Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

2016/0223(COD)

2.3.2017

***I

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

( COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) )

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Tanja Fajon

 

PR_COD_1amCom

 

 

Significato dei simboli utilizzati

  *  Procedura di consultazione

  ***  Procedura di approvazione

  ***I  Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)

  ***II  Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

  ***III  Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

 

 

 

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  5

MOTIVAZIONE  62

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI  65

 

 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio,

del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

( COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD) )

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2016)0466 ),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 78, paragrafo 2, lettere a) e b), e 79, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0324/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali ( A8-0000/2017 ),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

(1)  Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta31 (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da incoraggiare i beneficiari di protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che concede loro protezione e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

__________________

__________________

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

31 GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Or. en

Motivazione

Il relatore preferisce prevedere incentivi positivi affinché i beneficiari di protezione internazionale rimangano nello Stato membro che concede loro protezione.

 

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(2)  Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Una vera solidarietà comporta la corretta distribuzione di coloro che cercano protezione internazionale in tutti gli Stati membri. La solidarietà finanziaria non dovrebbe costituire una forma preferita di solidarietà.

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Allo stato attuale, gli Stati membri riconoscono solo le decisioni in materia di asilo adottate da altri Stati membri ove tali decisioni neghino la concessione della protezione internazionale. Al fine di garantire la corretta applicazione dell'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede uno status uniforme in materia di asilo valido in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero procedere verso un reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di asilo adottate da altri Stati membri che concedono la protezione internazionale alle persone che ne hanno bisogno.

Or. en

Motivazione

In ultima analisi, il pieno riconoscimento reciproco delle decisioni di protezione internazionale adottate dagli Stati membri sarà necessario al fine di istituire uno status veramente uniforme in materia di protezione internazionale nell'Unione. Il relatore ritiene che alla base dovrebbe esserci uno status uniforme in materia di asilo e di protezione sussidiaria, valido in tutta l'Unione; procedure, criteri e norme comuni concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria.

 

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 201632 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 201633 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

(4)  Nella comunicazione del 6 aprile 201632 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (l’Agenzia). Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 201633 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa, tuttavia, omette di proporre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

__________________

__________________

32 COM(2016) 197 final.

32 COM(2016) 197 final.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

33 EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Or. en

 

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

(5)  Una politica comune dell'Unione in materia di protezione internazionale dovrebbe essere basata su uno status uniforme. Per giungere ad un buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Allo stesso tempo, è importante non sovraccaricare amministrativamente le autorità degli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno rafforzare le norme par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno. Occorre, altresì, istituire una durata armonizzata per i permessi di soggiorno, che dovrebbe tenere pienamente conto della prassi corrente negli Stati membri, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

La durata armonizzata dei permessi di soggiorno concessi a coloro che hanno bisogno di protezione internazionale dovrebbe tenere pienamente conto della prassi corrente in tutti gli Stati membri e non dovrebbe essere basata su un principio di "corsa al ribasso".

 

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(7)  L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tutte le persone che necessitano di protezione internazionale in tutti gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Tutte le persone che necessitano di protezione internazionale dovrebbero poter accedere agli stessi diritti in tutta l'Unione.

 

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.

(8)  L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro se le differenze di recepimento della direttiva qualifiche in vigore siano la causa dei movimenti secondari.

 

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. L'eventuale concessione di questi altri status non deve comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.

(9)  Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Or. en

Motivazione

Fintanto che continueranno ad esistere status nazionali per la protezione umanitaria, sarà molto difficile che non vi sia un rischio di confusione con lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

 

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari.

(10)  Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Il relatore preferisce prevedere incentivi positivi affinché i beneficiari della protezione internazionale rimangano nello Stato membro che concede loro protezione.

 

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

(11)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.

Or. en

 

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.

(13)  È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno, a tutti i livelli di governo, le possibilità offerte dai fondi che non sono direttamente connessi alla politica di asilo e migrazione, ma che possono essere utilizzati per finanziare azioni in quel settore, ad esempio azioni di integrazione, come quelli disponibili nell'ambito del Fondo sociale europeo, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, di Orizzonte 2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Programma diritti, uguaglianza e cittadinanza. Tali fondi dovrebbero essere resi direttamente accessibili alle autorità locali e regionali per le azioni che rientrano direttamente sotto le loro responsabilità.

Or. en

Motivazione

La corretta denominazione del Fondo è Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a massimizzare la loro capacità di assorbimento in relazione ad altri fondi che potrebbero fornire finanziamenti per le azioni di integrazione per persone che necessitano di protezione internazionale.

 

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34.

(14)  L'Agenzia dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia. Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento34. Inoltre, nella valutazione delle domande di protezione internazionale, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tutte le informazioni pertinenti dell'UNHCR e delle organizzazioni della società civile attive sul territorio.

__________________

__________________

34 COM(2016) 271 final.

34 COM(2016) 271 final.

Or. en

Motivazione

Mentre il relatore concorda sul fatto che le informazioni dal Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrebbero essere utilizzate dagli Stati membri nella valutazione delle domande di protezione internazionale, l'Agenzia non dovrebbe essere l'unica fonte di informazione. Anche l’UNHCR e altri attori sul territorio forniscono informazioni dettagliate sulla situazione nei paesi terzi.

 

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro.

(16)  È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto della diversità della famiglia, delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi sia fuori dal paese di origine che le famiglie che si sono formate successivamente al loro arrivo nel territorio dello Stato membro, escludendo, in tutti i casi, i matrimoni forzati. La nozione di coniuge e convivente non dovrebbe distinguere i coniugi o tali partner sulla base del loro genere.

Or. en

Motivazione

La definizione di familiari dovrebbe includere le famiglie costituitesi successivamente all'arrivo nel territorio dello Stato membro. Tuttavia, i matrimoni forzati - a prescindere dal luogo in cui si svolgono - dovrebbe essere esclusi.

 

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione, la protezione interna e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

(22)  In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

Or. en

Motivazione

Il relatore non crede che il concetto di protezione interna sia sufficientemente sviluppato, chiaro o sicuro per essere applicato in un modo completamente armonizzato.

 

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

(23)  La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, incaricati dallo Stato, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

Or. en

Motivazione

L’articolo 1D della convenzione di Ginevra si applica anche alle persone che ricevono protezione dall'UNHCR che deve ricevere mandato dallo Stato per essere presente sul territorio di detto Stato. Inoltre, gli attori non statali non devono essere considerati come soggetti che offrono protezione, a meno che non siano stati specificamente incaricati dallo Stato in tal senso, poiché non possono essere ritenuti responsabili secondo il diritto internazionale e potrebbero fornire solo una protezione temporanea e limitata nella sua efficacia.

 

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.

(24)  La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine potrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna potrebbe formare parte della valutazione della domanda di protezione internazionale, a condizione che lo Stato o agenti dello Stato non siano gli attori della persecuzioni o dei danni gravi. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere esclusivamente all’autorità accertante, ma non dovrebbe impedire al richiedente di presentare prove intese a confutare qualsiasi conclusione dell'autorità accertante in virtù della quale esiste disponibilità di protezione interna.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare il concetto di protezione interna nel loro esame globale di una domanda di protezione internazionale. Gli Stati membri non dovrebbero tuttavia fare affidamento su tale alternativa in circostanze in cui la persecuzione o il danno grave provenga dallo Stato o da agenti associati allo Stato.

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile.

(25)  Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace e non dovrebbe applicarsi la disposizione relativa alla protezione interna. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero fare affidamento sull'alternativa della protezione interna in circostanze in cui la persecuzione o il danno grave provenga dallo Stato o da agenti associati allo Stato.

 

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.

(26)  Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori o l’assenza di protezione contro tali atti persecutori.

Or. en

Motivazione

Anche l'assenza di protezione contro la persecuzione è un fattore da considerare nella valutazione della disponibilità di protezione, in particolare per i minori.

 

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

(28)  È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere, le caratteristiche sessuali e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche sessuali di un richiedente potrebbero anche costituire un fattore per determinare se tale richiedente appartiene ad un determinato gruppo sociale.

 

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'omosessualità, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate sugli omosessuali e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.

(29)  In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l’orientamento sessuale e l’identità di genere, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali. Inoltre, le autorità nazionali competenti non dovrebbero dedurre che le dichiarazioni del richiedente mancano di credibilità per il semplice motivo che il richiedente non ha fatto riferimento ai propri orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali quando ha precisato, per la prima volta, i dettagli della sua persecuzione.

Or. en

Motivazione

La tardiva comunicazione è uno dei quattro parametri di cui alla recente sentenza della CGUE, nella causa A, B e C contro Staatssecretaris van Sicurezza en Justitie, del 2 Dicembre 2014, ma non è stata menzionata nel testo della Commissione e dovrebbe essere aggiunta. Per i richiedenti asilo LGBTI, la paura e la stigmatizzazione determinano spesso una tardiva comunicazione del loro orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali. Le loro domande non dovrebbero subire ripercussioni a causa esclusivamente di questa tardiva comunicazione.

 

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)  Il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è un atto declaratorio.

Or. en

Motivazione

Poiché sia lo status di rifugiato e che di protezione sussidiaria dovrebbero, a parere del relatore, determinare gli stessi diritti nello Stato membro che concede la protezione, il loro status dovrebbe essere parificato nel regolamento.

 

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

(34)  Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. I fattori da prendere in considerazione per determinare l’esistenza della violenza indiscriminata, potrebbe comprendere l’aggressione esterna, l’occupazione, la dominazione straniera, i conflitti interni, una grave violazione dei diritti umani o gravi turbamenti dell'ordine pubblico nel paese di origine, o in una parte di esso.

Or. en

Motivazione

Nella valutazione dell’esistenza di violenza indiscriminata, vanno presi in considerazione determinati fattori. L'elenco non è esaustivo.

 

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)  Una persona bisognosa di protezione perché non in grado di rientrare nel proprio paese di origine a causa di una calamità naturale o provocata dall'uomo dovrebbe poter beneficiare di protezione nell'ambito del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Le persone o gruppi di persone, che, per motivi ineluttabili dovuti a cambiamenti repentini o progressivi dell'ambiente che incidono negativamente sulla loro vita o sulle condizioni di vita, sono obbligati a lasciare le loro case e sono alla ricerca e bisognosi di protezione, dovrebbero beneficiare del presente regolamento per la protezione internazionale nell'Unione europea.

 

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

(37)  Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

Or. en

Motivazione

Il fatto che il permesso di soggiorno o un documento di viaggio siano rilasciati per la prima volta o rinnovati non è rilevante, in quanto dovrebbero sempre essere conformi ai rispettivi regolamenti.

 

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

(39)  Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti possono riesaminarne lo status quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento37 denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.

__________________

__________________

37 COM(2016) 271 final.

37 COM(2016) 271 final.

Or. en

Motivazione

Un riesame sistematico del bisogno di protezione richiederebbe un notevole impiego di risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Non è affatto detto che le autorità competenti per le decisioni sul bisogno di protezione internazionale siano le stesse che rilasciano i permessi di soggiorno. Inoltre, è importante non compromettere indebitamente le prospettive di integrazione generando la percezione che la protezione possa essere solo temporanea.

 

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

(41)  Quando viene meno lo status del beneficiario di protezione internazionale, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

 

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 42

 

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente al codice frontiere Schengen38 e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen39. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato40, e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.

(42)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, nei limiti del periodo di soggiorno autorizzato conformemente al codice frontiere Schengen38 e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen39. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato40, e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.

__________________

__________________

38 Regolamento (CE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

38 Regolamento (CE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

39 Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

39 Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

40 COM(2016) 378 final.

40 COM(2016) 378 final.

Or. en

Motivazione

Nei considerando non occorre specificare nel dettaglio tali periodi di tempo, che potrebbero essere oggetto di revisione e che fanno parte delle disposizioni attuative dell'articolato. I considerando dovrebbero invece illustrare la logica alla base delle principali disposizioni dell'atto.

 

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 43

 

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

(43)  I beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino41.

__________________

__________________

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

41 Regolamento (UE) [xxx/xxxx nuovo regolamento Dublino].

Or. en

Motivazione

Coerentemente all'approccio del relatore, inteso a incoraggiare i beneficiari a rimanere e integrarsi nello Stato membro che concede loro la protezione internazionale, la prevenzione dei movimenti secondari dovrebbe essere un lodevole prodotto derivato di tale politica, ma non la sua ragion d'essere.

 

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 44

 

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

(44)  Per incoraggiare i beneficiari di protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che ha concesso loro tale protezione, la durata dei permessi di soggiorno dovrebbe essere armonizzata fissando un periodo di tempo adeguato.

Or. en

Motivazione

I movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere scoraggiati non promuovendo sanzioni contro i beneficiari, ma incoraggiando questi ultimi a rimanere nello Stato membro che concede la protezione e a integrarsi. Uno dei modi per incoraggiarli è armonizzare la durata dei permessi di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale fissando un periodo di tempo sufficiente. Per determinare tale periodo è opportuno tener conto delle prassi attuali nei vari Stati membri.

 

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

(45)  Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale.

Or. en

Motivazione

Il concetto di sostenere un'associazione che a sua volta sostiene il terrorismo è troppo vago per garantire chiarezza giuridica.

 

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 49 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 bis)  Tenendo conto del fatto che l'integrazione è un processo bidirezionale, il rispetto dei valori su cui è fondata l'Unione e il rispetto dei diritti fondamentali dei beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere parte integrante di tale processo. L'integrazione dovrebbe promuovere l'inclusione, invece che l'isolamento, e la partecipazione di tutti gli attori coinvolti è essenziale per la sua buona riuscita. Gli Stati membri, adottando misure a livello nazionale, regionale e locale, dovrebbero offrire ai beneficiari di protezione internazionale sostegno e opportunità di integrarsi e costruirsi un futuro nella loro nuova società, e in ciò dovrebbero rientrare l'alloggio, i corsi di alfabetizzazione e di lingua, il dialogo interculturale, l'istruzione e la formazione professionale nonché l'accesso effettivo alle strutture democratiche della società.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che l'integrazione sia uno degli elementi essenziali per migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo. Se adeguatamente integrati nelle società ospitanti, i beneficiari dovrebbero essere notevolmente meno incentivati a intraprendere movimenti secondari.

 

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 51

 

Testo della Commissione

Emendamento

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

(51)  Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

Or. en

Motivazione

Non è per nulla chiaro il motivo per cui le persone che necessitano di protezione e cui è concessa protezione sussidiaria non debbano ricevere l'assistenza sociale di cui possono beneficiare le altre persone bisognose di protezione internazionale. Tra persone che necessitano di protezione internazionale non dovrebbe esservi disparità di trattamento. Ciò risulterebbe poco attendibile sul piano giuridico e inutile sul piano amministrativo. Una volta stabilita la necessità di protezione, queste persone hanno tutte le medesime necessità sociali nello Stato membro ospitante.

 

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 52 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(52 bis)  I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter fruire dell'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, ivi inclusi le informazioni e i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

Or. en

Motivazione

La formulazione del considerando è in linea con quella proposta dalla Commissione per le disposizioni sulla parità di trattamento negli strumenti giuridici in materia di migrazione (in particolare la revisione della Carta blu). I considerando trovano espressione rispettivamente agli articoli 30 e 35.

 

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 53

 

Testo della Commissione

Emendamento

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.

(53)  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali, purché tali misure di integrazione siano facilmente accessibili, disponibili e gratuite.

Or. en

Motivazione

Il relatore accoglie con favore le disposizioni sull'accesso alle misure di integrazione, ma ritiene che tali misure debbano sempre essere gratuite e facilmente accessibili per i beneficiari di protezione internazionale (quindi non limitate a un paio di grandi città in uno Stato membro) e debbano tener conto di eventuali esigenze specifiche del beneficiario in questione. Ciò risulta ancora più imperativo qualora uno Stato membro intenda rendere obbligatoria la partecipazione per i beneficiari di protezione internazionale.

 

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

(9)  "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel territorio degli Stati membri:

Or. en

Motivazione

La definizione di familiari dovrebbe includere le famiglie costituitesi successivamente all'arrivo nel territorio dello Stato membro. Dovrebbero tuttavia essere esclusi i matrimoni forzati, indipendentemente da dove siano stati celebrati.

 

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,

(a)  il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa nazionale pertinente,

Or. en

 

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  i figli minori delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

(b)  i figli minori delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale o quali riconosciuti dal diritto nazionale;

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che il fatto che i figli siano coniugati o meno non dovrebbe essere un fattore di cui tenere conto per stabilire i componenti della famiglia.

 

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;

(c)  nei casi in cui il beneficiario è minore, il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile di tale beneficiario, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato;

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che il fatto che i figli siano coniugati o meno non dovrebbe essere un fattore di cui tenere conto per stabilire i componenti della famiglia.

 

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  i fratelli e le sorelle del beneficiario di protezione internazionale;

Or. en

Motivazione

Questa lettera si basa sulla definizione di "familiari" proposta nella nuova rifusione del regolamento di Dublino.

 

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

(19)  "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

Or. en

Motivazione

Armonizzazione delle definizioni e riferimento all'UNCRC (articolo 3).

 

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. Coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.

1.  Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. L'autorità accertante e il richiedente cooperano durante l'intera procedura. Il richiedente rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le autorità accertanti sono tenute a cooperare con il richiedente nel determinare gli elementi pertinenti del caso. Si tratta, inoltre, della formulazione utilizzata all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva vigente.

 

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure.]

3.  L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure.]

Or. en

 

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;

(a)  il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda di protezione internazionale;

Or. en

 

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;

soppresso

Or. en

Motivazione

Vi sono molte ragioni per cui un richiedente potrebbe non presentare immediatamente domanda di protezione internazionale. Il fatto che l'abbia presentata il prima possibile o meno non dovrebbe determinare il peso attribuito alle sue dichiarazioni.

 

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

3.  Purché qualsiasi decisione adottata rispetti pienamente la convenzione di Ginevra, la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] può essere rifiutato lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

Or. en

Motivazione

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea chiarisce che il richiedente non è tenuto a comportarsi con discrezione, ad astenersi dalle pratiche religiose o a nascondere il proprio orientamento sessuale per avere diritto alla protezione internazionale. Nel caso in cui la protezione internazionale sia rifiutata, ciò deve avvenire nel pieno rispetto della convenzione di Ginevra nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

 

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,

(b)  dai partiti o dalle organizzazioni, incaricati dallo Stato, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,

Or. en

Motivazione

L'articolo 1D della convenzione di Ginevra si applica anche alle persone che ricevono protezione dall'UNHCR, che deve ricevere un mandato dallo Stato per essere presente sul territorio di detto Stato. Inoltre, gli attori non statali non dovrebbero essere considerati soggetti che offrono protezione, a meno che non siano stati specificamente incaricati dallo Stato in tal senso, poiché non possono essere ritenuti responsabili secondo il diritto internazionale e potrebbero solo fornire una protezione temporanea e dall'efficacia limitata.

 

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di fornire protezione conformemente al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La protezione del richiedente deve essere dimostrata nella pratica e nel caso specifico, non soltanto in termini generali o di principio. L'autorità competente dovrebbe dimostrare che non si tratta solo di una protezione temporanea e dall'efficacia limitata.

 

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante stabilisce che il richiedente non necessita di protezione internazionale se questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, questi:

1.  Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale e a condizione che lo Stato o agenti dello Stato non siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, l'autorità accertante può stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, questi:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero fare affidamento sull'alternativa della protezione interna in circostanze in cui la persecuzione o il danno grave provenga dallo Stato o da agenti associati allo Stato. Inoltre, poiché l'applicazione del concetto di protezione interna varia notevolmente tra i vari Stati membri e non è utilizzata in modo uniforme, essa dovrebbe rimanere opzionale per gli Stati membri.

 

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente non è tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.

2.  L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Ciò non impedisce al richiedente di fornire prove per confutare qualsiasi conclusione dell'autorità accertante sulla disponibilità della protezione interna. Il richiedente non è tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.

Or. en

Motivazione

Non vi sono motivi validi per cui la decisione sulla disponibilità della protezione interna debba essere presa soltanto una volta che l'autorità accertante abbia già stabilito che, non attestandosi tale disponibilità, il richiedente necessiterebbe di protezione. La decisione dovrebbe rientrare nella valutazione complessiva della necessità di protezione del richiedente. Inoltre, sebbene il relatore apprezzi la chiara attribuzione dell'onere della prova all'autorità accertante, ciò non dovrebbe impedire al richiedente di confutare qualsiasi constatazione sulla disponibilità della protezione interna.

 

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  l'espressione "particolare gruppo sociale" si riferisce in particolare a un gruppo:

(d)  l'espressione "appartenenza a un particolare gruppo sociale" si riferisce in particolare a un gruppo:

Or. en

 

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

-  i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, o

Or. en

Motivazione

I due trattini descrivono due modalità di esistenza di un particolare gruppo sociale. L'accostamento dei due dovrebbe quindi avere valore alternativo e non cumulativo.

 

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;

in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione include un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale e di aspetti legati al genere, compresi l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali. Si tiene debito conto di tali aspetti ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo;

Or. en

Motivazione

Il collegamento tra l'orientamento sessuale e atti penalmente rilevanti è fuori luogo e dovrebbe essere soppresso. L'orientamento sessuale nella legislazione non può mai riferirsi ad atti penalmente rilevanti e non ha valore giuridico aggiunto, in quanto il concetto di orientamento sessuale è definito chiaramente dai trattati europei e dal diritto dell'UE e, pertanto, è anche riconosciuto dal diritto nazionale.

 

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità.

3.  Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità o coscienza.

Or. en

Motivazione

Il termine "identità" è piuttosto restrittivo. Può essere la coscienza di una persona che la porta ad avere un timore fondato di essere perseguitata.

 

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

1.  Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento se:

Or. en

Motivazione

L'articolo 1D della Convenzione di Ginevra non nega lo status di rifugiato a determinate categorie di persone, ma semplicemente le esclude dai diritti e dai benefici previsti dalla Convenzione. Poiché l'articolo si ispira all'articolo 1D della Convenzione di Ginevra, il medesimo approccio dovrebbe essere adottato nel presente regolamento.

 

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), i seguenti atti sono classificati reati gravi di diritto comune:

soppresso

(a)   gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico,

 

(b)   gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico.

 

Or. en

Motivazione

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al considerando 31 interpreta le disposizioni dell'attuale articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c). L'aggiunta di un ulteriore paragrafo all'articolo crea soltanto maggiore confusione. L'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea è indicata al considerando 31 e ciò è sufficiente per interpretare con chiarezza l'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), per quanto riguarda gli atti di terrorismo e gli atti particolarmente crudeli. Il paragrafo 5 va dunque soppresso.

 

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'esclusione di una persona dallo status di rifugiato dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e non è soggetta ad ulteriori valutazioni della proporzionalità in relazione al caso di specie.

soppresso

Or. en

Motivazione

The Commission's proposed text in Article 12(6) is terribly confusing insofar as it refers to case law. The principle of proportionality is a general principle of Union law. The CJEU, in its case-law, has stated that whether someone is refused refugee status on the grounds laid down in Article 12 depends on an assessment of the “seriousness of the acts committed”, which in turn requires taking account of “all the circumstances surrounding the acts in question and the situation of that person”. This inevitably requires a proportionality test. The Commission proposal is misleading in that regard and should be deleted.

 

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 14 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

Revoca dello status di rifugiato

 

(La modifica si applica all'intero testo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

L'articolo 2, punto14, della presente proposta di regolamento prevede una definizione di "revoca della protezione internazionale", intesa come "la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria". Alla luce di tale definizione, è opportuno utilizzare l'espressione "revoca della protezione internazionale" in tutto l'articolato, invece che ripetere sempre il concetto di "revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare".

 

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante revoca, fa cessare o rifiuta di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

1.  L'autorità accertante revoca lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti.

 

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

(d)  vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova dopo essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità;

Or. en

Motivazione

La convenzione di Ginevra non prevede motivi di revoca corrispondenti a quelli fissati all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d) ed e). Il relatore ritiene che le due lettere vadano unite dal momento che è il fatto di essere stato condannato per un reato grave a fornire "fondati motivi" per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in questione.

 

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova;

soppresso

Or. en

Motivazione

La convenzione di Ginevra non prevede motivi di revoca corrispondenti a quelli fissati all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d) ed e). Il relatore ritiene che le due lettere vadano unite dal momento che è il fatto di essere stato condannato per un reato grave a fornire "fondati motivi" per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in questione.

 

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  si applica l'articolo 23, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il principio del non respingimento è un principio assoluto a norma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, nessuno dovrebbe essere rimpatriato se rischia di essere sottoposto a tortura, a pene o trattamenti inumani o degradanti. Questa ulteriore lettera è irrilevante e andrebbe soppressa.

 

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa.

2.  Nelle situazioni di cui alla lettera d) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti.

 

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettere da d) a f), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

3.  Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettera d), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti.

 

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

5.  La decisione dell'autorità accertante di revoca dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti.

 

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare:

Nell'applicare l'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante può riesaminare lo status di rifugiato, in particolare qualora le informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui all'articolo 10 di tale regolamento denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente.

Or. en

Motivazione

Un riesame sistematico del bisogno di protezione richiederebbe un notevole impiego di risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Non è affatto detto che le autorità competenti per le decisioni sul bisogno di protezione internazionale siano le stesse che rilasciano i permessi di soggiorno. Inoltre, è importante non compromettere indebitamente le prospettive di integrazione generando la percezione che la protezione possa essere solo temporanea.

 

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente lettera è stata unita alla parte introduttiva del primo comma.

 

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un riesame sistematico del bisogno di protezione richiederebbe un notevole impiego di risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Non è affatto detto che le autorità competenti per le decisioni sul bisogno di protezione internazionale siano le stesse che rilasciano i permessi di soggiorno. Inoltre, è importante non compromettere indebitamente le prospettive di integrazione generando la percezione che la protezione possa essere solo temporanea. La lettera in esame andrebbe pertanto soppressa.

 

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

(c)  la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; oppure

Or. en

 

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da una calamità naturale o provocata dall'uomo.

Or. en

Motivazione

Le persone o gruppi di persone, che, per motivi ineluttabili dovuti a cambiamenti repentini o progressivi dell'ambiente che incidono negativamente sulla loro vita o sulle condizioni di vita, sono obbligati a lasciare le loro case e sono alla ricerca e bisognosi di protezione, dovrebbero beneficiare del presente regolamento per la protezione internazionale nell'Unione europea.

 

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 20 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

Revoca dello status di protezione sussidiaria

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

L'articolo 2, punto 14, della presente proposta di regolamento prevede una definizione di "revoca della protezione internazionale", intesa come "la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria". Alla luce di tale definizione, è opportuno utilizzare l'espressione "revoca della protezione internazionale" in tutto l'articolato, invece che ripetere sempre il concetto di "revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare".

 

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità accertante revoca, fa cessare o rifiuta di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

1.  L'autorità accertante revoca lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti.

 

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  si applica l'articolo 23, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il principio del non respingimento è un principio assoluto a norma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, nessuno dovrebbe essere rimpatriato se rischia di essere sottoposto a tortura, a pene o trattamenti inumani o degradanti. Questa ulteriore lettera è irrilevante e andrebbe soppressa.

 

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

3.  La decisione dell'autorità accertante di revoca dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti.

 

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare:

Nell'applicare l'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante può riesaminare lo status di protezione sussidiaria, in particolare qualora le informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui all'articolo 10 di tale regolamento denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente.

Or. en

Motivazione

Un riesame sistematico del bisogno di protezione richiederebbe un notevole impiego di risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Non è affatto detto che le autorità competenti per le decisioni sul bisogno di protezione internazionale siano le stesse che rilasciano i permessi di soggiorno. Inoltre, è importante non compromettere indebitamente le prospettive di integrazione generando la percezione che la protezione possa essere solo temporanea.

