Commissione per gli affari esteri

 

2016/0225(COD)

1.6.2017

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

( COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD) )

Relatore per parere: Laima Liucija Andrikienė

 

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Le ricollocazioni e i reinsediamenti sono stati oggetto di relazioni periodiche della Commissione che documentano un progresso molto lento per la ricollocazione e il reinsediamento. Gli Stati membri dovrebbero continuare a realizzare i propri impegni in materia di reinsediamento.

 

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Sulla base delle iniziative già esistenti, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani annuali di reinsediamento dell'Unione e programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri.

(8)  Sulla base delle iniziative già esistenti, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani annuali di reinsediamento dell'Unione e programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe essere basato sulle esigenze umanitarie, contribuire a soddisfare le esigenze globali di reinsediamento e alleviare le situazioni in cui la condizione di rifugiato si protrae.

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Tale quadro è un elemento essenziale di una politica migratoria ben gestita volta a ridurre le divergenze tra le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, riducendo così la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.

(9)  Tale quadro è un elemento essenziale di una politica migratoria ben gestita volta a migliorare e integrare le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare mal gestito di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, in particolare gli Stati membri di primo approdo, riducendo così la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, migliorare la cooperazione con i paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi. Associato ad azioni e politiche di sviluppo, il reinsediamento può contribuire efficacemente ad attenuare le tensioni e alleviare le situazioni nei paesi terzi in cui la condizione di rifugiato si protrae.

 

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione32.

(10)  Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare, creare reali prospettive di reinsediamento di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno duraturo modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione32. Si dovrebbe pertanto attribuire priorità ai paesi partner. L'approccio generale dell'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze globali di reinsediamento e di protezione individuate, comprese le situazioni in cui la condizione di rifugiato si protrae.

__________________

__________________

32 COM(2016) 377 final.

32 COM(2016) 377 final.

 

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.

(12)  Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri e dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), in particolare le consultazioni annuali tripartite sul reinsediamento (ATCR), allo scopo di aumentare gradualmente gli sforzi collettivi degli Stati membri per il reinsediamento in modo da soddisfare le esigenze globali di reinsediamento come indicate nelle proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.

Motivazione

Tale accordo è tuttora controverso e non dovrebbe essere considerato come migliore prassi sulla quale basare la politica di reinsediamento dell'UE.

 

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per scoraggiare le persone bisognose di protezione internazionale dal ricorrere a percorsi irregolari per entrare nell'Unione europea in cerca di protezione. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di valutazione previsti per la procedura ordinaria e per quella accelerata.

(16)  La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per garantire alle persone bisognose di protezione internazionale un accesso accelerato all'Unione. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di valutazione previsti per la procedura ordinaria e per quella accelerata.

 

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)  L'ammissione umanitaria dovrebbe essere considerata un'integrazione dei programmi di reinsediamento dell'Unione.

 

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani annuali di reinsediamento dell'Unione e stabiliscano il numero massimo totale di persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri ai piani e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare, nonché priorità geografiche generali.

(21)  È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani annuali di reinsediamento dell'Unione e stabiliscano il numero di persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri ai piani e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare, in linea con le proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR.

 

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate su proposta della Commissione relativa al numero massimo totale di persone da reinsediare e alle priorità geografiche generali. La Commissione dovrebbe presentare la proposta contemporaneamente alla sua proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione. Il Consiglio dovrebbe cercare di adottare la proposta entro due mesi. La Commissione e il Consiglio dovrebbero tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

(22)  È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate su proposta della Commissione relativa al numero totale di persone da reinsediare tramite il quadro dell'Unione per il reinsediamento e alle priorità generali riguardanti le persone che necessitano più urgentemente di protezione. La Commissione dovrebbe presentare la proposta contemporaneamente alla sua proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione. Il Consiglio dovrebbe cercare di adottare la proposta entro due mesi. La Commissione e il Consiglio dovrebbero tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento e allineare la proposta alle ATCR, allo scopo di aumentare gradualmente gli sforzi collettivi degli Stati membri per il reinsediamento in modo da soddisfare le esigenze globali di reinsediamento come indicate nelle proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR.

 

Emendamento     10

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione dovrebbe determinare quali delle procedure standard si applichi alla sua esecuzione. Dovrebbe inoltre prevedere disposizioni sulla cooperazione locale dove e quando opportuno per agevolarne l'esecuzione.

(24)  Ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione dovrebbe determinare quali delle procedure standard si applichi alla sua esecuzione. Dovrebbe inoltre prevedere disposizioni sulla cooperazione locale dove e quando opportuno e disposizioni sulla cooperazione con l'UNHCR per agevolarne l'esecuzione.

 

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Considerando 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Forte della sua competenza nel facilitare le varie forme di ammissione di persone bisognose di protezione internazionale dai paesi terzi nei quali sono state sfollate verso Stati membri disposti ad accoglierle, l'UNHCR dovrebbe continuare a svolgere un ruolo di primo piano nelle attività di reinsediamento svolte nel quadro dell'Unione per il reinsediamento. Oltre all'UNHCR, è opportuno che altri attori internazionali quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) siano invitati ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

(27)  Forte della sua competenza nel facilitare le varie forme di ammissione di persone bisognose di protezione internazionale dai paesi terzi nei quali sono state sfollate verso Stati membri disposti ad accoglierle, l'UNHCR dovrebbe continuare a svolgere un ruolo di primo piano nelle attività di reinsediamento svolte nel quadro dell'Unione per il reinsediamento. Oltre all'UNHCR, è opportuno che altre organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e le delegazioni dell'Unione siano invitate ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

 

Emendamento     12

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  [L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbe assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento conformemente al suo mandato.

(28)  [L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbe assistere gli Stati membri e cooperare con i paesi terzi interessati nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento conformemente al suo mandato, anche offrendo assistenza pratica e tecnica e sostegno operativo.

 

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe quindi essere attuato in modo coerente con tali diritti e principi, anche per quanto riguarda i diritti del minore, il diritto al rispetto alla vita familiare e il principio generale di non discriminazione.

(33)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe quindi essere attuato in modo coerente con tali diritti e principi, anche per quanto riguarda i diritti del minore, il diritto al rispetto alla vita familiare e il principio di non discriminazione.

 

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale.

Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato a selezionare, ad ammettere e a trasferire cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale.

 

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera -a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(–a)  crea un quadro dell'Unione permanente e vincolante per il reinsediamento di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale;

 

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  contribuisce a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri;

(b)  contribuisce a ridurre il rischio di un afflusso irregolare di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri;

 

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  crea meccanismi di distribuzione al fine di alleviare la pressione sui paesi terzi che ospitano un gran numero di persone sfollate, come gesto di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità;

 

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il numero di persone bisognose di protezione internazionale sfollate verso un paese terzo o all'interno di un paese terzo e gli eventuali movimenti successivi di tali persone verso il territorio degli Stati membri;

(a)  il numero di persone bisognose di protezione internazionale sfollate verso un paese terzo o all'interno di un paese terzo, il relativo impatto sulla stabilità regionale di tale paese e gli eventuali movimenti successivi di tali persone verso il territorio degli Stati membri;

 

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la complementarità con l'assistenza finanziaria e tecnica fornita ai paesi terzi verso i quali o nei quali sono state sfollate le persone bisognose di protezione internazionale;

(b)  la complementarità con l'assistenza finanziaria e tecnica, mirata in particolare ad aumentare le capacità di accoglienza e la protezione delle persone bisognose di protezione internazionale e a sviluppare un sistema di asilo efficace, fornita ai paesi terzi verso i quali o nei quali sono state sfollate le persone bisognose di protezione internazionale;

 

Emendamento     20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  le relazioni generali dell'Unione con il paese terzo o i paesi terzi da cui avviene il reinsediamento e con i paesi terzi in generale;

soppresso

Motivazione

Anziché essere un gesto di solidarietà, il quadro rischia di strumentalizzare il reinsediamento per esercitare un effetto leva su tali paesi partner.

 

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  l'effettiva cooperazione di un paese terzo con l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo, ai fini fra l'altro:

soppresso

i)  di ridurre il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi provenienti da tale paese terzo che attraversano irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri;

 

ii)  di creare le condizioni per il ricorso al principio del primo paese di asilo e del paese terzo sicuro per il rimpatrio dei richiedenti asilo che hanno attraversato irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri in provenienza dal paese terzo in questione o che hanno un legame con tale paese;

 

iii)  di aumentare la capacità di accoglienza e protezione delle persone bisognose di protezione internazionale che soggiornano in tale paese, anche tramite lo sviluppo di un efficace sistema di asilo, oppure

 

iv)  di aumentare il tasso di riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati membri, fra l'altro mediante la conclusione e l'efficace attuazione di accordi di riammissione;

 

 

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  la portata e il contenuto degli impegni di reinsediamento assunti dai paesi terzi.

(e)  la portata e il contenuto degli impegni di reinsediamento assunti da altri paesi terzi.

 

Emendamento     23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  i) cittadini di paesi terzi i quali, per il timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza o dalla parte di tale paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale e non possono o, a causa di tale timore, non vogliono avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolidi che si trovano fuori dal paese o dalla parte di paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale per le ragioni succitate e non possono o, a causa di siffatto timore, non vogliono farvi ritorno, oppure, in mancanza di tale condizione,

(a)  i) cittadini di paesi terzi i quali, per il timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, religione, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza o dalla parte di tale paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale e non possono o, a causa di tale timore, non vogliono avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolidi che si trovano fuori dal paese o dalla parte di paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale per le ragioni succitate e non possono o, a causa di siffatto timore, non vogliono farvi ritorno, oppure, in mancanza di tale condizione,

 

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera b – punto i – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)  persone vulnerabili:

i)  persone vulnerabili, in particolare:

 

Emendamento     25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera b – punto i – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

–  bambini e adolescenti a rischio, compresi minori non accompagnati;

–  bambini e adolescenti a rischio, in particolare i minori non accompagnati;

 

Emendamento     26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera b – punto i – trattino 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

–  persone per le quali non vi siano soluzioni alternative durature;

 

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera b – punto ii – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

–  i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o dei cittadini di paesi terzi o apolidi da reinsediare, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

–  i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o dei cittadini di paesi terzi o apolidi da reinsediare, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

 

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera b – punto ii – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

–  il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto, del minore non coniugato da reinsediare;

–  il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto, del minore da reinsediare;

 

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che possa essere mantenuta l'unità del nucleo familiare tra le persone di cui alla lettera b), punto ii).

Gli Stati membri provvedono a che possa essere mantenuta l'unità del nucleo familiare.

 

Emendamento     30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  abbiano commesso un reato grave;

ii)  abbiano commesso un reato grave che equivalga a un illecito punibile conformemente al diritto penale degli Stati membri;

 

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  persone che sono entrate irregolarmente, hanno soggiornato irregolarmente o hanno tentato di entrare irregolarmente nel territorio degli Stati membri nei cinque anni precedenti al reinsediamento;

soppresso

 

Emendamento     32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  persone che sono già state reinsediate da un altro Stato membro in applicazione del presente regolamento, delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015 (11097/15), della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, della raccomandazione C(2015) 9490 della Commissione del 15 dicembre 2015, o di un programma nazionale di reinsediamento, e

(e)  persone che sono già state reinsediate da un altro Stato membro in applicazione del presente regolamento, o nel quadro di un programma nazionale di reinsediamento, e

 

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I cittadini di paesi terzi e gli apolidi possono essere esclusi da programmi mirati di reinsediamento dell'Unione a norma dell'articolo 8 se si applica prima facie uno dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

soppresso

 

Emendamento     34

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Sulla base di una proposta della Commissione il Consiglio adotta un piano annuale di reinsediamento dell'Unione nell'anno precedente a quello in cui dev'essere attuato.

1.  Sulla base di una proposta della Commissione e in linea con le proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR, il Consiglio adotta un piano annuale di reinsediamento dell'Unione nell'anno precedente a quello in cui dev'essere attuato.

 

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il numero massimo totale di persone da reinsediare;

(a)  il numero di persone da reinsediare, in linea con le proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR;

 

Emendamento     36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  priorità geografiche generali.

(c)  necessità di protezione generali e priorità geografiche specifiche, in linea con le proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR.

 

Emendamento     37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  parametri di riferimento per monitorare e valutare l'efficace attuazione da parte degli Stati membri;

 

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al numero massimo totale fissato nel piano annuale di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri al programma mirato di reinsediamento dell'Unione;

(b)  il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al numero fissato nel piano annuale di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri al programma mirato di reinsediamento dell'Unione;

 

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  se necessario, disposizioni in materia di coordinamento locale e cooperazione pratica tra gli Stati membri, assistiti dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, e con i paesi terzi, l'UNHCR o altre parti;

(d)  se necessario, disposizioni in materia di coordinamento locale e cooperazione pratica tra gli Stati membri, assistiti dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, e dalle delegazioni dell'Unione, e con i paesi terzi, l'UNHCR, l'OIM e le organizzazioni pertinenti della società civile o altre parti;

 

Emendamento     40

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  la descrizione del gruppo o dei gruppi specifici di cittadini di paesi terzi o apolidi a cui si applica il programma mirato di reinsediamento dell'Unione;

(e)  la descrizione del gruppo o dei gruppi specifici di cittadini di paesi terzi o apolidi sulla base delle proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR cui si applica il programma mirato di reinsediamento dell'Unione, secondo i criteri di vulnerabilità stabiliti dall'UNHCR;

 

Emendamento     41

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  legami familiari con cittadini di paesi terzi o apolidi o cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente in uno Stato membro;

(a)  legami familiari con cittadini di paesi terzi o apolidi o cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente in uno Stato membro, ma non ammissibili al ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio1bis;

 

_________________

 

1bis Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

 

Emendamento     42

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri effettuano tale valutazione sulla base di prove documentali, comprese eventuali informazioni dell'UNHCR, del fatto che ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi sia attribuibile la qualifica di rifugiato, o sulla base di un colloquio personale o di una combinazione dei due fattori.

