Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
12.4.2017
PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
( COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD) )
Relatore per parere: Brando Benifei
PA_Legam
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di riforma del sistema europeo comune di asilo è intesa a sviluppare una politica migratoria dell'UE più sostenibile, più equa e olistica, basata sui principi della equa ripartizione della responsabilità e della solidarietà tra gli Stati membri.
La qualità delle norme relative all'accoglienza è fondamentale per incrementare le possibilità per i richiedenti asilo e i rifugiati, che affluiscono in un numero senza precedenti, a integrarsi efficacemente e, di conseguenza, a ridurre la loro dipendenza dal paese ospitante. Tuttavia, la sostenibilità dell'intero processo dipende da una serie di elementi essenziali, quali il buon funzionamento del quadro legislativo e amministrazioni efficienti; un decisivo impegno politico da parte di attori politici e istituzionali a livello nazionale ed europeo; la coesione sociale, l'inclusività e il benessere socioeconomico dei nostri paesi.
A tal fine, tutte le nuove norme in materia di accoglienza devono essere adeguate alle esigenze future, ovvero devono essere concepite per funzionare al di fuori della logica emergenziale che ha definito fino ad oggi la risposta alla crisi dei rifugiati. Ciò è necessario al fine di creare le condizioni per trasformare la sfida dell'integrazione in un'opportunità e in una risorsa a lungo termine per la società. Allo stesso tempo, le riforme devono essere anche realistiche, attuali, vale a dire in grado di prendere in debita considerazione la situazione macroeconomica del nostro continente dopo anni di crisi prolungata.
Secondo il relatore l'obiettivo del presente parere della commissione EMPL dovrebbe essere quello di presentare una valutazione globale sul fatto se le suddette condizioni siano adeguatamente equilibrate nella proposta legislativa in esame e proporre di conseguenza alcune modifiche. Tale valutazione è solo parzialmente positiva.
Il relatore accoglie con favore l'ambizioso pacchetto di proposte per quanto riguarda l'accesso all'occupazione presentato dalla Commissione. La riduzione a sei mesi della soglia di accesso al mercato del lavoro per i richiedenti protezione internazionale rappresenta un sostanziale miglioramento rispetto alle norme attualmente in vigore, oltre ad essere coerente con la posizione del Parlamento europeo espressa nella sua risoluzione sull'inclusione sociale e l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro. Il relatore incoraggia inoltre gli Stati membri ad accelerare ulteriormente tale accesso, attraverso il quale i richiedenti hanno buone prospettive di integrazione. Per contro, egli non è favorevole alla possibilità di negare l'accesso nel caso in cui rientrino nel quadro della procedura accelerata e, di conseguenza, nell'ipotesi di una richiesta infondata. Una siffatta disposizione costituirebbe, a suo avviso, una violazione dell'articolo 3 della Convenzione di Ginevra e del suo spirito. Il relatore accoglie inoltre con favore i chiarimenti in merito alla necessità di assicurare che tale accesso sia effettivo, e propone di integrare il testo menzionando alcuni dei principali esempi di condizioni restrittive osservate negli Stati membri, ovvero restrizioni a livello settoriale e dell'orario e formalità amministrative eccessive.
Le nuove disposizioni per i richiedenti con particolari esigenze di accoglienza rappresentano un notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale e il relatore appoggia pienamente tutte le proposte volte ad assicurare che gli Stati membri valutino sistematicamente se un richiedente abbia particolari esigenze di accoglienza.
In negativo, il relatore è fortemente in disaccordo con le misure volte a ridurre i movimenti secondari negando le condizioni materiali di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale se non si trovano nello Stato membro competente per la loro richiesta ai sensi delle norme in materia di asilo attualmente in fase di revisione. A suo parere, ciò rappresenta una riduzione inaccettabile dei diritti dei rifugiati rispetto alla situazione attuale, chiaramente in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Inoltre, ciò sembra suggerire che i movimenti secondari siano determinati principalmente dalla diversa qualità delle norme di accoglienza negli Stati membri. Di fatto le norme di accoglienza dovranno essere migliorate in tutta l'UE. Tuttavia, la forte correlazione, da un lato, tra la situazione socioeconomica degli Stati membri, le prospettive occupazionali che possono offrire e la qualità globale dei loro servizi e, dall'altro, le preferenze individuali di asilo dei rifugiati, sembra essere il fattore preponderante che determina tali movimenti secondari. Alcuni paesi sono esposti in modo sproporzionato agli arrivi per ragioni geografiche, tenendo inoltre presente - sempre in modo sproporzionato - gli effetti della crisi economica, che ha determinato la riduzione delle risorse pubbliche disponibili per le misure di accoglienza. Il tasso elevato di disoccupazione e le condizioni socioeconomiche disastrose in uno Stato membro rappresentano un ostacolo nei confronti dell'obiettivo stesso della riforma, poiché riducono le prospettive di integrazione dei richiedenti. Inoltre ciò rischia di aumentare la concorrenza nel mercato del lavoro per quanto concerne i cittadini di un paese e i cittadini dell'UE, il che potrebbe accrescere ulteriormente i sentimenti anti-immigrati. Il tentativo di bloccare i movimenti secondari con un approccio punitivo nei confronti dei richiedenti asilo, invece di garantire una gestione ordinata dei flussi migratori, non farebbe che aggravare le situazioni già difficili. Un approccio di questo tipo, piuttosto che una risposta razionale e funzionale a un problema molto complesso, sembra denotare una persistente mancanza di fiducia reciproca e la mancanza di volontà a istituire un sistema di asilo veramente equo e autenticamente europeo.
Sebbene tale aspetto non rientri nell'esercizio di rifusione, il relatore propone una modifica delle norme in materia di trattenimento: i minori e i minori non accompagnati non sono mai trattenuti.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
(3) Il sistema europeo comune di asilo è basato su un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti protezione internazionale e su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, le condizioni e le procedure di accoglienza e i diritti dei beneficiari di protezione internazionale. Nonostante gli importanti progressi compiuti nello sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, le condizioni di accoglienza offerte ai richiedenti, i tassi di riconoscimento e il tipo di protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione. | (3) Il sistema europeo comune di asilo è basato su un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti protezione internazionale e su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, le condizioni e le procedure di accoglienza e i diritti dei beneficiari di protezione internazionale. Nonostante gli importanti progressi compiuti nello sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, le condizioni di accoglienza offerte ai richiedenti, i tassi di riconoscimento e il tipo di protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze, unitamente al fatto che negli Stati membri variano notevolmente le situazioni macroeconomiche e inerenti al mercato del lavoro, compromettono l'obiettivo di garantire condizioni uniformi di accoglienza per tutti i richiedenti dovunque presentino domanda nell'Unione. |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
(5) Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. I persistenti problemi incontrati, in alcuni Stati membri, nel garantire il rispetto delle norme di accoglienza necessarie a un trattamento dignitoso dei richiedenti hanno contribuito all'onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere, con la conseguenza che questi ultimi subiscono ora pressioni volte ad abbassare tali standard. Condizioni di accoglienza più simili, stabilite a un livello adeguato per tutti gli Stati membri, contribuiranno a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'UE. | (5) Le condizioni di accoglienza variano tuttora considerevolmente tra gli Stati membri, sia in termini di organizzazione del sistema di accoglienza che in termini di standard offerti ai richiedenti. I persistenti problemi incontrati, in alcuni Stati membri, nel garantire il rispetto delle norme di accoglienza necessarie a un trattamento dignitoso dei richiedenti hanno contribuito all'onere sproporzionato che gli Stati membri con elevati standard di accoglienza si sono trovati a sostenere, con la conseguenza che questi ultimi subiscono ora pressioni volte ad abbassare tali standard. Nel contempo, gli Stati membri che si trovano in prima linea devono far fronte al peso sproporzionato degli arrivi massicci di migranti e richiedenti asilo che esercita una forte pressione sui loro mezzi di accoglienza e rischia di provocare un ulteriore deterioramento della qualità degli standard offerti. Condizioni di accoglienza più armonizzate, stabilite a un livello adeguato per tutti gli Stati membri, contribuiranno a un trattamento più dignitoso e a una distribuzione più equa dei richiedenti asilo in tutta l'UE. |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione | Emendamento |
(8) Se si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], il richiedente non dovrebbe avere diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17. | soppresso |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
(11) Affinché i richiedenti siano consapevoli delle conseguenze in cui incorrono se si rendono irreperibili, è opportuno che gli Stati membri li informino in modo uniforme, il più presto possibile e al più tardi al momento della presentazione della loro domanda, di tutti gli obblighi ai quali devono conformarsi in relazione alle condizioni di accoglienza, comprese le circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata, così come di tutti i benefici accordati. | (11) Affinché i richiedenti siano consapevoli delle conseguenze in cui incorrono se si rendono irreperibili, è opportuno che gli Stati membri li informino in modo uniforme, il più presto possibile e al più tardi al momento della presentazione della loro domanda, di tutti gli obblighi ai quali devono conformarsi in relazione alle condizioni di accoglienza, comprese le circostanze in cui la concessione delle condizioni materiali di accoglienza può essere limitata, così come di tutti i benefici accordati. Gli Stati membri dovrebbero fornire tali informazioni attraverso adeguati servizi di interpretazione e traduzione ove necessario affinché i richiedenti comprendano pienamente e siano consapevoli dei loro diritti e dei requisiti giuridici ai quali devono conformarsi. |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione | Emendamento |
(12) L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Gravi ragioni umanitarie possono essere addotte, ad esempio, quando un richiedente abbia necessità di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi imperativi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria. | (12) L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Uno di tali motivi potrebbe essere, ad esempio, la necessità di un richiedente di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione | Emendamento |
(13) Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale nello Stato membro del suo primo ingresso o, in caso di presenza regolare, nello Stato membro di soggiorno o di residenza. Un richiedente che non abbia rispettato tale obbligo ha meno probabilità, in seguito alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], di essere autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui ha fatto domanda, ed è pertanto più probabile che cerchi di fuggire. Il luogo in cui si trova deve pertanto essere attentamente sorvegliato. | (13) Un richiedente che abbia scelto deliberatamente di non chiedere protezione internazionale nello Stato membro del suo primo ingresso o, in caso di presenza regolare, nello Stato membro di soggiorno o di residenza ha meno probabilità di essere autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui ha fatto domanda. |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione | Emendamento |
(15) Il fatto che un richiedente sia già fuggito in precedenza in un altro Stato membro è un elemento importante da considerare nel valutare il rischio che si renda irreperibile. Al fine di assicurare che il richiedente non fugga nuovamente e resti a disposizione delle autorità competenti, una volta che questi sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente è opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova. | soppresso |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione | Emendamento |
(16) Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale, per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Siffatta decisione può essere necessaria per prevenire efficacemente la fuga del richiedente, in particolare nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di: presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso regolare o irregolare; all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente; o nel caso in cui il richiedente sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate anche all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico. | (16) Per motivi seri, debitamente giustificati, di interesse pubblico o di ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, se necessario, ad esempio un centro di accoglienza aperto, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere fornite al richiedente che risiede in tale luogo specifico. |
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione | Emendamento |
(18) È necessario che tutte le decisioni che limitano la libertà di circolazione del richiedente si basino sul comportamento individuale e sulla particolare situazione della persona interessata, tenendo conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e del principio di proporzionalità. I richiedenti devono essere debitamente informati di tali decisioni e delle conseguenze della mancata osservanza. | (18) È necessario che tutte le decisioni che limitano la libertà di circolazione del richiedente siano sempre motivate dalle autorità competenti e si basino sul comportamento individuale e sulla particolare situazione della persona interessata, tenendo conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e del principio di proporzionalità. I richiedenti devono essere debitamente informati di tali decisioni e delle conseguenze della mancata osservanza. |
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione | Emendamento |
(19) In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il significato di "fuga" dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata volta ad evitare le procedure di asilo applicabili, sia il fatto di non rimanere a disposizione delle autorità competenti, anche lasciando il territorio in cui si è tenuti ad essere presenti. | (19) In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il significato di "fuga" dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata volta ad evitare le procedure di asilo applicabili, sia il fatto di non rimanere a disposizione delle autorità competenti. |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione | Emendamento |
(30) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. È necessario adattare le condizioni di accoglienza alla situazione specifica dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza e all'assistenza emotiva e fisica, fornendole in modo tale da favorire il loro sviluppo generale. | (30) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. È necessario adattare le condizioni di accoglienza alla situazione specifica dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza, all'alloggio e al nutrimento, all'assistenza emotiva e fisica, nonché all'istruzione, fornendo tutti gli elementi sopra menzionati in modo tale da consentire efficacemente il loro sviluppo generale. |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (30 bis) I minori non accompagnati dovrebbero essere adeguatamente protetti mentre si trovano nell'Unione, in particolare mediante la loro identificazione al momento dello sbarco, la loro registrazione, lo svolgimento di una valutazione preliminare del rischio e la garanzia del loro affidamento ai competenti servizi di tutela dei minori. |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione | Emendamento |
(31) È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi gravi disturbi mentali. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei singoli richiedenti, l'accesso dei richiedenti alle cure sanitarie dovrebbe comprendere anche trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbero essere sempre effettuate in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. | (31) È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno l'assistenza medica alla maternità, i servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva, le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i disturbi mentali. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei singoli richiedenti, l'accesso dei richiedenti alle cure sanitarie dovrebbe comprendere anche trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbero essere sempre effettuate in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. |
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 32
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Testo della Commissione | Emendamento |
(32) Il diritto del richiedente alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla presente direttiva può essere ridotto in determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui un richiedente sia fuggito dallo Stato membro nel quale è tenuto ad essere presente recandosi in un altro Stato membro. Tuttavia, occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e standard di vita dignitosi conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare provvedendo alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l'intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore. Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria. Quando il minore si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente, gli Stati membri dovrebbero garantire che abbia accesso ad adeguate attività educative in attesa del trasferimento verso lo Stato membro competente. È necessario tener conto delle esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo che sono state vittime di violenze di genere, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale. | (32) Occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e standard di vita dignitosi conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare provvedendo alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l'intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore. Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Occorre che gli Stati membri tengano conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto e dell'accesso del minore all'istruzione, come pure l'accesso all'assistenza sanitaria e all'assistenza all'infanzia. È necessario tener conto delle esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo che sono state vittime di violenze di genere, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale. È opportuno considerare che ogni richiedente asilo potrebbe avere subito violenze fisiche, tra cui violenze sessuali, e/o traumi mentali e necessiti pertanto di assistenza adeguata. |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione | Emendamento |
(34) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili. | (34) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni, tra cui restrizioni di settore, restrizioni relative all'orario di lavoro e formalità amministrative indebitamente rigide, che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure atte a garantire che l'ingresso dei richiedenti protezione internazionale nel mercato del lavoro non avvenga tramite un abbassamento dei salari applicabili, il che potrebbe a sua volta condurre a pratiche di dumping salariale. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, dovrebbe essere incoraggiato l'accesso immediato al mercato del lavoro e a corsi di lingue a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 35
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Testo della Commissione | Emendamento |
(35) Il periodo di tempo massimo per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere commisurato alla durata della procedura d'esame nel merito. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo affinché i richiedenti asilo abbiano accesso al mercato del lavoro al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. Gli Stati membri non dovrebbero invece consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata. | soppresso |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 36
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Testo della Commissione | Emendamento |
(36) Una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, i richiedenti dovrebbero aver diritto a un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini nazionali. Le condizioni di lavoro dovrebbero contemplare quanto meno la retribuzione e il licenziamento, gli obblighi sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, alla luce dei contratti collettivi in vigore. I richiedenti dovrebbero anche beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la libertà di associazione e di adesione a organizzazioni, l'istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche professionali e la previdenza sociale. | (36) Una volta ottenuto l'accesso al mercato del lavoro, i richiedenti dovrebbero beneficiare della parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, gli obblighi sanitari e di sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, alla luce dei contratti collettivi in vigore. I richiedenti dovrebbero anche beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la libertà di associazione e di adesione a organizzazioni, l'istruzione e le opportunità di formazione occupazionale per adulti, tra cui l'apprendimento linguistico e i corsi di aggiornamento delle competenze, il tirocinio sul luogo di lavoro, i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche professionali e la previdenza sociale. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione | Emendamento |
(39) A motivo della possibile natura temporanea del soggiorno dei richiedenti e fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter escludere gli assegni familiari e di disoccupazione dal principio della parità di trattamento tra i richiedenti e i cittadini nazionali, e dovrebbero poter limitare l'applicazione della parità di trattamento per quanto concerne l'istruzione e la formazione professionale. Può essere inoltre limitato il diritto alla libertà di associazione e di adesione ad organizzazioni, escludendo i richiedenti dalla partecipazione alla gestione di determinati organismi e dall'esercizio di una carica pubblica. | soppresso |
Motivazione
Basare le restrizioni sulla "possibile natura temporanea del soggiorno dei richiedenti" non garantisce ai richiedenti asilo – che sono presunti rifugiati nel corso dell'esame della loro richiesta – "il trattamento più favorevole concesso ai cittadini di un paese straniero nelle stesse circostanze", il che contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10
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Testo della Commissione | Emendamento |
(10) "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo, al fine di evitare procedure di asilo, lasci il territorio in cui è tenuto ad essere presente in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] o non rimanga a disposizione delle competenti autorità o del giudice; | (10) "fuga": l'azione deliberata del richiedente asilo per evitare le procedure di asilo e non rimanere a disposizione delle competenti autorità o del giudice; |
__________________ | __________________ |
32 GU C […] del […], pag. […]. | 32 GU C […] del […], pag. […]. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
(11) "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di motivi, basati su criteri obiettivi definiti dalla normativa nazionale, per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga; | (11) "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di motivi specifici, basati su criteri obiettivi e specifici definiti dalla normativa nazionale conformemente agli orientamenti elaborati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga; |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13
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Testo della Commissione | Emendamento |
(13) "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili. | (13) "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e da problemi di salute mentale e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano nelle informazioni fornite che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, come previsto all'articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. | Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, almeno per quanto riguarda qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano inoltre ai richiedenti tutte le informazioni pertinenti riguardo alla possibile sostituzione, riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza di cui all'articolo 19 della presente direttiva. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. | Gli Stati membri forniscono tempestivamente ai richiedenti un documento di viaggio quando la presenza del richiedente sia richiesta in un altro Stato membro, in particolare per motivi quali la necessità del richiedente di recarsi in un altro Stato per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi includono il caso in cui i richiedenti che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali o nell'ambito di programmi di studio, oppure il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri non esigono una documentazione inutile o sproporzionata né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri stabiliscono se necessario un luogo specifico di residenza per il richiedente, per uno dei seguenti motivi: | 2. Gli Stati membri possono stabilire, se necessario, proporzionato e debitamente giustificato, un centro di accoglienza aperto o una sistemazione specifica di residenza per il richiedente, per uno dei seguenti motivi: |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
- se il richiedente non ha rispettato l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale ha presentato domanda di asilo; o | - se il richiedente non ha rispettato deliberatamente l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] o si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro; o |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
- se il richiedente è stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino] dopo essere fuggito in un altro Stato membro. | - se il richiedente è stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento Dublino] dopo essere fuggito. |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente. | Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Se lo Stato membro ha accelerato l'esame nel merito di una domanda di protezione internazionale conformemente [all'articolo 40, paragrafo 1, lettere da a) a f),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure], l'accesso al mercato del lavoro non è concesso. | soppresso |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano effettivamente accesso a corsi di lingua al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, al fine di favorirne l'integrazione e consentire loro di fruire appieno delle loro qualifiche formali, apportando in tal modo un contributo alla società. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 ter. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire ai richiedenti e alle autorità un'adeguata formazione in materia di legislazione sul lavoro e non discriminazione, al fine di evitare lo sfruttamento sul luogo di lavoro sotto forma di pratiche di lavoro non dichiarato e altre forme di sfruttamento grave della manodopera, nonché di evitare la discriminazione dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; | b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| c bis) l'istruzione e le opportunità di formazione occupazionale per adulti, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro; |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| d bis) l'accesso a servizi di formazione e orientamento professionale offerti da servizi per l'impiego; |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto ii
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Testo della Commissione | Emendamento |
ii) in applicazione della lettera c) del presente paragrafo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale direttamente collegata a un'attività lavorativa specifica; | soppresso |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 – punto iii
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Testo della Commissione | Emendamento |
iii) in applicazione della lettera e) del presente paragrafo, escludendo gli assegni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010. | soppresso |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Le limitazioni della parità di trattamento di cui ai punti ii) e iii) non si applicano ai minori, ai genitori di minori e ai principali tutori legali o abituali. |
Motivazione
Applying the restrictions set out in paragraph 3, points (ii) and (iii) of art. 15 to minors (or parents of minors and legal or customary primary caregivers, with a subsequent impact on minors) would amount to discrimination under the UN Convention on the Rights of the Child (art. 2(1) [non-discrimination] combined with articles 26(1) and (2) [right to social security] and 28(1)(b) [right to equal access to vocational education]."Article 2 1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. "Article 26 1. States Parties shall recognise the right for every child to benefit from social security, including social insurance, and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance with their national law. 2. The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the resources and the circumstances of the child and persons having responsibility for the maintenance of the child…" "Article 28 1. States Parties recognise the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: (b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need;"
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Se i richiedenti hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il documento del richiedente di cui all'articolo [29] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] attesti che il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa. | soppresso |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 5 bis. Qualora l'accesso al mercato del lavoro sia stato concesso a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono altresì che i richiedenti siano informati per iscritto, in una lingua che essi comprendono, riguardo ai loro diritti lavorativi in conformità del diritto nazionale. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Per i minori e le famiglie con figli minori, le condizioni materiali di accoglienza assicurano inoltre una qualità di vita adeguata allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore. Conformemente al principio di non discriminazione, i minori e le famiglie con figli minori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva hanno diritto ad accedere agli stessi servizi per la famiglia riservati ai minori e alle famiglie con figli minori che sono cittadini nazionali. |
Motivazione
Non è sufficiente fornire ai minori una qualità di vita tale da garantirne il sostentamento e proteggerne la salute: essi hanno diritto a una qualità di vita che promuova il loro sviluppo (fisico, mentale, spirituale, ecc.) e consenta loro di pianificare il futuro [articolo 27, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo].
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale. | 5. Quando chiedono al richiedente un rimborso a norma del paragrafo 4, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità e tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari. In tutti i casi, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente disponga di un tenore di vita che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale. |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Siffatte diverse condizioni assicurano in tutte le circostanze l'assistenza sanitaria in conformità dell'articolo 18 e un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti. | Siffatte diverse condizioni assicurano in tutte le circostanze l'assistenza sanitaria in conformità dell'articolo 18 e un livello di vita adeguato a tutti i richiedenti. |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 17 bis
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Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 17 bis | soppresso |
Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente |
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1. Il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. |
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2. Gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti. |
|
3. In attesa del trasferimento, ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], del minore verso lo Stato membro competente, gli Stati membri provvedono a che abbia accesso ad adeguate attività educative. |
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Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dal luogo in cui devono essere presenti in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria fisica e mentale che comprende almeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi i gravi disturbi mentali. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2: | 1. Sulla base di una decisione adottata da un'autorità competente, gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2: |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
g) non abbia rispettato l'obbligo di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si sia recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale abbia presentato la domanda di asilo; o | g) non abbia rispettato l'obbligo di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] o si sia deliberatamente recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro; o |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| g bis) abbia infranto gravemente l'ordinamento giuridico dello Stato membro presso cui ha presentato domanda di protezione internazionale; |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera h
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Testo della Commissione | Emendamento |
h) sia stato rinviato dopo essere fuggito in un altro Stato membro. | h) sia stato rinviato dopo essere fuggito. |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri adottano quanto prima, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie a tale scopo e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgano minori. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono nominati tutori. | Gli Stati membri adottano, non appena il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il tutore nominato in conformità dell'articolo [22] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può svolgere tali compiti. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del tutore. Quando un'organizzazione è nominata tutore, essa designa una persona responsabile per assolvere i doveri di tutore nei confronti del minore non accompagnato, conformemente alla presente direttiva. Il tutore svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, possiede le competenze necessarie, riceve una formazione continua e adeguata a tale scopo e non ha precedenti penali accertati, in particolare per reati che coinvolgano minori. Dopo l'incarico, la fedina penale del tutore è regolarmente verificata dalle autorità competenti per identificare potenziali incompatibilità con il suo ruolo. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da tutore è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono nominati tutori. |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Al fine di proteggere i minori non accompagnati dallo sfruttamento e dalla tratta di esseri umani, gli Stati membri identificano i minori non accompagnati al momento dello sbarco, li registrano, effettuano una valutazione preliminare dei rischi e garantiscono il loro affidamento ai competenti servizi di tutela dei minori. |
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché a uno stesso tutore non sia affidato simultaneamente un numero sproporzionato di minori non accompagnati, per non impedirgli di esercitare la sua funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. | Gli Stati membri provvedono affinché ai tutori sia affidato simultaneamente un numero adeguato e limitato di minori non accompagnati, per garantire loro di essere in grado di esercitare la loro funzione in modo efficace. Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di controllare, a cadenza regolare, che i tutori svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone sono competenti anche per esaminare le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore. A tal fine, i minori non accompagnati sono informati, in un modo adeguato all'età e in una lingua che essi comprendono, circa l'identità di detti soggetti o persone e sulle modalità di presentazione delle denunce, in condizioni di fiducia e sicurezza, nei confronti dei loro tutori. |
Motivazione
When mentioning the necessary expertise the guardian should have, it is important to specify, as the Reception Directive does, that such expertise be aimed at enabling the guardian to perform his or her duties in the best interests of the child. Such expertise needs to be combined with appropriate and continuous training provided by the competent authorities. That the candidate to a position of guardianship hasn't a verified record of child-related crimes or offences is not enough. Other crimes or offences should also lead to discard a candidate, as the guardian is responsible for the overall well-being of the unaccompanied minor and should thus be a person of unblemished integrity. Even after appointment, regular checks of his/her criminal record are made necessary by the sensitive nature of the role. The expression “a disproportionate number” leaves too much room for interpretation, which may lead to misuses. Need to be more prescriptive: the expression “adequate and limited number of unaccompanied minors” has this objective. The addition at the end of the subparagraph of paragraph 1 aims at encouraging and enabling children to participate in and contribute to the monitoring of guardianship systems.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Gli Stati membri forniscono formazione e sostegno adeguati ai membri del personale che, con tutta probabilità, dovranno rispondere alle esigenze in materia di salute mentale e fisica dei richiedenti che accedono al mercato del lavoro. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo | Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) | |||
Riferimenti | COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD) | |||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | LIBE 15.9.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula | EMPL 15.9.2016 | |||
Relatore per parere Nomina | Brando Benifei 9.9.2016 | |||
Esame in commissione | 28.2.2017 | 22.3.2017 |
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Approvazione | 11.4.2017 |
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Esito della votazione finale | +: –: 0: | 37 9 4 | ||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Renate Weber, Tatjana Ždanoka | |||
Supplenti presenti al momento della votazione finale | Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Anders Primdahl Vistisen, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer | |||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Pilar Ayuso, Sergio Gaetano Cofferati, Andrejs Mamikins | |||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
37 | + |
ALDE GUE/NGL PPE
S&D
VERTS/ALE | Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Yana Toom, Renate Weber Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer Pilar Ayuso, Georges Bach, Deirdre Clune, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Flavio Zanonato Jean Lambert, Tatjana Ždanoka |
9 | - |
ECR ENF NI | Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Anders Primdahl Vistisen Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin Lampros Fountoulis |
4 | 0 |
ALDE EFDD PPE | Martina Dlabajová Laura Agea David Casa, Romana Tomc |
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti