Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0224(COD)

26.6.2017

EMENDAMENTI

188 - 418

Progetto di relazione

Laura Ferrara

(PE597.506v01-00)

Procedura comune di protezione internazionale nell'Unione

Proposta di regolamento

( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )

AM_Com_LegReport

Emendamento    188

Kristina Winberg

 

Proposta di regolamento

–

 

 

Proposta di reiezione

 

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

 

Emendamento    189

Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Marine Le Pen

a nome del gruppo ENF

 

Proposta di regolamento

–

 

 

Proposta di reiezione

 

Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. en

Motivazione

La presente proposta dovrebbe essere respinta poiché agevola il riconoscimento della protezione internazionale negli Stati nazione, che dovrebbe essere evitato a ogni costo. La protezione internazionale dovrebbe essere accordata esclusivamente ai richiedenti nella regione più vicina al paese di origine. Tale approccio consente di prevenire la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani, i decessi di migranti, le perturbazioni delle nostre economie e società e le minacce alla sicurezza dei cittadini dell'UE. Inoltre, gli Stati nazione dell'UE non sono simili e pertanto non possono avere una procedura comune.

 

Emendamento    190

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

 

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1

 

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

1.  respinge la proposta e presenta nuovamente il testo alla Commissione; esorta la Commissione a presentare una nuova proposta conforme alla legislazione internazionale e alla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati;

Or. en

Emendamento    191

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Titolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

Or. en

 

Emendamento    192

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Titolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

Or. fr

 

Emendamento    193

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il presente regolamento intende razionalizzare, semplificare e armonizzare le disposizioni procedurali degli Stati membri stabilendo una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione. Per raggiungere questo obiettivo si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio22 e la direttiva dovrebbe essere abrogata e sostituita con un regolamento. È opportuno che i riferimenti alla direttiva abrogata siano intesi come riferimenti fatti al presente regolamento.

(1)  La presente direttiva intende razionalizzare, semplificare e far convergere le disposizioni procedurali degli Stati membri stabilendo una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione. Per raggiungere questo obiettivo si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio22 e la direttiva dovrebbe pertanto essere sostituita. I riferimenti alla direttiva 2013/32/UE s'intendono fatti alla presente direttiva.

_________________

_________________

22 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

22 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Or. fr

 

Emendamento    194

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il presente regolamento intende razionalizzare, semplificare e armonizzare le disposizioni procedurali degli Stati membri stabilendo una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione. Per raggiungere questo obiettivo si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio22 e la direttiva dovrebbe essere abrogata e sostituita con un regolamento. È opportuno che i riferimenti alla direttiva abrogata siano intesi come riferimenti fatti al presente regolamento.

(1)  La presente direttiva intende razionalizzare, semplificare e armonizzare le disposizioni procedurali degli Stati membri stabilendo una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione. Per raggiungere questo obiettivo si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio22 e la direttiva dovrebbe essere abrogata e sostituita con un regolamento. È opportuno che i riferimenti alla direttiva abrogata siano intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva.

_________________

_________________

22 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

22 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Or. en

 

Emendamento    195

Udo Voigt

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che si basi sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione.

Or. de

 

Emendamento    196

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di accessibilità economica, tenendo in considerazione le capacità di assorbimento delle società riceventi nonché la massima autonomia dei richiedenti protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    197

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che, in un sistema europeo comune di asilo, tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze compromettono l'obiettivo di garantire che, in un sistema europeo comune di asilo, tutti i richiedenti siano trattati con le norme più rigorose e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati dovunque presentino domanda nell'Unione.

Or. en

 

Emendamento    198

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che, in un sistema europeo comune di asilo, tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze compromettono l'obiettivo di garantire che, in un sistema europeo comune di asilo, tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

Or. en

 

Emendamento    199

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 201623 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 201624 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

soppresso

_________________

 

23 COM(2016) 197 final.

 

24 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

 

Or. en

 

Emendamento    200

Udo Voigt

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali. È opportuno sostituire le attuali procedure di asilo eterogenee degli Stati membri con una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, applicabile in tutti gli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento qualifiche)25, assicurandone la tempestività e l'efficacia. Affinché i singoli richiedenti possano contare sulla parità di trattamento delle domande, sulla chiarezza e sulla certezza del diritto, ciascuna domanda di protezione internazionale fatta da un cittadino di paese terzo o da un apolide dovrebbe essere esaminata secondo una procedura disciplinata dalle stesse regole, quale che sia lo Stato membro in cui è presentata.

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali. È opportuno sostituire le attuali procedure di asilo eterogenee degli Stati membri con una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, applicabile in tutti gli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento qualifiche)25, assicurandone la tempestività e l'efficacia. Affinché i singoli richiedenti possano contare sulla parità di trattamento delle domande, sulla chiarezza e sulla certezza del diritto, ciascuna domanda di protezione internazionale fatta da un cittadino di paese terzo dovrebbe essere esaminata secondo una procedura disciplinata dalle stesse regole, quale che sia lo Stato membro in cui è presentata.

_________________

_________________

25 GU L […] del […], pag. […].

25 GU L […] del […], pag. […].

Or. de

 

Emendamento    201

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale dovrebbe limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, la cui causa sia la diversità delle normative, sostituendo le attuali disposizioni discrezionali con norme armonizzate e precisando i diritti e gli obblighi dei richiedenti così come le conseguenze della relativa inosservanza, e instaurare negli Stati membri condizioni equivalenti per l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche)26.

soppresso

_________________

 

26 THIS FOOTNOTE IS MISSING. THANK YOU FOR USING ANOTHER LANGUAGE.

 

Or. en

 

Emendamento    202

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale dovrebbe limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, la cui causa sia la diversità delle normative, sostituendo le attuali disposizioni discrezionali con norme armonizzate e precisando i diritti e gli obblighi dei richiedenti così come le conseguenze della relativa inosservanza, e instaurare negli Stati membri condizioni equivalenti per l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).26

(6)  Una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale dovrebbe limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, la cui causa sia la diversità delle normative, proponendo norme meglio armonizzate e precisando i diritti e gli obblighi dei richiedenti così come le conseguenze della relativa inosservanza, e instaurare negli Stati membri condizioni equivalenti per l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).26

_________________

_________________

26 THIS FOOTNOTE IS MISSING. THANK YOU FOR USING ANOTHER LANGUAGE.

26 THIS FOOTNOTE IS MISSING. THANK YOU FOR USING ANOTHER LANGUAGE.

Or. fr

 

Emendamento    203

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale dovrebbe limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, la cui causa sia la diversità delle normative, sostituendo le attuali disposizioni discrezionali con norme armonizzate e precisando i diritti e gli obblighi dei richiedenti così come le conseguenze della relativa inosservanza, e instaurare negli Stati membri condizioni equivalenti per l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche)26.

(6)  Una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale dovrebbe creare incentivi per i richiedenti a rimanere e integrarsi nel territorio dello Stato membro competente per l'esame della loro domanda di asilo, sostituendo le attuali disposizioni discrezionali con norme armonizzate e precisando i diritti e gli obblighi dei richiedenti così come le conseguenze della relativa inosservanza, e instaurare negli Stati membri condizioni equivalenti per l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche)26.

_________________

_________________

26 THIS FOOTNOTE IS MISSING. THANK YOU FOR USING ANOTHER LANGUAGE.

26 THIS FOOTNOTE IS MISSING. THANK YOU FOR USING ANOTHER LANGUAGE.

Or. en

 

Emendamento    204

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento.

(7)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    205

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento.

(7)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. In conformità del principio del principio di "non respingimento" (non-refoulement), è opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    206

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento.

(7)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma della presente direttiva.

Or. fr

 

Emendamento    207

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento.

(7)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi unicamente alle domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    208

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento.

(7)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma della presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    209

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di protezione internazionale sottoposte ad una procedura in cui si esamina se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). Oltre alla protezione internazionale è possibile che il diritto nazionale degli Stati membri preveda la possibilità di riconoscere altri status umanitari nazionali in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Ai fini della razionalizzazione delle procedure sul piano nazionale, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare il presente regolamento anche alle domande di altri tipi di protezione.

(8)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di protezione internazionale sottoposte ad una procedura in cui si esamina se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. en

 

Emendamento    210

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di protezione internazionale sottoposte ad una procedura in cui si esamina se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). Oltre alla protezione internazionale è possibile che il diritto nazionale degli Stati membri preveda la possibilità di riconoscere altri status umanitari nazionali in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Ai fini della razionalizzazione delle procedure sul piano nazionale, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare il presente regolamento anche alle domande di altri tipi di protezione.

(8)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi alle domande di protezione internazionale sottoposte ad una procedura in cui si esamina se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). Oltre alla protezione internazionale è possibile che il diritto nazionale degli Stati membri preveda la possibilità di riconoscere altri status umanitari nazionali in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Ai fini della razionalizzazione delle procedure sul piano nazionale, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare la presente direttiva anche alle domande di altri tipi di protezione.

Or. en

 

Emendamento    211

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di protezione internazionale sottoposte ad una procedura in cui si esamina se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). Oltre alla protezione internazionale è possibile che il diritto nazionale degli Stati membri preveda la possibilità di riconoscere altri status umanitari nazionali in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Ai fini della razionalizzazione delle procedure sul piano nazionale, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare il presente regolamento anche alle domande di altri tipi di protezione.

(8)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi alle domande di protezione internazionale sottoposte ad una procedura in cui si esamina se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). Oltre alla protezione internazionale è possibile che il diritto nazionale degli Stati membri preveda la possibilità di riconoscere altri status umanitari nazionali in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Ai fini della razionalizzazione delle procedure sul piano nazionale, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare la presente direttiva anche alle domande di altri tipi di protezione.

Or. fr

 

Emendamento    212

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di protezione internazionale sottoposte ad una procedura in cui si esamina se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). Oltre alla protezione internazionale è possibile che il diritto nazionale degli Stati membri preveda la possibilità di riconoscere altri status umanitari nazionali in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Ai fini della razionalizzazione delle procedure sul piano nazionale, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare il presente regolamento anche alle domande di altri tipi di protezione.

(8)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di protezione internazionale sottoposte ad una procedura in cui si esamina se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). Oltre alla protezione internazionale è possibile che il diritto nazionale degli Stati membri preveda la possibilità di riconoscere altri status umanitari nazionali in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ai fini della razionalizzazione delle procedure sul piano nazionale, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare il presente regolamento anche alle domande di altri tipi di protezione.

Or. en

 

Emendamento    213

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

(9)  Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

Or. fr

 

Emendamento    214

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

(9)  Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

Or. en

 

Emendamento    215

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscono pressioni specifiche e sproporzionate.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    216

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscono pressioni specifiche e sproporzionate.

(10)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscono pressioni specifiche e sproporzionate. Sono messi a disposizione delle autorità locali e regionali e delle organizzazioni internazionali e della società civile finanziamenti adeguati, anche tramite la possibilità, per le autorità locali e regionali, di accedere direttamente al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF).

Or. en

 

Emendamento    217

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscono pressioni specifiche e sproporzionate.

(10)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscono pressioni specifiche e sproporzionate.

Or. fr

 

Emendamento    218

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscono pressioni specifiche e sproporzionate.

(10)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscono pressioni specifiche e sproporzionate.

Or. en

 

Emendamento    219

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza operativa e tecnica necessaria per l'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità nazionali a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale e fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, compresi le informazioni sui paesi d'origine e gli orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d'origine. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

(11)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza operativa e tecnica necessaria per l'applicazione della presente direttiva, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità nazionali a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale. Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e tener conto delle migliori prassi sviluppate dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Or. en

 

Emendamento    220

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza operativa e tecnica necessaria per l'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità nazionali a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale e fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, compresi le informazioni sui paesi d'origine e gli orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d'origine. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

(11)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza operativa e tecnica necessaria per l'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità nazionali a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale e fornendo informazioni aggiornate sui paesi d'origine e gli orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d'origine. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Or. en

 

Emendamento    221

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza operativa e tecnica necessaria per l'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità nazionali a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale e fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, compresi le informazioni sui paesi d'origine e gli orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d'origine. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

(11)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza operativa e tecnica necessaria per l'applicazione della presente direttiva, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità nazionali a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale e fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, compresi le informazioni sui paesi d'origine e gli orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d'origine. Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Or. fr

 

Emendamento    222

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza operativa e tecnica necessaria per l'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità nazionali a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale e fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, compresi le informazioni sui paesi d'origine e gli orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d'origine. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

(11)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza operativa e tecnica necessaria per l'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità nazionali a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, compresi le informazioni sui paesi d'origine e gli orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d'origine. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Or. en

 

Emendamento    223

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alla procedura e l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.

(12)  Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alla procedura e l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali e dell'accesso all'assistenza legale gratuita per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.

Or. en

 

Emendamento    224

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alla procedura e l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.

(12)  Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alla procedura e l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.

Or. en

 

Emendamento    225

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alla procedura e l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.

(12)  Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alla procedura e l'obbligo di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare tutti gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti nell'intero corso della procedura.

Or. en

 

Emendamento    226

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione.

(13)  Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e da un mediatore culturale e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il richiedente deve avere la possibilità di essere efficacemente assistito da ONG che prestano assistenza legale prima, durante e dopo il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato dello Stato membro interessato. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, l'audio del colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione. Nel caso in cui necessiti di garanzie particolari in conformità degli articoli da 19 a 22, il richiedente deve avere la possibilità di fornire tali specifiche entro un termine ragionevole dopo un colloquio personale.

Or. en

 

Emendamento    227

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione.

(13)  Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione. Al richiedente dovrebbe essere data sempre la possibilità di fornire ulteriori chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 4. La possibilità di correggere errori di traduzione sostiene le decisioni fondate in materia di asilo.

 

Emendamento    228

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione.

(13)  Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità e sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e da un rappresentante o consulente legale e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida.

Or. en

 

Emendamento    229

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione.

(13)  Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo o qualora la domanda sia chiaramente inammissibile. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione.

Or. en

 

Emendamento    230

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione.

(13)  Prima che l'autorità accertante adotti una decisione, il richiedente dovrebbe avere la possibilità effettiva di esporre tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sul merito della sua domanda. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente e ragionevole per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare la riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso nel caso in cui l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione.

Or. fr

 

Emendamento    231

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione.

(13)  Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con altri emendamenti volti a eliminare le verifiche di ammissibilità quale requisito prima dell'applicazione del regolamento Dublino.

 

Emendamento    232

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa sia della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale.

(14)  È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale in ciascuna fase della procedura. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa, anche durante i colloqui personali, sia della procedura d'impugnazione. I richiedenti dovrebbero avere diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di non concedere l'assistenza legale gratuita dinanzi a un giudice e gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

 

Emendamento    233

Maria Grapini

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa sia della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale.

(14)  È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa sia della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale. È opportuno prendere in considerazione la concessione di flessibilità agli Stati membri in relazione alla loro autonomia procedurale e alla necessità di evitare oneri finanziari eccessivi a loro carico.

Or. ro

 

Emendamento    234

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa sia della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale.

(14)  È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali nel corso della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

 

Emendamento    235

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa sia della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale.

(14)  È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa sia della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite dal momento in cui il richiedente ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale.

Or. en

 

Emendamento    236

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa sia della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale.

(14)  È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dalla presente direttiva, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa sia della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale.

Or. fr

 

Emendamento    237

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  È possibile che taluni richiedenti necessitino di garanzie procedurali particolari, tra l'altro per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia o disturbi mentali oppure in conseguenza di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere. È necessario valutare sistematicamente se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari e individuare i richiedenti che hanno tale esigenza in tempi il più possibile brevi dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere protezione e prima che sia assunta una decisione sul loro caso.

(15)  È possibile che taluni richiedenti necessitino di garanzie procedurali particolari, tra l'altro per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere, caratteristiche sessuali, disabilità, grave malattia o disturbi mentali oppure in conseguenza di tortura, stupro, tratta, naufragio o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere. È necessario valutare sistematicamente se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari e individuare i richiedenti che hanno tale esigenza in tempi il più possibile brevi dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere protezione e prima che sia assunta una decisione sul loro caso.

Or. en

 

Emendamento    238

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  È possibile che taluni richiedenti necessitino di garanzie procedurali particolari, tra l'altro per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia o disturbi mentali oppure in conseguenza di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere. È necessario valutare sistematicamente se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari e individuare i richiedenti che hanno tale esigenza in tempi il più possibile brevi dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere protezione e prima che sia assunta una decisione sul loro caso.

(15)  È necessario valutare sistematicamente se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari e individuare i richiedenti che hanno tale esigenza in tempi il più possibile brevi dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere protezione e prima che sia assunta una decisione sul loro caso. Le indicazioni del fatto che il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari comprendono, tra l'altro, segni di disabilità o disturbi fisici, mentali o di sviluppo nonché vulnerabilità legate all'età quale demenza;

Or. en

 

Emendamento    239

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  È possibile che taluni richiedenti necessitino di garanzie procedurali particolari, tra l'altro per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia o disturbi mentali oppure in conseguenza di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere. È necessario valutare sistematicamente se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari e individuare i richiedenti che hanno tale esigenza in tempi il più possibile brevi dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere protezione e prima che sia assunta una decisione sul loro caso.

(15)  È possibile che taluni richiedenti necessitino di garanzie procedurali particolari, tra l'altro per motivi di età, genere, disabilità, grave malattia o disturbi mentali oppure in conseguenza di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere. È necessario valutare sistematicamente se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari e individuare i richiedenti che hanno tale esigenza in tempi il più possibile brevi dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere protezione e prima che sia assunta una decisione sul loro caso.

Or. bg

 

Emendamento    240

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  È possibile che taluni richiedenti necessitino di garanzie procedurali particolari, tra l'altro per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia o disturbi mentali oppure in conseguenza di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere. È necessario valutare sistematicamente se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari e individuare i richiedenti che hanno tale esigenza in tempi il più possibile brevi dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere protezione e prima che sia assunta una decisione sul loro caso.

(15)  È possibile che taluni richiedenti necessitino di garanzie procedurali specifiche, tra l'altro per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia o disturbi mentali oppure in conseguenza di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere. È necessario valutare sistematicamente se il richiedente necessita di garanzie procedurali specifiche e individuare i richiedenti che hanno tale esigenza in tempi il più possibile brevi dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere protezione e prima che sia assunta una decisione sul loro caso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende allineare la terminologia alla posizione del Parlamento europeo su altri strumenti del CEAS, in particolare la direttiva accoglienza.

 

Emendamento    241

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Affinché i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari possano essere individuati in tempi il più possibile brevi, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe essere adeguatamente formato a reperire i segni di vulnerabilità e dovrebbe ricevere istruzioni idonee a tal fine. Le ulteriori misure dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure contemplate dal presente regolamento dovrebbero basarsi, tra l'altro, sul Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

(16)  Affinché i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari possano essere individuati in tempi il più possibile brevi, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe ricevere istruzioni idonee a tal fine.

Or. en

 

Emendamento    242

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Affinché i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari possano essere individuati in tempi il più possibile brevi, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe essere adeguatamente formato a reperire i segni di vulnerabilità e dovrebbe ricevere istruzioni idonee a tal fine. Le ulteriori misure dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure contemplate dal presente regolamento dovrebbero basarsi, tra l'altro, sul Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

(16)  Affinché i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari possano essere individuati in tempi il più possibile brevi, le ONG devono avere pieno accesso ai centri di trattenimento e di accoglienza, ai posti di frontiera o a qualsiasi altro luogo in cui sono presenti potenziali richiedenti asilo e il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe essere adeguatamente formato a reperire i segni di vulnerabilità e dovrebbe ricevere istruzioni idonee a tal fine. Le ulteriori misure dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure contemplate dalla presente direttiva dovrebbero basarsi, tra l'altro, sul Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

Or. en

 

Emendamento    243

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Affinché i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari possano essere individuati in tempi il più possibile brevi, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe essere adeguatamente formato a reperire i segni di vulnerabilità e dovrebbe ricevere istruzioni idonee a tal fine. Le ulteriori misure dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure contemplate dal presente regolamento dovrebbero basarsi, tra l'altro, sul Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

(16)  Affinché i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali specifiche possano essere individuati in tempi il più possibile brevi, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe essere adeguatamente formato a reperire i segni di vulnerabilità e dovrebbe ricevere istruzioni idonee a tal fine. Le ulteriori misure dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure contemplate dal presente regolamento dovrebbero basarsi, tra l'altro, sul Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende allineare la terminologia alla posizione del Parlamento europeo su altri strumenti del CEAS, in particolare la direttiva accoglienza.

 

Emendamento    244

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Affinché i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari possano essere individuati in tempi il più possibile brevi, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe essere adeguatamente formato a reperire i segni di vulnerabilità e dovrebbe ricevere istruzioni idonee a tal fine. Le ulteriori misure dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure contemplate dal presente regolamento dovrebbero basarsi, tra l'altro, sul Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

(16)  Affinché i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari possano essere individuati in tempi il più possibile brevi, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe essere formato a reperire i segni di vulnerabilità e dovrebbe ricevere istruzioni idonee a tal fine. Le ulteriori misure dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure contemplate dalla presente direttiva dovrebbero basarsi, tra l'altro, sul Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

Or. fr

 

Emendamento    245

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali particolari un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato. L'esigenza di garanzie procedurali particolari che possano evitare l'applicazione della procedura accelerata o della procedura di frontiera dovrebbe implicare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui l'impugnazione non ha un effetto sospensivo automatico, al fine di rendere effettivo il mezzo di ricorso nella sua situazione specifica.

(17)  È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali particolari un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. I richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari dovrebbero essere esentati dalla procedura accelerata e dalla procedura di frontiera.

Or. en

 

Emendamento    246

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali particolari un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato. L'esigenza di garanzie procedurali particolari che possano evitare l'applicazione della procedura accelerata o della procedura di frontiera dovrebbe implicare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui l'impugnazione non ha un effetto sospensivo automatico, al fine di rendere effettivo il mezzo di ricorso nella sua situazione specifica.

(17)  È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali particolari un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato. I minori sono sempre esentati dalla procedura di frontiera e dalla procedura accelerata.

Or. en

 

Emendamento    247

Elly Schlein

 

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali particolari un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato. L'esigenza di garanzie procedurali particolari che possano evitare l'applicazione della procedura accelerata o della procedura di frontiera dovrebbe implicare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui l'impugnazione non ha un effetto sospensivo automatico, al fine di rendere effettivo il mezzo di ricorso nella sua situazione specifica.

(17)  È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali particolari un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato. I minori dovrebbero essere sempre esentati dalla procedura di frontiera e dalla procedura accelerata.

Or. en

 

Emendamento    248

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali particolari un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato. L'esigenza di garanzie procedurali particolari che possano evitare l'applicazione della procedura accelerata o della procedura di frontiera dovrebbe implicare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui l'impugnazione non ha un effetto sospensivo automatico, al fine di rendere effettivo il mezzo di ricorso nella sua situazione specifica.

(17)  È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali specifiche un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali specifiche dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato. L'esigenza di garanzie procedurali specifiche che possano evitare l'applicazione della procedura accelerata o della procedura di frontiera dovrebbe implicare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui l'impugnazione non ha un effetto sospensivo automatico, al fine di rendere effettivo il mezzo di ricorso nella sua situazione specifica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende allineare la terminologia alla posizione del Parlamento europeo su altri strumenti del CEAS, in particolare la direttiva accoglienza.

 

Emendamento    249

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Nell'intento di garantire una parità sostanziale tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. A tal fine le donne dovrebbero avere l'effettiva possibilità di essere ascoltate separatamente dal coniuge, partner o altro familiare. Ove possibile le donne e le ragazze dovrebbero interagire con interpreti e interlocutrici del loro stesso sesso. Le visite mediche su donne e ragazze dovrebbero essere affidate a operatrici sanitarie, tenuto conto in particolare della possibilità che la richiedente abbia subito violenze a sfondo di genere. È opportuno tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di primo paese di asilo, di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro, e nella nozione di domanda reiterata.

(18)  Nell'intento di garantire una parità sostanziale tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare, i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di orientamento sessuale o di genere di parlare delle esperienze passate. A tal fine le donne dovrebbero avere l'effettiva possibilità di essere ascoltate separatamente dal coniuge, partner o altro familiare. Le donne e le ragazze dovrebbero interagire con interpreti e interlocutrici del loro stesso sesso. Le visite mediche su donne e ragazze dovrebbero essere affidate a operatrici sanitarie, tenuto conto in particolare della possibilità che la richiedente abbia subito violenze a sfondo di genere. Laddove l'identità di genere di un richiedente sia diversa dal genere giuridico, gli Stati membri garantiscono nell'esame e nei colloqui il rispetto per l'identità di genere del richiedente utilizzando il nome, il titolo e l'indicatore di genere corrispondenti. È opportuno tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere, ivi comprese le domande relative all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali, nelle procedure basate sui concetti di primo paese di asilo, di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro, e nella nozione di domanda reiterata.

Or. en

 

Emendamento    250

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Nell'intento di garantire una parità sostanziale tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. A tal fine le donne dovrebbero avere l'effettiva possibilità di essere ascoltate separatamente dal coniuge, partner o altro familiare. Ove possibile le donne e le ragazze dovrebbero interagire con interpreti e interlocutrici del loro stesso sesso. Le visite mediche su donne e ragazze dovrebbero essere affidate a operatrici sanitarie, tenuto conto in particolare della possibilità che la richiedente abbia subito violenze a sfondo di genere. È opportuno tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di primo paese di asilo, di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro, e nella nozione di domanda reiterata.

(18)  Nell'intento di garantire una parità sostanziale tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. A tal fine il richiedente dovrebbe avere l'effettiva possibilità di essere ascoltato separatamente dal coniuge, partner o altro familiare. Ove possibile il richiedente dovrebbe interagire con interpreti e interlocutori del suo stesso sesso. Le visite mediche sui richiedenti dovrebbero essere affidate a operatori sanitari dello stesso sesso, tenuto conto in particolare della possibilità che il richiedente abbia subito violenze a sfondo di genere.

Or. en

 

Emendamento    251

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore". Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.

Or. en

 

Emendamento    252

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Quando nell'ambito del trattamento di una domanda il richiedente è perquisito, la perquisizione dovrebbe essere svolta da una persona dello stesso sesso. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la perquisizione effettuata per motivi di sicurezza sulla base del diritto nazionale.

(19)  Quando, per motivi di sicurezza, il richiedente è perquisito, la perquisizione dovrebbe essere svolta da una persona dello stesso sesso.

Or. en

 

Emendamento    253

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Quando nell'ambito del trattamento di una domanda il richiedente è perquisito, la perquisizione dovrebbe essere svolta da una persona dello stesso sesso. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la perquisizione effettuata per motivi di sicurezza sulla base del diritto nazionale.

(19)  Quando nell'ambito del trattamento di una domanda il richiedente è perquisito, la perquisizione dovrebbe essere svolta in conformità della legislazione nazionale e del principio di proporzionalità e da una persona dello stesso sesso. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la perquisizione effettuata per motivi di sicurezza sulla base del diritto nazionale.

Or. en

 

Emendamento    254

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Quando nell'ambito del trattamento di una domanda il richiedente è perquisito, la perquisizione dovrebbe essere svolta da una persona dello stesso sesso. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la perquisizione effettuata per motivi di sicurezza sulla base del diritto nazionale.

(19)  Quando nell'ambito del trattamento di una domanda il richiedente è perquisito, la perquisizione dovrebbe essere svolta da una persona dello stesso sesso. Ciò dovrebbe essere una misura eccezionale applicata solo in caso di motivazione specifica.

Or. en

 

Emendamento    255

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compresa l'estrazione sociale. In virtù dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, relativo al diritto del minore di esprimersi, l'autorità accertante dovrebbe dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario al suo interesse superiore.

(20)  L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compresa l'estrazione sociale. In virtù dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, relativo al diritto del minore di esprimersi, l'autorità accertante dovrebbe dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario al suo interesse superiore. Procedure di frontiera, di ammissibilità e accelerate non dovrebbero essere mai applicate ai minori non accompagnati. I minori non dovrebbero essere mai trattenuti nell'ambito di procedure di frontiera, nelle zone di transito, alle frontiere esterne o in qualsiasi fase durante la determinazione della loro domanda di asilo.

Or. en

 

Emendamento    256

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compresa l'estrazione sociale. In virtù dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, relativo al diritto del minore di esprimersi, l'autorità accertante dovrebbe dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario al suo interesse superiore.

(20)  L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compresa l'estrazione sociale. In virtù dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, relativo al diritto del minore di esprimersi, l'autorità accertante dovrebbe dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario al suo interesse superiore.

Or. en

 

Emendamento    257

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  La procedura comune razionalizza i termini temporali previsti per l'accesso alla procedura da parte del richiedente, per l'esame della domanda da parte dell'autorità accertante e per l'esame delle impugnazioni in primo grado da parte delle autorità giudiziarie. Poiché un numero sproporzionato di domande simultanee può rischiare di ritardare l'accesso alla procedura e l'esame delle domande, può risultare talvolta necessaria una certa flessibilità che permetta di prorogare tali termini in via eccezionale. L'efficienza del processo implica tuttavia che la proroga in tal senso sia un'extrema ratio: gli Stati membri dovrebbero esaminare periodicamente le loro esigenze al fine di mantenere l'efficienza del sistema di asilo, anche predisponendo i piani di emergenza necessari, mentre l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza tecnica e operativa necessaria. Gli Stati membri che prevedono di non essere in grado di rispettare i termini previsti dovrebbero chiedere l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. In assenza di richiesta in tal senso l'Agenzia può, in base a una decisione di esecuzione della Commissione, adottare misure a sostegno di uno Stato membro se una pressione sproporzionata ne mina l'efficienza del sistema di asilo al punto da compromettere il funzionamento del sistema europeo comune di asilo.

(21)  La procedura comune razionalizza i termini temporali previsti per l'accesso alla procedura da parte del richiedente, per l'esame della domanda da parte dell'autorità accertante e per l'esame delle impugnazioni in primo grado da parte delle autorità giudiziarie. Poiché un numero sproporzionato di domande simultanee può rischiare di ritardare l'accesso alla procedura e l'esame delle domande, può risultare talvolta necessaria una certa flessibilità che permetta di prorogare tali termini in via eccezionale. L'efficienza del processo implica tuttavia che la proroga in tal senso sia un'extrema ratio: gli Stati membri dovrebbero esaminare periodicamente le loro esigenze al fine di mantenere l'efficienza del sistema di asilo, anche predisponendo i piani di emergenza necessari, mentre l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza tecnica e operativa necessaria. Gli Stati membri che prevedono di non essere in grado di rispettare i termini previsti dovrebbero chiedere l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Or. en

 

Emendamento    258

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  La procedura comune razionalizza i termini temporali previsti per l'accesso alla procedura da parte del richiedente, per l'esame della domanda da parte dell'autorità accertante e per l'esame delle impugnazioni in primo grado da parte delle autorità giudiziarie. Poiché un numero sproporzionato di domande simultanee può rischiare di ritardare l'accesso alla procedura e l'esame delle domande, può risultare talvolta necessaria una certa flessibilità che permetta di prorogare tali termini in via eccezionale. L'efficienza del processo implica tuttavia che la proroga in tal senso sia un'extrema ratio: gli Stati membri dovrebbero esaminare periodicamente le loro esigenze al fine di mantenere l'efficienza del sistema di asilo, anche predisponendo i piani di emergenza necessari, mentre l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza tecnica e operativa necessaria. Gli Stati membri che prevedono di non essere in grado di rispettare i termini previsti dovrebbero chiedere l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. In assenza di richiesta in tal senso l'Agenzia può, in base a una decisione di esecuzione della Commissione, adottare misure a sostegno di uno Stato membro se una pressione sproporzionata ne mina l'efficienza del sistema di asilo al punto da compromettere il funzionamento del sistema europeo comune di asilo.

(21)  La procedura comune razionalizza i termini temporali previsti per l'accesso alla procedura da parte del richiedente, per l'esame della domanda da parte dell'autorità accertante e per l'esame delle impugnazioni in primo grado da parte delle autorità giudiziarie. Poiché un numero sproporzionato di domande simultanee può rischiare di ritardare l'accesso alla procedura e l'esame delle domande, può risultare talvolta necessaria una certa flessibilità che permetta di prorogare tali termini in via eccezionale. L'efficienza del processo implica tuttavia che la proroga in tal senso sia strettamente limitata nonché un'extrema ratio: gli Stati membri dovrebbero esaminare periodicamente le loro esigenze al fine di mantenere l'efficienza del sistema di asilo, anche predisponendo i piani di emergenza necessari, mentre l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza tecnica e operativa necessaria. Gli Stati membri che prevedono di non essere in grado di rispettare i termini previsti dovrebbero chiedere l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. In assenza di richiesta in tal senso l'Agenzia può, in base a una decisione di esecuzione della Commissione, adottare misure a sostegno di uno Stato membro se una pressione sproporzionata ne mina l'efficienza del sistema di asilo al punto da compromettere il funzionamento del sistema europeo comune di asilo.

Or. en

 

Emendamento    259

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, registrazione della domanda, presentazione della domanda. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda, ovvero chieda protezione, quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali protezione internazionale, asilo o protezione sussidiaria. Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desideri ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)27 non appena chiede protezione.

(22)  L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, registrazione della domanda, presentazione della domanda. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda, ovvero chieda protezione, quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali protezione internazionale, asilo o protezione sussidiaria. Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desideri ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)27 non appena chiede protezione. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento che ne attesta lo status di richiedente, valido per il periodo per il quale ha diritto a rimanere nel territorio, all'atto della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e, al più tardi, all'atto della registrazione della domanda.

_________________

_________________

27 GU L [...] del [...], pag. [...].

27 GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

 

Emendamento    260

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, registrazione della domanda, presentazione della domanda. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda, ovvero chieda protezione, quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali protezione internazionale, asilo o protezione sussidiaria. Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desideri ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)27 non appena chiede protezione.

(22)  L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di due fasi: manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e registrazione della domanda e presentazione della domanda. La domanda di protezione internazionale e la registrazione della stessa costituiscono la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda, ovvero chieda protezione, quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali protezione internazionale, asilo o protezione sussidiaria. Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desideri ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)27 non appena chiede protezione.

_________________

_________________

27 GU L [...] del [...], pag. [...].

27 GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

 

Emendamento    261

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, registrazione della domanda, presentazione della domanda. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda, ovvero chieda protezione, quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali protezione internazionale, asilo o protezione sussidiaria. Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desideri ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)27 non appena chiede protezione.

(22)  L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, registrazione della domanda, presentazione della domanda. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione della presente direttiva. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda, ovvero chieda protezione, quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali protezione internazionale, asilo o protezione sussidiaria. Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desideri ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)27 non appena chiede protezione.

_________________

_________________

27 GU C […] del […], pag. […].

27 GU C […] del […], pag. […].

Or. fr

 

Emendamento    262

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, registrazione della domanda, presentazione della domanda. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda, ovvero chieda protezione, quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali protezione internazionale, asilo o protezione sussidiaria. Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desideri ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)27 non appena chiede protezione.

(22)  L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, registrazione della domanda, presentazione della domanda. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda, ovvero chieda protezione, quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali protezione internazionale o asilo. Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desideri ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)27 non appena chiede protezione.

_________________

_________________

27 GU L [...] del [...], pag. [...].

27 GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

 

Emendamento    263

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, registrazione della domanda, presentazione della domanda. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda, ovvero chieda protezione, quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali protezione internazionale, asilo o protezione sussidiaria. Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desideri ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)27 non appena chiede protezione.

(22)  L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, registrazione della domanda, presentazione della domanda. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione della presente direttiva. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda, ovvero chieda protezione, quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali protezione internazionale, asilo o protezione sussidiaria. Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desideri ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dalla presente direttiva e dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)27 non appena chiede protezione.

_________________

_________________

27 GU L [...] del [...], pag. [...].

27 GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

 

Emendamento    264

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)  Al fine di migliorare la comprensione dei richiedenti del funzionamento del sistema europeo comune di asilo (CEAS), è necessario migliorare notevolmente la comunicazione delle informazioni. Investire nella trasmissione tempestiva di informazioni accessibili a tutti i richiedenti aumenterà notevolmente la probabilità che essi comprendano, accettino e rispettino le procedure stabilite nel presente regolamento in misura maggiore rispetto alla situazione attuale. Al fine di ridurre gli obblighi amministrativi e utilizzare in modo efficace le risorse comuni, l'Agenzia per l'asilo dovrebbe elaborare materiale informativo idoneo, in stretta collaborazione con le autorità nazionali. Nell'elaborazione di tale materiale, l'Agenzia per l'asilo dovrebbe utilizzare appieno le moderne tecnologie dell'informazione. Onde fornire un'assistenza adeguata ai richiedenti asilo, l'Agenzia per l'asilo dovrebbe altresì sviluppare materiale informativo audio-visivo che possa essere utilizzato a integrazione del materiale informativo scritto. L'Agenzia per l'asilo dovrebbe essere responsabile della gestione di un sito web apposito contenente informazioni sul funzionamento del CEAS per i richiedenti e i potenziali richiedenti, al fine di contrastare la fornitura di informazioni spesso scorrette da parte dei trafficanti. Il materiale informativo elaborato dall'Agenzia per l'asilo dovrebbe essere tradotto e reso disponibile in tutte le principali lingue parlate dai richiedenti asilo che arrivano in Europa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la comunicazione delle informazioni e rispecchia i suggerimenti di cui al regolamento di Dublino.

 

Emendamento    265

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La domanda dovrebbe essere registrata non appena è chiesta la protezione. A quel momento l'autorità competente a ricevere e registrare la domanda, sia essa guardia di frontiera, forza di polizia, autorità competente per l'immigrazione o autorità responsabile dei centri di trattenimento, dovrebbe registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità dovrebbe informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento attestante che ha fatto domanda. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di registrazione.

(23)  La domanda dovrebbe essere registrata non appena è chiesta la protezione. A quel momento l'autorità competente a ricevere e registrare la domanda, sia essa guardia di frontiera, forza di polizia, autorità competente per l'immigrazione o autorità responsabile dei centri di trattenimento, dovrebbe registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità dovrebbe informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento che ne attesta lo status di richiedente alla data di registrazione della domanda e che dovrebbe essere valido per un periodo di sei mesi ed è rinnovato automaticamente qualora non sia stata ancora adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Or. en

 

Emendamento    266

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La domanda dovrebbe essere registrata non appena è chiesta la protezione. A quel momento l'autorità competente a ricevere e registrare la domanda, sia essa guardia di frontiera, forza di polizia, autorità competente per l'immigrazione o autorità responsabile dei centri di trattenimento, dovrebbe registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità dovrebbe informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento attestante che ha fatto domanda. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di registrazione.

(23)  La domanda dovrebbe essere registrata non appena è chiesta la protezione. A quel momento l'autorità competente a ricevere e registrare la domanda, sia essa guardia di frontiera, forza di polizia, autorità competente per l'immigrazione o autorità responsabile dei centri di trattenimento, dovrebbe registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'assenza di documentazione del richiedente non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare le procedure di registrazione. L'autorità dovrebbe informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento attestante che ha fatto domanda. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di registrazione.

Or. en

 

Emendamento    267

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La domanda dovrebbe essere registrata non appena è chiesta la protezione. A quel momento l'autorità competente a ricevere e registrare la domanda, sia essa guardia di frontiera, forza di polizia, autorità competente per l'immigrazione o autorità responsabile dei centri di trattenimento, dovrebbe registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità dovrebbe informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento attestante che ha fatto domanda. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di registrazione.

(23)  La domanda dovrebbe essere registrata non appena è chiesta la protezione. A quel momento l'autorità competente a ricevere e registrare la domanda, sia essa guardia di frontiera, forza di polizia, autorità competente per l'immigrazione, altre autorità cui gli Stati membri hanno affidato detti compiti o autorità responsabile dei centri di trattenimento, dovrebbe registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità dovrebbe informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento attestante che ha fatto domanda. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di registrazione.

Or. en

 

Emendamento    268

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La domanda dovrebbe essere registrata non appena è chiesta la protezione. A quel momento l'autorità competente a ricevere e registrare la domanda, sia essa guardia di frontiera, forza di polizia, autorità competente per l'immigrazione o autorità responsabile dei centri di trattenimento, dovrebbe registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità dovrebbe informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento attestante che ha fatto domanda. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di registrazione.

(23)  La domanda dovrebbe essere registrata non appena possibile dopo che è stata chiesta la protezione. A quel momento l'autorità competente a ricevere e registrare la domanda, sia essa guardia di frontiera, forza di polizia, autorità competente per l'immigrazione o autorità responsabile dei centri di trattenimento, dovrebbe registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità dovrebbe informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento attestante che ha fatto domanda. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di registrazione.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 27 (Registrazione della domanda di protezione internazionale) le autorità hanno fino a tre giorni in circostanze normali per registrare una domanda. Si concorda sul fatto di procedere alla registrazione rapidamente dopo che è stata chiesta la protezione ma essa non sempre può avvenire contemporaneamente.

 

Emendamento    269

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La domanda dovrebbe essere registrata non appena è chiesta la protezione. A quel momento l'autorità competente a ricevere e registrare la domanda, sia essa guardia di frontiera, forza di polizia, autorità competente per l'immigrazione o autorità responsabile dei centri di trattenimento, dovrebbe registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità dovrebbe informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento attestante che ha fatto domanda. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di registrazione.

(23)  La domanda dovrebbe essere registrata non appena è chiesta la protezione. A quel momento l'autorità competente a ricevere e registrare la domanda dovrebbe registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità dovrebbe informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento attestante che ha fatto domanda e allo stesso dovrebbe essere riconosciuto l'accesso a un interprete o consulente legale. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di registrazione.

Or. en

 

Emendamento    270

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La presentazione della domanda è l'atto che formalizza la domanda di protezione internazionale. È opportuno informare esaurientemente il richiedente delle modalità e della sede in cui presentare la domanda e dargli la possibilità effettiva di presentarla. Il richiedente è tenuto a presentare in questa fase tutti gli elementi a sua disposizione necessari a motivare e completare la domanda. Il termine entro cui completare la procedura amministrativa decorre dalla data di presentazione della domanda. A tale data dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento che ne attesta lo status di richiedente, valido per il periodo per il quale ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro competente per l'esame della domanda.

(24)  La presentazione della domanda è l'atto di presentazione degli elementi a disposizione del richiedente che possono contribuire a motivare la domanda di protezione internazionale in conformità dell'[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento qualifiche]. Il richiedente è tenuto a presentare in questa fase tutti gli elementi a sua disposizione necessari a motivare la domanda. Il termine entro cui completare la procedura amministrativa decorre dalla data di presentazione della domanda.

Or. en

 

Emendamento    271

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La presentazione della domanda è l'atto che formalizza la domanda di protezione internazionale. È opportuno informare esaurientemente il richiedente delle modalità e della sede in cui presentare la domanda e dargli la possibilità effettiva di presentarla. Il richiedente è tenuto a presentare in questa fase tutti gli elementi a sua disposizione necessari a motivare e completare la domanda. Il termine entro cui completare la procedura amministrativa decorre dalla data di presentazione della domanda. A tale data dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento che ne attesta lo status di richiedente, valido per il periodo per il quale ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro competente per l'esame della domanda.

(24)  La presentazione della domanda è l'atto di presentazione di tutti gli elementi pertinenti a disposizione del richiedente in conformità dell'[articolo 4, paragrafo 1, del regolamento qualifiche]. È opportuno informare esaurientemente il richiedente delle modalità e della sede in cui presentare la domanda e dargli la possibilità effettiva di presentarla. Il richiedente è tenuto a presentare in questa fase tutti gli elementi a sua disposizione necessari a motivare la domanda. Il termine entro cui completare la procedura amministrativa decorre dalla data di presentazione della domanda.

Or. en

 

Emendamento    272

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La presentazione della domanda è l'atto che formalizza la domanda di protezione internazionale. È opportuno informare esaurientemente il richiedente delle modalità e della sede in cui presentare la domanda e dargli la possibilità effettiva di presentarla. Il richiedente è tenuto a presentare in questa fase tutti gli elementi a sua disposizione necessari a motivare e completare la domanda. Il termine entro cui completare la procedura amministrativa decorre dalla data di presentazione della domanda. A tale data dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento che ne attesta lo status di richiedente, valido per il periodo per il quale ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro competente per l'esame della domanda.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

 

Emendamento    273

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)  Le diverse categorie di richiedenti hanno diverse necessità di informazione e le informazioni, pertanto, dovranno essere fornite in modalità diverse e dovranno essere adeguate a tali necessità. È particolarmente importante garantire che i minori abbiano accesso a informazioni adatte a loro e specifiche per le loro esigenze e la loro situazione. Fornire informazioni accurate e di elevata qualità sia ai minori accompagnati che non accompagnati in un contesto adatto a loro può svolgere un ruolo fondamentale per assicurare ai minori un ambiente loro favorevole e per individuare i casi di sospetto traffico di esseri umani.

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la comunicazione delle informazioni e rispecchia un suggerimento di cui al regolamento di Dublino.

 

Emendamento    274

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda potrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo, conciso, facilmente accessibile utilizzando un linguaggio chiaro e semplice e in una lingua che comprende.

Or. en

 

Emendamento    275

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda potrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice. Le informazioni dovrebbero essere fornite ai minori, in modo adatto alla loro età e in una lingua che comprendano, da personale adeguatamente qualificato.

Or. en

 

Emendamento    276

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda potrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende. L'informazione dovrebbe essere fornita in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda potrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conforme all'articolo 8.

 

Emendamento    277

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda potrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, qualora fosse stato informato adeguatamente dei suoi obblighi di cui al presente regolamento e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di detti obblighi e rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo i dati biometrici oppure qualora non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi le domande dovrebbero infatti essere respinte considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

Or. en

 

Emendamento    278

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda potrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, laddove possibile in un linguaggio semplice. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda potrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

Or. en

 

Emendamento    279

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda potrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo tutti gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda dovrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

Or. en

 

Emendamento    280

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda potrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

(25)  Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda potrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

Or. en

Motivazione

Il chiarimento intende garantire che tutti i richiedenti siano adeguatamente informati.

 

Emendamento    281

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Per essere in grado di assolvere gli obblighi impostigli dal presente regolamento, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe disporre delle conoscenze adeguate e ricevere la formazione necessaria in materia di protezione internazionale, anche con l'ausilio dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Dovrebbe altresì disporre di mezzi e istruzioni atti a permettergli di svolgere efficacemente i compiti assegnatigli.

(26)  Per essere in grado di assolvere gli obblighi impostigli dalla presente direttiva, l'ONG o la persona che presta assistenza legale avrà il diritto di essere presente nell'intero corso della procedura e il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe essere assunto in base alle qualifiche e all'esperienza attraverso procedure aperte, disporre delle conoscenze adeguate e ricevere la formazione necessaria in materia di protezione internazionale, anche con l'ausilio dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Dovrebbe altresì disporre di mezzi e istruzioni atti a permettergli di svolgere efficacemente i compiti assegnatigli in linea con i diritti fondamentali.

Or. en

 

Emendamento    282

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Per essere in grado di assolvere gli obblighi impostigli dal presente regolamento, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe disporre delle conoscenze adeguate e ricevere la formazione necessaria in materia di protezione internazionale, anche con l'ausilio dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Dovrebbe altresì disporre di mezzi e istruzioni atti a permettergli di svolgere efficacemente i compiti assegnatigli.

(26)  Per essere in grado di assolvere gli obblighi impostigli dal presente regolamento, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe disporre delle conoscenze adeguate e ricevere la formazione necessaria in materia di protezione internazionale, anche, ove necessario, con l'ausilio dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Dovrebbe altresì disporre di mezzi e istruzioni atti a permettergli di svolgere efficacemente i compiti assegnatigli.

Or. en

 

Emendamento    283

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Per essere in grado di assolvere gli obblighi impostigli dal presente regolamento, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe disporre delle conoscenze adeguate e ricevere la formazione necessaria in materia di protezione internazionale, anche con l'ausilio dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Dovrebbe altresì disporre di mezzi e istruzioni atti a permettergli di svolgere efficacemente i compiti assegnatigli.

(26)  Per essere in grado di assolvere gli obblighi impostigli dalla presente direttiva, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe disporre delle conoscenze adeguate e ricevere la formazione necessaria in materia di protezione internazionale, anche con l'ausilio dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Dovrebbe altresì disporre di mezzi e istruzioni atti a permettergli di svolgere efficacemente i compiti assegnatigli.

Or. fr

 

Emendamento    284

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Per agevolare l'accesso alla procedura ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. È opportuno che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone manifestino la volontà di chiedere protezione internazionale.

(27)  Per agevolare l'accesso alla procedura ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che sia concesso l'accesso alle ONG che prestano assistenza legale e che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. È opportuno che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone manifestino la volontà di chiedere protezione internazionale. Il personale che fornisce servizi di interpretazione dovrebbe disporre delle conoscenze adeguate e aver ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale e rispetto dei diritti umani.

Or. en

 

Emendamento    285

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Per agevolare l'accesso alla procedura ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. È opportuno che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone manifestino la volontà di chiedere protezione internazionale.

(27)  Per agevolare l'accesso alla procedura ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. È opportuno che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone manifestino la volontà di chiedere protezione internazionale. Ai rappresentanti legali e alle organizzazioni della società civile che prestano servizi legali o consulenza o consulenza psicologica dovrebbe sempre essere consentito di accedere ai centri di trattenimento, ai valichi di frontiera e alle zone di transito.

Or. en

 

Emendamento    286

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome del coniuge, del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di adulti dipendenti e di minori. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. Il diritto di ciascuno di chiedere protezione internazionale è garantito dal fatto che, se il richiedente non la chiede a nome del coniuge o partner, dell'adulto dipendente o del minore entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, il coniuge o partner può ancora chiederla per proprio conto, mentre l'adulto dipendente o il minore dovrebbe essere assistito dall'autorità accertante. Se ingiustificata, la domanda separata dovrebbe tuttavia essere considerata inammissibile.

(28)  È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità per gli Stati membri di esaminare le domande di protezione internazionale dei richiedenti assieme alle domande dei loro familiari, purché questi siano nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il diritto di asilo è personale e la dichiarazione personale di intenti non dovrebbe essere sostituita. Le disposizioni per la presentazione delle domande a nome di altre persone possono comportare un uso improprio delle reti della tratta di esseri umani. Il regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di esaminare assieme le domande dei familiari, il che è l'intento alla base del testo proposto dalla Commissione.

 

Emendamento    287

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome del coniuge, del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di adulti dipendenti e di minori. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. Il diritto di ciascuno di chiedere protezione internazionale è garantito dal fatto che, se il richiedente non la chiede a nome del coniuge o partner, dell'adulto dipendente o del minore entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, il coniuge o partner può ancora chiederla per proprio conto, mentre l'adulto dipendente o il minore dovrebbe essere assistito dall'autorità accertante. Se ingiustificata, la domanda separata dovrebbe tuttavia essere considerata inammissibile.

(28)  È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome di adulti dipendenti e di figli minori. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. Il diritto di ciascuno di chiedere protezione internazionale è garantito dal fatto che, se il richiedente non la chiede a nome dell'adulto dipendente o del minore entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, l'adulto dipendente o il minore dovrebbe essere assistito dall'autorità accertante. Se ingiustificata, la domanda separata dovrebbe tuttavia essere considerata inammissibile.

Or. bg

 

Emendamento    288

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome del coniuge, del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di adulti dipendenti e di minori. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. Il diritto di ciascuno di chiedere protezione internazionale è garantito dal fatto che, se il richiedente non la chiede a nome del coniuge o partner, dell'adulto dipendente o del minore entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, il coniuge o partner può ancora chiederla per proprio conto, mentre l'adulto dipendente o il minore dovrebbe essere assistito dall'autorità accertante. Se ingiustificata, la domanda separata dovrebbe tuttavia essere considerata inammissibile.

(28)  È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome di adulti dipendenti e di minori. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. Il diritto di ciascuno di chiedere protezione internazionale è garantito dal fatto che, se il richiedente non la chiede a nome del coniuge o partner, dell'adulto dipendente o del minore entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, l'adulto dipendente o il minore dovrebbe essere assistito dall'autorità accertante. Se ingiustificata, la domanda separata dovrebbe tuttavia essere considerata inammissibile.

Or. en

 

Emendamento    289

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome del coniuge, del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di adulti dipendenti e di minori. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. Il diritto di ciascuno di chiedere protezione internazionale è garantito dal fatto che, se il richiedente non la chiede a nome del coniuge o partner, dell'adulto dipendente o del minore entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, il coniuge o partner può ancora chiederla per proprio conto, mentre l'adulto dipendente o il minore dovrebbe essere assistito dall'autorità accertante. Se ingiustificata, la domanda separata dovrebbe tuttavia essere considerata inammissibile.

(28)  È opportuno prevedere nella presente direttiva la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome del coniuge, del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di adulti dipendenti e di minori. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. Il diritto di ciascuno di chiedere protezione internazionale è garantito dal fatto che, se il richiedente non la chiede a nome del coniuge o partner, dell'adulto dipendente o del minore entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, il coniuge o partner può ancora chiederla per proprio conto, mentre l'adulto dipendente o il minore dovrebbe essere assistito dall'autorità accertante.

Or. en

 

Emendamento    290

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome del coniuge, del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di adulti dipendenti e di minori. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. Il diritto di ciascuno di chiedere protezione internazionale è garantito dal fatto che, se il richiedente non la chiede a nome del coniuge o partner, dell'adulto dipendente o del minore entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, il coniuge o partner può ancora chiederla per proprio conto, mentre l'adulto dipendente o il minore dovrebbe essere assistito dall'autorità accertante. Se ingiustificata, la domanda separata dovrebbe tuttavia essere considerata inammissibile.

(28)  È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome del coniuge, del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di adulti dipendenti e di minori. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. Il diritto di ciascuno di chiedere protezione internazionale è garantito dal fatto che, se il richiedente non la chiede a nome del coniuge o partner, dell'adulto dipendente o del minore entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, il coniuge o partner può ancora chiederla per proprio conto, mentre l'adulto dipendente o il minore dovrebbe essere assistito dall'autorità accertante.

Or. en

 

Emendamento    291

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome del coniuge, del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di adulti dipendenti e di minori. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. Il diritto di ciascuno di chiedere protezione internazionale è garantito dal fatto che, se il richiedente non la chiede a nome del coniuge o partner, dell'adulto dipendente o del minore entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, il coniuge o partner può ancora chiederla per proprio conto, mentre l'adulto dipendente o il minore dovrebbe essere assistito dall'autorità accertante. Se ingiustificata, la domanda separata dovrebbe tuttavia essere considerata inammissibile.

(28)  È opportuno prevedere nella presente direttiva la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome del coniuge, del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di adulti dipendenti e di minori. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. Il diritto di ciascuno di chiedere protezione internazionale è garantito dal fatto che, se il richiedente non la chiede a nome del coniuge o partner, dell'adulto dipendente o del minore entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, il coniuge o partner può ancora chiederla per proprio conto, mentre l'adulto dipendente o il minore dovrebbe essere assistito dall'autorità accertante. Se ingiustificata, la domanda separata dovrebbe tuttavia essere considerata inammissibile.

Or. fr

 

Emendamento    292

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura, per ciascuno di essi dovrebbe sempre essere nominato un tutore. Il tutore dovrebbe essere una persona o il rappresentante di un'organizzazione designata per assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale. Ove necessario il tutore dovrebbe esercitare la capacità di agire per conto del minore. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, non dovrebbe essere affidato a uno stesso unico tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati nello stesso momento. Gli Stati membri dovrebbero nominare soggetti o persone incaricati di assistere, supervisionare e controllare i tutori nell'esecuzione delle loro funzioni. Il minore non accompagnato dovrebbe presentare domanda per proprio conto o tramite il tutore. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato, nel suo caso il termine per la presentazione della domanda dovrebbe decorrere dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda entro il termine stabilito, è opportuno dare al minore non accompagnato la possibilità di presentarla per proprio conto, assistito dall'autorità accertante. Il fatto che il minore non accompagnato scelga di presentare domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un tutore.

(29)  Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura, per ciascuno di essi dovrebbe sempre essere nominato un tutore. Il tutore dovrebbe essere una persona o il rappresentante di un'organizzazione designata per assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale. Ove necessario il tutore dovrebbe esercitare la capacità di agire per conto del minore. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, non dovrebbe essere affidato a uno stesso unico tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati nello stesso momento e comunque non superiore a dieci. Gli Stati membri dovrebbero nominare soggetti o persone incaricati di assistere, supervisionare e controllare, a cadenza regolare, i tutori nell'esecuzione delle loro funzioni in modo soddisfacente. Sono concessi e agevolati la supervisione e il controllo dei tutori da parte delle ONG. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti dei loro tutori. A tal scopo, i minori non accompagnati ricevono informazioni in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice sia oralmente sia in forma visiva, con modalità a misura di minore e in una lingua che comprendono, circa l'identità di detti soggetti o persone e sulle modalità di presentazione delle denunce, in condizioni di fiducia e sicurezza, nei confronti dei loro tutori. Il minore non accompagnato dovrebbe presentare domanda per proprio conto o tramite il tutore. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato, nel suo caso il termine per la presentazione della domanda dovrebbe decorrere dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda entro il termine stabilito, è opportuno dare al minore non accompagnato la possibilità di presentarla per proprio conto, assistito dall'autorità accertante. Il fatto che il minore non accompagnato scelga di presentare domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un tutore.

Or. en

 

Emendamento    293

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura, per ciascuno di essi dovrebbe sempre essere nominato un tutore. Il tutore dovrebbe essere una persona o il rappresentante di un'organizzazione designata per assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale. Ove necessario il tutore dovrebbe esercitare la capacità di agire per conto del minore. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, non dovrebbe essere affidato a uno stesso unico tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati nello stesso momento. Gli Stati membri dovrebbero nominare soggetti o persone incaricati di assistere, supervisionare e controllare i tutori nell'esecuzione delle loro funzioni. Il minore non accompagnato dovrebbe presentare domanda per proprio conto o tramite il tutore. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato, nel suo caso il termine per la presentazione della domanda dovrebbe decorrere dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda entro il termine stabilito, è opportuno dare al minore non accompagnato la possibilità di presentarla per proprio conto, assistito dall'autorità accertante. Il fatto che il minore non accompagnato scelga di presentare domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un tutore.

(29)  Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura, per ciascuno di essi dovrebbe sempre essere nominato un tutore. Il tutore dovrebbe essere una persona o il rappresentante di un'organizzazione designata per assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale. Ove necessario il tutore dovrebbe esercitare la capacità di agire per conto del minore. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, non dovrebbe essere affidato a uno stesso unico tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati, e in ogni caso non superiore a venti, nello stesso momento. Gli Stati membri dovrebbero nominare soggetti o persone incaricati di assistere, supervisionare e controllare i tutori nell'esecuzione delle loro funzioni. Il minore non accompagnato dovrebbe presentare domanda per proprio conto o tramite il tutore. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato, nel suo caso il termine per la presentazione della domanda dovrebbe decorrere dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda entro il termine stabilito, è opportuno dare al minore non accompagnato la possibilità di presentarla per proprio conto, assistito dall'autorità accertante. Il fatto che il minore non accompagnato scelga di presentare domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un tutore.

Or. en

 

Emendamento    294

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura, per ciascuno di essi dovrebbe sempre essere nominato un tutore. Il tutore dovrebbe essere una persona o il rappresentante di un'organizzazione designata per assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale. Ove necessario il tutore dovrebbe esercitare la capacità di agire per conto del minore. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, non dovrebbe essere affidato a uno stesso unico tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati nello stesso momento. Gli Stati membri dovrebbero nominare soggetti o persone incaricati di assistere, supervisionare e controllare i tutori nell'esecuzione delle loro funzioni. Il minore non accompagnato dovrebbe presentare domanda per proprio conto o tramite il tutore. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato, nel suo caso il termine per la presentazione della domanda dovrebbe decorrere dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda entro il termine stabilito, è opportuno dare al minore non accompagnato la possibilità di presentarla per proprio conto, assistito dall'autorità accertante. Il fatto che il minore non accompagnato scelga di presentare domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un tutore.

(29)  Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura, per ciascuno di essi dovrebbe sempre essere nominato un tutore. Il tutore dovrebbe essere una persona o il rappresentante di un'organizzazione designata per assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale. Ove necessario il tutore dovrebbe esercitare la capacità di agire per conto del minore. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, dovrebbe essere affidato a uno stesso unico tutore un numero limitato di minori non accompagnati nello stesso momento. Gli Stati membri dovrebbero nominare soggetti o persone incaricati di assistere, supervisionare e controllare i tutori nell'esecuzione delle loro funzioni. Il minore non accompagnato dovrebbe presentare domanda per proprio conto o tramite il tutore. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato, nel suo caso il termine per la presentazione della domanda dovrebbe decorrere dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda entro il termine stabilito, è opportuno dare al minore non accompagnato la possibilità di presentarla per proprio conto, assistito dall'autorità accertante. Il fatto che il minore non accompagnato scelga di presentare domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un tutore.

Or. fr

 

Emendamento    295

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura, per ciascuno di essi dovrebbe sempre essere nominato un tutore. Il tutore dovrebbe essere una persona o il rappresentante di un'organizzazione designata per assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale. Ove necessario il tutore dovrebbe esercitare la capacità di agire per conto del minore. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, non dovrebbe essere affidato a uno stesso unico tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati nello stesso momento. Gli Stati membri dovrebbero nominare soggetti o persone incaricati di assistere, supervisionare e controllare i tutori nell'esecuzione delle loro funzioni. Il minore non accompagnato dovrebbe presentare domanda per proprio conto o tramite il tutore. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato, nel suo caso il termine per la presentazione della domanda dovrebbe decorrere dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda entro il termine stabilito, è opportuno dare al minore non accompagnato la possibilità di presentarla per proprio conto, assistito dall'autorità accertante. Il fatto che il minore non accompagnato scelga di presentare domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un tutore.

(29)  Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura, per ciascuno di essi dovrebbe sempre essere nominato un tutore. Il tutore dovrebbe essere una persona fisica designata per assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale. Ove necessario il tutore dovrebbe esercitare la capacità di agire per conto del minore. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, non dovrebbe essere affidato a uno stesso unico tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati nello stesso momento. Gli Stati membri dovrebbero nominare soggetti o persone incaricati di assistere, supervisionare e controllare i tutori nell'esecuzione delle loro funzioni. Il minore non accompagnato dovrebbe presentare domanda per proprio conto o tramite il tutore. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato, nel suo caso il termine per la presentazione della domanda dovrebbe decorrere dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda entro il termine stabilito, è opportuno dare al minore non accompagnato la possibilità di presentarla per proprio conto, assistito dall'autorità accertante. Il fatto che il minore non accompagnato scelga di presentare domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un tutore.

Or. en

 

Emendamento    296

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  A garanzia dei diritti dei richiedenti è opportuno che, per ciascuna domanda di protezione internazionale, la decisione sia assunta sulla base dei fatti, in modo obiettivo, imparziale e individuale, al termine di un esame approfondito che tenga conto di tutti gli elementi forniti dal richiedente e della sua situazione particolare. Ai fini di un esame rigoroso della domanda, l'autorità accertante dovrebbe tenere conto delle informazioni d'interesse, accurate e aggiornate, sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente raccolte presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e da altre fonti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'autorità accertante dovrebbe tenere conto anche della pertinente analisi comune delle informazioni sui paesi di origine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Qualsiasi rinvio della conclusione della procedura dovrebbe rispettare integralmente gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il diritto ad una buona amministrazione, ferme restando l'efficacia e l'equità della procedura prevista dal presente regolamento.

(30)  A garanzia dei diritti dei richiedenti è opportuno che, per ciascuna domanda di protezione internazionale, la decisione sia assunta sulla base dei fatti, in modo obiettivo, imparziale e individuale, al termine di un esame approfondito che tenga conto di tutti gli elementi forniti dal richiedente e della sua situazione particolare. Ai fini di un esame rigoroso della domanda, l'autorità accertante dovrebbe tenere conto delle informazioni d'interesse, accurate e aggiornate, sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente raccolte presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni governative e non governative. Qualsiasi rinvio della conclusione della procedura dovrebbe rispettare integralmente gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il diritto ad una buona amministrazione, ferme restando l'equità della procedura prevista dalla presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    297

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  A garanzia dei diritti dei richiedenti è opportuno che, per ciascuna domanda di protezione internazionale, la decisione sia assunta sulla base dei fatti, in modo obiettivo, imparziale e individuale, al termine di un esame approfondito che tenga conto di tutti gli elementi forniti dal richiedente e della sua situazione particolare. Ai fini di un esame rigoroso della domanda, l'autorità accertante dovrebbe tenere conto delle informazioni d'interesse, accurate e aggiornate, sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente raccolte presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e da altre fonti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'autorità accertante dovrebbe tenere conto anche della pertinente analisi comune delle informazioni sui paesi di origine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Qualsiasi rinvio della conclusione della procedura dovrebbe rispettare integralmente gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il diritto ad una buona amministrazione, ferme restando l'efficacia e l'equità della procedura prevista dal presente regolamento.

(30)  A garanzia dei diritti dei richiedenti è opportuno che, per ciascuna domanda di protezione internazionale, la decisione sia assunta sulla base dei fatti, in modo obiettivo, imparziale e individuale, al termine di un esame approfondito che tenga conto di tutti gli elementi forniti dal richiedente e della sua situazione particolare. Ai fini di un esame rigoroso della domanda, l'autorità accertante dovrebbe tenere conto delle informazioni d'interesse, accurate e aggiornate, sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente raccolte presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. L'autorità accertante dovrebbe tenere conto anche della pertinente analisi comune delle informazioni sui paesi di origine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Qualsiasi rinvio della conclusione della procedura dovrebbe rispettare integralmente gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il diritto ad una buona amministrazione, ferme restando l'efficacia e l'equità della procedura prevista dal presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    298

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  A garanzia dei diritti dei richiedenti è opportuno che, per ciascuna domanda di protezione internazionale, la decisione sia assunta sulla base dei fatti, in modo obiettivo, imparziale e individuale, al termine di un esame approfondito che tenga conto di tutti gli elementi forniti dal richiedente e della sua situazione particolare. Ai fini di un esame rigoroso della domanda, l'autorità accertante dovrebbe tenere conto delle informazioni d'interesse, accurate e aggiornate, sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente raccolte presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e da altre fonti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'autorità accertante dovrebbe tenere conto anche della pertinente analisi comune delle informazioni sui paesi di origine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Qualsiasi rinvio della conclusione della procedura dovrebbe rispettare integralmente gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il diritto ad una buona amministrazione, ferme restando l'efficacia e l'equità della procedura prevista dal presente regolamento.

(30)  A garanzia dei diritti dei richiedenti è opportuno che, per ciascuna domanda di protezione internazionale, la decisione sia assunta sulla base dei fatti, in modo obiettivo, imparziale e individuale, al termine di un esame approfondito che tenga conto di tutti gli elementi forniti dal richiedente e della sua situazione particolare. Ai fini di un esame rigoroso della domanda, l'autorità accertante dovrebbe tenere conto delle informazioni d'interesse, accurate e aggiornate, sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente raccolte presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e da altre fonti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'autorità accertante dovrebbe tenere conto anche della pertinente analisi comune delle informazioni sui paesi di origine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Qualsiasi rinvio della conclusione della procedura dovrebbe rispettare integralmente gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il diritto ad una buona amministrazione, ferme restando l'efficacia e l'equità della procedura prevista dalla presente direttiva.

Or. fr

 

Emendamento    299

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto. Se la protezione internazionale è rifiutata, è opportuno motivare la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione. Fatti salvi il diritto del richiedente di rimanere e il principio di "non respingimento" (non-refoulement), la decisione di rifiuto può includere o essere corredata di una decisione di rimpatrio emanata a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28.

(31)  A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto. Se la protezione internazionale è rifiutata, è opportuno motivare la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione. Fatti salvi il diritto del richiedente di rimanere, anche fino alla scadenza del termine entro il quale può esercitare il proprio diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso, e il principio di "non respingimento" (non-refoulement), la decisione di rifiuto può includere o essere corredata di una decisione di rimpatrio emanata a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28.

_________________

_________________

28 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

28 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Or. en

 

Emendamento    300

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto. Se la protezione internazionale è rifiutata, è opportuno motivare la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione. Fatti salvi il diritto del richiedente di rimanere e il principio di "non respingimento" (non-refoulement), la decisione di rifiuto può includere o essere corredata di una decisione di rimpatrio emanata a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28.

(31)  A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto con una traduzione in una lingua che comprende. Se la protezione internazionale è rifiutata, è opportuno motivare la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione. Occorre rispettare il diritto del richiedente di rimanere e il principio di "non respingimento" (non-refoulement).

_________________

 

28 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

 

Or. en

 

Emendamento    301

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)  Vista la dichiarazione di Malta dei capi di Stato o di governo, del 3 febbraio 2017, che ha sottolineato la necessità di un riesame della politica di rimpatrio dell'UE, basato su un'analisi obiettiva del modo in cui gli strumenti giuridici, operativi, finanziari e pratici a disposizione a livello dell'Unione e nazionale sono applicati, la Commissione propone una revisione della direttiva 2008/115 del Parlamento europeo e del Consiglio31 bis.

 

_________________

 

31 bis Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Or. en

 

Emendamento    302

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  È necessario che le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano assunte da autorità il cui personale disponga di conoscenze adeguate, abbia ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale e operi nel debito rispetto dei principi etici applicabili. Questo dovrebbe valere anche per il personale di autorità di altri Stati membri e per gli esperti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo inviati per assistere l'autorità accertante dello Stato membro nell'esame delle domande di protezione internazionale.

(32)  È necessario che le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano assunte da autorità il cui personale disponga di conoscenze adeguate, abbia ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale e operi nel debito rispetto dei principi etici applicabili. Questo dovrebbe valere anche per il personale di autorità di altri Stati membri e per gli esperti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo inviati per assistere l'autorità accertante dello Stato membro nella registrazione delle domande di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    303

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale, è nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti che la decisione sia assunta in tempi il più possibile brevi. Per razionalizzare la procedura di protezione internazionale è opportuno fissare una durata massima della procedura amministrativa e del primo grado d'impugnazione. In questo modo i richiedenti dovrebbero essere in grado di ottenere una decisione sulla loro domanda entro il minor tempo possibile in tutti gli Stati membri e sarebbero così assicurate la rapidità e l'efficienza della procedura.

(33)  Fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale, è nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti che la decisione sia assunta in tempi il più possibile brevi. Per razionalizzare la procedura di protezione internazionale è opportuno fissare una durata massima della procedura amministrativa e del primo grado d'impugnazione. In questo modo i richiedenti dovrebbero essere in grado di ottenere una decisione sulla loro domanda entro il minor tempo possibile in tutti gli Stati membri e sarebbero così assicurate la rapidità e l'efficienza della procedura. La razionalizzazione della procedura non dovrebbe pregiudicare in alcun modo l'esame approfondito e individuale del merito delle domande di protezione.

Or. en

 

Emendamento    304

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Prima della determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Dublino)29, il primo Stato membro in cui è presentata domanda dovrebbe esaminarne l'ammissibilità laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro. La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti e quando la domanda separata del coniuge, partner, adulto dipendente o minore non è ritenuta giustificata.

soppresso

_________________

 

29 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere presente alcuna procedura di ammissibilità obbligatoria precedente al regolamento Dublino poiché ciò imporrebbe agli Stati membri in prima linea una responsabilità amministrativa irragionevole.

 

Emendamento    305

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Prima della determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Dublino)29, il primo Stato membro in cui è presentata domanda dovrebbe esaminarne l'ammissibilità laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro. La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti e quando la domanda separata del coniuge, partner, adulto dipendente o minore non è ritenuta giustificata.

soppresso

_________________

 

29 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. en

Motivazione

Una verifica di ammissibilità non dovrebbe essere un requisito delle modalità procedurali della domanda. Tali disposizioni creerebbero una pressione proporzionata per gli Stati membri in prima linea e potrebbero comportare un ritardo nelle procedure di protezione internazionale.

 

Emendamento    306

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Prima della determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Dublino)29, il primo Stato membro in cui è presentata domanda dovrebbe esaminarne l'ammissibilità laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro. La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti e quando la domanda separata del coniuge, partner, adulto dipendente o minore non è ritenuta giustificata.

soppresso

_________________

 

29 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. en

Motivazione

La procedura di ammissibilità dovrebbe rimanere facoltativa per gli Stati membri in linea con la vigente direttiva procedure.

 

Emendamento    307

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Prima della determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Dublino)29, il primo Stato membro in cui è presentata domanda dovrebbe esaminarne l'ammissibilità laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro. La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti e quando la domanda separata del coniuge, partner, adulto dipendente o minore non è ritenuta giustificata.

soppresso

_________________

 

29 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. en

 

Emendamento    308

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Prima della determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Dublino)29, il primo Stato membro in cui è presentata domanda dovrebbe esaminarne l'ammissibilità laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro. La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti e quando la domanda separata del coniuge, partner, adulto dipendente o minore non è ritenuta giustificata.

soppresso

_________________

 

29 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. en

 

Emendamento    309

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Prima della determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Dublino)29, il primo Stato membro in cui è presentata domanda dovrebbe esaminarne l'ammissibilità laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro. La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti e quando la domanda separata del coniuge, partner, adulto dipendente o minore non è ritenuta giustificata.

soppresso

_________________

 

29 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. bg

 

Emendamento    310

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Prima della determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Dublino)29, il primo Stato membro in cui è presentata domanda dovrebbe esaminarne l'ammissibilità laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro. La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti e quando la domanda separata del coniuge, partner, adulto dipendente o minore non è ritenuta giustificata.

(Non concerne la versione italiana)

_________________

 

29 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. en

 

Emendamento    311

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Prima della determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Dublino)29, il primo Stato membro in cui è presentata domanda dovrebbe esaminarne l'ammissibilità laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro. La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti e quando la domanda separata del coniuge, partner, adulto dipendente o minore non è ritenuta giustificata.

(35)  Prima della determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Dublino)29, il primo Stato membro in cui è presentata domanda potrebbe esaminarne l'ammissibilità laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro. La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti e quando la domanda separata del coniuge, partner, adulto dipendente o minore non è ritenuta giustificata.

_________________

_________________

29 GU L [...] del [...], pag. [...].

29 GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

 

Emendamento    312

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  È opportuno applicare il concetto di primo paese di asilo come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito presumere che un altro paese accorderebbe al richiedente protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o che il richiedente vi riceverebbe una protezione sufficiente. In particolare gli Stati membri non dovrebbero esaminare nel merito la domanda se il primo paese di asilo ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato o gli ha altrimenti accordato una protezione sufficiente. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente ha beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione in virtù della convenzione di Ginevra ovvero che vi ha altrimenti beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    313

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  È opportuno applicare il concetto di primo paese di asilo come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito presumere che un altro paese accorderebbe al richiedente protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o che il richiedente vi riceverebbe una protezione sufficiente. In particolare gli Stati membri non dovrebbero esaminare nel merito la domanda se il primo paese di asilo ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato o gli ha altrimenti accordato una protezione sufficiente. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente ha beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione in virtù della convenzione di Ginevra ovvero che vi ha altrimenti beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

(36)  È opportuno applicare il concetto di primo paese di asilo come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito presumere che un altro paese accorderebbe al richiedente protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o che il richiedente vi riceverebbe una protezione sufficiente. In particolare gli Stati membri non dovrebbero esaminare nel merito la domanda se il primo paese di asilo ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato o gli ha altrimenti accordato una protezione sufficiente. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente ha beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione in virtù della convenzione di Ginevra ovvero che vi ha altrimenti beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione sufficiente.

Or. en

 

Emendamento    314

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  È opportuno applicare il concetto di primo paese di asilo come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito presumere che un altro paese accorderebbe al richiedente protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o che il richiedente vi riceverebbe una protezione sufficiente. In particolare gli Stati membri non dovrebbero esaminare nel merito la domanda se il primo paese di asilo ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato o gli ha altrimenti accordato una protezione sufficiente. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente ha beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione in virtù della convenzione di Ginevra ovvero che vi ha altrimenti beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

(36)  È opportuno che gli Stati membri mantengano la possibilità di applicare il concetto di primo paese di asilo se è ragionevolmente lecito presumere che un altro paese accorderebbe al richiedente protezione a norma della convenzione di Ginevra o che il richiedente vi riceverebbe una protezione effettiva equivalente alla protezione accordata ai rifugiati. Gli Stati membri dovrebbero avere diritto ad applicare il concetto se il primo paese di asilo ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato o gli ha accordato una protezione effettiva. Gli Stati membri dovrebbero avere diritto a procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente ha beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione in virtù della convenzione di Ginevra ovvero che vi ha altrimenti beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione effettiva, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani, senza alcun rischio di respingimento (refoulement) a un altro paese terzo o privazione arbitraria della libertà.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti successivi sul concetto di paese di primo asilo.

 

Emendamento    315

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  È opportuno applicare il concetto di primo paese di asilo come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito presumere che un altro paese accorderebbe al richiedente protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o che il richiedente vi riceverebbe una protezione sufficiente. In particolare gli Stati membri non dovrebbero esaminare nel merito la domanda se il primo paese di asilo ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato o gli ha altrimenti accordato una protezione sufficiente. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente ha beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione in virtù della convenzione di Ginevra ovvero che vi ha altrimenti beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

(36)  Gli Stati membri possono applicare il concetto di primo paese di asilo durante l'esame di una domanda solo se è ragionevolmente lecito presumere che un altro paese accorderebbe al richiedente protezione in virtù della convenzione di Ginevra e che il richiedente vi riceverebbe una protezione effettiva. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione e alle relazioni di organizzazioni indipendenti, che nel paese terzo il richiedente ha beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione in virtù della convenzione di Ginevra, in particolare in termini di principio di "non respingimento" (non-refoulement), diritto alla libertà e al giusto processo, diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato, tutela della vita privata e diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

Or. en

 

Emendamento    316

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  È opportuno applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito attendersi che il richiedente chieda protezione in tale paese perché ha con esso un legame, tra l'altro perché vi è transitato, e vi è motivo di ritenere che vi sarà ammesso o riammesso. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente avrà la possibilità di ricevere protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra ovvero che vi beneficerà di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    317

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  È opportuno applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito attendersi che il richiedente chieda protezione in tale paese perché ha con esso un legame, tra l'altro perché vi è transitato, e vi è motivo di ritenere che vi sarà ammesso o riammesso. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente avrà la possibilità di ricevere protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra ovvero che vi beneficerà di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

(37)  Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro durante l'esame di una domanda solo se è ragionevolmente lecito attendersi che il richiedente chieda protezione in tale paese perché ha con esso un legame significativo a seguito dell'esistenza di legami familiari o precedente residenza a lungo termine e integrazione nel territorio di un paese terzo e vi è motivo di ritenere che vi sarà ammesso o riammesso. Questo legame non può derivare dal mero transito del richiedente attraverso il territorio del paese in questione. Gli Stati membri potrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, in base alle garanzie individuali e specifiche ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente avrà la possibilità di ricevere protezione in virtù della convenzione di Ginevra del 1951, in particolare in termini di principio di "non respingimento" (non-refoulement), diritto alla libertà e al giusto processo, diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato, tutela della vita privata e diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

Or. en

 

Emendamento    318

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  È opportuno applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito attendersi che il richiedente chieda protezione in tale paese perché ha con esso un legame, tra l'altro perché vi è transitato, e vi è motivo di ritenere che vi sarà ammesso o riammesso. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente avrà la possibilità di ricevere protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra ovvero che vi beneficerà di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

(37)  È opportuno applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito attendersi che il richiedente chieda protezione in tale paese perché ha con esso un legame, tra l'altro perché vi è transitato, e vi è motivo di ritenere che vi sarà ammesso o riammesso. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente avrà la possibilità di ricevere protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra ovvero che vi beneficerà di protezione sufficiente.

Or. en

 

Emendamento    319

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  È opportuno applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito attendersi che il richiedente chieda protezione in tale paese perché ha con esso un legame, tra l'altro perché vi è transitato, e vi è motivo di ritenere che vi sarà ammesso o riammesso. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente avrà la possibilità di ricevere protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra ovvero che vi beneficerà di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

(37)  È possibile applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito attendersi che il richiedente chieda protezione in tale paese perché ha con esso un legame significativo e vi è motivo di ritenere che vi sarà ammesso o riammesso. Il mero transito del richiedente attraverso il territorio del paese terzo in questione non dovrebbe di per sé essere sufficiente a desumere questo legame significativo. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente avrà la possibilità di ricevere protezione in virtù della convenzione di Ginevra.

Or. en

 

Emendamento    320

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  È opportuno applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito attendersi che il richiedente chieda protezione in tale paese perché ha con esso un legame, tra l'altro perché vi è transitato, e vi è motivo di ritenere che vi sarà ammesso o riammesso. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente avrà la possibilità di ricevere protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra ovvero che vi beneficerà di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

(37)  Gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro se è ragionevolmente lecito attendersi che il richiedente chieda protezione in tale paese perché ha con esso un legame significativo e vi è motivo di ritenere che vi sarà ammesso o riammesso. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente riceverà protezione in virtù della convenzione di Ginevra ovvero che vi beneficerà di protezione effettiva equivalente alla protezione accordata ai rifugiati, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani, senza alcun rischio di respingimento (refoulement) a un altro paese terzo o privazione arbitraria della libertà.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti successivi sul concetto di paese terzo sicuro.

 

Emendamento    321

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Considerando 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). L'esame nel merito non è necessario qualora la domanda debba essere dichiarata inammissibile a norma del presente regolamento. Tuttavia, se da una valutazione prima facie ne risulta palese la manifesta infondatezza, la domanda può essere respinta per tale motivo senza esaminarne l'ammissibilità.

(38)  Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con emendamenti precedenti volti a eliminare le verifiche di ammissibilità quale requisito prima dell'applicazione del regolamento Dublino.

 

Emendamento    322

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). L'esame nel merito non è necessario qualora la domanda debba essere dichiarata inammissibile a norma del presente regolamento. Tuttavia, se da una valutazione prima facie ne risulta palese la manifesta infondatezza, la domanda può essere respinta per tale motivo senza esaminarne l'ammissibilità.

(38)  Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. en

 

Emendamento    323

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). L'esame nel merito non è necessario qualora la domanda debba essere dichiarata inammissibile a norma del presente regolamento. Tuttavia, se da una valutazione prima facie ne risulta palese la manifesta infondatezza, la domanda può essere respinta per tale motivo senza esaminarne l'ammissibilità.

(38)  Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). L'esame nel merito non è necessario qualora la domanda debba essere dichiarata inammissibile a norma del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    324

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 38

 

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). L'esame nel merito non è necessario qualora la domanda debba essere dichiarata inammissibile a norma del presente regolamento. Tuttavia, se da una valutazione prima facie ne risulta palese la manifesta infondatezza, la domanda può essere respinta per tale motivo senza esaminarne l'ammissibilità.

(38)  Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). L'esame nel merito non è necessario qualora la domanda debba essere dichiarata inammissibile a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti successivi.

 

Emendamento    325

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    326

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(39)  È possibile accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è verosimilmente fondata. La procedura d'esame accelerata può non essere applicata ai minori non accompagnati se la domanda è verosimilmente fondata.

Or. en

 

Emendamento    327

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(39)  È opportuno che le autorità accertanti possano accelerare l'esame della domanda e completarla entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente potrebbe provenire da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Inoltre la procedura d'esame accelerata non dovrebbe applicarsi ai minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti successivi.

 

Emendamento    328

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

Or. bg

 

Emendamento    329

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino.

Or. en

 

Emendamento    330

Rachida Dati, Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, come l'appartenenza a un'organizzazione criminale o terroristica, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento. Tale procedura d'esame accelerata dovrebbe consentire il ritorno rapido dei cittadini dei paesi terzi dichiarati inammissibili a una protezione internazionale.

Or. fr

 

Emendamento    331

Elly Schlein

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto.

Or. en

 

Emendamento    332

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(39)  È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o se sono stati distrutti o fatti sparire documenti o informazioni pertinenti, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    333

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di quattro settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito. La procedura di frontiera può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(40)  In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro. In conformità del principio di "non respingimento" (non-refoulement), al momento di chiedere la protezione internazionale, è permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro e di presentarvi domanda di asilo, ricevendo risorse sufficienti per garantire una vita dignitosa.

Or. en

 

Emendamento    334

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di quattro settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito. La procedura di frontiera può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(40)  In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di due settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera non può applicarsi ai minori non accompagnati.

Or. en

 

Emendamento    335

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di quattro settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito. La procedura di frontiera può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(40)  In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di otto settimane. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito.

Or. en

 

Emendamento    336

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di quattro settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito. La procedura di frontiera può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(40)  In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di quattro settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito. La procedura di frontiera non si applica ai minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti successivi.

 

Emendamento    337

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Considerando 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di quattro settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito. La procedura di frontiera può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(40)  In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di quattro settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito. La procedura di frontiera può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con emendamenti precedenti volti a eliminare le verifiche di ammissibilità quale requisito prima dell'applicazione del regolamento Dublino.

 

Emendamento    338

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Considerando 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di quattro settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito. La procedura di frontiera può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(40)  In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di due settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito. La procedura di frontiera può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    339

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    340

Rachida Dati, Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.

(41)  La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave. Le nozioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico includono altresì infrazioni gravi quali la partecipazione a un'organizzazione criminale, gli atti di terrorismo e la tratta di esseri umani.

Or. fr

 

Emendamento    341

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Ammesso che il richiedente sia in grado di motivare debitamente la mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi, né l'uno né l'altra dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.

(42)  La mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi non dovrebbero comportare un ricorso automatico alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.

Or. en

Motivazione

L'assenza di documentazione di un richiedente non dovrebbe pregiudicarne la domanda di protezione internazionale.

 

Emendamento    342

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Ammesso che il richiedente sia in grado di motivare debitamente la mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi, né l'uno né l'altra dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.

(42)  Ammesso che il richiedente sia in grado di dimostrare una spiegazione convincente in merito alla mancanza di documenti relativi all'ingresso, essa non dovrebbe di per sé comportare un ricorso automatico alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.

Or. en

 

Emendamento    343

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Ammesso che il richiedente sia in grado di motivare debitamente la mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi, né l'uno né l'altra dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.

(42)  La mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi non dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.

Or. en

 

Emendamento    344

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Ammesso che il richiedente sia in grado di motivare debitamente la mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi, né l'uno né l'altra dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.

(42)  La mancanza di documenti relativi all'ingresso, l'uso di documenti falsi o il rifiuto di una visita medica non dovrebbero di per sé comportare una determinazione negativa sulla domanda di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    345

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Se il richiedente ritira la domanda esplicitamente, di propria iniziativa, o implicitamente, non adempiendo gli obblighi imposti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino) o dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente e qualsiasi domanda fatta successivamente in uno Stato membro dallo stesso richiedente dovrebbe essere considerata domanda reiterata. Il ritiro implicito non dovrebbe tuttavia essere automatico: dovrebbe essere data al richiedente la possibilità di mettersi in contatto con l'autorità accertante e dimostrare che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del concetto di ritiri espliciti dovrebbe essere sensibilmente ristretto al fine di non compromettere la certezza del diritto e comportare un gran numero di impugnazioni costose.

 

Emendamento    346

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Se il richiedente ritira la domanda esplicitamente, di propria iniziativa, o implicitamente, non adempiendo gli obblighi imposti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino) o dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente e qualsiasi domanda fatta successivamente in uno Stato membro dallo stesso richiedente dovrebbe essere considerata domanda reiterata. Il ritiro implicito non dovrebbe tuttavia essere automatico: dovrebbe essere data al richiedente la possibilità di mettersi in contatto con l'autorità accertante e dimostrare che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

(43)  Se il richiedente ritira la domanda esplicitamente di propria iniziativa, la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta per ritiro esplicito.

Or. en

 

Emendamento    347

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Se il richiedente ritira la domanda esplicitamente, di propria iniziativa, o implicitamente, non adempiendo gli obblighi imposti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino) o dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente e qualsiasi domanda fatta successivamente in uno Stato membro dallo stesso richiedente dovrebbe essere considerata domanda reiterata. Il ritiro implicito non dovrebbe tuttavia essere automatico: dovrebbe essere data al richiedente la possibilità di mettersi in contatto con l'autorità accertante e dimostrare che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

(43)  Se il richiedente ritira la domanda esplicitamente di propria iniziativa, la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta per ritiro esplicito.

Or. en

 

Emendamento    348

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Se il richiedente ritira la domanda esplicitamente, di propria iniziativa, o implicitamente, non adempiendo gli obblighi imposti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino) o dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente e qualsiasi domanda fatta successivamente in uno Stato membro dallo stesso richiedente dovrebbe essere considerata domanda reiterata. Il ritiro implicito non dovrebbe tuttavia essere automatico: dovrebbe essere data al richiedente la possibilità di mettersi in contatto con l'autorità accertante e dimostrare che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

(43)  Se il richiedente ritira la domanda esplicitamente, di propria iniziativa, o implicitamente, la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta per ritiro esplicito o implicito e qualsiasi domanda fatta successivamente in uno Stato membro dallo stesso richiedente dovrebbe essere considerata domanda reiterata. Tuttavia, dovrebbe essere data al richiedente la possibilità di mettersi in contatto con l'autorità accertante e dimostrare che il ritiro implicito è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti successivi.

 

Emendamento    349

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Se il richiedente ritira la domanda esplicitamente, di propria iniziativa, o implicitamente, non adempiendo gli obblighi imposti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino) o dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente e qualsiasi domanda fatta successivamente in uno Stato membro dallo stesso richiedente dovrebbe essere considerata domanda reiterata. Il ritiro implicito non dovrebbe tuttavia essere automatico: dovrebbe essere data al richiedente la possibilità di mettersi in contatto con l'autorità accertante e dimostrare che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

(43)  Se il richiedente ritira la domanda esplicitamente, di propria iniziativa, non adempiendo gli obblighi imposti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino) o dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), la domanda sarà considerata ritiro implicito, non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente e qualsiasi domanda fatta successivamente in uno Stato membro dallo stesso richiedente dovrebbe essere considerata domanda reiterata. Il ritiro implicito non dovrebbe tuttavia essere automatico: dovrebbe essere data al richiedente la possibilità di mettersi in contatto con l'autorità accertante e dimostrare che l'inosservanza, in più di un'occasione, degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

Or. en

 

Emendamento    350

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare prove o risultanze nuove che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. Concluso l'esame preliminare, secondo il principio della res judicata la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità o, laddove sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale, tuttavia si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non comporta nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. In caso di domande reiterate è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro se la domanda reiterata è stata respinta per inammissibilità o manifesta infondatezza o, nel caso di seconda o ulteriore reiterazione, non appena è fatta domanda in un qualsiasi Stato membro dopo che una decisione definitiva ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    351

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare prove o risultanze nuove che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. Concluso l'esame preliminare, secondo il principio della res judicata la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità o, laddove sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale, tuttavia si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non comporta nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. In caso di domande reiterate è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro se la domanda reiterata è stata respinta per inammissibilità o manifesta infondatezza o, nel caso di seconda o ulteriore reiterazione, non appena è fatta domanda in un qualsiasi Stato membro dopo che una decisione definitiva ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza.

(44)  Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare prove o risultanze nuove che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. Concluso l'esame preliminare, secondo il principio della res judicata la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità o, laddove sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale, tuttavia si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non comporta nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo.

Or. en

 

Emendamento    352

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare prove o risultanze nuove che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. Concluso l'esame preliminare, secondo il principio della res judicata la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità o, laddove sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale, tuttavia si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non comporta nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. In caso di domande reiterate è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro se la domanda reiterata è stata respinta per inammissibilità o manifesta infondatezza o, nel caso di seconda o ulteriore reiterazione, non appena è fatta domanda in un qualsiasi Stato membro dopo che una decisione definitiva ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza.

(44)  Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare prove o risultanze nuove che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. Concluso l'esame preliminare, secondo il principio della res judicata la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità o, laddove sia impropria o così manifestamente priva di elementi sostanziali da non avere prospettive di successo, per manifesta infondatezza. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale, tuttavia si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non comporta nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente priva di elementi sostanziali e non ha prospettive di successo o qualora la domanda reiterata sia fatta poco prima dell'allontanamento o della partenza e vi sia motivo di credere che sia fatta al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento. In caso di domande reiterate è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro se la domanda reiterata è stata respinta per inammissibilità o manifesta infondatezza o, nel caso di seconda o ulteriore reiterazione, non appena è fatta domanda in un qualsiasi Stato membro dopo che una decisione definitiva ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza.

Or. en

 

Emendamento    353

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare prove o risultanze nuove che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. Concluso l'esame preliminare, secondo il principio della res judicata la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità o, laddove sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale, tuttavia si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non comporta nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. In caso di domande reiterate è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro se la domanda reiterata è stata respinta per inammissibilità o manifesta infondatezza o, nel caso di seconda o ulteriore reiterazione, non appena è fatta domanda in un qualsiasi Stato membro dopo che una decisione definitiva ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza.

(44)  Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera una seconda o ulteriore domanda senza presentare prove o risultanze nuove che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. Concluso l'esame preliminare, secondo il principio della res judicata la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità o, laddove sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale, tuttavia si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non comporta nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. Nel caso di una seconda o ulteriore reiterazione è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro se la domanda reiterata è stata respinta per inammissibilità.

Or. en

 

Emendamento    354

Maria Grapini

 

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare prove o risultanze nuove che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. Concluso l'esame preliminare, secondo il principio della res judicata la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità o, laddove sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale, tuttavia si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non comporta nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. In caso di domande reiterate è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro se la domanda reiterata è stata respinta per inammissibilità o manifesta infondatezza o, nel caso di seconda o ulteriore reiterazione, non appena è fatta domanda in un qualsiasi Stato membro dopo che una decisione definitiva ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza.

(44)  Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare prove o risultanze nuove che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. È, tuttavia, opportuno, al fine di prevenire abusi procedurali, evitare la presentazione reiterata di nuove domande in altri Stati membri in assenza di elementi o dati nuovi. Concluso l'esame preliminare, secondo il principio della res judicata la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità o, laddove sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale, tuttavia si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non comporta nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. In caso di domande reiterate è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro se la domanda reiterata è stata respinta per inammissibilità o manifesta infondatezza o, nel caso di seconda o ulteriore reiterazione, non appena è fatta domanda in un qualsiasi Stato membro dopo che una decisione definitiva ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza.

Or. ro

 

Emendamento    355

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)  Dato il carattere individuale del diritto di asilo descritto nella legislazione internazionale, ivi compresa la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, le domande di asilo devono essere esaminate singolarmente in maniera indipendente dal paese di origine del richiedente. Pertanto, non è possibile applicare il concetto di paese di origine sicuro.

Or. en

 

Emendamento    356

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri; data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido trattamento di domande probabilmente infondate, il presente regolamento riporta un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    357

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri; data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido trattamento di domande probabilmente infondate, il presente regolamento riporta un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    358

Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri; data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido trattamento di domande probabilmente infondate, il presente regolamento riporta un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

(45)  Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri; data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido trattamento di domande probabilmente infondate, il presente regolamento riporta un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Tale elenco renderà più efficaci i sistemi di asilo degli Stati membri per quanto attiene alle domande di protezione internazionale che potrebbero rivelarsi infondate e consentirà di rimediare a talune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri.

Or. fr

 

Emendamento    359

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri; data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido trattamento di domande probabilmente infondate, il presente regolamento riporta un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

(45)  Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri e riporta un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

 

Emendamento    360

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri; data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido trattamento di domande probabilmente infondate, il presente regolamento riporta un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

(45)  Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, la presente direttiva stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri; data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido trattamento di domande probabilmente infondate, la presente direttiva riporta un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. fr

 

Emendamento    361

Udo Voigt

 

Proposta di regolamento

Considerando 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  L'inclusione di un paese terzo nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare adeguatamente le singole domande di protezione internazionale. Per sua stessa natura la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale nel paese e del fatto che, se riconosciuti colpevoli, i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento inumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni. Pertanto, quando un richiedente dimostra che vi sono gravi motivi per non ritenere sicuro il paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

soppresso

Or. de

 

Emendamento    362

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  L'inclusione di un paese terzo nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare adeguatamente le singole domande di protezione internazionale. Per sua stessa natura la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale nel paese e del fatto che, se riconosciuti colpevoli, i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento inumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni. Pertanto, quando un richiedente dimostra che vi sono gravi motivi per non ritenere sicuro il paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    363

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  L'inclusione di un paese terzo nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare adeguatamente le singole domande di protezione internazionale. Per sua stessa natura la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale nel paese e del fatto che, se riconosciuti colpevoli, i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento inumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni. Pertanto, quando un richiedente dimostra che vi sono gravi motivi per non ritenere sicuro il paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(46)  L'inclusione di un paese terzo nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare adeguatamente le singole domande di protezione internazionale. Per sua stessa natura la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale nel paese e del fatto che, se riconosciuti colpevoli, i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento inumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni. In via eccezionale, quando un richiedente dimostra che vi sono gravi motivi per non ritenere sicuro il paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

Or. en

 

Emendamento    364

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  L'inclusione di un paese terzo nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare adeguatamente le singole domande di protezione internazionale. Per sua stessa natura la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale nel paese e del fatto che, se riconosciuti colpevoli, i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento inumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni. Pertanto, quando un richiedente dimostra che vi sono gravi motivi per non ritenere sicuro il paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(46)  L'inclusione di un paese terzo nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare adeguatamente le singole domande di protezione internazionale. Per sua stessa natura la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale nel paese e del fatto che, se riconosciuti colpevoli, i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento inumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni. Pertanto, quando un richiedente dimostra che vi sono motivi per non ritenere sicuro il paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

Or. en

 

Emendamento    365

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Il presente regolamento prevede la designazione di paesi terzi sicuri a livello di Unione. Un paese terzo dovrebbe essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione mediante modifica del presente regolamento in base alle condizioni ivi stabilite, previa valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri e i portatori d'interesse.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    366

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Il presente regolamento prevede la designazione di paesi terzi sicuri a livello di Unione. Un paese terzo dovrebbe essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione mediante modifica del presente regolamento in base alle condizioni ivi stabilite, previa valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri e i portatori d'interesse.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    367

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Il presente regolamento prevede la designazione di paesi terzi sicuri a livello di Unione. Un paese terzo dovrebbe essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione mediante modifica del presente regolamento in base alle condizioni ivi stabilite, previa valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri e i portatori d'interesse.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti successivi.

 

Emendamento    368

Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Il presente regolamento prevede la designazione di paesi terzi sicuri a livello di Unione. Un paese terzo dovrebbe essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione mediante modifica del presente regolamento in base alle condizioni ivi stabilite, previa valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri e i portatori d'interesse.

(47)  Il presente regolamento prevede la designazione di paesi terzi sicuri a livello di Unione. Un paese terzo dovrebbe essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione mediante modifica del presente regolamento in base alle condizioni ivi stabilite, previa valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e i portatori d'interesse.

Or. fr

 

Emendamento    369

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Il presente regolamento prevede la designazione di paesi terzi sicuri a livello di Unione. Un paese terzo dovrebbe essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione mediante modifica del presente regolamento in base alle condizioni ivi stabilite, previa valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri e i portatori d'interesse.

(47)  La presente direttiva prevede la designazione di paesi terzi sicuri a livello di Unione. Un paese terzo dovrebbe essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione mediante modifica della presente direttiva in base alle condizioni ivi stabilite, previa valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri e i portatori d'interesse.

Or. fr

 

Emendamento    370

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Il presente regolamento prevede la designazione di paesi terzi sicuri a livello di Unione. Un paese terzo dovrebbe essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione mediante modifica del presente regolamento in base alle condizioni ivi stabilite, previa valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri e i portatori d'interesse.

(47)  Il presente regolamento prevede la designazione di paesi terzi sicuri a livello di Unione. Un paese terzo dovrebbe essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione mediante modifica del presente regolamento in base alle condizioni ivi stabilite, previa valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri.

Or. en

 

Emendamento    371

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o da quelli che figurano nell'elenco comune dell'UE quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di una designazione comune o la compilazione di un elenco comune dovrebbero garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune o che hanno un legame con un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale. Per questo motivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe cessare la possibilità di usare elenchi o designazioni nazionali.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    372

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o da quelli che figurano nell'elenco comune dell'UE quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di una designazione comune o la compilazione di un elenco comune dovrebbero garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune o che hanno un legame con un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale. Per questo motivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe cessare la possibilità di usare elenchi o designazioni nazionali.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    373

Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o da quelli che figurano nell'elenco comune dell'UE quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di una designazione comune o la compilazione di un elenco comune dovrebbero garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune o che hanno un legame con un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale. Per questo motivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe cessare la possibilità di usare elenchi o designazioni nazionali.

(48)  La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o da quelli che figurano nell'elenco comune dell'UE quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di una designazione comune o la compilazione di un elenco comune dovrebbero garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune o che hanno un legame con un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale. Per questo motivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe cessare la possibilità di usare elenchi o designazioni nazionali. Durante questo tempo di armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza tra l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e gli elenchi nazionali. Un paese sospeso o depennato dall'elenco comune dell'UE non deve essere considerato un paese di origine sicuro a livello nazionale.

Or. fr

 

Emendamento    374

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o da quelli che figurano nell'elenco comune dell'UE quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di una designazione comune o la compilazione di un elenco comune dovrebbero garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune o che hanno un legame con un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale. Per questo motivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe cessare la possibilità di usare elenchi o designazioni nazionali.

(48)  La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di un elenco comune dovrebbe garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale. Per questo motivo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe cessare la possibilità di usare elenchi nazionali di paesi di origine sicuri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti successivi.

 

Emendamento    375

Maria Grapini

 

Proposta di regolamento

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o da quelli che figurano nell'elenco comune dell'UE quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di una designazione comune o la compilazione di un elenco comune dovrebbero garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune o che hanno un legame con un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale. Per questo motivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe cessare la possibilità di usare elenchi o designazioni nazionali.

(48)  La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri e promuovere il rapido trattamento delle domande. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o da quelli che figurano nell'elenco comune dell'UE quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di una designazione comune o la compilazione di un elenco comune dovrebbero garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune o che hanno un legame con un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale. È necessaria la coesistenza, a titolo transitorio, di questo meccanismo europeo con gli elenchi nazionali. Per questo motivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe cessare la possibilità di usare elenchi o designazioni nazionali.

Or. ro

Emendamento    376

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o da quelli che figurano nell'elenco comune dell'UE quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di una designazione comune o la compilazione di un elenco comune dovrebbero garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune o che hanno un legame con un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale. Per questo motivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe cessare la possibilità di usare elenchi o designazioni nazionali.

(48)  La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o da quelli che figurano nell'elenco comune dell'UE quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di una designazione comune o la compilazione di un elenco comune dovrebbero garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune o che hanno un legame con un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    377

Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Considerando 48 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 bis)  Ai fini dell'armonizzazione degli elenchi nazionali di paesi d'origine sicuri, la Commissione europea riesamina regolarmente la situazione nei paesi terzi per poter garantire che l'elenco comune di paesi d'origine sicuri sia completo ed efficace. Se del caso, dovrebbe elaborare una proposta volta ad ampliare l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Gli Stati membri devono inoltre poter presentare alla Commissione delle proposte intese ad aggiungere dei paesi terzi all'elenco comune di paesi d'origine sicuri. La Commissione dovrebbe quindi esaminare tali proposte entro sei mesi, sulla base di una serie di fonti di informazione a sua disposizione e, se pertinente, formulare una proposta volta ad ampliare l'elenco comune di paesi d'origine sicuri. La Commissione dovrebbe garantire che la presenza di un paese terzo nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri sia accompagnata da un'efficace politica europea di rimpatrio, che preveda accordi di riammissione effettivi il cui pieno rispetto determini l'erogazione degli aiuti europei ai paesi in questione.

Or. fr

 

Emendamento    378

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Considerando 48 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 bis)  L'elenco comune dell'Unione di paesi di origine sicuri non dovrebbe avere come obiettivo quello di ridurre il numero dei richiedenti asilo originari di paesi che presentano la duplice caratteristica di un numero significativo di domande e di un basso tasso di riconoscimento. La designazione di un paese terzo quale paese d'origine sicuro dovrebbe dipendere unicamente dall'esame della conformità della situazione di tale paese rispetto ai criteri comuni stabiliti nel presente regolamento per la designazione dei paesi d'origine sicuri.

Or. en

 

Emendamento    379

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. In caso di repentino deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi, la Commissione dovrebbe essere in grado, adottando un atto delegato a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di sospendere la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o di sospendere il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di tempo limitato. In tal caso la Commissione dovrebbe altresì proporre, entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di sospensione, una modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    380

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. In caso di repentino deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi, la Commissione dovrebbe essere in grado, adottando un atto delegato a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di sospendere la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o di sospendere il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di tempo limitato. In tal caso la Commissione dovrebbe altresì proporre, entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di sospensione, una modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

(49)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e controllare la situazione nei potenziali nuovi paesi con l'obiettivo di designarli paesi terzi sicuri a livello di Unione o aggiungerli all'elenco comune dell'UE dei paesi di origine sicuri. In caso di repentino deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi, la Commissione dovrebbe essere in grado, adottando un atto delegato a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di sospendere la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o di sospendere il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di tempo limitato. In tal caso la Commissione dovrebbe altresì proporre, entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di sospensione, una modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

 

Emendamento    381

Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. In caso di repentino deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi, la Commissione dovrebbe essere in grado, adottando un atto delegato a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di sospendere la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o di sospendere il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di tempo limitato. In tal caso la Commissione dovrebbe altresì proporre, entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di sospensione, una modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

(49)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. In caso di repentino deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi, la Commissione dovrebbe essere in grado, adottando un atto delegato a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di sospendere la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o di sospendere il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di tempo limitato. In tal caso la Commissione dovrebbe altresì proporre, entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di sospensione, una modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Se tale proposta di modifica non è stata presentata entro il tempo stabilito, l'atto delegato dovrebbe perdere la propria efficacia.

Or. fr

 

Emendamento    382

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. In caso di repentino deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi, la Commissione dovrebbe essere in grado, adottando un atto delegato a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di sospendere la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o di sospendere il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di tempo limitato. In tal caso la Commissione dovrebbe altresì proporre, entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di sospensione, una modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

(49)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. In caso di repentino deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi, la Commissione dovrebbe essere in grado di sospendere la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o di sospendere il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. In tal caso la Commissione dovrebbe altresì proporre, entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di sospensione, una modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

 

Emendamento    383

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. In caso di repentino deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi, la Commissione dovrebbe essere in grado, adottando un atto delegato a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di sospendere la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o di sospendere il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di tempo limitato. In tal caso la Commissione dovrebbe altresì proporre, entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di sospensione, una modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

(49)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. In caso di repentino deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi, la Commissione dovrebbe essere in grado, adottando un atto delegato a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di sospendere la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o di sospendere il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di tempo limitato. In tal caso la Commissione dovrebbe altresì proporre, entro sei mesi dall'adozione dell'atto delegato di sospensione, una modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

 

Emendamento    384

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  Ai fini di una valutazione circostanziata la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una gamma di fonti di informazione a sua disposizione, tra cui, in particolare, le sue relazioni annuali di avanzamento relative ai paesi terzi designati dal Consiglio europeo quali paesi candidati, le relazioni periodiche del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La Commissione dovrebbe avere facoltà di prorogare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    385

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  Ai fini di una valutazione circostanziata la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una gamma di fonti di informazione a sua disposizione, tra cui, in particolare, le sue relazioni annuali di avanzamento relative ai paesi terzi designati dal Consiglio europeo quali paesi candidati, le relazioni periodiche del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La Commissione dovrebbe avere facoltà di prorogare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(50)  Ai fini di una valutazione circostanziata la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una gamma di fonti di informazione a sua disposizione, tra cui, in particolare, le sue relazioni annuali di avanzamento relative ai paesi terzi designati dal Consiglio europeo quali paesi candidati, le relazioni periodiche del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. La Commissione dovrebbe avere facoltà di prorogare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di tre mesi, rinnovabile una sola volta. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

 

Emendamento    386

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  Ai fini di una valutazione circostanziata la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una gamma di fonti di informazione a sua disposizione, tra cui, in particolare, le sue relazioni annuali di avanzamento relative ai paesi terzi designati dal Consiglio europeo quali paesi candidati, le relazioni periodiche del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La Commissione dovrebbe avere facoltà di prorogare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(50)  Ai fini di una valutazione circostanziata la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una gamma di fonti di informazione a sua disposizione, tra cui, in particolare, le sue relazioni annuali di avanzamento relative ai paesi terzi designati dal Consiglio europeo quali paesi candidati, le relazioni periodiche del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali governative e non governative pertinenti. La Commissione dovrebbe avere facoltà di prorogare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

 

Emendamento    387

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Se allo scadere della validità dell'atto delegato e delle relative proroghe non è adottato un altro atto delegato, è opportuno revocare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. La revoca della sospensione lascia impregiudicate le eventuali proposte di modifica del presente regolamento volte a escludere il paese terzo dalla designazione o a depennarlo dall'elenco.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    388

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Se allo scadere della validità dell'atto delegato e delle relative proroghe non è adottato un altro atto delegato, è opportuno revocare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. La revoca della sospensione lascia impregiudicate le eventuali proposte di modifica del presente regolamento volte a escludere il paese terzo dalla designazione o a depennarlo dall'elenco.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    389

Udo Voigt

 

Proposta di regolamento

Considerando 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo.

soppresso

Or. de

Emendamento    390

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    391

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    392

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo.

(52)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e dei potenziali nuovi paesi indicati, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare soltanto a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione dovrebbe proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo. Nel caso di un improvviso cambiamento positivo in un potenziale paese terzo, la Commissione potrebbe applicare la procedura di atto delegato e proporre una modifica sostanziale al presente regolamento al fine di accelerare la procedura.

Or. en

 

Emendamento    393

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Considerando 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo.

(52)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Se un paese terzo è stato depennato dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, uno Stato membro può informare la Commissione qualora ritenga che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente i criteri previsti dall'allegato I del presente regolamento per essere incluso nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. La Commissione esamina le informazioni di questo tipo ricevute dagli Stati membri e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare di conseguenza l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Qualora la Commissione decida di non presentare tale proposta, gli Stati membri si astengono dal designare, a livello nazionale, il paese in questione quale paese sicuro.

Or. en

 

Emendamento    394

Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Considerando 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo.

(52)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione dovrebbe proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo.

Or. fr

 

Emendamento    395

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo.

(52)  La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dalla presente direttiva per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo.

Or. fr

 

Emendamento    396

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Relativamente ai paesi di origine sicuri, nella scia delle conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 20 luglio 2015, in cui gli Stati membri si sono trovati concordi per dare la priorità alla valutazione, da parte di tutti gli Stati membri, della sicurezza dei Balcani occidentali, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ha organizzato per il 2 settembre 2015 una riunione di esperti con gli Stati membri, in cui si è raggiunto un ampio consenso per considerare l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo*30, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia paesi d'origine sicuri ai sensi del presente regolamento.

soppresso

_________________

 

30 * Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

 

Or. en

 

Emendamento    397

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Relativamente ai paesi di origine sicuri, nella scia delle conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 20 luglio 2015, in cui gli Stati membri si sono trovati concordi per dare la priorità alla valutazione, da parte di tutti gli Stati membri, della sicurezza dei Balcani occidentali, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ha organizzato per il 2 settembre 2015 una riunione di esperti con gli Stati membri, in cui si è raggiunto un ampio consenso per considerare l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo*30, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia paesi d'origine sicuri ai sensi del presente regolamento.

soppresso

_________________

 

30 * Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

 

Or. en

 

Emendamento    398

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

(54)  Sulla base di una gamma di fonti di informazioni, comprese in particolare le relazioni del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti, un certo numero di paesi terzi soddisfano le condizioni per essere considerati paesi di origine sicuri.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    399

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

(54)  Sulla base di una gamma di fonti di informazioni, comprese in particolare le relazioni del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti, un certo numero di paesi terzi soddisfano le condizioni per essere considerati paesi di origine sicuri.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    400

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

(54)  Sulla base di una gamma di fonti di informazioni, comprese in particolare le relazioni del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti, un certo numero di paesi terzi soddisfano le condizioni per essere considerati paesi di origine sicuri.

(54)  Sulla base di una gamma di fonti di informazioni, comprese in particolare le relazioni del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, un certo numero di paesi terzi soddisfano le condizioni per essere considerati paesi di origine sicuri.

Or. en

 

Emendamento    401

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 55

 

Testo della Commissione

Emendamento

(55)  Per quanto riguarda l'Albania, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in quattro casi su 150. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 7,8 % (1040) delle domande di asilo presentate da cittadini albanesi. Almeno otto Stati membri hanno designato l'Albania paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato l'Albania paese candidato. All'epoca della designazione si è valutato che l'Albania soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; l'Albania dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    402

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 55

 

Testo della Commissione

Emendamento

(55)  Per quanto riguarda l'Albania, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in quattro casi su 150. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 7,8 % (1040) delle domande di asilo presentate da cittadini albanesi. Almeno otto Stati membri hanno designato l'Albania paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato l'Albania paese candidato. All'epoca della designazione si è valutato che l'Albania soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; l'Albania dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    403

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 55

 

Testo della Commissione

Emendamento

(55)  Per quanto riguarda l'Albania, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in quattro casi su 150. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 7,8% (1040) delle domande di asilo presentate da cittadini albanesi. Almeno otto Stati membri hanno designato l'Albania paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato l'Albania paese candidato. All'epoca della designazione si è valutato che l'Albania soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; l'Albania dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

(55)  Per quanto riguarda l'Albania, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in quattro casi su 150. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 7,8% (1040) delle domande di asilo presentate da cittadini albanesi. Almeno otto Stati membri hanno designato l'Albania paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato l'Albania paese candidato. All'epoca della designazione si è valutato che l'Albania soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; l'Albania dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

Or. bg

 

Emendamento    404

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 56

 

Testo della Commissione

Emendamento

(56)  Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, la carta costituzionale è la base su cui si fonda la ripartizione dei poteri tra i popoli costitutivi del paese. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in cinque casi su 1 196. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 4,6 % (330) delle domande di asilo presentate da cittadini bosniaci-erzegovini. Almeno nove Stati membri hanno designato la Bosnia-Erzegovina paese di origine sicuro.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    405

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 56

 

Testo della Commissione

Emendamento

(56)  Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, la carta costituzionale è la base su cui si fonda la ripartizione dei poteri tra i popoli costitutivi del paese. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in cinque casi su 1 196. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 4,6 % (330) delle domande di asilo presentate da cittadini bosniaci-erzegovini. Almeno nove Stati membri hanno designato la Bosnia-Erzegovina paese di origine sicuro.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    406

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 56

 

Testo della Commissione

Emendamento

(56)  Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, la carta costituzionale è la base su cui si fonda la ripartizione dei poteri tra i popoli costitutivi del paese. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in cinque casi su 1196. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 4,6% (330) delle domande di asilo presentate da cittadini bosniaci-erzegovini. Almeno nove Stati membri hanno designato la Bosnia-Erzegovina paese di origine sicuro.

(56)  Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, la carta costituzionale è la base su cui si fonda la ripartizione dei poteri tra i popoli costitutivi del paese. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in cinque casi su 1196. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 4,6 % (330) delle domande di asilo presentate da cittadini bosniaci-erzegovini. Almeno nove Stati membri hanno designato la Bosnia-Erzegovina paese di origine sicuro.

Or. bg

 

Emendamento    407

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 57

 

Testo della Commissione

Emendamento

(57)  Per quanto riguarda l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto violazioni in sei casi su 502. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato lo 0,9 % (70) delle domande di asilo presentate da cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Almeno sette Stati membri hanno designato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia paese candidato. All'epoca della designazione si è valutato che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    408

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 57

 

Testo della Commissione

Emendamento

(57)  Per quanto riguarda l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto violazioni in sei casi su 502. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato lo 0,9 % (70) delle domande di asilo presentate da cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Almeno sette Stati membri hanno designato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia paese candidato. All'epoca della designazione si è valutato che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    409

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 57

 

Testo della Commissione

Emendamento

(57)  Per quanto riguarda l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto violazioni in sei casi su 502. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato lo 0,9% (70) delle domande di asilo presentate da cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Almeno sette Stati membri hanno designato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia paese candidato. All'epoca della designazione si è valutato che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

(57)  Per quanto riguarda l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto violazioni in sei casi su 502. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato lo 0,9 % (70) delle domande di asilo presentate da cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Almeno sette Stati membri hanno designato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia paese candidato. All'epoca della designazione si è valutato che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

Or. bg

 

Emendamento    410

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 58

 

Testo della Commissione

Emendamento

(58)  Per quanto riguarda il Kosovo*, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale. La non adesione del Kosovo* ai pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, quali la convenzione europea dei diritti dell'uomo, deriva dalla mancanza di un consenso internazionale sulla sua condizione di Stato sovrano. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 6,3 % (830) delle domande di asilo presentate da cittadini del Kosovo*. Almeno sei Stati membri hanno designato il Kosovo* paese di origine sicuro.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    411

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Considerando 58

 

Testo della Commissione

Emendamento

(58)  Per quanto riguarda il Kosovo*, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale. La non adesione del Kosovo* ai pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, quali la convenzione europea dei diritti dell'uomo, deriva dalla mancanza di un consenso internazionale sulla sua condizione di Stato sovrano. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 6,3 % (830) delle domande di asilo presentate da cittadini del Kosovo*. Almeno sei Stati membri hanno designato il Kosovo* paese di origine sicuro.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    412

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 58

 

Testo della Commissione

Emendamento

(58)  Per quanto riguarda il Kosovo*, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale. La non adesione del Kosovo* ai pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, quali la convenzione europea dei diritti dell'uomo, deriva dalla mancanza di un consenso internazionale sulla sua condizione di Stato sovrano. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 6,3% (830) delle domande di asilo presentate da cittadini del Kosovo*. Almeno sei Stati membri hanno designato il Kosovo* paese di origine sicuro.

(58)  Per quanto riguarda il Kosovo*, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale. La non adesione del Kosovo* ai pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, quali la convenzione europea dei diritti dell'uomo, deriva dalla mancanza di un consenso internazionale sulla sua condizione di Stato sovrano. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 6,3 % (830) delle domande di asilo presentate da cittadini del Kosovo*. Almeno sei Stati membri hanno designato il Kosovo* paese di origine sicuro.

Or. bg

 

Emendamento    413

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 59

 

Testo della Commissione

Emendamento

(59)  Il presente regolamento non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Inoltre nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente regolamento costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso. In particolare l'uso del termine "paesi" non implica il riconoscimento della sovranità.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    414

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 59

 

Testo della Commissione

Emendamento

(59)  Il presente regolamento non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Inoltre nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente regolamento costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso. In particolare l'uso del termine "paesi" non implica il riconoscimento della sovranità.

(59)  Il presente regolamento non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Inoltre nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente direttiva costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso. In particolare l'uso del termine "paesi" non implica il riconoscimento della sovranità.

Or. fr

Emendamento    415

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 59

 

Testo della Commissione

Emendamento

(59)  Il presente regolamento non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Inoltre nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente regolamento costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso. In particolare l'uso del termine "paesi" non implica il riconoscimento della sovranità.

(59)  La presente direttiva non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Inoltre nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente direttiva costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso. In particolare l'uso del termine "paesi" non implica il riconoscimento della sovranità.

Or. en

 

Emendamento    416

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 60

 

Testo della Commissione

Emendamento

(60)  Per quanto riguarda il Montenegro, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in un caso su 447. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 3,0 % (40) delle domande di asilo presentate da cittadini montenegrini. Almeno nove Stati membri hanno designato il Montenegro paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato il Montenegro paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che il Montenegro soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; il Montenegro dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    417

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 60

 

Testo della Commissione

Emendamento

(60)  Per quanto riguarda il Montenegro, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in un caso su 447. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 3,0 % (40) delle domande di asilo presentate da cittadini montenegrini. Almeno nove Stati membri hanno designato il Montenegro paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato il Montenegro paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che il Montenegro soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; il Montenegro dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

soppresso

Or. en

Emendamento    418

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 60

 

Testo della Commissione

Emendamento

(60)  Per quanto riguarda il Montenegro, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in un caso su 447. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 3,0% (40) delle domande di asilo presentate da cittadini montenegrini. Almeno nove Stati membri hanno designato il Montenegro paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato il Montenegro paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che il Montenegro soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; il Montenegro dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

(60)  Per quanto riguarda il Montenegro, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in un caso su 447. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 3,0 % (40) delle domande di asilo presentate da cittadini montenegrini. Almeno nove Stati membri hanno designato il Montenegro paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato il Montenegro paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che il Montenegro soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; il Montenegro dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

Or. bg