Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
2.2.2017
***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)
( COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD) )
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Monica Macovei
(Rifusione – articolo 104 del regolamento)
PR_COD_1recastingam
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)
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Emendamenti a un progetto di atto |
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato
Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
MOTIVAZIONE 47
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA 49
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE 50
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)
( COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD) )
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2016)0272 ),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0179/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016,
– visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 dicembre 2016,
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],
– vista la lettera in data ... 2017 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci ( A8-0000/2017 ),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3.. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Proposta di | Proposta di |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO | REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide , per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) | che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 (rifusione) |
Or. en
Motivazione
La proposta iniziale della Commissione include DubliNet e la responsabilità della gestione operativa di eu-LISA nell'articolo 5, paragrafo 5, che descrive l'architettura dell'Eurodac, il che da un punto di vista operativo non è corretto. Sarebbe preferibile modificare il regolamento (UE) n. 1077/2011. Pertanto è presentato un emendamento che prevede un nuovo capo in cui figura il testo della Commissione con disposizioni aggiuntive che chiariscono la responsabilità operativa (cfr. emendamento 59). Il testo è relativo a un emendamento della parte non codificata.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
(5) Costituendo i dati biometrici un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali e all'immagine del volto. | (5) Costituendo i dati biometrici un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei loro dati biometrici. |
| (La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Or. en
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione | Emendamento |
(10) Per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà relative al mancato rispetto del processo di rilevamento delle impronte digitali, il presente regolamento consente parimenti, in ultima istanza, il confronto dell'immagine del volto senza le impronte digitali, quando risulti impossibile rilevare le impronte digitali del cittadino di paese terzo o dell'apolide perché i polpastrelli sono danneggiati, intenzionalmente o no, o amputati. Quando i motivi del mancato rispetto del processo di rilevamento dattiloscopico non sono connessi alle condizioni dei polpastrelli dell'interessato, gli Stati membri devono esperire tutti i tentativi volti a rilevare le impronte digitali di detta persona prima di poter procedere a un confronto mediante la sola immagine del volto. Il ricorso all'immagine del volto in combinazione con i dati dattiloscopici consente di ridurre il numero di impronte digitali registrate, pur garantendo il medesimo risultato in termini di accuratezza dell'identificazione. | (10) Per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà, quando risulti impossibile rilevare le impronte digitali del cittadino di paese terzo o dell'apolide perché i polpastrelli sono danneggiati, intenzionalmente o no, o amputati, il presente regolamento consente parimenti il confronto dell'immagine del volto senza le impronte digitali. Gli Stati membri devono esperire tutti i tentativi volti a rilevare le impronte digitali di detta persona prima di poter procedere a un confronto mediante la sola immagine del volto. |
Or. en
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
(11) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE26, costituisce un aspetto fondamentale dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione. | (11) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, effettuato nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, in particolare gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, e in conformità con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE26, costituisce un aspetto fondamentale dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione e in particolare per ridurre e scoraggiare il fenomeno della migrazione irregolare. È necessario rafforzare l'efficacia del sistema europeo di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione. |
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26 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). | 26 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
Or. en
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione | Emendamento |
(12) Le autorità nazionali negli Stati membri incontrano difficoltà nell'identificare i cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che ricorrono a sotterfugi per evitare di essere identificati e per vanificare le procedure di rilascio di nuovi documenti in vista del loro rimpatrio e della loro riammissione. È pertanto essenziale assicurare che le informazioni sui cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno nell'UE è irregolare siano raccolte e trasmesse a Eurodac e confrontate con quelle raccolte e trasmesse con lo scopo di stabilire l'identità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione, al fine di facilitare la loro identificazione e il rilascio di nuovi documenti e di assicurarne il rimpatrio e la riammissione, e per ridurre il rischio di usurpazione d'identità. Il metodo proposto dovrebbe inoltre contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per procedere al rimpatrio e alla riammissione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, compreso il periodo durante il quale essi possono essere posti in detenzione amministrativa in attesa dell'allontanamento. Tale metodo dovrebbe inoltre consentire di identificare i paesi terzi di transito nei quali può essere riammesso il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare. | (12) Le autorità nazionali negli Stati membri incontrano difficoltà nell'identificare i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in condizione di soggiorno irregolare che ricorrono a sotterfugi per evitare di essere identificati e per vanificare le procedure di rilascio di nuovi documenti in vista del loro rimpatrio e della loro riammissione. È pertanto essenziale assicurare che le informazioni sui cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno nell'UE è irregolare siano raccolte e trasmesse a Eurodac e confrontate con quelle raccolte e trasmesse con lo scopo di stabilire l'identità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi fermati in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione, al fine di facilitare la loro identificazione e il rilascio di nuovi documenti e di assicurarne il rimpatrio e la riammissione, e per ridurre il rischio di usurpazione d'identità. Il metodo proposto dovrebbe inoltre contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per procedere al rimpatrio e alla riammissione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare, compreso il periodo durante il quale essi possono essere posti in detenzione amministrativa in attesa dell'allontanamento. Tale metodo dovrebbe inoltre consentire di identificare i paesi terzi di transito nei quali può essere riammesso il cittadino di paese terzo o l'apolide il cui soggiorno è irregolare. |
Or. en
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione | Emendamento |
(13) Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul futuro della politica in materia di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l'iniziativa annunciata dalla Commissione volta a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e l'oggetto dell'Eurodac in modo da consentire l'uso dei dati a fini di rimpatrio27. Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per intercettare la migrazione illegale verso l'Unione e i movimenti secondari all'interno nell'Unione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. È pertanto necessario che le autorità designate degli Stati membri abbiano accesso ai dati Eurodac per svolgere confronti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento. | (13) Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul futuro della politica in materia di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l'iniziativa annunciata dalla Commissione volta a studiare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e l'oggetto dell'Eurodac in modo da consentire l'uso dei dati a fini di rimpatrio27. Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per intercettare la migrazione illegale verso l'Unione e i movimenti secondari all'interno nell'Unione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi il cui soggiorno è irregolare. È pertanto necessario che le autorità designate degli Stati membri abbiano accesso ai dati Eurodac per svolgere confronti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento. |
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30 Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio ( COM(2015) 453 final). | 30 Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio ( COM(2015) 453 final). |
Or. en
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione | Emendamento |
(14) Nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"28, la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell'interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. Detto gruppo dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di istituire l'interoperabilità con il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema d'informazione visti (VIS), così come la necessità di rivedere il quadro giuridico in materia di accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto. | (14) Nella sua comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"28, la Commissione mette in evidenza la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione, quale obiettivo a lungo termine individuato anche dal Consiglio europeo e dal Consiglio. La comunicazione propone di istituire un gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione che esamini la fattibilità giuridica e tecnica dell'interoperabilità dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. Detto gruppo dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità di istituire l'interoperabilità con il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema d'informazione visti (VIS), nonché con altre banche dati pertinenti in materia di giustizia e affari interni. Dovrebbe essere valutata, in particolare, la necessità di istituire l'interoperabilità fra l'Eurodac e la banca dati del sistema di ingressi/uscite (EES), in modo da consentire la consultazione fra i sistemi e il trasferimento automatico dall'EES all'Eurodac dei dati relativi a cittadini di paesi tersi o apolidi che abbiano superato la durata del soggiorno autorizzato. Data l'attuale mancanza di condivisione di informazioni fra gli Stati membri in merito alle decisioni di rimpatrio, il gruppo di esperti in materia di interoperabilità dei sistemi di informazione dovrebbe altresì valutare i potenziali vantaggi connessi alla registrazione nell'Eurodac delle decisioni di rimpatrio e di altre misure correlate all'allontanamento. |
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28 COM(2016) 205 final. | 31 COM(2016)0205. |
Or. en
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione | Emendamento |
(19) Le richieste di confronto con i dati Eurodac da parte di Europol dovrebbero essere autorizzate unicamente in casi specifici, in circostanze ben definite e sotto rigide condizioni. | (19) L'accesso a fini di confronto ai dati Eurodac da parte di Europol dovrebbero essere autorizzate unicamente in casi specifici, in circostanze ben definite e sotto rigide condizioni. |
Or. en
Motivazione
Emendamento collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento di Dublino ma anche fini di contrasto. Tuttavia, l'attuale controllo ex ante da parte di un'autorità di verifica indipendente di ogni accesso all'Eurodac effettuato dall'unità operativa di Europol ne rende estremamente difficile l'attuazione per motivi di carattere giuridico, tecnico e di protezione dei dati. La soppressione di questo requisito è controbilanciata da un nuovo paragrafo 3 ter all'articolo 22, che rafforza l'obbligo di rispettare le norme di protezione dei dati e i meccanismi di controllo ivi previsti.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione | Emendamento |
(22) Il presente regolamento stabilisce altresì le condizioni alle quali dovrebbero essere autorizzate le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, e le garanzie necessarie per assicurare la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac. Il rigore di dette condizioni rispecchia il fatto che la banca dati Eurodac registra i dati relativi alle impronte digitali di persone che non si presume abbiano commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave. | (22) Il presente regolamento stabilisce altresì le condizioni alle quali dovrebbero essere autorizzate le richieste di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, e le garanzie necessarie per assicurare la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac. Il rigore di dette condizioni rispecchia il fatto che la banca dati Eurodac registra i dati biometrici e alfanumerici di persone che non si presume abbiano commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave. È riconosciuto che le autorità di contrasto ed Europol non sempre sono in possesso dei dati biometrici dell'autore o della vittima del reato su cui svolgono indagini, il che può impedirne la possibilità di controllare banche dati di corrispondenze biometriche quali l'Eurodac. Al fine di contribuire ulteriormente alle indagini di tali autorità e di Europol, in tali casi è opportuno autorizzare le ricerche sulla base dei dati alfanumerici nell'Eurodac, in particolare quando le suddette autorità ed Europol possono essere in possesso di prove dei dettagli personali o dei documenti d'identità dell'autore presunto o della vittima di un reato. |
Or. en
Motivazione
In base alla proposta della Commissione, le autorità di contrasto nazionali ed Europol non possono chiedere il confronto con dati alfanumerici specifici, il che è gravemente pregiudizievole per le indagini, in particolare nell'ambito della lotta al terrorismo e allorché si tenta di stabilire il luogo e la data di ingresso nell'UE di persone sospette di cui è nota l'identità utilizzata, ma di cui non sono disponibili le impronte digitali. In tale contesto, e dato che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta estende l'ambito di applicazione dell'Eurodac alle finalità di contrasto, sarebbe essenziale che le autorità di contrasto nazionali ed Europol avessero accesso a tutti i dati Eurodac, per poter svolgere adeguatamente i loro compiti.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione | Emendamento |
(24) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati relativi alle impronte digitali di tutti i richiedenti protezione internazionale e di tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro o che si trovino in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno sei anni. | (24) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati biometrici di tutti i richiedenti protezione internazionale e di tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che vengano fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro o che si trovino in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno sei anni. |
Or. en
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione | Emendamento |
(30) Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, adottato dal Consiglio il 20 luglio 201534, che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto, salvo in casi debitamente giustificati che siano ammessi dalla legislazione nazionale. | (30) Gli Stati membri dovrebbero fare riferimento al documento di lavoro dei servizi della Commissione sull’attuazione del regolamento Eurodac in merito all’obbligo di rilevamento delle impronte digitali, adottato dal Consiglio il 20 luglio 201534, che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi in condizione di soggiorno irregolare. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro consente, come ultima istanza, il rilevamento forzato o coatto delle impronte digitali, tali misure devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi o gli apolidi che sono considerati persone vulnerabili e i minori non dovrebbero essere costretti a fornire le loro impronte digitali e l'immagine del volto, salvo in casi debitamente giustificati che siano ammessi dalla legislazione nazionale. |
__________________ | __________________ |
34 SWD(2015) 150 final del 27.5.2015. | 34 SWD(2015) 150 final del 27.5.2015. |
Or. en
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione | Emendamento |
(31) È opportuno che i riscontri positivi ottenuti dall'Eurodac siano verificati da un esperto avente una formazione specifica in dattiloscopia in modo da garantire l'esatta determinazione della competenza ai sensi del regolamento (UE) n. […/…], la corretta identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide e la corretta identificazione dell'autore presunto o della vittima di un reato i cui dati potrebbero figurare nell'Eurodac. È necessario inoltre verificare i riscontri positivi ottenuti dall'Eurodac a partire dalle immagini del volto qualora sussista il dubbio che il risultato non sia riferito alla medesima persona. | (31) È opportuno che i riscontri positivi ottenuti dall'Eurodac siano verificati da un esperto avente una formazione specifica in dattiloscopia in modo da garantire l'esatta determinazione della competenza ai sensi del regolamento (UE) n. […/…], la corretta identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide e la corretta identificazione dell'autore presunto o della vittima di un reato i cui dati potrebbero figurare nell'Eurodac. È necessario inoltre che un funzionario formato in conformità delle prassi nazionali verifichi i riscontri positivi ottenuti dall'Eurodac a partire dalle immagini del volto, in particolare quando il confronto è effettuato soltanto con un'immagine del volto. Quando sono effettuati contemporaneamente un confronto delle impronte digitali e dell'immagine del volto e si ottiene un riscontro positivo per entrambe le serie di dati biometrici, gli Stati membri possono, se necessario, controllare e verificare il risultato dell'immagine del volto. |
Or. en
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione | Emendamento |
(34) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali così a lungo. I dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali di un cittadino di paese terzo dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi e gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro. | (34) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali così a lungo. I dati dattiloscopici e relativi all'immagine del volto e tutti gli altri dati personali di un cittadino di paese terzo o di un apolide dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi e gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro. |
Or. en
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione | Emendamento |
(41) Ai fini della protezione dei dati personali e per escludere confronti sistematici, che dovrebbero essere vietati, il trattamento dei dati Eurodac dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Costituisce un caso specifico il fatto che la richiesta di confronto sia connessa a un evento specifico e concreto o a un pericolo specifico e concreto associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, oppure a persone specifiche nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che intendano commettere o abbiano commesso un tale reato. Un altro caso specifico è quello in cui la richiesta di confronto è connessa a una persona che è vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave. Le autorità designate ed Europol dovrebbero pertanto chiedere un confronto con Eurodac soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale confronto fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. | (41) Ai fini della protezione dei dati personali e per escludere confronti sistematici, che dovrebbero essere vietati, il trattamento dei dati Eurodac dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Costituisce un caso specifico il fatto che la richiesta di confronto sia connessa a un evento specifico e concreto o a un pericolo specifico e concreto associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, oppure a persone specifiche nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che intendano commettere o abbiano commesso un tale reato. Un altro caso specifico è quello in cui la richiesta di confronto è connessa a una persona che è vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave. Le autorità designate dovrebbero pertanto chiedere un confronto con Eurodac soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale confronto fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. |
Or. en
Motivazione
Emendamento collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento di Dublino ma anche fini di contrasto. Tuttavia, l'attuale controllo ex ante da parte di un'autorità di verifica indipendente di ogni accesso all'Eurodac effettuato dall'unità operativa di Europol ne rende estremamente difficile l'attuazione per motivi di carattere giuridico, tecnico e di protezione dei dati. La soppressione di questo requisito è controbilanciata da un nuovo paragrafo 3 ter all'articolo 22, che rafforza l'obbligo di rispettare le norme di protezione dei dati e i meccanismi di controllo ivi previsti.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 50
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Testo della Commissione | Emendamento |
(50) È opportuno vietare il trasferimento dei dati personali ottenuti da uno Stato membro o da Europol ai sensi del presente regolamento dal sistema centrale a qualunque paese terzo, organizzazione internazionale o soggetto di diritto privato con sede nell'Unione o fuori di essa, onde garantire il diritto di asilo e tutelare i richiedenti protezione internazionale dalla divulgazione dei loro dati a paesi terzi. Ciò significa che gli Stati membri non dovrebbero trasferire informazioni ottenute dal sistema centrale concernenti: il nome o i nomi; la data di nascita; la cittadinanza; lo Stato membro o gli Stati membri d'origine o lo Stato membro di assegnazione; gli estremi del documento d'identità o di viaggio; il luogo e la data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine; la data di rilevamento delle impronte digitali nonché la data in cui lo Stato membro o gli Stati membri hanno trasmesso i dati all'Eurodac; l'identificativo utente dell'operatore; e qualunque informazione relativa a un trasferimento dell'interessato ai sensi del [regolamento (UE) n. 604/2013]. Tale divieto non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013] [in conformità, rispettivamente, del regolamento (UE) [2016/…] e delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [2016/…/…/UE] ], in modo che gli Stati membri possano cooperare con quei paesi terzi ai fini del presente regolamento. | (50) È opportuno vietare il trasferimento dei dati personali ottenuti da uno Stato membro o da Europol ai sensi del presente regolamento dal sistema centrale a qualunque paese terzo, organizzazione internazionale o soggetto di diritto privato con sede nell'Unione o fuori di essa, onde garantire il diritto di asilo e tutelare i richiedenti protezione internazionale dalla divulgazione dei loro dati a paesi terzi. Ciò significa che gli Stati membri non dovrebbero trasferire informazioni ottenute dal sistema centrale concernenti: il nome o i nomi; la data di nascita; la cittadinanza; lo Stato membro o gli Stati membri d'origine o lo Stato membro di assegnazione; gli estremi del documento d'identità o di viaggio; il luogo e la data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine; la data di rilevamento delle impronte digitali nonché la data in cui lo Stato membro o gli Stati membri hanno trasmesso i dati all'Eurodac; l'identificativo utente dell'operatore; e qualunque informazione relativa a un trasferimento dell'interessato ai sensi del [regolamento (UE) n. 604/2013]. Tale divieto non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica [il regolamento (UE) n. 604/2013] [in conformità, rispettivamente, del regolamento (UE) [2016/…] e delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva [2016/…/…/UE] ], in modo che gli Stati membri possano cooperare con quei paesi terzi ai fini del presente regolamento. Tale divieto non dovrebbe pregiudicare il diritto di Europol di trasferire tali dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o parti private stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione, in conformità del capo V del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. |
| ______________________ |
| 1 bisRegolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI. |
Or. en
Motivazione
Emendamento collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento di Dublino ma anche fini di contrasto. La disposizione in questione prevede che Europol possa trasmettere dati ottenuti dall'Eurodac a terze parti, in condizioni specifiche e in conformità con le norme applicabili in materia di relazioni esterne del regolamento Europol. In effetti, uno dei valori aggiunti di Europol è quello di creare sinergie tra le informazioni in materia di contrasto originate all'interno e all'esterno dell'UE. Le dimensioni interna ed esterna della sicurezza dell'Unione sono molto interconnesse.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 51
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Testo della Commissione | Emendamento |
(51) In singoli casi, le informazioni ottenute dal sistema centrale possono essere condivise con un paese terzo al fine di agevolare l'identificazione di un cittadino di paese terzo in vista del suo rimpatrio. La condivisione di dati personali deve essere soggetta a condizioni rigorose. Ove tali informazioni sono condivise, non deve essere comunicata ad un paese terzo alcuna informazione riguardante il fatto che una domanda di protezione internazionale è stata presentata da un cittadino di paese terzo se il paese nel quale la persona sarà riammessa è anche il suo paese di origine o un altro paese terzo di riammissione. Qualsiasi trasferimento di dati verso un paese terzo per l'identificazione di un cittadino di paese terzo deve essere conforme alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) [2016/...]. | (51) In singoli casi, le informazioni ottenute dal sistema centrale possono essere condivise con un paese terzo al fine di agevolare l'identificazione di un cittadino di paese terzo in vista del suo rimpatrio. La condivisione di dati personali deve essere soggetta a condizioni rigorose. Ove tali informazioni sono condivise, non deve essere comunicata ad un paese terzo alcuna informazione riguardante il fatto che una domanda di protezione internazionale è stata presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide se il paese nel quale la persona sarà riammessa è anche il suo paese di origine o un altro paese terzo di riammissione. Qualsiasi trasferimento di dati verso un paese terzo per l'identificazione di un cittadino di paese terzo o di un apolide deve essere conforme alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 679/2016. |
Or. en
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
b) facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in condizione di soggiorno irregolare. | b) facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare, comprese le misure di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi in condizione di soggiorno irregolare. |
Or. en
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
c) stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi. | c) stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati biometrici e alfanumerici con i dati conservati nel sistema centrale, presentate dalle autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi, come pure le condizioni per il confronto da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) con i dati Eurodac ai fini dello svolgimento dei propri compiti. |
Or. en
Motivazione
La finalità per la quale Europol è autorizzato a usare i dati Eurodac è diversa dalla finalità perseguita dalle autorità nazionali di contrasto. Europol non ha poteri di contrasto coercitivi. Il suo compito non è quello della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, bensì quello di sostegno alle autorità nazionali competenti degli Stati membri nello svolgimento di tali compiti. Occorre pertanto indicare separatamente le finalità del trattamento dei dati Eurodac da parte di Europol.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare loro la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante, al momento del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. | 2. Il rilevamento dei dati biometrici dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per registrare le impronte digitali e rilevare l'immagine del volto dei minori. Il minore è informato in modo consono alla sua età, sia oralmente che per iscritto, mediante opuscoli e/o infografici e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare loro la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; il minore è accompagnato da una persona adulta responsabile, tutore o rappresentante legale, al momento del rilevamento dei dati biometrici. In qualsiasi momento gli Stati membri devono rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. |
Or. en
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni amministrative, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo. | 3. Gli Stati membri prevedono sanzioni amministrative, conformemente al loro diritto nazionale, per la mancata osservanza del processo di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. In tale contesto, è opportuno ricorrere al trattenimento soltanto come strumento di ultima istanza, per determinare o verificare l'identità di un cittadino di paese terzo. |
Or. en
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| o bis) "dati biometrici": le impronte digitali e l'immagine del volto; |
Or. en
Motivazione
Emendamento connesso all'emendamento orizzontale n. 2 e necessario ad assicurare la coerenza interna del testo.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o ter (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| o ter) "dati alfanumerici": i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura; |
Or. en
Motivazione
Emendamento connesso all'emendamento orizzontale n. 9 e necessario ad assicurare la coerenza interna del testo.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o quater (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| o quater) "documento di soggiorno": un titolo di soggiorno quale definito all'articolo [...], punto [...], del regolamento [...] [COD(2016)0133; Dublino IV]; |
Or. en
Motivazione
Introduzione di una nuova definizione relativa a un termine utilizzato in una parte non codificata (articolo 19, paragrafo 5) per assicurare la coerenza interna del testo.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o quinquies (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| o quinquies) "documento di controllo dell'interfaccia": un documento tecnico che specifica i requisiti necessari che i punti di accesso nazionali previsti all'articolo 4, paragrafo 3, devono soddisfare per poter essere in grado di comunicare per via elettronica con il sistema centrale, in particolare descrivendo nei dettagli la forma e l'eventuale contenuto delle informazioni da condividere tra il sistema centrale e i punti di accesso nazionali. |
Or. en
Motivazione
Introduzione di una nuova definizione relativa a un termine utilizzato in una parte non codificata (articolo 23, paragrafo 2) per assicurare la coerenza interna del testo.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'infrastruttura di comunicazione dell'Eurodac utilizza la rete esistente dei "servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni" (TESTA). Una distinta rete virtuale privata, riservata all'Eurodac, è istituita sulla rete virtuale privata TESTA esistente per garantire la separazione logica dei dati Eurodac da altri dati. | 2. L'infrastruttura di comunicazione dell'Eurodac utilizza la rete esistente dei "servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni" (TESTA). Per garantire la riservatezza, i dati personali trasmessi a o da Eurodac sono cifrati. |
Or. en
Motivazione
L'obiettivo dell'emendamento è quello di garantire la riservatezza dei dati (come già avviene, ma qui è reso ancora più esplicito) senza che sia necessario il trasferimento a una distinta rete virtuale privata. La Commissione ha ammesso che il paragrafo iniziale era in contraddizione con le proprie intenzioni, dato che sono tuttora in corso discussioni tecniche in materia fra la Commissione ed eu-LISA. L'emendamento consente di rimanere nella rete Eurodomain sulla piattaforma TESTA, oppure di migrare a una rete dedicata all'interno di TESTA, come avviene ad esempio per SIS II e VIS (previa preparazione e valutazione d'impatto a cura di eu-LISA), ma di ciò non può occuparsi il presente regolamento.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili. | In tal caso, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili. Una volta che le finalità di prova siano state raggiunte, i dati personali reali in questione sono cancellati in via permanente dall'ambiente di prova. |
Or. en
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. eu-LISA gestisce e amministra anche un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, denominato rete di comunicazione "DubliNet" e istituito in applicazione dell'[articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003] per le finalità stabilite agli articoli 32, 33 e 46 del regolamento (UE) n. [.../...]. | soppresso |
Or. en
Motivazione
La proposta includeva DubliNet e la responsabilità della gestione operativa di eu-LISA nell'articolo 5, paragrafo 5, relativo alla gestione operativa dell'Eurodac, il che non è completamente corretto (cfr. anche l'emendamento correlato n. 58). Il testo pertinente, con disposizioni aggiuntive sulla responsabilità operativa, è presentato come un emendamento al regolamento (UE) n. 1077/2011 (cfr. emendamento 59).
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati Eurodac. | 2. Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati Eurodac. |
Or. en
Motivazione
In base alla proposta della Commissione, le autorità di contrasto nazionali ed Europol non possono richiedere il confronto con dati alfanumerici specifici, il che è gravemente pregiudizievole per le indagini, in particolare nell'ambito della lotta al terrorismo, quando si tenta di stabilire il luogo e la data di ingresso nell'UE di persone sospette di cui è nota l'identità utilizzata ma di cui non sono disponibili le impronte digitali. In tale contesto, e dato che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta estende l'ambito di applicazione dell'Eurodac alle finalità di contrasto, sarebbe essenziale che le autorità di contrasto nazionali ed Europol avessero accesso a tutti i dati Eurodac, per poter svolgere adeguatamente i loro compiti.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto delle impronte digitali e dell'immagine del volto al punto di accesso nazionale. | Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto dei dati biometrici e alfanumerici al punto di accesso nazionale. |
Or. en
Motivazione
In base alla proposta della Commissione, le autorità di contrasto nazionali ed Europol non possono richiedere il confronto con dati alfanumerici specifici, il che è gravemente pregiudizievole per le indagini, in particolare nell'ambito della lotta al terrorismo, quando si tenta di stabilire il luogo e la data di ingresso nell'UE di persone sospette di cui è nota l'identità utilizzata ma di cui non sono disponibili le impronte digitali. In tale contesto, e dato che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta estende l'ambito di applicazione dell'Eurodac alle finalità di contrasto, sarebbe essenziale che le autorità di contrasto nazionali ed Europol avessero accesso a tutti i dati Eurodac per poter svolgere adeguatamente i loro compiti.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica, che agisce in piena indipendenza rispetto all'autorità designata di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento, e non riceve istruzioni dall'autorità designata in merito al risultato della verifica. Compete all'unità assicurarsi che siano rispettate le condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto con i dati Eurodac. Europol, di concerto con ciascuno Stato membro, designa il punto di accesso nazionale di quello Stato membro che comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto . | soppresso |
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 8. Inoltre, l'attuale dipendenza di Europol dalle infrastrutture tecniche degli Stati membri per accedere ai dati Eurodac crea rischi inutili e l'utilizzo risulterebbe complicato e lento. Il sistema degli Stati membri che collega Europol all'Eurodac dovrebbe soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza dei dati di Europol. Ad oggi non è stato possibile stabilire il collegamento all'Eurodac mediante il punto di accesso nazionale dei Paesi Bassi a causa di problemi riscontrati sul piano tecnico e della sicurezza dei dati.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità operativa autorizzata a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il suo punto di accesso nazionale. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol competente per la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'analisi e lo scambio di informazioni al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol. | 2. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), Europol designa un'unità operativa autorizzata a operare il confronto con i dati Eurodac. L'autorità designata è un'unità operativa di Europol competente per la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, l'analisi e lo scambio di informazioni al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol. |
Or. en
Motivazione
Emendamento collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento Dublino ma anche fini di contrasto. La dipendenza di Europol dalle infrastrutture tecniche degli Stati membri per accedere ai dati Eurodac crea rischi inutili e l'utilizzo risulterebbe complicato e lento. Il sistema degli Stati membri che collega Europol all'Eurodac dovrebbe soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza dei dati di Europol. Ad oggi non è stato possibile stabilire il collegamento all'Eurodac mediante il punto di accesso nazionale dei Paesi Bassi a causa di problemi riscontrati sul piano tecnico e della sicurezza dei dati.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h). La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro. | 2. I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), sono ripartiti per sesso ed età per poter capire quanti sono i minori interessati e sono pubblicati e resi pubblici ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica e rende pubblica una statistica annuale relativa alle persone di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h). La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro. |
Or. en
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici a fini di ricerca e analisi, senza consentire l'identificazione individuale, così come la possibilità di elaborare statistiche periodiche a norma del paragrafo 1. Tali statistiche sono condivise con altre agenzie del settore "Giustizia e affari interni", se pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti. | 3. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento nonché statistiche elaborate ai sensi del paragrafo 1 e le mette, su richiesta, a disposizione degli Stati membri. |
| Eu-LISA inoltre istituisce, realizza e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenente i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a fini di analisi, che non consentono l'identificazione di persone ma che consentono a eu-LISA, alla Commissione e alle autorità degli Stati membri, che sono state indicate come le autorità designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, di ottenere relazioni e statistiche specifiche. Eu-LISA accorda un accesso sicuro all'archivio centrale attraverso TESTA, prevedendo il controllo dell'accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche. L'accesso è accordato anche agli utenti autorizzati di altre agenzie del settore "Giustizia e affari interni", se tale accesso è pertinente per l’esecuzione dei loro compiti. |
Or. en
Motivazione
Eu-LISA fornisce statistiche predefinite. Tuttavia, vi è necessità di una serie di statistiche ad hoc, sia di natura tecnica (ad esempio misurazione delle prestazioni e della disponibilità del sistema), sia di natura commerciale che non possono essere incluse in un elenco esaustivo in quanto pertengono a condizioni quotidiane (crisi, ad esempio), e vi è crescente interesse o pertinenza per le parti interessate del presente regolamento (Commissione, Stati membri, altre agenzie del settore "Giustizia e affari interni") in determinate circostanze, come le registrazioni settimanali negli "hotspot", l'aumento della frequenza di talune statistiche predefinite, ecc.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. I dati relativi alle impronte digitali possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] o da esperti degli Stati membri in materia di asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio] e [al regolamento (UE) n. 439/2010]. | 3. Ove richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] o da esperti degli Stati membri in materia di asilo nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2016/1624 del parlamento europeo e del Consiglio1 bis. |
| _________________ |
| 1 bis Regolamento (UE) 2016/1624 del parlamento europeo e del consiglio del 14 settembre 2016 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1). |
Or. en
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera s bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| s bis) dettagli di membri della famiglia (come il nome e il numero di passaporto o di carta d'identità) e un'indicazione particolare nel caso in cui la persona sia un minore non accompagnato. |
Or. en
Motivazione
L'interesse superiore del minore deve essere una parte essenziale del regolamento. L'emendamento è collegato all'articolo 2 (testo non codificato).
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7
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Testo della Commissione | Emendamento |
7. I dati relativi alle impronte digitali possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera [e di guardia costiera] nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al [regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione n. 2005/267/CE del Consiglio]. | 7. Ove richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi dai membri delle squadre europee di guardia di frontiera e costiera nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui al regolamento (UE) 2016/1624. |
Or. en
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 3 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento. | 4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 3 del presente articolo non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere i dati biometrici al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali delle persone fermate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento. |
Or. en
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Capo V – titolo
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Testo della Commissione | Emendamento |
PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI CITTADINI DI PAESI TERZI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA O SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO | PROCEDURA DI CONFRONTO DEI DATI DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E DEGLI APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA O SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO |
Or. en
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il sistema centrale trasmette automaticamente il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine in applicazione delle procedure stabilite nell'articolo 26, paragrafo 4. In caso di riscontro positivo vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti al riscontro positivo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, insieme al contrassegno di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, se applicabile. Se si riceve un risultato negativo, i dati di cui all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, non sono trasmessi. | (Non concerne la versione italiana). |
Or. en
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
(1) Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, o quando la persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, si rifiuta di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali, lo Stato membro può procedere, in ultima istanza, ad un raffronto dei dati relativi all'immagine del volto. | (1) Quando lo stato dei polpastrelli non consente un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 26, lo Stato membro procede ad un raffronto dei dati relativi all'immagine del volto. |
Or. en
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, a seconda dei casi. | 1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, unitamente al numero di riferimento da loro utilizzato, affinché siano trasmessi al sistema centrale, a fini di confronto, dati biometrici o alfanumerici attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, a seconda dei casi. |
Or. en
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi degli articoli 15 e 16, al sistema centrale per il confronto con i dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto trasmessi al sistema centrale a norma all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1. | 2. Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 21 o all'articolo 22, l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette, ai sensi degli articoli 15 e 16, al sistema centrale per il confronto con i dati biometrici o alfanumerici trasmessi al sistema centrale a norma all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1. |
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 9.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate possono presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti delle loro competenze, soltanto se il confronto con le seguenti banche dati non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato: | 1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le autorità designate possono presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti delle loro competenze, soltanto se il confronto con le seguenti banche dati non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato: |
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 9.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto. | 2. Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono effettuate con dati biometrici o alfanumerici. |
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 9.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'autorità designata da Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale nei limiti del mandato di Europol ove ciò sia necessario per l'adempimento delle funzioni di Europol, soltanto se il confronto con i dati relativi alle impronte digitali conservati nei sistemi di trattamento delle informazioni tecnicamente e giuridicamente accessibili da Europol non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato, e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme: | 1. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l'autorità designata da Europol ha diritto di accedere ai dati conservati nel sistema centrale e di consultarli direttamente a fini di confronto nei limiti del suo mandato e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni nel loro insieme: |
Or. en
Motivazione
Emendamento collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento Dublino ma anche fini di contrasto. Tuttavia, l'attuale controllo ex ante da parte di un'autorità di verifica indipendente di ogni accesso all'Eurodac effettuato dall'unità operativa di Europol ne rende estremamente difficile l'attuazione per motivi di carattere giuridico, tecnico e di protezione dei dati. La soppressione di questo requisito è controbilanciata da un nuovo paragrafo 3 ter all'articolo 22, che rafforza l'obbligo di rispettare le norme di protezione dei dati e i meccanismi di controllo ivi previste.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
b) il confronto è necessario in un caso specifico (vale a dire non si eseguono confronti sistematici); e | b) il confronto è necessario in un caso specifico ed è effettuato unicamente allo scopo di verificare se le informazioni nel sistema centrale corrispondono alle informazioni trattate da Europol. |
Or. en
Motivazione
Emendamento collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento Dublino ma anche fini di contrasto. Tuttavia, l'attuale controllo ex ante da parte di un'autorità di verifica indipendente di ogni accesso all'Eurodac effettuato dall'unità operativa di Europol ne rende estremamente difficile l'attuazione per motivi di carattere giuridico, tecnico e di protezione dei dati. La soppressione di questo requisito è controbilanciata da un nuovo paragrafo 3 ter all'articolo 22, che rafforza l'obbligo di rispettare le norme di protezione dei dati e i meccanismi di controllo ivi previste.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine su uno dei reati in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento. | soppressa |
Or. en
Motivazione
Emendamento collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento Dublino ma anche fini di contrasto.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Le richieste di confronto con i dati Eurodac sono limitate al confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto. | soppresso |
Or. en
Motivazione
In base alla proposta della Commissione, le autorità di contrasto nazionali ed Europol non possono richiedere il confronto con dati alfanumerici specifici, il che è gravemente pregiudizievole per le indagini, in particolare nell'ambito della lotta al terrorismo, quando si tenta di stabilire il luogo e la data di ingresso nell'UE di persone sospette di cui è nota l'identità utilizzata ma di cui non sono disponibili le impronte digitali. In tale contesto, e dato che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta estende l'ambito di applicazione dell'Eurodac alle finalità di contrasto, sarebbe essenziale che le autorità di contrasto nazionali ed Europol avessero accesso a tutti i dati Eurodac per poter svolgere adeguatamente i loro compiti.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante il confronto con i dati Eurodac è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol dello Stato membro. | 3. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante il confronto con i dati Eurodac è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. |
Or. en
Motivazione
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta della Commissione estende il campo di applicazione al di là della mera applicazione del regolamento Dublino a fini di contrasto. La dipendenza di Europol dalle infrastrutture tecniche degli Stati membri per accedere ai dati Eurodac crea rischi inutili e l'utilizzo risulterebbe complicato e lento. Il sistema degli Stati membri che collega Europol all'Eurodac dovrebbe soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza dei dati di Europol. Ad oggi non è stato possibile stabilire il collegamento all'Eurodac mediante il punto di accesso nazionale dei Paesi Bassi a causa di problemi riscontrati sul piano tecnico e della sicurezza dei dati.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. Europol, conformemente al regolamento (UE) 3016/794, può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. |
Or. en
Motivazione
Emendamento collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento Dublino ma anche fini di contrasto. La formulazione è ripresa dall'articolo 41, paragrafo 4, della decisione SIS a scopo di allineamento.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 ter. Il trattamento dei dati personali a seguito dell'accesso di cui al paragrafo 1 è effettuato nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati previste dal regolamento (UE) 2016/794. Europol conserva registrazioni di tutte le ricerche e di tutti gli accessi al sistema centrale e mette tale documentazione, su richiesta, a disposizione del responsabile della protezione dei dati nominato ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 e del garante europeo della protezione dei dati al fine di verificare la liceità del trattamento dei dati. |
Or. en
Motivazione
Emendamento collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento Dublino ma anche fini di contrasto. Europol dovrebbe avere accesso semplificato e diretto ai dati Eurodac ed evitare procedure inutili che non farebbero che rallentare la sua capacità di espletare i suoi compiti. Il paragrafo 3 ter, tratto dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento Europol, è inserito per rafforzare i requisiti di protezione dei dati e per controbilanciare la rimozione del requisito di un sistema di controllo a doppio strato (autorizzazione previa dell'autorità di verifica).
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 quater. Il direttore esecutivo di Europol autorizza debitamente l'accesso al sistema centrale di un numero limitato di funzionari di Europol, ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti. |
Or. en
Motivazione
Emendamento collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento Dublino ma anche fini di contrasto. La formulazione è ripresa dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento Europol e mira a limitare l'accesso ai dati Eurodac solo a un numero ristretto di funzionari Europol debitamente autorizzati, conformemente al principio della necessità di sapere.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 quinquies. I dati personali ottenuti in seguito a una ricerca nel sistema centrale non sono trasferiti o resi disponibili a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, a meno che tale trasferimento non sia strettamente necessario e proporzionato in singoli casi che rientrano nel mandato di Europol. Qualsiasi trasferimento è effettuato conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/794 e previo consenso dello Stato membro di origine. |
Or. en
Motivazione
Emendamento collegato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della proposta (non codificata), che prevede che l'Eurodac avrà non solo l'obiettivo di attuare il regolamento Dublino ma anche fini di contrasto. Questo paragrafo prevede che Europol possa trasmettere dati ottenuti dall'Eurodac a terze parti, in condizioni specifiche e in conformità con le norme applicabili in materia di relazioni esterne del regolamento Europol. In effetti, uno dei valori aggiunti di Europol è quello di creare sinergie tra le informazioni in materia di contrasto originate all'interno e all'esterno dell'UE. Le dimensioni interna ed esterna della sicurezza dell'Unione sono oltremodo interconnesse.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali eseguito conformemente all'articolo 15 è immediatamente controllato nello Stato membro ricevente da un esperto in dattiloscopia, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali, avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali di cui al presente regolamento. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati. | 4. Il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali eseguito conformemente all'articolo 15 è immediatamente controllato nello Stato membro ricevente da un esperto in dattiloscopia, quale definito ai sensi delle disposizioni nazionali, avente una formazione specifica per quanto concerne i tipi di confronti di impronte digitali di cui al presente regolamento. Qualora il sistema centrale fornisca un riscontro positivo sulla base dei dati relativi sia alle impronte digitali che all'immagine del volto, gli Stati membri possono, se necessario, controllare e verificare il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati. |
Or. en
Motivazione
Con l'entrata in vigore di questo regolamento, i confronti dovrebbero basarsi sui dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto eseguito conformemente all'articolo 16 è immediatamente controllato e verificato nello Stato membro ricevente. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati. | Il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto eseguito conformemente all'articolo 16 è immediatamente controllato e verificato nello Stato membro ricevente, se necessario da un esperto appositamente addestrato e conformemente alle norme nazionali di detto Stato membro. Ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati. |
Or. en
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
Se una persona soggetta all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età. | Se una persona soggetta all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, è un minore, gli Stati membri assicurano che tale persona capisca la procedura fornendo le informazioni in modo consono alla sua età, sia oralmente che per iscritto, utilizzando opuscoli, infografici, dimostrazioni o una combinazione di questi tre, specificamente concepiti per spiegare ai minori la procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto. |
Or. en
Motivazione
L'interesse superiore del minore deve essere una parte essenziale del regolamento. L'emendamento è collegato all'articolo 2 (testo non codificato).
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. In deroga all'articolo 37 del presente regolamento, i dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, ottenuti da uno Stato membro in seguito a un riscontro positivo ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) o b), possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) [2016/...], se necessario per provare l'identità di cittadini di paesi terzi in vista del rimpatrio, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: | 1. In deroga all'articolo 37 del presente regolamento, i dati personali relativi alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 1, ottenuti da uno Stato membro in seguito a un riscontro positivo ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) o b), possono essere trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679, se necessario per provare l'identità di cittadini di paesi terzi o di apolidi in vista del rimpatrio, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
Or. en
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 40 bis |
| Gestione operativa di DubliNet e relativi compiti |
| 1. Eu-LISA opera e gestisce un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, denominato rete di comunicazione "DubliNet" e istituito in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/20031 bis per le finalità stabilite agli articoli 32, 33 e 46 del regolamento (UE) n. ... [Dublino IV]. |
| 2. La gestione operativa di DubliNet comprende tutti i compiti necessari per assicurare la sua disponibilità cinque giorni la settimana durante il normale orario d'ufficio. |
| 3. Eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi a DubliNet: |
| a) fornire sostegno tecnico agli Stati membri tramite help desk cinque giorni la settimana durante il normale orario d'ufficio, anche riguardo a problemi connessi alle comunicazioni, alla cifratura e decifratura di e-mail e a problemi derivanti dalla firma di moduli; |
| b) fornire servizi di sicurezza informatica; |
| c) gestire, registrare e rinnovare certificati digitali usati per la cifratura e la firma di messaggi e-mail DubliNet; |
| d) evoluzione tecnica di DubliNet; |
| e) aspetti contrattuali. |
| 4. In cooperazione con gli Stati membri, l'agenzia provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori e più sicure tecnologie e tecniche disponibili per DubliNet. |
| _________________ |
| 1a Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3). |
Or. en
Motivazione
La proposta iniziale includeva DubliNet e la responsabilità operativa di eu-LISA nell'articolo che descrive l'architettura dell'Eurodac, il che non era propriamente corretto. Questo nuovo capo, contenente un testo pertinente con descrizioni aggiuntive a chiarimento di cosa si intenda per responsabilità operativa, è ora incluso come modifica al regolamento che istituisce eu-Lisa.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Capo VIII bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| CAPO VIII bis |
| MODIFICHE AL REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2011 |
| Articolo 40 ter |
| Il regolamento 1077/2011 è modificato come segue: |
| (1) All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: |
| "L'agenzia è incaricata anche della gestione operativa di un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, denominato rete di comunicazione "DubliNet", istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003, per lo scambio di informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. ... *[Dublino IV]. |
| _____________ |
| * Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).". |
| (2) È inserito l'articolo seguente: |
| "Articolo 5 bis |
| Compiti relativi a DubliNet |
| 1. Con riguardo a DubliNet, l'agenzia svolge: |
| a) i compiti conferitile dall'articolo [...] del regolamento (UE) n. ...[Eurodac]; |
| b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di DubliNet.". |
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 58.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Entro […] Europol notifica alla Commissione la sua autorità designata, la sua autorità di verifica e il punto di accesso nazionale designato e notifica senza indugio le eventuali modifiche. | 2. Entro […] Europol notifica alla Commissione la sua autorità designata e notifica le eventuali modifiche senza indugio. |
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 8. Inoltre, l'attuale dipendenza di Europol dalle infrastrutture tecniche degli Stati membri per accedere ai dati Eurodac crea rischi inutili e l'utilizzo risulterebbe complicato e lento. Il sistema degli Stati membri che collega Europol all'Eurodac dovrebbe soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza dei dati di Europol. Ad oggi non è stato possibile stabilire il collegamento all'Eurodac mediante il punto di accesso nazionale dei Paesi Bassi a causa di problemi riscontrati sul piano tecnico e della sicurezza dei dati.
MOTIVAZIONE
L'attuale proposta di seconda rifusione del regolamento Eurodac forma parte del primo pacchetto di proposte per la riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS), presentato dalla Commissione nel maggio 2016 in risposta alla crisi migratoria e dei rifugiati del 2015. La proposta è favorevole all'attuazione pratica del sistema di Dublino riformato e adegua e rafforza il sistema Eurodac al fine di rispondere alle attuali sfide in tema di immigrazione.
L'attuale crisi migratoria e dei rifugiati ha messo in luce gravi lacune nel CEAS vigente, che vedono le autorità nazionali degli Stati membri sovente in difficoltà nell'identificare i cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che ricorrono a sotterfugi per evitare di essere identificati e per vanificare le procedure di rilascio di nuovi documenti in vista del loro rimpatrio e della loro riammissione. La relatrice quindi accoglie con favore l'estensione dell'ambito di applicazione dell'Eurodac, che consentirebbe agli Stati membri di trasmettere e confrontare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi in soggiorno irregolare che non chiedono asilo e che potrebbero spostarsi all'interno dell'Unione europea senza essere rintracciati. In tal modo, il sistema Eurodac non si limiterà a perseguire l'obiettivo di aiutare a determinare quale Stato membro sia competente ai sensi del regolamento Dublino, ma diverrà anche un sistema con finalità più ampie nel settore dell'immigrazione, comprendente misure di allontanamento e rimpatrio.
La proposta della Commissione sottolinea inoltre che i raffronti di dati con quelli conservati nel sistema centrale possono essere utilizzati a fini di contrasto per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. A questo proposito, la relatrice sottolinea l'importanza dell'accesso all'Eurodac a fini di contrasto, e propone una serie di emendamenti intesi a facilitare l'esecuzione dei compiti di Europol. Europol non è attualmente in grado di connettersi a causa di difficoltà tecniche e di condizioni rigorose previste dal regolamento in vigore. Le modifiche proposte, miranti ad accordare un accesso semplificato e diretto di Europol all'Eurodac, sono controbilanciate da modifiche volte a rafforzare i requisiti di protezione dei dati, proposte anch'esse dalla relatrice.
La proposta della Commissione consente di effettuare confronti fra le impronte digitali e l'immagine del volto, da un lato, e dell'immagine del volto separatamente, in presenza di determinate condizioni. Questa norma si applica anche a fini di contrasto. Pertanto, secondo la proposta della Commissione, le autorità di contrasto nazionali ed Europol non potrebbero chiedere il confronto con dati alfanumerici specifici, il che sarebbe gravemente pregiudizievole per le indagini, in particolare nell'ambito della lotta al terrorismo e, in particolare, nello stabilire il luogo e la data di ingresso nell'UE di persone sospette di cui è nota l'identità utilizzata ma di cui non sono disponibili le impronte digitali. In tale contesto, la relatrice propone che le autorità di contrasto ed Europol siano autorizzati a operare raffronti basati su dati alfanumerici, in particolare quando possono essere in possesso di prove relative a dettagli personali o documenti d'identità dell'autore presunto o della vittima di un reato.
Un altro elemento importante della proposta della Commissione è l'abbassamento a sei anni dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali. La relatrice accoglie con favore la presente proposta in quanto dovrebbe facilitare il controllo dei minori non accompagnati nel caso siano separati dalle loro famiglie o fuggano dagli istituti di accoglienza. Sarebbe inoltre di fondamentale aiuto per controllare i minori vulnerabili e proteggerli dallo sfruttamento o dal traffico di esseri umani. Al fine di garantire il benessere e il migliore interesse dei minori, i minori stessi devono capire la procedura. Pertanto, onde facilitare la procedura, la relatrice introduce l'obbligo di comunicare le informazioni in modo consono all'età, sia oralmente che per iscritto, utilizzando opuscoli, infografici, dimostrazioni o una combinazione di questi tre, specificamente concepiti per spiegare la procedura ai minori. Al fine di aumentare il potenziale del sistema per rintracciare e ricongiungere i membri della famiglia mancanti all'appello, e qualora nella futura versione dell'Eurodac si includessero dati alfanumerici aggiuntivi dei richiedenti protezione internazionale, la relatrice propone altresì di registrare i legami familiari e apporre una particolare indicazione in caso di minore non accompagnato.
Infine, la relatrice propone miglioramenti concernenti la sicurezza del canale di trasmissione per via elettronica tra gli Stati membri e la Commissione, noto come DubliNet, e la sua gestione operativa da parte di eu-LISA. Tale disposizione è spostata in un articolo separato e vengono chiariti i compiti di eu-LISA relativi alla gestione operativa di DubliNet. Per tenere conto di questo è inoltre proposta una corrispondente modifica del regolamento (UE) n. 1077/2011 su eu-LISA.
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
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GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI |
Bruxelles, 12 gennaio 2017
PARERE
ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)
COM(2016)0272 del 4.5.2016 – 2016/0132(COD)
Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 25 maggio e il 7 luglio 2016 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.
In tali riunioni, il gruppo consultivo ha esaminato la proposta di regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed è giunto di comune accordo alle conclusioni riportate in appresso.
1. Le seguenti modifiche avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:
- nel primo visto, la proposta di aggiungere il riferimento all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- nel considerando 46, l'aggiunta delle parole "e immigrazione"
- nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), l'aggiunta delle parole "in un momento successivo";
- l'intero testo dell'articolo 15;
- all'articolo 26, paragrafo 6, la proposta di sopprimere le parole finali "a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 604/2013.";
- all'articolo 37, paragrafo 2, la proposta di sostituire le parole "grave rischio" con "rischio effettivo".
2. Nel titolo dell'articolo 14, la parola "Confronto" avrebbe dovuto essere contrassegnata con il "barrato doppio".
Sulla base dell'esame effettuato, il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto giuridico esistente, senza modificazioni sostanziali.
F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale