Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0223(COD)

27.3.2017

EMENDAMENTI

417 - 798

Progetto di relazione

Tanja Fajon

(PE599.799v02-00)

Norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Proposta di regolamento

( COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) )

AM_Com_LegReport

Emendamento     417

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     418

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente.

4.  Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e lo status sociale.

Or. en

 

Emendamento     419

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente.

4.  Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'origine etnica, l'appartenenza a una minoranza nazionale e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente.

Or. en

 

Emendamento     420

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente.

4.  Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità e l'efficacia della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente.

Or. en

 

Emendamento     421

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  L'eventuale decisione di non fornire protezione internazionale a un minore, accompagnato o meno, basata sulla disponibilità di protezione interna, è preceduta da una procedura formale di determinazione dell'interesse superiore. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia e di soluzioni durature per il suo sviluppo deve costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente garantita nell'area individuata.

Or. en

Motivazione

Il principio dell'interesse superiore del minore dovrebbe essere la prima considerazione dell'autorità accertante anche quando valuta le condizioni per la protezione interna. Il minore, accompagnato o meno, dovrebbe essere rimpatriato in un'area sicura del proprio paese di origine solo se si ritiene che tutte le condizioni per il suo benessere siano state soddisfatte. Le disposizioni del presente articolo sono conformi a quelle contenute nell'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE ("direttiva sui rimpatri").

 

Emendamento     422

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oppure

(a)  sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oppure

Or. en

 

Emendamento     423

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

(a)  atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale e/o la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale;

Or. en

 

Emendamento     424

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     425

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     426

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     427

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     428

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  procedimenti giudiziari o sanzioni penali discriminatori o sproporzionati che comportino violazioni gravi dei diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi morali, religiosi o politici o in ragione dell'appartenenza a una determinata etnia o cittadinanza;

Or. en

Motivazione

L'atto di persecuzione è attualmente previsto dal diritto italiano (D.Lgs. 21.12.2014 n. 18 articolo 1 lettera bis)

 

Emendamento     429

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     430

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

(f)  atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia, come il reclutamento di minori, le mutilazioni genitali, i matrimoni forzati, la tratta di minori e il lavoro minorile, la violenza domestica, la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, le violazioni dei diritti economici, sociali e culturali.

Or. en

 

Emendamento     431

Gérard Deprez, Louis Michel

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nel valutare i motivi di persecuzione va tenuto conto di quanto segue:

1.  Nel valutare i motivi di persecuzione l'autorità accertante tiene conto di quanto segue:

Or. fr

 

Emendamento     432

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il termine "religione" include in particolare le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede e le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

(b)  il termine "religione" include in particolare la fede religiosa (come dimostrato dalle persecuzioni ai danni dei cristiani in Africa e in Medio Oriente), le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede e le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

Or. it

 

Emendamento     433

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il termine "religione" include in particolare le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede e le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

(b)  il termine "religione teista o convinzioni non teiste" include la partecipazione a, la manifestazione di o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede e le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

Or. en

 

Emendamento     434

Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  l'espressione "particolare gruppo sociale" si riferisce in particolare a un gruppo:

soppresso

- i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

 

-

 

che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;

 

in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;

 

Or. en

 

Emendamento     435

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  l'espressione "particolare gruppo sociale" si riferisce in particolare a un gruppo:

(d)  l'espressione "appartenenza a un particolare gruppo sociale" si riferisce in particolare a un gruppo:

Or. en

 

Emendamento     436

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

-  i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, o

Or. it

 

Emendamento     437

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

- i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

- i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, oppure

Or. en

 

Emendamento     438

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

- i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

- i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, oppure

Or. en

 

Emendamento     439

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

- i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

- i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, oppure

Or. en

 

Emendamento     440

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;

che possiede un'identità distinta dimostrabile nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;

Or. en

 

Emendamento     441

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     442

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;

in funzione delle circostanze nel paese d'origine, l'espressione include un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale e delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto di tali aspetti;

Or. it

 

Emendamento     443

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;

in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione include un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali;

Or. en

 

Emendamento     444

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;

in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione include un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale e di aspetti legati al genere e/o al fatto di avere subito o di rischiare la tratta sessuale per lo sfruttamento a fini sessuali, compresi l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali. Si tiene debito conto di tali aspetti ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo;

Or. en

Motivazione

Theshadow rapporteur agrees with the rapporteur that linking sexual orientation toacts considered criminal is out of place and should be removed. Sexual orientation in legislation can never mean acts considered to be criminal and has no legal added-value since the concept of sexual orientation is clearly definedin European treaties and EU law, and thus also recognised in national law. The addition of "gender expression" to the definition of"particular social group" follows in particular a European Court of HumanRights ruling where it was clarified that individuals can be at particular riskof ill-treatment (under Article 3 ECHR) in third countries where they are perceived as not conforming to the gender roles ascribed to them by society,tradition and even the legal system (N v. Sweden, Application no. 23505/09).

 

Emendamento     445

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  il termine "opinione politica" si riferisce in particolare alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

(e)  il termine "opinione politica" si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi.

Or. en

 

Emendamento     446

Gérard Deprez, Louis Michel

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

2.  Quando l'autorità accertante esamina se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Or. fr

 

Emendamento     447

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

2.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita in modo dimostrabile dall'autore delle persecuzioni.

Or. en

 

Emendamento     448

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

2.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, etniche, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Or. en

 

Emendamento     449

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     450

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità.

3.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità, a condizione che detti comportamenti o pratiche non siano contrari al diritto e alle norme dell'Unione.

Or. en

 

Emendamento     451

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità.

3.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità o coscienza.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che il termine "identità" sia restrittivo. Può essere la coscienza di una persona che la porta ad avere un timore fondato di essere perseguitata. Tale approccio è inoltre conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11.

 

Emendamento     452

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità.

3.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità o coscienza.

Or. en

 

Emendamento     453

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11  

soppresso

Cessazione

 

1.

 

Un cittadino di paese terzo o un apolide cessa di essere rifugiato qualora si verifichino una o più delle seguenti circostanze:

 

(a) l'interessato si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;

 

(b) avendo perso la cittadinanza, l'interessato l'abbia volontariamente riacquistata;

 

(c) l'interessato abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza;

 

(d) l'interessato si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;

 

(e) l'interessato non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

(f) se trattasi di apolide, l'interessato sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

Le lettere e) e f), non si applicano al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

 

2. Quando si applica il paragrafo 1, lettere e) e f), l'autorità accertante:

 

(a) esamina se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni;

 

(b) si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

 

Or. en

 

Emendamento     454

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  si renda irreperibile al di fuori della giurisdizione dello Stato membro ospitante.

Or. en

 

Emendamento     455

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le lettere e) e f), non si applicano al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     456

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le lettere e) e f), non si applicano al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Le lettere e) e f), non si applicano al rifugiato che possa dimostrare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Or. en

Motivazione

Le deroghe alle lettere e) e f) dell'articolo 11 dovrebbero essere applicate solo quando il rifugiato è in grado di dimostrare che esistono motivi collegati alla precedente persecuzione che interferirebbero con il suo diritto a essere protetto nel paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. Tale disposizione aiuterebbe a prevenire abusi del CEAS.

 

Emendamento     457

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri possono decidere che il reiterato rifiuto di integrarsi attivamente da parte del cittadino di un paese terzo o di un apolide avente titolo al riconoscimento dello status di rifugiato possa portare, come misura di extrema ratio, alla cessazione dell'ammissibilità alla protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     458

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  esamina se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le medesime tutele sono già garantite dal paragrafo 1, lettere e) e f) del presente articolo.

 

Emendamento     459

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(b)  può basarsi su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

Or. en

 

Emendamento     460

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(b)  tiene conto di informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Or. en

 

Emendamento     461

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

1.  Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento se:

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che l'articolo 1D della Convenzione di Ginevra non nega lo status di rifugiato a determinate categorie di persone, ma semplicemente le esclude dai diritti e dai benefici previsti dalla Convenzione. Poiché l'articolo si ispira all'articolo 1D della Convenzione di Ginevra, il medesimo approccio dovrebbe essere adottato nel presente regolamento.

 

Emendamento     462

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici del presente regolamento;

(a)  rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;

Or. en

 

Emendamento     463

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  i palestinesi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento specificamente se:

• ai sensi dell'articolo 1D della Convenzione di Ginevra, non si sono effettivamente avvalsi dell'assistenza prevista dall'UNRWA,

 

• l'UNRWA in quanto agenzia sia stata sciolta o le sue attività siano interrotte o esista un motivo oggettivo al di fuori del controllo della persona interessata per cui tale persona non sia in grado di (ri)avvalersi della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA,

 

• una persona, dopo essersi effettivamente avvalsa di tale protezione o assistenza, smetta di riceverla per un motivo al di fuori del suo controllo e indipendente dalla sua volontà.

Or. en

Motivazione

According to the "Note on UNHCR's Interpretation of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and Article 12(1)(a) of the EU Qualification Directive" in the context of Palestinian refugees seeking international protection, the phrase "ceased for any reason" in the second paragraph of Article 1D of the 1951 Convention/Article 12(1)(a) of the Qualification Directive should not be interpreted restrictively.

Broadly similar to UNHCR's position, the CJEU in Case C-364/11 held that the phrase "when such protection or assistance has ceased for any reason" (without the position of those persons concerned being definitely settled in accordance with the relevant UN General Assembly resolutions) includes the following situations:

• Situations where a person who, after actually availing him/herself of UNRWA's assistance, ceases to receive it for a reason beyond his/her control and

• independent of his/her volition which forces him/her to leave the UNRWA area and therefore prevents him/her from receiving UNRWA's assistance. This includes situations where a Palestinian refugee has been forced to leave UNRWA's area of operation where his/her personal safety is at serious risk and if it is impossible for UNRWA to guarantee his/her living conditions in accordance with that organization's mission.

• The cessation of UNRWA as an agency or the cessation of UNRWA's activities. This would include the fact that it has become impossible for UNRWA to carry out its mission. However, the CJEU noted that it is primarily the actual assistance provided by UNRWA and not the existence of UNRWA as an agency that must cease in order for the second sentence of Article 12(1)(a) to be triggered.

 

Emendamento     464

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

2.  Un cittadino di paese terzo o un apolide può essere escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

Or. en

 

Emendamento     465

Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  abbia pianificato, agevolato o partecipato alla commissione di reati terroristici;

Or. en

 

Emendamento     466

Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)  abbia partecipato alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o risorse materiali o attraverso il finanziamento delle sue attività in qualunque modo;

Or. en

 

Emendamento     467

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato; gli atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, possono essere classificati reati gravi di diritto comune;

(b)  abbia commesso un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato; gli atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, possono essere classificati reati gravi di diritto comune;

Or. en

 

Emendamento     468

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  si renda irreperibile al di fuori della giurisdizione dello Stato membro ospitante.

Or. en

 

Emendamento     469

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

soppresso

Or. en

Motivazione

The Treaties prescribe that the European common policy on asylum be in accordance with the Geneva Convention relating to the status of refugees and other relevant treaties (see, among others, Article 18 of the Charter, which states that "the right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention"). Nevertheless the corresponding article of the Convention (Article 1F) does not include in its scope "persons who incite or otherwise participate in the commission of the crimes or acts mentioned therein". UNHCR had already proposed the deletion of Article 12 (3) in 2009 in its comments to the previous revision of the Directive, as it could lead Member States to

exclude persons lacking the intent to commit crimes, who thus could not be deemed

individually responsible under international criminal law.

See: UNHCR comments on the European Commission's proposal for a Directive of the

European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted

( COM(2009)551 , 21 October 2009)

 

Emendamento     470

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Le clausole di esclusione di cui al paragrafo 2 non si applicano ai minori.

Or. en

 

Emendamento     471

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Le clausole di esclusione di cui al paragrafo 2 non si applicano ai minori.

Or. en

 

Emendamento     472

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2, lettera c), solo dopo avere effettuato, per ogni singolo caso, una valutazione dei fatti specifici sottoposti alla loro attenzione al fine di determinare se sussistono motivi gravi per ritenere che gli atti commessi dalla persona in questione, che altrimenti possiederebbe i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rientrano nell'ambito di applicazione di tale particolare esclusione.

Or. en

Motivazione

Paragrafo conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr., a tale proposito, sentenza del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, punti 87 e 94, e sentenza del 31 gennaio 2017, Mostafa Lounani, C-573/14, punto 72).

 

Emendamento     473

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Tutte le persone a cui sono applicabili i motivi di esclusione di cui al paragrafo 2 hanno accesso a un ricorso effettivo contro la decisione.

Or. en

 

Emendamento     474

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), i seguenti atti sono classificati reati gravi di diritto comune:

soppresso

(a) gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico,

 

(b) gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico.

 

Or. en

 

Emendamento     475

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), i seguenti atti sono classificati reati gravi di diritto comune:

soppresso

(a) gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico,

 

(b) gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico.

 

Or. en

 

Emendamento     476

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), i seguenti atti sono classificati reati gravi di diritto comune:

soppresso

(a) gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico,

 

(b) gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico.

 

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra condivide la motivazione del relatore (per l'intero paragrafo 5, quindi anche per le due soppressioni seguenti) secondo la quale "La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al considerando 31 interpreta le disposizioni dell'attuale articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c). L'aggiunta di un ulteriore paragrafo all'articolo crea soltanto maggiore confusione. L'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea è indicata al considerando 31 e ciò è sufficiente per interpretare con chiarezza l'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), per quanto riguarda gli atti di terrorismo e gli atti particolarmente crudeli. Il paragrafo 5 va dunque soppresso".

 

Emendamento     477

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), i seguenti atti sono classificati reati gravi di diritto comune:

5.  Ai fini del paragrafo 2, lettera c), i seguenti aspetti sono considerati di particolare importanza dall'autorità accertante durante la valutazione individuale:

Or. en

 

Emendamento     478

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico,

soppresso

Or. en

 

Emendamento     479

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico,

soppresso

Or. en

 

Emendamento     480

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico,

(a)  la partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche laddove non sia accertato che la persona interessato abbia commesso, tentato di commettere o minacciato di commettere un atto terroristico come definito nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Or. en

 

Emendamento     481

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     482

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     483

Monika Hohlmeier

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico.

(b)  gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico, e il coinvolgimento nella preparazione di tali atti di terrorismo o il sostegno a un gruppo terroristico, come indicato nella direttiva (2017/XXX) sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento corrisponde al nuovo considerando 31 bis. Entrambi gli emendamenti si riferiscono alla sentenza C-573/14 della Corte di giustizia dell'Unione europea che interpreta la preparazione di un atto terroristico o il sostegno a una rete terroristica come un motivo di esclusione dallo status di rifugiato o di persona soggetta a protezione sussidiaria.

 

Emendamento     484

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico.

(b)  la pianificazione, l'incitamento o contributo o l'esecuzione di atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico.

Or. en

 

Emendamento     485

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico.

(b)  una condanna da parte dei tribunali di uno Stato membro per la partecipazione alle attività di un gruppo terroristico; oppure

Or. en

 

Emendamento     486

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  reati gravi contro l'autodeterminazione sessuale, ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro, come lo stupro o lo stupro di minore.

Or. en

 

Emendamento     487

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  l'appartenenza alla dirigenza di un gruppo terroristico.

Or. en

 

Emendamento     488

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'esclusione di una persona dallo status di rifugiato dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e non è soggetta ad ulteriori valutazioni della proporzionalità in relazione al caso di specie.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     489

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'esclusione di una persona dallo status di rifugiato dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e non è soggetta ad ulteriori valutazioni della proporzionalità in relazione al caso di specie.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     490

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'esclusione di una persona dallo status di rifugiato dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e non è soggetta ad ulteriori valutazioni della proporzionalità in relazione al caso di specie.

soppresso

Or. en

Motivazione

The shadow rapporteur agrees with the rapporteur's assessment that "the Commission's proposed text in Article 12(6) is terribly confusing insofar as it refers to case law. The principle of proportionality is a general principle of Union law. The CJEU, in its case-law, has stated that whether someone is refused refugee status on the grounds laid down in Article 12 depends on an assessment of the "seriousness of the acts committed", which in turn requires taking account of "all the circumstances surrounding the acts in question and the situation of that person". This inevitably requires a proportionality test. The Commission proposal is misleading in that regard and should be deleted."

 

Emendamento     491

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

Revoca dello status di rifugiato

 

La modifica si applica all'intero testo in esame. L'approvazione dell'emendamento impone adeguamenti tecnici in tutto il testo.

Or. en

 

Emendamento     492

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante revoca, fa cessare o rifiuta di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

1.  L'autorità accertante può revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

Or. it

 

Emendamento     493

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato;

(c)  il fatto di aver presentato i fatti pertinenti ai fini del merito della domanda di protezione internazionale in modo erroneo o di averli omessi ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato;

Or. en

 

Emendamento     494

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato;

soppresso

Or. en

Motivazione

The Treaties prescribe that the European common policy on asylum be in accordance with the Geneva Convention relating to the status of refugees and other relevant treaties (see, among others, Article 18 of the EU Charter of Fundamental Rights, which states that "the right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention"). The grounds on which refugee status may be ended (the so-called "cessation clauses") are set out in an exhaustive list in Article 1(C) of the Geneva Convention. The fact that such list is exhaustive implies that EU secondary law cannot provide further grounds for revocation of the refugee status: doing so violates the Geneva Convention and, by extension, EU primary law, notably Article 18 of the Charter, Article 78 (1) TFEU as well as the general principles of EU law under Article 6(3) TEU. Accordingly, Articles 14 (1) (d) and (e) to the new Commission proposal (which correspond to Article 14 (4) (b) and (c) of the 2011 Qualifications Directive) as well as Article 14 (1) (f) (introduced by the Commission proposal) transform the exceptions to the principle of non refoulement of Article 33(2) of the Geneva Convention into facultative grounds for revoking, ending or refusing to renew refugee status, broadening the list of cessation grounds beyond what ought to be lawful under the Geneva Convention.

 

Emendamento     495

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     496

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

soppresso

Or. en

Motivazione

The Treaties prescribe that the European common policy on asylum be in accordance with the Geneva Convention relating to the status of refugees and other relevant treaties (see, among others, Article 18 of the EU Charter of Fundamental Rights, which states that "the right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention"). The grounds on which refugee status may be ended (the so-called "cessation clauses") are set out in an exhaustive list in Article 1(C) of the Geneva Convention. The fact that such list is exhaustive implies that EU secondary law cannot provide further grounds for revocation of the refugee status: doing so violates the Geneva Convention and, by extension, EU primary law, notably Article 18 of the Charter, Article 78 (1) TFEU as well as the general principles of EU law under Article 6(3) TEU. Accordingly, Articles 14 (1) (d) and (e) to the new Commission proposal (which correspond to Article 14 (4) (b) and (c) of the 2011 Qualifications Directive) as well as Article 14 (1) (f) (introduced by the Commission proposal) transform the exceptions to the principle of non refoulement of Article 33(2) of the Geneva Convention into facultative grounds for revoking, ending or refusing to renew refugee status, broadening the list of cessation grounds beyond what ought to be lawful under the Geneva Convention.

 

Emendamento     497

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

(d)  vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova, sulla base di una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità;

Or. en

 

Emendamento     498

Monika Hohlmeier

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

(d)  vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato membro in cui si trova e la sicurezza dei singoli cittadini di tale Stato;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende chiarire che se le autorità di contrasto hanno motivi ragionevoli per considerare una persona un pericolo per i singoli cittadini, tali motivi possono anche essere addotti per revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato.

 

Emendamento     499

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     500

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova;

soppresso

Or. en

Motivazione

The Treaties prescribe that the European common policy on asylum be in accordance with the Geneva Convention relating to the status of refugees and other relevant treaties (see, among others, Article 18 of the EU Charter of Fundamental Rights, which states that "the right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention"). The grounds on which refugee status may be ended (the so-called "cessation clauses") are set out in an exhaustive list in Article 1(C) of the Geneva Convention. The fact that such list is exhaustive implies that EU secondary law cannot provide further grounds for revocation of the refugee status: doing so violates the Geneva Convention and, by extension, EU primary law, notably Article 18 of the Charter, Article 78 (1) TFEU as well as the general principles of EU law under Article 6(3) TEU. Accordingly, Articles 14 (1) (d) and (e) to the new Commission proposal (which correspond to Article 14 (4) (b) and (c) of the 2011 Qualifications Directive) as well as Article 14 (1) (f) (introduced by the Commission proposal) transform the exceptions to the principle of non refoulement of Article 33(2) of the Geneva Convention into facultative grounds for revoking, ending or refusing to renew refugee status, broadening the list of cessation grounds beyond what ought to be lawful under the Geneva Convention.

 

Emendamento     501

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     502

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Emil Radev, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova;

(e)  l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità con riferimento ai reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova;

Or. en

Motivazione

Appare pertinente definire un riferimento giuridico comune per quello che deve essere considerato un "reato di particolare gravità", tenuto conto delle diverse interpretazioni fornite dal diritto penale dei vari Stati. Questo riferimento è necessario, in particolare, in ragione del passaggio da direttiva a regolamento.

 

Emendamento     503

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  si applica l'articolo 23, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     504

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  si applica l'articolo 23, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     505

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  si applica l'articolo 23, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'articolo 23, paragrafo 2.

 

Emendamento     506

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 –lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  si renda irreperibile al di fuori della giurisdizione dello Stato membro ospitante.

Or. en

 

Emendamento     507

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione è intesa a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti.

 

Emendamento     508

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     509

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa.

2.  Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante non riconosce lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa.

Or. en

 

Emendamento     510

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa.

2.  Nelle situazioni di cui alla lettera d) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa.

Or. en

 

Emendamento     511

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettere da d) a f), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     512

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettere da d) a f), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione è intesa a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti.

 

Emendamento     513

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettere da d) a f), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

3.  Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettera d), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

Or. en

 

Emendamento     514

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatto salvo l'obbligo del rifugiato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, l'autorità accertante che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.  L'autorità accertante che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'articolo 4, paragrafo 1.

 

Emendamento     515

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto un mese dopo l'adozione, ove non diversamente indicato.

Or. en

 

Emendamento     516

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto immediatamente dopo l'adozione. Gli Stati membri possono decidere, in casi specifici e debitamente motivati, di concedere al cittadino di paese terzo o all'apolide altri tre mesi per chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

 

Emendamento     517

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi, in particolare legati al lavoro, previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

 

Emendamento     518

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo nove mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

 

Emendamento     519

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo un mese dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

 

Emendamento     520

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo nove mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Motivazione

Il periodo di tolleranza di tre mesi è irrealistico per consentire ai beneficiari di protezione internazionale il cui status sia improvvisamente revocato di presentare una domanda con possibilità di accoglimento, viste le note difficoltà di ottenere la documentazione e le decisioni necessarie (ossia sponsorizzazione, assunzione, ammissione, legami familiari dimostrati). La rifusione della direttiva 2016/801, invece, riconosce agli studenti e ai ricercatori internazionali un minimo di nove mesi per trovare un lavoro o avviare un'attività di lavoro autonomo al termine degli studi di ricerca (articolo 25).

 

Emendamento     521

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15  

soppresso

Riesame dello status di rifugiato

 

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare:

 

(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

 

(b) al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.

 

Or. en

Motivazione

The proposed review of refugee status is a resource-consuming bureaucratic step that some Member States have not seen the purpose or need in practice to introduce. For example, France in 2016 replaced its yearly permit renewal system—with similarities to this proposal—with multiannual permits because this systematic status review was useless in 99% of cases (only 7654 refusals for 795.220 renewal requests). The previous system was found to be ineffective for fighting fraud and irregularity and counter-productive for integration outcomes.

Sources:

Matthias Fekl (May 2013) "Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France", pageS 12-14

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000283.pdf

 

Emendamento     522

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 e fatto salvo il diritto del beneficiario della protezione internazionale di proporre appello avverso una decisione dell'autorità accertante in linea con gli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE)XXX/XXX [regolamento procedure], l'autorità accertante può, ove necessario e proporzionato e tenuto conto delle circostanze specifiche del beneficiario di protezione internazionale, riesaminare lo status di rifugiato:

Or. en

 

Emendamento     523

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante può riesaminare lo status di rifugiato, in particolare qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente.

Or. it

 

Emendamento     524

Monika Hohlmeier

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare:

Le autorità accertanti dello Stato membro possono riesaminare lo status di rifugiato in qualsiasi momento laddove abbiano motivi ragionevoli per ritenere che l'articolo 14, paragrafo 1, possa trovare applicazione. Esse riesaminano lo status di rifugiato in particolare:

Or. en

Motivazione

Per applicare l'articolo 14, paragrafo 1, le autorità accertanti degli Stati membri devono avere la possibilità di riesaminare lo status di rifugiato in qualsiasi momento e anche quando l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b) non trovano applicazione in quel momento.

 

Emendamento     525

Monika Hohlmeier

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina regolarmente lo status di rifugiato in particolare:

Or. en

 

Emendamento     526

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato, in particolare quando:

Or. en

 

Emendamento     527

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante può riesaminare lo status di rifugiato in particolare:

Or. en

 

Emendamento     528

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

soppresso

Or. it

 

Emendamento     529

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     530

Anna Maria Corazza Bildt

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente, tenuto conto del livello di integrazione del richiedente e della creazione di legami all'interno del paese ospitante;

Or. en

 

Emendamento     531

Gérard Deprez, Louis Michel

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del beneficiario di protezione internazionale;

Or. fr

Motivazione

Conformemente alle definizioni del presente regolamento: un beneficiario di protezione internazionale è la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e un richiedente è il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva.

 

Emendamento     532

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

(a)  le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

Or. en

Motivazione

Un riesame dello status di rifugiato al momento della revisione del permesso di soggiorno richiederebbe l'impiego di molte risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Ciononostante, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di riesaminare lo status di protezione internazionale qualora l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo osservi un cambiamento significativo nel paese di origine del rifugiato.

 

Emendamento     533

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.

soppresso

Or. it

 

Emendamento     534

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     535

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     536

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un riesame dello status di rifugiato al momento della revisione del permesso di soggiorno richiederebbe l'impiego di molte risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Ciononostante, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di riesaminare lo status di protezione internazionale qualora l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo osservi un cambiamento significativo nel paese di origine del rifugiato.

 

Emendamento     537

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.

(b)  al momento del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.

Or. en

 

Emendamento     538

Anna Maria Corazza Bildt

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  il presente articolo non si applica ai minori non accompagnati, a meno che non sia nel loro interesse superiore e si accerti che il minore non sarà esposto a danni gravi al suo ritorno nel paese terzo di origine.

Or. en

 

Emendamento     539

Monika Hohlmeier

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

È considerato danno grave ai fini dell'articolo 2, punto 5:

È considerato danno grave ai fini dell'articolo 2, punto 5, unicamente:

Or. en

 

Emendamento     540

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la condanna o l'esecuzione della pena di morte; oppure

(a)  la condanna o l'esecuzione della pena di morte nel paese di origine; oppure

Or. en

 

Emendamento     541

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; oppure

(b)  la tortura del richiedente nel suo paese di origine; oppure

Or. en

Motivazione

"Trattamento inumano o degradante" è troppo ambiguo e "pena" è troppo generale.

 

Emendamento     542

Gérard Deprez, Louis Michel

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; oppure

(b)  la tortura o altra pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o oppure

Or. fr

Motivazione

Riferimento ai testi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 4 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

 

Emendamento     543

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; oppure

(b)  la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano ai danni del richiedente nel suo paese di origine; oppure

Or. en

 

Emendamento     544

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     545

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

(c)  la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Occorre che le minacce gravi includano minacce a gruppi di persone come i conflitti armati interni o internazionali o altre situazioni di violenza e di violazioni sistematiche di diritti umani, l'occupazione militare compresi i disordini civili, la diffusa insicurezza o eventi che provochino gravi perturbazioni dell'ordine pubblico; oppure

Or. en

Motivazione

The CJUE case "Elgafaji interpretation of the indiscriminate violence requirement needs to be reconciled with the case-law of the European Court of Human Rights on Article 3 ECHR, mirrored in the ground foreseen in Article 16(b). The Grand Chamber of the Strasbourg Court has firmly stated that "in the most extreme cases" where a person would face a real risk of ill-treatment simply by virtue of being present on the territory, Article 3 ECHR would be triggered. Accordingly, Article 16(b), which must reflect Article 3 ECHR, applies to all cases where the Article 3 ECHR test applies, and also covers extreme situations whereby violence is of such degree as to put any person present on the territory at risk.

Based on the principle of effet utile, the content and meaning of Article 16(c) must differ from that of Article 16(b). Accordingly, the protection of Article 16(c) would apply to asylum seekers who face a real risk of serious harm stemming from indiscriminate violence, which need not be as high as to trigger Article 3 ECHR – and thereby to fall under Article 16(b). The Qualification Regulation should reflect the dialogue between the Strasbourg and Luxembourg Courts, since both courts' interpretation of fundamental rights should inform the EU asylum acquis. In the light of ECtHR case law, Article 16(c) should extend subsidiary protection to serious threats stemming from indiscriminate violence, yet of lower intensity than that contemplated in Sufi and Elmi v. United Kingdom or J.K. v. Sweden."

 

Emendamento     546

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

(c)  la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, o

Or. it

 

Emendamento     547

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

(c)  la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; oppure

Or. en

 

Emendamento     548

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

(c)  la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con la sentenza della CGUE nella causa Elgafaji, che chiarisce che la violenza indiscriminata non deve essere necessariamente di natura individuale affinché una persona che vi è soggetta abbia titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

 

Emendamento     549

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante da una calamità naturale o provocata dall'uomo. Le calamità naturali o provocate dall'uomo includono: gli effetti del cambiamento climatico, l'accaparramento delle terre, l'accaparramento delle risorse idriche, la desertificazione dell'habitat, la villaggizzazione forzata e le calamità ambientali e l'inquinamento provocati dalla guerra.

Or. en

Motivazione

I rifugiati ambientali non sono attualmente tutelati dal diritto internazionale. A differenza dei rifugiati tutelati dalla Convenzione sui rifugiati delle Nazioni Unite del 1951, i rifugiati ambientali, se rimpatriati nel loro paese di origine, tornerebbero a un ambiente devastato o sarebbero costretti a rimanere in campi per rifugiati. Il cambiamento climatico non riguarda solo l'ambiente, ma ha effetti che incidono su ogni aspetto della vita delle persone: dalla stabilità dei governi e delle economie alla salute.

 

Emendamento     550

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  la minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante da disastri naturali o creati dall'uomo.

Or. it

 

Emendamento     551

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17  

soppresso

Cessazione

 

1. Un cittadino di paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

 

2. L'autorità accertante:

 

(a) considera se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave;

 

(b) si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sulle informazioni e sugli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

 

3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

 

Or. en

 

Emendamento     552

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un cittadino di paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

1.  Fatto salvo il diritto del beneficiario di protezione internazionale di proporre appello avverso una decisione dell'autorità accertante in linea con gli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE)XXX/XXX [regolamento procedure], un cittadino di paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

Or. en

 

Emendamento     553

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri possono decidere che il reiterato rifiuto di integrarsi attivamente da parte del cittadino di un paese terzo o di un apolide avente titolo alla protezione sussidiaria possa portare, come misura di extrema ratio, alla cessazione dell'ammissibilità alla protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     554

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  considera se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave;

(a)  considera se le mutate circostanze siano di natura così significativa che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave;

Or. en

 

Emendamento     555

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sulle informazioni e sugli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(b)  si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

Or. en

 

Emendamento     556

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sulle informazioni e sugli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(b)  tiene conto di informazioni aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e delle informazioni e orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Or. en

 

Emendamento     557

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     558

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     559

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

3.  Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa dimostrare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Or. en

Motivazione

Le deroghe all'articolo 17, paragrafo 1, dovrebbero essere applicate solo quando il beneficiario di protezione sussidiaria è in grado di dimostrare che esistono motivi collegati ai precedenti danni gravi che interferirebbero con il suo diritto a essere protetto nel paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. Tale disposizione aiuterebbe a prevenire abusi del CEAS.

 

Emendamento     560

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

1.  Fatto salvo il diritto del beneficiario di protezione internazionale di proporre appello avverso una decisione dell'autorità accertante in linea con gli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE)XXX/XXX [regolamento procedure], un cittadino di paese terzo o un apolide può essere escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

Or. en

 

Emendamento     561

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

1.  Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la residenza gli riconoscano i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti, oppure ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

Or. en

 

Emendamento     562

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  abbia commesso un reato grave;

(b)  abbia commesso un reato grave, come la pianificazione, l'incitamento o contributo o l'esecuzione di atti di terrorismo, anche se commessi con un dichiarato obiettivo politico o religioso, o reati gravi contro l'autodeterminazione sessuale, come lo stupro o lo stupro di minore;

Or. en

 

Emendamento     563

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  abbia commesso un reato grave;

(b)  abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso a beneficiare della protezione sussidiaria;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la clausola di esclusione dalla protezione sussidiaria alla clausola sancita dall'articolo 12, paragrafo 2), lettera b), di esclusione dallo status di rifugiato.

 

Emendamento     564

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova;

soppresso

Or. en

Motivazione

UNHCR recommended in 2009 that the articles providing for exclusion from and revocation of subsidiary protection should be amended to reflect its proposals on the same articles relating to exclusion from and revocation of refugee status.

More specifically, in this case: "There is a risk that decisions on whether a person poses a danger to the security or

community of a Member State may be taken in proceedings where the concerned

persons are not entitled to see all the evidence against them or to respond effectively,

which increases the possibility of incorrect application of these provisions."

Therefore this deletion is needed for consistency reasons with amendments to Articles 12 and 14 (see justification on amendments to those articles).

See also: UNHCR comments on the European Commission's proposal for a Directive of the

European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted

( COM(2009)551 , 21 October 2009)

 

Emendamento     565

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, abbia commesso uno o più reati non contemplati alle lettere a), b) e c), che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato, e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

soppresso

Or. en

Motivazione

UNHCR recommended in 2009 that the articles providing for exclusion from and revocation of subsidiary protection should be amended to reflect its proposals on the same articles relating to exclusion from and revocation of refugee status.

Therefore this deletion is needed for consistency reasons with amendments to Articles 12 and 14 (see justification on amendments to those articles).

See also: UNHCR comments on the European Commission's proposal for a Directive of the

European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted

( COM(2009)551 , 21 October 2009)

 

Emendamento     566

Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  abbia pianificato, agevolato o partecipato alla commissione di reati terroristici.

Or. en

 

Emendamento     567

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  si renda irreperibile al di fuori della giurisdizione dello Stato membro ospitante.

Or. en

 

Emendamento     568

Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter)  abbia partecipato alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o risorse materiali o attraverso il finanziamento delle sue attività in qualunque modo.

Or. en

 

Emendamento     569

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il paragrafo 1, lettere da a) a d), si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

soppresso

Or. en

Motivazione

UNHCR recommended in 2009 that the articles providing for exclusion from and revocation of subsidiary protection should be amended to reflect their proposals on the same articles relating to exclusion from and revocation of refugee status.

Therefore this deletion is needed for consistency reasons with the amendment to Article 12 (3) (see justification of that amendment).

See also: UNHCR comments on the European Commission's proposal for a Directive of the

European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted

( COM(2009)551 , 21 October 2009)

 

Emendamento     570

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il paragrafo 1, lettere da a) a d), si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

2.  Il paragrafo 1, lettere da a) a d), può essere applicato alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

Or. en

 

Emendamento     571

Anna Maria Corazza Bildt

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Quando il richiedente è un minore, le clausole di esclusione di cui al paragrafo 1 si applicano solo se i minori hanno raggiunto il limite di età previsto dal diritto nazionale per la responsabilità penale e, in ogni caso, i minori richiedenti beneficiano delle medesime garanzie procedurali previste per i minori nazionali. La valutazione dei motivi di esclusione tiene conto delle norme e dei principi che riguardano lo status speciale, i diritti e la tutela concessi ai minori dal diritto internazionale e nazionale in tutte le fasi della procedura di asilo; viene inoltre ponderata la gravità del reato con il rischio di danni gravi a cui il minore sarebbe esposto al ritorno nel paese terzo di origine.

Or. en

 

Emendamento     572

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  L'esclusione di una persona dallo status di protezione sussidiaria dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 2 e non è soggetta ad ulteriori valutazioni della proporzionalità in relazione al caso di specie.

Or. en

 

Emendamento     573

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le clausole di esclusione di cui al paragrafo 1 non si applicano ai minori.

Or. en

 

Emendamento     574

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Tutte le persone a cui sono applicabili i motivi di esclusione di cui al paragrafo 1 hanno accesso a un ricorso effettivo contro la decisione.

Or. en

 

Emendamento     575

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19  

soppresso

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

 

L'autorità accertante riconosce lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.

 

Or. en

 

Emendamento     576

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante riconosce lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     577

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

Revoca dello status di protezione sussidiaria

Or. en

Motivazione

La modifica si applica all'intero testo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.

 

Emendamento     578

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante revoca, fa cessare o rifiuta di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

1.  L'autorità accertante può revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

Or. it

 

Emendamento     579

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante revoca, fa cessare o rifiuta di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

1.  L'autorità accertante può revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

Or. en

 

Emendamento     580

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria;

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione della soppressione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c).

 

Emendamento     581

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria;

(c)  il fatto di aver presentato i fatti pertinenti ai fini del merito della domanda di protezione internazionale in modo erroneo o di averli omessi ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria;

Or. en

 

Emendamento     582

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  si applica l'articolo 23, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     583

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  si applica l'articolo 23, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 23, paragrafo 2.

 

Emendamento     584

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  si applica l'articolo 23, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     585

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

2.  Lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'articolo 4, paragrafo 1.

 

Emendamento     586

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto un mese dopo l'adozione, ove non diversamente indicato.

Or. en

 

Emendamento     587

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto immediatamente dopo l'adozione. Gli Stati membri possono decidere, in casi specifici e debitamente motivati, di concedere al cittadino di paese terzo o all'apolide altri tre mesi per chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

 

Emendamento     588

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo un mese dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi, in particolare legati al lavoro, previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

 

Emendamento     589

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo nove mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

 

Emendamento     590

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo un mese dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

 

Emendamento     591

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo nove mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Motivazione

Il periodo di tolleranza di tre mesi è irrealistico per consentire a beneficiari di protezione internazionale il cui status sia improvvisamente revocato di presentare una domanda con possibilità di accoglimento, viste le note difficoltà di ottenere la documentazione e le decisioni necessarie (ossia sponsorizzazione, assunzione, ammissione, legami familiari dimostrati). La rifusione della direttiva 2016/801, invece, riconosce agli studenti e ai ricercatori internazionali un minimo di nove mesi per trovare un lavoro o avviare un'attività di lavoro autonomo al termine degli studi di ricerca (articolo 25).

 

Emendamento     592

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21  

soppresso

Riesame dello status di protezione sussidiaria

 

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare:

 

(a) qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

 

(b) al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria.

 

Or. en

Motivazione

The proposed review of refugee status is a resource-consuming bureaucratic step that some Member States have not seen the purpose or need in practice to introduce. For example, France in 2016 replaced its yearly permit renewal system—with similarities to this proposal—with multiannual permits because this systematic status review was useless in 99% of cases (only 7654 refusals for 795.220 renewal requests). The previous system was found to be ineffective for fighting fraud and irregularity and counter-productive for integration outcomes.

Sources:

Matthias Fekl (May 2013) "Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France", pageS 12-14

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000283.pdf

 

Emendamento     593

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, e fatto salvo il diritto del beneficiario della protezione sussidiaria di proporre appello avverso una decisione dell'autorità accertante in linea con gli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE)XXX/XXX [regolamento procedure], l'autorità accertante può, ove necessario e proporzionato e tenuto conto delle circostanze specifiche del beneficiario di protezione sussidiaria, riesaminare lo status di protezione sussidiaria:

Or. en

 

Emendamento     594

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante può riesaminare lo status di protezione sussidiaria, in particolare qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente.

Or. it

 

Emendamento     595

Monika Hohlmeier

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare:

Le autorità accertanti dello Stato membro possono riesaminare lo status di protezione sussidiaria in qualsiasi momento laddove abbiano motivi ragionevoli per ritenere che l'articolo 20, paragrafo 1, possa trovare applicazione. Esse riesaminano lo status di protezione sussidiaria in particolare:

Or. en

Motivazione

Per applicare l'articolo 20, paragrafo 1, le autorità accertanti degli Stati membri devono avere la possibilità di riesaminare lo status di protezione sussidiaria in qualsiasi momento e anche quando l'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) non trovano applicazione in quel momento.

 

Emendamento     596

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare qualora:

Or. en

 

Emendamento     597

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante può riesaminare lo status di protezione sussidiaria in particolare:

Or. en

 

Emendamento     598

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

soppresso

Or. it

 

Emendamento     599

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     600

Gérard Deprez, Louis Michel

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del beneficiario di protezione internazionale;

Or. fr

Motivazione

Conformemente alle definizioni del presente regolamento: un beneficiario di protezione internazionale è la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e un richiedente è il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva.

 

Emendamento     601

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

(a)  le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

Or. en

Motivazione

Un riesame dello status di protezione sussidiaria al momento della revisione del permesso di soggiorno richiederebbe l'impiego di molte risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Ciononostante, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di riesaminare lo status di protezione internazionale qualora l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo osservi un cambiamento significativo nel paese di origine del beneficiario.

 

Emendamento     602

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria.

soppresso

Or. it

 

Emendamento     603

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     604

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un riesame dello status di protezione sussidiaria al momento della revisione del permesso di soggiorno richiederebbe l'impiego di molte risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Ciononostante, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di riesaminare lo status di protezione internazionale qualora l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo osservi un cambiamento significativo nel paese di origine del beneficiario.

 

Emendamento     605

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria.

(b)  al momento del primo, del secondo e del terzo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria.

Or. en

 

Emendamento     606

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I rifugiati e le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra.

1.  I rifugiati hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra.

Or. en

 

Emendamento     607

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I rifugiati e le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra.

1.  Fatti salvi i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra, i beneficiari di protezione internazionale hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo.

Or. en

 

Emendamento     608

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale è subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     609

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale è subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

soppresso

Or. en

Motivazione

§95 of the CJUE ruling C-373/13 states that "even without his residence permit, the person concerned remains a refugee and as such remains entitled to the benefits guaranteed by Chapter VII [Content of International Protection ] of that [2004 Qualifications] directive to every refugee, including protection from refoulement, maintenance of family unity, the right to travel documents, access to employment, education, social welfare, healthcare and accommodation, freedom of movement within the Member State and access to integration facilities" and "In other words, a Member State has no discretion as to whether to continue to grant or to refuse to that refugee the substantive benefits guaranteed by the directive". Even though the aforementioned CJUE case concerns the revocation of a residence permit, the implications logically apply also to those who have been granted international protection and have yet to receive a residence permit.

 

Emendamento     610

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione.

4.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari ovvero bisognose di garanzie speciali per beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi qui previsti, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione.

Or. en

 

Emendamento     611

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione.

4.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale.

Or. en

 

Emendamento     612

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione.

4.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione.

Or. en

 

Emendamento     613

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

5.  Nell'applicare le disposizioni del presente regolamento che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

Or. it

 

Emendamento     614

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

5.  Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra concorda con il relatore sul fatto che il riferimento all'interesse superiore del minore quale considerazione principale dovrebbe applicarsi all'intero regolamento e non solo alle disposizioni del capo VII, come indicato nell'articolo.

 

Emendamento     615

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, József Nagy, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

 

Emendamento     616

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

5.  Nell'applicare il presente regolamento, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

Or. en

 

Emendamento     617

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Qualora non lo vietino gli obblighi internazionali di cui al paragrafo 1, il rifugiato o il beneficiario di protezione internazionale, formalmente riconosciuto o meno, può essere respinto se:

soppresso

(a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova;

 

(b) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

 

In tali casi lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria è revocato conformemente all'articolo 14 o all'articolo 20, rispettivamente.

 

Or. en

Motivazione

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento qualifiche non è nullo perché può essere interpretato conformemente al divieto assoluto di respingimento grazie alla formulazione "in conformità dei propri obblighi internazionali" della prima sezione. L'effetto della corretta interpretazione è che il respingimento dei rifugiati non è consentito neppure nei casi formulati al paragrafo 2.

Di fatto, dato che il divieto di respingimento è assoluto nella CEDU, dovrebbe essere interpretato universalmente come assoluto, indipendentemente dal contesto giuridico del diritto dell'UE in cui appare.

 

Emendamento     618

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora non lo vietino gli obblighi internazionali di cui al paragrafo 1, il rifugiato o il beneficiario di protezione internazionale, formalmente riconosciuto o meno, può essere respinto se:

soppresso

(a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova;

 

(b) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

 

Or. en

 

Emendamento     619

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora non lo vietino gli obblighi internazionali di cui al paragrafo 1, il rifugiato o il beneficiario di protezione internazionale, formalmente riconosciuto o meno, può essere respinto se:

soppresso

(a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova;

 

(b) l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

 

Or. en

 

Emendamento     620

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     621

Monika Hohlmeier

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova;

(a)  vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza pubblica o per l'incolumità dei singoli cittadini dello Stato membro nel quale si trova;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende chiarire che se le autorità di contrasto hanno motivi ragionevoli per ritenere che un rifugiato o il beneficiario della protezione sussidiaria è considerato un pericolo non solo per la sicurezza di uno Stato membro, ma anche per l'incolumità dei singoli cittadini. Tali motivi possono essere addotti dagli Stati membri per non aderire al principio di non respingimento nei casi in cui gli obblighi internazionali lo consentano.

 

Emendamento     622

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     623

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

(b)  l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato grave, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

Or. en

 

Emendamento     624

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  si renda irreperibile al di fuori della giurisdizione dello Stato membro ospitante.

Or. en

 

Emendamento     625

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In tali casi lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria è revocato conformemente all'articolo 14 o all'articolo 20, rispettivamente.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     626

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende.

Or. en

 

Emendamento     627

Gérard Deprez, Louis Michel

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione e a tutti i diritti connessi all'integrazione previsti alla sezione III del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Il diritto di accesso a informazioni esplicite non dovrebbe limitarsi alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione. Un'informazione esplicita in materia di integrazione compreso, in particolare, l'accesso al lavoro e all'alloggio, potrebbe avere un'influenza positiva sull'integrazione del beneficiario nello Stato membro di accoglienza.

 

Emendamento     628

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

Or. it

 

Emendamento     629

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende e fanno esplicito riferimento alle eventuali conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

Or. en

 

Emendamento     630

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

Or. en

 

Emendamento     631

Tanja Fajon

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La forma e il contenuto di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

Il contenuto di tali informazioni include, come minimo, gli elementi indicati all'allegato II*.

 

(* L'allegato II deve essere discusso con i relatori ombra sulla base di una proposta informale di compromesso).

Or. en

Motivazione

Il relatore è stato informato delle discussioni in seno al Consiglio, da cui appare probabile che il contenuto delle informazioni da fornire ai beneficiari di protezione internazionale sarà definito in un allegato al regolamento e non mediante atti di esecuzione che la Commissione dovrebbe proporre in futuro. Dato che il Parlamento non svolge alcun ruolo in tale processo, il relatore desidera avviare una discussione tra i gruppi politici nella speranza di trovare un compromesso sulla questione.

 

Emendamento     632

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La forma e il contenuto di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

La forma e il contenuto di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

Or. en

 

Emendamento     633

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, sono ammessi a beneficiare di un permesso di soggiorno in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

1.  I familiari, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, sono ammessi a richiedere un permesso di soggiorno in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

Or. en

 

Emendamento     634

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa durata del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può in linea di principio eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     635

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa durata del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può in linea di principio eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale.

2.  Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa durata del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     636

Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa durata del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può in linea di principio eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale.

2.  Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa durata del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     637

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il permesso di soggiorno non è rilasciato al familiare che è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     638

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Non è rilasciato il permesso di soggiorno al coniuge di un beneficiario di protezione internazionale laddove, secondo la valutazione dell'autorità competente, sussistano prove sufficienti a dimostrare che il rapporto tra il coniuge e il rifugiato o il beneficiario di protezione sussidiaria sia il risultato di un matrimonio forzato o combinato.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero garantire che le vittime di matrimoni forzati siano debitamente protette, oltre a prevenire abusi del CEAS. Il permesso di soggiorno del coniuge di un beneficiario di protezione internazionale dovrebbe pertanto essere rilasciato solo quando l'autorità competente abbia accertato che il matrimonio è frutto di un rapporto autentico.

 

Emendamento     639

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, al familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati o non sono rinnovati.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     640

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, al familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati o non sono rinnovati.

4.  Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, al familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati.

Or. en

 

Emendamento     641

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, al familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati o non sono rinnovati.

4.  Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale, al familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati o non sono rinnovati.

Or. en

 

Emendamento     642

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I familiari cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi del paragrafo 1 sono ammessi a beneficiare dei diritti di cui agli articoli da 27 a 39.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     643

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri, e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     644

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri, e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale.

6.  Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri.

Or. it

 

Emendamento     645

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri, e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale.

6.  Il presente articolo si applica agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri.

Or. en

 

Emendamento     646

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri, e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale.

6.  Gli Stati membri applicano il presente articolo anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri.

Or. en

 

Emendamento     647

Anna Hedh

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

1.  Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Il permesso di soggiorno ha una durata di almeno cinque anni. Gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire nel diritto nazionale una durata maggiore per i permessi di soggiorno. I permessi temporanei sono rinnovabili.

Or. en

 

Emendamento     648

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

1.  Il più presto possibile e comunque entro e non oltre 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

Or. it

 

Emendamento     649

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

1.  Quanto prima e in ogni caso entro 15 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

Or. en

 

Emendamento     650

Tanja Fajon

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

1.  Quanto prima e in ogni caso entro 15 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

Or. en

 

Emendamento     651

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

1.  Quanto prima dopo il riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

Or. en

Motivazione

All'articolo 26, paragrafo 1, è opportuno aderire al testo approvato nell'attuale direttiva qualifiche.

 

Emendamento     652

Anna Hedh

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     653

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di almeno cinque anni, rinnovabile per periodi di almeno cinque anni.

Or. en

 

Emendamento     654

Barbara Spinelli, Malin Björk, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.

(a)  Il permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione internazionale ha un periodo di validità di almeno cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni.

Or. en

Motivazione

There is no reason to expect the protection needs of the beneficiaries of subsidiary protection to be of shorter duration than those of refugees. Many crises today are prolonged and people are displaced on average for 17 years. Moreover, access for subsidiary protection beneficiaries to similar rights as those of refugees would be a significant element in facilitating their early participation and contribution to the host community. It can thereby support social cohesion contribute to preventing racism and xenophobia, and can play an important role in ensuring protection is effective (UNHCR, Comments to the Qualification Directive Recast Proposal, 2009). A number of EU Member States already provide refugees and beneficiaries of international protection with residence permits having the same duration.

Not only the duration of the residence permit of these beneficiaries should be aligned, it should also be increased. In June 2016, 7 EU Member States provided refugees with residence permits of 5 years of validity, 6 provided them with permanent residence permits, 2 with residence permits of more than 5 years of validity, 12 with residence permits of less than 5 years of validity. Only 4 EU Member States provided beneficiaries of subsidiary protection with residence permits of more than 3 years of validity, while 13 with residence permits of 1 year of validity. (AIDA, Asylum on the Clock? Duration and review of international protection status in Europe, June 2016)

 

Emendamento     655

Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità minimo di cinque anni, rinnovabile per periodi di minimo cinque anni.

Or. en

 

Emendamento     656

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.

(a)  Per i beneficiari di protezione internazionale il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni.

Or. it

 

Emendamento     657

Gérard Deprez, Louis Michel

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque o dieci anni, rinnovabile per periodi di cinque o dieci anni.

Or. fr

Motivazione

Allo scopo di incoraggiare l'integrazione dei rifugiati, il periodo di validità del permesso di soggiorno dovrebbe essere esteso e armonizzato a cinque anni. Tuttavia, gli Stati membri che offrono già un periodo di validità più lungo non dovrebbero essere costretti a rivedere al ribasso il proprio livello di protezione e possono pertanto optare per una validità di dieci anni.

 

Emendamento     658

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato e per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque anni.

Or. en

 

Emendamento     659

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni.

Or. en

 

Emendamento     660

Barbara Spinelli, Malin Björk, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio.

Or. en

 

Emendamento     661

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     662

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura coerenza con i precedenti emendamenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a).

 

Emendamento     663

Anna Hedh

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     664

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.

soppresso

Or. it

 

Emendamento     665

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.

(b)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di almeno cinque anni, rinnovabile per periodi di almeno cinque anni.

Or. en

 

Emendamento     666

Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità minimo di cinque anni, rinnovabile per periodi di minimo cinque anni.

Or. en

 

Emendamento     667

Gérard Deprez, Louis Michel

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di uno o cinque anni, rinnovabile per periodi di uno o cinque anni.

Or. fr

Motivazione

Il periodo di validità del permesso di soggiorno dei beneficiari di protezione sussidiaria dovrebbe essere armonizzato a un anno. Tuttavia, gli Stati membri che offrono già un periodo di validità più lungo non dovrebbero essere costretti a rivedere al ribasso il proprio livello di protezione e possono pertanto optare per una validità di cinque anni.

Emendamento     668

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di un anno.

Or. en

 

Emendamento     669

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  quando le autorità competenti revocano, fanno cessare o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo a norma dell'articolo 14 e lo status di protezione sussidiaria a norma dell'articolo 20;

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso per coerenza con i precedenti emendamenti agli articoli 14 e 20.

 

Emendamento     670

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  quando si applica l'articolo 23, paragrafo 2;

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso per coerenza con i precedenti emendamenti all'articolo 23, paragrafo 2.

 

Emendamento     671

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  quando si applica l'articolo 23, paragrafo 2;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     672

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  quando si applica l'articolo 23, paragrafo 2;

soppresso

Or. en

 

Emendamento     673

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

(c)  quando lo impongono motivi imperativi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Or. it

 

Emendamento     674

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

(c)  quando lo impongono imperiosi motivi di sicurezza nazionale.

Or. en

 

Emendamento     675

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  quando il titolare del permesso di soggiorno si renda irreperibile al di fuori della giurisdizione dello Stato membro ospitante.

Or. en

 

Emendamento     676

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La persona interessata resta beneficiaria di protezione internazionale anche in assenza del permesso di soggiorno e in quanto tale continua a essere ammessa ai benefici garantiti dal capo VII [Contenuto della protezione internazionale] a ogni beneficiario di protezione internazionale, inclusa la protezione dal respingimento, il mantenimento dell'unità familiare, il diritto a documenti di viaggio, l'accesso al lavoro, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria e all'alloggio, la libertà di movimento nello Stato membro e l'accesso alle misure di integrazione.

Or. en

Motivazione

Emendamento conforme al paragrafo 95 della sentenza della CGUE C-373/13.

 

Emendamento     677

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di tre mesi di cui a tali disposizioni.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     678

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di tre mesi di cui a tali disposizioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso per coerenza con i precedenti emendamenti agli articoli 14 e 20.

 

Emendamento     679

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di tre mesi di cui a tali disposizioni.

3.  Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di nove mesi di cui a tali disposizioni.

Or. en

 

Emendamento     680

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di tre mesi di cui a tali disposizioni.

3.  Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di un mese di cui a tali disposizioni.

Or. en

 

Emendamento     681

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di tre mesi di cui a tali disposizioni.

3.  Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere dei termini di cui a tali disposizioni.

Or. en

 

Emendamento     682

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno un anno.

1.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno cinque anni.

_________________

_________________

45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

Or. en

 

Emendamento     683

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno un anno.

1.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno cinque anni.

_________________

_________________

45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

Or. en

 

Emendamento     684

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno un anno.

1.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno cinque anni.

_________________

_________________

45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti presentati in relazione alla durata dei permessi di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale, dovrebbe essere estesa anche la validità dei documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale. Il periodo di validità di tali documenti dovrebbe tenere conto dei periodi standard di validità dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

 

Emendamento     685

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno un anno.

1.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno cinque anni.

_________________

_________________

45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

Or. it

 

Emendamento     686

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo un anno.

2.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo cinque anni.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti presentati in relazione alla durata dei permessi di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale, dovrebbe essere estesa anche la validità dei documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale. Il periodo di validità di tali documenti dovrebbe tenere conto dei periodi standard di validità dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

 

Emendamento     687

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo un anno.

2.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo cinque anni.

Or. en

 

Emendamento     688

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo un anno.

2.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo cinque anni.

Or. it

 

Emendamento     689

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rilasciati qualora vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     690

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rilasciati qualora vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

3.  I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rilasciati qualora vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale.

Or. en

 

Emendamento     691

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  La direttiva 2003/86/CE si applica ai familiari delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria, sulle stesse basi su cui tale direttiva si applica ai familiari dei rifugiati.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce il ricongiungimento familiare ai beneficiari di protezione sussidiaria come avviene con i ricongiungimenti familiari delle persone con status di rifugiato, per contribuire all'integrazione e garantire la vita familiare delle persone interessate, trattando i due gruppi allo stesso modo come avviene nella maggior parte delle norme CEAS.

La tecnica redazionale di conferire diritti relativi ai familiari mediante il riferimento alla direttiva sul ricongiungimento familiare, ma senza apportare modifiche direttamente, è utilizzata anche nella direttiva Carta blu, nella direttiva TIC e nella direttiva ricercatori/studenti.

 

Emendamento     692

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano in una situazione comparabile.

1.  I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio.

Or. en

Motivazione

Il significato di "cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano in una situazione comparabile" non è chiaro. La modifica proposta intende superare tale ambiguità e garantire una sistemazione adeguata ai beneficiari di protezione internazionale.

 

Emendamento     693

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro i limiti fissati dagli obblighi internazionali, al beneficiario di protezione internazionale che percepisce determinate prestazioni di sicurezza sociale o di assistenza sociale possono essere imposte condizioni di soggiorno solo se queste sono necessarie per facilitarne l'integrazione nello Stato membro che ha concesso la protezione.

soppresso

Or. en

Motivazione

As the Meijers Committee rightfully points out: "Joined Cases C-443/14 and

C-444/14), allows for the imposition of a residence condition on international protection beneficiaries who receive social assistance, where such a condition is necessary to facilitate integration. (...) In Alo and Osso, the residence condition imposed by

Germany aimed to prevent the concentration in certain areas of third country nationals as this could lead to the emergence of social tension, but also to ensure availability of integration services. (...)

Crucially, the CJEU in Alo and Osso did not say that a residence condition with the objective of facilitating the integration of third-country nationals in the Member State is always allowed, but that it was for the national judge to verify whether such a condition did not amount to discrimination of subsidiary protection beneficiaries compared to other categories of third country nationals.

In these various ways, the new Article 28(2) oversimplifies and widens the scope of the judgment in Alo and Osso".

Source: http://www.commissie-meijers.nl/sites/all/files/cm1614_comments_.pdf

 

Emendamento     694

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro i limiti fissati dagli obblighi internazionali, al beneficiario di protezione internazionale che percepisce determinate prestazioni di sicurezza sociale o di assistenza sociale possono essere imposte condizioni di soggiorno solo se queste sono necessarie per facilitarne l'integrazione nello Stato membro che ha concesso la protezione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     695

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Entro i limiti fissati dagli obblighi internazionali, al beneficiario di protezione internazionale che percepisce determinate prestazioni di sicurezza sociale o di assistenza sociale possono essere imposte condizioni di soggiorno solo se queste sono necessarie per facilitarne l'integrazione nello Stato membro che ha concesso la protezione.

2.  Entro i limiti fissati dagli obblighi internazionali, al beneficiario di protezione internazionale che percepisce determinate prestazioni di sicurezza sociale o di assistenza sociale possono essere imposte condizioni di soggiorno.

Or. en

 

Emendamento     696

Barbara Spinelli, Jean Lambert, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione. Ciò non pregiudica il loro diritto di presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in altri Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione e nazionale, né il loro diritto di circolare liberamente in conformità alle condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso per coerenza con l'allegato sul reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di asilo.

 

Emendamento     697

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione. Ciò non pregiudica il loro diritto di presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in altri Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione e nazionale, né il loro diritto di circolare liberamente in conformità alle condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

1.  I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione.

Or. en

 

Emendamento     698

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione. Ciò non pregiudica il loro diritto di presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in altri Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione e nazionale, né il loro diritto di circolare liberamente in conformità alle condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

1.  I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione. Ciò non pregiudica il loro diritto di presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in altri Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione, inclusa la direttiva 2009/50/CE del Consiglio1 bis o la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter, e nazionale, né il loro diritto di circolare liberamente in conformità alle condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

 

_________________

 

1 bis Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).

 

1 ter Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

Or. en

 

Emendamento     699

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il beneficiario che sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione privo del diritto di soggiornarvi in conformità alla pertinente normativa dell'Unione o nazionale è sottoposto alla procedura di ripresa in carico quale definita all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

soppresso

Or. bg

Motivazione

I paesi alle frontiere esterne dell'Unione europea non possono essere obbligati ad assumersi la responsabilità permanente dei beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento     700

Barbara Spinelli, Jean Lambert, Cornelia Ernst

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il beneficiario che sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione privo del diritto di soggiornarvi in conformità alla pertinente normativa dell'Unione o nazionale è sottoposto alla procedura di ripresa in carico quale definita all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

soppresso

Or. en

 

Emendamento     701

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il beneficiario che sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione privo del diritto di soggiornarvi in conformità alla pertinente normativa dell'Unione o nazionale è sottoposto alla procedura di ripresa in carico quale definita all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

2.  Il beneficiario che sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione privo del diritto di soggiornarvi in conformità alla pertinente normativa dell'Unione o nazionale è sottoposto alla procedura di ripresa in carico quale definita all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino) a proprie spese, deducibili dalle indennità finanziarie ricevute dallo Stato membro che garantisce la protezione. La persona sottoposta a procedura di ripresa in carico è altresì sanzionata mediante la revoca, per un periodo limitato, dei diritti pertinenti di cui alla sezione III.

Or. en

 

Emendamento     702

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Qualora un minore non accompagnato beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione privo del diritto di soggiornarvi in conformità alla pertinente normativa dell'Unione o nazionale, lo Stato membro in cui è presente il minore effettua tempestivamente una valutazione multidisciplinare dell'interesse superiore del minore, per stabilire se quest'ultimo debba essere sottoposto alla procedura di ripresa in carico quale definita all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino). Lo Stato membro trasferente ottiene garanzie ad hoc che lo Stato membro responsabile, conformemente all'esito della valutazione, adotti senza indugio le misure indicate agli articoli 14 e 24 della direttiva 2013/33/UE e all'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE.

 

La valutazione multidisciplinare si basa sui seguenti fattori:

 

(a) le possibilità di ricongiungimento familiare;

 

(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;

 

(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;

 

(d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

 

La valutazione è effettuata rapidamente da personale con qualifiche e competenze in materia di diritti dei minori per garantire che si tenga conto dell'interesse superiore del minore, coinvolge almeno il tutore e consulente legale e garantisce il diritto del minore a essere ascoltato.

Or. en

 

Emendamento     703

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Capo 7 – sezione 3 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Diritti in materia di integrazione

Diritti e obblighi in materia di integrazione

Or. en

 

Emendamento     704

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno il diritto di esercitare un'attività di lavoro dipendente o autonomo nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stata loro riconosciuta la protezione.

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno il diritto e il dovere come tutti i cittadini residenti nel paese ospitante di cercare un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

Or. it

 

Emendamento     705

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda:

2.  I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento degli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda:

Or. en

 

Emendamento     706

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

(d)  i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego nelle lingue abituali di tali servizi nello Stato membro interessato.

Or. en

 

Emendamento     707

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le autorità competenti se necessario agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

3.  Le autorità competenti agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

Or. it

 

Emendamento     708

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le autorità competenti se necessario agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

3.  Le autorità competenti agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

Or. en

 

Emendamento     709

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I minori beneficiari di protezione internazionale hanno pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.

1.  I minori beneficiari di protezione internazionale hanno pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per gli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione. Agli Stati membri, tuttavia, occorre lasciare la discrezionalità di assegnare i minori a cui è stata concessa la protezione internazionale a speciali strutture scolastiche, al fine di mantenere un ambiente scolastico ordinato.

Or. en

 

Emendamento     710

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in quello Stato membro e che si trovano in una situazione comparabile.

2.  Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini.

Or. en

 

Emendamento     711

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in quello Stato membro e che si trovano in una situazione comparabile.

2.  Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in quello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il significato di "cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano in una situazione comparabile" non è chiaro. La modifica proposta intende superare tale ambiguità e garantire che la transizione tra l'essere minori e l'essere adulti sia più graduale. Molti minori non accompagnati compiono 18 anni prima di ottenere una decisione sulla domanda di protezione internazionale. Inoltre, coloro che ottengono un permesso di soggiorno devono avere garanzie, per completare il ciclo di istruzione secondaria.

 

Emendamento     712

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri.

1.  I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento degli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri.

Or. en

 

Emendamento     713

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti agevolano il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche alle procedure di cui al paragrafo 1, senza pregiudizio per l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio46.

soppresso

_________________

 

46 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

 

Or. en

 

Emendamento     714

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'accesso a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell'apprendimento ed dell'esperienza precedenti.

3.  I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento degli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'accesso a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell'apprendimento ed dell'esperienza precedenti.

Or. en

 

Emendamento     715

Kristina Winberg

 

Proposta di regolamento

Articolo 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33  

soppresso

Sicurezza sociale

 

I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda la sicurezza sociale.

 

Or. en

 

Emendamento     716

Traian Ungureanu, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Tomáš Zdechovský, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33  

soppresso

Sicurezza sociale

 

I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda la sicurezza sociale.

 

Or. en

 

Emendamento     717

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda la sicurezza sociale.

I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento degli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda la sicurezza sociale.

Or. en

Motivazione

Fino a quando lo status di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale non può essere considerato permanente, gli Stati membri non hanno l'obbligo di garantire lo stesso livello di protezione sociale previsto per i propri cittadini.

 

Emendamento     718

Kristina Winberg

 

Proposta di regolamento

Articolo 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34  

soppresso

Assistenza sociale

 

1.

 

I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'assistenza sociale.

 

L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione.

 

2. Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.

 

Or. en

 

Emendamento     719

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'assistenza sociale.

I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento degli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'assistenza sociale.

Or. en

Motivazione

Fino a quando lo status di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale non può essere considerato permanente, gli Stati membri non hanno l'obbligo di garantire lo stesso livello di assistenza sociale previsto per i propri cittadini.

 

Emendamento     720

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     721

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     722

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione.

L'accesso alle prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale è subordinato all'effettiva partecipazione a e alla conclusione positiva da parte del beneficiario di protezione internazionale e dei suoi familiari, come definiti all'articolo 2, paragrafo 9, di misure di integrazione.

Or. en

 

Emendamento     723

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.

soppresso

Or. it

 

Emendamento     724

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     725

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     726

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     727

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Come il relatore, il relatore ombra ritiene che non sia per nulla chiaro il motivo per cui le persone che necessitano di protezione e cui è concessa protezione sussidiaria non debbano ricevere l'assistenza sociale di cui possono beneficiare le altre persone bisognose di protezione internazionale. Tra persone che necessitano di protezione internazionale non dovrebbe esservi disparità di trattamento. Ciò risulterebbe poco attendibile sul piano giuridico e inutile sul piano amministrativo. Una volta stabilita la necessità di protezione, queste persone hanno tutte le medesime necessità sociali nello Stato membro ospitante.

 

Emendamento     728

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.

2.  Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria.

Or. en

 

Emendamento     729

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria di base

Or. en

 

Emendamento     730

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per gli altri cittadini di paesi terzi residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione.

Or. en

Motivazione

Fino a quando lo status di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale non può essere considerato permanente, gli Stati membri non hanno l'obbligo di garantire lo stesso accesso all'assistenza sanitaria previsto per i propri cittadini.

 

Emendamento     731

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria di base secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.

Or. en

 

Emendamento     732

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.

2.  Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione. I richiedenti di protezione internazionale con esigenze particolari in materia procedurale che ricevevano precedentemente assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del [rifusione regolamento procedure] continuano a ricevere il trattamento dopo il riconoscimento del loro status, per tutto il tempo necessario.

Or. en

 

Emendamento     733

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.

2.  Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari è fornita assistenza per accedere a un'adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per gli altri cittadini residenti nello Stato membro che ha concesso la protezione.

Or. en

Motivazione

Non occorre specificare che le esigenze di carattere sanitario di una persona dovrebbero essere valutate e rimanere nell'ambito discrezionale degli operatori sanitari che si occupano del loro caso specifico. L'elencazione delle persone ammissibili a beneficiare di un'adeguata assistenza sanitaria è pertanto inutile e discriminante. Nel contesto del presente capo, una persona con esigenze particolari è qualcuno a cui occorrono garanzie particolari per beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi ivi previsti.

 

Emendamento     734

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  L'accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro è previsto anche per i richiedenti protezione internazionale nel caso in cui la loro domanda sia respinta. Qualora vi sia il rischio che la salute di tale persona risenta del rimpatrio nel proprio paese di origine o che la persona rischi la morte per la privazione dell'assistenza sanitaria, lo Stato membro non rimpatria tale persona e le offre assistenza, anche sanitaria, sulla base del diritto alla vita e del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti di cui agli articoli 2 e 3 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Emendamento ispirato alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Paposhvili contro Belgio (13 dicembre 2016).

 

Emendamento     735

Kristina Winberg

 

Proposta di regolamento

Articolo 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

 

Emendamento     736

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Quanto prima e comunque entro cinque giorni dalla data della domanda di protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario. L'organizzazione designata come tutore nomina quanto prima una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore nei confronti del minore non accompagnato, ai sensi del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento     737

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Quanto prima dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale.

Or. en

 

Emendamento     738

Anna Maria Corazza Bildt

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Quanto prima dalla concessione della protezione internazionale e comunque entro cinque giorni dal momento in cui il minore non accompagnato giunge nello Stato membro, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale qualificato oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Or. en

 

Emendamento     739

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Or. en

 

Emendamento     740

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Laddove non vi sia la possibilità di mantenere lo stesso tutore nominato dopo l'arrivo del minore non accompagnato nel territorio dell'Unione, quanto prima e comunque entro cinque giorni dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Or. en

Motivazione

In generale, sarebbe preferibile mantenere lo stesso tutore nominato dopo che il minore ha raggiunto il territorio dell'Unione, anche dopo la concessione della protezione internazionale. Tuttavia, nei casi in cui il tutore non possa mantenere il proprio incarico (per mancato rispetto delle norme o per trasferimento del minore), le autorità competenti dovrebbero nominare un nuovo tutore nel più breve tempo possibile.

 

Emendamento     741

Kati Piri, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Quanto prima e comunque entro cinque giorni dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con le modifiche proposte alla direttiva sulle condizioni di accoglienza. I tutori dovrebbero essere nominati il prima possibile. I minori non accompagnati sono tali anche nel fine settimana, pertanto il termine di cinque giorni deve essere di cinque giorni di calendario e non di cinque giorni lavorativi.

 

Emendamento     742

Kati Piri, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore sia affidato simultaneamente un numero limitato, non superiore a venti, di minori non accompagnati, per garantire che il tutore possa esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. A tal fine, i minori non accompagnati sono informati, in una maniera adeguata all'età e in un linguaggio comprensibile, circa l'identità di detti soggetti o persone e sulle modalità di presentazione delle denunce, in fiducia e sicurezza, nei confronti dei loro tutori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con le modifiche proposte alla direttiva sulle condizioni di accoglienza. Allo scopo di garantire che i tutori possano svolgere il loro ruolo in maniera adeguata, essi non dovrebbero essere responsabili di più di venti minori non accompagnati allo stesso tempo. Tale tetto fornisce anche chiarezza giuridica. Il massimale di venti minori non accompagnati viene considerato una migliore pratica da parte di esperti nel campo della tutela dei minori, quali NIDOS e ACNUR.

 

Emendamento     743

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'organizzazione designata come tutore nomina quanto prima una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore nei confronti del minore non accompagnato, ai sensi del presente regolamento.

L'organizzazione designata come tutore nomina quanto prima una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore nei confronti del minore non accompagnato, ai sensi della presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento     744

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il tutore designato ha la funzione di garantire che il minore possa accedere a tutti i diritti derivanti dal presente regolamento. Le autorità competenti valutano periodicamente le prestazioni del tutore designato.

2.  Il tutore designato ha la funzione di garantire che il minore possa accedere a tutti i diritti derivanti dal presente regolamento. Le autorità responsabili valutano le prestazioni del tutore entro il primo mese dalla sua designazione e in seguito periodicamente.

Or. en

Motivazione

Il motivo per cui la valutazione delle prestazioni del tutore dovrebbe essere effettuata entro il primo mese dalla sua nomina si basa sull'idea che durante il primo periodo del rapporto tra il tutore e il minore si creano le basi per una fiducia duratura.

 

Emendamento     745

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  in centri specializzati nell'ospitare i minori;

(c)  in centri aperti specializzati nell'ospitare i minori, che tengono conto della loro vulnerabilità e ne garantiscono la sicurezza;

Or. en

 

Emendamento     746

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

(d)  secondo altre modalità che offrano un alloggio aperto idoneo per i minori, che tengano conto della loro vulnerabilità e ne garantiscano la sicurezza;

Or. en

 

Emendamento     747

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e non è ancora stata avviata la ricerca dei suoi familiari, le autorità competenti procedono a rintracciarli quanto prima dopo il riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, ove opportuno è proseguita. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.

soppresso

Or. en

Motivazione

La base giuridica per il ricongiungimento familiare dovrebbe essere in primis la direttiva sul ricongiungimento familiare. L'incoraggiamento al ricongiungimento familiare può aumentare, inoltre, la pressione sulla coesione sociale e il settore pubblico negli Stati membri.

 

Emendamento     748

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e non è ancora stata avviata la ricerca dei suoi familiari, le autorità competenti procedono a rintracciarli quanto prima dopo il riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, ove opportuno è proseguita. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.

5.  La ricerca dei familiari dei minori non accompagnati inizia non appena il minore deposita la domanda di protezione internazionale. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

Or. en

 

Emendamento     749

Kati Piri, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le persone e le organizzazioni che si occupano di minori non accompagnati ricevono una formazione adeguata e continua sui diritti e i bisogni dei minori e sulle norme di salvaguardia dei minori da rispettare conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure].

6.  Le persone e le organizzazioni che si occupano di minori non accompagnati ricevono una formazione adeguata e continua sui diritti e i bisogni dei minori e sulle norme di salvaguardia dei minori da rispettare conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure]. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, possiede le qualifiche e le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgano minori. Per garantire il benessere e lo sviluppo sociale del minore, la persona che assolve i doveri di tutore viene cambiata solo ove necessario. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono nominati tutori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con le modifiche proposte alla direttiva sulle condizioni di accoglienza. I tutori dovrebbero essere idoneamente qualificati e l'interesse superiore del minore dovrebbe avere la priorità.

 

Emendamento     750

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le persone e le organizzazioni che si occupano di minori non accompagnati ricevono una formazione adeguata e continua sui diritti e i bisogni dei minori e sulle norme di salvaguardia dei minori da rispettare conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure].

6.  Le persone e le organizzazioni che si occupano di minori non accompagnati ricevono una formazione adeguata sui diritti e i bisogni dei minori e sulle norme di salvaguardia dei minori da rispettare conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure].

Or. en

 

Emendamento     751

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile.

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio.

Or. en

 

Emendamento     752

Lorenzo Fontana

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile.

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo le modalità prescritte del paese ospitante.

Or. it

 

Emendamento     753

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile.

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili ai cittadini.

Or. en

 

Emendamento     754

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile.

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Il significato di "cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano in una situazione comparabile" non è chiaro. La modifica proposta intende superare tale ambiguità e garantire una sistemazione adeguata ai beneficiari di protezione internazionale.

 

Emendamento     755

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le prassi nazionali di distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale si applicano senza discriminazione nei loro confronti e garantiscono pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.

2.  Le prassi nazionali di distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale si applicano nei loro confronti in modo idoneo ed efficiente sotto il profilo dei costi.

Or. en

 

Emendamento     756

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le prassi nazionali di distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale si applicano senza discriminazione nei loro confronti e garantiscono pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Cfr. commenti all'articolo 28, paragrafo 2.

 

Emendamento     757

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che sono a titolo gratuito e facilmente accessibili, prevedono anche l'assistenza all'infanzia e tengono conto delle loro esigenze particolari.

Or. en

 

Emendamento     758

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.

1.  Al fine di promuoverne e facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso gratuito ed efficace alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.

Or. en

 

Emendamento     759

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale e ai loro familiari come definiti all'articolo 2, paragrafo 9, è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione.

Or. en

 

Emendamento     760

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso gratuito ed efficace alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.

Or. en

 

Emendamento     761

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale può essere consentito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, come corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.

Or. en

 

Emendamento     762

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – punto 1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1)  Le istituzioni pubbliche lavoreranno di concerto con le ONG allo sviluppo di misure di integrazione che tengano conto delle esigenze direttamente espresse dai beneficiari di protezione internazionale. Sarà inoltre presa in considerazione la situazione specifica dei beneficiari di protezione internazionale che presentano esigenze particolari, delle donne e dei minori non accompagnati.

Or. es

Emendamento     763

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale l'effettivo accesso a corsi di lingua, a titolo gratuito, a partire dalla data in cui è stata concessa la protezione internazionale. Gli Stati membri, tuttavia, possono imporre ai beneficiari di coprire o contribuire al costo di tali corsi, laddove i beneficiari abbiano risorse sufficienti.

Or. en

 

Emendamento     764

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale l'effettivo accesso a corsi di lingua, a titolo gratuito, a partire dalla data in cui è stata loro concessa la protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     765

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     766

Jussi Halla-aho, Helga Stevens

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione.

2.  Gli Stati membri rendono obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione. L'accesso alle prestazioni sociali dipende dall'effettiva partecipazione e dalla positiva conclusione dei programmi di integrazione da parte dei beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento     767

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione.

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione, a condizione che siano gratuite, effettivamente e facilmente accessibili e che tengano conto delle esigenze particolari dei beneficiari di protezione internazionale.

Or. it

Emendamento     768

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione.

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione, a condizione che le misure di integrazione in questione siano facilmente accessibili, gratuite e tengano conto delle esigenze particolari.

Or. en

 

Emendamento     769

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione.

2.  Gli Stati membri rendono le misure di integrazione facilmente accessibili e gratuite e fanno sì che tengano conto delle esigenze particolari del beneficiario di protezione internazionale interessato.

Or. en

 

Emendamento     770

Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Kinga Gál, Pál Csáky, Monica Macovei

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 38 bis  

 

Obblighi

 

1. I beneficiari di protezione internazionale hanno l'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione e il diritto nazionale dello Stato membro.

 

2. I beneficiari di protezione internazionale hanno l'obbligo di rispettare la cultura, la lingua e le norme sociali dello Stato membro.

 

3. I beneficiari di protezione internazionale hanno l'obbligo di adoperarsi al massimo per integrarsi nello Stato membro e di sfruttare le possibilità di integrazione offerte, come l'apprendimento della lingua ufficiale dello Stato membro.

Or. en

 

Emendamento     771

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

È prestata assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare.

È prestata assistenza esclusivamente non monetaria ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare e l'emigrazione volontaria dei beneficiari di protezione internazionale deve essere incoraggiata attivamente attraverso una vasta gamma di politiche nazionali.

Or. en

 

Emendamento     772

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

È prestata assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare.

Può essere prestata assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare.

Or. en

 

Emendamento     773

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità e le altre organizzazioni che applicano le disposizioni del presente regolamento hanno ricevuto o ricevono la formazione necessaria e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività svolta.

Le autorità e le altre organizzazioni che applicano le disposizioni del presente regolamento hanno ricevuto o ricevono la formazione necessaria e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni sui singoli casi di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività svolta, fatti salvi i dati resi sufficientemente anonimi ai fini di controllo pubblico.

Or. en

 

Emendamento     774

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità e le altre organizzazioni che applicano le disposizioni del presente regolamento hanno ricevuto o ricevono la formazione necessaria e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività svolta.

Le autorità e le altre organizzazioni che applicano le disposizioni della presente direttiva hanno ricevuto o ricevono la formazione necessaria e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività svolta.

Or. en

 

Emendamento     775

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 42 bis  

 

Recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale

 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XX/XX/XXXX. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento     776

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e se necessario propone modifiche.

Entro [due anni dal termine per il recepimento della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e se necessario propone modifiche.

Or. en

 

Emendamento     777

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 44

Articolo 4

paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 44  

soppresso

Modifica della direttiva 2003/109/UE

 

1. All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1."

 

 

 

"Articolo 26 bis

 

Recepimento dell'articolo 4, paragrafo 3 bis:

 

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione."

 

 

 

Or. en

 

Emendamento     778

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1

Direttiva 2003/109/UE

Articolo 4 - paragrafo 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

soppresso

"3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1."

 

Or. en

 

Emendamento     779

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1

Articolo 4

paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

soppresso

"3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1."

 

Or. en

 

Emendamento     780

Anna Maria Corazza Bildt

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

1.  All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

La presente procedura non si applica ai minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

I movimenti secondari di minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, sono spesso gestiti da contrabbandieri e trafficanti, pertanto dovrebbero essere puniti per una carenza dovuta a circostanze al di fuori del loro controllo.

 

Emendamento     781

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1

Articolo 4

paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     782

Kati Piri

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1

Direttiva 2003/109/UE

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1.

3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale e le autorità di tale Stato membro hanno accertato che il beneficiario soggiornava in tale Stato privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale per più di due settimane e senza una giustificazione grave e urgente, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1.

Or. en

 

Emendamento     783

Alessandra Mussolini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frank Engel, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1

Direttiva 2003/109/UE

Articolo 4, paragrafo 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1.

3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1, a meno che l'interessato non dimostri che il motivo per lo spostamento era dovuto a circostanze al di fuori del suo controllo.

Or. en

Motivazione

Nonostante il ragionamento alla base di questa disposizione sia condivisibile, sussistono dubbi sul fatto che tale sanzione, senza eccezioni, sia compatibile con il principio di proporzionalità. Vi potrebbero essere, di fatto, casi in cui il beneficiario di protezione internazionale si sia spostato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale per motivi non imputabili alla sua volontà.

 

Emendamento     784

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/109/CE

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  -1. L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109/CE è sostituito dal seguente:

 

"Per quanto riguarda le persone cui è stata concessa la protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) …/... [regolamento sulle qualifiche]."

Or. en

 

Emendamento     785

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/109/UE

Articolo 4, paragrafo 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE il paragrafo 1 bis è modificato come segue:

 

1. Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

 

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per due anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

Or. en

 

Emendamento     786

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Articolo 4

paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  È inserito il seguente articolo 26 bis:

soppresso

"Articolo 26 bis

 

Recepimento dell'articolo 4, paragrafo 3 bis:

 

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione."

 

Or. en

 

Emendamento     787

Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

2003/109/UE

Articolo 26 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  È inserito il seguente articolo 26 bis:

soppresso

"Articolo 26 bis

 

Recepimento dell'articolo 4, paragrafo 3 bis:

 

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione."

 

Or. en

 

Emendamento     788

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Articolo 4

paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 bis

soppresso

Or. en

 

Emendamento     789

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Articolo 4

paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Recepimento dell'articolo 4, paragrafo 3 bis:

soppresso

Or. en

 

Emendamento     790

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Articolo 4

paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     791

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Direttiva 2003/109/UE

Articolo 26 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Or. en

 

Emendamento     792

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 2011/95/UE è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

La direttiva 2011/95/UE è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Or. en

 

Emendamento     793

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 46 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

 

Emendamento     794

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 46 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

soppresso

Or. en

 

Emendamento     795

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 46 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

Esso si applica a decorrere dal [dodici mesi dopo l'entrata in vigore].

Or. en

 

Emendamento     796

Jean Lambert

a nome del gruppo Verts/ALE

 

Proposta di regolamento

Articolo 46 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

soppresso

Or. en

 

Emendamento     797

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 46 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Gli Stati membri possono rifiutare di applicare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative recepiti che ritengano violare il principio di sussidiarietà o lo spirito dei trattati.

Or. en

 

Emendamento     798

Barbara Spinelli, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Allegato I bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO II

 

Reciproco riconoscimento e trasferimento della responsabilità delle decisioni in materia di asilo

 

Il reciproco riconoscimento delle decisioni positive in materia di asilo, basato su norme e prassi giuridiche armonizzate, è stato descritto come un passo importante nell'ulteriore sviluppo del CEAS. Il trattato di Lisbona sancisce altresì un'unione più stretta. L'articolo 78, paragrafo 1 del TFUE prevede che l'Unione sviluppi una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea ai sensi della Convenzione sui rifugiati del 1951 e del suo protocollo. Per raggiungere tale scopo, è opportuno adottare misure che consentirebbero "uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione" e uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi. Il primo passo consiste nel garantire l'esistenza del reciproco riconoscimento delle decisioni positive in materia di asilo, che garantirebbe un consenso comune tra gli Stati membri riguardo all'efficacia della decisione positiva in materia di asilo adottata da un altro Stato membro e consentirebbe di evitare cause come M.C. contro Bulgaria e il successivo rischio di respingimento.

 

In secondo luogo, affinché lo status sia effettivamente valido, deve includere tutti i diritti che sono connessi a esso. Ai sensi della Convenzione sui rifugiati del 1951, i rifugiati devono essere trattati come lo straniero più favorito in termini di occupazione retribuita, che nel caso dell'Unione significa gli altri cittadini dell'UE che hanno il diritto di lavorare e viaggiare in altri Stati membri, qualora soddisfino determinati criteri di base.

 

In terzo luogo, sussiste anche l'obbligo di istituire un quadro che disciplini in quali circostanze un beneficiario possa trasferire il proprio status a un secondo Stato membro. Come messo in evidenza nel considerando 42 del regolamento, i beneficiari della protezione internazionale possono chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, ai sensi delle pertinenti norme dell'Unione, in particolare secondo il soggiorno di lungo periodo e la proposta direttiva Carta blu1 bis, ma ciò non sottintende il trasferimento dello status di protezione internazionale e dei relativi diritti. Dati i problemi e le difficoltà che i beneficiari incontreranno al momento del trasferimento in un altro Stato membro ai sensi delle presenti direttive, si rende necessario uno strumento a livello di Unione che stabilisca quale Stato membro è responsabile dello status del richiedente e in quale fase uno altro Stato membro diventa responsabile.

 

Per raggiungere tale obiettivo, si tiene conto di quanto segue:

 

(a) l'articolo 78, paragrafo 2, lettera a) del TFUE1 ter, che prevede uno status uniforme valido nell'intera Unione; per garantire che il sistema europeo comune di asilo si basi effettivamente su sistemi e norme comuni e per assicurare che il principio di non respingimento sia applicato, gli Stati membri devono riconoscere reciprocamente una decisione positiva di asilo adottata dalle rispettive autorità nazionali di un altro Stato membro.

(b) Per garantire che lo status sia realmente valido, gli Stati membri devono riconoscere i diritti a esso connessi. La Convenzione sui rifugiati del 1951 prevede che i rifugiati debbano essere trattati come lo straniero più favorito in termini di occupazione retribuita. Ciò impone agli Stati l'obbligo di estendere pieni diritti e obblighi a un beneficiario di protezione internazionale riconosciuto in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste per i cittadini dell'UE che soggiornano legalmente.

(c) Lo sviluppo di un quadro globale che preveda quando e in quali circostanze può avvenire un trasferimento dello status di protezione internazionale. Esso deve anche chiarire quali aspetti della domanda di protezione sono compresi e rispondere alle preoccupazioni in materia di protezione dei dati che possono sorgere in merito a tale trasferimento. Deve comprendere, inoltre, sia i rifugiati che i beneficiari di protezione sussidiaria.

Il reciproco riconoscimento delle decisioni di asilo, che definirebbe le condizioni di soggiorno in uno Stato membro da definire come "status uniforme di asilo" valido in tutta l'Unione può comportare la possibilità di stabilimento in un altro Stato membro, le cui condizioni devono essere equivalenti a quelle imposte ai cittadini dell'Unione europea.

Uno status che sia "valido in tutta l'Unione" comporta per i beneficiari i diritti di trasferimento e stabilimento in un altro Stato membro. I beneficiari di protezione internazionale devono godere degli stessi diritti concessi ai cittadini dell'UE al ricevimento del loro status e di tutti i diritti che sono connessi a tale status.

 

_________________

 

1 bis lavori specializzati (nel prosieguo "proposta di direttiva Carta blu"), COM(2016) 378 , 7 giugno 2016.

 

1 ter Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa: (a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione

Or. en