Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0224(COD)

26.6.2017

EMENDAMENTI

1118 - 1347

Progetto di relazione

Laura Ferrara

(PE597.506v01-00)

Procedura comune di protezione internazionale nell'Unione

Proposta di regolamento

( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )

AM_Com_LegReport

 

Emendamento    1118

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante può prorogare detto termine di sei mesi di un periodo non superiore a tre mesi se:

3.  L'autorità accertante può prorogare detto termine di un periodo non superiore a due mesi se:

Or. en

 

Emendamento    1119

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;

(a)  un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine;

Or. en

 

Emendamento    1120

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro il termine previsto al paragrafo 2 o, per la procedura d'esame accelerata, all'articolo 40, paragrafo 4, a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante:

soppresso

(a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi;

 

(b) comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio.

 

Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 15 mesi dalla presentazione della domanda.

 

Or. en

Motivazione

Il provvedimento appare troppo arbitrario e potrebbe causare ritardi ingiustificati nel trattamento delle domande

 

Emendamento    1121

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro il termine previsto al paragrafo 2 o, per la procedura d'esame accelerata, all'articolo 40, paragrafo 4, a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante:

soppresso

(a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi;

 

(b) comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio.

 

Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 15 mesi dalla presentazione della domanda.

 

Or. en

 

Emendamento    1122

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro il termine previsto al paragrafo 2 o, per la procedura d'esame accelerata, all'articolo 40, paragrafo 4, a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante:

soppresso

(a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi;

 

(b) comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio.

 

Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 15 mesi dalla presentazione della domanda.

 

Or. en

 

Emendamento    1123

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro il termine previsto al paragrafo 2 o, per la procedura d'esame accelerata, all'articolo 40, paragrafo 4, a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante:

soppresso

(a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi;

 

(b) comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio.

 

Or. en

Motivazione

Una domanda di protezione internazionale non può essere semplicemente tenuta in sospeso a tempo indefinito. Oltre a rendere privi di senso i termini precedentemente stabiliti nell'articolo, non offre alcuna certezza del diritto al richiedente o all'amministrazione e pone un ostacolo rilevante all'integrazione nella società di accoglienza per il richiedente che è in attesa della decisione in merito alla sua domanda.

 

Emendamento    1124

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 1 - lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi;

(a)  riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi; tali riesami saranno effettuati dagli organismi competenti a livello dell'UE.

Or. en

Motivazione

Questa procedura eccezionale dovrebbe essere basata su un approccio comune e orientamenti a livello dell'UE.

 

Emendamento    1125

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio.

(b)  comunica al richiedente, non appena possibile, i motivi della decisione di rimandare temporaneamente la decisione definitiva in merito alla domanda.

Or. en

 

Emendamento    1126

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 15 mesi dalla presentazione della domanda.

Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 12 mesi dalla presentazione della domanda.

Or. en

 

Emendamento    1127

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

1.  La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente e al suo avvocato o altro consulente legale senza indebito ritardo, e comunque entro sette giorni dall'adozione della decisione, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

Or. en

Motivazione

La decisione dovrebbe essere inviata anche all'avvocato del richiedente. È importante imporre un termine per la comunicazione al richiedente, soprattutto per consentire al richiedente di rispettare i termini per l'impugnazione della decisione presa.

 

Emendamento    1128

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

1.  La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e, ove possibile, utilizzando un linguaggio semplice.

Or. en

 

Emendamento    1129

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

1.  La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende.

Or. en

Motivazione

Chiarimento inteso a migliorare la fornitura di informazioni.

 

Emendamento    1130

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

1.  La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende.

Or. en

 

Emendamento    1131

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

1.  La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende.

Or. en

 

Emendamento    1132

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale, tranne se gli sono già stati comunicati altrimenti.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1133

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale, tranne se gli sono già stati comunicati altrimenti.

2.  Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi e dei tempi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    1134

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale, tranne se gli sono già stati comunicati altrimenti.

2.  Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale, tranne se gli sono già stati comunicati altrimenti.

Or. en

 

Emendamento    1135

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale, tranne se gli sono già stati comunicati altrimenti.

2.  Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi e dei termini temporali per l'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sui mezzi di impugnazione di una decisione dovrebbero includere anche i dettagli sui relativi termini. Tali informazioni dovrebbero essere date sempre per iscritto.

 

Emendamento    1136

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata.

3.  In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, violenza di genere, traffico di esseri umani, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere, caratteri sessuali o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata.

Or. en

 

Emendamento    1137

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata.

3.  In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata.

Or. en

 

Emendamento    1138

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata.

3.  In caso di domanda presentata a nome di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata.

Or. bg

 

Emendamento    1139

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata.

3.  In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta le domande siano tutte fondate esattamente sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata.

Or. en

Motivazione

Per chiarezza.

 

Emendamento    1140

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata.

3.  Laddove uno Stato membro decida di esaminare congiuntamente le domande dei familiari e ogniqualvolta le domande siano fondate sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento precedente, per offrire agli Stati membri la possibilità di esami congiunti delle domande.

 

Emendamento    1141

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36  

soppresso

Decisione sull'ammissibilità della domanda

 

1. L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

 

(a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

 

(b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

 

(c) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza;

 

(d) il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata.

 

2. La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1.

 

3. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento).37

 

4. Se il primo Stato membro nel quale è presentata domanda la considera ammissibile dopo averla esaminata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro competente non è tenuto ad applicare nuovamente il paragrafo 1, lettere a) e b).

 

5. L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza.

 

_________________

 

37 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. en

 

Emendamento    1142

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36  

soppresso

Decisione sull'ammissibilità della domanda

 

1. L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

 

(a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

 

(b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

 

(c) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza;

 

(d) il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata.

 

2. La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1.

 

3. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento).37

 

4. Se il primo Stato membro nel quale è presentata domanda la considera ammissibile dopo averla esaminata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro competente non è tenuto ad applicare nuovamente il paragrafo 1, lettere a) e b).

 

5. L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza.

 

_________________

 

37 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento precedente per rimuovere le verifiche di ammissibilità quale requisito prima di applicare il regolamento Dublino.

 

Emendamento    1143

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

soppresso

(a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

 

(b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

 

(c) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza;

 

(d) il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata.

 

Or. en

 

Emendamento    1144

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

1.  Qualora vi sia motivo di credere che sussistano i motivi elencati al presente paragrafo, l'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

Or. en

 

Emendamento    1145

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

1.  L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e può respingere la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

Or. fr

 

Emendamento    1146

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

1.  L'autorità accertante può valutare l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e può respingere la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

Or. en

Motivazione

Le procedure di ammissibilità dovrebbero rimanere facoltative per mantenere la flessibilità per gli Stati membri.

 

Emendamento    1147

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

1.  L'autorità accertante può valutare l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e può respingere la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

Or. en

Motivazione

La verifica di ammissibilità non dovrebbe essere imposta agli Stati membri. Dovrebbe rimanere una parte facoltativa della procedura di asilo.

 

Emendamento    1148

Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1149

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

(a)  un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, a condizione che il richiedente vi sia ammesso o riammesso;

Or. en

 

Emendamento    1150

Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1151

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

(b)  un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, a condizione che il richiedente vi sia ammesso o riammesso;

Or. en

 

Emendamento    1152

Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1153

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1154

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata.

(d)  il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito, conformemente all'articolo 31, a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata.

Or. en

Motivazione

È importante essere chiari su come il coniuge, il partner o il minore accompagnato dà il suo consenso alla presentazione di una domanda a suo nome.

 

Emendamento1155

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata.

(d)  il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata.

Or. bg

 

Emendamento    1156

Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1157

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1.

2.  La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    1158

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento).37

soppresso

_________________

 

37 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. en

 

Emendamento    1159

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento).37

soppresso

_________________

 

37 GU L [...] del [...], pag. [...].

 

Or. en

 

Emendamento    1160

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento). 37

3.  Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione internazionale; che è stato reinsediato a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento). 37

_________________

_________________

37 GU L […], del […], pag. […].

37 GU L […], del […], pag. […].

Or. en

 

Emendamento    1161

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se il primo Stato membro nel quale è presentata domanda la considera ammissibile dopo averla esaminata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro competente non è tenuto ad applicare nuovamente il paragrafo 1, lettere a) e b).

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti presentati al regolamento Dublino non ci sarà alcuna verifica di ammissibilità effettuata a norma di tale regolamento. Per motivi di coerenza dobbiamo cancellare il riferimento alle verifiche di ammissibilità nel primo Stato membro.

 

Emendamento    1162

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se il primo Stato membro nel quale è presentata domanda la considera ammissibile dopo averla esaminata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro competente non è tenuto ad applicare nuovamente il paragrafo 1, lettere a) e b).

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1163

Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se il primo Stato membro nel quale è presentata domanda la considera ammissibile dopo averla esaminata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro competente non è tenuto ad applicare nuovamente il paragrafo 1, lettere a) e b).

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1164

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza.

soppresso

Or. en

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti precedenti. Non essendo obbligatoria la verifica di ammissibilità, non è necessario dare agli Stati membri la possibilità di pronunciarsi rapidamente sul merito della domanda. Niente impedisce all'autorità accertante di prendere una decisione rapida su una qualsiasi domanda, a condizione di condurre il colloquio personale e valutare le relative prove in modo esauriente.

 

Emendamento    1165

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1166

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza.

5.  L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza conformemente all'articolo 37, paragrafo 3.

Or. en

 

Emendamento    1167

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nell'esaminare la domanda nel merito l'autorità accertante decide se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, stabilisce se il richiedente sia ammissibile alla protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

1.  Nell'esaminare la domanda nel merito l'autorità accertante decide se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato.

Or. en

 

Emendamento    1168

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante respinge la domanda per infondatezza se ha stabilito che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

2.  L'autorità accertante respinge la domanda per infondatezza se ha stabilito che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). Il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo e deve essere in grado di impugnare tale decisione in tribunale.

Or. en

 

Emendamento    1169

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e).

3.  Qualora vi sia motivo di credere che sussistano i motivi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) l'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata.

Or. en

 

Emendamento    1170

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e).

3.  L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d).

Or. en

Motivazione

La provenienza da un paese di origine sicuro non deve rappresentare un motivo automatico per considerare la domanda manifestamente infondata poiché anche una persona proveniente da un paese di origine sicuro può necessitare di protezione individuale.

 

Emendamento    1171

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e).

3.  L'autorità accertante può dichiarare manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40.

Or. en

 

Emendamento    1172

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e).

3.  L'autorità accertante può dichiarare manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

 

Emendamento    1173

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e).

3.  L'autorità accertante può dichiarare manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Or. en

Motivazione

La conclusione che una domanda è manifestamente infondata ha implicazioni sul possibile ritorno del richiedente, pertanto andrebbe impiegata solo ove appropriato. Essa dovrebbe essere valutata dall'autorità accertante sulla base della situazione del singolo caso e non imposta dal diritto dell'Unione.

 

Emendamento    1174

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente può, di propria iniziativa, ritirare la domanda in qualsiasi momento della procedura.

1.  Il richiedente può, di propria iniziativa, ritirare la domanda in qualsiasi momento della procedura. L'autorità accertante garantisce che il richiedente comprenda tutte le conseguenze procedurali di tale decisione.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che il richiedente comprenda le conseguenze (il significato) di un ritiro esplicito della sua domanda.

 

Emendamento    1175

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1176

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ritiro implicito della domanda

Sospensione della decisione sul merito della domanda

Or. en

 

Emendamento    1177

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando:

1.  L'autorità accertante può sospendere la decisione sul merito della domanda quando:

Or. en

 

Emendamento    1178

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando:

1.  L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente l'abbia ritirata implicitamente quando:

Or. en

Motivazione

Per coerenza con il titolo di questo articolo.

 

Emendamento    1179

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando:

1.  L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente l'abbia ritirata quando:

Or. en

 

Emendamento    1180

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente non ha presentato domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso;

(a)  il richiedente non ha presentato domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso ed essendo stato informato delle conseguenze della mancata presentazione della domanda entro il termine;

Or. en

 

Emendamento    1181

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente non ha presentato domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso;

(a)  tre mesi dopo la registrazione e pur essendo stato informato dall'autorità accertante il richiedente non ha presentato domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso;

Or. en

Motivazione

Il mancato rispetto dei termini di pochi giorni non dovrebbe portare a misure drastiche quali il ritiro implicito poiché tale procedura si tradurrebbe in un incremento drastico di procedure di impugnazione con relativo dispendio di tempo e costi. Inoltre le autorità dovrebbero avere l'obbligo di ricordare al richiedente di presentare domanda al fine di evitare problemi laddove il richiedente non abbia compreso la necessità di presentare domanda oppure qualora la domanda presentata sia andata perduta.

 

Emendamento    1182

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il coniuge, il partner o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1183

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il coniuge, il partner o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8;

(b)  tre mesi dopo la registrazione e pur essendo stato informato dall'autorità accertante il coniuge, il partner o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8;

Or. en

Motivazione

Il mancato rispetto dei termini di pochi giorni non dovrebbe portare a misure drastiche quali il ritiro implicito poiché tale procedura si tradurrebbe in un incremento drammatico di procedure di impugnazione con relativo dispendio di tempo e costi. Inoltre le autorità dovrebbero avere l'obbligo di ricordare al richiedente di presentare domanda al fine di evitare problemi laddove il richiedente non abbia compreso la necessità di presentare domanda oppure qualora la domanda presentata sia andata perduta.

 

Emendamento1184

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il coniuge, il partner o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8;

b)  il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8;

Or. bg

 

Emendamento    1185

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – punto b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il coniuge, il partner o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8;

(b)  il coniuge o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8;

Or. hu

 

Emendamento    1186

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3;

(c)  rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), necessarie per l'esame della domanda, oppure non ottemperando al processo di rilevamento dei dati biometrici, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3;

Or. en

 

Emendamento    1187

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3;

(c)  il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda oppure non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 oppure non osservando gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 7;

Or. en

 

Emendamento    1188

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3;

(c)  il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni elencate nell'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b) ai fini di esaminare la domanda;

Or. en

 

Emendamento    1189

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3;

(c)  il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni necessarie conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b);

Or. en

Motivazione

L'articolo 27, paragrafo 1, definisce le informazioni minime che un richiedente deve fornire. In mancanza di prove sulla necessità di protezione, la domanda può essere respinta per infondatezza, ma per prendere la decisione che la domanda è stata ritirata implicitamente dovrebbe essere chiaro che il richiedente non ha fornito le informazioni minime richieste sulla sua persona.

 

Emendamento    1190

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente non è comparso al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma degli articoli da 10 a 12;

soppresso

Or. en

Motivazione

È ragionevole che le autorità procedano all'adozione della decisione sul merito sostanziale della domanda senza condurre il colloquio laddove il richiedente non sia comparso al colloquio. Tuttavia, ritenere ciò un motivo per il ritiro implicito sarebbe drastico e comporterebbe una quantità considerevole di impugnazioni con relativo dispendio di tempo e costi.

 

Emendamento    1191

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente non è comparso al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma degli articoli da 10 a 12;

(d)  il richiedente, in più di un'occasione e senza una spiegazione ragionevole, non è comparso al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma degli articoli da 10 a 12;

Or. en

 

Emendamento    1192

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  il richiedente ha abbandonato la residenza, senza informarne le autorità competenti o senza autorizzazione, secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'autorità accertante dovrebbe essere in grado di proseguire nella valutazione del merito delle domande anche nel caso in cui il richiedente abbia abbandonato la residenza. Tuttavia, ritenere ciò un motivo per il ritiro implicito sarebbe drastico e comporterebbe una quantità considerevole di impugnazioni con relativo dispendio di tempo e costi.

 

Emendamento    1193

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  il richiedente ha abbandonato la residenza, senza informarne le autorità competenti o senza autorizzazione, secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1194

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  il richiedente ha abbandonato la residenza, senza informarne le autorità competenti o senza autorizzazione, secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4;

soppresso

Or. en

Motivazione

Si può ritenere che il richiedente abbia ritirato esplicitamente la sua domanda soltanto qualora non abbia provveduto alle necessarie fasi procedurali. Pertanto spetta all'autorità accertante prendere una decisione sulla domanda.

 

Emendamento    1195

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6.

soppresso

Or. en

Motivazione

Segue la modifica nell'articolo 7, paragrafo 6.

 

Emendamento    1196

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'autorità accertante dovrebbe essere in grado di proseguire nella valutazione del merito delle domande anche nel caso in cui il richiedente non abbia rispettato gli obblighi di presentazione e comunicazione. Tuttavia, ritenere ciò un motivo per il ritiro implicito rappresenterebbe una scelta draconiana e comporterebbe una quantità considerevole di impugnazioni con relativo dispendio di tempo e costi.

 

Emendamento    1197

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6.

(f)  il richiedente ha violato in più di un'occasione gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6.

Or. en

 

Emendamento    1198

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6.

(f)  il richiedente ha violato le responsabilità impostegli dall'articolo 7, paragrafo 6.

Or. en

 

Emendamento    1199

Maria Grapini

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o ha omesso informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente.

Or. ro

Emendamento    1200

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  (g) il richiedente viola gli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), se non dimostra che la violazione è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo.

Or. en

 

Emendamento    1201

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

soppresso

Or. hu

 

Emendamento    1202

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1, e laddove all'inizio della procedura le autorità competenti abbiano adeguatamente informato il richiedente dei suoi obblighi previsti nel presente regolamento e le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tali obblighi, l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della decisione di respingere la domanda per ritiro implicito oppure per infondatezza se al momento del ritiro implicito l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. en

 

Emendamento    1203

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che l'abbia ritirata implicitamente.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con il titolo di questo articolo.

 

Emendamento    1204

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro tre mesi dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

Or. en

Motivazione

Un mese è un periodo di tempo molto breve e non realistico.

 

Emendamento    1205

Miltiadis Kyrkos

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro tre mesi dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

Or. en

 

Emendamento    1206

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro due settimane dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

Or. en

 

Emendamento    1207

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

2.  Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro nove mesi dalla data di recapito dell'avviso scritto, la domanda può essere sospesa in via definitiva.

Or. en

Motivazione

Questo termine è in linea con l'attuale direttiva relativa alle procedure di asilo.

 

Emendamento    1208

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1209

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

soppresso

Or. hu

 

Emendamento    1210

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

3.  L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa.

Or. en

Motivazione

Il requisito di presentare le prove che ogni inosservanza dell'obbligo di mettersi in contatto fosse imputabile a circostanza che sfuggivano al suo controllo rischia di produrre ulteriori contenziosi legali prolungando così il trattamento della domanda. Sembrerebbe più semplice semplicemente riprendere il processo.

 

Emendamento    1211

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

3.  L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di due settimane il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

Or. en

 

Emendamento    1212

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1213

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

4.  L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa.

Or. en

Motivazione

Il requisito di presentare le prove che ogni inosservanza dell'obbligo di mettersi in contatto fosse imputabile a circostanza che sfuggivano al suo controllo rischia di produrre ulteriori contenziosi legali prolungando così il trattamento della domanda. Sembrerebbe più semplice semplicemente riprendere il processo.

 

Emendamento    1214

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

4.  L'autorità accertante considera la domanda sospesa in via definitiva se entro detto periodo di nove mesi il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

Or. en

 

Emendamento    1215

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

4.  L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di due settimane il richiedente non si mette in contatto con essa oppure non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

Or. en

 

Emendamento    1216

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante decide se respingerla per rinuncia del richiedente oppure, se al momento del ritiro implicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1217

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante decide se respingerla per rinuncia del richiedente oppure, se al momento del ritiro implicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1218

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante decide se respingerla per rinuncia del richiedente oppure, se al momento del ritiro implicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza.

5.  Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante decide se annullarla per rinuncia del richiedente oppure per infondatezza.

Or. hu

Emendamento    1219

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante decide se respingerla per rinuncia del richiedente oppure, se al momento del ritiro implicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza.

5.  Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante può decidere se respingerla per ritiro implicito del richiedente oppure, se al momento del ritiro implicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza.

Or. en

Motivazione

Coerenza con il titolo di questo articolo. La scelta dei motivi per respingere la domanda rimane nelle mani dell'autorità accertante.

 

Emendamento    1220

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Nel decidere sulle circostanze previste al paragrafo 1 l'autorità accertante garantisce che tale persona non sia espulsa in violazione del principio di non respingimento.

Or. en

 

Emendamento    1221

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La procedura di ritiro implicito non si applica ai minori.

Or. en

 

Emendamento    1222

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando:

1.  L'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando viene stabilito che il richiedente si trova in una situazione di vulnerabilità in cui necessita di protezione internazionale nel più breve tempo possibile.

Or. en

 

Emendamento    1223

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando:

1.  L'autorità accertante può accelerare l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando:

Or. en

Motivazione

Sembrerebbe sensato concedere agli Stati membri della discrezionalità sull'opportunità di ricorrere a procedure accelerate o meno.

 

Emendamento    1224

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando:

1.  L'autorità accertante può accelerare l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando:

Or. en

Motivazione

La decisione di applicare una procedura accelerata dovrebbe rimanere facoltativa per le autorità accertanti. Niente impedisce all'autorità accertante di prendere una decisione rapida nell'ambito del normale esame del merito.

 

Emendamento    1225

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando:

1.  L'autorità accertante può accelerare l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando:

Or. en

 

Emendamento    1226

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della possibilità di attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1227

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri;

Or. en

 

Emendamento    1228

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  la domanda sia verosimilmente fondata;

Or. en

 

Emendamento    1229

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1230

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'omissione di informazioni non dovrebbe avere come conseguenza l'applicazione di una procedura accelerata.

 

Emendamento    1231

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1232

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;

(c)  il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo, distruggendo o cancellando informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità, alla sua cittadinanza, all'itinerario di viaggio o ai motivi per cui ha chiesto protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento    1233

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;

(c)  il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni, documenti falsi o falsificati od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità, alla sua età o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente.

Or. fr

 

Emendamento    1234

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1235

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1236

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro;

(d)  il richiedente fa domanda intesa esclusivamente a ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro;

Or. fr

 

Emendamento    1237

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro;

(d)  il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro;

Or. en

 

Emendamento    1238

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1239

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1240

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;

(e)  un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento, a condizione che possa essere offerto un sostegno adeguato ai fini dell'articolo 19 nell'ambito di tale procedura;

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata con gli emendamenti 35 e 36 della posizione del Parlamento sul regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

 

Emendamento    1241

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;

(e)  un paese terzo è considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;

Or. en

 

Emendamento    1242

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1243

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f è stato spostato all'articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a bis.

 

Emendamento    1244

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1245

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri;

(f)  il richiedente può essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri;

Or. en

 

Emendamento    1246

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri;

(f)  il richiedente può essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri;

Or. en

 

Emendamento    1247

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  il richiedente ha commesso un illecito penale punito con la reclusione.

Or. en

 

Emendamento    1248

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le procedure accelerate non sono uno strumento appropriato per limitare i movimenti secondari, nei casi in cui il richiedente riceverà verosimilmente protezione può addirittura essere un incentivo a rendersi irreperibile.

 

Emendamento    1249

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli obblighi previsti nel regolamento Dublino non incidono sul diritto del richiedente alla protezione internazionale.

 

Emendamento    1250

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1251

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1252

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo;

(g)  il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo;

Or. en

 

Emendamento    1253

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis)  l'applicante si è recato, o ha provato a farlo, in un paese fuori del territorio degli Stati membri dell'UE, specialmente nel paese di origine dell'applicante, da quando è stato registrato come richiedente di protezione internazionale in uno Stato membro dell'UE.

Or. en

 

Emendamento    1254

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  la domanda è una domanda reiterata, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il fatto che una domanda sia una domanda reiterata non implica che non avrà successo. Il fatto che tali casi non dovrebbero essere contemplati dalla procedura d'esame accelerata non impedisce all'autorità accertante di prendere una decisione sulla domanda entro due mesi dalla presentazione della domanda, a condizione di condurre il colloquio personale e valutare le relative prove in modo esauriente

 

Emendamento    1255

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  la domanda è una domanda reiterata, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo.

soppresso

Or. en

 

Emendamento1256

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  la domanda è una domanda reiterata, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo.

(h)  la domanda è una domanda reiterata, anche dopo che alla persona era già stata rifiutata la protezione o è stata oggetto di una decisione di rimpatrio, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo.

Or. bg

 

Emendamento    1257

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  la domanda è una domanda reiterata, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo.

(h)  la domanda è una domanda reiterata, laddove la domanda è così priva di elementi sostanziali da non avere prospettive di successo.

Or. en

 

Emendamento    1258

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. In via eccezionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro otto giorni lavorativi.

2.  L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda.

Or. en

 

Emendamento    1259

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. In via eccezionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro otto giorni lavorativi.

2.  L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda.

Or. en

 

Emendamento    1260

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. In via eccezionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro otto giorni lavorativi.

2.  L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda.

Or. en

Motivazione

Questo è una scadenza aggiuntiva inutile imposta all'autorità accertante. Se si applica la procedura accelerata, allora dovrebbe essere presa una decisione entro due mesi.

 

Emendamento    1261

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. In via eccezionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro otto giorni lavorativi.

2.  L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. In via eccezionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d) e h), l'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro otto giorni lavorativi.

Or. en

 

Emendamento    1262

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Lo Stato membro competente autorizza il richiedente a rimanere nel suo territorio fino alla scadenza del termine entro il quale può esercitare il diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso, in linea con l'articolo 54 del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    1263

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità accertante può continuare l'esame nel merito a norma degli articoli 34 e 37 qualora ritenga che la domanda comporti questioni in fatto o in diritto complesse da esaminare con procedura accelerata. In tal caso o laddove risulti altrimenti impossibile decidere entro i termini previsti al paragrafo 2, il richiedente è informato del cambio di procedura.

4.  L'autorità accertante può continuare l'esame nel merito a norma degli articoli 34 e 37 qualora ritenga che la domanda comporti questioni in fatto o in diritto troppo complesse per essere esaminate con procedura accelerata. Ciò non pregiudica il diritto dell'autorità accertante di dichiarare una domanda manifestamente infondata in conformità con l'articolo 37, paragrafo 3, che rimane valido anche per la successiva procedura d'esame nel merito. In tal caso o laddove risulti altrimenti impossibile decidere entro i termini previsti al paragrafo 2, il richiedente è informato del cambio di procedura.

Or. en

 

Emendamento    1264

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'autorità accertante può continuare l'esame nel merito a norma degli articoli 34 e 37 qualora ritenga che la domanda comporti questioni in fatto o in diritto complesse da esaminare con procedura accelerata. In tal caso o laddove risulti altrimenti impossibile decidere entro i termini previsti al paragrafo 2, il richiedente è informato del cambio di procedura.

4.  L'autorità accertante continua l'esame nel merito a norma degli articoli 34 e 37 qualora ritenga che la domanda comporti questioni in fatto o in diritto troppo complesse per essere esaminate con procedura accelerata o laddove risulti impossibile decidere entro i termini previsti al paragrafo 2. In tal caso, il richiedente è informato del cambio di procedura.

Or. en

 

Emendamento    1265

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se:

soppresso

(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

 

(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

 

Or. en

Motivazione

I minori non accompagnati non dovrebbero mai essere esaminati con procedura accelerata.

 

Emendamento    1266

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se:

soppresso

(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

 

(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

 

Or. en

 

Emendamento    1267

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se:

soppresso

(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

 

(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

 

Or. en

 

Emendamento    1268

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se:

5.  La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se viene stabilito che il minore non accompagnato si trova in una situazione di vulnerabilità in cui necessita di ricevere protezione internazionale nel più breve tempo possibile.

Or. en

 

Emendamento    1269

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 5 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se:

5.  La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se la domanda è verosimilmente fondata;

Or. en

 

Emendamento    1270

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

soppresso

Or. en

Motivazione

Soltanto l'esistenza di un rischio per la sicurezza dovrebbe giustificare le procedure accelerate per i minori.

 

Emendamento    1271

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1272

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1273

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1274

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1275

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La procedura d'esame accelerata non si applica ai minori.

Or. en

 

Emendamento    1276

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

 

Emendamento1277

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente:

1.  L'autorità accertante può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, a propria discrezione e a seconda delle possibilità di cui dispone, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente:

Or. bg

Emendamento    1278

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente:

1.  L'autorità accertante può decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Tale decisione è limitata:

Or. en

 

Emendamento    1279

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente:

1.  L'autorità accertante, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decide su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente:

Or. en

 

Emendamento    1280

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente:

1.  L'autorità accertante deve, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente:

Or. fr

 

Emendamento    1281

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  all'ammissibilità della domanda fatta in tale luogo a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento precedente per rimuovere le verifiche di ammissibilità quale requisito prima di applicare il regolamento Dublino.

 

Emendamento    1282

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  all'ammissibilità della domanda fatta in tale luogo a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, oppure

(a)  all'ammissibilità della domanda fatta in tale luogo a norma dell'articolo 36, oppure

Or. en

 

Emendamento    1283

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al merito della domanda nei casi cui si applica la procedura d'esame accelerata prevista all'articolo 40.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1284

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al merito della domanda nei casi cui si applica la procedura d'esame accelerata prevista all'articolo 40.

(b)  al ritiro implicito di una domanda a norma delle relative lettere all'articolo 39, paragrafo 1, oppure al merito della domanda nei casi cui si applica la procedura d'esame accelerata prevista all'articolo 40.

Or. en

 

Emendamento    1285

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La decisione di cui al paragrafo 1 è presa in tempi il più possibile brevi, fatto salvo un esame adeguato e completo della domanda, e comunque entro quattro settimane dalla presentazione della domanda.

2.  La decisione di cui al paragrafo 1 è presa in tempi il più possibile brevi, fatto salvo un esame adeguato e completo della domanda, e comunque entro otto settimane dalla presentazione della domanda.

Or. en

 

Emendamento    1286

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La decisione di cui al paragrafo 1 è presa in tempi il più possibile brevi, fatto salvo un esame adeguato e completo della domanda, e comunque entro quattro settimane dalla presentazione della domanda.

2.  La decisione di cui al paragrafo 1 è presa in tempi il più possibile brevi, fatto salvo un esame adeguato e completo della domanda, e comunque entro due settimane dalla presentazione della domanda.

Or. en

 

Emendamento    1287

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se entro il termine di quattro settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni del presente regolamento.

3.  Se entro il termine di otto settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    1288

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se entro il termine di quattro settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni del presente regolamento.

3.  Se entro il termine di due settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    1289

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se entro il termine di quattro settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni del presente regolamento.

3.  Se entro il termine di quattro settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

Or. en

 

Emendamento    1290

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se l'arrivo di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi che presentano domanda di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito rende difficile all'atto pratico applicare il paragrafo 1 in loco, la procedura di frontiera può essere applicata anche nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1291

Elly Schlein

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se l'arrivo di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi che presentano domanda di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito rende difficile all'atto pratico applicare il paragrafo 1 in loco, la procedura di frontiera può essere applicata anche nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1292

Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Sergei Stanishev, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La procedura di frontiera non può essere applicata ai minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

In linea con la posizione adottata dal Parlamento nella direttiva accoglienza, i minori non accompagnati non dovrebbero essere mai trattenuti in questo modo, pertanto la procedura di frontiera non può essere mai applicata ai minore non accompagnati.

 

Emendamento    1293

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La procedura di frontiera non si applica ai minori.

Or. en

 

Emendamento    1294

Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Sergei Stanishev, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se:

soppresso

(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

 

(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;

 

(c) sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45;

 

(d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente.

 

Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato.

 

Or. en

Motivazione

In linea con la posizione adottata dal Parlamento nella direttiva accoglienza, i minori non accompagnati non dovrebbero essere mai trattenuti in questo modo, pertanto la procedura di frontiera non può essere mai applicata ai minore non accompagnati.

 

Emendamento    1295

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se:

soppresso

(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

 

(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;

 

(c) sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45;

 

(d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente.

 

Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato.

 

Or. en

 

Emendamento    1296

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se:

soppresso

(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

 

(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;

 

(c) sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45;

 

(d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente.

 

Or. en

 

Emendamento    1297

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se:

La procedura di frontiera non si applica ai minori.

Or. en

 

Emendamento    1298

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se:

La procedura di frontiera non si applica ai minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

Per salvaguardare le garanzie procedurali di questa categoria particolarmente vulnerabile di richiedenti, questi non devono essere soggetti alle procedura di frontiera.

 

Emendamento    1299

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se:

Gli Stati membri possono applicare la procedura di frontiera ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se:

Or. en

 

Emendamento    1300

Brice Hortefeux, Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se:

La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) n° XXX/XXX (direttiva accoglienza), se:

Or. fr

Emendamento    1301

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1302

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

soppresso

Or. en

Motivazione

Si riferisce alla modifica dell'articolo 41, paragrafo 5.

 

Emendamento    1303

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

(a)  il richiedente proviene da un paese terzo che non è uno Stato membro e che è considerato paese di origine sicuro a norma dell'articolo 47;

Or. en

 

Emendamento    1304

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1305

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;

soppresso

Or. en

Motivazione

Si riferisce alla modifica dell'articolo 41, paragrafo 5.

 

Emendamento    1306

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45;

soppresso

Or. en

Motivazione

Si riferisce alla modifica dell'articolo 41, paragrafo 5.

 

Emendamento    1307

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1308

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45;

(c)  il richiedente proviene da un paese terzo che non è uno Stato membro e che è considerato paese di origine sicuro a norma dell'articolo 45;

Or. en

 

Emendamento    1309

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1310

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si riferisce alla modifica dell'articolo 41, paragrafo 5.

 

Emendamento    1311

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente.

(d)  il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando documenti falsi.

Or. en

 

Emendamento    1312

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1313

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si riferisce alla modifica dell'articolo 41, paragrafo 5.

 

Emendamento    1314

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1315

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato.

Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale, e solo dopo che il minore non accompagnato è stato esplicitamente informato delle conseguenze dell'omissione di informazioni pertinenti, purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato.

Or. en

 

Emendamento    1316

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Lo Stato membro competente considera domanda reiterata qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva.

1.  Lo Stato membro competente considera domanda reiterata qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente nello stesso Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva, a meno che abbia avuto luogo l'allontanamento effettivo.

Or. en

Motivazione

Dovremmo evitare la responsabilità indefinita degli Stati membri.

 

Emendamento    1317

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Lo Stato membro competente considera domanda reiterata qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva.

1.  Lo Stato membro competente considera domanda reiterata una seconda o ulteriore domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva.

Or. en

 

Emendamento    1318

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Lo Stato membro competente considera domanda reiterata qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

 

Emendamento    1319

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Lo Stato membro competente considera domanda reiterata qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva.

1.  Lo Stato membro competente esamina ugualmente qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva.

Or. en

 

Emendamento    1320

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1321

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità.

2.  L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti.

Or. en

Motivazione

Qualora siano presentati nuovi elementi o risultanze, l'autorità accertante deve sempre valutare tali nuovi elementi o risultanze.

 

Emendamento    1322

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità.

2.  L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità.

Or. en

 

Emendamento    1323

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1324

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo.

3.  L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. Si può prescindere dalla memoria scritta qualora la domanda reiterata sia fatta poco prima dell'allontanamento o del volo e vi sia motivo di credere sia fatta al solo scopo di ritardare od ostacolare l'esecuzione di una decisione di allontanamento. In questi casi il richiedente sostiene un colloquio personale per valutare se vi sono nuovi elementi o risultanze rilevanti.

Or. en

 

Emendamento    1325

Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo.

3.  L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II.

Or. en

Motivazione

Non si dovrebbe prescindere dal colloquio individuale dato che proprio su questo si basa il carattere individuale della domanda di protezione internazionale.

 

Emendamento    1326

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo.

3.  Fatti salvi i termini previsti all'articolo 34, l'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II entro un mese dalla presentazione della domanda. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo.

Or. en

 

Emendamento    1327

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  sono emersi o sono stati presentati dal richiedente i nuovi elementi o risultanze rilevanti di cui al paragrafo 2;

(a)  sono emersi o sono stati presentati dal richiedente i nuovi elementi o risultanze rilevanti;

Or. en

 

Emendamento    1328

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi o risultanze nel corso della procedura relativa alla domanda precedente, a meno che sia considerato irragionevole non tenere conto di tali elementi o risultanze.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il richiedente dispone già di tutti gli incentivi a presentare elementi che aumentino la probabilità di ricevere protezione, il presente paragrafo complica solo le procedure in quanto la lettera a) contempla tutti gli elementi essenziali.

 

Emendamento    1329

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi o risultanze nel corso della procedura relativa alla domanda precedente, a meno che sia considerato irragionevole non tenere conto di tali elementi o risultanze.

(b)  il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi o risultanze nel corso della procedura relativa alla domanda precedente.

Or. en

 

Emendamento    1330

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità o, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1331

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità o, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza.

5.  In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità.

Or. en

Motivazione

Trattandosi di domande reiterate, esiste già una decisione definitiva sulla prima domanda. Se la domanda reiterata è trattata con l'esame preliminare, allora può essere solo classificata come inammissibile. Ciò è in linea con l'attuale direttiva procedure.

 

Emendamento    1332

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità o, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza.

5.  In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità.

Or. en

 

Emendamento    1333

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità o, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza.

5.  In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità.

Or. en

Motivazione

Non c'è motivo di creare un'altra categoria di decisione.

 

Emendamento    1334

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43  

soppresso

Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

 

Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando:

 

(a) l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

 

(b) in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza.

 

Or. en

 

Emendamento    1335

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43  

soppresso

Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

 

Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando:

 

(a) l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

 

(b) in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza.

 

Or. en

Motivazione

È assolutamente irragionevole ricorrere alla deportazione dei richiedenti per i quali non esiste una decisione finale sulla loro domanda di protezione internazionale.

 

Emendamento    1336

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando:

Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità:

Or. en

Motivazione

In una domanda di protezione internazionale il diritto di rimanere è centrale, pertanto qualsiasi soppressione di tale diritto deve essere estremamente limitata. Può essere il caso di una seconda o ulteriore domanda reiterata fatta nonostante la prima domanda reiterata sia stata dichiarata inammissibile.

 

Emendamento    1337

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando:

Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri revocano il diritto del richiedente di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando:

Or. en

 

Emendamento    1338

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando:

Tenendo conto del principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri devono garantire il diritto di rimanere nel loro territorio durante le domande reiterate.

Or. en

 

Emendamento    1339

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1340

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

soppresso

Or. en

Motivazione

Coerenza con l'emendamento presentato della parte introduttiva dell'articolo 43, comma 1.

 

Emendamento    1341

Laura Ferrara

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

(a)  l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 5;

Or. it

 

Emendamento    1342

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)  è stata presentata una domanda reiterata, che non viene ulteriormente esaminata ai sensi dell'articolo 42, al solo scopo di ritardare od ostacolare l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dallo Stato membro in questione;

Or. en

 

Emendamento    1343

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1344

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1345

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza.

(b)  nello stesso Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza.

Or. en

Motivazione

Dovremmo evitare la responsabilità indefinita degli Stati membri.

 

Emendamento    1346

Laura Ferrara

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza.

(b)  in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 5.

Or. it

Emendamento    1347

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 43 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  il richiedente che presenta una domanda reiterata presenta un rischio per la sicurezza interna o l'ordine pubblico dello Stato membro.

Or. en