 

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente lettera è stata unita alla parte introduttiva del primo comma.

 

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un riesame sistematico del bisogno di protezione richiederebbe un notevole impiego di risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Non è affatto detto che le autorità competenti per le decisioni sul bisogno di protezione internazionale siano le stesse che rilasciano i permessi di soggiorno. Inoltre, è importante non compromettere indebitamente le prospettive di integrazione generando la percezione che la protezione possa essere solo temporanea. La lettera in esame andrebbe pertanto soppressa.

 

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I rifugiati e le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra.

1.  Fatti salvi i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra, i beneficiari di protezione internazionale hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo.

Or. en

Motivazione

Emendamento linguistico.

 

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Nell'applicare le disposizioni del presente capo che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

5.  Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

Or. en

Motivazione

Il riferimento al fatto che è considerato in primo luogo l'interesse superiore del minore dovrebbe applicarsi all'intero regolamento e non solo alle disposizioni del capo VII, come indicato nell'articolo.

 

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Qualora non lo vietino gli obblighi internazionali di cui al paragrafo 1, il rifugiato o il beneficiario di protezione internazionale, formalmente riconosciuto o meno, può essere respinto se:

soppresso

(a)   vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova;

 

(b)   l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

 

In tali casi lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria è revocato conformemente all'articolo 14 o all'articolo 20, rispettivamente.

 

Or. en

Motivazione

Il principio del non respingimento è un principio assoluto a norma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, pertanto nessuno è rimpatriato se rischia di essere sottoposto a tortura, a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il paragrafo in esame è quindi irrilevante e andrebbe soppresso.

 

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri, e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale.

6.  Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Qualora gli Stati membri decidano di rafforzare l'articolo in esame per mantenere l'unità del nucleo familiare, non dovrebbero essere limitati ai congiunti che erano a carico, completamente o in parte, del beneficiario. A tale proposito, il potere discrezionale dovrebbe essere lasciato agli Stati membri.

 

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.

(a)  Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni.

Or. en

Motivazione

In the interests of encouraging integration in the host Member State, and in offering a positive incentive for beneficiaries of international protection not to engage in secondary movements, the standard period of validity of residence permits should be extended and harmonised. It is important not to unduly undermine integration prospects via the perception that protection may only be temporary. The harmonised duration of residence permits granted to those in need of international protection should take full account of current practice across the Member States and should not be based on a 'race to the bottom' principle.

 

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.

(b)  Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni.

Or. en

Motivazione

In the interests of encouraging integration in the host Member State, and in offering a positive incentive for beneficiaries of international protection not to engage in secondary movements, the standard period of validity of residence permits should be extended and harmonised. It is important not to unduly undermine integration prospects via the perception that protection may only be temporary. The harmonised duration of residence permits granted to those in need of international protection should take full account of current practice across the Member States and should not be based on a 'race to the bottom' principle.

 

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  quando le autorità competenti revocano, fanno cessare o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo a norma dell'articolo 14 e lo status di protezione sussidiaria a norma dell'articolo 20;

(a)  quando le autorità competenti revocano lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo a norma dell'articolo 14 o lo status di protezione sussidiaria a norma dell'articolo 20;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti.

 

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  quando si applica l'articolo 23, paragrafo 2;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il principio del non respingimento è un principio assoluto a norma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, pertanto nessuno è rimpatriato se rischia di essere sottoposto a tortura, a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il paragrafo in esame è quindi irrilevante e andrebbe soppresso.

 

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

(c)  quando lo impongono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di eliminare la parola "imperiosi", presente nell'attuale direttiva, senza fornire una buona motivazione per tale soppressione. Dal momento che il paragrafo riguarda la revoca del permesso di soggiorno per qualcuno ritenuto bisognoso di protezione internazionale, è chiaro che il motivo deve essere "imperioso".

 

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno un anno.

1.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio45. I documenti di viaggio sono validi per almeno cinque anni.

__________________

__________________

45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

45 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti presentati in relazione alla durata dei permessi di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale, dovrebbe essere estesa anche la validità dei documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale. Il periodo di validità di tali documenti dovrebbe tenere conto dei periodi standard di validità dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

 

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo un anno.

2.  Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo cinque anni.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti presentati in relazione alla durata dei permessi di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale, dovrebbe essere estesa anche la validità dei documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale. Il periodo di validità di tali documenti dovrebbe tenere conto dei periodi standard di validità dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

 

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è per nulla chiaro il motivo per cui le persone che necessitano di protezione e cui è concessa protezione sussidiaria non debbano ricevere l'assistenza sociale di cui possono beneficiare le altre persone bisognose di protezione internazionale. Tra persone che necessitano di protezione internazionale non dovrebbe esservi disparità di trattamento. Ciò risulterebbe poco attendibile sul piano giuridico e inutile sul piano amministrativo. Una volta stabilita la necessità di protezione, queste persone hanno tutte le medesime necessità sociali nello Stato membro ospitante.

 

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e non è ancora stata avviata la ricerca dei suoi familiari, le autorità competenti procedono a rintracciarli quanto prima dopo il riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, ove opportuno è proseguita. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.

5.  Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e non è ancora stata avviata la ricerca dei suoi familiari, le autorità competenti procedono a rintracciarli quanto prima dopo il riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, ove opportuno è proseguita. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire le finalità della raccolta di informazioni in via confidenziale.

 

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.

1.  Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che sono a titolo gratuito e facilmente accessibili e tengono conto delle loro esigenze particolari.

Or. en

Motivazione

Il relatore accoglie con favore le disposizioni sull'accesso alle misure di integrazione, ma ritiene che tali misure debbano sempre essere gratuite e facilmente accessibili per i beneficiari di protezione internazionale (quindi non limitate a un paio di grandi città in uno Stato membro) e debbano tener conto di eventuali esigenze specifiche del beneficiario in questione. Ciò risulta ancora più imperativo qualora uno Stato membro intenda rendere obbligatoria la partecipazione per i beneficiari di protezione internazionale. La fornitura di corsi di lingua è ripresa nel paragrafo seguente.

 

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale l'effettivo accesso a corsi di lingua, a titolo gratuito, a partire dalla data in cui è stata loro concessa la protezione internazionale.

Or. en

Motivazione

Le competenze linguistiche sono indispensabili per assicurare che i beneficiari godano di un tenore di vita adeguato e abbiano prospettive di lavoro realistiche e migliori prospettive di integrazione. L'apprendimento della lingua ufficiale o di una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato aumenta l'autonomia e le possibilità di integrazione nella società ospitante e costituisce un deterrente contro i movimenti secondari. L'accesso effettivo ai corsi di lingua dovrebbe pertanto essere garantito a tutti i beneficiari a partire dalla data in cui è loro concessa la protezione internazionale.

 

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione.

2.  Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione, a condizione che le misure di integrazione in questione siano facilmente accessibili, gratuite e tengano conto delle esigenze particolari del beneficiario di protezione internazionale interessato.

Or. en

Motivazione

Il relatore accoglie con favore le disposizioni sull'accesso alle misure di integrazione, ma ritiene che tali misure debbano sempre essere gratuite e facilmente accessibili per i beneficiari di protezione internazionale (quindi non limitate a un paio di grandi città in uno Stato membro) e debbano tener conto di eventuali esigenze particolari del beneficiario in questione. Ciò risulta ancora più imperativo qualora uno Stato membro intenda rendere obbligatoria la partecipazione per i beneficiari di protezione internazionale.

 

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri non applicano misure punitive nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale se non riescono a partecipare alle misure di integrazione a causa di circostanze che esulano dal loro controllo o dell'inadeguatezza delle misure di integrazione in questione.

Or. en

 

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/109/CE è sostituito dal seguente:

 

"Per quanto riguarda le persone cui è stata concessa la protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) ..../... [regolamento sulle qualifiche]."

Or. en

Motivazione

The Commission proposes for the beneficiaries of international protection to benefit from long term residence, however the period would only start once their status is granted. The Rapporteur is of the opinion that the protection needs and circumstance of an applicant for an international protection, whom protection is granted at a later stage, are exactly the same as those of beneficiaries on international protection. The period of long term residence should therefore start from the day when an application is made. The Council Directive 2003/109/EC should therefore be amended accordingly.

 

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 46 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

Esso si applica a decorrere dal [tre mesi dopo l'entrata in vigore].

Or. en

 

MOTIVAZIONE

 

La proposta revisione del sistema europeo comune di asilo (CEAS) si prefigge di rispondere alle tendenze migratorie degli ultimi anni e all'arrivo di un numero considerevole di cittadini di paesi terzi nell'Unione europea, molti dei quali necessitano di protezione internazionale. Proporre una nuova revisione del CEAS così poco tempo dopo l'adozione dell'ultima riforma potrebbe non essere il modo migliore per assicurare che il sistema funzioni a pieno regime e si integri stabilmente nelle politiche e nelle pratiche nazionali. Tuttavia, l'opportunità di riformare il CEAS dovrebbe essere colta al fine di migliorare la politica di asilo comune dell'Unione, che dovrebbe basarsi su una vera solidarietà e su un'equa distribuzione della responsabilità, avanzando gradualmente verso uno status di protezione internazionale uniforme valido in tutta l'UE, come sancito all'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

 

Il relatore, pertanto, ritiene che la proposta di trasformare la direttiva qualifiche in un regolamento rappresenti un'occasione per avvicinarsi ulteriormente a un'armonizzazione progressiva, positiva e verso l'alto delle norme relative al riconoscimento delle persone che necessitano di protezione internazionale e alla definizione dei diritti di cui tali persone dovrebbero godere. In un momento in cui il sistema si trova sotto pressione, è essenziale ribadire la tradizione europea in materia di asilo, basata sulla convenzione di Ginevra, e rafforzare le protezioni aggiuntive che l'Unione ha progressivamente sviluppato sulla base dei suoi valori comuni.

 

In considerazione di ciò, il relatore ha prestato particolare attenzione ad assicurare che la giurisprudenza elaborata dai due tribunali europei, a Lussemburgo e a Strasburgo, fosse correttamente integrata nella normativa rivista, segnatamente l'acquis in materia di diritti fondamentali e lotta alla discriminazione. Il relatore ha tenuto conto delle politiche e delle pratiche sviluppate finora dagli Stati membri sulla base della direttiva qualifiche e ha tentato di migliorarle.

 

La scelta politica del relatore nella presente relazione è stata guidata dalla logica di un ravvicinamento dei due status di protezione e di un'ulteriore armonizzazione. La pratica attuale negli Stati membri e l'idea stessa di protezione non giustificano in modo efficace la distinzione tra i due status. La realtà mostra, in particolare, che la protezione sussidiaria si basa sulla supposizione ingiustificata che tale protezione abbia un carattere più temporaneo e sia limitata nella sua efficacia.

 

Inoltre, il relatore ha cercato di combinare la protezione con l'integrazione, piuttosto che con misure punitive, favorendo in tal modo la coesione sociale a lungo termine e la sicurezza per tutti e scoraggiando i movimenti secondari. Gli emendamenti proposti sono stati motivati da una preoccupazione generale per il futuro funzionamento pratico del regolamento, onde evitare di sovraccaricare le amministrazioni degli Stati membri.

 

In tal senso, il relatore desidera modificare il proposto riesame obbligatorio dello status riconosciuto ai beneficiari di protezione internazionale, sia nel caso di un cambiamento della situazione nel paese d'origine sia al momento del rinnovo. Sebbene il relatore convenga che gli sviluppi nel paese di origine, valutati in modo armonizzato dall'Agenzia dell'UE per l'asilo, possano influenzare le necessità di protezione, un riesame sistematico richiederebbe un impiego notevole di risorse da parte delle autorità accertanti degli Stati membri. Inoltre, la consapevolezza di essere costantemente e potenzialmente soggetti a tale riesame potrebbe compromettere le prospettive di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nelle società ospitanti. Il relatore, pertanto, propone di lasciare agli Stati membri la possibilità di ricorrere a detto riesame, anziché imporlo come componente automatica e obbligatoria della richiesta di asilo.

 

Analogamente, il relatore auspica che la revisione della legislazione dell'UE non comporti una riduzione della durata dei permessi di soggiorno attualmente concessi dagli Stati membri ai beneficiari di protezione internazionale che risiedono nel loro territorio. Il relatore propone pertanto di modificare il nuovo periodo standard di validità dei permessi di soggiorno, a livello dell'UE, sia per i rifugiati che per i beneficiari della protezione sussidiaria, al fine di tener maggiormente conto della pratica attuale a livello nazionale e di fornire ai beneficiari una maggiore certezza giuridica. Ancora una volta, tale intervento è volto a incoraggiare i beneficiari a investire nella loro vita e a fornire il loro contributo alle comunità ospitanti.

 

Inoltre, gli emendamenti su questo punto mirano generalmente ad allineare la durata del permesso di soggiorno per i rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria. In realtà, quest'ultimo status non risponde a una necessità di protezione più temporanea, ma semplicemente differente poiché non rientra nella definizione e nello status giuridico di rifugiato. Sebbene non siano "rifugiati" in senso stretto, tali persone sono anch'esse esposte a gravi rischi nel loro paese d'origine, non possono farvi ritorno in condizioni di sicurezza e devono ricostruire la loro vita in un paese che offra loro "rifugio". È pertanto essenziale, sia per loro che per i rifugiati, cercare di stabilire un quadro giuridico che favorisca la loro integrazione. Oltre al periodo di validità del permesso di soggiorno, la logica del ravvicinamento dei due status di protezione è stata alla base di diversi emendamenti presentati dal relatore.

 

Il livello di armonizzazione attualmente raggiunto è motivo di orgoglio, ma tale tendenza deve essere mantenuta. Il relatore desidera portare avanti la tradizione umanistica europea dell'asilo, che si è tramandata per secoli e si è progressivamente radicata in tutto il territorio dell'UE. Ciò significa consolidare l'acquis e assicurare un'ulteriore armonizzazione tra gli Stati membri, guardando nel contempo al futuro e agendo in anticipo. A tal proposito, il relatore propone un emendamento innovativo in relazione ai cambiamenti ambientali. Le evoluzioni del pianeta, naturali o causate dall'uomo, stanno già creando situazioni di vulnerabilità e avranno probabilmente ripercussioni su un numero sempre maggiore di esseri umani. Potrebbero costringere le persone ad abbandonare il loro luogo di residenza e persino il loro paese, per trovare rifugio all'estero. La protezione internazionale prevista dal diritto dell'UE dovrebbe coprire anche tali nuove esigenze di protezione.

 

La protezione dagli atti di persecuzione, tuttavia, potrebbe non sempre comportare l'abbandono del proprio paese. Il relatore riconosce che in alcuni casi è possibile trovare "rifugio" all'interno del proprio paese di origine, nel caso in cui la persecuzione o il danno grave derivino dallo Stato o da agenti associati allo Stato. Obbligare gli Stati membri a esaminare un'alternativa di protezione interna dopo che l'autorità accertante ha già stabilito che, non attestandosi tale disponibilità, il richiedente necessiterebbe di protezione rappresenta un passo eccessivo. L'alternativa di protezione interna dovrebbe continuare a rappresentare, in casi limitati, solamente una possibilità e non un obbligo per gli Stati membri.

 

Per concludere, gli emendamenti proposti dal relatore rispondono all'obiettivo generale di assicurare che coloro che necessitano di protezione siano correttamente riconosciuti e godano dei diritti che agevoleranno la loro integrazione, indipendentemente dal loro luogo di residenza nell'UE. Il relatore desidera sottolineare che la riforma del CEAS è correlata al miglioramento della protezione concessa ai cittadini di paesi terzi che ne hanno bisogno, conformemente alle tradizione e ai valori dell'UE. L'Unione deve garantire la propria sicurezza, ma le due cose sono strettamente connesse: l'UE deve essere sicura per poter rimanere un rifugio per coloro che fuggono da conflitti e barbarità e cercano protezione. Porre l'accento sulle sanzioni e sul possibile abuso del sistema non farà altro che rafforzare una sensazione generale di insicurezza, sia da parte delle persone che necessitano protezione che dei cittadini dell'UE. È necessario inviare un messaggio positivo in entrambe le direzioni, affinché i cittadini di paesi terzi che non hanno necessariamente scelto di venire nell'UE possano sentirsi rapidamente parte di una società in cui la protezione e la sicurezza sono compatibili. Questo è il risultato che il relatore si prefigge di raggiungere con la sua proposta.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

 

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

 

 

 

Entità e/o persona

Save the Children

Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE)

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Commissione Meijers

EUROCITIES, la rete delle principali città europee

ILGA-Europe

Migration Policy Group

Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, Ufficio europeo

Ajda Mihelčič, Bruxelles

 

 

 

 

 

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.