Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
12.5.2017
***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE
( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Laura Ferrara
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)
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Emendamenti a un progetto di atto |
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato
Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE
( COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD) )
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2016)0224 ),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0321/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Senato ceco, dal Senato italiano e dalla Camera dei deputati romena, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ( A8-0000/2017 ),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione | Emendamento |
(13) Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione. | (13) Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e da un mediatore culturale, ove possibile e necessario, e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale del colloquio prima che l'autorità accertante decida. Nel caso in cui il richiedente sia un richiedente che ha bisogno di garanzie procedurali particolari in conformità agli articoli da 19 a 22, il richiedente deve avere la possibilità di fornire tali specifiche entro un termine ragionevole dopo il colloquio personale. |
Or. it
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione | Emendamento |
(14) È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa sia della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale. | (14) È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa sia della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite dal momento in cui il richiedente ha manifestato la volontà di chiedere protezione e dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale. |
Or. it
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione | Emendamento |
(17) È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali particolari un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato. L'esigenza di garanzie procedurali particolari che possano evitare l'applicazione della procedura accelerata o della procedura di frontiera dovrebbe implicare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui l'impugnazione non ha un effetto sospensivo automatico, al fine di rendere effettivo il mezzo di ricorso nella sua situazione specifica. | (17) È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali particolari un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato. I minori sono sempre esentati dalla procedura di frontiera. |
Or. it
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione | Emendamento |
(21) La procedura comune razionalizza i termini temporali previsti per l'accesso alla procedura da parte del richiedente, per l'esame della domanda da parte dell'autorità accertante e per l'esame delle impugnazioni in primo grado da parte delle autorità giudiziarie. Poiché un numero sproporzionato di domande simultanee può rischiare di ritardare l'accesso alla procedura e l'esame delle domande, può risultare talvolta necessaria una certa flessibilità che permetta di prorogare tali termini in via eccezionale. L'efficienza del processo implica tuttavia che la proroga in tal senso sia un'extrema ratio: gli Stati membri dovrebbero esaminare periodicamente le loro esigenze al fine di mantenere l'efficienza del sistema di asilo, anche predisponendo i piani di emergenza necessari, mentre l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza tecnica e operativa necessaria. Gli Stati membri che prevedono di non essere in grado di rispettare i termini previsti dovrebbero chiedere l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. In assenza di richiesta in tal senso l'Agenzia può, in base a una decisione di esecuzione della Commissione, adottare misure a sostegno di uno Stato membro se una pressione sproporzionata ne mina l'efficienza del sistema di asilo al punto da compromettere il funzionamento del sistema europeo comune di asilo. | (21) La procedura comune razionalizza i termini temporali previsti per l'accesso alla procedura da parte del richiedente, per l'esame della domanda da parte dell'autorità accertante e per l'esame delle impugnazioni in primo grado da parte delle autorità giudiziarie. Poiché un numero sproporzionato di domande simultanee può rischiare di ritardare l'accesso alla procedura e l'esame delle domande, può risultare talvolta necessaria una certa flessibilità che permetta di prorogare tali termini in via eccezionale. L'efficienza del processo implica tuttavia che la proroga in tal senso sia un'extrema ratio: gli Stati membri dovrebbero esaminare periodicamente le loro esigenze al fine di mantenere l'efficienza del sistema di asilo, anche predisponendo i piani di emergenza necessari, mentre l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza tecnica e operativa necessaria. Gli Stati membri che prevedono di non essere in grado di rispettare i termini previsti dovrebbero chiedere l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. |
Or. it
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione | Emendamento |
(25) Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda potrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato. | (25) Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo, conciso, facilmente accessibile utilizzando un linguaggio chiaro e semplice e in una lingua che comprende. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono. |
Or. it
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione | Emendamento |
(26) Per essere in grado di assolvere gli obblighi impostigli dal presente regolamento, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe disporre delle conoscenze adeguate e ricevere la formazione necessaria in materia di protezione internazionale, anche con l'ausilio dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Dovrebbe altresì disporre di mezzi e istruzioni atti a permettergli di svolgere efficacemente i compiti assegnatigli. | (26) Per essere in grado di assolvere gli obblighi impostigli dal presente regolamento, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe disporre delle conoscenze adeguate e aver ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale, anche con l'ausilio dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Dovrebbe altresì disporre di mezzi e istruzioni atti a permettergli di svolgere efficacemente i compiti assegnatigli. |
Or. it
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione | Emendamento |
(27) Per agevolare l'accesso alla procedura ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. È opportuno che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone manifestino la volontà di chiedere protezione internazionale. | (27) Per agevolare l'accesso alla procedura ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. È opportuno che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone manifestino la volontà di chiedere protezione internazionale. Il personale che fornisce servizi di interpretazione dovrebbe disporre delle conoscenze adeguate e aver ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale |
Or. it
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione | Emendamento |
(29) Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura, per ciascuno di essi dovrebbe sempre essere nominato un tutore. Il tutore dovrebbe essere una persona o il rappresentante di un'organizzazione designata per assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale. Ove necessario il tutore dovrebbe esercitare la capacità di agire per conto del minore. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, non dovrebbe essere affidato a uno stesso unico tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati nello stesso momento. Gli Stati membri dovrebbero nominare soggetti o persone incaricati di assistere, supervisionare e controllare i tutori nell'esecuzione delle loro funzioni. Il minore non accompagnato dovrebbe presentare domanda per proprio conto o tramite il tutore. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato, nel suo caso il termine per la presentazione della domanda dovrebbe decorrere dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda entro il termine stabilito, è opportuno dare al minore non accompagnato la possibilità di presentarla per proprio conto, assistito dall'autorità accertante. Il fatto che il minore non accompagnato scelga di presentare domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un tutore. | (29) Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura, per ciascuno di essi dovrebbe sempre essere nominato un tutore. Il tutore dovrebbe essere una persona o il rappresentante di un'organizzazione designata per assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale. Ove necessario il tutore dovrebbe esercitare la capacità di agire per conto del minore. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, non dovrebbe essere affidato a uno stesso unico tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati nello stesso momento e comunque non superiore a venti. Gli Stati membri dovrebbero nominare soggetti o persone incaricati di assistere, supervisionare e controllare i tutori nell'esecuzione delle loro funzioni. Il minore non accompagnato dovrebbe presentare domanda per proprio conto o tramite il tutore. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato, nel suo caso il termine per la presentazione della domanda dovrebbe decorrere dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda entro il termine stabilito, è opportuno dare al minore non accompagnato la possibilità di presentarla per proprio conto, assistito dall'autorità accertante. Il fatto che il minore non accompagnato scelga di presentare domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un tutore. |
Or. it
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione | Emendamento |
(30) A garanzia dei diritti dei richiedenti è opportuno che, per ciascuna domanda di protezione internazionale, la decisione sia assunta sulla base dei fatti, in modo obiettivo, imparziale e individuale, al termine di un esame approfondito che tenga conto di tutti gli elementi forniti dal richiedente e della sua situazione particolare. Ai fini di un esame rigoroso della domanda, l'autorità accertante dovrebbe tenere conto delle informazioni d'interesse, accurate e aggiornate, sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente raccolte presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e da altre fonti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'autorità accertante dovrebbe tenere conto anche della pertinente analisi comune delle informazioni sui paesi di origine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Qualsiasi rinvio della conclusione della procedura dovrebbe rispettare integralmente gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il diritto ad una buona amministrazione, ferme restando l'efficacia e l'equità della procedura prevista dal presente regolamento. | (30) A garanzia dei diritti dei richiedenti è opportuno che, per ciascuna domanda di protezione internazionale, la decisione sia assunta sulla base dei fatti, in modo obiettivo, imparziale e individuale, al termine di un esame approfondito che tenga conto di tutti gli elementi forniti dal richiedente e della sua situazione particolare. Ai fini di un esame rigoroso della domanda, l'autorità accertante dovrebbe tenere conto delle informazioni d'interesse, accurate e aggiornate, sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente raccolte presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e da altre fonti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni governative e non governative. L'autorità accertante dovrebbe tenere conto anche della pertinente analisi comune delle informazioni sui paesi di origine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Qualsiasi rinvio della conclusione della procedura dovrebbe rispettare integralmente gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il diritto ad una buona amministrazione, ferme restando l'efficacia e l'equità della procedura prevista dal presente regolamento. |
Or. it
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione | Emendamento |
(33) Fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale, è nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti che la decisione sia assunta in tempi il più possibile brevi. Per razionalizzare la procedura di protezione internazionale è opportuno fissare una durata massima della procedura amministrativa e del primo grado d'impugnazione. In questo modo i richiedenti dovrebbero essere in grado di ottenere una decisione sulla loro domanda entro il minor tempo possibile in tutti gli Stati membri e sarebbero così assicurate la rapidità e l'efficienza della procedura. | (33) Fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale, è nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti che la decisione sia assunta in tempi il più possibile brevi. Per razionalizzare la procedura di protezione internazionale è opportuno fissare una durata massima della procedura amministrativa e del primo grado d'impugnazione. In questo modo i richiedenti dovrebbero essere in grado di ottenere una decisione sulla loro domanda entro il minor tempo possibile in tutti gli Stati membri e sarebbero così assicurate la rapidità e l'efficienza della procedura. La razionalizzazione della procedura non pregiudica in alcun modo un esame approfondito ed individuale del merito della richiesta di protezione. |
Or. it
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione | Emendamento |
(35) Prima della determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Dublino)29 , il primo Stato membro in cui è presentata domanda dovrebbe esaminarne l'ammissibilità laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro. La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti e quando la domanda separata del coniuge, partner, adulto dipendente o minore non è ritenuta giustificata. | soppresso |
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29 GU L [...] del [...], pag. [...]. |
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Or. it
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione | Emendamento |
(36) È opportuno applicare il concetto di primo paese di asilo come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito presumere che un altro paese accorderebbe al richiedente protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o che il richiedente vi riceverebbe una protezione sufficiente. In particolare gli Stati membri non dovrebbero esaminare nel merito la domanda se il primo paese di asilo ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato o gli ha altrimenti accordato una protezione sufficiente. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente ha beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione in virtù della convenzione di Ginevra ovvero che vi ha altrimenti beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani. | (36) Gli Stati Membri possono applicare il concetto di primo paese di asilo come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito presumere che un altro paese accorderebbe al richiedente protezione in virtù della convenzione di Ginevra del 1951. In particolare gli Stati membri possono decidere di non esaminare nel merito la domanda se il primo paese di asilo ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente ha beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione in virtù della convenzione di Ginevra, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani. |
Or. it
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione | Emendamento |
(37) È opportuno applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito attendersi che il richiedente chieda protezione in tale paese perché ha con esso un legame, tra l'altro perché vi è transitato, e vi è motivo di ritenere che vi sarà ammesso o riammesso. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente avrà la possibilità di ricevere protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra ovvero che vi beneficerà di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani. | (37) Gli Stati Membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito attendersi che il richiedente chieda protezione in tale paese perché ha con esso un legame e vi è motivo di ritenere che vi sarà ammesso o riammesso. Questo legame non può desumersi dal mero transito del richiedente attraverso il territorio del paese in questione. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato che nel paese terzo il richiedente avrà la possibilità di ricevere protezione in virtù della convenzione di Ginevra del 1951. Il concetto di paese terzo sicuro si può applicare solo nei confronti di paesi che hanno ratificato ed applicato la convenzione di Ginevra senza limitazioni territoriali. |
Or. it
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione | Emendamento |
(38) Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). L'esame nel merito non è necessario qualora la domanda debba essere dichiarata inammissibile a norma del presente regolamento. Tuttavia, se da una valutazione prima facie ne risulta palese la manifesta infondatezza, la domanda può essere respinta per tale motivo senza esaminarne l'ammissibilità. | (38) Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). L'esame nel merito non è necessario qualora la domanda debba essere dichiarata inammissibile a norma del presente regolamento. Tuttavia, se da una valutazione prima facie ne risulta palese la manifesta infondatezza e/o la domanda sia manifestamente fondata, la domanda può essere respinta e/o accettata per tali motivi senza esaminarne l'ammissibilità. |
Or. it
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione | Emendamento |
(39) È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento. | (39) È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento. |
Or. it
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione | Emendamento |
(40) In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di quattro settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito. La procedura di frontiera può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento. | (40) In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di quattro settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito. La procedura di frontiera non può applicarsi ai minori. |
Or. it
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 43
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Testo della Commissione | Emendamento |
(43) Se il richiedente ritira la domanda esplicitamente, di propria iniziativa, o implicitamente, non adempiendo gli obblighi imposti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino) o dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente e qualsiasi domanda fatta successivamente in uno Stato membro dallo stesso richiedente dovrebbe essere considerata domanda reiterata. Il ritiro implicito non dovrebbe tuttavia essere automatico: dovrebbe essere data al richiedente la possibilità di mettersi in contatto con l'autorità accertante e dimostrare che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. | (43) Se il richiedente ritira la domanda esplicitamente di propria iniziativa la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente. |
Or. it
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (43 bis) Il ritiro implicito non dovrebbe essere automatico non dovrebbe dare luogo al rigetto automatico della domanda ma comportare una sospensione temporanea della stessa. Si dovrebbe dare al richiedente la possibilità concreta di mettersi in contatto con l'autorità accertante e dimostrare che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. In tale caso l'esame della domanda è ripreso. |
Or. it
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 44
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Testo della Commissione | Emendamento |
(44) Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare prove o risultanze nuove che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. Concluso l'esame preliminare, secondo il principio della res judicata la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità o, laddove sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale, tuttavia si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non comporta nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. In caso di domande reiterate è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro se la domanda reiterata è stata respinta per inammissibilità o manifesta infondatezza o, nel caso di seconda o ulteriore reiterazione, non appena è fatta domanda in un qualsiasi Stato membro dopo che una decisione definitiva ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza. | (44) Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare prove o risultanze nuove o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. Concluso l'esame preliminare, secondo il principio della res judicata la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità o, laddove sia così manifestamente insussistente o impropria per manifesta infondatezza. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale, tuttavia si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non comporta nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente. |
Or. it
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 45
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Testo della Commissione | Emendamento |
(45) Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri; data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido trattamento di domande probabilmente infondate, il presente regolamento riporta un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. | (45) Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri; data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido trattamento di domande di protezione internazionale, il presente regolamento riporta un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. |
Or. it
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 47
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Testo della Commissione | Emendamento |
(47) Il presente regolamento prevede la designazione di paesi terzi sicuri a livello di Unione. Un paese terzo dovrebbe essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione mediante modifica del presente regolamento in base alle condizioni ivi stabilite, previa valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri e i portatori d'interesse. | soppresso |
Or. it
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 48
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Testo della Commissione | Emendamento |
(48) La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o da quelli che figurano nell'elenco comune dell'UE quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di una designazione comune o la compilazione di un elenco comune dovrebbero garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune o che hanno un legame con un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale. Per questo motivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe cessare la possibilità di usare elenchi o designazioni nazionali. | (48) La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e l'eliminazione definitiva delle liste nazionali dei paesi di origine sicuri garantisce l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune e non può che portare alla piena convergenza delle procedure di asilo nell'UE se le fasi procedurali e le scadenze sono armonizzate, in particolare nel caso di procedure accelerate. Per questo motivo entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe cessare la possibilità di usare elenchi o designazioni nazionali. |
Or. it
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (48 bis) Nel corso del periodo di transizione, gli Stati membri devono fare in modo che gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri e gli elenchi comuni dell'UE siano coerenti tra loro. Un paese sospeso o depennato dall'elenco comune dell'UE non deve essere considerato un paese di origine sicuro a livello nazionale. |
Or. it
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 48 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (48 ter) La Commissione dovrebbe esaminare periodicamente la situazione nei paesi terzi e la possibilità di proporre paesi di origine sicuri per aggiungerli alla lista comune dell'UE sulla base di una serie di fonti di informazione a sua disposizione, in particolare le relazioni del SEAE e le informazioni fornite dagli Stati membri, dall'Agenzia Europea per l'Asilo, l'UNHCR, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali competenti, e le organizzazioni non governative nazionali o internazionali. Se del caso, la Commissione dovrebbe poi elaborare una proposta per estendere la lista comune dell'UE dei paesi di origine sicuri. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio devono avere la possibilità di invitare la Commissione a presentare proposte volte a includere, sospendere e/o depennare un paese nell'elenco comune dell'UE dei paesi di origine sicuri. |
Or. it
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 48 quater (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (48 quater) In vista dell'armonizzazione delle liste nazionali dei paesi di origine sicuri, durante il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono inviare proposte alla Commissione per aggiungere determinati paesi alla lista comune di paesi d'origine sicuri. La Commissione esamina le proposte entro sei mesi dalla loro presentazione, sulla base di una serie di fonti di informazione a sua disposizione, in particolare le relazioni del SEAE e le informazioni fornite dagli Stati membri, dall'Agenzia Europea per l'Asilo, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni internazionali rilevanti e le organizzazioni non governative nazionali o internazionali. Se un paese terzo può essere aggiunto alla lista, la Commissione presenta una proposta per estendere la lista comune dell'UE dei paesi di origine sicuri. |
Or. it
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 50
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Testo della Commissione | Emendamento |
(50) Ai fini di una valutazione circostanziata la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una gamma di fonti di informazione a sua disposizione, tra cui, in particolare, le sue relazioni annuali di avanzamento relative ai paesi terzi designati dal Consiglio europeo quali paesi candidati, le relazioni periodiche del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La Commissione dovrebbe avere facoltà di prorogare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. | (50) Ai fini di una valutazione circostanziata la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una gamma di fonti di informazione a sua disposizione, tra cui, in particolare, le sue relazioni annuali di avanzamento relative ai paesi terzi designati dal Consiglio europeo quali paesi candidati, le relazioni periodiche del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali governative e non governative pertinenti. La Commissione dovrebbe avere facoltà di prorogare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Or. it
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 51
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Testo della Commissione | Emendamento |
(51) Se allo scadere della validità dell'atto delegato e delle relative proroghe non è adottato un altro atto delegato, è opportuno revocare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. La revoca della sospensione lascia impregiudicate le eventuali proposte di modifica del presente regolamento volte a escludere il paese terzo dalla designazione o a depennarlo dall'elenco. | (51) Se allo scadere della validità dell'atto delegato e delle relative proroghe non è adottato un altro atto delegato, è opportuno revocare la sospensione della designazione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Al fine di reintrodurre il paese terzo in questione nell'elenco comune dell'UE dei paesi di origine sicuri, la Commissione adotta un atto delegato. |
Or. it
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 52
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Testo della Commissione | Emendamento |
(52) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo. | (52) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo. |
Or. it
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 53
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Testo della Commissione | Emendamento |
(53) Relativamente ai paesi di origine sicuri, nella scia delle conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 20 luglio 2015, in cui gli Stati membri si sono trovati concordi per dare la priorità alla valutazione, da parte di tutti gli Stati membri, della sicurezza dei Balcani occidentali, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ha organizzato per il 2 settembre 2015 una riunione di esperti con gli Stati membri, in cui si è raggiunto un ampio consenso per considerare l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo*30 , l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia paesi d'origine sicuri ai sensi del presente regolamento. | soppresso |
__________________ |
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30 * Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. |
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Or. it
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 62
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Testo della Commissione | Emendamento |
(62) Per quanto riguarda la Turchia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 94 casi su 2 899. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 23,1% (310) delle domande di asilo presentate da cittadini turchi. Uno Stato membro ha designato la Turchia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Turchia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca si è valutato che la Turchia soddisfaceva a sufficienza i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Turchia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento. | soppresso |
Or. it
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 63
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Testo della Commissione | Emendamento |
(63) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca. | (63) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca. |
Or. it
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 65
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Testo della Commissione | Emendamento |
(65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. Soltanto in un numero limitato di casi previsti dal presente regolamento l'effetto sospensivo dell'impugnazione non è automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. In tale contesto il giudice dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega lo status di protezione internazionale. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese. | (65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. |
Or. it
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il presente regolamento non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri. | soppresso |
Or. it
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare il presente regolamento alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri nei paesi terzi. |
Or. it
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (c bis) "apolide": una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione; |
Or. it
Motivazione
Il relatore mira a colmare un vuoto normativo del diritto dell’UE che non contiene una definizione di apolide. La definizione proposta dal relatore è estrapolata dall’articolo 1(1) della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status degli apolidi del 1954.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione | Emendamento |
(e) "autorità accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado; | (e) "autorità accertante": qualsiasi organo giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado; |
Or. it
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera i
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Testo della Commissione | Emendamento |
(i) "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente con ritiro implicito; | (i) "domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva e basata sui medesimi elementi già oggetto di valutazione della domanda precedente e nel caso di ritiro esplicito; |
Or. it
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) ricevere, registrare e esaminare le domande di protezione internazionale; | (a) esaminare le domande di protezione internazionale; |
Or. it
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande simultanee. | 2. Ciascuno Stato membro mette a disposizione delle autorità competenti mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande simultanee. |
Or. it
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale: | Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale. In nessun caso, queste autorità hanno il potere di decidere nel merito della domanda di protezione internazionale: |
Or. it
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) autorità competenti in materia di immigrazione; | (c) autorità governative competenti in materia di immigrazione; |
Or. it
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere: | 4. Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, le autorità competenti dello Stato membro competente possono farsi assistere: |
Or. it
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) dagli esperti delle associazioni nazionali e internazionali indipendenti iscritte in un apposito registro tenuto dallo Stato membro competente. |
Or. it
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma del paragrafo 3, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento. | 5. Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità competenti a norma dei paragrafi 1 e 2, disponga di conoscenze adeguate e abbia ricevuto la formazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo) e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento. |
Or. it
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Le autorità che applicano il presente regolamento tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività. | 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività. |
Or. it
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha chiesto protezione internazionale e di mettere a repentaglio l'incolumità fisica del richiedente o delle persone che dipendono da essa o la libertà e la sicurezza dei familiari rimasti nel paese d'origine. | (b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave. |
Or. it
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) comunicando i dati previsti all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b); | (a) comunicando i dati previsti all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b); |
Or. it
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli. | 3. La domanda può essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e delle conseguenze che ne derivano e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli. Ogni uso della forza nel rilevare le impronte digitali o le immagini del volto è vietato e sanzionato. |
Or. it
Motivazione
L’applicazione del paragrafo 3 non deve essere automatica ma legittima, necessaria, adeguata e proporzionata ai sensi degli articoli 7, 8, 18, 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28. | 4. Il richiedente informa l'autorità competente dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono e indirizzo di posta elettronica a cui l'autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28. |
Or. it
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7
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Testo della Commissione | Emendamento |
7. Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica. | 7. Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità accertanti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica. |
Or. it
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile: | L'autorità competente informa il richiedente, in una lingua che comprende, in modo conciso e facilmente accessibile utilizzando un linguaggio chiaro e semplice: |
Or. it
Motivazione
Il relatore ritiene che l’accesso alle informazioni, la correttezza delle stesse e la necessità che il richiedente asilo comprenda le informazioni che gli sono fornite sono elementi fondamentali e fondanti dei diritti dei richiedenti asilo derivanti dal diritto internazionale umanitario (vedi caso Rahimi v. Greece).
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino); | (c) dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compresa la possibilità di ricongiungersi con familiari presenti sul territorio di altri Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino); |
Or. it
Motivazione
Il relatore ritiene che il riferimento all’obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro responsabile ai sensi del regolamento di Dublino non sia necessario in questo articolo in quanto ridondante e compreso tra gli obblighi di cui il richiedente deve essere informato. Il diritto ad essere informato relativamente al diritto al ricongiungimento familiare invece non è ricompreso tra i diritti di cui il richiedente è informato ai sensi del presente regolamento.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (e bis) del diritto di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato in tutte le fasi e gradi della procedura; |
Or. it
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h
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Testo della Commissione | Emendamento |
(h) dell'esito della decisione dell'autorità accertante, della relativa motivazione, così come delle conseguenze di una decisione di rifiuto dello status di protezione internazionale e del modo in cui impugnarla. | (h) dell'esito della decisione dell'autorità accertante, della relativa motivazione e di tutti gli elementi presi in considerazione ai fini della decisione, così come delle conseguenze di una decisione di rifiuto dello status di protezione internazionale e del modo in cui impugnarla. |
Or. it
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Le informazioni previste al primo comma sono comunicate in tempo utile per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7. | Le informazioni previste al primo comma lettere da (a) a (g) sono comunicate nel momento in cui è registrata la domanda di protezione internazionale e in ogni caso prima del colloquio personale di cui agli articoli 10 e 11 e, in tempo utile per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7. |
Or. it
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. Ove possibile e necessario, l'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un mediatore culturale per assisterlo nel corso della procedura e in particolare, nel corso del colloquio personale. |
Or. it
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. L'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale. | 4. L'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale. Questo avviene anche quando il richiedente si trovi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera. |
Or. it
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore, avvocato o altro consulente legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda. | 5. L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore, avvocato o altro consulente legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere (b), (c) ed (e), necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda. |
Or. it
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6
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Testo della Commissione | Emendamento |
6. L'autorità accertante comunica entro un termine ragionevole al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante può comunicare la decisione al tutore, avvocato o consulente anziché al richiedente. | 6. L'autorità accertante notifica entro 5 giorni lavorativi al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante notifica la decisione anche al tutore, avvocato o consulente. |
Or. it
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza). | 2. Il diritto di rimanere dà diritto a un titolo di soggiorno temporaneo per richiesta asilo. Durante l'esame della domanda il richiedente non ha il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza). |
Or. it
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità competente dello Stato membro può revocare il diritto del richiedente di rimanere nel suo territorio nel corso della procedura amministrativa se: | 3. L'autorità competente dello Stato membro responsabile può revocare il diritto del richiedente di rimanere nel suo territorio nel corso della procedura amministrativa se: |
Or. it
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, lettera b), soltanto se l'autorità accertante ha appurato che la decisione di estradizione non comporterà il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro. | 4. Gli Stati membri possono estradare o espellere un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, lettera b), soltanto se l'autorità accertante ha appurato che la decisione di estradizione o l'ordine di espulsione non comporteranno il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro. |
Or. it
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino perché i motivi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, non si applicherebbero alla sua situazione particolare. | 2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni che spieghino perché i motivi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, non si applicherebbero alla sua situazione particolare. |
Or. it
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio sul merito della sua domanda. | 1. Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio sul merito della sua domanda. Tale colloquio può essere condotto nello stesso momento di quello sull'ammissibilità. |
Or. it
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nel colloquio sul merito è data al richiedente una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni. | 2. Nel colloquio sul merito è data al richiedente la possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni. |
Or. it
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare o di polizia. | soppresso |
Or. it
Motivazione
Il relatore ha semplicemente spostato questo punto all’articolo 12 in quanto questo requisito si deve applicare a tutti i colloqui personali sia sull’ammissibilità che sul merito.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. La persona che conduce il colloquio personale sull'ammissibilità e/o sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare o di polizia. |
Or. it
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi assistere nello svolgimento del colloquio da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b). | soppresso |
Or. it
Motivazione
Il relatore ritiene che menzionare qui la possibilità per l’autorità accertante di farsi assistere da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sia ridondante in quanto questa possibilità è già attribuita all’autorità competente dall’articolo 5 paragrafo 4 del presente regolamento.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6
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Testo della Commissione | Emendamento |
6. La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato. | 6. La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi le condizioni generali del paese di origine, l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato. |
Or. it
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Per il colloquio personale è messo a disposizione un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona che conduce il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. | Per il colloquio personale è messo a disposizione un interprete e un mediatore culturale, se necessario e ove possibile, idonei a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona che conduce il colloquio. Gli interpreti e i mediatori hanno preliminarmente ricevuto una formazione specifica di cui all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo) comprendente gli elementi elencati al paragrafo 6 del presente articolo. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Su istanza del richiedente l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete e il mediatore siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile e a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che l'istanza si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente. |
Or. it
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante o altra autorità o esperto che l'assiste o che conduce il colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso. | 1. L'autorità accertante o altra autorità o esperto che l'assiste o che conduce il colloquio personale redige un verbale di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali. |
Or. it
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione. | 2. Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione e dell'uso che sarà fatto della stessa. Particolare attenzione è data alle esigenze dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari. |
Or. it
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, ove necessario con l'assistenza di un interprete. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale. | 3. Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale, ove necessario con l'assistenza di un interprete. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale riflette correttamente il colloquio personale e gli è concessa la possibilità di integrare, rettificare e verificare l'avvenuto inserimento di tali integrazioni e/o correzioni al verbale del colloquio. |
Or. it
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nella pratica che lo riguarda. Il rifiuto non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda. | 4. Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale riflette correttamente il colloquio personale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nella pratica che lo riguarda. Il rifiuto non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda. |
Or. it
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Il richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale hanno accesso al verbale o alla trascrizione e alla registrazione prima che l'autorità accertante adotti una decisione. | 5. Il richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale hanno accesso al verbale e alla registrazione prima che l'autorità accertante adotti una decisione, anche nel caso in cui la domanda è esaminata con procedura d'esame accelerata. |
Or. it
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. Se la domanda è esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della registrazione contemporaneamente alla decisione. | soppresso |
Or. it
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
7. L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro. | 7. L'autorità competente conserva la registrazione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro. |
Or. it
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda in ciascuna fase della procedura. | 1. Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda in tutte le fasi della procedura e non appena è manifestata la volontà di ottenere protezione internazionale. |
Or. it
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V. | 1. Su istanza del richiedente, lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite ella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V il più rapidamente possibile dopo che è stata manifestata la volontà di ottenere protezione internazionale e, in ogni caso, non oltre due giorni da tale manifestazione. |
Or. it
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, se necessario anche la partecipazione al colloquio personale; | (b) l'assistenza per la stesura della domanda, la preparazione del colloquio personale e la partecipazione al colloquio personale; |
Or. it
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo; | soppresso |
Or. it
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo; | soppresso |
Or. it
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. | soppresso |
Or. it
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente. | 4. Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente. |
Or. it
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito un sostegno adeguato, atto a consentirgli di godere dei diritti e di assolvere gli obblighi del presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale. | 2. Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito un sostegno adeguato, atto a consentirgli di godere dei diritti e di assolvere gli obblighi del presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale, anche mettendo a sua disposizione un mediatore culturale, ove necessario e possibile. |
Or. it
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace. | Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, e comunque non superiore a venti, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace. |
Or. it
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo -1 (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| -1. Laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente, a prove documentali disponibili o altre indicazioni pertinenti, vi siano dubbi sul fatto che un minore non accompagnato sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni, le autorità accertanti possono ordinare una valutazione psicosociale da effettuare da parte di professionisti qualificati per determinare l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda. |
| La valutazione dell'età non deve essere basata esclusivamente sull'aspetto fisico o sul comportamento del richiedente. |
Or. it
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore. | 1. Qualora persistano dubbi sull'età del minore non accompagnato in seguito alla procedura di cui al paragrafo 1, possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda. La visita medica è effettuata quale misura di ultima istanza. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore. |
Or. it
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone. | 4. Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone. Tutti i documenti relativi alla visita medica sono inclusi nel dossier del richiedente. |
Or. it
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale. | 5. Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non deve essere la sola ragione per rigettare una domanda di protezione internazionale. |
Or. it
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Si ha domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale agli agenti dell'autorità accertante o di altra autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 4. | Si ha domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale agli agenti delle autorità competenti di cui all'articolo 5. |
Or. it
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a dieci giorni lavorativi. | 3. Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a sette giorni lavorativi. |
Or. it
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva. | 1. Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva. |
Or. it
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame, dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione. | L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame o che attengono a un mutamento della sua situazione. |
Or. it
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando: | 1. Le autorità competenti informano i cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando: |
Or. it
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (-a) è probabile che la persona necessiti di garanzie procedurali particolari ai sensi degli articoli 19 e 20; |
Or. it
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Le autorità competenti provvedono a mettere a disposizione servizi di interpretazione per agevolare l'accesso alla procedura di protezione internazionale. | 2. Le autorità competenti provvedono a mettere a disposizione servizi di interpretazione e, qualora sia necessario e possibile, di mediazione culturale per agevolare l'accesso alla procedura di protezione internazionale. |
Or. it
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39. | 3. Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di quindici giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di quindici giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di quindici giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39. |
Or. it
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale. | 4. Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di quindici giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità competente di cui all'articolo 5 presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale. |
Or. it
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 9
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Testo della Commissione | Emendamento |
9. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39. | 9. Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di quindici giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di quindici giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di quindici giorni lavorativi, l'autorità competente di cui all'articolo 5 presenta domanda a nome del minore se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale. |
Or. it
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Per il minore non accompagnato il termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di dieci giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale. | 2. Per il minore non accompagnato il termine di quindici giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di quindici giorni lavorativi, l'autorità competente di cui all'articolo 5 presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale. |
Or. it
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione | Emendamento |
(e) eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese; | soppresso |
Or. it
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione | Emendamento |
(f) eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino. | soppresso |
Or. it
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ha una conoscenza sufficiente dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati. Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. Ove necessario può sottoporre richieste all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo). | 3. Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ha una conoscenza sufficiente dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati e ha completato la formazione necessaria di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo). Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. Ove necessario può sottoporre richieste all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo). |
Or. it
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. L'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, in particolare laddove: | 5. L'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, in particolare laddove il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari di cui agli articoli da 19 a 22 del presente regolamento. |
Or. it
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) la domanda sia verosimilmente fondata; | soppresso |
Or. it
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di minore non accompagnato. | soppresso |
Or. it
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro il termine previsto al paragrafo 2 o, per la procedura d'esame accelerata, all'articolo 40, paragrafo 4, a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante: | soppresso |
(a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi; |
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(b) comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio. |
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Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 15 mesi dalla presentazione della domanda. |
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Or. it
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. | 1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende. |
Or. it
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale, tranne se gli sono già stati comunicati altrimenti. | 2. Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi e dei tempi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale. |
Or. it
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; | soppresso |
Or. it
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; | soppresso |
Or. it
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento)37 . | soppresso |
__________________ |
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37 GU L [...] del [...], pag. [...]. |
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Or. it
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza. | 5. L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere approvata per manifesta fondatezza ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera -a), del presente regolamento e/o respinta per manifesta infondatezza. |
Or. it
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e). | 3. L'autorità accertante può dichiarare manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b). |
Or. it
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando: | 1. L'autorità accertante può respingere la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando: |
Or. it
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il richiedente non ha presentato domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso; | (a) non ha presentato domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso; |
Or. it
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3; | (c) rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3; |
Or. it
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il richiedente non è comparso al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma degli articoli da 10 a 12; | (d) non è comparso al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma degli articoli da 10 a 12; |
Or. it
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione | Emendamento |
(e) il richiedente ha abbandonato la residenza, senza informarne le autorità competenti o senza autorizzazione, secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4; | (e) ha abbandonato la residenza, senza informarne le autorità competenti o senza autorizzazione, secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4; |
Or. it
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione | Emendamento |
(f) il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6. | (f) ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6. |
Or. it
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. | 2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda potrà essere respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. |
Or. it
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. | 3. L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e richiede che la procedura sia ripresa. Un ulteriore mancato rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 dà luogo al respingimento in via definitiva della domanda. |
Or. it
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. | 4. L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa. |
Or. it
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante decide se respingerla per rinuncia del richiedente oppure, se al momento del ritiro implicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza. | soppresso |
Or. it
Motivazione
Rimuovere questo paragrafo assicura coerenza con l' emendamento proposto all’articolo 42, paragrafo 3.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (-a) la domanda sia verosimilmente fondata; |
Or. it
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche); | (b) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche); |
Or. it
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; | (c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; |
Or. it
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro; | soppresso |
Or. it
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione | Emendamento |
(g) il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo; | soppresso |
Or. it
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(h) la domanda è una domanda reiterata, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo. | soppresso |
Or. it
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. L'autorità accertante può accelerare l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando: |
| (a) un paese terzo è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; |
| (b) un paese terzo è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso. |
Or. it
Motivazione
La relatrice ritiene che l’applicazione dei concetti di paese terzo sicuro e paese di primo asilo non possa dare luogo a procedura di ammissibilità in quanto si precluderebbe un esame individuale del merito della domanda di protezione internazionale. Inoltre non ritiene opportuno renderne obbligatoria l’applicazione nel quadro del diritto europeo dell’asilo. Sulla base di queste considerazioni, la relatrice propone di lasciare la facoltà agli Stati Membri di applicare questi concetti e soprattutto di non precludere l’esame del merito delle singole domande di protezione internazionale dando luogo a procedura accelerata e non di ammissibilità.
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 ter. Il paragrafo 1 bis non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento). |
Or. it
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. In via eccezionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro otto giorni lavorativi. | 2. L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. |
Or. it
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Qualora l'autorità accertante non riesca a concludere la procedura d'esame accelerata entro il termine stabilito dal paragrafo 2, la domanda è esaminata conformemente alle altre disposizioni del presente regolamento. |
Or. it
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; | (a) la domanda sia verosimilmente fondata; |
Or. it
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Se l'arrivo di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi che presentano domanda di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito rende difficile all'atto pratico applicare il paragrafo 1 in loco, la procedura di frontiera può essere applicata anche nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito. | 4. Se l'arrivo di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi che presentano domanda di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito rende difficile all'atto pratico applicare il paragrafo 1 in loco, la procedura di frontiera può essere applicata anche nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito. Anche in queste circostanze si applicano i termini di cui al paragrafo 2. |
Or. it
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se: | La procedura di frontiera non può essere applicata ai minori. |
Or. it
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47; | soppresso |
Or. it
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; | soppresso |
Or. it
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45; | soppresso |
Or. it
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente. | soppresso |
Or. it
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato. | soppresso |
Or. it
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. | 2. L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. |
Or. it
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. | 3. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti. |
Or. it
Motivazione
Il ritiro esplicito e implicito non può essere considerato tra i casi di domanda reiterata in quanto un vero e proprio esame del merito non ha mai avuto luogo.
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| L'applicazione della seconda frase del paragrafo 3 non pregiudica un esame adeguato e completo della domanda e non si applica quando una domanda è stata respinta in seguito a ritiro esplicito o implicito della domanda ai sensi degli articoli 38 e 39. |
Or. it
Motivazione
Il ritiro esplicito e implicito non può essere considerato tra i casi di domanda reiterata in quanto un vero e proprio esame del merito non ha mai avuto luogo.
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi o risultanze nel corso della procedura relativa alla domanda precedente, a meno che sia considerato irragionevole non tenere conto di tali elementi o risultanze. | (b) il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi o risultanze nel corso della procedura relativa alla domanda precedente. |
Or. it
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità o, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. | 5. In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità. |
Or. it
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 43
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Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 43 | soppresso |
Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata |
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Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando: |
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(a) l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza; |
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(b) in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza. |
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Or. it
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Un paese terzo è considerato primo paese di asilo per il richiedente quando: | 1. Un paese terzo può essere considerato primo paese di asilo per il richiedente quando: |
Or. it
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Il concetto di primo paese di asilo può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1. | 4. Il concetto di primo paese di asilo non può essere applicato ai minori non accompagnati. |
Or. it
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
Un paese terzo è designato paese terzo sicuro se: | Un paese terzo può essere designato paese terzo sicuro se: |
Or. it
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione | Emendamento |
(e) esiste la possibilità di godere, secondo il caso, di protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2. | (e) esiste la possibilità di chiedere la protezione internazionale e, se riconosciuto quale rifugiato, di ricevere protezione in virtù della convenzione di Ginevra senza alcuna limitazione geografica. |
Or. it
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Si applica il concetto di paese terzo sicuro: | 2. Uno Stato membro può applicare il concetto di paese terzo sicuro quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a norma dell'articolo 50. |
Or. it
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a norma dell'articolo 50; | soppresso |
Or. it
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) quando il paese terzo è designato paese terzo sicuro a livello di Unione, oppure | soppresso |
Or. it
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) in singoli casi relativamente a un dato richiedente. | soppresso |
Or. it
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse, tra l'altro perché vi è transitato in quanto geograficamente il paese terzo è vicino al suo paese di origine; | (a) il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse; |
Or. it
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e). | 5. Il concetto di paese terzo sicuro non può essere applicato ai minori non accompagnati. |
Or. it
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) ne informa il richiedente; | (a) ne informa il richiedente per iscritto; |
Or. it
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 46
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Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 46 | soppresso |
Designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione |
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1. I paesi terzi sono designati paesi terzi sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 45, paragrafo 1. |
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2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma. |
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3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione. |
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Or. it
Motivazione
L’articolo in oggetto deve essere soppresso in quanto necessario per ridimensionare la portata del concetto di paese terzo sicuro la cui applicazione deve essere facoltativa. A riguardo, la relatrice non ritiene necessario stilare una lista di paesi terzi sicuri a livello dell’Unione. In ogni caso, l’articolo in questione nulla dice relativamente alla procedura per adottare tale lista comune.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo). | 2. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni governative e non governative pertinenti e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo). |
Or. it
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 4 bis. Il Parlamento europeo e/o il Consiglio possono invitare la Commissione a presentare una proposta volta a includere un paese nell'elenco comune dell'UE dei paesi di origine sicuri. |
Or. it
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2. | 2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri o che sono sospesi da tale elenco a norma dell'articolo 49 assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2. Essa tiene il Parlamento europeo adeguatamente informato, in modo tempestivo. |
Or. it
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 49 – titolo
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Testo della Commissione | Emendamento |
Sospensione e revoca della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o sospensione e depennamento dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri | Sospensione e depennamento dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri |
Or. it
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 45 o all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di sei mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. | 1. In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di sei mesi, sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Non appena possibile e, in ogni caso, prima di adottare l'atto delegato, la Commissione ne informa gli Stati membri e raccomanda loro di non applicare a livello nazionale il concetto di paese di origine sicuro nei confronti di quel paese terzo. |
Or. it
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. La Commissione riesamina costantemente la situazione in detto paese terzo tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri relativamente all'ulteriore evoluzione. | 2. La Commissione riesamina costantemente la situazione in detto paese terzo tenendo conto delle fonti d'informazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2. |
Or. it
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. | 3. La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a depennare il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. |
Or. it
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta. | 4. Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta. Se detta proposta non è presentata entro il termine di tre mesi, la Commissione adotta un atto delegato ai fini della reintroduzione del paese terzo in questione nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. |
Or. it
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 4 bis. Il Parlamento europeo e/o il Consiglio possono invitare la Commissione a presentare una proposta volta a sospendere e/o depennare un paese dall'elenco comune dell'UE dei paesi di origine sicuri. |
Or. it
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 50 – titolo
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Testo della Commissione | Emendamento |
Designazione dei paesi terzi sicuri e dei paesi di origine sicuri a livello nazionale | Designazione dei paesi di origine sicuri a livello nazionale |
Or. it
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1. | 1. Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1. |
Or. it
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente. | 2. Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1. |
Or. it
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47. | Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste all'articolo 47. |
Or. it
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni. | La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni. |
Or. it
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone. | Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone. |
Or. it
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti. | 4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati designati paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti. |
Or. it
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Il richiedente può addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione. | Il richiedente può addurre elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda. |
Or. it
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) entro una settimana nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza; | (a) entro due settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento; |
Or. it
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) entro due settimane nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento; | soppresso |
Or. it
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri possono prolungare i termini previsti al presente paragrafo se lo rendono necessarie le circostanze individuali della domanda. |
Or. it
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera. | Ai fini della lettera a), gli Stati membri possono disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera. |
Or. it
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. | I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente. Se il richiedente ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi dell'articolo 15, questi termini decorrono dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale. |
Or. it
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente qualora il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro si estingua in conseguenza di una delle seguenti categorie di decisioni: | soppresso |
(a) decisione che considera la domanda manifestamente infondata o che la respinge per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria nei casi oggetto di procedura d'esame accelerata o di procedura di frontiera; |
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(b) decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c); |
|
(c) decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente a norma, rispettivamente, dell'articolo 38 o dell'articolo 39. |
|
Or. it
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il giudice è competente a decidere se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente, fermo restando che: | soppresso |
(a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e di tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; |
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(b) nel contesto dell'esame della richiesta di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, il giudice esamini in fatto e in diritto la decisione che respinge la domanda di protezione internazionale. |
|
Or. it
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Lo Stato membro autorizza il richiedente a rimanere nel proprio territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Detta decisione è presa entro un mese dall'impugnazione. | soppresso |
Or. it
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro a meno che il giudice decida diversamente su istanza del richiedente o d'ufficio. La decisione è presa entro un mese dall'impugnazione ulteriore. | soppresso |
Or. it