Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0132(COD)

3.3.2017

EMENDAMENTI

272 - 455

Progetto di relazione

Monica Macovei

(PE597.620v02-00)

Istituzione di "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)

Proposta di regolamento

( COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD) )

AM_Com_LegReport

Emendamento     272

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans

 

Proposta di regolamento

Capo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

CAPO II bis: CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI NEI CONFRONTI DEI QUALI UNO STATO MEMBRO INTENDE ATTUARE UNA PROCEDURA DI REINSEDIAMENTO

 

Articolo 12 bis: Rilevamento e trasmissione dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto

 

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento dei dati relativi alle impronte digitali di tutte le dita e all'immagine del volto di tutti i cittadini di paesi terzi o apolidi, di età non inferiore a sei anni, nei confronti dei quali intende attuare una procedura di reinsediamento e trasmette al più presto tali dati al sistema centrale a seguito della registrazione dell'interessato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento XXX/XXX insieme agli altri dati di cui allo stesso articolo 10.

 

L'inosservanza del rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto all'atto della registrazione non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di rilevare e trasmettere le impronte digitali e l'immagine del volto al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

 

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di un cittadino di un paese terzo o apolide nei confronti del quale uno Stato membro intende attuare una procedura di reinsediamento, a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali dati quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

 

3. I dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto insieme ai dati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento XXX/XXX possono anche essere rilevati e trasmessi da esperti dell'Agenzia europea per l'asilo (EUAA) nell'adempimento dei compiti di cui al regolamento relativo alla suddetta Agenzia.

 

Articolo 12 ter: Registrazione dei dati

 

Nel sistema centrale sono registrati unicamente i seguenti dati:

 

a) dati relativi alle impronte digitali;

 

b) immagine del volto;

 

c) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;

 

d) cittadinanza o cittadinanze;

 

e) luogo e data di nascita;

 

f) Stato membro d'origine, luogo e data della registrazione;

 

g) sesso;

 

h) laddove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio;

 

i) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

 

j) data di rilevamento dei dati relativi alle impronte digitali e/o all'immagine del volto;

 

k) data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

 

l) identificativo utente dell'operatore.

Or. fr

Motivazione

Recast: la création de ce nouveau chapitre se justifie par la proposition d’inclure dans Eurodac les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour lesquels un Etat membre entend exécuter une procédure de réinstallation conformément au règlement XXX/XXX. L'article 10 dudit règlement prévoit que les États membres enregistrent les données des personnes qu’ils entendent réinstaller et les stockent ensuite. Il n’est pas précisé dans quelle base de données celles-ci sont enregistrées. Il est donc proposé de les enregistrer directement dans Eurodac afin qu’elles puissent bénéficier des garanties offertes par le présent règlement et qu’elles soient soumises au même régime que les données des autres bénéficiaires de protection internationale. Cet enregistrement permettra aussi de pouvoir déterminer l’État membre de réinstallation et ce, afin de contrôler les mouvements secondaires comme cela est avancé par la Commission dans sa proposition.

 

Emendamento     273

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Capo 3 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

soppresso

Or. en

Motivazione

In many cases, asylum seekers who enter the EU in an irregular manner are first fingerprinted as irregular border crossers. When they formally lodge a claim for international protection, they are fingerprinted again as applicants for international protection. Double fingerprinting could lead to an excessive interference into the right to respect for private life enshrined in Article 7 of the Charter and Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). It could also create situations of tensions leading to the use of coercive measures to enforce fingerprinting.Moreover, the EU legislator should carefully assess the necessity and proportionality of centrally storing the name, surname, nationality, date and place of birth, as well as information on the travel document of an applicant for international protection for a period as long as 10 years. To reduce risk of abuse, the EU legislator should consider blocking the personal data of international protection applicants listed in Article 13 (2) (c)-(e) and (h) of the proposal until the international protection claim is rejected in the final instance that these are not automatically visible in case of a Eurodac match. Where such data are needed to achieve the objectives laid down in Article 1 (1) (a) and (c) of the proposed recast Eurodac Regulation, it should be exchanged bilaterally between Member States as it is currently the case under Regulation (EU) No. 603/2013.

 

Emendamento     274

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

In many cases, asylum seekers who enter the EU in an irregular manner are first fingerprinted as irregular border crossers. When they formally lodge a claim for international protection, they are fingerprinted again as applicants for international protection. Double fingerprinting could lead to an excessive interference into the right to respect for private life enshrined in Article 7 of the Charter and Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). It could also create situations of tensions leading to the use of coercive measures to enforce fingerprinting.Moreover, the EU legislator should carefully assess the necessity and proportionality of centrally storing the name, surname, nationality, date and place of birth, as well as information on the travel document of an applicant for international protection for a period as long as 10 years. To reduce risk of abuse, the EU legislator should consider blocking the personal data of international protection applicants listed in Article 13 (2) (c)-(e) and (h) of the proposal until the international protection claim is rejected in the final instance that these are not automatically visible in case of a Eurodac match. Where such data are needed to achieve the objectives laid down in Article 1 (1) (a) and (c) of the proposed recast Eurodac Regulation, it should be exchanged bilaterally between Member States as it is currently the case under Regulation (EU) No. 603/2013.

 

Emendamento     275

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.

1.  Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento. Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori è effettuato espressamente ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c bis).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è direttamente collegato alla modifica dell'età da 14 a 6 anni proposta dalla Commissione in tale articolo.

 

Emendamento     276

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.

1.  Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a diciotto anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'inserimento di un nuovo paragrafo 1 bis finalizzato a garantire una migliore protezione dei minori vittime di traffico e a favorire l'identificazione e la protezione dei minori scomparsi.

 

Emendamento     277

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c bis), ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per mantenere la logica del testo, poiché dovrebbe servire a garantire una migliore protezione dei minori vittime di traffico e a favorire l'identificazione e la protezione dei minori non accompagnati che sono scomparsi o fuggiti, come evidenziato dalla Commissione europea nella relazione di accompagnamento della proposta di rifusione del regolamento Eurodac. Al fine di ottemperare agli articoli 7, 8 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, il trattamento dei dati biometrici dei minori di sei anni può essere giustificato soltanto se persegue espressamente l'obiettivo di tutelare il minore.

 

Emendamento     278

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  immagine del volto;

b)  immagine del volto quando l'interessato è un minore;

Or. en

 

Emendamento     279

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias", che possono essere registrati a parte;

c)  cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti;

Or. en

 

Emendamento     280

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  cittadinanza o cittadinanze;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     281

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  cittadinanza o cittadinanze;

d)  cittadinanza o cittadinanze oppure cittadinanza presunta e dichiarata o status di apolide a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 sullo status degli apolidi;

Or. en

 

Emendamento     282

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  luogo e data di nascita

soppresso

Or. en

 

Emendamento     283

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)  informazioni sui legami familiari dei minori, quali i nomi dei familiari e accompagnatori o ogni altra informazione pertinente che possa favorire la ricerca e il ricongiungimento familiare;

Or. en

Motivazione

As the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed Eurodac recast, the lowering of the minimum age from 14 years to 6 years in Article 10(1) et al. should serve in order to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children. In order to comply with Article 7, 8 and 24 of the EU Charter of Fundamental Rights the processing of childrens' biometric data could be only justified by a child protection purpose. Therefore this amendment is directly linked to the changes which the Commission proposed.

 

Emendamento     284

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e validità del documento di identità o di viaggio;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     285

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)  decisione di rimpatrio o misura di allontanamento adottata dallo Stato membro d'origine;

Or. fr

Motivazione

Rifusione: per migliorare la cooperazione fra Stati membri nella gestione dei migranti irregolari, è opportuno che per i cittadini in condizione di soggiorno irregolare sia aggiunto, al posto del numero della domanda d'asilo, il tipo di misura di allontanamento adottata dallo Stato membro che ha inserito i dati nell'Eurodac.

 

Emendamento     286

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

m)  nei casi di cui al paragrafo 6, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale informazione dovrebbe essere registrata nel SIS. I rimanenti dati nell'Eurodac dopo che l'interessato ha lasciato gli Stati membri o è stato rimpatriato dovrebbero essere cancellati.

 

Emendamento     287

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto della persona fermata a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia dette impronte digitali e l'immagine del volto quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali, l'immagine del volto della persona fermata o entrambe a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia dette impronte digitali, l'immagine del volto o entrambe quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno.

Or. en

 

Emendamento     288

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.

6.  Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'Eurodac in conformità del paragrafo 1, ha ottenuto un permesso di soggiorno o ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro responsabile cancella i dati registrati in conformità del paragrafo 2 relativi all'interessato.

Or. en

 

Emendamento     289

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  I dati relativi alle impronte digitali possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio].

7.  I dati relativi alle impronte digitali sono rilevati e trasmessi dagli esperti di asilo dello Stato membro che hanno ricevuto una formazione specifica in materia di diritti fondamentali, diritto di asilo e gestione delle speciali esigenze dei migranti vulnerabili, tra cui i minori.

Or. en

 

Emendamento     290

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  I dati relativi alle impronte digitali possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio].

7.  I dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio].

Or. en

 

Emendamento     291

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Capo 4 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ammissibile in quanto inestricabilmente connesso agli emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     292

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Capo 4 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Connesso alla modifica della definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d). L'emendamento si applica all'intero testo.

 

Emendamento     293

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ammissibile in quanto inestricabilmente connesso agli emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     294

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni che siano trovati in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio.

1.  Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita e dell'immagine del volto di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a sei anni che siano trovati in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio. Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori è effettuato espressamente ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c bis).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è direttamente collegato alla modifica dell'età da 14 a 6 anni proposta dalla Commissione in tale articolo.

 

Emendamento     295

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Al fine di stabilire se un cittadino di un paese terzo o un apolide soggiornante irregolarmente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere al sistema centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale cittadino di paese terzo o apolide, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a ripristinare il paragrafo 1 del testo dell'articolo 14 vigente.

 

Emendamento     296

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  immagine del volto;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     297

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  cittadinanza o cittadinanze;

d)  cittadinanza o cittadinanze oppure cittadinanza presunta e dichiarata o status di apolide a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 sullo status degli apolidi;

Or. en

 

Emendamento     298

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)  informazioni sui legami familiari dei minori, quali i nomi dei familiari e accompagnatori o ogni altra informazione pertinente che possa favorire la ricerca e il ricongiungimento familiare;

Or. en

Motivazione

As the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed Eurodac recast, the lowering of the minimum age from 14 years to 6 years in Article 10(1) et al. should serve in order to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children. In order to comply with Article 7, 8 and 24 of the EU Charter of Fundamental Rights the processing of childrens' biometric data could be only justified by a child protection purpose. Therefore this amendment is directly linked to the changes which the Commission proposed.

 

Emendamento     299

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)  decisione di rimpatrio o misura di allontanamento adottata dallo Stato membro d'origine.

Or. fr

Motivazione

Per migliorare la cooperazione fra Stati membri nella gestione dei migranti irregolari, è opportuno che per i cittadini in condizione di soggiorno irregolare sia aggiunto, al posto del numero della domanda d'asilo, il tipo di misura di allontanamento adottata dallo Stato membro che ha inserito i dati nell'Eurodac.

 

Emendamento     300

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Per i cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che sono entrati attraversando regolarmente la frontiera esterna dello spazio Schengen e il cui permesso di soggiorno non sia scaduto da oltre 15 giorni, lo Stato membro può derogare agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Or. fr

Motivazione

Les données de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier seront enregistrées pour une période de 5 ans dans Eurodac. C'est pourquoi, les personnes qui sont entrée légalement sur le territoire de l'UE et qui font l'objet d'un dépassement très court de la durée de séjour autorisée et pour lesquels soit un retour volontaire est imminent soit une procédure de régularisation est cours et qu'ils ne présentent aucun risque de fuite, les Etats membres devrait disposer d'une marge d'appréciation et leur octroyer un délai raisonnable pour quitter le territoire ou se régulariser avant d'enregistrer leur données pour une si longue durée. Il convient donc que pour les personnes entré illégalement sur le territoire d'un Etat membre, ces données soient directement enregistrées dans Eurodac mais que pour celles entré légalement un délai raisonnable de 15 jours leur soit laissé.

 

Emendamento     301

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Per i cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che sono entrati attraversando illegalmente la frontiera esterna dello spazio Schengen e il cui permesso di soggiorno non sia scaduto da oltre 15 giorni, lo Stato membro può derogare agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è direttamente connesso all'articolo 14 della proposta della Commissione. L'ampliamento del campo di applicazione ai "cittadini di paesi terzi o apolidi trovati in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro" deve essere accompagnata da tutele nel caso in cui una persona sia entrata regolarmente nell'UE e prolunghi la sua permanenza di alcuni giorni per ragioni che potrebbero essere involontarie.

 

Emendamento     302

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi al sistema centrale e confrontati con i dati relativi alle impronte digitali delle persone sottoposte a rilevamento delle impronte digitali ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1, trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.

3.  I dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi al sistema centrale e confrontati con i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto delle persone ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1, trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.

Or. en

Motivazione

Correzione del testo della Commissione, che non inserisce in tutti i punti necessari sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", il che è necessario in conformità dell'obbligo di cui all'articolo 2.

 

Emendamento     303

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 3 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

4.  L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

Or. en

Motivazione

Correzione del testo della Commissione, che non inserisce in tutti i punti necessari sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", il che è necessario in conformità dell'obbligo di cui all'articolo 2.

 

Emendamento     304

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Capo 5 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI CITTADINI DI PAESI TERZI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA O SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO

PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DEI CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI NEI CONFRONTI DEI QUALI UNO STATO MEMBRO INTENDE ATTUARE UNA PROCEDURA DI REINSEDIAMENTO E DEI CITTADINI DI PAESI TERZI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA O SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     305

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Capo 5 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI CITTADINI DI PAESI TERZI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA O SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO

PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI CITTADINI DI PAESI TERZI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ammissibile in quanto inestricabilmente connesso agli emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     306

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Capo 5 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI CITTADINI DI PAESI TERZI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA O SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO

PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA O SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO

Or. en

Motivazione

Correzione del testo della Commissione, che non inserisce in tutti i punti necessari la dicitura "e apolidi", il che è necessario in linea con la finalità dell'Eurodac di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

 

Emendamento     307

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Capo 5 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI CITTADINI DI PAESI TERZI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA O SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO

PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI CITTADINI DI PAESI TERZI FERMATI IN CONDIZIONE DI SOGGIORNO IRREGOLARE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO

Or. en

 

Emendamento     308

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, lettere b) e c), sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 14, paragrafo 1.

1.  I dati relativi alle impronte digitali trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, lettere b) e c), sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 14, paragrafo 1.

Or. en

 

Emendamento     309

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, lettere b) e c), sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 14, paragrafo 1.

1.  I dati relativi alle impronte digitali e, in ultima istanza, all'immagine del volto trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, lettere b) e c), sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ammissibile in quanto inestricabilmente connesso agli emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6. L'inserimento di "in ultima istanza" è necessario per coerenza con l'articolo 16 della proposta di rifusione, sulla base delle osservazioni del GEPD.

 

Emendamento     310

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, lettere b) e c), sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 14, paragrafo 1.

1.  I dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi da qualsiasi Stato membro, a eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11 lettere b) e c), sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 14, paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     311

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 1 del presente articolo venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi dagli altri Stati membri.

2.  Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 1 del presente articolo venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto o entrambi trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto o entrambi trasmessi dagli altri Stati membri.

Or. en

 

Emendamento     312

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure stabilite nell'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, se applicabile. In caso di risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.

3.  Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure stabilite nell'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, se applicabile. In caso di risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafo 2, non sono trasmessi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ammissibile in quanto inestricabilmente connesso agli emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     313

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure stabilite nell'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, se applicabile. In caso di risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

 

Emendamento     314

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure stabilite nell'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, se applicabile. In caso di risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.

3.  Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure stabilite nell'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 12 ter, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 3 bis e 4, se applicabile. In caso di risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 12 ter, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     315

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac la prova di un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     316

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac la prova di un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.

4.  Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac la prova di un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c bis), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.

Or. en

 

Emendamento     317

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16  

soppresso

Confronto dei dati relativi all'immagine del volto

 

(1) Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, o quando la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, si rifiuta di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali, lo Stato membro può procedere, in ultima istanza, ad un raffronto dei dati relativi all'immagine del volto.

 

(2) I dati relativi all'immagine del volto e i dati relativi al sesso dell'interessato possono essere confrontati automaticamente con i dati relativi all'immagine del volto e i dati personali relativi al sesso dell'interessato trasmessi da altri Stati membri e già conservati nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1, ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, lettere b) e c).

 

(3) Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 1 del presente articolo venga effettuato con i dati relativi all'immagine del volto trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati relativi all'immagine del volto trasmessi da altri Stati membri.

 

(4) Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, se applicabile. Se si riceve un risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.

 

(5) Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac la prova di un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.

 

Or. en

 

Emendamento     318

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Confronto dei dati relativi all'immagine del volto

Confronto dei dati relativi all'immagine del volto dei minori

Or. en

 

Emendamento     319

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Confronto dei dati relativi all'immagine del volto

Confronto esclusivamente dei dati relativi all'immagine del volto

Or. en

 

Emendamento     320

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, o quando la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, si rifiuta di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali, lo Stato membro può procedere, in ultima istanza, ad un raffronto dei dati relativi all'immagine del volto.

1.  Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro può procedere, in ultima istanza, ad un raffronto dei dati relativi all'immagine del volto dei minori.

Or. en

 

Emendamento     321

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, o quando la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, si rifiuta di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali, lo Stato membro può procedere, in ultima istanza, ad un raffronto dei dati relativi all'immagine del volto.

1.  Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, o quando la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, si rifiuta di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali, lo Stato membro procede, in ultima istanza, ad un raffronto dei dati relativi all'immagine del volto.

Or. en

 

Emendamento     322

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I dati relativi all'immagine del volto e i dati relativi al sesso dell'interessato possono essere confrontati automaticamente con i dati relativi all'immagine del volto e i dati personali relativi al sesso dell'interessato trasmessi da altri Stati membri e già conservati nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1, ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, lettere b) e c).

2.  I dati relativi all'immagine del volto e i dati relativi al sesso dell'interessato possono essere confrontati automaticamente con i dati relativi all'immagine del volto e i dati personali relativi al sesso dell'interessato trasmessi da altri Stati membri e già conservati nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 1 bis, e dell'articolo 13, paragrafi 1 e 1 bis.

Or. en

 

Emendamento     323

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I dati relativi all'immagine del volto e i dati relativi al sesso dell'interessato possono essere confrontati automaticamente con i dati relativi all'immagine del volto e i dati personali relativi al sesso dell'interessato trasmessi da altri Stati membri e già conservati nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1, ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, lettere b) e c).

3.  I dati relativi all'immagine del volto e i dati relativi al sesso dell'interessato possono essere confrontati automaticamente con i dati relativi all'immagine del volto e i dati personali relativi al sesso dell'interessato trasmessi da altri Stati membri e già conservati nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1, ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 11, lettere b) e c).

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     324

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, se applicabile. Se si riceve un risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.

4.  Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, se applicabile. Se si riceve un risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.

Or. en

 

Emendamento     325

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, se applicabile. Se si riceve un risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.

4.  Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, se applicabile. Se si riceve un risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, e all'articolo 13, paragrafo 2, non sono trasmessi.

Or. en

 

Emendamento     326

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac la prova di un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     327

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, se applicabile. Se si riceve un risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.

5.  Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 12 ter, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, se applicabile. Se si riceve un risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 12 ter, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     328

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac la prova di un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.

5.  Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac la prova di un riscontro positivo che può aiutarlo ad ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c bis), tale prova prevale su qualsiasi altro riscontro positivo ricevuto.

Or. en

 

Emendamento     329

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un richiedente protezione internazionale, di cui all'articolo 12, è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

1.  Per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un richiedente protezione internazionale, di cui all'articolo 12, è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le sue impronte e l'immagine del suo volto sono state rilevate.

Or. en

Motivazione

Correzione del testo della Commissione, che non inserisce in tutti i punti necessari sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", il che è necessario in conformità dell'obbligo di cui all'articolo 2.

 

Emendamento     330

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un richiedente protezione internazionale, di cui all'articolo 12, è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

1.  Per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un richiedente protezione internazionale, di cui all'articolo 12, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate per la prima volta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario a norma dell'articolo 104 del regolamento, perché inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ammissibili inerenti alle finalità dell'Eurodac (articolo 1), che introducono riferimenti alla conformità con i principi di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Emendamento     331

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un richiedente protezione internazionale, di cui all'articolo 12, è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

1.  Per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un richiedente protezione internazionale, di cui all'articolo 12, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Or. en

Motivazione

Il periodo di conservazione di dieci anni è eccessivo e ingiustificato se si considerano le implicazioni per la vita privata (cfr. articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE in materia di diritto alla vita privata). L'autore dell'emendamento propone un periodo di conservazione di cinque anni, che corrisponde al periodo proposto oggi dalla Commissione per coloro che entrano irregolarmente nell'UE. È insensato prevedere cinque anni in più per coloro che si trovano in condizione di soggiorno regolare nel territorio dell'Unione.

 

Emendamento     332

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Per le finalità di cui all'articolo 12 bis, ciascuna serie di dati relativa a una persona nei confronti della quale lo Stato membro intenda attuare una procedura di reinsediamento è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate in caso di decisione positiva di reinsediamento dell'interessato.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta. Si intende precisare la durata di conservazione dei dati delle persone nei confronti delle quali gli Stati membri intendono attuare una procedura di reinsediamento. In caso di decisione positiva di reinsediamento si propone di conservare i dati per dieci anni, periodo giustificato poiché è quello attualmente previsto dal presente regolamento per i dati di altri beneficiari di protezione internazionale.

 

Emendamento     333

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  In caso di esito negativo della procedura di reinsediamento, gli Stati membri cancellano dall'Eurodac i dati registrati a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento XXX/XXX.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta. Si propone di cancellare dall'Eurodac i dati registrati in caso di esito negativo della procedura di reinsediamento.

 

Emendamento     334

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

2.  Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato membro ha effettuato il primo trattamento delle impronte o, qualora sia stato emesso un divieto di ingresso nei confronti di quel cittadino del paese terzo o apolide, per la durata del divieto di ingresso a decorrere dalla data in cui lo Stato membro ha effettuato il primo trattamento delle impronte, fino a un massimo di cinque anni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è basato sulle osservazioni del Garante europeo della protezione dei dati e intende garantire che il periodo di conservazione dei dati sia proporzionato alla finalità della raccolta dei dati. Poiché i dati sono conservati principalmente ai fini del divieto d'ingresso, si propone di allineare il periodo di conservazione dei dati alla durata del divieto d'ingresso. In assenza di un divieto d'ingresso, i dati dovrebbero essere conservati per un anno anziché cinque.

 

Emendamento     335

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

2.  Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per un periodo di tempo limitato alla durata di un provvedimento adottato nei confronti di un individuo specifico, per un massimo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate per la prima volta.

Or. en

 

Emendamento     336

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

2.  Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte e l'immagine del volto sono state rilevate.

Or. en

 

Emendamento     337

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

2.  Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per diciotto mesi a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Or. it

 

Emendamento     338

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

2.  Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Or. en

 

Emendamento     339

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Per le finalità indicate nell'articolo 10, paragrafo 1 bis, e nell'articolo 13, paragrafo 1 bis, ciascuna serie di dati relativa a minori è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale lo Stato membro ha effettuato il primo trattamento delle impronte digitali.

Or. en

Motivazione

This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation. To respect the duty to give a primary consideration to the best interests of the child, fingerprints should not be compared anymore with those taken in the past if the likelihood of a wrong match increases. In case of young children, the reliability of matches of fingerprints after more than five years have passed is not yet proven. To avoid the negative consequences of a possible mismatch after a certain period has elapsed, fingerprints of children younger than 14 years should only be automatically compared for a maximum of five years. Following this period, dactyloscopic experts should only carry out manually such comparisons to avoid disadvantages for the child.

 

Emendamento     340

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per le finalità indicate nell'articolo 14, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ammissibile in quanto inestricabilmente connesso agli emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     341

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

2.  Per le finalità indicate nell'articolo 13, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 13, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per un periodo di tempo limitato alla durata di un provvedimento adottato nei confronti di un individuo specifico, per un massimo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate per la prima volta.

Or. en

 

Emendamento     342

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per le finalità indicate nell'articolo 14, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

3.  Per le finalità indicate nell'articolo 14, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte e l'immagine del volto sono state rilevate.

Or. en

 

Emendamento     343

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per le finalità indicate nell'articolo 14, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

3.  Per le finalità indicate nell'articolo 14, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per diciotto mesi a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Or. it

 

Emendamento     344

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Brice Hortefeux, Mariya Gabriel

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per le finalità indicate nell'articolo 14, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per cinque anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

3.  Per le finalità indicate nell'articolo 14, paragrafo 1, ciascuna serie di dati relativa a un cittadino di paese terzo o apolide, indicata nell'articolo 14, paragrafo 2, è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Or. en

 

Emendamento     345

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, i dati dell'interessato sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.

4.  Decorsi i periodi di conservazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 2 bis del presente articolo, i dati dell'interessato sono cancellati automaticamente dal sistema centrale.

Or. en

 

Emendamento     346

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Dietmar Köster

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2 o 3, sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

1.  I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2 o 3, sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4. Lo Stato membro d'origine viene informato immediatamente se gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza affinché possa cancellare i dati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'articolo 17, paragrafi 2 (nuovo) e 3 (nuovo), della proposta della Commissione. Visto il periodo prolungato di conservazione dei dati per gli interessati, è necessario che vi sia un chiaro obbligo di cancellare i dati non appena l'interessato ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

 

Emendamento     347

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2 o 3, sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

1.  I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2 o 3, sono cancellati al più presto dal sistema centrale, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, non appena gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

Or. en

Motivazione

Per il loro corretto funzionamento, le banche dati devono essere aggiornate rapidamente.

 

Emendamento     348

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2 o 3, sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

1.  I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 1 bis, 2 o 3, sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     349

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2 o 3, sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

1.  I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2 o 2 bis, sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

Or. en

 

Emendamento     350

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  I dati riguardanti una persona che ha compiuto 18 anni prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 17, paragrafo 2 bis, sono cancellati dal sistema centrale a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che l'interessato ha compiuto 18 anni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per mantenere la logica del testo, poiché dovrebbe servire a proteggere i minori vittime di traffico e a favorire l'identificazione e la protezione dei minori non accompagnati che sono scomparsi o fuggiti, come evidenziato dalla Commissione europea nella relazione di accompagnamento della proposta di rifusione del regolamento Eurodac. Al fine di ottemperare agli articoli 7, 8 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, il trattamento dei dati biometrici dei minori di sei anni può essere giustificato soltanto se persegue espressamente l'obiettivo di tutelare il minore.

 

Emendamento     351

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine, dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo che hanno generato un riscontro positivo con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1.

2.  Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine, dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo che hanno generato un riscontro positivo con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 12 bis, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     352

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine, dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo che hanno generato un riscontro positivo con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1.

2.  Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine, dei dati ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo che hanno generato un riscontro positivo con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1.

 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per mantenere la logica del testo, poiché dovrebbe servire a garantire una migliore protezione dei minori vittime di traffico e a favorire l'identificazione e la protezione dei minori non accompagnati che sono scomparsi o fuggiti, come evidenziato dalla Commissione europea nella relazione di accompagnamento della proposta di rifusione del regolamento Eurodac. Al fine di ottemperare agli articoli 7, 8 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, il trattamento dei dati biometrici dei minori di sei anni può essere giustificato soltanto se persegue espressamente l'obiettivo di tutelare il minore.

 

Emendamento     353

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente protezione internazionale i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui all'articolo 15. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 14, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente protezione internazionale i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui all'articolo 15. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

Or. en

 

Emendamento     354

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente protezione internazionale i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui all'articolo 15. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 14, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente protezione internazionale i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 12 contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 14, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

Or. en

 

Emendamento     355

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui all'interessato è stata concessa la protezione internazionale.

I dati dei beneficiari di protezione internazionale conservati nel sistema centrale e contrassegnati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), finché tali dati non vengono automaticamente cancellati dal sistema centrale a norma dell'articolo 17, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Per il loro corretto funzionamento, le banche dati devono essere aggiornate rapidamente, pertanto è opportuno collegare l'obbligo di cancellazione di cui all'articolo 17, paragrafo 4, al presente comma.

 

Emendamento     356

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di riscontro positivo, il sistema centrale trasmette i dati di cui all'articolo 12, lettere da b) a s), per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo. Il sistema centrale non trasmette il contrassegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Al termine del periodo di tre anni, il sistema centrale blocca automaticamente la trasmissione di tali dati nel caso di richieste di confronto presentate a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c); i dati restano invece disponibili per il confronto ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), fino al momento della loro cancellazione. I dati bloccati non sono trasmessi e, in caso di riscontro positivo, il sistema centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le banche dati dovrebbero essere sempre disponibili, tranne nel caso in cui vengano cancellate a norma dell'articolo 17, paragrafo 4.

 

Emendamento     357

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide oppure sblocca i dati precedentemente bloccati conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo se lo status dell'interessato è revocato o è cessato, oppure se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi degli articoli [14 o 19 della direttiva 2011/95/UE].

3.  Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo se lo status dell'interessato è revocato o è cessato, oppure se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi degli articoli [14 o 19 della direttiva 2011/95/UE].

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento precedente.

 

Emendamento     358

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a bis), lo Stato membro d'origine che ha assunto una decisione positiva di reinsediamento di un cittadino di un paese terzo o apolide a norma del regolamento XXX/XXX i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 12 bis, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 bis, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 12 bis. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     359

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  In caso di risultato negativo della procedura di reinsediamento avviata nei confronti di un cittadino di un paese terzo o apolide a norma del regolamento XXX/XXX, lo Stato membro interessato cancella dall'Eurodac i dati registrati a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dello stesso.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     360

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.  I dati dei beneficiari di protezione internazionale reinsediati in uno Stato membro conservati nel sistema centrale e contrassegnati ai sensi del paragrafo 3 bis del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui l'interessato è stato reinsediato.

 

In caso di riscontro positivo, il sistema centrale trasmette i dati di cui all'articolo 12 ter, lettere da b) a l), per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo. Il sistema centrale non trasmette il contrassegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Al termine del periodo di tre anni, il sistema centrale blocca automaticamente la trasmissione di tali dati nel caso di richieste di confronto presentate a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c); i dati restano invece disponibili per il confronto ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a bis), fino al momento della loro cancellazione. I dati bloccati non sono trasmessi e, in caso di riscontro positivo, il sistema centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     361

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies.  Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide oppure sblocca i dati precedentemente bloccati conformemente ai paragrafi 3 bis o 3 quater del presente articolo se lo status dell'interessato è revocato o è cessato, oppure se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi degli articoli [14 o 19 della direttiva 2011/95/UE] .

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     362

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro d'origine che ha concesso un titolo di soggiorno a un cittadino di paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 15 e 16. Il sistema centrale informa quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine del contrassegno apposto da un altro Stato membro d'origine ai dati che hanno generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1. Detti Stati membri d'origine contrassegnano a loro volta le serie di dati corrispondenti.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inestricabilmente collegato all'emendamento ammissibile che sopprime l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

 

Emendamento     363

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I dati dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare conservati nel sistema centrale e contrassegnati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo sono resi disponibili per il confronto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), fino alla loro cancellazione automatica dal sistema centrale in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     364

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac

Procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali, dei dati relativi all'immagine del volto e dei dati alfanumerici con i dati Eurodac

Or. en

Motivazione

Correction of the commission'sproposal that doesn't insert in all the required places both 'fingerprints' and'facial image', which is in line with the obligation as mentioned in article 2. With regards to the search on alphanumeric data: In line with the purpose extention in Article1(1)(c) of proposal (non-codified) which provides thatEurodac will serve not only the purpose of implementation of the Dublin Regulation, but also law enforcementpurposes. In order to fullfill the obligation of Member States designatedauthorities and Europol the procedure for access toEurodac should be quick and effective, but should still take into considerationthat the main purpose of Eurodac is to support the Member States in applyingthe Dublin regulation.

 

Emendamento     365

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, a seconda dei casi.

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, possono presentare all'autorità di verifica, alle autorità designate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, a seconda dei casi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c). Per ragioni tecniche e di protezione dei dati, attualmente Europol non è in grado di chiedere un confronto mediante il punto nazionale di contatto, sebbene il legislatore l'abbia legittimato a farlo durante l'ultima rifusione nel 2013. Europol, pertanto, dovrebbe avere facoltà di richiedere direttamente un confronto.

 

Emendamento     366

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, a seconda dei casi.

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto o entrambi attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, a seconda dei casi.

Or. en

 

Emendamento     367

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, a seconda dei casi.

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati relativi alle impronte digitali, dati relativi all'immagine del volto e dati alfanumerici attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, a seconda dei casi.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento relativo al titolo dell'articolo 20.

 

Emendamento     368

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi degli articoli 15 e 16, al sistema centrale per il confronto con i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi al sistema centrale a norma all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1  e all'articolo 14, paragrafo 1.

2.  Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi degli articoli 15 e 16, al sistema centrale per il confronto con i dati relativi alle impronte digitali,  all'immagine del volto o entrambi trasmessi al sistema centrale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, o dell'articolo 13, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento     369

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi degli articoli 15 e 16, al sistema centrale per il confronto con i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi al sistema centrale a norma all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 14, paragrafo 1.

2.  Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi degli articoli 15 e 16, al sistema centrale per il confronto con i dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto e alfanumerici trasmessi al sistema centrale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 14, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento relativo al titolo dell'articolo 20.

 

Emendamento     370

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi degli articoli 15 e 16, al sistema centrale per il confronto con i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi al sistema centrale a norma all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 14, paragrafo 1.

2.  Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi degli articoli 15 e 16, al sistema centrale per il confronto con i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi al sistema centrale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 14, paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e mira a garantire la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     371

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In casi eccezionali di urgenza ove sia necessario per prevenire un pericolo imminente associato a reati di terrorismo o ad altri reati gravi, l'autorità di verifica può trasmettere al punto di accesso nazionale i dati relativi alle impronte digitali per un confronto immediato appena ricevuta la richiesta da un'autorità designata e verificare solo a posteriori se siano rispettate tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, compresa l'effettiva sussistenza di un caso eccezionale di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.

4.  In casi eccezionali di urgenza ove sia necessario per prevenire un pericolo imminente associato a reati di terrorismo o ad altri reati gravi, l'autorità di verifica può trasmettere al punto di accesso nazionale i dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto e alfanumerici per un confronto immediato appena ricevuta la richiesta da un'autorità designata e verificare solo a posteriori se siano rispettate tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, compresa l'effettiva sussistenza di un caso eccezionale di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento relativo al titolo dell'articolo 20.

 

Emendamento     372

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate possono presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti delle loro competenze, soltanto se il confronto con le seguenti banche dati non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato:

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate possono presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto e alfanumerici con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti delle loro competenze, soltanto se è stato effettuato un controllo preventivo:

Or. en

Motivazione

In linea con l'ampliamento della finalità di cui all'articolo 1, lettera c), della proposta (non codificata), secondo cui l'Eurodac non ha soltanto finalità di attuazione del regolamento Dublino, ma anche di contrasto. Affinché le autorità designate degli Stati membri ed Europol possano adempiere al loro obbligo, la procedura di accesso all'Eurodac dovrebbe essere rapida ed efficace, pur tenendo in considerazione che la finalità principale dell'Eurodac è sostenere gli Stati membri nell'attuazione del regolamento Dublino.

 

Emendamento     373

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora il confronto sia tecnicamente disponibile, a meno che non sussistano fondati motivi per ritenere che un confronto con tali sistemi non consentirebbe di stabilire l'identità dell'interessato. Tali fondati motivi sono inclusi nella richiesta motivata di confronto con i dati Eurodac presentata in formato elettronico dall'autorità designata all'autorità di verifica; e

-  i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI; e

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario a norma dell'articolo 104 del regolamento, perché inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ammissibili inerenti alle finalità dell'Eurodac (articolo 1), che introducono riferimenti alla conformità con i principi di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Emendamento     374

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

2.  Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate a quanto strettamente necessario e proporzionato, e in ogni caso alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario a norma dell'articolo 104 del regolamento, perché inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ammissibili inerenti alle finalità dell'Eurodac (articolo 1), che introducono riferimenti alla conformità con i principi di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Emendamento     375

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

2.  Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto o alfanumerici.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento relativo al titolo dell'articolo 20.

 

Emendamento     376

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

2.  Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto o entrambi.

Or. en

 

Emendamento     377

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22  

soppresso

Condizioni per l'accesso di Europol all'Eurodac

 

1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'autorità designata da Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti del mandato di Europol ove ciò sia necessario per l'adempimento delle funzioni di Europol, soltanto se il confronto con i dati relativi alle impronte digitali conservati nei sistemi di trattamento delle informazioni tecnicamente e giuridicamente accessibili da Europol non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato, e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme:

 

a) il confronto è necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol, ossia esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata la ricerca della banca dati;

 

b) il confronto è necessario in un caso specifico (vale a dire non si eseguono confronti sistematici); e

 

c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

 

2. Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate al confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

 

3. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante il confronto con i dati Eurodac è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol dello Stato membro.

 

 

(La modifica si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo)

Or. en

Motivazione

In its original form, the Eurodac Regulation was conceived to assist in the detection of multiple asylum applications. As such, access to data was restricted to immigration and asylum authorities. In 2013, the Eurodac Regulation was amended to introduce the possibility for Member States' law enforcement authorities and Europol to access Eurodac for the purposes of prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences.The proposal to add a secondary objective not envisaged in the original architecture of the system raised considerable concerns. In its opinion, the European Data Protection Supervisor (EDPS) argued that the necessity and proportionality of law enforcement access were not sufficiently demonstrated and applicable data protection law aspects had not been sufficiently considered. In particular, it argued that the additional purpose of Eurodac presented a ‘function creep’ and was hard to reconcile with the principle of purpose limitation, and that the access to a database of vulnerable persons (international protection applicants) was potentially discriminatory.The rapporteur has opened up this part of the regulation in order to give Europol direct access to the Eurodac database.However, the concerns raised in 2013 against the enlargement of the scope remains, and there has yet not been a assessment of necessity or proportionality. As long as necessity and proportionality have not been proven for each of these elements, the Regulation risks violating the Charter and could be challenged before the CJEU. As recommended by the EDPS, such an expansion should not be done before a careful assessment of the suitability of Eurodac to meet these objectives.

 

Emendamento     378

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'autorità designata da Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti del mandato di Europol ove ciò sia necessario per l'adempimento delle funzioni di Europol, soltanto se il confronto con i dati relativi alle impronte digitali conservati nei sistemi di trattamento delle informazioni tecnicamente e giuridicamente accessibili da Europol non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato, e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme:

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'autorità designata da Europol può presentare una richiesta per accedere ai dati conservati nel sistema centrale nei limiti del mandato di Europol ove ciò sia necessario per l'adempimento delle funzioni di Europol, soltanto se è stato effettuato un controllo preventivo nei sistemi di trattamento delle informazioni tecnicamente e giuridicamente accessibili da Europol e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme:

Or. en

Motivazione

In linea con l'ampliamento della finalità di cui all'articolo 1, lettera c), della proposta (non codificata), secondo cui l'Eurodac non ha soltanto finalità di attuazione del regolamento Dublino, ma anche di contrasto. Affinché le autorità designate degli Stati membri ed Europol possano adempiere al loro obbligo, la procedura di accesso all'Eurodac dovrebbe essere rapida ed efficace, pur tenendo in considerazione che la finalità principale dell'Eurodac è sostenere gli Stati membri nell'attuazione del regolamento Dublino.

 

Emendamento     379

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

2.  Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate a quanto strettamente necessario e proporzionato, e in ogni caso alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario a norma dell'articolo 104 del regolamento, perché inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ammissibili inerenti alle finalità dell'Eurodac (articolo 1), che introducono riferimenti alla conformità con i principi di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Emendamento     380

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate al confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

2.  Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate al confronto dei dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto e alfanumerici.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento relativo al titolo dell'articolo 20.

 

Emendamento     381

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate al confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.

2.  Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate al confronto dei dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto o entrambi.

Or. en

 

Emendamento     382

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le impronte digitali vengono digitalizzate dagli Stati membri e trasmesse nel formato dei dati indicato stabilito dal documento comune sul controllo delle interfacce nell'allegato I, in modo che i dati possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le impronte digitali e l'immagine del volto vengono digitalizzate dagli Stati membri e trasmesse nel formato dei dati indicato stabilito dal documento comune sul controllo delle interfacce nell'allegato I, in modo che i dati possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

Or. en

Motivazione

Correzione del testo della Commissione, che non inserisce in tutti i punti necessari sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", il che è conforme a quanto prescritto all'articolo 2.

 

Emendamento     383

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la liceità del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto;

a)  la liceità del rilevamento delle impronte digitali, dell'immagine del volto o di entrambe;

Or. en

 

Emendamento     384

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  la liceità della trasmissione al sistema centrale dei dati relativi alle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2;

b)  la liceità della trasmissione al sistema centrale dei dati relativi alle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo 12, all'articolo 12 ter, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2;

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     385

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  la liceità del trattamento dei risultati del confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi dal sistema centrale.

e)  la liceità del trattamento dei risultati del confronto dei dati relativi alle impronte digitali, all'immagine del volto o entrambi trasmessi dal sistema centrale.

Or. en

 

Emendamento     386

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati stabilito dal documento comune sul controllo delle interfacce. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, eu-LISA definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri al sistema centrale e viceversa. eu-LISA assicura che i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

1.  Le impronte digitali e l'immagine del volto vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati stabilito dal documento comune sul controllo delle interfacce. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, eu-LISA definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri al sistema centrale e viceversa. eu-LISA assicura che i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

Or. en

Motivazione

Correzione del testo della Commissione, che non inserisce in tutti i punti necessari sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", il che è conforme a quanto prescritto all'articolo 2.

 

Emendamento     387

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, per via elettronica. I dati di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, eu-LISA definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.

2.  Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafo 2, per via elettronica. I dati di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, eu-LISA definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ammissibile in quanto inestricabilmente connesso agli emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     388

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, per via elettronica. I dati di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, eu-LISA definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.

2.  Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 12 ter, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, per via elettronica. I dati di cui all'articolo 12, all'articolo 12 ter, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, eu-LISA definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     389

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il numero di riferimento di cui all'articolo 12, lettera i), all'articolo 13, paragrafo 2, lettera i), all'articolo 14, paragrafo 2, lettera i), e all'articolo 20, paragrafo 1, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, o 14, paragrafo 1.

3.  Il numero di riferimento di cui all'articolo 12, lettera i), all'articolo 12 ter, all'articolo 13, paragrafo 2, lettera i), all'articolo 14, paragrafo 2, lettera i), e all'articolo 20, paragrafo 1, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 12 bis, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     390

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il numero di riferimento di cui all'articolo 12, lettera i), all'articolo 13, paragrafo 2, lettera i), all'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 20, paragrafo 1, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui agli articoli 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 1, o 14, paragrafo 1.

3.  Il numero di riferimento di cui all'articolo 12, lettera i), all'articolo 13, paragrafo 2, lettera i), e all'articolo 20, paragrafo 1, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ammissibile in quanto inestricabilmente connesso agli emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     391

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il numero di riferimento inizia con la lettera o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati. La lettera o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone o di richieste. I dati relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da "2", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, da "3", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 21 da "4", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 22 da "5" e quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 30 da "9".

4.  Il numero di riferimento inizia con la lettera o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati. La lettera o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone o di richieste. I dati relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da "2", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, da "3", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 21 da "4", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 22 da "5", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 30 da "9" e quelli relativi agli interessati di cui all'articolo 12 bis da "6".

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     392

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il numero di riferimento inizia con la lettera o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati. La lettera o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone o di richieste. I dati relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da "2", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, da "3", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 21 da "4", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 22 da "5" e quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 30 da "9".

4.  Il numero di riferimento inizia con la lettera o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati. La lettera o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone o di richieste. I dati relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da "2", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 21 da "4", quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 22 da "5" e quelli relativi alle richieste di cui all'articolo 30 da "9".

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ammissibile in quanto inestricabilmente connesso agli emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     393

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. eu-LISA definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto effettuato dal sistema centrale raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. Il sistema centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, il sistema centrale informa lo Stato membro interessato. Detto Stato membro trasmette dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto qualitativamente adeguati usando lo stesso numero di riferimento dei precedenti dati.

1.  Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. eu-LISA definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto effettuato dal sistema centrale raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. Il sistema centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali o all'immagine del volto trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, il sistema centrale informa lo Stato membro interessato. Detto Stato membro trasmette dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto qualitativamente adeguati usando lo stesso numero di riferimento dei precedenti dati.

Or. en

 

Emendamento     394

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. L'agenzia eu-LISA definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto effettuato dal sistema centrale raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. Il sistema centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, il sistema centrale informa lo Stato membro interessato. Detto Stato membro trasmette dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto qualitativamente adeguati usando lo stesso numero di riferimento dei precedenti dati.

1.  Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. L'agenzia eu-LISA definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto effettuato dal sistema centrale raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. Il sistema centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, il sistema centrale informa lo Stato membro interessato. Detto Stato membro trasmette dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto qualitativamente adeguati usando lo stesso numero di riferimento dei precedenti dati.

Or. en

Motivazione

Correzione del testo della Commissione, che non inserisce in tutti i punti necessari sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", il che è conforme a quanto prescritto all'articolo 2.

 

Emendamento     395

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali eseguito conformemente all'articolo 15 è immediatamente controllato nello Stato membro ricevente da un esperto in dattiloscopia, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali, avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali di cui al presente regolamento. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

4.  Il risultato del confronto delle impronte digitali e dell'immagine del volto eseguito conformemente all'articolo 15 è immediatamente controllato nello Stato membro ricevente da un esperto in dattiloscopia e identificazione facciale, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali, avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali e di immagini del volto di cui al presente regolamento. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario a norma dell'articolo 104 del regolamento, perché inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ammissibili inerenti alle finalità dell'Eurodac (articolo 1), che introducono tutele in materia di identificazione.

 

Emendamento     396

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali eseguito conformemente all'articolo 15 è immediatamente controllato nello Stato membro ricevente da un esperto in dattiloscopia, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali, avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali di cui al presente regolamento. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

4.  Il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali eseguito conformemente all'articolo 15 è immediatamente controllato nello Stato membro ricevente da un esperto in dattiloscopia, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali, avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali di cui al presente regolamento. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c bis), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

This amendment is admissible as inextricably linked to the admissible amendment deleting Article 1(1)(b). This amendment furthermore is needed to maintain the logic of the text as it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation. In order to comply with Article 7, Article 8 and Article 24 of the Charter, the processing of children’s biometric data as young as six years of age can only be justified if it expressly pursues a child protection objective.

 

Emendamento     397

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali eseguito conformemente all'articolo 15 è immediatamente controllato nello Stato membro ricevente da un esperto in dattiloscopia, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali, avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali di cui al presente regolamento. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

4.  Il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali eseguito conformemente all'articolo 15 è immediatamente controllato nello Stato membro ricevente da un esperto in dattiloscopia, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali, avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali di cui al presente regolamento. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     398

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto eseguito conformemente all'articolo 16 è immediatamente controllato e verificato nello Stato membro ricevente. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     399

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto eseguito conformemente all'articolo 16 è immediatamente controllato e verificato nello Stato membro ricevente. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

Il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto eseguito conformemente all'articolo 16 è immediatamente controllato e verificato nello Stato membro ricevente. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c bis), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ammissibile in quanto inestricabilmente connesso all'emendamento ammissibile che sopprime l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

 

Emendamento     400

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto eseguito conformemente all'articolo 16 è immediatamente controllato e verificato nello Stato membro ricevente. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

Il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto eseguito conformemente all'articolo 16 è immediatamente controllato e verificato nello Stato membro ricevente. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     401

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b). Tale designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e a eu-LISA l'elenco di dette unità e le relative modifiche. eu-LISA pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica online una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

2.  Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b). Tale designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e a eu-LISA l'elenco di dette unità e le relative modifiche. eu-LISA pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, eu-LISA pubblica online una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     402

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell'articolo 18, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al sistema centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero cancellandoli.

3.  Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma degli articoli 13 e 18, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al sistema centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero cancellandoli.

Or. en

 

Emendamento     403

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.

3.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b), ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     404

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1, per iscritto e se necessario oralmente, in una lingua che la persona comprende o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro:

1.  Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 12 bis, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1, per iscritto e se necessario oralmente, in una lingua che la persona comprende o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro:

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     405

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1, per iscritto e se necessario oralmente, in una lingua che la persona comprende o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro:

1.  Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1, per iscritto e se necessario oralmente, in una lingua che la persona comprende o che ragionevolmente si suppone a lei comprensibile e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ammissibile in quanto inestricabilmente connesso agli emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     406

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  dello scopo per cui i suoi dati saranno trattati nell'Eurodac, compresa una descrizione delle finalità del regolamento (UE) […/…], conformemente all'articolo 6 dello stesso, nonché una spiegazione, in forma intelligibile, del fatto che è ammesso l'accesso degli Stati membri e di Europol all'Eurodac a fini di contrasto;

b)  dello scopo per cui i suoi dati saranno trattati nell'Eurodac, comprese una descrizione delle finalità del regolamento (UE) […/…], conformemente all'articolo 6 dello stesso, e, all'occorrenza, delle finalità del regolamento XXX/XXX, nonché una spiegazione, in forma intelligibile, del fatto che è ammesso l'accesso degli Stati membri e di Europol all'Eurodac a fini di contrasto;

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     407

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati;

c)  dei destinatari dei dati;

Or. en

 

Emendamento     408

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati;

c)  dei destinatari dei dati;

Or. en

 

Emendamento     409

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  riguardo alla persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1, dell'esistenza di un obbligo di rilevamento delle sue impronte digitali;

d)  riguardo alla persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 12 bis, o all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1, dell'esistenza di un obbligo di rilevamento delle sue impronte digitali;

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     410

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  riguardo alla persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1, dell'esistenza di un obbligo di rilevamento delle sue impronte digitali;

d)  riguardo alla persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1, dell'esistenza di un obbligo di rilevamento delle sue impronte digitali e dell'immagine del volto;

Or. en

Motivazione

Correzione del testo della Commissione, che non inserisce in tutti i punti necessari sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", il che è conforme a quanto prescritto all'articolo 2.

 

Emendamento     411

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  riguardo alla persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1, dell'esistenza di un obbligo di rilevamento delle sue impronte digitali;

d)  riguardo alla persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1, dell'esistenza di un obbligo di rilevamento delle sue impronte digitali;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ammissibile in quanto inestricabilmente connesso agli emendamenti ammissibili che sopprimono l'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6.

 

Emendamento     412

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f)  dell'esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati e che i dati personali incompleti siano completati o che i dati personali che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del titolare del trattamento e delle autorità di controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 1;

f)  dell'esistenza del diritto di opporsi al trattamento dei dati personali, di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati e che i dati personali incompleti siano completati o che i dati personali che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del titolare del trattamento e delle autorità di controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea i diritti con quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati.

 

Emendamento     413

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g)  del diritto di proporre ricorso dinanzi a un'autorità di controllo.

g)  del diritto di proporre ricorso dinanzi a un'autorità di controllo nazionale.

Or. en

Motivazione

In conformità con l'articolo 32.

 

Emendamento     414

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 12 bis, o all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     415

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 13, paragrafo 1, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Or. en

 

Emendamento     416

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se una persona soggetta all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

Se una persona soggetta all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età e in un ambiente adatto ai minori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato alle modifiche degli articoli 10, 13 e 14 del testo della Commissione, nei quali quest'ultima abbassa l'età minima per il rilevamento delle impronte digitali da 14 a 6 anni. È importante quindi rafforzare le tutele per i minori.

 

Emendamento     417

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se una persona soggetta all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

Se una persona soggetta all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 12 bis, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     418

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se una persona soggetta all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

Se una persona soggetta all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 13, paragrafo 1, è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

Or. en

Motivazione

This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to protect child victims of trafficking and support the identification and protection of unaccompanied children who go missing, disappear or abscond, as the European Commission highlighted in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Eurodac Regulation. In order to comply with Article 7, Article 8 and Article 24 of the Charter, the processing of children’s biometric data as young as six years of age can only be justified if it expressly pursues a child protection objective. Furthermore, this amendment is admissible as inextricably linked to the admissible amendments deleting Article 14(1), Article 14(2), Article 14(4), Article 14(5) and Article 14(6).

 

Emendamento     419

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'opuscolo è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere informazioni da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e delle autorità nazionali di controllo.

L'opuscolo è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche includono quanto meno le sanzioni amministrative previste dalla legislazione nazionale per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere informazioni e assistenza da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e delle autorità nazionali di controllo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato al nuovo articolo 2. La Commissione propone di consentire agli Stati membri di introdurre sanzioni amministrative nella loro legislazione nazionale per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. Tali sanzioni devono essere menzionate nell'opuscolo. Il termine "assistenza" è stato sostituito da "informazioni" nella proposta della Commissione e viene reintrodotto dal presente emendamento.

 

Emendamento     420

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'opuscolo è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere informazioni da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e delle autorità nazionali di controllo.

L'opuscolo è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e delle autorità nazionali di controllo.

Or. en

 

Emendamento     421

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dell’interessato sono esercitati in conformità del capo III del regolamento (UE) [2016/…] e applicati come stabilito nel presente articolo.

1.  Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b), del presente regolamento i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dell’interessato sono esercitati in conformità del capo III del regolamento (UE) [2016/…] e applicati come stabilito nel presente articolo.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     422

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il diritto di accesso degli interessati in ciascuno Stato membro include il diritto di ottenere la comunicazione dei dati a essi relativi registrati nel sistema centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema centrale. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

2.  Il diritto di accesso degli interessati in ciascuno Stato membro include il diritto di ottenere la comunicazione dei dati a essi relativi registrati nel sistema centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema centrale. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

Per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.

Or. en

 

Emendamento     423

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro designate a norma dell'articolo [41] della direttiva di cui all'articolo [46, paragrafo 1] del regolamento (UE) [2016/...] controllino che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione per le finalità stabilite nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché la loro trasmissione al sistema centrale avvengano lecitamente.

1.  Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro designate a norma dell'articolo [41] della direttiva di cui all'articolo [46, paragrafo 1] del regolamento (UE) [2016/...] controllino che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione per le finalità stabilite nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b), nonché la loro trasmissione al sistema centrale avvengano lecitamente.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     424

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Al fine di cui al paragrafo 3, le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e a eu-LISA una relazione congiunta sulle attività svolte.

4.  Al fine di cui al paragrafo 3, le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni anno è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e a eu-LISA una relazione congiunta sulle attività svolte che valuti l'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati di cui al presente regolamento nonché la necessità e proporzionalità dell'accesso all'Eurodac a fini di contrasto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario a norma dell'articolo 104 del regolamento, perché inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ammissibili inerenti alle finalità dell'Eurodac (articolo 1), che introducono riferimenti alla conformità con i principi di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Emendamento     425

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri informano eu-LISA degli incidenti di sicurezza rilevati nei propri sistemi fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma degli [articoli 31 e 32] del regolamento (UE) [2016/…] e degli [articoli 28 e 29] rispettivamente. eu-LISA informa gli Stati membri, Europol e il garante europeo della protezione dei dati su incidenti di sicurezza. Gli Stati membri interessati, eu-LISA ed Europol collaborano in caso di tali incidenti.

3.  Gli Stati membri informano eu-LISA degli incidenti di sicurezza rilevati nei propri sistemi fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma degli [articoli 33 e 34] del regolamento (UE) 679/2016. In particolare, eu-LISA informa tempestivamente gli interessati qualora un incidente di sicurezza possa rappresentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà. eu-LISA informa gli Stati membri, Europol e il garante europeo della protezione dei dati su incidenti di sicurezza. Gli Stati membri interessati, eu-LISA ed Europol collaborano in caso di tali incidenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che gli interessati siano informati qualora una violazione dei dati possa rappresentare un rischio per i loro diritti e le loro libertà. Si tratta di un aspetto importante, nel caso in cui un paese d'origine trovi, mediante un attacco all'Eurodac, informazioni specifiche sui propri cittadini, in particolare i difensori dei diritti umani fuggiti dal paese.

 

Emendamento     426

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I dati personali provenienti dal sistema centrale, trasmessi a uno Stato membro o ad Europol ai sensi del presente regolamento, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Questo divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi [dell'articolo […] della direttiva [2016/…/UE]].

1.  I dati personali provenienti dal sistema centrale, trasmessi a uno Stato membro o ad Europol ai sensi del presente regolamento, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Questo divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 679/2016 e [dell'articolo [...] 2, lettera b), della direttiva [2016/680/UE].

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per ragioni impellenti, al fine di garantire che la logica interna del testo sia mantenuta mediante l'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 679/2016] e della direttiva sulla protezione dei dati da parte delle autorità competenti (direttiva 2016/680/UE) in tutto il regolamento Eurodac. L'emendamento si basa inoltre sulle osservazioni del Garante europeo della protezione dei dati.

 

Emendamento     427

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I dati personali provenienti dal sistema centrale, trasmessi a uno Stato membro o ad Europol ai sensi del presente regolamento, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Questo divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi [dell'articolo […] della direttiva [2016/…/UE]].

1.  I dati personali provenienti dal sistema centrale, trasmessi a uno Stato membro o ad Europol ai sensi del presente regolamento, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Questo divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi [dell'articolo […] della direttiva [2016/…/UE] e del regolamento (UE) 2016/679.

Or. fr

Motivazione

Il trattamento dei dati personali è regolamentato allo stesso modo dalla direttiva 95/46/CE che sarà sostituita dal regolamento generale sulla protezione dei dati nel maggio 2018.

 

Emendamento     428

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I dati personali provenienti dal sistema centrale, trasmessi a uno Stato membro o ad Europol ai sensi del presente regolamento, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Questo divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi [dell'articolo […] della direttiva [2016/…/UE]].

1.  I dati personali provenienti dal sistema centrale, trasmessi a uno Stato membro o ad Europol ai sensi del presente regolamento, non sono trasferiti in nessun caso a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Questo divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri ai sensi [dell'articolo […] della direttiva [2016/…/UE]].

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario a norma dell'articolo 104 del regolamento, perché inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ammissibili inerenti alle finalità dell'Eurodac (articolo 1), che introducono riferimenti alla conformità con i principi di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Emendamento     429

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I dati personali provenienti da uno Stato membro e scambiati tra Stati membri in seguito a un riscontro positivo ottenuto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), non sono trasferiti a paesi terzi se sussiste un rischio effettivo che, a causa di tale trasferimento, l'interessato sia sottoposto a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti o qualsiasi altra violazione dei diritti fondamentali.

2.  I dati personali provenienti da uno Stato membro e scambiati tra Stati membri in seguito a un riscontro positivo ottenuto a fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), non sono trasferiti a paesi terzi se sussiste, tra l'altro, un rischio effettivo che, a causa di tale trasferimento, l'interessato sia sottoposto a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti o qualsiasi altra violazione dei diritti fondamentali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per ragioni impellenti, al fine di garantire in tutto il regolamento Eurodac un coerente divieto di trasferire dati personali a paesi terzi L'emendamento è inestricabilmente collegato all'articolo 37, paragrafo 1, ed è basato inoltre sulle osservazioni del Garante europeo della protezione dei dati.

 

Emendamento     430

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

3.  Nessuna informazione è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Or. en

 

Emendamento     431

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

3.  Nessuna informazione è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che nessuna informazione riguardante le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sia divulgata a paesi terzi.

 

Emendamento     432

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Dietmar Köster, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

3.  Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Or. en

 

Emendamento     433

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

3.  Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Or. en

 

Emendamento     434

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

3.  Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 12 bis, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: l'emendamento è connesso alla proposta di aggiunta di una nuova categoria (nuovo capo II bis) e garantisce la coerenza del testo in relazione a tale aggiunta.

 

Emendamento     435

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38  

soppresso

Trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio

 

1. In deroga all'articolo 37 del presente regolamento, i dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, ottenuti da uno Stato membro in seguito a un riscontro positivo ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) o b), possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) [2016/...], se necessario per provare l'identità di cittadini di paesi terzi in vista del rimpatrio, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) il paese terzo esplicitamente accetta di utilizzare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi e a quanto legittimo e necessario per garantire la finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e di cancellare tali dati quando non è più giustificato conservarli;

 

(c) lo Stato membro di origine che ha inserito i dati nel sistema centrale ha dato il suo consenso e l'interessato è informato del fatto che i suoi dati personali potranno essere condivisi con le autorità di un paese terzo.

 

2. Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

 

3. Un paese terzo non ha accesso diretto al sistema centrale per confrontare o trasmettere i dati relativi alle impronte digitali o altri dati personali di un cittadino di paese terzo o apolide e tale accesso non gli è accordato da alcun punto di accesso nazionale di uno Stato membro.

 

Or. en

 

Emendamento     436

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong

 

Proposta di regolamento

Articolo 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38  

soppresso

Trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio

 

1. In deroga all'articolo 37 del presente regolamento, i dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, ottenuti da uno Stato membro in seguito a un riscontro positivo ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) o b), possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) [2016/...], se necessario per provare l'identità di cittadini di paesi terzi in vista del rimpatrio, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) il paese terzo esplicitamente accetta di utilizzare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi e a quanto legittimo e necessario per garantire la finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e di cancellare tali dati quando non è più giustificato conservarli;

 

(c) lo Stato membro di origine che ha inserito i dati nel sistema centrale ha dato il suo consenso e l'interessato è informato del fatto che i suoi dati personali potranno essere condivisi con le autorità di un paese terzo.

 

2. Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

 

3. Un paese terzo non ha accesso diretto al sistema centrale per confrontare o trasmettere i dati relativi alle impronte digitali o altri dati personali di un cittadino di paese terzo o apolide e tale accesso non gli è accordato da alcun punto di accesso nazionale di uno Stato membro.

 

Or. en

 

Emendamento     437

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In deroga all'articolo 37 del presente regolamento, i dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, ottenuti da uno Stato membro in seguito a un riscontro positivo ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) o b), possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) [2016/...], se necessario per provare l'identità di cittadini di paesi terzi in vista del rimpatrio, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1.  In deroga all'articolo 37 del presente regolamento, soltanto i dati personali necessari relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, ottenuti da uno Stato membro in seguito a un riscontro positivo ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) o b), possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) [2016/...], se necessario per provare l'identità di cittadini di paesi terzi in vista del rimpatrio, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

 

Emendamento     438

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  lo Stato membro di origine che ha inserito i dati nel sistema centrale ha dato il suo consenso e l'interessato è informato del fatto che i suoi dati personali potranno essere condivisi con le autorità di un paese terzo.

b)  lo Stato membro di origine che ha inserito i dati nel sistema centrale ha dato il suo consenso e l'interessato è informato del fatto che i suoi dati personali saranno condivisi con le autorità di quel paese terzo.

Or. en

 

Emendamento     439

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  lo Stato membro di origine che ha inserito i dati nel sistema centrale ha dato il suo consenso e l'interessato è informato del fatto che i suoi dati personali potranno essere condivisi con le autorità di un paese terzo.

b)  lo Stato membro di origine che ha inserito i dati nel sistema centrale ha dato il suo consenso e l'interessato è informato del fatto che i suoi dati personali saranno condivisi con le autorità di uno specifico paese terzo.

Or. en

 

Emendamento     440

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  è stata assunta una decisione definitiva in merito alla domanda di protezione internazionale del cittadino di un paese terzo.

Or. en

 

Emendamento     441

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Dietmar Köster, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  I dati personali provenienti da uno Stato membro e scambiati tra Stati membri in seguito a un riscontro positivo ottenuto ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono trasferiti a paesi terzi se sussiste un rischio effettivo che, a causa di tale trasferimento, l'interessato sia sottoposto a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti o qualsiasi altra violazione dei diritti fondamentali.

Or. en

 

Emendamento     442

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

2.  Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Or. en

 

Emendamento     443

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josef Weidenholzer, Vilija Blinkevičiūtė, Péter Niedermüller, Kati Piri, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in particolare se detto paese è anche il paese di origine del richiedente.

2.  Nessuna informazione circa il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata in uno Stato membro è divulgata a un paese terzo con riferimento alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Or. en

 

Emendamento     444

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Un paese terzo non ha accesso diretto al sistema centrale per confrontare o trasmettere i dati relativi alle impronte digitali o altri dati personali di un cittadino di paese terzo o apolide e tale accesso non gli è accordato da alcun punto di accesso nazionale di uno Stato membro.

3.  Un paese terzo non ha accesso diretto al sistema centrale per confrontare o trasmettere i dati relativi alle impronte digitali o all'immagine del volto o altri dati personali di un cittadino di paese terzo o apolide e tale accesso non gli è accordato da alcun punto di accesso nazionale di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Correzione del testo della Commissione, che non inserisce in tutti i punti necessari sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", il che è conforme a quanto prescritto all'articolo 2.

 

Emendamento     445

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La responsabilità finale del trattamento dei dati personali è degli Stati membri, i quali sono considerati "garanti" a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: occorre precisare che la responsabilità finale dei dati personali è degli Stati membri, i quali sono considerati "garanti" a norma del regolamento (UE) 2016/679.

 

Emendamento     446

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 3 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto in conformità degli articoli [75 e 76] del regolamento (UE) [2016/…] e degli articoli [52 e 53] della direttiva [2016/…/UE].

3.  Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto in conformità al capo III del regolamento (UE) [2016/679] e al capo VIII della direttiva [2016/680/UE], il quale tratta di ricorsi, responsabilità e sanzioni.

Or. en

 

Emendamento     447

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Hilde Vautmans

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  eu-LISA istituisce un canale sicuro di trasmissione elettronica fra il sistema centrale dell'EES e quello dell'Eurodac per consentire l'interoperabilità tra i due sistemi. I due sistemi devono essere collegati affinché i dati biometrici di un cittadino di un paese terzo registrati nell'EES possano essere trasferiti all'Eurodac nei casi in cui la registrazione dei dati biometrici è prevista dal presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Il sistema di entrata/uscita è volto a registrare la data di entrata e di uscita dei cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno breve e a segnalare l'eventuale superamento della durata del soggiorno autorizzata. Allo scadere della durata del soggiorno autorizzata, i cittadini di paesi terzi si trovano in condizione di soggiorno irregolare e devono essere quindi registrati nell'Eurodac a norma dell'articolo 14. L’interoperabilità tra i due sistemi consente allo Stato membro di evitare di dover cercare tali persone e le duplicazioni.

 

Emendamento     448

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Entro il [2020], eu-LISA condurrà uno studio sulla fattibilità tecnica di aggiungere il software di riconoscimento facciale al sistema centrale ai fini del confronto delle immagini del volto. Lo studio dovrà valutare l'attendibilità e l'accuratezza dei risultati ottenuti da sistemi di riconoscimento facciale per scopi diversi da quelli dell'Eurodac e formulerà tutte le necessarie raccomandazioni prima dell'introduzione delle tecnologie di riconoscimento facciale nel sistema centrale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     449

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Entro il [2020], eu-LISA condurrà uno studio sulla fattibilità tecnica di aggiungere il software di riconoscimento facciale al sistema centrale ai fini del confronto delle immagini del volto. Lo studio dovrà valutare l'attendibilità e l'accuratezza dei risultati ottenuti da sistemi di riconoscimento facciale per scopi diversi da quelli dell'Eurodac e formulerà tutte le necessarie raccomandazioni prima dell'introduzione delle tecnologie di riconoscimento facciale nel sistema centrale.

4.  Entro il [2020], eu-LISA condurrà uno studio sulla fattibilità tecnica e il valore aggiunto di aggiungere il software di riconoscimento facciale al sistema centrale ai fini del confronto delle immagini del volto dei minori. Lo studio dovrà valutare l'attendibilità e l'accuratezza dei risultati ottenuti da sistemi di riconoscimento facciale per scopi diversi da quelli dell'Eurodac e formulerà tutte le necessarie raccomandazioni prima dell'introduzione delle tecnologie di riconoscimento facciale nel sistema centrale. Lo studio effettuerà altresì una valutazione d'impatto dei possibili rischi connessi all'uso del software di riconoscimento facciale per il diritto alla riservatezza e alla dignità umana, i diritti dei minori e la non discriminazione. Lo studio tiene in considerazione i pareri di altre agenzie dell'Unione, del Garante europeo della protezione dei dati, degli attori pertinenti e di accademici.

Or. en

 

Emendamento     450

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Entro il 2020, eu-LISA condurrà uno studio per determinare se sia opportuno armonizzare le combinazioni di identificatori biometrici delle diverse banche dati UE e se sia opportuno per l'Eurodac ridurre gli elementi di identificazione a quattro impronte digitali e un'immagine del volto come avviene per il sistema di entrata/uscita a norma del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. fr

Motivazione

È opportuno uniformare gli elementi di identificazione biometrici delle diverse banche dati dell'UE per garantirne l'interoperabilità e la massima efficacia di utilizzo.

 

Emendamento     451

Sophia in 't Veld

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Entro […], e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell'Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l'impatto sui diritti fondamentali, onde stabilire, fra l'altro, se l'accesso a fini di contrasto provochi una discriminazione indiretta delle persone contemplate dal presente regolamento, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività, formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Entro […], e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell'Eurodac, corredata di una valutazione d'impatto completa sulla protezione dei dati e sulla riservatezza, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l'impatto sui diritti fondamentali, onde stabilire, fra l'altro, se l'accesso a fini di contrasto provochi una discriminazione indiretta delle persone contemplate dal presente regolamento, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività, formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario a norma dell'articolo 104 del regolamento, perché inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ammissibili inerenti alle finalità dell'Eurodac (articolo 1), che introducono riferimenti alla conformità con i principi di necessità e proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Emendamento     452

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 8 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una relazione annuale sull'efficacia del confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su:

8.  Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una relazione annuale sull'efficacia del confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto con i dati Eurodac a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su:

Or. en

Motivazione

Correzione del testo della Commissione, che non inserisce in tutti i punti necessari sia "impronte digitali" sia "immagine del volto", il che è conforme a quanto prescritto all'articolo 2.

 

Emendamento     453

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013].

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013] fatte salve le disposizioni di cui al regolamento XXX/XXX.

Or. fr

Motivazione

Rifusione: occorre far riferimento al futuro regolamento che istituisce un quadro unionale per il reinsediamento per quanto attiene al suo futuro campo di applicazione, affinché il presente regolamento possa applicarvisi.

 

Emendamento     454

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 32, l'articolo 32 e, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 28, paragrafo 4, e gli articoli 30 e 37 si applicano a decorrere dalla data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) [.../2016]. Fino a tale data si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafo 4, e gli articoli 29, 30 e 35 del regolamento (UE) n. 603/2013.

L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 32, l'articolo 32 e, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 28, paragrafo 4, e gli articoli 30 e 37 si applicano a decorrere dalla data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) [.../2016]. Fino a tale data si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafo 4, e gli articoli 29, 30 e 35 del regolamento (UE) n. 603/2013.

Or. en

 

Emendamento     455

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

 

Proposta di regolamento

Allegato I bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato I bis: Approccio comune all'attuazione del regolamento Eurodac in relazione all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali

 

Nei casi in cui la persona interessata dai dati Eurodac non collabori inizialmente al processo di rilevamento delle impronte digitali, sono adottate tutte le misure ragionevoli e proporzionate per indurre tale cooperazione. A tal fine, e per garantire il rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano l'approccio di seguito descritto.

 

1. Lo Stato membro informa l'interessato dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali a norma del diritto dell'Unione e può spiegare che è nel suo interesse cooperate appieno e immediatamente fornendo le proprie impronte digitali. In particolare, è possibile spiegare all'interessato che, qualora presenti domanda di asilo in un altro Stato membro, a norma del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio (il regolamento Dublino) è possibile utilizzare le impronte digitali o altre prove circostanziali quale base per il trasferimento dell'interessato nello Stato membro responsabile della sua domanda di asilo. Lo Stato membro può spiegare altresì all'interessato che, qualora presenti successivamente domanda d'asilo, sarà parimenti soggetto all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

 

2. L'interessato che non abbia presentato domanda di asilo e che continui a rifiutarsi di cooperare al rilevamento delle impronte digitali può essere ritenuto un migrante irregolare e gli Stati membri possono considerare di trattenerlo a norma dell'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva "rimpatri"), qualora non possano essere applicate efficacemente alternative meno coercitive. Fintanto che l'interessato continua a rifiutarsi di cooperare al processo d'identificazione iniziale, compreso il rilevamento delle sue impronte digitali a norma del diritto unionale e/o nazionale, non è di norma possibile stabilire se vi sia una prospettiva realistica che il rimpatrio venga eseguito e, pertanto, gli Stati membri possono considerare di trattenere l'interessato secondo le condizioni di cui alla direttiva "rimpatri", qualora non possano essere applicate efficacemente alternative meno coercitive.

 

3. Nei casi in cui l'interessato abbia presentato domanda di asilo e si rifiuti di cooperare al rilevamento delle impronte digitali, gli Stati membri possono considerare di trattenerlo per appurarne l'identità o la cittadinanza, anche mediante il rilevamento delle impronte digitali come disposto dal diritto unionale a norma della direttiva .../... (UE) (la direttiva "accoglienza").

 

4. Qualora l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato preveda procedure accelerate e/o di frontiera, gli Stati membri possono informare il richiedente asilo che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera m), della vigente direttiva 2005/85/CE sulle procedure d'asilo o dell'articolo 31, paragrafo 8, lettera i), della rifusione della suddetta direttiva (da recepirsi entro il 20 luglio 2015), la richiesta di protezione internazionale può essere oggetto di una procedura accelerata e/o di frontiera se si rifiuta di cooperare al rilevamento delle impronte digitali. Lo Stato membro può spiegare inoltre che la gestione della domanda di asilo mediante una siffatta procedura accelerata e/o di frontiera può comportare che la domanda, a seguito di un esame completo e approfondito nel merito, sia considerata palesemente infondata. Tale riscontro può comportare, se previsto nella legislazione nazionale dello Stato membro e in conformità del diritto unionale e internazionale, una significativa limitazione del diritto del richiedente, la cui domanda è stata respinta, di rimanere nel territorio durante la procedura di ricorso contro il rifiuto della stessa e può determinare il rimpatrio dell'interessato prima della decisione in merito al ricorso. Lo Stato membro può spiegare altresì che in tali circostanze l'ordine di rimpatrio può essere accompagnato da un divieto d'ingresso in tutta l'Unione fino a un massimo di cinque anni.

 

5. L'interessato può essere trattenuto soltanto per il tempo necessario, secondo quanto disposto dal diritto unionale.

 

6. Lo Stato membro, indipendentemente dalla propria decisione di trattenere l'interessato, fornisce a quest'ultimo informazioni e consulenza sui suoi diritti e obblighi (incluso il diritto a un ricorso effettivo) come migrante irregolare o come richiedente asilo, compresa una spiegazione del regolamento di Dublino, anche mediante l'uso degli opuscoli comuni di cui agli [allegati da X a XII del regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 118/2014]. La spiegazione del regolamento Dublino include elementi che possono essere rilevanti qualora l'interessato presenti domanda di asilo, quali le norme sul ricongiungimento familiare.

 

7. Se l'esito della consulenza iniziale non è positivo, lo Stato membro può considerare di ricorrere in ultima istanza alla coercizione, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Se lo Stato membro decide di agire in tal senso, l'interessato è informato del fatto che è possibile ricorrere alla coercizione per il rilevamento delle impronte digitali. Se l'interessato continua a rifiutarsi di cooperare, i funzionari formati all'uso proporzionato della coercizione possono applicare il livello minimo di coercizione richiesto, garantendo il rispetto della dignità e dell'integrità fisica dell'interessato, come specificato nella procedura di rilevamento delle impronte digitali approvata. Tale procedura include una chiara spiegazione all'interessato delle azioni che il funzionario intende adottare per obbligarlo a cooperare. Il funzionario dimostra che non vi è altra alternativa fattibile al ricorso a una ragionevole coercizione. L'esistenza di una misura fattibile alternativa alla ragionevole coercizione è valutata sempre caso per caso, tenendo in considerazione le circostanze e le vulnerabilità specifiche dell'interessato. Gli Stati membri possono stabilire che non è mai appropriato ricorrere alla coercizione per il rilevamento delle impronte digitali di talune persone vulnerabili, come i minori o le donne in stato di gravidanza. Qualora si utilizzi un certo grado di coercizione con le persone vulnerabili, è garantito che la procedura utilizzata è appositamente adattata a tali persone. L'uso della coercizione è sempre documentato e la documentazione è conservata per il tempo necessario a consentire all'interessato di presentare ricorso contro le azioni dell'autorità.

 

8. Gli Stati membri si adoperano per evitare il doppio rilevamento delle impronte dei migranti. Pertanto, gli Stati membri possono considerare di effettuare l'identificazione ai fini dell'asilo/Dublino e l'identificazione dei migranti irregolari a norma della legislazione nazionale per il rimpatrio e altre finalità lecite, non incompatibili con quelle dell'asilo/Dublino, mediante un atto unico ("uno actu"), riducendo così l'onere sia per l'amministrazione che per i migranti. Gli Stati membri predispongono sistemi per l'uso della stessa serie di impronte digitali sia per l'archiviazione nazionale AFIS, sia per la trasmissione al sistema centrale Eurodac. L'identificazione e il rilevamento delle impronte digitali sono effettuati in una fase il più precoce possibile della procedura.

 

9. Qualora un richiedente si sia danneggiato i polpastrelli o abbia reso impossibile in altro modo il rilevamento delle impronte digitali (per esempio mediante l'uso di colla), e qualora esista la ragionevole prospettiva che sarà possibile procedere al rilevamento entro un breve periodo di tempo, gli Stati membri possono ritenere necessario trattenere l'interessato finché non sarà possibile effettuare il rilevamento delle impronte digitali. Gli ulteriori tentativi di rilevamento delle impronte digitali degli interessati sono effettuati a intervalli regolari.

 

10. A seguito dell'esito positivo del rilevamento delle impronte digitali, l'interessato è rilasciato, a meno che non vi sia una ragione specifica per trattenerlo ulteriormente, come disposto dalla direttiva "rimpatri" o dalla legislazione dell'Unione in materia di asilo.

Or. en

Motivazione

Rifusione: i risultati di un'indagine mostrano che alcuni Stati membri consentono di trattenere i migranti per garantirne il rilevamento delle impronte digitali, alcuni consentono l'uso di un livello proporzionato di coercizione, mentre altri non ricorrono né al trattenimento né alla coercizione. È necessario uniformare le pratiche esistenti al fine di garantire che gli Stati membri assolvano gli obblighi di cui al regolamento Eurodac offrendo lo stesso livello di tutela.

L'approccio comune è stato elaborato dalla Commissione nel documento SWD(2015)0150 final.