici.

 

Emendamento    508

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Birgit Sippel

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

a)  il richiedente dispone delle risorse necessarie;

Or. en

Motivazione

This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 15(5) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants.

 

Emendamento    509

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Birgit Sippel

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

b)  il ricorso è di seconda istanza o di istanza più alta a norma del diritto nazionale, come disposto dal diritto nazionale, comprese le nuove audizioni o i riesami del ricorso e si ritiene che tale ricorso in seconda istanza non abbia prospettive concrete di successo.

Or. en

Motivazione

This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 15(5) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants.

 

Emendamento    510

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non sono accordate se un'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia, e allo stesso tempo, che il sistema di asilo e di conseguenza le finanze di uno Stato membro non siano oggetto di abuso attraverso ricorsi infondati.

Or. en

Motivazione

In questi casi l'assistenza legale gratuita non è necessaria. Si devono inoltre scoraggiare ricorsi nell'ambito delle procedure di asilo.

 

Emendamento    511

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Birgit Sippel

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

Se un'autorità diversa da una corte o da un tribunale decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a una corte o a un tribunale giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Motivazione

This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 15(5) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants.

 

Emendamento    512

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri possono altresì:

4.  Gli Stati membri procedono inoltre a:

Or. en

Motivazione

Le limitazioni all'assistenza legale gratuita sono accettabili al fine di ridurre i costi.

 

Emendamento    513

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Birgit Sippel

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali;

a)  imporre limiti monetari o limiti temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite od ostacolino l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia;

Or. en

Motivazione

This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 17(3) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants.

 

Emendamento    514

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Kati Piri, Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

b)  prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia meno favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

Or. en

Motivazione

This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 17(3) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants.

 

Emendamento    515

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon, Birgit Sippel

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

5.  Gli Stati membri possono richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, nel caso in cui la decisione di accordare assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Or. en

Motivazione

This provision has been aligned with the provisions contained on free legal assistance in the Commission’s Proposal for a Regulation establishing a common procedure for international protection in the Union (‘the Asylum Procedures Regulation’), in particular the provisions of Article 17(4) of the Asylum Procedures Regulation. Any differences with that text reflect amendments to be tabled to that proposal. Such an amendment is necessary relating to the internal logic of the proposals for revising the Common European Asylum System and is inextricably linked to other admissible amendments of the Rapporteur relating to the procedural rights of applicants. Applicants should not be asked to reimburse the costs of legal assistance if they later find a job as such a provision would undoubtedly act as a disincentive to applicants requesting legal assistance in the first place.

 

Emendamento    516

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

5.  Gli Stati membri esigono un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente è logico che gli Stati membri vengano rimborsati. Inoltre, al fine di agire contro le frodi nel processo di asilo le informazioni false fornite dai richiedenti dovrebbero comportare conseguenze.

 

Emendamento    517

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon

 

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

6.  Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali speciali in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, a patto che tali norme non rendano l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite impossibili o eccessivamente difficili.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è stata allineata con le disposizioni sull'assistenza legale gratuita della proposta di regolamento della Commissione che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione (il "regolamento sulle procedure di asilo"), in particolare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento sulle procedure di asilo. Questo emendamento è necessario rispetto alla logica interna delle proposte per la revisione del sistema europeo comune di asilo ed è indissolubilmente legato agli altri emendamenti ammissibili del relatore relativi ai diritti procedurali dei richiedenti.

 

Emendamento    518

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

Gli Stati membri possono notificare alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    519

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza. Gli Stati membri tengono conto [delle norme operative sulle condizioni di accoglienza e degli indicatori elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo / dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e di altre norme operative e altri indicatori e orientamenti sulle condizioni di accoglienza stabiliti a norma dell'articolo [12] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

1.  Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, possono mettere in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza. Gli Stati membri tengono conto [delle norme operative sulle condizioni di accoglienza e degli indicatori elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo / dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e di altre norme operative e altri indicatori e orientamenti sulle condizioni di accoglienza stabiliti a norma dell'articolo [12] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    520

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza. Gli Stati membri tengono conto [delle norme operative sulle condizioni di accoglienza e degli indicatori elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo / dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e di altre norme operative e altri indicatori e orientamenti sulle condizioni di accoglienza stabiliti a norma dell'articolo [12] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

1.  Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza. Gli Stati membri, laddove opportuno, tengono conto [delle norme operative sulle condizioni di accoglienza e degli indicatori elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo / dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e di altre norme operative e altri indicatori e orientamenti sulle condizioni di accoglienza stabiliti a norma dell'articolo [12] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

Or. en

 

Emendamento    521

Kinga Gál

 

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I sistemi di accoglienza degli Stati membri sono monitorati e valutati in applicazione della procedura di cui al [capo 5] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] .

soppresso

Or. en

 

Emendamento    522

Kinga Gál

 

Proposta di direttiva

Articolo 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28

soppresso

Pianificazione di emergenza

 

1.  Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza contenente le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. Per richiedenti protezione internazionale si intendono quelli tenuti ad essere presenti sul suo territorio, inclusi coloro per i quali lo Stato membro è responsabile in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], tenuto conto del meccanismo correttivo di assegnazione di cui al capo VII di tale regolamento.

