Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
5.10.2017
***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative
( COM(2016)0824 – C8-0014/2017 – 2016/0403(COD) )
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Anneleen Van Bossuyt
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)
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Emendamenti a un progetto di atto |
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato
Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
MOTIVAZIONE 42
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative
( COM(2016)0824 – C8-0014/2017 – 2016/0403(COD) )
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2016)0824 ),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0014/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Consiglio federale austriaco e dal Bundestag tedesco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica ( A8-0000/2017 ),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (3 bis) Ove sussistano giustificati dubbi, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter chiedere allo Stato membro d'origine di verificare nuovamente la validità dei documenti necessari per il rilascio della carta elettronica europea dei servizi, come stabilito nella direttiva...[direttiva ESC]... |
Or. en
Motivazione
Al fine di instaurare un clima di fiducia comune tra le autorità, è estremamente importante garantire l'affidabilità delle informazioni e dei documenti. A tal fine il relatore propone - i) di attribuire responsabilità chiare all'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine al fine di verificare che le informazioni e i documenti forniti dal richiedente siano accurati e validi e ii) di concedere allo Stato membro ospitante il diritto, ove sussistano giustificati dubbi, di chiedere allo Stato membro d'origine di verificare nuovamente la validità dei documenti.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (4 bis) La carta elettronica europea dei servizi mira a perseguire la semplificazione amministrativa e costituisce uno strumento volto ad aiutare i lavoratori autonomi e le imprese a rispettare più agevolmente i requisiti. La carta elettronica dovrebbe essere rilasciata fatti salvi i regimi di autorizzazione e i requisiti nazionali dello Stato membro in cui è prestato il servizio che possono essere imposti alle imprese in conformità della direttiva 2006/123/CE. La carta elettronica europea dei servizi non dovrebbe legittimare requisiti inutili e sproporzionati che gli Stati membri dovrebbero avere già eliminato in conformità della direttiva 2006/123/CE. |
Or. en
Motivazione
La carta elettronica mira alla semplificazione amministrativa. I requisiti dovrebbero essere conformi alla direttiva sui servizi.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione | Emendamento |
(6) Gli scambi transfrontalieri e gli investimenti transfrontalieri in determinati servizi alle imprese e servizi delle costruzioni sono particolarmente ridotti pur presentando un potenziale per una migliore integrazione dei mercati dei servizi, con notevoli ripercussioni negative per il resto dell'economia. Questi risultati insoddisfacenti portano a situazioni in cui non si sfrutta ancora appieno il potenziale per livelli più elevati di crescita e occupazione nel mercato unico. | (6) Gli scambi transfrontalieri e gli investimenti transfrontalieri in determinate imprese sono particolarmente ridotti pur presentando un potenziale per una migliore integrazione dei mercati dei servizi, con notevoli ripercussioni negative per il resto dell'economia. Questi risultati insoddisfacenti portano a situazioni in cui non si sfrutta ancora appieno il potenziale per livelli più elevati di crescita e occupazione nel mercato unico. |
Or. en
Motivazione
Il relatore propone di escludere i servizi delle costruzioni in questa fase e di includerli eventualmente nella prossima.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (7 bis) Al fine di completare il mercato interno dei servizi è auspicabile affrontare gli ostacoli rimanenti, anche insistendo sulla corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dei suoi articoli 14, 15 e 16, e facendo ricorso ai poteri conferiti alla Commissione a norma dell'articolo 41 della suddetta direttiva. |
Or. en
Motivazione
Ai fini del buon funzionamento del mercato interno, è importante procedere a una corretta attuazione della direttiva sui servizi.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione | Emendamento |
(10) Il presente regolamento riguarda pertanto in modo specifico i settori dei servizi alle imprese e dei servizi delle costruzioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva... [direttiva ESC], i quali devono far fronte ad alcuni degli ostacoli normativi ed amministrativi più severi all'espansione transfrontaliera e presentano quindi potenzialità inutilizzate di integrazione del mercato interno. | (10) Il presente regolamento riguarda pertanto in modo specifico i settori di attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva... [direttiva ESC], i quali devono far fronte ad alcuni degli ostacoli normativi ed amministrativi più severi all'espansione transfrontaliera e presentano quindi potenzialità inutilizzate di integrazione del mercato interno. |
Or. en
Motivazione
Il relatore propone di escludere i servizi delle costruzioni in questa fase e di includerli eventualmente nella prossima.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione | Emendamento |
(13) È opportuno introdurre una carta elettronica europea dei servizi come alternativa volontaria offerta ai prestatori di servizi. Questi ultimi dovrebbero mantenere la possibilità di dimostrare la conformità ai requisiti applicabili quando svolgono attività transfrontaliere nel quadro di altre autorizzazioni e notifiche introdotte a norma del diritto nazionale degli Stati membri interessati. Un prestatore di servizi dovrebbe poter sempre decidere di non richiedere una carta elettronica europea dei servizi. | (13) È opportuno introdurre una carta elettronica europea dei servizi come alternativa volontaria offerta ai prestatori di servizi. La carta elettronica europea dei servizi dovrebbe poter coprire una o più attività di servizi. Questi ultimi dovrebbero mantenere la possibilità di dimostrare la conformità ai requisiti applicabili quando svolgono attività transfrontaliere nel quadro di altre autorizzazioni e notifiche introdotte a norma del diritto nazionale degli Stati membri interessati. Un prestatore di servizi dovrebbe poter sempre decidere di non richiedere una carta elettronica europea dei servizi. |
Or. en
Motivazione
Le imprese che forniscono più di un servizio dovrebbero poter coprire diversi servizi nella procedura della carta elettronica.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (13 bis) Ai fini del rafforzamento del mercato interno e della promozione della libera circolazione dei servizi, la carta elettronica europea dei servizi dovrebbe costituire uno strumento sviluppato per aiutare i lavoratori autonomi e le imprese a rispettare più agevolmente i requisiti e mira a perseguire la semplificazione amministrativa. In particolare, la carta elettronica europea dei servizi è concepita come un certificato elettronico, ottenuto tramite una procedura armonizzata, che dimostra che il suo titolare è un prestatore di servizi stabilito legalmente nello Stato membro di origine e abilitato, in tale territorio, a svolgere le attività di servizio in questione e che sancisce il diritto del suo titolare ad avviare la prestazione dei servizi in questione nello Stato membro ospitante senza stabilirvisi o mediante lo stabilimento di una succursale, un'agenzia o un ufficio, e a continuare tale prestazione di servizi per tutto il tempo della validità della carta elettronica europea dei servizi. |
Or. en
Motivazione
A fini di chiarezza, l'emendamento è allineato alla definizione della carta elettronica dei servizi di cui all'articolo 2.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione | Emendamento |
(14) La carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere interamente elettronica, basarsi quasi esclusivamente sui dati forniti da fonti affidabili, limitare l'uso di documenti al minimo necessario e consentire un trattamento multilingue al fine di evitare costi di traduzione. Per rendere la procedura interamente elettronica e permettere la cooperazione amministrativa tra Stati membri d'origine e ospitanti, ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere utilizzato il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22. Dovrebbe essere sviluppata una piattaforma elettronica specifica ai fini del rilascio, dell'aggiornamento, della sospensione, della revoca o dell'annullamento delle carte elettroniche europee dei servizi come pure della messa a disposizione ai titolari e alle autorità competenti, per via elettronica, di carte elettroniche europee dei servizi valide. | (14) La carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere interamente elettronica e di facile utilizzo, basarsi su informazioni precise, limitare l'uso di documenti al minimo necessario e consentire un trattamento multilingue al fine di evitare costi di traduzione. Per rendere la procedura interamente elettronica e permettere la cooperazione amministrativa tra Stati membri d'origine e ospitanti, il funzionamento della carta elettronica europea dei servizi dovrebbe basarsi sul sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha già dimostrato un evidente vantaggio in termini di agevolazione delle comunicazioni tra le autorità competenti, di eliminazione della duplicazione dei compiti amministrativi e di introduzione di una maggiore trasparenza, per esempio per quanto riguarda la tessera professionale europea. Tuttavia, al fine di permettere il funzionamento efficace della procedura della carta elettronica europea dei servizi e una comunicazione agevole e facilmente accessibile tra i richiedenti o i titolari della carta e le autorità di coordinamento, dovrebbe essere sviluppata una piattaforma elettronica specifica collegata all'IMI e utilizzata in conformità del presente regolamento ai fini della domanda, del rilascio, dell'aggiornamento, della sospensione, della revoca o dell'annullamento delle carte elettroniche europee dei servizi come pure della messa a disposizione ai titolari e alle autorità competenti, per via elettronica, di carte elettroniche europee dei servizi valide. La carta elettronica europea dei servizi e il relativo iter dovrebbero garantire l'integrità e la riservatezza dei dati archiviati. I prestatori di servizi che chiedono la fornitura di diversi servizi in uno Stato membro ospitante dovrebbero essere autorizzati a presentare una domanda per più di un servizio alla volta. |
__________________ | __________________ |
22 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1). | 22 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1). |
Or. en
Motivazione
Il sistema IMI su cui si basa la carta elettronica ha dimostrato un evidente vantaggio, per esempio per quanto riguarda la tessera professionale europea. I relatori ritengono sia molto importante garantire la facilità d'uso della procedura della carta elettronica e tutelare l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati archiviati.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (16 bis) Tali consultazioni dovrebbero includere in particolare le parti interessate dei settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, tra cui le imprese e le parti sociali del settore delle costruzioni. |
Or. en
Motivazione
Qualora la Commissione decida di estendere l'ambito di applicazione della direttiva/del regolamento in modo da includere altri settori, dovrebbe essere chiaro che i professionisti di tali settori devono essere consultati in via preliminare.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione | Emendamento |
(17) Nel corso dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero informare e aggiornare la Commissione in merito alle procedure previste dal diritto nazionale per i nuovi prestatori transfrontalieri che intendono prestare servizi su base temporanea o tramite una succursale, un'agenzia o un ufficio, compresi le informazioni e i documenti relativi a tali procedure, in modo da consentire l'elaborazione dei moduli di domanda. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per quanto riguarda le informazioni necessarie che devono essere fornite per la domanda di carta elettronica europea dei servizi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio23. | (17) Nel corso dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero informare e aggiornare la Commissione in merito alle procedure previste dal diritto nazionale per i nuovi prestatori transfrontalieri che intendono prestare servizi su base temporanea o tramite una succursale, un'agenzia o un ufficio, compresi le informazioni e i documenti relativi a tali procedure, in modo da consentire l'elaborazione dei moduli di domanda. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per quanto riguarda le informazioni necessarie che devono essere fornite per la domanda di carta elettronica europea dei servizi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio23. Il modulo di domanda dovrebbe basarsi esclusivamente su requisiti e regimi di autorizzazione legittimi in conformità della direttiva 2006/123/CE. L'inclusione di requisiti nazionali e di regimi di autorizzazione nei moduli di domanda dovrebbe lasciare impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di garantire che tali requisiti e regimi siano conformi al diritto dell'Unione. |
__________________ | __________________ |
23 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). | 23 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Or. en
Motivazione
I requisiti del modulo di domanda dovrebbero essere conformi ai requisiti di cui alla direttiva sui servizi.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione | Emendamento |
(21) Per quanto riguarda la dichiarazione preventiva che può essere richiesta ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio25, la piattaforma elettronica collegata all'IMI dovrebbe rinviare i titolari di una carta elettronica europea dei servizi alle procedure elettroniche nazionali applicate nello Stato membro ospitante in cui i lavoratori saranno distaccati qualora tali procedure nazionali consentano la presentazione per via elettronica della dichiarazione preventiva di cui sopra. | (21) Per quanto riguarda la dichiarazione preventiva che può essere richiesta ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio25, la piattaforma elettronica collegata all'IMI dovrebbe rinviare i titolari di una carta elettronica europea dei servizi alle procedure elettroniche nazionali applicate nello Stato membro ospitante in cui i lavoratori saranno distaccati qualora tali procedure nazionali consentano la presentazione per via elettronica della dichiarazione preventiva di cui sopra. Al fine di facilitare l'applicazione del principio "una tantum" ed evitare la duplicazione delle informazioni da parte dei prestatori di servizi, la piattaforma elettronica collegata all'IMI e utilizzata nel quadro della procedura della carta elettronica europea dei servizi dovrebbe consentire l'interoperabilità con i registri nazionali garantendo, qualora gli Stati membri abbiano istituito procedure, piattaforme e registri elettronici contenenti informazioni pertinenti, una procedura interamente elettronica. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure nazionali esistenti in questo ambito. |
__________________ | __________________ |
25 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11). | 25 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11). |
Or. en
Motivazione
Per agevolare le procedure amministrative e rendere efficace il principio "una tantum", è fondamentale consentire l'interoperabilità tra la piattaforma elettronica collegata all'IMI e le procedure, le piattaforme e i registri elettronici esistenti negli Stati membri, che contengono informazioni pertinenti.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione | Emendamento |
(25) Le procedure per il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi dovrebbero prevedere l'uso di documenti solo in casi eccezionali, quando è assolutamente indispensabile disporre di informazioni più dettagliate. In ogni caso tutti questi documenti dovrebbero essere utilizzati e accettati in forma semplice. | soppresso |
Or. en
Motivazione
È necessario un approccio equilibrato che consenta un uso maggiore delle procedure elettroniche e dei moduli elettronici, garantendo al contempo l'esattezza di tutti i dati e le informazioni presenti nel sistema (piattaforma elettronica collegata all'IMI) in merito al prestatore di servizi, al fine di facilitare la comprensione e la fiducia tra le autorità competenti e la cooperazione tra di esse.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione | Emendamento |
(28) Gli Stati membri sono autorizzati a richiedere oneri solo a concorrenza dei costi specifici sostenuti per l'espletamento della procedura. I costi già presi in carico dal bilancio dell'Unione non dovrebbero dar luogo ad oneri applicati dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, mediante l'IMI, gli oneri da essi applicati e pubblicare tali informazioni. Poiché l'IMI offre in sostanza tutte le strutture necessarie, gli Stati membri non dovrebbero, tra l'altro, applicare oneri per l'aggiornamento, la sospensione, la revoca o l'annullamento di una carta elettronica europea dei servizi. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme sulle modalità e il trattamento dei pagamenti al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative al versamento degli oneri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. | (28) Gli Stati membri sono autorizzati a richiedere oneri solo a concorrenza dei costi specifici sostenuti per l'espletamento delle procedure già esistenti. Non dovrebbero essere previsti oneri per il rilascio della carta elettronica europea dei servizi. Tutti gli eventuali oneri a carico dei richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della carta elettronica europea dei servizi dovrebbero essere ragionevoli, proporzionate e adeguate ai costi sostenuti dagli Stati membri d'origine e ospitanti e non dovrebbero dissuadere dal presentare una domanda di carta elettronica. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, mediante l'IMI, gli oneri da essi applicati e rendere pubbliche tali informazioni. Poiché l'IMI offre in sostanza tutte le strutture necessarie, gli Stati membri non dovrebbero, tra l'altro, applicare oneri per l'aggiornamento, la sospensione, la revoca o l'annullamento di una carta elettronica europea dei servizi. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme sulle modalità e il trattamento dei pagamenti al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative al versamento degli oneri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Or. en
Motivazione
Il rilascio della carta elettronica non dovrebbe comportare costi aggiuntivi per i prestatori di servizi. Gli oneri applicati dagli Stati membri dovrebbero essere comunicati attraverso l'IMI e dovrebbero esseri pubblicamente accessibili.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione | Emendamento |
(30) I prestatori di servizi tenuti a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale negli Stati membri in cui non hanno svolto attività incontrano spesso difficoltà nel dimostrare la loro sinistrosità pregressa in relazione a una copertura ottenuta altrove. Per i distributori di prodotti assicurativi la sinistrosità pregressa è un elemento essenziale al fine di determinare e valutare il profilo di rischio di un potenziale cliente. La sua dimostrazione risulta difficile a causa dei problemi di comunicazione tra distributori di prodotti assicurativi da un paese all'altro del mercato interno, come pure delle disparità nella descrizione della storia della sinistrosità di un assicurato, anche all'interno di uno stesso Stato membro. I distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare la copertura assicurativa obbligatoria dovrebbero pertanto essere tenuti a rilasciare un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile, che può poi essere utilizzata a livello transfrontaliero, ma anche nel territorio nazionale qualora un prestatore di servizi cambi distributore di prodotti assicurativi. | (30) I prestatori di servizi tenuti a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale negli Stati membri in cui non hanno svolto attività incontrano spesso difficoltà nel dimostrare la loro sinistrosità pregressa in relazione a una copertura ottenuta altrove. Per i distributori di prodotti assicurativi la sinistrosità pregressa è un elemento essenziale al fine di determinare e valutare il profilo di rischio di un potenziale cliente. La sua dimostrazione risulta difficile a causa dei problemi di comunicazione tra distributori di prodotti assicurativi da un paese all'altro del mercato interno, come pure delle disparità nella descrizione della storia della sinistrosità di un assicurato, anche all'interno di uno stesso Stato membro. Le imprese di assicurazione e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare la copertura assicurativa obbligatoria dovrebbero pertanto essere tenuti a rilasciare un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile, che può poi essere utilizzata a livello transfrontaliero, ma anche nel territorio nazionale qualora un prestatore di servizi cambi distributore di prodotti assicurativi. |
Or. en
Motivazione
Sono le imprese di assicurazione che forniscono/rilasciano i certificati di assicurazione e li trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi o ai richiedenti.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione | Emendamento |
(31) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme relative al formato standard di presentazione di tale attestazione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione alla presentazione della descrizione delle responsabilità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. | soppresso |
Or. en
Motivazione
L'attestazione di assicurazione non dovrebbe essere presentata in un formato standard di presentazione.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (34 bis) Altri settori di servizi, tra cui i servizi di costruzione, risentono di un livello altrettanto ridotto di scambi transfrontalieri e investimenti transfrontalieri, non dispongono di una legislazione settoriale specifica che ne permetta l'espansione transfrontaliera e sono importanti per le imprese in quanto destinatari di servizi. È importante che la Commissione adatti l'IMI alla [direttiva ESC] e che gli Stati membri adottino misure per dare attuazione alla carta elettronica europea dei servizi. Per tenere conto di tali fattori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'estensione in un secondo tempo del campo di applicazione della [direttiva ESC] a tali altri settori a condizioni specifiche. |
Or. en
Motivazione
Chiarimento riguardante la clausola di riesame, in particolare nel settore delle costruzioni.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione su questioni sociali, condizioni di occupazione (in particolare il distacco dei lavoratori, i diritti dei lavoratori e il pilastro sociale), salute e sicurezza e protezione dell'ambiente. In particolare, non incide sulle garanzie previste dal diritto dell'Unione in tali ambiti. |
Or. en
Motivazione
Il presente regolamento non incide sulla normativa vigente in materia sociale e ambientale, di occupazione, distacco dei lavoratori, salute e sicurezza.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica ai servizi elencati nell'allegato della direttiva [direttiva ESC]. | 1. Il presente regolamento si applica ai servizi elencati nell'allegato I della direttiva [direttiva ESC]. |
Or. en
Motivazione
L’emendamento si rende necessario qualora la proposta di istituire un allegato I bis sia adottata. L'emendamento si applica all'intero testo.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Entro il [24 mesi dopo la data di recepimento della direttiva ESC] alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 della direttiva [direttiva ESC] al fine di modificare l'allegato I della direttiva [direttiva ESC] per includervi uno dei settori elencati nell'allegato I bis della direttiva [direttiva ESC]. La Commissione può decidere di avvalersi di tale potere se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: |
| (a) i servizi in questione sono interamente contemplati dalla direttiva 2006/123/CE; |
| (b) nonostante la legislazione, il settore continua a evidenziare una mancanza d'integrazione del mercato interno, in particolare per quanto concerne i prestatori di servizi di piccole e medie dimensioni, e vi è un potenziale per un'ulteriore integrazione del mercato interno, come dimostra il fatto che ben pochi prestatori di servizi nel settore forniscono servizi transfrontalieri o creano uno stabilimento secondario; e |
| (c) il settore rappresenta un importante livello di attività economiche. Ciò può essere dimostrato dal fatto che esso rappresenta una percentuale significativa del PIL dell'Unione. |
Or. en
Motivazione
Il regolamento prevede una serie di servizi alle imprese. Anche altri settori risentono di una mancanza d'integrazione del mercato interno. Poiché questa carta elettronica è un nuovo strumento che richiederà un adeguamento del sistema IMI e delle procedure nazionali, si propone di non includerli tutti in questa fase, ma di consentire alla Commissione di estendere il campo di applicazione del presente regolamento in una seconda fase, se risulterà necessario.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Il presente regolamento non riguarda le materie di cui all'articolo 1, paragrafi da 2 a 7, della direttiva 2006/123/CE. | Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2006/123/CE. Esso non ha alcuna incidenza sui requisiti normativi per la fornitura di servizi in vigore a livello nazionale, quali le norme in materia di protezione sociale, diritti dei consumatori, salute e sicurezza o ambiente. Non introduce pertanto il principio del paese d'origine. |
Or. en
Motivazione
L'emendamento chiarisce che il regolamento non ha alcuna incidenza sul livello dei requisiti fissati dagli Stati membri nella loro legislazione nazionale per la fornitura di servizi.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Esso non si applica alle attività e ai settori di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/123/CE. | Esso non si applica alle attività e ai settori di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/123/CE, né ai servizi della società dell'informazione. |
Or. en
Motivazione
È opportuno escludere il commercio elettronico dal campo di applicazione del presente regolamento. La direttiva sul commercio elettronico non dovrebbe essere riaperta.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Il presente regolamento, in particolare il capo III, lascia impregiudicati i diritti dei lavoratori, gli obblighi dei prestatori di servizi e i relativi controlli negli Stati membri di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE. | Il presente regolamento, in particolare il capo III, lascia impregiudicati i diritti dei lavoratori, gli obblighi dei prestatori di servizi e i relativi controlli negli Stati membri di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE relative al distacco dei lavoratori, compreso il distacco dei lavoratori che sono cittadini di paesi terzi. |
Or. en
Motivazione
Il presente regolamento non modifica le norme in vigore sul distacco dei lavoratori, inclusi quelli distaccati da un paese terzo.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| -1. "carta elettronica europea dei servizi": un certificato elettronico che è ottenuto tramite una procedura armonizzata, dimostra che il suo titolare è un prestatore di servizi stabilito legalmente nello Stato membro di origine e abilitato, in tale territorio, a svolgere le attività di servizio in questione e sancisce il diritto del suo titolare ad avviare la prestazione dei servizi in questione nello Stato membro ospitante senza stabilirvisi o mediante lo stabilimento di una succursale, un'agenzia o un ufficio, a seconda dei casi, e a continuare tale attività per tutto il tempo della validità della carta elettronica. |
Or. en
Motivazione
L'emendamento è volto a fornire, a fini di chiarezza, una definizione di carta elettronica dei servizi.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 10
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
10. "servizio": un servizio quale definito all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/123/CE; | (Non concerne la versione italiana) |
Or. en
Motivazione
Emendamento linguistico.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 11
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
11. "prestatore": un prestatore quale definito all'articolo 4, punto 2), della direttiva 2006/123/CE; | (Non concerne la versione italiana) |
Or. en
Motivazione
Emendamento linguistico.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 14
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
14. "Stato membro d'origine": lo Stato membro al quale un prestatore ha presentato la domanda di carta elettronica europea dei servizi; | 14. "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi in conformità delle leggi di tale Stato membro, la sede sociale e in cui svolge la sua attività economica principale; |
Or. en
Motivazione
Precisazione del termine "Stato membro d'origine" per garantire la certezza del diritto ed evitare abusi.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 18 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 18 bis. "servizi della società dell'informazione": servizi definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis; |
| __________________ |
| 1 bis Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1). |
Or. en
Motivazione
Nuova definizione
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 19 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 19 bis. "impresa di assicurazione": un'impresa ai sensi dell'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis; |
| ________________ |
| 1 bis Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1). |
Or. en
Motivazione
Nuova definizione in seguito all'introduzione della nozione di impresa di assicurazione.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Il diritto di fornire servizi nello Stato membro d'origine di cui al precedente comma non pregiudica i seguenti requisiti a carico del prestatore al di fuori della procedura per il rilascio di una carta elettronica europea dei servizi: |
| (a) requisiti imposti nell'ambito delle procedure di selezione di candidati per i regimi di autorizzazione in numero limitato o per la prestazione dei servizi nell'ambito di un appalto pubblico, di un concorso di progettazione o di una concessione; |
| (b) requisiti imposti nel contesto dei controlli riguardanti un sito specifico in cui il servizio dovrà essere prestato; |
| (c) requisiti concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui agli articoli 4 e 4, lettera f), della direttiva 2005/36/CE, fatto salvo il capo III del presente regolamento; |
| (d) requisiti in materia di pubblicità per le società a responsabilità limitata secondo quanto disposto all'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE e all'articolo 2 della direttiva 89/666/CEE o requisiti imposti dalle norme nazionali sulla registrazione delle succursali estere ai sensi del diritto societario; |
| (e) requisiti riguardanti la libera circolazione delle persone e la loro residenza nell'ambito di una prestazione di servizi; |
| (f) requisiti di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE, nonché i requisiti relativi al distacco dei lavoratori che sono cittadini di paesi terzi, ferme restando le disposizioni del capo III del presente regolamento; |
| (g) requisiti di cui al regolamento (CE) n. 883/2004. |
Or. en
Motivazione
Per garantire la certezza del diritto è stato aggiunto un nuovo comma, che elenca i requisiti di altre normative dell'UE che resteranno immutati dal regolamento/dalla direttiva sulla carta elettronica dei servizi.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Il modulo standard è composto dai seguenti elementi: | Il modulo standard è composto da quanto segue: |
Or. en
Motivazione
Le informazioni da fornire ai fini della domanda devono essere indicate nella maniera più accurata e precisa possibile. Gli emendamenti all'articolo 4, paragrafo 1, comma 3, presentano tale tipo di precisione.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) dati identificativi del prestatore, compresi, se del caso, i numeri di iscrizione nei registri centrale, commerciale o delle imprese e a fini fiscali e previdenziali; | (a) informazioni sul prestatore di servizi, compresi, se del caso, la nazionalità del prestatore di servizi, il paese in cui è stabilito, i numeri di iscrizione nei registri centrale, commerciale o delle imprese e a fini fiscali e previdenziali; |
Or. en
Motivazione
Il modulo standard contiene informazioni che consentono di individuare chiaramente il prestatore di servizi.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| a bis) le attività di servizi fornite nel paese di stabilimento; |
Or. en
Motivazione
Il modulo standard contiene informazioni circa le attività fornite dal richiedente nel suo paese di stabilimento/Stato membro d'origine.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) indicazione dell'attività di servizi, dello Stato membro ospitante e del tipo di carta elettronica europea dei servizi prevista; | (b) indicazione delle attività di servizi che il richiedente intende fornire, lo Stato membro ospitante in cui il richiedente intende prestare i servizi e del tipo di carta elettronica europea dei servizi prevista; |
Or. en
Motivazione
Il modulo standard contiene informazioni sulle attività previste dal richiedente e lo Stato membro (ospitante) in cui il richiedente prevede di fornirle.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) indicazione dell'eventuale intenzione di prestare servizi della società dell'informazione; | soppresso |
Or. en
Motivazione
I relatori desiderano escludere i servizi della società dell'informazione dal campo di applicazione.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) informazioni relative allo stabilimento del prestatore nello Stato membro d'origine in relazione all'attività di servizi indicata conformemente alla lettera b), compresa la data di stabilimento iniziale e l'indicazione di altri Stati membri di stabilimento; | (d) prova relativa allo stabilimento del prestatore nello Stato membro d'origine in relazione alle attività di servizi indicate conformemente alla lettera b), compresa la data di stabilimento iniziale e l'indicazione di altri Stati membri di stabilimento; |
Or. en
Motivazione
Le informazioni da fornire ai fini della domanda devono essere indicate nella maniera più accurata e precisa possibile. L'emendamento chiarisce che il modulo standard contiene la prova di stabilimento.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera h
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Testo della Commissione | Emendamento |
(h) un riferimento alle carte elettroniche europee dei servizi rilasciate in precedenza per lo stesso prestatore e la stessa attività di servizi di cui alle lettere a) e b). | (h) un riferimento alle carte elettroniche europee dei servizi rilasciate in precedenza per lo stesso prestatore e le stesse attività di servizi di cui alle lettere a) e b). |
Or. en
Motivazione
Con la procedura della carta elettronica europea possono essere previste attività multiple di servizi.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per precisare ulteriormente: | 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione dei portatori d'interessi pertinenti, atti delegati conformemente all'articolo 15 per precisare ulteriormente: |
Or. en
Motivazione
L'adozione di atti delegati da parte della Commissione sarà sempre effettuata in consultazione con i settori coinvolti.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, tramite l'IMI, tutte le informazioni sulle fasi procedurali relative ai requisiti imposti ai prestatori per la prestazione di servizi tramite una succursale, un'agenzia o un ufficio e per la prestazione transfrontaliera temporanea di attività di servizi nell'ambito della direttiva... [direttiva ESC], necessarie per l'elaborazione dei moduli standard di domanda, precisando le informazioni e i documenti la cui presentazione è richiesta dal diritto nazionale del prestatore in relazione a tutti i requisiti applicabili, entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] nella misura in cui le informazioni non figuravano nella notifica del requisito stesso, già presentate a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, e dell'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE. | 4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, tramite l'IMI, tutte le informazioni sulle fasi procedurali relative ai requisiti imposti ai prestatori per la prestazione di servizi tramite una succursale, un'agenzia o un ufficio e per la prestazione transfrontaliera temporanea di attività di servizi nell'ambito della direttiva... [direttiva ESC], necessarie per l'elaborazione dei moduli standard di domanda, precisando le informazioni e i documenti la cui presentazione è richiesta dal diritto nazionale del prestatore in relazione a tutti i requisiti applicabili, entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] nella misura in cui le informazioni non figuravano nella notifica del requisito stesso, già presentate a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, e dell'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE. L'inclusione di requisiti nazionali e di regimi di autorizzazione nei moduli di domanda lasciano impregiudicati i poteri conferiti alla Commissione dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di garantire che tali requisiti e regimi siano conformi al diritto dell'Unione. |
Or. en
Motivazione
Occorre sempre evitare che requisiti indicati nel modulo di domanda non siano in linea con il diritto dell'Unione (ad esempio la direttiva sui servizi).
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Il distributore di prodotti assicurativi o l'organismo designato da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria fornisce il certificato al richiedente che ne faccia richiesta. | Il distributore di un'impresa di assicurazione o l'organismo designato da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria fornisce il certificato al distributore di prodotti assicurativi o al richiedente che ne faccia richiesta. Il distributore di prodotti assicurativi consegna il certificato al richiedente. |
Or. en
Motivazione
Sono le imprese di assicurazione che forniscono/rilasciano i certificati di assicurazione obbligatori e li trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi o al richiedente.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
La Commissione può adottare un formato armonizzato per il certificato di assicurazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, mediante atti di esecuzione. | soppresso |
Or. en
Motivazione
L'emendamento elimina la disposizione relativa all'introduzione/fissazione di un formato standard per il certificato di assicurazione. I diversi elementi necessari per creare un siffatto certificato sono troppo diversi tra i paesi. Un formato standard rischia di essere incompleto o troppo ampio per fungere da prova di assicurazione.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Allineamento con l'emendamento che elimina il formato standard per il certificato di assicurazione.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Formalità per il personale distaccato | Formalità per il distacco di personale |
Or. en
Motivazione
Emendamento linguistico.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
I prestatori in possesso di una carta elettronica europea dei servizi possono presentare, mediante una piattaforma elettronica collegata all'IMI, una dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE relativa alle qualifiche professionali del personale che intendono distaccare nello Stato membro ospitante, in relazione all'attività di servizi cui si applica la carta elettronica, all'autorità competente dello Stato membro ospitante quale definita all'articolo 3, punto 18 ii), del presente regolamento. | I prestatori in possesso di una carta elettronica europea dei servizi possono presentare, mediante una piattaforma elettronica collegata all'IMI, una dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE relativa alle qualifiche professionali del personale che intendono distaccare nello Stato membro ospitante, in relazione a un'attività di servizi cui si applica la carta elettronica, all'autorità competente dello Stato membro ospitante quale definita all'articolo 3, punto 18 ii), del presente regolamento. |
Or. en
Motivazione
Con la procedura della carta elettronica europea possono essere previste attività multiple di servizi.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
I prestatori in possesso di una carta elettronica europea dei servizi che intendono distaccare lavoratori in uno Stato membro ospitante in relazione all'attività di servizi interessata presentano una dichiarazione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE secondo le procedure stabilite a tal fine dagli Stati membri. | I prestatori in possesso di una carta elettronica europea dei servizi che intendono distaccare lavoratori in uno Stato membro ospitante in relazione a un'attività di servizi interessata presentano una dichiarazione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE secondo le procedure stabilite a tal fine dagli Stati membri. |
Or. en
Motivazione
Con la procedura della carta elettronica europea possono essere previste attività multiple di servizi.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Qualora gli Stati membri abbiano istituito procedure che consentano di compilare per via elettronica la dichiarazione relativa al distacco di lavoratori ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, la piattaforma elettronica collegata all'IMI di cui al paragrafo 1 rinvia il titolare della carta alle procedure nazionali applicabili. | Qualora gli Stati membri abbiano istituito procedure che consentano di compilare per via elettronica la dichiarazione relativa al distacco di lavoratori ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, la piattaforma elettronica collegata all'IMI di cui al paragrafo 1 rinvia il titolare della carta elettronica europea dei servizi alle procedure nazionali applicabili. |
Or. en
Motivazione
Precisazione
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
I prestatori in possesso di una carta elettronica europea dei servizi possono anche presentare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, relativa ai lavoratori che intendono distaccare nello Stato membro ospitante in relazione all'attività cui si applica la carta, all'autorità competente dello Stato membro ospitante quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE mediante la piattaforma elettronica collegata all'IMI di cui al paragrafo 1, qualora lo Stato membro ospitante abbia comunicato alla Commissione che tale possibilità è applicabile per il distacco di lavoratori nel suo territorio. | I prestatori in possesso di una carta elettronica europea dei servizi possono anche presentare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, relativa ai lavoratori che intendono distaccare nello Stato membro ospitante in relazione a un'attività cui si applica la carta, all'autorità competente dello Stato membro ospitante quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE mediante la piattaforma elettronica collegata all'IMI di cui al paragrafo 1, qualora lo Stato membro ospitante abbia comunicato alla Commissione che tale possibilità è applicabile per il distacco di lavoratori nel suo territorio. |
Or. en
Motivazione
Con la procedura della carta elettronica europea possono essere previste attività multiple di servizi.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| La piattaforma elettronica collegata all'IMI e utilizzata nel quadro della procedura della carta elettronica europea dei servizi consente l'interoperabilità con i registri nazionali garantendo, qualora gli Stati membri abbiano istituito procedure elettroniche, piattaforme e registri contenenti informazioni pertinenti. Ciò lascia impregiudicate le procedure nazionali esistenti. |
Or. en
Motivazione
Per agevolare le procedure amministrative e rendere efficace il principio "una tantum", è fondamentale consentire l'interoperabilità tra la piattaforma elettronica collegata all'IMI e le procedure, le piattaforme e i registri elettronici esistenti negli Stati membri, che contengono informazioni pertinenti.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Le autorità di coordinamento degli Stati membri informano il pubblico in merito al funzionamento e al valore aggiunto della carta elettronica europea dei servizi come pure alle formalità per il distacco di personale e per la circolazione dei lavoratori autonomi conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7. | 3. Le autorità di coordinamento degli Stati membri informano il pubblico in merito al funzionamento e al valore aggiunto della carta elettronica europea dei servizi come pure alle formalità per il distacco di personale e per la circolazione dei lavoratori autonomi conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7. Gli Stati membri promuovono attivamente la conoscenza della carta elettronica europea dei servizi tra i prestatori di servizi e i loro clienti. |
Or. en
Motivazione
Obbligo per gli Stati membri di sensibilizzare in merito alla carta elettronica.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Gli eventuali oneri applicati nel quadro della procedura di rilascio di una carta elettronica europea dei servizi sono ragionevoli e proporzionati e non superano i costi direttamente derivanti dalle attività specifiche relative alla procedura. | Gli eventuali oneri applicati nel quadro della procedura di rilascio di una carta elettronica europea dei servizi non superano gli oneri accumulati delle procedure esistenti e sono ragionevoli e proporzionati e non superano i costi direttamente derivanti dalle attività specifiche relative alla procedura. |
Or. en
Motivazione
Nessun costo supplementare dovrebbe essere applicato ai prestatori di servizi per il rilascio della carta elettronica.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Un distributore di prodotti assicurativi rilascia, entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso formulata dall'assicurato, un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile - oppure dell'assenza di sinistri - riguardo alle attività dell'assicurato coperte dal contratto di assicurazione di responsabilità professionale, durante al massimo gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, che descriva le responsabilità derivanti dalla prestazione dei servizi interessati oggetto di un sinistro. | 1. Un'impresa di assicurazione rilascia, entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso formulata dall'assicurato, un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile - oppure dell'assenza di sinistri - riguardo alle attività dell'assicurato coperte dal contratto di assicurazione di responsabilità professionale, durante al massimo gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, che descriva le responsabilità derivanti dalla prestazione dei servizi interessati oggetto di un sinistro. |
Or. en
Motivazione
Sono le imprese di assicurazione che rilasciano i certificati di assicurazione obbligatori e li trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi o al richiedente.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme sul formato standard di presentazione dell'attestazione di cui al paragrafo 1. | soppresso |
Or. en
Motivazione
L'emendamento sopprime la disposizione relativa all'introduzione/fissazione di un formato standard per l'attestazione di assicurazione.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Allineamento con l'emendamento che sopprime il formato standard per l'attestazione di assicurazione.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo
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Testo della Commissione | Emendamento |
Obblighi dei distributori di prodotti assicurativi | Obblighi delle imprese di assicurazione |
Or. en
Motivazione
Sono le imprese di assicurazione che forniscono/rilasciano i certificati di assicurazione obbligatori e li trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi o al richiedente.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
I distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria tengono debitamente conto nella loro politica di accettazione e nel calcolo dei premi, in modo non discriminatorio, dell'esperienza del prestatore che emerge dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata conformemente all'articolo 11 e presentata dal prestatore. | Le imprese di assicurazione e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria tengono debitamente conto nella loro politica di accettazione e nel calcolo dei premi, in modo non discriminatorio, dell'esperienza del prestatore che emerge dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata conformemente all'articolo 11 e presentata dal prestatore. |
Or. en
Motivazione
Sono le imprese di assicurazione che rilasciano i certificati di assicurazione obbligatori e li trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi o al richiedente.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
La Commissione, con gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi, istituirà modalità di monitoraggio volte a monitorare l'attuazione e gli effetti del presente regolamento, in particolare gli effetti sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi negli Stati membri per i servizi contemplati, per quanto riguarda i costi per i prestatori derivanti dall'espansione delle attività transfrontaliere, il miglioramento della trasparenza sui prestatori che operano a livello transfrontaliero e l'aumento della concorrenza, e in che modo esso incide sui prezzi e sulla qualità dei servizi interessati, tenendo conto di pertinenti indicatori. | La Commissione, con gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi, istituirà modalità di monitoraggio volte a monitorare l'attuazione e gli effetti del presente regolamento, in particolare gli effetti sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi negli Stati membri per i servizi contemplati, per quanto riguarda i costi per i prestatori derivanti dall'espansione delle attività transfrontaliere, la lotta contro le frodi, il miglioramento della trasparenza sui prestatori che operano a livello transfrontaliero e l'aumento della concorrenza, e in che modo esso incide sui prezzi e sulla qualità dei servizi interessati, tenendo conto di pertinenti indicatori. |
Or. en
Motivazione
Nel monitoraggio dell'impatto della normativa viene inclusa la lotta contro le frodi.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Entro 60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e in seguito almeno ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui suoi risultati, compresa un'analisi dell'impatto sugli oneri amministrativi sostenuti dai prestatori di servizi attivi a livello transfrontaliero. Tale relazione contiene anche una valutazione delle esperienze pratiche pertinenti per la cooperazione tra autorità di coordinamento. La relazione comprende una valutazione dell'opportunità di introdurre una carta elettronica europea dei servizi per altre attività di servizi nonché una valutazione della direttiva... [direttiva ESC] ..., in linea con l'articolo 21 della direttiva stessa. | Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in seguito almeno ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui suoi risultati, compresa un'analisi dell'impatto sugli oneri amministrativi sostenuti dai prestatori di servizi attivi a livello transfrontaliero. Tale relazione contiene anche una valutazione delle esperienze pratiche pertinenti per la cooperazione tra autorità di coordinamento. La relazione valuta la necessità di estendere il campo di applicazione della direttiva e del regolamento ai servizi non contemplati nell'allegato I della [direttiva ESC], in particolare i servizi di costruzione, e comprende una valutazione della direttiva... [direttiva ESC] ..., in linea con l'articolo 21 della direttiva stessa. |
Or. en
Motivazione
Il relatore suggerisce una revisione entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si tiene conto dell'estensione del campo di applicazione ad altri settori, quali elencati nel nuovo allegato I bis della direttiva.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
La Commissione, nel quadro della relazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, valuta se e in quale misura la piattaforma elettronica collegata all'IMI di cui all'articolo 6 del presente regolamento possa agevolare l'espletamento delle formalità necessarie per il distacco di lavoratori ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE. Tale valutazione tiene conto dell'esperienza degli Stati membri che possono aver scelto di utilizzare la piattaforma elettronica collegata all'IMI ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. | La Commissione, nel quadro della relazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, valuta se e in quale misura la piattaforma elettronica collegata all'IMI di cui all'articolo 6 del presente regolamento possa agevolare l'espletamento delle formalità necessarie per il distacco di lavoratori ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE. Tale valutazione tiene conto dell'esperienza degli Stati membri che possono aver scelto di utilizzare la piattaforma elettronica collegata all'IMI ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicate le procedure nazionali esistenti. |
Or. en
Motivazione
Gli Stati membri manterranno comunque le loro procedure nazionali quali, ad esempio, il sistema Limosa in Belgio o il sistema Rut in Danimarca.
MOTIVAZIONE
Un mercato unico a beneficio solo delle grandi imprese?
Nella relazione Monti su una nuova strategia per il mercato unico, del maggio 2010, l'ex commissario spiegava che:
"L'ideale insito nel mercato unico e nelle sue quattro libertà è quello di uno spazio che attraversi i confini nazionali e nel quale i cittadini possano circolare, lavorare, svolgere attività di ricerca o avviare un'attività commerciale [senza discriminazioni]. Questo però non si verifica sempre, come si è potuto constatare a mano a mano che aumentavano la portata e l'entità del mercato unico. L'apertura del mercato amplierebbe gli orizzonti per le grandi imprese, ma non funzionerebbe per quelle piccole, cioè le PMI, né gioverebbe ai cittadini in generale e ai consumatori in particolare".
Chi può realmente beneficiare del mercato unico nel settore dei servizi oggi?
Troppo spesso sono le imprese di grandi dimensioni a trarre vantaggi. Una grande impresa italiana può investire denaro per assumere un parlante lettone e aprire un nuovo ufficio a Riga, mentre un'azienda di piccole dimensioni non può permettersi tale spesa. Le multinazionali britanniche dispongono delle risorse necessarie per subappaltare a uno studio legale un'analisi delle norme da rispettare qualora riuscissero a ottenere un contratto nella Repubblica ceca oppure le sanzioni in cui incorrerebbero se applicassero tali norme in modo errato. Una società globale francese può acquistare il biglietto aereo e pagare il soggiorno di un proprio dipendente affinché sia fisicamente presente in Croazia e svolga, per conto della società, tutte le attività amministrative.
Una grande impresa danese dispone di flusso di cassa sufficiente a coprire tutto il periodo necessario affinché la sua domanda sia trattata ed eventualmente accettata in Germania. I grandi attori economici svedesi possono sostenere i costi relativi alla predisposizione di una domanda e alla raccolta di tutti i documenti giustificativi richiesti e delle certificazioni necessarie nonché far fronte alla necessità di fornire la stessa documentazione ripetutamente oppure dichiarare i propri dipendenti più volte.
E cosa succede al 99% circa di tutte le altre imprese dell'UE?
La realtà cui si è di fronte non è facile, ma è quella che si apprende dalle numerose relazioni sull'attuazione della direttiva sui servizi. Si possono ignorare tali fatti e far sì che solo le grandi imprese traggano beneficio dal mercato unico oppure si può agire per rendere il mercato unico non solo uno strumento tecnocratico, ma anche una realtà per i cittadini e le imprese.
Le piccole e medie imprese (PMI) non sempre sono le più dinamiche, a causa delle loro dimensioni, della loro natura e delle loro risorse limitate, ma sono certamente quelle che possono trarre maggiore profitto dalle proposte relative alla carta elettronica europea dei servizi (ESC).
Alcuni attori economici già consolidati sono riusciti a trovare la loro strada nel labirinto di normative esistenti; alcune autorità nazionali sono invece restie a passare dalle parole ai fatti, dando attuazione alla direttiva sui servizi. Tuttavia, l'interesse specifico delle PMI e quello generale europeo è chiaramente di compiere passi in avanti e fornire a dette imprese l'accesso al mercato unico, affrontando gli ostacoli ancora esistenti e ponendo un maggiore accento sulla corretta attuazione della direttiva sui servizi.
La ESC fornirà risposte concrete a tutti i problemi quotidiani che le imprese affrontano ed è per questo motivo che i relatori sono favorevoli all'iniziativa della Commissione.
Distinguere la realtà dalla finzione
Il quadro giuridico esistente non cambierà
Anche se sono varie le organizzazioni che accolgono con favore l'iniziativa, i relatori sono consapevoli delle preoccupazioni sollevate da altre parti interessate. È opportuno ricordare che la direttiva e il regolamento non incidono sulla direttiva sui servizi. In particolare, l'articolo 10 della direttiva stabilisce che gli Stati membri continueranno ad avere il diritto di far valere i motivi imperativi di interesse generale. Le proposte non riguardano né il diritto del lavoro, comprese la sicurezza sociale e la salute e la sicurezza, né i controlli dei distacchi (si vedano gli articoli 2 delle proposte di direttiva e di regolamento sull'ESC).
La procedura per la carta elettronica non apporterà modifiche per quanto riguarda i requisiti derivanti da altre normative, come la direttiva sulle qualifiche professionali. Ad esempio, se le informazioni fornite a norma dell'articolo 7 della presente direttiva devono essere ripresentate con cadenza annuale, ciò resterà valido anche dopo l'entrata in vigore della ESC.
La pretesa secondo cui le proposte introdurrebbero il principio del paese di origine è infondata. Dall'analisi delle proposte emerge che la maggior parte dei rischi identificati dai diversi attori possono essere risolti rendendo più chiaro il testo. Conviene inoltre osservare che la maggior parte dei commenti sulle proposte non ha evidenziato un'effettiva divergenza di opinioni tra la Commissione e le parti interessate in relazione alle varie disposizioni, quanto piuttosto ai potenziali rischi in caso di errata interpretazione. I relatori hanno pertanto chiarito il testo ove necessario.
Gli Stati membri avranno un maggiore controllo del loro mercato
La carta elettronica contribuirà alla lotta contro le società di comodo, le attività fraudolente e il lavoro autonomo fittizio, in quanto:
prevede una verifica preliminare dell'effettivo stabilimento da parte dello Stato membro di origine (articolo 11 della proposta di direttiva), un tipo di verifica che non esiste oggi e che renderà più difficile per le società di comodo espandersi a livello transfrontaliero. In aggiunta, lo Stato membro ospitante, in caso di dubbi, può chiedere una nuova verifica delle informazioni sul prestatore di servizi che richiede la carta elettronica dei servizi;
gli ispettorati del lavoro potranno utilizzare le informazioni contenute nella carta elettronica in occasione delle loro attività ispettive.
Il principio dell'approvazione tacita è già previsto nell'ambito della direttiva sulle qualifiche professionali (relazione Vergnaud, S&D). Esso è fondamentale per far sì che le scadenze siano rispettate e che le imprese di piccole dimensioni possano assumersi il rischio di operare al di fuori dei confini nazionali. Gli Stati membri che non rispettano le norme del mercato unico non dovrebbero essere ricompensati per agire in tal senso.
Gli Stati membri potranno continuare a controllare il proprio mercato e saranno liberi di chiedere, in qualsiasi momento durante tale periodo, gli opportuni chiarimenti allo Stato membro di origine e al prestatore di servizi. Le richieste sospenderanno i termini in corso, fino a quando non saranno state evase.
Maggiore certezza per le parti interessate e maggiore ambizione per le proposte
I relatori hanno deciso di concentrare i loro progetti di relazione sulle questioni politiche. In aggiunta, hanno rilevato una serie di errori tecnici nella proposta della Commissione che intendono correggere nella fase degli emendamenti.
Chiarimenti per imprese, Stati membri e parti sociali
Il progetto di relazione definisce con maggiore precisione la natura assolutamente volontaria della carta elettronica, in modo da assicurare che gli Stati membri non costringano un'impresa a possedere una carta elettronica se essa desidera continuare a operare a norma delle procedure in vigore. La decisione di sospendere o revocare una carta dovrebbe essere proporzionata. In ogni caso, essa proviene direttamente dalla decisione di uno Stato membro di vietare in modo temporaneo o permanente a un'impresa di fornire servizi sul proprio territorio. È pertanto opportuno ricordare che quest'ultima decisione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità.
Il progetto di relazione chiarisce altresì che gli Stati membri possono effettuare tutti i controlli e le verifiche previsti dal diritto nazionale in conformità della direttiva sui servizi. Si è reso inoltre necessario specificare che le banche dati esistenti riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, come Limosa in Belgio o RUT in Danimarca, dovrebbero continuare a esistere nella loro forma attuale. Per agevolare le procedure amministrative e rendere efficace il principio "una tantum", è fondamentale consentire l'interoperabilità tra la piattaforma elettronica collegata all'IMI e le procedure, le piattaforme e i registri elettronici esistenti negli Stati membri, che contengono informazioni utili.
Per chiarire il testo alle parti interessate, i progetti di relazione aggiungono nuovi paragrafi alla parte abilitante della direttiva e del regolamento, che sottolineano come tali testi non abbiano conseguenze sull'attuale quadro legislativo. La stessa decisione è stata presa nella direttiva sui servizi. I relatori ritengono che, in tal modo, le nuove disposizioni non metteranno a rischio i diritti dei lavoratori esistenti.
Una chiara ambizione per il mercato unico
I relatori hanno ascoltato le critiche espresse dal settore delle costruzioni e le argomentazioni relative alla sua natura specifica e hanno quindi deciso di escluderlo, in questa fase, dall'ambito di applicazione della direttiva.
Tuttavia, è importante introdurre un sistema che consenta alla Commissione, sotto il controllo del Parlamento e del Consiglio, di includere in una fase successiva detto settore nell'ambito di applicazione della direttiva, nel caso in cui esso continui a mostrare mancanza di integrazione del mercato interno, in particolare per quanto riguarda i servizi di costruzione più specializzati (ad esempio, nel campo dell'efficienza energetica). In un nuovo allegato sono stati poi elencati vari settori diversi che potrebbero trarre vantaggio dalla carta elettronica in una fase successiva. Si tratta della risposta alle preoccupazioni espresse da alcune parti interessate in relazione al limitato ambito di applicazione della proposta originaria della Commissione.
La Commissione non avrà libertà di scelta al momento di decidere quali altri servizi includere nel suddetto ambito di applicazione: dovrà infatti dimostrare che un particolare settore continua a mostrare mancanza di integrazione del mercato interno e che rappresenta un importante livello dell'attività economica. Qualora la Commissione decida di estendere l'ambito di applicazione della direttiva/del regolamento in modo da includere altri settori, dovrebbe essere chiaro che i professionisti di tali settori devono essere consultati in via preliminare. Infine, in virtù della procedura degli atti delegati, il Parlamento europeo avrà la possibilità di opporsi alla decisione della Commissione se non concorda con essa.