Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
2016/0223(COD)
27.3.2017
EMENDAMENTI
417 - 798
Progetto di relazione
Tanja Fajon
(PE599.799v02-00)
Norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
Proposta di regolamento
( COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) )
AM_Com_LegReport
Emendamento 417
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente. | soppresso |
Or. en
Emendamento 418
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente. | 4. Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e lo status sociale. |
Or. en
Emendamento 419
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente. | 4. Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'origine etnica, l'appartenenza a una minoranza nazionale e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente. |
Or. en
Emendamento 420
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente. | 4. Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità e l'efficacia della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente. |
Or. en
Emendamento 421
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 4 bis. L'eventuale decisione di non fornire protezione internazionale a un minore, accompagnato o meno, basata sulla disponibilità di protezione interna, è preceduta da una procedura formale di determinazione dell'interesse superiore. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia e di soluzioni durature per il suo sviluppo deve costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente garantita nell'area individuata. |
Or. en
Motivazione
Il principio dell'interesse superiore del minore dovrebbe essere la prima considerazione dell'autorità accertante anche quando valuta le condizioni per la protezione interna. Il minore, accompagnato o meno, dovrebbe essere rimpatriato in un'area sicura del proprio paese di origine solo se si ritiene che tutte le condizioni per il suo benessere siano state soddisfatte. Le disposizioni del presente articolo sono conformi a quelle contenute nell'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE ("direttiva sui rimpatri").
Emendamento 422
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oppure | (a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oppure |
Or. en
Emendamento 423
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; | (a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale e/o la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale; |
Or. en
Emendamento 424
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; | soppresso |
Or. en
Emendamento 425
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; | soppresso |
Or. en
Emendamento 426
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; | soppresso |
Or. en
Emendamento 427
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione | Emendamento |
(e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2; | soppresso |
Or. en
Emendamento 428
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (e bis) procedimenti giudiziari o sanzioni penali discriminatori o sproporzionati che comportino violazioni gravi dei diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi morali, religiosi o politici o in ragione dell'appartenenza a una determinata etnia o cittadinanza; |
Or. en
Motivazione
L'atto di persecuzione è attualmente previsto dal diritto italiano (D.Lgs. 21.12.2014 n. 18 articolo 1 lettera bis)
Emendamento 429
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione | Emendamento |
(f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia. | soppresso |
Or. en
Emendamento 430
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione | Emendamento |
(f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia. | (f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia, come il reclutamento di minori, le mutilazioni genitali, i matrimoni forzati, la tratta di minori e il lavoro minorile, la violenza domestica, la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, le violazioni dei diritti economici, sociali e culturali. |
Or. en
Emendamento 431
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Nel valutare i motivi di persecuzione va tenuto conto di quanto segue: | 1. Nel valutare i motivi di persecuzione l'autorità accertante tiene conto di quanto segue: |
Or. fr
Emendamento 432
Lorenzo Fontana
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il termine "religione" include in particolare le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede e le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; | (b) il termine "religione" include in particolare la fede religiosa (come dimostrato dalle persecuzioni ai danni dei cristiani in Africa e in Medio Oriente), le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede e le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; |
Or. it
Emendamento 433
Miltiadis Kyrkos
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il termine "religione" include in particolare le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede e le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; | (b) il termine "religione teista o convinzioni non teiste" include la partecipazione a, la manifestazione di o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede e le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; |
Or. en
Emendamento 434
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) l'espressione "particolare gruppo sociale" si riferisce in particolare a un gruppo: | soppresso |
- i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e |
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- |
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che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante; |
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in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; |
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Or. en
Emendamento 435
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) l'espressione "particolare gruppo sociale" si riferisce in particolare a un gruppo: | (d) l'espressione "appartenenza a un particolare gruppo sociale" si riferisce in particolare a un gruppo: |
Or. en
Emendamento 436
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
- i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e | - i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, o |
Or. it
Emendamento 437
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
- i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e | - i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, oppure |
Or. en
Emendamento 438
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
- i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e | - i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, oppure |
Or. en
Emendamento 439
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
- i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e | - i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, oppure |
Or. en
Emendamento 440
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante; | che possiede un'identità distinta dimostrabile nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante; |
Or. en
Emendamento 441
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; | soppresso |
Or. en
Emendamento 442
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; | in funzione delle circostanze nel paese d'origine, l'espressione include un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale e delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto di tali aspetti; |
Or. it
Emendamento 443
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; | in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione include un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali; |
Or. en
Emendamento 444
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; | in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione include un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale e di aspetti legati al genere e/o al fatto di avere subito o di rischiare la tratta sessuale per lo sfruttamento a fini sessuali, compresi l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali. Si tiene debito conto di tali aspetti ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo; |
Or. en
Motivazione
Theshadow rapporteur agrees with the rapporteur that linking sexual orientation toacts considered criminal is out of place and should be removed. Sexual orientation in legislation can never mean acts considered to be criminal and has no legal added-value since the concept of sexual orientation is clearly definedin European treaties and EU law, and thus also recognised in national law. The addition of "gender expression" to the definition of"particular social group" follows in particular a European Court of HumanRights ruling where it was clarified that individuals can be at particular riskof ill-treatment (under Article 3 ECHR) in third countries where they are perceived as not conforming to the gender roles ascribed to them by society,tradition and even the legal system (N v. Sweden, Application no. 23505/09).
Emendamento 445
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione | Emendamento |
(e) il termine "opinione politica" si riferisce in particolare alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti. | (e) il termine "opinione politica" si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi. |
Or. en
Emendamento 446
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni. | 2. Quando l'autorità accertante esamina se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni. |
Or. fr
Emendamento 447
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni. | 2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita in modo dimostrabile dall'autore delle persecuzioni. |
Or. en
Emendamento 448
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni. | 2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, etniche, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni. |
Or. en
Emendamento 449
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità. | soppresso |
Or. en
Emendamento 450
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità. | 3. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità, a condizione che detti comportamenti o pratiche non siano contrari al diritto e alle norme dell'Unione. |
Or. en
Emendamento 451
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità. | 3. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità o coscienza. |
Or. en
Motivazione
Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che il termine "identità" sia restrittivo. Può essere la coscienza di una persona che la porta ad avere un timore fondato di essere perseguitata. Tale approccio è inoltre conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11.
Emendamento 452
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità. | 3. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità o coscienza. |
Or. en
Emendamento 453
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 11 | soppresso |
Cessazione |
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1. |
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Un cittadino di paese terzo o un apolide cessa di essere rifugiato qualora si verifichino una o più delle seguenti circostanze: |
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(a) l'interessato si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; |
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(b) avendo perso la cittadinanza, l'interessato l'abbia volontariamente riacquistata; |
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(c) l'interessato abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; |
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(d) l'interessato si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; |
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(e) l'interessato non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
(f) se trattasi di apolide, l'interessato sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato. |
|
Le lettere e) e f), non si applicano al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. |
|
2. Quando si applica il paragrafo 1, lettere e) e f), l'autorità accertante: |
|
(a) esamina se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni; |
|
(b) si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. |
|
Or. en
Emendamento 454
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (f bis) si renda irreperibile al di fuori della giurisdizione dello Stato membro ospitante. |
Or. en
Emendamento 455
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Le lettere e) e f), non si applicano al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. | soppresso |
Or. en
Emendamento 456
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Le lettere e) e f), non si applicano al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. | Le lettere e) e f), non si applicano al rifugiato che possa dimostrare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. |
Or. en
Motivazione
Le deroghe alle lettere e) e f) dell'articolo 11 dovrebbero essere applicate solo quando il rifugiato è in grado di dimostrare che esistono motivi collegati alla precedente persecuzione che interferirebbero con il suo diritto a essere protetto nel paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. Tale disposizione aiuterebbe a prevenire abusi del CEAS.
Emendamento 457
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Gli Stati membri possono decidere che il reiterato rifiuto di integrarsi attivamente da parte del cittadino di un paese terzo o di un apolide avente titolo al riconoscimento dello status di rifugiato possa portare, come misura di extrema ratio, alla cessazione dell'ammissibilità alla protezione internazionale. |
Or. en
Emendamento 458
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) esamina se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Le medesime tutele sono già garantite dal paragrafo 1, lettere e) e f) del presente articolo.
Emendamento 459
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. | (b) può basarsi su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]. |
Or. en
Emendamento 460
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. | (b) tiene conto di informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. |
Or. en
Emendamento 461
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se: | 1. Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento se: |
Or. en
Motivazione
Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che l'articolo 1D della Convenzione di Ginevra non nega lo status di rifugiato a determinate categorie di persone, ma semplicemente le esclude dai diritti e dai benefici previsti dalla Convenzione. Poiché l'articolo si ispira all'articolo 1D della Convenzione di Ginevra, il medesimo approccio dovrebbe essere adottato nel presente regolamento.
Emendamento 462
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici del presente regolamento; | (a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva; |
Or. en
Emendamento 463
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) i palestinesi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento specificamente se: |
| • l'UNRWA in quanto agenzia sia stata sciolta o le sue attività siano interrotte o esista un motivo oggettivo al di fuori del controllo della persona interessata per cui tale persona non sia in grado di (ri)avvalersi della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA, |
| • una persona, dopo essersi effettivamente avvalsa di tale protezione o assistenza, smetta di riceverla per un motivo al di fuori del suo controllo e indipendente dalla sua volontà. |
Or. en
Motivazione
According to the "Note on UNHCR's Interpretation of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and Article 12(1)(a) of the EU Qualification Directive" in the context of Palestinian refugees seeking international protection, the phrase "ceased for any reason" in the second paragraph of Article 1D of the 1951 Convention/Article 12(1)(a) of the Qualification Directive should not be interpreted restrictively.
Broadly similar to UNHCR's position, the CJEU in Case C-364/11 held that the phrase "when such protection or assistance has ceased for any reason" (without the position of those persons concerned being definitely settled in accordance with the relevant UN General Assembly resolutions) includes the following situations:
• Situations where a person who, after actually availing him/herself of UNRWA's assistance, ceases to receive it for a reason beyond his/her control and
• independent of his/her volition which forces him/her to leave the UNRWA area and therefore prevents him/her from receiving UNRWA's assistance. This includes situations where a Palestinian refugee has been forced to leave UNRWA's area of operation where his/her personal safety is at serious risk and if it is impossible for UNRWA to guarantee his/her living conditions in accordance with that organization's mission.
• The cessation of UNRWA as an agency or the cessation of UNRWA's activities. This would include the fact that it has become impossible for UNRWA to carry out its mission. However, the CJEU noted that it is primarily the actual assistance provided by UNRWA and not the existence of UNRWA as an agency that must cease in order for the second sentence of Article 12(1)(a) to be triggered.
Emendamento 464
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che: | 2. Un cittadino di paese terzo o un apolide può essere escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che: |
Or. en
Emendamento 465
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (a bis) abbia pianificato, agevolato o partecipato alla commissione di reati terroristici; |
Or. en
Emendamento 466
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (a ter) abbia partecipato alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o risorse materiali o attraverso il finanziamento delle sue attività in qualunque modo; |
Or. en
Emendamento 467
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato; gli atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, possono essere classificati reati gravi di diritto comune; | (b) abbia commesso un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato; gli atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, possono essere classificati reati gravi di diritto comune; |
Or. en
Emendamento 468
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (c bis) si renda irreperibile al di fuori della giurisdizione dello Stato membro ospitante. |
Or. en
Emendamento 469
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati. | soppresso |
Or. en
Motivazione
The Treaties prescribe that the European common policy on asylum be in accordance with the Geneva Convention relating to the status of refugees and other relevant treaties (see, among others, Article 18 of the Charter, which states that "the right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention"). Nevertheless the corresponding article of the Convention (Article 1F) does not include in its scope "persons who incite or otherwise participate in the commission of the crimes or acts mentioned therein". UNHCR had already proposed the deletion of Article 12 (3) in 2009 in its comments to the previous revision of the Directive, as it could lead Member States to
exclude persons lacking the intent to commit crimes, who thus could not be deemed
individually responsible under international criminal law.
See: UNHCR comments on the European Commission's proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted
( COM(2009)551 , 21 October 2009)
Emendamento 470
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. Le clausole di esclusione di cui al paragrafo 2 non si applicano ai minori. |
Or. en
Emendamento 471
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. Le clausole di esclusione di cui al paragrafo 2 non si applicano ai minori. |
Or. en
Emendamento 472
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 ter. Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2, lettera c), solo dopo avere effettuato, per ogni singolo caso, una valutazione dei fatti specifici sottoposti alla loro attenzione al fine di determinare se sussistono motivi gravi per ritenere che gli atti commessi dalla persona in questione, che altrimenti possiederebbe i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rientrano nell'ambito di applicazione di tale particolare esclusione. |
Or. en
Motivazione
Paragrafo conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr., a tale proposito, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, punti 87 e 94, e sentenza del 31 gennaio 2017, Mostafa Lounani, C-573/14, punto 72).
Emendamento 473
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 ter. Tutte le persone a cui sono applicabili i motivi di esclusione di cui al paragrafo 2 hanno accesso a un ricorso effettivo contro la decisione. |
Or. en
Emendamento 474
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), i seguenti atti sono classificati reati gravi di diritto comune: | soppresso |
(a) gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, |
|
(b) gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico. |
|
Or. en
Emendamento 475
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), i seguenti atti sono classificati reati gravi di diritto comune: | soppresso |
(a) gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, |
|
(b) gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico. |
|
Or. en
Emendamento 476
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), i seguenti atti sono classificati reati gravi di diritto comune: | soppresso |
(a) gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, |
|
(b) gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico. |
|
Or. en
Motivazione
Il relatore ombra condivide la motivazione del relatore (per l'intero paragrafo 5, quindi anche per le due soppressioni seguenti) secondo la quale "La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al considerando 31 interpreta le disposizioni dell'attuale articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c). L'aggiunta di un ulteriore paragrafo all'articolo crea soltanto maggiore confusione. L'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea è indicata al considerando 31 e ciò è sufficiente per interpretare con chiarezza l'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), per quanto riguarda gli atti di terrorismo e gli atti particolarmente crudeli. Il paragrafo 5 va dunque soppresso".
Emendamento 477
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), i seguenti atti sono classificati reati gravi di diritto comune: | 5. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), i seguenti aspetti sono considerati di particolare importanza dall'autorità accertante durante la valutazione individuale: |
Or. en
Emendamento 478
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, | soppresso |
Or. en
Emendamento 479
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, | soppresso |
Or. en
Emendamento 480
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, | (a) la partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche laddove non sia accertato che la persona interessato abbia commesso, tentato di commettere o minacciato di commettere un atto terroristico come definito nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, |
Or. en
Emendamento 481
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico. | soppresso |
Or. en
Emendamento 482
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico. | soppresso |
Or. en
Emendamento 483
Monika Hohlmeier
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico. | (b) gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico, e il coinvolgimento nella preparazione di tali atti di terrorismo o il sostegno a un gruppo terroristico, come indicato nella direttiva (2017/XXX) sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. |
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento corrisponde al nuovo considerando 31 bis. Entrambi gli emendamenti si riferiscono alla sentenza C-573/14 della Corte di giustizia dell'Unione europea che interpreta la preparazione di un atto terroristico o il sostegno a una rete terroristica come un motivo di esclusione dallo status di rifugiato o di persona soggetta a protezione sussidiaria.
Emendamento 484
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico. | (b) la pianificazione, l'incitamento o contributo o l'esecuzione di atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico. |
Or. en
Emendamento 485
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico. | (b) una condanna da parte dei tribunali di uno Stato membro per la partecipazione alle attività di un gruppo terroristico; oppure |
Or. en
Emendamento 486
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) reati gravi contro l'autodeterminazione sessuale, ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro, come lo stupro o lo stupro di minore. |
Or. en
Emendamento 487
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) l'appartenenza alla dirigenza di un gruppo terroristico. |
Or. en
Emendamento 488
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. L'esclusione di una persona dallo status di rifugiato dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e non è soggetta ad ulteriori valutazioni della proporzionalità in relazione al caso di specie. | soppresso |
Or. en
Emendamento 489
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. L'esclusione di una persona dallo status di rifugiato dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e non è soggetta ad ulteriori valutazioni della proporzionalità in relazione al caso di specie. | soppresso |
Or. en
Emendamento 490
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. L'esclusione di una persona dallo status di rifugiato dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e non è soggetta ad ulteriori valutazioni della proporzionalità in relazione al caso di specie. | soppresso |
Or. en
Motivazione
The shadow rapporteur agrees with the rapporteur's assessment that "the Commission's proposed text in Article 12(6) is terribly confusing insofar as it refers to case law. The principle of proportionality is a general principle of Union law. The CJEU, in its case-law, has stated that whether someone is refused refugee status on the grounds laid down in Article 12 depends on an assessment of the "seriousness of the acts committed", which in turn requires taking account of "all the circumstances surrounding the acts in question and the situation of that person". This inevitably requires a proportionality test. The Commission proposal is misleading in that regard and should be deleted."
Emendamento 491
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato | Revoca dello status di rifugiato |
| La modifica si applica all'intero testo in esame. L'approvazione dell'emendamento impone adeguamenti tecnici in tutto il testo. |
Or. en
Emendamento 492
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante revoca, fa cessare o rifiuta di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo o di un apolide se: | 1. L'autorità accertante può revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo o di un apolide se: |
Or. it
Emendamento 493
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato; | (c) il fatto di aver presentato i fatti pertinenti ai fini del merito della domanda di protezione internazionale in modo erroneo o di averli omessi ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato; |
Or. en
Emendamento 494
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato; | soppresso |
Or. en
Motivazione
The Treaties prescribe that the European common policy on asylum be in accordance with the Geneva Convention relating to the status of refugees and other relevant treaties (see, among others, Article 18 of the EU Charter of Fundamental Rights, which states that "the right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention"). The grounds on which refugee status may be ended (the so-called "cessation clauses") are set out in an exhaustive list in Article 1(C) of the Geneva Convention. The fact that such list is exhaustive implies that EU secondary law cannot provide further grounds for revocation of the refugee status: doing so violates the Geneva Convention and, by extension, EU primary law, notably Article 18 of the Charter, Article 78 (1) TFEU as well as the general principles of EU law under Article 6(3) TEU. Accordingly, Articles 14 (1) (d) and (e) to the new Commission proposal (which correspond to Article 14 (4) (b) and (c) of the 2011 Qualifications Directive) as well as Article 14 (1) (f) (introduced by the Commission proposal) transform the exceptions to the principle of non refoulement of Article 33(2) of the Geneva Convention into facultative grounds for revoking, ending or refusing to renew refugee status, broadening the list of cessation grounds beyond what ought to be lawful under the Geneva Convention.
Emendamento 495
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova; | soppresso |
Or. en
Emendamento 496
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova; | soppresso |
Or. en
Motivazione
The Treaties prescribe that the European common policy on asylum be in accordance with the Geneva Convention relating to the status of refugees and other relevant treaties (see, among others, Article 18 of the EU Charter of Fundamental Rights, which states that "the right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention"). The grounds on which refugee status may be ended (the so-called "cessation clauses") are set out in an exhaustive list in Article 1(C) of the Geneva Convention. The fact that such list is exhaustive implies that EU secondary law cannot provide further grounds for revocation of the refugee status: doing so violates the Geneva Convention and, by extension, EU primary law, notably Article 18 of the Charter, Article 78 (1) TFEU as well as the general principles of EU law under Article 6(3) TEU. Accordingly, Articles 14 (1) (d) and (e) to the new Commission proposal (which correspond to Article 14 (4) (b) and (c) of the 2011 Qualifications Directive) as well as Article 14 (1) (f) (introduced by the Commission proposal) transform the exceptions to the principle of non refoulement of Article 33(2) of the Geneva Convention into facultative grounds for revoking, ending or refusing to renew refugee status, broadening the list of cessation grounds beyond what ought to be lawful under the Geneva Convention.
Emendamento 497
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova; | (d) vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova, sulla base di una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità; |
Or. en
Emendamento 498
Monika Hohlmeier
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova; | (d) vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato membro in cui si trova e la sicurezza dei singoli cittadini di tale Stato; |
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento intende chiarire che se le autorità di contrasto hanno motivi ragionevoli per considerare una persona un pericolo per i singoli cittadini, tali motivi possono anche essere addotti per revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato.
Emendamento 499
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione | Emendamento |
(e) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova; | soppresso |
Or. en
Emendamento 500
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione | Emendamento |
(e) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova; | soppresso |
Or. en
Motivazione
The Treaties prescribe that the European common policy on asylum be in accordance with the Geneva Convention relating to the status of refugees and other relevant treaties (see, among others, Article 18 of the EU Charter of Fundamental Rights, which states that "the right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention"). The grounds on which refugee status may be ended (the so-called "cessation clauses") are set out in an exhaustive list in Article 1(C) of the Geneva Convention. The fact that such list is exhaustive implies that EU secondary law cannot provide further grounds for revocation of the refugee status: doing so violates the Geneva Convention and, by extension, EU primary law, notably Article 18 of the Charter, Article 78 (1) TFEU as well as the general principles of EU law under Article 6(3) TEU. Accordingly, Articles 14 (1) (d) and (e) to the new Commission proposal (which correspond to Article 14 (4) (b) and (c) of the 2011 Qualifications Directive) as well as Article 14 (1) (f) (introduced by the Commission proposal) transform the exceptions to the principle of non refoulement of Article 33(2) of the Geneva Convention into facultative grounds for revoking, ending or refusing to renew refugee status, broadening the list of cessation grounds beyond what ought to be lawful under the Geneva Convention.
Emendamento 501
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione | Emendamento |
(e) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova; | soppresso |
Or. en
Emendamento 502
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova; | (e) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità con riferimento ai reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova; |
Or. en
Motivazione
Appare pertinente definire un riferimento giuridico comune per quello che deve essere considerato un "reato di particolare gravità", tenuto conto delle diverse interpretazioni fornite dal diritto penale dei vari Stati. Questo riferimento è necessario, in particolare, in ragione del passaggio da direttiva a regolamento.
Emendamento 503
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione | Emendamento |
(f) si applica l'articolo 23, paragrafo 2. | soppresso |
Or. en
Emendamento 504
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(f) si applica l'articolo 23, paragrafo 2. | soppresso |
Or. en
Emendamento 505
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(f) si applica l'articolo 23, paragrafo 2. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Stessa motivazione dell'articolo 23, paragrafo 2.
Emendamento 506
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 –lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (f bis) si renda irreperibile al di fuori della giurisdizione dello Stato membro ospitante. |
Or. en
Emendamento 507
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa. | soppresso |
Or. en
Motivazione
La soppressione è intesa a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti.
Emendamento 508
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa. | soppresso |
Or. en
Emendamento 509
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa. | 2. Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante non riconosce lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa. |
Or. en
Emendamento 510
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa. | 2. Nelle situazioni di cui alla lettera d) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa. |
Or. en
Emendamento 511
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettere da d) a f), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro. | soppresso |
Or. en
Emendamento 512
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettere da d) a f), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro. | soppresso |
Or. en
Motivazione
La soppressione è intesa a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti.
Emendamento 513
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettere da d) a f), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro. | 3. Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettera d), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro. |
Or. en
Emendamento 514
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, l'autorità accertante che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. | 4. L'autorità accertante che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
Or. en
Motivazione
L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'articolo 4, paragrafo 1.
Emendamento 515
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. | 5. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto un mese dopo l'adozione, ove non diversamente indicato. |
Or. en
Emendamento 516
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. | 5. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto immediatamente dopo l'adozione. Gli Stati membri possono decidere, in casi specifici e debitamente motivati, di concedere al cittadino di paese terzo o all'apolide altri tre mesi per chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. |
Or. en
Emendamento 517
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. | 5. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi, in particolare legati al lavoro, previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. |
Or. en
Emendamento 518
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. | 5. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo nove mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. |
Or. en
Emendamento 519
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. | 5. La decisione dell'autorità accertante di revoca dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo un mese dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. |
Or. en
Emendamento 520
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. | 5. La decisione dell'autorità accertante di revoca dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo nove mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. |
Or. en
Motivazione
Il periodo di tolleranza di tre mesi è irrealistico per consentire ai beneficiari di protezione internazionale il cui status sia improvvisamente revocato di presentare una domanda con possibilità di accoglimento, viste le note difficoltà di ottenere la documentazione e le decisioni necessarie (ossia sponsorizzazione, assunzione, ammissione, legami familiari dimostrati). La rifusione della direttiva 2016/801, invece, riconosce agli studenti e ai ricercatori internazionali un minimo di nove mesi per trovare un lavoro o avviare un'attività di lavoro autonomo al termine degli studi di ricerca (articolo 25).
Emendamento 521
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 15
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 15 | soppresso |
Riesame dello status di rifugiato |
|
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare: |
|
(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; |
|
(b) al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato. |
|
Or. en
Motivazione
The proposed review of refugee status is a resource-consuming bureaucratic step that some Member States have not seen the purpose or need in practice to introduce. For example, France in 2016 replaced its yearly permit renewal system—with similarities to this proposal—with multiannual permits because this systematic status review was useless in 99% of cases (only 7654 refusals for 795.220 renewal requests). The previous system was found to be ineffective for fighting fraud and irregularity and counter-productive for integration outcomes.
Sources:
Matthias Fekl (May 2013) "Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France", pageS 12-14
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000283.pdf
Emendamento 522
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare: | Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 e fatto salvo il diritto del beneficiario della protezione internazionale di proporre appello avverso una decisione dell'autorità accertante in linea con gli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE)XXX/XXX [regolamento procedure], l'autorità accertante può, ove necessario e proporzionato e tenuto conto delle circostanze specifiche del beneficiario di protezione internazionale, riesaminare lo status di rifugiato: |
Or. en
Emendamento 523
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare: | Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante può riesaminare lo status di rifugiato, in particolare qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente. |
Or. it
Emendamento 524
Monika Hohlmeier
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare: | Le autorità accertanti dello Stato membro possono riesaminare lo status di rifugiato in qualsiasi momento laddove abbiano motivi ragionevoli per ritenere che l'articolo 14, paragrafo 1, possa trovare applicazione. Esse riesaminano lo status di rifugiato in particolare: |
Or. en
Motivazione
Per applicare l'articolo 14, paragrafo 1, le autorità accertanti degli Stati membri devono avere la possibilità di riesaminare lo status di rifugiato in qualsiasi momento e anche quando l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b) non trovano applicazione in quel momento.
Emendamento 525
Monika Hohlmeier
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare: | Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina regolarmente lo status di rifugiato in particolare: |
Or. en
Emendamento 526
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare: | Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato, in particolare quando: |
Or. en
Emendamento 527
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare: | Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante può riesaminare lo status di rifugiato in particolare: |
Or. en
Emendamento 528
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; | soppresso |
Or. it
Emendamento 529
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; | soppresso |
Or. en
Emendamento 530
Anna Maria Corazza Bildt
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; | (a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente, tenuto conto del livello di integrazione del richiedente e della creazione di legami all'interno del paese ospitante; |
Or. en
Emendamento 531
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; | (a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del beneficiario di protezione internazionale; |
Or. fr
Motivazione
Conformemente alle definizioni del presente regolamento: un beneficiario di protezione internazionale è la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e un richiedente è il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva.
Emendamento 532
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; | (a) le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; |
Or. en
Motivazione
Un riesame dello status di rifugiato al momento della revisione del permesso di soggiorno richiederebbe l'impiego di molte risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Ciononostante, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di riesaminare lo status di protezione internazionale qualora l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo osservi un cambiamento significativo nel paese di origine del rifugiato.
Emendamento 533
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato. | soppresso |
Or. it
Emendamento 534
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato. | soppresso |
Or. en
Emendamento 535
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato. | soppresso |
Or. en
Emendamento 536
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Un riesame dello status di rifugiato al momento della revisione del permesso di soggiorno richiederebbe l'impiego di molte risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Ciononostante, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di riesaminare lo status di protezione internazionale qualora l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo osservi un cambiamento significativo nel paese di origine del rifugiato.
Emendamento 537
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato. | (b) al momento del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato. |
Or. en
Emendamento 538
Anna Maria Corazza Bildt
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) il presente articolo non si applica ai minori non accompagnati, a meno che non sia nel loro interesse superiore e si accerti che il minore non sarà esposto a danni gravi al suo ritorno nel paese terzo di origine. |
Or. en
Emendamento 539
Monika Hohlmeier
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
È considerato danno grave ai fini dell'articolo 2, punto 5: | È considerato danno grave ai fini dell'articolo 2, punto 5, unicamente: |
Or. en
Emendamento 540
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte; oppure | (a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte nel paese di origine; oppure |
Or. en
Emendamento 541
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; oppure | (b) la tortura del richiedente nel suo paese di origine; oppure |
Or. en
Motivazione
"Trattamento inumano o degradante" è troppo ambiguo e "pena" è troppo generale.
Emendamento 542
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; oppure | (b) la tortura o altra pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o oppure |
Or. fr
Motivazione
Riferimento ai testi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 4 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.
Emendamento 543
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; oppure | (b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano ai danni del richiedente nel suo paese di origine; oppure |
Or. en
Emendamento 544
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. | soppresso |
Or. en
Emendamento 545
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. | (c) la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Occorre che le minacce gravi includano minacce a gruppi di persone come i conflitti armati interni o internazionali o altre situazioni di violenza e di violazioni sistematiche di diritti umani, l'occupazione militare compresi i disordini civili, la diffusa insicurezza o eventi che provochino gravi perturbazioni dell'ordine pubblico; oppure |
Or. en
Motivazione
The CJUE case "Elgafaji interpretation of the indiscriminate violence requirement needs to be reconciled with the case-law of the European Court of Human Rights on Article 3 ECHR, mirrored in the ground foreseen in Article 16(b). The Grand Chamber of the Strasbourg Court has firmly stated that "in the most extreme cases" where a person would face a real risk of ill-treatment simply by virtue of being present on the territory, Article 3 ECHR would be triggered. Accordingly, Article 16(b), which must reflect Article 3 ECHR, applies to all cases where the Article 3 ECHR test applies, and also covers extreme situations whereby violence is of such degree as to put any person present on the territory at risk.
Based on the principle of effet utile, the content and meaning of Article 16(c) must differ from that of Article 16(b). Accordingly, the protection of Article 16(c) would apply to asylum seekers who face a real risk of serious harm stemming from indiscriminate violence, which need not be as high as to trigger Article 3 ECHR – and thereby to fall under Article 16(b). The Qualification Regulation should reflect the dialogue between the Strasbourg and Luxembourg Courts, since both courts' interpretation of fundamental rights should inform the EU asylum acquis. In the light of ECtHR case law, Article 16(c) should extend subsidiary protection to serious threats stemming from indiscriminate violence, yet of lower intensity than that contemplated in Sufi and Elmi v. United Kingdom or J.K. v. Sweden."
Emendamento 546
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. | (c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, o |
Or. it
Emendamento 547
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. | (c) la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; oppure |
Or. en
Emendamento 548
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. | (c) la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. |
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento è in linea con la sentenza della CGUE nella causa Elgafaji, che chiarisce che la violenza indiscriminata non deve essere necessariamente di natura individuale affinché una persona che vi è soggetta abbia titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.
Emendamento 549
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (c bis) la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante da una calamità naturale o provocata dall'uomo. Le calamità naturali o provocate dall'uomo includono: gli effetti del cambiamento climatico, l'accaparramento delle terre, l'accaparramento delle risorse idriche, la desertificazione dell'habitat, la villaggizzazione forzata e le calamità ambientali e l'inquinamento provocati dalla guerra. |
Or. en
Motivazione
I rifugiati ambientali non sono attualmente tutelati dal diritto internazionale. A differenza dei rifugiati tutelati dalla Convenzione sui rifugiati delle Nazioni Unite del 1951, i rifugiati ambientali, se rimpatriati nel loro paese di origine, tornerebbero a un ambiente devastato o sarebbero costretti a rimanere in campi per rifugiati. Il cambiamento climatico non riguarda solo l'ambiente, ma ha effetti che incidono su ogni aspetto della vita delle persone: dalla stabilità dei governi e delle economie alla salute.
Emendamento 550
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (c bis) la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante da disastri naturali o creati dall'uomo. |
Or. it
Emendamento 551
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 17
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 17 | soppresso |
Cessazione |
|
1. Un cittadino di paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria. |
|
2. L'autorità accertante: |
|
(a) considera se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave; |
|
(b) si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sulle informazioni e sugli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. |
|
3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. |
|
Or. en
Emendamento 552
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Un cittadino di paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria. | 1. Fatto salvo il diritto del beneficiario di protezione internazionale di proporre appello avverso una decisione dell'autorità accertante in linea con gli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE)XXX/XXX [regolamento procedure], un cittadino di paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria. |
Or. en
Emendamento 553
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Gli Stati membri possono decidere che il reiterato rifiuto di integrarsi attivamente da parte del cittadino di un paese terzo o di un apolide avente titolo alla protezione sussidiaria possa portare, come misura di extrema ratio, alla cessazione dell'ammissibilità alla protezione internazionale. |
Or. en
Emendamento 554
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) considera se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave; | (a) considera se le mutate circostanze siano di natura così significativa che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave; |
Or. en
Emendamento 555
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sulle informazioni e sugli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. | (b) si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]. |
Or. en
Emendamento 556
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sulle informazioni e sugli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. | (b) tiene conto di informazioni aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e delle informazioni e orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. |
Or. en
Emendamento 557
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. | soppresso |
Or. en
Emendamento 558
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. | soppresso |
Or. en
Emendamento 559
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. | 3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa dimostrare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. |
Or. en
Motivazione
Le deroghe all'articolo 17, paragrafo 1, dovrebbero essere applicate solo quando il beneficiario di protezione sussidiaria è in grado di dimostrare che esistono motivi collegati ai precedenti danni gravi che interferirebbero con il suo diritto a essere protetto nel paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. Tale disposizione aiuterebbe a prevenire abusi del CEAS.
Emendamento 560
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che: | 1. Fatto salvo il diritto del beneficiario di protezione internazionale di proporre appello avverso una decisione dell'autorità accertante in linea con gli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE)XXX/XXX [regolamento procedure], un cittadino di paese terzo o un apolide può essere escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che: |
Or. en
Emendamento 561
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che: | 1. Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la residenza gli riconoscano i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti, oppure ove sussistano fondati motivi per ritenere che: |
Or. en
Emendamento 562
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) abbia commesso un reato grave; | (b) abbia commesso un reato grave, come la pianificazione, l'incitamento o contributo o l'esecuzione di atti di terrorismo, anche se commessi con un dichiarato obiettivo politico o religioso, o reati gravi contro l'autodeterminazione sessuale, come lo stupro o lo stupro di minore; |
Or. en
Emendamento 563
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) abbia commesso un reato grave; | (b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso a beneficiare della protezione sussidiaria; |
Or. en
Motivazione
L'emendamento allinea la clausola di esclusione dalla protezione sussidiaria alla clausola sancita dall'articolo 12, paragrafo 2), lettera b), di esclusione dallo status di rifugiato.
Emendamento 564
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova; | soppresso |
Or. en
Motivazione
UNHCR recommended in 2009 that the articles providing for exclusion from and revocation of subsidiary protection should be amended to reflect its proposals on the same articles relating to exclusion from and revocation of refugee status.
More specifically, in this case: "There is a risk that decisions on whether a person poses a danger to the security or
community of a Member State may be taken in proceedings where the concerned
persons are not entitled to see all the evidence against them or to respond effectively,
which increases the possibility of incorrect application of these provisions."
Therefore this deletion is needed for consistency reasons with amendments to Articles 12 and 14 (see justification on amendments to those articles).
See also: UNHCR comments on the European Commission's proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted
( COM(2009)551 , 21 October 2009)
Emendamento 565
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, abbia commesso uno o più reati non contemplati alle lettere a), b) e c), che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato, e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati. | soppresso |
Or. en
Motivazione
UNHCR recommended in 2009 that the articles providing for exclusion from and revocation of subsidiary protection should be amended to reflect its proposals on the same articles relating to exclusion from and revocation of refugee status.
Therefore this deletion is needed for consistency reasons with amendments to Articles 12 and 14 (see justification on amendments to those articles).
See also: UNHCR comments on the European Commission's proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted
( COM(2009)551 , 21 October 2009)
Emendamento 566
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (e bis) abbia pianificato, agevolato o partecipato alla commissione di reati terroristici. |
Or. en
Emendamento 567
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (e bis) si renda irreperibile al di fuori della giurisdizione dello Stato membro ospitante. |
Or. en
Emendamento 568
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (e ter) abbia partecipato alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o risorse materiali o attraverso il finanziamento delle sue attività in qualunque modo. |
Or. en
Emendamento 569
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il paragrafo 1, lettere da a) a d), si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati. | soppresso |
Or. en
Motivazione
UNHCR recommended in 2009 that the articles providing for exclusion from and revocation of subsidiary protection should be amended to reflect their proposals on the same articles relating to exclusion from and revocation of refugee status.
Therefore this deletion is needed for consistency reasons with the amendment to Article 12 (3) (see justification of that amendment).
See also: UNHCR comments on the European Commission's proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted
( COM(2009)551 , 21 October 2009)
Emendamento 570
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il paragrafo 1, lettere da a) a d), si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati. | 2. Il paragrafo 1, lettere da a) a d), può essere applicato alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati. |
Or. en
Emendamento 571
Anna Maria Corazza Bildt
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Quando il richiedente è un minore, le clausole di esclusione di cui al paragrafo 1 si applicano solo se i minori hanno raggiunto il limite di età previsto dal diritto nazionale per la responsabilità penale e, in ogni caso, i minori richiedenti beneficiano delle medesime garanzie procedurali previste per i minori nazionali. La valutazione dei motivi di esclusione tiene conto delle norme e dei principi che riguardano lo status speciale, i diritti e la tutela concessi ai minori dal diritto internazionale e nazionale in tutte le fasi della procedura di asilo; viene inoltre ponderata la gravità del reato con il rischio di danni gravi a cui il minore sarebbe esposto al ritorno nel paese terzo di origine. |
Or. en
Emendamento 572
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. L'esclusione di una persona dallo status di protezione sussidiaria dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 2 e non è soggetta ad ulteriori valutazioni della proporzionalità in relazione al caso di specie. |
Or. en
Emendamento 573
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Le clausole di esclusione di cui al paragrafo 1 non si applicano ai minori. |
Or. en
Emendamento 574
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 ter. Tutte le persone a cui sono applicabili i motivi di esclusione di cui al paragrafo 1 hanno accesso a un ricorso effettivo contro la decisione. |
Or. en
Emendamento 575
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 19
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 19 | soppresso |
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria |
|
L'autorità accertante riconosce lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V. |
|
Or. en
Emendamento 576
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
L'autorità accertante riconosce lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V. | soppresso |
Or. en
Emendamento 577
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria | Revoca dello status di protezione sussidiaria |
Or. en
Motivazione
La modifica si applica all'intero testo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.
Emendamento 578
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante revoca, fa cessare o rifiuta di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se: | 1. L'autorità accertante può revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se: |
Or. it
Emendamento 579
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante revoca, fa cessare o rifiuta di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se: | 1. L'autorità accertante può revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se: |
Or. en
Emendamento 580
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione della soppressione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c).
Emendamento 581
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria; | (c) il fatto di aver presentato i fatti pertinenti ai fini del merito della domanda di protezione internazionale in modo erroneo o di averli omessi ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria; |
Or. en
Emendamento 582
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) si applica l'articolo 23, paragrafo 2. | soppresso |
Or. en
Emendamento 583
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) si applica l'articolo 23, paragrafo 2. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 23, paragrafo 2.
Emendamento 584
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) si applica l'articolo 23, paragrafo 2. | soppresso |
Or. en
Emendamento 585
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. | 2. Lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. |
Or. en
Motivazione
L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'articolo 4, paragrafo 1.
Emendamento 586
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. | 3. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto un mese dopo l'adozione, ove non diversamente indicato. |
Or. en
Emendamento 587
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. | 3. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto immediatamente dopo l'adozione. Gli Stati membri possono decidere, in casi specifici e debitamente motivati, di concedere al cittadino di paese terzo o all'apolide altri tre mesi per chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. |
Or. en
Emendamento 588
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. | 3. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo un mese dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi, in particolare legati al lavoro, previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. |
Or. en
Emendamento 589
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. | 3. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo nove mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. |
Or. en
Emendamento 590
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. | 3. La decisione dell'autorità accertante di revoca dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo un mese dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. |
Or. en
Emendamento 591
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. | 3. La decisione dell'autorità accertante di revoca dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo nove mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. |
Or. en
Motivazione
Il periodo di tolleranza di tre mesi è irrealistico per consentire a beneficiari di protezione internazionale il cui status sia improvvisamente revocato di presentare una domanda con possibilità di accoglimento, viste le note difficoltà di ottenere la documentazione e le decisioni necessarie (ossia sponsorizzazione, assunzione, ammissione, legami familiari dimostrati). La rifusione della direttiva 2016/801, invece, riconosce agli studenti e ai ricercatori internazionali un minimo di nove mesi per trovare un lavoro o avviare un'attività di lavoro autonomo al termine degli studi di ricerca (articolo 25).
Emendamento 592
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 21
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Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 21 | soppresso |
Riesame dello status di protezione sussidiaria |
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Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare: |
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(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; |
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(b) al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria. |
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Or. en
Motivazione
The proposed review of refugee status is a resource-consuming bureaucratic step that some Member States have not seen the purpose or need in practice to introduce. For example, France in 2016 replaced its yearly permit renewal system—with similarities to this proposal—with multiannual permits because this systematic status review was useless in 99% of cases (only 7654 refusals for 795.220 renewal requests). The previous system was found to be ineffective for fighting fraud and irregularity and counter-productive for integration outcomes.
Sources:
Matthias Fekl (May 2013) "Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France", pageS 12-14
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000283.pdf
Emendamento 593
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare: | Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, e fatto salvo il diritto del beneficiario della protezione sussidiaria di proporre appello avverso una decisione dell'autorità accertante in linea con gli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE)XXX/XXX [regolamento procedure], l'autorità accertante può, ove necessario e proporzionato e tenuto conto delle circostanze specifiche del beneficiario di protezione sussidiaria, riesaminare lo status di protezione sussidiaria: |
Or. en
Emendamento 594
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare: | Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante può riesaminare lo status di protezione sussidiaria, in particolare qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente. |
Or. it
Emendamento 595
Monika Hohlmeier
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare: | Le autorità accertanti dello Stato membro possono riesaminare lo status di protezione sussidiaria in qualsiasi momento laddove abbiano motivi ragionevoli per ritenere che l'articolo 20, paragrafo 1, possa trovare applicazione. Esse riesaminano lo status di protezione sussidiaria in particolare: |
Or. en
Motivazione
Per applicare l'articolo 20, paragrafo 1, le autorità accertanti degli Stati membri devono avere la possibilità di riesaminare lo status di protezione sussidiaria in qualsiasi momento e anche quando l'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) non trovano applicazione in quel momento.
Emendamento 596
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare: | Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare qualora: |
Or. en
Emendamento 597
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare: | Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante può riesaminare lo status di protezione sussidiaria in particolare: |
Or. en
Emendamento 598
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; | soppresso |
Or. it
Emendamento 599
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; | soppresso |
Or. en
Emendamento 600
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; | (a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del beneficiario di protezione internazionale; |
Or. fr
Motivazione
Conformemente alle definizioni del presente regolamento: un beneficiario di protezione internazionale è la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e un richiedente è il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva.
Emendamento 601
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; | (a) le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente; |
Or. en
Motivazione
Un riesame dello status di protezione sussidiaria al momento della revisione del permesso di soggiorno richiederebbe l'impiego di molte risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Ciononostante, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di riesaminare lo status di protezione internazionale qualora l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo osservi un cambiamento significativo nel paese di origine del beneficiario.
Emendamento 602
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria. | soppresso |
Or. it
Emendamento 603
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria. | soppresso |
Or. en
Emendamento 604
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Un riesame dello status di protezione sussidiaria al momento della revisione del permesso di soggiorno richiederebbe l'impiego di molte risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Ciononostante, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di riesaminare lo status di protezione internazionale qualora l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo osservi un cambiamento significativo nel paese di origine del beneficiario.
Emendamento 605
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria. | (b) al momento del primo, del secondo e del terzo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria. |
Or. en
Emendamento 606
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. I rifugiati e le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra. | 1. I rifugiati hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra. |
Or. en
Emendamento 607
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. I rifugiati e le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra. | 1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra, i beneficiari di protezione internazionale hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo. |
Or. en
Emendamento 608
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale è subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno. | soppresso |
Or. en
Emendamento 609
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale è subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno. | soppresso |
Or. en
Motivazione
§95 of the CJUE ruling C-373/13 states that "even without his residence permit, the person concerned remains a refugee and as such remains entitled to the benefits guaranteed by Chapter VII [Content of International Protection ] of that [2004 Qualifications] directive to every refugee, including protection from refoulement, maintenance of family unity, the right to travel documents, access to employment, education, social welfare, healthcare and accommodation, freedom of movement within the Member State and access to integration facilities" and "In other words, a Member State has no discretion as to whether to continue to grant or to refuse to that refugee the substantive benefits guaranteed by the directive". Even though the aforementioned CJUE case concerns the revocation of a residence permit, the implications logically apply also to those who have been granted international protection and have yet to receive a residence permit.
Emendamento 610
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione. | 4. Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari ovvero bisognose di garanzie speciali per beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi qui previsti, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione. |
Or. en
Emendamento 611
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione. | 4. Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale. |
Or. en
Emendamento 612
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione. | 4. Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione. |
Or. en
Emendamento 613
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Nell'applicare le disposizioni del presente capo che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore. | 5. Nell'applicare le disposizioni del presente regolamento che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore. |
Or. it
Emendamento 614
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Nell'applicare le disposizioni del presente capo che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore. | 5. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore. |
Or. en
Motivazione
Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che il riferimento all'interesse superiore del minore quale considerazione principale dovrebbe applicarsi all'intero regolamento e non solo alle disposizioni del capo VII, come indicato nell'articolo.
Emendamento 615
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Nell'applicare le disposizioni del presente capo che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore. | (Non concerne la versione italiana) |
Or. en
Motivazione
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 616
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Nell'applicare le disposizioni del presente capo che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore. | 5. Nell'applicare il presente regolamento, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore. |
Or. en
Emendamento 617
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Qualora non lo vietino gli obblighi internazionali di cui al paragrafo 1, il rifugiato o il beneficiario di protezione internazionale, formalmente riconosciuto o meno, può essere respinto se: | soppresso |
(a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; |
|
(b) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro. |
|
In tali casi lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria è revocato conformemente all'articolo 14 o all'articolo 20, rispettivamente. |
|
Or. en
Motivazione
L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento qualifiche non è nullo perché può essere interpretato conformemente al divieto assoluto di respingimento grazie alla formulazione "in conformità dei propri obblighi internazionali" della prima sezione. L'effetto della corretta interpretazione è che il respingimento dei rifugiati non è consentito neppure nei casi formulati al paragrafo 2.
Di fatto, dato che il divieto di respingimento è assoluto nella CEDU, dovrebbe essere interpretato universalmente come assoluto, indipendentemente dal contesto giuridico del diritto dell'UE in cui appare.
Emendamento 618
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Qualora non lo vietino gli obblighi internazionali di cui al paragrafo 1, il rifugiato o il beneficiario di protezione internazionale, formalmente riconosciuto o meno, può essere respinto se: | soppresso |
(a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; |
|
(b) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro. |
|
Or. en
Emendamento 619
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Qualora non lo vietino gli obblighi internazionali di cui al paragrafo 1, il rifugiato o il beneficiario di protezione internazionale, formalmente riconosciuto o meno, può essere respinto se: | soppresso |
(a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; |
|
(b) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro. |
|
Or. en
Emendamento 620
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; | soppresso |
Or. en
Emendamento 621
Monika Hohlmeier
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; | (a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza pubblica o per l'incolumità dei singoli cittadini dello Stato membro nel quale si trova; |
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento intende chiarire che se le autorità di contrasto hanno motivi ragionevoli per ritenere che un rifugiato o il beneficiario della protezione sussidiaria è considerato un pericolo non solo per la sicurezza di uno Stato membro, ma anche per l'incolumità dei singoli cittadini. Tali motivi possono essere addotti dagli Stati membri per non aderire al principio di non respingimento nei casi in cui gli obblighi internazionali lo consentano.
Emendamento 622
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro. | soppresso |
Or. en
Emendamento 623
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro. | (b) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato grave, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro. |
Or. en
Emendamento 624
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) si renda irreperibile al di fuori della giurisdizione dello Stato membro ospitante. |
Or. en
Emendamento 625
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
In tali casi lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria è revocato conformemente all'articolo 14 o all'articolo 20, rispettivamente. | soppresso |
Or. en
Emendamento 626
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione. | Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende. |
Or. en
Emendamento 627
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione. | Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione e a tutti i diritti connessi all'integrazione previsti alla sezione III del presente regolamento. |
Or. fr
Motivazione
Il diritto di accesso a informazioni esplicite non dovrebbe limitarsi alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione. Un'informazione esplicita in materia di integrazione compreso, in particolare, l'accesso al lavoro e all'alloggio, potrebbe avere un'influenza positiva sull'integrazione del beneficiario nello Stato membro di accoglienza.
Emendamento 628
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione. | Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione. |
Or. it
Emendamento 629
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione. | Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende e fanno esplicito riferimento alle eventuali conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione. |
Or. en
Emendamento 630
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione. | Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione. |
Or. en
Emendamento 631
Tanja Fajon
Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
La forma e il contenuto di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. | Il contenuto di tali informazioni include, come minimo, gli elementi indicati all'allegato II*. |
| (* L'allegato II deve essere discusso con i relatori ombra sulla base di una proposta informale di compromesso). |
Or. en
Motivazione
Il relatore è stato informato delle discussioni in seno al Consiglio, da cui appare probabile che il contenuto delle informazioni da fornire ai beneficiari di protezione internazionale sarà definito in un allegato al regolamento e non mediante atti di esecuzione che la Commissione dovrebbe proporre in futuro. Dato che il Parlamento non svolge alcun ruolo in tale processo, il relatore desidera avviare una discussione tra i gruppi politici nella speranza di trovare un compromesso sulla questione.
Emendamento 632
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
La forma e il contenuto di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. | La forma e il contenuto di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. |
Or. en
Emendamento 633
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, sono ammessi a beneficiare di un permesso di soggiorno in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare. | 1. I familiari, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, sono ammessi a richiedere un permesso di soggiorno in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare. |
Or. en
Emendamento 634
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa durata del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può in linea di principio eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale. | soppresso |
Or. en
Emendamento 635
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa durata del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può in linea di principio eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale. | 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa durata del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale. |
Or. en
Emendamento 636
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa durata del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può in linea di principio eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale. | 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa durata del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale. |
Or. en
Emendamento 637
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il permesso di soggiorno non è rilasciato al familiare che è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V. | soppresso |
Or. en
Emendamento 638
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. Non è rilasciato il permesso di soggiorno al coniuge di un beneficiario di protezione internazionale laddove, secondo la valutazione dell'autorità competente, sussistano prove sufficienti a dimostrare che il rapporto tra il coniuge e il rifugiato o il beneficiario di protezione sussidiaria sia il risultato di un matrimonio forzato o combinato. |
Or. en
Motivazione
Le autorità competenti dovrebbero garantire che le vittime di matrimoni forzati siano debitamente protette, oltre a prevenire abusi del CEAS. Il permesso di soggiorno del coniuge di un beneficiario di protezione internazionale dovrebbe pertanto essere rilasciato solo quando l'autorità competente abbia accertato che il matrimonio è frutto di un rapporto autentico.
Emendamento 639
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, al familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati o non sono rinnovati. | soppresso |
Or. en
Emendamento 640
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, al familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati o non sono rinnovati. | 4. Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, al familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati. |
Or. en
Emendamento 641
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, al familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati o non sono rinnovati. | 4. Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale, al familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati o non sono rinnovati. |
Or. en
Emendamento 642
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. I familiari cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi del paragrafo 1 sono ammessi a beneficiare dei diritti di cui agli articoli da 27 a 39. | soppresso |
Or. en
Emendamento 643
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri, e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale. | soppresso |
Or. en
Emendamento 644
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri, e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale. | 6. Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri. |
Or. it
Emendamento 645
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri, e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale. | 6. Il presente articolo si applica agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri. |
Or. en
Emendamento 646
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri, e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale. | 6. Gli Stati membri applicano il presente articolo anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri. |
Or. en
Emendamento 647
Anna Hedh
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. | 1. Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Il permesso di soggiorno ha una durata di almeno cinque anni. Gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire nel diritto nazionale una durata maggiore per i permessi di soggiorno. I permessi temporanei sono rinnovabili. |
Or. en
Emendamento 648
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. | 1. Il più presto possibile e comunque entro e non oltre 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. |
Or. it
Emendamento 649
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. | 1. Quanto prima e in ogni caso entro 15 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. |
Or. en
Emendamento 650
Tanja Fajon
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. | 1. Quanto prima e in ogni caso entro 15 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. |
Or. en
Emendamento 651
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. | 1. Quanto prima dopo il riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. |
Or. en
Motivazione
All'articolo 26, paragrafo 1, è opportuno aderire al testo approvato nell'attuale direttiva qualifiche.
Emendamento 652
Anna Hedh
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni. | soppresso |
Or. en
Emendamento 653
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni. | (a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di almeno cinque anni, rinnovabile per periodi di almeno cinque anni. |
Or. en
Emendamento 654
Barbara Spinelli, Malin Björk, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni. | (a) Il permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione internazionale ha un periodo di validità di almeno cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni. |
Or. en
Motivazione
There is no reason to expect the protection needs of the beneficiaries of subsidiary protection to be of shorter duration than those of refugees. Many crises today are prolonged and people are displaced on average for 17 years. Moreover, access for subsidiary protection beneficiaries to similar rights as those of refugees would be a significant element in facilitating their early participation and contribution to the host community. It can thereby support social cohesion contribute to preventing racism and xenophobia, and can play an important role in ensuring protection is effective (UNHCR, Comments to the Qualification Directive Recast Proposal, 2009). A number of EU Member States already provide refugees and beneficiaries of international protection with residence permits having the same duration.
Not only the duration of the residence permit of these beneficiaries should be aligned, it should also be increased. In June 2016, 7 EU Member States provided refugees with residence permits of 5 years of validity, 6 provided them with permanent residence permits, 2 with residence permits of more than 5 years of validity, 12 with residence permits of less than 5 years of validity. Only 4 EU Member States provided beneficiaries of subsidiary protection with residence permits of more than 3 years of validity, while 13 with residence permits of 1 year of validity. (AIDA, Asylum on the Clock? Duration and review of international protection status in Europe, June 2016)
Emendamento 655
Sylvie Guillaume
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni. | (a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità minimo di cinque anni, rinnovabile per periodi di minimo cinque anni. |
Or. en
Emendamento 656
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni. | (a) Per i beneficiari di protezione internazionale il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni. |
Or. it
Emendamento 657
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni. | (a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque o dieci anni, rinnovabile per periodi di cinque o dieci anni. |
Or. fr
Motivazione
Allo scopo di incoraggiare l'integrazione dei rifugiati, il periodo di validità del permesso di soggiorno dovrebbe essere esteso e armonizzato a cinque anni. Tuttavia, gli Stati membri che offrono già un periodo di validità più lungo non dovrebbero essere costretti a rivedere al ribasso il proprio livello di protezione e possono pertanto optare per una validità di dieci anni.
Emendamento 658
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni. | (a) Per i beneficiari dello status di rifugiato e per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque anni. |
Or. en
Emendamento 659
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni. | (a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni. |
Or. en
Emendamento 660
Barbara Spinelli, Malin Björk, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (a bis) Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio. |
Or. en
Emendamento 661
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni. | soppresso |
Or. en
Emendamento 662
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni. | soppresso |
Or. en
Motivazione
L'emendamento assicura coerenza con i precedenti emendamenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a).
Emendamento 663
Anna Hedh
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni. | soppresso |
Or. en
Emendamento 664
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni. | soppresso |
Or. it
Emendamento 665
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni. | (b) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di almeno cinque anni, rinnovabile per periodi di almeno cinque anni. |
Or. en
Emendamento 666
Sylvie Guillaume
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni. | (b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità minimo di cinque anni, rinnovabile per periodi di minimo cinque anni. |
Or. en
Emendamento 667
Gérard Deprez, Louis Michel
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni. | (b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di uno o cinque anni, rinnovabile per periodi di uno o cinque anni. |
Or. fr
Motivazione
Il periodo di validità del permesso di soggiorno dei beneficiari di protezione sussidiaria dovrebbe essere armonizzato a un anno. Tuttavia, gli Stati membri che offrono già un periodo di validità più lungo non dovrebbero essere costretti a rivedere al ribasso il proprio livello di protezione e possono pertanto optare per una validità di cinque anni.
Emendamento 668
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni. | (b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di un anno. |
Or. en
Emendamento 669
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) quando le autorità competenti revocano, fanno cessare o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo a norma dell'articolo 14 e lo status di protezione sussidiaria a norma dell'articolo 20; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Soppresso per coerenza con i precedenti emendamenti agli articoli 14 e 20.
Emendamento 670
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) quando si applica l'articolo 23, paragrafo 2; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Soppresso per coerenza con i precedenti emendamenti all'articolo 23, paragrafo 2.
Emendamento 671
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) quando si applica l'articolo 23, paragrafo 2; | soppresso |
Or. en
Emendamento 672
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) quando si applica l'articolo 23, paragrafo 2; | soppresso |
Or. en
Emendamento 673
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. | (c) quando lo impongono motivi imperativi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. |
Or. it
Emendamento 674
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. | (c) quando lo impongono imperiosi motivi di sicurezza nazionale. |
Or. en
Emendamento 675
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (c bis) quando il titolare del permesso di soggiorno si renda irreperibile al di fuori della giurisdizione dello Stato membro ospitante. |
Or. en
Emendamento 676
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. La persona interessata resta beneficiaria di protezione internazionale anche in assenza del permesso di soggiorno e in quanto tale continua a essere ammessa ai benefici garantiti dal capo VII [Contenuto della protezione internazionale] a ogni beneficiario di protezione internazionale, inclusa la protezione dal respingimento, il mantenimento dell'unità familiare, il diritto a documenti di viaggio, l'accesso al lavoro, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria e all'alloggio, la libertà di movimento nello Stato membro e l'accesso alle misure di integrazione. |
Or. en
Motivazione
Emendamento conforme al paragrafo 95 della sentenza della CGUE C-373/13.
Emendamento 677
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di tre mesi di cui a tali disposizioni. | soppresso |
Or. en
Emendamento 678
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di tre mesi di cui a tali disposizioni. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Soppresso per coerenza con i precedenti emendamenti agli articoli 14 e 20.
Emendamento 679
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di tre mesi di cui a tali disposizioni. | 3. Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di nove mesi di cui a tali disposizioni. |
Or. en
Emendamento 680
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di tre mesi di cui a tali disposizioni. | 3. Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di un mese di cui a tali disposizioni. |
Or. en
Emendamento 681
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di tre mesi di cui a tali disposizioni. | 3. Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere dei termini di cui a tali disposizioni. |
Or. en
Emendamento 682
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno un anno. | 1. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno cinque anni. |
_________________ | _________________ |
45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). | 45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). |
Or. en
Emendamento 683
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno un anno. | 1. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno cinque anni. |
_________________ | _________________ |
45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). | 45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). |
Or. en
Emendamento 684
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno un anno. | 1. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno cinque anni. |
_________________ | _________________ |
45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). | 45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). |
Or. en
Motivazione
In linea con gli emendamenti presentati in relazione alla durata dei permessi di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale, dovrebbe essere estesa anche la validità dei documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale. Il periodo di validità di tali documenti dovrebbe tenere conto dei periodi standard di validità dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.
Emendamento 685
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno un anno. | 1. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno cinque anni. |
_________________ | _________________ |
45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). | 45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). |
Or. it
Emendamento 686
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo un anno. | 2. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo cinque anni. |
Or. en
Motivazione
In linea con gli emendamenti presentati in relazione alla durata dei permessi di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale, dovrebbe essere estesa anche la validità dei documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale. Il periodo di validità di tali documenti dovrebbe tenere conto dei periodi standard di validità dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.
Emendamento 687
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo un anno. | 2. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo cinque anni. |
Or. en
Emendamento 688
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo un anno. | 2. Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo cinque anni. |
Or. it
Emendamento 689
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rilasciati qualora vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. | soppresso |
Or. en
Emendamento 690
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rilasciati qualora vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. | 3. I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rilasciati qualora vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale. |
Or. en
Emendamento 691
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. La direttiva 2003/86/CE si applica ai familiari delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria, sulle stesse basi su cui tale direttiva si applica ai familiari dei rifugiati. |
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento garantisce il ricongiungimento familiare ai beneficiari di protezione sussidiaria come avviene con i ricongiungimenti familiari delle persone con status di rifugiato, per contribuire all'integrazione e garantire la vita familiare delle persone interessate, trattando i due gruppi allo stesso modo come avviene nella maggior parte delle norme CEAS.
La tecnica redazionale di conferire diritti relativi ai familiari mediante il riferimento alla direttiva sul ricongiungimento familiare, ma senza apportare modifiche direttamente, è utilizzata anche nella direttiva Carta blu, nella direttiva TIC e nella direttiva ricercatori/studenti.
Emendamento 692
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano in una situazione comparabile. | 1. I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio. |
Or. en
Motivazione
Il significato di "cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano in una situazione comparabile" non è chiaro. La modifica proposta intende superare tale ambiguità e garantire una sistemazione adeguata ai beneficiari di protezione internazionale.
Emendamento 693
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Entro i limiti fissati dagli obblighi internazionali, al beneficiario di protezione internazionale che percepisce determinate prestazioni di sicurezza sociale o di assistenza sociale possono essere imposte condizioni di soggiorno solo se queste sono necessarie per facilitarne l'integrazione nello Stato membro che ha concesso la protezione. | soppresso |
Or. en
Motivazione
As the Meijers Committee rightfully points out: "Joined Cases C-443/14 and
C-444/14), allows for the imposition of a residence condition on international protection beneficiaries who receive social assistance, where such a condition is necessary to facilitate integration. (...) In Alo and Osso, the residence condition imposed by
Germany aimed to prevent the concentration in certain areas of third country nationals as this could lead to the emergence of social tension, but also to ensure availability of integration services. (...)
Crucially, the CJEU in Alo and Osso did not say that a residence condition with the objective of facilitating the integration of third-country nationals in the Member State is always allowed, but that it was for the national judge to verify whether such a condition did not amount to discrimination of subsidiary protection beneficiaries compared to other categories of third country nationals.
In these various ways, the new Article 28(2) oversimplifies and widens the scope of the judgment in Alo and Osso".
Source: http://www.commissie-meijers.nl/sites/all/files/cm1614_comments_.pdf
Emendamento 694
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Entro i limiti fissati dagli obblighi internazionali, al beneficiario di protezione internazionale che percepisce determinate prestazioni di sicurezza sociale o di assistenza sociale possono essere imposte condizioni di soggiorno solo se queste sono necessarie per facilitarne l'integrazione nello Stato membro che ha concesso la protezione. | soppresso |
Or. en
Emendamento 695
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Entro i limiti fissati dagli obblighi internazionali, al beneficiario di protezione internazionale che percepisce determinate prestazioni di sicurezza sociale o di assistenza sociale possono essere imposte condizioni di soggiorno solo se queste sono necessarie per facilitarne l'integrazione nello Stato membro che ha concesso la protezione. | 2. Entro i limiti fissati dagli obblighi internazionali, al beneficiario di protezione internazionale che percepisce determinate prestazioni di sicurezza sociale o di assistenza sociale possono essere imposte condizioni di soggiorno. |
Or. en
Emendamento 696
Barbara Spinelli, Jean Lambert, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione. Ciò non pregiudica il loro diritto di presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in altri Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione e nazionale, né il loro diritto di circolare liberamente in conformità alle condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Soppresso per coerenza con l'allegato sul reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di asilo.
Emendamento 697
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione. Ciò non pregiudica il loro diritto di presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in altri Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione e nazionale, né il loro diritto di circolare liberamente in conformità alle condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. | 1. I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione. |
Or. en
Emendamento 698
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione. Ciò non pregiudica il loro diritto di presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in altri Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione e nazionale, né il loro diritto di circolare liberamente in conformità alle condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. | 1. I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione. Ciò non pregiudica il loro diritto di presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in altri Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione, inclusa la direttiva 2009/50/CE del Consiglio1 bis o la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter, e nazionale, né il loro diritto di circolare liberamente in conformità alle condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. |
| _________________ |
| 1 bis Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17). |
| 1 ter Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21). |
Or. en
Emendamento 699
Emil Radev
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il beneficiario che sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione privo del diritto di soggiornarvi in conformità alla pertinente normativa dell'Unione o nazionale è sottoposto alla procedura di ripresa in carico quale definita all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino). | soppresso |
Or. bg
Motivazione
I paesi alle frontiere esterne dell'Unione europea non possono essere obbligati ad assumersi la responsabilità permanente dei beneficiari di protezione internazionale.
Emendamento 700
Barbara Spinelli, Jean Lambert, Cornelia Ernst
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il beneficiario che sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione privo del diritto di soggiornarvi in conformità alla pertinente normativa dell'Unione o nazionale è sottoposto alla procedura di ripresa in carico quale definita all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino). | soppresso |
Or. en
Emendamento 701
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il beneficiario che sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione privo del diritto di soggiornarvi in conformità alla pertinente normativa dell'Unione o nazionale è sottoposto alla procedura di ripresa in carico quale definita all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino). | 2. Il beneficiario che sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione privo del diritto di soggiornarvi in conformità alla pertinente normativa dell'Unione o nazionale è sottoposto alla procedura di ripresa in carico quale definita all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino) a proprie spese, deducibili dalle indennità finanziarie ricevute dallo Stato membro che garantisce la protezione. La persona sottoposta a procedura di ripresa in carico è altresì sanzionata mediante la revoca, per un periodo limitato, dei diritti pertinenti di cui alla sezione III. |
Or. en
Emendamento 702
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Qualora un minore non accompagnato beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione privo del diritto di soggiornarvi in conformità alla pertinente normativa dell'Unione o nazionale, lo Stato membro in cui è presente il minore effettua tempestivamente una valutazione multidisciplinare dell'interesse superiore del minore, per stabilire se quest'ultimo debba essere sottoposto alla procedura di ripresa in carico quale definita all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino). Lo Stato membro trasferente ottiene garanzie ad hoc che lo Stato membro responsabile, conformemente all'esito della valutazione, adotti senza indugio le misure indicate agli articoli 14 e 24 della direttiva 2013/33/UE e all'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE. |
| La valutazione multidisciplinare si basa sui seguenti fattori: |
| (a) le possibilità di ricongiungimento familiare; |
| (b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore; |
| (c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani; |
| (d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità. |
| La valutazione è effettuata rapidamente da personale con qualifiche e competenze in materia di diritti dei minori per garantire che si tenga conto dell'interesse superiore del minore, coinvolge almeno il tutore e consulente legale e garantisce il diritto del minore a essere ascoltato. |
Or. en
Emendamento 703
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Capo 7 – sezione 3 – titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Diritti in materia di integrazione | Diritti e obblighi in materia di integrazione |
Or. en
Emendamento 704
Lorenzo Fontana
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. I beneficiari di protezione internazionale hanno il diritto di esercitare un'attività di lavoro dipendente o autonomo nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stata loro riconosciuta la protezione. | 1. I beneficiari di protezione internazionale hanno il diritto e il dovere come tutti i cittadini residenti nel paese ospitante di cercare un'attività di lavoro dipendente o autonomo. |
Or. it
Emendamento 705
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda: | 2. I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento degli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda: |
Or. en
Emendamento 706
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego. | (d) i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego nelle lingue abituali di tali servizi nello Stato membro interessato. |
Or. en
Emendamento 707
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Le autorità competenti se necessario agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). | 3. Le autorità competenti agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). |
Or. it
Emendamento 708
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Le autorità competenti se necessario agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). | 3. Le autorità competenti agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). |
Or. en
Emendamento 709
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. I minori beneficiari di protezione internazionale hanno pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione. | 1. I minori beneficiari di protezione internazionale hanno pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per gli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione. Agli Stati membri, tuttavia, occorre lasciare la discrezionalità di assegnare i minori a cui è stata concessa la protezione internazionale a speciali strutture scolastiche, al fine di mantenere un ambiente scolastico ordinato. |
Or. en
Emendamento 710
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in quello Stato membro e che si trovano in una situazione comparabile. | 2. Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini. |
Or. en
Emendamento 711
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in quello Stato membro e che si trovano in una situazione comparabile. | 2. Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in quello Stato membro. |
Or. en
Motivazione
Il significato di "cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano in una situazione comparabile" non è chiaro. La modifica proposta intende superare tale ambiguità e garantire che la transizione tra l'essere minori e l'essere adulti sia più graduale. Molti minori non accompagnati compiono 18 anni prima di ottenere una decisione sulla domanda di protezione internazionale. Inoltre, coloro che ottengono un permesso di soggiorno devono avere garanzie, per completare il ciclo di istruzione secondaria.
Emendamento 712
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri. | 1. I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento degli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri. |
Or. en
Emendamento 713
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Le autorità competenti agevolano il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche alle procedure di cui al paragrafo 1, senza pregiudizio per l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio46. | soppresso |
_________________ |
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46 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22). |
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Or. en
Emendamento 714
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'accesso a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell'apprendimento ed dell'esperienza precedenti. | 3. I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento degli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'accesso a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell'apprendimento ed dell'esperienza precedenti. |
Or. en
Emendamento 715
Kristina Winberg
Proposta di regolamento
Articolo 33
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Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 33 | soppresso |
Sicurezza sociale |
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I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda la sicurezza sociale. |
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Or. en
Emendamento 716
Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 33
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 33 | soppresso |
Sicurezza sociale |
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I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda la sicurezza sociale. |
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Or. en
Emendamento 717
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 33 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda la sicurezza sociale. | I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento degli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda la sicurezza sociale. |
Or. en
Motivazione
Fino a quando lo status di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale non può essere considerato permanente, gli Stati membri non hanno l'obbligo di garantire lo stesso livello di protezione sociale previsto per i propri cittadini.
Emendamento 718
Kristina Winberg
Proposta di regolamento
Articolo 34
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 34 | soppresso |
Assistenza sociale |
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1. |
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I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'assistenza sociale. |
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L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione. |
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2. Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali. |
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Or. en
Emendamento 719
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'assistenza sociale. | I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento degli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'assistenza sociale. |
Or. en
Motivazione
Fino a quando lo status di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale non può essere considerato permanente, gli Stati membri non hanno l'obbligo di garantire lo stesso livello di assistenza sociale previsto per i propri cittadini.
Emendamento 720
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione. | soppresso |
Or. en
Emendamento 721
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione. | soppresso |
Or. en
Emendamento 722
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione. | L'accesso alle prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale è subordinato all'effettiva partecipazione a e alla conclusione positiva da parte del beneficiario di protezione internazionale e dei suoi familiari, come definiti all'articolo 2, paragrafo 9, di misure di integrazione. |
Or. en
Emendamento 723
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali. | soppresso |
Or. it
Emendamento 724
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali. | soppresso |
Or. en
Emendamento 725
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali. | soppresso |
Or. en
Emendamento 726
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali. | soppresso |
Or. en
Emendamento 727
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Come il relatore, il relatore ombra ritiene che non sia per nulla chiaro il motivo per cui le persone che necessitano di protezione e cui è concessa protezione sussidiaria non debbano ricevere l'assistenza sociale di cui possono beneficiare le altre persone bisognose di protezione internazionale. Tra persone che necessitano di protezione internazionale non dovrebbe esservi disparità di trattamento. Ciò risulterebbe poco attendibile sul piano giuridico e inutile sul piano amministrativo. Una volta stabilita la necessità di protezione, queste persone hanno tutte le medesime necessità sociali nello Stato membro ospitante.
Emendamento 728
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali. | 2. Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria. |
Or. en
Emendamento 729
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky
Proposta di regolamento
Articolo 35 – titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Assistenza sanitaria | Assistenza sanitaria di base |
Or. en
Emendamento 730
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione. | 1. I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per gli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione. |
Or. en
Motivazione
Fino a quando lo status di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale non può essere considerato permanente, gli Stati membri non hanno l'obbligo di garantire lo stesso accesso all'assistenza sanitaria previsto per i propri cittadini.
Emendamento 731
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione. | 1. I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria di base secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione. |
Or. en
Emendamento 732
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione. | 2. Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione. I richiedenti di protezione internazionale con esigenze particolari in materia procedurale che ricevevano precedentemente assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del [rifusione regolamento procedure] continuano a ricevere il trattamento dopo il riconoscimento del loro status, per tutto il tempo necessario. |
Or. en
Emendamento 733
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione. | 2. Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari è fornita assistenza per accedere a un'adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per gli altri cittadini residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione. |
Or. en
Motivazione
Non occorre specificare che le esigenze di carattere sanitario di una persona dovrebbero essere valutate e rimanere nell'ambito discrezionale degli operatori sanitari che si occupano del loro caso specifico. L'elencazione delle persone ammissibili a beneficiare di un'adeguata assistenza sanitaria è pertanto inutile e discriminante. Nel contesto del presente capo, una persona con esigenze particolari è qualcuno a cui occorrono garanzie particolari per beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi ivi previsti.
Emendamento 734
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. L'accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro è previsto anche per i richiedenti protezione internazionale nel caso in cui la loro domanda sia respinta. Qualora vi sia il rischio che la salute di tale persona risenta del rimpatrio nel proprio paese di origine o che la persona rischi la morte per la privazione dell'assistenza sanitaria, lo Stato membro non rimpatria tale persona e le offre assistenza, anche sanitaria, sulla base del diritto alla vita e del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti di cui agli articoli 2 e 3 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
Or. en
Motivazione
Emendamento ispirato alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Paposhvili contro Belgio (13 dicembre 2016).
Emendamento 735
Kristina Winberg
Proposta di regolamento
Articolo 36
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Testo della Commissione | Emendamento |
[...] | soppresso |
Or. en
Emendamento 736
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario. | Quanto prima e comunque entro cinque giorni dalla data della domanda di protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario. L'organizzazione designata come tutore nomina quanto prima una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore nei confronti del minore non accompagnato, ai sensi del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 737
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario. | Quanto prima dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale. |
Or. en
Emendamento 738
Anna Maria Corazza Bildt
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario. | Quanto prima dalla concessione della protezione internazionale e comunque entro cinque giorni dal momento in cui il minore non accompagnato giunge nello Stato membro, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale qualificato oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario. |
Or. en
Emendamento 739
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario. | Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario. |
Or. en
Emendamento 740
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario. | Laddove non vi sia la possibilità di mantenere lo stesso tutore nominato dopo l'arrivo del minore non accompagnato nel territorio dell'Unione, quanto prima e comunque entro cinque giorni dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario. |
Or. en
Motivazione
In generale, sarebbe preferibile mantenere lo stesso tutore nominato dopo che il minore ha raggiunto il territorio dell'Unione, anche dopo la concessione della protezione internazionale. Tuttavia, nei casi in cui il tutore non possa mantenere il proprio incarico (per mancato rispetto delle norme o per trasferimento del minore), le autorità competenti dovrebbero nominare un nuovo tutore nel più breve tempo possibile.
Emendamento 741
Kati Piri, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario. | Quanto prima e comunque entro cinque giorni dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario. |
Or. en
Motivazione
L'emendamento è in linea con le modifiche proposte alla direttiva sulle condizioni di accoglienza. I tutori dovrebbero essere nominati il prima possibile. I minori non accompagnati sono tali anche nel fine settimana, pertanto il termine di cinque giorni deve essere di cinque giorni di calendario e non di cinque giorni lavorativi.
Emendamento 742
Kati Piri, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore sia affidato simultaneamente un numero limitato, non superiore a venti, di minori non accompagnati, per garantire che il tutore possa esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. A tal fine, i minori non accompagnati sono informati, in una maniera adeguata all'età e in un linguaggio comprensibile, circa l'identità di detti soggetti o persone e sulle modalità di presentazione delle denunce, in fiducia e sicurezza, nei confronti dei loro tutori. |
Or. en
Motivazione
L'emendamento è in linea con le modifiche proposte alla direttiva sulle condizioni di accoglienza. Allo scopo di garantire che i tutori possano svolgere il loro ruolo in maniera adeguata, essi non dovrebbero essere responsabili di più di venti minori non accompagnati allo stesso tempo. Tale tetto fornisce anche chiarezza giuridica. Il massimale di venti minori non accompagnati viene considerato una migliore pratica da parte di esperti nel campo della tutela dei minori, quali NIDOS e ACNUR.
Emendamento 743
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
L'organizzazione designata come tutore nomina quanto prima una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore nei confronti del minore non accompagnato, ai sensi del presente regolamento. | L'organizzazione designata come tutore nomina quanto prima una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore nei confronti del minore non accompagnato, ai sensi della presente direttiva. |
Or. en
Emendamento 744
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il tutore designato ha la funzione di garantire che il minore possa accedere a tutti i diritti derivanti dal presente regolamento. Le autorità competenti valutano periodicamente le prestazioni del tutore designato. | 2. Il tutore designato ha la funzione di garantire che il minore possa accedere a tutti i diritti derivanti dal presente regolamento. Le autorità responsabili valutano le prestazioni del tutore entro il primo mese dalla sua designazione e in seguito periodicamente. |
Or. en
Motivazione
Il motivo per cui la valutazione delle prestazioni del tutore dovrebbe essere effettuata entro il primo mese dalla sua nomina si basa sull'idea che durante il primo periodo del rapporto tra il tutore e il minore si creano le basi per una fiducia duratura.
Emendamento 745
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) in centri specializzati nell'ospitare i minori; | (c) in centri aperti specializzati nell'ospitare i minori, che tengono conto della loro vulnerabilità e ne garantiscono la sicurezza; |
Or. en
Emendamento 746
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori. | (d) secondo altre modalità che offrano un alloggio aperto idoneo per i minori, che tengano conto della loro vulnerabilità e ne garantiscano la sicurezza; |
Or. en
Emendamento 747
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e non è ancora stata avviata la ricerca dei suoi familiari, le autorità competenti procedono a rintracciarli quanto prima dopo il riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, ove opportuno è proseguita. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale. | soppresso |
Or. en
Motivazione
La base giuridica per il ricongiungimento familiare dovrebbe essere in primis la direttiva sul ricongiungimento familiare. L'incoraggiamento al ricongiungimento familiare può aumentare, inoltre, la pressione sulla coesione sociale e il settore pubblico negli Stati membri.
Emendamento 748
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e non è ancora stata avviata la ricerca dei suoi familiari, le autorità competenti procedono a rintracciarli quanto prima dopo il riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, ove opportuno è proseguita. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale. | 5. La ricerca dei familiari dei minori non accompagnati inizia non appena il minore deposita la domanda di protezione internazionale. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza. |
Or. en
Emendamento 749
Kati Piri, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6
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Testo della Commissione | Emendamento |
6. Le persone e le organizzazioni che si occupano di minori non accompagnati ricevono una formazione adeguata e continua sui diritti e i bisogni dei minori e sulle norme di salvaguardia dei minori da rispettare conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure]. | 6. Le persone e le organizzazioni che si occupano di minori non accompagnati ricevono una formazione adeguata e continua sui diritti e i bisogni dei minori e sulle norme di salvaguardia dei minori da rispettare conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure]. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, possiede le qualifiche e le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgano minori. Per garantire il benessere e lo sviluppo sociale del minore, la persona che assolve i doveri di tutore viene cambiata solo ove necessario. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono nominati tutori. |
Or. en
Motivazione
L'emendamento è in linea con le modifiche proposte alla direttiva sulle condizioni di accoglienza. I tutori dovrebbero essere idoneamente qualificati e l'interesse superiore del minore dovrebbe avere la priorità.
Emendamento 750
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6
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Testo della Commissione | Emendamento |
6. Le persone e le organizzazioni che si occupano di minori non accompagnati ricevono una formazione adeguata e continua sui diritti e i bisogni dei minori e sulle norme di salvaguardia dei minori da rispettare conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure]. | 6. Le persone e le organizzazioni che si occupano di minori non accompagnati ricevono una formazione adeguata sui diritti e i bisogni dei minori e sulle norme di salvaguardia dei minori da rispettare conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure]. |
Or. en
Emendamento 751
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile. | 1. I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio. |
Or. en
Emendamento 752
Lorenzo Fontana
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile. | 1. I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo le modalità prescritte del paese ospitante. |
Or. it
Emendamento 753
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile. | 1. I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili ai cittadini. |
Or. en
Emendamento 754
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile. | 1. I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato. |
Or. en
Motivazione
Il significato di "cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano in una situazione comparabile" non è chiaro. La modifica proposta intende superare tale ambiguità e garantire una sistemazione adeguata ai beneficiari di protezione internazionale.
Emendamento 755
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Le prassi nazionali di distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale si applicano senza discriminazione nei loro confronti e garantiscono pari opportunità in materia di accesso all'alloggio. | 2. Le prassi nazionali di distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale si applicano nei loro confronti in modo idoneo ed efficiente sotto il profilo dei costi. |
Or. en
Emendamento 756
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Le prassi nazionali di distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale si applicano senza discriminazione nei loro confronti e garantiscono pari opportunità in materia di accesso all'alloggio. | (Non concerne la versione italiana) |
Or. en
Motivazione
Cfr. commenti all'articolo 28, paragrafo 2.
Emendamento 757
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari. | 1. Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che sono a titolo gratuito e facilmente accessibili, prevedono anche l'assistenza all'infanzia e tengono conto delle loro esigenze particolari. |
Or. en
Emendamento 758
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari. | 1. Al fine di promuoverne e facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso gratuito ed efficace alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari. |
Or. en
Emendamento 759
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari. | 1. Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale e ai loro familiari come definiti all'articolo 2, paragrafo 9, è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione. |
Or. en
Emendamento 760
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari. | 1. Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso gratuito ed efficace alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari. |
Or. en
Emendamento 761
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari. | 1. Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale può essere consentito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, come corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari. |
Or. en
Emendamento 762
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (1) Le istituzioni pubbliche lavoreranno di concerto con le ONG allo sviluppo di misure di integrazione che tengano conto delle esigenze direttamente espresse dai beneficiari di protezione internazionale. Sarà inoltre presa in considerazione la situazione specifica dei beneficiari di protezione internazionale che presentano esigenze particolari, delle donne e dei minori non accompagnati. |
Or. es
Emendamento 763
Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale l'effettivo accesso a corsi di lingua, a titolo gratuito, a partire dalla data in cui è stata concessa la protezione internazionale. Gli Stati membri, tuttavia, possono imporre ai beneficiari di coprire o contribuire al costo di tali corsi, laddove i beneficiari abbiano risorse sufficienti. |
Or. en
Emendamento 764
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale l'effettivo accesso a corsi di lingua, a titolo gratuito, a partire dalla data in cui è stata loro concessa la protezione internazionale. |
Or. en
Emendamento 765
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione. | soppresso |
Or. en
Emendamento 766
Jussi Halla-aho, Helga Stevens
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione. | 2. Gli Stati membri rendono obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione. L'accesso alle prestazioni sociali dipende dall'effettiva partecipazione e dalla positiva conclusione dei programmi di integrazione da parte dei beneficiari di protezione internazionale. |
Or. en
Emendamento 767
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione. | 2. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione, a condizione che siano gratuite, effettivamente e facilmente accessibili e che tengano conto delle esigenze particolari dei beneficiari di protezione internazionale. |
Or. it
Emendamento 768
Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione. | 2. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione, a condizione che le misure di integrazione in questione siano facilmente accessibili, gratuite e tengano conto delle esigenze particolari. |
Or. en
Emendamento 769
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione. | 2. Gli Stati membri rendono le misure di integrazione facilmente accessibili e gratuite e fanno sì che tengano conto delle esigenze particolari del beneficiario di protezione internazionale interessato. |
Or. en
Emendamento 770
Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei
Proposta di regolamento
Articolo 38 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 38 bis |
| Obblighi |
| 1. I beneficiari di protezione internazionale hanno l'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione e il diritto nazionale dello Stato membro. |
| 2. I beneficiari di protezione internazionale hanno l'obbligo di rispettare la cultura, la lingua e le norme sociali dello Stato membro. |
| 3. I beneficiari di protezione internazionale hanno l'obbligo di adoperarsi al massimo per integrarsi nello Stato membro e di sfruttare le possibilità di integrazione offerte, come l'apprendimento della lingua ufficiale dello Stato membro. |
Or. en
Emendamento 771
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
È prestata assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare. | È prestata assistenza esclusivamente non monetaria ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare e l'emigrazione volontaria dei beneficiari di protezione internazionale deve essere incoraggiata attivamente attraverso una vasta gamma di politiche nazionali. |
Or. en
Emendamento 772
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
È prestata assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare. | Può essere prestata assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare. |
Or. en
Emendamento 773
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Le autorità e le altre organizzazioni che applicano le disposizioni del presente regolamento hanno ricevuto o ricevono la formazione necessaria e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività svolta. | Le autorità e le altre organizzazioni che applicano le disposizioni del presente regolamento hanno ricevuto o ricevono la formazione necessaria e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni sui singoli casi di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività svolta, fatti salvi i dati resi sufficientemente anonimi ai fini di controllo pubblico. |
Or. en
Emendamento 774
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Le autorità e le altre organizzazioni che applicano le disposizioni del presente regolamento hanno ricevuto o ricevono la formazione necessaria e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività svolta. | Le autorità e le altre organizzazioni che applicano le disposizioni della presente direttiva hanno ricevuto o ricevono la formazione necessaria e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività svolta. |
Or. en
Emendamento 775
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 42 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 42 bis |
| Recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale |
| 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XX/XX/XXXX. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
| Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. |
| 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. |
Or. en
Emendamento 776
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e se necessario propone modifiche. | Entro [due anni dal termine per il recepimento della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e se necessario propone modifiche. |
Or. en
Emendamento 777
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 44
Articolo 4
paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 44 | soppresso |
Modifica della direttiva 2003/109/UE |
|
1. All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE è inserito il seguente paragrafo 3 bis: |
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"3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1." |
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"Articolo 26 bis |
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Recepimento dell'articolo 4, paragrafo 3 bis: |
|
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione." |
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Or. en
Emendamento 778
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
Direttiva 2003/109/UE
Articolo 4 - paragrafo 3 bis
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE è inserito il seguente paragrafo 3 bis: | soppresso |
"3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1." |
|
Or. en
Emendamento 779
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
Articolo 4
paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE è inserito il seguente paragrafo 3 bis: | soppresso |
"3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1." |
|
Or. en
Emendamento 780
Anna Maria Corazza Bildt
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE è inserito il seguente paragrafo 3 bis: | 1. All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE è inserito il seguente paragrafo 3 bis: |
Or. en
Motivazione
I movimenti secondari di minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, sono spesso gestiti da contrabbandieri e trafficanti, pertanto dovrebbero essere puniti per una carenza dovuta a circostanze al di fuori del loro controllo.
Emendamento 781
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
Articolo 4
paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1. | soppresso |
Or. en
Emendamento 782
Kati Piri
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
Direttiva 2003/109/UE
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1. | 3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale e le autorità di tale Stato membro hanno accertato che il beneficiario soggiornava in tale Stato privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale per più di due settimane e senza una giustificazione grave e urgente, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1. |
Or. en
Emendamento 783
Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
Direttiva 2003/109/UE
Articolo 4, paragrafo 3 bis
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1. | 3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1, a meno che l'interessato non dimostri che il motivo per lo spostamento era dovuto a circostanze al di fuori del suo controllo. |
Or. en
Motivazione
Nonostante il ragionamento alla base di questa disposizione sia condivisibile, sussistono dubbi sul fatto che tale sanzione, senza eccezioni, sia compatibile con il principio di proporzionalità. Vi potrebbero essere, di fatto, casi in cui il beneficiario di protezione internazionale si sia spostato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale per motivi non imputabili alla sua volontà.
Emendamento 784
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/109/CE
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. -1. L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109/CE è sostituito dal seguente: |
| "Per quanto riguarda le persone cui è stata concessa la protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) …/... [regolamento sulle qualifiche]." |
Or. en
Emendamento 785
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Direttiva 2003/109/UE
Articolo 4, paragrafo 1 bis
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 ter. All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE il paragrafo 1 bis è modificato come segue: |
| 1. Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. |
| 1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per due anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. |
Or. en
Emendamento 786
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2
Articolo 4
paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. È inserito il seguente articolo 26 bis: | soppresso |
"Articolo 26 bis |
|
Recepimento dell'articolo 4, paragrafo 3 bis: |
|
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione." |
|
Or. en
Emendamento 787
Barbara Spinelli
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2
2003/109/UE
Articolo 26 bis
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. È inserito il seguente articolo 26 bis: | soppresso |
"Articolo 26 bis |
|
Recepimento dell'articolo 4, paragrafo 3 bis: |
|
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione." |
|
Or. en
Emendamento 788
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2
Articolo 4
paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 26 bis | soppresso |
Or. en
Emendamento 789
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2
Articolo 4
paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Recepimento dell'articolo 4, paragrafo 3 bis: | soppresso |
Or. en
Emendamento 790
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2
Articolo 4
paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. | soppresso |
Or. en
Emendamento 791
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2
Direttiva 2003/109/UE
Articolo 26 bis
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Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. | Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Or. en
Emendamento 792
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
La direttiva 2011/95/UE è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II. | La direttiva 2011/95/UE è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II. |
Or. en
Emendamento 793
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. | La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Or. en
Emendamento 794
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore]. | soppresso |
Or. en
Emendamento 795
Kinga Gál
Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore]. | Esso si applica a decorrere dal [dodici mesi dopo l'entrata in vigore]. |
Or. en
Emendamento 796
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. | soppresso |
Or. en
Emendamento 797
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. | Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Gli Stati membri possono rifiutare di applicare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative recepiti che ritengano violare il principio di sussidiarietà o lo spirito dei trattati. |
Or. en
Emendamento 798
Barbara Spinelli, Jean Lambert
Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| ALLEGATO II |
| Reciproco riconoscimento e trasferimento della responsabilità delle decisioni in materia di asilo |
| Il reciproco riconoscimento delle decisioni positive in materia di asilo, basato su norme e prassi giuridiche armonizzate, è stato descritto come un passo importante nell'ulteriore sviluppo del CEAS. Il trattato di Lisbona sancisce altresì un'unione più stretta. L'articolo 78, paragrafo 1 del TFUE prevede che l'Unione sviluppi una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea ai sensi della Convenzione sui rifugiati del 1951 e del suo protocollo. Per raggiungere tale scopo, è opportuno adottare misure che consentirebbero "uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione" e uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi. Il primo passo consiste nel garantire l'esistenza del reciproco riconoscimento delle decisioni positive in materia di asilo, che garantirebbe un consenso comune tra gli Stati membri riguardo all'efficacia della decisione positiva in materia di asilo adottata da un altro Stato membro e consentirebbe di evitare cause come M.C. contro Bulgaria e il successivo rischio di respingimento. |
| In secondo luogo, affinché lo status sia effettivamente valido, deve includere tutti i diritti che sono connessi a esso. Ai sensi della Convenzione sui rifugiati del 1951, i rifugiati devono essere trattati come lo straniero più favorito in termini di occupazione retribuita, che nel caso dell'Unione significa gli altri cittadini dell'UE che hanno il diritto di lavorare e viaggiare in altri Stati membri, qualora soddisfino determinati criteri di base. |
| In terzo luogo, sussiste anche l'obbligo di istituire un quadro che disciplini in quali circostanze un beneficiario possa trasferire il proprio status a un secondo Stato membro. Come messo in evidenza nel considerando 42 del regolamento, i beneficiari della protezione internazionale possono chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, ai sensi delle pertinenti norme dell'Unione, in particolare secondo il soggiorno di lungo periodo e la proposta direttiva Carta blu1 bis, ma ciò non sottintende il trasferimento dello status di protezione internazionale e dei relativi diritti. Dati i problemi e le difficoltà che i beneficiari incontreranno al momento del trasferimento in un altro Stato membro ai sensi delle presenti direttive, si rende necessario uno strumento a livello di Unione che stabilisca quale Stato membro è responsabile dello status del richiedente e in quale fase uno altro Stato membro diventa responsabile. |
| Per raggiungere tale obiettivo, si tiene conto di quanto segue: |
| (a) l'articolo 78, paragrafo 2, lettera a) del TFUE1 ter, che prevede uno status uniforme valido nell'intera Unione; per garantire che il sistema europeo comune di asilo si basi effettivamente su sistemi e norme comuni e per assicurare che il principio di non respingimento sia applicato, gli Stati membri devono riconoscere reciprocamente una decisione positiva di asilo adottata dalle rispettive autorità nazionali di un altro Stato membro. |
| _________________ |
| 1 bis lavori specializzati (nel prosieguo "proposta di direttiva Carta blu"), COM(2016) 378 , 7 giugno 2016. |
| 1 ter Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa: (a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione |
Or. en