Commissione per i bilanci
25.4.2017
PARERE
della commissione per i bilanci
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
( COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD) )
Relatore per parere: Gérard Deprez
PA_Legapp
BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore è del parere che l'UE necessiti urgentemente di una politica migratoria integrata e sostenibile, basata sulla solidarietà e sull'equa ripartizione degli oneri tra tutti gli Stati membri. Ritiene che la creazione di modalità legali per cercare rifugio in Europa potrebbe evitare tragiche perdite di vite umane nel Mar Mediterraneo e smantellare il modello di attività dei trafficanti di migranti.
Il relatore è favorevole al collegamento della proposta di rifusione del "regolamento Dublino"[1] con la presente proposta, affinché il numero di persone reinsediate sia aggiunto al numero di domande di protezione internazionale ai fini del calcolo del meccanismo correttivo di assegnazione. Il relatore è altresì favorevole all'instaurazione di un legame con la rifusione del regolamento Eurodac[2], in modo che i dati relativi alle persone reinsediate siano inseriti nel sistema Eurodac.
Per quanto riguarda l'incidenza sul bilancio, nonostante l'assenza, nella proposta, di un numero ben definito di persone da reinsediare, il relatore auspica che tali piani di reinsediamento siano ambiziosi e che siano stanziati i mezzi necessari per la loro attuazione.
Il relatore accoglie favorevolmente la proposta di destinare agli Stati membri 10 000 EUR dal bilancio dell'Unione per ogni persona reinsediata, importo che sarà versato dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione, sulla base dei piani di reinsediamento dell'Unione adottati annualmente dal Consiglio. Il relatore comprende la soppressione del cofinanziamento a titolo del bilancio dell'Unione destinato al reinsediamento nel quadro di programmi nazionali in materia, in modo da garantire i fondi necessari per i programmi di reinsediamento europei.
Infine, il relatore desidera sottolineare che entrambi i rami dell'autorità di bilancio devono essere pienamente informati in merito all'incidenza sul bilancio del successivo piano di reinsediamento annuale al momento della presentazione della proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione per l'esercizio seguente.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| -1. Il progetto europeo si basa da sempre sulla promozione dei valori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (-1 bis) La gestione delle migrazioni è una responsabilità condivisa. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 12
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(12) Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento. | (12) Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento dell'UNHCR, degli Stati membri e in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento. |
Motivazione
Si dovrebbero tenere in considerazione gli accordi internazionali esistenti che si basano sull'UNHCR.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 13
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(13) Entrambi i tipi di procedura comprendono le seguenti fasi: identificazione, registrazione, valutazione e decisione. | (13) Entrambi i tipi di procedura comprendono le seguenti fasi: identificazione, registrazione, valutazione e decisione e dovrebbero essere applicati in stretta cooperazione con l'UNHCR. |
Motivazione
L'UNHCR dispone di numerose competenze e grande esperienza nel campo dei reinsediamenti, che andrebbero sfruttate il più possibile.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 17
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento. Poiché è opportuno escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto. | (17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento. Poiché dovrebbero essere inammissibili al reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto. |
Motivazione
L'esclusione, nel contesto della protezione internazionale dei rifugiati, si riferisce a persone "indegne" di protezione internazionale. Il concetto di "inammissibilità" sarebbe più appropriato.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 18
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(18) È opportuno scegliere una procedura di reinsediamento per ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione. Una procedura accelerata potrebbe essere giustificata da motivi umanitari o necessità urgenti di protezione legale o fisica. | (18) È opportuno scegliere una procedura di reinsediamento per ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione in stretta cooperazione con l'UNHCR. Una procedura accelerata potrebbe essere giustificata da motivi umanitari o necessità urgenti di protezione legale o fisica. |
Motivazione
L'UNHCR dispone di numerose competenze e grande esperienza nel campo dei reinsediamenti, che andrebbero sfruttate il più possibile.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale. | Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri che scelgono di partecipare al programma di reinsediamento per accordare loro protezione internazionale. |
Motivazione
La partecipazione al programma dovrebbe essere volontaria, considerato che il fine del reinsediamento consiste nel fornire protezione e una soluzione duratura. Gli Stati membri sanno meglio a quante persone possono effettivamente fornire protezione e integrarle nella società. L'importo forfettario di 10 000 euro a titolo del Fondo Asilo, migrazione e integrazione copre solo i costi iniziali del reinsediamento.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri provvedono a che possa essere mantenuta l'unità del nucleo familiare tra le persone di cui alla lettera b), punto ii). | Gli Stati membri provvedono a che possa essere mantenuta l'unità del nucleo familiare a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. |
| _________________ |
| 1 bis Regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU ...). |
Motivazione
La direttiva "Qualifiche" proposta chiarisce i diritti dei familiari di un beneficiario di protezione internazionale.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Motivi di esclusione | Inammissibilità |
Motivazione
L'esclusione, nel contesto della protezione internazionale dei rifugiati, si riferisce a persone "indegne" di protezione internazionale. Il concetto di "inammissibilità" sarebbe più appropriato.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Sono esclusi dai programmi mirati di riammissione dell'Unione stabiliti ai sensi dell'articolo 8 i seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi: | 1. Sono inammissibili ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti ai sensi dell'articolo 8 i seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi: |
Motivazione
L'esclusione, nel contesto della protezione internazionale dei rifugiati, si riferisce a persone "indegne" di protezione internazionale. Il concetto di "inammissibilità" sarebbe più appropriato.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) persone per le quali sussistono fondati motivi per ritenere che: | (a) persone per le quali sussistono serie ragioni per ritenere che: |
Motivazione
Nella Convenzione di Ginevra del 1951 è utilizzata l'espressione "serie ragioni per ritenere".
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Sulla base di una proposta della Commissione il Consiglio adotta un piano annuale di reinsediamento dell'Unione nell'anno precedente a quello in cui dev'essere attuato. | 1. Sulla base di una proposta della Commissione il Consiglio adotta un piano annuale di reinsediamento dell'Unione nell'anno precedente a quello in cui dev'essere attuato, che si applica agli Stati membri che scelgono di partecipare al reinsediamento per l'anno successivo. |
Motivazione
La partecipazione al programma dovrebbe essere volontaria.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri al piano annuale di reinsediamento dell'Unione e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare; | (b) i dati relativi agli Stati membri che scelgono di partecipare al piano annuale di reinsediamento dell'Unione e i loro contributi volontari al numero totale di persone da reinsediare; |
Motivazione
La partecipazione al programma dovrebbe essere volontaria. È importante aumentare i reinsediamenti di rifugiati in Europa e rafforzare la cooperazione in materia di reinsediamenti, tuttavia gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a reinsediare una certa quota delle persone destinate ad essere reinsediate nell'UE.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al numero massimo totale fissato nel piano annuale di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri al programma mirato di reinsediamento dell'Unione; | (b) il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al numero massimo totale fissato nel piano annuale di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e i dati relativi agli Stati membri che scelgono di partecipare al programma mirato di reinsediamento dell'Unione; |
Motivazione
La partecipazione al programma dovrebbe essere volontaria. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere quante persone intendono reinsediare, invece di essere obbligati a reinsediare una certa quota delle persone destinate ad essere reinsediate nell'UE.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 3
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 17 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono una somma forfettaria di 10 000 EUR per persona reinsediata in conformità di un programma mirato di reinsediamento dell'Unione. | 1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono una somma forfettaria di 10 000 EUR per persona reinsediata in conformità di un programma mirato di reinsediamento dell'Unione. Tutte le risorse finanziarie assegnate sono destinate al reinsediamento e non ad altre azioni finanziate dal regolamento (UE) n. 516/2014, quali il finanziamento dei centri di detenzione per migranti. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo | Quadro dell’Unione per il reinsediamento | |||
Riferimenti | COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD) | |||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | LIBE 12.9.2016 |
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula | BUDG 12.9.2016 | |||
Relatore per parere Nomina | Gérard Deprez 31.8.2016 | |||
Approvazione | 24.4.2017 |
|
|
|
Esito della votazione finale | +: –: 0: | 25 4 1 | ||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek | |||
Supplenti presenti al momento della votazione finale | Nicola Caputo, Ivana Maletić, Pier Antonio Panzeri, Nils Torvalds, Marco Valli, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský | |||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso | |||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
25 | + |
ALDE | Gérard Deprez, Nils Torvalds |
ECR | Zbigniew Kuźmiuk |
EFDD | Marco Valli |
PPE | Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský |
S&D | Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karin Kadenbach, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken |
4 | - |
ECR | Bernd Kölmel |
ENF | Marco Zanni, Stanisław Żółtek |
Verts/ALE | Monika Vana |
1 | 0 |
Verts/ALE | Jordi Solé |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti