Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0132(COD)

3.3.2017

EMENDAMENTI

61 - 271

Progetto di relazione

Monica Macovei

(PE597.620v02-00)

Istituzione dell'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)

Proposta di regolamento

( COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD) )

AM_Com_LegReport

Emendamento     61

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Visto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettere d) ed e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

Or.fr

Motivazione

Rifusione: si tratta della base giuridica pertinente della proposta di regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento. Questa aggiunta è necessaria dato che si propone di aggiungere al campo di applicazione del regolamento Eurodac le persone per le quali gli Stati membri prevedono di svolgere un reinsediamento conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della proposta di regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento.

 

Emendamento     62

Nadine Morano

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano protezione internazionale nell'Unione.

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, a motivo della loro situazione personale, cercano a buon diritto protezione internazionale nell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Les termes "poussés par les circonstances" semblent trop généraux et laissent penser que toute circonstance, même imprécise, pourrait justifier une protection internationale. Or les taux de refus d'une protection internationale (plus de 66% en France en 2016) démontrent que la filière de la protection internationale est souvent détournée à des fins d'immigration clandestine contre laquelle nous devons mieux lutter. Il convient donc de rappeler que seule la situation personnelle d'un demandeur (ou de sa famille) motive au final une demande fondée de protection internationale dans l'Union.

 

Emendamento     63

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. […/…] che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, è necessario determinare l'identità dei richiedenti protezione internazionale e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell'Unione24. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) n. […/…] e, in particolare, dell'articolo […] e dell'articolo […]) consentire a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di paese terzo o un apolide trovato in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

(4)  Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. […/…] che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e del regolamento XXX/XXX che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento, è necessario determinare l'identità dei richiedenti protezione internazionale, delle persone per le quali gli Stati membri intendono svolgere una procedura di reinsediamento e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell'Unione24. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) n. […/…] e, in particolare, dell'articolo […] e dell'articolo […]) consentire a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di paese terzo o un apolide trovato in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

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_________________

24 Cfr. la pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

24 Cfr. la pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: è necessario aggiungere l'applicazione del futuro regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento nei fini dell'EURODAC, in modo da prevedere la registrazione delle persone per le quali gli Stati membri intendono svolgere una procedura di reinsediamento conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento.

 

Emendamento     64

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  È necessario, ai fini dell'applicazione del regolamento XXX/XXX che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento, che ogni Stato membro registri nell'Eurodac i dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi per i quali intende svolgere una procedura di reinsediamento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento.

Or. fr

Motivazione

Recast: l'article 10 de la proposition de règlement relatif à la réinstallation prévoit que les États membres enregistrent les données des personnes qu'ils entendent réinstaller et les stockent ensuite. Il n'est pas précisé dans quelle base de données celles-ci sont enregistrées. Il est donc proposé de les enregistrer directement dans Eurodac afin qu'elles puissent bénéficier des garanties offertes par le présent règlement et qu'elles soient soumises au même régime que les données des autres bénéficiaires de protection internationale. Cet enregistrement permettra aussi de pouvoir déterminer l'État membre de réinstallation et ce, afin de contrôler les mouvements secondaires comme cela est avancé par la Commission dans sa proposition.

 

Emendamento     65

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)  La registrazione nell'Eurodac ha l'obiettivo di garantire alle persone per le quali uno Stato membro intende svolgere una procedura di reinsediamento lo stesso livello di protezione e gli stessi diritti applicabili agli altri richiedenti e beneficiari di protezione internazionale in termini di trattamento dei loro dati. Ciò dovrebbe anche consentire agli Stati membri di verificare se un cittadino di un paese terzo o un apolide è già stato reinsediato in un altro Stato membro ai sensi del regolamento XXX/XXX. Una segnalazione positiva dovrebbe pertanto consentire di determinare lo Stato membro di reinsediamento e di controllare in questo modo gli eventuali movimenti secondari.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: questo emendamento intende spiegare l'obiettivo della registrazione nell'Eurodac dei dati delle persone reinsediate ai sensi del regolamento XXX/XXX.

 

Emendamento     66

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Costituendo i dati biometrici un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali e all'immagine del volto.

(5)  Per garantire una precisione elevata nell'identificazione di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali e all'immagine del volto.

Or. en

Motivazione

Il principale obiettivo dell'Eurodac è consentire la registrazione e una (re)identificazione molto accurata delle persone che rientrano nelle tre categorie del presente regolamento. Ciò dovrebbe essere pertanto affermato in modo chiaro come uno dei considerando di principio nel testo.

 

Emendamento     67

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Costituendo i dati biometrici un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali e all'immagine del volto.

(5)  Costituendo i dati biometrici un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali, all'immagine del volto o a entrambe.

Or. en

 

Emendamento     68

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato 'Eurodac', comprendente un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema centrale ("infrastruttura di comunicazione").

(6)  A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato 'Eurodac', comprendente un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto o a entrambe, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema centrale ("infrastruttura di comunicazione").

Or. en

 

Emendamento     69

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe condurre uno studio per determinare se sia opportuno armonizzare le combinazioni di identificatori biometrici delle diverse banche dati UE nel settore GAI e, in particolare, se sia opportuno per l'Eurodac ridurre gli identificatori a quattro impronte digitali e un'immagine del volto, come nel caso del sistema di ingressi/uscite a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: è opportuno armonizzare le combinazioni degli identificatori biometrici delle diverse banche dati dell'UE nel settore GAI.

 

Emendamento     70

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Nel 2015 la crisi dei rifugiati e dei migranti ha portato alla luce le difficoltà che alcuni Stati membri incontrano nel rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare che hanno tentato di eludere le procedure di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Nella sua comunicazione del 13 maggio 2015 intitolata "Agenda europea sulla migrazione"25, la Commissione osservava che "[g]li Stati membri devono anche attuare pienamente le norme sul rilevamento delle impronte digitali dei migranti alle frontiere" e si proponeva inoltre di valutare "possibili modalità per consentire l'uso di un maggior numero di identificatori biometrici nel sistema Eurodac (ad esempio tecniche di riconoscimento facciale mediante fotografie digitali)".

(9)  Nella sua comunicazione del 13 maggio 2015 intitolata "Agenda europea sulla migrazione"25, la Commissione osservava che "[g]li Stati membri devono anche attuare pienamente le norme sul rilevamento delle impronte digitali dei migranti alle frontiere" e si proponeva inoltre di valutare "possibili modalità per consentire l'uso di un maggior numero di identificatori biometrici nel sistema Eurodac (ad esempio tecniche di riconoscimento facciale mediante fotografie digitali)".

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_________________

25 COM(2015) 240 final del 13.5.2015.

25 COM(2015) 240 final del 13.5.2015.

Or. en

 

Emendamento     71

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà relative al mancato rispetto del processo di rilevamento delle impronte digitali, il presente regolamento consente parimenti, in ultima istanza, il confronto dell'immagine del volto senza le impronte digitali, quando risulti impossibile rilevare le impronte digitali del cittadino di paese terzo o dell'apolide perché i polpastrelli sono danneggiati, intenzionalmente o no, o amputati. Quando i motivi del mancato rispetto del processo di rilevamento dattiloscopico non sono connessi alle condizioni dei polpastrelli dell'interessato, gli Stati membri devono esperire tutti i tentativi volti a rilevare le impronte digitali di detta persona prima di poter procedere a un confronto mediante la sola immagine del volto. Il ricorso all'immagine del volto in combinazione con i dati dattiloscopici consente di ridurre il numero di impronte digitali registrate, pur garantendo il medesimo risultato in termini di accuratezza dell'identificazione.

(10)  Per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà relative al mancato rispetto del processo di rilevamento delle impronte digitali, il presente regolamento dovrebbe essere attuato conformemente agli orientamenti stabiliti dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel suo focus paper "Fundamental rights implications of the obligation to provide fingerprints for Eurodac" del maggio 20151 bis.

 

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1 bis http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-fingerprinting-focus-paper_en.pdf

Or. en

 

Emendamento     72

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà relative al mancato rispetto del processo di rilevamento delle impronte digitali, il presente regolamento consente parimenti, in ultima istanza, il confronto dell'immagine del volto senza le impronte digitali, quando risulti impossibile rilevare le impronte digitali del cittadino di paese terzo o dell'apolide perché i polpastrelli sono danneggiati, intenzionalmente o no, o amputati. Quando i motivi del mancato rispetto del processo di rilevamento dattiloscopico non sono connessi alle condizioni dei polpastrelli dell'interessato, gli Stati membri devono esperire tutti i tentativi volti a rilevare le impronte digitali di detta persona prima di poter procedere a un confronto mediante la sola immagine del volto. Il ricorso all'immagine del volto in combinazione con i dati dattiloscopici consente di ridurre il numero di impronte digitali registrate, pur garantendo il medesimo risultato in termini di accuratezza dell'identificazione.

(10)  Per consentire di ottenere un'identificazione molto accurata, le impronte digitali dovrebbero essere sempre preferite all'immagine del volto. Per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà, quando risulti impossibile rilevare le impronte digitali del cittadino di paese terzo o dell'apolide perché i polpastrelli sono danneggiati, intenzionalmente o no, o amputati, il presente regolamento dovrebbe consentire parimenti il confronto dell'immagine del volto senza le impronte digitali. Gli Stati membri devono esperire tutti i tentativi volti a rilevare le impronte digitali di detta persona prima di poter procedere a un confronto mediante la sola immagine del volto.

Or. en

 

Emendamento     73

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Artis Pabriks

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà relative al mancato rispetto del processo di rilevamento delle impronte digitali, il presente regolamento consente parimenti, in ultima istanza, il confronto dell'immagine del volto senza le impronte digitali, quando risulti impossibile rilevare le impronte digitali del cittadino di paese terzo o dell'apolide perché i polpastrelli sono danneggiati, intenzionalmente o no, o amputati. Quando i motivi del mancato rispetto del processo di rilevamento dattiloscopico non sono connessi alle condizioni dei polpastrelli dell'interessato, gli Stati membri devono esperire tutti i tentativi volti a rilevare le impronte digitali di detta persona prima di poter procedere a un confronto mediante la sola immagine del volto. Il ricorso all'immagine del volto in combinazione con i dati dattiloscopici consente di ridurre il numero di impronte digitali registrate, pur garantendo il medesimo risultato in termini di accuratezza dell'identificazione.

(10)  Per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà relative al mancato rispetto del processo di rilevamento delle impronte digitali, il presente regolamento consente parimenti, in ultima istanza, il confronto dell'immagine del volto senza le impronte digitali, quando risulti impossibile rilevare le impronte digitali del cittadino di paese terzo o dell'apolide perché i polpastrelli sono danneggiati, intenzionalmente o no, o amputati. Se l'impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali ha carattere temporaneo, ciò dovrebbe essere registrato e il processo di rilevamento delle impronte dovrebbe essere eseguito in un secondo tempo, quando l'integrità fisica dei polpastrelli sia ripristinata. Quando i motivi del mancato rispetto del processo di rilevamento dattiloscopico non sono connessi alle condizioni dei polpastrelli dell'interessato, gli Stati membri devono esperire tutti i tentativi volti a rilevare le impronte digitali di detta persona prima di poter procedere a un confronto mediante la sola immagine del volto. Il ricorso all'immagine del volto caratterizzata da sufficiente risoluzione e qualità per essere utilizzata in un confronto biometrico automatizzato in combinazione con i dati dattiloscopici dovrebbe consentire di valutare la riduzione del numero di impronte digitali registrate, a condizione che garantisca il medesimo risultato in termini di accuratezza dell'identificazione.

Or. en

 

Emendamento     74

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE26, costituisce un aspetto fondamentale dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione.

soppresso

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26 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

 

Or. en

 

Emendamento     75

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE26, costituisce un aspetto fondamentale dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione.

(11)  Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE26, costituisce un elemento fondamentale di un sistema europeo comune di migrazione e di asilo equo ed efficiente, anche al fine di ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema europeo comune di asilo, essenziale per adempiere all'obbligo di proteggere le persone bisognose di protezione.

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_________________

26 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

26 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

Or. en

 

Emendamento     76

Nadine Morano

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE26, costituisce un aspetto fondamentale dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione.

(11)  Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE26, costituisce un aspetto fondamentale dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio sistematico dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che deve essere indissociabile dagli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione e che sono le prime a soffrire a causa dell'immigrazione illegale.

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26 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

26 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

Or. fr

Motivazione

Le taux d'exécution des retours des ressortissants de pays tiers est incroyablement faible (pour la France, de 1% selon la Cour des Comptes à 10% selon la CIMADE). La politique d'asile doit par conséquent être mieux équilibrée et reposer sur deux piliers indissociables : accueil des ressortissants éligibles à la protection internationale mais retour systématique et rapide de ceux qui ne le sont pas. La faiblesse structurelle de ce second pilier est l'un des moteurs qui nourrissent la défiance des peuples européens vis-à-vis de l'immigration. Parmi les premières personnes à pâtir de cette défiance généralisée, on compte les ressortissants éligibles à une protection internationale. Il convient donc de mieux aborder la question de la systématicité des retours et leur caractère indissociable des efforts fournis pour l'accueil.

 

Emendamento     77

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE26, costituisce un aspetto fondamentale dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione.

(11)  Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di non respingimento, di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE26, costituisce un aspetto fondamentale dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione.

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_________________

26 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

26 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

Or. fr

 

Emendamento     78

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE26, costituisce un aspetto fondamentale dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione.

(11)  Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE26, costituisce un aspetto dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione.

_________________

_________________

26 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

26 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

Or. en

 

Emendamento     79

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Al fine di intensificare la cooperazione tra gli Stati membri nella gestione della migrazione irregolare è opportuno indicare, per i cittadini che soggiornano irregolarmente, anziché il numero della domanda di asilo, il tipo di misura di allontanamento adottata dallo Stato membro che ha introdotto i dati in Eurodac.

Or. fr

Motivazione

Vi sono diverse misure di allontanamento delle persone che soggiornano irregolarmente. Ad esempio: il rimpatrio volontario, la decisione di rimpatrio, la misura di allontanamento, il respingimento, l'espulsione ecc. Ogni misura prevede procedure e termini di applicazione diversi. È pertanto importante che uno Stato membro possa essere a conoscenza delle misure di allontanamento adottate nei confronti di un cittadino che soggiorna irregolarmente da un altro Stato membro, migliorando in tal modo la loro cooperazione.

 

Emendamento     80

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Le autorità nazionali negli Stati membri incontrano difficoltà nell'identificare i cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che ricorrono a sotterfugi per evitare di essere identificati e per vanificare le procedure di rilascio di nuovi documenti in vista del loro rimpatrio e della loro riammissione. È pertanto essenziale assicurare che le informazioni sui cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno nell'UE è irregolare siano raccolte e trasmesse a Eurodac e confrontate con quelle raccolte e trasmesse con lo scopo di stabilire l'identità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione, al fine di facilitare la loro identificazione e il rilascio di nuovi documenti e di assicurarne il rimpatrio e la riammissione, e per ridurre il rischio di usurpazione d'identità. Il metodo proposto dovrebbe inoltre contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per procedere al rimpatrio e alla riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, compreso il periodo durante il quale essi possono essere posti in detenzione amministrativa in attesa dell'allontanamento. Tale metodo dovrebbe inoltre consentire di identificare i paesi terzi di transito nei quali può essere riammesso il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     81

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Le autorità nazionali negli Stati membri incontrano difficoltà nell'identificare i cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che ricorrono a sotterfugi per evitare di essere identificati e per vanificare le procedure di rilascio di nuovi documenti in vista del loro rimpatrio e della loro riammissione. È pertanto essenziale assicurare che le informazioni sui cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno nell'UE è irregolare siano raccolte e trasmesse a Eurodac e confrontate con quelle raccolte e trasmesse con lo scopo di stabilire l'identità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione, al fine di facilitare la loro identificazione e il rilascio di nuovi documenti e di assicurarne il rimpatrio e la riammissione, e per ridurre il rischio di usurpazione d'identità. Il metodo proposto dovrebbe inoltre contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per procedere al rimpatrio e alla riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, compreso il periodo durante il quale essi possono essere posti in detenzione amministrativa in attesa dell'allontanamento. Tale metodo dovrebbe inoltre consentire di identificare i paesi terzi di transito nei quali può essere riammesso il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

(12)  È pertanto essenziale assicurare che le informazioni sui cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno nell'UE è irregolare siano raccolte e trasmesse a Eurodac e confrontate con quelle raccolte e trasmesse con lo scopo di stabilire l'identità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione, al fine di facilitare la loro identificazione e il rilascio di nuovi documenti e di assicurarne il rimpatrio e la riammissione, e per ridurre il rischio di usurpazione d'identità. Il metodo proposto dovrebbe inoltre contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per procedere al rimpatrio e alla riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, compreso il periodo durante il quale essi possono essere posti in detenzione amministrativa in attesa dell'allontanamento. Tale metodo dovrebbe inoltre consentire di identificare i paesi terzi di transito nei quali può essere riammesso il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

Or. en

 

Emendamento     82

Carlos Coelho, Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Le autorità nazionali negli Stati membri incontrano difficoltà nell'identificare i cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che ricorrono a sotterfugi per evitare di essere identificati e per vanificare le procedure di rilascio di nuovi documenti in vista del loro rimpatrio e della loro riammissione. È pertanto essenziale assicurare che le informazioni sui cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno nell'UE è irregolare siano raccolte e trasmesse a Eurodac e confrontate con quelle raccolte e trasmesse con lo scopo di stabilire l'identità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione, al fine di facilitare la loro identificazione e il rilascio di nuovi documenti e di assicurarne il rimpatrio e la riammissione, e per ridurre il rischio di usurpazione d'identità. Il metodo proposto dovrebbe inoltre contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per procedere al rimpatrio e alla riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, compreso il periodo durante il quale essi possono essere posti in detenzione amministrativa in attesa dell'allontanamento. Tale metodo dovrebbe inoltre consentire di identificare i paesi terzi di transito nei quali può essere riammesso il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

(12)  Le autorità nazionali negli Stati membri incontrano difficoltà nell'identificare i cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che ricorrono a sotterfugi per evitare di essere identificati e per vanificare le procedure di rilascio di nuovi documenti in vista del loro rimpatrio e della loro riammissione. È pertanto essenziale assicurare che le informazioni sui cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno nell'UE è irregolare siano raccolte e trasmesse a Eurodac e confrontate con quelle raccolte e trasmesse con lo scopo di stabilire l'identità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione, al fine di facilitare la loro identificazione e il rilascio di nuovi documenti e di assicurarne il rimpatrio e la riammissione, e per ridurre il rischio di usurpazione d'identità. Il metodo proposto dovrebbe inoltre contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per procedere al rimpatrio e alla riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, compreso il periodo durante il quale essi possono essere posti in detenzione amministrativa in attesa dell'allontanamento. Tale metodo dovrebbe inoltre consentire di identificare i paesi terzi di transito nei quali può essere riammesso il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare. Ciò lascia impregiudicato il sistema d'informazione di Schengen (SIS), che resta il sistema fondamentale per garantire la cooperazione e lo scambio di informazioni sul rimpatrio.

Or. en

 

Emendamento     83

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Per i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente avendo attraversato illegalmente le frontiere esterne dello spazio Schengen, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un termine ragionevole di 15 giorni dopo la fine del soggiorno autorizzato per adempiere agli obblighi loro derivanti dal presente regolamento in materia di confronto, rilevamento e trasmissione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato direttamente all'articolo 14 della proposta della Commissione. L'estensione dell'ambito di applicazione al fine di includere "cittadini di paesi terzi o apolidi che soggiornano irregolarmente in uno Stato membro" deve essere accompagnata da tutele nel caso in cui una persona sia entrata regolarmente nell'UE e abbia protratto il proprio soggiorno di alcuni giorni per motivi che potrebbero essere non intenzionali.

 

Emendamento     84

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Per i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente pur avendo attraversato legalmente le frontiere esterne dello spazio Schengen, gli Stati membri possono lasciare un termine ragionevole di 15 giorni dopo la fine del soggiorno autorizzato prima di adempiere agli obblighi loro derivanti dall'articolo 14.

Or. fr

Motivazione

Les données de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier seront enregistrées pour une période de 5 ans dans Eurodac. C'est pourquoi, les personnes qui sont entrée légalement sur le territoire de l'UE et qui font l'objet d'un dépassement très court de la durée de séjour autorisée et pour lesquels soit un retour volontaire est imminent soit une procédure de régularisation est cours et qu'ils ne présentent aucun risque de fuite, les Etats membres devrait disposer d'une marge d'appréciation et leur octroyer un délai raisonnable pour quitter le territoire ou se régulariser avant d'enregistrer leur données pour une si longue durée. Il convient donc que pour les personnes entré illégalement sur le territoire d'un Etat membre, ces données soient directement enregistrées dans Eurodac mais que pour celles entré légalement un délai raisonnable de 15 jours leur soit laissé.

 

Emendamento     85

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul futuro della politica in materia di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l'iniziativa annunciata dalla Commissione volta a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e l'oggetto dell'Eurodac in modo da consentire l'uso dei dati a fini di rimpatrio27. Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per intercettare la migrazione illegale verso l'Unione e i movimenti secondari all'interno nell'Unione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È pertanto necessario che le autorità designate degli Stati membri abbiano accesso ai dati Eurodac per svolgere confronti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

soppresso

_________________

 

27 Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, COM(2015) 453 final.

 

Or. en

 

Emendamento     86

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul futuro della politica in materia di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l'iniziativa annunciata dalla Commissione volta a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e l'oggetto dell'Eurodac in modo da consentire l'uso dei dati a fini di rimpatrio27. Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per intercettare la migrazione illegale verso l'Unione e i movimenti secondari all'interno nell'Unione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È pertanto necessario che le autorità designate degli Stati membri abbiano accesso ai dati Eurodac per svolgere confronti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

(13)  Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul futuro della politica in materia di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l'iniziativa annunciata dalla Commissione volta a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e l'oggetto dell'Eurodac in modo da consentire l'uso dei dati a fini di rimpatrio27. Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per intercettare la migrazione illegale.

_________________

_________________

27 Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, COM(2015) 453 final.

27 Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, COM(2015) 453 final.

Or. en

 

Emendamento     87

Carlos Coelho, Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul futuro della politica in materia di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l'iniziativa annunciata dalla Commissione volta a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e l'oggetto dell'Eurodac in modo da consentire l'uso dei dati a fini di rimpatrio27. Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per intercettare la migrazione illegale verso l'Unione e i movimenti secondari all'interno nell'Unione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È pertanto necessario che le autorità designate degli Stati membri abbiano accesso ai dati Eurodac per svolgere confronti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

(13)  Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul futuro della politica in materia di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l'iniziativa annunciata dalla Commissione volta a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e l'oggetto dell'Eurodac in modo da consentire l'uso dei dati a fini di rimpatrio27. Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per intercettare la migrazione illegale verso l'Unione e i movimenti secondari all'interno nell'Unione attraverso l'identificazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È pertanto necessario che le autorità designate degli Stati membri abbiano accesso ai dati Eurodac per svolgere confronti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

_________________

_________________

27 Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, COM(2015) 453 final.

27 Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, COM(2015) 453 final.

Or. en

 

Emendamento     88

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul futuro della politica in materia di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l'iniziativa annunciata dalla Commissione volta a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e l'oggetto dell'Eurodac in modo da consentire l'uso dei dati a fini di rimpatrio27. Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per intercettare la migrazione illegale verso l'Unione e i movimenti secondari all'interno nell'Unione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È pertanto necessario che le autorità designate degli Stati membri abbiano accesso ai dati Eurodac per svolgere confronti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

(13)  Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul futuro della politica in materia di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l'iniziativa annunciata dalla Commissione volta a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e l'oggetto dell'Eurodac in modo da consentire l'uso dei dati a fini di rimpatrio27. Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per intercettare la migrazione illegale verso l'Unione e i movimenti secondari all'interno nell'Unione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi il cui soggiorno è irregolare. È pertanto necessario che le autorità designate degli Stati membri abbiano accesso ai dati Eurodac per svolgere confronti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

_________________

_________________

27 Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, COM(2015) 453 final.

27 Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, COM(2015) 453 final.

Or. en

 

Emendamento     89

Anna Maria Corazza Bildt, Damiano Zoffoli, Barbara Matera, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Hilde Vautmans

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"28, la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell'interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. Detto gruppo dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di istituire l'interoperabilità con il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema d'informazione visti (VIS), così come la necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto.

(14)  Nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"28, la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell'interoperabilità dei sistemi di informazione e valuti l'eventuale esigenza di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto. Si dovrebbero sviluppare soluzioni tecnologiche per garantire l'interoperabilità dell'Eurodac con il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema d'informazione visti (VIS), Europol e il sistema ingressi/uscite (EES) al fine di rafforzare una cooperazione efficace tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro i reati gravi. Qualora in una futura versione dell'Eurodac siano inclusi ulteriori dati di minori, gli Stati membri dovrebbero anche registrare i legami familiari, per facilitare il ricongiungimento familiare e rintracciare i minori scomparsi.

_________________

_________________

28 COM(2016) 205 final

28 COM(2016) 205 final

Or. en

 

Emendamento     90

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita con regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, svolge un ruolo cruciale negli sforzi dell'UE per una migliore gestione delle frontiere esterne, per la prevenzione dell'immigrazione irregolare e per la lotta ai movimenti secondari. Di conseguenza, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe avere accesso ai dati di Eurodac, in modo da poter intraprendere analisi del rischio secondo i più alti standard disponibili e aiutare gli Stati membri con le attività legate ai rimpatri. Il trattamento di tali dati è effettuato nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati previste dal regolamento (UE) 2016/1624.

 

_________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è in linea con il nuovo ruolo che l'Eurodac sta assumendo, come si può desumere dalla nuova lettera b) dell'articolo 1. Eurodac darà ora un contributo al controllo dell'immigrazione illegale e dei movimenti secondari. Nel quadro del suo nuovo mandato, la neonata Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha anche questo nuovo compito. Consentendo l'accesso dell'Agenzia si garantirà che il nuovo potenziale dell'Eurodac sia sfruttato appieno.

 

Emendamento     91

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)  Uno dei compiti principali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e della futura Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, sanciti dal presente regolamento, è la raccolta e la trasmissione di dati biometrici. All'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe essere fornita una propria interfaccia, per non dover dipendere più dalle infrastrutture nazionali. Nel lungo periodo, tali interfacce potrebbero essere utilizzate come un'unica interfaccia di ricerca, come descritto nella comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 intitolata "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"1bis.

 

_________________

 

1bis COM(2016) 205 final

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento riduce la dipendenza dell'Agenzia dalle infrastrutture nazionali, che può costituire un peso gravoso per l'attività quotidiana delle agenzie dato che non tutte le infrastrutture nazionali rispettano gli standard più elevati.

 

Emendamento     92

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"28, la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell'interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. Detto gruppo dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di istituire l'interoperabilità con il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema d'informazione visti (VIS), così come la necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto.

(14)  In linea con la tua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"28, la Commissione ha messo in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio e ha istituito un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell'interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza con lo scopo principale di migliorare la qualità del servizio che le banche dati dell'Unione forniscono ai propri utenti, come un accesso migliore, più semplice e più rapido a tutte le informazioni pertinenti e la garanzia di dati di alta qualità. Detto gruppo, pertanto, dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di istituire l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'Unione come il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema d'informazione visti (VIS), Eurodac e i nuovi sistemi d'informazione pertinenti attualmente in fase di sviluppo.

_________________

_________________

28 COM(2016) 205 final

28 COM(2016) 205 final

Or. en

 

Emendamento     93

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"28, la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell'interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. Detto gruppo dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di istituire l'interoperabilità con il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema d'informazione visti (VIS), così come la necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto.

(14)  Nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"28, la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell'interoperabilità dei sistemi di informazione e valuti l'eventuale esigenza di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto. Si dovrebbero sviluppare soluzioni tecnologiche per garantire l'interoperabilità dell'Eurodac con il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema d'informazione visti (VIS), Europol e il sistema ingressi/uscite (EES) al fine di rafforzare una cooperazione efficace tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro i reati gravi.

_________________

_________________

28 COM(2016) 205 final

28 COM(2016) 205 final

Or. en

 

Emendamento     94

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"28, la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell'interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. Detto gruppo dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di istituire l'interoperabilità con il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema d'informazione visti (VIS), così come la necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto.

(14)  Nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"28, la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell'interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. Detto gruppo dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di istituire l'interoperabilità con il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema di ingressi/uscite e il sistema d'informazione visti (VIS), così come la necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto.

_________________

_________________

28 COM(2016) 205 final

28 COM(2016) 205 final

Or. fr

 

Emendamento     95

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale di Eurodac per consentire l'interoperabilità tra i due sistemi. Un collegamento tra i due sistemi è necessario affinché i dati biometrici di un cittadino di un paese terzo registrato nel sistema EES possano essere trasferiti a Eurodac qualora la registrazione di tali dati biometrici sia prevista dal presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

L'EES avrà come obiettivo la registrazione della data di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata e la segnalazione di un eventuale superamento del periodo di soggiorno autorizzato. Un cittadino di un paese terzo, dopo aver superato il periodo di soggiorno, soggiorna pertanto illegalmente e dovrebbe essere registrato in Eurodac a norma dell'articolo 14. L'interoperabilità tra i due sistemi consente allo Stato membro di evitare di dover cercare tali persone nel proprio territorio e le duplicazioni.

 

Emendamento     96

Carlos Coelho, Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  La proposta della Commissione1 bis che modifica il SIS nel settore dei controlli alle frontiere apre alla possibilità di utilizzare la ricerca con le impronte digitali nel SIS per rendere immediatamente disponibile l'identità e lo status dei cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio. Gli Stati membri dovrebbero istituire il più vicino possibile i punti di contatto che gestiscono i confronti Eurodac e i punti di contatto nazionali che gestiscono le informazioni supplementari nel SIS.

 

_________________

 

1bis COM(2016) 882 final

Or. en

Motivazione

Deriva dal considerando 14 e si riferisce a una proposta presentata dopo la presente rifusione.

 

Emendamento     97

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  I risultati del gruppo di esperti di alto livello in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione sono attesi nella primavera del 2017. Tali risultati potrebbero essere pertinenti ai fini dello sviluppo di Eurodac. Laddove ciò sia il caso, è opportuno definire le condizioni preliminari giuridiche e tecniche migliori per una possibile interoperabilità di Eurodac con altri sistemi d'informazione per le frontiere e la sicurezza.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento corrisponde al nuovo considerando 14 della rifusione e manifesta la volontà dell'autore di stabilire interventi giuridici e tecnici per una possibile interoperabilità tra Eurodac e altre banche dati.

 

Emendamento     98

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Nella lotta al terrorismo e ad altri reati gravi è essenziale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più complete e aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. Le informazioni contenute nell'Eurodac sono necessarie a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI29 del Consiglio, o di altri reati gravi di cui alla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI30. È pertanto necessario che i dati Eurodac siano messi a disposizione delle autorità designate dagli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di confronto, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

(15)  Nella lotta al terrorismo e ad altri reati gravi è essenziale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più complete e aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. Le informazioni contenute nell'Eurodac sono necessarie a fini di prevenzione, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla lotta al terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e modifica la decisione del Consiglio 2005/671/GAI] o di altri reati gravi di cui alla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI. È pertanto necessario che i dati Eurodac siano messi a disposizione delle autorità designate dagli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di confronto, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

_________________

 

29 Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

 

30 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

 

Or. en

Motivazione

Le disposizioni della decisione quadro 2002/475/GAI sono state integrate nella nuova direttiva sulla lotta al terrorismo, votata dal Parlamento europeo il 16 febbraio 2017.

 

Emendamento     99

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Le richieste di confronto con i dati Eurodac da parte di Europol dovrebbero essere autorizzate unicamente in casi specifici, in circostanze ben definite e sotto rigide condizioni.

(19)  Le richieste di confronto con i dati Eurodac da parte di Europol dovrebbero essere autorizzate unicamente in casi specifici, in circostanze ben definite e sotto rigide condizioni, in linea con i principi di necessità e proporzionalità sanciti dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea1 bis.

 

_________________

 

1 bis CGUE, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd e Seitlinger e altri, sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 aprile 2014. CGUE, cause riunite C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige AB contro Post-och telestyrelsen e Secretary of State for the Home Department contro Tom Watson e altri, sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2016.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili relativi agli scopi di Eurodac (articolo 1), che introducono riferimenti alla conformità del principio di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1 della Carta e alla giurisprudenza pertinente della CGUE.

 

Emendamento     100

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Poiché l'Eurodac è stato originariamente istituito per agevolare l'applicazione della convenzione di Dublino, l'accesso all'Eurodac al fine di prevenire, accertare o indagare reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce una nuova finalità rispetto a quella iniziale, nonché un'ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac. A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un'ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente a consentire all'individuo di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare dall'arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza il potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui tale potere è esercitato. Qualunque ingerenza deve essere necessaria per rispondere effettivamente a finalità di interesse generale e deve essere commisurata all'obiettivo legittimo che intende perseguire.

(20)  Poiché l'Eurodac è stato originariamente istituito per agevolare l'applicazione della convenzione di Dublino, l'accesso all'Eurodac al fine di prevenire, accertare o indagare reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce una nuova finalità rispetto a quella iniziale, nonché un'ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac. A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un'ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente a consentire all'individuo di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare dall'arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza il potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui tale potere è esercitato. In una società democratica qualunque ingerenza deve essere necessaria per proteggere un interesse legittimo e proporzionato e deve essere commisurata all'obiettivo legittimo che intende perseguire.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha soppresso nella sua proposta il linguaggio standard dell'articolo 8 CEDU. Il presente emendamento mantiene tale linguaggio, come sancito dalla CEDU e interpretato dalla giurisprudenza della CGUE.

 

Emendamento     101

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Poiché l'Eurodac è stato originariamente istituito per agevolare l'applicazione della convenzione di Dublino, l'accesso all'Eurodac al fine di prevenire, accertare o indagare reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce una nuova finalità rispetto a quella iniziale, nonché un'ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac. A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, un'ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente a consentire all'individuo di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare dall'arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza il potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui tale potere è esercitato. Qualunque ingerenza deve essere necessaria per rispondere effettivamente a finalità di interesse generale e deve essere commisurata all'obiettivo legittimo che intende perseguire.

(20)  Poiché l'Eurodac è stato originariamente istituito per agevolare l'applicazione della convenzione di Dublino, l'accesso all'Eurodac al fine di prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce un'ulteriore evoluzione rispetto alla finalità iniziale dell'Eurodac. In linea con l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, qualsiasi ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente a consentire all'individuo di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare dall'arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza il potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui tale potere è esercitato. Qualunque ingerenza deve essere necessaria per rispondere effettivamente a finalità di interesse generale e deve essere commisurata all'obiettivo legittimo che intende perseguire.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'emendamento relativo all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

 

Emendamento     102

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Il presente regolamento stabilisce altresì le condizioni alle quali dovrebbero essere autorizzate le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, e le garanzie necessarie per assicurare la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac. Il rigore di dette condizioni rispecchia il fatto che la banca dati Eurodac registra i dati relativi alle impronte digitali di persone che non si presume abbiano commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave.

(22)  Il presente regolamento stabilisce altresì le condizioni alle quali dovrebbero essere autorizzate le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto o alfanumerici con i dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, e le garanzie necessarie per assicurare la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac. Il rigore di dette condizioni rispecchia il fatto che la banca dati Eurodac registra i dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto e alfanumerici di persone che non si presume abbiano commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave. Sebbene i confronti basati sui dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto portino a risultati di ricerca più precisi, è riconosciuto che le autorità di contrasto ed Europol non sempre sono in possesso dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di sospetti o di vittime del reato su cui svolgono indagini, il che potrebbe impedirne la possibilità di abbinare i dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto presenti in banche dati come Eurodac. Al fine di contribuire ulteriormente alle indagini di tali autorità e di Europol, è opportuno autorizzare le ricerche sulla base dei dati alfanumerici nell'Eurodac, in particolare quando le suddette autorità ed Europol sono in possesso di prove dei dettagli personali o dei documenti d'identità dell'autore presunto o della vittima di un reato.

Or. en

Motivazione

Under the proposal, national law enforcementauthorities and Europol cannot request comparison with specific alphanumeric data, which ishighly detrimental to investigations, especially in the counter-terrorismfield, trying to establish the places and dates of entry in the EU of suspectsfor which a used identity is known, but no fingerprint is available. In thiscontext, and given that Art.1.1(c) of the proposal, extends its scope ofEurodac to law enforcement purposes, it would be essential for national law enforcementauthorities and Europol to have access to all data contained in Eurodac inorder to properly carry out their tasks.

 

Emendamento     103

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'acquis dell'Unione vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32 e con il regolamento (UE) […/…], il presente regolamento include nel suo ambito di applicazione i richiedenti protezione sussidiaria e le persone aventi titolo a beneficiare di tale protezione.

(23)  Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'acquis dell'Unione vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32, con il regolamento XXX/XXX che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e con il regolamento (UE) […/…], il presente regolamento include nel suo ambito di applicazione i richiedenti protezione sussidiaria e le persone aventi titolo a beneficiare di tale protezione nonché le persone che beneficiano di una protezione internazionale a titolo del reinsediamento, conformemente al regolamento XXX/XXX.

_________________

_________________

32 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

32 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

Or. fr

Motivazione

Rifusione: il presente emendamento intende aggiungere un riferimento al futuro regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento, dato che si propone di includere nel campo di applicazione dell'EURODAC le persone per le quali gli Stati membri intendano svolgere una procedura di reinsediamento conformemente a detto regolamento.

 

Emendamento     104

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati relativi alle impronte digitali di tutti i richiedenti protezione internazionale e di tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro o che si trovino in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno sei anni.

(24)  È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati biometrici di tutti i richiedenti protezione internazionale, di tutti i cittadini di paesi terzi o apolidi per i quali intendano svolgere una procedura di reinsediamento conformemente al regolamento XXX/XXX e di tutti i cittadini di paesi terzi o apolidi che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro o che si trovino in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno sei anni.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: il presente emendamento intende fare riferimento alle persone per le quali gli Stati membri intendano svolgere una procedura di reinsediamento dato che si propone di includere tali persone nell'ambito di applicazione del regolamento.

 

Emendamento     105

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati relativi alle impronte digitali di tutti i richiedenti protezione internazionale e di tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro o che si trovino in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno sei anni.

(24)  È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati relativi alle impronte digitali di tutti i richiedenti protezione internazionale e di tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno sei anni.

Or. en

 

Emendamento     106

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati relativi alle impronte digitali di tutti i richiedenti protezione internazionale e di tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro o che si trovino in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno sei anni.

(24)  È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di tutti i richiedenti protezione internazionale e di tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro o che si trovino in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno sei anni.

Or. en

Motivazione

Correzione della proposta della Commissione che non inserisce in tutti gli ambiti richiesti sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", in linea con l'obbligo generale menzionato all'articolo 2 di rilevare le impronte digitali e un'immagine del volto.

 

Emendamento     107

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Per rafforzare la protezione dei minori non accompagnati che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e dei minori che rischiano di essere separati dalle loro famiglie, è altresì necessario rilevarne le impronte digitali e l'immagine del volto e memorizzare tali dati nel sistema centrale, al fine di determinare l'identità del minore e aiutare uno Stato membro a rintracciare i familiari o reperire i legami che tali minori possono avere con un altro Stato membro. Stabilire un legame di parentela costituisce un aspetto essenziale per ricostituire l'unità del nucleo familiare e ciò deve essere strettamente connesso alla determinazione dell'interesse superiore del minore e, in definitiva, alla determinazione di una soluzione duratura.

(25)  Per rafforzare la protezione di tutti i minori migranti e rifugiati, inclusi quelli non accompagnati che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e dei minori che rischiano di essere separati dalle loro famiglie, è altresì necessario rilevarne le impronte digitali e l'immagine del volto e memorizzare tali dati nel sistema centrale finché non abbiano compiuto diciotto anni, al fine di contribuire a determinare l'identità del minore e aiutare uno Stato membro a rintracciare i familiari o reperire i legami che tali minori possono avere con un altro Stato membro. I dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto dovrebbero essere rilevati per questo scopo esplicito e dovrebbero essere trattati e utilizzati di conseguenza. Stabilire un legame di parentela costituisce un aspetto essenziale per ricostituire l'unità del nucleo familiare e ciò deve essere strettamente connesso alla determinazione dell'interesse superiore del minore e, in definitiva, alla determinazione di una soluzione duratura. Le procedure migliorare per l'identificazione dei minori scomparsi aiuteranno gli Stati membri a far sì che sia garantita una protezione adeguata dei minori. A tale scopo gli Stati membri, all'atto dell'identificazione di un minore scomparso o di un minore che sia vittima di un reato, dovrebbero contattare tempestivamente le autorità nazionali competenti di tutela dei minori e intraprendere una valutazione delle esigenze, al fine di trovare una soluzione duratura per il minore, nel suo migliore interesse.

Or. en

 

Emendamento     108

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Per rafforzare la protezione dei minori non accompagnati che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e dei minori che rischiano di essere separati dalle loro famiglie, è altresì necessario rilevarne le impronte digitali e l'immagine del volto e memorizzare tali dati nel sistema centrale, al fine di determinare l'identità del minore e aiutare uno Stato membro a rintracciare i familiari o reperire i legami che tali minori possono avere con un altro Stato membro. Stabilire un legame di parentela costituisce un aspetto essenziale per ricostituire l'unità del nucleo familiare e ciò deve essere strettamente connesso alla determinazione dell'interesse superiore del minore e, in definitiva, alla determinazione di una soluzione duratura.

(25)  Per rafforzare la protezione dei minori non accompagnati che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e dei minori che rischiano di essere separati dalle loro famiglie, è altresì necessario rilevarne le impronte digitali e l'immagine del volto e memorizzare tali dati nel sistema centrale, al fine di determinare l'identità del minore e aiutare uno Stato membro a rintracciare i familiari o reperire i legami che tali minori possono avere con un altro Stato membro. Stabilire un legame di parentela costituisce un aspetto essenziale per ricostituire l'unità del nucleo familiare e ciò deve essere strettamente connesso alla determinazione dell'interesse superiore del minore e, in definitiva, alla determinazione di una soluzione duratura. Tutte le operazioni devono essere condotte da parte degli Stati membri nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989.

Or. it

 

Emendamento     109

Gérard Deprez, Louis Michel, Hilde Vautmans, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Per rafforzare la protezione dei minori non accompagnati che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e dei minori che rischiano di essere separati dalle loro famiglie, è altresì necessario rilevarne le impronte digitali e l'immagine del volto e memorizzare tali dati nel sistema centrale, al fine di determinare l'identità del minore e aiutare uno Stato membro a rintracciare i familiari o reperire i legami che tali minori possono avere con un altro Stato membro. Stabilire un legame di parentela costituisce un aspetto essenziale per ricostituire l'unità del nucleo familiare e ciò deve essere strettamente connesso alla determinazione dell'interesse superiore del minore e, in definitiva, alla determinazione di una soluzione duratura.

(25)  Per proteggere e identificare i minori vittime della tratta di esseri umani, che siano scomparsi o siano stati rapiti, e al fine di rafforzare la protezione dei minori non accompagnati che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e dei minori che rischiano di essere separati dalle loro famiglie, è altresì necessario rilevarne le impronte digitali e l'immagine del volto e memorizzare tali dati nel sistema centrale, al fine di determinare l'identità del minore e aiutare uno Stato membro a rintracciare i familiari o reperire i legami che tali minori possono avere con un altro Stato membro. Stabilire un legame di parentela costituisce un aspetto essenziale per ricostituire l'unità del nucleo familiare e ciò deve essere strettamente connesso alla determinazione dell'interesse superiore del minore e, in definitiva, alla determinazione di una soluzione duratura.

Or. fr

 

Emendamento     110

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri quando attuano il presente regolamento. Qualora stabilisca che i dati Eurodac si riferiscono a un minore, lo Stato membro richiedente può utilizzare tali dati a fini di contrasto soltanto nel rispetto della propria legislazione applicabile ai minori e conformemente all'obbligo di considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore.

(26)  L'interesse superiore del fanciullo dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri in sede di attuazione del presente regolamento. Qualora stabilisca che i dati Eurodac si riferiscono a un minore, lo Stato membro richiedente può utilizzare tali dati a fini di contrasto soltanto per fini attinenti alla prevenzione, individuazione e indagine sulla tratta di minori e per la protezione dei minori scomparsi.

Or. en

Motivazione

Deve essere utilizzata la terminologia corretta dell'articolo 3.1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo L'articolo 3.1 di tale Convenzione recita come segue: "[I]n tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

 

Emendamento     111

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri quando attuano il presente regolamento. Qualora stabilisca che i dati Eurodac si riferiscono a un minore, lo Stato membro richiedente può utilizzare tali dati a fini di contrasto soltanto nel rispetto della propria legislazione applicabile ai minori e conformemente all'obbligo di considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore.

(26)  L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri quando attuano il presente regolamento. Qualora stabilisca che i dati Eurodac si riferiscono a un minore, lo Stato membro richiedente può utilizzare tali dati a fini di contrasto soltanto per fini attinenti alla prevenzione, individuazione e indagine sulla tratta di minori e per la protezione dei minori scomparsi, oltre che per adottare misure per rintracciare le famiglie e consentire il ricongiungimento.

Or. en

 

Emendamento     112

Anna Maria Corazza Bildt, Damiano Zoffoli, Barbara Matera, Petras Auštrevičius, Carlos Coelho, Hilde Vautmans

 

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri quando attuano il presente regolamento. Qualora stabilisca che i dati Eurodac si riferiscono a un minore, lo Stato membro richiedente può utilizzare tali dati a fini di contrasto soltanto nel rispetto della propria legislazione applicabile ai minori e conformemente all'obbligo di considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore.

(26)  L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri quando attuano il presente regolamento. Qualora lo Stato membro richiedente stabilisca che i dati Eurodac si riferiscono a un minore, tali dati possono essere utilizzati a fini di contrasto, per garantire l'accesso ai sistemi di protezione e per rintracciare minori scomparsi soltanto nel rispetto della legislazione di tale Stato applicabile ai minori e con l'obbligo di considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore.

Or. en

 

Emendamento     113

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati relativi a tali impronte digitali e immagini del volto, alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati personali pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali e immagini del volto, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al contrassegno ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

(27)  È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, a immagini del volto o a entrambe, alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati personali pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, a immagini del volto o a entrambe, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al contrassegno ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

Or. en

 

Emendamento     114

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di qualità adeguata ai fini del confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. È opportuno che tutte le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac investano in idonee iniziative di formazione e nelle necessarie attrezzature tecniche. Le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac dovrebbero comunicare all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio33, le difficoltà specifiche incontrate con riguardo alla qualità dei dati, onde consentire di porvi rimedio.

(28)  Gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto o a entrambe, di qualità adeguata ai fini del confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. È opportuno che tutte le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac investano in idonee iniziative di formazione e nelle necessarie attrezzature tecniche. Le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac dovrebbero comunicare all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio33, le difficoltà specifiche incontrate con riguardo alla qualità dei dati, onde consentire di porvi rimedio.

_________________

_________________

33 Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

Or. en

 

Emendamento     115

Nadine Morano

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di qualità adeguata ai fini del confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. È opportuno che tutte le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac investano in idonee iniziative di formazione e nelle necessarie attrezzature tecniche. Le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac dovrebbero comunicare all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio33, le difficoltà specifiche incontrate con riguardo alla qualità dei dati, onde consentire di porvi rimedio.

(28)  Gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di qualità adeguata ai fini del confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. È opportuno che tutte le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac investano in idonee iniziative di formazione e nelle necessarie attrezzature tecniche. Le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac dovrebbero comunicare all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio33, le difficoltà specifiche incontrate con riguardo alla qualità dei dati, onde consentire di porvi rimedio e promuovere norme comuni.

_________________

_________________

33 Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

33 Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

Or. fr

Motivazione

Per essere efficaci, la produzione e la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri devono essere armonizzate. Lo scambio di esperienze deve pertanto essere un'occasione per eu-LISA di definire e promuovere standard comuni.

 

Emendamento     116

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Il fatto che sia temporaneamente o permanentemente impossibile rilevare e/o trasmettere i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di una persona, per ragioni quali la qualità insufficiente dei dati ai fini di un confronto adeguato, problemi tecnici o motivi connessi alla tutela della salute, o che la persona interessata sia priva della capacità o della possibilità di far rilevare le proprie impronte digitali o l'immagine del volto a causa di circostanze che esulano dal suo controllo, non influisce negativamente sull'esame o sulla decisione concernenti la domanda di protezione internazionale presentata da tale persona.

(29)  Il fatto che sia temporaneamente o permanentemente impossibile rilevare e/o trasmettere i dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto di una persona o a entrambe, per ragioni quali la qualità insufficiente dei dati ai fini di un confronto adeguato, problemi tecnici o motivi connessi alla tutela della salute, o che la persona interessata sia priva della capacità o della possibilità di far rilevare le proprie impronte digitali o l'immagine del volto a causa di circostanze che esulano dal suo controllo, non influisce negativamente sull'esame o sulla decisione concernenti la domanda di protezione internazionale presentata da tale persona.

Or. en

 

Emendamento     117

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, adottato dal Consiglio il 20 luglio 201534, che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto, salvo in casi debitamente giustificati che siano ammessi dalla legislazione nazionale.

(30)  Gli Stati membri dovrebbero applicare gli orientamenti da definire e monitorare, congiuntamente, per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per una prassi comune nel rilevamento delle impronte digitali e delle immagini del volto di cittadini di paesi terzi irregolari, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, basata sulla checklist 2015 della FRA1 bis. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto.

_________________

_________________

34 SWD(2015) 150 final del 27.5.2015.

1 bis Checklist della FRA per agire nel rispetto dei diritti fondamentali quando si rilevano le impronte per l'Eurodac, 2015 http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-implications-obligation-provide-fingerprints-eurodac#checklist

Or. en

 

Emendamento     118

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, adottato dal Consiglio il 20 luglio 201534, che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto, salvo in casi debitamente giustificati che siano ammessi dalla legislazione nazionale.

(30)  Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, adottato dal Consiglio il 20 luglio 201534, che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero fare riferimento agli orientamenti stabiliti dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel suo focus paper "Fundamental rights implications of the obligation to provide fingerprints for Eurodac" del maggio 201534 bis. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto.

_________________

_________________

34 SWD(2015) 150 final del 27.5.2015.

34 SWD(2015) 150 final del 27.5.2015.

 

34 bis http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-fingerprinting-focus-paper_en.pdf

Or. en

 

Emendamento     119

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, adottato dal Consiglio il 20 luglio 201534, che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto, salvo in casi debitamente giustificati che siano ammessi dalla legislazione nazionale.

(30)  Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, adottato dal Consiglio il 20 luglio 201534, che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare, e alla checklist dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per agire nel rispetto dei diritti fondamentali quando si rilevano le impronte per l'Eurodac34 bis. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto.

_________________

_________________

34 SWD(2015) 150 final del 27.5.2015.

34 SWD(2015) 150 final del 27.5.2015.

 

34 bis FRA(2015), "Le ripercussioni sui diritti fondamentali dell'obbligo di fornire le impronte digitali per Eurodac", 22.10.2015.

Or. en

 

Emendamento     120

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, adottato dal Consiglio il 20 luglio 201534, che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto, salvo in casi debitamente giustificati che siano ammessi dalla legislazione nazionale.

(30)  Gli Stati membri dovrebbero rispettare l'approccio comune sviluppato dai servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, adottato dal Consiglio il 20 luglio 201534 e allegato al presente regolamento, che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto, salvo in casi debitamente giustificati che siano ammessi dalla legislazione nazionale.

_________________

_________________

34 SWD(2015) 150 final del 27.5.2015.

34 SWD(2015) 150 final del 27.5.2015.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: i risultati di un'inchiesta mostrano che taluni Stati membri autorizzano il ricorso al trattenimento per assicurarsi che i migranti forniscano le loro impronte digitali, altri autorizzano l'impiego di un livello proporzionato di coercizione e altri ancora non utilizzano né il trattenimento né la coercizione. Si rende quindi necessario armonizzare le prassi esistenti per garantire che i loro obblighi in virtù del regolamento Eurodac siano adempiuti con lo stesso livello di garanzie. Approccio comune sviluppato dalla Commissione in SWD(2015) 150 final.

 

Emendamento     121

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, adottato dal Consiglio il 20 luglio 201534, che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto, salvo in casi debitamente giustificati che siano ammessi dalla legislazione nazionale.

(30)  Ai fini del corretto funzionamento del sistema europeo comune di asilo è essenziale raggiungere una percentuale di registrazione del 100 % riguardo alle richieste di protezione internazionale presentate in uno degli Stati membri da cittadini di paesi terzi o apolidi, persone fermate in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione e cittadini di paesi terzi o apolidi trovati in condizioni di soggiorno irregolare nel suo territorio. Per conseguire tale percentuale di registrazione, gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, adottato dal Consiglio il 20 luglio 201534, che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi o gli apolidi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto, salvo in casi debitamente giustificati che siano ammessi dalla legislazione nazionale.

_________________

_________________

34 SWD(2015) 150 final del 27.5.2015.

34 SWD(2015) 150 final del 27.5.2015.

Or. en

 

Emendamento     122

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  È opportuno che i riscontri positivi ottenuti dall'Eurodac siano verificati da un esperto avente una formazione specifica in dattiloscopia, ove necessario, in modo da garantire l'esatta determinazione della competenza ai sensi del regolamento (UE) […/…], la corretta identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide e la corretta identificazione dell'autore presunto o della vittima di un reato i cui dati potrebbero figurare nell'Eurodac. È necessario inoltre verificare i riscontri positivi ottenuti dall'Eurodac a partire dalle immagini del volto qualora sussista il dubbio che il risultato non sia riferito alla medesima persona.

(31)  È opportuno che i riscontri positivi ottenuti dall'Eurodac siano verificati da un esperto avente una formazione specifica in dattiloscopia e identificazione del volto, ove necessario, in modo da garantire l'esatta determinazione della competenza ai sensi del regolamento (UE) […/…], la corretta identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide e la corretta identificazione dell'autore presunto o della vittima di un reato i cui dati potrebbero figurare nell'Eurodac.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili relativi agli scopi di Eurodac (articolo 1), che introducono tutele in merito all'identificazione.

 

Emendamento     123

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono tentare di chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali e l'immagine del volto dovrebbero essere conservate dal sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

(32)  Per contribuire efficacemente al controllo dell'immigrazione illegale e all'identificazione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi in condizioni di soggiorno irregolare, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali e l'immagine del volto dovrebbero essere conservate dal sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo, per scoraggiare i cittadini dei paesi terzi o gli apolidi che hanno richiesto protezione internazionale in uno Stato membro dal richiedere la protezione internazionale in un altro Stato membro. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

Or. en

Motivazione

Per fare chiarezza, la spiegazione del perché i dati dovrebbero essere conservati per dieci anni è lievemente adattata con questo emendamento.

 

Emendamento     124

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono tentare di chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali e l'immagine del volto dovrebbero essere conservate dal sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

(32)  Il periodo massimo durante il quale i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di cittadini di paesi terzi e apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale dovrebbero essere conservati dal sistema centrale dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato, in linea con il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che cinque anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili relativi agli scopi di Eurodac (articolo 1), che introducono riferimenti alla conformità del principio di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1 della Carta e alla giurisprudenza pertinente della CGUE.

 

Emendamento     125

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposta di regolamento

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono tentare di chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali e l'immagine del volto dovrebbero essere conservate dal sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

(32)  I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono tentare di chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale i dati biometrici e alfanumerici dovrebbero essere conservati dal sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati biometrici e alfanumerici.

Or. en

Motivazione

Le autorità di contrasto nazionali ed Europol non possono richiedere un confronto con specifici dati alfanumerici; in alcuni casi le autorità di contrasto nazionali non dispongono delle impronte digitali, ma dei dati alfanumerici.

 

Emendamento     126

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono tentare di chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali e l'immagine del volto dovrebbero essere conservate dal sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

(32)  I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali e l'immagine del volto dovrebbero essere conservate dal sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto o a entrambe.

Or. en

 

Emendamento     127

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)  È opportuno conservare per un periodo di 10 anni i dati dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi reinsediati in uno Stato membro ai sensi del regolamento XXX/XXX. Tale periodo di conservazione è già applicabile agli altri richiedenti e beneficiari di protezione internazionale.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: il presente considerando intende specificare il periodo di conservazione dei dati delle persone reinsediate in uno Stato membro conformemente al regolamento XXX/XXX. Il periodo di 10 anni è proposto per allineare il trattamento dei dati delle persone reinsediate a quello degli altri beneficiari di protezione internazionale.

 

Emendamento     128

Sylvia-Yvonne Kaufmann

 

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)  Nelle sue conclusioni sull'apolidia del 4 dicembre 2015, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno ricordato l'impegno del settembre 2012 di far accedere tutti gli Stati membri alla Convenzione del 1954 sullo stato degli apolidi e di valutare l'accesso alla Convenzione del 1961. Nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione in paesi terzi, il Parlamento europeo ha ricordato l'importanza di identificare gli apolidi al fine di garantire loro le tutele disponibili nell'ambito del diritto internazionale.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato agli emendamenti relativi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d).

 

Emendamento     129

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Al fine di prevenire e controllare efficacemente i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o di apolidi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, e di adottare le misure necessarie per dare effettiva esecuzione al rimpatrio e alla riammissione verso i paesi terzi a norma della direttiva 2008/115/CE35 e per far rispettare il diritto alla protezione dei dati personali, occorre considerare un periodo di cinque anni come periodo necessario di conservazione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

soppresso

_________________

 

35 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

 

Or. en

 

Emendamento     130

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Al fine di prevenire e controllare efficacemente i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o di apolidi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, e di adottare le misure necessarie per dare effettiva esecuzione al rimpatrio e alla riammissione verso i paesi terzi a norma della direttiva 2008/115/CE35 e per far rispettare il diritto alla protezione dei dati personali, occorre considerare un periodo di cinque anni come periodo necessario di conservazione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

(33)  Al fine di prevenire e controllare efficacemente i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o di apolidi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, e di adottare le misure necessarie per dare effettiva esecuzione al rimpatrio e alla riammissione verso i paesi terzi a norma della direttiva 2008/115/CE35 e per far rispettare il diritto alla protezione dei dati personali, occorre considerare un periodo di dieci anni come periodo necessario di conservazione dei dati biometrici e alfanumerici.

_________________

_________________

35 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

35 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

Or. en

 

Emendamento     131

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Al fine di prevenire e controllare efficacemente i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o di apolidi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, e di adottare le misure necessarie per dare effettiva esecuzione al rimpatrio e alla riammissione verso i paesi terzi a norma della direttiva 2008/115/CE35 e per far rispettare il diritto alla protezione dei dati personali, occorre considerare un periodo di cinque anni come periodo necessario di conservazione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

(33)  Al fine di prevenire e controllare efficacemente i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o di apolidi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, e di adottare le misure necessarie per dare effettiva esecuzione al rimpatrio e alla riammissione verso i paesi terzi a norma della direttiva 2008/115/CE35 e per far rispettare il diritto alla protezione dei dati personali, occorre considerare un periodo di dieci anni come periodo necessario di conservazione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

_________________

_________________

35 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

35 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

Or. en

 

Emendamento     132

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali così a lungo. I dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali di un cittadino di paese terzo dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi e gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

(34)  Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici, relativi all'immagine del volto o entrambi e tutti gli altri dati personali così a lungo. I dati dattiloscopici, relativi all'immagine del volto o entrambi e tutti gli altri dati personali di un cittadino di paese terzo dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi e gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro oppure, in caso di minori, non appena compiono diciotto anni.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per mantenere la logica del testo in quanto dovrebbe perseguire l'obiettivo di proteggere i minori vittime della tratta di esseri umani e sostenere l'identificazione e la protezione dei minori non accompagnati che scompaiono, spariscono o fuggono, come la Commissione ha sottolineato nella sua relazione che accompagna la proposta di rifusione del regolamento Eurodac. Per rispettare il disposto dell'articolo 7, articolo 8 e articolo 24 della Carta, il trattamento dei dati biometrici di minori a partire da sei anni di età può essere giustificato solo se persegue espressamente un obiettivo di tutela dei minori.

 

Emendamento     133

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali così a lungo. I dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali di un cittadino di paese terzo dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi e gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

(34)  Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali così a lungo. I dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali di un cittadino di paese terzo dovrebbero essere cancellati permanentemente non appena i cittadini di paesi terzi e gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili relativi agli scopi di Eurodac (articolo 1), che introducono riferimenti alla conformità al principio di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1 della Carta e alla giurisprudenza pertinente della CGUE.

 

Emendamento     134

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali così a lungo. I dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali di un cittadino di paese terzo dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi e gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

(34)  Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali così a lungo. I dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali di un cittadino di paese terzo o di un apolide dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi e gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Correzione della proposta della Commissione che non inserisce in tutti gli ambiti richiesti le parole "e apolide", in linea con lo scopo dell'Eurodac di cui all'articolo 1, lettera a).

 

Emendamento     135

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e di eu-LISA, nei riguardi del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, e degli Stati membri, per quanto concerne il trattamento, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.

(37)  È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e di eu-LISA, nei riguardi del sistema centrale, dell'infrastruttura di comunicazione e dell'interoperabilità con altri sistemi d'informazione, e degli Stati membri, per quanto concerne il trattamento, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.

Or. fr

Motivazione

È opportuno stabilire chiaramente la responsabilità di eu-LiSA per lo sviluppo futuro del sistema relativamente alla sua interoperabilità con altri sistemi informatici.

 

Emendamento     136

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Ai fini della protezione dei dati personali e per escludere confronti sistematici, che dovrebbero essere vietati, il trattamento dei dati Eurodac dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Costituisce un caso specifico il fatto che la richiesta di confronto sia connessa a un evento specifico e concreto o a un pericolo specifico e concreto associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, oppure a persone specifiche nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che intendano commettere o abbiano commesso un tale reato. Un altro caso specifico è quello in cui la richiesta di confronto è connessa a una persona che è vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave. Le autorità designate ed Europol dovrebbero pertanto chiedere un confronto con Eurodac soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale confronto fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

(41)  Il trattamento dei dati Eurodac dovrebbe avvenire solo in casi specifici, conformemente alla normativa dell'Unione sulla protezione dei dati personali, quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Costituisce un caso specifico il fatto che la richiesta di confronto sia connessa a un evento specifico e concreto o a un pericolo specifico e concreto associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, oppure a persone specifiche nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che intendano commettere o abbiano commesso un tale reato. Un altro caso specifico è quello in cui la richiesta di confronto è connessa a una persona che è vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave. Le autorità designate ed Europol dovrebbero pertanto chiedere un confronto con Eurodac soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale confronto fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei dati Eurodac dovrebbe essere effettuato solo sulla base di casi specifici e in linea con la normativa dell'Unione che disciplina il trattamento dei dati personali.

 

Emendamento     137

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Inoltre, l'accesso dovrebbe essere consentito soltanto a condizione che i confronti con le banche dati biometriche nazionali degli Stati membri e con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI36 del Consiglio non consentano di stabilire l'identità della persona interessata. Tale condizione richiede che lo Stato membro richiedente esegua confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato membro non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non consentirebbe di stabilire l'identità della persona interessata. Tali fondati motivi esistono in particolare quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato membro. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI da parte dello Stato membro richiedente nel campo dei dati relativi alle impronte digitali, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito dell'Eurodac a fini di contrasto senza aver prima adottato le disposizioni di cui sopra.

(42)  Inoltre, l'accesso dovrebbe essere consentito soltanto a condizione che sia stata effettuata una ricerca preventiva nelle banche dati biometriche nazionali degli Stati membri e nei sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio36. Tale condizione richiede che lo Stato membro richiedente esegua confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato membro non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non consentirebbe di stabilire l'identità della persona interessata. Tali fondati motivi esistono in particolare quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato membro. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI da parte dello Stato membro richiedente nel campo dei dati relativi alle impronte digitali, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito dell'Eurodac a fini di contrasto senza aver prima adottato le disposizioni di cui sopra.

_________________

_________________

36 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

36 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

Or. en

Motivazione

In linea con l'estensione dell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento Dublino ma anche fini di contrasto. Per adempiere all'obbligo delle autorità designate degli Stati membri e di Europol la procedura di accesso all'Eurodac dovrebbe essere rapida ed efficace, ma dovrebbe anche tenere in considerazione in fatto che lo scopo principale dell'Eurodac consiste nel sostenere gli Stati membri nell'applicazione del regolamento di Dublino.

 

Emendamento     138

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Prima di cercare sull'Eurodac le autorità designate dovrebbero inoltre, purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto, consultare il sistema di informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI37 del Consiglio.

soppresso

_________________

 

37 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

 

Or. en

Motivazione

In linea con l'estensione dell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento Dublino, ma anche fini di contrasto. Per adempiere all'obbligo delle autorità designate degli Stati membri e di Europol la procedura di accesso all'Eurodac dovrebbe essere rapida ed efficace, ma dovrebbe anche tenere in considerazione in fatto che lo scopo principale dell'Eurodac consiste nel sostenere gli Stati membri nell'applicazione del regolamento di Dublino.

 

Emendamento     139

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un sistema per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto come supporto all'attuazione della politica in materia di asilo e immigrazione dell'Unione, non può, per sua stessa natura, essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un sistema per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto o a entrambe come supporto all'attuazione della politica in materia di asilo e immigrazione dell'Unione, non può, per sua stessa natura, essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

 

Emendamento     140

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  È opportuno vietare il trasferimento dei dati personali ottenuti da uno Stato membro o da Europol ai sensi del presente regolamento dal sistema centrale a qualunque paese terzo, organizzazione internazionale o soggetto di diritto privato con sede nell'Unione o fuori di essa, onde garantire il diritto di asilo e tutelare i richiedenti protezione internazionale dalla divulgazione dei loro dati a paesi terzi. Ciò significa che gli Stati membri non dovrebbero trasferire informazioni ottenute dal sistema centrale concernenti: il nome o i nomi; la data di nascita; la cittadinanza; lo Stato membro o gli Stati membri d'origine o lo Stato membro di assegnazione; gli estremi del documento d'identità o di viaggio; ; il luogo e la data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine; la data di rilevamento delle impronte digitali nonché la data in cui lo Stato membro o gli Stati membri hanno trasmesso i dati all'Eurodac; l'identificativo utente dell'operatore; e qualunque informazione relativa a un trasferimento dell'interessato ai sensi del [regolamento (UE) n. 604/2013]. Tale divieto non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013] [ in conformità, rispettivamente, del regolamento (UE) [2016/…] e delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [2016/…/…/UE] ], in modo che gli Stati membri possano cooperare con quei paesi terzi ai fini del presente regolamento.

(50)  È opportuno vietare il trasferimento dei dati personali ottenuti da uno Stato membro o da Europol ai sensi del presente regolamento dal sistema centrale a qualunque paese terzo, organizzazione internazionale o soggetto di diritto privato con sede nell'Unione o fuori di essa, onde garantire il diritto di asilo e tutelare i richiedenti protezione internazionale e i cittadini di paesi terzi o gli apolidi per i quali gli Stati membri intendano svolgere una procedura di reinsediamento conformemente al regolamento XXX/XXX dalla divulgazione dei loro dati a paesi terzi. Ciò significa che gli Stati membri non dovrebbero trasferire informazioni ottenute dal sistema centrale concernenti: il nome o i nomi; la data di nascita; la cittadinanza; lo Stato membro o gli Stati membri d'origine o lo Stato membro di assegnazione o lo Stato membro di reinsediamento; gli estremi del documento d'identità o di viaggio; ; il luogo e la data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale o di reinsediamento; il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine; la data di rilevamento delle impronte digitali nonché la data in cui lo Stato membro o gli Stati membri hanno trasmesso i dati all'Eurodac; l'identificativo utente dell'operatore; e qualunque informazione relativa a un trasferimento dell'interessato ai sensi del [regolamento (UE) n. 604/2013]. Tale divieto non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013] [ in conformità, rispettivamente, del regolamento (UE) [2016/…] e delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [2016/…/…/UE] ], in modo che gli Stati membri possano cooperare con quei paesi terzi ai fini del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: il presente emendamento intende assoggettare alle medesime tutele i dati personali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi per i quali gli Stati membri intendano svolgere una procedura di reinsediamento conformemente al regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento.

 

Emendamento     141

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  È opportuno vietare il trasferimento dei dati personali ottenuti da uno Stato membro o da Europol ai sensi del presente regolamento dal sistema centrale a qualunque paese terzo, organizzazione internazionale o soggetto di diritto privato con sede nell'Unione o fuori di essa, onde garantire il diritto di asilo e tutelare i richiedenti protezione internazionale dalla divulgazione dei loro dati a paesi terzi. Ciò significa che gli Stati membri non dovrebbero trasferire informazioni ottenute dal sistema centrale concernenti: il nome o i nomi; la data di nascita; la cittadinanza; lo Stato membro o gli Stati membri d'origine o lo Stato membro di assegnazione; gli estremi del documento d'identità o di viaggio; ; il luogo e la data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine; la data di rilevamento delle impronte digitali nonché la data in cui lo Stato membro o gli Stati membri hanno trasmesso i dati all'Eurodac; l'identificativo utente dell'operatore; e qualunque informazione relativa a un trasferimento dell'interessato ai sensi del [regolamento (UE) n. 604/2013]. Tale divieto non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013] [ in conformità, rispettivamente, del regolamento (UE) [2016/…] e delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [2016/…/…/UE] ], in modo che gli Stati membri possano cooperare con quei paesi terzi ai fini del presente regolamento.

(50)  È opportuno vietare il trasferimento dei dati personali ottenuti da uno Stato membro o da Europol ai sensi del presente regolamento dal sistema centrale a qualunque paese terzo, organizzazione internazionale o soggetto di diritto privato con sede nell'Unione o fuori di essa, onde garantire il diritto di asilo e tutelare i richiedenti protezione internazionale dalla divulgazione dei loro dati a paesi terzi. Ciò significa che gli Stati membri non dovrebbero trasferire informazioni ottenute dal sistema centrale concernenti: il nome o i nomi; la data di nascita; la cittadinanza; lo Stato membro o gli Stati membri d'origine o lo Stato membro di assegnazione; gli estremi del documento d'identità o di viaggio; ; il luogo e la data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine; la data di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto nonché la data in cui lo Stato membro o gli Stati membri hanno trasmesso i dati all'Eurodac; l'identificativo utente dell'operatore; e qualunque informazione relativa a un trasferimento dell'interessato ai sensi del [regolamento (UE) n. 604/2013]. Tale divieto non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013] [ in conformità, rispettivamente, del regolamento (UE) [2016/…] e delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [2016/…/…/UE] ], in modo che gli Stati membri possano cooperare con quei paesi terzi ai fini del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Correzione della proposta della Commissione che non inserisce in tutti gli ambiti richiesti sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", in linea con l'obbligo generale menzionato all'articolo 2.

 

Emendamento     142

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  In singoli casi, le informazioni ottenute dal sistema centrale possono essere condivise con un paese terzo al fine di agevolare l'identificazione di un cittadino di paese terzo in vista del suo rimpatrio. La condivisione di dati personali deve essere soggetta a condizioni rigorose. Ove tali informazioni sono condivise, non deve essere comunicata ad un paese terzo alcuna informazione riguardante il fatto che una domanda di protezione internazionale è stata presentata da un cittadino di paese terzo se il paese nel quale la persona sarà riammessa è anche il suo paese di origine o un altro paese terzo di riammissione. Qualsiasi trasferimento di dati verso un paese terzo per l'identificazione di un cittadino di paese terzo deve essere conforme alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) [2016/...].

(51)  Le informazioni ottenute dal sistema centrale non dovrebbero essere condivise con un paese terzo al fine di agevolare l'identificazione di un cittadino di paese terzo in vista del suo rimpatrio.

Or. en

 

Emendamento     143

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Considerando 69

 

Testo della Commissione

Emendamento

(69)  È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello del regolamento (UE) n. […/…],

(69)  È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello del regolamento (UE) n. […/…], lasciando impregiudicate le disposizioni relative all'applicazione del regolamento XXX/XXX,

Or. fr

Motivazione

Rifusione: in questo caso è necessario fare riferimento al futuro regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento per quanto rientra nel suo futuro ambito di applicazione, affinché il presente regolamento possa trovarvi applicazione.

 

Emendamento     144

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  facilitare l'attuazione del regolamento XXX/XXX conformemente alle disposizioni previste da detto regolamento.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento intende aggiungere una finalità al presente regolamento, dato che si propone di aggiungere all'ambito di applicazione del presente regolamento i dati delle persone per le quali uno Stato membro intenda svolgere una procedura di reinsediamento conformemente al regolamento XXX/XXX.

 

Emendamento     145

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

soppresso

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

The enlargement of the scope and purpose of Eurodac to irregular migration and to enable the use of data for return purpose clearly runs contrary to the principle of purpose limitation, protected under Article 8 of the Charter of Fundamental Rights, the EU Data Protection Directive, and the new Data Protection Regulation. There are also three other databases (Visa Information System (VIS), Schengen Information System (SIS) and Entry/Exit System (EES)) that already covers irregular entry and stay.

As long as necessity and proportionality have not been proven, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Emendamento     146

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

soppresso

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Eurodac was primarily designed to serve the implementation of the Dublin Regulation. With this new proposal, the scope of Eurodac is radically modified for immigration purposes, including removal and repatriation of persons. I do not agree with this extension of the scope. It also raises many issues regarding data protection. The purpose limitation principle should be respected - cf articles 8(2) of the Charter of Fundamental Rights in the EU and 5(b) of the Convention of the Council of Europe for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data.Indeed, data shall be used in accordance with the original purpose for which they have been collected. Eurodac was designed as a database for implementing the Dublin Regulation.

 

Emendamento     147

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     148

Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

b)  facilitare l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

Or. en

 

Emendamento     149

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

b)  implementare uno strumento che sia di aiuto nel contrastare l'immigrazione illegale verso l'Unione e i movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare come l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

Or. it

 

Emendamento     150

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

b)  facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire quale Stato membro sia responsabile dell'adozione delle opportune misure, comprese le misure di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi in condizione di soggiorno irregolare.

Or. en

 

Emendamento     151

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

b)  facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare, conformemente ai principi di necessità e proporzionalità previsti dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e dalla giurisprudenza pertinente della CGUE.

Or. en

Emendamento     152

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

b)  facilitare il controllo dell'immigrazione irregolare verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che siano stati fatti precedentemente oggetto di un ordine di espulsione al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

Or. it

 

Emendamento     153

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare.

b)  facilitare l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, laddove applicabili, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare o la concessione dello status di residenti permanenti.

Or. en

 

Emendamento     154

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

c)  stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto.

Or. en

Motivazione

Tale menzione non è necessaria e definisce un pericoloso parallelo tra migrazione e terroristi/criminali.

 

Emendamento     155

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

soppresso

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States' law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Emendamento     156

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

c)  stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi, conformemente ai principi di necessità e proporzionalità previsti dall'articolo 52, paragrafo 1 della Carta e dalla giurisprudenza pertinente della CGUE.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili relativi agli scopi di Eurodac (articolo 1), che introducono riferimenti alla conformità del principio di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1 della Carta e alla giurisprudenza pertinente della CGUE.

 

Emendamento     157

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

c)  stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto e alfanumerici con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Or. en

Motivazione

Under the proposal, national law enforcementauthorities and Europol cannot request comparison with specific alphanumeric data, which ishighly detrimental to investigations, especially in the counter-terrorismfield, trying to establish the places and dates of entry in the EU of suspectsfor which a used identity is known, but no fingerprint is available. In thiscontext, and given that Art.1.1(c) of the proposal, extends its scope ofEurodac to law enforcement purposes, it would be essential for national law enforcementauthorities and Europol to have access to all data contained in Eurodac inorder to properly carry out their tasks.

 

Emendamento     158

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

 

Emendamento     159

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

c)  stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto o a entrambe con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Or. en

 

Emendamento     160

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  proteggere e identificare i minori vittime della tratta di esseri umani, di abusi, che siano scomparsi o siano stati rapiti e stabilire l'identità di un minore e aiutare uno Stato membro a rintracciare un familiare o a reperire i legami che tali minori possono avere con un altro Stato membro, nell'interesse superiore del minore.

Or. fr

Motivazione

L'abbassamento da 14 a 6 anni dell'età per il rilevamento delle impronte dei minori ha lo scopo di migliorare la loro tutela contro la tratta di esseri umani e i rapimenti. Occorre pertanto specificarlo.

 

Emendamento     161

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  facilitare il ricongiungimento familiare e identificare e proteggere i minori vittime della tratta di esseri umani. I dati personali ottenuti dai minori sono esonerati dagli scopi di cui alle lettere b) e c). È necessario prestare un'attenzione speciale ai diritti dei minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

In accordance with rule 104 of the rules of procedure, this amendment is necessary because it is inextricably linked to other admissible amendments related to further purposes of Eurodac (Article 1), related to family reunification and the identification and protection of minors. While lowering the age of taking fingerprints and facial images to six years (Article 10, 13 and 14), the purpose of Eurodac should also be facilitating family reunification and identify and protect child victims of human trafficking. This purpose will positively contribute to the protection of the rights of the child, including the rights of unaccompanied minors.

 

Emendamento     162

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  aiutare gli Stati membri a proteggere e identificare i minori vittime della tratta di esseri umani e a proteggere e identificare i minori scomparsi, oltre ad adottare misure per rintracciare le famiglie e consentire il ricongiungimento.

Or. en

Motivazione

As the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed Eurodac recast, the lowering of the minimum age from 14 years to 6 years in Article 10(1) et al. should serve in order to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children. In order to comply with Article 7, 8 and 24 of the EU Charter of Fundamental Rights the processing of childrens' biometric data could be only justified by a child protection purpose. Therefore this amendment is directly linked to the changes which the Commission proposed.

 

Emendamento     163

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  aiutare gli Stati membri a proteggere e identificare i minori vittime della tratta di esseri umani e a proteggere e identificare i minori scomparsi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per mantenere la logica del testo in quanto dovrebbe perseguire l'obiettivo di proteggere i minori vittime della tratta di esseri umani e sostenere l'identificazione e la protezione dei minori non accompagnati che scompaiono, spariscono o fuggono, come la Commissione ha sottolineato nella sua relazione che accompagna la proposta di rifusione del regolamento Eurodac. Per rispettare il disposto dell'articolo 7, articolo 8 e articolo 24 della Carta, il trattamento dei dati biometrici di minori a partire da sei anni di età può essere giustificato solo se persegue espressamente un obiettivo di tutela dei minori.

 

Emendamento     164

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del proprio diritto nazionale, i dati relativi alle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento e [dall'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento UE n. 604/2013].

2.  Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del proprio diritto nazionale, i dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento e [dall'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/….

Or. en

Motivazione

Correzione della proposta della Commissione che non inserisce in tutti gli ambiti richiesti sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", in linea con l'obbligo generale menzionato all'articolo 2.

 

Emendamento     165

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Obbligo di rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto

Garanzie procedurali per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili

Or. en

 

Emendamento     166

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Obbligo di rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto

Obbligo di rilevare le impronte digitali

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

 

Emendamento     167

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto delle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, impongono all'interessato l'obbligo di fornire le proprie impronte digitali e l'immagine del volto e lo informano in merito a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     168

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto delle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, impongono all'interessato l'obbligo di fornire le proprie impronte digitali e l'immagine del volto e lo informano in merito a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.

1.  Le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, vengono registrate. Pertanto gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, e impongono all'interessato l'obbligo di fornire le proprie impronte digitali e l'immagine del volto e lo informano in merito a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'accento dovrebbe essere sul 100 % di percentuale di registrazione.

 

Emendamento     169

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto delle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, impongono all'interessato l'obbligo di fornire le proprie impronte digitali e l'immagine del volto e lo informano in merito a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.

1.  Gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto delle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c bis), del presente regolamento, impongono all'interessato l'obbligo di fornire le proprie impronte digitali e l'immagine del volto e lo informano in merito a norma dell'articolo 30 del presente regolamento. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

Or. en

 

Emendamento     170

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto delle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, impongono all'interessato l'obbligo di fornire le proprie impronte digitali e l'immagine del volto e lo informano in merito a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.

1.  Gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto delle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 12 bis, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, impongono all'interessato l'obbligo di fornire le proprie impronte digitali e l'immagine del volto e lo informano in merito a norma dell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni e delle garanzie previste nell'allegato I bis del presente regolamento.

Or. fr

 

Emendamento     171

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto delle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, impongono all'interessato l'obbligo di fornire le proprie impronte digitali e l'immagine del volto e lo informano in merito a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.

1.  Gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali delle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, impongono all'interessato l'obbligo di fornire le proprie impronte digitali e lo informano in merito a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento     172

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2– paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri registrano i minori scomparsi dalle strutture di accoglienza come persone scomparse nel SIS. I minori scomparsi identificati dalle autorità degli Stati membri sulla base di un riscontro positivo ai sensi dell'articolo 26 sono rinviati tempestivamente alle autorità nazionali competenti in materia di tutela dei minori, le quali intraprendono una valutazione delle esigenze al fine di trovare una soluzione duratura per il minore, nel suo migliore interesse.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per mantenere la logica del testo in quanto dovrebbe perseguire l'obiettivo di proteggere i minori vittime della tratta di esseri umani e sostenere l'identificazione e la protezione dei minori non accompagnati che scompaiono, spariscono o fuggono, come la Commissione ha sottolineato nella sua relazione che accompagna la proposta di rifusione del regolamento Eurodac. Per rispettare il disposto degli articoli 7, 8 e 24 della Carta, il trattamento dei dati biometrici di minori a partire da sei anni di età può essere giustificato solo se persegue espressamente un obiettivo di tutela dei minori.

 

Emendamento     173

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di donne e ragazze è effettuato da funzionari specificamente formati, con modalità che tengano conto della loro sensibilità.

Or. en

 

Emendamento     174

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare loro la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e infografici e dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegargli la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da un tutore legale per tutto il tempo del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

Or. en

 

Emendamento     175

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare loro la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori, in particolare per i fini indicati alla lettera c bis) dell'articolo 1, paragrafo 1. Il minore è informato in forma orale e scritta, in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegargli, in una lingua che sia in grado di comprendere, la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. Non è consentito ricorrere alla coercizione mentale o fisica per rilevare le impronte digitali o l'immagine del volto di minori o persone vulnerabili.

Or. en

 

Emendamento     176

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare loro la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è unicamente effettuato nell'interesse superiore del minore e in conformità agli altri principi stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegargli la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica e psicologica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

Or. it

 

Emendamento     177

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare loro la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori e solo per i fini indicati alle lettere a) e c bis) dell'articolo 1, paragrafo 1. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegargli la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

Or. en

 

Emendamento     178

Gérard Deprez, Louis Michel, Hilde Vautmans, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare loro la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità e del genere, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato oralmente, in una lingua che sia in grado di comprendere, in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegargli la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

Or. fr

 

Emendamento     179

Anna Maria Corazza Bildt, Damiano Zoffoli, Barbara Matera, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Coelho, Hilde Vautmans

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare loro la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegargli, in una lingua che sia in grado di comprendere, la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

Or. en

 

Emendamento     180

Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare loro la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato, in forma scritta, in forma orale o entrambe, in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegargli la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

Or. en

 

Emendamento     181

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare loro la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

2.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai quattordici anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegargli la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

Or. en

Motivazione

The lowering of age from 14 to 6 years is not justified and not proportionate. It is questionable to consider that a 6-years child is in a position to fully understand such a process as well as the consequences on his/her private life. If some member states already collect data from minors (younger than 14years old),it does not make it more acceptable in an EU regulation. The Commission considers it would help with the identification of unaccompanied minors and with the establishment of family links but it does not clearly explain why and how. Moreover,the guarantees to protect the interest of the child are insufficient.

 

Emendamento     182

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono prevedere sanzioni amministrative, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo.

3.  In casi di mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri offrono ulteriori consulenze e informazioni riguardo alla procedura di rilevamento delle impronte, ai diritti della persona interessata e alle possibili implicazioni della mancata osservanza.

Or. en

Motivazione

Deprivation of liberty and the use of physical or psychological force to obtain fingerprints for Eurodac should be avoided because it entails a high risk of violating fundamental rights enshrined in the Charter, namely the right to human dignity (Article 1) and the right to the integrity of the person (Article 3), the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (Article 4) and the right to liberty and security (Article 6).Asylum seekers must provide fingerprints for Eurodac. As FRA pointed out in its 2015 Focus paper on 'Fundamental rights implications of the obligation to provide fingerprints for Eurodac', compliance with this obligation should primarily be secured through effective information and counselling. This can either be provided individually and/or through outreach actions targeting migrant communities, such as focus group discussions, information sessions and similar initiatives.

 

Emendamento     183

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono prevedere sanzioni amministrative, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo.

3.  Gli Stati membri non prevedono sanzioni amministrative per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

 

Emendamento     184

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono prevedere sanzioni amministrative, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo.

3.  Per il conseguimento della registrazione di tutte le persone ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza del processo di rilevamento dei dati biometrici. Gli Stati membri provvedono affinché alla persona sia data l'opportunità di ricevere una consulenza, in modo da convincerla a collaborare con la procedura. Le sanzioni, inclusa la possibilità di ricorrere alla coercizione, sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo.

Or. en

Motivazione

L'accento è sul 100 % di percentuale di registrazione.

 

Emendamento     185

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono prevedere sanzioni amministrative, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo.

3.  Gli Stati membri possono prevedere, ove opportuno, sanzioni amministrative adeguatamente giustificate, conformemente al loro diritto nazionale e nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento, per il periodo più breve possibile e necessario, soltanto come strumento di ultima istanza, dopo un'opportuna consulenza, qualora non vi sia altro modo per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo o di un apolide e vi sia rischio di fuga. Il trattenimento dei minori è vietato.

Or. en

 

Emendamento     186

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono prevedere sanzioni amministrative, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo.

3.  Gli Stati membri possono prevedere sanzioni amministrative, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto è opportuno ricorrere al trattenimento per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo.

Or. it

 

Emendamento     187

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono prevedere sanzioni amministrative, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo.

3.  Gli Stati membri possono prevedere sanzioni amministrative, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo. Viene effettuata una valutazione caso per caso per stabilire se tutte le condizioni preliminari atte a evitare un trattenimento arbitrario siano state soddisfatte.

Or. en

 

Emendamento     188

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione delle impronte digitali o dell'immagine del volto di un cittadino di paese terzo considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell'immagine del volto. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente le impronte digitali o l'immagine del volto di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l'immagine del volto e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

4.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione delle impronte digitali o dell'immagine del volto di un cittadino di paese terzo considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell'immagine del volto. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l'immagine del volto, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia, ai meccanismi nazionali di riferimento o a entrambi. Una valutazione specifica delle esigenze finalizzata a trovare una soluzione duratura per il minore nel suo migliore interesse è intrapresa dai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia, da altri meccanismi nazionali di riferimento o da entrambi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per mantenere la logica del testo in quanto dovrebbe perseguire l'obiettivo di proteggere i minori vittime della tratta di esseri umani e sostenere l'identificazione e la protezione dei minori non accompagnati che scompaiono, spariscono o fuggono, come la Commissione ha sottolineato nella sua relazione che accompagna la proposta di rifusione del regolamento Eurodac. Per rispettare il disposto dell'articolo 7, articolo 8 e articolo 24 della Carta, il trattamento dei dati biometrici di minori a partire da sei anni di età può essere giustificato solo se persegue espressamente un obiettivo di tutela dei minori.

 

Emendamento     189

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione delle impronte digitali o dell'immagine del volto di un cittadino di paese terzo considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell'immagine del volto. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente le impronte digitali o l'immagine del volto di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l'immagine del volto e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

4.  Gli Stati membri non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente le impronte digitali di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o allo stato di salute della persona, e se tale tentativo viene effettuato in modo consono alla sua età, come previsto all'articolo 2, paragrafo 2. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l'immagine del volto e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, secondo la valutazione di un funzionario formato specificamente per trattare con i minori, il minore è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

Or. en

 

Emendamento     190

Anna Maria Corazza Bildt, Damiano Zoffoli, Barbara Matera, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Coelho, Hilde Vautmans

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione delle impronte digitali o dell'immagine del volto di un cittadino di paese terzo considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell'immagine del volto. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente le impronte digitali o l'immagine del volto di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l'immagine del volto e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

4.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione delle impronte digitali o dell'immagine del volto di un cittadino di paese terzo considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell'immagine del volto. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente le impronte digitali o l'immagine del volto di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l'immagine del volto, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

Or. en

 

Emendamento     191

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione delle impronte digitali o dell'immagine del volto di un cittadino di paese terzo considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell'immagine del volto. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente le impronte digitali o l'immagine del volto di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l'immagine del volto e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

4.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione delle impronte digitali o dell'immagine del volto di un cittadino di paese terzo o di un apolide considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni né la coercizione mentale o fisica per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell'immagine del volto. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente le impronte digitali o l'immagine del volto di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l'immagine del volto e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

Or. en

 

Emendamento     192

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione delle impronte digitali o dell'immagine del volto di un cittadino di paese terzo considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell'immagine del volto. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente le impronte digitali o l'immagine del volto di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l'immagine del volto e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

4.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione delle impronte digitali o dell'immagine del volto di un cittadino di paese terzo o di un apolide considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell'immagine del volto. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente le impronte digitali o l'immagine del volto di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l'immagine del volto e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

Or. en

 

Emendamento     193

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione delle impronte digitali o dell'immagine del volto di un cittadino di paese terzo considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro non possono applicare sanzioni per costringere la persona a sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell'immagine del volto. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente le impronte digitali o l'immagine del volto di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l'immagine del volto e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

4.  Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, laddove la registrazione delle impronte digitali o dell'immagine del volto di un cittadino di paese terzo considerato persona vulnerabile o di un minore non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, le autorità dello Stato membro possono applicare sanzioni se la persona non intende sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali o dell'immagine del volto. Uno Stato membro può cercare di rilevare nuovamente le impronte digitali o l'immagine del volto di un minore o di una persona vulnerabile che rifiuta di ottemperare a tale obbligo, se il motivo del suo rifiuto non è riconducibile allo stato dei polpastrelli o del volto o allo stato di salute della persona, e se il nuovo tentativo è debitamente giustificato. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire le impronte digitali o l'immagine del volto e ci sono ragionevoli motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, è indirizzato ai servizi nazionali per la protezione dell'infanzia e/o ai meccanismi nazionali di riferimento.

Or. it

 

Emendamento     194

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto è stabilita e applicata in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

5.  La procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto è stabilita e monitorata congiuntamente dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dalla FRA, sulla base della checklist della FRA per il 20151 bis e applicata dallo Stato membro interessato nel pieno rispetto della dignità umana e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

 

_________________

 

1 bis Checklist della FRA per agire nel rispetto dei diritti fondamentali quando si rilevano le impronte per l'Eurodac, 2015 http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-implications-obligation-provide-fingerprints-eurodac#checklist

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento è necessario perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili relativi agli scopi di Eurodac (articolo 1), che riguardano una procedura comune istituita e monitorata dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dalla FRA; cfr. considerando 30.

 

Emendamento     195

Gérard Deprez, Louis Michel, Hilde Vautmans, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto è stabilita e applicata in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

5.  Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto avviene nel pieno rispetto della dignità umana. La procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto è stabilita e applicata in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato, secondo l'approccio comune descritto nell'allegato I bis del presente regolamento e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: i risultati di un'inchiesta mostrano che taluni Stati membri autorizzano il ricorso al trattenimento per assicurarsi che i migranti forniscano le loro impronte digitali, altri autorizzano l'impiego di un livello proporzionato di coercizione e altri ancora non utilizzano né il trattenimento né la coercizione. Si rende quindi necessario armonizzare le prassi esistenti per garantire che i loro obblighi in virtù del regolamento Eurodac siano adempiuti con lo stesso livello di garanzie. Approccio comune sviluppato dalla Commissione nel documento SWD(2015)0150 final.

 

Emendamento     196

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  "cittadino di un paese terzo o apolide per il quale uno Stato membro intenda svolgere una procedura di reinsediamento": un cittadino di un paese terzo o un apolide nei confronti del quale uno Stato membro abbia avviato una procedura di reinsediamento conformemente all'articolo 10, punto 2 del regolamento XXX/XXX;

Or. fr

Motivazione

Rifusione: questo emendamento intende aggiungere la definizione della nuova categoria di persone di cui si propone di registrare i dati nell'Eurodac. Occorre pertanto fare riferimento, in questo caso, al regolamento XXX/XXX.

 

Emendamento     197

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto i bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)  in relazione alle persone di cui all'articolo 12 bis, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;

Or. fr

Motivazione

Rifusione: questo emendamento è collegato alla proposta di aggiungere una nuova categoria (nuovo capo II bis) e intende garantire la coerenza del testo con riferimento a tale aggiunta.

 

Emendamento     198

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  "soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

 

Emendamento     199

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  "soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro;

(Non concerne la versione italiana)  

Or. en

 

Emendamento     200

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  "soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro;

d)  "soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo o di un apolide che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro;

Or. en

 

Emendamento     201

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f)  "riscontro positivo": la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dal sistema centrale, sulla base di un confronto, tra i dati relativi alle impronte digitali registrati nella banca dati centrale informatizzata e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo 26, paragrafo 4;

f)  "riscontro positivo": la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dal sistema centrale, sulla base di un confronto, tra i dati relativi alle impronte e all'immagine del volto digitali registrati nella banca dati centrale informatizzata e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo 26, paragrafo 4;

Or. en

Motivazione

Correzione della proposta della Commissione che non inserisce in tutti gli ambiti richiesti sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", in linea con l'obbligo generale menzionato all'articolo 2.

 

Emendamento     202

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)  "Europol": l'Ufficio europeo di polizia istituito con decisione 2009/371/GAI;

soppresso

Or. en

Motivazione

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States' law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Emendamento     203

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j)  "dati Eurodac": tutti i dati conservati nel sistema centrale conformemente all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2;

j)  "dati Eurodac": tutti i dati conservati nel sistema centrale conformemente all'articolo 12, all'articolo 12 bis, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2;

Or. fr

Motivazione

Rifusione: questo emendamento è collegato alla proposta di aggiungere una nuova categoria (nuovo capo II bis) e intende garantire la coerenza del testo con riferimento a tale aggiunta.

 

Emendamento     204

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j)  "dati Eurodac": tutti i dati conservati nel sistema centrale conformemente all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2;

j)  "dati Eurodac" tutti i dati conservati nel sistema centrale conformemente all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è ammissibile in quanto indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     205

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

k)  "contrasto": la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

soppresso

Or. en

Motivazione

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States' law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Emendamento     206

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

k)  "contrasto": la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

k)  "contrasto": la prevenzione, l'accertamento o l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica all'intero testo legislativo in esame ed è in linea con l'aggiunta di una nuova lettera c) all'articolo 1.

 

Emendamento     207

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

l)  "reati di terrorismo": i reati che, ai sensi del diritto nazionale, corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

soppresso

Or. en

Motivazione

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States' law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Emendamento     208

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel, Artis Pabriks

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

l)  "reati di terrorismo": i reati che, ai sensi del diritto nazionale, corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

l)  "reati di terrorismo": i reati di cui agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla lotta al terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio].

Or. en

Motivazione

Le disposizioni della decisione quadro 2002/475/GAI sono state integrate nella nuova direttiva sulla lotta al terrorismo, votata dal Parlamento europeo il 16 febbraio 2017.

 

Emendamento     209

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

 

Testo della Commissione

Emendamento

n)  "dati relativi alle impronte digitali": i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di tutte le dieci dita, se presenti, oppure un'impronta digitale latente;

n)  "dati relativi alle impronte digitali": i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di tutte le dieci dita, se presenti, oppure almeno degli indici o un'impronta digitale latente;

Or. en

 

Emendamento     210

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

 

Testo della Commissione

Emendamento

o)  "immagine del volto": le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da risoluzione e qualità sufficienti per essere utilizzate in un confronto automatizzato di dati biometrici;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     211

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

o bis)  "apolide": persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione;

Or. fr

Motivazione

Definizione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1954 relativa allo status di apolide.

 

Emendamento     212

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

o bis)  "dati alfanumerici": dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;

Or. en

Motivazione

In linea con un altro emendamento che consente la ricerca sui dati alfanumerici.

 

Emendamento     213

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.

4.  I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 12 bis, 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: emendamento collegato alla proposta di aggiungere una nuova categoria (nuovo capo II bis) e che intende garantire la coerenza del testo con riferimento a tale aggiunta.

 

Emendamento     214

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova nei seguenti casi:

soppresso

a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale; nonché

 

b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale o la trasmissione dei dati al sistema.

 

In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili.

 

Or. en

 

Emendamento     215

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova nei seguenti casi:

soppresso

a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale; nonché

 

b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale o la trasmissione dei dati al sistema.

 

In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili.

 

Or. en

Motivazione

In linea con le osservazioni del Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD): considerati i rischi legati all'utilizzo di dati reali ai fini di prova e l'assenza di valore aggiunto dall'utilizzo di tali dati, il GEPD raccomanda di sopprimere l'articolo 5, paragrafo 2, della proposta di rifusione che consente l'utilizzo di dati reali ai fini di prova.

 

Emendamento     216

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova nei seguenti casi:

eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova e in rigorosa conformità dell'articolo 17 dello statuto dei funzionari in materia di segreto professionale per ogni persona coinvolta nelle prove solo nei seguenti casi:

Or. en

 

Emendamento     217

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova nei seguenti casi:

eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nei seguenti casi:

Or. fr

 

Emendamento     218

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova nei seguenti casi:

eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova e di messa a punto nei seguenti casi:

Or. en

 

Emendamento     219

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili.

In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili. eu-LISA provvede affinché le opportune garanzie relative all'accesso ai dati da parte di appaltatori esterni siano rispettate conformemente alle disposizioni previste agli articoli 24 e 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Or. fr

 

Emendamento     220

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili.

In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono soggetti a condizioni rigorose e resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili. Tutti i dati personali sono cancellati in modo diretto e permanente dall'ambiente di prova una volta raggiunte le finalità di prova o una volta completate le prove.

Or. en

 

Emendamento     221

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili.

In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili. Una volta che le finalità di prova di cui al primo comma siano state raggiunte, i dati personali reali in questione sono cancellati in via permanente dall'ambiente di prova.

Or. en

 

Emendamento     222

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  Interoperabilità con altri sistemi d'informazione

Or. fr

Motivazione

Rifusione: è opportuno prevedere la competenza di eu-LISA per il futuro sviluppo dei canali di comunicazione sicuri tra il sistema centrale di Eurodac e gli altri sistemi.

 

Emendamento     223

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri designano le autorità autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac a norma del presente regolamento. Le autorità designate sono le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Le autorità designate non includono le agenzie o le unità esclusivamente responsabili delle attività di intelligence concernenti la sicurezza nazionale.

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri designano le autorità autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac a norma del presente regolamento. Le autorità designate sono le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro perché nel testo sia stata inserita un'esclusione specifica per le agenzie o le unità esclusivamente responsabili delle attività di intelligence concernenti la sicurezza nazionale ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c). Le condizioni alle quali le autorità designate degli Stati membri ed Europol possono richiedere l'accesso ai dati di Eurodac sono disciplinate nel presente regolamento. La scelta dell'autorità designata a cui lo Stato membro ricorra per ottemperare all'obbligo di prevenzione, accertamento o indagine riguardo ai reati di terrorismo o ad altri reati gravi compete allo stesso Stato membro.

 

Emendamento     224

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate.

2.  Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate e lo comunica senza indugio alla Commissione e a eu-LISA. eu-LISA pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica online una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) modificato della proposta della Commissione.

 

Emendamento     225

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7  

soppresso

Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto

 

1.

 

Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale unica o un'unità di tale autorità affinché eserciti le funzioni di autorità di verifica. L'autorità di verifica è l'autorità dello Stato membro responsabile della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

 

L'autorità designata e l'autorità di verifica possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma l'autorità di verifica agisce indipendentemente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. L'autorità di verifica è distinta dalle unità operative di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica.

 

Gli Stati membri possono designare più di un'autorità di verifica al fine di rispecchiare le proprie strutture organizzative e amministrative, conformemente ai rispettivi obblighi costituzionali o giuridici.

 

2.

 

Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati Eurodac.

 

Soltanto il personale debitamente autorizzato dell'autorità di verifica è autorizzato a ricevere e a trasmettere una richiesta di accesso all'Eurodac ai sensi dell'articolo 19.

 

Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto delle impronte digitali e dell'immagine del volto al punto di accesso nazionale.

 

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States' law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac presented a 'function creep' and was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons (international protection applicants) was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Emendamento     226

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati Eurodac.

Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali, dell'immagine del volto e dei dati alfanumerici con i dati Eurodac.

Or. en

Motivazione

Correction of the commission'sproposal that doesn't insert in all the required places both 'fingerprints' and'facial image', which is in line with the obligation as mentioned in article 2. Regarding the search possibility alphanumeric data: Under the proposal,national law enforcement authorities and Europol cannot request comparison with specific alphanumeric data, which is highly detrimental to investigations, especially in the counter-terrorism field,trying to establish the places and dates of entry in the EU of suspects forwhich a used identity is known, but no fingerprint is available. In thiscontext, and given that Art.1.1(c) of the proposal, extends its scope ofEurodac to law enforcement purposes, it would be essential for national lawenforcement authorities and Europol to have access to all data contained inEurodac in order to properly carry out their tasks.

 

Emendamento     227

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto delle impronte digitali e dell'immagine del volto al punto di accesso nazionale.

Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto delle impronte digitali, dell'immagine del volto e dei dati alfanumerici al punto di accesso nazionale.

Or. en

Motivazione

La motivazione è analoga a quella dell'emendamento precedente.

 

Emendamento     228

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto delle impronte digitali e dell'immagine del volto al punto di accesso nazionale.

Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto delle impronte digitali, dell'immagine del volto o di entrambe al punto di accesso nazionale.

Or. en

 

Emendamento     229

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8  

soppresso

Europol

 

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica, che agisce in piena indipendenza rispetto all'autorità designata di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall'autorità designata in merito al risultato della verifica. Compete all'unità assicurarsi che siano rispettate le condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto con i dati Eurodac. Europol, di concerto con ciascuno Stato membro, designa il punto di accesso nazionale di quello Stato membro che comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

 

2. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità operativa autorizzata a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il suo punto di accesso nazionale. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol competente per la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'analisi e lo scambio di informazioni al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol.

 

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States' law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac presented a 'function creep' and was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons (international protection applicants) was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Emendamento     230

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica, che agisce in piena indipendenza rispetto all'autorità designata di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall'autorità designata in merito al risultato della verifica. Compete all'unità assicurarsi che siano rispettate le condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto con i dati Eurodac. Europol, di concerto con ciascuno Stato membro, designa il punto di accesso nazionale di quello Stato membro che comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'autorità autorizzata a richiedere l'accesso a Eurodac tramite il proprio punto di accesso designato, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. L'autorità designata agisce in piena indipendenza rispetto al punto di accesso centrale di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall'autorità designata in merito al risultato della verifica. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol.

Or. en

Motivazione

In line with the purpose extention in Article1(1)(c) of proposal (non-codified) which provides thatEurodac will serve not only the purpose of implementation of the Dublin Regulation, but also law enforcementpurposes. In order to fullfill the obligation of Member States designatedauthorities and Europol, the procedure for access to Eurodac should be quick and effective, but should stilltake into consideration that the main purpose of Eurodac is to support the MemberStates in applying the Dublin regulation. This amendment together with the next arranges the access of Europol to Eurodac similar to the mechanism in the Entry-Exit System.

 

Emendamento     231

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica, che agisce in piena indipendenza rispetto all'autorità designata di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall'autorità designata in merito al risultato della verifica. Compete all'unità assicurarsi che siano rispettate le condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto con i dati Eurodac. Europol, di concerto con ciascuno Stato membro, designa il punto di accesso nazionale di quello Stato membro che comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica, che agisce in piena indipendenza rispetto all'autorità designata di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall'autorità designata in merito al risultato della verifica. Compete all'unità assicurarsi che siano rispettate le condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto con i dati Eurodac. Se sono soddisfatte le condizioni, Europol comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c). A causa di motivi tecnici e di protezione dei dati, Europol non è attualmente in grado di richiedere un confronto attraverso il punto di contatto nazionale, sebbene il legislatore abbia consentito a Europol di farlo durante l'ultima procedura di rifusione del 2013. A Europol, pertanto, dovrebbe essere consentito di richiedere un confronto senza troppe lungaggini.

 

Emendamento     232

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica, che agisce in piena indipendenza rispetto all'autorità designata di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall'autorità designata in merito al risultato della verifica. Compete all'unità assicurarsi che siano rispettate le condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto con i dati Eurodac. Europol, di concerto con ciascuno Stato membro, designa il punto di accesso nazionale di quello Stato membro che comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica, che agisce in piena indipendenza rispetto all'autorità designata di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall'autorità designata in merito al risultato della verifica. Compete all'unità assicurarsi che siano rispettate le condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali, delle immagini del volto o di entrambe con i dati Eurodac. Europol, di concerto con ciascuno Stato membro, designa il punto di accesso nazionale di quello Stato membro che comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto o a entrambe.

Or. en

 

Emendamento     233

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità operativa autorizzata a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il suo punto di accesso nazionale. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol competente per la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'analisi e lo scambio di informazioni al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol.

2.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa come punto di accesso centrale un'unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso a Eurodac di cui all'articolo 22.

Il punto d'accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall'autorità designata di cui al paragrafo 1 in merito al risultato della verifica.

Or. en

Motivazione

In line with the purpose extention in Article1(1)(c) of proposal (non-codified) which provides thatEurodac will serve not only the purpose of implementation of the Dublin Regulation, but also law enforcementpurposes. In order to fullfill the obligation of Member States designatedauthorities and Europol, the procedure for access to Eurodac should be quickand effective, but should still take into consideration that the main purposeof Eurodac is to support the Member States in applying the Dublin regulation.This amendment together with the previous arranges the access of Europol to Eurodacsimilar to the mechanism in the Entry-Exit System.

 

Emendamento     234

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità operativa autorizzata a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il suo punto di accesso nazionale. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol competente per la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'analisi e lo scambio di informazioni al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol.

2.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità operativa autorizzata a chiedere il confronto con i dati Eurodac. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol competente per la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'analisi e lo scambio di informazioni al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c). A causa di motivi tecnici e di protezione dei dati, Europol non è attualmente in grado di richiedere un confronto attraverso il punto di contatto nazionale, sebbene il legislatore abbia consentito a Europol di farlo durante l'ultima procedura di rifusione del 2013. A Europol, pertanto, dovrebbe essere consentito di richiedere un confronto senza troppe lungaggini.

 

Emendamento     235

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c bis), Europol designa un'unità operativa incaricata dei minori scomparsi e dei minori vittime della tratta di esseri umani. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol competente per la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'analisi e lo scambio di informazioni al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine riguardo alla tratta, al lavoro o allo sfruttamento sessuale di minori.

Or. en

Motivazione

In accordance with rule 104 of the rules of procedure, this amendment is necessary because it is inextricably linked to other admissible amendments related to further purposes of Eurodac (Article 1), related to family reunification and the identification and protection of minors. While lowering the age of taking fingerprints and facial images to six years old (Article 10, 13 and 14), the purpose of Eurodac should also be facilitating family reunification and identify and protect child victims of human trafficking. This will positively contribute to the protection of the rights of the child, including the rights of unaccompanied minors. Introducing a Europol operating unit on missing children and child victims of trafficking in human beings will contribute to this purpose.

 

Emendamento     236

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis  

 

Guardia di frontiera e costiera europea

 

Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624, i membri dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o le squadre coinvolte in attività legate ai rimpatri nonché i membri delle squadre di supporto alla gestione della migrazione hanno, nell'ambito del loro mandato, il diritto di accedere e consultare i dati inseriti in Eurodac nel quadro del loro mandato. Essi vi provvedono utilizzando l'interfaccia tecnica realizzata e gestita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 bis.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è in linea con il nuovo ruolo che l'Eurodac sta assumendo, come si può desumere dalla nuova lettera b) dell'articolo 1. Eurodac darà ora un contributo al controllo dell'immigrazione illegale e dei movimenti secondari. Nel quadro del suo nuovo mandato, la neonata Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha anche questo nuovo compito. Consentendo l'accesso dell'Agenzia si garantirà che il nuovo potenziale dell'Eurodac sia sfruttato appieno.

 

Emendamento     237

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1;

a)  il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 12 bis, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1;

Or. fr

Motivazione

Rifusione: emendamento collegato alla proposta di aggiungere una nuova categoria (nuovo capo II bis) e che intende garantire la coerenza del testo con riferimento a tale aggiunta.

 

Emendamento     238

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1;

a)  il numero dei dati trasmessi relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 13, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è ammissibile in quanto indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     239

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in un momento successivo e che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

b)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in un momento successivo;

Or. en

 

Emendamento     240

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in un momento successivo e che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

b)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in un momento successivo;

Or. en

 

Emendamento     241

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un momento successivo e che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

c)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un momento successivo;

Or. en

 

Emendamento     242

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un momento successivo e che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

c)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, che hanno presentato domanda di protezione internazionale in un momento successivo;

Or. en

 

Emendamento     243

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, che hanno presentato in precedenza domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è ammissibile in quanto indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     244

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, che hanno presentato in precedenza domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e che sono state fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

d)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, che hanno presentato in precedenza domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro;

Or. en

 

Emendamento     245

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  il numero dei dati relativi alle impronte digitali che il sistema centrale ha dovuto richiedere più di una volta agli Stati membri di origine, in quanto i dati relativi alle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;

e)  il numero dei dati relativi alle impronte digitali, in forma disaggregata in base all'anno di nascita dell'interessato, che il sistema centrale ha dovuto richiedere più di una volta agli Stati membri di origine, in quanto i dati relativi alle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;

Or. en

Motivazione

This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation. In order to comply with Article 7, Article 8 and Article 24 of the Charter, the processing of children's biometric data as young as six years of age can only be justified if it expressly pursues a child protection objective. In particular, children's statistics concerning the reliability of biometric matching should be broken down by year of birth.

 

Emendamento     246

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  il numero dei dati relativi alle impronte digitali che il sistema centrale ha dovuto richiedere più di una volta agli Stati membri di origine, in quanto i dati relativi alle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;

e)  il numero dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto che il sistema centrale ha dovuto richiedere più di una volta agli Stati membri di origine, in quanto i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto;

Or. en

Motivazione

Correzione della proposta della Commissione che non inserisce in tutti gli ambiti richiesti sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", in linea con l'obbligo generale menzionato all'articolo 2.

 

Emendamento     247

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, per le quali erano stati registrati riscontri positivi ai sensi delle lettere b), c) e d) del presente articolo;

g)  il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, per le quali erano stati registrati riscontri positivi ai sensi delle lettere b) e c) del presente articolo;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è ammissibile in quanto indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     248

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j)  il numero di richieste presentate per le persone di cui all'articolo 31;

j)  il numero e il tipo di richieste presentate per le persone di cui all'articolo 31;

Or. en

 

Emendamento     249

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h). La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

2.  I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. I dati disaggregati che specificano l'età e il sesso delle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), sono inclusi nei dati statistici mensili. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h). La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation. In order to comply with Article 7, Article 8 and Article 24 of the Charter, the processing of children's biometric data as young as six years of age can only be justified if it expressly pursues a child protection objective. In particular, to better evaluate the impact of the Eurodac Regulation on children, monthly statistics provided by eu-LISA under Article 9 of the proposal should be broken down by age and sex to understand how many boys and girls under the age of 18 years are affected.

 

Emendamento     250

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h). La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

2.  I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k), separati, ove possibile, in base all'età e al sesso, per capire quanti ragazzi e ragazze minori sono interessati, sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h). La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

Or. en

 

Emendamento     251

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Dietmar Köster, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h). La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

2.  I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese e contengono una ripartizione dei dati in base all'anno di nascita e al genere degli interessati. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h). La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

Or. en

 

Emendamento     252

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha accesso alle statistiche elaborate da eu-LISA di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), e ai dati pertinenti di cui all'articolo 12, lettere da d) a s), all'articolo 13, lettere da d) a m) e all'articolo 14, lettere da d) a m), unicamente per i fini indicati all'articolo 1, lettera b), e per i fini di cui agli articoli 11 e 37 del regolamento (UE) 2016/1624, senza consentire l'identificazione individuale. Il trattamento di tali dati è effettuato nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati previste dal regolamento (UE) 2016/1624.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è in linea con il nuovo ruolo che l'Eurodac sta assumendo, come si può desumere dalla nuova lettera b) dell'articolo 1. Eurodac darà ora un contributo al controllo dell'immigrazione illegale e dei movimenti secondari. Nel quadro del suo nuovo mandato, la neonata Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha anche questo nuovo compito. Consentendo l'accesso dell'Agenzia si garantirà che il nuovo potenziale dell'Eurodac sia sfruttato appieno.

 

Emendamento     253

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n., e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a n), del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. , e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a n), del presente regolamento. Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di minori è effettuato in particolare per il fine indicato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c bis).

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è direttamente collegato alla modifica dell'età da 14 a 6 anni proposta dalla Commissione nel suo articolo.

 

Emendamento     254

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. , e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a n), del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a quattordici anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. , e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a n), del presente regolamento.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

 

Emendamento     255

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. , e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a n), del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a diciotto anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. , e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a n), del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Ciò è collegato all'introduzione di un nuovo paragrafo 1 bis al presente articolo, finalizzato a meglio tutelare i minori vittime della tratta di esseri umani e a sostenere l'identificazione e la protezione dei minori che scompaiono.

 

Emendamento     256

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c bis), ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2,] del regolamento (UE) XX/XXXX, e trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 12, lettere da c) a n), del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per mantenere la logica del testo in quanto dovrebbe perseguire l'obiettivo di proteggere i minori vittime della tratta di esseri umani e sostenere l'identificazione e la protezione dei minori non accompagnati che scompaiono, spariscono o fuggono, come la Commissione ha sottolineato nella sua relazione che accompagna la proposta di rifusione del regolamento Eurodac. Per rispettare il disposto dell'articolo 7, articolo 8 e articolo 24 della Carta, il trattamento dei dati biometrici di minori a partire da sei anni di età può essere giustificato solo se persegue espressamente un obiettivo di tutela dei minori.

 

Emendamento     257

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali e l'immagine del volto al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

Or. en

Motivazione

Correzione della proposta della Commissione che non inserisce in tutti gli ambiti richiesti sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", in linea con l'obbligo generale menzionato all'articolo 2.

 

Emendamento     258

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto di un richiedente protezione internazionale a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali impronte digitali e l'immagine del volto quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali, l'immagine del volto o entrambe di un richiedente protezione internazionale a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali impronte digitali, l'immagine del volto o entrambe quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Or. en

 

Emendamento     259

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I dati relativi alle impronte digitali possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] o da esperti degli Stati membri in materia di asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio] e [al regolamento (UE) n. 439/2010].

soppresso

Or. en

 

Emendamento     260

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I dati relativi alle impronte digitali possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] o da esperti degli Stati membri in materia di asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio] e [al regolamento (UE) n. 439/2010].

3.  I dati relativi alle impronte digitali sono rilevati e trasmessi da esperti degli Stati membri in materia di asilo che abbiano ricevuto una formazione specifica sui diritti fondamentali, sul diritto di asilo e su come rispondere alle esigenze particolari dei migranti vulnerabili, compresi i minori.

Or. en

 

Emendamento     261

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I dati relativi alle impronte digitali possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] o da esperti degli Stati membri in materia di asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio] e [al regolamento (UE) n. 439/2010].

3.  I dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] o da esperti degli Stati membri in materia di asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio] e [al regolamento (UE) n. 439/2010].

Or. en

 

Emendamento     262

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Ai fini del paragrafo 3, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e la futura Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituiscono e gestiscono un'interfaccia tecnica che consente un collegamento diretto al sistema centrale di Eurodac.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento riduce la dipendenza dell'Agenzia dalle infrastrutture nazionali, che può costituire un peso gravoso per l'attività quotidiana delle agenzie dato che non tutte le infrastrutture nazionali rispettano gli standard più elevati.

 

Emendamento     263

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  immagine del volto;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     264

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  immagine del volto;

b)  immagine del volto qualora l'interessato sia un minore;

Or. en

 

Emendamento     265

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;

c)  cognomi e nomi, cognomi alla nascita ed eventuali cognomi precedenti;

Or. en

 

Emendamento     266

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  cittadinanza o cittadinanze;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     267

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  cittadinanza o cittadinanze;

d)  cittadinanza o cittadinanze o cittadinanza presunta e dichiarata o status di apolide ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 sullo status degli apolidi;

Or. en

 

Emendamento     268

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  luogo e data di nascita;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     269

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)  dettagli sui legami familiari dei minori, come i nomi dei familiari e delle persone che li accompagnano o qualsiasi altra informazione pertinente che possa aiutare a rintracciare le famiglie o a consentire il ricongiungimento;

Or. en

Motivazione

As the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed Eurodac recast, the lowering of the minimum age from 14 years to 6 years in Article 10(1) et al. should serve in order to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children. In order to comply with Article 7, 8 and 24 of the EU Charter of Fundamental Rights the processing of childrens' biometric data could be only justified by a child protection purpose. Therefore this amendment is directly linked to the changes which the Commission proposed.

 

Emendamento     270

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  tipo e numero del documento di identità o di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e periodo di validità;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     271

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera s bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

s bis)  nel caso di un minore e, in particolare, se non accompagnato, ove applicabile, dati sui familiari, come nomi, cognomi, data di nascita, sesso, cittadinanza o cittadinanze, luogo di nascita, rapporto con il minore.

Or. en

Motivazione

L'interesse superiore del minore deve essere una parte essenziale del regolamento. Il presente emendamento è collegato all'articolo 2.