Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
7.9.2016
***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010
( COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD) )
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Péter Niedermüller
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)
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Emendamenti a un progetto di atto |
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato
Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
MOTIVAZIONE 56
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010
( COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD) )
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2016)0271 ),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0174/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci ( A8-0000/2016 ),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
(11) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe garantire una produzione più strutturata e razionalizzata di informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione europea. Essa deve raccogliere dati ed elaborare relazioni contenenti le informazioni sui paesi d'origine, avvalendosi delle reti europee d'informazione sui paesi d'origine, in modo da evitare doppioni e creare sinergie con le relazioni nazionali. Inoltre, per assicurare convergenza nelle valutazioni delle domande di protezione internazionale e nella natura e qualità della protezione concessa l'Agenzia dovrebbe, insieme agli Stati membri, intraprendere e sviluppare un'analisi comune che fornisca orientamenti sulla situazione degli specifici paesi d'origine. | (11) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe garantire una produzione più strutturata e razionalizzata di informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione europea. Essa deve raccogliere dati ed elaborare relazioni contenenti le informazioni sui paesi d'origine, avvalendosi delle reti europee d'informazione sui paesi d'origine, in modo da evitare doppioni e creare sinergie con le relazioni nazionali. Inoltre, per assicurare convergenza nelle valutazioni delle domande di protezione internazionale e nella natura e qualità della protezione concessa l'Agenzia dovrebbe, insieme agli Stati membri, intraprendere e sviluppare un'analisi comune che fornisca orientamenti sulla situazione degli specifici paesi d'origine. Tale analisi comune dovrebbe essere sviluppata in consultazione con l'l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nonché nel pieno rispetto e in piena conformità degli orientamenti sull'idoneità dell'UNHCR per la valutazione del bisogno di protezione internazionale da parte dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine specifici. L'analisi comune dovrebbe altresì tenere conto dei documenti di sintesi specifici per paese / per situazione elaborati dall'UNHCR, qualora disponibili. Qualora vi sia conflitto fra l'analisi comune e l'orientamento dell'UNHCR, quest'ultimo dovrebbe essere tenuto in attenta considerazione dagli Stati membri in sede di esame delle domande individuali di protezione internazionale conformemente alle competenze di vigilanza dell'UNHCR, come indicato al paragrafo 8 dello Statuto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in combinato disposto con l'articolo 35 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 (Convenzione del 1951) e con l'articolo II del Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967 (Protocollo del 1967). |
Or. en
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione | Emendamento |
(14) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, in stretta cooperazione con la Commissione e fatta salva la responsabilità della Commissione in qualità di garante dei trattati, dovrebbe creare un meccanismo per monitorare e valutare l'attuazione del CEAS, l'osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme operative, degli orientamenti e delle migliori prassi in materia d'asilo, e per verificare il funzionamento dei sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri. Il monitoraggio e la valutazione dovrebbero essere globali e dovrebbero basarsi, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri, sull'analisi dell'Agenzia delle informazioni sulla situazione riguardante l'asilo, su visite in loco e campionamenti di casi. L'Agenzia dovrebbe riferire le sue conclusioni al consiglio d'amministrazione, che a sua volta adotta la relazione. Il direttore esecutivo, previa consultazione della Commissione, dovrebbe elaborare delle bozze di raccomandazioni destinate allo Stato membro interessato, che delineino le misure necessarie per affrontare le carenze gravi individuate, e che saranno successivamente adottate dal consiglio d'amministrazione come raccomandazioni. | (14) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, in stretta cooperazione con la Commissione e fatta salva la responsabilità della Commissione in qualità di garante dei trattati, dovrebbe creare un meccanismo per monitorare e valutare l'attuazione del CEAS, l'osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme operative, degli orientamenti e delle migliori prassi in materia d'asilo, e per verificare il funzionamento dei sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri. Il monitoraggio e la valutazione dovrebbero essere globali e dovrebbero basarsi, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri, da organizzazioni non governative a livello nazionale o unionale, dall'UNHCR e altre agenzie delle Nazioni Unite competenti per il monitoraggio dei trattati sui diritti umani e dai meccanismi di controllo dei diritti umani nel quadro del Consiglio d'Europa, sull'analisi dell'Agenzia delle informazioni sulla situazione riguardante l'asilo, su visite in loco e campionamenti di casi. L'Agenzia dovrebbe riferire le sue conclusioni al consiglio d'amministrazione, che a sua volta adotta la relazione. Il direttore esecutivo, previa consultazione della Commissione, dovrebbe elaborare delle bozze di raccomandazioni destinate allo Stato membro interessato, che delineino le misure necessarie per affrontare le carenze gravi individuate, e che saranno successivamente adottate dal consiglio d'amministrazione come raccomandazioni. |
Or. en
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (16 bis) Gli esperti inviati sul posto in squadre di sostegno per l'asilo devono aver concluso con successo la formazione tematica e specialistica inerente ai loro compiti e alle loro funzioni prima di partecipare alle attività operative. Gli esperti del personale proprio dell'Agenzia dovrebbero prender parte all'esame delle domande di protezione internazionale soltanto nel caso in cui possano comprovare di aver maturato un'esperienza pertinente di almeno un anno come assistente sociale nella gestione dell'asilo di uno Stato membro o come funzionario responsabile della protezione in seno all'UNHCR. Le attività svolte dai membri delle squadre di sostegno per l'asilo dovrebbero essere pienamente conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), in particolare all'articolo 18 sul diritto all'asilo. |
Or. en
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione | Emendamento |
(20) In determinate zone delle frontiere esterne in cui gli Stati membri devono affrontare pressioni migratorie sproporzionate caratterizzate da ampli flussi migratori misti, dette punti di crisi (hotspot), gli Stati membri dovrebbero poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da gruppi di esperti degli Stati membri inviati attraverso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, nonché da Europol e da altre agenzie competenti dell'Unione, e da esperti che fanno parte del personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. L'Agenzia dovrebbe assicurare il coordinamento delle sue attività svolte nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione con la Commissione e le altre agenzie competenti dell'Unione. | (20) In determinate zone delle frontiere esterne in cui gli Stati membri devono affrontare pressioni migratorie sproporzionate caratterizzate da ampli flussi migratori misti, dette punti di crisi (hotspot), gli Stati membri dovrebbero poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da gruppi di esperti degli Stati membri inviati attraverso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, nonché da Europol e da altre agenzie competenti dell'Unione, e da esperti che fanno parte del personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. L'Agenzia dovrebbe assicurare il coordinamento delle sue attività svolte nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione con la Commissione e le altre agenzie competenti dell'Unione. Le attività svolte dai membri delle squadre di sostegno per l'asilo dovrebbero essere pienamente conformi alla Carta, in particolare all'articolo 18 sul diritto all'asilo. |
Or. en
Motivazione
"Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea" va sostituito, in tutto il testo, con "Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera".
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione | Emendamento |
(25) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe mantenere uno stretto dialogo con le organizzazioni della società civile per scambiare informazioni e mettere in comune conoscenze in materia di asilo. Essa dovrebbe istituire un forum consultivo, che dovrebbe costituire un meccanismo di scambio di informazioni e di condivisione di conoscenze. Il forum consultivo dovrebbe assistere il direttore esecutivo e il consiglio d'amministrazione nei settori disciplinati dal presente regolamento. | (25) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe mantenere uno stretto dialogo con le organizzazioni della società civile per scambiare informazioni e mettere in comune conoscenze in materia di asilo. Essa dovrebbe istituire un forum consultivo, che dovrebbe costituire un meccanismo di scambio di informazioni e di condivisione di conoscenze. Il forum consultivo dovrebbe consigliare il direttore esecutivo e il consiglio d'amministrazione nei settori disciplinati dal presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (26 bis) È opportuno nominare un responsabile dei diritti umani indipendente incaricato di promuovere il rispetto dei diritti umani fondamentali all'interno dell'Agenzia, che elabori tra l'altro la strategia dell'Agenzia in materia di diritti umani e gestisca le denunce ricevute dall'Agenzia tramite il meccanismo di denuncia. |
Or. en
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (26 ter) Le procedure e i metodi operativi istituiti dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbero facilitare, ove opportuno, la partecipazione degli Stati membri, delle agenzie dell'Unione e degli esperti esterni, provenienti in particolare dall'UNHCR e dalle organizzazioni non governative, alla messa a punto, fra l'altro, dei materiali per la formazione, delle relazioni sui paesi di origine, degli orientamenti, delle norme operative e delle migliori pratiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione | Emendamento |
(36) Il regolamento (UE) n. XXX/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio17 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento, a meno che il trattamento non sia effettuato dalle competenti autorità designate o di controllo degli Stati membri ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. | (36) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio17 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento, a meno che il trattamento non sia effettuato dalle competenti autorità designate o di controllo degli Stati membri ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. |
__________________ | __________________ |
17 GU L […] | 17 Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
Or. en
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione | Emendamento |
(37) La direttiva 2016/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio18 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi ai sensi del presente regolamento. | (37) La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio18 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi ai sensi del presente regolamento. |
__________________ | __________________ |
18 GU L […] | 18 Direttiva (UE) 2016/680, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). |
Or. en
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 46
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Testo della Commissione | Emendamento |
(46) Gli Stati membri mantengono, in capo alle loro autorità nazionali responsabili per l'asilo, la competenza ad adottare decisioni in merito alle singole domande di protezione internazionale. | (46) Gli Stati membri mantengono, in capo alle loro autorità nazionali responsabili per l'asilo, la competenza ad adottare decisioni in merito alle singole domande di protezione internazionale. Ciò non preclude, tuttavia, la possibilità di un trattamento comune delle domande di protezione individuale da parte di uno Stato membro e dell'Agenzia, su richiesta di quest'ultima e all'interno di un quadro istituito da un piano operativo concordato tra lo Stato membro ospitante e l'Agenzia. |
Or. en
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) assiste gli Stati membri nella formazione di esperti di tutte le amministrazioni e di tutti gli organismi giurisdizionali nazionali, così come dei servizi nazionali responsabili delle questioni attinenti all'asilo, inclusa l'elaborazione di un programma comune di formazione; | (d) assiste gli Stati membri occupandosi della formazione di esperti di tutte le amministrazioni e di tutti gli organismi giurisdizionali nazionali, così come dei servizi nazionali responsabili delle questioni attinenti all'asilo, inclusa l'elaborazione di un programma comune di formazione; |
Or. en
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'Agenzia lavora a stretto contatto con le autorità degli Stati membri responsabili per l'asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo e con altri servizi nazionali, così come con la Commissione. Svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti ad altri organismi pertinenti dell'Unione e lavora in stretta cooperazione con detti organismi e con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). | 2. L'Agenzia lavora a stretto contatto con le autorità degli Stati membri responsabili per l'asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo e con altri servizi nazionali, così come con la Commissione. Svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti ad altri organismi pertinenti dell'Unione e lavora in stretta cooperazione con detti organismi e con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nonché con altre organizzazioni non governative pertinenti. |
Or. en
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. Qualora sia accertato che le autorità in materia di asilo di uno Stato membro, i servizi nazionali di immigrazione e asilo e altri servizi nazionali violano sistematicamente l'obbligo di cooperare in buona fede, tra cui l'obbligo di fornire informazioni tempestive e accurate in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, il direttore esecutivo presenta una relazione al consiglio di amministrazione e alla Commissione e include tali informazioni nella relazione di attività annuale sulla situazione dell'asilo nell'Unione ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento. |
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| 1 bis Regolamento (CE) n. 862/2007, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23). |
Or. en
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
L'Agenzia basa la sua analisi sulle informazioni fornite in particolare dagli Stati membri, dalle istituzioni e agenzie dell'Unione competenti, dal Servizio europeo per l'azione esterna così come dall'UNHCR e altre organizzazioni internazionali. | L'Agenzia basa la sua analisi sulle informazioni fornite in particolare dagli Stati membri, dalle istituzioni e agenzie dell'Unione competenti, dal Servizio europeo per l'azione esterna così come dall'UNHCR e altre organizzazioni internazionali e non governative. |
Or. en
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
A tal fine l'Agenzia lavora in stretta collaborazione con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, e si basa in particolare sull'analisi dei rischi da essa svolta, in modo da garantire il massimo livello di coerenza e convergenza nelle informazioni fornite. | A tal fine l'Agenzia lavora in stretta collaborazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera per garantire il massimo livello di coerenza e convergenza nelle informazioni fornite. |
Or. en
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'Agenzia organizza tali attività di formazione in stretta cooperazione con gli Stati membri e in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri, incluse le istituzioni accademiche e altre organizzazioni pertinenti. | 2. L'Agenzia organizza tali attività di formazione in stretta cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri, incluse le istituzioni accademiche e altre organizzazioni pertinenti, quali l'UNHCR, le associazioni nazionali e internazionali di magistrati e altre organizzazioni non governative pertinenti. |
Or. en
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (g bis) il reinsediamento, anche per quanto riguarda le missioni di selezione, la fornitura di supporto informativo pre-partenza e post-arrivo; |
Or. en
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera g ter (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (g ter) le questioni connesse al trattamento delle domande di protezione internazionale relativamente al genere, all'identità di genere e all'orientamento sessuale; |
Or. en
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera g quater (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (g quater) le questioni relative al contenuto della protezione internazionale e ai diritti delle persone cui è stata concessa la protezione internazionale e il sostegno all'integrazione; |
Or. en
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera g quinquies (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (g quinquies) i programmi di sviluppo professionale per i membri delle corti e dei tribunali; |
Or. en
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera g sexies (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (g sexies) altre questioni rilevanti, se necessario, sulla base di una decisione del consiglio di amministrazione. |
Or. en
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7
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Testo della Commissione | Emendamento |
7. L'Agenzia prende le iniziative necessarie per assicurare che gli esperti appartenenti alle squadre di sostegno per l'asilo e al gruppo d'intervento in materia di asilo abbiano ricevuto una formazione specializzata attinente ai loro compiti e alle loro funzioni prima di partecipare alle attività operative da essa organizzate, e svolge esercitazioni periodiche secondo un calendario di formazione specializzata ed esercitazioni indicato nel suo programma di lavoro annuale. | 7. L'Agenzia fornisce agli esperti appartenenti alle squadre di sostegno per l'asilo e al gruppo d'intervento in materia di asilo una formazione specializzata attinente ai loro compiti e alle loro funzioni prima che essi partecipino alle attività operative da essa organizzate, e svolge esercitazioni periodiche secondo un calendario di formazione specializzata ed esercitazioni indicato nel suo programma di lavoro annuale. |
Or. en
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'Agenzia è un centro di raccolta di informazioni pertinenti, affidabili, accurate e aggiornate sui paesi di origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale, incluse le informazioni specifiche relative ai minori e le informazioni mirate sulle persone appartenenti a gruppi vulnerabili. Essa redige e aggiorna regolarmente relazioni e altri tipi di documenti che forniscono informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione, anche su questioni tematiche specifiche di tali paesi. | 1. L'Agenzia è un centro di raccolta di informazioni pertinenti, affidabili, accurate e aggiornate sui paesi di origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale, incluse le informazioni specifiche relative ai minori, al genere e all'orientamento sessuale e le informazioni mirate sulle persone appartenenti a gruppi vulnerabili e a minoranze. Essa redige e aggiorna regolarmente relazioni e altri tipi di documenti che forniscono informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione, anche su questioni tematiche specifiche di tali paesi. |
Or. en
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) si avvale di ogni fonte pertinente, comprese le sue analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l'asilo e altre informazioni raccolte da organizzazioni governative e non governative e da organizzazioni internazionali – anche attraverso le reti di cui all'articolo 9 –, così come dalle istituzioni, dalle agenzie, dagli organismi e dagli uffici dell'Unione e dal Servizio europeo per l'azione esterna; | (a) si avvale di ogni fonte pertinente, comprese le sue analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l'asilo e altre informazioni raccolte da organizzazioni governative e non governative e da organizzazioni internazionali quali l'UNHCR – anche attraverso le reti di cui all'articolo 9 del presente regolamento e le missioni conoscitive coordinate dall'Agenzia –, così come dalle istituzioni, dalle agenzie, dagli organismi e dagli uffici dell'Unione e dal Servizio europeo per l'azione esterna; |
Or. en
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) crea e sviluppa un portale che raccolga le informazioni sui paesi di origine; | (b) crea e sviluppa un portale accessibile al pubblico che raccolga e divulghi le informazioni sui paesi di origine; |
Or. en
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) elabora un formato e una metodologia comune, compresi i termini di riferimento, in linea con gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia d'asilo, per l'elaborazione di relazioni e altri tipi di documenti con informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione. | (c) elabora un formato e una metodologia comune, compresi i termini di riferimento per l'elaborazione di relazioni e altri tipi di documenti con informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione, in linea con gli obblighi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione in materia d'asilo e con la partecipazione di esperti esterni, provenienti in particolare dall'UNHCR, dal mondo accademico e dalle organizzazioni non governative. |
Or. en
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo
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Testo della Commissione | Emendamento |
Reti europee per le informazioni sui paesi d'origine | Approccio di rete alle informazioni sui paesi d'origine |
Or. en
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Per promuovere la convergenza nell'applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nella direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio22, l'Agenzia coordina gli sforzi fra gli Stati membri per intraprendere e sviluppare un'analisi comune che fornisca orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d'origine. | 1. Per promuovere la convergenza nell'applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nella direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio22, l'Agenzia coordina gli sforzi fra gli Stati membri per intraprendere e sviluppare un'analisi comune che fornisca orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d'origine. L'Agenzia provvede affinché tale analisi comune tenga pienamente conto dei più recenti orientamenti sull'idoneità dell'UNHCR per la valutazione del bisogno di protezione internazionale da parte dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine specifici e dei documenti di sintesi specifici per paese / per situazione elaborati dall'UNHCR, qualora disponibili. |
__________________ | __________________ |
22 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9). | 22 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9). |
Or. en
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il direttore esecutivo, previa consultazione della Commissione, sottopone tale analisi comune al consiglio d'amministrazione per approvazione. Gli Stati membri devono tenere conto di tale analisi comune nell'esaminare le domande di protezione internazionale, ferma restando la loro competenza a decidere in merito alle singole domande. | 2. Il direttore esecutivo, previa consultazione della Commissione, dell'UNHCR e del forum consultivo, sottopone tale analisi comune al consiglio d'amministrazione per approvazione. Gli Stati membri devono tenere conto di tale analisi comune nell'esaminare le domande di protezione internazionale, ferma restando la loro competenza a decidere in merito alle singole domande. |
Or. en
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'Agenzia provvede a che l'analisi comune sia costantemente oggetto di revisioni ed aggiornamenti nella misura necessaria. Ogni revisione richiede a sua volta la consultazione preliminare della Commissione e l'approvazione da parte del consiglio d'amministrazione. | 3. L'Agenzia provvede a che l'analisi comune sia costantemente oggetto di revisioni ed aggiornamenti a seconda delle necessità. Ogni revisione richiede a sua volta la consultazione preliminare della Commissione, dell'UNHCR e del forum consultivo e l'approvazione del consiglio d'amministrazione. |
Or. en
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Ogni mese gli Stati membri presentano all'Agenzia informazioni rilevanti sulle decisioni adottate nei confronti di richiedenti protezione internazionale provenienti da paesi terzi oggetto dell'analisi comune. Tali informazioni includono in particolare: | 4. Ogni mese gli Stati membri presentano all'Agenzia tutte le informazioni rilevanti sulle decisioni adottate nei confronti di richiedenti protezione internazionale provenienti da paesi terzi oggetto dell'analisi comune. Tali informazioni includono in particolare: |
Or. en
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (c bis) dati sul tipo di protezione riconosciuta e una sintesi dei criteri utilizzati per il riconoscimento o il mancato riconoscimento della protezione internazionale. |
Or. en
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Le informazioni fornite dall'Agenzia a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono raccolte in conformità dei principi generali di cui all'articolo 8 del presente regolamento e tengono conto delle informazioni ricevute dall'UNHCR, dalle agenzie delle Nazioni Unite competenti per il monitoraggio dei trattati sui diritti umani e dai meccanismi di controllo dei diritti umani nel quadro del Consiglio d'Europa, dal Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), dalle organizzazioni non governative pertinenti e da altre fonti indipendenti e affidabili pertinenti. |
Or. en
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, e in consultazione con essa, elabora norme operative, orientamenti e migliori prassi sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione relativi all'asilo, e indicatori per monitorare l'osservanza delle norme operative. Previa consultazione della Commissione, e dopo la loro adozione da parte del consiglio d'amministrazione, l'Agenzia comunica tali norme, indicatori, orientamenti o migliori prassi agli Stati membri. | 2. L'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, e in consultazione con essa, elabora norme operative, orientamenti e migliori prassi sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione relativi all'asilo, e indicatori per monitorare l'osservanza delle norme operative. Nell'elaborazione di tali orientamenti, l'Agenzia consulta gli organi giudiziari e le associazioni competenti per garantire il pieno rispetto dell'indipendenza della magistratura. Previa consultazione della Commissione, e dopo la loro adozione da parte del consiglio d'amministrazione, l'Agenzia comunica tali norme, indicatori, orientamenti o migliori prassi agli Stati membri. |
Or. en
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Le norme operative, gli indicatori, gli orientamenti e le migliori prassi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sviluppati in consultazione con l'UNHCR e le organizzazioni non governative, se del caso. |
Or. en
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'Agenzia aiuta gli Stati membri, su loro richiesta, ad applicare ai loro sistemi di asilo e di accoglienza le norme operative, gli orientamenti e le migliori prassi, fornendo loro le necessarie competenze o assistenza operativa e tecnica. | 3. L'Agenzia aiuta gli Stati membri, su loro richiesta, ad applicare ai loro sistemi di asilo e di accoglienza le norme operative, gli orientamenti e le migliori prassi, fornendo loro le necessarie competenze o assistenza operativa e tecnica ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'Agenzia, in stretta cooperazione con la Commissione, istituisce un meccanismo per: | 1. L'Agenzia, in stretta cooperazione con la Commissione e le pertinenti organizzazioni non governative, istituisce un meccanismo per: |
Or. en
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) monitorare l'attuazione di tutti gli aspetti del CEAS negli Stati membri e valutare tali aspetti, in particolare: il sistema Dublino, le condizioni d'accoglienza, le procedure d'asilo, l'applicazione dei criteri di determinazione delle esigenze di protezione e la natura e la qualità della tutela offerta alle persone che necessitano di protezione internazionale, tenendo conto anche del rispetto dei diritti fondamentali, delle garanzie di protezione dei minori e delle esigenze delle persone vulnerabili; | (a) monitorare l'attuazione di tutti gli aspetti del CEAS negli Stati membri e valutare tali aspetti, in particolare: il sistema Dublino, le condizioni d'accoglienza, la detenzione dei richiedenti asilo, le procedure d'asilo, compresa l'assistenza legale, l'applicazione dei criteri di determinazione delle esigenze di protezione e la natura e la qualità della tutela offerta alle persone che necessitano di protezione internazionale, tenendo conto anche del rispetto dei diritti fondamentali, delle garanzie di protezione dei minori e delle esigenze delle persone vulnerabili e del reinsediamento; |
Or. en
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'Agenzia riceve in tempo reali i dati anonimizzati dai pertinenti sistemi informatici dell'UE, come Eurodac, VIS, SIS II e Ingresso-uscita. |
Or. en
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
L'Agenzia può, in particolare, basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dagli Stati membri, sulla propria analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l'asilo, su visite in loco e campionamenti di casi. | L'Agenzia, in particolare, basa la sua valutazione sulle informazioni fornite dagli Stati membri, sulla propria analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l'asilo, su visite in loco e campionamenti di casi, su valutazioni fornite da organizzazioni non governative a livello nazionale o dell'Unione, dall'UNHCR e da altri pertinenti organismi di controllo del trattato in materia di diritti umani delle Nazioni Unite o da meccanismi di monitoraggio dei diritti umani del Consiglio d'Europa. |
Or. en
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'Agenzia valuta la prontezza degli Stati membri ad affrontare i problemi causati da eventuali pressioni sproporzionate sui loro sistemi di asilo e di accoglienza. Essa può chiedere agli Stati membri di fornirle i loro piani d'emergenza con le misure da prendere per far fronte a tali eventuali pressioni sproporzionate e li aiuta, se necessario, a preparare e a rivedere tali piani. | 3. L'Agenzia valuta la prontezza degli Stati membri ad affrontare i problemi causati da eventuali pressioni sproporzionate sui loro sistemi di asilo e di accoglienza. Essa può chiedere agli Stati membri di fornirle i loro piani d'emergenza con le misure da prendere per far fronte a tali eventuali pressioni sproporzionate e li aiuta, se necessario, a preparare e a rivedere tali piani ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Il consiglio d'amministrazione, in consultazione con la Commissione, stabilisce il programma di monitoraggio e di valutazione dei sistemi di asilo e di accoglienza di ciascuno Stato membro, o di tutti gli Stati membri sulla base di aspetti tematici o specifici dei sistemi di asilo. Esso fa parte della programmazione pluriennale ed annuale di cui all'articolo 41. | L'Agenzia, in consultazione con la Commissione, stabilisce il programma di monitoraggio e di valutazione dei sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri. Esso fa parte della programmazione pluriennale ed annuale di cui all'articolo 41 del presente regolamento, come segue: |
Or. en
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) La programmazione pluriennale comprende un elenco degli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza devono essere monitorati ogni anno, garantendo che ogni Stato membro venga controllato almeno una volta su ogni periodo di cinque anni. |
Or. en
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b) il programma di lavoro annuale elenca gli Stati membri da monitorare nel corso dell'anno successivo secondo la programmazione pluriennale e in aggiunta tutte le valutazioni tematiche in uno o più Stati membri che sono ritenute necessarie, nell'anno successivo sulla base dell'analisi delle informazioni elaborata ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento. Indica in cosa consisterà il monitoraggio e include una pianificazione delle visite in loco. |
Or. en
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (c) L'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, può iniziare un monitoraggio ai fini della valutazione dei sistemi di asilo o di accoglienza di uno Stato membro ove vi siano serie preoccupazioni riguardanti il funzionamento di un aspetto di tali sistemi. |
Or. en
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
La programmazione pluriennale comprende un elenco degli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza saranno monitorati ogni anno, garantendo che ogni Stato membro venga controllato almeno una volta su ogni periodo di cinque anni. | soppresso |
Or. en
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
Il programma di lavoro annuale comprende l'elenco degli Stati membri che saranno monitorati l'anno successivo conformemente alla programmazione pluriennale e alle valutazioni tematiche. Indica in cosa consisterà il monitoraggio e include una pianificazione delle visite in loco. | soppresso |
Or. en
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
Il programma di lavoro annuale può essere adattato, se necessario, conformemente all'articolo 41. | soppresso |
Or. en
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
L'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, può iniziare un monitoraggio ai fini della valutazione dei sistemi di asilo o di accoglienza di uno Stato membro ogniqualvolta vi siano serie preoccupazioni riguardanti il funzionamento di un aspetto di tali sistemi. | soppresso |
Or. en
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'Agenzia predispone gruppi di esperti per ciascun monitoraggio, anche, se necessario, per le visite in loco. Tali gruppi di esperti sono composti da personale dell'Agenzia e da rappresentanti della Commissione, e hanno il compito di redigere una relazione basata sulle conclusioni delle visite in loco e sulle informazioni fornite dagli Stati membri. | 2. L'Agenzia predispone gruppi di esperti per ciascun monitoraggio, anche, se necessario, per le visite in loco. Tali gruppi di esperti possono essere composti da personale dell'Agenzia e da rappresentanti della Commissione, e hanno il compito di redigere una relazione basata sulle conclusioni delle visite in loco e sulle informazioni fornite dagli Stati membri, nonché da esperti di organizzazioni non governative e dell'UNHCR. |
Or. en
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il direttore esecutivo trasmette il progetto di relazione del gruppo di esperti allo Stato membro interessato, che formula le proprie osservazioni in merito. Il direttore esecutivo sottopone poi il progetto di relazione, tenendo conto delle osservazioni dello Stato membro interessato, al consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione adotta la relazione di monitoraggio e la trasmette alla Commissione. | 3. Il direttore esecutivo trasmette il progetto di relazione del gruppo di esperti allo Stato membro interessato, che formula le proprie osservazioni in merito. Il direttore esecutivo finalizza poi il progetto di relazione dopo aver tenuto conto delle osservazioni dello Stato membro interessato e lo trasmette al Parlamento europeo e alla Commissione. |
Or. en
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Il direttore esecutivo, previa consultazione della Commissione, presenta delle bozze di raccomandazioni allo Stato membro interessato delineando le misure necessarie per affrontare le carenze individuate nella relazione di monitoraggio. Lo Stato membro interessato dispone di un mese per formulare le proprie osservazioni in merito alle bozze di raccomandazioni. Tenuto conto di tali osservazioni, il consiglio d'amministrazione adotta le raccomandazioni e invita lo Stato membro interessato a elaborare un piano d'azione che delinei le misure per rimediare alle carenze. | 4. Il direttore esecutivo, previa consultazione della Commissione, presenta delle bozze di raccomandazioni allo Stato membro interessato delineando le misure necessarie per affrontare le carenze individuate nella relazione di monitoraggio. Lo Stato membro interessato dispone di un mese per formulare le proprie osservazioni in merito alle bozze di raccomandazioni e di dieci giorni nel caso di una situazione di cui al paragrafo 1, lettera c). Tenuto conto di tali osservazioni, il consiglio d'amministrazione adotta le raccomandazioni e invita lo Stato membro interessato a elaborare un piano d'azione che delinei le misure per rimediare alle carenze. |
Or. en
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Lo Stato membro interessato presenta all'Agenzia il piano d'azione entro un mese dall'adozione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4. Lo Stato membro riferisce all'Agenzia in merito all'attuazione del piano d'azione entro tre mesi dall'adozione delle raccomandazioni e continua successivamente a riferire ogni mese per un massimo di sei mesi. | 5. Lo Stato membro interessato presenta all'Agenzia il piano d'azione entro un mese dall'adozione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 e entro quindici giorni nel caso di una situazione di cui al paragrafo 1, lettera c). Lo Stato membro riferisce all'Agenzia in merito all'attuazione del piano d'azione entro tre mesi dall'adozione delle raccomandazioni e entro 45 giorni nel caso di una situazione di cui al paragrafo 1, lettera c). Continua successivamente a riferire ogni mese per un massimo di sei mesi. |
Or. en
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) assistenza alle autorità nazionali competenti responsabili dell'esame delle domande di protezione internazionale; | (c) assistenza alle autorità nazionali competenti responsabili dell'esame delle domande di protezione internazionale, anche mediante trattamento comune se richiesto dallo Stato membro interessato; |
Or. en
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (j bis) fornire assistenza agli organismi giurisdizionali degli Stati membri interessati, avvalendosi di giudici con competenze nell'ambito della legislazione in materia d'asilo provenienti da altri Stati membri; |
Or. en
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera j ter (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (j ter) fornire assistenza in relazione al meccanismo di riferimento, all'individuazione dei gruppi vulnerabili, tra cui le vittime di traumi, persecuzione legata al genere o all'orientamento sessuale, gravi violazioni dei diritti umani e vittime della tratta, e alle garanzie per tali gruppi, e in relazione all'offerta di assistenza adeguata a tali gruppi vulnerabili. |
Or. en
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Il direttore esecutivo valuta i risultati delle misure operative e tecniche e trasmette al consiglio d'amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro 60 giorni dal termine di tali provvedimenti. L'Agenzia effettua un'analisi comparativa globale di tali risultati, e la include nella relazione annuale delle attività di cui all'articolo 65. | 5. Il direttore esecutivo, sulla base di un programma di rendiconto e valutazione contenente indicatori e parametri per la valutazione, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, e tenendo conto, se disponibili, di informazioni provenienti da altre agenzie e organi dell'Unione e da altre fonti, quali UNHCR e organizzazioni non governative, valuta i risultati delle misure operative e tecniche e trasmette al consiglio d'amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro 60 giorni dal termine di tali provvedimenti. L'Agenzia effettua un'analisi comparativa globale di tali risultati, e la include nella relazione annuale delle attività di cui all'articolo 65. |
Or. en
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Gli Stati membri contribuiscono alle squadre di sostegno per l'asilo tramite un gruppo di esperti nazionali costituito in base ai diversi profili definiti, nominando esperti corrispondenti ai profili richiesti. | 4. Gli Stati membri contribuiscono alle squadre di sostegno per l'asilo tramite un gruppo di esperti nazionali costituito in base ai diversi profili definiti, nominando esperti corrispondenti ai profili richiesti. I membri esperti degli organismi giurisdizionali sono nominati dagli organi giudiziari competenti. |
Or. en
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
7. Gli Stati membri garantiscono che gli esperti messi a disposizione corrispondono ai profili e al numero deciso dal consiglio d'amministrazione. La durata della missione è stabilita dallo Stato membro d'origine. Essa non è inferiore a 30 giorni. | 7. Gli Stati membri garantiscono che gli esperti messi a disposizione corrispondono ai profili e al numero deciso dal consiglio d'amministrazione. La durata della missione è stabilita dallo Stato membro d'origine. Essa non è inferiore a 60 giorni. |
Or. en
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Gli Stati membri contribuiscono al gruppo di intervento in materia d'asilo tramite un gruppo di esperti nazionali costituito in base ai diversi profili definiti, nominando esperti corrispondenti ai profili richiesti. La durata della missione è stabilita dallo Stato membro d'origine. La durata della missione è stabilita dallo Stato membro d'origine. Essa non è inferiore a 30 giorni. | 3. Gli Stati membri contribuiscono al gruppo di intervento in materia d'asilo tramite un gruppo di esperti nazionali costituito in base ai diversi profili definiti, nominando esperti corrispondenti ai profili richiesti. La durata della missione è stabilita dallo Stato membro d'origine. La durata della missione è stabilita dallo Stato membro d'origine. Essa non è inferiore a 60 giorni. |
Or. en
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. L'Agenzia può valutare se gli esperti proposti dagli Stati membri corrispondono ai profili e alle qualifiche stabiliti e decide quali scegliere dal gruppo di intervento in materia d'asilo. L'Agenzia può chiedere allo Stato membro di rimuovere un esperto dal gruppo di intervento in materia d'asilo ove tali requisiti non siano soddisfatti o in caso di condotta scorretta o di violazione delle norme di impiego applicabili. |
Or. en
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (c bis) l'ambito territoriale delle squadre di sostegno per l'asilo, ove tali squadre debbano essere mobili; |
Or. en
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) una descrizione chiara e dettagliata dei compiti e istruzioni specifiche per le squadre di sostegno per l'asilo o per gli esperti del gruppo di intervento in materia d'asilo, anche in merito alle banche dati nazionali ed europee che sono autorizzati a consultare e all'equipaggiamento che possono usare o portare nello Stato membro ospitante; | (e) una descrizione chiara e dettagliata dei compiti e delle responsabilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, e istruzioni specifiche per le squadre di sostegno per l'asilo o per gli esperti del gruppo di intervento in materia d'asilo, anche in merito alle banche dati nazionali ed europee che sono autorizzati a consultare e all'equipaggiamento che possono usare o portare nello Stato membro ospitante; |
Or. en
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera i
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(i) un programma di rendiconto e valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale; | (i) un programma di rendiconto e valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale; |
Or. en
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera j
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(j) le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie, gli organismi e gli uffici dell'Unione o con le organizzazioni internazionali; | (j) le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie, gli organismi e gli uffici dell'Unione o con le organizzazioni internazionali in settori in cui tali attori hanno mandati analoghi; |
Or. en
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera k
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(k) le procedure con cui le persone che necessitano di protezione internazionale, le vittime della tratta di esseri umani, i minori non accompagnati e le persone in situazioni vulnerabili sono indirizzate verso le autorità nazionali competenti per ricevere l'assistenza adeguata. | (k) le procedure con cui le persone che necessitano di protezione internazionale, le vittime della tratta di esseri umani, i minori non accompagnati e le persone in situazioni vulnerabili sono identificati e indirizzati verso le autorità nazionali competenti per ricevere l'assistenza adeguata. |
Or. en
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Negli Stati membri in cui l'UNHCR è operativo e ha la capacità di contribuire alla richiesta di assistenza tecnica e operativa, l'Agenzia consulta e si coordina con l'UNHCR per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione del piano operativo. |
Or. en
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. Il direttore esecutivo, dopo avere informato lo Stato membro ospitante, sospende o conclude l'invio delle squadre di sostegno per l'asilo se le condizioni per l'esecuzione delle misure operative e tecniche non ricorrono più o se lo Stato membro ospitante non rispetta il piano operativo. | 6. Il direttore esecutivo, dopo avere informato lo Stato membro ospitante, sospende o conclude l'invio delle squadre di sostegno per l'asilo se le condizioni per l'esecuzione delle misure operative e tecniche non ricorrono più o se lo Stato membro ospitante non rispetta il piano operativo o se dopo aver consultato il responsabile dei diritti fondamentali, questi ritiene che si sia in presenza di violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale che sono di natura grave o possono persistere. |
Or. en
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'invio degli esperti del gruppo di intervento in materia d'asilo avviene conformemente alla procedura stabilita all'articolo 20. Ciascuno Stato membro provvede a inviare i propri esperti entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il direttore esecutivo e lo Stato membro che richiede assistenza hanno concordato il piano operativo. Gli Stati membri non possono invocare l'eccezione di cui all'articolo 17, paragrafo 6. | 2. L'invio degli esperti del gruppo di intervento in materia d'asilo avviene conformemente alla procedura stabilita all'articolo 20. Ciascuno Stato membro provvede a mettere a disposizione i propri esperti perché siano inviati entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il direttore esecutivo e lo Stato membro che richiede assistenza hanno concordato il piano operativo. Gli Stati membri non possono invocare l'eccezione di cui all'articolo 17, paragrafo 6. |
Or. en
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 7 bis. L'Agenzia può concludere accordi stand-by con organizzazioni internazionali e non governative per attingere alle loro capacità e competenze tecniche al fine di integrare la capacità dell'Agenzia di fornire supporto operativo. Se necessario, l'Agenzia può avvalersi di esperti di queste organizzazioni fintanto che non siano disponibili esperti adeguati degli Stati membri. Prima di essere impiegati, gli esperti di queste organizzazioni devono partecipare alla formazione specialistica pertinente alle loro mansioni e funzioni organizzata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (a bis) il trasporto interno tra diverse regioni dello Stato membro ospitante; |
Or. en
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (f bis) il noleggio di autoveicoli e tutte le spese correlate, quali l'assicurazione, il carburante e i pedaggi; |
Or. en
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (f ter) le spese per le comunicazioni; |
Or. en
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (f quater) le spese per i servizi di interpretazione. |
Or. en
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il consiglio d'amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati. | 2. In conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, viene nominato un responsabile per la protezione dei dati. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione di tale regolamento da parte dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati. |
Or. en
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. I dati personali sono cancellati subito dopo essere stati trasmessi all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, a Europol o Eurojust o alle autorità competenti degli Stati membri, o utilizzati per l'analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l'asilo. Il periodo di conservazione non supera in nessun caso 30 giorni dalla data in cui l'Agenzia raccoglie o riceve i dati. Nel risultato dell'analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l'asilo, in nessun momento i dati consentono l'identificazione di una persona fisica. | 3. I dati personali sono cancellati subito dopo essere stati trasmessi all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, a Europol o Eurojust o alle autorità competenti degli Stati membri, o utilizzati per l'analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l'asilo. Il periodo di conservazione non supera in nessun caso 60 giorni dalla data in cui l'Agenzia raccoglie o riceve i dati. Nel risultato dell'analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l'asilo, in nessun momento i dati consentono l'identificazione di una persona fisica. |
Or. en
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 38 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (c bis) un responsabile dei diritti fondamentali |
Or. en
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera l
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(l) nomina il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo, esercita autorità disciplinare nei loro confronti e, se necessario, ne proroga il mandato o li rimuove dall'incarico, a norma degli articoli 45 e 47; | soppresso |
Or. en
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera w
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Testo della Commissione | Emendamento |
(w) adotta il progetto di relazione del gruppo di esperti che effettua il monitoraggio conformemente all'articolo 14, paragrafo 3; | soppresso |
Or. en
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 45 – titolo
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Testo della Commissione | Emendamento |
Direttore esecutivo | Nomina del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo |
Or. en
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia a norma dell'articolo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti. | 1. Il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo, il quale assiste il direttore esecutivo, sono membri del personale e sono assunti come agenti temporanei dell'Agenzia a norma dell'articolo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti. |
Or. en
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio d'amministrazione in base ad un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio d'amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di migrazione ed asilo. | Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo sulla base di un elenco stilato dalla Commissione, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed eventualmente sulla stampa o su siti Internet. |
Or. en
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio d'amministrazione. | soppresso |
Or. en
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo sono scelti sulla base del merito, dell'indipendenza e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di migrazione e asilo. |
Or. en
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 ter. Il mandato del direttore esecutivo e quello del vicedirettore esecutivo sono rinnovabili. |
Or. en
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 quater. Fatta eccezione per i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di direttore esecutivo e di vicedirettore esecutivo cessano individualmente per dimissioni volontarie. Qualora il direttore esecutivo o il vicedirettore esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, la Corte di giustizia dell'Unione europea, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, può revocarlo dall'incarico. |
Or. en
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio d'amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione. | soppresso |
Or. en
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. | 4. La durata del mandato del vicedirettore esecutivo e del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal vicedirettore esecutivo e dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. |
Or. en
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio d'amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni. | soppresso |
Or. en
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6
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Testo della Commissione | Emendamento |
6. Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione. | soppresso |
Or. en
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 7
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Testo della Commissione | Emendamento |
7. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. | soppresso |
Or. en
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 8
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Testo della Commissione | Emendamento |
8. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio d'amministrazione adottata su proposta della Commissione. | soppresso |
Or. en
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 9
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Testo della Commissione | Emendamento |
9. Il consiglio d'amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto. | soppresso |
Or. en
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera o
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Testo della Commissione | Emendamento |
(o) la presentazione dei progetti di relazione e delle bozze di raccomandazioni, nel contesto della procedura di monitoraggio, allo Stato membro interessato e successivamente al consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 14, paragrafi 3 e 4; | (o) la presentazione delle bozze di raccomandazioni, nel contesto della procedura di monitoraggio, allo Stato membro interessato e successivamente al consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento; |
Or. en
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5 – lettera u bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (u bis) la nomina del responsabile dei diritti fondamentali. |
Or. en
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 47
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Testo in vigore | Emendamento |
Articolo 47 | soppresso |
Vicedirettore esecutivo |
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1. Il direttore esecutivo è assistito da un vicedirettore esecutivo. |
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2. Al vicedirettore esecutivo si applicano le disposizioni dell'articolo 45. |
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Or. en
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 47 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 47 bis |
| Responsabile dei diritti fondamentali |
| 1. Il direttore esecutivo nomina un responsabile dei diritti fondamentali, previa consultazione con il consiglio di amministrazione e il forum consultivo. Il responsabile per i diritti fondamentali dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali. Il responsabile per i diritti fondamentali ha il compito di elaborare la strategia in materia di diritti fondamentali, di monitorare il rispetto dei diritti fondamentali e di promuovere il rispetto di tali diritti in seno all'Agenzia. |
| 2. Il responsabile dei diritti fondamentali è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali, riferisce direttamente al direttore esecutivo e collabora con il consiglio di amministrazione e il forum consultivo. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce periodicamente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali. |
| 3. Il responsabile dei diritti fondamentali è consultato in merito ai piani operativi redatti in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento e ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia. |
Or. en
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio d'amministrazione decide in merito alla composizione e al metodo di lavoro del forum consultivo, compresi i gruppi consultivi tematici o geografici, e alle modalità di comunicazione delle informazioni al forum consultivo. | Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio d'amministrazione decide in merito alla composizione del forum consultivo, tenendo conto delle conoscenze, delle competenze e dell'eterogeneità delle organizzazioni della società civile e della pertinenza alle attività dell'Agenzia, nonché in merito alle modalità di comunicazione delle informazioni al forum consultivo. Il forum consultivo definisce i propri metodi di lavoro previa consultazione del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo. |
Or. en
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Il forum consultivo assiste il direttore esecutivo e il consiglio d'amministrazione nelle questioni attinenti all'asilo, conformemente alle specifiche esigenze nei settori individuati come prioritari per il lavoro dell'Agenzia. | 4. Il forum consultivo fornisce consulenze al direttore esecutivo e al consiglio d'amministrazione nelle questioni attinenti all'asilo, conformemente alle specifiche esigenze nei settori individuati come prioritari per il lavoro dell'Agenzia. |
Or. en
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 54 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 54 bis |
| Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali |
| 1. L'Agenzia garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta, del diritto internazionale pertinente, compresi la Convenzione del 1951, il protocollo del 1967, le norme giuridiche adottate nell'ambito del CEAS, così come gli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale e al contenuto della stessa. |
| 2. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, che preveda, tra le altre cose, un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività. |
| 3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia tiene conto delle particolari esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle persone con disabilità, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità. L'Agenzia presta particolare attenzione ai diritti dei minori in tutte le sue attività e garantisce che sia rispettato il loro interesse superiore. |
Or. en
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 54 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 54 ter |
| Codice di condotta |
| 1. L'Agenzia elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutti gli esperti coinvolti nelle operazioni di sostegno coordinate dall'Agenzia. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione al caso dei minori, dei minori non accompagnati e delle altre persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale. Il codice di condotta è applicabile a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia. |
| 2. L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente il codice di condotta in cooperazione con il forum consultivo. |
Or. en
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 54 quater (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 54 quater |
| Meccanismo di denuncia |
| 1. L'Agenzia, in collaborazione con il responsabile dei diritti fondamentali, adotta le misure necessarie a istituire un meccanismo di denuncia in conformità al presente articolo, inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia. |
| 2. Qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni del personale che partecipa alle attività operative organizzate dall'Agenzia o con la partecipazione dell'Agenzia e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni, o un terzo che rappresenta tale persona, può presentare una denuncia per iscritto all'Agenzia. |
| 3. Solo le denunce comprovate riguardanti violazioni concrete dei diritti fondamentali sono ricevibili. Denunce anonime, futili, vessatorie, ipotetiche, imprecise o in cattiva fede sono escluse dal meccanismo di denuncia. |
| 4. Il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto a una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali esamina la ricevibilità di una denuncia, registra le denunce ricevibili, inoltra ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, trasmette le denunce riguardanti i membri delle squadre allo Stato membro di origine, informa l'autorità o l'organo competenti in materia di diritti fondamentali di uno Stato membro e registra e garantisce il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro. |
| 5. In conformità con il diritto a una buona amministrazione, se una denuncia è ricevibile, il denunciante è informato del fatto che la denuncia è stata registrata, che è stata avviata una valutazione e che riceverà una risposta non appena sarà disponibile. Se la denuncia è trasmessa alle autorità o agli organi nazionali, il denunciante ne riceve le informazioni di contatto. Se la denuncia non è ricevibile, il denunciante è informato dei motivi e riceve, ove possibile, informazioni sulle soluzioni alternative per affrontare il suo problema. |
| Ogni decisione è messa per iscritto ed è motivata. |
| 6. Nel caso di una denuncia registrata nei confronti di un membro del personale dell'Agenzia, il direttore esecutivo assicura un seguito appropriato, in consultazione con il responsabile dei diritti fondamentali, comprese misure disciplinari se necessario. Il direttore esecutivo riferisce al responsabile dei diritti fondamentali, entro un termine stabilito, i risultati e il seguito dato dall'Agenzia alla denuncia, comprese le misure disciplinari se necessario. |
| Se la denuncia è legata a questioni relative alla protezione dei dati, il direttore esecutivo coinvolge il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati concludono per iscritto un protocollo d'intesa, precisando la ripartizione dei loro compiti e la cooperazione in relazione alle denunce ricevute. |
| 7. Nel caso di una denuncia registrata nei confronti di un esperto di uno Stato membro ospitante o di un membro delle squadre, compresi i membri distaccati della squadra o gli esperti nazionali distaccati, lo Stato membro di origine assicura un seguito appropriato, comprese, se necessarie, misure disciplinari o altre misure in conformità del diritto nazionale. Lo Stato membro interessato riferisce al responsabile dei diritti fondamentali i risultati e il seguito dato alla denuncia entro un determinato periodo di tempo e successivamente, se necessario, a intervalli regolari. L'Agenzia dà seguito alla questione se non riceve alcuna informazione in proposito dallo Stato membro interessato. |
| 8. Qualora sia stata accertata una violazione dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale da parte di un esperto inviato dall'Agenzia o di un esperto nazionale distaccato, l'Agenzia chiede allo Stato membro di allontanare immediatamente l'esperto o l'esperto nazionale distaccato dall'attività dell'Agenzia o dal gruppo di intervento in materia d'asilo. |
| 9. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione i risultati e il seguito dato alle denunce da parte dell'Agenzia e degli Stati membri. L'Agenzia include nella sua relazione annuale informazioni riguardanti il meccanismo di denuncia. |
Or. en
MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione relativa alla creazione di un'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ha lo scopo di rafforzare il ruolo dell'EASO e convertirlo in un'agenzia che possa assumere un nuovo ruolo nell'attuazione del CEAS, con una presenza più solida nelle operazioni. Il relatore ritiene che, a tale scopo, sia essenziale far sì che l'attuale EASO diventi un'Agenzia dell'UE a pieno titolo, dotata delle risorse e del mandato necessari per assistere gli Stati membri nelle situazioni di crisi, ma anche offrire agli Stati membri l'assistenza necessaria a livello operativo e tecnico, in modo tale da rafforzare e integrare i sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri, anche sostenendo una distribuzione equa e sostenibile delle richieste di protezione internazionale nonché monitorando e valutando l'attuazione del CEAS. Più in generale, è importante che il mandato dell'Agenzia rifletta l'obiettivo complessivo del rafforzamento del CEAS. Inoltre, tenendo conto dell'imminente entrata in vigore del regolamento relativo all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, il relatore reputa che sia fondamentale disporre di un'Agenzia per l'asilo altrettanto solida e operativa, onde poter gestire l'attuale crisi.
Il relatore accoglie con favore e appoggia la proposta della Commissione volta a incrementare significativamente il ruolo dell'EASO per quanto concerne la cooperazione pratica, lo scambio di informazioni sull'asilo, la garanzia di una maggiore convergenza del CEAS, la promozione delle norme operative, del diritto internazionale e dell'Unione in materia di asilo, il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del CEAS e l'offerta di una maggiore assistenza tecnica e operativa agli Stati membri.
Il relatore concorda sull'estrema importanza della nuova capacità operativa dell'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe disporre di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate alle sue nuove funzioni, in particolare in relazione alle attuali sfide dei flussi migratori in Europa, e che siano rese disponibili con efficienza. Tale capacità dovrebbe basarsi sul contributo degli Stati membri.
Il relatore sottolinea l'importanza della cooperazione tra l'Agenzia e altri organismi e agenzie dell'UE, in particolare l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, a livello strategico, operativo e tecnico. Propone, in aggiunta, un rafforzamento della relazione tra l'Agenzia e l'UNHCR e ritiene che tale cooperazione apporterebbe notevoli benefici. Andrebbe altresì potenziato il rapporto tra l'Agenzia e le organizzazioni non governative, ivi incluse le associazioni di magistrati.
Il relatore ritiene che l'offerta di formazioni costituisca una delle funzioni più importanti dell'Agenzia e propone di ampliarne la portata, rendendole più flessibili e adattabili alle esigenze del momento. Pertanto, il consiglio di amministrazione ha la facoltà di introdurre nuove tematiche.
Il relatore accoglie con favore il ruolo dell'Agenzia nel monitoraggio dell'osservanza di tutti gli aspetti del CEAS da parte degli Stati membri e reputa che tutti gli Stati membri debbano essere monitorati in relazione a tutti questi aspetti ogni cinque anni. Tale misura può avere anche una valenza preventiva, in quanto consente di individuare e correggere tempestivamente le eventuali carenze. Il risultato di tali valutazioni fornirebbe, inoltre, una panoramica chiara del funzionamento complessivo del CEAS.
Oltre a tale valutazione generale, il relatore ritiene necessario prevedere la possibilità di un monitoraggio/valutazione sulla quale si decida di anno in anno e suggerisce che tale valutazione sia associata all'analisi delle informazioni svolta dall'Agenzia conformemente all'articolo 4. La valutazione annuale potrebbe essere realizzata in uno o più Stati membri, a seconda della suddetta analisi delle informazioni.
La proposta della Commissione prevede che l'Agenzia possa avviare un esercizio di monitoraggio di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Il relatore appoggia l'idea ma è del parere che si dovrebbe procedere a tale monitoraggio soltanto in casi specifici, qualora in qualsiasi Stato membro si verifichino eventi che destano gravi timori sul funzionamento di qualsiasi aspetto del sistema di asilo di tale Stato membro e che, se non affrontati tempestivamente, possono compromettere il funzionamento del CEAS.
Il relatore propone che l'Agenzia elabori una strategia in materia di diritti fondamentali preparata dal responsabile dei diritti fondamentali, che si occuperebbe altresì del meccanismo di denuncia.