Gli Stati membri effettuano tale valutazione sulla base di prove documentali, comprese eventuali informazioni dell'UNHCR, dell'OIM, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e delle organizzazioni pertinenti della società civile, del fatto che ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi sia attribuibile la qualifica di rifugiato, o sulla base di un colloquio personale o di una combinazione dei due fattori.

 

Emendamento     43

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'UNHCR di valutare in modo completo se ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi segnalati loro dall'UNHCR sia attribuibile la qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 1951.

Gli Stati membri chiedono inoltre all'UNHCR, all'OIM e alle organizzazioni pertinenti della società civile di valutare in modo completo se ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi segnalati loro dall'UNHCR, dall'OIM e dalle organizzazioni pertinenti della società civile sia attribuibile la qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 1951.

 

Emendamento     44

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  non chiedono all'UNHCR di valutare se ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi sia attribuibile la qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 1951;

(2)  non chiedono all'UNHCR, all'OIM e alle organizzazioni pertinenti della società civile di valutare se ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi sia attribuibile la qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 1951;

 

Emendamento     45

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per facilitare l'attuazione dei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, gli Stati membri nominano punti nazionali di contatto e possono decidere di nominare funzionari di collegamento nei paesi terzi.

1.  Per facilitare l'attuazione dei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, gli Stati membri nominano punti nazionali di contatto e possono decidere di nominare funzionari di collegamento nei paesi terzi. Gli Stati membri possono essere assistiti dalla [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e, ove necessario, utilizzare strutture esistenti per la cooperazione operativa in materia di reinsediamento.

 

Emendamento     46

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nell'attuazione dei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, in particolare per i programmi di orientamento precedenti la partenza, i controlli medici sull'idoneità a viaggiare e per le modalità di viaggio e altre disposizioni pratiche, gli Stati membri possono ricevere l'assistenza di partner in base a disposizioni sul coordinamento locale e la cooperazione pratica per i programmi mirati di reinsediamento dell'Unione adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d).

3.  Nell'attuazione dei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, in particolare per i programmi di orientamento precedenti la partenza, i controlli medici sull'idoneità a viaggiare e per le modalità di viaggio e altre disposizioni pratiche, gli Stati membri possono ricevere l'assistenza di partner, e in particolare dell'UNHCR e delle organizzazioni internazionali competenti, in base a disposizioni sul coordinamento locale e la cooperazione pratica per i programmi mirati di reinsediamento dell'Unione adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d).

 

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  È istituito un comitato ad alto livello per il reinsediamento, composto di rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e degli Stati membri. Possono essere invitati l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], l'UNHCR e l'OIM. I rappresentanti dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato ad alto livello per il reinsediamento se hanno manifestato l'intenzione di essere associati all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

1.  È istituito un comitato ad alto livello per il reinsediamento, composto di rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e degli Stati membri. Vengono invitati l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], l'UNHCR, l'OIM e i rappresentanti delle organizzazioni pertinenti della società civile. I rappresentanti dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato ad alto livello per il reinsediamento se hanno manifestato l'intenzione di essere associati all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

 

Emendamento     48

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il comitato ad alto livello per il reinsediamento è presieduto dalla Commissione. Esso si riunisce ogniqualvolta necessario su invito della Commissione o su richiesta di uno Stato membro e almeno una volta l'anno.

2.  Il comitato ad alto livello per il reinsediamento è presieduto dalla Commissione. Esso si riunisce ogniqualvolta necessario su invito della Commissione o su richiesta di uno Stato membro e almeno una volta l'anno. La Commissione presta inoltre attenzione alle segnalazioni dell'UNHCR o di organizzazioni della società civile - in particolare le organizzazioni internazionali competenti - per quanto concerne le evoluzioni in materia di reinsediamento.

 

Emendamento     49

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro 31 dicembre 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri.

1.  Entro il 31 dicembre 2018, e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri. La Commissione presenta una relazione all'UNHCR sulla partecipazione dell'Unione e degli Stati membri in relazione alle esigenze globali di reinsediamento.

 

 

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Quadro dell’Unione per il reinsediamento

Riferimenti

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

12.9.2016

Relatore per parere

       Nomina

Laima Liucija Andrikienė

4.1.2017

Approvazione

30.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

7

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Elena Valenciano

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Luis de Grandes Pascual, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE

IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Luis de Grandes Pascual

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

 

7

-

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

 

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti