Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0224(COD)

26.6.2017

EMENDAMENTI

419 - 760

Progetto di relazione

Laura Ferrara

(PE597.506v01-00)

Procedura comune di protezione internazionale nell'Unione

Proposta di regolamento

( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )

AM_Com_LegReport

Emendamento    419

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 61

 

Testo della Commissione

Emendamento

(61)  Per quanto riguarda la Serbia, la carta costituzionale è la base su cui si fonda l'autonomia delle minoranze nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua, dell'informazione e della cultura. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 16 casi su 11 490. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato l'1,8% (400) delle domande di asilo presentate da cittadini serbi. Almeno nove Stati membri hanno designato la Serbia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Serbia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che la Serbia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Serbia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    420

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 61

 

Testo della Commissione

Emendamento

(61)  Per quanto riguarda la Serbia, la carta costituzionale è la base su cui si fonda l'autonomia delle minoranze nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua, dell'informazione e della cultura. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 16 casi su 11 490. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato l'1,8% (400) delle domande di asilo presentate da cittadini serbi. Almeno nove Stati membri hanno designato la Serbia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Serbia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che la Serbia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Serbia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    421

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 61

 

Testo della Commissione

Emendamento

(61)  Per quanto riguarda la Serbia, la carta costituzionale è la base su cui si fonda l'autonomia delle minoranze nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua, dell'informazione e della cultura. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 16 casi su 11 490. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato l'1,8% (400) delle domande di asilo presentate da cittadini serbi. Almeno nove Stati membri hanno designato la Serbia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Serbia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che la Serbia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Serbia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

(61)  Per quanto riguarda la Serbia, la carta costituzionale è la base su cui si fonda l'autonomia delle minoranze nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua, dell'informazione e della cultura. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 16 casi su 11 490. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato l'1,8 % (400) delle domande di asilo presentate da cittadini serbi. Almeno nove Stati membri hanno designato la Serbia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Serbia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che la Serbia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Serbia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

Or. bg

 

Emendamento    422

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 62

 

Testo della Commissione

Emendamento

(62)  Per quanto riguarda la Turchia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 94 casi su 2 899. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 23,1% (310) delle domande di asilo presentate da cittadini turchi. Uno Stato membro ha designato la Turchia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Turchia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca si è valutato che la Turchia soddisfaceva a sufficienza i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Turchia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    423

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 62

 

Testo della Commissione

Emendamento

(62)  Per quanto riguarda la Turchia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 94 casi su 2 899. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 23,1% (310) delle domande di asilo presentate da cittadini turchi. Uno Stato membro ha designato la Turchia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Turchia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca si è valutato che la Turchia soddisfaceva a sufficienza i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Turchia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    424

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Considerando 62

 

Testo della Commissione

Emendamento

(62)  Per quanto riguarda la Turchia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 94 casi su 2 899. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 23,1% (310) delle domande di asilo presentate da cittadini turchi. Uno Stato membro ha designato la Turchia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Turchia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca si è valutato che la Turchia soddisfaceva a sufficienza i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Turchia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

(62)  Per quanto riguarda la Turchia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 94 casi su 2 899. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 23,1 % (310) delle domande di asilo presentate da cittadini turchi. Uno Stato membro ha designato la Turchia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Turchia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca si è valutato che la Turchia soddisfaceva a sufficienza i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Turchia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

Or. bg

 

Emendamento    425

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 63

 

Testo della Commissione

Emendamento

(63)  Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    426

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 63

 

Testo della Commissione

Emendamento

(63)  Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.

(63)  Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca. É opportuno rispettare sempre il principio di non respingimento.

Or. en

 

Emendamento    427

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 63

 

Testo della Commissione

Emendamento

(63)  Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.

(63)  Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status sarà periodicamente e obbligatoriamente riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.

Or. en

 

Emendamento    428

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 63

 

Testo della Commissione

Emendamento

(63)  Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.

(63)  Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.

Or. en

 

Emendamento    429

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 64

 

Testo della Commissione

Emendamento

(64)  Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito o implicito della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

(64)  Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito o implicito della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali.

Or. en

 

Emendamento    430

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Considerando 64

 

Testo della Commissione

Emendamento

(64)  Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito o implicito della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

(64)  Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito o la sospensione della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

Or. en

 

Emendamento    431

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Considerando 64

 

Testo della Commissione

Emendamento

(64)  Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito o implicito della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

(64)  Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito o implicito della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

Or. en

 

Emendamento    432

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 65

 

Testo della Commissione

Emendamento

(65)  Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. Soltanto in un numero limitato di casi previsti dal presente regolamento l'effetto sospensivo dell'impugnazione non è automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. In tale contesto il giudice dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega lo status di protezione internazionale. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.

(65)  Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.

Or. en

 

Emendamento    433

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Considerando 65

 

Testo della Commissione

Emendamento

(65)  Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. Soltanto in un numero limitato di casi previsti dal presente regolamento l'effetto sospensivo dell'impugnazione non è automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. In tale contesto il giudice dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega lo status di protezione internazionale. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.

(65)  Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.

Or. en

 

Emendamento    434

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 65

 

Testo della Commissione

Emendamento

(65)  Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. Soltanto in un numero limitato di casi previsti dal presente regolamento l'effetto sospensivo dell'impugnazione non è automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. In tale contesto il giudice dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega lo status di protezione internazionale. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.

(65)  Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. Soltanto in un numero limitato di casi previsti dal presente regolamento l'effetto sospensivo dell'impugnazione è automatico. Tuttavia, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.

Or. en

 

Emendamento    435

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 65

 

Testo della Commissione

Emendamento

(65)  Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. Soltanto in un numero limitato di casi previsti dal presente regolamento l'effetto sospensivo dell'impugnazione non è automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. In tale contesto il giudice dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega lo status di protezione internazionale. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.

(65)  Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. Soltanto in un numero limitato di casi previsti dalla presente direttiva l'effetto sospensivo dell'impugnazione non è automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. In tale contesto il giudice dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega lo status di protezione internazionale. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.

Or. fr

 

Emendamento    436

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 67

 

Testo della Commissione

Emendamento

(67)  A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(67)  A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Or. en

 

Emendamento    437

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 67

 

Testo della Commissione

Emendamento

(67)  A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(67)  A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Or. fr

 

Emendamento    438

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 68

 

Testo della Commissione

Emendamento

(68)  Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)31.

(68)  Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)31.

_________________

_________________

31 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

31 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

Or. en

 

Emendamento    439

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 69

 

Testo della Commissione

Emendamento

(69)  È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nel quadro del presente regolamento sia conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio32 e del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo)33 e che, in particolare, rispetti i principi di necessità e proporzionalità.

(69)  È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nel quadro della presente direttiva sia conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio32 e del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo)33 e che, in particolare, rispetti i principi di necessità e proporzionalità.

_________________

_________________

32 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

32 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

33 GU L [...] del [...], pag. [...].

33 GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

 

Emendamento    440

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 70

 

Testo della Commissione

Emendamento

(70)  I dati personali raccolti alla registrazione o alla presentazione della domanda di protezione internazionale e durante il colloquio personale dovrebbero essere considerati parte integrante della pratica del richiedente ed essere conservati per un certo numero di anni, perché può accadere che, negli anni successivi, il cittadino di paese terzo o l'apolide che chiede protezione internazionale in uno Stato membro tenti di chiederla anche in un altro o che reiteri ulteriormente la domanda nello stesso Stato membro o in un altro. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquistato la cittadinanza di uno Stato membro al termine di un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata riconosciuta loro la protezione internazionale, dieci anni dovrebbero costituire il periodo per cui è necessario conservare i dati personali, comprese le impronte digitali e l'immagine del volto.

(70)  I dati personali raccolti alla registrazione o alla presentazione della domanda di protezione internazionale e durante il colloquio personale dovrebbero essere considerati parte integrante della pratica del richiedente ed essere conservati per un massimo di due anni dopo la decisione definitiva.

Or. en

 

Emendamento    441

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Considerando 70

 

Testo della Commissione

Emendamento

(70)  I dati personali raccolti alla registrazione o alla presentazione della domanda di protezione internazionale e durante il colloquio personale dovrebbero essere considerati parte integrante della pratica del richiedente ed essere conservati per un certo numero di anni, perché può accadere che, negli anni successivi, il cittadino di paese terzo o l'apolide che chiede protezione internazionale in uno Stato membro tenti di chiederla anche in un altro o che reiteri ulteriormente la domanda nello stesso Stato membro o in un altro. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquistato la cittadinanza di uno Stato membro al termine di un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata riconosciuta loro la protezione internazionale, dieci anni dovrebbero costituire il periodo per cui è necessario conservare i dati personali, comprese le impronte digitali e l'immagine del volto.

(70)  I dati personali raccolti alla registrazione o alla presentazione della domanda di protezione internazionale e durante il colloquio personale dovrebbero essere considerati parte integrante della pratica del richiedente ed essere conservati per un certo numero di anni, perché può accadere che, negli anni successivi, il cittadino di paese terzo o l'apolide che chiede protezione internazionale in uno Stato membro tenti di chiederla anche in un altro o che reiteri ulteriormente la domanda nello stesso Stato membro o in un altro. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquistato la cittadinanza di uno Stato membro al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui è stata riconosciuta loro la protezione internazionale, dieci anni dovrebbero costituire il periodo per cui è necessario conservare i dati personali, comprese le impronte digitali e l'immagine del volto.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea il periodo di conservazione dei dati a cinque anni, il periodo scelto nella posizione del Parlamento europeo su Eurodac.

 

Emendamento    442

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 71

 

Testo della Commissione

Emendamento

(71)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione34.

(71)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni e i documenti da rimettere ai richiedenti, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione34.

_________________

_________________

34 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

34 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

 

Emendamento    443

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Considerando 71

 

Testo della Commissione

Emendamento

(71)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione34.

(71)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali specifiche, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione34.

_________________

_________________

34 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

34 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la terminologia a quella della posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti del sistema europeo comune di asilo, con particolare riferimento alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    444

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 71

 

Testo della Commissione

Emendamento

(71)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione34.

(71)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione34.

_________________

_________________

34 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

34 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

 

Emendamento    445

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 71

 

Testo della Commissione

Emendamento

(71)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio34 del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(71)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio34 del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

_________________

_________________

34 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

34 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. fr

 

Emendamento    446

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 72

 

Testo della Commissione

Emendamento

(72)  Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    447

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Considerando 72

 

Testo della Commissione

Emendamento

(72)  Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.

(72)  Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di tre mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento. È altresì opportuno poter procedere in senso contrario, ossia designando un paese come paese terzo sicuro a livello di Unione o aggiungendo un paese nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, tramite una delega di poteri alla Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.

Or. en

 

Emendamento    448

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 72

 

Testo della Commissione

Emendamento

(72)  Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.

(72)  Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati dell'elaborazione di tali atti delegati.

Or. en

 

Emendamento    449

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 72

 

Testo della Commissione

Emendamento

(72)  Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(72)  Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. fr

 

Emendamento    450

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 73

 

Testo della Commissione

Emendamento

(73)  Il presente regolamento non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

(73)  La presente direttiva non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

 

Emendamento    451

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 73

 

Testo della Commissione

Emendamento

(73)  Il presente regolamento non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

(73)  La presente direttiva non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. fr

 

Emendamento    452

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 74

 

Testo della Commissione

Emendamento

(74)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a complemento e ferme restando le sue disposizioni.

(74)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a complemento e ferme restando le sue disposizioni.

Or. en

 

Emendamento    453

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 74

 

Testo della Commissione

Emendamento

(74)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a complemento e ferme restando le sue disposizioni.

(74)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a complemento e ferme restando le sue disposizioni.

Or. fr

 

Emendamento    454

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Considerando 75

 

Testo della Commissione

Emendamento

(75)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(75)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni, in modo particolare in relazione all'applicazione della sua sezione III.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende garantire la piena attuazione, nella pratica, delle disposizioni del regolamento in esame relative all'assistenza legale gratuita ai richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura.

 

Emendamento    455

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 75

 

Testo della Commissione

Emendamento

(75)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(75)  L'applicazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni da parte delle competenti istituzioni, fra cui il Parlamento europeo.

Or. en

 

Emendamento    456

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 75

 

Testo della Commissione

Emendamento

(75)  L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(75)  L'applicazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

Or. fr

 

Emendamento    457

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 76

 

Testo della Commissione

Emendamento

(76)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    458

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 76

 

Testo della Commissione

Emendamento

(76)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(76)  La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Or. fr

 

Emendamento    459

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 77 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

Or. en

 

Emendamento    460

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 77 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

Or. fr

 

Emendamento    461

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 77 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

Or. en

 

Emendamento    462

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 77 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

Or. fr

 

Emendamento    463

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 77 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

Or. en

 

Emendamento    464

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 77 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

Or. fr

 

Emendamento    465

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 77 – comma 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

Or. en

 

Emendamento    466

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 77 – comma 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

Or. fr

 

Emendamento    467

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 77 – comma 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    468

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 77 – comma 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

Or. fr

 

Emendamento    469

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 77 – comma 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

Or. en

 

Emendamento    470

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 77 – comma 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

Or. fr

 

Emendamento    471

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 78

 

Testo della Commissione

Emendamento

(78)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(78)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Or. en

 

Emendamento    472

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 78

 

Testo della Commissione

Emendamento

(78)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(78)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Or. fr

 

Emendamento    473

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Considerando 79

 

Testo della Commissione

Emendamento

(79)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta,

(79)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta,

Or. fr

 

Emendamento    474

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Considerando 79

 

Testo della Commissione

Emendamento

(79)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta,

(79)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta,

Or. en

 

Emendamento    475

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

La presente direttiva stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. en

 

Emendamento    476

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

La presente direttiva stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. fr

 

Emendamento    477

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.

1.  Il presente regolamento si applica soltanto alle domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    478

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.

1.  La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.

Or. fr

 

Emendamento    479

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.

1.  La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    480

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il presente regolamento non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

2.  Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri nei paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare le disposizioni del presente regolamento nei paesi terzi. Tale possibilità offrirebbe ai richiedenti asilo un'opzione sicura e legale per chiedere protezione internazionale.

 

Emendamento    481

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il presente regolamento non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

2.  La presente direttiva non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

Or. fr

 

Emendamento    482

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il presente regolamento non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

2.  La presente direttiva non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

Or. en

 

Emendamento    483

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. en

 

Emendamento    484

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. fr

 

Emendamento    485

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis  

 

Disposizioni più favorevoli

 

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con il presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    486

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche):

1.  Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche):

Or. en

 

Emendamento    487

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 - parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche):

1.  Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche):

Or. fr

 

Emendamento    488

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  "beneficiario di protezione sussidiaria";

soppresso

Or. en

 

Emendamento    489

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  "status di protezione sussidiaria";

soppresso

Or. en

 

Emendamento    490

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  "familiari".

Or. en

Motivazione

L'articolo 31 della proposta della Commissione non è coerente, tra l'altro, con la definizione di familiari contemplata nel regolamento di Dublino. La possibilità di un esame congiunto delle domande dovrebbe essere estesa a tutti i familiari, in modo da semplificare le procedure di presentazione delle domande.

 

Emendamento    491

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

(a)  "domanda di protezione internazionale" o "domanda": "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato;

Or. hu

 

Emendamento    492

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

(a)  "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato;

Or. en

 

Emendamento    493

Udo Voigt

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

(a)  "domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

Or. de

 

Emendamento    494

Udo Voigt

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

(b)  "richiedente": il cittadino di paese terzo che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

Or. de

 

Emendamento    495

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  "registrazione di una domanda di protezione internazionale": la registrazione dei dati personali, fra cui le impronte digitali e l'immagine del volto, conformemente [all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Eurodac], di un richiedente protezione internazionale che formalizza la domanda di protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento    496

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  "presentazione di una domanda di protezione internazionale": presentazione degli elementi di cui dispone il richiedente e che motivano la richiesta di protezione internazionale conformemente [all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento qualifiche];

Or. en

 

Emendamento    497

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali;

(c)  "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali o specifiche vulnerabilità;

Or. en

 

Emendamento    498

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali;

(c)  "richiedente che necessita di garanzie procedurali specifiche": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la terminologia a quella della posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti del sistema europeo comune di asilo, con particolare riferimento alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    499

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 - lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali;

(c)  "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali;

Or. fr

 

Emendamento    500

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali;

(c)  "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali;

Or. en

 

Emendamento    501

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Marju Lauristin

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  "registrazione di una domanda di protezione internazionale": la registrazione dei dati personali, conformemente [all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Eurodac], di un richiedente protezione internazionale che formalizza la domanda di protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento    502

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  "apolide": un individuo che nessuno Stato considera come proprio cittadino a norma del diritto nazionale;

Or. en

 

Emendamento    503

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  "presentazione di una domanda di protezione internazionale": presentazione degli elementi di cui dispone il richiedente e che possono contribuire a motivare la richiesta di protezione internazionale conformemente [all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento qualifiche];

Or. en

 

Emendamento    504

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), compresa la decisione che respinge una domanda inammissibile o la decisione che respinge la domanda esplicitamente ritirata dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato;

(d)  "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della definizione di "decisione definitiva" non è necessario stabilire per quale motivo una domanda sia stata respinta. Inoltre, poiché alcuni dei concetti elencati dalla Commissione saranno modificati, la loro soppressione in questo punto del regolamento si rende necessaria per motivi di coerenza con gli emendamenti successivi.

 

Emendamento    505

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), compresa la decisione che respinge una domanda inammissibile o la decisione che respinge la domanda esplicitamente ritirata dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato;

(d)  "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), compresa la decisione che respinge una domanda esplicitamente ritirata e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato;

Or. en

 

Emendamento    506

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), compresa la decisione che respinge una domanda inammissibile o la decisione che respinge la domanda esplicitamente ritirata dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato;

(d)  "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), compresa la decisione che respinge una domanda inammissibile o la decisione che respinge la domanda esplicitamente ritirata dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione a norma dell'articolo 53 nello Stato membro interessato;

Or. en

 

Emendamento    507

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), compresa la decisione che respinge una domanda inammissibile o la decisione che respinge la domanda esplicitamente ritirata dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato;

(d)  "decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), compresa la decisione che respinge una domanda inammissibile o la decisione che respinge la domanda esplicitamente ritirata dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato;

Or. en

 

Emendamento    508

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  "autorità accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;

(e)  "autorità accertante": qualsiasi organo giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento    509

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  "autorità accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;

(e)  "autorità accertante": qualsiasi organo giurisdizionale, quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;

Or. en

 

Emendamento    510

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

(f)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario; l'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolverne le funzioni nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della direttiva 2013/33/UE;

Or. en

 

Emendamento    511

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

(f)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

Or. en

Motivazione

Si tratta della formulazione utilizzata nella proposta di compromesso relativa al regolamento sulle qualifiche. Il Parlamento dovrebbe prefiggersi di mantenere la coerenza riguardo alle definizioni.

 

Emendamento    512

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 - lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

(f)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

Or. fr

 

Emendamento    513

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

(f)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

Or. en

 

Emendamento    514

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

(f)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

Or. en

 

Emendamento    515

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

(f)  "tutore": la persona fisica designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

Or. en

 

Emendamento    516

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità accertante di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a una determinata persona;

(g)  "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità accertante di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a una determinata persona, conformemente al [regolamento qualifiche];

Or. en

 

Emendamento    517

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità accertante di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a una determinata persona;

(g)  "revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità accertante di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato a una determinata persona;

Or. en

 

Emendamento    518

Péter Niedermüller, Elly Schlein, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente con ritiro implicito;

(i)  "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente;

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della definizione di "decisione definitiva" non è necessario stabilire per quale motivo una domanda sia stata respinta. Inoltre, poiché alcuni dei concetti elencati dalla Commissione saranno modificati, la loro soppressione in questo punto del regolamento si rende necessaria per motivi di coerenza con gli emendamenti successivi.

 

Emendamento    519

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente con ritiro implicito;

(i)  "domanda reiterata": la seconda o l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva sulle domande precedenti, basata sugli stessi elementi di fatto e di diritto delle precedenti richieste, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito;

Or. en

 

Emendamento    520

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente con ritiro implicito;

(i)  "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata nello Stato membro interessato dopo che è stata adottata una decisione definitiva e fondata sugli stessi elementi già oggetto di valutazione nella domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito;

Or. en

 

Emendamento    521

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)  "legame significativo con un paese terzo": l'esistenza di legami familiari o culturali oppure un precedente soggiorno di lungo periodo e un'esperienza di integrazione nel territorio di un paese terzo, per cui si può ragionevolmente prevedere che il richiedente presenti domanda di protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in tale paese. Tale legame significativo non è determinato dal mero transito del richiedente nel territorio del paese terzo.

Or. en

 

Emendamento    522

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  trattare i casi e prendere decisioni in materia a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

Or. en

 

Emendamento    523

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande simultanee.

2.  Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Uno Stato membro non è in grado di prevedere le situazioni future che gli imporranno di confrontarsi con un numero sproporzionato di domande, così da predisporre in anticipo per la propria autorità accertante un'adeguata dotazione di personale.

 

Emendamento    524

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande simultanee.

2.  Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente e adeguatamente qualificato, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionatamente elevato di domande simultanee.

Or. en

 

Emendamento    525

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande simultanee.

2.  Ciascuno Stato membro mette a disposizione delle autorità accertanti mezzi appropriati, in particolare personale competente e qualificato in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande simultanee.

Or. fr

 

Emendamento    526

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande simultanee.

2.  Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande simultanee.

Or. en

 

Emendamento    527

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale. In nessun caso, queste autorità hanno il potere di decidere sull'ammissibilità o sul merito della domanda di protezione internazionale:

Or. en

 

Emendamento    528

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale. In nessun caso, queste autorità hanno il potere di decidere sul merito della domanda di protezione internazionale:

Or. en

 

Emendamento    529

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere le domande di protezione internazionale:

Or. fr

 

Emendamento    530

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Nel caso di un numero sproporzionato di domande, gli Stati membri possono decidere di attribuire alle seguenti autorità il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Or. en

Motivazione

Ciascuno Stato membro dovrebbe precisare nel diritto nazionale le modalità in base alle quali le autorità menzionate assistono l'autorità accertante nel ricevimento e nella registrazione delle domande.

 

Emendamento    531

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Fatto salvo il paragrafo 1, anche le seguenti autorità possono ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e hanno il compito di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 1 stabilisce che il compito di ricevere e registrare le domande è attribuito all'autorità accertante. Il paragrafo 3 stabilisce poi che si tratta di un compito attribuito a quattro diversi organismi. Per ragioni di certezza del diritto, dovrebbe essere chiaro che di norma il compito di ricevere e registrare le domande spetta all'autorità accertante, ma che anche altri organismi possono occuparsene.

 

Emendamento    532

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Le seguenti autorità potrebbero ricevere e/o registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Or. bg

 

Emendamento    533

Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Le seguenti autorità possono avere il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri, soprattutto negli Stati membri dell'UE in prima linea, potrebbe risultare difficile da punto di vista procedurale se tutte le autorità figuranti nell'elenco dovessero sia ricevere che registrare le domande. Mentre tutte potrebbero essere in grado di ricevere le domande, è opportuno che gli Stati membri dispongano di un certo margine di discrezionalità riguardo alle autorità che dimostrano maggiore efficienza nella registrazione delle domande di protezione internazionale, compito che potrebbe richiedere formazione e conoscenze specifiche.

 

Emendamento    534

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Alle seguenti autorità può essere attribuito il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

Or. en

Motivazione

La condivisione delle responsabilità tra le autorità degli Stati membri per quanto concerne il ricevimento e la registrazione delle domande dovrebbe essere adattata alle esigenze e alle prassi degli Stati membri e dovrebbe pertanto essere lasciata alla loro discrezione.

 

Emendamento    535

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  l'autorità accertante;

Or. fr

 

Emendamento    536

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  forze di polizia;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    537

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  forze di polizia;

soppresso

Or. hu

 

Emendamento    538

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  autorità responsabili dei centri di trattenimento.

(d)  autorità responsabili dei centri di trattenimento o di accoglienza.

Or. en

 

Emendamento    539

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono affidare detti compiti anche a altre autorità.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    540

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono affidare detti compiti anche a altre autorità.

Gli Stati membri possono affidare detti compiti anche a altre autorità.

Qualora la domanda fosse ricevuta da un'autorità non legittimata alla registrazione, tale autorità informa i richiedenti delle modalità e della sede di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Or. fr

 

Emendamento    541

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  In ogni Stato membro, una o più autorità sono incaricate di:

 

(a) registrare le domande di protezione internazionale;

 

(b) trattare i casi ai sensi del regolamento (UE) xxx/xxxx [regolamento Dublino];

 

(c) accordare o rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 41 della presente direttiva, secondo le condizioni di cui a detto articolo e in base al parere motivato dell'autorità accertante.

Or. fr

 

Emendamento    542

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:

4.  Ai fini del ricevimento e della registrazione delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere dalle autorità di un altro Stato membro a cui lo Stato membro competente ha attribuito il compito di ricevere o registrare le domande di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Gli unici autorizzati a sostituire l'autorità accertante dello Stato membro competente per quanto concerne l'esame delle domande sono gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

 

Emendamento    543

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:

4.  Nel caso di un numero sproporzionato di domande, ai fini del ricevimento, della registrazione, della presentazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale e nel pieno rispetto del diritto nazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:

Or. en

Motivazione

È imperativo definire il concetto di numero sproporzionato di domande.

 

Emendamento    544

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 - parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:

4.  Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, le autorità accertanti dello Stato membro competente possono farsi assistere:

Or. fr

 

Emendamento    545

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:

4.  Ai fini del ricevimento e della registrazione delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:

Or. en

 

Emendamento    546

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:

4.  Ai fini del ricevimento e della registrazione delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:

Or. en

 

Emendamento    547

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  dalle autorità di un altro Stato membro da questo incaricate di ricevere, registrare o esaminare le domande di protezione internazionale;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il compito di registrare, prendere in carico ed esaminare le domande dovrebbe essere affidato (su richiesta dello Stato membro) soltanto agli esperti inviati dall'EASO e designati a tal fine e non alle autorità di altri Stati membri, trattandosi di un compito che rientra nella sfera di competenza degli Stati nazionali. È pertanto opportuno che l'assistenza pervenga solo se richiesta e soltanto attraverso l'EASO.

 

Emendamento    548

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  dalle autorità di un altro Stato membro da questo incaricate di ricevere, registrare o esaminare le domande di protezione internazionale;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    549

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  dalle autorità di un altro Stato membro da questo incaricate di ricevere, registrare o esaminare le domande di protezione internazionale;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa parte del testo è stata spostata nel paragrafo introduttivo.

 

Emendamento    550

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  dagli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato al paragrafo 4 bis.

 

Emendamento    551

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo saranno soggetti alle procedure operative standard e alla gerarchia dell'autorità accertante dello Stato membro che assistono.

Or. en

Motivazione

Ciò consentirà di migliorare la cooperazione tra l'autorità accertante e gli esperti inviati dall'EASO e di evitare eventuali fraintendimenti e conflitti.

 

Emendamento    552

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere dagli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

Motivazione

Gli unici autorizzati a sostituire l'autorità accertante dello Stato membro competente per quanto concerne l'esame delle domande sono gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

 

Emendamento    553

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma del paragrafo 3, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.

5.  Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma del paragrafo 3 disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione della presente direttiva. Tale formazione deve comprendere, fra l'altro, una formazione specializzata intesa a individuare le vittime di violenza a causa dell'orientamento sessuale o di violenza di genere, nonché le vittime di tratta e di tortura. Nel corso dell'intero processo, gli Stati membri garantiscono inoltre la presenza di interpreti e mediatori culturali e l'accesso delle ONG che offrono assistenza legale.

Or. en

 

Emendamento    554

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma del paragrafo 3, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.

5.  Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma dei paragrafi 3 e 4, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    555

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Marju Lauristin, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma del paragrafo 3, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.

5.  Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma dei paragrafi 3, 4 e 4 bis, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il personale degli altri Stati membri e gli esperti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo soddisfino le condizioni concernenti la formazione e le istruzioni.

 

Emendamento    556

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma del paragrafo 3, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.

5.  Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma del paragrafo 3, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione della presente direttiva.

Or. fr

 

Emendamento    557

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per impedire la fuga dei richiedenti, nonché i viaggi illegali verso un altro Stato membro dell'Unione europea.

Or. en

 

Emendamento    558

Udo Voigt

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità che applicano il presente regolamento tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.

1.  Le autorità che applicano il presente regolamento tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività. Per contrastare il terrorismo, tuttavia, tutti i richiedenti vengono schedati in un archivio online centrale, che contiene, oltre a una fotografia, il nome completo del richiedente e il suo ultimo luogo di residenza nel paese terzo.

Or. de

Emendamento    559

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità che applicano il presente regolamento tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.

1.  Le autorità che applicano il presente regolamento tutelano la riservatezza di tutte le informazioni concernenti ogni singola domanda ottenute nel corso della loro attività.

Or. en

 

Emendamento    560

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità che applicano il presente regolamento tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.

1.  Le autorità che applicano la presente direttiva tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.

Or. fr

 

Emendamento    561

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità che applicano il presente regolamento tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.

1.  Le autorità che applicano la presente direttiva tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.

Or. en

 

Emendamento    562

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha chiesto protezione internazionale e di mettere a repentaglio l'incolumità fisica del richiedente o delle persone che dipendono da essa o la libertà e la sicurezza dei familiari rimasti nel paese d'origine.

(b)  non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave.

Or. en

 

Emendamento    563

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha chiesto protezione internazionale e di mettere a repentaglio l'incolumità fisica del richiedente o delle persone che dipendono da essa o la libertà e la sicurezza dei familiari rimasti nel paese d'origine.

(b)  non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave qualora ciò possa in alcun modo mettere a repentaglio l'incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o la libertà e la sicurezza dei familiari rimasti nel paese d'origine.

Or. en

Motivazione

Affinché tale disposizione sia proporzionata, è necessario che chiarisca meglio i termini della protezione offerta al richiedente e alle persone a suo carico.

 

Emendamento    564

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente fa domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

soppresso

Or. bg

 

Emendamento    565

Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente fa domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

1.  Quando un cittadino di un paese terzo o un apolide presenta una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, il richiedente collabora con le autorità competenti affinché esse possano accertare la sua identità, nonché registrare, consentire la presentazione ed esaminare la domanda:

(a) comunicando i dati previsti all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);

(b) fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac)1 bis;

(c) presentando la domanda conformemente all'articolo 28 entro il termine stabilito, corredandola di tutti gli elementi di cui dispone necessari a motivarla;

(d) consegnando i documenti in suo possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda.

 

_________________

 

1 bisGU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

 

Emendamento    566

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente fa domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

1.  Il richiedente fa domanda nello Stato membro in cui si trova a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

 

Emendamento    567

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente fa domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

1.  Il richiedente fa domanda nello Stato membro designato come competente conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino). Se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

Motivazione

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere conformi al regolamento di Dublino e tenere conto della possibilità di attivare il meccanismo di assegnazione automatico.

 

Emendamento    568

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente fa domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

1.  Il richiedente fa e inoltra domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

 

Emendamento    569

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente fa domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

1.  Il richiedente fa e inoltra domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

Motivazione

La presente formulazione corrisponde alla definizione di presentazione della domanda.

 

Emendamento    570

Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il richiedente collabora con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:

soppresso

(a) comunicando i dati previsti all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);

 

(b) fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac);35

 

(c) presentando la domanda conformemente all'articolo 28 entro il termine stabilito, corredandola di tutti gli elementi necessari a motivarla di cui dispone;

 

(d) consegnando i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'esame della domanda.

 

_________________

 

35 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato alla modifica dell'articolo 7, paragrafo 1.

 

Emendamento    571

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il richiedente collabora con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:

2.  Quando una persona presenta la domanda di protezione internazionale, questa collabora con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:

Or. bg

 

Emendamento    572

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il richiedente collabora con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:

2.  Il richiedente collabora con le autorità competenti su tutte le materie disciplinate dal presente regolamento per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:

Or. en

 

Emendamento    573

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il richiedente collabora con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:

2.  Il richiedente è tenuto a collaborare con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:

Or. en

 

Emendamento    574

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto a norma del regolamento (UE) XXX

XXX (regolamento Eurodac);35

soppresso

_________________

 

35 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. en

 

Emendamento    575

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac);35

(b)  fornendo i dati biometrici a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac);35

_________________

_________________

35 GU L [...] del [...], pag. [...].

35 GU L [...] del [...], pag. [...].

Or. en

 

Emendamento    576

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  presentando la domanda conformemente all'articolo 28 entro il termine stabilito, corredandola di tutti gli elementi necessari a motivarla di cui dispone;

(c)  presentando la domanda conformemente all'articolo 28, corredandola di tutti gli elementi necessari a motivarla di cui dispone;

Or. en

 

Emendamento    577

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  presentando la domanda conformemente all'articolo 28 entro il termine stabilito, corredandola di tutti gli elementi necessari a motivarla di cui dispone;

(c)  presentando la domanda conformemente all'articolo 28, corredandola di tutti gli elementi di cui dispone che potrebbero contribuire a motivarla;

Or. en

Motivazione

Il termine stabilito è contemplato all'articolo 28, nel rispetto di determinate condizioni. Pertanto in tale ambito un semplice riferimento all'articolo 28 è sufficiente e più adeguato. È chiaro che non tutti i richiedenti disporranno di tutti gli elementi atti a motivare la loro domanda.

 

Emendamento    578

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  prevedendo, se richiesto, un accertamento dell'età mediante un esame medico, allo scopo di stabilire l'età dei minori in conformità dell'articolo 24.

Or. en

 

Emendamento    579

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  consegnando i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'esame della domanda.

(d)  consentendo alle autorità competenti di esaminare e copiare i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'esame della domanda.

Or. en

Motivazione

Il richiedente non dovrebbe essere tenuto a consegnare alle autorità tutti i documenti personali o i documenti di viaggio. È opportuno che le autorità siano autorizzate a esaminare e copiare tali documenti, ma il richiedente non dovrebbe essere costretto a consegnarli.

 

Emendamento    580

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  consegnando i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'esame della domanda.

(d)  consegnando i documenti o copie di essi in suo possesso rilevanti ai fini dell'esame della domanda.

Or. en

 

Emendamento    581

Maria Grapini

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.

3.  La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto o se induce in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.

Or. ro

 

Emendamento    582

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.

3.  La domanda può essere sospesa, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se il richiedente rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e delle conseguenze che ne derivano e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli. Ogni uso della forza nel rilevare le impronte digitali o le immagini del volto è vietato e sanzionato.

Or. en

 

Emendamento    583

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.

3.  Se il richiedente rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni di cui alla presente direttiva per l'esame della domanda, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e delle conseguenze che ne derivano e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli, la domanda è sospesa fino a quando non siano fornite le informazioni necessarie. Ogni uso della forza nel raccogliere le informazioni è vietato e sanzionato.

Or. en

 

Emendamento    584

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.

3.  La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi è stato adeguatamente informato dalle autorità competenti degli obblighi che gl'incombono conformemente al presente regolamento e delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di tali obblighi e si rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) o non rispettando il processo di acquisizione dei dati biometrici.

Or. en

 

Emendamento    585

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.

3.  Se il richiedente rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli, ciò non impedisce all'autorità accertante di prendere una decisione su una domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Il fatto di non collaborare non dovrebbe costituire un criterio per respingere una domanda per rinuncia del richiedente, considerando l'incertezza su ciò che si potrebbe definire come mancanza di collaborazione. Se un richiedente non riesce a fornire le informazioni necessarie, questo non dovrebbe tuttavia impedire all'autorità accertante di prendere una decisione in merito alla domanda.

 

Emendamento    586

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.

3.  La domanda deve essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.

Or. en

 

Emendamento    587

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.

3.  La domanda può essere respinta considerandola implicitamente ritirata, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se il richiedente rifiuta di collaborare conformemente al paragrafo 2, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e delle conseguenze derivanti dal suo rifiuto di collaborare e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolvere tali obblighi.

Or. en

Motivazione

I motivi per considerare una domanda implicitamente ritirata sono stabiliti all'articolo 39. Questo testo ribadisce soltanto l'obbligo del richiedente di fornire informazioni a norma del paragrafo 2.

 

Emendamento    588

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.

4.  Il richiedente informa l'autorità competente dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente del suo numero di telefono o indirizzo e-mail a cui l'autorità in questione o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo.

Or. en

 

Emendamento    589

Péter Niedermüller, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.

4.  Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono o indirizzo e-mail a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo.

Or. en

Motivazione

La questione non è tanto che il richiedente accetti la corrispondenza al suo indirizzo, quanto il fatto che l'autorità accertante dovrebbe adoperarsi per garantire che tutta la corrispondenza raggiunga il richiedente. Qualsiasi controversia relativa ai canali di consegna della corrispondenza dovrebbe essere sottoposta al giudizio di un tribunale in caso di ricorso contro una decisione in primo grado.

 

Emendamento    590

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.

4.  Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale ha registrato una domanda di protezione internazionale, della residenza o domicilio o numero di telefono o indirizzo e-mail a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.

Or. en

 

Emendamento    591

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.

4.  Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica immediatamente all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.

Or. en

 

Emendamento    592

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il richiedente rimane nel territorio dello Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

soppresso

Or. en

 

Emendamento    593

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare periodicamente con le autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica, ovvero di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

soppresso

Or. en

 

Emendamento    594

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare periodicamente con le autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica, ovvero di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

6.  Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare periodicamente con le autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica, ovvero di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. bg

 

Emendamento    595

Péter Niedermüller, Kati Piri, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare periodicamente con le autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica, ovvero di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

6.  Il richiedente rispetta qualsiasi obbligo di comunicare periodicamente con le autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica, ovvero di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), qualora tale obbligo gli sia stato imposto dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che un obbligo di tale natura può anche non sussistere per il richiedente.

 

Emendamento    596

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare periodicamente con le autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica, ovvero di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

6.  Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare periodicamente con le autorità competenti, di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica e di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Or. en

 

Emendamento    597

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

7.  Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti dispongono la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali, compreso il contenuto di dispositivi elettronici come smartphone, tablet e computer portatili. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

Or. en

 

Emendamento    598

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

7.  Laddove necessario per il trattamento della domanda, le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale e al principio di proporzionalità, possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

Or. en

 

Emendamento    599

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

7.  Le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali esclusivamente per motivi di sicurezza. Alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

Or. en

 

Emendamento    600

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

7.  Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Le autorità competenti devono ricorrere alla perquisizione come ultima risorsa e fornire al richiedente una motivazione specifica per iscritto al riguardo. Alla perquisizione del richiedente ai sensi della presente direttiva provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

Or. en

 

Emendamento    601

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

7.  Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali in conformità del diritto nazionale. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

Or. en

Motivazione

Necessità di rispettare le pertinenti disposizioni del diritto nazionale.

 

Emendamento    602

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  L'Agenzia europea per l'asilo, in stretta collaborazione con le agenzie nazionali competenti e a integrazione del materiale informativo di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), redige materiale informativo comune contenente almeno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il materiale informativo comune è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo redige materiale informativo specifico destinato in particolare ai seguenti gruppi di destinatari:

a) richiedenti adulti, rivolgendo una particolare attenzione alle donne e ai soggetti vulnerabili;

b) minori non accompagnati;

c) minori accompagnati.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che tutti i richiedenti siano adeguatamente informati delle procedure che affronteranno. Armonizzando la fornitura delle informazioni e garantendo al contempo che le specificità nazionali possono essere integrate e spiegate, si rafforzerà ulteriormente il sistema europeo comune di asilo. Anche se l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo può sembrare la soluzione logica per il ruolo di coordinatore e forza trainante nell'elaborazione di tale materiale, sarebbe anche essenziale coinvolgere le autorità nazionali che utilizzeranno le informazioni sul campo.

 

Emendamento    603

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  I richiedenti godono del diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite in tutte le fasi della procedura a norma della sezione III del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    604

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Ai richiedenti è garantito il diritto a un colloquio sul merito della loro domanda, in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento e, se del caso, il diritto a un colloquio sull'ammissibilità, a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    605

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile:

L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro:

Or. en

Motivazione

Si tratta della formulazione utilizzata all'articolo 7, paragrafo 8, della posizione del Parlamento riguardo alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    606

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile:

L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro:

Or. en

 

Emendamento    607

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile:

L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro:

Or. en

Motivazione

Si tratta di un chiarimento inteso a migliorare la comprensione del CEAS tra i richiedenti.

 

Emendamento    608

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile:

L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, ove possibile, con un linguaggio semplice:

Or. en

 

Emendamento    609

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile:

L'autorità competente informa il richiedente, in una lingua che comprende, in modo conciso e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro:

Or. en

 

Emendamento    610

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  del diritto all'assistenza legale per la presentazione della domanda individuale, ivi compresa la possibilità di ricevere assistenza legale gratuita a norma dell'articolo 15;

Or. en

Motivazione

È fondamentale provvedere affinché il richiedente abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali per preparare la presentazione della sua domanda.

 

Emendamento    611

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

(c)  dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura;

Or. en

Motivazione

In tale ambito il riferimento al regolamento di Dublino è superfluo. Esistono diversi diritti di cui il richiedente gode e obblighi che gl'incombono e di nessuno altro di questi si fa menzione nel presente punto.

 

Emendamento    612

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

(c)  dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura;

Or. bg

 

Emendamento    613

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

(c)  dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compresi quelli a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

Or. en

 

Emendamento    614

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

(c)  dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso il diritto al ricongiungimento familiare e le procedure a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

Or. en

 

Emendamento    615

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

(c)  dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso il diritto di ricongiungersi con i familiari presenti sul territorio di un altro Stato membro, a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

Or. en

 

Emendamento    616

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  dei tempi della procedura;

(e)  degli eventuali termini che sono tenuti a rispettare e dei termini che le autorità competenti devono rispettare;

Or. en

Motivazione

Dal momento che i termini imposti hanno ripercussioni per il richiedente, è importante che questi ne sia informato. In modo analogo, affinché il richiedente comprenda che anche le autorità hanno dei termini da rispettare, è opportuno che sia informato anche di questi termini.

 

Emendamento    617

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  dei mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);

(f)  dei mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), incluso il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite;

Or. en

 

Emendamento    618

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  delle conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda;

(g)  delle conseguenze di un ritiro esplicito della domanda o di una sua sospensione;

Or. en

 

Emendamento    619

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  dell'esito della decisione dell'autorità accertante, della relativa motivazione, così come delle conseguenze di una decisione di rifiuto dello status di protezione internazionale e del modo in cui impugnarla.

(h)  dell'esito della decisione dell'autorità accertante, della motivazione del rigetto della domanda, così come delle conseguenze di una decisione di rifiuto dello status di protezione internazionale e del modo in cui impugnarla.

Or. en

Motivazione

In caso di decisione favorevole al riconoscimento dello status di rifugiato, l'autorità accertante non dovrebbe comunicare all'interessato la motivazione integrale, poiché altri richiedenti potrebbero trarne abusivamente profitto creando casi analoghi o identici. Tuttavia, nel caso di una decisione che riconosca il richiedente ammissibile alla protezione sussidiaria, è opportuno trasmettere all'interessato la motivazione integrale, poiché trattandosi di una decisione ritenuta parzialmente negativa, il ricorrente dovrebbe essere a conoscenza della motivazione completa per impugnare la decisione.

 

Emendamento    620

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  dell'esito della decisione dell'autorità accertante, della relativa motivazione, così come delle conseguenze di una decisione di rifiuto dello status di protezione internazionale e del modo in cui impugnarla.

(h)  dell'esito della decisione dell'autorità accertante, della relativa motivazione, così come delle conseguenze di una decisione di rifiuto dello status di protezione internazionale e dei termini e del modo in cui impugnarla.

Or. en

 

Emendamento    621

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)  del diritto a ricevere assistenza legale gratuita e a contattare le pertinenti ONG.

Or. en

 

Emendamento    622

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni previste al primo comma sono comunicate in tempo utile per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.

Le informazioni previste al primo comma sono fornite al momento della registrazione della domanda, per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7. Le informazioni sono fornite sia per iscritto che oralmente, se del caso con il supporto di attrezzature multimediali. Le informazioni orali possono essere fornite a livello individuale o di gruppo e i richiedenti hanno la possibilità di porre domande in merito alle fasi procedurali che dovrebbero seguire per quanto riguarda la procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Nel caso di minori, le informazioni sono fornite in modo adatto a loro, da personale adeguatamente qualificato e con il coinvolgimento del tutore.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento fornisce chiarimenti sui diritti di informazione, al fine di riprodurre alcuni dei requisiti del regolamento di Dublino.

 

Emendamento    623

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni previste al primo comma sono comunicate in tempo utile per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.

Tutte le informazioni previste al primo comma sono comunicate in tempo utile per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7. Le informazioni di cui alle lettere da (a) a (g) sono comunicate al richiedente al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

È importante che il richiedente sia informato dei suoi obblighi quanto prima nel corso della procedura. Poiché il richiedente è tenuto a essere presente al momento della registrazione, ciò offre alle autorità degli Stati membri una buona opportunità per informarlo di tali obblighi.

 

Emendamento    624

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni previste al primo comma sono comunicate in tempo utile per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.

Le informazioni previste al primo comma sono comunicate al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale e in ogni caso prima del colloquio personale, per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dalla presente direttiva e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.

Or. en

 

Emendamento    625

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni previste al primo comma sono comunicate in tempo utile per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.

Le informazioni previste al primo comma sono comunicate al momento della presentazione della domanda e al più tardi all'atto della sua registrazione, per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.

Or. en

 

Emendamento    626

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le informazioni sono fornite ai minori in modo adatto alla loro età e in una lingua che comprendano, da personale adeguatamente qualificato.

Or. en

 

Emendamento    627

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici.

3.  L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici. Questo avviene anche quando il richiedente si trova nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera.

Or. en

 

Emendamento    628

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici.

3.  L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici, a meno che il richiedente non disponga di adeguate risorse.

Or. en

 

Emendamento    629

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici.

3.  L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è fornita ai richiedenti a titolo gratuito.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri ciò non è previsto dal diritto nazionale.

 

Emendamento    630

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici.

3.  L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è fornita ai richiedenti a titolo gratuito.

Or. en

 

Emendamento    631

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  L'Agenzia europea per l'asilo offre un sito web dedicato contenente informazioni sul sistema europeo comune di asilo, con particolare riferimento al funzionamento del presente regolamento, rivolto ai richiedenti protezione internazionale nonché ai potenziali richiedenti. Le informazioni sul sito web sono complete e aggiornate, sono fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro e sono disponibili in tutte le principali lingue parlate dai richiedenti protezione internazionale che arrivano in Europa.

Or. en

Motivazione

L'idea di fondo della suddetta proposta è di contrastare le informazioni (false) fornite ai potenziali richiedenti nei paesi terzi da scafisti e altri individui, al fine di garantire che essi abbiano una conoscenza realistica dei principi fondamentali del CEAS. La speranza è che in tal modo si possa contribuire a garantire che i richiedenti che hanno scarse probabilità di ricevere protezione in Europa evitino i rischi e gli oneri dell'attraversamento del Mediterraneo per arrivare in Europa.

 

Emendamento    632

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo redige materiale informativo comune contenente almeno le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il materiale informativo comune è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di utilizzarlo e di completarlo, ove necessario, con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    633

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  L'autorità accertante può anche offrire al richiedente la presenza di un mediatore culturale che lo assista nel corso della procedura e, in particolare, durante il colloquio personale.

Or. en

Motivazione

L'esperienza sul campo dimostra che i mediatori culturali possono fungere da utile catalizzatore per promuovere la comprensione tra il richiedente e l'autorità accertante.

 

Emendamento    634

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  Le autorità competenti degli Stati membri tengono informati i richiedenti sui progressi delle procedure effettuate nell'ambito del presente regolamento per quanto riguarda la loro domanda. Tali informazioni sono fornite per iscritto a intervalli regolari. Nel caso dei minori, le autorità competenti informano sia il minore che il tutore con le medesime modalità. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione per stabilire le modalità della fornitura di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Sembrerebbe ragionevole chiedere alle autorità di tenere informati i richiedenti sul decorso della procedura che li interessa, non limitandosi a informarli soltanto in sede di adozione della decisione. La garanzia che i richiedenti siano tenuti regolarmente informati sullo stato della loro domanda può creare fiducia nel sistema e contribuire a limitare i movimenti secondari.

 

Emendamento    635

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale.

4.  L'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale, informandolo in merito alle diverse organizzazioni governative e non governative e garantendogli la possibilità di contattarle.

Or. en

 

Emendamento    636

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale.

4.  Entro 14 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale.

Or. en

Motivazione

Visti i termini imposti dal presente regolamento, è importante stabilire che i richiedenti possono contattare l'UNHCR entro un termine ragionevole a decorrere dalla presentazione della loro domanda.

 

Emendamento    637

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale.

4.  L'autorità accertante, se fattibile, può offrire al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con un'altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza legale professionale.

Or. en

 

Emendamento    638

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale.

4.  L'autorità accertante può offrire al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale.

Or. en

Emendamento    639

Laura Ferrara

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore, avvocato o altro consulente legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.

5.  L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore, avvocato o altro consulente legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere b) e c), necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.

Or. it

 

Emendamento    640

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore, avvocato o altro consulente legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.

5.  L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore, avvocato o altro consulente legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.

Or. en

 

Emendamento    641

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore, avvocato o altro consulente legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.

5.  L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore o rappresentante legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.

Or. hu

 

Emendamento    642

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'autorità accertante comunica entro un termine ragionevole al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante può comunicare la decisione al tutore, avvocato o consulente anziché al richiedente.

6.  L'autorità accertante comunica per iscritto entro sette giorni al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante comunica la decisione al tutore, avvocato o consulente nonché al richiedente.

Or. en

Motivazione

È opportuno rendere conforme la formulazione dell'articolo 8, paragrafo 6, con quella dell'articolo 35, paragrafo 1. Il richiedente e il suo avvocato o consulente dovrebbero essere entrambi informati per iscritto entro sette giorni dal momento in cui è stata adottata la decisione.

 

Emendamento    643

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'autorità accertante comunica entro un termine ragionevole al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante può comunicare la decisione al tutore, avvocato o consulente anziché al richiedente.

6.  L'autorità accertante comunica entro cinque giorni al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante comunica la decisione anche al tutore, avvocato o consulente.

Or. en

 

Emendamento    644

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'autorità accertante comunica entro un termine ragionevole al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante può comunicare la decisione al tutore, avvocato o consulente anziché al richiedente.

6.  L'autorità accertante comunica entro cinque giorni al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante comunica la decisione al tutore, avvocato o consulente nonché al richiedente.

Or. en

 

Emendamento    645

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'autorità accertante comunica entro un termine ragionevole al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante può comunicare la decisione al tutore, avvocato o consulente anziché al richiedente.

6.  L'autorità accertante comunica entro un termine ragionevole al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore o avvocato, l'autorità accertante può comunicare la decisione al tutore o avvocato anziché al richiedente.

Or. en

 

Emendamento    646

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I richiedenti hanno il diritto di rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.

1.  I richiedenti hanno il diritto di rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione definitiva secondo la procedura amministrativa prevista al capo III e fintantoché un'eventuale procedura d'impugnazione in corso connessa alla domanda, alla decisione di rimpatrio o all'ordine di allontanamento non sia conclusa.

Or. en

 

Emendamento    647

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I richiedenti hanno il diritto di rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.

1.  I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.

Or. en

 

Emendamento    648

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I richiedenti hanno il diritto di rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.

1.  I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.

Or. fr

 

Emendamento    649

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I richiedenti hanno il diritto di rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.

1.  I richiedenti hanno il diritto di rimanere nello Stato membro competente, ai fini della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.

Or. en

Motivazione

Il richiedente può anche lavorare durante la procedura di esame della domanda. Il suo diritto di rimanere, pertanto, non dovrebbe essere limitato esclusivamente alla procedura, sebbene questa costituisca il motivo principale.

 

Emendamento    650

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

2.  Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    651

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

2.  Il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. en

 

Emendamento    652

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

2.  Il diritto di rimanere non conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. en

Motivazione

Non occorre determinare la natura del diritto di rimanere, basta semplicemente stabilire che esso non è un diritto di recarsi nel territorio degli altri Stati membri.

 

Emendamento    653

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

2.  Il diritto di rimanere non dà diritto ad alcun tipo di titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. en

 

Emendamento    654

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

2.  Il diritto di rimanere dà diritto a un titolo di soggiorno al fine di rendere efficace la domanda, e conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che il richiedente possa essere contattato tramite un numero di telefono o un indirizzo e-mail.

Or. en

 

Emendamento    655

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

2.  Il diritto di rimanere non può dare diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. fr

 

Emendamento    656

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità competente dello Stato membro può revocare il diritto del richiedente di rimanere nel suo territorio nel corso della procedura amministrativa se:

soppresso

(a) il richiedente reitera la domanda in conformità all'articolo 42 e alle condizioni previste all'articolo 43;

 

(b) il richiedente è consegnato o estradato, secondo il caso, in un altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato d'arresto europeo36 o in un paese terzo o a un giudice penale internazionale.

 

_________________

 

36 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

 

Or. en

 

Emendamento    657

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità competente dello Stato membro può revocare il diritto del richiedente di rimanere nel suo territorio nel corso della procedura amministrativa se:

3.  L'autorità competente dello Stato membro revoca il diritto del richiedente di rimanere nel suo territorio nel corso della procedura amministrativa se:

Or. en

 

Emendamento    658

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente reitera la domanda in conformità all'articolo 42 e alle condizioni previste all'articolo 43;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    659

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente reitera la domanda in conformità all'articolo 42 e alle condizioni previste all'articolo 43;

soppresso

Or. en

Motivazione

È inaccettabile allontanare le persone dal territorio europeo fintantoché non sia stata adottata una decisione definitiva sulla loro domanda.

 

Emendamento    660

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente reitera la domanda in conformità all'articolo 42 e alle condizioni previste all'articolo 43;

(a)  il richiedente reitera una o più volte la domanda in conformità all'articolo 42 e alle condizioni previste all'articolo 43;

Or. en

Motivazione

La domanda potrebbe essere reiterata in ragione del fatto che il richiedente non si trova nel territorio dello Stato membro competente per la prima domanda. In tal caso, al richiedente deve essere consentito rimanere per reiterare la domanda.

 

Emendamento    661

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b) bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  la persona è, o diventa una minaccia per la sicurezza nazionale dello Stato membro o commette un crimine. In questo caso la persona deve essere immediatamente estradata nel paese di origine o di transito.

Or. bg

 

Emendamento    662

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  una persona rappresenta un rischio per la sicurezza interna o l'ordine pubblico dello Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    663

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, lettera b), soltanto se l'autorità accertante ha appurato che la decisione di estradizione non comporterà il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    664

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, lettera b), soltanto se l'autorità accertante ha appurato che la decisione di estradizione non comporterà il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro.

4.  Gli Stati membri possono estradare o espellere un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e b), soltanto se l'autorità accertante ha appurato che la decisione di estradizione o di rimpatrio non comporterà il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    665

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, lettera b), soltanto se l'autorità accertante ha appurato che la decisione di estradizione non comporterà il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro.

4.  Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, lettera b), soltanto se la decisione di estradizione non comporterà il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri, la decisione di estradare il richiedente in un paese terzo è distinta dalla decisione sulla domanda di asilo. Pertanto, l'autorità accertante non svolge alcun ruolo decisionale in merito all'estradizione, che è di competenza esclusiva del giudice nazionale.

 

Emendamento    666

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10  

soppresso

Colloquio sull'ammissibilità

 

1. Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.

 

2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino perché i motivi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, non si applicherebbero alla sua situazione particolare.

 

Or. fr

 

Emendamento    667

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10  

soppresso

Colloquio sull'ammissibilità

 

1. Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.

 

2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino perché i motivi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, non si applicherebbero alla sua situazione particolare.

 

Or. en

 

Emendamento    668

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10  

soppresso

Colloquio sull'ammissibilità

 

1. Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.

 

2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino perché i motivi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, non si applicherebbero alla sua situazione particolare.

 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conforme ai precedenti, volti a eliminare il requisito della verifica dell'ammissibilità ai fini dell'applicazione del regolamento Dublino.

 

Emendamento    669

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.

1.  Se l'autorità accertante decide di effettuare una verifica dell'ammissibilità a norma dell'articolo 36, e prima che detta autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale su tale ammissibilità.

Or. en

Motivazione

La verifica dell'ammissibilità non dovrebbe costituire un requisito della procedura di esame della domanda, bensì essere opzionale. Il colloquio dovrebbe essere personale, conformemente a quanto disposto dalla direttiva vigente.

 

Emendamento    670

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.

1.  Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, al richiedente è concesso il diritto di essere ascoltato ed è data la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.

Or. en

 

Emendamento    671

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino perché i motivi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, non si applicherebbero alla sua situazione particolare.

2.  Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino perché i motivi di cui all'articolo 36 non si applicherebbero alla sua situazione particolare.

Or. en

 

Emendamento    672

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le autorità nazionali competenti per l'asilo hanno il compito di condurre i colloqui sull'ammissibilità. Gli Stati membri non possono affidare detto compito ad altre autorità.

Or. en

 

Emendamento    673

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio sul merito della sua domanda.

1.  Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio sul merito della sua domanda con una persona competente, ai sensi del diritto nazionale, per condurre tale colloquio.

Or. fr

 

Emendamento    674

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio sul merito della sua domanda.

1.  Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, al richiedente è concesso il diritto di essere ascoltato ed è data la possibilità di sostenere un colloquio sul merito della sua domanda.

Or. en

 

Emendamento    675

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nel colloquio sul merito è data al richiedente una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

2.  Nel colloquio sul merito è data al richiedente una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile.

Or. en

 

Emendamento    676

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nel colloquio sul merito è data al richiedente una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

2.  Nel colloquio sul merito è data al richiedente una sufficiente possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è da preferirsi. Il termine "congruo" ha un'accessione limitata e spesso negativa in inglese, mentre il termine "sufficiente" è più chiaro in questo caso.

 

Emendamento    677

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nel colloquio sul merito è data al richiedente una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

2.  Nel colloquio sul merito è data al richiedente la possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Or. en

 

Emendamento    678

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nel colloquio sul merito è data al richiedente una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

2.  Nel colloquio sul merito è data al richiedente la possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Or. fr

 

Emendamento    679

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare o di polizia.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale disposizione andrebbe eliminata e aggiunta all'articolo 12 relativo ai criteri applicabili al colloquio personale. In tal modo, essa si applicherebbe sia ai colloqui sull'ammissibilità sia a quelli sul merito.

 

Emendamento    680

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare o di polizia.

3.  La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare o di polizia. Deve essere garantita la presenza di interpreti e avvocati.

Or. en

 

Emendamento    681

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare o di polizia.

3.  Le autorità nazionali competenti per l'asilo hanno il compito di condurre i colloqui sul merito. Gli Stati membri non possono affidare tale compito ad altre autorità.

Or. en

 

Emendamento    682

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare o di polizia.

3.  La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare.

Or. en

 

Emendamento    683

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al richiedente è data la possibilità di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

1.  Al richiedente è concesso il diritto di essere ascoltato ed è data la possibilità di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    684

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al richiedente è data la possibilità di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

1.  Al richiedente è data la possibilità di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    685

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici, Marju Lauristin

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e a consentire al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda.

2.  Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che tali condizioni consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla direttiva vigente, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le condizioni del colloquio siano atte a consentire al richiedente di illustrare in modo esauriente la sua domanda.

 

Emendamento    686

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  È garantita la presenza dell'avvocato o altro consulente legale del richiedente a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

Or. en

 

Emendamento    687

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), o da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

3.  Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4 bis.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti. Si veda l'articolo 5, paragrafo 4.

 

Emendamento    688

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), o da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

3.  Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

Or. en

 

Emendamento    689

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), o da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

3.  Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante. Detta autorità provvede a che siano presenti interpreti e mediatori culturali, all'occorrenza, e avvocati.

Or. en

 

Emendamento    690

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), o da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

3.  Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), qualora vi sia un numero sproporzionato di domande, previa richiesta dell'autorità nazionale.

Or. en

Motivazione

Il compito di condurre i colloqui personali dovrebbe essere affidato (quando richiesto dallo Stato) soltanto ad esperti inviati dall'EASO e nominati a tal fine, e non dalle autorità di altri Stati membri, poiché ciò rientra in uno dei principali ambiti di competenza di ciascuno Stato. L'assistenza, pertanto, dovrebbe essere fornita soltanto se richiesta ed esclusivamente tramite l'EASO. Il personale dell'autorità accertante è assistito da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo soltanto in caso di un numero sproporzionato di domande e solo previa richiesta dell'autorità nazionale.

 

Emendamento    691

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Le persone che conducono i colloqui personali sull'ammissibilità o sul merito delle domande non indossano un'uniforme militare o di polizia durante tali colloqui.

Or. en

Motivazione

La disposizione è stata trasferita dall'articolo 11, paragrafo 3, poiché rientra piuttosto nei criteri del colloquio personale, e dovrebbe riguardare sia i colloqui sull'ammissibilità sia quelli sul merito delle domande.

 

Emendamento    692

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi assistere nello svolgimento del colloquio da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

soppresso

Or. en

 

Emendamento    693

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi assistere nello svolgimento del colloquio da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

soppresso

Or. en

 

Emendamento    694

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici, Birgit Sippel

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi assistere nello svolgimento del colloquio da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

4.  Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi assistere nello svolgimento del colloquio da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4 bis.

Or. en

Motivazione

Soltanto agli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe essere consentito sostituire l'autorità accertante dello Stato membro competente ai fini dell'esame delle domande.

 

Emendamento    695

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi assistere nello svolgimento del colloquio da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

4.  Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi assistere nello svolgimento del colloquio da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), previa richiesta dell'autorità nazionale.

Or. en

Motivazione

Il compito di condurre i colloqui personali dovrebbe essere affidato (quando richiesto dallo Stato) soltanto ad esperti inviati dall'EASO e nominati a tal fine, e non dalle autorità di altri Stati membri, poiché ciò rientra in uno dei principali ambiti di competenza di ciascuno Stato. L'assistenza, pertanto, dovrebbe essere fornita soltanto se richiesta ed esclusivamente tramite l'EASO. Il personale dell'autorità accertante è assistito da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo soltanto in caso di un numero sproporzionato di domande e solo previa richiesta dell'autorità nazionale.

 

Emendamento    696

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il colloquio personale può essere omesso quando l'autorità accertante:

Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso quando l'autorità accertante:

Or. fr

 

Emendamento    697

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La mancanza di un colloquio personale a norma della lettera b) non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. Detta autorità dà al richiedente la possibilità effettiva di produrre ulteriori informazioni. In caso di dubbio circa lo stato del richiedente, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se il suo stato d'incapacità o d'impossibilità di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.

La mancanza di un colloquio personale a norma della lettera b) non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. Detta autorità dà al richiedente la possibilità effettiva di produrre ulteriori informazioni. In caso di dubbio circa lo stato del richiedente, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se il suo stato d'incapacità o d'impossibilità di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo. Se, a seguito della consultazione di detto professionista del settore medico, è palese che lo stato d'incapacità o d'impossibilità di sostenere il colloquio del richiedente è temporaneo, l'autorità accertante rinvia il colloquio personale fino al momento in cui il richiedente è in grado di sostenerlo.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede che sia dato alcun seguito alla consultazione medica. È importante garantire che, ove possibile, il colloquio personale abbia luogo e che per ragioni mediche possa essere rinviato.

 

Emendamento    698

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La mancanza di un colloquio personale a norma della lettera b) non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. Detta autorità dà al richiedente la possibilità effettiva di produrre ulteriori informazioni. In caso di dubbio circa lo stato del richiedente, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se il suo stato d'incapacità o d'impossibilità di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.

La mancanza di un colloquio personale a norma della lettera b) non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. Detta autorità dà al richiedente la possibilità effettiva di produrre ulteriori informazioni. In caso di dubbio circa lo stato del richiedente, l'autorità accertante può consultare un professionista del settore medico per stabilire se il suo stato d'incapacità o d'impossibilità di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.

Or. en

 

Emendamento    699

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.

6.  La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali e la vulnerabilità del richiedente nonché la situazione nel suo paese d'origine. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali il fatto di essere sopravvissuto a un naufragio o indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato o che possa essere stato vittima di tratta o di qualsiasi forma di violenza fondata sull'orientamento sessuale o sul genere.

Or. en

 

Emendamento    700

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.

6.  La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.

Or. en

 

Emendamento    701

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.

6.  La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi la situazione regnante nel paese d'origine, l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.

Or. en

Motivazione

Quest'aggiunta riflette la formulazione utilizzata all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), della proposta.

 

Emendamento702

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.

6.  La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.

Or. bg

 

Emendamento    703

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti, compresi gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ha preliminarmente ricevuto una formazione specifica comprendente gli elementi elencati all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), tra cui in tema di diritto internazionale dei diritti umani, diritto dell'Unione in materia di asilo e norme sull'accesso alla procedura di protezione internazionale, anche in riferimento alle persone che potrebbero necessitare di garanzie procedurali particolari.

7.  Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti, compresi gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ha preliminarmente ricevuto una formazione specifica comprendente gli elementi elencati all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), tra cui in tema di diritto internazionale dei diritti umani, diritto dell'Unione in materia di asilo e norme sull'accesso alla procedura di protezione internazionale, anche in riferimento alle persone che potrebbero necessitare di garanzie procedurali specifiche.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rende la terminologia conforme alla posizione del Parlamento europeo su altri strumenti del sistema comune europeo d'asilo, in particolare la direttiva accoglienza.

 

Emendamento    704

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per il colloquio personale è messo a disposizione un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona che conduce il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente.

Per il colloquio personale è messo a disposizione un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona che conduce il colloquio. L'interprete ha le competenze per tradurre adeguatamente le dichiarazioni relative al contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali e la vulnerabilità del richiedente, evitando espressioni scorrette, stereotipate e sprezzanti. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente.

Or. en

 

Emendamento    705

Laura Ferrara

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Su istanza del richiedente l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile e a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che l'istanza si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente.

soppresso

Or. it

Emendamento    706

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Su istanza del richiedente l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile e a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che l'istanza si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente.

Su istanza del richiedente l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente.

Or. en

 

Emendamento    707

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Su istanza del richiedente l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile e a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che l'istanza si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente.

Su istanza del richiedente l'autorità accertante può provvedere a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile e a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che l'istanza si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente.

Or. bg

Emendamento    708

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Su istanza del richiedente l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile e a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che l'istanza si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente.

L'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile. L'autorità accertante e l'interprete hanno già ricevuto una formazione specifica sul diritto internazionale in materia di asilo e sull'identificazione delle vittime di tratta, tortura e violenza basata sull'orientamento sessuale e sul genere.

Or. en

 

Emendamento    709

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  La mancanza di un colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    710

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  La mancanza di un colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

9.  Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 1, e a condizione che siano stati compiuti sforzi sufficienti per garantire che al richiedente sia stata data la possibilità di effettuare un colloquio personale, la mancanza di un colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Sebbene si possa accettare che alcune decisioni siano prese senza il colloquio personale, gli articoli 11 e 12 sanciscono che il richiedente ha diritto a tale colloquio e che le autorità accertanti devono compiere sforzi sufficienti per garantire che il colloquio personale abbia luogo, prima che una decisione possa essere presa senza un colloquio personale.

 

Emendamento    711

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  La mancanza di un colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

9.  La mancanza di un colloquio personale, omesso a norma del paragrafo 5, non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 5 del presente articolo stabilisce le ragioni accettabili per omettere il colloquio. A fini di chiarezza legislativa, appare sensato collegare a tale paragrafo il diritto dell'autorità accertante di prendere una decisione senza aver condotto un colloquio.

 

Emendamento    712

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici, Birgit Sippel

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante o altra autorità o esperto che l'assiste o che conduce il colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.

1.  L'autorità accertante o gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4 bis, che l'assistono o che conducono il colloquio personale redigono un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.

Or. en

Motivazione

Soltanto agli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe essere consentito sostituire l'autorità accertante dello Stato membro competente ai fini dell'esame delle domande.

 

Emendamento    713

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante o altra autorità o esperto che l'assiste o che conduce il colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.

1.  L'autorità accertante o altra autorità o esperto che l'assiste o che conduce il colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso. Al richiedente è fornita una copia del verbale.

Or. en

 

Emendamento    714

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante o altra autorità o esperto che l'assiste o che conduce il colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.

1.  L'autorità accertante che conduce il colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali e una trascrizione dello stesso.

Or. en

 

Emendamento    715

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione.

2.  Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione e della sua finalità. Tuttavia, se il richiedente è un minore, l'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nella decisione che stabilisce se effettuare una registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale.

Or. en

Motivazione

Il richiedente deve essere informato della finalità della registrazione. Nel caso di minori occorre decidere se è nell'interesse superiore del minore effettuare una registrazione sonora o audiovisiva del colloquio.

 

Emendamento    716

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione.

2.  Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione ed è richiesto il suo consenso.

Or. en

 

Emendamento    717

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione.

2.  Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione e fornisce il suo consenso.

Or. en

 

Emendamento    718

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione.

2.  Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione e dell'uso che sarà fatto della stessa.

Or. en

 

Emendamento    719

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, ove necessario con l'assistenza di un interprete. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale.

3.  Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione e dopo aver ricevuto una copia del verbale, tradotta in una lingua che comprende, e l'assistenza di un avvocato. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale e gli è concessa la possibilità di integrare elementi, rettificarlo e verificare l'avvenuto inserimento di tali integrazioni e/o correzioni al verbale del colloquio.

Or. en

 

Emendamento    720

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, ove necessario con l'assistenza di un interprete. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale.

3.  Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi o altri errori fattuali contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, ove necessario con l'assistenza di un interprete. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale.

Or. en

 

Emendamento    721

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, ove necessario con l'assistenza di un interprete. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale.

3.  Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale e nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale e degli elementi sostanziali della trascrizione, ove necessario con l'assistenza di un interprete. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale e della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale.

Or. en

Motivazione

Appare sensato che i richiedenti abbiano diritto a formulare osservazioni e fornire chiarimenti sia sul verbale che sulla trascrizione.

 

Emendamento    722

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale hanno accesso al verbale o alla trascrizione e alla registrazione prima che l'autorità accertante adotti una decisione.

5.  L'autorità accertante provvede a che il richiedente e/o il tutore, avvocato o altro consulente legale che lo rappresenta abbiano accesso al verbale, alla trascrizione e alla registrazione non appena possibile dopo il colloquio, e in ogni caso in tempo utile prima che l'autorità accertante adotti una decisione.

Or. en

Motivazione

Il chiarimento è volto a garantire che i richiedenti abbiano accesso ai documenti fondamentali sui quali si baseranno le decisioni sulla domanda.

 

Emendamento    723

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale hanno accesso al verbale o alla trascrizione e alla registrazione prima che l'autorità accertante adotti una decisione.

5.  Il richiedente e il suo avvocato hanno accesso al verbale o alla trascrizione e alla registrazione prima che l'autorità accertante adotti una decisione.

Or. en

 

Emendamento    724

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Se la domanda è esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della registrazione contemporaneamente alla decisione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    725

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Se la domanda è esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della registrazione contemporaneamente alla decisione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    726

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Se la domanda è esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della registrazione contemporaneamente alla decisione.

6.  Qualora la domanda fosse esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della registrazione al momento della decisione.

Or. fr

Emendamento    727

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Se la domanda è esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della registrazione contemporaneamente alla decisione.

6.  Se la domanda è esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della registrazione prima della decisione.

Or. en

 

Emendamento    728

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

7.  L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo.

Or. en

 

Emendamento    729

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

7.  L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per un anno a decorrere dalla data della decisione definitiva sulla domanda, compresi tutti i gradi d'impugnazione. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Nel contesto delle domande reiterate, è possibile che una registrazione del colloquio personale sia utile dopo che è stata presa una decisione definitiva sulla domanda. Tuttavia, dati i limiti temporali generali per la gestione delle domande, in particolare quelle reiterate, non si capisce perché la registrazione dovrebbe essere conservata per dieci anni. Un periodo di un anno, dopo che la decisione definitiva è stata adottata, appare più che sufficiente.

 

Emendamento    730

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

7.  L'autorità competente conserva la registrazione e la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata e la trascrizione è distrutta alla scadenza di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    731

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

7.  La determinazione del periodo di conservazione della registrazione o della trascrizione rientra fra le competenze degli Stati membri. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. hu

Emendamento    732

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

7.  L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per due anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    733

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

7.  L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per cinque anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il periodo più breve di conservazione dei dati corrisponde ai nuovi periodi di conservazione dei dati approvati nella posizione del PE su Eurodac.

 

Emendamento    734

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda in ciascuna fase della procedura.

1.  Non appena la domanda di protezione internazionale è stata registrata dalle autorità competenti a norma dell'articolo 27, il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda in ciascuna fase della procedura.

Or. en

Motivazione

Il richiedente deve essere assistito e rappresentato da un avvocato in tempo utile prima di presentare la sua domanda (conformemente alla procedura in tre fasi prevista nella proposta della Commissione). Non appena lo Stato membro ha registrato la domanda, il richiedente dovrebbe aver diritto di essere assistito e rappresentato da un avvocato.

 

Emendamento    735

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda in ciascuna fase della procedura.

1.  Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda in ciascuna fase della procedura.

Or. en

 

Emendamento    736

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

2.  Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Non appena la domanda di protezione internazionale è stata registrata dalle autorità competenti a norma dell'articolo 27, il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'emendamento all'articolo 14, paragrafo 1.

 

Emendamento    737

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

2.  Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato in maniera efficace, non appena possibile e al più tardi all'atto della registrazione della domanda, del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Or. en

 

Emendamento    738

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

2.  Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite, non appena è stata manifestata la volontà di ottenere protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    739

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

2.  Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere nella fase della procedura d'impugnazione l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri l'assistenza legale gratuita non è fornita a livello amministrativo.

 

Emendamento    740

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

2.  Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere nella fase d'impugnazione della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere nella fase d'impugnazione della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Or. en

 

Emendamento    741

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

1.  Non appena la domanda di protezione internazionale è stata registrata dalle autorità competenti a norma dell'articolo 27, su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'emendamento all'articolo 14, paragrafo 1.

 

Emendamento    742

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

1.  Lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V, non appena possibile dopo che è stata manifestata la volontà di ottenere protezione internazionale e, in ogni caso, entro due giorni da detta manifestazione.

Or. en

 

Emendamento    743

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

1.  Su istanza del richiedente, e al più presto dopo che la domanda è stata presentata, lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

Or. en

 

Emendamento    744

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

1.  Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

Or. en

 

Emendamento    745

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

1.  Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite per gli aspetti relativi alla domanda in tutte le fasi della procedura.

Or. en

Motivazione

L'assistenza legale gratuita dovrebbe essere disponibile in tutte le fasi della procedura.

 

Emendamento    746

Maria Grapini

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

1.  Su istanza del richiedente lo Stato membro può fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

Or. ro

Emendamento    747

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

1.  Lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

Or. en

 

Emendamento    748

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini della procedura amministrativa l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite comprendono almeno:

soppresso

(a) la comunicazione di informazioni sulla procedura alla luce della situazione personale del richiedente;

 

(b) l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, se necessario anche la partecipazione al colloquio personale;

 

(c) la spiegazione dei motivi di una decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale e delle relative conseguenze, così come informazioni sui mezzi per impugnarla.

 

Or. en

 

Emendamento    749

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai fini della procedura amministrativa l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite comprendono almeno:

2.  Ai fini della procedura d'impugnazione l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite comprendono almeno:

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri l'assistenza legale gratuita non è fornita a livello amministrativo.

 

Emendamento    750

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  l'assistenza nella preparazione e presentazione della domanda a norma dell'articolo 28;

Or. en

Motivazione

È importante precisare che il richiedente ha diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali prima della presentazione della domanda, poiché si tratta di un'importante fase amministrativa della procedura.

 

Emendamento    751

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, se necessario anche la partecipazione al colloquio personale;

(b)  l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, anche la partecipazione al colloquio personale;

Or. en

Motivazione

È importante garantire sempre la possibilità dell'assistenza legale per partecipare al colloquio personale.

 

Emendamento    752

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, se necessario anche la partecipazione al colloquio personale;

(b)  l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, anche la partecipazione al colloquio personale;

Or. en

 

Emendamento    753

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, se necessario anche la partecipazione al colloquio personale;

(b)  l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, e la partecipazione al colloquio personale;

Or. en

 

Emendamento    754

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa può essere esclusa se:

soppresso

(a) il richiedente dispone di risorse sufficienti;

 

(b) la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;

 

(c) i tratta di una domanda reiterata.

 

Or. en

 

Emendamento    755

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa può essere esclusa se:

soppresso

(a) il richiedente dispone di risorse sufficienti;

 

(b) la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;

 

(c) i tratta di una domanda reiterata.

 

Or. en

 

Emendamento    756

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa può essere esclusa se:

soppresso

(a) il richiedente dispone di risorse sufficienti;

 

(b) la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;

 

(c) i tratta di una domanda reiterata.

 

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri l'assistenza legale gratuita non è fornita a livello amministrativo.

 

Emendamento    757

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Vi è il rischio che tale disposizione sia interpretata in senso troppo ampio dalle autorità e andrebbe quindi eliminata.

 

Emendamento    758

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    759

Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è perfettamente in linea con la posizione adottata dal Parlamento sulla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    760

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;

(b)  la domanda è considerata palesemente priva degli elementi sostanziali e quindi non ha prospettive di successo;

Or. en