Commissione per i bilanci

 

2016/0225(COD)

25.4.2017

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

( COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD) )

Relatore per parere: Gérard Deprez

 

PA_Legapp

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore è del parere che l'UE necessiti urgentemente di una politica migratoria integrata e sostenibile, basata sulla solidarietà e sull'equa ripartizione degli oneri tra tutti gli Stati membri. Ritiene che la creazione di modalità legali per cercare rifugio in Europa potrebbe evitare tragiche perdite di vite umane nel Mar Mediterraneo e smantellare il modello di attività dei trafficanti di migranti.

Il relatore è favorevole al collegamento della proposta di rifusione del "regolamento Dublino"[1] con la presente proposta, affinché il numero di persone reinsediate sia aggiunto al numero di domande di protezione internazionale ai fini del calcolo del meccanismo correttivo di assegnazione. Il relatore è altresì favorevole all'instaurazione di un legame con la rifusione del regolamento Eurodac[2], in modo che i dati relativi alle persone reinsediate siano inseriti nel sistema Eurodac.

Per quanto riguarda l'incidenza sul bilancio, nonostante l'assenza, nella proposta, di un numero ben definito di persone da reinsediare, il relatore auspica che tali piani di reinsediamento siano ambiziosi e che siano stanziati i mezzi necessari per la loro attuazione.

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta di destinare agli Stati membri 10 000 EUR dal bilancio dell'Unione per ogni persona reinsediata, importo che sarà versato dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione, sulla base dei piani di reinsediamento dell'Unione adottati annualmente dal Consiglio. Il relatore comprende la soppressione del cofinanziamento a titolo del bilancio dell'Unione destinato al reinsediamento nel quadro di programmi nazionali in materia, in modo da garantire i fondi necessari per i programmi di reinsediamento europei.

Infine, il relatore desidera sottolineare che entrambi i rami dell'autorità di bilancio devono essere pienamente informati in merito all'incidenza sul bilancio del successivo piano di reinsediamento annuale al momento della presentazione della proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione per l'esercizio seguente.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Il progetto europeo si basa da sempre sulla promozione dei valori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

 

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando -1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)  La gestione delle migrazioni è una responsabilità condivisa.

 

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.

(12)  Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento dell'UNHCR, degli Stati membri e in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.

Motivazione

Si dovrebbero tenere in considerazione gli accordi internazionali esistenti che si basano sull'UNHCR.

 

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Entrambi i tipi di procedura comprendono le seguenti fasi: identificazione, registrazione, valutazione e decisione.

(13)  Entrambi i tipi di procedura comprendono le seguenti fasi: identificazione, registrazione, valutazione e decisione e dovrebbero essere applicati in stretta cooperazione con l'UNHCR.

Motivazione

L'UNHCR dispone di numerose competenze e grande esperienza nel campo dei reinsediamenti, che andrebbero sfruttate il più possibile.

 

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento. Poiché è opportuno escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto.

(17)  Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento. Poiché dovrebbero essere inammissibili al reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto.

Motivazione

L'esclusione, nel contesto della protezione internazionale dei rifugiati, si riferisce a persone "indegne" di protezione internazionale. Il concetto di "inammissibilità" sarebbe più appropriato.

 

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  È opportuno scegliere una procedura di reinsediamento per ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione. Una procedura accelerata potrebbe essere giustificata da motivi umanitari o necessità urgenti di protezione legale o fisica.

(18)  È opportuno scegliere una procedura di reinsediamento per ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione in stretta cooperazione con l'UNHCR. Una procedura accelerata potrebbe essere giustificata da motivi umanitari o necessità urgenti di protezione legale o fisica.

Motivazione

L'UNHCR dispone di numerose competenze e grande esperienza nel campo dei reinsediamenti, che andrebbero sfruttate il più possibile.

 

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale.

Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri che scelgono di partecipare al programma di reinsediamento per accordare loro protezione internazionale.

Motivazione

La partecipazione al programma dovrebbe essere volontaria, considerato che il fine del reinsediamento consiste nel fornire protezione e una soluzione duratura. Gli Stati membri sanno meglio a quante persone possono effettivamente fornire protezione e integrarle nella società. L'importo forfettario di 10 000 euro a titolo del Fondo Asilo, migrazione e integrazione copre solo i costi iniziali del reinsediamento.

 

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che possa essere mantenuta l'unità del nucleo familiare tra le persone di cui alla lettera b), punto ii).

Gli Stati membri provvedono a che possa essere mantenuta l'unità del nucleo familiare a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

_________________

 

1 bis Regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU ...).

Motivazione

La direttiva "Qualifiche" proposta chiarisce i diritti dei familiari di un beneficiario di protezione internazionale.

 

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Motivi di esclusione

Inammissibilità

Motivazione

L'esclusione, nel contesto della protezione internazionale dei rifugiati, si riferisce a persone "indegne" di protezione internazionale. Il concetto di "inammissibilità" sarebbe più appropriato.

 

Emendamento     10

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Sono esclusi dai programmi mirati di riammissione dell'Unione stabiliti ai sensi dell'articolo 8 i seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi:

1.  Sono inammissibili ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti ai sensi dell'articolo 8 i seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi:

Motivazione

L'esclusione, nel contesto della protezione internazionale dei rifugiati, si riferisce a persone "indegne" di protezione internazionale. Il concetto di "inammissibilità" sarebbe più appropriato.

 

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  persone per le quali sussistono fondati motivi per ritenere che:

(a)  persone per le quali sussistono serie ragioni per ritenere che:

Motivazione

Nella Convenzione di Ginevra del 1951 è utilizzata l'espressione "serie ragioni per ritenere".

 

Emendamento     12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Sulla base di una proposta della Commissione il Consiglio adotta un piano annuale di reinsediamento dell'Unione nell'anno precedente a quello in cui dev'essere attuato.

1.  Sulla base di una proposta della Commissione il Consiglio adotta un piano annuale di reinsediamento dell'Unione nell'anno precedente a quello in cui dev'essere attuato, che si applica agli Stati membri che scelgono di partecipare al reinsediamento per l'anno successivo.

Motivazione

La partecipazione al programma dovrebbe essere volontaria.

 

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri al piano annuale di reinsediamento dell'Unione e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare;

(b)  i dati relativi agli Stati membri che scelgono di partecipare al piano annuale di reinsediamento dell'Unione e i loro contributi volontari al numero totale di persone da reinsediare;

Motivazione

La partecipazione al programma dovrebbe essere volontaria. È importante aumentare i reinsediamenti di rifugiati in Europa e rafforzare la cooperazione in materia di reinsediamenti, tuttavia gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a reinsediare una certa quota delle persone destinate ad essere reinsediate nell'UE.

 

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al numero massimo totale fissato nel piano annuale di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri al programma mirato di reinsediamento dell'Unione;

(b)  il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al numero massimo totale fissato nel piano annuale di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e i dati relativi agli Stati membri che scelgono di partecipare al programma mirato di reinsediamento dell'Unione;

Motivazione

La partecipazione al programma dovrebbe essere volontaria. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere quante persone intendono reinsediare, invece di essere obbligati a reinsediare una certa quota delle persone destinate ad essere reinsediate nell'UE.

 

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono una somma forfettaria di 10 000 EUR per persona reinsediata in conformità di un programma mirato di reinsediamento dell'Unione.

1.  In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono una somma forfettaria di 10 000 EUR per persona reinsediata in conformità di un programma mirato di reinsediamento dell'Unione. Tutte le risorse finanziarie assegnate sono destinate al reinsediamento e non ad altre azioni finanziate dal regolamento (UE) n. 516/2014, quali il finanziamento dei centri di detenzione per migranti.

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Quadro dell’Unione per il reinsediamento

Riferimenti

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

12.9.2016

Relatore per parere

       Nomina

Gérard Deprez

31.8.2016

Approvazione

24.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

4

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Pier Antonio Panzeri, Nils Torvalds, Marco Valli, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE

IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

25

+

ALDE

Gérard Deprez, Nils Torvalds

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karin Kadenbach, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

 

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Verts/ALE

Monika Vana

 

1

0

Verts/ALE

Jordi Solé

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

 

 

[1] COM(2016)0270 final.
[2] COM(2016)0272 final.