Commissione giuridica

 

2017/0003(COD)

5.10.2017

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)

( COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD) )

Relatore per parere: Pavel Svoboda

 

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore non accoglie con favore la proposta relativa al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (in prosieguo regolamento sull'ePrivacy).

 

Gli obiettivi concernenti l'istituzione di un mercato unico digitale (crescita, promozione dell'innovazione, rilancio dell'economia europea basata sui dati, "libero flusso dei dati" e promozione delle PMI) non vengono affatto raggiunti, anzi è vero il contrario. Molti modelli aziendali esistenti non sarebbero pertanto più praticabili.

 

La proposta conduce a una forte incoerenza giuridica con il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso regolamento generale sulla protezione dei dati) e con la proposta relativa al codice europeo delle comunicazioni elettroniche, inoltre contribuisce a un'estrema incertezza giuridica e a conseguenze illogiche nell'ambito dei dati personali.

 

La mancanza di coraggio e creatività e il mantenimento di vecchie strutture e convinzioni non sono buoni presupposti per realizzare un futuro digitale di successo.

 

Sarebbe opportuno che la proposta:

1)  abbia principalmente per oggetto la riservatezza delle comunicazioni;

2)  crei parità di condizioni nel settore delle comunicazione e si allinei alla situazione globale;

3)  non sia una "lex specialis" rispetto al regolamento generale sulla protezione dei dati, bensì lo integri;

4)  eviti la duplicazione delle strutture (ad esempio in materia di consenso, trasferimento di dati personali verso paesi terzi, sanzioni, CEPD, ecc.) rispetto al regolamento generale sulla protezione dei dati. I dati personali dovrebbero essere soggetti ad un unico regime giuridico. I dati delle comunicazioni aventi carattere di dati personali non dovrebbero in alcun caso ricevere un trattamento specifico. I dati di una stessa categoria dovrebbero essere soggetti al medesimo diritto/agli stessi principi. L'articolo 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati dovrebbe essere applicato in questo modo;

5)  sia orientata al futuro e sia allineata al codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

6)  prenda le distanze dalla focalizzazione sul consenso. Oggi il consenso non è più lo strumento giusto. Trasparenza, titolarità dei dati, soluzioni in materia di opt-out e di obiezione, introduzione di una nuova categoria di dati (ad esempio dati pseudonimizzati) o perlomeno una migliore differenziazione in base a dati anonimizzati, pseudonimizzati e criptati, questo sarebbe l'approccio migliore. Inoltre l'equilibrio tra la tutela della vita privata e le nuove tecnologie che era stato trovato nel regolamento generale sulla protezione dei dati rischia nuovamente di saltare, in quanto in vasti settori l'elaborazione dei dati autorizzata nel quadro del regolamento sulla protezione dei dati sarebbe soggetta a una forma ancora più rigorosa di consenso o addirittura vietata. Ciò è del tutto controproducente.

È da accogliere con favore il fatto che:

  il regolamento sull'ePrivacy venga adattato alla realtà tecnica e agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

  la Commissione integri nel campo di applicazione i servizi di comunicazione over-the-top ("OTT");

  la Commissione intenda sincronizzare la data di entrata in vigore con quella del regolamento generale sulla protezione dei dati. Di fatto le imprese non saranno in grado di darvi attuazione, soprattutto se dovessero persistere le complesse strutture ridondanti.

 

In particolare:

  soprattutto l'articolo 4 si basa sul codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza, il regolamento sull'ePrivacy non può essere applicato prima dell'approvazione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Tale errore di sistema va corretto;

  la proposta non distingue nettamente tra contenuti, dati e informazioni;

  la delimitazione tra il regolamento sull'ePrivacy e il regolamento generale sulla protezione dei dati non è chiara. Sotto il profilo della certezza del diritto occorre chiarire quando si applica uno strumento giuridico e quando l'altro, per garantire ai responsabili un regime giuridico più logico. Per questo motivo solo i dati personali contestuali alla comunicazione dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del regolamento sull'ePrivacy, come previsto nella direttiva 2002/58/CE. In tutti gli altri casi sarebbe applicabile il regolamento generale sulla protezione dei dati. A tal fine sarebbe necessario chiarire giuridicamente il momento in cui termina una comunicazione;

  è necessario tracciare una distinzione netta tra la riservatezza del contenuto delle comunicazioni e l'elaborazione dei dati (protezione dei dati), dato che il campo di applicazione del regolamento sull'ePrivacy include apparecchi e macchine collegati in rete. La proposta risulta poco chiara, in alcuni punti, a livello delle definizioni e dell'ambito di applicazione. Ciò è fonte di conseguenze non prevedibili e illogiche quanto alle ripercussioni sulla comunicazione da macchina a macchina (ad esempio, nell'industria automobilistica, nel settore della logistica o delle case intelligenti). Il confine tra la trasmissione di comunicazioni ai sensi dell'ePrivacy e il trasferimento di dati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati non è chiaro. Inoltre non è chiaro quale sia il significato del consenso per la comunicazione da macchina a macchina o viceversa;

  la proposta propone di sottoporre al consenso persino il trattamento di dati anonimi, il che è del tutto illogico e tecnicamente impossibile. A tale riguardo sarebbe stato opportuno ampliare il concetto implicito della pseudonimizzazione di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati;

  è altresì illogico il motivo per cui è necessario tutelare meglio i metadati (ePrivacy) rispetto ai dati sulla salute (regolamento generale sulla protezione dei dati);

  è inoltre incomprensibile l'introduzione di due sistemi sanzionatori per la stessa data;

  è necessario accertare se sia necessaria una deroga relativa alle attività a carattere domestico;

  la norma sui cookie proposta favorisce le grandi imprese e comporta svantaggi per le PMI (europee); sarebbe opportuno l'esatto contrario;

  la formulazione dell'articolo 5 potrebbe compromettere l'esistenza della posta elettronica.

 

In molti punti esiste un margine di miglioramento. Per questa ragione la commissione giuridica invita la commissione competente per il merito a prendere in considerazione i seguenti emendamenti.

 

 

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

 

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1)  L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") tutela il diritto fondamentale di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Il rispetto della riservatezza delle comunicazioni rappresenta una dimensione essenziale di tale diritto. La riservatezza delle comunicazioni elettroniche garantisce che le informazioni scambiate fra le parti e gli elementi esterni di tale comunicazione, compresi il momento, l'origine dell'invio e il destinatario, non siano rivelate a nessun'altra parte che non sia coinvolta nella comunicazione. Il principio di riservatezza dovrebbe applicarsi agli attuali e ai futuri mezzi di comunicazione, ivi compresi le chiamate, l'accesso a internet, le applicazioni di messaggistica istantanea, la posta elettronica, le chiamate telefoniche via internet e la messaggistica personale attraverso le piattaforme sociali.

1)  L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") tutela il diritto fondamentale di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Il rispetto della riservatezza delle comunicazioni rappresenta una dimensione essenziale di tale diritto. La riservatezza delle comunicazioni elettroniche garantisce che le informazioni scambiate fra le parti e gli elementi esterni di tale comunicazione, comprese le informazioni riguardanti il momento, l'origine dell'invio e il destinatario, non siano rivelate a nessun'altra parte diversa dalle parti della comunicazione. Il principio di riservatezza dovrebbe applicarsi agli attuali e ai futuri mezzi di comunicazione, ivi compresi le chiamate, l'accesso a internet, le applicazioni di messaggistica istantanea, i messaggi scambiati tra utenti all'interno della piattaforma di una rete sociale, la posta elettronica, le chiamate telefoniche via internet e la messaggistica personale attraverso le piattaforme sociali.

 

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2)  Il contenuto delle comunicazioni elettroniche può rivelare informazioni altamente sensibili in merito alle persone fisiche coinvolte nella comunicazione, dalle esperienze personali e le emozioni alle condizioni mediche, le preferenze sessuali e le opinioni politiche, la divulgazione delle quali potrebbe tradursi in un danno personale e sociale, in una perdita economica o nell'imbarazzo. Analogamente, i metadati derivati dalle comunicazioni elettroniche possono anch'essi rivelare informazioni estremamente sensibili e personali. Tali metadati includono i numeri chiamati, i siti web visitati, la geolocalizzazione, l'ora, la data e la durata di una chiamata effettuata, ecc., consentendo di trarre conclusioni precise relativamente alla vita privata delle persone coinvolte nella comunicazione elettronica, come le loro relazioni sociali, le loro abitudini e attività quotidiane, i loro interessi, gusti, ecc.

2)  Il contenuto delle comunicazioni elettroniche può rivelare informazioni altamente sensibili in merito alle persone fisiche coinvolte nella comunicazione, dalle esperienze personali e le emozioni alle condizioni mediche, le preferenze sessuali e le opinioni politiche, la divulgazione delle quali potrebbe tradursi in un danno personale e sociale, in una perdita economica o nell'imbarazzo. Analogamente, i metadati derivati dalle comunicazioni elettroniche possono anch'essi rivelare informazioni estremamente sensibili e personali. Tali metadati includono i numeri chiamati, i siti web visitati, la geolocalizzazione, l'ora, la data e la durata di una chiamata effettuata, ecc., consentendo di trarre conclusioni precise relativamente alla vita privata delle persone coinvolte nella comunicazione elettronica, come le loro relazioni sociali, le loro abitudini e attività quotidiane, i loro interessi, gusti, ecc. La tutela della riservatezza delle comunicazioni è una condizione essenziale per il rispetto di altri diritti e libertà fondamentali connessi, quali la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà di riunione e la libertà di espressione e di informazione.

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5)  Le disposizioni del presente regolamento precisano e integrano le norme generali sulla protezione dei dai personali stabilite dal regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda i dati afferenti alle comunicazioni elettroniche aventi carattere di dati personali. Il presente regolamento non abbassa pertanto il livello di tutela delle persone fisiche previsto dal regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche dovrebbe essere consentito solo in conformità al presente regolamento.

5)  Le disposizioni del presente regolamento precisano e integrano le norme generali sulla protezione dei dati personali stabilite dal regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda i dati afferenti alle comunicazioni elettroniche aventi carattere di dati personali. Il presente regolamento non può pertanto abbassare il livello di tutela delle persone fisiche previsto dal regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere consentito solo in conformità al presente regolamento e alla base giuridica da esso specificamente prevista.

 

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6)  Se da un lato i principi e le disposizioni principali della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22 restano generalmente validi, dall'altro tuttavia la direttiva non è stata interamente al passo con l'evoluzione della realtà tecnologica e di mercato, il che si è tradotto in una tutela incoerente o non abbastanza efficace della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni elettroniche. Tali sviluppi comprendono l'entrata sul mercato dei servizi di comunicazione elettronica che dal punto di vista del consumatore sono in grado di sostituire i servizi tradizionali ma che non sono soggetti al medesimo insieme di norme. Un ulteriore sviluppo riguarda le nuove tecniche che consentono di tracciare il comportamento in linea degli utenti finali, questione non disciplinata dalla direttiva 2002/58/CE. La direttiva 2002/58/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dal presente regolamento.

6)  Se da un lato i principi e le disposizioni principali della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22 restano generalmente validi, dall'altro tuttavia la direttiva non è stata interamente al passo con l'evoluzione della realtà tecnologica e di mercato, il che si è tradotto in una tutela incoerente o insufficiente della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate mediante i nuovi servizi. Tali sviluppi comprendono l'entrata sul mercato di servizi di comunicazione elettronica (quali i nuovi servizi basati su internet intesi a consentire le comunicazioni interpersonali, ad esempio il voice-over-IP, la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica basati sul web) che dal punto di vista del consumatore sono in grado di sostituire i servizi tradizionali ma che non sono soggetti al medesimo insieme di norme. Un ulteriore sviluppo riguarda le nuove tecniche che consentono di tracciare il comportamento in linea degli utenti finali, questione non disciplinata dalla direttiva 2002/58/CE. La direttiva 2002/58/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dal presente regolamento.

__________________

__________________

22 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

22 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

 

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7)  Entro i limiti consentiti dal presente regolamento, agli Stati membri dovrebbe essere consentito mantenere o introdurre disposizioni nazionali per precisare ulteriormente e chiarire l'applicazione delle norme del presente regolamento al fine di garantire un'applicazione effettiva nonché l'interpretazione di tali norme. Pertanto il margine di discrezionalità degli Stati membri dovrebbe mantenere un equilibrio fra la tutela della vita privata e dei dati personali e la libera circolazione dei dati delle comunicazioni elettroniche.

soppresso

 

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai dati delle comunicazioni elettroniche elaborati in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga nell'Unione o no. Inoltre, al fine di non privare gli utenti finali di una tutela efficace, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai dati delle comunicazioni elettroniche elaborati in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica erogati al di fuori dell'Unione a utenti finali ubicati nell'Unione.

9)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai dati delle comunicazioni elettroniche elaborati in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga nell'Unione o no. Inoltre, al fine di non privare gli utenti finali di una tutela efficace, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai dati delle comunicazioni elettroniche elaborati in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica erogati al di fuori dell'Unione a utenti finali ubicati nell'Unione. Ciò dovrebbe valere indipendentemente dal fatto che le comunicazioni elettroniche siano collegate o meno a un pagamento.

 

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

11)  I servizi fruiti a fini di comunicazione e i pertinenti mezzi tecnici di erogazione hanno avuto un'importante evoluzione. Gli utenti finali sostituiscono sempre più la telefonia tradizionale, i messaggi di testo (SMS) e i servizi di trasmissione di posta elettronica con servizi in linea equivalenti, quali il voice-over-IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web. Al fine di garantire una protezione efficace ed equa degli utenti finali quando fruiscono di servizi equivalenti sotto il profilo funzionale, il presente regolamento si avvale della definizione di servizi di comunicazione elettronica stabilita nella [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche24]. Tale definizione comprende non solo i servizi di accesso a internet e i servizi che consistono interamente o parzialmente nella trasmissione di segnali ma anche i servizi di comunicazione interpersonale che possono anche essere basati sul numero, quali per es. il voice-over-IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web. La tutela della riservatezza delle comunicazioni è fondamentale anche per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale accessori di altri servizi; pertanto dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento tali tipi di servizi aventi anche una funzionalità di comunicazione.

11)  I servizi fruiti a fini di comunicazione e i pertinenti mezzi tecnici di erogazione hanno avuto un'importante evoluzione. Gli utenti finali sostituiscono sempre più la telefonia tradizionale, i messaggi di testo (SMS) e i servizi di trasmissione di posta elettronica con servizi in linea equivalenti, quali il voice-over-IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web. Al fine di garantire una protezione efficace ed equa degli utenti finali quando fruiscono di servizi equivalenti sotto il profilo funzionale, il presente regolamento si avvale della definizione di servizi di comunicazione elettronica stabilita nella [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche24]. Tale definizione comprende non solo i servizi di accesso a internet e i servizi che consistono interamente o parzialmente nella trasmissione di segnali ma anche i servizi di comunicazione interpersonale che possono anche essere basati sul numero, quali per es. il voice-over-IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web. La tutela della riservatezza delle comunicazioni è fondamentale anche per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale accessori di altri servizi, come la messaggistica interna, i news feed, le cronologie e funzioni simili dei servizi online in cui vengono scambiati messaggi con altri utenti all'interno o all'esterno del servizio in questione (ovvero news feed e cronologie pubbliche e private); pertanto dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento tali tipi di servizi aventi anche una funzionalità di comunicazione.

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24 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (COM/2016/0590 final – 2016/0288 (COD) ).

24 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (COM/2016/0590 final – 2016/0288 (COD) ).

 

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13)  Lo sviluppo di tecnologie senza filo veloci ed efficienti ha promosso una maggior disponibilità di accessi pubblici alla rete grazie alle reti senza fili accessibili in spazi pubblici e semi-privati, come gli "hotspot" ubicati in diversi luoghi nelle città, nei grandi magazzini, nei centri commerciali e negli ospedali. Nella misura in cui tali reti di comunicazione sono accessibili a un gruppo indefinito di utenti finali, dovrebbe essere tutelata la riservatezza delle comunicazioni trasmesse attraverso tali reti. Il fatto che i servizi di comunicazione elettronica senza fili possano essere accessori di altri servizi non dovrebbe ostacolare la garanzia della tutela della riservatezza dei dati delle comunicazioni e dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai dati delle comunicazioni elettroniche che si avvalgono dei servizi di comunicazione elettronica e delle reti di comunicazione pubbliche. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia applicarsi a gruppi chiusi di utenti finali, quali le reti aziendali, il cui accesso è limitato ai membri dell'impresa.

13)  Lo sviluppo di tecnologie senza filo veloci ed efficienti ha promosso una maggior disponibilità di accessi pubblici alla rete grazie alle reti senza fili accessibili in spazi pubblici e semi-privati, come gli "hotspot" ubicati in diversi luoghi nelle città, nei grandi magazzini, nei centri commerciali, negli aeroporti, negli hotel, negli ospedali e in altri punti di accesso a internet simili. Nella misura in cui tali reti di comunicazione sono accessibili a un gruppo indefinito di utenti finali, dovrebbe essere adeguatamente tutelata la riservatezza delle comunicazioni trasmesse attraverso tali reti. Il fatto che i servizi di comunicazione elettronica senza fili possano essere accessori di altri servizi non dovrebbe ostacolare la garanzia della tutela della riservatezza dei dati delle comunicazioni e dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai dati delle comunicazioni elettroniche che si avvalgono dei servizi di comunicazione elettronica e delle reti di comunicazione pubbliche. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia applicarsi a gruppi chiusi di utenti finali, quali le reti aziendali, il cui accesso è limitato ai membri dell'impresa.

 

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

14)  I dati delle comunicazioni elettroniche dovrebbero essere definiti in modo sufficientemente ampio e tecnologicamente neutro da ricomprendere tutte le informazioni relative al contenuto trasmesso o scambiato (contenuto delle comunicazioni elettroniche) nonché le informazioni relative a un utente finale di servizi di comunicazione elettronica trattati al fine di trasmettere, distribuire o consentire lo scambio di contenuto delle comunicazioni elettroniche, compresi i dati atti a tracciare e identificare la fonte e la destinazione di una comunicazione, l'ubicazione geografica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione. Che i segnali siano trasmessi via filo, onde radio, mezzi ottici o elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti cablate, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compreso internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici, i dati relativi a tali segnali dovrebbero essere considerati metadati di comunicazioni elettroniche e quindi soggetti alle disposizioni del presente regolamento. I metadati delle comunicazioni elettroniche possono includere informazioni che costituiscono parte dell'abbonamento al servizio nel momento in cui tali informazioni sono elaborate ai fini di trasmissione, distribuzione o scambio di contenuto di comunicazioni elettroniche.

14)  I dati delle comunicazioni elettroniche dovrebbero essere definiti in modo sufficientemente ampio e tecnologicamente neutro da ricomprendere tutte le informazioni relative al contenuto trasmesso o scambiato (contenuto delle comunicazioni elettroniche) nonché le informazioni relative a un utente finale di servizi di comunicazione elettronica trattate al fine di trasmettere, distribuire o consentire lo scambio di contenuto delle comunicazioni elettroniche, compresi i dati atti a tracciare e identificare la fonte e la destinazione di una comunicazione, l'ubicazione geografica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione. Dovrebbero includere, inoltre, i dati relativi alla localizzazione, come ad esempio la posizione effettiva o desunta dell'apparecchiatura terminale, la posizione dell'apparecchiatura terminale da cui o a cui è stata effettuata una telefonata o una connessione a internet oppure i punti di accesso Wi-Fi a cui un dispositivo è connesso, nonché i dati necessari a identificare l'apparecchiatura terminale degli utenti finali. Che i segnali siano trasmessi via filo, onde radio, mezzi ottici o elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti cablate, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compreso internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici, i dati relativi a tali segnali dovrebbero essere considerati metadati di comunicazioni elettroniche e quindi soggetti alle disposizioni del presente regolamento. I metadati delle comunicazioni elettroniche possono includere informazioni che costituiscono parte dell'abbonamento al servizio nel momento in cui tali informazioni sono elaborate ai fini di trasmissione, distribuzione o scambio di contenuto di comunicazioni elettroniche.

 

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis)  I dati relativi alla localizzazione dell'apparecchiatura dovrebbero includere i dati trasmessi o conservati nell'apparecchiatura terminale generati da accelerometri, barometri, bussole, sistemi di posizionamento satellitare o sensori o dispositivi simili.

 

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

15)  I dati delle comunicazioni elettroniche dovrebbero essere trattati in modo riservato. Questo significa che, senza il consenso di tutte le parti coinvolte, dovrebbe essere proibita qualsiasi interferenza con la trasmissione dei dati delle comunicazioni elettroniche, sia direttamente con intervento umano o attraverso l'elaborazione automatizzata con macchine. Il divieto di intercettazione dei dati delle comunicazioni dovrebbe applicarsi durante la loro trasmissione, ossia fino alla ricezione del contenuto della comunicazione elettronica da parte del destinatario previsto. L'intercettazione dei dati delle comunicazioni elettroniche potrebbe avvenire, per esempio, quando una parte diversa dalle parti coinvolte nella comunicazione ascolta le chiamate, effettua la scansione o conserva il contenuto delle comunicazioni elettroniche o i metadati associati a fini diversi dallo scambio di comunicazioni. L'intercettazione avviene altresì quando terzi monitorano i siti web visitati, la tempistica delle visite, l'interazione con altri, ecc. senza il consenso dell'utente finale interessato. Mano a mano che la tecnologia evolve, aumentano anche le modalità tecniche di effettuare l'intercettazione. Queste modalità spaziano dall'installazione di attrezzature che raccolgono i dati da un'apparecchiatura terminale in zone mirate, quali i cosiddetti numeri IMSI (International Mobile Subscriber Identity) a programmi e tecniche che, per esempio, monitorano surrettiziamente le abitudini di navigazione al fine di creare profili di utenti finali. Fra gli altri esempi di intercettazione si annoverano la cattura dei dati del carico o i dati del contenuto da reti senza filo non cifrate, comprese le abitudini di navigazione, senza il consenso degli utenti finali.

15)  I dati delle comunicazioni elettroniche dovrebbero essere trattati in modo riservato. Questo significa che, senza il consenso di tutte le parti coinvolte, dovrebbe essere proibita qualsiasi interferenza con la trasmissione dei dati delle comunicazioni elettroniche, sia direttamente con intervento umano o attraverso l'elaborazione automatizzata con macchine. Il divieto di intercettazione dei dati delle comunicazioni dovrebbe applicarsi anche durante la loro trasmissione, ossia fino alla ricezione del contenuto della comunicazione elettronica da parte del destinatario previsto e in caso di conservazione. L'intercettazione dei dati delle comunicazioni elettroniche potrebbe avvenire, per esempio, quando una parte diversa dalle parti coinvolte nella comunicazione ascolta le chiamate, effettua la scansione o conserva il contenuto delle comunicazioni elettroniche o i metadati associati a fini diversi dallo scambio di comunicazioni. L'intercettazione avviene altresì quando terzi monitorano i siti web visitati, la tempistica delle visite, l'interazione con altri, ecc. senza il consenso dell'utente finale interessato. Mano a mano che la tecnologia evolve, aumentano anche le modalità tecniche di effettuare l'intercettazione. Queste modalità spaziano dall'installazione di attrezzature che raccolgono i dati da un'apparecchiatura terminale in zone mirate, quali i cosiddetti numeri IMSI (International Mobile Subscriber Identity) a programmi e tecniche che, per esempio, monitorano surrettiziamente le abitudini di navigazione al fine di creare profili di utenti finali. Fra gli altri esempi di intercettazione si annoverano la cattura dei dati del carico o i dati del contenuto da reti senza filo non cifrate, l'introduzione di annunci pubblicitari o di altri contenuti e l'analisi dei dati sul traffico dei consumatori, comprese le abitudini di navigazione, senza il consenso degli utenti finali.

 

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

16)  Il divieto di memorizzare comunicazioni non è inteso a vietare eventuali memorizzazioni automatiche, intermedie e temporanee di tali informazioni fintanto che ciò viene fatto unicamente a scopo di trasmissione nella rete di comunicazione elettronica. Non dovrebbe proibire neppure il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche atto a garantire la sicurezza e la continuità dei servizi di comunicazione elettronica, fra cui il controllo delle minacce alla sicurezza come la presenza di software maligni o il trattamento dei metadati per garantire i requisiti necessari di qualità del servizio, quali la latenza, il jitter, ecc.

16)  Il divieto di memorizzare comunicazioni non è inteso a vietare eventuali memorizzazioni automatiche, intermedie e temporanee di tali informazioni fintanto che ciò viene fatto unicamente a scopo di trasmissione nella rete di comunicazione elettronica. Non dovrebbe essere proibito neppure il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche atto a garantire la sicurezza e la continuità dei servizi di comunicazione elettronica, fra cui il controllo delle minacce alla sicurezza come la presenza di software maligni o il trattamento dei metadati per garantire i requisiti necessari di qualità del servizio, quali la latenza, il jitter, ecc. Laddove un tipo di trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche ai suddetti fini sia suscettibile di comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, prima di procedere al trattamento è opportuno effettuare una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati ed eventualmente consultare l'autorità di controllo, a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679.

 

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

17)  Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche può essere utile per le imprese, i consumatori e la società nel suo complesso. Rispetto alla direttiva 2002/58/CE il presente regolamento amplia le possibilità per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trattare i metadati delle comunicazioni elettroniche, previo consenso degli utenti finali. Gli utenti finali attribuiscono tuttavia grande importanza alla riservatezza delle loro comunicazioni, comprese le loro attività in linea e al fatto di voler controllare l'uso dei dati afferenti alle comunicazioni elettroniche a fini diversi dalla trasmissione della comunicazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di ottenere il consenso degli utenti finali al trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, che dovrebbe includere i dati sull'ubicazione del dispositivo generati al fine di ottenere e mantenere l'accesso e la connessione al servizio. I dati relativi alla localizzazione generati diversi da quelli connessi all'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica non dovrebbero essere considerati metadati. Fra gli esempi di usi commerciali dei metadati delle comunicazioni elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica si può annoverare la fornitura di mappe di calore, ossia una rappresentazione grafica dei dati per mezzo di colori che indicano la presenza di persone. Per mostrare i movimenti del traffico in alcune direzioni durante un determinato intervallo, è necessario un identificativo per collegare la posizione delle persone nei diversi intervalli. Tale identificativo mancherebbe se si usassero dati anonimi e il movimento non potrebbe essere visualizzato. Un siffatto uso dei metadati delle comunicazioni elettroniche potrebbe per esempio avvantaggiare le autorità pubbliche e gli operatori dei trasporti pubblici per definire gli sviluppi delle nuove infrastrutture in base all'uso e alla pressione sulle strutture esistenti. Laddove un tipo di trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, in particolare se ciò avviene per mezzo delle nuove tecnologie e tenuto contro della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e dei fini del trattamento, è suscettibile di comportare un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ed eventualmente consultare l'autorità di controllo, prima del trattamento, a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679.

17)  Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche può essere utile per le imprese, i consumatori e la società nel suo complesso. Rispetto alla direttiva 2002/58/CE il presente regolamento amplia le possibilità per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trattare i metadati delle comunicazioni elettroniche, previo consenso degli utenti finali. Gli utenti finali attribuiscono tuttavia grande importanza alla riservatezza delle loro comunicazioni, comprese le loro attività in linea e al fatto di voler controllare l'uso dei dati afferenti alle comunicazioni elettroniche a fini diversi dalla trasmissione della comunicazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di ottenere il consenso degli utenti finali al trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, che dovrebbe includere i dati sull'ubicazione del dispositivo generati al fine di ottenere e mantenere l'accesso e la connessione al servizio. I dati relativi alla localizzazione generati diversi da quelli connessi all'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica non dovrebbero essere considerati metadati. Fra gli esempi di usi commerciali dei metadati delle comunicazioni elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica si può annoverare la fornitura di mappe di calore, ossia una rappresentazione grafica dei dati per mezzo di colori che indicano la presenza di persone. Ciò dovrebbe avvenire in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679. Per mostrare i movimenti del traffico in alcune direzioni durante un determinato intervallo, può essere necessario un identificativo per collegare la posizione delle persone nei diversi intervalli. In caso di trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, si dovrebbe consultare l'autorità di controllo, a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679.

 

 

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

20)  Le apparecchiature terminali degli utenti finali delle reti di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione connessa all'uso di tali apparecchiature, in particolare conservata in tali apparecchiature o da esse emessa o richiesta o trattata per consentire il collegamento a un'altra apparecchiatura e/o ad apparecchiature di rete, rientrano nella sfera privata degli utenti finali per i quali si richiede la tutela ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Considerato che tali apparecchiature contengono o trattano informazioni suscettibili di rivelare dettagli relativi alle complessità emotive, politiche, sociali di una persona, compreso il contenuto delle comunicazioni, immagini, l'ubicazione delle persone mediante l'accesso alle capacità GPS del dispositivo, gli elenchi di contatti e altre informazioni in esso già conservate, le informazioni connesse a tale apparecchiatura necessitano di una tutela rafforzata della vita privata. Inoltre, i cosiddetti programmi spia, i bachi invisibili ("web bugs"), gli identificatori occulti e altri dispositivi analoghi possono introdursi nell'apparecchiatura terminale dell'utente finale a sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni, archiviare informazioni occulte o seguire le attività dell'utente. Le informazioni relative al dispositivo dell'utente finale possono anche essere raccolte in remoto a fini di identificazione e tracciabilità, mediante il ricorso a tecniche quali le impronte digitali per accedere al dispositivo, spesso senza la consapevolezza dell'utente finale e possono seriamente compromettere la vita privata di tali utenti finali. Le tecniche che monitorano surrettiziamente le azioni degli utenti finali, per esempio tracciandone le attività in linea o l'ubicazione della loro apparecchiatura terminale o che compromettono il funzionamento di tale apparecchiatura costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti finali. Pertanto qualsiasi interferenza con l'apparecchiatura terminale dell'utente finale dovrebbe essere consentita solo con il consenso dell'utente finale e a fini specifici e trasparenti.

20)  Le apparecchiature terminali degli utenti finali delle reti di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione connessa all'uso di tali apparecchiature, in particolare conservata in tali apparecchiature o da esse emessa o richiesta o trattata per consentire il collegamento a un'altra apparecchiatura e/o ad apparecchiature di rete, rientrano nella sfera privata degli utenti finali per i quali si richiede la tutela ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Considerato che tali apparecchiature contengono o trattano informazioni suscettibili di rivelare dettagli relativi alle complessità emotive, politiche, sociali di una persona, compresi il contenuto delle comunicazioni, immagini, l'ubicazione delle persone mediante l'accesso alle capacità GPS del dispositivo, gli elenchi di contatti e altre informazioni in esso già conservate, le informazioni connesse a tale apparecchiatura necessitano di una tutela rafforzata della vita privata. Inoltre, i cosiddetti programmi spia, i bachi invisibili ("web bugs"), gli identificatori occulti e altri dispositivi analoghi possono introdursi nell'apparecchiatura terminale dell'utente finale a sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni, archiviare informazioni occulte o seguire le attività dell'utente oppure per avviare talune operazioni o processi tecnici, spesso all'insaputa dell'utente. Le informazioni relative al dispositivo dell'utente finale possono anche essere raccolte in remoto a fini di identificazione e tracciabilità, mediante il ricorso a tecniche quali le impronte digitali per accedere al dispositivo, spesso senza la consapevolezza dell'utente finale e possono seriamente compromettere la vita privata di tali utenti finali. Le tecniche che monitorano surrettiziamente le azioni degli utenti finali, per esempio tracciandone le attività in linea o l'ubicazione della loro apparecchiatura terminale o che compromettono il funzionamento di tale apparecchiatura costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti finali. È necessario garantire un elevato grado di tutela della sfera privata, che sia uniforme per tutti gli utenti, riguardo al carattere privato e riservato dei contenuti, del funzionamento e dell'utilizzo delle apparecchiature terminali degli utenti. Pertanto qualsiasi interferenza con l'apparecchiatura terminale dell'utente finale dovrebbe essere consentita solo con il consenso dell'utente finale e a fini specifici, limitati e trasparenti.

 

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

21)  Le eccezioni all'obbligo di ottenere il consenso per avvalersi delle capacità di trattamento e conservazione dell'apparecchiatura terminale o per accedere alle informazioni in essa conservate dovrebbero essere limitate alle situazioni che comportano un'intrusione nella vita privata scarsa o nulla. Nella fattispecie, il consenso non dovrebbe essere richiesto per autorizzare la conservazione tecnica o l'accesso strettamente necessario e proporzionato per l'uso legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico espressamente richiesto dall'utente finale. Vi si può includere la conservazione dei marcatori per la durata di un'unica sessione stabilita su un sito web per tenere traccia di quanto inserito dall'utente finale in moduli in linea su diverse pagine. I marcatori possono anche costituire uno strumento legittimo e utile, per esempio per misurare il traffico in un sito. L'attività di controllo di configurazione da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione per erogare il servizio conformemente alle impostazioni dell'utente finale e la semplice registrazione del fatto che il dispositivo dell'utente finale non sia abilitato a ricevere il contenuto richiesto dall'utente finale non dovrebbero configurare un accesso a detto dispositivo o un uso delle capacità di elaborazione del dispositivo.

21)  Le eccezioni all'obbligo di ottenere il consenso per avvalersi delle capacità di trattamento e conservazione dell'apparecchiatura terminale o per accedere alle informazioni in essa conservate dovrebbero essere limitate alle situazioni che comportano un'intrusione nella vita privata scarsa o nulla. Nella fattispecie, il consenso non dovrebbe essere richiesto per autorizzare la conservazione tecnica o l'accesso strettamente necessario e proporzionato per il fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico espressamente richiesto dall'utente finale. Vi si può includere la conservazione dei marcatori per la durata di un'unica sessione stabilita su un sito web per tenere traccia di quanto inserito dall'utente finale in moduli in linea su diverse pagine. I marcatori possono anche costituire uno strumento legittimo e utile, per esempio per misurare il traffico in un sito da parte della persona fisica o giuridica responsabile del sito web ("analisi di prima parte").

 

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

21 bis)  I dati relativi all'ubicazione dell'apparecchiatura possono fornire informazioni molto dettagliate e intrusive sulla vita privata di una persona o le attività di un'organizzazione. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione provenienti da qualsiasi fonte, sia che si tratti di metadati delle comunicazioni elettroniche o di dati sull'ubicazione dell'apparecchiatura, dovrebbe essere effettuato sulla base di norme chiare.

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

22)  I metodi usati per fornire le informazioni e ottenere il consenso dell'utente finale dovrebbero essere il più possibile intuitivi. Considerata la diffusione dei marcatori e di altre tecniche di tracciatura, gli utenti finali ricevono sempre più richieste di consenso per conservare tali marcatori di tracciatura nelle apparecchiature terminali. Di conseguenza gli utenti finali sono subissati di richieste di consenso. L'uso di mezzi tecnici per dare il consenso, per esempio mediante impostazioni trasparenti e intuitive, può contribuire a risolvere il problema. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contemplare la possibilità di esprimere il consenso mediante le apposite impostazioni di un navigatore o di un'altra applicazione. Le scelte degli utenti finali nelle impostazioni relative alla vita privata di un navigatore o di un'altra applicazione dovrebbero essere vincolanti e applicabili nei confronti di terzi. I navigatori di rete sono un tipo di programma applicativo che consente di recuperare e presentare informazioni presenti sulla rete. Altri tipi di applicazioni, quali quelle che consentono di chiamare e scambiare messaggi o fornire indicazioni stradali, dispongono delle stesse capacità. I navigatori fungono da intermediario fra quanto avviene presso l'utente finale e il sito web. Da questa prospettiva si trovano in una posizione privilegiata per ricoprire un ruolo attivo nell'aiutare l'utente finale a controllare il flusso di informazioni da e verso l'apparecchiatura terminale. Più particolarmente, i navigatori web possono essere usati come controlli all'accesso, aiutando così gli utenti finali ad evitare che le informazioni relative alla loro apparecchiatura terminale (per es. cellulare, tablet o computer) siano consultate o conservate.

22)  I metodi usati per fornire le informazioni e ottenere il consenso dell'utente finale dovrebbero essere il più possibile intuitivi. Considerata la diffusione dei marcatori e di altre tecniche di tracciatura, gli utenti finali ricevono sempre più richieste di consenso per conservare tali marcatori di tracciatura nelle apparecchiature terminali. Di conseguenza gli utenti finali sono subissati di richieste di consenso. L'uso di mezzi tecnici per dare il consenso, per esempio mediante impostazioni trasparenti e intuitive, può contribuire a risolvere il problema. Il presente regolamento dovrebbe pertanto impedire l'uso dei cosiddetti "cookie walls" e delle strisce sui marcatori, che non aiutano gli utenti a mantenere il controllo sui loro dati personali e sulla riservatezza né a essere informati riguardo ai loro diritti. Esso dovrebbe contemplare la possibilità di esprimere il consenso mediante specifiche tecniche, come ad esempio le apposite impostazioni di un navigatore o di un'altra applicazione. Tali impostazioni dovrebbero includere le scelte relative alla conservazione delle informazioni nelle apparecchiature terminali dell'utente nonché un segnale inviato dal navigatore o altra applicazione che indichi ad altre parti le preferenze dell'utente. Le scelte degli utenti nelle impostazioni relative alla vita privata di un navigatore o di un'altra applicazione dovrebbero essere vincolanti e applicabili nei confronti di terzi. I navigatori di rete sono un tipo di programma applicativo che consente di recuperare e presentare informazioni presenti sulla rete. Altri tipi di applicazioni, quali quelle che consentono di chiamare e scambiare messaggi o fornire indicazioni stradali, dispongono delle stesse capacità. I navigatori fungono da intermediario fra quanto avviene presso l'utente finale e il sito web. Da questa prospettiva si trovano in una posizione privilegiata per ricoprire un ruolo attivo nell'aiutare l'utente a controllare il flusso di informazioni da e verso l'apparecchiatura terminale. Più particolarmente, i navigatori web, le applicazioni o i sistemi operativi mobili possono essere usati come esecutori delle scelte degli utenti finali, aiutando così gli utenti finali ad evitare che le informazioni relative alla loro apparecchiatura terminale (per es. cellulare, tablet o computer) siano consultate o conservate.

 

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

23)  I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita sono disciplinati all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679. Attualmente le impostazioni predefinite per i marcatori nella maggior parte dei navigatori sono del tipo "accetta tutti i marcatori". I fornitori di programmi che consentono il recupero e la presentazione di informazioni presenti in rete dovrebbero quindi essere obbligati a configurare il programma affinché esso preveda l'opzione volta a impedire che terzi conservino informazioni sull'apparecchiatura terminale, spesso presentata come "rifiuta tutti i marcatori di terzi". Gli utenti finali dovrebbero avere a disposizione un insieme di opzioni di impostazione della vita privata comprese fra la più restrittiva (per es. "non accettare mai marcatori") e la meno restrittiva (per es. "accetta sempre i marcatori") e una posizione intermedia (per es. "rifiuta i marcatori di terzi" o "accetta solo i marcatori di prima parte"). Tali impostazioni della vita privata dovrebbero essere presentate in modo facilmente visibile e intelligibile.

23)  I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione per impostazione predefinita sono disciplinati all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679. Attualmente le impostazioni predefinite per i marcatori nella maggior parte dei navigatori sono del tipo "accetta tutti i marcatori". I fornitori di programmi che consentono il recupero e la presentazione di informazioni presenti in rete dovrebbero quindi essere obbligati a configurare il programma affinché esso preveda l'opzione volta a impedire per impostazione predefinita il tracciamento su domini multipli e la conservazione delle informazioni sull'apparecchiatura terminale da parte di terzi, spesso presentata come "rifiuta tutti i tracciatori e i marcatori di terzi". Gli utenti finali dovrebbero avere a disposizione, come impostazione predefinita, un insieme di opzioni di impostazione della vita privata comprese fra la più restrittiva (per es. "non accettare mai tracciatori e marcatori") e la meno restrittiva (per es. "accetta sempre i tracciatori e i marcatori") e una posizione intermedia (per es. "rifiuta tutti i tracciatori e i marcatori non strettamente necessari alla fornitura di un servizio espressamente richiesto dall'utente" o "rifiuta qualsiasi tracciamento su domini multipli"). Tali opzioni potrebbero anche essere ancor più differenziate. Le impostazioni relative alla vita privata dovrebbero inoltre includere opzioni per consentire all'utente di decidere, ad esempio, se Flash, JavaScript o software simili possano essere eseguiti, se un sito web possa raccogliere dati di geolocalizzazione dall'utente o se possa accedere a componenti hardware specifici come una webcam o un microfono. Tali impostazioni della vita privata dovrebbero essere presentate in modo facilmente visibile, obiettivo e intelligibile.

 

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

24)  Affinché i navigatori possano ottenere il consenso degli utenti finali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, per esempio, per conservare i marcatori di terzi, essi dovrebbero fra l'altro, richiedere un'azione chiara e affermativa da parte dell'utente finale dell'apparecchiatura terminale a significare il libero accordo, specificamente informato e univoco, alla conservazione e all'accesso di tali marcatori da e verso l'apparecchiatura terminale. Tale azione può essere considerata affermativa per esempio se gli utenti finali sono tenuti a selezionare attivamente l'opzione "accetta marcatori di terzi" per confermare il loro accordo, ricevendo informazioni sufficienti per effettuare la scelta. A tal fine è necessario che i fornitori di programmi che consentono l'accesso a internet, al momento dell'installazione informino gli utenti finali della possibilità di scegliere le impostazioni relative alla vita privata fra le diverse opzioni, chiedendo loro di effettuare una selezione. Le informazioni comunicate non dovrebbero dissuadere gli utenti finali dal selezionare le impostazioni di vita privata più restrittive e dovrebbero includere informazioni pertinenti in merito ai rischi associati al consenso a conservare i marcatori di terzi nel computer, compresa la compilazione di registri di lungo periodo contenenti la cronologia di navigazione sul lungo periodo degli utenti e l'uso di tali dati per presentare pubblicità mirata. I navigatori sono invitati a dotarsi di modi semplici per modificare le impostazioni di vita privata in qualsiasi momento durante l'uso e consentire all'utente di consentire eccezioni (elenco positivo) per taluni siti web o specificare quali marcatori di siti web (terzi) si accettano o si rifiutano.

soppresso

 

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

25)  L'accesso alle reti di comunicazione elettronica esige l'emissione regolare di alcuni pacchetti di dati al fine di aprire o mantenere una connessione con la rete o con altri dispositivi della rete. I dispositivi devono inoltre disporre di un indirizzo unico assegnato onde essere identificabili su tale rete. Gli standard senza filo e cellulari contemplano analoghe emissioni di segnali attivi contenenti identificativi unici, quali un indirizzo MAC, i codici IMEI (International Mobile Station Equipment Identity), IMSI, ecc. Un'unica stazione di base senza filo (ossia un'emittente e una ricevente), come un punto d'accesso senza filo, ha un intervallo specifico entro il quale tali informazioni possono essere catturate. Esistono fornitori di servizi che offrono servizi di tracciamento sulla base della scansione delle informazioni connesse all'apparecchiatura con diverse funzionalità, compreso il conteggio delle persone, la comunicazione di dati relativi al numero di persone in attesa, la determinazione del numero di persone presenti in una data zona, ecc. Tali informazioni possono essere usate a fini più intrusivi, come l'invio di messaggi commerciali agli utenti finali, per esempio al momento in cui entrano nei negozi, con offerte personalizzate. Anche se alcune di queste funzionalità non comportano rischi elevati per la vita privata, altre possono essere lesive, come per esempio quelle che tracciano le persone nel tempo, anche in merito a visite ripetute di luoghi specifici. I fornitori che seguono queste pratiche dovrebbero affiggere avvisi ben visibili al limitare della zona coperta con i quali si informano gli utenti finali che entrano nella zona delimitata che la tecnologia è operativa entro un dato perimetro, la finalità del tracciamento, il nominativo del responsabile e l'esistenza di eventuali misure a disposizione dell'utente finale per minimizzare o bloccare la raccolta. Qualora siano raccolti dati personali a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 si dovrebbero comunicare informazioni supplementari.

25)  L'accesso alle reti di comunicazione elettronica esige l'emissione regolare di alcuni pacchetti di dati al fine di aprire o mantenere una connessione con la rete o con altri dispositivi della rete. I dispositivi devono inoltre disporre di un indirizzo unico assegnato onde essere identificabili su tale rete. Gli standard senza filo e cellulari contemplano analoghe emissioni di segnali attivi contenenti identificativi unici, quali un indirizzo MAC, i codici IMEI (International Mobile Station Equipment Identity), IMSI, ecc. Un'unica stazione di base senza filo (ossia un'emittente e una ricevente), come un punto d'accesso senza filo, ha un intervallo specifico entro il quale tali informazioni possono essere catturate. Esistono fornitori di servizi che offrono servizi di tracciamento sulla base della scansione delle informazioni connesse all'apparecchiatura con diverse funzionalità, compreso il conteggio delle persone, la comunicazione di dati relativi al numero di persone in attesa, la determinazione del numero di persone presenti in una data zona, ecc. Tali informazioni possono essere usate a fini più intrusivi, come l'invio di messaggi commerciali agli utenti finali, per esempio al momento in cui entrano nei negozi, con offerte personalizzate. Anche se alcune di queste funzionalità non comportano rischi elevati per la vita privata, altre possono essere lesive, come per esempio quelle che tracciano le persone nel tempo, anche in merito a visite ripetute di luoghi specifici. I fornitori che seguono queste pratiche dovrebbero affiggere avvisi ben visibili al limitare della zona coperta con i quali si informano gli utenti finali che entrano nella zona delimitata che la tecnologia è operativa entro un dato perimetro, comunicando inoltre la finalità del tracciamento, il nominativo del responsabile e l'esistenza di eventuali misure a disposizione dell'utente finale per minimizzare o bloccare la raccolta. Qualora siano raccolti dati personali a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, si dovrebbero comunicare informazioni supplementari. Inoltre, tali fornitori dovrebbero ottenere il consenso dell'utente finale oppure rendere immediatamente anonimi i dati, limitando nel contempo la finalità a un mero conteggio statistico entro un tempo e uno spazio limitati e offrendo possibilità efficaci di non adesione.

 

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

26)  Laddove il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, questo dovrebbe prevedere la possibilità che l'Unione o gli Stati membri, a determinate condizioni, possano limitare i diritti e gli obblighi, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia di specifici interessi pubblici, compresa la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica nonché la prevenzione, la ricerca, l'accertamento o il perseguimento dei reati o l'esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia e la prevenzione delle minacce alla sicurezza pubblica e ad altri obiettivi di rilievo di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un interesse economico o finanziario importante dell'Unione o di uno Stato membro, o un monitoraggio, un'ispezione o una funzione regolatrice connessa all'esercizio dell'autorità ufficiale competente per tali interessi. Il presente regolamento non pregiudica quindi la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di adottare altre misure, se necessario e proporzionato, a salvaguardia degli interessi pubblici suddetti, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero prevedere procedure apposite per agevolare le richieste legittime delle autorità competenti, se pertinente, anche tenendo conto del ruolo del rappresentante designato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.

26)  Laddove il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, questo dovrebbe prevedere la possibilità che l'Unione o gli Stati membri, a determinate condizioni, possano limitare i diritti e gli obblighi, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia di specifici interessi pubblici, compresa la sicurezza nazionale (ossia la sicurezza dello Stato), la difesa, la sicurezza pubblica nonché la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o l'esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia e la prevenzione delle minacce alla sicurezza pubblica e ad altri obiettivi di rilievo di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un interesse economico o finanziario importante dell'Unione o di uno Stato membro, o un monitoraggio, un'ispezione o una funzione regolatrice connessa all'esercizio dell'autorità ufficiale competente per tali interessi. Il presente regolamento non pregiudica quindi la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di adottare altre misure, se necessario e proporzionato, a salvaguardia degli interessi pubblici suddetti, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. La cifratura e altre misure di sicurezza sono essenziali per garantire la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni elettroniche e la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme. Le misure adottate dagli Stati membri non dovrebbero comportare per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica oneri suscettibili di tradursi in un indebolimento della sicurezza e della cifratura delle loro reti e dei loro servizi. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero prevedere procedure apposite per agevolare le richieste legittime delle autorità competenti, se pertinente, anche tenendo conto del ruolo del rappresentante designato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.

 

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

32 bis)  Le comunicazioni ai rappresentanti eletti o alle autorità pubbliche su questioni inerenti alla politica pubblica, alla legislazione o ad altre attività delle istituzioni democratiche non dovrebbero essere considerate commercializzazione diretta ai fini del presente regolamento.

 

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

33)  Si dovrebbero prevedere salvaguardie a tutela degli utenti finali contro le comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta che costituiscono un'intrusione nella vita privata degli utenti finali. Il grado di intrusione nella vita privata e di disturbo è considerato abbastanza simile indipendentemente dall'ampia gamma di tecnologie e canali usati per trasmettere tali comunicazioni elettroniche, siano essi sistemi automatici di chiamata e comunicazione, applicazioni di messaggistica istantanea, posta elettronica, SMS, MMS, Bluetooth, ecc. Si giustifica pertanto la richiesta di consenso all'utente finale prima di inviare comunicazioni elettroniche commerciali a fini di commercializzazione diretta al fine di tutelare le persone dall'intrusione nella loro vita privata nonché il loro interesse legittimo. La certezza del diritto e la necessità di garantire che le norme che tutelano dalle comunicazioni elettroniche indesiderate siano "a prova di futuro" giustificano l'esigenza di definire un unico insieme di norme che non varino a seconda della tecnologia usata per trasmettere tali comunicazioni non richieste, garantendo nel contempo un livello di tutela equivalente per tutti i cittadini in tutta l'Unione. È tuttavia ragionevole consentire l'uso dei recapiti di posta elettronica nell'ambito di una relazione commerciale esistente finalizzato alla proposta di prodotti o servizi analoghi. Tale possibilità dovrebbe applicarsi alla stessa impresa che ha ottenuto i recapiti elettronici a norma del regolamento (UE) 2016/679.

33)  Si dovrebbero prevedere salvaguardie a tutela degli utenti finali contro le comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta che costituiscono un'intrusione nella vita privata degli utenti finali. Il grado di intrusione nella vita privata e di disturbo è considerato abbastanza simile indipendentemente dall'ampia gamma di tecnologie e canali usati per trasmettere tali comunicazioni elettroniche, siano essi sistemi automatici di chiamata e comunicazione, applicazioni di messaggistica istantanea, posta elettronica, SMS, MMS, Bluetooth, ecc. Si giustifica pertanto la richiesta di consenso all'utente finale prima di inviare comunicazioni elettroniche commerciali a fini di commercializzazione diretta al fine di tutelare le persone dall'intrusione nella loro vita privata nonché di tutelare il loro interesse legittimo. La certezza del diritto e la necessità di garantire che le norme che tutelano dalle comunicazioni elettroniche indesiderate siano "a prova di futuro" giustificano l'esigenza di definire un unico insieme di norme che non varino a seconda della tecnologia usata per trasmettere tali comunicazioni non richieste, garantendo nel contempo un livello di tutela equivalente per tutti i cittadini in tutta l'Unione. È tuttavia ragionevole consentire l'uso dei recapiti di posta elettronica nell'ambito di una relazione commerciale esistente finalizzato alla proposta di prodotti o servizi analoghi. Tale possibilità dovrebbe applicarsi alla stessa impresa che ha ottenuto i recapiti elettronici a norma del regolamento (UE) 2016/679 e solo per un periodo di tempo limitato.

 

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

35)  Onde consentire di revocare agevolmente il consenso, le persone fisiche o giuridiche che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta dovrebbero visualizzare un collegamento o un indirizzo di posta elettronica valido di facile fruizione affinché gli utenti finali possano revocare il loro consenso. Le persone fisiche o giuridiche che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta mediante chiamate vocali e chiamate effettuate da sistemi automatici di chiamata e comunicazione dovrebbero visualizzare il loro identificativo di linea al quale l'impresa può essere contattata o presentare un codice specifico che identifichi il fatto che la chiamata ha carattere commerciale.

35)  Onde consentire di revocare agevolmente il consenso, le persone fisiche o giuridiche che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta dovrebbero visualizzare un collegamento o un indirizzo di posta elettronica valido di facile fruizione affinché gli utenti finali possano revocare il loro consenso. Le persone fisiche o giuridiche che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta mediante chiamate vocali e chiamate effettuate da sistemi automatici di chiamata e comunicazione dovrebbero visualizzare il loro identificativo di linea al quale l'impresa può essere contattata e presentare un codice specifico che identifichi il fatto che la chiamata ha carattere commerciale.

 

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

37)  I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazione elettronica dovrebbero informare gli utenti finali delle misure a loro disposizione per proteggere la sicurezza delle loro comunicazioni, ad esempio attraverso l'uso di particolari tipi di programmi o tecniche di cifratura. L'obbligo di informare gli utenti finali su particolari rischi relativi alla sicurezza non esonera il fornitore di servizi dall'obbligo di prendere, a sue proprie spese, provvedimenti adeguati ed immediati per rimediare a tutti i nuovi rischi imprevisti relativi alla sicurezza e ristabilire il normale livello di sicurezza del servizio. La fornitura all'abbonato di informazioni sui rischi relativi alla sicurezza dovrebbe essere gratuita. La sicurezza è valutata alla luce dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

37)  I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazione elettronica dovrebbero effettuare il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche in modo da prevenire l'accesso, la divulgazione o la modifica non autorizzati, garantire la possibilità di accertare tale accesso, divulgazione o modifica non autorizzati e assicurare, inoltre, che i suddetti dati delle comunicazioni elettroniche siano protetti attraverso l'uso di particolari tipi di programmi e tecniche di cifratura. L'obbligo di informare gli utenti finali su particolari rischi relativi alla sicurezza non esonera il fornitore di servizi dall'obbligo di prendere, a sue proprie spese, provvedimenti adeguati ed immediati per rimediare a tutti i nuovi rischi imprevisti relativi alla sicurezza e ristabilire il normale livello di sicurezza del servizio. La fornitura all'abbonato di informazioni sui rischi relativi alla sicurezza dovrebbe essere gratuita. La sicurezza è valutata alla luce dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679. Gli obblighi previsti all'articolo 40 del [codice europeo delle comunicazioni elettroniche] dovrebbero valere per tutti i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la sicurezza delle reti e dei servizi e i relativi obblighi di sicurezza.

 

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

40)  Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, ogni autorità di controllo dovrebbe avere il potere di imporre sanzioni anche amministrative pecuniarie in caso di violazione del regolamento, in aggiunta o in sostituzione di misure appropriate imposte dall'autorità di controllo ai sensi del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere le relative sanzioni amministrative pecuniarie, che dovrebbero essere stabilite dall'autorità di controllo competente per ogni singolo caso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione e delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Per stabilire una sanzione amministrativa a norma del presente regolamento, un'impresa dovrebbe essere conforme a quanto disposto agli articoli 101 e 102 del trattato.

40)  Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, ogni autorità di controllo dovrebbe avere il potere di imporre sanzioni, incluse sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di violazione del regolamento, in aggiunta o in sostituzione di misure appropriate imposte dall'autorità di controllo ai sensi del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere le relative sanzioni amministrative pecuniarie, che dovrebbero essere stabilite dall'autorità di controllo competente per ogni singolo caso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione e delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Ai fini della determinazione di una sanzione amministrativa a norma del presente regolamento, per impresa si dovrebbe intendere un'impresa ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato. Dovrebbe essere vietato imporre una doppia sanzione per violazione sia del regolamento (UE) 2016/279 che del presente regolamento.

 

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1

Articolo 1

Oggetto

Oggetto

1.  Il presente regolamento stabilisce norme in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche per quanto attiene alla fornitura e all'uso di servizi di comunicazione elettronica, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni nonché la tutela delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali.

1.  Il presente regolamento stabilisce norme in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche per quanto attiene alla fornitura e all'uso di servizi di comunicazione elettronica, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni nonché la tutela delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali.

2.  Il presente regolamento garantisce la libera circolazione dei dati delle comunicazioni elettroniche e dei servizi di comunicazione elettronica nell'Unione, i quali non sono limitati né proibiti per motivi connessi al rispetto della vita privata e delle comunicazioni delle persone fisiche e giuridiche nonché la tutela delle persone fisiche per quanto attiene al trattamento dei dati personali.

2.  Il presente regolamento garantisce, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, la libera circolazione dei dati delle comunicazioni elettroniche e dei servizi di comunicazione elettronica nell'Unione, i quali non sono limitati né proibiti per motivi connessi al rispetto della vita privata e delle comunicazioni delle persone fisiche e giuridiche nonché alla tutela delle persone fisiche per quanto attiene al trattamento dei dati personali.

3.  Quanto disposto dal presente regolamento precisa e integra il regolamento (UE) 2016/679 stabilendo norme specifiche ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2.

3.  Quanto disposto dal presente regolamento integra il regolamento (UE) 2016/679 stabilendo le norme specifiche necessarie ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, tranne nel caso in cui il presente regolamento preveda disposizioni speciali.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Ambito di applicazione materiale

Ambito di applicazione materiale

1.  Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali.

1.  Il presente regolamento si applica:

 

(a)  al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali o da esse trattate, indipendentemente dall'obbligo di pagamento da parte degli utenti finali;

 

(b)  alle informazioni trasmesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali, ivi conservate, raccolte presso le stesse, da esse trattate o ad esse connesse in altro modo, ove non siano tutelate a norma del regolamento (UE) 2016/679.

2.  Il presente regolamento non si applica:

2.  Il presente regolamento non si applica:

(a)  alle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione;

(a)  alle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione;

(b)  alle attività degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo II, del trattato sull'Unione europea;

(b)  alle attività degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo II, del trattato sull'Unione europea;

(c)  ai servizi di comunicazione elettronica non accessibili al pubblico;

(c)  ai servizi di comunicazione elettronica non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679;

(d)  alle attività delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse;

(d)  alle attività delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse;

3.  Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione europea è disciplinato dal regolamento (UE) 00/0000 [nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001].

3.  Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione europea è disciplinato dal regolamento (UE) 00/0000 [nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001].

4.  Il presente regolamento non pregiudica pertanto l'applicazione della direttiva 2000/31/CE26, in particolare delle norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.

4.  Il presente regolamento non pregiudica pertanto l'applicazione della direttiva 2000/31/CE26, in particolare delle norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.

5.  Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2014/53/UE.

5.  Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2014/53/UE.

________________

________________

26 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

26 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

 

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Ambito di applicazione e rappresentante territoriali

Ambito di applicazione e rappresentante territoriali

1.  Il presente regolamento si applica:

1.  Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'articolo 2 qualora l'utente finale sia ubicato nell'Unione.

(a)  alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica a utenti finali nell'Unione, indipendentemente dall'obbligo di pagamento da parte degli utenti finali;

 

(b)  all'utilizzo di tali servizi;

 

(c)  alla tutela delle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali ubicati nell'Unione.

 

2.  Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica non sia ubicato nell'Unione, esso designa per iscritto un rappresentante nell'Unione.

2.  Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica, il fornitore di un elenco pubblico, il fornitore di programmi che consentono comunicazioni elettroniche o la persona che raccolga informazioni trasmesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali, ivi conservate, raccolte presso le stesse, da esse trattate o ad esse connesse in altro modo non siano ubicati nell'Unione, esso designa per iscritto un rappresentante nell'Unione a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/679.

3.  Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui sono ubicati gli utenti finali di tali servizi di comunicazione elettronica.

3.  Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui sono ubicati gli utenti finali di tali servizi di comunicazione elettronica.

4.  Il rappresentante ha il potere di rispondere a domande e fornire informazioni oltre o in vece del fornitore rappresentato, in particolare alle autorità di controllo e agli utenti finali, in merito a tutte le questioni connesse al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche al fine di garantire la conformità con il presente regolamento.

4.  Il rappresentante è autorizzato dal fornitore che rappresenta e riceve da questi le informazioni pertinenti per rispondere a domande e fornire informazioni oltre o in vece del fornitore rappresentato, in particolare alle autorità di controllo, alle autorità giurisdizionali e agli utenti finali, in merito a tutte le questioni connesse alle attività di cui all'articolo 2 al fine di garantire la conformità con il presente regolamento.

5.  La designazione di un rappresentante a norma del paragrafo 2 lascia impregiudicate le azioni legali che potrebbero essere promosse contro una persona fisica o giuridica che effettua il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica erogati al di fuori dell'Unione verso utenti finali ubicati nell'Unione.

5.  La designazione di un rappresentante a norma del paragrafo 2 lascia impregiudicate le azioni legali che potrebbero essere promosse contro una persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui all'articolo 2 al di fuori dell'Unione verso utenti finali ubicati nell'Unione.

 

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  "metadati delle comunicazioni elettroniche", i dati trattati in una rete di comunicazione elettronica per trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche compresi i dati usati per tracciare e identificare la fonte e il destinatario di una comunicazione, i dati relativi alla localizzazione del dispositivo generati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione;

(c)  "metadati delle comunicazioni elettroniche", i dati trattati in una rete di comunicazione elettronica per trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche compresi, a titolo esemplificativo, i dati usati per tracciare e identificare la fonte e il destinatario di una comunicazione, i dati relativi alla localizzazione del dispositivo generati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione; sono inclusi i dati trasmessi o emessi dall'apparecchiatura terminale per identificare le comunicazioni dell'utente finale e/o l'apparecchiatura terminale nella rete e per consentirle di connettersi a tale rete o a un altro dispositivo;

 

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  "comunicazioni di commercializzazione diretta", qualsiasi forma di pubblicità, scritta od orale, inviata a uno o più utenti identificati o identificabili di servizi di comunicazione elettronica, anche mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione;

(f)  "comunicazioni di commercializzazione diretta", qualsiasi forma di comunicazione commerciale, scritta od orale, inviata a uno o più utenti identificati o identificabili di servizi di comunicazione elettronica, anche mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione con o senza intervento umano, nonché mediante posta elettronica, SMS, ecc.;

 

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Capo II – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

TUTELA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NONCHÈ DELLE INFORMAZIONI CONSERVATE NELLE APPARECCHIATURE TERMINALI

TUTELA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NONCHÈ DELLE INFORMAZIONI TRATTATE DALLE LORO APPARECCHIATURE TERMINALI E CONNESSE AD ESSE

 

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 5

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

Articolo 5

Riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche

Riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche

I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento.

1.  I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o qualsiasi trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte di persone diverse dagli utenti finali, a prescindere dal fatto che tali dati siano in transito o conservati, salvo ove consentito dal presente regolamento.

 

1 bis.  Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica mettono in atto le misure tecniche e organizzative definite all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, per salvaguardare l'integrità delle apparecchiature terminali e la sicurezza e la vita privata degli utenti, i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica mettono in atto misure appropriate, in base al rischio e allo stato dell'arte, per impedire ragionevolmente la distribuzione, tramite le loro reti o i loro servizi, dei programmi maligni di cui all'articolo 7, lettera a), della direttiva 2013/40/UE.

 

1 ter.  La riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche include anche le comunicazioni delle apparecchiature terminali e da macchina a macchina, quando riguardano un utente.

 

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 6

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Trattamento consentito dei dati delle comunicazioni elettroniche

Trattamento lecito dei dati delle comunicazioni elettroniche

1.  I fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica possono trattare i dati delle comunicazioni elettroniche se:

1.  I fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica possono trattare i dati delle comunicazioni elettroniche solo alle seguenti condizioni:

(a)  necessario per realizzare la trasmissione della comunicazione, per la durata necessaria a tal fine, oppure

(a)  se strettamente necessario da un punto di vista tecnico per realizzare la trasmissione della comunicazione, per la durata necessaria a tal fine e se i dati sono conservati in formato binario; oppure

(b)  se necessario per mantenere o ripristinare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica o rilevare problemi e/o errori tecnici nella trasmissione di comunicazioni elettroniche, per la durata necessaria a tal fine.

(b)  se strettamente necessario da un punto di vista tecnico per mantenere o ripristinare la disponibilità, integrità, riservatezza e sicurezza delle rispettive reti o dei rispettivi servizi di comunicazione elettronica o per rilevare problemi e/o errori tecnici nella trasmissione di comunicazioni elettroniche, per la durata necessaria a tal fine; oppure

 

(b bis)  se il trattamento produce effetti unicamente in relazione all'utente che ha richiesto il servizio e non incide negativamente sui diritti fondamentali di altri utenti, ove l'utente interessato abbia prestato il suo consenso al trattamento dei dati delle sue comunicazioni elettroniche, nella misura in cui il fine in questione non possa essere realizzato senza il trattamento di tali metadati.

2.  I fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono trattare i metadati delle comunicazioni elettroniche se:

2.  I fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono trattare i metadati delle comunicazioni elettroniche solo alle seguenti condizioni:

(a)  necessario per soddisfare i requisiti di qualità obbligatori a norma della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche] o del regolamento (UE) 2015/212028, per la durata necessaria a tal fine; oppure

(a)  se strettamente necessario per soddisfare i requisiti di qualità obbligatori a norma della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche] o del regolamento (UE) 2015/212028, per la durata tecnicamente necessaria a tal fine; oppure

(b)  se necessario a fini di fatturazione, calcolo di pagamenti di interconnessione, rilevamento o arresto di un uso fraudolento o abusivo dei servizi di comunicazione elettronica o di abbonamento agli stessi; oppure

(b)  se strettamente necessario a fini di fatturazione, calcolo di pagamenti di interconnessione, rilevamento o arresto di un uso illecito, fraudolento o abusivo dei servizi di comunicazione elettronica o di abbonamento agli stessi; oppure

(c)  se l'utente finale ha prestato il suo consenso al trattamento dei metadati delle sue comunicazioni per uno o più fini specificati, compresa l'erogazione di servizi di traffico a tali utenti finali, purché il o i fini in questione non possano essere realizzati mediante un trattamento anonimizzato delle informazioni.

(c)  se l'utente finale, dopo avere ricevuto in un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile tutte le informazioni pertinenti riguardo al trattamento previsto, fornite separatamente rispetto alle condizioni del fornitore, ha prestato il suo consenso preventivo al trattamento dei metadati delle sue comunicazioni per uno o più fini specificati, compresa l'erogazione di servizi di traffico a tali utenti finali, purché il o i fini in questione non possano essere realizzati senza il trattamento di tali metadati.

3.  I fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono trattare il contenuto delle comunicazioni elettroniche solo:

3.  I fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono trattare il contenuto delle comunicazioni elettroniche solo:

(a)  a fini di erogazione di un servizio specifico a un utente finale, se l'utente finale o gli utenti finali hanno prestato il loro consenso al trattamento del contenuto delle loro comunicazioni e l'erogazione del servizio non può essere realizzata senza il trattamento di tale contenuto; oppure

(a)  a fini di erogazione di un servizio specifico richiesto dall'utente finale, se l'utente finale ha prestato il suo consenso preventivo al trattamento del contenuto delle sue comunicazioni e l'erogazione del servizio non può essere realizzata senza il trattamento di tale contenuto da parte del fornitore e il consenso non era una condizione di accesso a un servizio o di utilizzo dello stesso; oppure

(b)  se tutti gli utenti finali interessati hanno prestato il loro consenso al trattamento del contenuto delle loro comunicazioni elettroniche per uno o più fini specificati che non possono essere realizzati mediante il trattamento anonimizzato delle informazioni e il fornitore ha consultato l'autorità di controllo. Si applica l'articolo 36, punti 2) e 3), del regolamento (UE) 2016/679 alla consultazione dell'autorità di controllo.

(b)  se tutti gli utenti finali interessati hanno prestato il loro consenso preventivo al trattamento del contenuto delle loro comunicazioni elettroniche per uno o più fini specificati che non possono essere realizzati mediante il trattamento anonimizzato delle informazioni e il fornitore ha consultato l'autorità di controllo. Alla consultazione dell'autorità di controllo si applica l'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/679.

 

3 bis.  Per l'erogazione di un servizio espressamente richiesto dall'utente finale di un servizio di comunicazione elettronica per un utilizzo puramente personale o professionale di carattere personale, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica può effettuare il trattamento dei dati della comunicazione elettronica esclusivamente ai fini dell'erogazione del servizio espressamente richiesto e senza il consenso di tutti gli utenti solo quando tale trattamento richiesto produce effetti soltanto in relazione all'utente finale che ha richiesto il servizio e non incide negativamente sui diritti fondamentali di un altro utente o di altri utenti. Tale consenso specifico da parte dell'utente finale impedisce al fornitore di effettuare il trattamento dei dati in questione per altri scopi.

________________

________________

28 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

28 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

 

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 7

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Conservazione e cancellazione dei dati delle comunicazioni elettroniche

Conservazione e cancellazione dei dati delle comunicazioni elettroniche

1.  Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), il fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche cancella il contenuto delle comunicazioni elettroniche o anonimizza tali dati dopo che il o i destinatari previsti hanno ricevuto il contenuto della comunicazione elettronica. Tali dati possono essere registrati o conservati dagli utenti finali o da un terzo da essi incaricato di registrare, conservare o trattare altrimenti tali dati, a norma del regolamento (UE) 2016/679.

1.  Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), il fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche cancella il contenuto delle comunicazioni elettroniche o anonimizza tali dati dopo che il o i destinatari previsti hanno ricevuto il contenuto della comunicazione elettronica. Tali dati possono essere registrati o conservati dagli utenti finali o da un terzo specifico da essi incaricato di registrare, conservare o trattare altrimenti tali dati, a norma del regolamento (UE) 2016/679.

2.  Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e c), il fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche cancella i metadati delle comunicazioni elettroniche o anonimizza tali dati quando non sono più necessari al fine di trasmettere una comunicazione.

2.  Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e c), il fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche cancella i metadati delle comunicazioni elettroniche o anonimizza tali dati quando non sono più necessari al fine di trasmettere una comunicazione.

3.  Se il trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche avviene a fini di fatturazione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), i pertinenti metadati possono essere conservati fino alla fine del periodo nel quale una fattura può essere legalmente contestata o un pagamento può essere preteso, conformemente al diritto nazionale.

3.  Se il trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche avviene a fini di fatturazione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), i dati strettamente necessari possono essere conservati fino alla fine del periodo nel quale una fattura può essere legalmente contestata o un pagamento può essere preteso, conformemente al diritto nazionale.

 

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 8

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

Tutela delle informazioni conservate nell'apparecchiatura terminale relative agli utenti finali

Tutela delle informazioni conservate nell'apparecchiatura terminale degli utenti finali, connesse a tali apparecchiature e da esse trattate

1.  L'uso delle capacità di trattamento e conservazione dell'apparecchiatura terminale e la raccolta di informazioni dall'apparecchiatura terminale degli utenti finali, comprese informazioni relative ai programmi e i componenti, da parte di una parte diversa dall'utente finale, è proibita, eccetto per i seguenti motivi:

1.  L'uso delle capacità di trattamento e conservazione dell'apparecchiatura terminale e la raccolta di informazioni dall'apparecchiatura terminale degli utenti finali, o la messa a disposizione delle informazioni tramite l'apparecchiatura terminale, comprese informazioni relative ai programmi e i componenti o da essi generate e qualunque altro dato delle comunicazioni elettroniche che identifichi gli utenti finali, da parte di una parte diversa dall'utente finale, è proibita, eccetto per i seguenti motivi:

(a)  se necessario al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica su una rete di comunicazione elettronica; oppure

(a)  se strettamente necessario al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica su una rete di comunicazione elettronica nell'ambito della quale i dati sono conservati in formato binario; oppure

(b)  se l'utente finale ha prestato il suo consenso; oppure

(b)  se tutti gli utenti finali hanno prestato il loro specifico consenso preventivo, che non è obbligatorio ai fini dell'accesso al servizio;

(c)  se necessario per erogare un servizio della società dell'informazione richiesto dall'utente finale; oppure

(c)  se strettamente necessario per erogare un servizio della società dell'informazione richiesto dall'utente finale, per la durata necessaria a tale fine, a condizione che l'erogazione dello specifico servizio non possa essere realizzata senza il trattamento di tale contenuto da parte del fornitore; oppure

(d)  se necessario per misurare il pubblico del web, purché tale misurazione sia effettuata dal fornitore del servizio della società dell'informazione richiesto dall'utente finale.

(d)  se strettamente necessario per misurare il pubblico del web del servizio della società dell'informazione richiesto dall'utente finale, purché tale misurazione sia effettuata dal fornitore o per suo conto, oppure da un'agenzia indipendente di analisi dei dati del web che agisca nel pubblico interesse o per una finalità scientifica, e a condizione inoltre che nessun dato personale sia reso accessibile ad altre parti e che tale misurazione del pubblico del web non comporti il tracciamento dell'utente finale nei diversi servizi della società dell'informazione e rispetti i diritti fondamentali dell'utente finale;

 

(d bis)  se i dati sono cancellati sollecitamente non appena la finalità della raccolta cessa di esistere;

 

(d ter)  se strettamente necessario dal punto di vista tecnico per un aggiornamento della sicurezza, purché:

 

i)  tali aggiornamenti non modifichino in alcun modo la funzionalità di componenti e programmi o le impostazioni relative alla vita privata scelte dall'utente;

 

ii)  l'utente sia informato in anticipo a ogni installazione di un tale aggiornamento; e

 

iii)  l'utente abbia la possibilità di posticipare o disabilitare l'installazione automatica di tali aggiornamenti;

 

(d quater)  se strettamente necessario per personalizzare i servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali e da questi espressamente richiesti.

 

Le lettere a), c) e d) sono limitate a situazioni che comportano un'intrusione solo molto limitata o nulla nella vita privata o in altri diritti fondamentali.

 

A nessun utente finale è negato l'accesso a servizi o funzionalità della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che i servizi siano a pagamento o meno, per il fatto che l'utente non ha prestato il proprio consenso a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, lettera b), al trattamento di dati che non strettamente necessari per la funzionalità richiesta dall'utente finale.

2.  La raccolta delle informazioni emesse dall'apparecchiatura terminale per consentirne la connessione a un altro dispositivo o a un'apparecchiatura di rete è proibita, eccetto se:

2.  La raccolta delle informazioni emesse dall'apparecchiatura terminale per consentirne la connessione a un altro dispositivo o a un'apparecchiatura di rete è proibita, eccetto nei casi seguenti:

(a)  effettuata esclusivamente al fine di e per il tempo necessario a stabilire una connessione; oppure

(a)  se effettuata esclusivamente stabilire una connessione richiesta dall'utente finale, unicamente per il tempo necessario a stabilirla e solo a tale fine; oppure

 

(a bis)  se l'utente finale ha prestato il suo consenso; oppure

 

(a ter)  se i dati sono anonimizzati e i rischi sono adeguatamente attenuati.

(b)  se è visualizzato un avviso chiaro e ben visibile, inteso a informare almeno delle modalità, delle finalità, del responsabile e di ogni altra informazione richiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 679/2016, della raccolta di dati personali nonché di ogni misura a disposizione dell'utente finale dell'apparecchiatura terminale per arrestare o minimizzare tale raccolta.

(b)  se tutte le informazioni pertinenti riguardo al trattamento previsto sono fornite in un avviso chiaro e di agevole lettura, separatamente rispetto alle condizioni del fornitore, che illustri almeno i dettagli delle modalità di raccolta delle informazioni e indichi la finalità della raccolta, il responsabile e ogni altra informazione richiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 qualora siano raccolti dati personali.

La raccolta di tali informazioni è subordinata all'applicazione di opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi, conformemente a quanto disposto all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

La raccolta di tali informazioni è subordinata all'applicazione di opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi, conformemente a quanto disposto all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

 

2 bis.  Ai fini del paragrafo 2, lettera a ter), sono attuati i seguenti controlli per attenuare i rischi:

 

(a)  la finalità della raccolta dei dati dall'apparecchiatura terminale è limitata al mero conteggio statistico;

 

(b)  il tracciamento è limitato nel tempo e nello spazio nella misura strettamente necessaria alla finalità;

 

(c)  i dati sono cancellati o anonimizzati immediatamente dopo la realizzazione della finalità; e

 

(d)  agli utenti finali sono offerte possibilità efficaci di non adesione.

3.  Le informazioni da comunicare agli interessati a norma del paragrafo 2, lettera b), possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme della raccolta.

3.  Le informazioni da comunicare agli interessati a norma del paragrafo 2, lettera b), possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme della raccolta.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di stabilire le informazioni da comunicare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di stabilire le informazioni da comunicare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

 

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 9

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

Articolo 9

Consenso

Consenso

1.  Si applica la definizione di consenso e le relative condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 11, e all'articolo 7, del regolamento (UE) 2016/679.

1.  Si applicano la definizione di consenso e le relative condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 11, e all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/679.

2.  Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, laddove tecnicamente possibile e praticabile, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il consenso può essere espresso mediante le opportune impostazioni di un'applicazione informatica che consente l'accesso a internet.

2.  Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, laddove tecnicamente possibile e praticabile, in particolare ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il consenso può essere espresso mediante le specifiche tecniche dei servizi di comunicazione elettronica. Qualora l'utente finale utilizzi tali specifiche tecniche, esse sono vincolanti e applicabili nei confronti di qualsiasi altra parte.

3.  Gli utenti finali che hanno acconsentito al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), dispongono della facoltà di revocare tale consenso in qualsiasi momento, conformemente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, e ogni sei mesi viene loro rammentata tale possibilità, finché prosegue il trattamento.

3.  Gli utenti finali che hanno espresso il loro consenso al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a bis), dispongono della facoltà di revocare tale consenso in qualsiasi momento, conformemente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. La revoca del consenso è altrettanto agevole quanto l'espressione del consenso; inoltre, tale possibilità dovrebbe essere rammentata agli utenti finali ogni sei mesi, finché prosegue il trattamento.

 

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 10

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

Articolo 10

Informazioni e opzioni da fornire per le impostazioni relative alla vita privata

Informazioni e opzioni da fornire per le impostazioni relative alla vita privata - tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita

1.  I programmi immessi sul mercato che consentono le comunicazioni elettroniche, compreso il recupero e la presentazione di informazioni in rete, offrono l'opzione di impedire che terzi conservino informazioni sull'apparecchiatura terminale di un utente finale o trattino le informazioni già conservate su detta apparecchiatura.

1.  I programmi immessi sul mercato che consentono le comunicazioni elettroniche, compreso il recupero e la presentazione di informazioni in rete:

(- a)  offrono l'opzione di impedire che terzi conservino informazioni sull'apparecchiatura terminale di un utente finale o trattino le informazioni già conservate su detta apparecchiatura;

 

(a)  offrono, per impostazione predefinita, impostazioni a tutela della vita privata per impedire che altre parti conservino informazioni sull'apparecchiatura terminale di un utente o trattino le informazioni già conservate su detta apparecchiatura;

 

(b)  informano l'utente, al momento dell'installazione, della possibilità di modificare o confermare le impostazioni relative alla vita privata di cui alla lettera a) richiedendo il consenso dell'utente riguardo a un'impostazione, e gli offrono la possibilità di farlo;

 

(c)  rendono l'impostazione di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter facilmente accessibile durante l'utilizzo del programma; e

 

(d)  offrono all'utente la possibilità di prestare un consenso specifico mediante le impostazioni dopo l'installazione del programma.

2.  All'installazione il programma informa l'utente finale delle impostazioni relative alla vita privata e per proseguire nell'installazione richiede il consenso dell'utente per una data impostazione.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), le impostazioni includono un segnale trasmesso alle altre parti per informarle delle impostazioni dell'utente relative alla vita privata. Tali impostazioni sono vincolanti e applicabili nei confronti di qualsiasi altra parte.

 

Il comitato europeo per la protezione dei dati pubblica linee guida per stabilire quali specifiche tecniche e metodi di segnalazione soddisfano le condizioni per la prestazione del consenso e l'opposizione a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

3.  Qualora un programma sia già installato al 25 maggio 2018, i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatti al momento del primo aggiornamento del programma e comunque non oltre il 25 agosto 2018.

3.  Qualora un programma sia già installato al 25 maggio 2018, i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatti al momento del primo aggiornamento del programma e comunque non oltre il 25 agosto 2018.

 

 

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Il programma deve garantire che il consenso espresso da un utente finale in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prevalga sulle impostazioni scelte in fase di installazione del programma.

 

Il programma non deve bloccare il trattamento dei dati legalmente autorizzato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d) o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), indipendentemente dalle impostazioni del navigatore.

 

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 11

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

Articolo 11

Restrizioni

Restrizioni

1.  Il diritto dell'Unione o dello Stato membro può limitare per mezzo di una misura legislativa l'ambito di applicazione degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 5 a 8 se siffatta limitazione rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e costituisce una misura necessaria, appropriata e proporzionata in una società democratica intesa a salvaguardare uno o più interessi pubblici ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2016/679 o un monitoraggio, un'ispezione o una funzione regolamentare in relazione all'esercizio dell'autorità ufficiale per tali interessi.

1.  Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui il fornitore è soggetto può limitare per mezzo di una misura legislativa l'ambito di applicazione degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 5 a 8 se siffatta limitazione rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e costituisce una misura necessaria, appropriata e proporzionata in una società democratica intesa a salvaguardare uno o più interessi pubblici ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2016/679 o un monitoraggio, un'ispezione o una funzione regolamentare in relazione all'esercizio dell'autorità ufficiale per tali interessi.

 

1 bis.  In particolare, qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche almeno conformi all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile.

2.  I fornitori di servizi di comunicazione elettronica adottano procedure interne intese a rispondere alle richieste di accesso ai dati delle comunicazioni elettroniche degli utenti finali in base a una misura legislativa adottata ai sensi del paragrafo 1. Su richiesta forniscono alla competente autorità di controllo informazioni su dette procedure, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulla loro risposta.

2.  I fornitori di servizi di comunicazione elettronica adottano procedure interne intese a rispondere alle richieste di accesso ai dati delle comunicazioni elettroniche degli utenti finali in base a una misura legislativa adottata ai sensi del paragrafo 1. I fornitori rispondono alle richieste di accesso in conformità con i requisiti giuridici vigenti dove il prestatore di servizi ha la sua sede principale ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Per le richieste provenienti da uno Stato membro in cui il prestatore di servizi non è stabilito, saranno rispettati i meccanismi transfrontalieri per le richieste nell'ambito di convenzioni di assistenza giudiziaria o a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale. Senza pregiudizio per gli obblighi previsti dall'ordinamento di uno Stato membro in materia di informazione delle competenti autorità di contrasto, i fornitori forniscono su richiesta alla competente autorità di controllo informazioni su dette procedure, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulla loro risposta.

 

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 15

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

Articolo 15

Elenchi pubblici

Elenchi pubblici

1.   I fornitori di elenchi pubblici ottengono il consenso degli utenti finali aventi natura di persone fisiche per inserire i loro dati personali nell'elenco e quindi ottengono il consenso da tali utenti finali per l'inserimento dei dati per categorie di dati personali nella misura in cui tali dati sono pertinenti al fine perseguito dall'elenco quale determinato dal fornitore del servizio. I fornitori conferiscono a tali utenti finali aventi natura di persone fisiche i mezzi per accertare, rettificare e cancellare tali dati.

1.  I fornitori di elenchi pubblici o di servizi di comunicazione elettronica ottengono il consenso preventivo degli utenti finali aventi natura di persone fisiche per inserire i loro dati personali nell'elenco al fine di organizzare i dati personali per categoria, nella misura in cui tali dati sono pertinenti al fine perseguito dall'elenco. I fornitori conferiscono a tali utenti i mezzi per accertare, rettificare e cancellare tali dati o per revocare in qualunque momento il loro consenso.

2.  I fornitori di elenchi pubblici comunicano agli utenti finali aventi natura di persone fisiche e i cui dati sono presenti nell'elenco, le funzioni di ricerca disponibili dell'elenco e ottengono il consenso degli utenti finali prima di abilitare tali funzioni di ricerca connesse ai loro propri dati.

2.  I fornitori di elenchi pubblici comunicano agli utenti finali aventi natura di persone fisiche e i cui dati sono presenti nell'elenco le funzioni di ricerca disponibili dell'elenco e ottengono il consenso degli utenti finali prima di abilitare tali funzioni di ricerca connesse ai loro propri dati.

3.  I fornitori di elenchi pubblici prevedono che gli utenti finali aventi natura di persone giuridiche abbiano la possibilità di contestare l'inserimento nell'elenco dei dati a esse relativi. I fornitori conferiscono a tali utenti finali aventi natura di persone giuridiche i mezzi per accertare, rettificare e cancellare tali dati.

3.  I fornitori di elenchi pubblici prevedono che gli utenti finali aventi natura di persone giuridiche abbiano la possibilità di contestare l'inserimento nell'elenco dei dati a esse relativi. I fornitori conferiscono a tali utenti finali aventi natura di persone giuridiche i mezzi per accertare, rettificare e cancellare tali dati.

4.  La possibilità che gli utenti finali non siano inclusi in un elenco pubblico o di accertare, rettificare e cancellare tutti i dati a essi connessi è offerta a titolo gratuito.

4.  La possibilità che gli utenti finali non siano inclusi in un elenco pubblico o di accertare, rettificare e cancellare tutti i dati a essi connessi è offerta a titolo gratuito.

 

 

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le persone fisiche o giuridiche possono avvalersi dei servizi di comunicazione elettronica al fine di inviare comunicazioni di commercializzazione diretta a utenti finali aventi natura di persone fisiche che hanno espresso il loro consenso.

1.  L'utilizzo da parte di persone fisiche o giuridiche dei servizi di comunicazione elettronica, tra cui le chiamate vocali, i sistemi automatici di chiamata e di comunicazione, inclusi i sistemi semi-automatizzati che collegano il chiamato a un operatore, i fax, la posta elettronica o qualsiasi altro utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica al fine di effettuare comunicazioni indesiderate o di commercializzazione diretta a utenti finali, è consentito solo nei confronti degli utenti finali che hanno espresso il loro consenso preventivo.

 

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri prodotti o servizi analoghi, solamente se ai clienti è offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi gratuitamente e agevolmente a tale uso. Il diritto di obiezione è dato al momento della raccolta e ogniqualvolta si invii un messaggio.

2.  Allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche unicamente a scopi di commercializzazione diretta di propri prodotti o servizi analoghi, per un periodo non superiore a 12 mesi e solamente se ai clienti è offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi gratuitamente e agevolmente a tale uso. Il cliente è informato in merito al diritto di obiezione, e gli viene data la possibilità di esercitare agevolmente tale diritto al momento della raccolta e ogniqualvolta si invii un messaggio.

 

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  presentano l'identità di una linea alla quale possono essere contattati; oppure

(a)  presentano l'identità di una linea alla quale possono essere contattati; e

 

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Le comunicazioni di commercializzazione indesiderate devono essere chiaramente riconoscibili come tali e indicare l'identità della persona fisica o giuridica che trasmette la comunicazione o per conto della quale la comunicazione è trasmessa. Tali comunicazioni contengono tutte le informazioni necessarie affinché i destinatari possano esercitare il loro diritto di opporsi a ulteriori messaggi commerciali scritti o orali.

 

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire per legge che l'effettuazione di chiamate di commercializzazione diretta vocali verso utenti finali aventi natura di persone fisiche è consentita solo nel rispetto degli utenti finali che sono persone naturali che non hanno espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni.

soppresso

 

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di servizi di comunicazione per trasmettere comunicazioni di commercializzazione diretta informano gli utenti finali della natura commerciale della comunicazione e dell'identità della persona giuridica o fisica per conto della quale è trasmessa la comunicazione e forniscono ai destinatari le informazioni necessarie affinché possano esercitare agevolmente il loro diritto di revoca del consenso a ricevere ulteriori messaggi commerciali.

6.  Le persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di servizi di comunicazione per trasmettere comunicazioni di commercializzazione diretta informano gli utenti finali della natura commerciale della comunicazione e dell'identità della persona giuridica o fisica per conto della quale è trasmessa la comunicazione e forniscono ai destinatari le informazioni necessarie affinché possano esercitare gratuitamente e in un modo altrettanto agevole quanto la prestazione del consenso il loro diritto di revoca del consenso a ricevere ulteriori messaggi commerciali o il loro diritto di obiezione.

 

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

Articolo 17

Informazioni sui rischi relativi alla sicurezza rilevati

Informazioni sui rischi relativi alla sicurezza rilevati

Nel caso in cui esista un particolare rischio di compromettere la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica ne informa gli utenti finali e, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, comunica agli utenti finali tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili.

Nel caso in cui esistano un particolare rischio o una minaccia significativa suscettibili di compromettere la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica rispetta gli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 40 della direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

 

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

Articolo 21

Ricorsi

Ricorsi

1.  Fatto salvo ogni altro rimedio amministrativo o giudiziario, tutti gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica dispongono degli stessi rimedi di cui agli articoli 77, 78 e 79 del regolamento (UE) 2016/679.

1.  Fatto salvo ogni altro rimedio amministrativo o giudiziario, tutti gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica dispongono degli stessi rimedi di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/679.

2.  Tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dagli utenti finali i cui interessi sono lesi dalle violazioni del presente regolamento e aventi un interesse legittimo nella cessazione o nella proibizione delle presunte violazioni, compreso un fornitore di servizi di comunicazione che protegga i propri interessi commerciali legittimi, hanno il diritto di intentare un'azione legale contro tali violazioni.

2.  Tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dagli utenti finali i cui interessi sono lesi dalle violazioni del presente regolamento e aventi un interesse legittimo nella cessazione o nella proibizione delle presunte violazioni, compreso un fornitore di servizi di comunicazione che protegga i propri interessi commerciali legittimi, hanno il diritto di intentare un'azione legale contro tali violazioni.

 

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 22

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica che hanno subito un danno materiale o immateriale in conseguenza di una violazione del presente regolamento, hanno il diritto di ricevere un risarcimento da parte del responsabile della violazione per il danno subito, se dimostrano che l'evento dannoso non è loro in alcun modo imputabile, a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679.

Si applica l'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679.

Motivazione

La questione della responsabilità e del diritto al risarcimento è già disciplinata dall'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679. Le disposizioni introdotte all'articolo 22 della proposta di regolamento costituiscono un'estensione e un'ulteriore precisazione dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679 e fanno della proposta in esame una lex specialis.

 

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 23

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23

soppresso

Condizioni generali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie

 

1.  Ai fini del presente articolo, il capo VII del regolamento (UE) 2016/679 si applica alle violazioni del presente regolamento.

 

2.  In conformità al paragrafo 1, la violazione delle seguenti disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

 

(a)  gli obblighi di tutte le persone fisiche o giuridiche che effettuano il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche a norma dell'articolo 8;

 

(b)  gli obblighi dei fornitori di programmi che consentono le comunicazioni elettroniche, a norma dell'articolo 10;

 

(c)  gli obblighi dei fornitori di elenchi pubblici a norma dell'articolo 15;

 

(c)  gli obblighi di tutte le persone fisiche o giuridiche che si avvalgono del servizio di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 16.

 

3.  Le violazioni del principio della riservatezza delle comunicazioni, del trattamento consentito dei dati delle comunicazioni elettroniche, dei termini ultimi previsti per la cancellazione in conformità degli articoli 5, 6 e 7, a norma del paragrafo 1, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

 

4.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni per le violazioni degli articoli 12, 13, 14 e 17.

 

5.  In conformità del paragrafo 18, l'inosservanza di un ordine da parte di un'autorità di controllo è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

 

6.  Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 18, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongono se e in quale misura possano essere imposte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.

 

7.  L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.

 

8.  Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia imposta dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie imposte dalle autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie imposte devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro il [xxx] e comunicano sollecitamente ogni successiva modifica.

 

Motivazione

Le condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679. Le precisazioni contenute nel testo in esame modificano l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 e creano un doppio regime. Tale struttura duplice renderebbe più difficile la corretta applicazione del diritto da parte delle autorità di controllo e del giudice e potrebbe dar luogo a disparità di trattamento.

 

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis (nuovo)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 bis

 

Si applica l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679.

Motivazione

Le condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679. Le precisazioni contenute nel testo in esame modificano l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 e creano un doppio regime. Tale struttura duplice renderebbe più difficile la corretta applicazione del diritto da parte delle autorità di controllo e del giudice e potrebbe dar luogo a disparità di trattamento.

 

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 24

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24

soppresso

Sanzioni

 

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento, in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 23, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

2.  Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e comunica sollecitamente ogni successiva modifica.

 

Motivazione

Le sanzioni sono disciplinate dall'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679. Le precisazioni contenute nel testo in esame modificano l'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679 e creano un doppio regime. Tale struttura duplice renderebbe più difficile la corretta applicazione del diritto da parte delle autorità di controllo e del giudice e potrebbe dar luogo a disparità di trattamento.

 

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 bis

 

Si applica l'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679.

Motivazione

Le sanzioni sono disciplinate dall'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679. Le precisazioni contenute nel testo in esame modificano l'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679 e creano un doppio regime. Tale struttura duplice renderebbe più difficile la corretta applicazione del diritto da parte delle autorità di controllo e del giudice e potrebbe dar luogo a disparità di trattamento.

 

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento].

 

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 28 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1° gennaio 2018 la Commissione stila un programma particolareggiato per il monitoraggio dell'efficacia del presente regolamento.

Al più tardi sei mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione stila un programma particolareggiato per il monitoraggio dell'efficacia del presente regolamento.

 

 

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Rispetto della vita privata e tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e abrogazione della direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)

Riferimenti

COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

16.2.2017

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

16.2.2017

Relatore per parere

       Nomina

Pavel Svoboda

28.2.2017

Relatore per parere sostituito

Axel Voss

Esame in commissione

29.5.2017

19.6.2017

7.9.2017

 

Approvazione

2.10.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

11

10

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Isabella Adinolfi, Angel Dzhambazki, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Arne Lietz

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE

IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

11

+

ALDE

GUE/NGL

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

Jiří Maštálka

Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arne Lietz, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

 

10

-

ECR

EFDD

ENF

PPE

Angel Dzhambazki

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

 

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti