Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

 

2016/0403(COD)

11.9.2017

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative

( COM(2016)0824 – C8-0014/2017 – 2016/0403(COD) )

Relatore per parere: Marian Harkin

 

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BREVE MOTIVAZIONE

Le barriere normative costituiscono il principale impedimento alla fornitura di servizi transfrontalieri nell'UE. Nonostante la direttiva sui servizi abbia contribuito a un aumento del PIL dell'Unione pari a circa lo 0,9 % nell'arco di dieci anni, vi è ancora un potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro da sfruttare, garantendo un accesso più efficace a coloro che intendono fornire servizi transfrontalieri.

 

La proposta relativa all'introduzione di una carta elettronica europea dei servizi potrebbe contribuire a snellire il processo di fornitura di servizi in tutto il mercato unico semplificando le procedure amministrative, i requisiti linguistici e, in taluni casi, le prestazioni assicurative. Il rilascio di una carta elettronica non assicura diritti aggiuntivi a un prestatore di servizi, in quanto essi sono già garantiti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea; la direttiva sui servizi fornisce il quadro per l'esercizio di tali diritti.

 

Pertanto, è di cruciale importanza garantire l'elevata qualità dell'attuazione e la corretta applicazione delle normative vigenti per sostenere la proposta della carta elettronica. La Commissione europea è chiamata ad adottare una politica di "tolleranza zero", avviando senza indugio procedimenti di infrazione nei casi di inosservanza della direttiva sui servizi e di tutte le normative unionali pertinenti che garantiscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento.

 

La proposta sulla carta elettronica presenta, tuttavia, una serie di carenze. Allo Stato membro d'origine deve essere imposto l'onere di garantire che tutte le informazioni fornite allo Stato membro di destinazione siano valide e autentiche. Devono essere inoltre forniti orientamenti chiari relativamente all'aggiornamento della carta elettronica, attribuendo agli attori interessati la responsabilità di garantirne la validità e l'autenticità continue. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni, dovrebbero essere previste sanzioni dissuasive e proporzionate per qualsivoglia deliberato tentativo di fornire informazioni false o fuorvianti. Il relatore per parere ritiene che ciò possa contribuire ad aumentare la fiducia tra gli Stati membri e ad assicurare che la carta elettronica sia accettabile per tutte le parti interessati e, pertanto, in grado di conseguire gli obiettivi prefissi.

 

Se, da un lato, il relatore per parere sostiene la necessità di garantire ai fornitori di servizi l'accesso a una copertura assicurativa, dall'altro non ritiene fattibile l'introduzione di un certificato armonizzato senza un aumento notevole dei costi e degli oneri amministrativi, e pertanto ha eliminato tali requisiti specifici. Il relatore per parere propone inoltre di escludere il settore dell'edilizia dall'ambito di applicazione della proposta. Sia i datori di lavoro che i sindacati hanno espresso serie preoccupazioni relativamente al rischio che la carta elettronica possa favorire il lavoro autonomo fittizio e alla sua validità temporale indeterminata, che accresce il pericolo di abusi in quanto la proposta non contiene prescrizioni sicure per l'aggiornamento della carta elettronica.

 

Nonostante l'introduzione della carta elettronica abbia incontrato numerose opposizioni in diversi settori, il relatore per parere ritiene che, consolidando alcuni dei requisiti come illustrato sopra, la carta debba essere introdotta e la sua applicazione debba essere monitorata per un periodo di tempo determinato. Il relatore per parere ritiene che, basandosi sulle lezioni apprese, si debba prendere in considerazione la possibilità di ampliarne il campo di applicazione.

 

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

 

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  La direttiva 2006/123/CE stabilisce che gli Stati membri istituiscano e mantengano costantemente aggiornati sportelli unici presso i quali un prestatore di servizi che intenda stabilirsi o prestare servizi può trovare tutte le informazioni pertinenti circa i requisiti da rispettare e le procedure elettroniche da seguire in relazione a tutte le formalità, le autorizzazioni e le notifiche. I prestatori di servizi tuttavia devono tuttora affrontare costose sfide in materia di informazione e difficoltà a rispettare procedure nazionali a distanza, in particolare per quanto riguarda i requisiti settoriali. La cooperazione tra le amministrazioni dei diversi Stati membri dovrebbe in linea di principio essere realizzata tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), una piattaforma informatica messa a disposizione per gli scambi transfrontalieri di informazioni e la mutua assistenza tra le autorità di diversi Stati membri a norma di detta direttiva. Nonostante a volte le autorità abbiano dubbi in relazione allo stabilimento legale di un prestatore in un altro Stato membro, le possibilità di cooperazione attualmente fornite dall'IMI non vengono pienamente sfruttate.

(3)  La direttiva 2006/123/CE stabilisce che gli Stati membri istituiscano e mantengano costantemente aggiornati sportelli unici presso i quali un prestatore di servizi che intenda stabilirsi o prestare servizi può trovare tutte le informazioni pertinenti circa i requisiti da rispettare e le procedure elettroniche da seguire in relazione a tutte le formalità, le autorizzazioni e le notifiche. Gli sportelli unici devono essere aggiornati, in linea con le disposizioni della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/20121 bis. I prestatori di servizi tuttavia devono tuttora affrontare costose sfide in materia di informazione e difficoltà a rispettare procedure nazionali a distanza, in particolare per quanto riguarda i requisiti settoriali. La cooperazione tra le amministrazioni dei diversi Stati membri dovrebbe in linea di principio essere realizzata tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), una piattaforma informatica messa a disposizione per gli scambi transfrontalieri di informazioni e la mutua assistenza tra le autorità di diversi Stati membri a norma di detta direttiva. Nonostante a volte le autorità abbiano dubbi in relazione allo stabilimento legale di un prestatore in un altro Stato membro, le possibilità di cooperazione attualmente fornite dall'IMI non vengono pienamente sfruttate.

 

__________________

 

1 bis COM(2017) 0256 .

Or. en

 

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Restano in vigore requisiti che rendono l'espansione delle operazioni dei prestatori di servizi nel mercato interno gravosa e poco attraente, quali regimi di autorizzazione disparati e molteplici presso autorità diverse, e che, in materia di stabilimento, non permettono di ottenere il riconoscimento reciproco di condizioni già soddisfatte in altri Stati membri oppure, in materia di prestazione transfrontaliera temporanea di servizi, applicano restrizioni sproporzionate o ingiustificate. Di conseguenza, i prestatori di servizi si trovano di fronte a costi di conformità molteplici e sproporzionati quando si espandono oltre frontiera.

(4)  Restano in vigore requisiti che possono rendere l'espansione delle operazioni dei prestatori di servizi nel mercato interno gravosa e poco attraente, quali regimi di autorizzazione disparati e molteplici presso autorità diverse, e che, in materia di stabilimento, non permettono di ottenere il riconoscimento reciproco di condizioni già soddisfatte in altri Stati membri oppure, in materia di prestazione transfrontaliera temporanea di servizi, applicano talvolta restrizioni sproporzionate o ingiustificate. Di conseguenza, i prestatori di servizi possono trovarsi di fronte a costi di conformità molteplici e sproporzionati quando si espandono oltre frontiera.

Or. en

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Gli scambi transfrontalieri e gli investimenti transfrontalieri in determinati servizi alle imprese e servizi delle costruzioni sono particolarmente ridotti pur presentando un potenziale per una migliore integrazione dei mercati dei servizi, con notevoli ripercussioni negative per il resto dell'economia. Questi risultati insoddisfacenti portano a situazioni in cui non si sfrutta ancora appieno il potenziale per livelli più elevati di crescita e occupazione nel mercato unico.

(6)  Gli scambi transfrontalieri e gli investimenti transfrontalieri in determinate imprese sono particolarmente ridotti pur presentando un potenziale per una migliore integrazione dei mercati dei servizi, con notevoli ripercussioni negative per il resto dell'economia. Questi risultati insoddisfacenti portano a situazioni in cui non si sfrutta ancora appieno il potenziale per livelli più elevati di crescita e occupazione nel mercato unico.

Or. en

 

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Per far sì che la carta elettronica europea dei servizi contribuisca positivamente all'eliminazione degli ostacoli alla fornitura di servizi transfrontalieri, occorrono condizioni quadro migliori onde garantire un'attuazione di elevata qualità e una corretta applicazione delle leggi in vigore.

Or. en

 

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il presente regolamento mira a facilitare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nell'ambito del mercato unico in settori già coperti dalla direttiva 2006/123/CE mediante l'adozione di ulteriori misure in materia di ravvicinamento delle disposizioni relative allo stabilimento e al funzionamento del mercato interno. Esso dovrebbe basarsi sull'articolo 114 del TFUE.

(8)  Il presente regolamento mira a facilitare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nell'ambito del mercato unico in alcuni settori già coperti dalla direttiva 2006/123/CE mediante l'adozione di ulteriori misure in materia di ravvicinamento delle disposizioni relative allo stabilimento e al funzionamento del mercato interno. Esso dovrebbe basarsi sull'articolo 114 del TFUE.

Or. en

 

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Il presente regolamento riguarda pertanto in modo specifico i settori dei servizi alle imprese e dei servizi delle costruzioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva... [direttiva ESC], i quali devono far fronte ad alcuni degli ostacoli normativi ed amministrativi più severi all'espansione transfrontaliera e presentano quindi potenzialità inutilizzate di integrazione del mercato interno.

(10)  Il presente regolamento riguarda pertanto in modo specifico le imprese che rientrano nel campo di applicazione della direttiva... [direttiva ESC], le quali devono far fronte ad alcuni degli ostacoli normativi ed amministrativi più severi all'espansione transfrontaliera e presentano quindi potenzialità inutilizzate di integrazione del mercato interno.

Or. en

 

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  La carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere interamente elettronica, basarsi quasi esclusivamente sui dati forniti da fonti affidabili, limitare l'uso di documenti al minimo necessario e consentire un trattamento multilingue al fine di evitare costi di traduzione. Per rendere la procedura interamente elettronica e permettere la cooperazione amministrativa tra Stati membri d'origine e ospitanti, ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere utilizzato il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22. Dovrebbe essere sviluppata una piattaforma elettronica specifica ai fini del rilascio, dell'aggiornamento, della sospensione, della revoca o dell'annullamento delle carte elettroniche europee dei servizi come pure della messa a disposizione ai titolari e alle autorità competenti, per via elettronica, di carte elettroniche europee dei servizi valide.

(14)  La carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere interamente elettronica, basarsi quasi esclusivamente su dati validi e autentici verificati dallo Stato membro d'origine e forniti da fonti affidabili, limitare l'uso di documenti al minimo necessario e consentire un trattamento multilingue al fine di evitare costi di traduzione. Per rendere la procedura interamente elettronica e permettere la cooperazione amministrativa tra Stati membri d'origine e ospitanti, ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere utilizzato il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22. Dovrebbe essere sviluppata una piattaforma elettronica specifica ai fini del rilascio, dell'aggiornamento, della sospensione, della revoca o dell'annullamento delle carte elettroniche europee dei servizi come pure della messa a disposizione ai titolari e alle autorità competenti, per via elettronica, di carte elettroniche europee dei servizi valide.

__________________

__________________

22 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") ( GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

22 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") ( GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

Or. en

 

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Può essere difficile trovare una descrizione delle condizioni di copertura di un'assicurazione obbligatoria o volontaria nei contratti scritti. I distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria dovrebbero pertanto fornire ai loro clienti una descrizione dei principali elementi della copertura sotto forma di un certificato di assicurazione. Tale certificato dovrebbe essere allegato al modulo di domanda. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formato armonizzato per i certificati al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di questa parte del regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(18)  Può essere difficile trovare una descrizione delle condizioni di copertura di un'assicurazione obbligatoria o volontaria nei contratti scritti. I distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria dovrebbero pertanto fornire ai loro clienti una descrizione dei principali elementi della copertura sotto forma di un certificato di assicurazione. Tale certificato dovrebbe essere allegato al modulo di domanda.

Or. en

 

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Le procedure per il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi dovrebbero prevedere l'uso di documenti solo in casi eccezionali, quando è assolutamente indispensabile disporre di informazioni più dettagliate. In ogni caso tutti questi documenti dovrebbero essere utilizzati e accettati in forma semplice.

(25)  Le procedure per il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi dovrebbero prevedere l'uso di documenti quando è assolutamente indispensabile disporre di informazioni più dettagliate. In ogni caso tutti questi documenti dovrebbero essere utilizzati e accettati in forma semplice.

Or. en

 

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  I prestatori di servizi tenuti a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale negli Stati membri in cui non hanno svolto attività incontrano spesso difficoltà nel dimostrare la loro sinistrosità pregressa in relazione a una copertura ottenuta altrove. Per i distributori di prodotti assicurativi la sinistrosità pregressa è un elemento essenziale al fine di determinare e valutare il profilo di rischio di un potenziale cliente. La sua dimostrazione risulta difficile a causa dei problemi di comunicazione tra distributori di prodotti assicurativi da un paese all'altro del mercato interno, come pure delle disparità nella descrizione della storia della sinistrosità di un assicurato, anche all'interno di uno stesso Stato membro. I distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare la copertura assicurativa obbligatoria dovrebbero pertanto essere tenuti a rilasciare un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile, che può poi essere utilizzata a livello transfrontaliero, ma anche nel territorio nazionale qualora un prestatore di servizi cambi distributore di prodotti assicurativi.

(30)  I prestatori di servizi tenuti a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale negli Stati membri in cui non hanno svolto attività incontrano spesso difficoltà nel dimostrare la loro sinistrosità pregressa in relazione a una copertura ottenuta altrove. Per i distributori di prodotti assicurativi la sinistrosità pregressa è un elemento essenziale al fine di determinare e valutare il profilo di rischio di un potenziale cliente. I distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare la copertura assicurativa obbligatoria dovrebbero pertanto essere tenuti a rilasciare un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile, che può poi essere utilizzata a livello transfrontaliero, ma anche nel territorio nazionale qualora un prestatore di servizi cambi distributore di prodotti assicurativi.

Or. en

 

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme relative al formato standard di presentazione di tale attestazione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione alla presentazione della descrizione delle responsabilità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione può adottare un formato armonizzato per il certificato di assicurazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, mediante atti di esecuzione.

soppresso

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

 

Or. en

 

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme sul formato standard di presentazione dell'attestazione di cui al paragrafo 1.

soppresso

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

 

Or. en

 

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Obblighi dei distributori di prodotti assicurativi

 

I distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria tengono debitamente conto nella loro politica di accettazione e nel calcolo dei premi, in modo non discriminatorio, dell'esperienza del prestatore che emerge dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata conformemente all'articolo 11 e presentata dal prestatore.

 

Or. en

 

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità di coordinamento e le autorità competenti nei diversi Stati membri si scambiano informazioni e si prestano mutua assistenza nell'ambito di una procedura per il rilascio, la sospensione, la revoca o l'annullamento di una carta elettronica europea dei servizi come pure nell'aggiornamento delle informazioni in essa contenute. Tale obbligo si applica anche alle autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 19 ii), nell'ambito delle formalità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 per il distacco di personale e per la circolazione dei lavoratori autonomi.

1.  Le autorità di coordinamento e le autorità competenti nei diversi Stati membri si scambiano informazioni e si prestano mutua assistenza nell'ambito di una procedura per il rilascio, la sospensione, la revoca o l'annullamento di una carta elettronica europea dei servizi come pure nell'aggiornamento delle informazioni in essa contenute. Sono delineati chiaramente e in maniera tempestiva i settori di responsabilità per l'aggiornamento delle informazioni contenute nella carta elettronica europea dei servizi. Tali obblighi si applicano anche alle autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 19 ii), nell'ambito delle formalità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 per il distacco di personale e per la circolazione dei lavoratori autonomi.

Or. en