Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0224(COD)

26.6.2017

EMENDAMENTI

1348 - 1596

Progetto di relazione

Laura Ferrara

(PE597.506v01-00)

Procedura comune di protezione internazionale nell'Unione

Proposta di regolamento

( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )

AM_Com_LegReport

Emendamento    1348

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Capo 3 – sezione 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1349

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1350

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un paese terzo è considerato primo paese di asilo per il richiedente quando:

1.  Un paese terzo può essere considerato primo paese di asilo per il richiedente quando il richiedente è stato riconosciuto nel paese come rifugiato in virtù della convenzione di Ginevra prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.

Or. en

 

Emendamento    1351

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un paese terzo è considerato primo paese di asilo per il richiedente quando:

1.  Un paese terzo può essere considerato primo paese di asilo per il richiedente quando:

Or. en

Motivazione

Il concetto di primo paese di asilo dovrebbe restare facoltativo per gli Stati membri.

 

Emendamento    1352

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un paese terzo è considerato primo paese di asilo per il richiedente quando:

1.  Un paese terzo può essere considerato primo paese di asilo per il richiedente quando:

Or. en

 

Emendamento    1353

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un paese terzo è considerato primo paese di asilo per il richiedente quando:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

 

Emendamento    1354

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente vi ha goduto di protezione in virtù della convenzione di Ginevra prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione, oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

È collegato all'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1.

 

Emendamento    1355

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente vi ha goduto di protezione in virtù della convenzione di Ginevra prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione, oppure

(a)  il richiedente vi è stato riconosciuto come rifugiato e vi ha goduto di una protezione effettiva in virtù della convenzione di Ginevra senza alcuna limitazione geografica prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.

Or. en

 

Emendamento    1356

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente vi ha goduto di protezione in virtù della convenzione di Ginevra prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione, oppure

(a)  il richiedente vi è stato riconosciuto come rifugiato in virtù della convenzione di Ginevra prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione, oppure

Or. en

Motivazione

Tale concetto dovrebbe essere impiegato solo se il richiedente è già stato riconosciuto come rifugiato.

 

Emendamento    1357

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente vi ha goduto altrimenti di protezione sufficiente prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1358

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente vi ha goduto altrimenti di protezione sufficiente prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.

soppresso

Or. en

Motivazione

È collegato all'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1.

 

Emendamento    1359

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente vi ha goduto altrimenti di protezione sufficiente prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.

(b)  il richiedente ha goduto altrimenti di una protezione effettiva equivalente al livello di protezione goduto dai rifugiati prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.

Or. en

Motivazione

Questo concetto può essere utilizzato solo se il livello di protezione è equivalente a quello garantito dalla convenzione di Ginevra.

 

Emendamento    1360

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante considera che il richiedente goda di protezione sufficiente a norma del paragrafo 1, lettera b), se è appurato che:

soppresso

(a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

 

(b) non sussiste il rischio di danno grave quale definito nel regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);

 

(c) è rispettato il principio di non-refoulement conformemente alla convenzione di Ginevra;

 

(d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto di non subire torture né trattamenti crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale;

 

(e) vige il diritto di soggiorno legale;

 

(f) è assicurato un accesso adeguato al mercato del lavoro, alle strutture di accoglienza, all'assistenza sanitaria e all'istruzione; nonché

 

(g) vige un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

 

Or. en

Motivazione

L'elenco non fornisce un quadro completo degli elementi costitutivi del primo paese di asilo e potrebbe pertanto mettere a repentaglio la corretta applicazione della convenzione di Ginevra.

 

Emendamento    1361

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità accertante considera che il richiedente goda di protezione sufficiente a norma del paragrafo 1, lettera b), se è appurato che:

2.  L'autorità accertante può considerare che il richiedente goda di una protezione effettiva a norma del paragrafo 1, lettera b), se è appurato che:

Or. en

Motivazione

Se si vuole che un paese sia correttamente considerato il paese di primo asilo, allora il livello di protezione offerto da tale paese deve essere effettivo nella pratica. Ciò significa che la protezione offerta dovrebbe essere allo stesso livello di quella disponibile all'interno dell'Unione. Gli elementi aggiuntivi riflettono i requisiti per garantire che tale protezione effettiva sia, di fatto, disponibile.

 

Emendamento    1362

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

(a)  non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale e non si viene privati della libertà senza un giusto processo;

Or. en

 

Emendamento    1363

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  non sussiste alcun rischio reale che il richiedente sia trasferito dallo Stato terzo in un altro Stato in cui non riceva protezione effettiva o corra il rischio di esservi trasferito in qualsiasi altro Stato dove tale protezione non sarebbe disponibile;

Or. en

 

Emendamento    1364

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  non sussiste alcun rischio che il richiedente sia mandato dal paese terzo in un altro paese terzo in cui non riceverebbe una protezione effettiva;

Or. en

 

Emendamento    1365

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  vige il diritto di soggiorno legale;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1366

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  i diritti fondamentali sono rispettati conformemente alle norme internazionali applicabili e non vi è alcun rischio reale per la vita del richiedente né alcun rischio reale che il richiedente sia privato della propria libertà senza un giusto processo;

Or. en

 

Emendamento    1367

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  è assicurato un accesso adeguato al mercato del lavoro, alle strutture di accoglienza, all'assistenza sanitaria e all'istruzione; nonché

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1368

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  è assicurato un accesso adeguato al mercato del lavoro, alle strutture di accoglienza, all'assistenza sanitaria e all'istruzione; nonché

(f)  è assicurato un accesso adeguato al mercato del lavoro, alle strutture di accoglienza, all'assistenza sanitaria e all'istruzione;

Or. en

 

Emendamento    1369

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  il richiedente ha accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere uno standard di vita adeguato e lo Stato terzo ha adottato misure per garantire il progressivo conseguimento dell'autonomia, nell'attesa della realizzazione di soluzioni durature;

Or. en

 

Emendamento    1370

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  vi è accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un adeguato standard di vita;

Or. en

 

Emendamento    1371

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter)  il paese terzo tiene conto delle particolari vulnerabilità del richiedente e tutela il diritto alla riservatezza di quest'ultimo;

Or. en

 

Emendamento    1372

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f ter)  il paese terzo tiene conto delle particolari vulnerabilità del richiedente e tutela il diritto alla riservatezza di quest'ultimo;

Or. en

 

Emendamento    1373

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f quater)  la protezione effettiva resta disponibile fino a quando non è possibile trovare una soluzione duratura;

Or. en

 

Emendamento    1374

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  vige un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1375

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  vige un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

(g)  vige un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani e

Or. en

 

Emendamento    1376

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis)  il paese terzo ha avuto accesso agli strumenti internazionali per i rifugiati e per i diritti umani fondamentali e ne rispetta le norme nella pratica.

Or. en

 

Emendamento    1377

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Le decisioni che attestano che le condizioni specificate al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte devono essere riesaminate periodicamente da organizzazioni indipendenti.

Or. en

 

Emendamento    1378

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il richiedente ha facoltà, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità, di contestare l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con i precedenti emendamenti per eliminare le verifiche di ammissibilità quale requisito preliminare per l'applicazione del regolamento di Dublino.

 

Emendamento    1379

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il richiedente ha facoltà, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità, di contestare l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.

3.  Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il richiedente ha facoltà di contestare l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.

Or. en

Motivazione

Il richiedente dovrebbe avere facoltà di contestare l'applicazione del concetto durante l'intera procedura che lo riguarda, fino all'adozione di una decisione definitiva.

 

Emendamento    1380

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il richiedente ha facoltà, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità, di contestare l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.

3.  Prima che la domanda possa essere respinta nel quadro della decisione sul merito a norma della sezione II del presente regolamento, il richiedente ha facoltà di contestare, in qualsiasi fase della procedura, l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.

Or. en

 

Emendamento    1381

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il concetto di primo paese di asilo può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1.

4.  Il concetto di primo paese di asilo non è applicato ai minori non accompagnati.

Or. en

 

Emendamento    1382

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il concetto di primo paese di asilo può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1.

4.  Il concetto di primo paese di asilo non è applicato ai minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

I minori non accompagnati sono particolarmente vulnerabili e non dovrebbero essere soggetti all'applicazione del concetto di primo paese di asilo.

 

Emendamento    1383

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il concetto di primo paese di asilo può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1.

4.  Il concetto di primo paese di asilo non è applicato ai minori non accompagnati a meno che non si ritenga che sia chiaramente nel migliore interesse del minore.

Or. en

Motivazione

Il concetto di primo paese di asilo non dovrebbe essere applicato ai minori non accompagnati a meno che non si ritenga che sia chiaramente nel loro migliore interesse.

 

Emendamento    1384

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il concetto di primo paese di asilo può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1.

4.  Il concetto di primo paese di asilo non si applica ai minori non accompagnati a meno che non sia nel loro migliore interesse e se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1.

Or. en

 

Emendamento    1385

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il concetto di primo paese di asilo può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

 

Emendamento    1386

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se la domanda è respinta per inammissibilità in applicazione del concetto di primo paese di asilo, l'autorità accertante:

soppresso

(a) ne informa il richiedente;

 

(b) gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito perché è stato applicato il concetto di primo paese di asilo.

 

Or. en

 

Emendamento    1387

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che respinge la domanda per inammissibilità e apre l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.

6.  Se, nonostante più tentativi, il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che può respingere la domanda per inammissibilità e può aprire l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I. La procedura di rimpatrio, tuttavia, deve essere portata avanti fino a quando l'ammissione o la riammissione diventi possibile.

Or. en

 

Emendamento    1388

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che respinge la domanda per inammissibilità e apre l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.

6.  Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che respinge la domanda e apre l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.

Or. en

 

Emendamento    1389

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo i paesi cui si applica il concetto di primo paese di asilo.

7.  Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo i paesi cui si applica il concetto di primo paese di asilo e i casi in cui il paese terzo non ha ammesso o riammesso il richiedente nel suo territorio con le motivazioni fornite allo Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    1390

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1391

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un paese terzo è designato paese terzo sicuro se:

Un paese terzo può essere designato paese terzo sicuro nelle circostanze individuali del richiedente se:

Or. en

 

Emendamento    1392

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un paese terzo è designato paese terzo sicuro se:

Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro se:

Or. en

Motivazione

Il concetto di paese terzo sicuro dovrebbe restare facoltativo per gli Stati membri.

 

Emendamento    1393

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un paese terzo è designato paese terzo sicuro se:

Un paese terzo può essere designato paese terzo sicuro se:

Or. en

 

Emendamento    1394

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un paese terzo è designato paese terzo sicuro se:

Un paese terzo è designato paese terzo sicuro quando:

Or. en

 

Emendamento    1395

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  non sussiste il rischio di danno grave quale definito nel regolamento (UE) XXX/XXX;

(b)  non sussiste il rischio di danno grave quale definito nel regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);

Or. en

 

Emendamento    1396

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  non sussiste alcun rischio reale che il richiedente sia trasferito dallo Stato terzo in un altro Stato in cui non riceva protezione effettiva o corra il rischio di esservi trasferito in qualsiasi altro Stato dove tale protezione non sarebbe disponibile;

Or. en

 

Emendamento    1397

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  i diritti fondamentali sono rispettati conformemente alle norme internazionali applicabili e non vi è alcun rischio reale per la vita del richiedente né alcun rischio reale che il richiedente sia privato della propria libertà senza un giusto processo;

Or. en

 

Emendamento    1398

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)  il richiedente ha accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere uno standard di vita adeguato e lo Stato membro ha adottato misure per garantire il progressivo conseguimento dell'autonomia, nell'attesa della realizzazione di soluzioni durature;

Or. en

 

Emendamento    1399

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater)  il paese terzo tiene conto delle particolari vulnerabilità del richiedente e tutela il diritto alla riservatezza di quest'ultimo;

Or. en

 

Emendamento    1400

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  esiste la possibilità di godere, secondo il caso, di protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

(e)  esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, se riconosciuto quale rifugiato, di ricevere protezione in virtù della convenzione di Ginevra senza alcuna limitazione geografica.

Or. en

Motivazione

Affinché un paese terzo sia considerato sicuro da uno Stato membro occorre che tale paese terzo abbia firmato e ratificato la convenzione di Ginevra senza alcuna limitazione geografica.

 

Emendamento    1401

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  esiste la possibilità di godere, secondo il caso, di protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

(e)  esiste la possibilità di chiedere la protezione internazionale e, se riconosciuto quale rifugiato, di ricevere protezione effettiva in virtù della convenzione di Ginevra senza alcuna limitazione geografica, che resta disponibile fino a quando non è possibile trovare una soluzione duratura.

Or. en

 

Emendamento    1402

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  esiste la possibilità di godere, secondo il caso, di protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

(e)  esiste la possibilità di ricevere protezione in virtù della convenzione di Ginevra.

Or. en

 

Emendamento    1403

Elly Schlein

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  esiste la possibilità di godere, secondo il caso, di protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

(e)  esiste la possibilità, ai sensi del diritto nazionale, di godere di una protezione effettiva in virtù della convenzione di Ginevra, con il pieno rispetto di tutti i diritti da essa derivanti e senza limitazioni geografiche.

Or. en

 

Emendamento    1404

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  esiste la possibilità di godere, secondo il caso, di protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

(e)  esiste la possibilità di godere, secondo il caso, di protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Or. en

 

Emendamento    1405

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti.

La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali pertinenti nonché organizzazioni non governative nazionali o internazionali.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 28 adottato nella posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri. In linea con gli emendamenti presentati all'articolo 49 bis.

 

Emendamento    1406

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti.

La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna.

Or. en

 

Emendamento    1407

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti.

La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa sulla situazione individuale del richiedente e su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti.

Or. en

 

Emendamento    1408

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro non esclude la possibilità di indicare gruppi particolari basati sul genere, la razza, la religione, la nazionalità, l'orientamento sessuale, l'appartenenza a un gruppo sociale particolare o l'opinione politica per cui tale specifico paese terzo non è considerato sicuro.

Or. en

 

Emendamento    1409

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Si applica il concetto di paese terzo sicuro:

soppresso

(a) quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a norma dell'articolo 50;

 

(b) quando il paese terzo è designato paese terzo sicuro a livello di Unione, oppure

 

(c) in singoli casi relativamente a un dato richiedente.

 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire la coerenza con la soppressione dell'articolo 46.

 

Emendamento    1410

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Si applica il concetto di paese terzo sicuro:

2.  Si applica il concetto di paese terzo sicuro quando un paese terzo è stato designato sicuro ai sensi dell'articolo 50 o quando un paese terzo è designato sicuro a livello di Unione;

Or. en

 

Emendamento    1411

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Si applica il concetto di paese terzo sicuro:

2.  Si applica il concetto di paese terzo sicuro solo in singoli casi riguardo a uno specifico richiedente nel quadro dell'esame del merito di una domanda ai sensi della sezione II del presente regolamento.

Or. en

 

Emendamento    1412

Laura Ferrara

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Si applica il concetto di paese terzo sicuro:

2.  Uno Stato membro può applicare il concetto di paese terzo sicuro quando il paese terzo è stato designato a livello nazionale paese terzo sicuro applicando i criteri di cui all'articolo 50.

Or. it

 

Emendamento    1413

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a norma dell'articolo 50;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1414

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a norma dell'articolo 50;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1415

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  quando il paese terzo è designato paese terzo sicuro a livello di Unione, oppure

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1416

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  quando il paese terzo è designato paese terzo sicuro a livello di Unione, oppure

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1417

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  in singoli casi relativamente a un dato richiedente.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1418

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  in singoli casi relativamente a un dato richiedente.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1419

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante considera, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:

3.  L'autorità accertante può considerare, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:

Or. en

Motivazione

Il concetto di paese terzo sicuro dovrebbe restare facoltativo per gli Stati membri.

 

Emendamento    1420

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante considera, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:

3.  L'autorità accertante può considerare, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:

Or. en

 

Emendamento    1421

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante considera, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:

3.  L'autorità accertante può considerare, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:

Or. en

 

Emendamento    1422

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse, tra l'altro perché vi è transitato in quanto geograficamente il paese terzo è vicino al suo paese di origine;

(a)  il richiedente ha con il paese terzo un legame significativo in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;

Or. en

 

Emendamento    1423

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse, tra l'altro perché vi è transitato in quanto geograficamente il paese terzo è vicino al suo paese di origine;

(a)  il richiedente ha con il paese terzo un legame significativo in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;

Or. en

 

Emendamento    1424

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse, tra l'altro perché vi è transitato in quanto geograficamente il paese terzo è vicino al suo paese di origine;

(a)  il richiedente ha con il paese terzo un legame significativo in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse; nonché

Or. en

Motivazione

Il solo transito non dovrebbe essere sufficiente a giustificare il rimpatrio in un cosiddetto paese terzo sicuro.

 

Emendamento    1425

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il richiedente non ha addotto gravi motivi per ritenere che, nella sua situazione specifica, il paese non sia un paese terzo sicuro.

(b)  il richiedente non ha addotto motivi per ritenere che, nella sua situazione specifica, il paese non sia un paese terzo sicuro.

Or. en

 

Emendamento    1426

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), il richiedente ha facoltà, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità, di contestare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro alla luce della sua situazione particolare.

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con i precedenti emendamenti per eliminare le verifiche di ammissibilità quale requisito prima dell'applicazione del regolamento di Dublino.

 

Emendamento    1427

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), il richiedente ha facoltà, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità, di contestare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro alla luce della sua situazione particolare.

4.  Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il richiedente ha facoltà di contestare l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.

Or. en

Motivazione

Il richiedente dovrebbe avere facoltà di contestare l'applicazione del concetto durante l'intera procedura che lo riguarda, fino all'adozione di una decisione definitiva.

 

Emendamento    1428

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), il richiedente ha facoltà, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità, di contestare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro alla luce della sua situazione particolare.

4.  Prima che la domanda possa essere respinta nel quadro della decisione sul merito a norma della sezione II del presente regolamento, il richiedente ha facoltà di contestare, in qualsiasi fase della procedura, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro alla luce della sua situazione particolare.

Or. en

 

Emendamento    1429

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e).

5.  Il concetto di paese terzo sicuro non è applicato ai minori non accompagnati.

Or. en

 

Emendamento    1430

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e).

5.  Il concetto di paese terzo sicuro non è applicato riguardo ai minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

I minori non accompagnati sono particolarmente vulnerabili e non dovrebbero essere soggetti all'applicazione del concetto di primo paese di asilo.

 

Emendamento    1431

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e).

5.  Il concetto di paese terzo sicuro non è applicato ai minori non accompagnati a meno che non si accerti che è chiaramente nel migliore interesse del minore e se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e).

Or. en

 

Emendamento    1432

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e).

5.  Il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato ai minori non accompagnati tenuto conto del suo migliore interesse e soltanto se le autorità degli Stati membri hanno ricevuto dalle autorità del paese terzo l'assicurazione che il minore non accompagnato non sarà soggetto a gravi danni, discriminazioni o persecuzioni e che questi avrà immediato accesso alle forme di protezione di cui al paragrafo 1.

Or. en

 

Emendamento    1433

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e).

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

 

Emendamento    1434

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 6 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito perché è stato applicato il concetto di paese terzo sicuro.

(b)  gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

Or. en

 

Emendamento    1435

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che respinge la domanda per inammissibilità e apre l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.

7.  Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che può respingere la domanda per inammissibilità e può aprire l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I. La procedura di rimpatrio, tuttavia, deve essere portata avanti fino a quando l'ammissione o la riammissione diventi possibile.

Or. en

 

Emendamento    1436

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 46  

soppresso

Designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione

 

1. I paesi terzi sono designati paesi terzi sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 45, paragrafo 1.

 

2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione.

 

Or. en

 

Emendamento    1437

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 46  

soppresso

Designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione

 

1. I paesi terzi sono designati paesi terzi sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 45, paragrafo 1.

 

2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione.

 

Or. en

 

Emendamento    1438

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 46

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 46  

soppresso

Designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione

 

1. I paesi terzi sono designati paesi terzi sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 45, paragrafo 1.

 

2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione.

 

Or. en

Motivazione

Dato che il concetto di paese terzo sicuro dovrebbe restare facoltativo per gli Stati membri non occorre un elenco a livello europeo in questa fase.

 

Emendamento    1439

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma.

2.  La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi che sono o potrebbero essere designati paesi terzi sicuri a livello di Unione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma.

Or. en

 

Emendamento    1440

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per designare un paese terzo o sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione.

Or. en

 

Emendamento    1441

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1442

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1443

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

1.  Un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni generalizzate o abituali quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 40 della posizione del Parlamento sul regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri.

 

Emendamento    1444

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

2.  La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, le delegazioni dell'Unione in tali paesi, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e organizzazioni internazionali pertinenti e organizzazioni non governative nazionali o internazionali e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 27 adottato nella posizione del parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

 

Emendamento    1445

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

2.  La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

 

Emendamento    1446

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

2.  La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti, incluse quelle che si occupano di minori, e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

 

Emendamento    1447

Jeroen Lenaers

 

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La designazione di un paese terzo come paese terzo di origine sicuro non esclude la possibilità di indicare gruppi particolari basati sul genere, la razza, la religione, la nazionalità, l'orientamento sessuale, l'appartenenza a un gruppo sociale particolare o l'opinione politica per cui tale specifico paese terzo non è considerato sicuro.

Or. en

 

Emendamento    1448

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione dei propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo;

(c)  il rispetto del principio di "non-refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 40 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

 

Emendamento    1449

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione dei propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo;

(c)  l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione dei propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche;

Or. en

 

Emendamento    1450

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione dei propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo;

(c)  l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione dei propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo;

Or. bg

 

Emendamento    1451

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  ha la cittadinanza di quel paese; oppure

(a)  ha la cittadinanza di quel paese o lo status di residenza permanente in quel paese; oppure

Or. en

 

Emendamento    1452

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Gli Stati membri non applicano il concetto di paese di origine sicuro nel caso di richiedenti appartenenti a una minoranza o a un gruppo di persone che continua a essere a rischio alla luce della situazione nel paese di origine interessato, sulla base delle fonti di informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 38 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

 

Emendamento    1453

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 48  

soppresso

Designazione dei paesi di origine sicuri a livello nazionale

 

1. I paesi terzi elencati nell'allegato 1 sono designati paesi di origine sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 47.

 

2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

 

3. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), la Commissione può chiedere all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di fornirle informazioni su specifici paesi terzi di cui si potrebbe ipotizzare l'inserimento nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

 

Or. en

 

Emendamento    1454

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 48  

soppresso

Designazione dei paesi di origine sicuri a livello nazionale

 

1. I paesi terzi elencati nell'allegato 1 sono designati paesi di origine sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 47.

 

2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

 

3. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), la Commissione può chiedere all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di fornirle informazioni su specifici paesi terzi di cui si potrebbe ipotizzare l'inserimento nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

 

Or. en

 

Emendamento    1455

Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione procede regolarmente a un esame della situazione negli Stati terzi e dell'opportunità di proporre il loro inserimento nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Se del caso, la Commissione elabora una proposta volta a estendere l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, previa valutazione circostanziata del rispetto da parte dei paesi da aggiungere all'elenco dei criteri di cui all'articolo 47 del presente regolamento.

Or. fr

 

Emendamento    1456

Rachida Dati

 

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Gli Stati membri possono sottoporre alla Commissione proposte finalizzate all'inserimento di paesi terzi nell'allegato 1 del presente regolamento. La Commissione, in tal caso, deve esaminare le proposte entro un termine di sei mesi, sulla base di una serie di fonti di informazione a sua disposizione e, ove pertinente, elabora una proposta di modifica dell'allegato 1 del presente regolamento.

Or. fr

 

Emendamento    1457

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2.  La Commissione riesamina costantemente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri o che sono sospesi da tale elenco a norma dell'articolo 49. Riesamina costantemente, inoltre, il rispetto da parte di tali paesi delle condizioni previste per la designazione di un paese come paese di origine sicuro di cui all'articolo 47, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2. Essa tiene il Parlamento europeo informato in modo tempestivo.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 27 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

 

Emendamento    1458

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2.  La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e la nuova prospettiva per tali paesi, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Or. en

 

Emendamento    1459

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  In sede di riesame periodico della situazione dei paesi terzi che figurano nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, inclusi i paesi che sono stati sospesi, la Commissione consulta l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. La Commissione può chiedere all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di effettuare un riesame della situazione di tali paesi terzi al fine di accertare se i criteri di cui all'articolo 47 siano stati rispettati.

 

In sede di riesame dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione consulta le organizzazioni internazionali, in particolare l'UNHCR, e le pertinenti organizzazioni della società civile o singoli individui con comprovata esperienza attinente al settore dei diritti umani e specifica per paese.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 34, paragrafi 1 e 2, della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

 

Emendamento    1460

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

soppresso

Or. en

Motivazione

La parte pertinente del testo in esame è stata spostata nell'articolo 49.

 

Emendamento    1461

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per introdurre un paese terzo e sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

 

Emendamento    1462

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 49  

soppresso

Sospensione e revoca della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o sospensione e depennamento dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri

 

1. In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 45 o all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di sei mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

 

2. La Commissione riesamina costantemente la situazione in detto paese terzo tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri relativamente all'ulteriore evoluzione.

 

3. La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

 

4. L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

 

Or. en

 

Emendamento    1463

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Sospensione e revoca della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o sospensione e depennamento dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri

Sospensione di un paese terzo sicuro dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri

Or. en

Motivazione

Emendamenti intesi a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti e successivi.

 

Emendamento    1464

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste al presente articolo, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato aggiunto dall'articolo 48, paragrafo 4, dato che riguarda specificamente la sospensione di paesi terzi dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

 

Emendamento    1465

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 45 o all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di sei mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

1.  Se un cambiamento repentino della situazione di un paese terzo che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri che possa comportare il mancato rispetto delle condizioni per la designazione di un paese quale paese di origine sicuro, la Commissione esegue immediatamente e rapidamente una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese di dette condizioni e, se esse non sono più soddisfatte, adotta quanto prima, a norma dell'articolo 290 del TFUE, una decisione che sospende tale paese terzo dall'elenco comune dell'UE per un periodo di sei mesi.

Non appena possibile dopo essere giunta a conoscenza del cambiamento della situazione e, in ogni caso, prima di adottare l'atto delegato che sospende l'inclusione del paese terzo in questione dall'elenco comune dell'UE, la Commissione ne informa gli Stati membri e raccomanda loro di non applicare il concetto di paese di origine sicuro nei confronti di quel paese terzo a livello nazionale.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 31 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

 

Emendamento    1466

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 45 o all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di sei mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

1.  In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di sei mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

 

Emendamento    1467

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 45 o all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di sei mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

1.  In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 45 o all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di tre mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

 

Emendamento    1468

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Qualora, nel corso di tale periodo di sospensione, risulti che, sulla base delle fonti di informazione disponibili, il paese terzo in questione soddisfa nuovamente le condizioni di cui all'articolo 47, la Commissione, non prima di sei mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, adotta una decisione di revoca della sospensione di tale paese dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri a norma dell'articolo 290 TFUE.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 32 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

 

Emendamento    1469

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  L'UNHCR, le organizzazioni non governative e i singoli esperti con comprovata e pertinente esperienza attinente al settore dei diritti umani e specifica per paese possono chiedere alla Commissione di sospendere o rimuovere un paese dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Tale richiesta contiene una descrizione dettagliata e aggiornata della situazione relativa ai diritti umani e delle continue violazioni dei diritti umani commesse nel paese interessato. Essa deve inoltre precisare il mancato rispetto dei criteri di cui all'articolo 47 che giustifica la sospensione o il depennamento di tale paese dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. La Commissione, tranne laddove ritenga che la richiesta sia inammissibile, infondata o ripetitiva, valuta le informazioni contenute nelle richieste.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 34, paragrafo 3, della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

 

Emendamento    1470

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

soppresso

Or. en

Motivazione

La parte pertinente del testo in esame è stata spostata nell'articolo 49 bis.

 

Emendamento    1471

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

3.  La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica della presente direttiva volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

 

Emendamento    1472

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

soppresso

Or. en

Motivazione

La parte pertinente del testo in esame è stata spostata nell'articolo 49 bis.

 

Emendamento    1473

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1474

Laura Ferrara

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

4.  Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Or. it

 

Emendamento    1475

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 49 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 49 bis  

 

Depennamento di un paese terzo sicuro dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri

 

1. La Commissione, se ha adottato a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro sei mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a depennare tale paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

 

2. Se detta proposta legislativa è presentata entro il termine di sei mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

 

3. Le modifiche all'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria. A tal fine:

 

la Commissione riesamina regolarmente la situazione nei paesi terzi e l'opportunità di proporre il loro inserimento nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

 

Se del caso, la Commissione elabora una proposta volta a estendere l'elenco comune di paesi di origine sicuri, previa valutazione circostanziata del rispetto da parte dei paesi da aggiungere all'elenco dei criteri di cui all'articolo 47.

 

Le valutazioni volte ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basano su una gamma di fonti di informazioni, comprese in particolare le relazioni periodiche presentate dal SEAE e le informazioni fornite dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti, nonché da organizzazioni non governative nazionali o internazionali.

Or. en

Motivazione

La comprensione di questi articoli risulta più semplice se si effettua una distinzione tra la sospensione di un paese dall'elenco e il depennamento di un paese dall'elenco, dato che le due procedure sono diverse. L'emendamento si basa sugli emendamenti 28 e 32 della posizione del Parlamento del regolamento sui paesi sicuri per coerenza con gli emendamenti precedenti sui paesi terzi sicuri e per garantire la coerenza dell'intero testo in esame.

 

Emendamento    1476

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 50  

soppresso

Designazione dei paesi terzi sicuri e dei paesi di origine sicuri a livello nazionale

 

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.

 

2. Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente.

 

3.

 

Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47.

 

La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.

 

Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.

 

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti.

 

Or. en

 

Emendamento    1477

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 50  

soppresso

Designazione dei paesi terzi sicuri e dei paesi di origine sicuri a livello nazionale

 

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.

 

2. Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente.

 

3.

 

Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47.

 

La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.

 

Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.

 

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti.

 

Or. en

 

Emendamento    1478

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.

1.  Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.

Durante tale periodo, compete loro assicurare la coerenza tra gli elenchi nazionali di paesi di origine sicuri e l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Ciò comporta quanto segue:

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 28, lettera b,) e all'emendamento 41, della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

 

Emendamento    1479

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.

1.  Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1. La designazione nazionale di paesi terzi sicuri o di paesi di origine sicuri è considerata, per lo Stato membro che effettua la designazione, complementare rispetto ai paesi terzi sicuri o ai paesi di origine sicuri designati a livello di Unione.

Or. en

 

Emendamento    1480

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.

1.  Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.

Or. en

 

Emendamento    1481

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a)  Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica del rispettivo elenco.

Or. en

 

Emendamento    1482

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b)  Gli Stati membri possono presentare alla Commissione europea proposte volte a inserire paesi nell'elenco comune dell'UE di paesi d'origine sicuri. La Commissione esamina tali proposte entro un termine di sei mesi, sulla base della gamma di fonti di informazioni a sua disposizione, segnatamente le relazioni del SEAE e le informazioni fornite dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti, nonché da organizzazioni non governative nazionali o internazionali. La Commissione, dopo aver verificato l'opportunità di aggiungere un paese terzo all'elenco, elabora una proposta volta ad ampliare l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

 

Emendamento    1483

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c)  Se un paese terzo è stato sospeso dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri non designano, a livello nazionale, tale paese quale paese di origine sicuro.

Or. en

 

Emendamento    1484

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d)  Se un paese terzo è stato depennato dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri a norma dell'articolo 49 bis, uno Stato membro può informare la Commissione qualora ritenga che, a seguito di un cambiamento della situazione di quel paese terzo, esso soddisfi nuovamente le condizioni di cui all'allegato I della presente direttiva ai fini della sua inclusione nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

 

La Commissione esamina le informazioni di questo tipo ricevute dagli Stati membri e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare di conseguenza l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

 

Qualora la Commissione decida di non presentare tale proposta, gli Stati membri si astengono dal designare, a livello nazionale, il paese in questione quale paese sicuro.

Or. en

 

Emendamento    1485

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato dall'articolo 50, paragrafo 4.

 

Emendamento    1486

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente.

soppresso

Or. hu

 

Emendamento    1487

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente.

soppresso

Or. en

Motivazione

La parte pertinente del testo in esame è stata spostata al paragrafo 1.

 

Emendamento    1488

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente.

2.  Gli Stati membri non designano a livello nazionale, senza che sussistano fondati motivi, paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente.

Or. en

 

Emendamento    1489

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47.

soppresso

Or. hu

 

Emendamento    1490

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'emendamento relativo al paragrafo 1.

 

Emendamento    1491

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47.

Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro notifica alla Commissione se ritiene che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste dallo Stato membro per designare a livello nazionale un paese terzo sicuro o un paese di origine sicuro.

Or. en

 

Emendamento    1492

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.

soppresso

Or. hu

 

Emendamento    1493

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'emendamento relativo al paragrafo 1.

 

Emendamento    1494

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1495

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.

soppresso

Or. hu

 

Emendamento    1496

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1497

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'emendamento relativo al paragrafo 1.

 

Emendamento    1498

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1499

Kinga Gál

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti.

soppresso

Or. hu

Emendamento    1500

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato all'articolo 50, nuovo paragrafo 1, lettera a).

 

Emendamento    1501

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, solo un paese terzo inserito nell'elenco comune a livello di Unione dei paesi di origine sicuri quale stabilito dal presente regolamento è considerato un paese di origine sicuro.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 39 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

 

Emendamento    1502

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 51  

soppresso

Revoca della protezione internazionale

 

L'autorità accertante avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare la validità della protezione internazionale riconosciutale, in particolare nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

 

Or. en

 

Emendamento    1503

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert

 

Proposta di regolamento

Articolo 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 51  

soppresso

Revoca della protezione internazionale

 

L'autorità accertante avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare la validità della protezione internazionale riconosciutale, in particolare nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

 

Or. en

 

Emendamento    1504

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare la validità della protezione internazionale riconosciutale, in particolare nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

L'autorità accertante può avviare l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. en

Motivazione

I motivi per una possibile revoca dello status sono illustrati nel regolamento qualifiche e dovrebbero restarvi. La formulazione è stata allineata al testo sul regolamento qualifiche approvato dal Parlamento.

 

Emendamento    1505

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità accertante avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare la validità della protezione internazionale riconosciutale, in particolare nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

L'autorità accertante avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona senza indebito ritardo qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare la validità della protezione internazionale riconosciutale, in particolare nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. en

 

Emendamento    1506

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1507

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Se l'autorità competente prende in considerazione l'ipotesi di revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, compreso nel contesto del riesame periodico dello status previsto agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), la persona gode, in particolare, delle garanzie seguenti:

1.  Se l'autorità competente prende in considerazione l'ipotesi di revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, la persona gode, in particolare, delle garanzie seguenti:

Or. en

 

Emendamento    1508

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Se l'autorità competente prende in considerazione l'ipotesi di revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, compreso nel contesto del riesame periodico dello status previsto agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), la persona gode, in particolare, delle garanzie seguenti:

1.  Se l'autorità competente prende in considerazione l'ipotesi di revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, la persona gode, in particolare, delle garanzie seguenti:

Or. en

Motivazione

La formulazione è allineata alla posizione sul regolamento qualifiche approvata dal Parlamento.

 

Emendamento    1509

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, quali, secondo il caso, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, circa la situazione generale regnante nel paese di origine della persona; nonché

(a)  l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e il servizio europeo per l'azione esterna, circa la situazione generale regnante nel paese di origine della persona; nonché

Or. en

 

Emendamento    1510

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale è resa per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

3.  La decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale è resa per iscritto senza indebito ritardo e in ogni caso entro sette giorni dall'adozione della decisione. La decisione specifica i motivi de jure e de facto. Le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione, inclusi i termini pertinenti, sono comunicate per iscritto.

Or. en

Motivazione

La formulazione è allineata a quella dell'articolo 35, paragrafo 2, sulla notifica ai richiedenti della decisione adottata sulla loro domanda. La stessa formulazione dovrebbe essere utilizzata per le decisioni adottate sulla revoca della protezione internazionale.

 

Emendamento    1511

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale è resa per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

3.  La decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale è resa entro due mesi dall'avvio della procedura, per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

Or. en

 

Emendamento    1512

Sergei Stanishev

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)  che respinge la domanda per inammissibilità, di cui all'articolo 36, paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con i precedenti emendamenti per eliminare le verifiche di ammissibilità quale requisito preliminare per l'applicazione del regolamento di Dublino.

 

Emendamento    1513

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, di cui agli articoli 38 e 39;

iii)  che respinge la domanda per ritiro esplicito o implicito del richiedente, di cui agli articoli 38 e 39;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti precedenti.

 

Emendamento    1514

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  una decisione che stabilisce che ha più di 18 anni.

Or. en

 

Emendamento    1515

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione che considera infondata la domanda ai fini dello status di rifugiato.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1516

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  In caso di richiedenti che affermano di essere minori non accompagnati, una decisione adottata per determinarne l'età di cui all'articolo 24.

Or. en

Motivazione

I minori non accompagnati dovrebbero poter impugnare la decisione che stabilisce la loro età.

 

Emendamento    1517

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 prevede l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, compreso se del caso l'esame del bisogno di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

soppresso

Il richiedente può addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.

 

Or. en

 

Emendamento    1518

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il richiedente può addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Nell'impugnazione dovrebbero essere tenuti in considerazione tutti gli elementi presentati dal richiedente indipendentemente dal fatto che siano stati presentati o meno in una fase precedente.

 

Emendamento    1519

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il richiedente può addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.

Il richiedente può addurre tutti gli elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda.

Or. en

 

Emendamento    1520

Cecilia Wikström

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il richiedente può addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.

Il richiedente può addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda.

Or. en

Motivazione

Il richiedente non ha motivi per omettere informazioni che aumentino le possibilità di ricevere protezione, pertanto questo requisito aggiuntivo aumenta solo il rischio di controversie tecniche relative alla fase in cui le informazioni erano note, invece di puntare l'attenzione su questioni sostanziali.

 

Emendamento    1521

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Il richiedente ha diritto a un'udienza dinanzi a un giudice dell'impugnazione di primo grado.

Or. en

 

Emendamento    1522

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il richiedente impugna la decisione di cui al paragrafo 1:

Il richiedente impugna la decisione di cui al paragrafo 1 entro un mese dalla ricezione della notifica di tale decisione.

Or. en

 

Emendamento    1523

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il richiedente impugna la decisione di cui al paragrafo 1:

Il richiedente può impugnare la decisione di cui al paragrafo 1:

Or. en

 

Emendamento    1524

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  entro una settimana nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1525

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  entro una settimana nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

(a)  entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità o, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito oppure nel caso della decisione che respinge la domanda relativa al rifugiato o alla status di protezione sussidiaria;

Or. en

 

Emendamento    1526

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  entro una settimana nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

(a)  entro due settimane nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

Or. en

Motivazione

Una settimana è un termine irrealisticamente breve.

 

Emendamento    1527

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  entro una settimana nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

(a)  entro quindici giorni lavorativi nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata;

Or. en

Motivazione

I termini proposti dalla Commissione sono molto gravosi per il richiedente, in particolare quando quest'ultimo è trattenuto. Si deve concedere al richiedente tempo sufficiente per il corretto esercizio del diritto a un ricorso effettivo.

 

Emendamento    1528

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  entro due settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1529

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  entro due settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1530

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  entro due settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

(b)  entro quattro settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o implicito del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

Or. en

 

Emendamento  1531

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  entro due settimane nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

(b)  entro una settimana nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

Or. bg

 

Emendamento    1532

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  entro due settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

(b)  entro una settimana nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

Or. en

 

Emendamento    1533

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  entro due settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

(b)  entro due settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

Or. en

 

Emendamento    1534

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1535

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

soppresso

Or. en

 

Emendamento  1536

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

(c)  entro una settimana nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

Or. bg

 

Emendamento    1537

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

(c)  entro tre settimane nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    1538

Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

(c)  entro due settimane nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    1539

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

(c)  entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    1540

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera.

Gli Stati membri dispongono il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera o delle decisioni emanate quando il richiedente è trattenuto.

Or. en

 

Emendamento    1541

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri possono disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera.

Or. en

 

Emendamento    1542

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Il termine previsto al presente paragrafo decorre dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. Se il richiedente ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi dell'articolo 15, questi termini decorrono dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale.

Or. en

 

Emendamento    1543

Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o al beneficiario. In seguito alla notifica al richiedente o al beneficiario e se il richiedente o il beneficiario ha effettuato una richiesta di assistenza e rappresentanza legali ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 e/o dell'articolo 15, paragrafo 1, questi termini decorrono dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale.

Or. en

Motivazione

I termini per le impugnazioni dovrebbero essere chiari. In particolare, se un richiedente o un beneficiario desidera ricevere assistenza legale, i termini dovrebbero decorrere solo dal momento in cui è nominato l'avvocato, fermo restando che al richiedente o al beneficiario dovrebbe prima essere comunicata la decisione.

 

Emendamento    1544

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini, Jean Lambert, Bodil Valero

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Il termine previsto al presente paragrafo decorre dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente. Se il richiedente ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dopo la comunicazione di tale decisione, questi termini decorrono dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale.

Or. en

 

Emendamento    1545

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale.

Or. en

 

Emendamento    1546

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente qualora il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro si estingua in conseguenza di una delle seguenti categorie di decisioni:

soppresso

(a) decisione che considera la domanda manifestamente infondata o che la respinge per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria nei casi oggetto di procedura d'esame accelerata o di procedura di frontiera;

 

(b) decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c);

 

(c) decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente a norma, rispettivamente, dell'articolo 38 o dell'articolo 39.

 

Or. en

 

Emendamento    1547

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente qualora il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro si estingua in conseguenza di una delle seguenti categorie di decisioni:

soppresso

(a) decisione che considera la domanda manifestamente infondata o che la respinge per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria nei casi oggetto di procedura d'esame accelerata o di procedura di frontiera;

 

(b) decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c);

 

(c) decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente a norma, rispettivamente, dell'articolo 38 o dell'articolo 39.

 

Or. en

 

Emendamento    1548

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente qualora il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro si estingua in conseguenza di una delle seguenti categorie di decisioni:

soppresso

(a) decisione che considera la domanda manifestamente infondata o che la respinge per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria nei casi oggetto di procedura d'esame accelerata o di procedura di frontiera;

 

(b) decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c);

 

(c) decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente a norma, rispettivamente, dell'articolo 38 o dell'articolo 39.

 

Or. en

 

Emendamento    1549

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente qualora il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro si estingua in conseguenza di una delle seguenti categorie di decisioni:

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro si estingue in conseguenza di una delle seguenti categorie di decisioni:

Or. en

 

Emendamento    1550

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  decisione che considera la domanda manifestamente infondata o che la respinge per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria nei casi oggetto di procedura d'esame accelerata o di procedura di frontiera;

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché il diritto di rimanere è fondamentale per una domanda di protezione internazionale, lo è altrettanto per l'impugnazione di una decisione che respinge la domanda. Vi possono essere circostanze relative a una domanda reiterata o a una domanda iniziale esplicitamente ritirata in cui è ragionevole consentire al giudice di stabilire se il richiedente può restare nel territorio. In caso contrario, un'impugnazione dovrebbe avere sempre effetto sospensivo.

 

Emendamento    1551

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c);

(b)  decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

Or. en

 

Emendamento    1552

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c);

(b)  decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c);

Or. en

 

Emendamento    1553

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente a norma, rispettivamente, dell'articolo 38 o dell'articolo 39.

(c)  decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito del richiedente a norma dell'articolo 38.

Or. en

 

Emendamento    1554

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  (D) decisione amministrativa o giudiziaria che stabilisce che la residenza dell'impugnante nel territorio dello Stato membro mette in pericolo la sicurezza interna o l'ordine pubblico dello Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    1555

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il giudice è competente a decidere se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente, fermo restando che:

soppresso

(a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e di tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; nonché

 

(b) nel contesto dell'esame della richiesta di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, il giudice esamini in fatto e in diritto la decisione che respinge la domanda di protezione internazionale.

 

Or. en

 

Emendamento    1556

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il giudice è competente a decidere se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente, fermo restando che:

soppresso

(a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e di tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; nonché

 

(b) nel contesto dell'esame della richiesta di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, il giudice esamini in fatto e in diritto la decisione che respinge la domanda di protezione internazionale.

 

Or. en

 

Emendamento    1557

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il giudice è competente a decidere se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente, fermo restando che:

soppresso

(a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e di tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; nonché

 

(b) nel contesto dell'esame della richiesta di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, il giudice esamini in fatto e in diritto la decisione che respinge la domanda di protezione internazionale.

 

Or. en

 

Emendamento    1558

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il giudice è competente a decidere se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente, fermo restando che:

soppresso

(a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e di tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; nonché

 

(b) nel contesto dell'esame della richiesta di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, il giudice esamini in fatto e in diritto la decisione che respinge la domanda di protezione internazionale.

 

Or. en

 

Emendamento    1559

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Lo Stato membro autorizza il richiedente a rimanere nel proprio territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Detta decisione è presa entro un mese dall'impugnazione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1560

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Lo Stato membro autorizza il richiedente a rimanere nel proprio territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Detta decisione è presa entro un mese dall'impugnazione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1561

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Lo Stato membro autorizza il richiedente a rimanere nel proprio territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Detta decisione è presa entro un mese dall'impugnazione.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1562

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro a meno che il giudice decida diversamente su istanza del richiedente o d'ufficio. La decisione è presa entro un mese dall'impugnazione ulteriore.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1563

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro a meno che il giudice decida diversamente su istanza del richiedente o d'ufficio. La decisione è presa entro un mese dall'impugnazione ulteriore.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1564

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro a meno che il giudice decida diversamente su istanza del richiedente o d'ufficio. La decisione è presa entro un mese dall'impugnazione ulteriore.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    1565

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro a meno che il giudice decida diversamente su istanza del richiedente o d'ufficio. La decisione è presa entro un mese dall'impugnazione ulteriore.

5.  Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro.

Or. en

 

Emendamento    1566

Maria Grapini

 

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fatto salvo un esame adeguato e completo del ricorso, il giudice decide sul primo grado d'impugnazione entro i seguenti termini a decorrere dalla data di impugnazione:

1.  Fatto salvo un esame adeguato e completo del ricorso, il giudice decide sul primo grado d'impugnazione entro un termine ragionevole a decorrere dalla data di impugnazione:

Or. ro

Motivazione

I termini proposti nel regolamento potrebbero generare malfunzionamenti del CEAS qualora venissero presentate domande contemporaneamente e in numero sproporzionato.

 

Emendamento    1567

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  entro sei mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;

(a)  entro cinque mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento    1568

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  entro sei mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;

(a)  entro sei mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento    1569

Maria Grapini

 

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  entro sei mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;

(a)  nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;

Or. ro

 

Emendamento    1570

Beatrix von Storch

 

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  entro due mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

(b)  entro due mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

Or. en

 

Emendamento    1571

Maria Grapini

 

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  entro due mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

(b)  nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

Or. ro

 

Emendamento    1572

Maria Grapini

 

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  entro un mese nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza.

(c)  nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza.

Or. ro

Emendamento    1573

Jussi Halla-aho

 

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I termini previsti al paragrafo 1 possono essere prorogati di ulteriori tre mesi nei casi che comportano questioni complesse in fatto o in diritto.

2.  I termini previsti al paragrafo 1 possono essere prorogati di ulteriori due mesi nei casi che comportano questioni complesse in fatto o in diritto.

Or. en

 

Emendamento  1574

Emil Radev

 

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I termini previsti al paragrafo 1 possono essere prorogati di ulteriori tre mesi nei casi che comportano questioni complesse in fatto o in diritto.

2.  I termini previsti al paragrafo 1 possono essere prorogati nei casi che comportano questioni complesse in fatto o in diritto.

Or. bg

Emendamento    1575

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 56 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

Or. fr

 

Emendamento    1576

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 56 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

Or. en

 

Emendamento    1577

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

 

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

2.  Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti nonché tra le autorità competenti e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare la cooperazione anche con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

 

Emendamento    1578

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

 

Emendamento    1579

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'atto delegato e le relative proroghe entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui l'atto è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

5.  L'atto delegato e le relative proroghe entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Or. en

Motivazione

È essenziale che il Parlamento e il Consiglio abbiano a disposizione tempo sufficiente per valutare il contenuto di un atto delegato prima che entri in vigore. Un termine di un mese non consente al Parlamento di impiegare tutte le sue procedure interne per opporsi a un atto delegato e non è pertanto idoneo. Due mesi è il termine minimo che dovrebbe essere concesso ai colegislatori.

 

Emendamento    1580

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 60 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Or. fr

 

Emendamento    1581

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 60 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Or. en

 

Emendamento    1582

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 60 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il Parlamento europeo, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il Mediatore europeo elaborano relazioni entro i medesimi termini per valutare il sistema e la situazione dei diritti fondamentali in tale quadro.

Or. en

 

Emendamento    1583

Péter Niedermüller

 

Proposta di regolamento

Articolo 60 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima di detto termine.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima di detto termine.

Come parte integrante della relazione, la Commissione indica la metodologia impiegata per valutare la situazione nei paesi terzi che figurano nell'elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri o la potenziale inclusione o sospensione di tali paesi dall'elenco. Riferisce altresì in merito all'attuazione delle garanzie procedurali nei confronti dei richiedenti protezione internazionale di un paese che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 43 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

 

Emendamento    1584

Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Judith Sargentini

 

Proposta di regolamento

Articolo 60 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri riferiscono periodicamente alla Commissione riguardo all'attuazione e all'applicazione della sezione III del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la piena attuazione nella pratica delle disposizioni del presente regolamento relative all'assistenza legale gratuita per i richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura.

 

Emendamento    1585

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 60 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 60 bis  

 

Recepimento

 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Or. fr

 

Emendamento    1586

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 61 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 2013/32/UE è abrogata.

La direttiva 2013/32/UE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fermi restando gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto nazionale.

Or. fr

 

Emendamento    1587

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 61 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 2.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 2.

Or. en

 

Emendamento    1588

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 62 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. fr

 

Emendamento    1589

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 62 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

 

Emendamento    1590

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 62 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

soppresso

Or. fr

 

Emendamento    1591

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 62 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

La presente direttiva si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

Or. en

 

Emendamento    1592

Brice Hortefeux

 

Proposta di regolamento

Articolo 62 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

soppresso

Or. fr

Emendamento    1593

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Articolo 62 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

La presente direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Or. en

 

Emendamento    1594

Marina Albiol Guzmán

 

Proposta di regolamento

Allegato I

 

Testo della Commissione

Emendamento

Elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri di cui all'articolo 48

soppresso

Albania,

 

Bosnia-Erzegovina,

 

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

 

Kosovo*39,

 

Montenegro,

 

Serbia,

 

Turchia.

 

_________________

 

39* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

 

Or. en

 

Emendamento    1595

Laura Ferrara

 

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Turchia

soppresso

Or. it

Emendamento    1596

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

 

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Turchia.

soppresso

Or. en

Motivazione

In base alla relazione 2016 sulla Turchia della Commissione ( COM(2016)0715 ) e alla relazione informativa dell'EASO sui paesi di origine relativa alla Turchia (novembre 2016), la Turchia non soddisfa i criteri previsti per i paesi di origine sicuri di cui all'articolo 47.