Commissione per i problemi economici e monetari

 

2011/0284(COD)

11.10.2012

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita

( COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD) )

Relatore per parere: Marianne Thyssen

 

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BREVE MOTIVAZIONE

A.       Contenuto della proposta

Con la presente proposta relativa a un diritto comune europeo della vendita, la Commissione si propone di liberare il mercato interno dagli ostacoli derivanti dalle differenze fra i vari Stati membri in materia di diritto dei contratti. Questo strumento introduce nel diritto nazionale un insieme di disposizioni in materia di diritto dei contratti che costituisce un'alternativa per la quale il professionista può optare ("opt-in"), a condizione che il consumatore manifesti esplicitamente il suo consenso. Il ricorso a tale strumento facoltativo è possibile unicamente per i contratti di vendita transfrontalieri di beni mobili materiali, contenuti digitali e relativi contratti di servizi conclusi fra un'impresa e un consumatore (B2C) o tra due imprese quando una delle parti sia una PMI (B2B). Gli Stati membri hanno altresì la possibilità di estendere il campo di applicazione a contratti interni e a contratti di tipo B2B che non coinvolgono alcuna PMI.

La Commissione ritiene che un diritto dei contratti uniforme possa comportare una riduzione dei costi delle transazioni per gli operatori, in particolare per le PMI. Nel quadro del regime proposto, il consumatore potrebbe beneficiare di un'offerta più ampia e competitiva di prodotti, nonché di un elevato livello di tutela e di certezza giuridica.

 

B.        Considerazioni del relatore

Le differenze nel diritto dei contratti costituiscono un ostacolo, anche se non il più grave. Cionondimeno tale barriera deve essere, per quanto possibile, eliminata. In qualità di relatore per la commissione ECON, ritengo che occorra prestare particolare attenzione alle ripercussioni economiche concrete della presente proposta nonché all'ottimizzazione del suo valore aggiunto, sia per le imprese che per i consumatori.

La questione fondamentale consiste nel sapere se il costo dell'attuale diversità sia maggiore rispetto a quello del nuovo regime. A questo proposito è altresì opportuno tenere in considerazione il fatto che il quadro giuridico degli accordi di vendita transfrontalieri è ancora in fase di riassetto con la direttiva sui diritti dei consumatori recentemente adottata, le proposte in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie e di risoluzione delle controversie online e la valutazione del regolamento Roma I, prevista per il 2013. Tuttavia, e nonostante la valutazione d'impatto non abbia dato risultati totalmente univoci, è ragionevole ritenere che un regime uniforme facoltativo offra un valore aggiunto al mercato unico. Le reazioni a tale proposta da parte dei gruppi d'interesse sembrano perlopiù indicare che dal loro punto di vista i benefici che ne risulteranno saranno piuttosto modesti. Per essere effettivamente scelto dai professionisti, questo strumento deve offrire un evidente valore aggiunto. Ne consegue che l'instaurazione concreta di tale regime uniforme deve essere chiara, offrire la massima certezza giuridica e non comportare costi aggiuntivi che possano fungere da disincentivo. I consumatori devono inoltre poter beneficiare di un elevato livello di tutela.

Poiché i difficili negoziati sulla direttiva relativa ai diritti dei consumatori hanno messo in luce i limiti dell'armonizzazione totale (opzione first best), il relatore è favorevole alla scelta di uno strumento facoltativo.

Il relatore si compiace altresì dell'inclusione delle relazioni contrattuali di tipo B2B nella proposta. La riduzione dei costi giuridici reca infatti benefici alle PMI anche nell'ambito delle loro relazioni professionali. La valutazione d'impatto insegna inoltre che è proprio nella semplificazione dei negoziati tra le PMI che risiede un notevole potenziale vantaggio in termini economici. Viene altresì riconosciuta la posizione negoziale, spesso più debole, delle PMI nelle relazioni di tipo B2B. Il relatore si compiace quindi del carattere vincolante delle disposizioni relative al ritardo di pagamento da parte degli operatori. Tale strumento europeo sul diritto di vendita deve tuttavia essere meglio adattato alle esigenze delle PMI.

La proposta non disciplina vari elementi essenziali del rapporto contrattuale; ciò significa che probabilmente le imprese dovranno continuare a chiedere consulenze per il diritto contrattuale di altri paesi e che la certezza giuridica prevista non sarà garantita. È soprattutto la mancanza di disposizioni concernenti il trasferimento di proprietà a risultare problematica. È dunque opportuno valutare, non oltre il primo riesame, se gli elementi menzionati nel considerando 27, e in particolare il trasferimento di proprietà, debbano essere disciplinati nel quadro del presente regolamento.

Anche se i servizi finanziari sono stati in linea di principio esclusi dal campo di applicazione del regolamento, come richiesto in un precedente parere del Parlamento, determinati punti relativi a tale questione meritano un'ulteriore precisazione.

Dal momento che questo strumento si prefigge in modo particolare di ridurre il costo del commercio transfrontaliero per le PMI, la Commissione, d'intesa con le organizzazioni rappresentative, deve dare al diritto europeo della vendita una forma concreta attraverso l'elaborazione di contratti tipo. Ciò favorirà la certezza giuridica e la facilità di ricorso a detto diritto.

Il relatore confida infine che, date le preoccupazioni dei portatori di interesse, la commissione JURI, competente per il merito, e la commissione IMCO, commissione associata, si concentreranno sulle numerose ambiguità di natura terminologica, sulla necessità di chiarire che l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I non genera una situazione in cui i diritti dei consumatori quali definiti nello strumento in esame sono subordinati a disposizioni nazionali più severe, sull'ambiguità degli articoli 8 e 9 del regolamento nonché su un migliore equilibrio tra diritti e obblighi dei professionisti e dei consumatori, in modo tale da rendere il regime sufficientemente attraente.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

 

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

(19 bis) Data la loro particolare natura, è opportuno che i servizi finanziari siano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, per "servizi finanziari" si intendono in particolare, ma non esclusivamente: i servizi e le attività di un ente creditizio, di un ente finanziario o di un'impresa di servizi ausiliari ai sensi dell'articolo 4, rispettivamente punti 1) e 5), nonché punto 21), della direttiva 2006/48/CE; di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione o di una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 13, punti 1) e 2), dell'articolo 13, punti 4) e 5) e dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE; di un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE; di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 9), della direttiva 2007/64/CE; di un emittente di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE; di un intermediario del credito o di un creditore diverso da un ente creditizio ai sensi dell'articolo 3, rispettivamente lettere e) e i), della direttiva .../.../CE [proposta di direttiva in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali]; di un creditore o di un intermediario del credito, ai sensi dell'articolo 3, rispettivamente lettere b) e f), della direttiva 2008/48/CE. La prestazione di servizi di cambio è da considerarsi anch'essa un servizio finanziario.

Motivazione

Il relatore ritiene opportuno che l'esclusione dei servizi finanziari dal campo di applicazione del regolamento figuri in maniera esplicita nel preambolo e che venga aggiunta una descrizione non esaustiva di tale categoria.

 

 

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30) La libertà contrattuale dovrebbe essere il principio ispiratore del diritto comune europeo della vendita. L'autonomia delle parti andrebbe limitata solo se e in quanto indispensabile, in particolare per motivi di tutela del consumatore. Qualora ricorra simile necessità, dovrebbe essere chiaramente indicata la natura imperativa delle norme in questione.

(30) La libertà contrattuale dovrebbe essere il principio ispiratore del diritto comune europeo della vendita. L'autonomia delle parti andrebbe limitata solo se e in quanto indispensabile, in particolare per motivi di tutela del consumatore e di protezione delle PMI. Qualora ricorra simile necessità, dovrebbe essere chiaramente indicata la natura imperativa delle norme in questione.

Motivazione

Nonostante la libertà contrattuale sia di importanza fondamentale, occorre anche riconoscere chiaramente la posizione negoziale più debole delle PMI nel quadro di determinate relazioni di tipo B2B e, se del caso, porvi rimedio.

 

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) Affinché il ricorso al diritto comune europeo della vendita sia tanto semplice quanto possibile per gli operatori commerciali, in particolare per le PMI, e nel rispetto delle raccomandazioni del Parlamento europeo, la Commissione elabora dei contratti tipo in tutte le lingue dell'Unione europea, d'intesa con le organizzazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori.

Motivazione

La deplorevole complessità della proposta attuale e la mancanza di competenza giuridica all'interno delle PMI rendono auspicabile l'elaborazione di contratti tipo europei.

 

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 34 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34 ter) La Commissione organizza inoltre formazioni dirette sia agli operatori della giustizia sia alle organizzazioni professionali e interprofessionali rappresentative. Essa fornisce inoltre informazioni sulle modalità di interazione del presente regolamento con la direttiva .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie per i consumatori1 e con il regolamento (UE) n. xxxx/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori2.

 

__________________

 

1 GU L ...

 

2 GU L ...

Motivazione

Le organizzazioni professionali e interprofessionali svolgono spesso un ruolo importante nel processo di familiarizzazione dei loro membri con le disposizioni nuove ed esistenti e devono dunque poter beneficiare anche di corsi di formazione sul nuovo regime del diritto europeo della vendita.

 

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35) È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

(35) È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese nonché la necessità di un diritto comune europeo della vendita, in particolare per il trasferimento di proprietà, le disposizioni in materia di atti illeciti, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione. Per sviluppare strumenti equivalenti cui fare ricorso nei contratti più sofisticati, quali i contratti collegati ai servizi assicurativi o finanziari, è necessario che il riesame vagli la possibilità di sviluppare suddetti strumenti quale elemento di un diritto comune europeo dei contratti più ampio, che includa disposizioni in materia di diritto delle assicurazioni e dei trasporti. Analogamente occorre esaminare la possibilità di elaborare un diritto comune europeo in materia fallimentare, comprese le norme sul pignoramento.

Motivazione

Despite the aim of providing a comprehensive set of contract law provisions, the proposal does not regulate a number of essential aspects of the contractual relationship, creating a real risk that businesses will still have to bear the cost of legal advice on a foreign regime. The lack of provisions concerning the transfer of ownership is particularly problematic. When the first review is performed, at the latest, therefore, the Commission should ascertain whether the matters referred to in Recital 27 – particularly transfer of ownership – ought likewise to be dealt with in this regulation.

 

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera h – punto ii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) l'acquisto di valuta estera;

Motivazione

Nonostante i servizi finanziari siano in linea di principio esclusi dal campo di applicazione del regolamento, è opportuno includere una precisazione supplementare al fine di evitare che essi vengano comunque inclusi accidentalmente.

 

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera j – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) i servizi finanziari, compresi i servizi bancari on line;

i) i servizi finanziari, compresi i servizi bancari on line, i servizi di pagamento e l'emissione di moneta elettronica;

Motivazione

Nonostante i servizi finanziari siano in linea di principio esclusi dal campo di applicazione del regolamento, è opportuno includere una precisazione supplementare al fine di evitare che essi vengano comunque inclusi accidentalmente.

 

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera m – punto iv

 

Testo della Commissione

Emendamento

iv) i servizi finanziari;

iv) i servizi finanziari, inclusi i servizi di pagamento e l'emissione di moneta elettronica, e qualsiasi tipo di assicurazione, sia essa sui beni e sul contenuto digitale o di altra natura;

Motivazione

Nonostante i servizi finanziari siano in linea di principio esclusi dal campo di applicazione del regolamento, è opportuno includere una precisazione supplementare al fine di evitare che essi vengano comunque inclusi accidentalmente.

 

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista. Nei contratti in cui tutte le parti sono professionisti, il diritto comune europeo della vendita può applicarsi quando almeno una parte sia una piccola o media impresa (PMI).

1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista.

Motivazione

Il divieto di utilizzare il diritto comune europeo della vendita per i contratti tra professionisti non PMI appare arbitrario. Dato che si tratta di un sistema a partecipazione volontaria, si propone di abolire tale divieto, in quanto potrebbero beneficiare del diritto comune europeo della vendita anche gli scambi frontalieri tra imprese più grandi.

 

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Strumenti

 

Entro ... [1 anno dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta uno "strumentario" generale a integrazione del diritto comune europeo della vendita. Tale strumentario contiene almeno un contratto tipo con termini e condizioni standard a norma del diritto comune europeo della vendita e una relazione introduttiva contenente una discussione articolo per articolo del diritto comune europeo della vendita.

 

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro … [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare al livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, alla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e alle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita.

1. Entro … [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, valutando in particolare il livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita da parte delle PMI e dei professionisti non PMI, l'eventuale riduzione dei costi delle transazioni, la misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e le differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita.

 

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro … [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata in cui esamina il funzionamento del presente regolamento, e prende in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

2. Entro … [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata in cui esamina il funzionamento del presente regolamento e prende in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, la necessità che il diritto comune europeo della vendita includa disposizioni che disciplinano anche quegli aspetti della relazione contrattuale che attualmente detto diritto non tratta, in particolare il trasferimento di proprietà e le norme in materia di atti illeciti, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

 

Il riesame valuta in particolare se l'applicazione del diritto comune europeo della vendita abbia contribuito a rafforzare la fiducia dei consumatori negli scambi transfrontalieri e a ridurre i costi delle transazioni. Esso valuta altresì l'impatto sui consumatori vulnerabili. Inoltre, al fine di mantenere l'alto livello di tutela dei consumatori previsto dal diritto comune europeo della vendita, la relazione tiene debitamente conto delle eventuali modifiche apportate nel frattempo alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori1.

 

Per quanto concerne gli elementi di natura contrattuale e non contrattuale che non sono disciplinati dal diritto comune europeo della vendita ma riguardano comunque aspetti della relazione contrattuale, la Commissione tratta i seguenti elementi: il trasferimento di proprietà, la personalità giuridica, l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, la determinazione della lingua del contratto, la non discriminazione, la rappresentanza, la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti compresa la cessione, la compensazione e la fusione, il diritto di proprietà compreso il trasferimento del titolo, la proprietà intellettuale e la responsabilità extracontrattuale, l'azionabilità congiunta di richieste di risarcimento attinenti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale al di fuori del campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita.

 

––––––––––––––––––

 

1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

Motivazione

Despite the aim of providing a comprehensive set of contract law provisions, the proposal does not regulate a number of essential aspects of the contractual relationship, creating a real risk that businesses will still have to bear the cost of legal advice on a foreign regime. The lack of provisions concerning the transfer of ownership is particularly problematic. When the first review is performed, at the latest, therefore, the Commission should ascertain whether the matters referred to in Recital 27 – particularly transfer of ownership – ought likewise to be dealt with in this regulation.

 

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le questioni rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non siano da questo espressamente disciplinate devono essere risolte in base agli obiettivi e ai principi che lo ispirano e a tutte le sue disposizioni, senza ricorrere alla legge nazionale che sarebbe applicabile qualora non ne fosse stata concordata l'applicazione, né a qualunque altra legge.

2. Le questioni rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non siano da questo espressamente disciplinate devono essere risolte per quanto possibile in base agli obiettivi e ai principi che lo ispirano e a tutte le sue disposizioni.

 

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Allegato 1 – articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il prezzo totale e le spese aggiuntive, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;

b) il prezzo totale e le spese aggiuntive, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2;

Motivazione

Se il contratto è firmato nella sede del professionista, non è chiaro perché il consumatore non possa disporre di tutte le informazioni sul prezzo di cui all'articolo 14.

 

 

 

PROCEDURA

Titolo

Diritto comune europeo della vendita

Riferimenti

COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Marianne Thyssen

14.11.2011

Esame in commissione

25.6.2012

19.9.2012

 

 

Approvazione

9.10.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson