Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
23.3.2017
***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
( COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD) )
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Malin Björk
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)
|
Emendamenti a un progetto di atto |
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato
Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
|
INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
MOTIVAZIONE 69
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
( COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD) )
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2016)0468 ),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettere d) e g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0325/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2017[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci ( A8-0000/2017 ),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (1 bis) Per reinsediamento s'intende la selezione, l'ammissione e il trasferimento di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale, da uno Stato nel quale hanno richiesto protezione verso un altro Stato, allo scopo di accordare loro protezione internazionale e di fornire loro una soluzione duratura. Il reinsediamento è un atto di solidarietà consolidato nei confronti dei paesi che accolgono rifugiati, basato sulle esigenze umanitarie. Il reinsediamento ha tre funzioni correlate e complementari: è uno strumento di protezione, costituisce una soluzione duratura ed è un meccanismo di ripartizione delle responsabilità. |
Or. en
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (1 ter) L'UNHCR è incaricato ai sensi del suo statuto e delle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di occuparsi del reinsediamento, in quanto soluzione duratura, delle persone che vivono situazioni in cui la condizione di rifugiato si protrae. La competenza dell'UNHCR nel settore si basa su decenni di lavoro e su un mandato sostenuto a livello mondiale. Grazie a tali competenze, l'UNHCR dovrebbe sostenere i programmi di reinsediamento degli Stati membri così come il quadro dell'Unione per il reinsediamento. |
Or. en
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (1 quater) In conformità dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE, la politica d'asilo dell'Unione deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti. Tali trattati si fondano sull'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, che riconosce il diritto di ogni individuo di cercare asilo dalle persecuzioni in altri paesi. Il reinsediamento non sostituirà l'arrivo spontaneo di richiedenti asilo nell'Unione. |
Or. en
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (1 quinquies) Il reinsediamento costituisce un percorso di accesso legale e dovrebbe essere accompagnato da altri percorsi legali quali l'ampliamento del ricongiungimento familiare, i visti umanitari, i programmi di ammissione umanitaria, i programmi di patrocinio privati e la migrazione della forza lavoro. |
Or. en
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 1 sexies (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (1 sexies) Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe basarsi sulle esigenze umanitarie, contribuire a soddisfare le esigenze globali di reinsediamento e alleviare le situazioni in cui la condizione di rifugiato si protrae. Esso dovrebbe essere conforme a strutture di reinsediamento già esistenti, in particolare le consultazioni annuali tripartite sul reinsediamento, allo scopo di aumentare gradualmente gli sforzi collettivi degli Stati membri per il reinsediamento in modo da soddisfare almeno il 25 % delle esigenze globali di reinsediamento, come indicato nelle proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR. |
Or. en
Motivazione
Europe has 23.8% of the world's GDP, yet EU Member States host only around 8% of the world's refugees. This places a disproportionate burden on developing countries, which host the vast majority. 22 European countries resettled 13,040 persons in 2015 (9,629 to 17 EU Member States), with Europe contributing, on average, approximately 10 per cent to global resettlement intakes over the past five years. By contrast, that same year, the U.S. resettled 69,933 refugees. In order for an EU Resettlement Framework to add value, it needs to increase both the quality and the quantity of resettlement to the Union. If we want to reduce the need for dangerous journeys, reduce loss of lives and reliance on smuggling networks, this will only become a reality when the number of places offered is credible and meaningful. Therefore, the rapporteur suggests to clearly align the Union Framework to already existing and successful structures, and to increase the number of resettlement places reflecting the EUs responsibility as a global region with the capacity to do so. The will from Member States to contribute to global resettlement needs is clear as more and more Member States are starting national resettlement programmes for the first time. The Union Resettlement Framework should be a stepping stone to increasing our collective effort.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 1 septies (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (1 septies) Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe sostenere e incoraggiare i programmi di reinsediamento degli Stati membri, siano essi di nuova o vecchia istituzione, al fine di aumentare gradualmente gli sforzi collettivi degli Stati membri per il reinsediamento e sostenere e agevolare l'accoglienza e l'integrazione delle persone reinsediate. |
Or. en
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 1 octies (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (1 octies) La dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti1 bis esorta gli Stati ad aumentare i loro sforzi di reinsediamento e stabilisce un quadro globale di risposta per i rifugiati in cui gli Stati mirano a offrire posti per il reinsediamento e altri percorsi legali in misura tale da consentire di soddisfare le esigenze annuali di reinsediamento individuate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. |
| __________________ |
| 1 bis http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.1. |
Or. en
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(4) Il 15 dicembre 2015 la Commissione ha rivolto agli Stati membri e agli Stati associati una raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria con la Turchia29, nella quale raccomandava agli Stati partecipanti di ammettere persone bisognose di protezione internazionale sfollate a causa del conflitto in Siria. Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, sarà attivato un programma volontario di ammissione umanitaria quando gli attraversamenti irregolari della frontiera tra la Turchia e l'UE cesseranno o almeno diminuiranno in modo significativo e sostenibile. A questo programma gli Stati membri contribuiranno su base volontaria. | soppresso |
__________________ |
|
29 C(2015) 9490. |
|
Or. en
Motivazione
La dichiarazione UE-Turchia e il regime 1:1 sono stati ampiamente criticati e messi in discussione da attori nel settore dei diritti umani. La dichiarazione ha lasciato decine di centinaia di rifugiati in una situazione di limbo in Grecia in condizioni spaventose. Il relatore ritiene pertanto inopportuno il riferimento alla dichiarazione UE-Turchia in un quadro per il reinsediamento lungimirante che mira a porre l'UE sulla scena internazionale quale attore importante.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(5) Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, tutti i nuovi migranti irregolari che approdano dalla Turchia alle isole greche dal 20 marzo 2016 saranno rinviati in Turchia. Per ogni siriano rinviato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sarà reinsediato dalla Turchia nell'Unione, tenendo conto dei criteri di vulnerabilità delle Nazioni Unite. Nel maggio 2016 gli Stati membri e gli Stati associati a Dublino e la Turchia hanno raggiunto un'intesa comune su procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Come indicato da Amnesty e da altri gruppi di difesa dei diritti umani, il rimpatrio di rifugiati dalla Grecia alla Turchia previsto dalla dichiarazione UE-Turchia e dal suo regime 1:1 sta pregiudicando il diritto internazionale. La Turchia non è considerata un paese sicuro né un paese con un sistema di asilo funzionante. È pertanto inopportuno sostenere tale procedura nel quadro di un programma di reinsediamento solido fondato sul diritto internazionale in materia di asilo.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(8) Sulla base delle iniziative già esistenti, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani annuali di reinsediamento dell'Unione e programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri. | (8) Sulla base delle iniziative già esistenti e in conformità dell'esistente struttura internazionale relativa al reinsediamento, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani annuali di reinsediamento dell'Unione e programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri e che siano in linea con le proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR presentate durante le consultazioni annuali tripartite sul reinsediamento. |
Or. en
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(9) Tale quadro è un elemento essenziale di una politica migratoria ben gestita volta a ridurre le divergenze tra le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, riducendo così la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi. | (9) Tale quadro è un elemento essenziale di un sistema europeo comune di asilo ben gestito che sostenga e ampli i programmi nazionali in materia di reinsediamento già esistenti, appoggi e assista i nuovi sforzi nazionali di reinsediamento, provveda affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuisca a garantire protezione e soluzioni durature per le esigenze di un numero crescente di cittadini di paesi terzi e di apolidi, dimostri solidarietà nei confronti dei paesi e regioni verso i quali o all'interno dei quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, e contribuisca efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali. Il reinsediamento associato ad azioni e politiche di sviluppo può contribuire efficacemente ad attenuare le tensioni e alleviare le situazioni nei paesi terzi in cui la condizione di rifugiato si protrae. |
Or. en
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(10) Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione32 . | soppresso |
__________________ |
|
32 COM(2016) 377 final. |
|
Or. en
Motivazione
Several stakeholders such as UNHCR, IOM, ECRE, IRC, Caritas, Red Cross, Amnesty International and many more have voiced their concerns about linking resettlement with third countries cooperation in asylum and migration matters as this moves away from resettlement as a protection tool to provide assistance to the most vulnerable refugees. The rapporteur strongly believes that the humanitarian essence of resettlement must be safeguarded, and that resettlement must continue to be based on the needs of the most vulnerable refugees. Determining geographical priorities based on third countries cooperation in the area of migration and leveraging resettlement to reach foreign policy objectives would de facto jeopardize a humanitarian, needs-based and international protection approach.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(11) Per ridurre le divergenze tra le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare procedure standard comuni, criteri di ammissibilità e motivi di esclusione comuni ai fini della selezione, e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate. | (11) Per creare un quadro dell'Unione per il reinsediamento e rafforzare e favorire una maggiore partecipazione degli Stati membri occorre formulare procedure standard comuni, criteri di ammissibilità e motivi di esclusione comuni ai fini della selezione. |
Or. en
Motivazione
Although it is important to create incentives for MS to participate in the Union Framework, it is also important that this Framework does not discourage potential national efforts by enforcing common procedures, eligibility criteria or exclusion grounds on national programmes. Participation in the Union Resettlement Framework will be increased gradually by the added value that the programme will provide, and by the pooling of expertise and resources. Furthermore, the basis of resettlement as a durable solution is that states are expected to provide resettled persons with permanent residence. Therefore, it is vital that MS are able to issue residence permits that are more favourable than those suggested in Regulation (EU) No XXX/XXX [Qualification Regulation].
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 12
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(12) Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento. | (12) Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri e dell'UNHCR. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di una procedura ordinaria, di un procedura accelerata e di una procedura di emergenza. |
Or. en
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 13
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(13) Entrambi i tipi di procedura comprendono le seguenti fasi: identificazione, registrazione, valutazione e decisione. | (13) Tutti e tre i tipi di procedura dovrebbero comprendere le seguenti fasi: identificazione, presentazione di casi, valutazione, decisione e registrazione. |
Or. en
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 15
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(15) È opportuno definire una procedura accelerata che preveda lo stesso livello di controlli di sicurezza della procedura ordinaria. Nella valutazione accelerata, tuttavia, la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi dovrebbe limitarsi a considerarne l'ammissibilità alla protezione sussidiaria e non il possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiati. | (15) È opportuno definire una procedura accelerata che preveda lo stesso livello di controlli di sicurezza della procedura ordinaria. Nella procedura accelerata, tuttavia, la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi dovrebbe potersi limitare a considerarne l'ammissibilità alla protezione sussidiaria e non il possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiati. |
Or. en
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (15 bis) È opportuno definire una procedura di emergenza che preveda lo stesso livello di controlli di sicurezza della procedura ordinaria. Nella procedura di emergenza, tuttavia, la presentazione di casi di reinsediamento urgenti o d'emergenza da parte dell'UNHCR dovrebbe essere oggetto di una valutazione accelerata dei requisiti e dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5. |
Or. en
Motivazione
L'introduzione di una quota e di una procedura di emergenza specifica nell'ambito del piano di reinsediamento dell'Unione servirebbe a rispondere a casi urgenti e di emergenza a livello mondiale, per i quali vi è attualmente una carenza di posti disponibili.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 16
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(16) La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per scoraggiare le persone bisognose di protezione internazionale dal ricorrere a percorsi irregolari per entrare nell'Unione europea in cerca di protezione. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di valutazione previsti per la procedura ordinaria e per quella accelerata. | (16) La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per ridurre la necessità delle persone bisognose di protezione internazionale di ricorrere a percorsi irregolari per entrare nell'Unione europea in cerca di protezione. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di valutazione previsti per la procedura ordinaria, accelerata e di emergenza. |
Or. en
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 17
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento. Poiché è opportuno escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto. | (17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento. |
Or. en
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 19
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(19) Non esiste alcun diritto soggettivo a essere reinsediati. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Non è chiaro quale possa essere l'obiettivo di questo paragrafo né perché sia necessario inserirlo qui.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 20
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(20) Al fine di consentire di completare le norme che disciplinano la procedura da applicare nei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per adeguare la procedura alla situazione del paese terzo da cui avviene il reinsediamento, ad esempio determinando il ruolo del paese terzo nella procedura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201633. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. | soppresso |
__________________ |
|
33 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
|
Or. en
Motivazione
Non è chiaro quali possano essere l'obiettivo e il campo di applicazione di questi atti delegati, che riguardano esplicitamente la valutazione e la procedura decisionale di un caso di reinsediamento, né perché essi non possano essere meglio conseguiti in altro modo. La procedura ordinaria fornisce agli Stati membri abbastanza flessibilità per adeguare la procedura come necessario per attuare con successo l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (20 bis) Al fine di integrare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'istituzione del piano di reinsediamento dell'Unione che stabilisce ogni due anni l'obiettivo numerico relativo alle persone da reinsediare, i dettagli relativi alla partecipazione degli Stati membri al piano e il loro contributo all'obiettivo numerico summenzionato nonché le priorità geografiche generali. Al fine di integrare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'istituzione di programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che determinino il numero preciso di persone da reinsediare rispetto all'obiettivo numerico e la partecipazione degli Stati membri, coerentemente con il piano annuale di reinsediamento dell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti in concomitanza con gli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione degli atti delegati. |
Or. en
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 21
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(21) È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani annuali di reinsediamento dell'Unione e stabiliscano il numero massimo totale di persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri ai piani e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare, nonché priorità geografiche generali. | soppresso |
Or. en
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 22
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(22) È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate su proposta della Commissione relativa al numero massimo totale di persone da reinsediare e alle priorità geografiche generali. La Commissione dovrebbe presentare la proposta contemporaneamente alla sua proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione. Il Consiglio dovrebbe cercare di adottare la proposta entro due mesi. La Commissione e il Consiglio dovrebbero tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento. | soppresso |
Or. en
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 23
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che determinino il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al totale e la partecipazione dello Stato membro, coerentemente con il piano annuale di reinsediamento dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione34. Per stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame, dato che tali programmi hanno un impatto sostanziale. La Commissione dovrebbe cercare di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione appena possibile dopo l'adozione del piano annuale di reinsediamento dell'Unione e ogniqualvolta sia necessario nel periodo coperto dal piano annuale di reinsediamento dell'Unione. La Commissione dovrebbe tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento. | soppresso |
__________________ |
|
34 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. |
|
Or. en
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (23 bis) Per preparare il piano biennale di reinsediamento dell'Unione la Commissione dovrebbe basarsi sulle consultazioni con il comitato ad alto livello per il reinsediamento. |
Or. en
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 24
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(24) Ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione dovrebbe determinare quali delle procedure standard si applichi alla sua esecuzione. Dovrebbe inoltre prevedere disposizioni sulla cooperazione locale dove e quando opportuno per agevolarne l'esecuzione. | (24) Ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione dovrebbe determinare quali delle procedure standard si applichi alla sua esecuzione. Dovrebbe inoltre prevedere disposizioni sulla cooperazione locale dove e quando opportuno per agevolarne l'esecuzione, in particolare con l'UNHCR, l'OIM, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e altre organizzazioni pertinenti. |
Or. en
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 25
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(25) Alle persone reinsediate dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza, appena le persone reinsediate arrivano sul territorio degli Stati membri dovrebbero applicarsi le disposizioni relative al contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo, ivi comprese le norme volte a scoraggiare i movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale. | (25) Alle persone reinsediate dovrebbe essere concessa la protezione internazionale per offrire loro una soluzione duratura. Di conseguenza, appena le persone reinsediate arrivano sul territorio degli Stati membri dovrebbero applicarsi le disposizioni relative al contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo. |
Or. en
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (25 bis) Le persone reinsediate dovrebbero godere dello stesso accesso degli altri beneficiari di protezione internazionale alle misure di integrazione, in conformità del capo VII, sezione III, del [regolamento qualifiche]. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a tale misure di integrazione solo se tali misure sono facilmente accessibili, disponibili e gratuite. |
Or. en
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 27
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(27) Forte della sua competenza nel facilitare le varie forme di ammissione di persone bisognose di protezione internazionale dai paesi terzi nei quali sono state sfollate verso Stati membri disposti ad accoglierle, l'UNHCR dovrebbe continuare a svolgere un ruolo di primo piano nelle attività di reinsediamento svolte nel quadro dell'Unione per il reinsediamento. Oltre all'UNHCR, è opportuno che altri attori internazionali quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) siano invitati ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento. | (27) Forte della sua competenza nel facilitare le varie forme di ammissione di persone bisognose di protezione internazionale dai paesi terzi nei quali sono state sfollate verso Stati membri disposti ad accoglierle, l'UNHCR dovrebbe essere il principale responsabile della segnalazione delle persone ammissibili al reinsediamento nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento. Oltre all'UNHCR, è opportuno che altri attori internazionali quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) siano invitati ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento. |
Or. en
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 28
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(28) [L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbe assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento conformemente al suo mandato. | (28) [L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbe assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento conformemente al suo mandato e su loro richiesta. |
Or. en
Motivazione
L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo può svolgere un ruolo importante nel rafforzare e agevolare le capacità di reinsediamento degli Stati membri e i loro contributi agli sforzi di reinsediamento dell'Unione, come specificato negli articoli 10 e 12.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 29
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(29) È opportuno istituire un comitato ad alto livello per il reinsediamento per consentire ampie consultazioni con tutti i portatori di interessi sull'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento. | (29) È opportuno istituire un comitato ad alto livello per il reinsediamento per consentire ampie consultazioni con tutti i portatori di interessi sull'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento. Il comitato dovrebbe allineare la sua attività a quella delle strutture di reinsediamento internazionali, in particolare le consultazioni annuali tripartite sul reinsediamento e le proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR. Il comitato ad alto livello per il reinsediamento dovrebbe tracciare le principali componenti del programma di reinsediamento dell'Unione e dei vari programmi mirati di reinsediamento dell'Unione. |
Or. en
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 31
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, ad esempio contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti in forza dello stesso con posti supplementari rispetto alla loro quota di persone da reinsediare in base al piano annuale di reinsediamento dell'Unione. | (31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento. |
Or. en
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale. | Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale e fornire loro una soluzione duratura. |
Or. en
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento s'intende l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale. | Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento s'intende la selezione, l'ammissione e il trasferimento di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, a uno Stato membro, allo scopo di accordare loro protezione internazionale e fornire loro una soluzione duratura. |
Or. en
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 3 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) provvede affinché cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro; | (a) provvede affinché cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale siano trasferiti e arrivino nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro, nell'ottica di fornire loro una soluzione duratura; |
Or. en
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 3 – lettera a bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (a bis) contribuisce a proteggere e fornire soluzioni durature ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi bisognosi di protezione internazionale più vulnerabili, compresi quelli la cui condizione di rifugiato si protrae nel tempo; |
Or. en
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 3 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) contribuisce a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri; | soppresso |
Or. en
Motivazione
In conformità dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE, la politica d'asilo dell'Unione deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti. Tali trattati si fondano sull'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, che riconosce il diritto di ogni individuo di cercare asilo dalle persecuzioni in altri paesi. Il reinsediamento non può sostituire l'arrivo spontaneo di richiedenti asilo nell'Unione.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 3 – lettera b bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) aumenta gradualmente gli sforzi collettivi degli Stati membri in materia di reinsediamento e sostiene e agevola l'accoglienza e l'integrazione delle persone reinsediate. |
Or. en
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 3 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) contribuisce a iniziative internazionali di reinsediamento. | (c) contribuisce a iniziative internazionali di reinsediamento, anche utilizzando il reinsediamento in modo strategico, soprattutto nei casi in cui la condizione di rifugiato si protrae nel tempo; |
Or. en
Motivazione
The strategic use of resettlement has been defined by UNHCR as follows: “The planned use of resettlement in a manner that maximizes the benefits, directly or indirectly, other than those received by the refugee being resettled. Those benefits may accrue to other refugees, the hosting State, other States or the international protection regime in general.” The strategic use of resettlement should, for the purposes of this Framework, be understood as the use of resettlement in a in a manner that deliberately enhances protection on a broader scale. For UNHCR this has meant, for example, improving the protection conditions in the country of asylum, such as mitigating the risk of refoulement, or ensuring that appropriate documents are issued to asylum-seekers and refugees (e.g. Egypt, Turkey) or that UNHCR has access to refugees in detention (e.g. China and Libya). The strategic use of resettlement should not be understood as a tool for migration control. Potential difficulty in assessing the strategic use of resettlement in a specific situation should not be the basis for excluding a region or a country.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Nel determinare le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento, in conformità degli atti di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8, sono presi in considerazione i seguenti fattori: | Nel determinare le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento, in conformità degli atti delegati di cui agli articoli 7 e 8, sono presi in considerazione i seguenti fattori: |
Or. en
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il numero di persone bisognose di protezione internazionale sfollate verso un paese terzo o all'interno di un paese terzo e gli eventuali movimenti successivi di tali persone verso il territorio degli Stati membri; | (a) le esigenze globali di reinsediamento, come illustrato in dettaglio nel documento dell'UNHCR sulla proiezione delle esigenze globali di reinsediamento, identificando a livello mondiale i rifugiati più vulnerabili che hanno bisogno di essere reinsediati; |
Or. en
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) la complementarità con l'assistenza finanziaria e tecnica fornita ai paesi terzi verso i quali o nei quali sono state sfollate le persone bisognose di protezione internazionale; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Il presente punto rientra nell'emendamento proposto della lettera d) del presente articolo.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) le relazioni generali dell'Unione con il paese terzo o i paesi terzi da cui avviene il reinsediamento e con i paesi terzi in generale; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Several stakeholders such as UNHCR, IOM, ECRE, IRC, Caritas, Red Cross, Amnesty International and many more have voiced their concerns about linking resettlement with third countries cooperation in migration matters as this moves away from resettlement as a protection tool to provide assistance to the most vulnerable refugees. The rapporteur strongly believe that the humanitarian essence of resettlement must be safeguarded, and that resettlement must continue to be based on the needs of the most vulnerable refugees. It is worth noting that UNHCR already views resettlement as the last alternative, meaning that when they assess a case all other alternatives have already been reviewed. Determining geographical priorities based on third countries cooperation in the area of migration and leveraging resettlement to reach foreign policy objectives would de facto jeopardize a humanitarian, needs-based and international protection approach.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) l'effettiva cooperazione di un paese terzo con l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo, ai fini fra l'altro: | (d) l'utilizzo strategico del reinsediamento, nell'ottica di fornire a tutti una soluzione e di migliorare l'ambiente di protezione e la situazione della sicurezza nei paesi terzi, anche mettendo a punto un efficace sistema di asilo e politiche di sviluppo. |
Or. en
Motivazione
The strategic use of resettlement has been defined by UNHCR as follows: “The planned use of resettlement in a manner that maximizes the benefits, directly or indirectly, other than those received by the refugee being resettled. Those benefits may accrue to other refugees, the hosting State, other States or the international protection regime in general.” The strategic use of resettlement should, for the purposes of this Framework, be understood as the use of resettlement in a strategic manner to enhance protection on a broader scale. For UNHCR this has meant, for example, improving the protection conditions in the country of asylum, such as mitigating the risk of refoulement, or ensuring that appropriate documents are issued to asylum-seekers and refugees (e.g. Egypt, Turkey) or that UNHCR has access to refugees in detention (e.g. China and Libya). The strategic use of resettlement should not, in any way, be understood as a tool for migration control. Potential difficulty in assessing the strategic use of resettlement in a specific situation should not be the basis for excluding a region or a country.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto i
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
i) di ridurre il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi provenienti da tale paese terzo che attraversano irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Several stakeholders such as UNHCR, IOM, ECRE, IRC, Caritas, Red Cross, Amnesty International and many more have voiced their concerns about linking resettlement with third countries cooperation in border control matters as this moves away from resettlement as a protection tool to provide assistance to the most vulnerable refugees. The rapporteur strongly believe that the humanitarian essence of resettlement must be safeguarded, and that resettlement must continue to be based on the needs of the most vulnerable refugees. Determining geographical priorities based on third countries cooperation in the area of migration control and leveraging resettlement to reach foreign policy objectives would de facto jeopardize a humanitarian, needs-based and international protection approach. Spontaneous arrivals will not be stopped by resettlement, and the only way to reduce the need for people to use irregular ways is to increase resettlement numbers and provide other legal pathways such as humanitarian visas, extended family reunification, humanitarian admission programmes, etc.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto ii
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
ii) di creare le condizioni per il ricorso al principio del primo paese di asilo e del paese terzo sicuro per il rimpatrio dei richiedenti asilo che hanno attraversato irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri in provenienza dal paese terzo in questione o che hanno un legame con tale paese; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Several stakeholders such as UNHCR, IOM, ECRE, IRC, Caritas, Red Cross, Amnesty International and many more have voiced their concerns about linking resettlement with third countries cooperation in asylum and migration matters as this moves away from resettlement as a protection tool to provide assistance to the most vulnerable refugees. The rapporteur strongly believe that the humanitarian essence of resettlement must be safeguarded, and that resettlement must continue to be based on the needs of the most vulnerable refugees. Determining geographical priorities based on third countries cooperation in the area of migration and asylum and leveraging resettlement to reach foreign policy objectives would de facto jeopardize a humanitarian, needs-based and international solidarity and protection approach.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto iii
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
iii) di aumentare la capacità di accoglienza e protezione delle persone bisognose di protezione internazionale che soggiornano in tale paese, anche tramite lo sviluppo di un efficace sistema di asilo, oppure | soppresso |
Or. en
Motivazione
Il presente punto rientra nell'emendamento proposto della lettera d) del presente articolo.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto iv
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
iv) di aumentare il tasso di riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati membri, fra l'altro mediante la conclusione e l'efficace attuazione di accordi di riammissione; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Several stakeholders such as UNHCR, IOM, ECRE, IRC, Caritas, Red Cross, Amnesty International and many more have voiced their concerns about linking resettlement with third countries cooperation in asylum and migration matters as this moves away from resettlement as a protection tool to provide assistance to the most vulnerable refugees. The rapporteur strongly believe that the humanitarian essence of resettlement must be safeguarded, and that resettlement must continue to be based on the needs of the most vulnerable refugees. Determining geographical priorities based on third countries cooperation in the area of migration and leveraging resettlement to reach foreign policy objectives would de facto jeopardize a humanitarian, needs-based and international protection approach.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) la portata e il contenuto degli impegni di reinsediamento assunti dai paesi terzi. | soppresso |
Or. en
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Sono ammissibili ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti ai sensi dell'articolo 8 i seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi: | Sono ammissibili ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti ai sensi dell'articolo 8 solo i seguenti cittadini di paesi terzi o apolidi: |
Or. en
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a – punto i
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) (i) cittadini di paesi terzi i quali, per il timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza o dalla parte di tale paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale e non possono o, a causa di tale timore, non vogliono avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolidi che si trovano fuori dal paese o dalla parte di paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale per le ragioni succitate e non possono o, a causa di siffatto timore, non vogliono farvi ritorno, oppure, in mancanza di tale condizione, | (a) (i) cittadini di paesi terzi i quali, per il timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, genere, identità di genere, espressione di genere, religione, nazionalità, orientamento sessuale, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trovano fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza o dalla parte di tale paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale e non possono o, a causa di tale timore, non vogliono avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolidi che si trovano fuori dal paese o dalla parte di paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale per le ragioni succitate e non possono o, a causa di siffatto timore, non vogliono farvi ritorno, oppure, in mancanza di tale condizione, |
Or. en
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) cittadini di paesi terzi e apolidi che rientrano in almeno una delle seguenti categorie: | (b) cittadini di paesi terzi e apolidi che soddisfano i criteri di cui alla lettera a) e che rientrano anche in almeno una delle seguenti categorie: |
Or. en
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b – punto i – trattino 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
- persone bisognose di protezione legale e/o fisica; | - persone bisognose di protezione legale e/o fisica, comprese quelle minacciate di respingimento; |
Or. en
Motivazione
L'emendamento è conforme alla formulazione dei criteri di ammissibilità al reinsediamento dell'UNHCR.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b – punto i – trattino 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
- persone vulnerabili dal punto di vista socioeconomico; | soppresso |
Or. en
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b – punto i – trattino 6 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| - persone che la cui condizione di rifugiato si protrae nel tempo e per le quali non esistono soluzioni prevedibili alternative e durature; |
Or. en
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b – punto ii – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
ii) familiari di cittadini di paesi terzi o apolidi o cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente in uno Stato membro: | ii) nei casi in cui non esistano altri canali legali per entrare nel territorio dell'Unione europea, anche a norma della direttiva 2003/86/CE del Consiglio1 bis, familiari di cittadini di paesi terzi o apolidi o cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente in uno Stato membro: |
| __________________ |
| 1 bis Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pagg. 12–18). |
Or. en
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b – punto ii – trattino 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
- il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi o sugli apolidi; | - il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile; |
Or. en
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b – punto ii – trattino 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
- i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o dei cittadini di paesi terzi o apolidi da reinsediare, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale; | - i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o dei cittadini di paesi terzi o apolidi da reinsediare, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale; |
Or. en
Motivazione
Anche se il relatore comprende che tale formulazione mira a non sostenere i matrimoni di minori, essa rischia tuttavia di punire le vittime dei matrimoni infantili, rifiutando loro il reinsediamento.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b – punto ii – trattino 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
- il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto, del minore non coniugato da reinsediare; | - il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto, del minore da reinsediare; |
Or. en
Motivazione
Anche se il relatore comprende che tale formulazione mira a non sostenere i matrimoni di minori, essa rischia tuttavia di punire le vittime dei matrimoni infantili, rifiutando loro il reinsediamento.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) cittadini di paesi terzi o apolidi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra del 1951, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); | (c) cittadini di paesi terzi o apolidi che soddisfano i criteri di cui alle lettere a) e b) e che, a norma dell'articolo 1D, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra del 1951, hanno anche diritto ai benefici derivanti da tale convenzione; |
Or. en
Motivazione
Article 1D of the 1951 Geneva Convention contains both an exclusion and an inclusion clause. It excludes from the scope of that convention those persons who are at present receiving protection or assistance from an organ or agency of the United Nations other than UNHCR. It follows from the clear wording of Article 1D of the Geneva Convention that only those persons who have actually availed themselves of the assistance provided by UNRWA come within the clause excluding refugee status set out therein, which must, as such, be construed narrowly and cannot therefore also cover persons who are or have been eligible to receive protection or assistance from that agency. The second paragraph of Article 1D of the Geneva Convention includes persons for whom protection or assistances as referred to in the exclusion clause has ceased for any reason. The aim of Article 1D of the Geneva Convention is to avoid overlapping competencies between UNRWA and UNHCR, and, in conjunction with UNHCR’s Statute, ensures the continuity of protection and assistance to Palestinian refugees as necessary. For the purpose of this Framework, reference is only made to Paragraph 2 of Article 1D, i.e. the inclusion clause.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) cittadini di paesi terzi o apolidi che non sono stati riconosciuti dalle autorità competenti del paese nel quale si trovano o hanno stabilito la loro residenza in quanto titolari dei diritti e degli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o di diritti e obblighi equivalenti. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Il presente comma fa riferimento all'articolo 1E della convenzione di Ginevra, il quale è una clausola di esclusione. Non è pertanto chiaro il motivo di includerlo nei criteri di ammissibilità del presente quadro.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri provvedono a che possa essere mantenuta l'unità del nucleo familiare tra le persone di cui alla lettera b), punto ii). | Gli Stati membri provvedono a che possa essere mantenuta l'unità del nucleo familiare in tutte le pratiche di reinsediamento. |
Or. en
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) persone per le quali sussistono fondati motivi per ritenere che: | (a) persone per le quali sussistono gravi motivi per ritenere che: |
Or. en
Motivazione
L'emendamento è conforme alla formulazione dell'articolo 1F della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
ii) abbiano commesso un reato grave; | ii) abbiano commesso un reato grave di diritto comune; |
Or. en
Motivazione
L'emendamento è conforme alla formulazione dell'articolo 1F della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) persone per le quali sussistano ragionevoli motivi per ritenere che rappresentino un pericolo per la comunità, l'ordine pubblico, la sicurezza, la sanità pubblica o le relazioni internazionali dello Stato membro che esamina il fascicolo di reinsediamento, anche laddove un secondo Stato membro abbia chiesto a tale Stato membro che esamina il fascicolo di reinsediamento di essere consultato durante l'esame in relazione a specifici cittadini di paesi terzi o apolidi o specifiche categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi cui ha negato il reinsediamento per i suddetti motivi; | soppresso |
Or. en
Motivazione
According to Article 78(1) TFEU, the Union’s asylum policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties. Since the term exclusion has a distinct meaning in the context of international refugee protection, which strictly relates to individuals who may be undeserving of international protection, the rapporteur has chosen to follow the exclusion clauses as set out in Article 1(F) of the Geneva Convention. Additional exclusion clauses such as this one blurs the lines between exclusion and ineligibility.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) cittadini di paesi terzi o apolidi che sono stati riconosciuti dalle autorità competenti del paese nel quale si trovano o hanno stabilito la loro residenza in quanto titolari dei diritti e degli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o di diritti e obblighi equivalenti. |
Or. en
Motivazione
L'emendamento è conforme alla formulazione dell'articolo 1E della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) persone per le quali è stata effettuata una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen ai fini del rifiuto di ingresso; | soppresso |
Or. en
Motivazione
According to Article 78(1) TFEU, the Union’s asylum policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties. Since the term exclusion has a distinct meaning in the context of international refugee protection, which strictly relates to individuals who may be undeserving of international protection, the rapporteur has chosen to follow the exclusion clauses as set out in Article 1(F) of the Geneva Convention. Additional exclusion clauses such as this one blurs the lines between exclusion and ineligibility.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) persone che sono entrate irregolarmente, hanno soggiornato irregolarmente o hanno tentato di entrare irregolarmente nel territorio degli Stati membri nei cinque anni precedenti al reinsediamento; | soppresso |
Or. en
Motivazione
According to Article 78(1) TFEU, the Union’s asylum policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties. Since the term exclusion has a distinct meaning in the context of international refugee protection, which strictly relates to individuals who may be undeserving of international protection, the rapporteur has chosen to follow the exclusion clauses as set out in Article 1(F) of the Geneva Convention. Additional exclusion clauses such as this one blurs the lines between exclusion and ineligibility. Furthermore, persons are often compelled to undertake irregular journeys because of their vulnerability and the lack of a foreseeable alternative durable solution. Excluding persons for that very reason runs a high risk of excluding people in dire need of protection. In addition, a person’s protection situation can change under a period of five years, e.g. a war could outbreak in his/her country or the person could be forced into a marriage, such a broad exclusion hamper to take into account the new situation of the person and could lead to a denial of protection.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) persone che sono già state reinsediate da un altro Stato membro in applicazione del presente regolamento, delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015 (11097/15), della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, della raccomandazione C(2015) 9490 della Commissione del 15 dicembre 2015, o di un programma nazionale di reinsediamento, e | (e) persone che sono già state reinsediate da un altro Stato membro in applicazione del presente regolamento, delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015 (11097/15) o di un programma nazionale di reinsediamento, e |
Or. en
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(f) persone a cui gli Stati membri hanno rifiutato il reinsediamento in conformità del presente paragrafo nei cinque anni precedenti al reinsediamento. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Gli Stati membri possono avere motivi molto specifici per rifiutare il reinsediamento di una persona: ad esempio la persona in questione potrebbe avere una condizione medica che non può essere trattata nello Stato membro per svariate ragioni. Ciò non dovrebbe costituire motivo di esclusione delle persone vulnerabili da tutti gli Stati membri.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. I cittadini di paesi terzi e gli apolidi possono essere esclusi da programmi mirati di reinsediamento dell'Unione a norma dell'articolo 8 se si applica prima facie uno dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). | soppresso |
Or. en
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Piano annuale di reinsediamento dell'Unione | Piano biennale di reinsediamento dell'Unione |
Or. en
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Sulla base di una proposta della Commissione il Consiglio adotta un piano annuale di reinsediamento dell'Unione nell'anno precedente a quello in cui dev'essere attuato. | 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 14, al fine di stabilire un piano di reinsediamento dell'Unione, a norma dei successivi paragrafi. |
Or. en
Motivazione
Gli articoli 7 e 8 sono strettamente connessi per quanto riguarda le procedure tecniche precedenti il reinsediamento. Il relatore propone di modificarli per meglio evidenziare tale connessione, suggerendo la delega di poteri in ambedue gli articoli. Oltre a fornire chiarezza, questa modifica renderebbe più trasparenti le procedure tecniche e conferirebbe agli Stati membri maggiori poteri riguardo ai programmi mirati, il che è importante visto che sono gli Stati membri che li metteranno in atto.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. I piani di reinsediamento dell'Unione sono elaborati in consultazione con il comitato ad alto livello per il reinsediamento e si basano sulle proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR. |
Or. en
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il piano annuale di reinsediamento dell'Unione include: | 2. Il piano di reinsediamento dell'Unione include: |
Or. en
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) il numero massimo totale di persone da reinsediare; | (a) il numero fissato come obiettivo di persone da reinsediare, che rifletta un minimo del 25% della proiezione annuale delle esigenze globali di reinsediamento; |
Or. en
Motivazione
Europe has 23.8% of the world's GDP, yet EU Member States host only around 8% of the world's refugees. This places a disproportionate burden on developing countries, which host the vast majority. 22 European countries resettled 13,040 persons in 2015 (9,629 to 17 EU Member States), with Europe contributing, on average, approximately 10 per cent to global resettlement intakes over the past five years. By contrast, that same year, the U.S. resettled 69,933 refugees. In order for an EU Resettlement Framework to add value, it needs to increase both the quality and the quantity of resettlement to the Union. If we want to reduce the need for dangerous journeys, reduce loss of lives and reliance on smuggling networks, this will only become a reality when the number of places offered is credible and meaningful. Therefore, the rapporteur suggests to increase the number of resettlement places reflecting the EUs responsibility as a global region with the capacity to do so.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri al piano annuale di reinsediamento dell'Unione e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare; | (b) i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri al piano di reinsediamento dell'Unione e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare; |
Or. en
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) priorità geografiche generali. | (c) priorità geografiche generali, sulla base del documento dell'UNHCR di proiezione delle esigenze globali di reinsediamento. |
Or. en
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (c bis) una quota di emergenza non assegnata, a norma dell'articolo 11 bis, per tenere conto di casi urgenti e di emergenza, a prescindere dalle priorità geografiche identificate di cui alla lettera c). |
Or. en
Motivazione
L'introduzione di una quota di emergenza specifica, non connessa a regioni o popolazioni prioritarie, nell'ambito dei piani di reinsediamento dell'Unione servirebbe a rispondere a casi urgenti e di emergenza a livello mondiale, per i quali vi è attualmente una carenza di posti disponibili.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono programmi mirati di reinsediamento dell'Unione coerenti con il piano annuale di reinsediamento dell'Unione adottato in virtù dell'articolo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. | 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 14, al fine di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione coerenti con il piano di reinsediamento dell'Unione adottato in virtù dell'articolo 7, a norma del paragrafo 2. |
Or. en
Motivazione
Gli articoli 7 e 8 sono strettamente connessi per quanto riguarda le procedure tecniche precedenti il reinsediamento. Il relatore propone di modificarli per meglio evidenziare tale connessione, suggerendo la delega di poteri in ambedue gli articoli. Oltre a fornire chiarezza, questa modifica renderebbe più trasparenti le procedure tecniche e conferirebbe agli Stati membri maggiori poteri riguardo ai programmi mirati, il che è importante visto che sono gli Stati membri che li metteranno in atto.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al numero massimo totale fissato nel piano annuale di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri al programma mirato di reinsediamento dell'Unione; | (b) il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al numero fissato come obiettivo nel piano di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e i dati relativi alla partecipazione degli Stati membri al programma mirato di reinsediamento dell'Unione; |
Or. en
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) la specificazione delle regioni o dei paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento ai sensi dell'articolo 4; | (c) la specificazione delle regioni o dei paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 4; |
Or. en
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) se necessario, disposizioni in materia di coordinamento locale e cooperazione pratica tra gli Stati membri, assistiti dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, e con i paesi terzi, l'UNHCR o altre parti; | (d) se necessario, disposizioni in materia di coordinamento locale e cooperazione pratica tra gli Stati membri, assistiti dall'UNHCR e, quando richiesto dagli Stati membri, dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, e con i paesi terzi, l'UNHCR o altre parti; |
Or. en
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(e) la descrizione del gruppo o dei gruppi specifici di cittadini di paesi terzi o apolidi a cui si applica il programma mirato di reinsediamento dell'Unione; | (e) la descrizione del gruppo o dei gruppi specifici di cittadini di paesi terzi o apolidi, basata sulla pubblicazione dell'UNHCR della proiezione delle esigenze globali di reinsediamento e orientata dalle categorie di ammissibilità al reinsediamento di cui all'articolo 5, lettera b), punto i), a cui si applica il programma mirato di reinsediamento dell'Unione; |
Or. en
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(f) la precisazione se si applichi la procedura ordinaria di cui all'articolo 10 o la procedura accelerata di cui all'articolo 11, se necessario il modo in cui saranno condotte l'identificazione e la valutazione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi e le scadenze relative alle decisioni sul reinsediamento; | (f) la precisazione se si applichi la procedura ordinaria di cui all'articolo 10 o la procedura accelerata di cui all'articolo 11; |
Or. en
Motivazione
Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione del sistema, per cui sono loro che devono precisare come condurre l'identificazione e la valutazione. Le scadenze relative alle decisioni sono già trattate alla lettera g) dell'articolo in oggetto.
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Le procedure di reinsediamento di cui agli articoli 10 e 11 si applicano ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno espresso il consenso a essere reinsediati e non lo hanno successivamente revocato, fra l'altro rifiutando il reinsediamento in un particolare Stato membro. | Le procedure di reinsediamento a titolo del presente regolamento si applicano ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno espresso il consenso a essere reinsediati. |
Or. en
Motivazione
Elencare motivi di esclusione in questo articolo induce a confusione, giacché i motivi di esclusione sono trattati all'articolo 6.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Nell'attuare un programma mirato di reinsediamento dell'Unione, gli Stati membri identificano i cittadini di paesi terzi e gli apolidi e valutano se rientrino nel campo di applicazione di un programma mirato di reinsediamento dell'Unione. | Nell'attuare un programma mirato di reinsediamento dell'Unione, gli Stati membri si basano innanzitutto sull'identificazione e la presentazione di casi da parte dell'UNHCR. Anche gli Stati membri o le organizzazioni competenti possono effettuare l'identificazione. |
| Successivamente, gli Stati membri valutano se tali cittadini di paesi terzi e apolidi rientrino nel campo di applicazione di un programma mirato di reinsediamento dell'Unione. Gli Stati membri possono altresì richiedere assistenza all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]. |
Or. en
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Ai fini dell'attuazione della procedura ordinaria, gli Stati membri possono chiedere all'UNHCR o, se applicabile, all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] o a organismi internazionali competenti di valutare in modo completo: |
| (a) se rientrino nell'ambito di applicazione del programma mirato di reinsediamento dell'Unione e |
| (b) se rientrino in una delle categorie di ammissibilità al reinsediamento di cui all'articolo 5, lettera b), punto i), motivando tale valutazione. |
| Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'UNHCR di valutare in modo completo se ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi segnalati loro dall'UNHCR sia attribuibile la qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 1951. |
Or. en
Motivazione
A fini di chiarezza, l'articolo 10, paragrafo 8, con alcune modifiche, è stato trasferito e integrato nell'articolo 10, paragrafo 1, che descrive in dettaglio la procedura.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri possono dare la preferenza, fra l'altro, a cittadini di paesi terzi o apolidi che abbiano: | soppresso |
(a) legami familiari con cittadini di paesi terzi o apolidi o cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente in uno Stato membro; |
|
(b) legami sociali o culturali o altre caratteristiche che ne facilitino l'integrazione nello Stato membro partecipante, purché ciò non implichi una discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, fatte salve le differenze di trattamento necessarie per la valutazione di cui al primo comma; |
|
(c) particolari esigenze di protezione o vulnerabilità. |
|
Or. en
Motivazione
Preferential treatment of any particular class or group of refugees, for whatever reason, will come at the expense of appropriate treatment for other persons who, from an objective humanitarian perspective, are equally deserving. The international community has therefore laid down, in the Geneva Convention of 28 July 1951 Relating to the Status of Refugees, binding rules of international humanitarian law that delineate who, in what circumstances, is to be treated as a refugee and how they are to be cared for. All EU Member States are signatories to that Convention. With this background, it is directly unsuitable to include "integration potential" in this Regulation.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Dopo avere identificato i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, gli Stati membri registrano le seguenti informazioni su coloro per i quali intendono svolgere la procedura di reinsediamento: | soppresso |
(a) nome, data di nascita, sesso, cittadinanza e altri dati personali; |
|
(b) le impronte digitali di tutte le dita e l'immagine del volto di ogni cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a sei anni; |
|
(c) il tipo e il numero di qualsiasi documento di identità o di viaggio del cittadino di paese terzo, e |
|
(d) data e luogo di registrazione e autorità che effettua la registrazione. |
|
Al momento della registrazione possono essere raccolti anche dati aggiuntivi necessari per l'attuazione dei paragrafi 3 e 4. |
|
Or. en
Motivazione
Questo paragrafo è spostato dopo i paragrafi 3 e 4, poiché la valutazione dei criteri di ammissibilità e delle clausole di esclusione deve avere luogo prima della registrazione dei potenziali beneficiari. In caso contrario, vi è il rischio che siano registrati casi che non possono in nessun caso essere ammissibili, creando così un onere amministrativo superfluo per gli Stati membri da una parte e false aspettative dall'altra.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri effettuano tale valutazione sulla base di prove documentali, comprese eventuali informazioni dell'UNHCR, del fatto che ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi sia attribuibile la qualifica di rifugiato, o sulla base di un colloquio personale o di una combinazione dei due fattori. | Gli Stati membri effettuano tale valutazione in particolare sulla base di prove documentali, comprese eventuali informazioni dell'UNHCR, del fatto che ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi sia attribuibile la qualifica di rifugiato, o sulla base di un colloquio personale o di una combinazione dei due fattori. |
Or. en
Motivazione
Un elenco esaustivo delle modalità con cui gli Stati membri effettuano una valutazione rischia di violare il principio della libera esibizione di prove e della loro libera analisi.
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Gli Stati membri prendono una decisione sul reinsediamento di cittadini di paesi terzi o apolidi sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3 non appena possibile e non oltre otto mesi dopo la loro registrazione. Gli Stati membri possono estendere tale termine di otto mesi per un periodo di non oltre quattro mesi, qualora il caso in questione comporti questioni complesse in fatto o in diritto. | 4. Gli Stati membri prendono una decisione sul reinsediamento di cittadini di paesi terzi o apolidi sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3 non appena possibile e non oltre otto mesi dopo la loro registrazione. Gli Stati membri possono estendere tale termine di quattro mesi per un periodo di non oltre quattro mesi, qualora il caso in questione comporti questioni complesse in fatto o in diritto. |
Or. en
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 4 bis. Se la decisione è positiva, gli Stati membri registrano le seguenti informazioni, ove disponibili, su coloro per i quali intendono svolgere la procedura di reinsediamento: |
| (a) nome, data di nascita, sesso e cittadinanza; |
| (b) le impronte digitali di tutte le dita e l'immagine del volto di ogni cittadino di paese terzo o apolide; |
| (c) il tipo e il numero di qualsiasi documento di identità o di viaggio del cittadino di paese terzo, e |
| (d) data e luogo di registrazione e autorità che effettua la registrazione. |
Or. en
Motivazione
Questo era originariamente il paragrafo 2, spostato (con alcune modifiche minori), dopo i paragrafi 3 e 4, poiché la valutazione dei criteri di ammissibilità e delle clausole di esclusione deve avere luogo prima della registrazione dei potenziali beneficiari. In caso contrario, vi è il rischio che siano registrati casi che non possono in nessun caso essere ammissibili, creando così un onere amministrativo superfluo per gli Stati membri da una parte e false aspettative dall'altra.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Alla scadenza di tale periodo gli Stati membri cancellano i dati. Gli Stati membri cancellano i dati relativi a una persona che abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza di tale termine non appena vengano a conoscenza di questo fatto. | Alla scadenza di tale periodo gli Stati membri cancellano i dati. Gli Stati membri cancellano i dati relativi a una persona che abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza di tale termine. |
Or. en
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. Se la decisione è negativa, la persona interessata non viene reinsediata. | 6. Se la decisione è negativa, la persona interessata non viene reinsediata nello Stato membro che ha preso tale decisione. Il motivo del diniego è comunicato all'UNHCR o altra organizzazione che ha presentato il caso, affinché sia dato appropriato seguito. |
Or. en
Motivazione
L'UNHCR incoraggia gli Stati a comunicare i motivi di diniego, che potrebbero essere connessi a questioni diverse dall'ammissibilità. L'informazione sulle motivazioni degli Stati membri consente all'UNHCR, ad esempio, di chiarire questioni in sospeso, considerare la possibilità di presentare nuovamente il caso ad altri paesi di reinsediamento (anche non europei) o di dare seguito ad altre problematiche connesse alla protezione, a seconda di quanto necessario.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) accorda lo status di rifugiato qualora al cittadino di paese terzo o all'apolide sia attribuibile la qualifica di rifugiato, o lo status di protezione sussidiaria qualora il cittadino di paese terzo o l'apolide sia ammissibile alla protezione sussidiaria. Lo Stato membro notifica tale decisione al cittadino di paese terzo o all'apolide interessato. La decisione di accordare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria produce gli stessi effetti della decisione di accordare tali status ai sensi degli articoli 13 e 19 del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento qualifiche] una volta che l'interessato sia entrato nel territorio di uno Stato membro; | (a) accorda lo status di rifugiato qualora al cittadino di paese terzo o all'apolide sia attribuibile la qualifica di rifugiato, o lo status di protezione sussidiaria qualora il cittadino di paese terzo o l'apolide sia ammissibile alla protezione sussidiaria. Lo Stato membro notifica tale decisione al cittadino di paese terzo o all'apolide interessato e lo informa dei diritti che tale status conferisce. La decisione di accordare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria produce gli stessi effetti della decisione di accordare tali status ai sensi del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento qualifiche] una volta che l'interessato sia entrato nel territorio di uno Stato membro; gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dall'articolo 13 della direttiva del Consiglio 2003/109/CE1bis. |
| __________________ |
| 1bis Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44). |
Or. en
Motivazione
Alla base del reinsediamento quale soluzione duratura è l'aspettativa che gli Stati forniscano alle persone reinsediate una residenza permanente. Un periodo di residenza di uno, tre, o persino cinque anni non può essere considerato una soluzione duratura. Pertanto, è essenziale che gli Stati membri che lo desiderino possano rilasciare permessi di soggiorno a condizioni più favorevoli di quelle previste dal regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento qualifiche].
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) offre ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi un programma di orientamento precedente la partenza, che può includere informazioni sui loro diritti e obblighi, lezioni di lingua e informazioni sul contesto sociale, culturale e politico dello Stato membro. | (c) offre ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi un programma di orientamento precedente la partenza, che può includere informazioni sui loro diritti e obblighi, lezioni di lingua e informazioni sul contesto sociale, culturale e politico dello Stato membro. Tali programmi possono essere forniti dopo l'entrata. |
Or. en
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
8. Ai fini dell'attuazione della procedura ordinaria, prima di identificare i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, gli Stati membri possono chiedere all'UNHCR o, se applicabile, all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] o ad organismi internazionali competenti di segnalare loro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi in relazione ai quali tali enti hanno valutato in modo completo: | soppresso |
(a) se rientrino nell'ambito di applicazione del programma mirato di reinsediamento dell'Unione e |
|
(b) se rientrino in una delle categorie di vulnerabilità di cui all'articolo 5, lettera b), punto i). |
|
Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'UNHCR di valutare in modo completo se ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi segnalati loro dall'UNHCR sia attribuibile la qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 1951. |
|
Gli Stati membri possono anche chiedere che siano presi in considerazione, fra l'altro, i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). |
|
Or. en
Motivazione
Questo paragrafo è stato spostato e integrato nell'articolo 10, paragrafo 1, poiché ambedue descrivono la procedura.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 9
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 che integrino gli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 4, allo scopo di adeguare, se necessario, la procedura di reinsediamento alla situazione del paese terzo da cui avviene il reinsediamento. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Non è chiaro quali possano essere l'obiettivo e il campo di applicazione di questi atti delegati, che riguardano esplicitamente la valutazione e la procedura decisionale di un caso di reinsediamento, né perché essi non possano essere meglio conseguiti in altro modo. L'articolo 10 fornisce agli Stati membri abbastanza flessibilità per adeguare la procedura quanto necessario per riuscire ad attuare i paragrafi da 1 a 4.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(1) non valutano se i cittadini di paesi terzi e gli apolidi rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, lettera a), punto i); | (1) possono non valutare se i cittadini di paesi terzi e gli apolidi rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, lettera a), punto i); |
Or. en
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(4) accordano ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi interessati lo status di protezione sussidiaria. | (4) possono accordare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi interessati lo status di protezione sussidiaria se la valutazione per la concessione dello status di rifugiato non è stata completata entro le scadenze di cui al punto 3 del presente articolo. |
Or. en
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 11 bis |
| Procedura di emergenza |
| Laddove un atto delegato della Commissione che adotta un piano di reinsediamento dell'Unione preveda una procedura d'emergenza, non connessa a specifiche regioni o popolazioni, per casi nei quali l'immediatezza del rischio di sicurezza per determinate persone o la gravità della loro condizione medica ne renda necessaria la rapida rimozione dalle condizioni di pericolo in tempi molto brevi, in deroga all'articolo 10 gli Stati membri: |
| (1) si impegnano a creare una procedura accelerata per casi urgenti e di emergenza, ove una tale procedura non esista ancora; |
| (2) specificano un determinato numero di località, non connesse a specifiche regioni o popolazioni, che possono beneficiare di tale procedura; |
| (3) ricevono dall'UNHCR la presentazione di casi di reinsediamento urgenti o d'emergenza, per i quali l'immediatezza del rischio di sicurezza o la gravità della condizione medica renda necessaria la rapida rimozione dalle condizioni di pericolo in tempi molto brevi; |
| (4) accelerano la valutazione di se il rifugiato o l'apolide soddisfa i requisiti e i criteri di ammissibilità previsti in questo contesto a norma dell'articolo 5, e |
| (5) mirano a prendere una decisione entro due settimane dalla presentazione di un caso e assicurano l'immediato trasferimento del cittadino di un paese terzo o apolide. |
Or. en
Motivazione
L'introduzione di una quota e di una procedura di emergenza specifica, non connessa a regioni o popolazioni prioritarie, nell'ambito dei piani di reinsediamento dell'Unione servirebbe a rispondere a casi urgenti e di emergenza a livello mondiale, per i quali vi è attualmente una carenza di posti disponibili.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Per facilitare l'attuazione dei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, gli Stati membri nominano punti nazionali di contatto e possono decidere di nominare funzionari di collegamento nei paesi terzi. | 1. Per facilitare l'attuazione dei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, gli Stati membri nominano punti nazionali di contatto e possono decidere di nominare funzionari di collegamento nei paesi terzi. Gli Stati membri possono essere assistiti dalla [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e, ove appropriato, utilizzare strutture esistenti per la cooperazione operativa in materia di reinsediamento. |
Or. en
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Nell'attuazione dei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, in particolare per i programmi di orientamento precedenti la partenza, i controlli medici sull'idoneità a viaggiare e per le modalità di viaggio e altre disposizioni pratiche, gli Stati membri possono ricevere l'assistenza di partner in base a disposizioni sul coordinamento locale e la cooperazione pratica per i programmi mirati di reinsediamento dell'Unione adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d). | 3. Nell'attuazione dei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, in particolare per i programmi di orientamento precedenti la partenza, i controlli medici sull'idoneità a viaggiare e per le modalità di viaggio e altre disposizioni pratiche, gli Stati membri possono ricevere l'assistenza dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni e di altri partner in base a disposizioni sul coordinamento locale e la cooperazione pratica per i programmi mirati di reinsediamento dell'Unione adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d). |
Or. en
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. È istituito un comitato ad alto livello per il reinsediamento, composto di rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e degli Stati membri. Possono essere invitati l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], l'UNHCR e l'OIM. I rappresentanti dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato ad alto livello per il reinsediamento se hanno manifestato l'intenzione di essere associati all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento. | 1. È istituito un comitato ad alto livello per il reinsediamento, composto di rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, degli Stati membri, dell'UNHCR, dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], dell'OIM e di altre organizzazioni pertinenti della società civile. I rappresentanti dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato ad alto livello per il reinsediamento se hanno manifestato l'intenzione di essere associati all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento. |
| A seguito delle consultazioni annuali tripartite sul reinsediamento e della pubblicazione della proiezione delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR, il comitato ad alto livello per il reinsediamento si riunisce per tracciare le principali componenti del programma di reinsediamento dell'Unione, nonché i vari programmi mirati di reinsediamento dell'Unione. |
Or. en
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. | 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 7 e 8 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento...]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Or. en
Motivazione
La proposta della Commissione contiene una delega di potere a tempo indeterminato. Fissando un periodo di tempo determinato (quattro anni) che può essere tacitamente prorogato, si può introdurre l'obbligo di elaborare una relazione nove mesi prima della scadenza di tale periodo, il che consente ad ambedue i colegislatori di disporre di un quadro d'insieme e di una valutazione del funzionamento nella pratica della delega di potere.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. | 3. La delega di potere di cui agli articoli 7 e 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Or. en
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. | 6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Or. en
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 15
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 15 | soppresso |
Procedura di comitato |
|
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
|
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
|
Or. en
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono invitati ad associarsi all'attuazione del piano annuale di reinsediamento dell'Unione. In tale associazione si terrà debitamente conto degli elementi fondamentali del presente regolamento, in particolare quelli relativi alla procedura di reinsediamento e ai diritti e agli obblighi delle persone reinsediate. | L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono invitati ad associarsi all'attuazione del piano di reinsediamento dell'Unione. In tale associazione si terrà debitamente conto degli elementi fondamentali del presente regolamento, in particolare quelli relativi alla procedura di reinsediamento e ai diritti e agli obblighi delle persone reinsediate. |
Or. en
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 2 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) "reinsediamento": l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di accordare loro protezione internazionale"; | (a) "reinsediamento": la selezione, l'ammissione e il trasferimento di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale, da uno Stato nel quale hanno richiesto protezione verso uno Stato membro, allo scopo di accordare loro protezione internazionale e di fornire loro una soluzione duratura. |
Or. en
Motivazione
Allineamento con l'articolo 2 del quadro in oggetto.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 2 – lettera a ter
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
a ter) "programma mirato di reinsediamento dell'Unione": un programma mirato di reinsediamento dell'Unione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sul quadro per il reinsediamento)]"; | a ter) "programma mirato di reinsediamento dell'Unione": un programma mirato di reinsediamento dell'Unione ai sensi dell'articolo 8 del [regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento sul quadro per il reinsediamento)]"; |
Or. en
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 3
Regolamento (UE) n. 516/2014
Articolo 17 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono una somma forfettaria di 10 000 EUR per persona reinsediata in conformità di un programma mirato di reinsediamento dell'Unione. | 1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona reinsediata. La soma forfettaria è aumentata a 10 000 EUR per persona reinsediata in conformità di un programma mirato di reinsediamento. |
Or. en
Motivazione
Anche se dovrebbe esservi qualche incentivo per gli Stati membri a partecipare al quadro di reinsediamento dell'Unione, è opportuno non scoraggiare gli sforzi nazionali in materia di reinsediamento. Con questo emendamento il relatore mira a raggiungere un equilibrio tra questi due obiettivi.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Entro 31 dicembre 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri. | 1. Entro [un anno dall'entrata in vigore], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri. |
Or. en
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] le informazioni necessarie per elaborare tale relazione ai fini del paragrafo 1, oltre alle informazioni trasmesse all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] sul numero di cittadini di paesi terzi e apolidi effettivamente reinsediati su base settimanale come previsto dall'articolo 22, paragrafo 3, del [regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento Dublino)]. | 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] le informazioni necessarie per elaborare tale relazione ai fini del paragrafo 1, oltre alle informazioni trasmesse all'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] sul numero di cittadini di paesi terzi e apolidi effettivamente reinsediati come previsto dall'articolo 22, paragrafo 3, del [regolamento (UE) n. XXX/XXX (regolamento Dublino)]. |
Or. en
MOTIVAZIONE
Ogni giorno 34 000 uomini, donne e bambini sono costretti ad abbandonare la propria casa per via di conflitti, persecuzioni, violenze e violazioni dei diritti umani. Tale dato ha continuato ad aumentare anno dopo anno, fino ad arrivare a un totale di oltre 65 milioni di persone che fuggono per mettersi in salvo, con un rapporto di due sfollati interni per ogni rifugiato. Solo nel 2015, si stima che gli sfollati siano stati 12,4 milioni. Alla luce del costante aumento del numero di conflitti e violenze incessanti, occorre trovare con urgenza soluzioni più efficaci e permanenti a livello globale.
La convenzione di Ginevra: uno strumento di diritto internazionale all'indomani della Seconda guerra mondiale
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, molti paesi hanno preso coscienza della necessità di promuovere e creare nuovi strumenti di diritto internazionale. Uno degli obiettivi perseguiti consisteva nel creare uno strumento in grado di garantire accoglienza alle persone bisognose di protezione. Con la convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati (la Convenzione), del 28 luglio 1951, la comunità internazionale ha stabilito norme vincolanti di diritto internazionale umanitario che definiscono chi può essere considerato rifugiato e in quali circostanze, nonché le modalità per assistere tali persone. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno sottoscritto la Convenzione. Anche se l'Unione europea non figura in quanto tale tra i firmatari della Convenzione, l'articolo 63, paragrafo 1, CE, dispone espressamente che la politica comune in materia di asilo deve essere adottata a norma della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967.
L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) è stato istituito nel 1950, all'indomani della Seconda guerra mondiale, con l'obiettivo di aiutare milioni di persone che avevano dovuto abbandonare la propria abitazione o che l'avevano persa. L'UNHCR funge da "guardiano" della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 e ricopre un ruolo fondamentale a livello mondiale nel fornire sostegno ai paesi che ospitano rifugiati e nell'assistere gli Stati a elaborare risposte politiche. Per consentire all'Unione europea di rafforzare le sue attività in materia di protezione e reinsediamento dei rifugiati, è essenziale basarsi sul lavoro dell'UNHCR.
Reinsediamento: una via sicura e legale per accedere alla protezione internazionale
Il sistema europeo comune di asilo, attualmente oggetto di revisione, contempla diversi aspetti, quali una maggiore condivisione delle responsabilità con riguardo all'accoglienza dei rifugiati, le condizioni di accoglienza, le procedure comuni e i requisiti di ammissibilità. Permangono tuttavia alcune lacune per quanto concerne la necessità di garantire arrivi sicuri e legali nell'UE.
Nel corso degli anni, il Parlamento europeo ha più volte esortato nelle sue risoluzioni ad aumentare e a rendere più efficaci le rotte sicure e legali verso l'UE, analogamente a quanto chiesto dalla Commissione europea, dal commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, dall'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti, dall'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e da molti altri attori della società civile. L'invito a garantire vie sicure e legali, ivi compreso il reinsediamento, è stato inoltre ribadito in occasione di un vertice delle Nazioni Unite sui rifugiati e i migranti e durante il vertice sui rifugiati convocato dal Presidente Obama nel settembre 2016.
Benché il reinsediamento presenti delle analogie con la via della migrazione, si tratta di due percorsi distinti. Pertanto, occorre riconoscere che il reinsediamento è complementare, e non una soluzione sostitutiva, ad altre vie legali per accedere alla protezione internazionale, quali i visti umanitari, il ricongiungimento familiare allargato e i programmi di ammissione umanitaria.
L'UNHCR è incaricato ai sensi del suo statuto e delle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di considerare il reinsediamento fra le tre possibili soluzioni durature. Seconda la definizione ufficiale di "reinsediamento", quale riportata nel Manuale sul reinsediamento dell'UNHCR, il reinsediamento implica la selezione e il trasferimento di rifugiati dallo Stato in cui hanno presentato domanda di protezione a uno Stato terzo che ha accettato di dare loro accoglienza come rifugiati con status di residenti permanenti. Lo status conferito garantisce protezione dai respingimenti e consente ai rifugiati reinsediati e alla loro famiglia o persone dipendenti di avere accesso a diritti simili a quelli di cui godono i cittadini di quello Stato. Il reinsediamento prevede inoltre la possibilità di diventare cittadino naturalizzato del paese di reinsediamento a determinate condizioni.
Il reinsediamento è stato concepito per fornire protezione e una soluzione duratura ai rifugiati. Alla luce di ciò, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Organizzazione internazionale per la migrazione, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli, il Comitato internazionale di soccorso, la Caritas, la Croce rossa, Amnesty International e molte altre parti interessate ritengono che creare un legame tra il reinsediamento e la cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione non rappresenti una soluzione duratura. Tale approccio si discosta dall'idea del reinsediamento come strumento a tutela dei rifugiati più vulnerabili. Il reinsediamento deve continuare a basarsi sulle esigenze dei rifugiati più vulnerabili. Occorre notare che il reinsediamento è già considerato dall'UNHCR come l'ultima alternativa, il che significa che la possibilità di ricorrere al reinsediamento è valutata solo dopo aver esaminato le altre possibili soluzioni. Pertanto, la determinazione di priorità geografiche sulla base della cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e il ricorso al reinsediamento per conseguire obiettivi di politica estera pregiudicherebbero di fatto l'aspetto umanitario della protezione internazionale, che si basa sulle esigenze dei rifugiati. Analogamente, è essenziale che il quadro dell'Unione sia allineato a quello dell'UNHCR per quanto concerne i criteri di ammissibilità impiegati nell'ambito dei programmi di reinsediamento.
Un quadro dell'Unione che integri le strutture internazionali per il reinsediamento
Al fine di garantire che il quadro dell'UE rinvigorisca gli sforzi globali in materia di reinsediamento e sia conforme al diritto internazionale, il reinsediamento deve fondarsi sulla protezione delle persone interessate. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe basarsi sulle esigenze umanitarie, contribuire a soddisfare le esigenze di reinsediamento a livello mondiale e alleviare le situazioni in cui la condizione di rifugiato si protrae. Per tale motivo, detto quadro deve essere allineato alle strutture internazionali esistenti in materia di reinsediamento al fine di integrare gli sforzi in atto, incrementare la partecipazione degli Stati membri dell'UE al reinsediamento e, soprattutto, essere pienamente operativo sul campo. Ciò sarà garantito nei seguenti modi:
o si ribadisce il ruolo dell'UNHCR quale istituzione principale per il rinvio dei casi di reinsediamento agli Stati membri (articolo 10). Ciò non significa che gli Stati membri o altre organizzazioni pertinenti non possano chiedere rinvii; il testo descrive semplicemente l'attuale funzionamento pratico del reinsediamento, ma mette a punto meccanismi di tutela ed evita doppioni procedurali o strutturali;
o le priorità geografiche (articoli 4 e 7) dovrebbero basarsi sul documento dal titolo "Global Projected Resettlement Needs" (proiezione annuale delle esigenze globali di reinsediamento), pubblicato annualmente dall'UNHCR. Tale documento include una valutazione molto esaustiva delle aree del mondo in cui le necessità di reinsediamento risultano più impellenti; il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe chiaramente basarsi su tale valutazione;
o il ruolo del comitato ad alto livello per il reinsediamento dovrebbe essere maggiormente allineato alle strutture esistenti. A seguito delle consultazioni annuali tripartite sul reinsediamento, il comitato ad alto livello per il reinsediamento si riunisce per tracciare le principali componenti del programma di reinsediamento e di altri programmi di reinsediamento. La composizione del comitato ad alto livello per il reinsediamento è stata ampliata in modo da garantire un maggiore livello di trasparenza e qualità.
Un quadro dell'Unione che aumenti le cifre
L'Europa produce il 23,8 % del PIL mondiale (dati OCSE, 2014), ma gli Stati membri dell'UE ospitano solo l'8 % circa dei rifugiati di tutto il mondo. Tale situazione crea un onere sproporzionato per i paesi in via di sviluppo, che ospitano la maggior parte dei rifugiati. Nel 2015, 22 paesi europei hanno reinsediato 13 400 persone (9 629 rifugiati in 17 Stati membri), contribuendo ad assorbire in media circa il 10 % dei reinsediamenti a livello mondiale. Nello stesso anno, invece, gli Stati Uniti hanno reinsediato 69 933 rifugiati.
Gli Stati membri dell'UE si sono mostrati riluttanti a creare vie adeguatamente sicure e legali per accedere alla regione. Non avendo altre opzioni, le persone in movimento si trovano costrette a rivolgersi ai trafficanti e ad avventurarsi in pericolose traversate irregolari. Per diminuire la necessità di ricorrere a tali spostamenti e ridurre il numero di morti nonché la dipendenza dalle reti di trafficanti, occorre garantire un numero di posti significativo e realistico. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe mirare a reinsediare almeno il 25 % della proiezione annuale delle esigenze globali di reinsediamento, vale a dire circa 250 000 persone per quanto riguarda il 2017.
Un quadro dell'Unione che fornisca sostegno ai programmi nazionali
Gli Stati membri dell'UE che dispongono di programmi di reinsediamento operativi ed efficaci dovrebbero essere incoraggiati a procedere in tale direzione, ad ampliare le loro attività, a condividere le proprie esperienze e a mettere in comune le risorse a loro disposizione. Gli Stati membri che invece stanno avviando i primi programmi di reinsediamento dovrebbero ricevere il sostegno necessario per rendere la loro prima esperienza gratificante e positiva. Gli Stati membri con poca o nessuna esperienza in materia di reinsediamento dovrebbero affidarsi a una struttura consolidata che li aiuti a compiere i primi passi, ad esempio procedendo allo scambio delle migliori pratiche con altri Stati membri e ricevendo assistenza operativa e tecnica, ivi compreso da parte dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]. Se da un lato il quadro dell'Unione per il reinsediamento applica procedure, criteri di ammissibilità o motivi di esclusione comuni anche ai programmi nazionali, dall'altro si corre il rischio di scoraggiare gli sforzi nazionali in materia di reinsediamento.
Nel contempo, è evidente che occorre incentivare gli Stati membri a partecipare al quadro dell'Unione per il reinsediamento. Per trovare un equilibrio tra questi due obiettivi, si suggerisce di consentire agli Stati membri di trattenere l'importo di 6 000 EUR per persona reinsediata erogato dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione, nonché l'importo maggiorato di 10 000 EUR per persona reinsediata qualora gli Stati membri procedano al reinsediamento nell'ambito del quadro dell'Unione.
Un quadro dell'UE che offra una soluzione duratura
Alla base del reinsediamento quale soluzione duratura vi è l'aspettativa che gli Stati di accoglienza conferiscano alle persone reinsediate una residenza permanente. Un periodo di residenza di uno o tre anni non può essere considerato una soluzione duratura. Pertanto, è essenziale che gli Stati membri possano rilasciare permessi di soggiorno a condizioni più favorevoli di quelle previste dal [regolamento qualifiche]. A tale proposito, si suggerisce di far sì che gli Stati membri possano rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dall'articolo 13 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva 2011/51/UE [direttiva sui soggiornanti di lungo periodo].
A Common European Asylum System must have several safe and legal pathways
Our common asylum system cannot continue to exclusively focus on making it as hard as possible for people fleeing to reach the territory of the European Union. Safe and legal pathways, together with good reception and integration structures, is absolutely vital for a functioning European asylum system. The right to asylum and international law must be respected. It is not a choice that Member States can opt-out of. A robust Union Resettlement Framework that ensures added quality and quantity to already existing European resettlement efforts is one fundamental part of such a system – but must be coupled with other legal pathways as well. The European Union must step up our common efforts and prove that our continent and our Union can take our fair share of the global responsibility.