Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

 

2016/0402(COD)

20.11.2017

***I

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento ... [regolamento ESC]

( COM(2016)0823 – C8-0013/2017 – 2016/0402(COD) )

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Morten Løkkegaard

 

PR_COD_1amCom

 

 

Significato dei simboli utilizzati

  *  Procedura di consultazione

  ***  Procedura di approvazione

  ***I  Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)

  ***II  Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

  ***III  Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

 

 

 

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  5

MOTIVAZIONE  46

 

 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento ... [regolamento ESC]

( COM(2016)0823 – C8-0013/2017 – 2016/0402(COD) )

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2016)0823 ),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53, paragrafo 1 e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0013/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Consiglio federale austriaco e dal Bundestag tedesco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica ( A8-0000/2017 ),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Gli scambi transfrontalieri e gli investimenti transfrontalieri di determinati servizi alle imprese e delle costruzioni sono particolarmente ridotti pur presentando un potenziale per una migliore integrazione dei mercati dei servizi, con notevoli ripercussioni negative per il resto dell'economia. Questi risultati insoddisfacenti portano a situazioni in cui non è sfruttato ancora appieno il potenziale di più elevati livelli di crescita e occupazione nel mercato unico.

(5)  Gli scambi transfrontalieri e gli investimenti transfrontalieri di determinati servizi alle imprese sono particolarmente ridotti pur presentando un potenziale per una migliore integrazione dei mercati dei servizi, con notevoli ripercussioni negative per il resto dell'economia. Questi risultati insoddisfacenti portano a situazioni in cui non è sfruttato ancora appieno il potenziale di più elevati livelli di crescita e occupazione nel mercato unico.

Or. en

Motivazione

I servizi di costruzione dovrebbero essere esclusi per il momento dal campo di applicazione della presente direttiva.

 

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Al fine di rendere più agevole l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio, la presente direttiva si basa sulla direttiva 2006/123/CE, ma non ne modifica in alcun modo le norme. Il suo ambito di applicazione è ancora più ristretto rispetto a quello della direttiva servizi. La presente direttiva ha per oggetto specifico i settori dei servizi alle imprese e dei servizi delle costruzioni, in cui permangono molti ostacoli alle attività transfrontaliere. Gli scambi e gli investimenti transfrontalieri nei settori dei servizi delle costruzioni e di numerosi servizi alle imprese sono ridotti ed entrambi i settori hanno registrato una crescita debole della produttività nel corso dell'ultimo decennio.

(7)  Al fine di rendere più agevole l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio, la presente direttiva si basa sulla direttiva 2006/123/CE, ma non ne modifica in alcun modo le norme. Il suo ambito di applicazione è ancora più ristretto rispetto a quello della direttiva servizi. La presente direttiva ha per oggetto specifico i settori dei servizi alle imprese, in cui permangono molti ostacoli alle attività transfrontaliere. Gli scambi e gli investimenti transfrontalieri di numerosi servizi alle imprese sono ridotti ed entrambi i settori hanno registrato una crescita debole della produttività nel corso dell'ultimo decennio.

Or. en

 

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Altri settori di servizi, tra cui i servizi di costruzione, risentono di un livello ridotto di scambi transfrontalieri e investimenti transfrontalieri, non dispongono di una legislazione settoriale specifica che ne permetta l’espansione transfrontaliera e sono importanti per le imprese a causa del loro ruolo in quanto destinatari di servizi. Tuttavia, è importante consentire alla Commissione di adattare il sistema IMI alla presente direttiva e agli Stati membri di adottare misure per dare attuazione alla carta elettronica europea dei servizi. Si dovrebbe pertanto delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'estensione in un secondo tempo del campo di applicazione della presente direttiva a tali altri settori a condizioni specifiche.

Or. en

Motivazione

La direttiva prevede una serie di servizi alle imprese. Anche altri servizi risentono di una mancanza d'integrazione del mercato interno. Poiché questa carta elettronica è un nuovo strumento che richiederà un adeguamento del sistema IMI e delle procedure nazionali, si propone di non includerli tutti in questa fase, ma di consentire alla Commissione di estendere il campo di applicazione della presente direttiva in una seconda fase, se lo riterrà necessario.

 

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  La presente direttiva chiarisce le condizioni alle quali i prestatori di servizi interessati possono beneficiare della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento... [regolamento ESC] ..., i ruoli che lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero rispettivamente avere e quali azioni dello Stato membro di origine dovrebbero essere accettate da uno Stato membro ospitante. La carta elettronica europea dei servizi è uno strumento facoltativo per il prestatore di servizi.

(10)  La presente direttiva chiarisce le condizioni alle quali i prestatori di servizi interessati possono beneficiare della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento... [regolamento ESC] ..., i ruoli che lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero rispettivamente avere e quali azioni dello Stato membro di origine dovrebbero essere accettate da uno Stato membro ospitante.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato trasferito e sviluppato in un nuovo considerando.

 

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  La carta elettronica europea dei servizi è uno strumento facoltativo per il prestatore di servizi. I prestatori di servizi dovrebbero pertanto rimanere liberi di scegliere se avvalersene. È pertanto opportuno stabilire le condizioni precise che uno Stato membro deve soddisfare per essere autorizzato a richiedere che un prestatore di servizi sia in possesso di una carta elettronica europea al fine di assicurarsi che i fornitori che non sono titolari di una carta elettronica di servizi europei non siano discriminati rispetto ai titolari.

Or. en

 

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)  La carta elettronica europea mira a fornire una semplificazione amministrativa ed è uno strumento al servizio delle imprese e dei lavoratori autonomi che rende loro più agevole soddisfare i requisiti. Gli Stati membri non dovrebbero utilizzare la carta per tentare di legalizzare ostacoli ingiustificati e inutili che avrebbero già dovuto eliminare per rispettare la direttiva 2006/123/CE.

Or. en

Motivazione

Se applicate in modo efficace, le proposte possono conseguire alcuni miglioramenti in termini di semplificazione. Tuttavia, vi è il fastidioso timore che, contrariamente ai suoi obiettivi, la carta elettronica possa in realtà essere utilizzata per legittimare ostacoli ingiustificati e inutili che gli Stati membri avrebbero già dovuto eliminare in conformità con le disposizioni della direttiva sui servizi.

 

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Quando riceve una domanda di carta elettronica europea dei servizi, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine dovrebbe compilarla e convalidarne il contenuto al fine di dimostrare con precisione lo stabilimento legale del prestatore nel suo Stato membro d'origine e descriverne la situazione in modo da permettere alle autorità dello Stato membro ospitante di effettuare i propri controlli. Mentre la mancanza di azione da parte del richiedente dovrebbe comportare l'interruzione della procedura, l'inerzia delle autorità dello Stato membro d'origine dovrebbe permettere un ricorso giudiziario.

(24)  Quando riceve una domanda di carta elettronica europea dei servizi, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine dovrebbe verificare se il richiedente è stabilito legalmente nello Stato membro di origine e se tutti i documenti sono validi, compilare la domanda e convalidarne il contenuto al fine di dimostrare con precisione lo stabilimento legale del prestatore nel suo Stato membro d'origine e descriverne la situazione in modo da permettere alle autorità dello Stato membro ospitante di effettuare i propri controlli. Mentre la mancanza di azione da parte del richiedente dovrebbe comportare l'interruzione della procedura, l'inerzia delle autorità dello Stato membro d'origine dovrebbe permettere un ricorso giudiziario.

Or. en

 

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 34 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)  Tali consultazioni dovrebbero includere in particolare le parti interessate dei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tra cui le imprese e le parti sociali del settore delle costruzioni.

Or. en

Motivazione

Se la Commissione decide di estendere l’ambito di applicazione della direttiva ai settori della costruzione, dovrebbe essere chiaro che i professionisti del settore devono essere consultati in via preliminare.

 

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Prima del rilascio della carta elettronica europea dei servizi, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter invocare legittime preoccupazioni di ordine politico. Per consentire una procedura rapida e semplificata, è opportuno tuttavia rispettare il principio dell'approvazione tacita in sede di rilascio di una carta elettronica europea dei servizi. Si tratta del principio generale introdotto dalla direttiva 2006/123/CE. Una segnalazione di imminente approvazione tacita e la proroga dei termini applicabili di due ulteriori settimane dovrebbero garantire che lo Stato membro ospitante abbia il tempo e i mezzi per valutare le domande di carta elettronica europea dei servizi. La mancata informazione da parte dello Stato membro ospitante sui requisiti applicabili non dovrebbe inoltre ostacolare il rilascio automatico di una carta elettronica europea di servizi.

(37)  Prima del rilascio della carta elettronica europea dei servizi, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter invocare legittime preoccupazioni di ordine politico ed effettuare i controlli e le verifiche necessari previsti dal suo diritto nazionale in conformità del capitolo VI della direttiva 2006/123/CE e, in particolare, l’articolo 31, paragrafi 1, 3 e 4 in relazione a servizi transfrontalieri su base temporanea. Per consentire una procedura rapida e semplificata, è opportuno tuttavia rispettare il principio dell'approvazione tacita in sede di rilascio di una carta elettronica europea dei servizi. Si tratta del principio generale introdotto dalla direttiva 2006/123/CE. Una segnalazione di imminente approvazione tacita e la proroga dei termini applicabili di due ulteriori settimane dovrebbero garantire che lo Stato membro ospitante abbia il tempo e i mezzi per valutare le domande di carta elettronica europea dei servizi. La mancata informazione da parte dello Stato membro ospitante sui requisiti applicabili non dovrebbe inoltre ostacolare il rilascio automatico di una carta elettronica europea di servizi.

Or. en

 

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 45 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(45 bis)  È importante riconoscere il diritto degli operatori economici di commettere errori nel tentativo di adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Pertanto, prima che uno Stato membro invochi errori materiali, errori o informazioni o documenti mancanti come motivi per sospendere o revocare una carta elettronica europea, al prestatore di servizi dovrebbe sempre essere data la possibilità di correggere la situazione.

Or. en

 

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La presente direttiva si applica ai servizi elencati nell'allegato.

1.  La presente direttiva si applica ai servizi elencati nell'allegato I.

Or. en

Motivazione

L’emendamento si rende necessario qualora la proposta di istituire un allegato I bis sia adottata. La modifica si applica all'intero testo.

 

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Entro il [24 mesi dopo la data di recepimento della presente direttiva] alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 al fine di modificare l’allegato I per includervi uno dei settori elencati nell’allegato I bis. La Commissione può decidere di avvalersi di tale potere solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

 

a)   i servizi in questione sono interamente contemplati dalla direttiva 2006/123/CE;

 

b)   nonostante la legislazione in vigore, il settore continua a evidenziare una mancanza d'integrazione del mercato interno, in particolare per quanto concerne i prestatori di servizi di piccole e medie dimensioni, e vi è un potenziale per un'ulteriore integrazione del mercato interno, come dimostra il fatto che ben pochi prestatori di servizi nel settore forniscono servizi transfrontalieri o creano uno stabilimento secondario; e

 

c)   il settore rappresenta un importante livello di attività economiche. Ciò può essere dimostrato dal fatto che esso rappresenta una percentuale significativa del PIL dell’Unione.

Or. en

Motivazione

La direttiva prevede una serie di servizi alle imprese. Anche altri settori risentono di una mancanza d'integrazione del mercato interno. Poiché questa carta elettronica è un nuovo strumento che richiederà un adeguamento del sistema IMI e delle procedure nazionali, si propone di non includerli tutti in questa fase, ma di consentire alla Commissione di estendere il campo di applicazione della presente direttiva in una seconda fase, se lo riterrà necessario.

 

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2006/123/CE. Essa non ha alcuna incidenza sui requisiti normativi a livello nazionale per la fornitura di servizi, quali le norme in materia di protezione sociale, i diritti dei consumatori, la salute e la sicurezza o l’ambiente. Non si tratta quindi di introdurre il principio del paese d’origine.

Or. en

Motivazione

L’emendamento chiarisce che la direttiva non ha alcuna incidenza sul livello dei requisiti fissati dagli Stati membri nella loro legislazione nazionale per la fornitura di servizi.

 

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.   "Carta elettronica europea dei servizi": un certificato elettronico che è ottenuto tramite una procedura armonizzata, dimostra che il suo titolare è un prestatore di servizi stabilito legalmente nello Stato membro di origine e abilitato, in tale territorio, a svolgere le attività di servizio in questione e sancisce il diritto del suo titolare ad avviare la prestazione dei servizi in questione nello Stato membro ospitante senza stabilirvisi o mediante lo stabilimento di una succursale, un'agenzia o un ufficio, a seconda dei casi, e a continuare tale attività per tutto il tempo della validità della carta elettronica.

Or. en

 

Emendamento   15

Proposta di direttiva

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Prima di rilasciare la carta elettronica europea dei servizi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può effettuare le verifiche e i controlli previsti dal diritto nazionale in conformità della direttiva 2006/123/CE, compreso il suo articolo 31.

Or. en

 

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 6 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel contesto di procedure o formalità imposte al prestatore nel loro territorio e in conformità delle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE [regolamento (UE) 2016/679] e della legislazione nazionale, le autorità degli Stati membri non possono esigere che il titolare di una carta elettronica europea dei servizi fornisca informazioni già contenute nella carta elettronica europea dei servizi, compreso per:

Nel contesto di procedure o formalità imposte al prestatore nel loro territorio e in conformità delle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE [regolamento (UE) 2016/679] e della legislazione nazionale, le autorità degli Stati membri non possono esigere che il titolare di una carta elettronica europea dei servizi valida fornisca informazioni o documenti già contenuti nella carta elettronica europea dei servizi, compreso per:

Or. en

 

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Natura volontaria della carta europea dei servizi

 

Gli Stati membri non obbligano i prestatori di servizi europei a possedere una carta elettronica, ad eccezione dei casi in cui:

 

a) il prestatore decida liberamente di presentare una domanda di carta elettronica europea dei servizi;

 

b) una carta elettronica europea dei servizi sia stata rilasciata al prestatore; e

 

c) il prestatore utilizzi una carta elettronica europea dei servizi e-card europea conformemente all’articolo 5.

 

Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi che non hanno deciso di fare domanda per una tessera elettronica europea dei servizi, si sono visti rifiutare la loro domanda di carta europea dei servizi dallo Stato membro d’origine o sollevare obiezioni da parte dello Stato membro ospitante o non sono più in possesso di una carta elettronica europea dei servizi valida possano iniziare o continuare a prestare servizi sulla base delle pertinenti disposizioni della direttiva 2006/123/CE e del diritto dell’Unione senza subire una discriminazione nei confronti dei titolari di carte elettroniche dei servizi.

Or. en

Motivazione

L’emendamento non intende modificare la proposta della Commissione, ma chiarire che la carta elettronica è facoltativa per le imprese e obbligatoria per gli Stati membri qualora un’impresa decida di ottenerla.

 

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 8 –comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

All’atto della presentazione di una carta elettronica europea dei servizi, il richiedente deve ricevere informazioni generali circa i requisiti applicabili nello Stato membro ospitante per quanto riguarda l’accesso alle attività di servizio previste dal richiedente e l'esercizio di tali attività, come stabilito all’articolo 7 della direttiva 2006/123/CE.

Or. en

Motivazione

Le imprese dovrebbero ricevere quanto prima informazioni chiare sui requisiti che sono tenuti a rispettare.

 

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  verifica la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite;

b)  verifica la completezza, l'accuratezza e la validità delle informazioni fornite;

Or. en

 

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  verifica se le carte elettroniche europee dei servizi rilasciate in relazione ad altri Stati membri d'origine allo stesso prestatore e per le stesse attività di servizi sono state revocate o annullate, o se l'annullamento è stato chiesto per consentire la sostituzione di tali carte elettroniche con la carta elettronica europea dei servizi cui si riferisce la domanda;

c)  verifica se le carte elettroniche europee dei servizi rilasciate in relazione ad altri Stati membri allo stesso prestatore e per le stesse attività di servizi sono state revocate o annullate, o se l'annullamento è stato chiesto per consentire la sostituzione di tali carte elettroniche con la carta elettronica europea dei servizi cui si riferisce la domanda;

Or. en

 

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  verifica il contenuto e la validità degli eventuali documenti di accompagnamento che dimostrano la conformità ai requisiti applicabili alla fornitura di servizi ai quali il richiedente è soggetto nello Stato membro d'origine;

d)  verifica che il richiedente sia stabilito legalmente sul suo territorio e verifica il contenuto e la validità degli eventuali documenti di accompagnamento che dimostrano la conformità ai requisiti applicabili alla fornitura di servizi ai quali il richiedente è soggetto nello Stato membro d'origine;

Or. en

 

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  chiede al richiedente di integrare la domanda, ove necessario;

e)  chiede al richiedente informazioni integrative, ove necessario;

Or. en

 

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine chiede al richiedente di integrare la domanda, il termine è sospeso fino alla trasmissione delle informazioni richieste.

Se l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine chiede informazioni integrative al richiedente, o se lo Stato membro ospitante, in caso di dubbi giustificati, chiede una nuova verifica della validità delle informazioni presentate dal richiedente, il termine è sospeso fino alla trasmissione delle informazioni richieste.

Or. en

 

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine, dopo il completamento dei compiti di cui al paragrafo 1, trasmette senza indugio la domanda all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante, con informazione al richiedente.

2.  L'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine, dopo il completamento dei compiti di cui al paragrafo 1, trasmette senza indugio la domanda all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante e ne informa il richiedente.

Or. en

 

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro due settimane dal ricevimento della domanda l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante esamina la stessa e informa il richiedente e lo Stato membro d'origine di tutti i requisiti applicabili alle prestazioni transfrontaliere temporanee a norma della legislazione dello Stato membro ospitante, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Nel rispetto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante può, entro il medesimo termine, decidere di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica europea dei servizi da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine se dimostra che l'applicazione di un regime di autorizzazione preventiva, un regime di notifica preventiva o requisiti al richiedente è giustificata per uno dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE o è ammissibile in conformità di altri atti del diritto dell'Unione.

Nel corso di una procedura per il rilascio di una carta elettronica dei servizi per la prestazione di servizi transfrontalieri temporanei, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante, entro due settimane dal ricevimento della domanda, esamina la stessa e informa il richiedente e lo Stato membro d'origine di tutti i requisiti applicabili alla prestazione transfrontaliera temporanea delle attività di servizio previste, durante la prestazione del servizio, a norma della legislazione dello Stato membro ospitante, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

 

L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante può, entro il medesimo termine, decidere di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica europea dei servizi da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine se l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante dimostra che la prestazione delle attività di servizio previste dal richiedente è soggetta a un regime di autorizzazione preventiva, un regime di notifica preventiva o requisiti giustificati da uno dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE, o ammissibili in conformità di altri atti del diritto dell'Unione; lo Stato membro ospitante può, ai fini del rilascio della carta elettronica europea dei servizi, chiedere che il richiedente dimostri la conformità a tali requisiti. Lo Stato membro ospitante può opporsi a una domanda se il richiedente non è in grado di dimostrare la conformità a tali requisiti.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti relativi alla procedura mirano a chiarire il testo e non a modificare la sostanza del testo.

 

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono a che, quando l'autorità di coordinamento dello Stato membro d’origine riceve le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, e a condizione che non sussista alcuno dei motivi per opporsi al rilascio della carta elettronica di cui al secondo comma del paragrafo 1, l’autorità di coordinamento rilasci la Carta europea sui servizi senza indugio.

Or. en

 

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro ospitante tiene debitamente conto in tale valutazione dei requisiti che il richiedente già soddisfa nello Stato membro d'origine. Ai fini di tale valutazione ed entro il termine sopra indicato, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante è autorizzata a chiedere i necessari chiarimenti o le necessarie informazioni supplementari non ancora contenuti nella domanda allo Stato membro d'origine o al richiedente. In tal caso il termine di cui al presente paragrafo è sospeso fino al momento in cui vengono forniti i necessari chiarimenti o le necessarie informazioni supplementari. La procedura per chiedere chiarimenti o informazioni supplementari sarà stabilita mediante gli atti delegati di cui al paragrafo 4.

Nel valutare la domanda per una carta elettronica europea dei servizi, lo Stato membro ospitante tiene debitamente conto dei requisiti che il richiedente già soddisfa nello Stato membro d'origine. Ai fini di tale valutazione ed entro il termine sopra indicato, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante è autorizzata a chiedere i necessari chiarimenti o le necessarie informazioni supplementari non ancora contenuti nella domanda allo Stato membro d'origine o al richiedente, soprattutto in caso di dubbi debitamente giustificati per quanto riguarda il contenuto e la validità dei documenti di accompagnamento. In tal caso il termine di cui al presente paragrafo è sospeso fino al momento in cui vengono forniti i necessari chiarimenti o le necessarie informazioni supplementari. La procedura per chiedere chiarimenti o informazioni supplementari sarà stabilita mediante gli atti delegati di cui al paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

In caso di dubbio, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter chiedere agli Stati membri d’origine di verificare nuovamente i documenti presentati nella fase della domanda.

 

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al ricevimento della decisione dello Stato membro ospitante di sollevare obiezioni a norma del paragrafo 1, lo Stato membro d'origine rifiuta senza indugio la domanda di carta elettronica europea dei servizi.

Al ricevimento della decisione dello Stato membro ospitante di sollevare obiezioni a norma del paragrafo 1, lo Stato membro d'origine respinge senza indugio la domanda di carta elettronica europea dei servizi.

Or. en

 

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le decisioni e le azioni dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine, notificate al richiedente tramite la piattaforma elettronica in cui è disponibile il modulo standard per la domanda, sono impugnabili a norma della legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

Le decisioni e le azioni dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine, notificate senza indugio al richiedente tramite la piattaforma elettronica in cui è disponibile il modulo standard per la domanda, sono impugnabili a norma della legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

Or. en

 

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La decisione dell'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica europea dei servizi, notificata al richiedente tramite la piattaforma elettronica in cui è disponibile il modulo standard per la domanda, è impugnabile a norma della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

La decisione dell'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica europea dei servizi è notificata senza indugio al richiedente tramite la piattaforma elettronica in cui è disponibile il modulo standard per la domanda ed è impugnabile a norma della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

Or. en

 

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel contesto di una procedura per il rilascio di una carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento sotto forma di succursale, agenzia o ufficio, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante, entro quattro settimane dal ricevimento della domanda, individua quali eventuali regimi di autorizzazione preventiva o regimi di notifica preventiva di cui all'articolo 5, paragrafo 2, siano applicabili a tale stabilimento in conformità del diritto dell'UE. Se è stato individuato un tale regime di autorizzazione preventiva o di notifica preventiva, lo Stato membro ospitante determina altresì le condizioni che il richiedente è tenuto a rispettare, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 5. Lo Stato membro ospitante indica le ragioni per cui l'applicazione del regime di autorizzazione preventiva o del regime di notifica preventiva è necessaria e proporzionata per perseguire motivi imperativi di interesse generale.

Nel contesto di una procedura per il rilascio di una carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento sotto forma di succursale, agenzia o ufficio, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante, entro quattro settimane dal ricevimento della domanda, individua quali eventuali regimi di autorizzazione preventiva o regimi di notifica preventiva di cui all'articolo 5, paragrafo 2, siano applicabili a tale stabilimento in conformità del diritto dell'UE. Se è stato individuato un tale regime di autorizzazione preventiva o di notifica preventiva, lo Stato membro ospitante determina altresì le condizioni che il richiedente è tenuto a rispettare, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 5. Lo Stato membro ospitante indica le ragioni per cui l'applicazione del regime di autorizzazione preventiva o del regime di notifica preventiva è giustificata da motivi imperativi di interesse generale ed è proporzionata agli obiettivi perseguiti.

Or. en

 

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se decide di rilasciare la carta elettronica europea dei servizi, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante provvede in tal senso senza indugio.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo testo è stato spostato dopo il paragrafo 5 bis (nuovo) del presente articolo.

 

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Altrimenti l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante può informare il richiedente e l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine della propria intenzione di respingere la domanda, nel qual caso il richiedente dispone di una settimana per presentare le proprie osservazioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato dopo il paragrafo 5 bis (nuovo) del presente articolo.

 

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo aver ricevuto le osservazioni del richiedente o, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine per presentare dette osservazioni, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante decide, entro una settimana, se rilasciare la carta elettronica europea dei servizi o respingere la relativa domanda.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato dopo il paragrafo 5 del presente articolo.

 

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante è autorizzata a chiedere i necessari chiarimenti o le necessarie informazioni supplementari non ancora contenuti nella domanda allo Stato membro d'origine o al richiedente. In tal caso i termini di cui ai paragrafi 1 e 4 sono sospesi fino al momento in cui vengono forniti i necessari chiarimenti o le necessarie informazioni supplementari.

L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante è autorizzata a chiedere i necessari chiarimenti o le necessarie informazioni supplementari non ancora contenuti nella domanda allo Stato membro d'origine o al richiedente, soprattutto in caso di dubbi debitamente giustificati per quanto riguarda il contenuto e la validità dei documenti di accompagnamento. In tal caso i termini di cui ai paragrafi 1 e 4 sono sospesi fino al momento in cui vengono forniti i necessari chiarimenti o le necessarie informazioni supplementari.

Or. en

Motivazione

In caso di dubbi, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter chiedere agli Stati membri d’origine di verificare nuovamente i documenti presentati nella fase della domanda.

 

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se decide di rilasciare la carta elettronica europea dei servizi, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante provvede in tal senso senza indugio.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato dall'articolo 13, paragrafo 4.

 

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora intenda respingere la domanda conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante informa il richiedente e l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine, indicando i motivi. Il richiedente dispone di una settimana per presentare le proprie osservazioni.

Or. en

Motivazione

Spostamento del testo dal paragrafo 4.

 

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Dopo aver ricevuto le osservazioni del richiedente o in mancanza di osservazioni alla scadenza del termine previsto, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante decide, entro una settimana, se rilasciare la carta elettronica europea dei servizi o respingere la relativa domanda.

Or. en

Motivazione

Spostamento del testo dal paragrafo 4.

 

 

 

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'autorità di coordinamento trasmette senza indugio alla Commissione qualsiasi decisione di respingere una domanda di carta elettronica europea dei servizi conformemente ai paragrafi 4 e 5.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per aiutare la Commissione a monitorare l'attuazione della direttiva.

 

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Nel caso in cui lo Stato membro ospitante, allo scadere dei termini di reazione di cui ai paragrafi 2 e 4, non richieda la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non adotti la decisione di rilasciare la carta elettronica europea dei servizi a norma del paragrafo 4, la carta elettronica europea dei servizi si considera rilasciata dallo Stato membro ospitante nei termini comunicati allo stesso conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

6.  Nel caso in cui lo Stato membro ospitante, allo scadere dei termini di reazione di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 ter, non richieda la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1, non adotti la decisione di rilasciare la carta elettronica europea dei servizi a norma dei paragrafi 1, 4 o 5 ter, non comunichi l'intenzione di respingere la domanda o non decida di respingere la domanda conformemente ai paragrafi 4 e 5 ter, il sistema IMI rilascia automaticamente la carta elettronica europea dei servizi, che si considererà rilasciata dallo Stato membro ospitante nei termini comunicati allo stesso conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

Or. en

 

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Il riferimento al diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1 concerne in particolare il fatto che la decisione dello Stato membro ospitante di imporre a un prestatore di servizi un divieto temporaneo o permanente di prestazione delle proprie attività deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione, indipendentemente dal fatto che il prestatore di servizi sia o non sia titolare di una carta elettronica europea dei servizi.

Or. en

Motivazione

La decisione di vietare a un prestatore di servizi di esercitare le proprie attività dovrebbe essere una misura di ultima istanza.

 

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)  nel contesto della procedura di rilascio della carta elettronica abbia usato informazioni o documenti di cui è stata accertata la fraudolenza, l'inesattezza o la falsificazione con una decisione definitiva dello Stato membro d'origine o ospitante, non impugnabile in base al diritto nazionale applicabile;

i)  nel contesto della procedura di rilascio della carta elettronica abbia usato informazioni o documenti di cui è stata accertata la fraudolenza, la natura fuorviante o l'avvenuta falsificazione con una decisione definitiva dello Stato membro d'origine o ospitante, non impugnabile in base al diritto nazionale applicabile;

Or. en

Motivazione

Le informazioni possono essere inesatte per via di semplici errori commessi nella compilazione del modulo. Solo le informazioni fuorvianti dovrebbero essere motivo di revoca automatica.

 

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  non soddisfi una o più delle condizioni applicabili alla prestazione transfrontaliera temporanea come prescritto dall'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, il cui rispetto, a norma del diritto nazionale dello Stato membro ospitante, è indispensabile per proseguire legittimamente la prestazione dei servizi in questione nel suo territorio;

iii)  non soddisfi uno o più dei requisiti applicabili alla prestazione transfrontaliera temporanea di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, il cui rispetto, a norma del diritto nazionale dello Stato membro ospitante, è indispensabile per proseguire legittimamente la prestazione dei servizi in questione nel suo territorio;

Or. en

 

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – punto iv

 

Testo della Commissione

Emendamento

iv)  non soddisfi una o più condizioni imposte nel contesto di un regime di autorizzazione preventiva o notifica preventiva applicabile per lo stabilimento, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, il cui rispetto, a norma del diritto nazionale dello Stato membro ospitante, è indispensabile per proseguire la prestazione legittima dei servizi in questione nel suo territorio.

iv)  non soddisfi una o più condizioni imposte nel contesto di un regime di autorizzazione preventiva o notifica preventiva applicabile per lo stabilimento, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, il cui rispetto, a norma del diritto nazionale dello Stato membro ospitante, è indispensabile per proseguire la prestazione legittima dei servizi in questione nel suo territorio.

Or. en

 

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di una decisione conforme al diritto dell'Unione che determini un divieto temporaneo o permanente di prestazione di attività di servizi da parte del titolare della carta elettronica europea dei servizi nello Stato membro d'origine, le autorità di coordinamento che hanno rilasciato una carta elettronica europea dei servizi sospendano la validità o revochino, rispettivamente, tutte le carte elettroniche europee dei servizi rilasciate allo stesso prestatore e per le stesse attività di servizi in questione.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di una decisione conforme al diritto dell'Unione che determini un divieto temporaneo o permanente di prestazione di attività di servizi da parte del titolare della carta elettronica europea dei servizi nello Stato membro d'origine, le autorità di coordinamento che hanno rilasciato una carta elettronica europea dei servizi sospendano la validità o revochino, rispettivamente, tutte le carte elettroniche europee dei servizi rilasciate allo stesso prestatore in relazione alle attività di servizi vietate.

Or. en

 

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Il riferimento al diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1 concerne in particolare il fatto che la decisione dello Stato membro ospitante di imporre a un prestatore di servizi un divieto temporaneo o permanente di prestazione delle attività deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione, indipendentemente dal fatto che il prestatore di servizi sia o non sia titolare di una carta elettronica europea dei servizi.

Or. en

Motivazione

La decisione di vietare a un prestatore di servizi la prestazione delle attività dovrebbe essere una misura di ultima istanza.

 

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di una decisione che determini un divieto temporaneo o permanente di prestazione delle attività di servizi da parte del titolare della carta europea dei servizi nello Stato membro ospitante, le autorità di coordinamento che hanno rilasciato una carta europea dei servizi sospendano la validità o revochino, rispettivamente, tutte le carte europee dei servizi rilasciate allo stesso prestatore e per le stesse attività di servizi nella misura in cui il diritto nazionale dello Stato membro d'origine determina, in conformità del diritto dell'Unione, la sospensione o la cessazione delle attività di servizi nel proprio territorio a causa, rispettivamente, del divieto temporaneo o permanente in questione nello Stato membro ospitante.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di una decisione che determini un divieto temporaneo o permanente di prestazione delle attività di servizi da parte del titolare della carta europea dei servizi nello Stato membro ospitante, le autorità di coordinamento che hanno rilasciato una carta europea dei servizi sospendano la validità o revochino, rispettivamente, tutte le carte europee dei servizi rilasciate allo stesso prestatore in relazione alle attività di servizi vietate nella misura in cui il diritto nazionale dello Stato membro d'origine determina, in conformità del diritto dell'Unione, la sospensione o la cessazione delle attività di servizi nel proprio territorio a causa, rispettivamente, del divieto temporaneo o permanente in questione nello Stato membro ospitante.

Or. en

 

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se individua un motivo verificatosi nel suo territorio per far scattare la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi, a norma degli articoli 15 o 16, uno Stato membro comunica, tramite l'IMI, al titolare della carta elettronica europea dei servizi il motivo in questione e gli offre la possibilità di essere ascoltato.

Se individua un motivo verificatosi nel suo territorio per far scattare la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi, a norma degli articoli 15 o 16, uno Stato membro informa il titolare della carta elettronica europea dei servizi dei motivi in questione tramite la piattaforma elettronica collegata all'IMI e offre al titolare la possibilità di essere ascoltato.

Or. en

 

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto concerne gli errori materiali o di altro tipo o la mancanza di informazioni o documenti, lo Stato membro che riscontra le irregolarità durante la fase di scambio di cui al primo comma ne informa senza indugio il fornitore dei servizi. Il fornitore dei servizi pone rimedio alla situazione senza indebiti ritardi ed entro due settimane da quanto è stato informato. I motivi di cui sopra non comportano la sospensione o la revoca della carta elettronica europea dei servizi salvo qualora risulti evidente, dall'insieme delle circostanze, che siano stati determinati da grave negligenza o intenzionalmente, o qualora il fornitore dei servizi non ponga rimedio alla situazione entro il termine di due settimane.

Or. en

 

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro, una volta che ha concluso che è necessario sospendere o revocare una carta elettronica europea dei servizi, provvede in tal senso senza indugio se la sua autorità di coordinamento è l'autorità che ha rilasciato la carta elettronica in questione, o comunica senza indugio all'autorità di coordinamento che ha rilasciato la carta la propria conclusione circa la necessità di sospendere o revocare la carta elettronica europea dei servizi in questione.

Uno Stato membro, una volta che ha concluso che è necessario sospendere o revocare una carta elettronica europea dei servizi, provvede in tal senso senza indugio se la sua autorità di coordinamento è l'autorità che ha rilasciato la carta elettronica in questione, o comunica senza indugio la propria conclusione circa la necessità di sospendere o revocare la carta elettronica europea dei servizi in questione all'autorità di coordinamento che ha rilasciato la carta

Or. en

 

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  delle decisioni di limitare o vietare, anche temporaneamente, nello Stato membro d'origine o ospitante la prestazione da parte del titolare della carta elettronica europea dei servizi di attività di servizi contemplate da detta carta;

a)  delle decisioni di limitare o vietare, anche temporaneamente, nello Stato membro d'origine o ospitante la prestazione da parte del titolare della carta elettronica europea dei servizi di attività di servizi contemplate da detta carta elettronica europea dei servizi;

Or. en

Motivazione

Sono previste conseguenze se gli Stati membri non provvedono a informare.

 

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto riguarda la lettera a), gli Stati membri possono stabilire, conformemente alla direttiva 2006/123/CE, le norme concernenti le misure applicabili nel caso in cui il titolare di una carta elettronica europea dei servizi non informi l'autorità di coordinamento delle condizioni di cui al paragrafo 4. Le misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Motivazione

Sono previste conseguenze se gli Stati membri non provvedono a informare.

 

 

 

 

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Il titolare di una carta elettronica europea dei servizi può chiedere in qualsiasi momento l'annullamento della sua carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata all'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata.

6.  Il titolare di una carta elettronica europea dei servizi può chiedere in qualsiasi momento l'annullamento della sua carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata all'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata. Sulla carta elettronica europea dei servizi sono indicate la data dell'ultimo aggiornamento da parte del titolare di una carta elettronica europea dei servizi nonché quella dell'ultima verifica effettuata dall'autorità di coordinamento nello Stato membro d'origine in merito alle informazioni e ai documenti contenuti in una carta elettronica dei servizi di un fornitore.

Or. en

 

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'autorità di coordinamento trasmette senza indugio alla Commissione qualsiasi decisione di sospensione o di revoca.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per aiutare la Commissione a monitorare l'attuazione della direttiva.

 

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [...]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [...]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

 

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

 

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

 

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, con gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi, istituirà modalità di monitoraggio volte a monitorare e valutare l'attuazione e gli effetti della presente direttiva, in particolare gli effetti sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi negli Stati membri per le attività di servizi contemplate, in particolare riducendo i costi per i prestatori, migliorando la trasparenza sui prestatori che si espandono oltre confine e aumentando la concorrenza, e in che modo essa incide sui prezzi e sulla qualità dei servizi interessati, tenendo conto di pertinenti indicatori.

La Commissione, con gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi, istituirà modalità di monitorare e valutare l'attuazione e gli effetti della presente direttiva, in particolare gli effetti sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi negli Stati membri per le attività di servizi contemplate, in particolare riducendo i costi per i prestatori, contrastando le frodi, migliorando la trasparenza sui prestatori che si espandono oltre confine e aumentando la concorrenza, e in che modo essa incide sui prezzi e sulla qualità dei servizi interessati, tenendo conto di pertinenti indicatori.

Or. en

 

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 21 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro 36 mesi dalla data di recepimento della presente direttiva e in seguito almeno ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui suoi risultati. La relazione esamina la necessità di adattare le procedure di rilascio, aggiornamento, sospensione o revoca di una carta elettronica europea dei servizi tenendo conto dei più recenti sviluppi nel campo dell'e-government ed è inclusa nella relazione di valutazione dei risultati globali del regolamento... [regolamento ESC] ... conformemente all'articolo 19 di tale regolamento.

Entro 36 mesi dalla data di recepimento della presente direttiva e in seguito almeno ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui suoi risultati. La relazione spiega, se del caso, i motivi della mancata adozione degli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, esamina la necessità di adattare le procedure di rilascio, aggiornamento, sospensione o revoca di una carta elettronica europea dei servizi tenendo conto dei più recenti sviluppi nel campo dell'e-government ed è inclusa nella relazione di valutazione dei risultati globali del regolamento... [regolamento ESC] ... conformemente all'articolo 19 di tale regolamento.

Or. en

 

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Allegato I – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO

ALLEGATO I

Servizi cui si applica la presente direttiva

Servizi cui si applica la presente direttiva

Or. en

 

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione F – Divisione 41 – Gruppo 41.1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gruppo 41.1 Sviluppo di progetti immobiliari

soppresso

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione F – Divisione 41 – Gruppo 41.2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gruppo 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

soppresso

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione F – Divisione 42 – Gruppo 42.1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gruppo 42.1 Costruzione di strade e ferrovie

soppresso

Or. en

 

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione F – Divisione 42 – Gruppo 42.2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gruppo 42.2 Costruzione di infrastrutture

soppresso

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione F – Divisione 42 – Gruppo 42.9

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gruppo 42.9 Costruzione di altre opere di ingegneria civile

soppresso

Or. en

 

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione F – Divisione 43 – Gruppo 43.1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gruppo 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile

soppresso

Or. en

 

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione F – Divisione 43 – Gruppo 43.2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gruppo 43.2 Impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione ad esclusione di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione da parte di persone fisiche di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nel regolamento (UE) n. 517/2014, articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d)

soppresso

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione F – Divisione 43 – Gruppo 43.3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gruppo 43.3 Completamento e finitura di edifici

soppresso

Or. en

 

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Allegato I – Sezione 3 – Divisione 43 – Gruppo 43.9

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gruppo 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione

soppresso

Or. en

 

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Allegato I bis – titolo (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO I bis

 

Elenco dei servizi che possono essere oggetto degli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis

Or. en

Motivazione

La direttiva prevede una serie di servizi alle imprese. Anche altri settori risentono di una scarsa integrazione del mercato interno, non dispongono di una normativa settoriale specifica che ne permetta l'espansione transfrontaliera e sono importanti per le imprese in quanto destinatari di servizi. Poiché questa carta elettronica è un nuovo strumento che richiederà un adeguamento del sistema IMI e delle procedure nazionali, si propone di non includerli tutti in questa fase, ma di consentire alla Commissione di estendere il campo di applicazione della presente direttiva in una seconda fase, se risulterà necessario.

 

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Allegato I bis – parte introduttiva (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le attività di servizi incluse nella classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACERev.2):

Or. en

 

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Allegato I bis – Sezione C (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sezione C Attività manifatturiere

 

Divisione 33 Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature

 

Gruppo 33.1 Riparazione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature

 

Gruppo 33.2 Installazione di macchine e apparecchiature industriali

Or. en

 

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Allegato I bis – Sezione F (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sezione F Costruzioni

 

Divisione 41 Costruzione di edifici

 

Gruppo 41.1 Sviluppo di progetti immobiliari

 

Gruppo 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

 

Divisione 42 Ingegneria civile

 

Gruppo 42.1 Costruzione di strade e ferrovie

 

Gruppo 42.2 Costruzione di infrastrutture

 

Gruppo 42.9 Costruzione di altre opere di ingegneria civile

 

Divisione 43 Lavori specializzati di costruzione

 

Gruppo 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile

 

Gruppo 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione

 

Gruppo 43.3 Completamento e finitura di edifici

 

Gruppo 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione

Or. en

 

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Allegato I bis – Sezione G (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sezione G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

 

Divisione 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

 

Gruppo 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

 

Gruppo 45.4 Vendita, manutenzione e riparazione di motocicli e relativi componenti e accessori, ad esclusione della vendita (all'ingrosso e al dettaglio) di motocicli e relativi componenti e accessori

Or. en

 

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Allegato I bis – Sezione I (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sezione I Servizi di alloggio e ristorazione

 

Divisione 56 Attività di servizi di ristorazione

 

Gruppo 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, ad esclusione delle attività di servizi la cui prestazione ha luogo in un immobile

 

Gruppo 56.2 Catering per eventi e altri servizi di ristorazione

 

Gruppo 56.3 Somministrazione di bevande, ad esclusione delle attività di servizi la cui prestazione ha luogo in un immobile

Or. en

 

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Allegato I bis – Sezione S (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sezione S Altre attività di servizi

 

Divisione 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

 

Gruppo 95.1 Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

 

Gruppo 95.2 Riparazione di beni di consumo personali e per la casa

 

Divisione 96 Altre attività di servizi personali

 

Gruppo 96.0 Altre attività di servizi personali

Or. en

 

 

MOTIVAZIONE

Un mercato unico a beneficio solo delle grandi imprese?

 

Nella relazione Monti su una nuova strategia per il mercato unico, del maggio 2010, l'ex commissario spiegava che:

 

"L'ideale insito nel mercato unico e nelle sue quattro libertà è quello di uno spazio che attraversi i confini nazionali e nel quale i cittadini possano circolare, lavorare, svolgere attività di ricerca o avviare un'attività commerciale [senza discriminazioni]. Questo però non si verifica sempre, come si è potuto constatare a mano a mano che aumentavano la portata e l'entità del mercato unico. L'apertura del mercato amplierebbe gli orizzonti per le grandi imprese, ma non funzionerebbe per quelle piccole, cioè le PMI, né gioverebbe ai cittadini in generale e ai consumatori in particolare".

 

Chi può realmente beneficiare del mercato unico nel settore dei servizi oggi?

 

Troppo spesso sono le imprese di grandi dimensioni a trarre vantaggi. Una grande impresa italiana può investire denaro per assumere un parlante lettone e aprire un nuovo ufficio a Riga, mentre un'azienda di piccole dimensioni non può permettersi tale spesa. Le multinazionali britanniche dispongono delle risorse necessarie per subappaltare a uno studio legale un'analisi delle norme da rispettare qualora riuscissero a ottenere un contratto nella Repubblica ceca oppure le sanzioni in cui incorrerebbero se applicassero tali norme in modo errato. Una società globale francese può acquistare il biglietto aereo e pagare il soggiorno di un proprio dipendente affinché sia fisicamente presente in Croazia e svolga, per conto della società, tutte le attività amministrative.

 

Una grande impresa danese dispone di flusso di cassa sufficiente a coprire tutto il periodo necessario affinché la sua domanda sia trattata ed eventualmente accettata in Germania. I grandi attori economici svedesi possono sostenere i costi relativi alla predisposizione di una domanda e alla raccolta di tutti i documenti giustificativi richiesti e delle certificazioni necessarie nonché far fronte alla necessità di fornire la stessa documentazione ripetutamente oppure dichiarare i propri dipendenti più volte.

 

E cosa succede al 99 % circa di tutte le altre imprese dell'UE?

 

La realtà cui si è di fronte non è facile, ma è quella che si apprende dalle numerose relazioni sull'attuazione della direttiva sui servizi. Si possono ignorare tali fatti e far sì che solo le grandi imprese traggano beneficio dal mercato unico oppure si può agire per rendere il mercato unico non solo uno strumento tecnocratico, ma anche una realtà per i cittadini e le imprese.

 

Le piccole e medie imprese (PMI) non sempre sono le più dinamiche, a causa delle loro dimensioni, della loro natura e delle loro risorse limitate, ma sono certamente quelle che possono trarre maggiore profitto dalle proposte relative alla carta elettronica europea dei servizi (ESC).

 

Alcuni attori economici già consolidati sono riusciti a trovare la loro strada nel labirinto di normative esistenti; alcune autorità nazionali sono invece restie a passare dalle parole ai fatti, dando attuazione alla direttiva sui servizi. Tuttavia, l'interesse specifico delle PMI e quello generale europeo è chiaramente di compiere passi in avanti e fornire a dette imprese l'accesso al mercato unico, affrontando gli ostacoli ancora esistenti e ponendo un maggiore accento sulla corretta attuazione della direttiva sui servizi.

 

 

La ESC fornirà risposte concrete a tutti i problemi quotidiani che le imprese affrontano ed è per questo motivo che i relatori sono favorevoli all'iniziativa della Commissione.

 

Distinguere la realtà dalla finzione

 

Il quadro giuridico esistente non cambierà

 

Anche se sono varie le organizzazioni che accolgono con favore l'iniziativa, i relatori sono consapevoli delle preoccupazioni sollevate da altre parti interessate. È opportuno ricordare che la direttiva e il regolamento non incidono sulla direttiva sui servizi. In particolare, l'articolo 10 della direttiva stabilisce che gli Stati membri continueranno ad avere il diritto di far valere i motivi imperativi di interesse generale. Le proposte non riguardano né il diritto del lavoro, comprese la sicurezza sociale e la salute e la sicurezza, né i controlli dei distacchi (si vedano gli articoli 2 delle proposte di direttiva e di regolamento sull'ESC).

 

La procedura per la carta elettronica non apporterà modifiche per quanto riguarda i requisiti derivanti da altre normative, come la direttiva sulle qualifiche professionali. Ad esempio, se le informazioni fornite a norma dell'articolo 7 della presente direttiva devono essere ripresentate con cadenza annuale, ciò resterà valido anche dopo l'entrata in vigore della ESC.

 

La pretesa secondo cui le proposte introdurrebbero il principio del paese di origine è infondata. Dall'analisi delle proposte emerge che la maggior parte dei rischi identificati dai diversi attori possono essere risolti rendendo più chiaro il testo. Conviene inoltre osservare che la maggior parte dei commenti sulle proposte non ha evidenziato un'effettiva divergenza di opinioni tra la Commissione e le parti interessate in relazione alle varie disposizioni, quanto piuttosto ai potenziali rischi in caso di errata interpretazione. I relatori hanno pertanto chiarito il testo ove necessario.

 

Gli Stati membri avranno un maggiore controllo del loro mercato

 

La carta elettronica contribuirà alla lotta contro le società di comodo, le attività fraudolente e il lavoro autonomo fittizio, in quanto:

 

  prevede una verifica preliminare dell'effettivo stabilimento da parte dello Stato membro di origine (articolo 11 della proposta di direttiva), un tipo di verifica che non esiste oggi e che renderà più difficile per le società di comodo espandersi a livello transfrontaliero. In aggiunta, lo Stato membro ospitante, in caso di dubbi, può chiedere una nuova verifica delle informazioni sul prestatore di servizi che richiede la carta elettronica dei servizi;

 

  gli ispettorati del lavoro potranno utilizzare le informazioni contenute nella carta elettronica in occasione delle loro attività ispettive.

 

Il principio dell'approvazione tacita è già previsto nell'ambito della direttiva sulle qualifiche professionali (relazione Vergnaud, S&D). Esso è fondamentale per far sì che le scadenze siano rispettate e che le imprese di piccole dimensioni possano assumersi il rischio di operare al di fuori dei confini nazionali. Gli Stati membri che non rispettano le norme del mercato unico non dovrebbero essere ricompensati per agire in tal senso.

 

Gli Stati membri potranno continuare a controllare il proprio mercato e saranno liberi di chiedere, in qualsiasi momento durante tale periodo, gli opportuni chiarimenti allo Stato membro di origine e al prestatore di servizi. Le richieste sospenderanno i termini in corso, fino a quando non saranno state evase.

 

Maggiore certezza per le parti interessate e maggiore ambizione per le proposte

 

I relatori hanno deciso di concentrare i loro progetti di relazione sulle questioni politiche. In aggiunta, hanno rilevato una serie di errori tecnici nella proposta della Commissione che intendono correggere nella fase degli emendamenti.

 

Chiarimenti per imprese, Stati membri e parti sociali

 

Il progetto di relazione definisce con maggiore precisione la natura assolutamente volontaria della carta elettronica, in modo da assicurare che gli Stati membri non costringano un'impresa a possedere una carta elettronica se essa desidera continuare a operare a norma delle procedure in vigore. La decisione di sospendere o revocare una carta dovrebbe essere proporzionata. In ogni caso, essa proviene direttamente dalla decisione di uno Stato membro di vietare in modo temporaneo o permanente a un'impresa di fornire servizi sul proprio territorio. È pertanto opportuno ricordare che quest'ultima decisione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità.

 

Il progetto di relazione chiarisce altresì che gli Stati membri possono effettuare tutti i controlli e le verifiche previsti dal diritto nazionale in conformità della direttiva sui servizi. Si è reso inoltre necessario specificare che le banche dati esistenti riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, come Limosa in Belgio o RUT in Danimarca, dovrebbero continuare a esistere nella loro forma attuale. Per agevolare le procedure amministrative e rendere efficace il principio "una tantum", è fondamentale consentire l'interoperabilità tra la piattaforma elettronica collegata all'IMI e le procedure, le piattaforme e i registri elettronici esistenti negli Stati membri, che contengono informazioni utili.

 

Per chiarire il testo alle parti interessate, i progetti di relazione aggiungono nuovi paragrafi alla parte abilitante della direttiva e del regolamento, che sottolineano come tali testi non abbiano conseguenze sull'attuale quadro legislativo. La stessa decisione è stata presa nella direttiva sui servizi. I relatori ritengono che, in tal modo, le nuove disposizioni non metteranno a rischio i diritti dei lavoratori esistenti.

 

Una chiara ambizione per il mercato unico

 

I relatori hanno ascoltato le critiche espresse dal settore delle costruzioni e le argomentazioni relative alla sua natura specifica e hanno quindi deciso di escluderlo, in questa fase, dall'ambito di applicazione della direttiva.

 

Tuttavia, è importante introdurre un sistema che consenta alla Commissione, sotto il controllo del Parlamento e del Consiglio, di includere in una fase successiva detto settore nell'ambito di applicazione della direttiva, nel caso in cui esso continui a mostrare mancanza di integrazione del mercato interno, in particolare per quanto riguarda i servizi di costruzione più specializzati (ad esempio, nel campo dell'efficienza energetica). In un nuovo allegato sono stati poi elencati vari settori diversi che potrebbero trarre vantaggio dalla carta elettronica in una fase successiva. Si tratta della risposta alle preoccupazioni espresse da alcune parti interessate in relazione al limitato ambito di applicazione della proposta originaria della Commissione.

 

La Commissione non avrà libertà di scelta al momento di decidere quali altri servizi includere nel suddetto ambito di applicazione: dovrà infatti dimostrare che un particolare settore continua a mostrare mancanza di integrazione del mercato interno e che rappresenta un importante livello dell'attività economica. Qualora la Commissione decida di estendere l'ambito di applicazione della direttiva/del regolamento in modo da includere altri settori, dovrebbe essere chiaro che i professionisti di tali settori devono essere consultati in via preliminare. Infine, in virtù della procedura degli atti delegati, il Parlamento europeo avrà la possibilità di opporsi alla decisione della Commissione se non concorda con essa.