Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
2016/0224(COD)
26.6.2017
EMENDAMENTI
1118 - 1347
Progetto di relazione
Laura Ferrara
(PE597.506v01-00)
Procedura comune di protezione internazionale nell'Unione
Proposta di regolamento
( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )
AM_Com_LegReport
Emendamento 1118
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità accertante può prorogare detto termine di sei mesi di un periodo non superiore a tre mesi se: | 3. L'autorità accertante può prorogare detto termine di un periodo non superiore a due mesi se: |
Or. en
Emendamento 1119
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi; | (a) un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine; |
Or. en
Emendamento 1120
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro il termine previsto al paragrafo 2 o, per la procedura d'esame accelerata, all'articolo 40, paragrafo 4, a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante: | soppresso |
(a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi; |
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(b) comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio. |
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Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 15 mesi dalla presentazione della domanda. |
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Or. en
Motivazione
Il provvedimento appare troppo arbitrario e potrebbe causare ritardi ingiustificati nel trattamento delle domande
Emendamento 1121
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro il termine previsto al paragrafo 2 o, per la procedura d'esame accelerata, all'articolo 40, paragrafo 4, a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante: | soppresso |
(a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi; |
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(b) comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio. |
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Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 15 mesi dalla presentazione della domanda. |
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Or. en
Emendamento 1122
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro il termine previsto al paragrafo 2 o, per la procedura d'esame accelerata, all'articolo 40, paragrafo 4, a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante: | soppresso |
(a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi; |
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(b) comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio. |
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Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 15 mesi dalla presentazione della domanda. |
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Or. en
Emendamento 1123
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro il termine previsto al paragrafo 2 o, per la procedura d'esame accelerata, all'articolo 40, paragrafo 4, a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante: | soppresso |
(a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi; |
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(b) comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio. |
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Or. en
Motivazione
Una domanda di protezione internazionale non può essere semplicemente tenuta in sospeso a tempo indefinito. Oltre a rendere privi di senso i termini precedentemente stabiliti nell'articolo, non offre alcuna certezza del diritto al richiedente o all'amministrazione e pone un ostacolo rilevante all'integrazione nella società di accoglienza per il richiedente che è in attesa della decisione in merito alla sua domanda.
Emendamento 1124
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 1 - lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi; | (a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi; tali riesami saranno effettuati dagli organismi competenti a livello dell'UE. |
Or. en
Motivazione
Questa procedura eccezionale dovrebbe essere basata su un approccio comune e orientamenti a livello dell'UE.
Emendamento 1125
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio. | (b) comunica al richiedente, non appena possibile, i motivi della decisione di rimandare temporaneamente la decisione definitiva in merito alla domanda. |
Or. en
Emendamento 1126
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 15 mesi dalla presentazione della domanda. | Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. |
Or. en
Emendamento 1127
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. | 1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente e al suo avvocato o altro consulente legale senza indebito ritardo, e comunque entro sette giorni dall'adozione della decisione, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. |
Or. en
Motivazione
La decisione dovrebbe essere inviata anche all'avvocato del richiedente. È importante imporre un termine per la comunicazione al richiedente, soprattutto per consentire al richiedente di rispettare i termini per l'impugnazione della decisione presa.
Emendamento 1128
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. | 1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e, ove possibile, utilizzando un linguaggio semplice. |
Or. en
Emendamento 1129
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. | 1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende. |
Or. en
Motivazione
Chiarimento inteso a migliorare la fornitura di informazioni.
Emendamento 1130
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. | 1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende. |
Or. en
Emendamento 1131
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. | 1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende. |
Or. en
Emendamento 1132
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale, tranne se gli sono già stati comunicati altrimenti. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1133
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale, tranne se gli sono già stati comunicati altrimenti. | 2. Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi e dei tempi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale. |
Or. en
Emendamento 1134
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale, tranne se gli sono già stati comunicati altrimenti. | 2. Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale, tranne se gli sono già stati comunicati altrimenti. |
Or. en
Emendamento 1135
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale, tranne se gli sono già stati comunicati altrimenti. | 2. Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi e dei termini temporali per l'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale. |
Or. en
Motivazione
Le informazioni sui mezzi di impugnazione di una decisione dovrebbero includere anche i dettagli sui relativi termini. Tali informazioni dovrebbero essere date sempre per iscritto.
Emendamento 1136
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata. | 3. In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, violenza di genere, traffico di esseri umani, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere, caratteri sessuali o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata. |
Or. en
Emendamento 1137
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata. | 3. In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata. |
Or. en
Emendamento 1138
Emil Radev
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata. | 3. In caso di domanda presentata a nome di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata. |
Or. bg
Emendamento 1139
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata. | 3. In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta le domande siano tutte fondate esattamente sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata. |
Or. en
Motivazione
Per chiarezza.
Emendamento 1140
Sergei Stanishev
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata. | 3. Laddove uno Stato membro decida di esaminare congiuntamente le domande dei familiari e ogniqualvolta le domande siano fondate sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata. |
Or. en
Motivazione
In linea con l'emendamento precedente, per offrire agli Stati membri la possibilità di esami congiunti delle domande.
Emendamento 1141
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 36
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Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 36 | soppresso |
Decisione sull'ammissibilità della domanda |
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1. L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: |
|
(a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; |
|
(b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; |
|
(c) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza; |
|
(d) il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata. |
|
2. La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1. |
|
3. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento).37 |
|
4. Se il primo Stato membro nel quale è presentata domanda la considera ammissibile dopo averla esaminata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro competente non è tenuto ad applicare nuovamente il paragrafo 1, lettere a) e b). |
|
5. L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza. |
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_________________ |
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37 GU L [...] del [...], pag. [...]. |
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Or. en
Emendamento 1142
Sergei Stanishev
Proposta di regolamento
Articolo 36
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Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 36 | soppresso |
Decisione sull'ammissibilità della domanda |
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1. L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: |
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(a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; |
|
(b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; |
|
(c) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza; |
|
(d) il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata. |
|
2. La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1. |
|
3. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento).37 |
|
4. Se il primo Stato membro nel quale è presentata domanda la considera ammissibile dopo averla esaminata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro competente non è tenuto ad applicare nuovamente il paragrafo 1, lettere a) e b). |
|
5. L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza. |
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_________________ |
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37 GU L [...] del [...], pag. [...]. |
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Or. en
Motivazione
In linea con l'emendamento precedente per rimuovere le verifiche di ammissibilità quale requisito prima di applicare il regolamento Dublino.
Emendamento 1143
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: | soppresso |
(a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; |
|
(b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; |
|
(c) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza; |
|
(d) il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata. |
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Or. en
Emendamento 1144
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: | 1. Qualora vi sia motivo di credere che sussistano i motivi elencati al presente paragrafo, l'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: |
Or. en
Emendamento 1145
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: | 1. L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e può respingere la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: |
Or. fr
Emendamento 1146
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: | 1. L'autorità accertante può valutare l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e può respingere la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: |
Or. en
Motivazione
Le procedure di ammissibilità dovrebbero rimanere facoltative per mantenere la flessibilità per gli Stati membri.
Emendamento 1147
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: | 1. L'autorità accertante può valutare l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e può respingere la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: |
Or. en
Motivazione
La verifica di ammissibilità non dovrebbe essere imposta agli Stati membri. Dovrebbe rimanere una parte facoltativa della procedura di asilo.
Emendamento 1148
Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1149
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; | (a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, a condizione che il richiedente vi sia ammesso o riammesso; |
Or. en
Emendamento 1150
Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1151
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; | (b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, a condizione che il richiedente vi sia ammesso o riammesso; |
Or. en
Emendamento 1152
Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1153
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1154
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata. | (d) il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito, conformemente all'articolo 31, a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata. |
Or. en
Motivazione
È importante essere chiari su come il coniuge, il partner o il minore accompagnato dà il suo consenso alla presentazione di una domanda a suo nome.
Emendamento1155
Emil Radev
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata. | (d) il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata. |
Or. bg
Emendamento 1156
Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1157
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1. | 2. La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale. |
Or. en
Emendamento 1158
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento).37 | soppresso |
_________________ |
|
37 GU L [...] del [...], pag. [...]. |
|
Or. en
Emendamento 1159
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento).37 | soppresso |
_________________ |
|
37 GU L [...] del [...], pag. [...]. |
|
Or. en
Emendamento 1160
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento). 37 | 3. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione internazionale; che è stato reinsediato a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento). 37 |
_________________ | _________________ |
37 GU L […], del […], pag. […]. | 37 GU L […], del […], pag. […]. |
Or. en
Emendamento 1161
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Se il primo Stato membro nel quale è presentata domanda la considera ammissibile dopo averla esaminata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro competente non è tenuto ad applicare nuovamente il paragrafo 1, lettere a) e b). | soppresso |
Or. en
Motivazione
In linea con gli emendamenti presentati al regolamento Dublino non ci sarà alcuna verifica di ammissibilità effettuata a norma di tale regolamento. Per motivi di coerenza dobbiamo cancellare il riferimento alle verifiche di ammissibilità nel primo Stato membro.
Emendamento 1162
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Se il primo Stato membro nel quale è presentata domanda la considera ammissibile dopo averla esaminata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro competente non è tenuto ad applicare nuovamente il paragrafo 1, lettere a) e b). | soppresso |
Or. en
Emendamento 1163
Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Se il primo Stato membro nel quale è presentata domanda la considera ammissibile dopo averla esaminata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro competente non è tenuto ad applicare nuovamente il paragrafo 1, lettere a) e b). | soppresso |
Or. en
Emendamento 1164
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Coerenza con gli emendamenti precedenti. Non essendo obbligatoria la verifica di ammissibilità, non è necessario dare agli Stati membri la possibilità di pronunciarsi rapidamente sul merito della domanda. Niente impedisce all'autorità accertante di prendere una decisione rapida su una qualsiasi domanda, a condizione di condurre il colloquio personale e valutare le relative prove in modo esauriente.
Emendamento 1165
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1166
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza. | 5. L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza conformemente all'articolo 37, paragrafo 3. |
Or. en
Emendamento 1167
Beatrix von Storch
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Nell'esaminare la domanda nel merito l'autorità accertante decide se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, stabilisce se il richiedente sia ammissibile alla protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). | 1. Nell'esaminare la domanda nel merito l'autorità accertante decide se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato. |
Or. en
Emendamento 1168
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'autorità accertante respinge la domanda per infondatezza se ha stabilito che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). | 2. L'autorità accertante respinge la domanda per infondatezza se ha stabilito che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). Il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo e deve essere in grado di impugnare tale decisione in tribunale. |
Or. en
Emendamento 1169
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e). | 3. Qualora vi sia motivo di credere che sussistano i motivi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) l'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata. |
Or. en
Emendamento 1170
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e). | 3. L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d). |
Or. en
Motivazione
La provenienza da un paese di origine sicuro non deve rappresentare un motivo automatico per considerare la domanda manifestamente infondata poiché anche una persona proveniente da un paese di origine sicuro può necessitare di protezione individuale.