 

2.  Il primo piano di emergenza è completato, utilizzando un modello che sarà elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, e comunicato a detta Agenzia al più tardi entro il [6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Successivamente, una versione aggiornata del piano di emergenza è trasmessa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ogni due anni. Gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ogniqualvolta il proprio piano di emergenza è attivato.

 

3.  I piani di emergenza e, in particolare l'adeguatezza delle misure adottate in base ai piani, sono monitorati e valutati in applicazione della procedura di cui al [capo 5] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

 

Or. en

 

Emendamento    523

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza contenente le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. Per richiedenti protezione internazionale si intendono quelli tenuti ad essere presenti sul suo territorio, inclusi coloro per i quali lo Stato membro è responsabile in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], tenuto conto del meccanismo correttivo di assegnazione di cui al capo VII di tale regolamento.

1.  Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza per le situazioni in cui la pressione sia sproporzionata, contenente le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    524

Kati Piri, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Tanja Fajon

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza contenente le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. Per richiedenti protezione internazionale si intendono quelli tenuti ad essere presenti sul suo territorio, inclusi coloro per i quali lo Stato membro è responsabile in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], tenuto conto del meccanismo correttivo di assegnazione di cui al capo VII di tale regolamento.

1.  Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza contenente le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

While introducing a welcome contingency planning obligation enabling Member States to provide adequate reception capacity in case they are confronted with disproportionate numbers of applicants, Article 28 links such obligation only to the number of applicants required to be present on a Member State’s territory. Making Member States’ planning obligations conditional on the desired functioning of the Dublin Regulation has no practical value as pressures on Member States reception capacity may in practice go far beyond those applicants who are required to be present on their territory upon a formal reading of responsibilities under the Dublin Regulation. Adequate contingency planning would need to prepare Member States for increased numbers of arrivals regardless of whether they occur in accordance with the allocation rules and corrective measures laid down in the Dublin Regulation.

 

Emendamento    525

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza contenente le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. Per richiedenti protezione internazionale si intendono quelli tenuti ad essere presenti sul suo territorio, inclusi coloro per i quali lo Stato membro è responsabile in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], tenuto conto del meccanismo correttivo di assegnazione di cui al capo VII di tale regolamento.

1.  Ciascuno Stato membro redige, in collaborazione con le organizzazioni della società civile e internazionali pertinenti e con le autorità locali e regionali, un piano di emergenza contenente le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    526

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza contenente le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. Per richiedenti protezione internazionale si intendono quelli tenuti ad essere presenti sul suo territorio, inclusi coloro per i quali lo Stato membro è responsabile in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], tenuto conto del meccanismo correttivo di assegnazione di cui al capo VII di tale regolamento.

1.  Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza contenente le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. Per richiedenti protezione internazionale si intendono quelli tenuti ad essere presenti sul suo territorio, inclusi coloro per i quali lo Stato membro è responsabile in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

Or. en

 

Emendamento    527

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza contenente le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. Per richiedenti protezione internazionale si intendono quelli tenuti ad essere presenti sul suo territorio, inclusi coloro per i quali lo Stato membro è responsabile in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], tenuto conto del meccanismo correttivo di assegnazione di cui al capo VII di tale regolamento.

1.  Ciascuno Stato membro può redigere un piano di emergenza contenente le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale. Per richiedenti protezione internazionale si intendono quelli tenuti ad essere presenti sul suo territorio, inclusi coloro per i quali lo Stato membro è responsabile in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], tenuto conto del meccanismo correttivo di assegnazione di cui al capo VII di tale regolamento.

Or. en

 

Emendamento    528

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il piano di emergenza dovrebbe includere un quadro normativo da applicarsi da parte delle autorità nazionali nel caso di un afflusso improvviso di un ampio numero di migranti irregolari. Uno strumento importante per contrastare le pressioni migratorie significative è il respingimento alle frontiere interne. Pertanto si dovrebbero includere nel piano di emergenza orientamenti adeguati per l'utilizzo del meccanismo di respingimento.

Or. en

Motivazione

Un ampio numero di richiedenti asilo che arrivano attraversando uno o più Stati membri in cui avrebbero avuto l'opportunità realistica di chiedere protezione, come è stato abbondantemente osservato nel 2015, distrugge la credibilità del sistema di asilo. Gli Stati membri dovrebbero avere l'esplicito diritto di fermare tali migranti alla frontiera.

 

Emendamento    529

József Nagy

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il primo piano di emergenza è completato, utilizzando un modello che sarà elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, e comunicato a detta Agenzia al più tardi entro il [6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Successivamente, una versione aggiornata del piano di emergenza è trasmessa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ogni due anni. Gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ogniqualvolta il proprio piano di emergenza è attivato.

2.  Il primo piano di emergenza è completato, utilizzando un modello che sarà adottato dal consiglio d'amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, e comunicato a detta Agenzia al più tardi entro il [6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Successivamente, una versione aggiornata del piano di emergenza è trasmessa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ogni due anni. Gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ogniqualvolta il proprio piano di emergenza è attivato.

Or. en

 

Emendamento    530

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il primo piano di emergenza è completato, utilizzando un modello che sarà elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, e comunicato a detta Agenzia al più tardi entro il [6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Successivamente, una versione aggiornata del piano di emergenza è trasmessa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ogni due anni. Gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ogniqualvolta il proprio piano di emergenza è attivato.

2.  Il primo piano di emergenza è completato, utilizzando un modello che sarà elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, e comunicato a detta Agenzia al più tardi entro il [6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Successivamente, una versione aggiornata del piano di emergenza è trasmessa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ogni sei mesi. Gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ogniqualvolta il proprio piano di emergenza è attivato.

Or. en

 

Emendamento    531

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi. A tal fine, gli Stati membri integrano il programma europeo in materia di asilo sviluppato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nella formazione del proprio personale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

1.  Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi. A tal fine si metteranno a disposizione delle autorità locali e regionali e delle organizzazioni internazionali e della società civile finanziamenti adeguati, anche tramite la possibilità, per le autorità locali e regionali, di accedere direttamente al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). A tal fine, gli Stati membri integrano il programma europeo in materia di asilo sviluppato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nella formazione del proprio personale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

Or. en

 

Emendamento    532

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi. A tal fine, gli Stati membri integrano il programma europeo in materia di asilo sviluppato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nella formazione del proprio personale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

1.  Gli Stati membri possono adottare le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie. Inoltre l'ampliamento ammissibile in questo specifico emendamento è una dimostrazione del legame indissolubile di cui sopra.

 

Emendamento    533

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Ward, Luigi Morgano, Bodil Valero, Brando Benifei, Damiano Zoffoli, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert

 

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi. A tal fine, gli Stati membri integrano il programma europeo in materia di asilo sviluppato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nella formazione del proprio personale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

1.  Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi, nonché dei minori. A tal fine, gli Stati membri integrano il programma europeo in materia di asilo sviluppato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nella formazione del proprio personale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e prendono in considerazione il materiale informativo pubblicato dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, come lo strumento dell'EASO per l'individuazione delle persone con esigenze particolari.

Or. en

Motivazione

I minori hanno esigenze specifiche e si trovano, per definizione, in una fase di sviluppo mentale, spirituale e morale e, data la loro particolare vulnerabilità e dei traumi che potrebbero aver subito nel corso del loro viaggio, è necessario che coloro che lavorano con i minori siano stati adeguatamente formati. A tal fine, coloro che lavorano con i minori e con altri richiedenti con esigenze particolari, dovrebbero ricevere informazioni dettagliate sui materiali approntati dall'Ufficio europeo di sostegno all'asilo.

 

Emendamento    534

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per le misure nazionali di attuazione della presente direttiva.

2.  Gli Stati membri stanziano risorse, nella misura che ritengono necessaria, per le misure nazionali di attuazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    535

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 30 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Or. en

 

Emendamento    536

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 30 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Or. en

Motivazione

È necessario ottenere più rapidamente la relazione sull'applicazione della presente direttiva, dal momento che la situazione in materia di asilo nell'UE rimarrà precaria nel prossimo futuro. Anche le relazioni successive sull'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere presentate più regolarmente.

 

Emendamento    537

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini

 

Proposta di direttiva

Articolo 30 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Or. it

Motivazione

I firmatari ritengono che il Parlamento europeo debba essere debitamente informato in merito all'applicazione della presente direttiva entro il primo anno dall'entrata in vigore.

 

Emendamento    538

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini

 

Proposta di direttiva

Articolo 30 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni due anni.

Or. it

Motivazione

I firmatari ritengono che gli Stati membri debbano trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva al fine di permettere alla Commissione di presentare una relazione entro il primo anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

 

Emendamento    539

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 30 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.

Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    540

Jussi Halla-aho

 

Proposta di direttiva

Articolo 30 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni.

Or. en

Motivazione

È necessario ottenere più rapidamente la relazione sull'applicazione della presente direttiva, dal momento che la situazione in materia di asilo nell'UE rimarrà precaria nel prossimo futuro. Anche le relazioni successive sull'applicazione della presente direttiva vengono presentate più regolarmente.

 

Emendamento    541

Bodil Valero

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di direttiva

Articolo 30 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni.

Or. en

 

Emendamento    542

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri rifiutano di recepire leggi, regolamenti e disposizioni amministrative che ritengano violare il principio di sussidiarietà o lo spirito dei trattati.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.

 

Emendamento    543

Beatrix von Storch

 

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Gli Stati membri rifiutano di applicare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative recepiti che ritengano violare il principio di sussidiarietà o lo spirito dei trattati.

Or. en

Motivazione

Vi sono emendamenti ammissibili basati sul principio di sussidiarietà che sono indissolubilmente legati ad emendamenti nelle parti bianche anch'essi basati sul medesimo principio. Sarebbe assurdo che tale principio fosse applicato solo alle parti grigie.