Commissione giuridica

 

2013/0049(COD)

18.9.2013

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE

( COM(2013)0078 – C7‑0042/2013 – 2013/0049(COD) )

Relatore per parere: Jiří Maštálka

 

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EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche e la presentazione del prodotto nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche, la composizione e la presentazione del prodotto nonché il principio di precauzione e tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

Motivazione

Il principio di precauzione (articolo 191 del TFUE), pilastro fondamentale dell'attuale legislazione UE in materia di sicurezza, deve essere mantenuto in vigore. Nella maggior parte dei casi, i consumatori europei e loro associazioni devono dimostrare il rischio insito nei prodotti di consumo non alimentari. Nel caso di misure adottate secondo il principio di precauzione, può essere chiesto agli operatori economici di dimostrare l'assenza di rischio. Per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato, in assenza del principio di precauzione l'adozione di misure adeguate di gestione dei rischi potrebbe costituire un problema in termini di messa in pratica di efficaci misure di vigilanza.

 

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di evitare sovrapposizioni con i requisiti di sicurezza e conflitti con altra legislazione dell'Unione, un prodotto conforme alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione intesa a tutelare la protezione della salute e della sicurezza delle persone va considerato sicuro a norma del presente regolamento.

(14) Al fine di evitare sovrapposizioni con i requisiti di sicurezza e conflitti con altra legislazione dell'Unione, un prodotto conforme alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione intesa a tutelare la protezione della salute e della sicurezza delle persone va considerato sicuro a norma del presente regolamento. Tale valutazione deve essere fondata sul principio di precauzione.

Motivazione

Il principio di precauzione (articolo 191 del TFUE), pilastro fondamentale dell'attuale legislazione UE in materia di sicurezza, deve essere mantenuto in vigore. Nella maggior parte dei casi, i consumatori europei e loro associazioni devono dimostrare il rischio insito nei prodotti di consumo non alimentari. Nel caso di misure adottate secondo il principio di precauzione, può essere chiesto agli operatori economici di dimostrare l'assenza di rischio. Per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato, in assenza del principio di precauzione l'adozione di misure adeguate di gestione dei rischi potrebbe costituire un problema in termini di messa in pratica di efficaci misure di vigilanza.

 

 

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati18.

(20) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati e la distruzione dei prodotti. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati18.

Motivazione

A tutela dei consumatori è importante eliminare definitivamente i prodotti dalla filiera di distribuzione e, quindi, autorizzarne la distruzione.

 

 

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Esso stabilisce un quadro legislativo orizzontale e a largo raggio per colmare le lacune, in particolare in attesa della revisione della vigente normativa specifica e per completare le disposizioni della normativa specifica vigente o futura, prevalentemente allo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei consumatori.

Motivazione

Ai fini di una protezione completa ed estesa della sicurezza e della salute dei consumatori, il nuovo regolamento deve fungere da dispositivo di sicurezza generale in grado di colmare le potenziali lacune della normativa specifica vigente o futura.

 

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera h

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione del servizio;

h) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione del servizio, ad eccezione degli impianti dei parchi di divertimento;

Motivazione

Gli impianti dei parchi di divertimento provocano numerosi incidenti gravi e devono, pertanto, essere contemplati dal presente regolamento.

 

 

 

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) le categorie di consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare i consumatori vulnerabili;

d) le categorie di consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare i consumatori vulnerabili quali i bambini, gli anziani e le persone disabili;

 

 

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) l'aspetto del prodotto e in particolare di quelli che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche.

e) l'aspetto e le caratteristiche dei prodotti, il loro imballaggio e il modo in cui essi sono presentati agli acquirenti, incluse le eventuali impressioni ingannevoli che potrebbero indurre gli utilizzatori a compiere azioni che comportano un rischio per la salute e la sicurezza, in particolare:

 

i) quando i prodotti, pur non essendo prodotti alimentari, vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche;

 

ii) quando i prodotti, pur non essendo destinati all'utilizzo da parte dei bambini, possono indurli a esaminarli, a entrare in contatto e a interagire con essi per via del loro aspetto e delle loro caratteristiche.

 

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi in termini di natura, composizione e uso previsto del prodotto;

[Cfr. emendamento relativo all'articolo 6, paragrafo 2, lettera h). Il testo è stato modificato].

 

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.

soppresso

[Cfr. emendamento relativo all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a bis)(nuova)].

 

 

 

 

 

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

1. I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto e dei suoi materiali di composizione o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. I fabbricanti appongono sui loro prodotti un numero di tipo, lotto, serie o altro, facilmente visibile e leggibile, che ne consenta l'identificazione; se la dimensione o la natura del prodotto non lo consentono essi forniscono le informazioni prescritte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6. I fabbricanti appongono sui loro prodotti un numero di tipo, lotto, serie o altro, facilmente visibile, leggibile e comprensibile, che ne consenta l'identificazione; se la dimensione o la natura del prodotto non lo consentono essi forniscono le informazioni prescritte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

 

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 9

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per informare i consumatori che sono a rischio a causa della sua non conformità delle precauzioni immediatamente necessarie e, se del caso, per ritirare o richiamare il prodotto. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

 

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;

(a) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4;

 

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 13

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esenzione da determinati obblighi di fabbricanti, importatori e distributori

soppresso

1. L'obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 e 5, non si applica quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) solo un numero limitato di prodotti ben identificati non è sicuro;

 

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è in grado di dimostrare che il rischio è sotto controllo e non può più mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

 

c) la causa del rischio presentato dal prodotto è tale che la sua conoscenza non è un'informazione utile per le autorità pubbliche.

 

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le situazioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

 

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 20 che determinano i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti per i quali, dato il basso livello di rischio, non è necessario riportare le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 3, sul prodotto stesso.

 

 

 

 

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di:

soppresso

(a) determinare i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza delle persone di cui al paragrafo 1;

 

(b) specificare i dati che gli operatori economici devono raccogliere e conservare mediante il sistema di tracciabilità di cui al paragrafo 2.

 

 

 

 

 

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

soppresso

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 3 per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla [insert date - data di entrata in vigore del presente regolamento].

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

 

 

PROCEDURA

Titolo

Sicurezza dei prodotti di consumo

Riferimenti

COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

12.3.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

12.3.2013

Relatore per parere

       Nomina

Jiří Maštálka

20.2.2013

Esame in commissione

8.7.2013

 

 

 

Approvazione

17.9.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Olle Schmidt