Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0223(COD)

27.3.2017

EMENDAMENTI

96 - 416

Progetto di relazione

Tanja Fajon

(PE599.799v02-00)

Norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Proposta di regolamento

( COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) )

AM_Com_LegReport

Emendamento    96

Kristina Winberg

 

Proposta di regolamento

–

 

 

Proposta di reiezione

 

Il Parlamento europeo respinge la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione e recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Or. en

 

Emendamento    97

Auke Zijlstra, Janice Atkinson

 

Proposta di regolamento

–

 

 

Proposta di reiezione

 

Il Parlamento europeo respinge la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione e recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Or. en

 

Emendamento    98

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

–

 

 

Proposta di reiezione

 

Il Parlamento europeo respinge la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione e recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Or. en

 

Emendamento    99

Beatrix von Storch

 

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 4

 

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 20161,

soppresso

_________________

 

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

 

Or. en

Motivazione

Il Comitato economico e sociale europeo è un organo "consultivo" e la sua capacità di incidere sulle politiche è suffragata da ben pochi elementi di prova, mentre il suo mandato si sovrappone a quello di altri organi. Sarebbe pertanto opportuno abolirlo. Al fine di agevolare detto processo, il Parlamento europeo dovrebbe ignorare il suo parere, determinando di fatto una sua parziale abolizione.

 

Emendamento    100

Beatrix von Storch

 

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 5

 

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

—  visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 20172,

soppresso

_________________

 

2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

 

Or. en

Motivazione

Dato il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nell'ambito della procedura legislativa, il ruolo assegnato al Comitato delle regioni nella definizione della legislazione dell'Unione non è più valido e quindi il Comitato dovrebbe essere abolito. Al fine di agevolare detto processo, il Parlamento europeo dovrebbe ignorare il suo parere, determinando di fatto una sua parziale abolizione.

Emendamento    101

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Titolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

 

Emendamento    102

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

soppresso

_________________

 

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

 

Or. en

Motivazione

La direttiva 2011/95/UE, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, aggrava anziché correggere gli attuali problemi con la convenzione di Ginevra del 1951. Per risolvere le questioni concernenti le qualifiche è opportuno modificare la convenzione di Ginevra del 1951 e abrogare la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.

 

Emendamento    103

Barbara Spinelli, Malin Björk

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo, sulla base di elevate norme di protezione, e del contenuto della protezione internazionale così da assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno procedere alla rifusione della richiamata direttiva.

_________________

 

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Or. en

 

Emendamento    104

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo, nell'intento di conseguire elevate norme comuni in tutti gli Stati membri, e del contenuto della protezione internazionale così da assicurare la parità in termini di norme elevate di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno procedere alla rifusione della richiamata direttiva.

_________________

_________________

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Or. en

 

Emendamento     105

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

(1)  Si rende necessaria una modifica sostanziale della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

_________________

_________________

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Or. it

 

Emendamento    106

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

_________________

_________________

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Or. en

 

Emendamento    107

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

soppresso

Or. en

Motivazione

La convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra") non è stata sufficientemente aggiornata e riadattata al contesto moderno e pertanto, prima di considerarla il fondamento della legislazione in materia, andrebbe modificata.

 

Emendamento     108

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(2)  Le politiche nel settore dell'asilo dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario ma l'esperienza in capo all'UE in questo settore fino a questo momento è stata fallimentare. I ricollocamenti, la sparizione di decine di migliaia di minori, l'aumento dei morti nel Mediterraneo e la crescente tensione sociale sono frutto dell'inadeguatezza delle politiche dell'UE.

Or. it

 

Emendamento    109

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di accessibilità economica, tenendo in considerazione le capacità di assorbimento delle società riceventi nonché la massima autonomia dei beneficiari della protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    110

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri.

Or. en

 

Emendamento    111

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Data l'eterogeneità degli Stati membri in termini di interessi, valori, ricchezza e capacità di integrazione dei migranti, è poco realistico pensare che le condizioni di accoglienza possano essere uniformi, tanto meno armonizzate.

 

Emendamento     112

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

(3)  Il sistema europeo comune di asilo dovrebbe essere basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante gli insuccessi avvenuti fino ad oggi l'UE persiste con delle politiche che penalizzano in maniera costante i paesi di primo arrivo.

Or. it

 

Emendamento    113

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

Or. en

 

Emendamento    114

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

Or. en

 

Emendamento    115

Barbara Spinelli, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Allo stato attuale, gli Stati membri riconoscono solo le decisioni in materia di asilo adottate da altri Stati membri ove tali decisioni neghino la concessione della protezione internazionale. Al fine di garantire la corretta applicazione dell'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede uno status uniforme in materia di asilo valido in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero procedere verso un reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di asilo adottate da altri Stati membri che concedono la protezione internazionale alle persone che ne hanno bisogno.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sulla necessità del pieno riconoscimento reciproco delle decisioni di protezione internazionale adottate dagli Stati membri, al fine di istituire uno status veramente uniforme in materia di protezione internazionale nell'Unione.

 

Emendamento    116

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 201632 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 201633 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

soppresso

_________________

 

32 COM (2016) 197 final.

 

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

 

Or. en

Motivazione

Data l'eterogeneità degli Stati membri in termini di interessi, valori, ricchezza e capacità di integrazione dei migranti, è poco realistico pensare che la legislazione condurrà a una politica comune in materia di asilo efficace e armonizzata.

 

Emendamento    117

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 201632 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 201633 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 201632 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (l'Agenzia). Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 201633 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa, tuttavia, ignora completamente le raccomandazioni avanzate nell'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

_________________

_________________

32 COM (2016) 197 final.

32 COM (2016) 197 final.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Or. en

 

Emendamento    118

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 201632 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 201633 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 201632 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 201633 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo, garantendo norme uniformemente elevate in tutta l'Unione europea. Essa propone inoltre un percorso parzialmente in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

_________________

_________________

32 COM (2016) 197 final.

32 COM (2016) 197 final.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Or. en

 

Emendamento    119

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 201632 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 201633 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 201632 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 201633 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

_________________

_________________

32 COM (2016) 197 final.

32 COM (2016) 197 final.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Or. en

 

Emendamento    120

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  La convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento reintroduce il quarto considerando della direttiva sulle qualifiche del 2011.

 

Emendamento    121

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

(5)  Una politica comune dell'Unione in materia di protezione internazionale dovrebbe essere basata su uno status uniforme. Per giungere a un buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, fondato su elevate norme di protezione, si dovrebbero compiere progressi sostanziali in termini di scambio delle migliori prassi e convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Allo stesso tempo, è importante non sovraccaricare amministrativamente le autorità degli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno rafforzare le norme per garantire che la protezione sia concessa a chi ne ha bisogno. Occorre, altresì, introdurre una durata armonizzata dei permessi di soggiorno, che dovrebbe tenere pienamente conto delle migliori prassi correnti negli Stati membri ed essere definita in consultazione con le parti interessate, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di applicare norme più favorevoli per quanto riguarda la durata dei permessi di soggiorno.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che la durata armonizzata dei permessi di soggiorno concessi a coloro che hanno bisogno di protezione internazionale dovrebbe tenere pienamente conto delle migliori prassi correnti in tutti gli Stati membri e non dovrebbe essere basata su un principio di "corsa al ribasso".

 

Emendamento     122

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso un cambiamento radicale di tutta la politica dell'immigrazione; a tal fine è opportuno rafforzare le politiche di rimpatrio e garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha diritto.

Or. it

 

Emendamento    123

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status per garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale, tenendo conto delle differenze giuridiche tra lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

Or. en

Motivazione

Nonostante sia ammissibile armonizzare la durata dei permessi di soggiorno legati ai due status di protezione internazionale, appare opportuno sottolineare in tale contesto che occorre mantenere la differenza giuridica tra le due situazioni, in quanto sono il risultato di due diversi contesti giuridici. Lo status di rifugiato è disciplinato dalla convenzione di Ginevra, mentre il concetto di status di protezione sussidiaria è stato introdotto per la prima volta dal diritto dell'Unione europea nella direttiva 2004/83/CE.

 

Emendamento    124

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale, onde assicurare il conseguimento di norme di protezione uniformemente elevate in tutti gli Stati membri.

Or. en

 

Emendamento    125

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status per garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire, limitare e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     126

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno non appesantire le amministrazioni statali e quindi rafforzare le norme sullo status per garantire che la protezione sia concessa a chi ne ha bisogno. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

Or. it

 

Emendamento    127

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status per garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    128

Gérard Deprez, Louis Michel

 

Proposta di risoluzione

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  È opportuno armonizzare il periodo di validità dei permessi di soggiorno concessi ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria, al fine di organizzare il sistema comune europeo in materia di asilo e incoraggiare i beneficiari di protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che concede la protezione. Pertanto, il periodo di validità dei permessi di soggiorno dovrebbe essere di cinque anni per i rifugiati e di un anno per i beneficiari di protezione sussidiaria. Tuttavia, gli Stati membri che già prevedono un periodo di validità dei permessi di soggiorno più esteso possono optare per un periodo di dieci anni per i rifugiati e di cinque anni per i beneficiari di protezione sussidiaria.

Or. fr

Motivazione

Il presente considerando è aggiunto allo scopo di definire l'applicazione dell'articolo 26.

 

Emendamento    129

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È pertanto necessario un regolamento onde garantire un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    130

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È pertanto necessario un regolamento onde garantire un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    131

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È pertanto necessario un regolamento onde garantire un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

(6)  È pertanto necessaria una direttiva onde garantire l'attuazione di norme di protezione uniformemente elevate, un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

Or. en

 

Emendamento    132

Nadine Morano

 

Proposta di risoluzione

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri. Il chiarimento dei criteri per l'identificazione delle persone che hanno realmente bisogno di protezione internazionale deve altresì consentire in modo più efficace e sistematico il rimpatrio di coloro che non ne hanno diritto.

Or. fr

Emendamento    133

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri. È inoltre opportuno che il contrasto agli abusi dei sistemi di asilo degli Stati membri funga da principio guida del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    134

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per i rifugiati e per i beneficiari di protezione sussidiaria in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Tale distinzione fa riferimento a quanto stabilito all'articolo 34, paragrafo 2.

 

Emendamento    135

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(7)  L'obiettivo principale della presente direttiva è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tutte le persone che necessitano di protezione internazionale in tutti gli Stati membri.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

 

Emendamento    136

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino una seria di criteri di base per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme di diritti fondamentali sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

Or. en

 

Emendamento    137

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(7)  L'obiettivo principale della presente direttiva è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

Or. en

 

Emendamento     138

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno diritto alla protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

Or. it

 

Emendamento     139

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.

soppresso

Or. it

 

Emendamento    140

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    141

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento di norme di protezione elevate in tutta l'Unione.

Or. en

 

Emendamento     142

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria potrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.

Or. it

 

Emendamento    143

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. L'eventuale concessione di questi altri status non deve comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.

(9)  La presente direttiva non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Or. en

 

Emendamento    144

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. L'eventuale concessione di questi altri status non deve comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.

(9)  Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che fintanto che continueranno a esistere status nazionali per la protezione umanitaria sarà molto difficile che non vi sia un rischio di confusione fra lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

Il presente emendamento è in linea con il successivo emendamento all'articolo 3 del regolamento.

 

Emendamento    145

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    146

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari.

(10)  Alle persone reinsediate dovrebbe essere concessa la protezione internazionale con l'obiettivo di offrire loro una soluzione duratura. Di conseguenza, non appena le persone reinsediate arrivano sul territorio degli Stati membri, dovrebbero applicarsi loro le disposizioni sul contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo.

Or. en

 

Emendamento     147

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari.

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale.

Or. it

 

Emendamento    148

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari.

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni della presente direttiva sul contenuto della protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     149

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali.

Or. it

 

Emendamento    150

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano.

Or. en

 

Emendamento    151

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dalla Carta sociale europea. In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta, della CEDU e della Carta sociale europea relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, al principio di uguaglianza, ai diritti del minore, al godimento dei diritti sociali, ivi comprese la sicurezza sociale, l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

Or. en

 

Emendamento    152

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

(11)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

Or. en

 

Emendamento    153

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati agli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni.

(12)  Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati agli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni.

Or. en

 

Emendamento    154

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno, a tutti i livelli di governo, le possibilità offerte dai fondi che non sono direttamente connessi alla politica di asilo e migrazione, ma che possono essere utilizzati per finanziare azioni in quel settore, ad esempio azioni di integrazione, come quelli disponibili nell'ambito del Fondo sociale europeo, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, di Orizzonte 2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Programma diritti, uguaglianza e cittadinanza. Tali fondi dovrebbero essere resi direttamente accessibili agli enti locali e regionali per le azioni che rientrano direttamente nelle loro responsabilità.

Or. en

 

Emendamento    155

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle elevate norme stabilite nella direttiva, in particolare per promuovere l'integrazione a lungo termine dei beneficiari di protezione internazionale e offrire sostegno a quegli Stati membri che incontrano difficoltà nell'assicurare norme elevate nell'ambito dei loro sistemi nazionali di asilo, a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica. A tal fine è opportuno mettere a disposizione degli enti locali e regionali e delle organizzazioni internazionali e della società civile finanziamenti adeguati, anche tramite la possibilità offerta agli enti locali e regionali di accedere direttamente al Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

Or. en

 

Emendamento    156

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, dando priorità a quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica. Tale sostegno dovrebbe essere limitato al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, in linea con il principio generale di evitare i doppi finanziamenti.

Or. en

Motivazione

Il divieto del doppio finanziamento è un principio generale dei fondi SIE. È pertanto importante fare in modo che ciascun fondo europeo sia utilizzato per gli scopi per cui è stato istituito.

 

Emendamento    157

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica.

Or. en

 

Emendamento     158

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34.

(14)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'Agenzia dell'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle informazioni provenienti dall'Alto commissariato ONU per i rifugiati e dalle organizzazioni non governative attive sul terreno.

_________________

_________________

34 COM(2016) 271 final.

34 COM(2016) 271 final.

Or. it

 

Emendamento    159

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34.

(14)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento. In sede di attuazione del presente regolamento le autorità degli Stati membri potrebbero tener conto degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia. Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri possono prendere in considerazione le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34. Inoltre, in fase di valutazione delle domande di protezione internazionale, gli Stati membri tengono conto di tutte le informazioni pertinenti dell'UNHCR e delle organizzazioni della società civile attive sul territorio.

_________________

_________________

34 COM (2016) 271 final.

34 COM (2016) 271 final.

Or. en

 

Emendamento    160

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34.

(14)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione della presente direttiva, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nel recepire e attuare la presente direttiva le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34.

_________________

_________________

34 COM (2016) 271 final.

34 COM (2016) 271 final.

Or. en

 

Emendamento    161

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34.

(14)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34.

_________________

_________________

34 COM (2016) 271 final.

34 COM (2016) 271 final.

Or. en

 

Emendamento    162

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34.

(14)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri possono tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri possono tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34.

_________________

_________________

34 COM (2016) 271 final.

34 COM (2016) 271 final.

Or. en

 

Emendamento    163

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

(15)  Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo. I minori richiedenti asilo che compiono 18 anni prima dell'adozione di una decisione in merito alla loro domanda possono comunque continuare a beneficiare del principio dell'unità del nucleo familiare.

Or. en

 

Emendamento    164

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

(15)  Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

Or. en

 

Emendamento     165

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro.

(16)  La nozione di "familiari" deve riferirsi al sistema giuridico del paese ospitante.

Or. it

 

Emendamento    166

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro.

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto della diversità delle famiglie e dei nuovi tipi di famiglie, delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi sia fuori dal paese di origine che le famiglie che si sono formate successivamente al loro arrivo nel territorio dello Stato membro, escludendo, in tutti i casi, i matrimoni forzati. La nozione di coniuge e partner non legato da vincoli di matrimonio non dovrebbe operare una distinzione fra coniugi o tali partner sulla base del loro genere.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che la definizione di familiari dovrebbe includere le famiglie costituitesi successivamente all'arrivo nel territorio dello Stato membro. Concorda altresì con il relatore sull'esclusione dei matrimoni forzati, indipendentemente da dove siano stati celebrati.

 

Emendamento    167

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro.

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto dei principi stabiliti nella direttiva 2003/86/CE1 bis del Consiglio, che pone l'accento sull'unità del nucleo familiare, sulle diverse situazioni particolari di dipendenza e sulla speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore.

 

_________________

 

1 bis Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12)

Or. en

 

Emendamento     168

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro.

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto dei diversi tipi di famiglia esistenti, delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere sia le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, che quelle formatesi dopo l'arrivo nel territorio dello Stato membro. La nozione deve invece escludere, in qualsiasi caso, i matrimoni imposti.

Or. it

 

Emendamento    169

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro.

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, prima o dopo l'arrivo nel territorio dello Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    170

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Il presente regolamento si applica nel rispetto del protocollo sull'asilo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ("TUE") e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

(17)  La presente direttiva si applica nel rispetto del protocollo sull'asilo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ("TUE") e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

Or. en

 

Emendamento    171

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Le consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati possono offrire preziose indicazioni alle autorità degli Stati membri all'atto di decidere se riconoscere lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     172

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.

(20)  Ad oggi, de facto, l'UE e molti Stati membri non rispettano i criteri che definiscono lo status di rifugiato in quanto in Europa, come dimostrato empiricamente dal caso italiano, la grande maggioranza delle persone accolte non sono rifugiati ma migranti economici che poi rimangano nel territorio europeo alimentando tensione sociale.

Or. it

 

Emendamento     173

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

soppresso

Or. it

Motivazione

Una persona richiedente asilo non è un rifugiato. Un rifugiato è una persona che si è vista riconoscere in maniera positiva lo status di rifugiato dopo l'esame della domanda di asilo.

 

Emendamento    174

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

(21)  È necessario introdurre dei criteri di base per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

Or. en

 

Emendamento    175

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  Sebbene l'onere della prova in linea di principio incomba al richiedente, chiamato a dimostrare la fondatezza della sua domanda, il dovere di accertare e valutare tutti i fatti pertinenti è condiviso fra il richiedente e l'autorità accertante. Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, è opportuno concedere al richiedente il beneficio del dubbio nel caso in cui il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e le sue dichiarazioni siano ritenute coerenti e plausibili.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 5.

 

Emendamento    176

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione, la protezione interna e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

(22)  In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

Or. en

 

Emendamento    177

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione, la protezione interna e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

(22)  In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra, analogamente al relatore, non crede che il concetto di protezione interna sia sufficientemente sviluppato, chiaro o sicuro per essere applicato in un modo completamente armonizzato.

 

Emendamento     178

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

(23)  La protezione può essere offerta dallo Stato, qualora abbia la volontà e la capacità di assicurare una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

Or. it

 

Emendamento    179

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

(23)  La protezione può essere offerta soltanto da uno Stato le cui autorità abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

Or. en

 

Emendamento    180

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

(23)  La protezione può essere offerta dagli Stati che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

Or. en

Motivazione

According to the 1951 refugee convention, as amended in 1967, the only protection actor is the State [Art. 1A(2)]:

"For the purposes of the present Convention, the term "refugee" shall apply to any person who:

…

(2) owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it." [country = state]

 

Emendamento    181

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

(23)  La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva.

Or. en

 

Emendamento     182

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

(23)  La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

Or. it

 

Emendamento     183

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.

soppresso

Or. it

 

Emendamento    184

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    185

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto di protezione interna non discende dalla convenzione sui rifugiati del 1951 e aggiunge un ulteriore criterio di ammissibilità allo status di rifugiato, oltre a quelli previsti all'articolo 1 A della suddetta convenzione. In tal modo si corre il rischio di privare di protezione nell'ambito del diritto dell'Unione i richiedenti che ne avrebbero diritto a norma della convenzione.

 

Emendamento    186

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna potrebbe costituire parte della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante. Tuttavia, il richiedente dovrebbe collaborare con l'autorità accertante, al fine di stabilire se le condizioni per la protezione interna siano soddisfatte in una parte del suo paese di origine.

Or. en

Motivazione

L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante, tuttavia è parimenti necessario che il richiedente collabori con tale autorità, fornendo informazioni significative e rispondendo a tutte le domande poste, affinché essa possa determinare se sono soddisfatte le condizioni per la protezione interna.

 

Emendamento    187

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica.

Or. en

 

Emendamento    188

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi al più tardi quando l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare l'indisponibilità della protezione interna dovrebbe incombere al richiedente.

Or. en

 

Emendamento    189

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)  La valutazione dell'interesse superiore del minore dovrebbe costituire la considerazione preminente delle autorità competenti in sede di accertamento delle condizioni per la protezione interna nei casi concernenti i minori.

Or. en

Motivazione

Il presente considerando è allineato alla proposta di cui all'articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo).

 

Emendamento    190

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile.

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con i successivi emendamenti che sopprimono l'articolo 8.

 

Emendamento    191

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile.

(25)  Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano riconosciuti come i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace.

Or. en

 

Emendamento    192

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.

(26)  Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione, tratta e sfruttamento riguardanti specificamente i minori o l'assenza di protezione contro tali atti persecutori.

Or. en

 

Emendamento     193

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.

(26)  Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione e di sfruttamento di qualsiasi tipo o di assenza di protezione da queste riguardanti specificamente i minori.

Or. it

 

Emendamento    194

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione da tali atti.

(27)  Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione o convinzioni personali, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale o schieramento politico, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione da tali atti.

Or. en

 

Emendamento    195

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    196

Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    197

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

(28)  È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale".

Or. en

 

Emendamento    198

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

(28)  È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni. Il timore fondato del richiedente di subire persecuzioni può nascere dalla percezione della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale, che si tratti o meno della realtà dei fatti.

Or. en

 

Emendamento    199

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

(28)  È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali e l'orientamento sessuale, che possono essere legati alla tratta a fini di sfruttamento sessuale e a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

Or. en

Motivazione

The shadow rapporteur agrees with the rapporteur that the sex characteristics of an applicant might also be a factor in determining whether that applicant belongs to a particular social group. Furthermore, she would like to add "gender expression" to the definition of "particular social group" following a European Court of Human Rights ruling where it was clarified that individuals can be at particular risk of ill-treatment (under Article 3 ECHR) in third countries where they are perceived as not conforming to the gender roles ascribed to them by society, tradition and even the legal system (N v. Sweden, Application no. 23505/09).

 

Emendamento    200

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'omosessualità, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate sugli omosessuali e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta e dalla CEDU, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate di orientamento sessuale e identità di genere e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali. Inoltre, le autorità nazionali competenti non dovrebbero dedurre che le dichiarazioni del richiedente manchino di credibilità per il fatto che il richiedente non abbia fatto riferimento al proprio orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali quando ha precisato, per la prima volta, i dettagli della sua persecuzione.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che la tardiva comunicazione, che è uno dei quattro parametri di cui alla recente sentenza della CGUE nella causa A, B e C contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, del 2 dicembre 2014, non è stata menzionata nel testo della Commissione e dovrebbe essere aggiunta. Per i richiedenti asilo LGBTI, la paura e la stigmatizzazione determinano spesso una tardiva comunicazione del loro orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali. Le loro domande non dovrebbero subire ripercussioni a causa di questa tardiva comunicazione.

 

Emendamento     201

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'omosessualità, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate sugli omosessuali e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate su orientamento sessuale e identità di genere e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.

Or. it

 

Emendamento    202

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'omosessualità, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate sugli omosessuali e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'omosessualità, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate, ma le autorità competenti dovrebbero risolutamente chiedere la prova fattuale della sua omosessualità.

Or. en

 

Emendamento    203

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che "atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite" e che "chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite".

(30)  Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che "atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite" e che "chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite". Questi stessi atti, metodi e pratiche dovrebbero anche costituire una ragione per negare e revocare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

Or. en

 

Emendamento    204

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  La commissione di un reato politico non è, in linea di principio, un motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato. Tuttavia, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico dovrebbero essere considerati reati di diritto comune e possono pertanto determinare l'esclusione dallo status di rifugiato.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    205

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  La commissione di un reato politico non è, in linea di principio, un motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato. Tuttavia, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico dovrebbero essere considerati reati di diritto comune e possono pertanto determinare l'esclusione dallo status di rifugiato.

(31)  La commissione di un reato politico potrebbe costituire motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato.

Or. en

 

Emendamento    206

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  La commissione di un reato politico non è, in linea di principio, un motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato. Tuttavia, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico dovrebbero essere considerati reati di diritto comune e possono pertanto determinare l'esclusione dallo status di rifugiato.

(31)  La commissione di un reato politico non è, in linea di principio, un motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato. Tuttavia, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico dovrebbero essere considerati reati di diritto comune e pertanto determinare l'esclusione dallo status di rifugiato.

Or. en

 

Emendamento    207

Monika Hohlmeier

 

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)  La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiaramente affermato nella sua sentenza Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides contro Mostafa Lounani1 bis che il sostegno a un gruppo terroristico o la partecipazione a un atto terroristico costituiscono una ragione sufficiente per escludere un richiedente protezione internazionale dallo status di rifugiato o dalla concessione di protezione sussidiaria.

 

_________________

 

1 bis C-573/14.

Or. en

Motivazione

Correlato all'emendamento all'articolo 12.

 

Emendamento    208

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)  Il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è un atto declaratorio.

Or. en

 

Emendamento    209

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    210

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.

(32)  Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra. Sebbene le basi della protezione accordata ai rifugiati e della protezione sussidiaria siano diverse, la necessità permanente di protezione può essere simile in termini di durata.

Or. en

 

Emendamento    211

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  È necessario introdurre criteri comuni per l'attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della prassi esistente negli Stati membri.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    212

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    213

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

(34)  Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. I fattori da prendere in considerazione per determinare l'esistenza della violenza indiscriminata potrebbero comprendere l'aggressione esterna, l'occupazione, la dominazione straniera, i conflitti interni, una grave violazione dei diritti umani o gravi turbamenti dell'ordine pubblico nel paese di origine o in una parte di esso.

Or. en

 

Emendamento    214

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea36 le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave e individuale per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

(36)  Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea36 e della Corte europea dei diritti dell'uomo, il grado di danno richiesto non deve essere equivalente alla tortura o ad altre forme di pena o trattamento disumano o degradante. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello tale per cui sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave. Sebbene l'Unione attualmente non disponga di una definizione giuridica concordata di sfollato per motivi ambientali, ciò non impedisce agli Stati membri di fornire protezione a tali persone in base al diritto nazionale.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Or. en

 

Emendamento     215

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea36 le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave e individuale per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

(36)  Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea36 le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave e individuale per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave. Dovrebbe inoltre essere assicurata protezione internazionale ai fini del presente regolamento agli individui che subiscano minaccia grave derivante da disastri naturali o creati dall'uomo.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Or. it

 

Emendamento    216

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea36 le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave e individuale per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

(36)  Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, il grado di danno richiesto non deve essere equivalente alla tortura o ad altre forme di pena o trattamento disumano o degradante. Il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere il sussistere di una minaccia grave per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello tale per cui sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

_________________

 

36 C-465/07.

 

Or. en

 

Emendamento    217

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea36 le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave e individuale per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

(36)  Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea36 le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave e individuale per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato in qualsiasi parte del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

_________________

_________________

36 C-465/07.

36 C-465/07.

Or. en

Motivazione

Il considerando è modificato tenendo conto della proposta di valutare la possibilità di protezione interna.

 

Emendamento    218

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)  Una persona bisognosa di protezione perché non in grado di rientrare nel proprio paese di origine a causa di una calamità naturale o provocata dall'uomo dovrebbe poter beneficiare di protezione nell'ambito del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    219

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 36 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 ter)  Le calamità naturali o provocate dall'uomo comprendono gli effetti dei cambiamenti climatici, l'accaparramento dei terreni e delle risorse idriche, la desertificazione dell'ambiente naturale, la villaggizzazione forzata, nonché i disastri ambientali e l'inquinamento provocati dalla guerra.

Or. en

Motivazione

Attualmente i rifugiati per motivi ambientali non sono protetti dal diritto internazionale. A differenza dei rifugiati a cui si applica la convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951, i rifugiati per motivi ambientali, se rinviati nel loro paese d'origine, rientrano in un paese devastato o sono costretti a vivere nei campi profughi. Le ripercussioni dei cambiamenti climatici non riguardano soltanto l'ambiente, ma interessano ogni componente della vita delle persone: dalla stabilità dei governi e delle economie alla salute.

 

Emendamento    220

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

(37)  Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

Or. en

 

Emendamento    221

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

(37)  Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

Or. en

 

Emendamento    222

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  I familiari, per la loro stretta relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di protezione internazionale. A condizione che non abbiano diritto alla protezione internazionale, al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare è opportuno che abbiano il diritto di chiedere un permesso di soggiorno e gli stessi diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale. Fatte salve le disposizioni sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare previste nel presente regolamento, se la situazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento, ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE.

(38)  I familiari, al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare hanno il diritto di chiedere un permesso di soggiorno di durata non superiore di quello concesso al beneficiario di protezione internazionale. Fatte salve le disposizioni sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare previste nel presente regolamento, se la situazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento, ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE.

Or. en

 

Emendamento    223

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  I familiari, per la loro stretta relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di protezione internazionale. A condizione che non abbiano diritto alla protezione internazionale, al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare è opportuno che abbiano il diritto di chiedere un permesso di soggiorno e gli stessi diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale. Fatte salve le disposizioni sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare previste nel presente regolamento, se la situazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento, ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE.

(38)  I familiari, per la loro stretta relazione con il beneficiario di protezione internazionale, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di protezione internazionale. A condizione che non abbiano diritto alla protezione internazionale, al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare è opportuno che abbiano il diritto di chiedere un permesso di soggiorno e gli stessi diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale. Fatte salve le disposizioni sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare previste nella presente direttiva, se la situazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento, ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE.

Or. en

 

Emendamento    224

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis)  Per evitare abusi, gli Stati membri dovrebbero valutare se il matrimonio tra un beneficiario di protezione internazionale e il suo coniuge sia il risultato di una vera relazione.

Or. en

Motivazione

Il presente considerando è allineato alla proposta di cui all'articolo 25, paragrafo 3 bis (nuovo).

 

Emendamento    225

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

soppresso

_________________

 

37 COM (2016) 271 final.

 

Or. en

 

Emendamento    226

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti possono riesaminarne lo status quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

_________________

_________________

37 COM (2016) 271 final.

37 COM (2016) 271 final.

Or. en

 

Emendamento    227

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

_________________

_________________

37 COM (2016) 271 final.

37 COM (2016) 271 final.

Or. en

Motivazione

Una rivalutazione delle necessità di protezione all'atto del riesame del permesso di soggiorno richiederebbe un impiego notevole di risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Tuttavia, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero essere tenute a riesaminare lo status di protezione internazionale quando l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo osserva un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine dei beneficiari.

 

Emendamento     228

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti possono riesaminarne lo status quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

_________________

_________________

37 COM(2016) 271 final.

37 COM(2016) 271 final.

Or. it

 

Emendamento    229

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al più tardi al momento del rinnovo e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

_________________

_________________

37 COM (2016) 271 final.

37 COM (2016) 271 final.

Or. en

 

Emendamento    230

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

_________________

_________________

37 COM (2016) 271 final.

37 COM (2016) 271 final.

Or. en

 

Emendamento    231

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo, secondo e terzo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

_________________

_________________

37 COM (2016) 271 final.

37 COM (2016) 271 final.

Or. en

 

Emendamento    232

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  Nel valutare un cambiamento delle circostanze nel paese terzo interessato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione in tale paese abbiano adottato misure ragionevoli per prevenire gli atti di persecuzione, che pertanto si avvalgano tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permette di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione e che l'interessato abbia accesso a tale protezione se verrà meno lo status di rifugiato.

(40)  Nel valutare un cambiamento delle circostanze nel paese terzo interessato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare, tenuto conto della situazione individuale del beneficiario di protezione internazionale, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione in tale paese abbiano adottato le misure necessarie per prevenire gli atti di persecuzione, che pertanto si avvalgano tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permette di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione e che l'interessato abbia accesso a tale protezione, possa senza pericolo essere ammesso nel paese e si possa ragionevolmente supporre che vi si stabilisca se verrà meno lo status di rifugiato.

Or. en

 

Emendamento    233

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    234

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

(41)  Quando viene meno lo status di beneficiario di protezione internazionale, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

 

Emendamento    235

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, in particolare per motivi connessi al lavoro, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale. Tuttavia, ciò non dovrebbe comportare l'elusione delle norme nazionali in materia di immigrazione.

Or. en

 

Emendamento    236

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

 

Emendamento     237

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

(41)  Quando viene meno lo status di beneficiario di protezione internazionale, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. it

 

Emendamento    238

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis)  Il principio del beneficio del dubbio si fonda sul riconoscimento delle notevoli difficoltà che affrontano i richiedenti quando si tratta di ottenere e fornire prove a sostegno delle loro domande. Il principio generale di diritto è che l'onere della prova incombe al richiedente protezione internazionale e che il dovere di accertare e valutare tutti i fatti pertinenti è condiviso fra il richiedente e l'autorità accertante. Tuttavia, è opportuno concedere al richiedente il beneficio del dubbio qualora taluni aspetti delle sue dichiarazioni non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, nel caso in cui abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e le sue dichiarazioni siano ritenute coerenti e plausibili.

Or. en

 

Emendamento    239

Barbara Spinelli, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente al codice frontiere Schengen38 e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen39. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato40, e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.

soppresso

_________________

 

38 Regolamento (CE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

 

39 Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

 

40 COM (2016) 378 final.

 

Or. en

Motivazione

Soppresso per motivi di coerenza con l'allegato sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo.

 

Emendamento    240

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente al codice frontiere Schengen38 e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen39. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato40, e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.

(42)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente al codice frontiere Schengen38 e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen39.

_________________

_________________

38 Regolamento (CE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

38 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

39 Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

39 Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

40 COM (2016) 378 final.

 

Or. en

 

Emendamento    241

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente al codice frontiere Schengen38 e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen39. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato40, e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.

(42)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, conformemente al codice frontiere Schengen38 e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen39. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato40, alla direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.

_________________

_________________

 

1 bis Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

38 Regolamento (CE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

38 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

39 Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

39 Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

40 COM (2016) 378 final.

40 COM (2016) 378 final.

Or. en

 

Emendamento     242

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

soppresso

_________________

 

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

 

Or. bg

Motivazione

I paesi alle frontiere esterne dell'Unione europea non possono essere obbligati ad assumersi la responsabilità permanente dei beneficiari di protezione internazionale.

 

Emendamento    243

Barbara Spinelli, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

soppresso

_________________

 

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

 

Or. en

Motivazione

Soppresso per motivi di coerenza con l'allegato sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo.

 

Emendamento    244

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

(43)  I beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41. I minori non accompagnati beneficiari di protezione internazionale possono essere ripresi in carico soltanto dallo Stato membro competente, in conformità della procedura prevista dal regolamento [regolamento Dublino], a condizione che, a seguito di una valutazione multidisciplinare dell'interesse superiore del minore, si dimostri che ciò risiede nel suddetto interesse superiore.

_________________

_________________

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

Or. en

 

Emendamento    245

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

(43)  Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico e sanzionati dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41 e dal presente regolamento.

_________________

 

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

Or. en

 

Emendamento     246

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

(43)  Anche al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

_________________

_________________

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

Or. it

 

Emendamento    247

Barbara Spinelli, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso per motivi di coerenza con l'allegato sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo.

 

Emendamento    248

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    249

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

(44)  Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale. Rimane impregiudicata la possibilità per il beneficiario di protezione internazionale di fornire all'autorità competente motivazioni accettabili.

Or. en

Motivazione

Il presente considerando è allineato alla proposta di cui all'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1.

 

Emendamento    250

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

(44)  Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale. Inoltre, il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno diritto a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo andrebbe esteso a sette anni.

Or. en

 

Emendamento    251

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

(45)  Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico possono rientrare anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale. Tuttavia, la sola circostanza che la persona di cui trattasi abbia fatto parte di un'organizzazione siffatta non può avere la conseguenza automatica che tale persona debba essere esclusa dallo status di rifugiato: è necessario poter ascrivere alla persona considerata una parte di responsabilità per atti commessi dall'organizzazione di cui trattasi durante il periodo in cui tale persona ne faceva parte. A tal riguardo l'autorità competente deve esaminare in particolare il ruolo effettivamente svolto dalla persona considerata nel compimento degli atti in questione, la sua posizione all'interno dell'organizzazione, il grado di conoscenza che essa aveva o si poteva presumere avesse delle attività di quest'ultima, le eventuali pressioni alle quali sia stata sottoposta o altri fattori atti a influenzarne il comportamento. Tale responsabilità individuale deve essere valutata alla luce di criteri tanto oggettivi quanto soggettivi ed essere basata su prove documentate, mentre la decisione dovrebbe essere legittima e il rifiuto proporzionato allo scopo presunto. I richiedenti dovrebbero essere informati dei motivi del rifiuto, che non si fonda su sospetti, e hanno accesso a mezzi di ricorso efficaci.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento introduce alcuni punti della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei procedimenti riuniti Bundesrepublik Deutschland contro B (causa C‑57/09) e D (causa C‑101/09).

Emendamento     252

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

(45)  Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale.

Or. en

 

Emendamento     253

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

(45)  Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo sostenga direttamente o indirettamente il terrorismo o il radicalismo religioso.

Or. en

Motivazione

Dimostrare l'appartenenza a un'associazione terroristica è difficile e inutile. È più opportuno individuare le azioni di sostegno a tali fenomeni che minacciano la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico.

 

Emendamento     254

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 45 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(45 bis)  Qualora la situazione di un beneficiario di protezione internazionale o di un richiedente protezione internazionale soddisfi le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra, gli Stati membri dovrebbero avere il potere discrezionale di rimpatriare la persona nel suo paese d'origine, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4 e l'articolo 19, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Nella causa HT (C-373/13), del 24 giugno 2015, la Corte di giustizia dell'Unione europea sottolinea che il "diritto" attualmente vigente conferisce agli Stati membri il potere discrezionale di decidere se respingere una persona. Sebbene il principio di "non respingimento" vada rispettato, sembra parimenti necessario lasciare agli Stati membri la facoltà di derogarvi quando ciò non sia loro vietato dagli obblighi internazionali e non sia in contrasto con quanto disposto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

Emendamento     255

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  Nel decidere se concedere i diritti previsti dal presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero tenere debito conto dell'interesse superiore del minore nonché delle situazioni particolari di dipendenza dal beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello Stato membro e che non sono suoi familiari. In casi eccezionali, in cui il congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l'interesse superiore del minore sia presso la sua famiglia d'origine.

(46)  Nel decidere se concedere i diritti previsti dalla presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero tenere debito conto dell'interesse superiore del minore nonché delle situazioni particolari di dipendenza dal beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello Stato membro e che non sono suoi familiari. In casi eccezionali, in cui il congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l'interesse superiore del minore sia presso la sua famiglia d'origine.

Or. en

 

Emendamento     256

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale dovrebbe essere subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo è soppresso per coerenza con l'emendamento all'articolo 22, paragrafo 3.

 

Emendamento     257

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, è parimenti possibile che ai beneficiari di protezione internazionale sia preclusa la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     258

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, è parimenti possibile che ai beneficiari di protezione internazionale sia preclusa la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.

(48)  Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche.

Or. en

 

Emendamento     259

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, è parimenti possibile che ai beneficiari di protezione internazionale sia preclusa la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.

(48)  Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, è parimenti possibile che ai beneficiari di protezione internazionale sia preclusa la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Le autorità competenti possono altresì limitare l'accesso a un'attività dipendente o autonoma al fine di evitare squilibri nel mercato del lavoro.

Or. en

 

Emendamento     260

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

(49)  Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento. Come implica la direttiva in materia di accoglienza, limitando l'accesso dei beneficiari di protezione internazionale al lavoro, i governi privano le comunità di lavoratori motivati, rendono i richiedenti asilo/rifugiati vulnerabili allo sfruttamento come manodopera a basso costo e rendono più difficile il processo d'integrazione a lungo termine. Per giunta, i costi connessi con l'accoglienza dei richiedenti asilo diminuiscono se essi sono autorizzati a svolgere un lavoro remunerato. La tempestiva integrazione lavorativa rappresenterebbe quindi la soluzione migliore in tal senso.

Or. en

 

Emendamento     261

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

(49)  Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione.

Or. en

 

Emendamento     262

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

(49)  Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dalla presente direttiva, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

Or. en

 

Emendamento     263

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 49 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 bis)  I beneficiari di protezione internazionale possono arrivare con taluni svantaggi. Nella relazione dal titolo "The labour market integration of resettled refugees" (Integrazione dei rifugiati reinsediati nel mercato del lavoro), l'UNHCR afferma che i rifugiati reinsediati finiscono in un mercato del lavoro a parte (dove sono richiesti livelli di qualifica inferiori) oppure affrontano maggiori ostacoli nell'accesso all'occupazione. Pertanto, occorre elaborare dei programmi strutturati con prassi differenti per garantire a questa categoria di persone la parità d'accesso al mercato del lavoro.

Or. en

 

Emendamento     264

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 49 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 ter)  Dovrebbero essere contemplate misure speciali per risolvere efficacemente le difficoltà pratiche incontrate dai beneficiari di protezione internazionale per quanto riguarda l'autentificazione dei loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri, dovute in particolare alla mancanza di prove documentali e di mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento reintegra il considerando 44 del preambolo della direttiva 2011 modificandolo leggermente.

 

Emendamento     265

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 49 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 quater)  Tenendo conto del fatto che l'integrazione è un processo bidirezionale, il rispetto dei valori su cui è fondata l'Unione e il rispetto dei diritti fondamentali dei beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere parte integrante di tale processo. L'integrazione dovrebbe evitare l'isolamento e promuovere l'inclusione, e la partecipazione di tutti gli attori coinvolti è essenziale per la sua buona riuscita. Gli Stati membri, adottando misure a livello nazionale, regionale e locale, dovrebbero offrire ai beneficiari di protezione internazionale sostegno e opportunità di integrarsi e costruirsi un futuro nella loro nuova società, e in ciò dovrebbero rientrare l'alloggio, i corsi di alfabetizzazione e di lingua, il dialogo interculturale, l'istruzione e la formazione professionale nonché l'accesso effettivo alle strutture democratiche della società.

Or. en

 

Emendamento     266

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     267

Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     268

Kristina Winberg

 

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     269

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.

(50)  Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale e di accesso a programmi di integrazione tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.

Or. en

 

Emendamento     270

Kristina Winberg

 

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     271

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che non è per nulla chiaro il motivo per cui le persone che necessitano di protezione e cui è concessa protezione sussidiaria non debbano ricevere l'assistenza sociale di cui possono beneficiare le altre persone bisognose di protezione internazionale. Tra persone che necessitano di protezione internazionale non dovrebbe esservi disparità di trattamento. Ciò risulterebbe poco attendibile sul piano giuridico e inutile sul piano amministrativo. Una volta stabilita la necessità di protezione, queste persone hanno tutte le medesime necessità sociali nello Stato membro ospitante.

 

Emendamento     272

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

Or. it

 

Emendamento     273

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettivo accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria. Sebbene la ragione alla base della protezione possa determinare status diversi, non vi sono differenze nelle esigenze materiali degli individui soggetti a protezione.

Or. en

 

Emendamento     274

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale e ai loro familiari ai sensi del presente regolamento assistenza sociale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero disporre di un'ampia flessibilità per limitare tali diritti. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale all'effettiva e positiva partecipazione del beneficiario e dei suoi familiari alle misure di integrazione.

Or. en

 

Emendamento     275

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza, l'accesso ai servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

Or. en

 

Emendamento     276

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 51 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(51 bis)  I programmi di integrazione rivolti ai beneficiari di protezione internazionale dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, delle particolari esigenze e delle specificità della situazione degli interessati, ivi inclusa, ove opportuno, l'offerta di una formazione linguistica e di informazioni sui diritti e sugli obblighi individuali connessi allo status di protezione riconosciuto nello Stato membro in questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento reintegra il considerando 47 del preambolo della direttiva del 2011.

 

Emendamento     277

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari di protezione internazionale.

(52)  Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, compresa la salute sessuale e riproduttiva, ai beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     278

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky

 

Proposta di regolamento

Considerando 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari di protezione internazionale.

(52)  Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria di base ai beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     279

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 52 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(52 bis)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter fruire dell'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, ivi inclusi le informazioni e i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore in merito al fatto che la formulazione del considerando è in linea con quella proposta dalla Commissione per le disposizioni sulla parità di trattamento negli strumenti giuridici in materia di migrazione (in particolare la revisione della Carta blu). I considerando trovano espressione rispettivamente agli articoli 30 e 35.

 

Emendamento     280

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali, a condizione che siano gratuite, effettivamente e facilmente accessibili e che tengano conto delle esigenze particolari dei beneficiari di protezione internazionale.

Or. it

 

Emendamento     281

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali. Il continuo rifiuto di integrarsi attivamente può, in ultima istanza, determinare la cessazione dell'ammissibilità alla protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     282

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale possono accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione che ritengono opportune, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

Or. en

 

Emendamento     283

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri rendono obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua e corsi di integrazione civica.

Or. en

 

Emendamento     284

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali, che devono essere facilmente accessibili, disponibili, gratuiti e offrire un servizio di assistenza all'infanzia.

Or. en

 

Emendamento     285

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale hanno accesso gratuitamente ed efficacemente a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. È opportuno riconoscere che non tutti i beneficiari di protezione internazionale possono partecipare alle misure di integrazione a causa del trauma che potrebbero aver subito.

Or. en

 

Emendamento     286

Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

(non concerne la versione italiana)

Or. en

 

Emendamento     287

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

(54)  Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

(54)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni, tenendo conto in particolare dell'evolversi degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di "non respingimento", dell'evoluzione dei mercati del lavoro negli Stati membri e dell'elaborazione di principi fondamentali comuni in materia d'integrazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento reintegra il considerando 48 della direttiva del 2011, il quale recita: "L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di valutazioni periodiche, tenendo conto in particolare dell'evolversi degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di "non respingimento", dell'evoluzione dei mercati del lavoro negli Stati membri e dell'elaborazione di principi fondamentali comuni in materia d'integrazione".

 

Emendamento     288

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

(54)  Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

(54)  Per essere efficacemente controllati, il recepimento e l'applicazione della presente direttiva devono formare oggetto di periodiche valutazioni.

Or. en

 

Emendamento     289

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 55

 

Testo della Commissione

Emendamento

(55)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da fornire. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 4242.

(55)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da fornire. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 4242.

_________________

_________________

42 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

42 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

 

Emendamento     290

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Considerando 56

 

Testo della Commissione

Emendamento

(56)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'elaborazione di norme per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     291

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 56

 

Testo della Commissione

Emendamento

(56)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'elaborazione di norme per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     292

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 56

 

Testo della Commissione

Emendamento

(56)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'elaborazione di norme per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(56)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'elaborazione di norme rigorose per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

 

Emendamento     293

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 57 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

[[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

Or. en

 

Emendamento     294

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 57 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

Or. en

 

Emendamento     295

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 57 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

Or. en

 

Emendamento     296

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 57 – comma 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

Or. en

 

Emendamento     297

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 57 – comma 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento     298

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 57 – comma 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

Or. en

 

Emendamento     299

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Considerando 58

 

Testo della Commissione

Emendamento

(58)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

(58)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

Or. en

 

Emendamento     300

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

La presente direttiva stabilisce norme riguardanti:

Or. en

 

Emendamento     301

Birgit Sippel

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mantengono la possibilità di concedere ai familiari lo status di rifugiati o la protezione sussidiaria conformemente al loro diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che gli interessati siano soggetti a rischio di persecuzione o di danni gravi, al fine di stabilire uno status giuridico uniforme all'interno della famiglia.

Or. en

 

Emendamento     302

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Ai fini della presente direttiva si intende per:

Or. en

 

Emendamento     303

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "protezione internazionale": lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria quali definiti ai punti 4 e 6;

(1)  "protezione internazionale": lo status di rifugiato quale definito al punto 4;

Or. en

 

Emendamento     304

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  "beneficiario di protezione internazionale": la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quali definiti ai punti 4 e 6;

(2)  "beneficiario di protezione internazionale": la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato quale definito al punto 4;

Or. en

 

Emendamento     305

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  "rifugiato": il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;

(3)  "rifugiato": il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;

Or. en

 

Emendamento     306

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  "status di protezione sussidiaria": il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     307

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  '"domanda di protezione internazionale": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

(7)  "domanda di protezione internazionale": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato;

Or. en

 

Emendamento     308

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

(9)  "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel territorio dello Stato membro:

Or. en

 

Emendamento     309

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

(9)  "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente o del beneficiario di protezione internazionale che si trovano sul territorio dello Stato membro:

Or. en

Motivazione

Si propone di includere un riferimento al richiedente e non soltanto al beneficiario di protezione internazionale, poiché tale definizione di familiari è applicata anche nella direttiva sulle condizioni di accoglienza (articolo 2, paragrafo 3: Definizioni; articolo 3: Ambito di applicazione) alla situazione dei richiedenti che non hanno ancora ottenuto la protezione internazionale.

 

Emendamento     310

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

(9)  "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale, purché essa sia già costituita nel paese d'origine o, nel caso di apolidi, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

Or. en

 

Emendamento     311

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

(a)  il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio,

Or. en

 

Emendamento     312

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

(a)  il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile,

Or. en

 

Emendamento     313

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i figli minori delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

(b)  i figli delle coppie di cui alla lettera a) o del richiedente o del beneficiario di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, e i figli nei confronti dei quali hanno la responsabilità primaria giuridica o abituale,

Or. en

 

Emendamento     314

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i figli minori delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

(b)  i figli delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

Or. en

 

Emendamento     315

Elly Schlein

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i figli minori delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

(b)  i figli e le figlie delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

Or. en

Motivazione

I figlie e le figlie del richiedente devono essere considerati familiari indipendentemente dall'età o dallo stato civile.

 

Emendamento     316

Elly Schlein

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;

(c)  la madre e il padre del richiedente o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore;

Or. en

Motivazione

Si propone di ampliare la definizione di familiari al fine di chiarire le disposizioni e garanzie sul ricongiungimento familiare.

 

Emendamento     317

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;

(c)  il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi del paese di origine o dello Stato membro interessato, del richiedente o del beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che se i figli siano coniugati o meno non dovrebbe essere un fattore di cui tenere conto per stabilire i componenti della famiglia.

 

Emendamento     318

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;

(c)  il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore;

Or. en

 

Emendamento     319

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;

(c)  il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore;

Or. en

 

Emendamento     320

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  i fratelli e le sorelle del richiedente o del beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento     321

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  i fratelli e le sorelle del beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento     322

Elly Schlein

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  i nonni del richiedente o del beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

Motivazione

Si propone di ampliare la definizione di familiari al fine di chiarire le disposizioni e garanzie sul ricongiungimento familiare.

 

Emendamento     323

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  i fratelli e le sorelle del beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento     324

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  il padre, la madre, la nonna, il nonno, la zia o lo zio del beneficiario di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che il beneficiario di protezione internazionale sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;

Or. en

 

Emendamento     325

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  gli ascendenti diretti del richiedente o del beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento     326

Elly Schlein

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  i figli dei figli del richiedente;

Or. en

Motivazione

Si propone di ampliare la definizione di familiari al fine di chiarire le disposizioni e garanzie sul ricongiungimento familiare.

 

Emendamento     327

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater)  "sponsor": il cittadino di uno Stato membro o di un paese terzo autorizzato da uno Stato membro a soggiornare nel proprio territorio in qualità di titolare di un permesso di soggiorno rilasciato conformemente al diritto dell'Unione o nazionale di detto Stato membro per un periodo pari o superiore a un anno;

Or. en

 

Emendamento     328

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  "minore: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18;

(10)  "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18 al momento della presentazione della sua domanda di protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento     329

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  "minore": il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18 al momento della presentazione della sua domanda di protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento     330

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  "minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

(11)  '"minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto;

Or. en

 

Emendamento     331

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

(14)  "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato;

Or. en

 

Emendamento     332

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda o l'autorità accertante l'abbia respinta perché il richiedente vi ha rinunciato con un ritiro implicito;

(15)  "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda;

Or. en

 

Emendamento     333

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  "autorità accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;

(16)  "autorità accertante": qualsiasi organo giurisdizionale o quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;

Or. en

 

Emendamento     334

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  "sicurezza sociale": i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 44, riguardanti le prestazioni di malattia, le prestazioni di maternità e di paternità assimilate, le prestazioni d'invalidità, le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni per i superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni di pensionamento anticipato e le prestazioni familiari;

(17)  "sicurezza sociale": i settori della sicurezza sociale indicati dallo Stato membro;

_________________

 

44 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono liberi di decidere, senza ingerenze da parte dell'UE, quali soggetti sono coperti dal proprio sistema di sicurezza sociale nazionale, quali prestazioni sono erogate e a quali condizioni. Il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è uno degli strumenti a disposizione degli Stati membri per definire la portata delle prestazioni sociali erogate.

 

Emendamento     335

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  "sicurezza sociale": i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 44, riguardanti le prestazioni di malattia, le prestazioni di maternità e di paternità assimilate, le prestazioni d'invalidità, le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni per i superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni di pensionamento anticipato e le prestazioni familiari;

(17)  "sicurezza sociale": i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio44;

_________________

_________________

44 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

44 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

Or. en

 

Emendamento     336

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

(19)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

Or. en

 

Emendamento     337

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

(19)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

Or. en

Motivazione

Armonizzazione delle definizioni e riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (articolo 3).

 

Emendamento     338

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

(19)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale nelle procedure previste dal presente regolamento e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

Or. en

 

Emendamento     339

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta.

1.  Il presente regolamento si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta. Le disposizioni di cui agli articoli 15 e 21 del presente regolamento si applicano retroattivamente ai beneficiari di protezione internazionale i cui permessi di soggiorno non siano ancora scaduti.

Or. en

 

Emendamento     340

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta.

1.  La presente direttiva si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta.

Or. en

 

Emendamento     341

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. L'eventuale concessione di questi altri status non deve comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.

2.  La presente direttiva non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.

Or. en

 

Emendamento     342

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. L'eventuale concessione di questi altri status non deve comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.

2.  Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.

Or. en

Motivazione

In linea con il precedente emendamento al considerando 9.

 

Emendamento     343

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Sebbene non esista una definizione comune a livello dell'UE di sfollato per ragioni ambientali, ciò non osta a che gli Stati membri forniscano protezione a tali persone in base al proprio diritto o prassi nazionale.

Or. en

 

Emendamento     344

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. Coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.

1.  Il richiedente produce senza indugio tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. Coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura. L'eventuale soggiorno illegale nel territorio dello Stato membro prima della presentazione della domanda di protezione internazionale è esaminato quale possibile prova del fatto che il soggiorno nell'Unione è motivato da ragioni diverse dalla legittima richiesta di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     345

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. Coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.

1.  Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. L'autorità accertante e il richiedente cooperano durante l'intera procedura. Il richiedente rimane presente e disponibile durante l'intera procedura. Qualora il richiedente non fosse disponibile in qualsiasi momento durante la procedura a causa di circostanze attenuanti, le ragioni specifiche sono tenute in considerazione.

Or. en

 

Emendamento     346

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. Coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.

1.  L'autorità accertante ritiene che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari per motivare la domanda di protezione internazionale. L'autorità accertante è tenuta, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda. Il richiedente rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.

Or. en

Motivazione

La formulazione utilizzata nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE sembra descrivere meglio la portata della responsabilità del richiedente e dell'autorità accertante durante l'esame dei fatti e delle circostanze.

 

Emendamento     347

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. Coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.

1.  Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

Or. en

 

Emendamento     348

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. Coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.

1.  Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale in cooperazione con le autorità nazionali competenti. Le autorità accertanti nazionali competenti cooperano con il richiedente, il quale rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.

Or. en

 

Emendamento     349

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande pregresse [di protezione internazionale e esito di eventuali procedure accelerate di reinsediamento quali definite dal regolamento (UE) XXX/XX [regolamento reinsediamento]], itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

2.  Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     350

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande pregresse [di protezione internazionale e esito di eventuali procedure accelerate di reinsediamento quali definite dal regolamento (UE) XXX/XX [regolamento reinsediamento]], itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

2.  Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande pregresse di protezione internazionale e esito di eventuali procedure accelerate di reinsediamento, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     351

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure.]

3.  L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Qualora si sospetti che il richiedente è un adulto che dichiara, senza prove concrete, di avere un'età compresa tra i 15 e i 17 anni, l'accertamento dell'età del richiedente avviene mediante i metodi scientifici più aggiornati.

Or. en

 

Emendamento     352

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure.]

3.  L'autorità accertante, in cooperazione con il richiedente, esamina gli elementi pertinenti della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] e acquisisce tutte le informazioni necessarie per esaminare attentamente la domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

The shadow rapporteur is concerned that the balance struck by the proposal could adversely affect the burden of proof by relieving Member States from their obligation to assess the asylum application in cooperation with the individual asylum seeker, rather than solely on the basis of available elements. Such an omission would ignore jurisprudence from the ECtHR confirming the shared duty of an asylum-seeker and the authorities to ascertain and evaluate all relevant facts of the case in the asylum proceedings. Clarifying the wording of Article 4(3) could ensure that a collaborative process between both parties is maintained in the asylum procedure, thereby remaining in line with ECtHR standards.

 

Emendamento     353

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure.]

3.  L'autorità accertante, in cooperazione con il richiedente, esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

Or. en

Motivazione

Chiarendo la formulazione dell'articolo si garantisce la collaborazione tra le parti nell'ambito della procedura di asilo, in linea con quanto indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

 

Emendamento     354

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

4.  Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi.

Or. en

 

Emendamento     355

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

4.  Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi.

Or. en

 

Emendamento     356

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

4.  Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni nel suo paese d'origine è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

Or. en

 

Emendamento     357

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

5.  Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo e al richiedente è concesso il beneficio del dubbio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

The benefit of the doubt principle is well-established in international refugee law and requires that where an applicant's statements cannot be corroborated by evidence but has made a genuine effort to substantiate the claim, the lack of evidence or documents should not adversely affect the credibility of the claim, nor should the late submission of the claim. The explicit incorporation of the benefit of the doubt principle would be necessary to bring the Qualification Regulation in line with well-established practice and the UNHCR Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status.

 

Emendamento     358

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

5.  Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo e al richiedente è concesso il beneficio del dubbio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

The benefit of the doubt principle is well-established in international refugee law and requires that where an applicant's statement cannot be corroborated by evidence but the applicant has made a genuine effort to substantiate the claim, the lack of evidence or documents should not adversely affect the credibility of the claim, nor should the late submission of the claim. The explicit incorporation of the benefit of the doubt principle would be necessary to bring the Qualification Regulation in line with well-established practice and the UNHCR Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status. In A, B and C, the CJEU confirmed that while the Qualification Directive refers to the applicant submitting all elements as soon as possible to substantiate his or her claim, it is incumbent on the national authorities to cooperate with the applicant when assessing the relevant elements of the case and to have regard to the sensitive nature of the claim. For example, not declaring homosexuality at the outset to the relevant authorities cannot result in a conclusion that the individual's declaration lacks credibility. The Court further clarified that all fundamental rights, including dignity and privacy, must be respected in the process.

 

Emendamento     359

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

5.  Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore e al richiedente è concesso il beneficio del dubbio al riguardo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

 

Emendamento     360

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

5.  Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, possono essere richieste ulteriori prove al riguardo se non sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

 

Emendamento     361

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'espressione "sinceri sforzi" è troppo ambigua e soggettiva.

 

Emendamento     362

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed ha fornito una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

(b)  ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso;

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento all'articolo 4, paragrafo 5.

 

Emendamento     363

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed ha fornito una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

(b)  ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso;

Or. en

 

Emendamento     364

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     365

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     366

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con la valutazione del relatore, secondo il quale vi sono molte ragioni per cui un richiedente potrebbe non presentare immediatamente domanda di protezione internazionale. Il fatto che l'abbia presentata il prima possibile o meno non dovrebbe determinare il peso attribuito alle sue dichiarazioni.

 

Emendamento     367

Monika Hohlmeier

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;

(d)  il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile;

Or. en

 

Emendamento     368

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;

(d)  il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile;

Or. en

 

Emendamento     369

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     370

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.

1.  Il timore di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.

Or. en

 

Emendamento     371

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.

1.  Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato soltanto su avvenimenti verificatisi nel paese di origine.

Or. en

 

Emendamento     372

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione è coerente con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1.

 

Emendamento     373

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     374

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante valuta se il richiedente ha assunto deliberatamente una condotta tale da determinare la sua persecuzione nel paese di origine, al solo o principale obiettivo di creare le condizioni necessarie per richiedere la protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

È necessario creare le condizioni per evitare qualsiasi forma di abuso del sistema europeo comune di asilo (CEAS) da parte dei richiedenti protezione internazionale.

 

Emendamento     375

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

soppresso

Or. en

Motivazione

The examination of an application for international protection is concerned with the question whether the applicant has a well-founded fear of persecution or whether there are serious reasons to believe that the person has a real risk of being subjected to serious harm. Whether or not such risk results from circumstances created by the applicant since leaving the country is as such not relevant to this assessment. Through Article 5(3), even when formulated as an optional provision, the proposal runs the risk of denying international protection to persons who have a well-founded fear of persecution or risk serious harm through a legally irrelevant and by definition highly subjective assessment of whether they attempted to create conditions of eligibility for international protection. Article 5(3) is both unnecessary to secure the integrity of asylum systems and liable to deprive of protection those whose protection needs arise sur place.

 

Emendamento     376

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

soppresso

Or. en

Motivazione

Con l'articolo 5, paragrafo 3, anche se formulato come disposizione opzionale, la proposta rischia di negare la protezione internazionale alle persone che hanno un fondato timore di persecuzione o che rischiano di subire un danno grave, a causa di un esame giuridicamente irrilevante, e per definizione fortemente soggettivo, della possibilità che tali persone abbiano cercato di creare le condizioni per l'ammissibilità alla protezione internazionale.

 

Emendamento     377

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

3.  A condizione che le decisioni siano prese in piena conformità con la convenzione di Ginevra, la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può essere negato lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine. Sono escluse le circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente, tra cui, a titolo non esclusivo, l'orientamento sessuale e il credo religioso, ai quali il richiedente può aver manifestamente aderito, in varia misura, quando si trovava nel paese d'origine.

Or. en

 

Emendamento     378

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

3.  Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda di protezione internazionale non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

Or. en

 

Emendamento     379

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

3.  Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine al solo e principale obiettivo di ottenere la protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

È necessario creare le condizioni per evitare qualsiasi forma di abuso del sistema europeo comune di asilo (CEAS) da parte dei richiedenti protezione internazionale.

 

Emendamento     380

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere solo:

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

Or. en

 

Emendamento     381

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere solo:

I responsabili della persecuzione o del danno grave sono, in particolare:

Or. en

 

Emendamento     382

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

(b)  i partiti o le organizzazioni terroristiche che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

Or. it

 

Emendamento     383

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione da persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7.

(c)  soggetti non statuali, escluse organizzazioni criminali o terroristiche nelle quali il richiedente sia o sia stato volontariamente coinvolto, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione da persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7.

Or. en

 

Emendamento     384

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La protezione da persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:

(non concerne la versione italiana)

Or. en

 

Emendamento     385

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio

soppresso

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

 

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

 

Emendamento     386

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio

soppresso

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

 

Or. en

Motivazione

According to the 1951 refugee convention, as amended in 1967, the only protection actor is the State [Art. 1A(2)]:

"For the purposes of the present Convention, the term "refugee" shall apply to any person who:

…

(2) owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it." [country = state]

 

Emendamento     387

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,

soppresso

Or. it

 

Emendamento     388

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio

soppresso

Or. en

Motivazione

Conformemente alla convenzione sui rifugiati del 1951, l'unico attore della protezione è lo Stato [articolo 1 A, paragrafo 2]. Ai sensi di detto articolo, "rifugiato" è chiunque, avendo fondato motivo di essere perseguitato, non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese; oppure chiunque, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

 

Emendamento     389

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio

soppresso

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

 

Emendamento     390

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

 

Emendamento     391

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di fornire protezione conformemente al paragrafo 2.

Or. en

 

Emendamento     392

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di fornire protezione conformemente al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore in merito al fatto che la protezione del richiedente deve essere dimostrata nella pratica e nel caso specifico, non soltanto in termini generali o di principio. L'autorità competente dovrebbe dimostrare che non si tratta solo di una protezione temporanea e dall'efficacia limitata.

 

Emendamento     393

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di assicurare protezione conformemente al paragrafo 2.

Or. it

 

Emendamento     394

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

2.  La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea.

Or. en

 

Emendamento     395

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

2.  La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea.

Or. en

 

Emendamento     396

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

2.  La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva. Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

Or. en

 

Emendamento     397

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

2.  La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione si considera fornita se lo Stato adotta adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

Or. en

 

Emendamento     398

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti si basano sugli eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.

soppresso

Or. it

 

Emendamento     399

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti si basano sugli eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.

3.  Le autorità accertanti si adoperano per ottenere e tengono conto di informazioni e orientamenti precisi e aggiornati sulla situazione del paese d'origine provenienti da tutte le pertinenti fonti nazionali, dell'Unione e internazionali, inclusa l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, gli esperti di diritti umani dell'UNHCR e le ONG. Le autorità accertanti possono decidere di prestare una particolare attenzione alle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione, all'analisi comune della situazione in determinati paesi d'origine e alle note di orientamento di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

Or. en

 

Emendamento     400

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti si basano sugli eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.

3.  Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti tengono conto e possono basarsi sugli eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.

Or. en

 

Emendamento     401

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti si basano sugli eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.

3.  Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti possono tenere conto degli eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.

Or. en

 

Emendamento     402

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto di protezione interna non deriva dalla convenzione sui rifugiati del 1951 e introduce un ulteriore criterio di ammissibilità per lo status di rifugiato al di là dei criteri previsti dall'articolo 1A della convenzione sui rifugiati, pertanto si rischia di lasciare senza protezione ai sensi del diritto dell'UE i richiedenti che hanno diritto alla protezione conformemente alla convenzione sui rifugiati.

 

Emendamento     403

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

 

Emendamento     404

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. it

Emendamento     405

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante stabilisce che il richiedente non necessita di protezione internazionale se questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, questi:

soppresso

a) non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure

 

b) ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi.

 

Or. en

 

Emendamento     406

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante stabilisce che il richiedente non necessita di protezione internazionale se questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, questi:

1.  Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, e a condizione che né lo Stato né i suoi rappresentanti siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, l'autorità accertante può stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, questi:

Or. en

 

Emendamento     407

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure

soppresso

Or. en

 

Emendamento     408

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     409

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi.

(b)  ha accesso alla protezione completa, efficace e duratura da persecuzioni o danni gravi.

Or. en

 

Emendamento     410

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente non è tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     411

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente non è tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.

2.  Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica.

Or. en

 

Emendamento     412

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente non è tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.

2.  Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna quanto prima e al più tardi quando l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la non disponibilità della protezione interna incombe al richiedente. Il richiedente è tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.

Or. en

Motivazione

Non è necessario allungare la procedura con una valutazione preventiva dei criteri di qualifica, soprattutto quando vi sono chiare indicazioni della disponibilità di protezione interna nel paese d'origine per un richiedente protezione internazionale. L'ordine di tali valutazioni dovrebbe essere flessibile.

 

Emendamento     413

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente non è tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.

2.  Si può procedere a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente, tuttavia, collabora con l'autorità accertante per stabilire se sono soddisfatte le condizioni per la protezione interna in una parte del suo paese d'origine.

Or. en

Motivazione

L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante, tuttavia è parimenti necessario che il richiedente collabori con tale autorità, fornendo informazioni significative e rispondendo a tutte le domande poste, affinché essa possa determinare se sono soddisfatte le condizioni per la protezione interna.

 

Emendamento     414

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     415

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

3.  Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.

Or. en

 

Emendamento     416

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

3.  Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti possono tenere conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Or. en