Emendamento 1171
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e). | 3. L'autorità accertante può dichiarare manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40. |
Or. en
Emendamento 1172
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e). | 3. L'autorità accertante può dichiarare manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b). |
Or. en
Emendamento 1173
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e). | 3. L'autorità accertante può dichiarare manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere b), c) e d). |
Or. en
Motivazione
La conclusione che una domanda è manifestamente infondata ha implicazioni sul possibile ritorno del richiedente, pertanto andrebbe impiegata solo ove appropriato. Essa dovrebbe essere valutata dall'autorità accertante sulla base della situazione del singolo caso e non imposta dal diritto dell'Unione.
Emendamento 1174
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Il richiedente può, di propria iniziativa, ritirare la domanda in qualsiasi momento della procedura. | 1. Il richiedente può, di propria iniziativa, ritirare la domanda in qualsiasi momento della procedura. L'autorità accertante garantisce che il richiedente comprenda tutte le conseguenze procedurali di tale decisione. |
Or. en
Motivazione
È fondamentale che il richiedente comprenda le conseguenze (il significato) di un ritiro esplicito della sua domanda.
Emendamento 1175
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 39
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
[...] | soppresso |
Or. en
Emendamento 1176
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Ritiro implicito della domanda | Sospensione della decisione sul merito della domanda |
Or. en
Emendamento 1177
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando: | 1. L'autorità accertante può sospendere la decisione sul merito della domanda quando: |
Or. en
Emendamento 1178
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando: | 1. L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente l'abbia ritirata implicitamente quando: |
Or. en
Motivazione
Per coerenza con il titolo di questo articolo.
Emendamento 1179
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando: | 1. L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente l'abbia ritirata quando: |
Or. en
Emendamento 1180
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il richiedente non ha presentato domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso; | (a) il richiedente non ha presentato domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso ed essendo stato informato delle conseguenze della mancata presentazione della domanda entro il termine; |
Or. en
Emendamento 1181
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il richiedente non ha presentato domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso; | (a) tre mesi dopo la registrazione e pur essendo stato informato dall'autorità accertante il richiedente non ha presentato domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso; |
Or. en
Motivazione
Il mancato rispetto dei termini di pochi giorni non dovrebbe portare a misure drastiche quali il ritiro implicito poiché tale procedura si tradurrebbe in un incremento drastico di procedure di impugnazione con relativo dispendio di tempo e costi. Inoltre le autorità dovrebbero avere l'obbligo di ricordare al richiedente di presentare domanda al fine di evitare problemi laddove il richiedente non abbia compreso la necessità di presentare domanda oppure qualora la domanda presentata sia andata perduta.
Emendamento 1182
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il coniuge, il partner o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1183
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il coniuge, il partner o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8; | (b) tre mesi dopo la registrazione e pur essendo stato informato dall'autorità accertante il coniuge, il partner o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8; |
Or. en
Motivazione
Il mancato rispetto dei termini di pochi giorni non dovrebbe portare a misure drastiche quali il ritiro implicito poiché tale procedura si tradurrebbe in un incremento drammatico di procedure di impugnazione con relativo dispendio di tempo e costi. Inoltre le autorità dovrebbero avere l'obbligo di ricordare al richiedente di presentare domanda al fine di evitare problemi laddove il richiedente non abbia compreso la necessità di presentare domanda oppure qualora la domanda presentata sia andata perduta.
Emendamento1184
Emil Radev
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
b) il coniuge, il partner o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8; | b) il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8; |
Or. bg
Emendamento 1185
Kinga Gál
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – punto b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il coniuge, il partner o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8; | (b) il coniuge o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8; |
Or. hu
Emendamento 1186
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3; | (c) rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), necessarie per l'esame della domanda, oppure non ottemperando al processo di rilevamento dei dati biometrici, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3; |
Or. en
Emendamento 1187
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3; | (c) il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda oppure non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 oppure non osservando gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 7; |
Or. en
Emendamento 1188
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3; | (c) il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni elencate nell'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b) ai fini di esaminare la domanda; |
Or. en
Emendamento 1189
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3; | (c) il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni necessarie conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b); |
Or. en
Motivazione
L'articolo 27, paragrafo 1, definisce le informazioni minime che un richiedente deve fornire. In mancanza di prove sulla necessità di protezione, la domanda può essere respinta per infondatezza, ma per prendere la decisione che la domanda è stata ritirata implicitamente dovrebbe essere chiaro che il richiedente non ha fornito le informazioni minime richieste sulla sua persona.
Emendamento 1190
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il richiedente non è comparso al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma degli articoli da 10 a 12; | soppresso |
Or. en
Motivazione
È ragionevole che le autorità procedano all'adozione della decisione sul merito sostanziale della domanda senza condurre il colloquio laddove il richiedente non sia comparso al colloquio. Tuttavia, ritenere ciò un motivo per il ritiro implicito sarebbe drastico e comporterebbe una quantità considerevole di impugnazioni con relativo dispendio di tempo e costi.
Emendamento 1191
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il richiedente non è comparso al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma degli articoli da 10 a 12; | (d) il richiedente, in più di un'occasione e senza una spiegazione ragionevole, non è comparso al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma degli articoli da 10 a 12; |
Or. en
Emendamento 1192
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) il richiedente ha abbandonato la residenza, senza informarne le autorità competenti o senza autorizzazione, secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4; | soppresso |
Or. en
Motivazione
L'autorità accertante dovrebbe essere in grado di proseguire nella valutazione del merito delle domande anche nel caso in cui il richiedente abbia abbandonato la residenza. Tuttavia, ritenere ciò un motivo per il ritiro implicito sarebbe drastico e comporterebbe una quantità considerevole di impugnazioni con relativo dispendio di tempo e costi.
Emendamento 1193
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) il richiedente ha abbandonato la residenza, senza informarne le autorità competenti o senza autorizzazione, secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1194
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) il richiedente ha abbandonato la residenza, senza informarne le autorità competenti o senza autorizzazione, secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Si può ritenere che il richiedente abbia ritirato esplicitamente la sua domanda soltanto qualora non abbia provveduto alle necessarie fasi procedurali. Pertanto spetta all'autorità accertante prendere una decisione sulla domanda.
Emendamento 1195
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera f
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(f) il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Segue la modifica nell'articolo 7, paragrafo 6.
Emendamento 1196
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione | Emendamento |
(f) il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6. | soppresso |
Or. en
Motivazione
L'autorità accertante dovrebbe essere in grado di proseguire nella valutazione del merito delle domande anche nel caso in cui il richiedente non abbia rispettato gli obblighi di presentazione e comunicazione. Tuttavia, ritenere ciò un motivo per il ritiro implicito rappresenterebbe una scelta draconiana e comporterebbe una quantità considerevole di impugnazioni con relativo dispendio di tempo e costi.
Emendamento 1197
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione | Emendamento |
(f) il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6. | (f) il richiedente ha violato in più di un'occasione gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6. |
Or. en
Emendamento 1198
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione | Emendamento |
(f) il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6. | (f) il richiedente ha violato le responsabilità impostegli dall'articolo 7, paragrafo 6. |
Or. en
Emendamento 1199
Maria Grapini
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (f bis) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o ha omesso informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente. |
Or. ro
Emendamento 1200
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. (g) il richiedente viola gli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), se non dimostra che la violazione è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo. |
Or. en
Emendamento 1201
Kinga Gál
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. | soppresso |
Or. hu
Emendamento 1202
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. | 2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1, e laddove all'inizio della procedura le autorità competenti abbiano adeguatamente informato il richiedente dei suoi obblighi previsti nel presente regolamento e le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tali obblighi, l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della decisione di respingere la domanda per ritiro implicito oppure per infondatezza se al momento del ritiro implicito l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). |
Or. en
Emendamento 1203
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Caterina Chinnici, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. | 2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che l'abbia ritirata implicitamente. |
Or. en
Motivazione
Per coerenza con il titolo di questo articolo.
Emendamento 1204
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. | 2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro tre mesi dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. |
Or. en
Motivazione
Un mese è un periodo di tempo molto breve e non realistico.
Emendamento 1205
Miltiadis Kyrkos
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. | 2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro tre mesi dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. |
Or. en
Emendamento 1206
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. | 2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro due settimane dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. |
Or. en
Emendamento 1207
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. | 2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro nove mesi dalla data di recapito dell'avviso scritto, la domanda può essere sospesa in via definitiva. |
Or. en
Motivazione
Questo termine è in linea con l'attuale direttiva relativa alle procedure di asilo.
Emendamento 1208
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1209
Kinga Gál
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. | soppresso |
Or. hu
Emendamento 1210
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. | 3. L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa. |
Or. en
Motivazione
Il requisito di presentare le prove che ogni inosservanza dell'obbligo di mettersi in contatto fosse imputabile a circostanza che sfuggivano al suo controllo rischia di produrre ulteriori contenziosi legali prolungando così il trattamento della domanda. Sembrerebbe più semplice semplicemente riprendere il processo.
Emendamento 1211
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. | 3. L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di due settimane il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. |
Or. en
Emendamento 1212
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1213
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. | 4. L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa. |
Or. en
Motivazione
Il requisito di presentare le prove che ogni inosservanza dell'obbligo di mettersi in contatto fosse imputabile a circostanza che sfuggivano al suo controllo rischia di produrre ulteriori contenziosi legali prolungando così il trattamento della domanda. Sembrerebbe più semplice semplicemente riprendere il processo.
Emendamento 1214
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. | 4. L'autorità accertante considera la domanda sospesa in via definitiva se entro detto periodo di nove mesi il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. |
Or. en
Emendamento 1215
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. | 4. L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di due settimane il richiedente non si mette in contatto con essa oppure non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. |
Or. en
Emendamento 1216
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante decide se respingerla per rinuncia del richiedente oppure, se al momento del ritiro implicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1217
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante decide se respingerla per rinuncia del richiedente oppure, se al momento del ritiro implicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1218
Kinga Gál
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante decide se respingerla per rinuncia del richiedente oppure, se al momento del ritiro implicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza. | 5. Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante decide se annullarla per rinuncia del richiedente oppure per infondatezza. |
Or. hu
Emendamento 1219
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante decide se respingerla per rinuncia del richiedente oppure, se al momento del ritiro implicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza. | 5. Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante può decidere se respingerla per ritiro implicito del richiedente oppure, se al momento del ritiro implicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza. |
Or. en
Motivazione
Coerenza con il titolo di questo articolo. La scelta dei motivi per respingere la domanda rimane nelle mani dell'autorità accertante.
Emendamento 1220
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 5 bis. Nel decidere sulle circostanze previste al paragrafo 1 l'autorità accertante garantisce che tale persona non sia espulsa in violazione del principio di non respingimento. |
Or. en
Emendamento 1221
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 5 bis. La procedura di ritiro implicito non si applica ai minori. |
Or. en
Emendamento 1222
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando: | 1. L'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando viene stabilito che il richiedente si trova in una situazione di vulnerabilità in cui necessita di protezione internazionale nel più breve tempo possibile. |
Or. en
Emendamento 1223
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando: | 1. L'autorità accertante può accelerare l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando: |
Or. en
Motivazione
Sembrerebbe sensato concedere agli Stati membri della discrezionalità sull'opportunità di ricorrere a procedure accelerate o meno.
Emendamento 1224
Péter Niedermüller
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando: | 1. L'autorità accertante può accelerare l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando: |
Or. en
Motivazione
La decisione di applicare una procedura accelerata dovrebbe rimanere facoltativa per le autorità accertanti. Niente impedisce all'autorità accertante di prendere una decisione rapida nell'ambito del normale esame del merito.
Emendamento 1225
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando: | 1. L'autorità accertante può accelerare l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando: |
Or. en
Emendamento 1226
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della possibilità di attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche); | soppresso |
Or. en
Emendamento 1227
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (a bis) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri; |
Or. en
Emendamento 1228
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (a bis) la domanda sia verosimilmente fondata; |
Or. en
Emendamento 1229
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche); | soppresso |
Or. en
Emendamento 1230
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; | soppresso |
Or. en
Motivazione
L'omissione di informazioni non dovrebbe avere come conseguenza l'applicazione di una procedura accelerata.
Emendamento 1231
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1232
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; | (c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo, distruggendo o cancellando informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità, alla sua cittadinanza, all'itinerario di viaggio o ai motivi per cui ha chiesto protezione internazionale; |
Or. en
Emendamento 1233
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; | (c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni, documenti falsi o falsificati od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità, alla sua età o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente. |
Or. fr
Emendamento 1234
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1235
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1236
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro; | (d) il richiedente fa domanda intesa esclusivamente a ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro; |
Or. fr
Emendamento 1237
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro; | (d) il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro; |
Or. en
Emendamento 1238
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1239
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1240
Péter Niedermüller
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento; | (e) un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento, a condizione che possa essere offerto un sostegno adeguato ai fini dell'articolo 19 nell'ambito di tale procedura; |
Or. en
Motivazione
Formulazione allineata con gli emendamenti 35 e 36 della posizione del Parlamento sul regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.
Emendamento 1241
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento; | (e) un paese terzo è considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento; |
Or. en
Emendamento 1242
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(f) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1243
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(f) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri; | soppresso |
Or. en
Motivazione
L'articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f è stato spostato all'articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a bis.
Emendamento 1244
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(f) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1245
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(f) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri; | (f) il richiedente può essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri; |
Or. en
Emendamento 1246
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(f) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri; | (f) il richiedente può essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri; |
Or. en
Emendamento 1247
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (f bis) il richiedente ha commesso un illecito penale punito con la reclusione. |
Or. en
Emendamento 1248
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(g) il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Le procedure accelerate non sono uno strumento appropriato per limitare i movimenti secondari, nei casi in cui il richiedente riceverà verosimilmente protezione può addirittura essere un incentivo a rendersi irreperibile.
Emendamento 1249
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(g) il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Gli obblighi previsti nel regolamento Dublino non incidono sul diritto del richiedente alla protezione internazionale.
Emendamento 1250
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(g) il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1251
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(g) il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1252
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(g) il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo; | (g) il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo; |
Or. en
Emendamento 1253
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (g bis) l'applicante si è recato, o ha provato a farlo, in un paese fuori del territorio degli Stati membri dell'UE, specialmente nel paese di origine dell'applicante, da quando è stato registrato come richiedente di protezione internazionale in uno Stato membro dell'UE. |
Or. en
Emendamento 1254
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(h) la domanda è una domanda reiterata, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Il fatto che una domanda sia una domanda reiterata non implica che non avrà successo. Il fatto che tali casi non dovrebbero essere contemplati dalla procedura d'esame accelerata non impedisce all'autorità accertante di prendere una decisione sulla domanda entro due mesi dalla presentazione della domanda, a condizione di condurre il colloquio personale e valutare le relative prove in modo esauriente
Emendamento 1255
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(h) la domanda è una domanda reiterata, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo. | soppresso |
Or. en
Emendamento1256
Emil Radev
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(h) la domanda è una domanda reiterata, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo. | (h) la domanda è una domanda reiterata, anche dopo che alla persona era già stata rifiutata la protezione o è stata oggetto di una decisione di rimpatrio, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo. |
Or. bg
Emendamento 1257
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(h) la domanda è una domanda reiterata, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo. | (h) la domanda è una domanda reiterata, laddove la domanda è così priva di elementi sostanziali da non avere prospettive di successo. |
Or. en
Emendamento 1258
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. In via eccezionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro otto giorni lavorativi. | 2. L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. |
Or. en
Emendamento 1259
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. In via eccezionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro otto giorni lavorativi. | 2. L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. |
Or. en
Emendamento 1260
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. In via eccezionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro otto giorni lavorativi. | 2. L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. |
Or. en
Motivazione
Questo è una scadenza aggiuntiva inutile imposta all'autorità accertante. Se si applica la procedura accelerata, allora dovrebbe essere presa una decisione entro due mesi.
Emendamento 1261
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. In via eccezionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro otto giorni lavorativi. | 2. L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. In via eccezionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d) e h), l'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro otto giorni lavorativi. |
Or. en
Emendamento 1262
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Lo Stato membro competente autorizza il richiedente a rimanere nel suo territorio fino alla scadenza del termine entro il quale può esercitare il diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso, in linea con l'articolo 54 del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 1263
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. L'autorità accertante può continuare l'esame nel merito a norma degli articoli 34 e 37 qualora ritenga che la domanda comporti questioni in fatto o in diritto complesse da esaminare con procedura accelerata. In tal caso o laddove risulti altrimenti impossibile decidere entro i termini previsti al paragrafo 2, il richiedente è informato del cambio di procedura. | 4. L'autorità accertante può continuare l'esame nel merito a norma degli articoli 34 e 37 qualora ritenga che la domanda comporti questioni in fatto o in diritto troppo complesse per essere esaminate con procedura accelerata. Ciò non pregiudica il diritto dell'autorità accertante di dichiarare una domanda manifestamente infondata in conformità con l'articolo 37, paragrafo 3, che rimane valido anche per la successiva procedura d'esame nel merito. In tal caso o laddove risulti altrimenti impossibile decidere entro i termini previsti al paragrafo 2, il richiedente è informato del cambio di procedura. |
Or. en
Emendamento 1264
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. L'autorità accertante può continuare l'esame nel merito a norma degli articoli 34 e 37 qualora ritenga che la domanda comporti questioni in fatto o in diritto complesse da esaminare con procedura accelerata. In tal caso o laddove risulti altrimenti impossibile decidere entro i termini previsti al paragrafo 2, il richiedente è informato del cambio di procedura. | 4. L'autorità accertante continua l'esame nel merito a norma degli articoli 34 e 37 qualora ritenga che la domanda comporti questioni in fatto o in diritto troppo complesse per essere esaminate con procedura accelerata o laddove risulti impossibile decidere entro i termini previsti al paragrafo 2. In tal caso, il richiedente è informato del cambio di procedura. |
Or. en
Emendamento 1265
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se: | soppresso |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; |
|
(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale. |
|
Or. en
Motivazione
I minori non accompagnati non dovrebbero mai essere esaminati con procedura accelerata.
Emendamento 1266
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se: | soppresso |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; |
|
(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale. |
|
Or. en
Emendamento 1267
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se: | soppresso |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; |
|
(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale. |
|
Or. en
Emendamento 1268
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se: | 5. La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se viene stabilito che il minore non accompagnato si trova in una situazione di vulnerabilità in cui necessita di ricevere protezione internazionale nel più breve tempo possibile. |
Or. en
Emendamento 1269
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se: | 5. La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se la domanda è verosimilmente fondata; |
Or. en
Emendamento 1270
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Soltanto l'esistenza di un rischio per la sicurezza dovrebbe giustificare le procedure accelerate per i minori.
Emendamento 1271
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1272
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1273
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1274
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1275
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 5 bis. La procedura d'esame accelerata non si applica ai minori. |
Or. en
Emendamento 1276
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 41
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
[...] | soppresso |
Or. en
Emendamento1277
Emil Radev
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente: | 1. L'autorità accertante può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, a propria discrezione e a seconda delle possibilità di cui dispone, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente: |
Or. bg
Emendamento 1278
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente: | 1. L'autorità accertante può decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Tale decisione è limitata: |
Or. en
Emendamento 1279
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente: | 1. L'autorità accertante, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decide su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente: |
Or. en
Emendamento 1280
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente: | 1. L'autorità accertante deve, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente: |
Or. fr
Emendamento 1281
Sergei Stanishev
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) all'ammissibilità della domanda fatta in tale luogo a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, oppure | soppresso |
Or. en
Motivazione
In linea con l'emendamento precedente per rimuovere le verifiche di ammissibilità quale requisito prima di applicare il regolamento Dublino.
Emendamento 1282
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) all'ammissibilità della domanda fatta in tale luogo a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, oppure | (a) all'ammissibilità della domanda fatta in tale luogo a norma dell'articolo 36, oppure |
Or. en
Emendamento 1283
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) al merito della domanda nei casi cui si applica la procedura d'esame accelerata prevista all'articolo 40. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1284
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) al merito della domanda nei casi cui si applica la procedura d'esame accelerata prevista all'articolo 40. | (b) al ritiro implicito di una domanda a norma delle relative lettere all'articolo 39, paragrafo 1, oppure al merito della domanda nei casi cui si applica la procedura d'esame accelerata prevista all'articolo 40. |
Or. en
Emendamento 1285
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. La decisione di cui al paragrafo 1 è presa in tempi il più possibile brevi, fatto salvo un esame adeguato e completo della domanda, e comunque entro quattro settimane dalla presentazione della domanda. | 2. La decisione di cui al paragrafo 1 è presa in tempi il più possibile brevi, fatto salvo un esame adeguato e completo della domanda, e comunque entro otto settimane dalla presentazione della domanda. |
Or. en
Emendamento 1286
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. La decisione di cui al paragrafo 1 è presa in tempi il più possibile brevi, fatto salvo un esame adeguato e completo della domanda, e comunque entro quattro settimane dalla presentazione della domanda. | 2. La decisione di cui al paragrafo 1 è presa in tempi il più possibile brevi, fatto salvo un esame adeguato e completo della domanda, e comunque entro due settimane dalla presentazione della domanda. |
Or. en
Emendamento 1287
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Se entro il termine di quattro settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni del presente regolamento. | 3. Se entro il termine di otto settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 1288
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Se entro il termine di quattro settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni del presente regolamento. | 3. Se entro il termine di due settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 1289
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Se entro il termine di quattro settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni del presente regolamento. | 3. Se entro il termine di quattro settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. |
Or. en
Emendamento 1290
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Se l'arrivo di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi che presentano domanda di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito rende difficile all'atto pratico applicare il paragrafo 1 in loco, la procedura di frontiera può essere applicata anche nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1291
Elly Schlein
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Se l'arrivo di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi che presentano domanda di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito rende difficile all'atto pratico applicare il paragrafo 1 in loco, la procedura di frontiera può essere applicata anche nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1292
Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Sergei Stanishev, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 4 bis. La procedura di frontiera non può essere applicata ai minori non accompagnati. |
Or. en
Motivazione
In linea con la posizione adottata dal Parlamento nella direttiva accoglienza, i minori non accompagnati non dovrebbero essere mai trattenuti in questo modo, pertanto la procedura di frontiera non può essere mai applicata ai minore non accompagnati.
Emendamento 1293
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 4 bis. La procedura di frontiera non si applica ai minori. |
Or. en
Emendamento 1294
Péter Niedermüller, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Sergei Stanishev, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se: | soppresso |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; |
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(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; |
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(c) sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45; |
|
(d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente. |
|
Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato. |
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Or. en
Motivazione
In linea con la posizione adottata dal Parlamento nella direttiva accoglienza, i minori non accompagnati non dovrebbero essere mai trattenuti in questo modo, pertanto la procedura di frontiera non può essere mai applicata ai minore non accompagnati.
Emendamento 1295
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se: | soppresso |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; |
|
(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; |
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(c) sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45; |
|
(d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente. |
|
Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato. |
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Or. en
Emendamento 1296
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se: | soppresso |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; |
|
(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; |
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(c) sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45; |
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(d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente. |
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Or. en
Emendamento 1297
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se: | La procedura di frontiera non si applica ai minori. |
Or. en
Emendamento 1298
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se: | La procedura di frontiera non si applica ai minori non accompagnati. |
Or. en
Motivazione
Per salvaguardare le garanzie procedurali di questa categoria particolarmente vulnerabile di richiedenti, questi non devono essere soggetti alle procedura di frontiera.
Emendamento 1299
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se: | Gli Stati membri possono applicare la procedura di frontiera ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se: |
Or. en
Emendamento 1300
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se: | La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) n° XXX/XXX (direttiva accoglienza), se: |
Or. fr
Emendamento 1301
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1302
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Si riferisce alla modifica dell'articolo 41, paragrafo 5.
Emendamento 1303
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; | (a) il richiedente proviene da un paese terzo che non è uno Stato membro e che è considerato paese di origine sicuro a norma dell'articolo 47; |
Or. en
Emendamento 1304
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1305
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Si riferisce alla modifica dell'articolo 41, paragrafo 5.
Emendamento 1306
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Si riferisce alla modifica dell'articolo 41, paragrafo 5.
Emendamento 1307
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1308
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45; | (c) il richiedente proviene da un paese terzo che non è uno Stato membro e che è considerato paese di origine sicuro a norma dell'articolo 45; |
Or. en
Emendamento 1309
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1310
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Si riferisce alla modifica dell'articolo 41, paragrafo 5.
Emendamento 1311
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente. | (d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando documenti falsi. |
Or. en
Emendamento 1312
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1313
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Si riferisce alla modifica dell'articolo 41, paragrafo 5.
Emendamento 1314
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1315
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato. | Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale, e solo dopo che il minore non accompagnato è stato esplicitamente informato delle conseguenze dell'omissione di informazioni pertinenti, purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato. |
Or. en
Emendamento 1316
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Lo Stato membro competente considera domanda reiterata qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva. | 1. Lo Stato membro competente considera domanda reiterata qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente nello stesso Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva, a meno che abbia avuto luogo l'allontanamento effettivo. |
Or. en
Motivazione
Dovremmo evitare la responsabilità indefinita degli Stati membri.
Emendamento 1317
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Lo Stato membro competente considera domanda reiterata qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva. | 1. Lo Stato membro competente considera domanda reiterata una seconda o ulteriore domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva. |
Or. en
Emendamento 1318
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Lo Stato membro competente considera domanda reiterata qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva. | (Non concerne la versione italiana) |
Or. en
Emendamento 1319
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Lo Stato membro competente considera domanda reiterata qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva. | 1. Lo Stato membro competente esamina ugualmente qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva. |
Or. en
Emendamento 1320
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1321
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. | 2. L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti. |
Or. en
Motivazione
Qualora siano presentati nuovi elementi o risultanze, l'autorità accertante deve sempre valutare tali nuovi elementi o risultanze.
Emendamento 1322
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. | 2. L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. |
Or. en
Emendamento 1323
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1324
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. | 3. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. Si può prescindere dalla memoria scritta qualora la domanda reiterata sia fatta poco prima dell'allontanamento o del volo e vi sia motivo di credere sia fatta al solo scopo di ritardare od ostacolare l'esecuzione di una decisione di allontanamento. In questi casi il richiedente sostiene un colloquio personale per valutare se vi sono nuovi elementi o risultanze rilevanti. |
Or. en
Emendamento 1325
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Josef Weidenholzer
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. | 3. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. |
Or. en
Motivazione
Non si dovrebbe prescindere dal colloquio individuale dato che proprio su questo si basa il carattere individuale della domanda di protezione internazionale.
Emendamento 1326
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. | 3. Fatti salvi i termini previsti all'articolo 34, l'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II entro un mese dalla presentazione della domanda. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. |
Or. en
Emendamento 1327
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) sono emersi o sono stati presentati dal richiedente i nuovi elementi o risultanze rilevanti di cui al paragrafo 2; | (a) sono emersi o sono stati presentati dal richiedente i nuovi elementi o risultanze rilevanti; |
Or. en
Emendamento 1328
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi o risultanze nel corso della procedura relativa alla domanda precedente, a meno che sia considerato irragionevole non tenere conto di tali elementi o risultanze. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Il richiedente dispone già di tutti gli incentivi a presentare elementi che aumentino la probabilità di ricevere protezione, il presente paragrafo complica solo le procedure in quanto la lettera a) contempla tutti gli elementi essenziali.
Emendamento 1329
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi o risultanze nel corso della procedura relativa alla domanda precedente, a meno che sia considerato irragionevole non tenere conto di tali elementi o risultanze. | (b) il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi o risultanze nel corso della procedura relativa alla domanda precedente. |
Or. en
Emendamento 1330
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità o, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1331
Péter Niedermüller
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità o, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. | 5. In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità. |
Or. en
Motivazione
Trattandosi di domande reiterate, esiste già una decisione definitiva sulla prima domanda. Se la domanda reiterata è trattata con l'esame preliminare, allora può essere solo classificata come inammissibile. Ciò è in linea con l'attuale direttiva procedure.
Emendamento 1332
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità o, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. | 5. In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità. |
Or. en
Emendamento 1333
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità o, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. | 5. In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità. |
Or. en
Motivazione
Non c'è motivo di creare un'altra categoria di decisione.
Emendamento 1334
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini
Proposta di regolamento
Articolo 43
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 43 | soppresso |
Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata |
|
Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando: |
|
(a) l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza; |
|
(b) in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza. |
|
Or. en
Emendamento 1335
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
Proposta di regolamento
Articolo 43
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 43 | soppresso |
Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata |
|
Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando: |
|
(a) l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza; |
|
(b) in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza. |
|
Or. en
Motivazione
È assolutamente irragionevole ricorrere alla deportazione dei richiedenti per i quali non esiste una decisione finale sulla loro domanda di protezione internazionale.
Emendamento 1336
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Ana Gomes
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando: | Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità: |
Or. en
Motivazione
In una domanda di protezione internazionale il diritto di rimanere è centrale, pertanto qualsiasi soppressione di tale diritto deve essere estremamente limitata. Può essere il caso di una seconda o ulteriore domanda reiterata fatta nonostante la prima domanda reiterata sia stata dichiarata inammissibile.
Emendamento 1337
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando: | Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri revocano il diritto del richiedente di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando: |
Or. en
Emendamento 1338
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando: | Tenendo conto del principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri devono garantire il diritto di rimanere nel loro territorio durante le domande reiterate. |
Or. en
Emendamento 1339
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza; | soppresso |
Or. en
Emendamento 1340
Péter Niedermüller
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Coerenza con l'emendamento presentato della parte introduttiva dell'articolo 43, comma 1.
Emendamento 1341
Laura Ferrara
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza; | (a) l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 5; |
Or. it
Emendamento 1342
Jeroen Lenaers
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (a bis) è stata presentata una domanda reiterata, che non viene ulteriormente esaminata ai sensi dell'articolo 42, al solo scopo di ritardare od ostacolare l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dallo Stato membro in questione; |
Or. en
Emendamento 1343
Péter Niedermüller
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1344
Marina Albiol Guzmán
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza. | soppresso |
Or. en
Emendamento 1345
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza. | (b) nello stesso Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza. |
Or. en
Motivazione
Dovremmo evitare la responsabilità indefinita degli Stati membri.
Emendamento 1346
Laura Ferrara
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza. | (b) in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 5. |
Or. it
Emendamento 1347
Jussi Halla-aho
Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) il richiedente che presenta una domanda reiterata presenta un rischio per la sicurezza interna o l'ordine pubblico dello Stato membro. |
Or. en