Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0222(COD)

18.1.2017

***I

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

( COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD) )

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Sophia in 't Veld

(Rifusione – articolo 104 del regolamento)

PR_COD_1recastingam

 

 

Significato dei simboli utilizzati

  *  Procedura di consultazione

  ***  Procedura di approvazione

  ***I  Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)

  ***II  Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

  ***III  Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

 

 

 

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  5

MOTIVAZIONE  37

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

( COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD) )

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2016)0465 ),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0323/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Senato italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016,

–  visto il parere del Comitato delle regioni del ... 2017,

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–  vista la lettera in data ... 2017 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali ( A8-0000/2017 ),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Se si trova in uno Stato membro diverso da quello nel quale è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], il richiedente non dovrebbe avere diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)   L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. Occorre chiarire che gli Stati membri dovrebbero rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Gravi ragioni umanitarie possono essere addotte, ad esempio, quando un richiedente abbia necessità di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi imperativi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.

(12)   L'esistenza di norme dell'UE armonizzate relative ai documenti da rilasciare ai richiedenti renderà più difficile per i richiedenti spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'Unione. La validità del documento di viaggio dovrebbe essere limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato. Uno di tali motivi potrebbe essere, ad esempio, la necessità di un richiedente di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi potrebbero includere il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria.

Or. en

 

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)   Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale nello Stato membro del suo primo ingresso o, in caso di presenza regolare, nello Stato membro di soggiorno o di residenza. Un richiedente che non abbia rispettato tale obbligo ha meno probabilità, in seguito alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], di essere autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui ha fatto domanda, ed è pertanto più probabile che cerchi di fuggire. Il luogo in cui si trova deve pertanto essere attentamente sorvegliato.

(13)   Un richiedente non ha diritto di scegliere lo Stato membro in cui presentare domanda. Egli è tenuto a chiedere protezione internazionale nello Stato membro del suo primo ingresso o, in caso di presenza regolare, nello Stato membro di soggiorno o di residenza.

Or. en

 

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)   I richiedenti sono tenuti ad essere presenti nello Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Qualora un richiedente sia fuggito da tale Stato membro e, senza autorizzazione, si sia recato in un altro Stato membro, è indispensabile, al fine di garantire un sistema europeo comune di asilo efficace, che il richiedente sia rinviato rapidamente nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. Fino al momento di tale trasferimento, c'è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

(14)   I richiedenti sono tenuti a rimanere a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro in cui hanno presentato domanda o nello Stato membro in cui sono trasferiti a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino]. Qualora un richiedente sia fuggito e si sia recato in un altro Stato membro senza autorizzazione è indispensabile, al fine di garantire un sistema europeo comune di asilo efficace, che il richiedente sia rinviato rapidamente nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente. Fino al momento di tale trasferimento, c’è il rischio che il richiedente possa rendersi irreperibile ed è quindi opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

Or. en

 

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)   Il fatto che un richiedente sia già fuggito in precedenza in un altro Stato membro è un elemento importante da considerare nel valutare il rischio che si renda irreperibile. Al fine di assicurare che il richiedente non fugga nuovamente e resti a disposizione delle autorità competenti, una volta che questi sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente è opportuno sorvegliare attentamente il luogo in cui si trova.

soppresso

Or. en

 

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)   Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale, per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Siffatta decisione può essere necessaria per prevenire efficacemente la fuga del richiedente, in particolare nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di: presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso regolare o irregolare; all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente; o nel caso in cui il richiedente sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Se il richiedente ha diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate anche all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

(16)   Per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale o al fine di prevenire efficacemente la fuga del richiedente nei casi in cui le autorità competenti abbiano stabilito che sussiste il rischio che il richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri dovrebbero, se necessario, avere la facoltà di stabilire la residenza del richiedente in un luogo determinato, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o altra struttura atta ad ospitare i richiedenti asilo. Siffatta decisione può essere necessaria per prevenire efficacemente la fuga del richiedente, in particolare nel caso in cui questi non abbia ottemperato all'obbligo di rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente o nel caso in cui il richiedente sia stato rinviato nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente dopo essere fuggito in un altro Stato membro. Laddove il richiedente avesse diritto di fruire di condizioni materiali di accoglienza, esse dovrebbero essere subordinate anche all'obbligo di risiedere in tale luogo specifico.

Or. en

 

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)   Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa rendersi irreperibile, lo Stato membro dovrebbe obbligarlo a presentarsi alle autorità competenti con la necessaria frequenza, al fine di verificarne la presenza in loco. Per dissuadere i richiedenti dal fuggire, gli Stati membri dovrebbero inoltre poter concedere le condizioni materiali di accoglienza, qualora il richiedente ne abbia diritto, solo in natura.

(17)   Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa rendersi irreperibile, lo Stato membro dovrebbeinoltre, sulla base di una decisione delle autorità giurisdizionali, obbligarlo a presentarsi alle autorità competenti con la necessaria frequenza, al fine di verificarne la presenza in loco. Per dissuadere i richiedenti dal fuggire, gli Stati membri dovrebbero inoltre poter concedere le condizioni materiali di accoglienza, qualora il richiedente ne abbia diritto, solo in natura. Ai richiedenti dovrebbe essere garantita la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni che li obbligano a presentarsi alle autorità competenti.

Or. en

 

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)   È necessario che tutte le decisioni che limitano la libertà di circolazione del richiedente si basino sul comportamento individuale e sulla particolare situazione della persona interessata, tenendo conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e del principio di proporzionalità. I richiedenti devono essere debitamente informati di tali decisioni e delle conseguenze della mancata osservanza.

(18)   Qualsiasi decisione relativa alla libertà di circolazione del richiedente dovrebbe basarsi su una decisione delle autorità giurisdizionali che tenga in considerazione il comportamento individuale e la particolare situazione della persona interessata, incluse le esigenze di accoglienza particolari del richiedente e del principio di proporzionalità. I richiedenti dovrebbero essere debitamente informati di tali decisioni e delle conseguenze della mancata osservanza. Ai richiedenti dovrebbe essere inoltre garantita la possibilità di presentare ricorso contro tale decisione.

Or. en

 

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)   In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il significato di "fuga" dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata volta ad evitare le procedure di asilo applicabili, sia il fatto di non rimanere a disposizione delle autorità competenti, anche lasciando il territorio in cui si è tenuti ad essere presenti.

(19)   In considerazione delle gravi conseguenze in cui possono incorrere i richiedenti che sono fuggiti o che sono considerati a rischio di fuga, il significato di "fuga" dovrebbe essere definito in modo da ricomprendervi sia un'azione deliberata volta ad evitare le procedure di asilo applicabili, sia il fatto di non rimanere a disposizione delle autorità competenti.

Or. en

 

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20)   Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. È necessario che il trattenimento dei richiedenti ai sensi della presente direttiva sia disposto esclusivamente per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa, indicandone la motivazione, compreso il caso in cui la persona è già in stato di trattenimento al momento della domanda di protezione internazionale. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale.

(20)   Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. È necessario che il trattenimento dei richiedenti ai sensi della presente direttiva sia disposto esclusivamente per iscritto dall'autorità giurisdizionale, indicandone la motivazione, compreso il caso in cui la persona è già in stato di trattenimento al momento della domanda di protezione internazionale. Qualsiasi decisione che prevede un trattenimento dovrebbe contenere un riferimento all'esame delle alternative disponibili e ai motivi dell'impossibilità di porle in atto efficacemente. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario.

Or. en

 

Motivazione

Giacché il progetto di relazione contiene emendamenti al testo recentemente proposto in merito all'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, limitando l'adozione delle decisioni in materia alle autorità giurisdizionali, è necessario modificare anche la parte di testo riguardante le tipologie di decisioni che possono imporre un trattenimento. Anche le decisioni a tal proposito, poiché si tratta della misura più limitante della libertà di circolazione di una persona, devono essere, a maggior ragione, adottate solamente dalle autorità giurisdizionali, al fine di evitare turbamenti alla logica interna del testo.

 

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)   Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. È necessario adattare le condizioni di accoglienza alla situazione specifica dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza e all'assistenza emotiva e fisica, fornendole in modo tale da favorire il loro sviluppo generale.

(30)   Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente. Gli Stati membri dovrebbero assicurare anche il pieno rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna È necessario adattare le condizioni di accoglienza alle esigenze specifiche dei minori, sia non accompagnati che con la famiglia, con particolare riguardo alla loro sicurezza, in particolare fornendo alloggi adatti ai bambini, impedendo episodi di violenza sessuale o di genere, assicurando l'assistenza emotiva e fisica e l'istruzione, garantendo che tutto avvenga in modo tale da favorire il loro sviluppo generale.

Or. en

 

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie, compresi gravi disturbi mentali. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei singoli richiedenti, l'accesso dei richiedenti alle cure sanitarie dovrebbe comprendere anche trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbero essere sempre effettuate in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

(31)   È necessario che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano pieno accesso alla necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso, l'assistenza per la maternità e il trattamento essenziale delle malattie, compresi gravi disturbi mentali, quale la sindrome da stress postraumatico. Per rispondere alle preoccupazioni di sanità pubblica per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute e dei diritti dei singoli richiedenti, l'accesso dei richiedenti alle cure sanitarie dovrebbe comprendere anche servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva e trattamenti medici a carattere preventivo, come le vaccinazioni. Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica, conformemente agli orientamenti che saranno stabiliti congiuntamente dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. I risultati di esami medici non dovrebbero influenzare la valutazione delle domande di protezione internazionale, che dovrebbero essere sempre effettuate in modo obiettivo e imparziale e su base individuale, in linea con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].

Or. en

 

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32)   Il diritto del richiedente alle condizioni materiali di accoglienza previste dalla presente direttiva può essere ridotto in determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui un richiedente sia fuggito dallo Stato membro nel quale è tenuto ad essere presente recandosi in un altro Stato membro. Tuttavia, occorre che gli Stati membri assicurino in ogni caso ai richiedenti l'accesso all'assistenza sanitaria e standard di vita dignitosi conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare provvedendo alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l'intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore. Debita attenzione va accordata a richiedenti con esigenze di accoglienza particolari. Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria. Quando il minore si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente, gli Stati membri dovrebbero garantire che abbia accesso ad adeguate attività educative in attesa del trasferimento verso lo Stato membro competente. È necessario tener conto delle esigenze specifiche delle donne richiedenti asilo che sono state vittime di violenze di genere, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale.

(32)   Gli Stati membri dovrebbero assicurare in ogni caso l'accesso all'assistenza sanitaria. Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria. È necessario tener conto delle esigenze specifiche dei richiedenti asilo, in particolare delle donne, che sono state vittime di violenze sessuali o di genere, anche assicurando loro l'accesso, nelle varie fasi della procedura di asilo, alle cure mediche, all'assistenza legale, così come ad un'adeguata assistenza post-traumatica e al sostegno psicosociale. Tali richiedenti dovrebbero essere considerati persone con esigenze di accoglienza particolari.

Or. en

 

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33)   L'ambito di applicazione della definizione di "familiare" dovrebbe riflettere la realtà delle attuali tendenze migratorie, secondo le quali spesso i richiedenti arrivano nel territorio degli Stati membri dopo avere trascorso un lungo periodo di tempo in transito. La definizione dovrebbe pertanto includere le famiglie costituitesi al di fuori del paese di origine, ma prima dell'arrivo sul territorio degli Stati membri.

(33)   L'ambito di applicazione della definizione di "familiare" dovrebbe essere non discriminatorio e riflettere la realtà delle attuali tendenze migratorie, secondo le quali spesso i richiedenti arrivano nel territorio degli Stati membri dopo avere trascorso un lungo periodo di tempo in transito. La definizione dovrebbe pertanto includere le famiglie costituitesi al di fuori del paese di origine, ma prima dell'arrivo sul territorio degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero applicare la definizione di "familiare" in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'ambito della definizione di famiglia, tenendo conto delle diverse circostanze di dipendenza e dell'attenzione particolare da accordare all'interesse superiore del minore, sottolineando l'importanza di proteggere le richiedenti donne, che sono vittime di matrimoni infantili, precoci o forzati. Le coppie non sposate non dovrebbero subire discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

Or. en

 

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34)   Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione. I test del mercato del lavoro utilizzati per dare priorità ai cittadini nazionali o ad altri cittadini dell'Unione, o a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato, non dovrebbero ostacolare l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e dovrebbero essere applicati senza ledere il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni degli atti di adesione applicabili.

(34)   Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro e provvedere a che tale accesso sia efficace, non imponendo condizioni che in pratica impediscono al richiedente la ricerca di un'occupazione.

Or. en

 

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 35

 

Testo della Commissione

Emendamento

(35)   Il periodo di tempo massimo per l'accesso al mercato del lavoro dovrebbe essere commisurato alla durata della procedura d'esame nel merito. Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, è incoraggiato un accesso precoce al mercato del lavoro qualora la domanda sia verosimilmente fondata, segnatamente quando l'esame di tale domanda ha ricevuto priorità a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di ridurre il più possibile tale periodo di tempo affinché i richiedenti asilo abbiano accesso al mercato del lavoro al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda, qualora la domanda sia verosimilmente fondata. Gli Stati membri non dovrebbero invece consentire l'accesso al mercato del lavoro ai richiedenti la cui domanda di protezione internazionale è verosimilmente infondata e per la quale si applica una procedura di esame accelerata.

(35)   Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e l'autosufficienza dei richiedenti, dovrebbe essere garantito un accesso immediato al mercato del lavoro.

Or. en

 

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 40 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis)   Le competenze linguistiche sono indispensabili per assicurare che i richiedenti godano di un tenore di vita adeguato, che abbiano accesso immediato al mercato del lavoro e che le loro condizioni materiali di accoglienza, compresi i beni non alimentari, siano garantite. L'apprendimento della lingua ufficiale o di una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato aumenterebbe l'autonomia e le possibilità di integrazione nella società ospitante e costituisce un deterrente contro i movimenti secondari L'accesso effettivo ai corsi di lingua dovrebbe pertanto essere garantito a tutti i richiedenti a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)   "fuga": l'azione con la quale il richiedente asilo, al fine di evitare procedure di asilo, lasci il territorio in cui è tenuto ad essere presente in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX32 [regolamento Dublino] o non rimanga a disposizione delle competenti autorità o del giudice;

(10)   "fuga": l'azione deliberata finalizzata a evitare le procedure di asilo applicabili e la circostanza fattuale di non rimanere a disposizione delle autorità competenti;

__________________

 

32 GU C […] del […], pag. […].

Or. en

 

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)   "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di motivi, basati su criteri obiettivi definiti dalla normativa nazionale, per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga;

(11)   "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di motivi specifici, basati su criteri obiettivi e specifici in conformità degli orientamenti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dalla normativa nazionale, per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga; tali criteri non includono il semplice fatto di essere un richiedente ai sensi del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure] o la nazionalità di una persona, poiché si tratta di criteri di natura generale;

Or. en

 

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)   "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva , quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

(13)   "richiedente con esigenze di accoglienza particolari": il richiedente che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva , quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le donne sole, le ragazze adolescenti, i nuclei famigliari con capofamiglia donna, le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le vittime di matrimoni infantili, precoci o forzati, i non credenti, gli apostati e le minoranze religiose, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, quale la sindrome da stress post-traumatico, e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, dettata da pregiudizi, sessuale o di genere, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

Or. en

 

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano nelle informazioni fornite che il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, come previsto all'articolo 17 bis, in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

1.   Gli Stati membri informano i richiedenti, quanto prima e al più tardi all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza. Essi precisano nelle informazioni fornite a quali condizioni di accoglienza ha diritto il richiedente, le conseguenze di una fuga, le ragioni del trattenimento, le ragioni della sostituzione, limitazione o revoca di qualsiasi condizione di accoglienza, il diritto di presentare ricorso contro il trattenimento o le decisioni relative alla sostituzione, limitazione o revoca delle condizioni di accoglienza. Gli Stati membri informano inoltre i richiedenti in merito alleprocedure di asilo applicabili e ai diritti garantiti in seguito alla concessione dello status di rifugiati.

Or. en

 

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto utilizzando un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente e adattate alle esigenze dei minori.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, utilizzando un modello elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Esse comprendono informazioni pertinenti relative alle circostanze personali che possano determinare esigenze di accoglienza particolari o necessità di garanzie procedurali particolari in conformità della presente direttiva e del [regolamento procedure]. Se necessario, tali informazioni sono anche fornite oralmente in forma visiva mediante video o pittogrammi e sono adattate alle esigenze dei minori o delle persone con esigenze di accoglienza particolari.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla formulazione contenuta nella proposta della Commissione sulla rifusione del regolamento Eurodac.

 

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri forniscono ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

Gli Stati membri forniscono tempestivamente ai richiedenti un documento di viaggio quando la presenza del richiedente sia richiesta in un altro Stato membro, in particolare per motivi quali la necessità del richiedente di recarsi in un altro Stato membro per un trattamento medico o per far visita ai parenti in casi particolari, quali una grave malattia, il matrimonio o il funerale di un parente stretto. Altri motivi includono il caso in cui i richiedenti asilo che hanno ottenuto accesso al mercato del lavoro sono tenuti a viaggiare per motivi professionali, quello di richiedenti che devono viaggiare nell'ambito di programmi di studio o ancora il caso di minori che viaggiano con la famiglia affidataria. La validità del documento di viaggio è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali il documento è stato rilasciato.

Or. en

 

 

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri stabiliscono se necessario un luogo specifico di residenza per il richiedente, per uno dei seguenti motivi:

2.   Gli Stati membri possono stabilire se necessario un luogo specifico di residenza per il richiedente, ad esempio un centro di accoglienza, una casa privata, un appartamento, un albergo o un'altra struttura atta ad ospitare i richiedenti, sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal diritto nazionale e di una decisione delle autorità giurisdizionali e per uno dei seguenti motivi:

Or. en

 

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)   per il trattamento rapido e il controllo efficace della procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino];

soppresso

Or. en

Motivazione

La maggioranza degli Stati membri potrebbe applicare tale circostanza a tutti i nuovi richiedenti la cui domanda è in esame, senza che la necessità sia comprovata.

 

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)   per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, in particolare:

d)   per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, nel caso in cui le autorità competenti abbiano stabilito che sussiste un rischio di fuga, in particolare:

Or. en

 

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

-   se il richiedente non ha rispettato l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale ha presentato domanda di asilo; o

-   se il richiedente, in modo intenzionale, non ha rispettato l'obbligo di presentare domanda nello Stato membro del primo ingresso di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] allo scopo di evitare le procedure di asilo applicabili e si è recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale ha presentato domanda di asilo; o

Or. en

 

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario, gli impongono di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile.

3.   Qualora vi siano motivi per ritenere che un richiedente possa tentare la fuga, gli Stati membri, se necessario e proporzionato e sulla base di una decisione delle autorità giurisdizionali, possono imporgli di segnalare la sua presenza alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica, tutte le volte che sia necessario per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile.

Or. en

 

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del presente articolo. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, dell'adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 25 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa.

8.   Gli Stati membri indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto di ogni decisione adottata a norma del presente articolo. I richiedenti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, dell'adozione di una siffatta decisione, delle procedure per impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 25 e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla formulazione contenuta nella proposta della Commissione sulla rifusione del regolamento Eurodac.

 

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente.

1.   Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente o sulla base della sua nazionalità. Il trattenimento si basa su una decisione delle autorità giurisdizionali, è strettamente necessario allo scopo di garantire l'adempimento di un obbligo specifico e concreto che spetta al richiedente, ha termine non appena tale obbligo specifico e concreto sia adempiuto e non ha carattere punitivo.

 

 

Or. en

 

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)   per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformità dell'articolo [41] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure], sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;

soppresso

Or. en

Motivazione

I richiedenti asilo che hanno il diritto di rimanere nel territorio degli Stati membri non possono essere trattenuti per motivi di immigrazione. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo al trattenimento ai fini dell'adempimento di un obbligo giuridico, non è applicabile.

 

 

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa.

Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa e contiene un riferimento all'esame delle alternative disponibili e ai motivi per i quali esse non sono efficacemente attuabili.

Or. en

Motivazione

Giacché il progetto di relazione contiene emendamenti al testo recentemente proposto in merito all'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, limitando l'adozione delle decisioni in materia alle autorità giurisdizionali è necessario modificare anche la parte di testo riguardante le tipologie di decisioni che possono imporre un trattenimento. Anche le decisioni a tal proposito, poiché si tratta della misura più limitante della libertà di circolazione di una persona, devono essere, a maggior ragione, adottate solamente dalle autorità giurisdizionali, al fine di evitare turbamenti alla logica interna del testo. Per la stessa ragione questa motivazione vale anche per gli emendamenti 33, 34 e 35.

 

 

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente.

soppresso

Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

 

Or. en

 

 

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento. Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

Or. en

 

 

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 5, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

Or. en

 

 

 

 

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

1.   Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono accertare se un posto vacante possa essere occupato da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare in tale Stato membro .

soppresso

Or. en

 

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Corsi di lingua

 

Gli Stati membri forniscono ai richiedenti l'effettivo accesso a corsi di lingua gratuiti a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che i richiedenti debbano sostenere o contribuire a sostenere i costi di tali corsi conformemente alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che l'autonomia e le possibilità di integrazione dei richiedenti nella società di accoglienza miglioreranno notevolmente se essi potranno accedere ai corsi di lingua fin dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. Le competenze linguistiche sono uno strumento indispensabile per rendere effettivo l'accesso immediato al mercato del lavoro, per migliorare le condizioni materiali di accoglienza e per disincentivare i movimenti secondari, coerentemente con l'obiettivo previsto dalla Commissione nella proposta. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire a tutti i richiedenti l'accesso ai corsi di lingua a partire dalla data di presentazione della domanda.

 

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 12 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso garantisce una qualità di vita adeguata ed è concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

1.   Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso garantisce una qualità di vita adeguata, in modo tale essere adatto ai richiedenti alla luce della loro situazione e delle loro esigenze specifiche durante tutta la procedura di domanda, onde evitare spostamenti inutili tra diversi luoghi di accoglienza, ed è concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

Or. en

 

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Quando forniscono condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione dei richiedenti con esigenze particolari.

3.   Quando forniscono condizioni materiali di accoglienza, gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione dei richiedenti con esigenze particolari. Oltre all'età e al genere, gli Stati membri tengono conto anche delle diversità (approccio focalizzato su età, genere e diversità, o AGD)

Or. en

Motivazione

Il relatore aggiunge la dimensione delle diversità per garantire che si rispetti l'approccio globale dell'UNHCR focalizzato su età, genere e diversità (AGD, dall'inglese). Per ulteriori informazioni: https://emergency.unhcr.org/entry/51771/age-gender-and-diversity-agd

 

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Quando forniscono un alloggio, gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie.

4.   Quando forniscono un alloggio, gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie nonché tutte le forme di violenza commesse sulla base di pregiudizi e discriminazioni correlati alle caratteristiche personali delle vittime, come indicato all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.

 

1bis Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

Or. en

 

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 9 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Siffatte diverse condizioni assicurano in tutte le circostanze l'assistenza sanitaria in conformità dell'articolo 18 e un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

Siffatte diverse condizioni assicurano pienamente in tutte le circostanze l'assistenza sanitaria in conformità dell'articolo 18 e un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti, con la garanzia che la loro sicurezza sia tutelata e che le esigenze di accoglienza particolari siano individuate, registrate e soddisfatte.

Or. en

 

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

soppresso

Condizioni di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente è tenuto ad essere presente

 

1.   Il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 17 in nessuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino].

 

2.   Gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

 

3.   In attesa del trasferimento, ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], del minore verso lo Stato membro competente, gli Stati membri provvedono a che abbia accesso ad adeguate attività educative.

 

Or. en

Motivazione

Irrilevante in quanto non è necessario distinguere tra condizioni di accoglienza e trattamento dignitoso.

I minori dovrebbero sempre avere pieno accesso all'istruzione. Non è chiaro cosa significhi "adeguate" in questo contesto.

 

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2:

1.   Nei confronti dei richiedenti gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2 e sulla base di una decisione delle autorità giurisdizionali:

Or. en

 

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g)   non abbia rispettato l'obbligo di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si sia recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale abbia presentato la domanda di asilo; o

soppresso

Or. en

 

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  sia stato rinviato dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

soppresso

Or. en

Motivazione

Vi sono già disposizioni sulle restrizioni alla libertà di circolazione in seguito alla fuga e alla mancata presentazione della domanda nello Stato membro competente.

 

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)   indirizzi il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico se vi è motivo di ritenere che sia stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica o sessuale e che questo possa incidere sulle sue esigenze di accoglienza; e

c)   indirizzi il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico se vi è motivo di ritenere che sia stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica, basata su pregiudizi o sessuale e di genere e che questo possa incidere sulle sue esigenze di accoglienza; e

Or. en

 

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito violenze di genere, torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito violenze sessuali e di genere, altre forme di violenze basate su pregiudizi, torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

Or. en

 

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi. A tal fine, gli Stati membri integrano il programma europeo in materia di asilo sviluppato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nella formazione del proprio personale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

1.   Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi. A tal fine, gli Stati membri integrano il programma europeo in materia di asilo sviluppato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nella formazione del proprio personale in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], evidenziando l'importanza di individuare attivamente le esigenze particolari di accoglienza (approccio AGD) e di realizzare attività adeguate di prevenzione e risposta in relazione alle violenze di genere e basate su pregiudizi, fin dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Or. en

 

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 30 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Or. en

 

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 30 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie ai fini della relazione entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni.

Or. en

 

MOTIVAZIONE

 

 

Nel 2016 la Commissione europea ha proposto una riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS), che prevedeva la trasformazione di alcune direttive in regolamenti pienamente armonizzati; per quanto concerne le condizioni di accoglienza, la è stata proposta una rifusione della direttiva esistente con un'ulteriore armonizzazione. Il relatore accetta lo strumento giuridico scelto dalla Commissione ma ritiene necessario approfondire maggiormente l'armonizzazione nell'ambito della direttiva.

Gli elementi principali della proposta di rifusione della Commissione hanno l'obiettivo di ridurre il numero di richiedenti asilo che lasciano lo Stato competente per la loro domanda (movimenti secondari) proponendo misure punitive, nonché di migliorare l'integrazione dei richiedenti asilo. Il presente progetto di relazione si incentra a sua volta sulla riduzione dei movimenti secondari, ma basandosi sugli incentivi e non sulle misure punitive. Quanto all'integrazione, il relatore raccomanda l'accesso ai corsi di lingua e al mercato del lavoro fin dalla data di presentazione della domanda, allo scopo di aumentare l'autonomia del richiedente e le sue possibilità di integrazione nella società di accoglienza. Un altro aspetto importante del progetto di relazione è l'intento di garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali di tutti i richiedenti asilo e, a tal scopo, il relatore apporta chiarezza alle disposizioni relative ai richiedenti con esigenze specifiche.

 

Riduzione dei movimenti secondari

Il relatore non condivide l'approccio punitivo proposto dalla Commissione, ma riconosce la necessità di adottare misure che disincentivino i richiedenti dal lasciare lo Stato membro competente per la loro richiesta. Il relatore ritiene che il principale fattore di prevenzione dei movimenti secondari sia la garanzia di condizioni di accoglienza di qualità elevata, allo stesso livello in tutta l'UE.

Il progetto di relazione mantiene la possibilità di limitare la libertà di circolazione in determinati casi specifici, onde evitare i movimenti secondari, ma riduce tali casi e aggiunge una serie di garanzie, ad esempio la verifica in sede giudiziaria. Il relatore chiarisce la definizione di fuga e abolisce la possibilità di abbassare il livello delle condizioni di accoglienza (livello di vita dignitoso). Il progetto di relazione limita fortemente il ricorso al trattenimento, il che sarà possibile soltanto con il massimo livello di garanzie e le condizioni più rigorose.

 

Integrazione

Il relatore ritiene che l'autonomia e le possibilità di integrazione dei richiedenti nella società di accoglienza miglioreranno notevolmente se essi potranno accedere ai corsi di lingua fin dall'avvio della procedura.

La Commissione propone di ridurre il termine massimo per l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro da nove a sei mesi. Il relatore propone di fornire accesso immediato al mercato del lavoro e sopprime la possibilità di utilizzare analisi del mercato del lavoro. La proposta del relatore consentirà ai richiedenti le cui domande presentano un'alta probabilità di essere accettate di essere più autonomi fin dall'inizio, in quanto potranno integrarsi efficacemente, apprendere la lingua locale e apportare un contributo alla società di accoglienza.

Il relatore appoggia la proposta della Commissione di conferire ai richiedenti asilo la parità di trattamento con i cittadini dell'UE per quanto concerne le condizioni di lavoro, l'istruzione, la formazione professionale e il riconoscimento delle qualifiche. Inoltre, il relatore propone che gli Stati membri offrano corsi di lingua fin dall'avvio della procedura di domanda, onde aumentare le prospettive di integrazione del richiedente nello Stato membro in cui risiede.

Ai fini dell'integrazione e della stabilità dei richiedenti, la relazione prevede che gli Stati membri siano tenuti a trovare un alloggio adeguato fin dall'inizio, evitando così che i richiedenti siano trasferiti tra vari centri di accoglienza e alloggi temporanei.

 

Salvaguardia dei diritti fondamentali

Il relatore ritiene che durante il processo di domanda tutti i richiedenti asilo debbano essere al sicuro e che, a tal fine, sia necessario assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali di tutti i richiedenti nel processo di accoglienza. Tenendo conto della necessità di misure aggiuntive volte a tutelare i diritti fondamentali dei richiedenti con esigenze particolari, il relatore accoglie con favore le proposte della Commissione concernenti norme specifiche per i richiedenti con esigenze particolari, che sono ulteriormente chiarite nel progetto di relazione.

Il relatore evidenzia l'importanza di individuare tempestivamente le persone con esigenze di accoglienza particolari e di portare avanti un monitoraggio durante l'intera procedura di domanda, come pure di formare il personale affinché sappia individuare le persone con tali esigenze, nonché di garantire condizioni di accoglienza adeguate per i minori e il pieno accesso all'assistenza sanitaria necessaria, anche nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva nonché mentale.

Inoltre, la proposta del relatore sottolinea gli obblighi di lotta e prevenzione della violenza sessuale e di genere nonché di ogni altra forma di reati d'odio nell'ambito dell'accoglienza, obblighi che spettano agli Stati membri conformemente al diritto internazionale, ai valori comuni dell'UE sanciti all'articolo 2 TUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul).

 

 

[1] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.