Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0224(COD)

26.6.2017

EMENDAMENTI

761 - 1117

Progetto di relazione

Laura Ferrara

(PE597.506v01-00)

Procedura comune di protezione internazionale nell'Unione

Proposta di regolamento

( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )

AM_Com_LegReport

Emendamento    761

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa se:

soppresso

(a) il richiedente dispone di risorse sufficienti;

 

(b) il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo;

 

(c) il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello.

 

Or. en

 

Emendamento    762

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa se:

La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione è esclusa se:

Or. en

 

Emendamento    763

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    764

Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con la posizione assunta dal Parlamento nella direttiva accoglienza.

 

Emendamento    765

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente disposizione rischierebbe di essere interpretata in modo troppo ampio dalle autorità e dovrebbe essere soppressa.

 

Emendamento    766

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo;

(b)  il ricorso è così manifestamente insussistente o improprio da non avere prospettive concrete di successo ed è presentato al solo scopo di ritardare l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'allontanamento del richiedente dal territorio di uno Stato membro;

Or. en

 

Emendamento    767

Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello.

(c)  il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello, e il secondo grado d'impugnazione non è considerato avere prospettive concrete di successo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con la posizione assunta dal Parlamento nella direttiva accoglienza.

 

Emendamento    768

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    769

Péter Niedermüller, Kati Piri, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

In applicazione di tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

Or. en

 

Emendamento    770

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice.

Or. en

 

Emendamento    771

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Or. en

 

Emendamento    772

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  All'avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale è dato accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione.

1.  All'avvocato, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale è dato accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione.

Or. en

 

Emendamento    773

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante può negare l'accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente qualora la divulgazione delle informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono, o qualora ne risultino compromessi gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri. In detti casi l'autorità accertante:

soppresso

(a) apre l'accesso a tali informazioni o fonti al giudice nella procedura d'impugnazione;

 

(b) provvede a che sia rispettato il diritto del richiedente alla difesa.

 

Or. en

 

Emendamento    774

Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante può negare l'accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente qualora la divulgazione delle informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono, o qualora ne risultino compromessi gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri. In detti casi l'autorità accertante:

L'autorità accertante può negare l'accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente qualora la divulgazione delle informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono. In detti casi l'autorità accertante:

Or. en

Motivazione

Poiché è necessario che l'avvocato del richiedente abbia accesso alla pratica di quest'ultimo al fine di fornirgli adeguata consulenza sulla domanda, la deroga a tale accesso deve essere molto limitata. Il testo soppresso è troppo ampio e vago e consente, pertanto, un'esclusione generale dell'accesso alla pratica.

 

Emendamento    775

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Con riguardo alla lettera b) l'autorità accertante dà accesso a dette informazioni o fonti in particolare all'avvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

Con riguardo alla lettera b) l'autorità accertante può dare accesso a dette informazioni o fonti in particolare all'avvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    776

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Con riguardo alla lettera b) l'autorità accertante dà accesso a dette informazioni o fonti in particolare all'avvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

Con riguardo alla lettera b) l'autorità accertante dà accesso a dette informazioni o fonti in particolare all'avvocato che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    777

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente ha accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per conferire con il richiedente a norma della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

3.  Il rappresentante legale che assiste o rappresenta un richiedente ha accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per conferire con il richiedente a norma della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. hu

 

Emendamento    778

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente ha accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per conferire con il richiedente a norma della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

3.  L'avvocato che assiste o rappresenta un richiedente può avere accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per conferire con il richiedente a norma della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. en

 

Emendamento    779

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il richiedente ha facoltà di farsi accompagnare al colloquio personale da un avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale. L'avvocato o altro consulente legale ha facoltà d'intervenire durante il colloquio personale.

4.  Il richiedente ha facoltà di farsi accompagnare al colloquio personale da un avvocato ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale.

Or. en

 

Emendamento    780

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'autorità accertante può richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma del diritto nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e può chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

5.  L'autorità accertante può richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma del diritto nazionale da un avvocato, e può chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

Or. en

 

Emendamento    781

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 5, l'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente.

6.  Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 5, l'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente, purché quest'ultimo sia stato informato del suo diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali – compresa quella gratuita, se del caso – e abbia scelto di non esercitarlo.

Or. en

Motivazione

Il colloquio personale dovrebbe essere di norma effettuato in presenza di un avvocato. Se si prevede di svolgerlo in assenza di un avvocato, il richiedente deve essere informato in modo chiaro e per tempo del suo diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali.

 

Emendamento    782

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 5, l'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente.

6.  L'assenza di un avvocato o altro consulente legale osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente, a meno che quest'ultimo non sia informato del proprio diritto a ricevere consulenza legale e si rifiuti di esercitarlo.

Or. en

 

Emendamento    783

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 5, l'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente.

6.  Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 5, l'assenza di un avvocato non osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente.

Or. en

 

Emendamento    784

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da avvocati o altri consulenti legali autorizzati a norma del diritto nazionale ad assistere o rappresentare i richiedenti o da organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi di consulenza o rappresentanza.

1.  L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da avvocati autorizzati a norma del diritto nazionale ad assistere o rappresentare i richiedenti.

Or. en

 

Emendamento    785

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono prevedere norme procedurali specifiche a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di assistenza e rappresentanza legali gratuite collegate alle domande di protezione internazionale oppure applicano le norme vigenti per le richieste nazionali di analoga natura, a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

2.  Gli Stati membri possono prevedere norme procedurali specifiche a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di assistenza e rappresentanza legali gratuite collegate alle domande di protezione internazionale oppure applicano le norme vigenti per le richieste nazionali di analoga natura, a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Il richiedente è sempre informato di tali norme.

Or. en

 

Emendamento    786

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono prevedere norme procedurali specifiche a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di assistenza e rappresentanza legali gratuite collegate alle domande di protezione internazionale oppure applicano le norme vigenti per le richieste nazionali di analoga natura, a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

2.  Gli Stati membri possono prevedere norme procedurali specifiche a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di assistenza e rappresentanza legali gratuite collegate alle domande di protezione internazionale che non devono essere più restrittive delle norme vigenti per le richieste nazionali di analoga natura, a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

Or. en

 

Emendamento    787

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è meno favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    788

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è meno favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.

3.  Gli Stati membri impongono limiti monetari e temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è più favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.

Or. en

 

Emendamento    789

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri possono imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è meno favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.

3.  Gli Stati membri possono imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è meno favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.

Or. en

Motivazione

La disposizione proposta dalla Commissione avrebbe consentito agli Stati membri di applicare qualsiasi limite alla prestazione di assistenza legale gratuita purché non fosse arbitrario; tuttavia occorre chiarire che tali restrizioni non dovrebbero restringere indebitamente l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

 

Emendamento    790

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    791

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

4.  Nel debito rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, gli Stati membri possono terminare la prestazione di assistenza legale gratuita in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente. Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente qualora venga accertato che quest'ultimo dispone di risorse sufficienti.

Or. en

Motivazione

Non sembrerebbe appropriato chiedere in modo retroattivo il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale che gli Stati membri hanno acconsentito a coprire; tuttavia deve prevedersi la possibilità di sospendere la prestazione di assistenza legale gratuita allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente. Laddove un richiedente che dispone di risorse sufficienti abbia ricevuto assistenza legale gratuita sulla base di dichiarazioni false, gli Stati membri devono essere in grado di richiedere un rimborso delle spese al richiedente.

 

Emendamento    792

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

4.  Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente tale da consentirgli ora di disporre di risorse finanziarie sufficienti o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Or. en

 

Emendamento    793

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

4.  Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Or. en

 

Emendamento    794

Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

4.  Gli Stati membri possono richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute laddove la decisione di accordare assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con il testo adottato dal Parlamento nella direttiva accoglienza. Il richiedente dovrebbe essere tenuto a rimborsare le spese sostenute per l'assistenza legale gratuita solo se successivamente risulta chiaro che tale prestazione è stata concessa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

 

Emendamento    795

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

4.  Gli Stati membri chiedono un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Or. en

 

Emendamento    796

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18  

soppresso

Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

 

1. Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:

 

(a) abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli presenti nei centri di accoglienza, quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;

 

(b) abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

 

(c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.

 

2. Il paragrafo 1 si applica anche a un'organizzazione che opera per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.

 

Or. en

 

Emendamento    797

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e delle ONG interessate

Or. en

 

Emendamento    798

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:

1.  Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e le ONG interessate:

Or. en

 

Emendamento    799

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:

1.  Gli Stati membri possono consentire che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:

Or. en

 

Emendamento    800

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

(b)  abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento dell'intera procedura e sulle decisioni prese;

Or. en

 

Emendamento    801

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il paragrafo 1 si applica anche a un'organizzazione che opera per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    802

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Capo II – sezione IV – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Garanzie particolari

Garanzie specifiche

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    803

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali specifiche

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    804

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante valuta sistematicamente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa.

L'autorità accertante valuta sistematicamente e il prima possibile dopo la presentazione della domanda se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa.

Or. en

 

Emendamento    805

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante valuta sistematicamente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa.

L'autorità accertante valuta sistematicamente e individualmente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari con l'assistenza di un interprete qualificato, se necessario. La valutazione è integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'emendamento è in linea con il testo adottato nella direttiva accoglienza in merito alle esigenze di accoglienza specifiche, poiché tale testo prevede l'integrazione di entrambe le valutazioni.

 

Emendamento    806

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante valuta sistematicamente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa.

L'autorità accertante valuta sistematicamente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali specifiche. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    807

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante esegue la valutazione nel rispetto dei principi generali di valutazione delle esigenze procedurali particolari previsti all'articolo 20.

L'autorità accertante esegue la valutazione nel rispetto dei principi generali di valutazione delle esigenze procedurali specifiche previsti all'articolo 20.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    808

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito un sostegno adeguato, atto a consentirgli di godere dei diritti e di assolvere gli obblighi del presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale.

2.  Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito un sostegno adeguato, atto a consentirgli di godere dei diritti e di assolvere gli obblighi della presente direttiva per tutta la durata della procedura di protezione internazionale, anche mettendo a sua disposizione un interprete, un mediatore culturale e un avvocato.

Or. en

 

Emendamento    809

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito un sostegno adeguato, atto a consentirgli di godere dei diritti e di assolvere gli obblighi del presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale.

2.  Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali specifiche è fornito un sostegno adeguato, atto a consentirgli di godere dei diritti e di assolvere gli obblighi del presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    810

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41, in particolare qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari perché ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.

3.  È fornito un sostegno ragionevole e adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41.

Or. en

 

Emendamento    811

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41, in particolare qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari perché ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.

3.  Qualora il richiedente sia stato identificato come richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari perché ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare la procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o la procedura di frontiera di cui all'articolo 41 al richiedente.

Or. en

 

Emendamento    812

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41, in particolare qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari perché ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.

3.  Qualora non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41, o qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari, con particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il testo relativo ai gruppi vulnerabili adottato dal Parlamento europeo nel regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

 

Emendamento    813

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41, in particolare qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari perché ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.

3.  Qualora non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41, in particolare qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali specifiche perché ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    814

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione può disciplinare con atti di esecuzione le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali particolari dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    815

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione può disciplinare con atti di esecuzione le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali particolari dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

4.  La Commissione può disciplinare con atti di esecuzione le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali specifiche dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    816

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione può disciplinare con atti di esecuzione le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali particolari dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 59, specificando le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali particolari dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati.

Or. en

 

Emendamento    817

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione può disciplinare con atti di esecuzione le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali particolari dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 59, specificando le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali particolari dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

Le modalità con cui le autorità accertanti rispondono alle esigenze procedurali particolari costituiscono un diritto procedurale fondamentale per i richiedenti. Data la loro importanza, occorre che i colegislatori concordino sugli atti che disciplinano in ulteriore dettaglio e stabiliscono le misure particolari a disposizione dei richiedenti. Tenuto conto di ciò, in tali circostanze possono essere utilizzati soltanto atti delegati.

 

Emendamento    818

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Principi generali di valutazione delle esigenze procedurali particolari

Principi generali di valutazione delle esigenze procedurali specifiche

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    819

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il processo di individuazione dei richiedenti con esigenze procedurali particolari è avviato, non appena è fatta domanda di protezione, dalle autorità competenti a riceverla e registrarla e, a domanda presentata, è portato avanti dall'autorità accertante.

1.  Il processo di individuazione dei richiedenti con esigenze procedurali particolari è avviato, non appena è fatta domanda di protezione, dalle autorità competenti a riceverla e registrarla e, a domanda presentata, è portato avanti dall'autorità accertante. La valutazione è avviata, in ogni caso, entro 15 giorni dalla presentazione di una domanda ed è completata entro 30 giorni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il testo relativo alle esigenze di accoglienza specifiche adottato dal Parlamento europeo nella direttiva accoglienza.

 

Emendamento    820

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il processo di individuazione dei richiedenti con esigenze procedurali particolari è avviato, non appena è fatta domanda di protezione, dalle autorità competenti a riceverla e registrarla e, a domanda presentata, è portato avanti dall'autorità accertante.

1.  Il processo di individuazione dei richiedenti con esigenze procedurali specifiche è avviato, non appena è fatta domanda di protezione, dalle autorità competenti a riceverla e registrarla e, a domanda presentata, è portato avanti dall'autorità accertante.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    821

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Alla registrazione della domanda il personale dell'autorità competente a riceverla e registrarla segnala se, a prima vista, il richiedente manifesta vulnerabilità deducibili da segni fisici o dalle dichiarazioni rese o dal comportamento tenuto, tali da giustificare garanzie procedurali particolari.

Alla registrazione della domanda il personale dell'autorità competente a riceverla e registrarla segnala se il richiedente manifesta vulnerabilità evidenti deducibili da segni fisici o dalle dichiarazioni rese o dal comportamento tenuto, tali da giustificare garanzie procedurali particolari.

Or. bg

 

Emendamento    822

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Alla registrazione della domanda il personale dell'autorità competente a riceverla e registrarla segnala se, a prima vista, il richiedente manifesta vulnerabilità deducibili da segni fisici o dalle dichiarazioni rese o dal comportamento tenuto, tali da giustificare garanzie procedurali particolari.

Alla registrazione della domanda il personale dell'autorità competente a riceverla e registrarla segnala se, a prima vista, il richiedente manifesta vulnerabilità deducibili da segni fisici o dalle dichiarazioni rese o dal comportamento tenuto, tali da giustificare garanzie procedurali specifiche.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    823

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il fatto che il richiedente presenti, a prima vista, segni di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari.

Il fatto che il richiedente presenti, a prima vista, segni di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari e alle osservazioni del richiedente in merito all'esigenza di beneficiare di un sostegno procedurale particolare.

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'emendamento è in linea con quella adottata nella direttiva accoglienza in merito alle esigenze di accoglienza particolari.

 

Emendamento824

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il fatto che il richiedente presenti, a prima vista, segni di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari.

Il fatto che il richiedente presenti segni evidenti di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari.

Or. bg

 

Emendamento    825

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il fatto che il richiedente presenti, a prima vista, segni di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari.

Il fatto che il richiedente presenti, a prima vista, segni di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali specifiche.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    826

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità di cui all'articolo 5 sia formato per individuare a prima vista nel richiedente le manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari e che riceva istruzioni a tal fine.

Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità di cui all'articolo 5 sia formato per individuare a prima vista nel richiedente le manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali specifiche e che riceva istruzioni a tal fine.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento827

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità di cui all'articolo 5 sia formato per individuare a prima vista nel richiedente le manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari e che riceva istruzioni a tal fine.

Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità di cui all'articolo 5 sia formato per individuare nel richiedente le manifestazioni evidenti di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari e che riceva istruzioni a tal fine.

Or. bg

 

Emendamento    828

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se vi è motivo di ritenere che il richiedente possa essere stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere e che questo possa comprometterne la capacità di partecipare efficacemente alla procedura, l'autorità accertante indirizza il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico.

Se necessario, l'autorità accertante può indirizzare il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico.

Or. en

 

Emendamento    829

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Caterina Chinnici, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se vi è motivo di ritenere che il richiedente possa essere stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere e che questo possa comprometterne la capacità di partecipare efficacemente alla procedura, l'autorità accertante indirizza il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico.

Se vi è motivo di ritenere che il richiedente possa essere stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere e che questo possa comprometterne la capacità di partecipare efficacemente alla procedura, l'autorità accertante indirizza il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico. In tali casi il medico o lo psicologo hanno la formazione necessaria per eseguire tali valutazioni e sono supportati da un interprete qualificato.

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'emendamento è in linea con quella adottata nella direttiva accoglienza in merito alle esigenze di accoglienza particolari.

 

Emendamento    830

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Detto esame lascia impregiudicata la visita medica prevista agli articoli 23 e 24.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    831

Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali particolari di cui al presente articolo anche qualora emerga in una fase successiva della procedura, senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.

4.  Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali particolari di cui al presente articolo anche qualora emerga in una fase successiva della procedura, o se il richiedente avanza una richiesta motivata di rivalutazione delle sue esigenze procedurali particolari, senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'emendamento è in linea con quella adottata nella direttiva accoglienza in merito alle esigenze di accoglienza specifiche.

 

Emendamento    832

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali particolari di cui al presente articolo anche qualora emerga in una fase successiva della procedura, senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.

4.  Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali particolari di cui al presente articolo anche qualora emerga o sia sollevata in una fase successiva della procedura, senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    833

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali particolari di cui al presente articolo anche qualora emerga in una fase successiva della procedura, senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.

4.  Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali specifiche di cui al presente articolo anche qualora emerga in una fase successiva della procedura, senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    834

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'interesse superiore del minore costituisce per gli Stati membri una considerazione preminente nell'applicazione del presente regolamento.

1.  L'interesse superiore del minore costituisce per gli Stati membri una considerazione preminente nell'applicazione della presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    835

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore.

Or. en

 

Emendamento    836

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore o quando un colloquio personale non sarebbe significativo a causa della sua tenera età. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. en

 

Emendamento    837

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

L'autorità accertante garantisce al minore il diritto di essere ascoltato e gli dà la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. en

 

Emendamento    838

Maria Grapini

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale in condizioni adeguate ai minori, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. ro

Emendamento    839

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

L'autorità accertante sottopone il minore a un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non sottoporre il minore a un colloquio personale.

Or. en

 

Emendamento    840

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. en

Motivazione

L'interesse superiore del minore dovrebbe essere preminente. Se un colloquio personale non è nell'interesse superiore del minore, esso non dovrebbe avere luogo.

 

Emendamento    841

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il colloquio personale con il minore è condotto da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori, con modalità che rispettino la sensibilità del minore e siano adeguate al contesto.

Il colloquio personale con il minore è condotto in una lingua che comprende e con modalità che rispettino la sensibilità del minore e siano adeguate al contesto. La persona che svolge il colloquio personale è dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori e non indossa un'uniforme militare o delle forze dell'ordine.

Or. en

 

Emendamento    842

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il colloquio personale con il minore è condotto da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori, con modalità che rispettino la sensibilità del minore e siano adeguate al contesto.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

 

Emendamento    843

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La decisione sulla domanda del minore è preparata da personale dell'autorità accertante dotato delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

 

Emendamento    844

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La decisione sulla domanda del minore è preparata da personale dell'autorità accertante dotato delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori.

3.  La decisione sulla domanda del minore è presa dal personale dell'autorità accertante dotato delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori.

Or. hu

 

Emendamento    845

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Nel valutare l'interesse superiore del minore, l'autorità accertante tiene debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

 

(a) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, tenendo presenti, in particolare, il suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico così come l'esigenza di stabilità e continuità nell'assistenza e nelle modalità di affidamento e l'accesso alla sanità e all'istruzione del minore;

 

(b) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;

(c) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità;

(d) le informazioni fornite dal tutore nello Stato membro in cui il minore è presente.

Or. en

Motivazione

Il regolamento Dublino comprende disposizioni volte a precisare la valutazione dell'interesse superiore; pertanto sarebbe logico rispecchiarle nel regolamento procedure.

 

Emendamento    846

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Garanzie particolari per i minori non accompagnati

Garanzie specifiche per i minori non accompagnati

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    847

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Non appena possibile dopo l'arrivo sul territorio dell'Unione europea, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Or. en

 

Emendamento    848

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Non appena possibile, dopo che il minore non accompagnato ha fatto domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona.

Or. en

 

Emendamento    849

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni dalla data in cui il minore non accompagnato sbarca sul territorio dell'Unione europea, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Or. en

 

Emendamento    850

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Non appena possibile, a partire dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente adotta misure volte a nominare suo tutore una persona o un'organizzazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il testo adottato dal Parlamento nella direttiva accoglienza.

 

Emendamento    851

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Non appena possibile, e comunque non oltre due giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Or. en

 

Emendamento    852

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni dalla data in cui il minore non accompagnato arriva nello Stato membro, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

Or. en

 

Emendamento    853

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    854

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore.

L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente al presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    855

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante informa immediatamente il minore non accompagnato della nomina del tutore.

L'autorità accertante informa senza indebito ritardo il minore non accompagnato della nomina del tutore.

Or. en

 

Emendamento    856

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

I termini procedurali non cominciano a decorrere prima della nomina del tutore.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che il minore riceva l'assistenza del suo tutore e pertanto i termini non dovrebbero cominciare a decorrere fino a quando il tutore non inizia ad assistere il minore.

 

Emendamento    857

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante informa il tutore di tutti i fatti d'interesse, l'iter procedurale e i termini relativi al minore non accompagnato.

2.  L'autorità accertante informa il tutore di tutti i fatti d'interesse, l'iter procedurale e i termini relativi al minore non accompagnato. Il tutore ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo per i minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

Tale chiarimento, che mira a garantire che il tutore abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti per poter assistere il minore, rispecchia quanto previsto dal regolamento Dublino.

 

Emendamento    858

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante informa il tutore di tutti i fatti d'interesse, l'iter procedurale e i termini relativi al minore non accompagnato.

2.  L'autorità accertante informa il tutore e il minore di tutti i fatti d'interesse, l'iter procedurale e i termini relativi al minore non accompagnato.

Or. en

 

Emendamento    859

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  rappresenta e assiste il minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento;

(a)  rappresenta e assiste il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva;

Or. en

 

Emendamento    860

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  mette il minore non accompagnato in condizione di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento.

(b)  mette il minore non accompagnato in condizione di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    861

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato della competenza necessaria e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgono minori.

Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato delle qualifiche e della competenza necessarie, riceve una formazione regolare e adeguata e non ha precedenti penali accertati, in particolare di reati che coinvolgono minori. Dopo la nomina, i precedenti penali del tutore sono regolarmente verificati dalle autorità competenti per identificare potenziali incompatibilità con il suo ruolo.

Or. en

 

Emendamento    862

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Kati Piri

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato della competenza necessaria e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgono minori.

Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato delle qualifiche e della competenza necessarie e non ha precedenti penali, in particolare di reati che coinvolgono minori. Le autorità competenti verificano regolarmente i precedenti penali dei tutori nominati al fine di identificare potenziali incompatibilità con il suo ruolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il testo adottato dal Parlamento nella direttiva accoglienza.

 

Emendamento    863

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato della competenza necessaria e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgono minori.

Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato dell'indipendenza e della competenza e delle qualifiche necessarie e non ha precedenti accertati di reati. I tutori ricevono una formazione regolare per lo svolgimento dei loro compiti.

Or. en

 

Emendamento    864

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La persona che funge da tutore è sostituita soltanto se le autorità competenti ritengono che non abbia esercitato correttamente la sua funzione. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

La persona che funge da tutore è sostituita soltanto se le autorità competenti ritengono che non abbia esercitato correttamente la sua funzione. Non sono nominate tutori le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

Or. en

 

Emendamento    865

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.

Le autorità competenti provvedono affinché a uno stesso tutore non sia affidato un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, e in ogni caso non superiore a venti, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace.

Or. en

 

Emendamento    866

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.

Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, e in ogni caso non superiore a venti, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace.

Or. en

 

Emendamento    867

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.

Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, e in ogni caso non superiore a venti, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il testo adottato dal Parlamento nella direttiva accoglienza.

 

Emendamento    868

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.

Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, e in ogni caso non superiore a dieci, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.

Or. en

 

Emendamento    869

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.

Le autorità competenti affidano a uno stesso tutore un numero adeguato e limitato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.

Or. en

 

Emendamento    870

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di supervisionare le prestazioni dei tutori e di controllare, a cadenza regolare, che questi svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone esaminano le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. A tal scopo, i minori non accompagnati ricevono informazioni in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice sia oralmente sia in forma visiva, con modalità a misura di minore e in una lingua che comprendono, circa l'identità di detti soggetti o persone e sulle modalità di presentazione delle denunce, in condizioni di fiducia e sicurezza, nei confronti dei loro tutori.

Or. en

 

Emendamento    871

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di supervisionare le prestazioni dei tutori e di controllare, a cadenza regolare, che questi svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone esaminano le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di supervisionare le prestazioni dei tutori e di controllare, a cadenza regolare, che questi svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone esaminano le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

I minori non accompagnati ricevono informazioni con modalità a misura di minore e in una lingua che comprendono, circa l'identità di detti soggetti o persone e i meccanismi per il trattamento dei reclami posti in essere per la presentazione delle denunce, in condizioni di fiducia e sicurezza, nei confronti dei loro tutori.

Or. en

 

Emendamento    872

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

I soggetti o le persone responsabili valutano le prestazioni del tutore entro il primo mese dalla sua nomina e in seguito periodicamente.

Or. en

 

Emendamento    873

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Il tutore informa il minore non accompagnato del significato e delle possibili conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di come prepararsi ad esso. Il tutore e, se del caso, l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipano al colloquio e hanno la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio. L'autorità accertante può esigere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il tutore.

6.  Il tutore informa il minore non accompagnato del significato e delle possibili conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di come prepararsi ad esso. Il tutore e l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipano al colloquio e hanno la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio. L'autorità accertante può esigere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il tutore.

Or. en

Motivazione

Il diritto dell'avvocato a essere presente è stabilito dall'articolo 16, paragrafo 4. Tale diritto non dovrebbe essere ridotto a causa della nomina del tutore.

 

Emendamento    874

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Visita medica

Visita medica e psicologica

Or. en

 

Emendamento    875

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora lo ritenga pertinente per la valutazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), l'autorità accertante dispone per il richiedente, previo suo consenso, una visita medica concernente i segni e i sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti.

1.  Il richiedente può dare il suo consenso a sottoporsi a una visita medica e psicologica per indagare la presenza di segni e sintomi che potrebbero indicare persecuzioni, gravi lesioni subite o un trattamento inumano.

Or. en

 

Emendamento    876

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è pagata con fondi pubblici.

2.  Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è pagata con fondi pubblici, a meno che il richiedente non disponga di risorse sufficienti.

Or. en

 

Emendamento    877

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è pagata con fondi pubblici.

2.  Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è gratuita per i richiedenti.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri ciò non è previsto dal diritto nazionale.

 

Emendamento    878

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è pagata con fondi pubblici.

2.  Svolgono la visita medica e psicologica professionisti qualificati. Gli Stati membri possono designare i professionisti che possono effettuare tale visita. La visita è pagata con fondi pubblici.

Or. en

 

Emendamento    879

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è pagata con fondi pubblici.

2.  Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è gratuita.

Or. en

 

Emendamento    880

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, l'autorità accertante informa i richiedenti che possono sottoporsi, di propria iniziativa e a loro spese, a una visita medica concernente i segni e sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o gravi danni subiti.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    881

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'esito della visita medica è comunicato al più presto all'autorità accertante, che lo valuta assieme agli altri elementi della domanda.

4.  L'esito della visita medica è comunicato al più presto all'autorità accertante e al richiedente, che lo valuta assieme agli altri elementi della domanda.

Or. en

 

Emendamento    882

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi a visita medica non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

5.  Il ricorso alla visita medica rappresenta l'ultima risorsa e l'autorità accertante informa per iscritto circa le ragioni della sua decisione.

Or. en

 

Emendamento    883

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Visita medica del minore non accompagnato

Visita medica e psicologica del minore non accompagnato

Or. en

 

Emendamento    884

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Visita medica del minore non accompagnato

Visita del minore non accompagnato

Or. en

 

Emendamento    885

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Visita medica del minore non accompagnato

Accertamento dell'età del minore

Or. en

 

Emendamento    886

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

1.  Possono essere effettuate visite mediche, quale misura estrema, per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano motivi per dubitare seriamente sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni e altri approcci, quali i tentativi di raccogliere prove documentali, e altre procedure di accertamento dell'età che gli Stati membri possono aver deciso di adottare non siano riusciti a stabilire l'età del richiedente. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

Or. en

 

Emendamento    887

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

1.  Laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o a prove documentali disponibili, vi siano dubbi sul fatto che un minore non accompagnato sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni, le autorità accertanti possono ordinare una valutazione psicosociale da effettuare da parte di professionisti qualificati per determinare l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda.

La valutazione dell'età non deve essere basata esclusivamente sull'aspetto fisico o sul comportamento del richiedente.

Se il risultato della
valutazione psicosociale non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

Or. en

 

Emendamento    888

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

1.  Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni.

Or. en

 

Emendamento    889

Elly Schlein

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

1.  Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore. Il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione sull'accertamento dell'età.

Or. en

 

Emendamento    890

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

1.  Sono effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione fisica e psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

Or. en

 

Emendamento    891

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

1.  Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore, come procedura standard, nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

Or. en

 

Emendamento    892

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

1.  Laddove emergano dubbi sul fatto che un minore non accompagnato sia effettivamente di età inferiore a 18 anni, in base alle dichiarazioni del richiedente, a prove documentali disponibili o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri possono ordinare una valutazione psicosociale da parte di professionisti qualificati per determinare l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda. L'accertamento dell'età non si basa esclusivamente sull'aspetto fisico o sul comportamento del richiedente.

Or. en

 

Emendamento    893

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

1.  Laddove emergano dubbi sul fatto che un minore non accompagnato sia effettivamente di età inferiore a 18 anni, in base alle dichiarazioni del richiedente, a prove documentali disponibili o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri possono ordinare una valutazione psicosociale da parte di professionisti qualificati per determinare l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda. L'accertamento dell'età non si basa esclusivamente sull'aspetto fisico o sul comportamento del richiedente.

Or. en

Motivazione

La visita medica dovrebbe essere una misura estrema per determinare l'età dei minori non accompagnati.

 

Emendamento    894

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Qualora persistano dubbi sull'età del minore non accompagnato in seguito alla procedura di cui al paragrafo 1, possono essere effettuate visite mediche come misura estrema per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda. Se, tenuto conto del margine di errore del metodo utilizzato, il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

Or. en

Motivazione

Il beneficio del dubbio dovrebbe sempre essere a favore del minore.

 

Emendamento    895

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Qualora persistano dubbi sull'età del minore non accompagnato in seguito alla procedura di cui al paragrafo 1, possono essere effettuate visite mediche come misura estrema per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

Or. en

 

Emendamento    896

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La visita medica in conformità del paragrafo 1 si basa su metodi scientificamente provati.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che le visite mediche impiegate per determinare l'età di un minore si basino su metodi scientificamente provati.

 

Emendamento    897

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La visita medica atta ad accertare l'età del minore non accompagnato non è effettuata senza che il minore o il suo tutore vi acconsentano.

2.  La visita medica atta ad accertare l'età del minore non accompagnato non è effettuata senza che il minore e il suo tutore vi acconsentano.

Or. en

 

Emendamento    898

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La visita medica atta ad accertare l'età del minore non accompagnato non è effettuata senza che il minore o il suo tutore vi acconsentano.

2.  La visita medica atta ad accertare l'età del minore non è effettuata senza che il minore o il suo tutore vi acconsentano.

Or. en

 

Emendamento    899

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  In circostanze straordinarie, e come misura estrema, la visita medica può essere imposta.

Or. en

 

Emendamento    900

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati del settore medico, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.

3.  Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati del settore medico, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile, specificando per iscritto il margine di errore del metodo utilizzato.

Il ricorso alla visita medica rappresenta sempre l'ultima risorsa e l'autorità accertante ne illustra per iscritto le motivazioni. Quando viene effettuata una visita medica, tutti i documenti relativi alla stessa sono inclusi nella pratica del richiedente.

Or. en

 

Emendamento    901

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati del settore medico, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.

3.  Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti indipendenti, formati e qualificati del settore medico che conoscano il contesto etnico e culturale del richiedente e in collaborazione con un gruppo pluridisciplinare di esperti in materia di diritti, psicologia e sviluppo dei minori, così da ottenere un esito il più possibile attendibile

Or. en

 

Emendamento    902

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati del settore medico, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.

3.  Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona e sono effettuate da professionisti qualificati del settore medico, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.

Or. en

 

Emendamento    903

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

4.  I minori non accompagnati hanno diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di accertamento della loro età.

Or. en

 

Emendamento    904

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

4.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, ivi compreso il diritto di presentare ricorso avverso la decisione relativa alla visita medica, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone. Tutti i documenti relativi alla visita medica sono inclusi nella pratica del richiedente.

Or. en

 

Emendamento    905

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

4.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, ivi compreso il diritto di presentare ricorso avverso la decisione relativa alla visita medica, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone. Tutti i documenti relativi alla visita medica sono aggiunti alla pratica del richiedente.

Or. en

 

Emendamento    906

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

4.  L'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come le conseguenze per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, del rifiuto di sottoporsi alla visita medica.

Or. en

 

Emendamento    907

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

4.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, e utilizzando ove possibile un linguaggio semplice, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

Or. en

 

Emendamento    908

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

4.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende e con una modalità a misura di minore e adatta alla sua età, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

Or. en

 

Emendamento    909

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

4.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

Or. en

Motivazione

Tale chiarimento mira a migliorare la comunicazione di informazioni.

 

Emendamento    910

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori accompagnati, l'autorità accertante provvede a che i familiari adulti che li accompagnano siano informati, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale del minore e in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, e utilizzando ove possibile un linguaggio semplice, della possibilità che l'età del minore accompagnato sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per i familiari adulti che accompagnano il minore di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

Or. en

 

Emendamento    911

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    912

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale.

5.  Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore, rispettivamente dei familiari che lo accompagnano è considerato una presunzione del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale. Inoltre, il rifiuto di acconsentire alla visita medica può essere considerato anche come un rifiuto a cooperare sotto forma di mancata comunicazione di informazioni necessarie all'esame della domanda.

Or. en

 

Emendamento    913

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale.

5.  Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore non può portare alla presunzione del fatto che il richiedente non sia un minore. Il rifiuto della visita medica non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale, sebbene una decisione che respinge la domanda di protezione internazionale da parte di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non si basi esclusivamente su tale rifiuto.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato allineato alla vigente direttiva procedure. In particolare, non si possono fare ipotesi sull'età del richiedente sulla base del suo rifiuto di sottoporsi alla visita medica. Inoltre, la decisione di respingere una domanda di protezione internazionale non dovrebbe mai basarsi su tale rifiuto.

 

Emendamento    914

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale.

5.  Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    915

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale.

5.  Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non è la sola ragione per respingere una domanda di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    916

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Ai minori non accompagnati è concesso il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di accertamento della loro età.

Or. en

 

Emendamento    917

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Ciascuno Stato membro riconosce la decisione sull'accertamento dell'età assunta da un altro Stato membro alla luce di una visita medica effettuata a norma del presente articolo e basata su metodi riconosciuti dal proprio diritto nazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    918

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Ciascuno Stato membro riconosce la decisione sull'accertamento dell'età assunta da un altro Stato membro alla luce di una visita medica effettuata a norma del presente articolo e basata su metodi riconosciuti dal proprio diritto nazionale.

6.  Ciascuno Stato membro può riconoscere la decisione sull'accertamento dell'età assunta da un altro Stato membro alla luce di una visita medica effettuata a norma del presente articolo e basata su metodi riconosciuti dal proprio diritto nazionale.

Or. en

 

Emendamento    919

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Domanda di protezione internazionale

Domanda di protezione internazionale e registrazione di tale domanda

Or. en

 

Emendamento    920

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Si ha domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale agli agenti dell'autorità accertante o di altra autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 4.

Si ha domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale a:

(a) guardie di frontiera;

(b) forze di polizia;

(c) autorità competenti in materia di immigrazione;

(d) autorità responsabili dei centri di trattenimento;

(e) altre autorità incaricate dallo Stato membro di tali compiti.

Or. en

 

Emendamento    921

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Si ha domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale agli agenti dell'autorità accertante o di altra autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 4.

Si ha domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale sia oralmente sia in forma scritta o chiede di non essere espulso o rinviato in un paese terzo per timore di essere perseguitato o di subire un danno grave agli agenti dell'autorità accertante o di altra autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 4.

Or. en

 

Emendamento    922

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Si ha domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale agli agenti dell'autorità accertante o di altra autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 4.

Una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale agli agenti dell'autorità accertante o di altra autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 4.

Or. en

 

Emendamento    923

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda, detti agenti chiedono espressamente alla persona se desideri ricevere protezione internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    924

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  L'autorità competente a ricevere e registrare le domande:

 

(a) informa il richiedente dei suoi diritti e obblighi, previsti in particolare agli articoli 28 e 31 per quanto riguarda la presentazione della domanda, all'articolo 7 per quanto riguarda gli obblighi che gl'incombono e le conseguenze dell'inosservanza, all'articolo 9 per quanto riguarda il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, all'articolo 8, per quanto riguarda le garanzie generali applicabili;

 

(b) registra immediatamente la domanda. Registra altresì le informazioni seguenti:

 

(i) nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e altri dati personali del richiedente;

 

(ii) tipo e numero del documento d'identità o di viaggio del richiedente, se disponibile;

 

(iii) data della domanda, luogo in cui è stata fatta e autorità cui è stata rivolta;

 

(iv) informa il richiedente delle modalità e della sede in cui può formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale;

 

(v) informa della domanda le autorità competenti delle condizioni di accoglienza in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

 

2. La Commissione può precisare con atti di esecuzione il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al richiedente all'atto della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

 

3. Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda immediatamente alla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a dieci giorni lavorativi.

Or. en

 

Emendamento    925

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26  

soppresso

Compiti delle autorità competenti al ricevimento della domanda

 

1. L'autorità competente a ricevere e registrare le domande:

 

(a) informa il richiedente dei suoi diritti e obblighi, previsti in particolare agli articoli 27, 28 e 31 per quanto riguarda la registrazione e la presentazione della domanda, all'articolo 7 per quanto riguarda gli obblighi che gl'incombono e le conseguenze dell'inosservanza, all'articolo 9 per quanto riguarda il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, all'articolo 8, per quanto riguarda le garanzie generali applicabili;

 

(b) registra la domanda a norma dell'articolo 27;

 

(c) all'atto della registrazione, informa il richiedente delle modalità e della sede in cui può formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale;

 

(d) informa della domanda le autorità competenti delle condizioni di accoglienza in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

 

2. La Commissione può precisare con atti di esecuzione il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al richiedente all'atto della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

 

Or. en

 

Emendamento    926

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  informa il richiedente dei suoi diritti e obblighi, previsti in particolare agli articoli 27, 28 e 31 per quanto riguarda la registrazione e la presentazione della domanda, all'articolo 7 per quanto riguarda gli obblighi che gl'incombono e le conseguenze dell'inosservanza, all'articolo 9 per quanto riguarda il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, all'articolo 8, per quanto riguarda le garanzie generali applicabili;

(a)  informa il richiedente in una lingua che comprende dei suoi diritti e obblighi, previsti in particolare agli articoli 27, 28 e 31 per quanto riguarda la registrazione e la presentazione della domanda, all'articolo 7 per quanto riguarda gli obblighi che gl'incombono e le conseguenze dell'inosservanza, all'articolo 9 per quanto riguarda il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, all'articolo 8, per quanto riguarda le garanzie generali applicabili;

Or. en

 

Emendamento    927

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione può precisare con atti di esecuzione il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al richiedente all'atto della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 59 specificando il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al richiedente all'atto della domanda.

Or. en

Motivazione

La comunicazione di informazioni ai richiedenti è un loro diritto procedurale fondamentale. Data la loro importanza, occorre che i colegislatori concordino sugli atti che disciplinano in ulteriore dettaglio le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti. Tenuto conto di ciò, in tali circostanze possono essere utilizzati soltanto atti delegati.

 

Emendamento    928

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27  

soppresso

Registrazione della domanda di protezione internazionale

 

1.

 

L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale registra la domanda prontamente, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale. Registra altresì le informazioni seguenti:

 

(a) nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e altri dati personali del richiedente;

 

(b) tipo e numero del documento d'identità o di viaggio del richiedente, se disponibile;

 

(c) data della domanda, luogo in cui è stata fatta e autorità cui è stata rivolta.

 

Se già ottenuti dallo Stato membro prima della domanda, i dati previsti alle lettere a) e b) non sono richiesti nuovamente.

 

2. Quando le informazioni sono rilevate dall'autorità accertante o da altra autorità che l'assiste ai fini dell'esame della domanda, possono essere raccolti altri dati necessari per l'esame della domanda anche all'atto della registrazione.

 

3. Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a dieci giorni lavorativi.

 

4. Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

 

Or. en

 

Emendamento    929

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale registra la domanda prontamente, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale. Registra altresì le informazioni seguenti:

L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale registra la domanda prontamente, e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale. Registra altresì le informazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Tre giorni non sono un termine realistico in una situazione di afflusso massiccio.

 

Emendamento    930

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale registra la domanda prontamente, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale. Registra altresì le informazioni seguenti:

L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale registra la domanda prontamente, e comunque entro dieci giorni dalla data in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale. Registra altresì le informazioni seguenti:

Or. en

 

Emendamento    931

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e altri dati personali del richiedente;

(a)  nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e altri dati personali del richiedente, compresa, se del caso, l'identità di genere del richiedente;

Or. en

 

Emendamento    932

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e altri dati personali del richiedente;

(a)  nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e stato di famiglia;

Or. en

 

Emendamento    933

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e altri dati personali del richiedente;

(a)  nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza o apolidia;

Or. en

 

Emendamento    934

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  altri dati personali del richiedente quali lo stato di famiglia e di salute;

Or. en

 

Emendamento    935

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  tipo e numero del documento d'identità o di viaggio del richiedente, se disponibile;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

 

Emendamento    936

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Lo Stato membro accertante effettua una verifica di sicurezza rigorosa di ogni richiedente, appena possibile dopo la registrazione della domanda.

Or. en

 

Emendamento    937

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Qualora una persona dichiari di non avere una cittadinanza, ciò deve essere chiaramente registrato e tale persona deve essere indirizzata a un apposito meccanismo per l'individuazione dell'apolidia al fine di confermarne lo status di apolide al momento opportuno.

Or. en

 

Emendamento    938

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Quando le informazioni sono rilevate dall'autorità accertante o da altra autorità che l'assiste ai fini dell'esame della domanda, possono essere raccolti altri dati necessari per l'esame della domanda anche all'atto della registrazione.

2.  Quando le informazioni sono rilevate dall'autorità accertante o da altra autorità che l'assiste ai fini dell'esame della domanda, possono essere raccolti altri dati necessari per l'esame della domanda anche all'atto della registrazione. Le autorità dello Stato membro che esaminano e determinano lo Stato membro competente per l'esame della domanda hanno accesso ai dati relativi agli ingressi e alle uscite del richiedente di cui al regolamento (UE) n. XXX/XXX (sistema di registrazione ingressi/uscite).

Or. en

 

Emendamento    939

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a dieci giorni lavorativi.

3.  Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a cinque giorni lavorativi.

Or. en

 

Emendamento    940

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a dieci giorni lavorativi.

3.  Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a sette giorni.

Or. en

 

Emendamento    941

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

4.  Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo.

Or. en

 

Emendamento    942

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Birgit Sippel

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

4.  Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di un anno a decorrere dalla data della decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, inclusi tutti i livelli d'impugnazione. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

È possibile che, nel contesto delle domande successive, la registrazione dei dati personali del richiedente possa essere utile dopo l'adozione di una decisione definitiva in merito a una domanda. Tuttavia, tenuto conto dei limiti temporali della gestione delle domande in generale, e delle domande successive in particolare, risulta impossibile comprendere perché tali informazioni debbano essere conservate per dieci anni. Un anno dopo la decisione definitiva dovrebbe essere più che sufficiente.

 

Emendamento    943

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

4.  Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena ciò si verifica.

Or. en

 

Emendamento    944

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

4.  Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il periodo di conservazione dei dati al periodo di cinque anni stabilito nella posizione del Parlamento europeo sulla proposta Eurodac.

 

Emendamento    945

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

4.  Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di due anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    946

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata o al più tardi entro la data dell'appuntamento fissato in conformità del paragrafo 5, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva. Laddove sia richiesta l'assistenza legale gratuita, il termine entro il quale presentare la domanda comincia a decorrere alla data della nomina di un avvocato o altro consulente legale, oppure laddove la prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite sia negata in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3.

Or. en

 

Emendamento    947

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva, ivi compreso l'accesso a traduttori e interpreti e a un consulente legale.

Or. en

 

Emendamento    948

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

Or. en

Motivazione

È preferibile preparare una domanda completa, accurata e di alta qualità piuttosto che cercare di affrettare le cose in questa fase, poiché ciò potrebbe causare ritardi maggiori e ulteriori oneri amministrativi più avanti con domande successive.

 

Emendamento    949

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

Or. en

 

Emendamento    950

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro un mese a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

Or. en

 

Emendamento    951

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro sette giorni a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

Or. en

 

Emendamento    952

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

1.  Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro un mese a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

Or. en

Motivazione

Non è praticamente possibile applicare termini così brevi.

 

Emendamento    953

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale dà al richiedente la possibilità effettiva di presentare la domanda entro il termine di cui al paragrafo 1.

2.  L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale dà al richiedente la possibilità effettiva di presentare la domanda entro il termine di cui al paragrafo 1. In conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, il richiedente ha diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali per preparare la presentazione della domanda e deve essere informato di tale diritto, compreso quello all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, se del caso. Laddove sia richiesta l'assistenza legale gratuita, il termine per la presentazione della domanda comincia a decorrere alla data della nomina di un avvocato o consulente legale.

Or. en

Motivazione

Il diritto del richiedente all'assistenza e alla rappresentanza legali prima della presentazione della domanda è molto importante e deve essere dichiarato chiaramente. Il presente emendamento è coerente con quelli proposti per l'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, del testo.

 

Emendamento    954

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla entro un mese dalla data in cui è stata registrata.

3.  Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla entro tre settimane dalla data in cui è stata registrata.

Or. en

 

Emendamento    955

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla entro un mese dalla data in cui è stata registrata.

3.  Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla entro due settimane dalla data in cui è stata registrata.

Or. en

 

Emendamento    956

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla entro un mese dalla data in cui è stata registrata.

3.  Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla ogni qualvolta ciò sia possibile e in via prioritaria.

Or. en

 

Emendamento    957

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a addurre tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente adduce tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla, coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.

Or. en

 

Emendamento    958

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a addurre tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a addurre tutti gli elementi in suo possesso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.

Or. en

 

Emendamento    959

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Birgit Sippel

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a addurre tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a addurre tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.

Or. en

Motivazione

Gli elementi da presentare sono stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento qualifiche.

 

Emendamento    960

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame, dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.

L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame o che attengono a un mutamento della sua situazione.

Or. en

 

Emendamento    961

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame, dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.

L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame o che attengono a un mutamento della sua situazione.

Or. en

Motivazione

Il richiedente dovrebbe avere il diritto di presentare nuovi elementi pertinenti alla sua domanda in ogni fase prima della decisione.

 

Emendamento    962

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame, dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.

L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre eventuali elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame, dei quali non poteva essere a conoscenza o che non ha potuto fornire in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.

Or. en

 

Emendamento    963

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le domande di protezione internazionale sono presentate di persona e in un luogo designato. A tal fine, alla registrazione della domanda è fissato al richiedente un appuntamento con l'autorità competente per la presentazione della domanda.

5.  Le domande di protezione internazionale sono presentate di persona e in un luogo designato. A tal fine, alla registrazione della domanda è fissato al richiedente un appuntamento con l'autorità competente per la presentazione della domanda. La data di tale appuntamento è fissata non prima di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la domanda è stata registrata, a meno che il richiedente non dia il suo consenso dopo aver ricevuto adeguate informazioni sull'obbligo di presentare la domanda e sul diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali.

Or. en

Motivazione

Il richiedente deve presentare la domanda entro il termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di registrazione; tuttavia, per poterlo fare, deve prendere un appuntamento. Al fine di garantire che il richiedente abbia il tempo sufficiente per preparare la presentazione della sua domanda, gli deve essere concesso un appuntamento non prima di dieci giorni lavorativi dalla data della registrazione, a meno che il richiedente non accetti di anticipare tale appuntamento.

 

Emendamento    964

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le domande di protezione internazionale sono presentate di persona e in un luogo designato. A tal fine, alla registrazione della domanda è fissato al richiedente un appuntamento con l'autorità competente per la presentazione della domanda.

5.  Le domande di protezione internazionale sono presentate di persona e in un luogo designato. Il richiedente può presentare la domanda accompagnato da un interprete e/o un avvocato. A tal fine, alla registrazione della domanda è fissato al richiedente un appuntamento con l'autorità competente per la presentazione della domanda.

Or. en

 

Emendamento    965

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

6.  L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo.

Or. en

 

Emendamento    966

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

6.  L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per un anno a decorrere dalla data della decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, inclusi tutti i livelli d'impugnazione. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti presentati per l'articolo 13, paragrafo 7, e l'articolo 27, paragrafo 4.

 

Emendamento    967

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

6.  L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto si realizza.

Or. en

 

Emendamento    968

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

6.  L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per cinque anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla posizione del Parlamento europeo nell'Eurodac in merito alla conservazione dei dati.

 

Emendamento    969

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

6.  L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per due anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    970

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità dello Stato membro in cui il richiedente chiede protezione internazionale gli rimettono, alla registrazione della domanda, un documento attestante in particolare che ha fatto domanda e che può rimanere nel territorio dello Stato membro per formalizzarne la presentazione conformemente al presente regolamento.

1.  Le autorità dello Stato membro in cui il richiedente chiede protezione internazionale gli rimettono, al più tardi alla registrazione della domanda, un documento a suo nome che:

Or. en

 

Emendamento    971

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità dello Stato membro in cui il richiedente chiede protezione internazionale gli rimettono, alla registrazione della domanda, un documento attestante in particolare che ha fatto domanda e che può rimanere nel territorio dello Stato membro per formalizzarne la presentazione conformemente al presente regolamento.

1.  Le autorità dello Stato membro in cui il richiedente chiede protezione internazionale gli rimettono, alla registrazione della domanda, un documento attestante in particolare che ha fatto domanda e che può rimanere nel territorio dello Stato membro per formalizzarne la presentazione conformemente alla presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    972

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a)  ne riporta l'identità, includendo almeno i dati previsti all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), verificati e se necessario aggiornati, così come l'immagine del volto, la firma e l'attuale residenza;

Or. en

 

Emendamento    973

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b)  indica l'autorità emittente, la data e il luogo di rilascio e la durata di validità del documento;

Or. en

 

Emendamento    974

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c)  ne attesta lo status di richiedente;

Or. en

 

Emendamento    975

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d)  attesta che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica;

Or. en

 

Emendamento    976

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e)  segnala che il documento non è un documento di viaggio valido e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione nel territorio di altri Stati membri fino alla conclusione della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

Or. en

 

Emendamento    977

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f)  indica se il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.

Or. en

 

Emendamento    978

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità dello Stato membro in cui è presentata la domanda rimettono al richiedente, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla formalizzazione, un documento a suo nome che:

soppresso

(a) ne riporta l'identità, includendo almeno i dati previsti all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), verificati e se necessario aggiornati, così come l'immagine del volto, la firma, l'attuale residenza e la data di presentazione della domanda;

 

(b) indica l'autorità emittente, la data e il luogo di rilascio e la durata di validità del documento;

 

(c) ne attesta lo status di richiedente;

 

(d) attesta che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica;

 

(e) segnala che il documento non è un documento di viaggio valido e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione nel territorio di altri Stati membri fino alla conclusione della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

 

(f) indica se il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.

 

Or. en

 

Emendamento    979

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  attesta che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica;

(d)  attesta che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, precisando che è libero di muoversi in tutto il territorio;

Or. en

 

Emendamento    980

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  segnala che il documento non è un documento di viaggio valido e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione nel territorio di altri Stati membri fino alla conclusione della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

(e)  segnala che il documento non è un documento di viaggio valido e che al richiedente è consentito recarsi senza autorizzazione nel territorio di altri Stati membri a condizione che possa essere contattato fino alla conclusione della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

Or. en

 

Emendamento    981

Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  indica se il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.

(f)  indica da quale data in poi il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.

Or. en

Motivazione

A norma della posizione del Parlamento nella direttiva accoglienza, il richiedente ha accesso al mercato del lavoro a partire da due mesi dopo aver presentato la sua domanda (se non è stata emessa una decisione). Il documento di registrazione dovrebbe pertanto indicare semplicemente la data a partire dalla quale il richiedente è autorizzato a iniziare a lavorare.

 

Emendamento    982

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  qualora i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), includano un'identità di genere del richiedente diversa dal genere riconosciuto per legge, il documento cita il nome, l'indicazione del genere e altri dati relativi al genere corrispondenti all'identità di genere del richiedente.

Or. en

 

Emendamento983

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se, a conclusione della procedura di determinazione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), un altro Stato membro è designato competente per l'esame della domanda, le autorità di tale Stato membro rimettono al richiedente il documento previsto al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data del suo trasferimento in tale Stato membro.

soppresso

Or. bg

 

Emendamento    984

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se, a conclusione della procedura di determinazione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), un altro Stato membro è designato competente per l'esame della domanda, le autorità di tale Stato membro rimettono al richiedente il documento previsto al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data del suo trasferimento in tale Stato membro.

3.  Se, a conclusione della procedura di determinazione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), un altro Stato membro è designato competente per l'esame della domanda, le autorità di tale Stato membro rimettono al richiedente il documento previsto al paragrafo 1 entro tre giorni lavorativi dalla data del suo trasferimento in tale Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    985

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  L'autorità accertante rilascia al richiedente un documento attestante che ha fatto domanda in conformità dell'articolo 28 e che elenca gli elementi forniti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Or. en

 

Emendamento    986

Péter Niedermüller, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di sei mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di sei mesi ed è rinnovato automaticamente se non è stata ancora adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, assicurandone la validità per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare il carattere automatico del rinnovo del documento attestante il diritto del richiedente di rimanere (in assenza di una decisione definitiva sulla domanda).

 

Emendamento    987

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di sei mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di almeno due settimane ma non oltre dodici mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Or. en

 

Emendamento    988

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di sei mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Il documento previsto al paragrafo 1 è valido per un periodo di almeno sei mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Or. en

 

Emendamento    989

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di sei mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di dodici mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Or. en

Motivazione

Un periodo di validità breve comporterebbe carichi di lavoro aggiuntivi per le nostre autorità amministrative in relazione all'esigenza continua di prorogare questi documenti. Un periodo di validità più lungo dovrebbe ridurre la necessità del carico di lavoro amministrativo e non conferirebbe un diritto più ampio di rimanere se tale diritto si è estinto o è stato sospeso ai sensi del paragrafo successivo.

 

Emendamento    990

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di sei mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di cinque mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato a quello dell'articolo 34 che abbrevia il termine della procedura d'esame normale da sei a cinque mesi.

 

Emendamento    991

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il periodo di validità indicato sul documento non conferisce il diritto di rimanere nei casi in cui detto diritto si è estinto o è stato sospeso.

Il periodo di validità indicato sul documento conferisce il diritto di rimanere.

Or. en

 

Emendamento    992

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione può precisare con atti di esecuzione la forma e il contenuto dei documenti che devono essere rimessi ai richiedenti alla registrazione e alla presentazione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

5.  La Commissione precisa con atti di esecuzione la forma e il contenuto dei documenti che devono essere rimessi ai richiedenti alla registrazione e alla presentazione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

Or. en

Motivazione

Se si desidera un approccio armonizzato alle procedure, gli Stati membri dovrebbero rilasciare documenti simili che certificano il diritto di rimanere. Pertanto, è opportuno adottare un atto di esecuzione che stabilisce la forma e il contenuto di tali documenti.

 

Emendamento    993

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

1.  Le autorità competenti informano i cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

Or. en

Motivazione

I cittadini di paesi terzi che si trovano nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne dovrebbero sempre essere informati del loro diritto di chiedere protezione internazionale.

 

Emendamento    994

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

1.  Qualora vi sia motivo di credere, anche a causa di informazioni fornite dalle ONG, che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano e offrono loro la possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

Or. en

 

Emendamento    995

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

1.  Le autorità competenti informano tutti i cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, e che possano necessitare di protezione internazionale, della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

Or. en

Motivazione

Le informazioni dovrebbero essere fornite a tutti e non solo ai gruppi specificati.

 

Emendamento    996

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

1.  Gli Stati membri valutano se i cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, necessitano di protezione internazionale. In caso affermativo, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

Or. en

 

Emendamento    997

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

1.  Qualora vi siano elementi che facciano credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

Or. fr

Emendamento    998

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

1.  Le autorità competenti informano tutti i cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, del diritto di chiedere protezione e li indirizzano prontamente alle autorità competenti in materia di asilo.

Or. en

Motivazione

Tutti i cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, sono prontamente informati dalle autorità competenti del loro diritto di chiedere protezione internazionale. I minori e le persone vulnerabili non sono collocati nei centri di trattenimento o tenuti ai valichi di frontiera o nelle zone di transito.

 

Emendamento    999

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

1.  Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione.

Or. en

 

Emendamento    1000

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  è probabile che si tratti di un minore non accompagnato;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1001

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  è probabile che si tratti di un minore non accompagnato;

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutti i cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, sono prontamente informati dalle autorità competenti del loro diritto di chiedere protezione internazionale. I minori e le persone vulnerabili non sono collocati nei centri di trattenimento o tenuti ai valichi di frontiera o nelle zone di transito.

 

Emendamento    1002

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  è probabile che si tratti di un minore non accompagnato;

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello dell'articolo 30, paragrafo 1.

 

Emendamento    1003

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  segni evidenti indicano che la persona è affetta da disturbi mentali o di altro tipo che le impediscono di valutare la necessità di protezione internazionale;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1004

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  segni evidenti indicano che la persona è affetta da disturbi mentali o di altro tipo che le impediscono di valutare la necessità di protezione internazionale;

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello dell'articolo 30, paragrafo 1.

 

Emendamento    1005

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  segni evidenti indicano che la persona è affetta da disturbi mentali o di altro tipo che le impediscono di valutare la necessità di protezione internazionale;

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutti i cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, sono prontamente informati dalle autorità competenti del loro diritto di chiedere protezione internazionale. I minori e le persone vulnerabili non sono collocati nei centri di trattenimento o tenuti ai valichi di frontiera o nelle zone di transito.

 

Emendamento    1006

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la persona proviene da uno specifico paese di origine in cui notoriamente regna una situazione che rende probabile la necessità di protezione internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1007

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la persona proviene da uno specifico paese di origine in cui notoriamente regna una situazione che rende probabile la necessità di protezione internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1008

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la persona proviene da uno specifico paese di origine in cui notoriamente regna una situazione che rende probabile la necessità di protezione internazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello dell'articolo 30, paragrafo 1.

 

Emendamento    1009

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza hanno effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.

Le organizzazioni e le persone accreditate in forza del diritto nazionale a prestare consulenza e assistenza hanno effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire quali organizzazioni e persone hanno diritto a tale accesso in forza del diritto nazionale.

 

Emendamento    1010

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza hanno effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.

Le organizzazioni e le persone accreditate in forza del diritto nazionale a prestare consulenza e assistenza hanno effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.

Or. en

 

Emendamento    1011

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza hanno effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.

Le persone che prestano consulenza possono avere accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.

Or. en

 

Emendamento    1012

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono limitare l'accesso laddove necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1013

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono limitare l'accesso laddove necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

Gli Stati membri possono limitare l'accesso laddove necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza o l'ordine pubblico del valico o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile. L'accesso ai rappresentanti legali è garantito in ogni circostanza.

Or. en

 

Emendamento    1014

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono limitare l'accesso laddove necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

Gli Stati membri possono limitare l'accesso laddove necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza o l'ordine pubblico del valico o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

Or. en

Motivazione

È opportuno non limitare l'accesso ai centri di trattenimento o ai valichi di frontiera per motivi legati alla gestione amministrativa.

 

Emendamento    1015

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Domanda a nome del coniuge, partner, minore o adulto dipendente

Esame congiunto della domanda

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con quelli precedenti volti a consentire agli Stati membri di esaminare assieme le domande.

 

Emendamento    1016

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Domanda a nome del coniuge, partner, minore o adulto dipendente

Domanda a nome del coniuge, minore o adulto dipendente

Or. hu

 

Emendamento1017

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Domanda a nome del coniuge, partner, minore o adulto dipendente

Domanda a nome del minore o adulto dipendente

Or. bg

 

Emendamento    1018

Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Domanda a nome del coniuge, partner, minore o adulto dipendente

Domanda a nome del minore o adulto dipendente

Or. en

Motivazione

La domanda di protezione internazionale dovrebbe essere presentata di persona dal richiedente che ne abbia la capacità giuridica. Ai familiari del richiedente dovrebbero applicarsi le regole del ricongiungimento familiare.

 

Emendamento    1019

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Domanda a nome del coniuge, partner, minore o adulto dipendente

Domanda a nome del minore o adulto dipendente

Or. en

 

Emendamento    1020

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.

1.  Gli Stati membri possono decidere di esaminare la domanda di protezione internazionale di un richiedente assieme alle domande dei suoi familiari, purché si trovino nel territorio dello stesso Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il diritto di asilo è personale e la dichiarazione d'intenti personale non dovrebbe essere sostituita. Le disposizioni relative alla presentazione di domande per conto di terzi potrebbero portare all'abuso da parte delle reti dei trafficanti di esseri umani. Il regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di esaminare congiuntamente le domande dei membri della stessa famiglia, intento alla base del testo proposto dalla Commissione.

 

Emendamento    1021

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.

1.  Il richiedente può presentare domanda a nome di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.

Or. en

 

Emendamento    1022

Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.

1.  Il richiedente può presentare domanda a nome di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello del titolo dell'articolo 31.

 

Emendamento1023

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.

1.  Il richiedente può presentare domanda a nome dei figli minori o adulti dipendenti incapaci di agire.

Or. bg

 

Emendamento    1024

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.

1.  Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge, di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.

Or. hu

 

Emendamento    1025

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.

1.  Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di figli minorenni o di adulti dipendenti incapaci di agire.

Or. en

 

Emendamento    1026

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1027

Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello del titolo dell'articolo 31.

 

Emendamento    1028

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.

soppresso

Or. en

 

Emendamento1029

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.

soppresso

Or. bg

 

Emendamento    1030

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.

2.  Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato dall'autorità accertante delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Il coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome ha il diritto di presentarla per proprio conto.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione non spiega su chi ricade l'obbligo di informare il coniuge o partner delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome. Riteniamo che tale obbligo debba ricadere sull'autorità accertante.

 

Emendamento    1031

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.

2.  Il coniuge di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.

Or. hu

 

Emendamento    1032

Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello del titolo dell'articolo 31.

 

Emendamento    1033

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1034

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

soppresso

Or. en

 

Emendamento1035

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

soppresso

Or. bg

 

Emendamento    1036

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

3.  Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di quindici giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di quindici giorni lavorativi.

Or. en

Motivazione

Le norme per il respingimento delle domande considerando che il richiedente vi abbia rinunciato sono stabilite dall'articolo 39 e non è necessario ripeterle in questa sede.

 

Emendamento    1037

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

3.  Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di venti giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di venti giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di venti giorni lavorativi.

Or. en

 

Emendamento    1038

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

3.  Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di venti giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di venti giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di quindici giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di venti giorni lavorativi, l'esame della domanda è sospeso.

Or. en

 

Emendamento    1039

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

3.  Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

Or. hu

 

Emendamento    1040

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1041

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1042

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

4.  Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente e con il suo consenso se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    1043

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

4.  Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di venti giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    1044

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

4.  Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di quindici giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti precedenti.

 

Emendamento    1045

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

4.  Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di venti giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, i fatti indicano che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    1046

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se una persona ha presentato domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole o di un adulto dipendente incapace di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1047

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se una persona ha presentato domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole o di un adulto dipendente incapace di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1048

Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se una persona ha presentato domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole o di un adulto dipendente incapace di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.

5.  Se una persona ha presentato domanda a nome di un adulto dipendente incapace di agire, è data a tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello del titolo dell'articolo 31.

 

Emendamento1049

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se una persona ha presentato domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole o di un adulto dipendente incapace di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.

5.  Se una persona ha presentato domanda a nome dei figli adulti dipendenti incapaci di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. bg

 

Emendamento    1050

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se una persona ha presentato domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole o di un adulto dipendente incapace di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.

5.  Se una persona ha presentato domanda a nome del coniuge o di un adulto dipendente incapace di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Or. hu

 

Emendamento    1051

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Nel caso di minore accompagnato, anche la presentazione della domanda da parte dell'adulto che ne è responsabile, di cui al paragrafo 6, è considerata presentazione di una domanda di protezione internazionale a nome del minore.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1052

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, il minore accompagnato riceve, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, informazioni chiare sulla possibilità di presentare domanda per proprio conto e sulla relativa procedura.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1053

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, il minore accompagnato riceve, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, informazioni chiare sulla possibilità di presentare domanda per proprio conto e sulla relativa procedura.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1054

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, il minore accompagnato riceve, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, informazioni chiare sulla possibilità di presentare domanda per proprio conto e sulla relativa procedura.

8.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, il minore accompagnato riceve, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, informazioni chiare sulla possibilità di presentare domanda per proprio conto e sulla relativa procedura e sulla possibilità effettiva di farlo entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se il minore non ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, l'autorità accertante agisce a nome del minore, tenendo in debito conto le sue opinioni.

Or. en

 

Emendamento    1055

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, il minore accompagnato riceve, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, informazioni chiare sulla possibilità di presentare domanda per proprio conto e sulla relativa procedura.

8.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, le autorità competenti informano chiaramente il minore accompagnato, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, della procedura di presentazione della domanda per proprio conto.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione non spiega su chi ricade l'obbligo di informare il minore accompagnato. Riteniamo che tale obbligo debba ricadere sull'autorità accertante. Inoltre, il riferimento alla possibilità di presentare la domanda è fuorviante, poiché è compito del richiedente presentare tale domanda.

 

Emendamento    1056

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1057

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1058

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

9.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e della relativa procedura e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità effettiva gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui ne è informato. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39. Se il minore non ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, l'autorità accertante agisce a nome del minore, tenendo in debito conto le sue opinioni.

Or. en

 

Emendamento    1059

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

9.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di quindici giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della procedura per presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di quindici giorni lavorativi.

Or. en

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti precedenti al presente articolo.

 

Emendamento    1060

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

9.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di venti giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di venti giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di venti giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di venti giorni lavorativi, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 5 presenta una domanda a nome del minore.

Or. en

 

Emendamento    1061

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

9.  Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di venti giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di venti giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di venti giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di venti giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

Or. en

 

Emendamento    1062

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10.  Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge, partner o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore giustifichino una domanda separata.

soppresso

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

 

Or. en

Motivazione

Il presente testo è fuorviante. Ogni domanda deve essere valutata individualmente. Le norme che disciplinano le procedure di ammissibilità sono stabilite altrove. Il presente paragrafo non è necessario, in quanto non è presente nella vigente direttiva procedure.

 

Emendamento    1063

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10.  Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge, partner o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore giustifichino una domanda separata.

soppresso

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

 

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con quelli precedenti volti a rimuovere la verifica di ammissibilità quale requisito prima di applicare il regolamento Dublino.

 

Emendamento    1064

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge, partner o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore giustifichino una domanda separata.

soppresso

Or. en

 

Emendamento1065

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge, partner o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore giustifichino una domanda separata.

Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del minore giustifichino una domanda separata.

Or. bg

 

Emendamento    1066

Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge, partner o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore giustifichino una domanda separata.

Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del minore giustifichino una domanda separata.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello del titolo dell'articolo 31.

 

Emendamento    1067

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge, partner o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore giustifichino una domanda separata.

Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge o del minore giustifichino una domanda separata.

Or. hu

 

Emendamento    1068

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito.

Or. en

 

Emendamento1069

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del minore.

Or. bg

 

Emendamento    1070

Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del minore.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato a quello del titolo dell'articolo 31.

 

Emendamento    1071

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

Or. hu

 

Emendamento    1072

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 10 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

Or. en

 

Emendamento    1073

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il minore non accompagnato che ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato presenta domanda per proprio conto oppure il tutore la presenta a suo nome. Il tutore assiste il minore non accompagnato e lo informa adeguatamente delle modalità e della sede in cui presentare la domanda.

1.  Il minore non accompagnato che ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato presenta domanda per proprio conto oppure il tutore la presenta a suo nome. Senza che questo pregiudichi il diritto del minore non accompagnato all'assistenza e alla rappresentanza legali in conformità degli articoli 14 e 15, il tutore assiste il minore non accompagnato e lo informa adeguatamente delle modalità e della sede in cui presentare la domanda

Or. en

Motivazione

Tutti i minori non accompagnati godono dello stesso diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali di qualsiasi altro richiedente, compreso il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, che dovrebbero essere disponibili prima della presentazione della domanda.

 

Emendamento1074

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per il minore non accompagnato il termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di dieci giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

2.  Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. bg

 

Emendamento    1075

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per il minore non accompagnato il termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di dieci giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

2.  Per il minore non accompagnato il termine di quindici giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di quindici giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti precedenti. Il presente paragrafo riguarda la presentazione di una domanda già preparata; pertanto l'autorità accertante non può decidere, in questa fase, se il minore necessiti o meno di protezione internazionale prima dell'esame sostanziale della domanda. Poiché il minore non accompagnato ha già preparato la domanda, questa dovrebbe essere presentata a suo nome.

 

Emendamento    1076

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per il minore non accompagnato il termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di dieci giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

2.  Per il minore non accompagnato il termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di dieci giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato.

Or. en

 

Emendamento    1077

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per il minore non accompagnato il termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di dieci giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

2.  Per il minore non accompagnato il termine di venti giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di venti giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato.

Or. en

 

Emendamento    1078

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per il minore non accompagnato il termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di dieci giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

2.  Per il minore non accompagnato il termine di venti giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di venti giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    1079

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli organismi di cui all'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE hanno il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritengono che possa necessitare di protezione internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1080

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:

soppresso

(a) dichiarazioni e documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

 

(b) tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le organizzazioni internazionali per i diritti umani o altra fonte;

 

(c) analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo);

 

(d) situazione individuale e circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione sociale, il genere, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

 

(e) eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

 

(f) eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

 

Or. en

 

Emendamento    1081

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:

2.  L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con quelli precedenti volti a rimuovere la verifica di ammissibilità quale requisito prima di applicare il regolamento Dublino.

 

Emendamento    1082

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:

2.  L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averla esaminata adeguatamente. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

In linea con i nostri emendamenti volti a rendere la verifica di ammissibilità puramente facoltativa, l'autorità accertante non è tenuta a esaminare l'ammissibilità di ogni domanda.

 

Emendamento    1083

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le organizzazioni internazionali per i diritti umani o altra fonte;

(b)  tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Or. en

 

Emendamento    1084

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le organizzazioni internazionali per i diritti umani o altra fonte;

(b)  tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le organizzazioni internazionali per i diritti umani e incentrate sui bambini o altra fonte;

Or. en

 

Emendamento    1085

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  situazione individuale e circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione sociale, il genere, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

(d)  situazione individuale e circostanze personali del richiedente al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

Or. en

 

Emendamento1086

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  situazione individuale e circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione sociale, il genere, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

(d)  situazione individuale e circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione sociale, il genere, l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

Or. bg

Emendamento    1087

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente disposizione presuppone che i richiedenti protezione internazionale debbano essere visti con sospetto per il fatto di esercitare libertà fondamentali di cui hanno tutto il diritto di beneficiare anche se ciò comporta per loro dei rischi. Pertanto, è opportuno sopprimere la presente disposizione.

 

Emendamento    1088

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1089

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

(e)  eventualità che il richiedente, dopo aver lasciato il paese di origine, abbia svolto attività mirate esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento    1090

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

(e)  eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente al riconoscimento della protezione internazionale. Sono escluse le circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente, tra cui, a titolo non esclusivo, l'orientamento sessuale e il credo religioso, che il richiedente può aver nascosto, in varia misura, quando si trovava nel paese d'origine.

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'emendamento è in linea con quella adottata nel regolamento qualifiche.

 

Emendamento    1091

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'ordinamento dell'Unione europea non dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad abdicare alla loro responsabilità di fornire protezione internazionale a chi ne ha bisogno.

 

Emendamento    1092

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

(f)  eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente che possa fare ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

Or. en

 

Emendamento    1093

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

(f)  eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino o residente.

Or. en

 

Emendamento    1094

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – punto f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

(f)  eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese.

Or. hu

Emendamento    1095

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Claude Moraes

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Se, in qualsiasi momento prima della decisione definitiva su una domanda di protezione internazionale, al richiedente viene rilasciata una Carta blu UE in conformità della direttiva xxx/xxx (relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro altamente specializzato), tale domanda è rinviata. Tale rinvio dura fino alla scadenza della Carta blu UE e di ogni suo rinnovo e fino a quando il richiedente non fa ritorno nello Stato membro responsabile della domanda di protezione internazionale.

Tutti i pertinenti termini relativi a tale domanda di protezione internazionale stabiliti dal presente regolamento sono di conseguenza rinviati. Tali termini decorrono nuovamente solo dal momento in cui il richiedente fa ritorno nello Stato membro responsabile della domanda di protezione internazionale.

Il richiedente protezione internazionale a cui è rilasciata una Carta blu UE può ritirare esplicitamente la propria domanda di protezione internazionale in qualsiasi momento durante il periodo di validità della Carta blu UE, in conformità dell'articolo 38. L'autorità accertante non considera una domanda di protezione internazionale come implicitamente ritirata in conformità dell'articolo 39 sulla base del rilascio della Carta blu UE al richiedente.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a riflettere la posizione del Parlamento sulla direttiva sulla Carta blu UE, introducendo la possibilità, per i richiedenti protezione internazionale che abbiano già accesso al mercato del lavoro in virtù delle norme UE sull'asilo, di chiedere una Carta blu UE e di ottenerla se soddisfano tutte le condizioni stabilite in tale direttiva. A tal fine, occorre stabilire che la domanda di protezione internazionale non cessa di esistere al momento della concessione della Carta blu UE, ma non è ulteriormente trattata fino alla scadenza di tale carta.

 

Emendamento    1096

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ha una conoscenza sufficiente dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati. Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. Ove necessario può sottoporre richieste all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

3.  Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ha una conoscenza sufficiente dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati e ha completato la formazione necessaria di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo). Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, della salute mentale, di genere o inerenti ai minori Ove necessario può sottoporre richieste all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

Motivazione

È fondamentale assicurare un'adeguata formazione, poiché questa svolge un ruolo primario nel garantire l'applicazione di adeguate procedure.

 

Emendamento    1097

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ha una conoscenza sufficiente dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati. Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. Ove necessario può sottoporre richieste all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

3.  Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ha una conoscenza sufficiente dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati e ha completato la formazione necessaria di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo). Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. Ove necessario può sottoporre richieste all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

 

Emendamento    1098

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, in particolare laddove:

5.  L'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, in particolare laddove il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari di cui agli articoli da 19 a 22 del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    1099

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la domanda sia verosimilmente fondata;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1100

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la domanda sia verosimilmente fondata;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1101

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la domanda sia verosimilmente fondata;

(a)  la domanda sia prima facie considerata come verosimilmente fondata;

Or. en

 

Emendamento    1102

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1103

Péter Niedermüller, Kati Piri, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.

(b)  il richiedente abbia esigenze di accoglienza specifiche ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari conformemente agli articoli da 19 a 22 del presente regolamento, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti precedenti.

 

Emendamento    1104

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.

(b)  il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari conformemente agli articoli da 19 a 22 del presente regolamento, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.

Or. en

 

Emendamento    1105

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.

(b)  il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari.

Or. en

 

Emendamento    1106

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.

(b)  il richiedente abbia esigenze di accoglienza specifiche ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali specifiche, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la terminologia alla posizione del Parlamento europeo sugli altri strumenti CEAS, in particolare alla direttiva accoglienza.

 

Emendamento    1107

Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo è un centro di raccolta, trasparente e imparziale, di informazioni pertinenti, affidabili, oggettive, accurate e aggiornate sui paesi terzi interessati, che si serve di informazioni rilevanti comprese quelle relative in modo specifico ai minori e quelle specifiche per genere, nonché informazioni mirate sulle persone appartenenti ai gruppi vulnerabili di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) XXX/XXX (sull'Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

 

Emendamento    1108

Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo riesamina regolarmente la situazione dei paesi terzi che fanno parte dell'elenco comune dell'UE dei paesi d'origine sicuri stabilito dal regolamento (UE) n. XXX/XXX [SCO/APR] o che sono designati quali paesi sicuri a livello dell'Unione in conformità del regolamento (UE) n. XXX/XXX [APR], ivi compresi quelli che sono stati sospesi dalla Commissione e quelli che sono stati rimossi da tale elenco.

Or. en

 

Emendamento    1109

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda.

soppresso

Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni lavorativi quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).

 

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con quelli precedenti volti a rimuovere la verifica di ammissibilità quale requisito prima di applicare il regolamento Dublino.

 

Emendamento    1110

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda.

L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda. Se l'autorità accertante non stabilisce l'ammissibilità di una domanda entro un mese, prosegue con l'esame della stessa in conformità dei paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 37 e ne informa di conseguenza il richiedente.

Or. en

 

Emendamento    1111

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda.

Se del caso, l'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda.

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con altri emendamenti volti a rendere la verifica di ammissibilità facoltativa. Il termine relativo alla verifica di ammissibilità può applicarsi solo se tale verifica è effettivamente effettuata.

 

Emendamento    1112

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni lavorativi quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).

soppresso

Or. en

Motivazione

Qualunque sia il motivo per lo svolgimento della verifica di ammissibilità, questa dovrebbe includere un esame individuale della domanda. Quando la verifica di ammissibilità viene effettuata, il termine per il completamento di tale verifica dovrebbe essere uniforme.

 

Emendamento    1113

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni lavorativi quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1114

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni lavorativi quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).

Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni di calendario quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).

Or. en

 

Emendamento    1115

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame nel merito sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.

2.  L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame nel merito sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro cinque mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.

Or. en

 

Emendamento    1116

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame nel merito sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.

2.  L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.

Or. en

 

Emendamento    1117

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante può prorogare detto termine di sei mesi di un periodo non superiore a tre mesi se:

soppresso

(a) un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;

 

(b) il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto.

 

Or. en