Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

 

2016/0223(COD)

8.5.2017

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

( COM(2016)0446 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) )

Relatore per parere: Brando Benifei

 

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di riforma del sistema europeo comune di asilo è intesa a sviluppare una politica migratoria dell'UE più sostenibile, più equa e olistica, basata sui principi dell'equa ripartizione della responsabilità e della solidarietà tra gli Stati membri.

Malgrado gli sforzi legislativi e politici profusi negli anni passati a livello europeo e di Stati membri, rimangono ancora diversi aspetti da affrontare con riguardo al buon funzionamento del sistema di asilo al fine di rispondere in maniera efficace alla crisi dei rifugiati. In particolare, permangono differenze per quanto concerne le norme e i criteri per la concessione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, i tassi di riconoscimento tra i diversi Stati membri nonché l'insieme di diritti e obblighi riconosciuti ai beneficiari. La Commissione propone di introdurre un regolamento che abroghi la precedente rifusione della direttiva qualifiche, incrementando di conseguenza il potenziale di armonizzazione dei nuovi strumenti comuni europei. Secondo il relatore, è essenziale che le riforme in tale settore conseguano l'obiettivo principale di migliorare la situazione attuale; tali riforme dovrebbero essere intese come un passo avanti per quanto riguarda i diritti effettivamente riconosciuti alle persone che necessitano di protezione, e non solo come una mera riorganizzazione amministrativa e funzionale o come una razionalizzazione delle norme, delle pratiche e delle procedure.

A tal fine, è fondamentale che la società offra possibilità di inclusione sociale e di integrazione nel mercato del lavoro ai beneficiari di protezione internazionale.

Nel suo progetto di parere, il relatore propone dunque una serie di emendamenti volti a garantire che la legislazione dell'UE consenta di sfruttare al massimo le potenzialità di tali prospettive di integrazione. In primo luogo, ciò significa allineare i diritti riconosciuti ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria, come già avviene in alcuni Stati membri, dal momento che tale distinzione spesso si basa sul discutibile presupposto che la protezione necessaria abbia un carattere più temporaneo. In termini pratici, questa divisione non solo comporta inutili difficoltà amministrative, ma rischia di compromettere direttamente le possibilità di integrazione, ad esempio in caso di permesso di soggiorno o di lavoro (spesso intrinsecamente correlati) di durata eccessivamente breve o qualora il rinnovo di tale permesso di soggiorno sia legato a una revisione dello status di protezione, il che risulta altrettanto oneroso e inutile. Per simili ragioni, il relatore propone di eliminare dal testo la possibilità per gli Stati membri di limitare a quanto strettamente necessario l'assistenza sociale a favore dei beneficiari di protezione sussidiaria.

La Commissione autorizza gli Stati membri a rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, formazione professionale e altre misure legate all'occupazione, per i beneficiari di protezione internazionale, in modo da facilitarne l'integrazione nella società. Tale approccio può essere considerato un valido strumento per trasformare le sfide a breve termine della migrazione in un'opportunità per la società nel suo insieme, ma nel contempo è necessario precisare che tali misure devono essere gratuite, disponibili e facilmente accessibili e devono sempre tenere conto dei diritti e dei valori dei beneficiari di protezione. Occorre inoltre garantire che la mancata o parziale partecipazione a tali misure non pregiudichi lo status di protezione della persona interessata, in quanto ciò costituirebbe automaticamente una violazione del diritto internazionale dei rifugiati.

Infine, il relatore non condivide l'approccio punitivo adottato dalla Commissione per regolamentare i movimenti secondari, ritenendo più opportuno creare un sistema di possibili incentivi a rimanere nello Stato che ha accordato la protezione.

 

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale, così da incoraggiare i beneficiari di protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che ha concesso loro tale protezione e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

__________________

__________________

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

 

 

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

(3)  Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze, unitamente alle profonde differenze esistenti tra gli Stati membri in termini di situazione macroeconomica e del mercato del lavoro, compromettono l'obiettivo dell'uniformità delle condizioni di accoglienza di tutti i richiedenti, dovunque presentino domanda nell'Unione.

 

 

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, segnatamente per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status per garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

 

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È pertanto necessario un regolamento onde garantire un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

(6)  È pertanto necessario un regolamento onde garantire un'armonizzazione più rapida e più coerente in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

 

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nonché contribuire a conseguire norme di protezione di livello elevato in tutta l'Unione.

 

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari.

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale.

 

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 1950, dalla Carta sociale europea, del 1961, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 1948, dalla Convenzione sullo status dei rifugiati, del 1951, e dal relativo protocollo addizionale, del 1967. In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, al godimento dei diritti sociali tra cui la sicurezza sociale e l'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

 

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel presente regolamento, in particolare per quanto concerne la promozione dell'integrazione sostenibile dei beneficiari di protezione internazionale, e per fornire sostegno a quegli Stati membri che incontrano difficoltà nel quadro dei loro sistemi nazionali di asilo a causa per lo più della loro situazione sociale, geografica o demografica. A tal fine è opportuno mettere a disposizione delle autorità locali e regionali e delle organizzazioni internazionali e della società civile finanziamenti adeguati, anche offrendo alla autorità regionali e locali la possibilità di accedere in modo più diretto ed efficiente al Fondo Asilo, migrazione e integrazione e ad altri fondi per azioni che rientrano sotto la loro diretta responsabilità.

 

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

(15)  Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, la sua origine culturale e le sue competenze linguistiche, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

 

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'omosessualità, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate sugli omosessuali e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali. Inoltre, le autorità nazionali competenti non dovrebbero ritenere che le dichiarazioni del richiedente mancano di credibilità per il semplice motivo che questi non ha fatto riferimento al suo orientamento sessuale, alla sua identità ed espressione di genere o alle sue caratteristiche sessuali quando ha fornito, per la prima volta, i dettagli della sua persecuzione.

 

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

(34)  Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. I fattori da prendere in considerazione per determinare se sussiste violenza indiscriminata potrebbero comprendere l'aggressione esterna, l'occupazione, la dominazione straniera, i conflitti interni, una grave violazione dei diritti umani o fatti che determinano un grave turbamento dell'ordine pubblico nel paese d'origine, o in una parte di esso.

 

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

(37)  Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

 

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti possono riesaminarne lo status quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

_________________

_________________

37 COM(2016)271 final.

37 COM(2016)271 final.

 

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia, motivi medici o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

 

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

(43)  Al fine di scoraggiare movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

_________________

_________________

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

 

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

soppresso

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale dovrebbe essere subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

(47)  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale può essere subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

 

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Considerando 48

 

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, è parimenti possibile che ai beneficiari di protezione internazionale sia preclusa la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.

(48)  Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche.

 

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

(49)  Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

(49)  Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti e alle misure connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda l'istruzione e le opportunità di formazione occupazionale, la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

 

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 50

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.

(50)  Ai beneficiari di protezione internazionale si dovrebbero applicare la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale e il principio di non discriminazione rispetto ai cittadini dello Stato membro che concede la protezione.

 

Emendamento     21

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale e agevolare l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e di protezione sussidiaria, è opportuno offrire loro assistenza sociale e legale senza discriminazioni.

 

Emendamento     22

Proposta di regolamento

Considerando 52

 

Testo della Commissione

Emendamento

(52)  Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari di protezione internazionale.

(52)  Occorre assicurare ai beneficiari di protezione internazionale l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale e la salute sessuale e riproduttiva.

 

Emendamento     23

Proposta di regolamento

Considerando 52 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(52 bis)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero altresì poter fruire dell'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e dell'erogazione degli stessi, ivi inclusi i servizi di informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.

 

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere liberamente ed effettivamente a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali, purché tali misure di integrazione siano facilmente accessibili e gratuite. La partecipazione alle misure in oggetto non dovrebbe mai arrecare pregiudizio ai diritti e agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e non dovrebbe mai costituire motivo di revisione, revoca, cessazione, rifiuto o mancato rinnovo dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Le sanzioni stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri relativamente alla mancata partecipazione alle misure di integrazione obbligatorie dovrebbero sempre essere proporzionate.

 

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.

soppresso

 

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria.

soppresso

 

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale è subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

3.  Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale può essere subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

 

Emendamento     28

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione.

4.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione.

 

Emendamento     29

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite per iscritto in una lingua che il beneficiario comprende e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29 sulla circolazione all'interno dell'Unione.

 

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni.

 

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni.

 

Emendamento     32

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano in una situazione comparabile.

1.  I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel suo territorio.

 

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

(a)  le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, il congedo familiare, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

 

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano;

(b)  la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano;

 

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  le opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro;

(c)  l'istruzione e le opportunità di formazione occupazionale, la formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro;

 

Emendamento     36

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

(d)  i servizi di consulenza e di accompagnamento forniti dai centri per l'impiego.

 

Emendamento     37

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le autorità competenti se necessario agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

3.  Le autorità competenti agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

 

Emendamento     38

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in quello Stato membro e che si trovano in una situazione comparabile.

2.  Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro.

 

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione.

L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione, che sono gratuite, disponibili e facilmente accessibili.

 

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.

soppresso

 

Emendamento     41

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.

(Non concerne la versione italiana)

 

Emendamento     42

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

Quanto prima e comunque entro cinque giorni, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

 

Emendamento     43

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

soppresso

 

Emendamento     44

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, dell'età e del grado di maturità. I cambi di dimora dei minori non accompagnati sono limitati al minimo.

4.  Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, dell'età e del grado di maturità. I cambi di dimora dei minori non accompagnati sono limitati al minimo ed è evitato il collocamento in centri di trattenimento amministrativo.

 

Emendamento     45

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile.

1.  I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili ai cittadini dello Stato membro.

 

Emendamento     46

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le prassi nazionali di distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale si applicano senza discriminazione nei loro confronti e garantiscono pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.

(Non concerne la versione italiana)

 

Emendamento     47

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che sono gratuiti e facilmente accessibili e che tengono conto delle loro esigenze particolari.

 

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione.

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione, a condizione che tali misure siano gratuite e facilmente accessibili e tengano conto delle esigenze particolari del beneficiario di protezione internazionale. La partecipazione alle misure di integrazione non arreca pregiudizio ai diritti e agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e non costituisce motivo di revisione, revoca, cessazione, rifiuto o mancato rinnovo dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e dei relativi diritti e obblighi.

 

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Riferimenti

COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

12.9.2016

Relatore per parere

       Nomina

Brando Benifei

9.9.2016

Esame in commissione

22.3.2017

 

 

 

Approvazione

3.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

7

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Flavio Zanonato

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Petra Kammerevert

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE

IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

41

+

ALDE

PPE

Verts/ALE

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Tatjana Ždanoka

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

 

7

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

 

4

0

EFDD

ENF

PPE

Laura Agea

Mireille D'Ornano, Dominique Martin

Ádám Kósa

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti