Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
9.6.2017
***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)
( COM(2017)0010 – C8‑0009/2017 – 2017/0003(COD) )
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Marju Lauristin
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)
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Emendamenti a un progetto di atto |
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato
Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
MOTIVAZIONE 87
ALLEGATO: LIST OF ENTITIES FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT 93
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)
( COM(2017)0010 – C8‑0009/2017 – 2017/0003(COD) )
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2017)0010 ),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 16 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0009/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i contributi presentati dalla camera dei deputati ceca, dal senato ceco, dal parlamento spagnolo, dal senato olandese e dal parlamento portoghese riguardo al progetto di atto legislativo,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica ( A8‑0000/2017 ),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1) L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") tutela il diritto fondamentale di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Il rispetto della riservatezza delle comunicazioni rappresenta una dimensione essenziale di tale diritto. La riservatezza delle comunicazioni elettroniche garantisce che le informazioni scambiate fra le parti e gli elementi esterni di tale comunicazione, compresi il momento, l'origine dell'invio e il destinatario, non siano rivelate a nessun'altra parte che non sia coinvolta nella comunicazione. Il principio di riservatezza dovrebbe applicarsi agli attuali e ai futuri mezzi di comunicazione, ivi compresi le chiamate, l'accesso a internet, le applicazioni di messaggistica istantanea, la posta elettronica, le chiamate telefoniche via internet e la messaggistica personale attraverso le piattaforme sociali. | 1) L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") tutela il diritto fondamentale di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Il rispetto della riservatezza delle comunicazioni rappresenta una dimensione essenziale di tale diritto. La riservatezza delle comunicazioni elettroniche garantisce che le informazioni scambiate fra le parti e gli elementi esterni di tale comunicazione, compresi il momento, l'origine dell'invio e il destinatario, non siano rivelate a nessun'altra parte che non sia coinvolta nella comunicazione. Il principio di riservatezza dovrebbe applicarsi agli attuali e ai futuri mezzi di comunicazione, ivi compresi le chiamate, l'accesso a internet, le applicazioni di messaggistica istantanea, la posta elettronica, le chiamate telefoniche via internet e la messaggistica attraverso le piattaforme sociali. |
Or. en
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2) Il contenuto delle comunicazioni elettroniche può rivelare informazioni altamente sensibili in merito alle persone fisiche coinvolte nella comunicazione, dalle esperienze personali e le emozioni alle condizioni mediche, le preferenze sessuali e le opinioni politiche, la divulgazione delle quali potrebbe tradursi in un danno personale e sociale, in una perdita economica o nell'imbarazzo. Analogamente, i metadati derivati dalle comunicazioni elettroniche possono anch'essi rivelare informazioni estremamente sensibili e personali. Tali metadati includono i numeri chiamati, i siti web visitati, la geolocalizzazione, l'ora, la data e la durata di una chiamata effettuata, ecc., consentendo di trarre conclusioni precise relativamente alla vita privata delle persone coinvolte nella comunicazione elettronica, come le loro relazioni sociali, le loro abitudini e attività quotidiane, i loro interessi, gusti, ecc. | 2) Le comunicazioni elettroniche possono rivelare informazioni altamente sensibili in merito alle persone fisiche coinvolte nella comunicazione, dalle esperienze personali e le emozioni alle condizioni mediche, le preferenze sessuali e le opinioni politiche, la divulgazione delle quali potrebbe tradursi in un danno personale e sociale, in una perdita economica o nell'imbarazzo. I metadati derivati dalle comunicazioni elettroniche possono anch'essi rivelare informazioni estremamente sensibili e personali. Tali metadati includono i numeri chiamati, i siti web visitati, la geolocalizzazione, l'ora, la data e la durata di una chiamata effettuata, ecc., consentendo di trarre conclusioni precise relativamente alla vita privata delle persone coinvolte nella comunicazione elettronica, come le loro relazioni sociali, le loro abitudini e attività quotidiane, i loro interessi, gusti, ecc. La tutela della riservatezza delle comunicazioni costituisce altresì una condizione fondamentale per il rispetto di altri diritti e libertà fondamentali connessi, come la tutela della libertà di pensiero, di coscienza e religione nonché della libertà di espressione e informazione. |
Or. en
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta e dell'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Il regolamento (UE) 2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. I dati delle comunicazioni elettroniche possono includere i dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. | 4) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta e dell'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Il regolamento (UE) 2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. I dati delle comunicazioni elettroniche sono, in genere, dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. |
Or. en
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5) Le disposizioni del presente regolamento precisano e integrano le norme generali sulla protezione dei dati personali stabilite dal regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda i dati afferenti alle comunicazioni elettroniche aventi carattere di dati personali. Il presente regolamento non abbassa pertanto il livello di tutela delle persone fisiche previsto dal regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche dovrebbe essere consentito solo in conformità al presente regolamento. | 5) Le disposizioni del presente regolamento precisano e integrano le norme generali sulla protezione dei dati personali stabilite dal regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda i dati afferenti alle comunicazioni elettroniche aventi carattere di dati personali. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto abbassare il livello di tutela delle persone fisiche previsto dal regolamento (UE) 2016/679. Al contrario, il suo scopo è offrire tutele aggiuntive e complementari, tenuto conto dell'esigenza di una protezione aggiuntiva riguardo alla riservatezza delle comunicazioni. Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche dovrebbe essere consentito solo in conformità al presente regolamento e alla base giuridica da esso specificamente prevista. |
Or. en
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione | Emendamento |
6) Se da un lato i principi e le disposizioni principali della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22 restano generalmente validi, dall'altro tuttavia la direttiva non è stata interamente al passo con l'evoluzione della realtà tecnologica e di mercato, il che si è tradotto in una tutela incoerente o non abbastanza efficace della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni elettroniche. Tali sviluppi comprendono l'entrata sul mercato dei servizi di comunicazione elettronica che dal punto di vista del consumatore sono in grado di sostituire i servizi tradizionali ma che non sono soggetti al medesimo insieme di norme. Un ulteriore sviluppo riguarda le nuove tecniche che consentono di tracciare il comportamento in linea degli utenti finali, questione non disciplinata dalla direttiva 2002/58/CE. La direttiva 2002/58/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dal presente regolamento. | 6) Se da un lato i principi e le disposizioni principali della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22 restano generalmente validi, dall'altro tuttavia la direttiva non è stata interamente al passo con l'evoluzione della realtà tecnologica e di mercato, il che si è tradotto in una tutela incoerente o non abbastanza efficace della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni elettroniche. Tali sviluppi comprendono l'entrata sul mercato dei servizi di comunicazione elettronica che dal punto di vista del consumatore sono in grado di sostituire i servizi tradizionali ma che non sono soggetti al medesimo insieme di norme. Un ulteriore sviluppo riguarda le nuove tecniche che consentono di tracciare il comportamento in linea degli utenti. La direttiva 2002/58/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dal presente regolamento. |
__________________ | __________________ |
22 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). | 22 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). |
Or. en
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione | Emendamento |
7) Entro i limiti consentiti dal presente regolamento, agli Stati membri dovrebbe essere consentito mantenere o introdurre disposizioni nazionali per precisare ulteriormente e chiarire l'applicazione delle norme del presente regolamento al fine di garantire un'applicazione effettiva nonché l'interpretazione di tali norme. Pertanto il margine di discrezionalità degli Stati membri dovrebbe mantenere un equilibrio fra la tutela della vita privata e dei dati personali e la libera circolazione dei dati delle comunicazioni elettroniche. | soppresso |
Or. en
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione | Emendamento |
8) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, ai fornitori di elenchi pubblici e ai fornitori di programmi che consentono le comunicazioni elettroniche, compresi il recupero e la presentazione delle informazioni in rete. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi alle persone fisiche e giuridiche che fruiscono di servizi di comunicazioni elettroniche per inviare comunicazioni commerciali a fini di commercializzazione diretta o per raccogliere informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali o conservate nelle stesse. | 8) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, ai fornitori di elenchi pubblici e ai fornitori di programmi che consentono le comunicazioni elettroniche, compresi il recupero e la presentazione delle informazioni in rete. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi alle persone fisiche e giuridiche che fruiscono di servizi di comunicazioni elettroniche per inviare comunicazioni commerciali a fini di commercializzazione diretta o per raccogliere informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali oppure sottoposte a trattamento o conservate nelle stesse. |
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento chiarisce l'ambito di applicazione del regolamento e tiene in considerazione le raccomandazioni del GEPD, del gruppo di lavoro "Articolo 29", di studiosi e di varie parti interessate.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione | Emendamento |
9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai dati delle comunicazioni elettroniche elaborati in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga nell'Unione o no. Inoltre, al fine di non privare gli utenti finali di una tutela efficace, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai dati delle comunicazioni elettroniche elaborati in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica erogati al di fuori dell'Unione a utenti finali ubicati nell'Unione. | 9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai dati delle comunicazioni elettroniche elaborati in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga nell'Unione o no. Inoltre, al fine di non privare gli utenti finali di una tutela efficace, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai dati delle comunicazioni elettroniche elaborati in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica erogati al di fuori dell'Unione a utenti finali ubicati nell'Unione. Ciò dovrebbe valere indipendentemente dal fatto che le comunicazioni elettroniche siano collegate o meno a un pagamento. |
Or. en
Motivazione
Allineamento con il regolamento generale sulla protezione dei dati.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
11) I servizi fruiti a fini di comunicazione e i pertinenti mezzi tecnici di erogazione hanno avuto un'importante evoluzione. Gli utenti finali sostituiscono sempre più la telefonia tradizionale, i messaggi di testo (SMS) e i servizi di trasmissione di posta elettronica con servizi in linea equivalenti, quali il voice-over-IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web. Al fine di garantire una protezione efficace ed equa degli utenti finali quando fruiscono di servizi equivalenti sotto il profilo funzionale, il presente regolamento si avvale della definizione di servizi di comunicazione elettronica stabilita nella [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche24]. Tale definizione comprende non solo i servizi di accesso a internet e i servizi che consistono interamente o parzialmente nella trasmissione di segnali ma anche i servizi di comunicazione interpersonale che possono anche essere basati sul numero, quali per es. il voice-over-IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web. La tutela della riservatezza delle comunicazioni è fondamentale anche per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale accessori di altri servizi; pertanto dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento tali tipi di servizi aventi anche una funzionalità di comunicazione. | 11) I servizi fruiti a fini di comunicazione e i pertinenti mezzi tecnici di erogazione hanno avuto un'importante evoluzione. Gli utenti finali sostituiscono sempre più la telefonia tradizionale, i messaggi di testo (SMS) e i servizi di trasmissione di posta elettronica con servizi in linea equivalenti, quali il voice-over-IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web. Il presente regolamento intende garantire una protezione efficace ed equa degli utenti finali quando fruiscono di servizi equivalenti sotto il profilo funzionale, al fine di assicurare la tutela della riservatezza indipendentemente dal mezzo tecnologico scelto. I servizi di comunicazione elettronica comprendono non solo i servizi di accesso a internet e i servizi che consistono interamente o parzialmente nella trasmissione di segnali ma anche i servizi di comunicazione interpersonale che possono anche essere basati sul numero, quali per es. il voice-over-IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web. La tutela della riservatezza delle comunicazioni è fondamentale anche per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale accessori di altri servizi; pertanto dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento tali tipi di servizi aventi anche una funzionalità di comunicazione. |
__________________ | __________________ |
24 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (COM/2016/0590 final – 2016/0288 (COD) ). | 24 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (COM/2016/0590 final – 2016/0288 (COD) ). |
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento chiarisce l'ambito di applicazione del regolamento, al fine di garantire lo stesso grado di tutela indipendentemente dai mezzi tecnologici utilizzati per le comunicazioni, dato che il regolamento dovrebbe essere neutro sul piano tecnologico.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione | Emendamento |
12) I dispositivi e le macchine connessi comunicano sempre più fra loro per mezzo di reti di comunicazione elettroniche (internet delle cose). La trasmissione di comunicazioni da macchina a macchina prevede la trasmissione di segnali attraverso una rete e quindi costituisce un servizio di comunicazione elettronica. Al fine di garantire la piena tutela della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni, nonché promuovere un internet delle cose affidabile e sicuro nel mercato unico digitale, è necessario chiarire che il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasmissione di comunicazioni da macchina a macchina. Pertanto il principio di riservatezza sancito dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla trasmissione di comunicazioni da macchina a macchina. Si potrebbero altresì adottare salvaguardie specifiche nell'ambito della legislazione settoriale, quale per esempio la direttiva 2014/53/UE. | 12) I dispositivi e le macchine connessi comunicano sempre più fra loro per mezzo di reti di comunicazione elettroniche (internet delle cose). La trasmissione di comunicazioni da macchina a macchina prevede la trasmissione di segnali attraverso una rete e quindi costituisce un servizio di comunicazione elettronica. Al fine di garantire la piena tutela della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni, nonché promuovere un internet delle cose affidabile e sicuro nel mercato unico digitale, è necessario chiarire che il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle comunicazioni da macchina a macchina, ogni qualvolta riguardino gli utenti. Pertanto il principio di riservatezza sancito dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla trasmissione di comunicazioni da macchina a macchina. Si potrebbero altresì adottare salvaguardie specifiche nell'ambito della legislazione settoriale, quale per esempio la direttiva 2014/53/UE. |
Or. en
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione | Emendamento |
13) Lo sviluppo di tecnologie senza filo veloci ed efficienti ha promosso una maggior disponibilità di accessi pubblici alla rete grazie alle reti senza fili accessibili in spazi pubblici e semi-privati, come gli "hotspot" ubicati in diversi luoghi nelle città, nei grandi magazzini, nei centri commerciali e negli ospedali. Nella misura in cui tali reti di comunicazione sono accessibili a un gruppo indefinito di utenti finali, dovrebbe essere tutelata la riservatezza delle comunicazioni trasmesse attraverso tali reti. Il fatto che i servizi di comunicazione elettronica senza fili possano essere accessori di altri servizi non dovrebbe ostacolare la garanzia della tutela della riservatezza dei dati delle comunicazioni e dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai dati delle comunicazioni elettroniche che si avvalgono dei servizi di comunicazione elettronica e delle reti di comunicazione pubbliche. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia applicarsi a gruppi chiusi di utenti finali, quali le reti aziendali, il cui accesso è limitato ai membri dell'impresa. | 13) Lo sviluppo di tecnologie senza filo veloci ed efficienti ha promosso una maggior disponibilità di accessi pubblici alla rete grazie alle reti senza fili accessibili in spazi pubblici e semi-privati, come i punti di accesso Wi-Fi ubicati in diversi luoghi nelle città, ad esempio nei grandi magazzini, nei centri commerciali e negli ospedali, nonché negli aeroporti, negli hotel e nei ristoranti. Tali punti di accesso Wi-Fi potrebbero richiedere un login o l'inserimento di una password e potrebbero essere messi a disposizione anche dalle pubbliche amministrazioni. Nella misura in cui tali reti di comunicazione sono accessibili agli utenti, dovrebbe essere tutelata la riservatezza delle comunicazioni trasmesse attraverso tali reti. Il fatto che i servizi di comunicazione elettronica senza fili possano essere accessori di altri servizi non dovrebbe ostacolare la garanzia della tutela della riservatezza dei dati delle comunicazioni e dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai dati delle comunicazioni elettroniche che si avvalgono dei servizi di comunicazione elettronica e delle reti di comunicazione pubbliche. Il regolamento, inoltre, dovrebbe applicarsi ai profili chiusi sulle piattaforme sociali e ai gruppi che l'utente ha limitato o definito come privati. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia applicarsi a gruppi chiusi di utenti finali, quali le reti Intranet aziendali, il cui accesso è limitato ai membri di un'organizzazione. |
Or. en
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione | Emendamento |
14) I dati delle comunicazioni elettroniche dovrebbero essere definiti in modo sufficientemente ampio e tecnologicamente neutro da ricomprendere tutte le informazioni relative al contenuto trasmesso o scambiato (contenuto delle comunicazioni elettroniche) nonché le informazioni relative a un utente finale di servizi di comunicazione elettronica trattati al fine di trasmettere, distribuire o consentire lo scambio di contenuto delle comunicazioni elettroniche, compresi i dati atti a tracciare e identificare la fonte e la destinazione di una comunicazione, l'ubicazione geografica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione. Che i segnali siano trasmessi via filo, onde radio, mezzi ottici o elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti cablate, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compreso internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici, i dati relativi a tali segnali dovrebbero essere considerati metadati di comunicazioni elettroniche e quindi soggetti alle disposizioni del presente regolamento. I metadati delle comunicazioni elettroniche possono includere informazioni che costituiscono parte dell'abbonamento al servizio nel momento in cui tali informazioni sono elaborate ai fini di trasmissione, distribuzione o scambio di contenuto di comunicazioni elettroniche. | 14) I dati delle comunicazioni elettroniche dovrebbero essere definiti in modo sufficientemente ampio e tecnologicamente neutro da ricomprendere tutte le informazioni relative al contenuto trasmesso o scambiato (contenuto delle comunicazioni elettroniche) nonché le informazioni relative a un utente finale di servizi di comunicazione elettronica trattati al fine di trasmettere, distribuire o consentire lo scambio di contenuto delle comunicazioni elettroniche, compresi i dati atti a tracciare e identificare la fonte e la destinazione di una comunicazione, l'ubicazione geografica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione. Dovrebbero includere, inoltre, i dati specifici relativi all'ubicazione, come ad esempio la posizione dell'apparecchiatura terminale da cui o a cui è stata effettuata una telefonata o una connessione a Internet oppure dei punti di accesso Wi-Fi a cui un dispositivo è connesso, nonché i dati necessari a identificare l'apparecchiatura terminale degli utenti. Che i segnali siano trasmessi via filo, onde radio, mezzi ottici o elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti cablate, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compreso internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici, i dati relativi a tali segnali dovrebbero essere considerati metadati di comunicazioni elettroniche e quindi soggetti alle disposizioni del presente regolamento. I metadati delle comunicazioni elettroniche possono includere informazioni che costituiscono parte dell'abbonamento al servizio nel momento in cui tali informazioni sono elaborate ai fini di trasmissione, distribuzione o scambio di contenuto di comunicazioni elettroniche. |
Or. en
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione | Emendamento |
15) I dati delle comunicazioni elettroniche dovrebbero essere trattati in modo riservato. Questo significa che, senza il consenso di tutte le parti coinvolte, dovrebbe essere proibita qualsiasi interferenza con la trasmissione dei dati delle comunicazioni elettroniche, sia direttamente con intervento umano o attraverso l'elaborazione automatizzata con macchine. Il divieto di intercettazione dei dati delle comunicazioni dovrebbe applicarsi durante la loro trasmissione, ossia fino alla ricezione del contenuto della comunicazione elettronica da parte del destinatario previsto. L'intercettazione dei dati delle comunicazioni elettroniche potrebbe avvenire, per esempio, quando una parte diversa dalle parti coinvolte nella comunicazione ascolta le chiamate, effettua la scansione o conserva il contenuto delle comunicazioni elettroniche o i metadati associati a fini diversi dallo scambio di comunicazioni. L'intercettazione avviene altresì quando terzi monitorano i siti web visitati, la tempistica delle visite, l'interazione con altri, ecc. senza il consenso dell'utente finale interessato. Mano a mano che la tecnologia evolve, aumentano anche le modalità tecniche di effettuare l'intercettazione. Queste modalità spaziano dall'installazione di attrezzature che raccolgono i dati da un'apparecchiatura terminale in zone mirate, quali i cosiddetti numeri IMSI (International Mobile Subscriber Identity) a programmi e tecniche che, per esempio, monitorano surrettiziamente le abitudini di navigazione al fine di creare profili di utenti finali. Fra gli altri esempi di intercettazione si annoverano la cattura dei dati del carico o i dati del contenuto da reti senza filo non cifrate, comprese le abitudini di navigazione, senza il consenso degli utenti finali. | 15) Le comunicazioni elettroniche dovrebbero essere trattate in modo riservato. Questo significa che, senza il consenso di tutte le parti coinvolte, dovrebbe essere proibita qualsiasi interferenza con la trasmissione delle comunicazioni elettroniche, sia direttamente con intervento umano o attraverso l'elaborazione automatizzata con macchine. Laddove il trattamento sia consentito ai sensi di eventuali eccezioni ai divieti di cui al presente regolamento, l'eventuale altro trattamento sulla base dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe essere considerato vietato, compreso il trattamento per uno scopo diverso sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento. Ciò non osta alla richiesta del consenso ulteriore per nuove operazioni di trattamento. Il divieto di intercettazione delle comunicazioni dovrebbe applicarsi anche durante la loro trasmissione, ossia fino alla ricezione del contenuto della comunicazione elettronica da parte del destinatario previsto e a qualsiasi file temporaneo nella rete dopo la ricezione. L'intercettazione delle comunicazioni elettroniche potrebbe avvenire, per esempio, quando una parte diversa dalle parti coinvolte nella comunicazione ascolta le chiamate, effettua la scansione o conserva il contenuto delle comunicazioni elettroniche o i metadati associati a fini diversi dallo scambio di comunicazioni. L'intercettazione avviene altresì quando altre parti monitorano i siti web visitati, la tempistica delle visite, l'interazione con altri, ecc. senza il consenso dell'utente interessato. Mano a mano che la tecnologia evolve, aumentano anche le modalità tecniche di effettuare l'intercettazione. Queste modalità spaziano dall'installazione di attrezzature che raccolgono i dati da un'apparecchiatura terminale in zone mirate, quali i cosiddetti numeri IMSI (International Mobile Subscriber Identity) a programmi e tecniche che, per esempio, monitorano surrettiziamente le abitudini di navigazione al fine di creare profili di utenti. Fra gli altri esempi di intercettazione si annoverano la cattura dei dati del carico o i dati del contenuto da reti senza filo non cifrate nonché l'analisi dei dati dei clienti relativi al traffico, comprese le abitudini di navigazione, senza il consenso degli utenti. |
Or. en
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione | Emendamento |
16) Il divieto di memorizzare comunicazioni non è inteso a vietare eventuali memorizzazioni automatiche, intermedie e temporanee di tali informazioni fintanto che ciò viene fatto unicamente a scopo di trasmissione nella rete di comunicazione elettronica. Non dovrebbe proibire neppure il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche atto a garantire la sicurezza e la continuità dei servizi di comunicazione elettronica, fra cui il controllo delle minacce alla sicurezza come la presenza di software maligni o il trattamento dei metadati per garantire i requisiti necessari di qualità del servizio, quali la latenza, il jitter, ecc. | 16) Il divieto di memorizzare comunicazioni non è inteso a vietare eventuali memorizzazioni automatiche, intermedie e temporanee di tali informazioni fintanto che ciò viene fatto unicamente a scopo di trasmissione. Non dovrebbe proibire neppure il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche atto a garantire la sicurezza e la continuità dei servizi di comunicazione elettronica, fra cui il controllo delle minacce alla sicurezza come la presenza di software maligni, di spam o di attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) o il trattamento dei metadati per garantire i requisiti necessari di qualità del servizio, quali la latenza, il jitter, ecc. |
Or. en
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 16 bis) Dovrebbe essere possibile obbligare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica a garantire una determinata qualità del servizio assicurando, ad esempio, che il servizio non si degradi o che il traffico non sia indebitamente rallentato. A tale proposito, potrebbe essere necessario, in determinate circostanze limitate, analizzare i metadati in tempo reale e rispondere alle fluttuazioni del traffico. Taluni metadati delle comunicazioni elettroniche sono necessari per consentire ai fornitori di fatturare correttamente agli utenti finali i servizi fruiti e per permettere agli utenti finali di verificare che i costi sostenuti corrispondono al loro consumo effettivo. Il trattamento e la conservazione di tali dati ai suddetti scopi dovrebbero pertanto essere consentiti senza che occorra il consenso dell'utente finale interessato. Tale trattamento include la possibile elaborazione ai fini dell'assistenza clienti. I metadati, inoltre, potrebbero essere trattati per individuare un uso fraudolento o abusivo ai sensi della direttiva (UE) 2013/0309. Laddove un tipo di trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, in particolare se ciò avviene per mezzo delle nuove tecnologie e tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e dei fini del trattamento, è suscettibile di comportare un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ed eventualmente consultare l'autorità di controllo, prima del trattamento, a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679. Le parti coinvolte nel trattamento dei dati relativi all'ubicazione e di altri metadati, inoltre, dovrebbero rendere pubblici i metodi di anonimizzazione e di ulteriore aggregazione utilizzati, senza che ciò osti agli obblighi di segretezza tutelati dalla legge. Il metodo di anonimizzazione dovrebbe evitare a livello tecnico, una volta raggiunti gli scopi previsti del trattamento, che tutte le parti individuino un utente all'interno di un insieme di dati o che colleghino i nuovi dati raccolti dal dispositivo dell'utente all'insieme di dati esistente. |
Or. en
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione | Emendamento |
17) Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche può essere utile per le imprese, i consumatori e la società nel suo complesso. Rispetto alla direttiva 2002/58/CE il presente regolamento amplia le possibilità per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trattare i metadati delle comunicazioni elettroniche, previo consenso degli utenti finali. Gli utenti finali attribuiscono tuttavia grande importanza alla riservatezza delle loro comunicazioni, comprese le loro attività in linea e al fatto di voler controllare l'uso dei dati afferenti alle comunicazioni elettroniche a fini diversi dalla trasmissione della comunicazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di ottenere il consenso degli utenti finali al trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, che dovrebbe includere i dati sull'ubicazione del dispositivo generati al fine di ottenere e mantenere l'accesso e la connessione al servizio. I dati relativi alla localizzazione generati diversi da quelli connessi all'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica non dovrebbero essere considerati metadati. Fra gli esempi di usi commerciali dei metadati delle comunicazioni elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica si può annoverare la fornitura di mappe di calore; una rappresentazione grafica dei dati per mezzo di colori che indicano la presenza di persone. Per mostrare i movimenti del traffico in alcune direzioni durante un determinato intervallo, è necessario un identificativo per collegare la posizione delle persone nei diversi intervalli. Tale identificativo mancherebbe se si usassero dati anonimi e il movimento non potrebbe essere visualizzato. Un siffatto uso dei metadati delle comunicazioni elettroniche potrebbe per esempio avvantaggiare le autorità pubbliche e gli operatori dei trasporti pubblici per definire gli sviluppi delle nuove infrastrutture in base all'uso e alla pressione sulle strutture esistenti. Laddove un tipo di trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, in particolare se ciò avviene per mezzo delle nuove tecnologie e tenuto contro della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e dei fini del trattamento, è suscettibile di comportare un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ed eventualmente consultare l'autorità di controllo, prima del trattamento, a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679. | 17) Il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche può essere utile per le imprese, i consumatori e la società nel suo complesso. Fra gli esempi di tali usi dei metadati delle comunicazioni elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica si può annoverare la fornitura di mappe di calore; una rappresentazione grafica dei dati per mezzo di colori che indicano la presenza di persone. Per mostrare i movimenti del traffico in alcune direzioni durante un determinato intervallo, è necessario un identificativo per collegare la posizione delle persone nei diversi intervalli, a condizione che i dati siano immediatamente anonimizzati o che si utilizzino tecniche di anonimizzazione tramite le quali l'utente è mescolato ad altri. Un siffatto uso dei metadati delle comunicazioni elettroniche potrebbe per esempio avvantaggiare le autorità pubbliche e gli operatori dei trasporti pubblici per definire gli sviluppi delle nuove infrastrutture in base all'uso e alla pressione sulle strutture esistenti. |
Or. en
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 17 bis) Il presente regolamento amplia le possibilità per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trattare i metadati delle comunicazioni elettroniche, previo consenso informato degli utenti. Gli utenti attribuiscono tuttavia grande importanza alla riservatezza delle loro comunicazioni, comprese le loro attività in linea e al fatto di voler controllare l'uso dei dati afferenti alle loro comunicazioni elettroniche a fini diversi dalla trasmissione della comunicazione. Il presente regolamento dovrebbe quindi imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di ottenere il consenso degli utenti al trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, che dovrebbe includere i dati sull'ubicazione del dispositivo generati al fine di ottenere e mantenere l'accesso e la connessione al servizio. Ai fini del presente regolamento il consenso dell'utente o dell'abbonato, senza considerare se quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica, dovrebbe avere lo stesso significato del consenso della persona interessata a norma del regolamento (UE) 2016/679 ed essere soggetto alle medesime condizioni. Gli utenti finali dovrebbero avere il diritto di revocare il proprio consenso a un servizio aggiuntivo senza violare il contratto relativo al servizio di base. Il consenso al trattamento dei dati provenienti dall'utilizzo di internet o di comunicazioni vocali non dovrebbe essere valido se l'utente non dispone di una vera scelta libera o se non può rifiutare o revocare il consenso senza conseguenze negative. |
Or. en
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione | Emendamento |
18) Gli utenti finali possono acconsentire al trattamento dei loro metadati per ricevere servizi specifici quali i servizi di protezione da attività fraudolente (mediante analisi dei dati di utilizzo, della localizzazione e del conto cliente in tempo reale). Nell'economia digitale i servizi sono spesso erogati dietro corrispettivo non monetario, per esempio esponendo gli utenti finali a messaggi pubblicitari. Ai fini del presente regolamento il consenso dell'utente o dell'abbonato, senza considerare se quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica, dovrebbe avere lo stesso significato del consenso della persona interessata a norma del regolamento 2016/679. I servizi di accesso a internet a banda larga e di comunicazione vocale vanno considerati servizi essenziali per le persone affinché possano comunicare e partecipare ai vantaggi dell'economia digitale. Il consenso al trattamento dei dati provenienti dall'utilizzo di internet o delle comunicazioni vocali non sarà valido se il titolare dei dati non dispone di una vera scelta libera o se non può rifiutare o revocare il consenso senza conseguenze negative. | soppresso |
Or. en
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione | Emendamento |
19) Il contenuto delle comunicazioni elettroniche afferisce all'essenza del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni tutelato dall'articolo 7 della Carta. Eventuali interferenze con il contenuto delle comunicazioni elettroniche dovrebbero essere ammesse solo in condizioni definite molto chiaramente, per fini specifici e subordinatamente ad adeguate salvaguardie contro gli abusi. Il presente regolamento stabilisce la possibilità che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattino i dati delle comunicazioni elettroniche in transito con il consenso informato di tutti gli utenti finali interessati. A titolo di esempio, i fornitori possono offrire servizi che comportano la scansione dei messaggi di posta elettronica per rimuovere un dato materiale predeterminato. Considerata la sensibilità del contenuto delle comunicazioni, il presente regolamento parte dal presupposto che il trattamento di tali dati relativi al contenuto comporti rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Quando effettua il trattamento di tali tipi di dati, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica dovrebbe sempre consultare l'autorità di controllo prima del trattamento. Tale consultazione dovrebbe avvenire a norma dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/679. Tale presunzione non dovrebbe comprendere il trattamento dei dati relativi al contenuto utili all'erogazione di un servizio richiesto dall'utente finale se questi ha acconsentito a detto trattamento ed esso è effettuato ai fini e per la durata strettamente necessari e proporzionati per il servizio in questione. Dopo la trasmissione del contenuto delle comunicazioni elettroniche da parte dell'utente finale e il ricevimento da parte del o degli utenti finali previsti, tale contenuto può essere registrato o conservato dal o dagli utenti finali oppure da terzi, abilitati a registrare o conservare tali dati. Il trattamento di tali dati deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679. | 19) Il contenuto delle comunicazioni elettroniche afferisce all'essenza del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni tutelato dall'articolo 7 della Carta. Il presente regolamento stabilisce la possibilità che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattino i dati delle comunicazioni elettroniche a riposo o in transito con il consenso informato di tutti gli utenti interessati. A titolo di esempio, i fornitori possono offrire servizi che comportano la scansione dei messaggi di posta elettronica per rimuovere un dato materiale predeterminato. Considerata la sensibilità del contenuto delle comunicazioni, il presente regolamento parte dal presupposto che il trattamento di tali dati relativi al contenuto comporti rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Quando effettua il trattamento di tali tipi di dati, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica dovrebbe sempre consultare l'autorità di controllo prima del trattamento. Tale consultazione dovrebbe avvenire a norma dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/679. Tale presunzione non dovrebbe comprendere il trattamento dei dati relativi al contenuto utili all'erogazione di un servizio richiesto dall'utente se questi ha acconsentito a detto trattamento ed esso è effettuato ai fini e per la durata strettamente necessari e proporzionati per il servizio in questione. Dopo la trasmissione del contenuto delle comunicazioni elettroniche da parte dell'utente e il ricevimento da parte del o degli utenti previsti, tale contenuto può essere registrato o conservato dal o dagli utenti oppure da altre parti, abilitate a registrare o conservare tali dati. Il trattamento di tali dati deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679. |
Or. en
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 19 bis) Dovrebbe essere possibile effettuare il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche al fine di fornire servizi richiesti espressamente dall'utente per finalità personali o lavorative di carattere personale come la funzionalità di ricerca o indicizzazione delle parole chiave, gli assistenti virtuali, i motori di sintesi vocale del testo e i servizi di traduzione, compreso il trattamento da immagine a voce o altro trattamento automatizzato di contenuti, utilizzati come strumenti di accessibilità dalle persone con disabilità. Ciò dovrebbe essere possibile senza il consenso di tutti gli utenti, ma potrebbe avvenire solo con il consenso dell'utente che richiede il servizio. Tale consenso specifico impedisce, inoltre, al fornitore di effettuare il trattamento dei dati in questione per scopi diversi. |
Or. en
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione | Emendamento |
20) Le apparecchiature terminali degli utenti finali delle reti di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione connessa all'uso di tali apparecchiature, in particolare conservata in tali apparecchiature o da esse emessa o richiesta o trattata per consentire il collegamento a un'altra apparecchiatura e/o ad apparecchiature di rete, rientrano nella sfera privata degli utenti finali per i quali si richiede la tutela ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Considerato che tali apparecchiature contengono o trattano informazioni suscettibili di rivelare dettagli relativi alle complessità emotive, politiche, sociali di una persona, compreso il contenuto delle comunicazioni, immagini, l'ubicazione delle persone mediante l'accesso alle capacità GPS del dispositivo, gli elenchi di contatti e altre informazioni in esso già conservate, le informazioni connesse a tale apparecchiatura necessitano di una tutela rafforzata della vita privata. Inoltre, i cosiddetti programmi spia, i bachi invisibili ("web bugs"), gli identificatori occulti e altri dispositivi analoghi possono introdursi nell'apparecchiatura terminale dell'utente finale a sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni, archiviare informazioni occulte o seguire le attività dell'utente. Le informazioni relative al dispositivo dell'utente finale possono anche essere raccolte in remoto a fini di identificazione e tracciabilità, mediante il ricorso a tecniche quali le impronte digitali per accedere al dispositivo, spesso senza la consapevolezza dell'utente finale e possono seriamente compromettere la vita privata di tali utenti finali. Le tecniche che monitorano surrettiziamente le azioni degli utenti finali, per esempio tracciandone le attività in linea o l'ubicazione della loro apparecchiatura terminale o che compromettono il funzionamento di tale apparecchiatura costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti finali. Pertanto qualsiasi interferenza con l'apparecchiatura terminale dell'utente finale dovrebbe essere consentita solo con il consenso dell'utente finale e a fini specifici e trasparenti. | 20) Le apparecchiature terminali degli utenti delle reti di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione connessa all'uso di tali apparecchiature, in particolare conservata in tali apparecchiature o da esse emessa o richiesta o trattata per consentire il collegamento a un'altra apparecchiatura e/o ad apparecchiature di rete, rientrano nella sfera privata degli utenti per i quali si richiede la tutela ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Considerato che tali apparecchiature contengono o trattano dati molto sensibili suscettibili di rivelare dettagli relativi al comportamento, alle caratteristiche psicologiche, allo stato emotivo e alle preferenze politiche e sociali di una persona, compreso il contenuto delle comunicazioni, immagini, l'ubicazione delle persone mediante l'accesso alle capacità GPS del loro dispositivo, gli elenchi di contatti e altre informazioni in esso già conservate, le informazioni connesse a tale apparecchiatura necessitano di una tutela rafforzata della vita privata. Le informazioni relative al dispositivo dell'utente possono anche essere raccolte in remoto a fini di identificazione e tracciabilità, mediante il ricorso a tecniche quali le impronte digitali per accedere al dispositivo, spesso senza la consapevolezza dell'utente e possono seriamente compromettere la vita privata di tali utenti. Inoltre, i cosiddetti programmi spia, i bachi invisibili ("web bugs"), gli identificatori occulti e dispositivi analoghi indesiderati possono introdursi nell'apparecchiatura terminale dell'utente finale a sua insaputa al fine di avere accesso ad informazioni o archiviare informazioni occulte. Le tecniche che monitorano surrettiziamente le azioni degli utenti, per esempio tracciandone le attività in linea o l'ubicazione della loro apparecchiatura terminale o che compromettono il funzionamento di tale apparecchiatura costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Pertanto qualsiasi interferenza con l'apparecchiatura terminale dell'utente dovrebbe essere consentita solo con il consenso dell'utente e a fini specifici e trasparenti. Gli utenti dovrebbero ricevere, in un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, tutte le informazioni pertinenti riguardo al trattamento previsto. Tali informazioni dovrebbero essere fornite separatamente dalle condizioni del servizio. |
Or. en
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione | Emendamento |
21) Le eccezioni all'obbligo di ottenere il consenso per avvalersi delle capacità di trattamento e conservazione dell'apparecchiatura terminale o per accedere alle informazioni in essa conservate dovrebbero essere limitate alle situazioni che comportano un'intrusione nella vita privata scarsa o nulla. Nella fattispecie, il consenso non dovrebbe essere richiesto per autorizzare la conservazione tecnica o l'accesso strettamente necessario e proporzionato per l'uso legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico espressamente richiesto dall'utente finale. Vi si può includere la conservazione dei marcatori per la durata di un'unica sessione stabilita su un sito web per tenere traccia di quanto inserito dall'utente finale in moduli in linea su diverse pagine. I marcatori possono anche costituire uno strumento legittimo e utile, per esempio per misurare il traffico in un sito. L'attività di controllo di configurazione da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione per erogare il servizio conformemente alle impostazioni dell'utente finale e la semplice registrazione del fatto che il dispositivo dell'utente finale non sia abilitato a ricevere il contenuto richiesto dall'utente finale non dovrebbero configurare un accesso a detto dispositivo o un uso delle capacità di elaborazione del dispositivo. | 21) Le eccezioni all'obbligo di ottenere il consenso per avvalersi delle capacità di trattamento e conservazione dell'apparecchiatura terminale o per accedere alle informazioni in essa conservate dovrebbero essere limitate alle situazioni che comportano un'intrusione nella vita privata scarsa o nulla. Nella fattispecie, il consenso non dovrebbe essere richiesto per autorizzare la conservazione tecnica o l'accesso strettamente necessario e proporzionato per l'uso legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico espressamente richiesto dall'utente. Vi si può includere la conservazione delle informazioni (come marcatori e identificatori) per la durata di un'unica sessione stabilita su un sito web per tenere traccia di quanto inserito dall'utente in moduli in linea su diverse pagine. Le tecniche di tracciatura, se attuate con idonee tutele della riservatezza, possono anche costituire uno strumento legittimo e utile, per esempio per misurare il traffico in un sito. L'eventuale attività di controllo di configurazione da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione per erogare il servizio conformemente alle impostazioni dell'utente e la semplice registrazione che riveli il fatto che il dispositivo dell'utente non sia abilitato a ricevere il contenuto richiesto dall'utente non dovrebbero configurare un accesso illegittimo. |
Or. en
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione | Emendamento |
22) I metodi usati per fornire le informazioni e ottenere il consenso dell'utente finale dovrebbero essere il più possibile intuitivi. Considerata la diffusione dei marcatori e di altre tecniche di tracciatura, gli utenti finali ricevono sempre più richieste di consenso per conservare tali marcatori di tracciatura nelle apparecchiature terminali. Di conseguenza gli utenti finali sono subissati di richieste di consenso. L'uso di mezzi tecnici per dare il consenso, per esempio mediante impostazioni trasparenti e intuitive, può contribuire a risolvere il problema. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contemplare la possibilità di esprimere il consenso mediante le apposite impostazioni di un navigatore o di un'altra applicazione. Le scelte degli utenti finali nelle impostazioni relative alla vita privata di un navigatore o di un'altra applicazione dovrebbero essere vincolanti e applicabili nei confronti di terzi. I navigatori di rete sono un tipo di programma applicativo che consente di recuperare e presentare informazioni presenti sulla rete. Altri tipi di applicazioni, quali quelle che consentono di chiamare e scambiare messaggi o fornire indicazioni stradali, dispongono delle stesse capacità. I navigatori fungono da intermediario fra quanto avviene presso l'utente finale e il sito web. Da questa prospettiva si trovano in una posizione privilegiata per ricoprire un ruolo attivo nell'aiutare l'utente finale a controllare il flusso di informazioni da e verso l'apparecchiatura terminale. Più particolarmente, i navigatori web possono essere usati come controlli all'accesso, aiutando così gli utenti finali ad evitare che le informazioni relative alla loro apparecchiatura terminale (per es. cellulare, tablet o computer) siano consultate o conservate. | 22) I metodi usati per fornire le informazioni e ottenere il consenso dell'utente finale dovrebbero essere il più possibile intuitivi. Considerata la diffusione dei marcatori e di altre tecniche di tracciatura, gli utenti ricevono sempre più richieste di consenso per conservare tali marcatori di tracciatura nelle apparecchiature terminali. Di conseguenza gli utenti sono subissati di richieste di consenso. L'uso di mezzi tecnici per dare il consenso, per esempio mediante impostazioni trasparenti e intuitive, può contribuire a risolvere il problema. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevenire l'uso dei cosiddetti "cookie walls" e delle strisce sui marcatori, che non aiutano gli utenti a mantenere il controllo sui propri dati personali e sulla riservatezza né a essere informati riguardo ai loro diritti. Il presente regolamento dovrebbe contemplare la possibilità di esprimere il consenso mediante specifiche tecniche, come ad esempio le apposite impostazioni di un navigatore o di un'altra applicazione. Tali impostazioni dovrebbero includere le scelte relative alla conservazione delle informazioni sulle apparecchiature terminali dell'utente nonché un segnale inviato dal navigatore o altra applicazione che indichi ad altre parti le preferenze dell'utente. Le scelte degli utenti nelle impostazioni relative alla vita privata di un navigatore o di un'altra applicazione dovrebbero essere vincolanti e applicabili nei confronti di terzi. I navigatori di rete sono un tipo di programma applicativo che consente di recuperare e presentare informazioni presenti sulla rete. Altri tipi di applicazioni, quali quelle che consentono di chiamare e scambiare messaggi o fornire indicazioni stradali, dispongono delle stesse capacità. I navigatori fungono da intermediario fra quanto avviene presso l'utente e il sito web. Da questa prospettiva si trovano in una posizione privilegiata per ricoprire un ruolo attivo nell'aiutare l'utente a controllare il flusso di informazioni da e verso l'apparecchiatura terminale. Più particolarmente, i navigatori web, le applicazioni web o i sistemi operativi mobili possono essere usati come esecutori delle scelte degli utenti, aiutando così gli utenti ad evitare che le informazioni relative alla loro apparecchiatura terminale (per es. cellulare, tablet o computer) siano consultate o conservate. |
Or. en
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione | Emendamento |
23) I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita sono disciplinati all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679. Attualmente le impostazioni predefinite per i marcatori nella maggior parte dei navigatori sono del tipo "accetta tutti i marcatori". I fornitori di programmi che consentono il recupero e la presentazione di informazioni presenti in rete dovrebbero quindi essere obbligati a configurare il programma affinché esso preveda l'opzione volta a impedire che terzi conservino informazioni sull'apparecchiatura terminale, spesso presentata come "rifiuta tutti i marcatori di terzi". Gli utenti finali dovrebbero avere a disposizione un insieme di opzioni di impostazione della vita privata comprese fra la più restrittiva (per es. "non accettare mai marcatori") e la meno restrittiva (per es. "accetta sempre i marcatori") e una posizione intermedia (per es. "rifiuta i marcatori di terzi" o "accetta solo i marcatori di prima parte"). Tali impostazioni della vita privata dovrebbero essere presentate in modo facilmente visibile e intelligibile. | 23) I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita sono disciplinati all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679. Attualmente le impostazioni predefinite per i marcatori nella maggior parte dei navigatori sono del tipo "accetta tutti i marcatori". I fornitori di programmi che consentono il recupero e la presentazione di informazioni presenti in rete dovrebbero quindi essere obbligati a configurare il programma affinché esso preveda l'opzione volta a impedire per impostazione predefinita il tracciamento su domini multipli e la conservazione delle informazioni da parte di altri sull'apparecchiatura terminale, spesso presentata come "rifiuta tutti i tracciatori e i marcatori di terzi". Gli utenti dovrebbero avere a disposizione, per impostazione predefinita, un insieme di opzioni di impostazione della vita privata comprese fra la più restrittiva (per es. "non accettare mai tracciatori e marcatori") e la meno restrittiva (per es. "accetta sempre i tracciatori e i marcatori") e una posizione intermedia (per es. "rifiuta tutti i tracciatori e i marcatori non strettamente necessari alla prestazione di un servizio espressamente richiesto dall'utente" o "rifiuta qualsiasi tracciamento su domini multipli"). Tali opzioni potrebbero essere anche maggiormente affinate. Le impostazioni relative alla vita privata dovrebbero inoltre includere opzioni per consentire all'utente di decidere, ad esempio, se Flash, JavaScript o software simili possano essere eseguiti, se un sito web possa raccogliere dati di geolocalizzazione dall'utente o se possa accedere a componenti hardware specifici come una webcam o un microfono. Tali impostazioni della vita privata dovrebbero essere presentate in modo facilmente visibile, obiettivo e intelligibile. |
Or. en
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione | Emendamento |
24) Affinché i navigatori possano ottenere il consenso degli utenti finali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, per esempio, per conservare i marcatori di terzi, essi dovrebbero fra l'altro, richiedere un'azione chiara e affermativa da parte dell'utente finale dell'apparecchiatura terminale a significare il libero accordo, specificamente informato e univoco, alla conservazione e all'accesso di tali marcatori da e verso l'apparecchiatura terminale. Tale azione può essere considerata affermativa per esempio se gli utenti finali sono tenuti a selezionare attivamente l'opzione "accetta marcatori di terzi" per confermare il loro accordo, ricevendo informazioni sufficienti per effettuare la scelta. A tal fine è necessario che i fornitori di programmi che consentono l'accesso a internet, al momento dell'installazione informino gli utenti finali della possibilità di scegliere le impostazioni relative alla vita privata fra le diverse opzioni, chiedendo loro di effettuare una selezione. Le informazioni comunicate non dovrebbero dissuadere gli utenti finali dal selezionare le impostazioni di vita privata più restrittive e dovrebbero includere informazioni pertinenti in merito ai rischi associati al consenso a conservare i marcatori di terzi nel computer, compresa la compilazione di registri di lungo periodo contenenti la cronologia di navigazione sul lungo periodo degli utenti e l'uso di tali dati per presentare pubblicità mirata. I navigatori sono invitati a dotarsi di modi semplici per modificare le impostazioni di vita privata in qualsiasi momento durante l'uso e consentire all'utente di consentire eccezioni (elenco positivo) per taluni siti web o specificare quali marcatori di siti web (terzi) si accettano o si rifiutano. | soppresso |
Or. en
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione | Emendamento |
25) L'accesso alle reti di comunicazione elettronica esige l'emissione regolare di alcuni pacchetti di dati al fine di aprire o mantenere una connessione con la rete o con altri dispositivi della rete. I dispositivi devono inoltre disporre di un indirizzo unico assegnato onde essere identificabili su tale rete. Gli standard senza filo e cellulari contemplano analoghe emissioni di segnali attivi contenenti identificativi unici, quali un indirizzo MAC, i codici IMEI (International Mobile Station Equipment Identity), IMSI, ecc. Un'unica stazione di base senza filo (ossia un'emittente e una ricevente), come un punto d'accesso senza filo, ha un intervallo specifico entro il quale tali informazioni possono essere catturate. Esistono fornitori di servizi che offrono servizi di tracciamento sulla base della scansione delle informazioni connesse all'apparecchiatura con diverse funzionalità, compreso il conteggio delle persone, la comunicazione di dati relativi al numero di persone in attesa, la determinazione del numero di persone presenti in una data zona, ecc. Tali informazioni possono essere usate a fini più intrusivi, come l'invio di messaggi commerciali agli utenti finali, per esempio al momento in cui entrano nei negozi, con offerte personalizzate. Anche se alcune di queste funzionalità non comportano rischi elevati per la vita privata, altre possono essere lesive, come per esempio quelle che tracciano le persone nel tempo, anche in merito a visite ripetute di luoghi specifici. I fornitori che seguono queste pratiche dovrebbero affiggere avvisi ben visibili al limitare della zona coperta con i quali si informano gli utenti finali che entrano nella zona delimitata che la tecnologia è operativa entro un dato perimetro, la finalità del tracciamento, il nominativo del responsabile e l'esistenza di eventuali misure a disposizione dell'utente finale per minimizzare o bloccare la raccolta. Qualora siano raccolti dati personali a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 si dovrebbero comunicare informazioni supplementari. | 25) L'accesso alle reti di comunicazione elettronica esige l'emissione regolare di alcuni pacchetti di dati al fine di aprire o mantenere una connessione con la rete o con altri dispositivi della rete. I dispositivi devono inoltre disporre di un indirizzo unico assegnato onde essere identificabili su tale rete. Gli standard senza filo e cellulari contemplano analoghe emissioni di segnali attivi contenenti identificativi unici, quali un indirizzo MAC, i codici IMEI (International Mobile Station Equipment Identity), IMSI, ecc. Un'unica stazione di base senza filo (ossia un'emittente e una ricevente), come un punto d'accesso senza filo, ha un intervallo specifico entro il quale tali informazioni possono essere catturate. Esistono fornitori di servizi che offrono servizi di tracciamento sulla base della scansione delle informazioni connesse all'apparecchiatura con diverse funzionalità, compreso il conteggio delle persone, la comunicazione di dati relativi al numero di persone in attesa, la determinazione del numero di persone presenti in una data zona, ecc. Tali informazioni possono essere usate a fini più intrusivi, come l'invio di messaggi commerciali agli utenti, per esempio al momento in cui entrano nei negozi, con offerte personalizzate. Anche se alcune di queste funzionalità non comportano rischi elevati per la vita privata, altre possono essere lesive, come per esempio quelle che tracciano le persone nel tempo, anche in merito a visite ripetute di luoghi specifici. I fornitori che seguono queste pratiche dovrebbero affiggere avvisi ben visibili al limitare della zona coperta con i quali si informano gli utenti che entrano nella zona delimitata che la tecnologia è operativa entro un dato perimetro, la finalità del tracciamento, il nominativo del responsabile e l'esistenza di eventuali misure a disposizione dell'utente per minimizzare o bloccare la raccolta. Qualora siano raccolti dati personali a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 si dovrebbero comunicare informazioni supplementari. Inoltre, tali fornitori dovrebbero ottenere il consenso dell'utente oppure rendere immediatamente anonimi i dati, limitando nel contempo la finalità a un mero conteggio statistico entro un tempo e uno spazio limitati e offrendo possibilità efficaci di non adesione. |
Or. en
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione | Emendamento |
26) Laddove il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, questo dovrebbe prevedere la possibilità che l'Unione o gli Stati membri, a determinate condizioni, possano limitare i diritti e gli obblighi, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia di specifici interessi pubblici, compresa la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica nonché la prevenzione, la ricerca, l'accertamento o il perseguimento dei reati o l'esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia e la prevenzione delle minacce alla sicurezza pubblica e ad altri obiettivi di rilievo di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un interesse economico o finanziario importante dell'Unione o di uno Stato membro, o un monitoraggio, un'ispezione o una funzione regolatrice connessa all'esercizio dell'autorità ufficiale competente per tali interessi. Il presente regolamento non pregiudica quindi la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di adottare altre misure, se necessario e proporzionato, a salvaguardia degli interessi pubblici suddetti, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero prevedere procedure apposite per agevolare le richieste legittime delle autorità competenti, se pertinente, anche tenendo conto del ruolo del rappresentante designato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3. | 26) Laddove il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, questo non osta alla possibilità che l'Unione o gli Stati membri, a determinate condizioni, possano limitare i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento, qualora tale restrizione sia applicata a persone colpevoli di reati e costituisca una misura necessaria e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia di specifici interessi pubblici, compresa la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica nonché la prevenzione, la ricerca, l'accertamento o il perseguimento dei reati o l'esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia e la prevenzione delle minacce alla sicurezza pubblica. Il presente regolamento non pregiudica quindi la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di adottare altre misure, se necessario e proporzionato, a salvaguardia degli interessi pubblici suddetti, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. |
Or. en
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione | Emendamento |
29) Esiste una tecnologia che consente ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di limitare in diversi modi il ricevimento di chiamate indesiderate da parte degli utenti finali, bloccando le chiamate silenziose e altre chiamate fraudolente e importune. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basata sul numero accessibili al pubblico dovrebbero dotarsi di tale tecnologia e tutelare a titolo gratuito gli utenti finali dalle chiamate importune. I fornitori dovrebbero garantire che gli utenti finali siano consapevoli dell'esistenza di tali funzionalità, per esempio pubblicizzandole sul loro sito web. | 29) Esiste una tecnologia che consente ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di limitare in diversi modi il ricevimento di chiamate indesiderate da parte degli utenti finali, bloccando le chiamate silenziose, altre chiamate fraudolente e importune o chiamate commerciali con un codice o un prefisso specifico. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basata sul numero accessibili al pubblico dovrebbero dotarsi di tale tecnologia e tutelare a titolo gratuito gli utenti finali dalle chiamate importune. I fornitori dovrebbero garantire che gli utenti finali siano consapevoli dell'esistenza di tali funzionalità, per esempio pubblicizzandole sul loro sito web. |
Or. en
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione | Emendamento |
30) Gli elenchi pubblici di utenti finali di servizi di comunicazione elettronica sono ampiamente disponibili. Per elenco pubblico si intende qualsiasi elenco o servizio che contiene informazioni relative agli utenti finali, quali il numero di telefono (anche cellulare), i recapiti di posta elettronica e i servizi di consultazione elenchi. Il diritto alla vita privata e alla tutela dei dati personali di una persona fisica prevede di richiedere il consenso agli utenti finali aventi natura di persone fisiche prima di inserire tali dati in un elenco. Il legittimo interesse delle persone giuridiche prevede che gli utenti finali aventi natura di persone giuridiche abbiano il diritto di contestare che i dati a esse relativi siano inseriti in un elenco. | 30) Gli elenchi pubblici di utenti finali di servizi di comunicazione elettronica sono ampiamente disponibili. Per elenco pubblico si intende qualsiasi elenco o servizio che contiene informazioni relative agli utenti finali, quali il numero di telefono (anche cellulare), i recapiti di posta elettronica e i servizi di consultazione elenchi. Il diritto alla vita privata e alla tutela dei dati personali di una persona fisica prevede di richiedere il consenso agli utenti prima di inserire tali dati in un elenco. Il legittimo interesse delle persone giuridiche prevede che gli utenti finali abbiano il diritto di contestare che i dati a esse relativi siano inseriti in un elenco. |
Or. en
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione | Emendamento |
31) Se gli utenti finali aventi natura di persone fisiche acconsentono all'inserimento dei loro dati in tali elenchi, essi dovrebbero poter determinare su base consensuale quali categorie di dati personali siano incluse nell'elenco (per es. nome, indirizzo di posta elettronica, nome utente, numero di telefono). I fornitori di elenchi pubblici dovrebbero inoltre informare gli utenti finali delle finalità di tale elenco e delle funzioni di ricerca prima di inserirli in detto elenco. Gli utenti finali dovrebbero poter determinare mediante consenso sulla base di quali categorie di dati personali è possibile effettuare una ricerca nei recapiti. Le categorie di dati personali inseriti nell'elenco e le categorie di dati personali in base alle quali possono essere ricercati i recapiti dell'utente finale non devono essere necessariamente le stesse. | 31) Se gli utenti acconsentono all'inserimento dei loro dati in tali elenchi, essi dovrebbero poter determinare su base consensuale quali categorie di dati personali siano incluse nell'elenco (per es. nome, indirizzo di posta elettronica, nome utente, numero di telefono). I fornitori di elenchi pubblici o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero inoltre informare gli utenti finali delle finalità di tale elenco e delle funzioni di ricerca prima di inserirli in detto elenco. Gli utenti dovrebbero poter determinare mediante consenso sulla base di quali categorie di dati personali è possibile effettuare una ricerca nei recapiti. Le categorie di dati personali inseriti nell'elenco e le categorie di dati personali in base alle quali possono essere ricercati i recapiti dell'utente non devono essere necessariamente le stesse. |
Or. en
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione | Emendamento |
32) Nel presente regolamento per commercializzazione diretta si intende qualsiasi forma di pubblicità mediante la quale una persona fisica o giuridica invia comunicazioni di commercializzazione diretta direttamente a uno o più utenti finali identificati o identificabili, per mezzo di servizi di comunicazione elettronica. Oltre all'offerta di prodotti e servizi a fini commerciali, si dovrebbero altresì includere i messaggi inviati da partiti politici che contattano le persone fisiche attraverso servizi di comunicazione elettronica al fine di promuovere il loro partito. Analogamente, dovrebbe essere così per i messaggi inviati da organizzazioni senza fini di lucro a sostegno delle finalità dell'organizzazione. | 32) Nel presente regolamento per commercializzazione diretta si intende qualsiasi forma di pubblicità mediante la quale una persona fisica o giuridica invia comunicazioni di commercializzazione diretta direttamente a uno o più utenti finali identificati o identificabili, per mezzo di servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla forma che assume. Oltre all'offerta di prodotti e servizi a fini commerciali, si dovrebbero altresì includere i messaggi inviati da partiti politici che contattano le persone fisiche attraverso servizi di comunicazione elettronica al fine di promuovere il loro partito. Analogamente, dovrebbe essere così per i messaggi inviati da organizzazioni senza fini di lucro a sostegno delle finalità dell'organizzazione. |
Or. en
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione | Emendamento |
33) Si dovrebbero prevedere salvaguardie a tutela degli utenti finali contro le comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta che costituiscono un'intrusione nella vita privata degli utenti finali. Il grado di intrusione nella vita privata e di disturbo è considerato abbastanza simile indipendentemente dall'ampia gamma di tecnologie e canali usati per trasmettere tali comunicazioni elettroniche, siano essi sistemi automatici di chiamata e comunicazione, applicazioni di messaggistica istantanea, posta elettronica, SMS, MMS, Bluetooth, ecc. Si giustifica pertanto la richiesta di consenso all'utente finale prima di inviare comunicazioni elettroniche commerciali a fini di commercializzazione diretta al fine di tutelare le persone dall'intrusione nella loro vita privata nonché il loro interesse legittimo. La certezza del diritto e la necessità di garantire che le norme che tutelano dalle comunicazioni elettroniche indesiderate siano "a prova di futuro" giustificano l'esigenza di definire un unico insieme di norme che non varino a seconda della tecnologia usata per trasmettere tali comunicazioni non richieste, garantendo nel contempo un livello di tutela equivalente per tutti i cittadini in tutta l'Unione. È tuttavia ragionevole consentire l'uso dei recapiti di posta elettronica nell'ambito di una relazione commerciale esistente finalizzato alla proposta di prodotti o servizi analoghi. Tale possibilità dovrebbe applicarsi alla stessa impresa che ha ottenuto i recapiti elettronici a norma del regolamento (UE) 2016/679. | 33) Si dovrebbero prevedere salvaguardie a tutela degli utenti finali contro le comunicazioni indesiderate o di commercializzazione diretta che costituiscono un'intrusione nella vita privata degli utenti finali. Il grado di intrusione nella vita privata e di disturbo è considerato abbastanza simile indipendentemente dall'ampia gamma di tecnologie e canali usati per trasmettere tali comunicazioni elettroniche, siano essi sistemi automatici di chiamata e comunicazione, applicazioni di messaggistica istantanea, posta elettronica, SMS, MMS, Bluetooth, ecc. Si giustifica pertanto la richiesta di consenso all'utente finale prima di inviare comunicazioni elettroniche commerciali a fini di commercializzazione diretta al fine di tutelare le persone dall'intrusione nella loro vita privata nonché il loro interesse legittimo. La certezza del diritto e la necessità di garantire che le norme che tutelano dalle comunicazioni elettroniche indesiderate siano "a prova di futuro" giustificano l'esigenza di definire un unico insieme di norme che non varino a seconda della tecnologia usata per trasmettere tali comunicazioni non richieste, garantendo nel contempo un livello altrettanto elevato di tutela per tutte le persone in tutta l'Unione. È tuttavia ragionevole consentire l'uso dei recapiti di posta elettronica nell'ambito di una relazione commerciale esistente finalizzato alla proposta di prodotti o servizi analoghi. Tale possibilità dovrebbe applicarsi alla stessa impresa che ha ottenuto i recapiti elettronici a norma del regolamento (UE) 2016/679. |
Or. en
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione | Emendamento |
34) Se gli utenti finali hanno espresso il loro consenso a ricevere comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta, essi dovrebbero poter avere ancora la facoltà di revocare agevolmente tale consenso in qualsiasi momento. Al fine di facilitare l'attuazione efficace delle norme dell'Unione in materia di messaggi indesiderati a scopi di commercializzazione diretta, è necessario proibire l'occultamento dell'identità, gli indirizzi o i numeri di risposta falsi allorché sono inviati messaggi commerciali indesiderati a scopi di commercializzazione diretta. Le comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate dovrebbero pertanto essere chiaramente riconoscibili come tali e dovrebbero indicare l'identità della persona fisica o giuridica che trasmette la comunicazione o per conto della quale tale comunicazione è trasmessa, nonché fornire informazioni ai destinatari affinché possano esercitare il loro diritto di opporsi a ricevere ulteriori messaggi commerciali scritti e/o orali. | 34) Se gli utenti finali hanno espresso il loro consenso a ricevere comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta, essi dovrebbero poter avere ancora la facoltà di revocare agevolmente tale consenso in qualsiasi momento. Al fine di facilitare l'attuazione efficace delle norme dell'Unione in materia di messaggi indesiderati a scopi di commercializzazione diretta, è necessario proibire l'occultamento dell'identità, gli indirizzi o i numeri di risposta falsi allorché sono inviati messaggi commerciali indesiderati a scopi di commercializzazione diretta. |
Or. en
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione | Emendamento |
35) Onde consentire di revocare agevolmente il consenso, le persone fisiche o giuridiche che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta dovrebbero visualizzare un collegamento o un indirizzo di posta elettronica valido di facile fruizione affinché gli utenti finali possano revocare il loro consenso. Le persone fisiche o giuridiche che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta mediante chiamate vocali e chiamate effettuate da sistemi automatici di chiamata e comunicazione dovrebbero visualizzare il loro identificativo di linea al quale l'impresa può essere contattata o presentare un codice specifico che identifichi il fatto che la chiamata ha carattere commerciale. | 35) (Non concerne la versione italiana) |
Or. en
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione | Emendamento |
36) Le chiamate vocali di commercializzazione diretta che non comportano l'uso di sistemi automatici di chiamata e comunicazione hanno un costo maggiore per l'emittente senza imporre oneri finanziari agli utenti finali. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di istituire o mantenere sistemi nazionali che autorizzano tali chiamate unicamente destinate agli utenti che non hanno obiettato. | 36) Le chiamate vocali di commercializzazione diretta che non comportano l'uso di sistemi automatici di chiamata e comunicazione hanno un costo maggiore per l'emittente senza imporre oneri finanziari agli utenti finali, giustificando la possibilità per gli Stati membri di istituire o mantenere sistemi nazionali che autorizzano tali chiamate unicamente destinate agli utenti che non hanno obiettato. |
Or. en
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione | Emendamento |
37) I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazione elettronica dovrebbero informare gli utenti finali delle misure a loro disposizione per proteggere la sicurezza delle loro comunicazioni, ad esempio attraverso l'uso di particolari tipi di programmi o tecniche di cifratura. L'obbligo di informare gli utenti finali su particolari rischi relativi alla sicurezza non esonera il fornitore di servizi dall'obbligo di prendere, a sue proprie spese, provvedimenti adeguati ed immediati per rimediare a tutti i nuovi rischi imprevisti relativi alla sicurezza e ristabilire il normale livello di sicurezza del servizio. La fornitura all'abbonato di informazioni sui rischi relativi alla sicurezza dovrebbe essere gratuita. La sicurezza è valutata alla luce dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679. | 37) I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazione elettronica dovrebbero effettuare il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche in modo da prevenire l'accesso, la divulgazione o l'alterazione non autorizzati, garantire la possibilità di accertare tale accesso, divulgazione o alterazione non autorizzati e assicurare, inoltre, che i dati delle comunicazioni elettroniche siano protetti, attraverso l'uso di particolari tipi di programmi e tecniche di cifratura. L'obbligo di informare gli utenti finali su particolari rischi relativi alla sicurezza non esonera il fornitore di servizi dall'obbligo di prendere, a sue proprie spese, provvedimenti adeguati ed immediati per rimediare a tutti i nuovi rischi imprevisti relativi alla sicurezza e ristabilire il normale livello di sicurezza del servizio. La fornitura all'abbonato di informazioni sui rischi relativi alla sicurezza dovrebbe essere gratuita. La sicurezza è valutata alla luce dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679. Gli obblighi previsti all'articolo 40 del [codice europeo delle comunicazioni elettroniche] si dovrebbero applicare a tutti i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento riguardo alla sicurezza delle reti e dei servizi e ai relativi obblighi di sicurezza. |
Or. en
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione | Emendamento |
38) Onde garantire la piena coerenza con il regolamento (UE) 2016/679 l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere affidata alle stesse autorità responsabili dell'applicazione delle disposizioni di detto regolamento; il presente regolamento è fondato sul meccanismo di coerenza del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa. Le autorità di controllo dovrebbero anche essere responsabili del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i dati delle comunicazioni elettroniche per le entità giuridiche. Tali compiti supplementari non dovrebbero mettere a repentaglio la capacità delle autorità di controllo di espletare le proprie mansioni in merito alla tutela dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del presente regolamento. Ogni autorità di controllo dovrebbe essere dotata delle risorse finanziarie e umane aggiuntive nonché delle strutture e delle infrastrutture necessarie all'esecuzione efficace delle sue mansioni nell'ambito del presente regolamento. | 38) Onde garantire la piena coerenza con il regolamento (UE) 2016/679 l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere affidata alle stesse autorità responsabili dell'applicazione delle disposizioni di detto regolamento; il presente regolamento è fondato sul meccanismo di coerenza del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa. Le autorità di controllo dovrebbero anche essere responsabili del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i dati delle comunicazioni elettroniche per le entità giuridiche. Quando in uno Stato membro è istituita più di un'autorità di controllo, tali autorità dovrebbero collaborare le une con le altre. Dovrebbero inoltre collaborare con le autorità nominate per l'applicazione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche e con le altre autorità competenti per l'applicazione, come quelle incaricate della tutela dei consumatori. Tali compiti supplementari non dovrebbero mettere a repentaglio la capacità delle autorità di controllo di espletare le proprie mansioni in merito alla tutela dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del presente regolamento. Ogni autorità di controllo dovrebbe essere dotata delle risorse finanziarie e umane aggiuntive nonché delle strutture e delle infrastrutture necessarie all'esecuzione efficace delle sue mansioni nell'ambito del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 38 bis) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento richiede spesso la cooperazione tra le autorità nazionali di controllo di due o più Stati membri, ad esempio per contrastare le interferenze con la riservatezza delle apparecchiature terminali. Per garantire una cooperazione rapida e fluida in questi casi, al capo II del presente regolamento si dovrebbe applicare il meccanismo di cooperazione e di coerenza istituito a norma del regolamento (UE) 2016/679. Pertanto, il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, in particolare presentando pareri nel contesto dei meccanismi di coerenza o mediante l'adozione di decisioni vincolanti nel contesto della composizione delle controversie, come previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679, riguardo al capo II del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione | Emendamento |
39) Ogni autorità di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, a esercitare i poteri e ad assolvere i compiti a essa stabiliti dal presente regolamento. Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo dovrebbero avere gli stessi compiti e poteri effettivi in ciascuno Stato membro, fatti salvi i poteri delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto degli Stati membri, il potere di intentare un'azione e di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri e le rispettive autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. | 39) Ogni autorità di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, a esercitare i poteri e ad assolvere i compiti, compresa l'adozione di decisioni vincolanti, a essa stabiliti dal presente regolamento. Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo dovrebbero avere gli stessi compiti e poteri effettivi in ciascuno Stato membro, compresi poteri di indagine, poteri correttivi e sanzionatori e poteri autorizzativi e consultivi, fatti salvi i poteri delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto degli Stati membri, il potere di intentare un'azione e di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri e le rispettive autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. |
Or. en
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 41
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Testo della Commissione | Emendamento |
41) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato onde integrare il presente regolamento. In particolare, gli atti delegati dovrebbero essere adottati in merito alle informazioni da comunicare, anche per mezzo di icone normalizzate che diano una panoramica facilmente visibile e intelligibile della raccolta delle informazioni emesse dall'apparecchiatura terminale, la finalità, il responsabile e ogni eventuale misura pertinenti cui l'utente finale può ricorrere per minimizzare la raccolta. Gli atti delegati sono altresì necessari per precisare un codice identificativo delle chiamate a fini di commercializzazione diretta, comprese quelle effettuate per mezzo di sistemi automatici di chiamata e comunicazione. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201625. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Al fine inoltre di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. | 41) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche nel quadro della fornitura e dell'uso di servizi di comunicazione elettronica, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni relativamente al trattamento dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato onde integrare il presente regolamento. In particolare, gli atti delegati dovrebbero essere adottati in merito alle informazioni da comunicare, anche per mezzo di icone normalizzate che diano una panoramica facilmente visibile e intelligibile della raccolta delle informazioni emesse dall'apparecchiatura terminale, la finalità, il responsabile e ogni eventuale misura pertinenti cui l'utente può ricorrere per minimizzare la raccolta. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201625. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Al fine inoltre di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal presente regolamento. Le misure di attuazione sono necessarie per precisare un codice identificativo delle chiamate a fini di commercializzazione diretta, comprese quelle effettuate per mezzo di sistemi automatici di chiamata e comunicazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. |
__________________ | __________________ |
25 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). | 25 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
Or. en
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali. | 1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali o elaborate da queste ultime. |
Or. en
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) alla tutela delle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali ubicati nell'Unione. | (c) alla tutela delle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali nell'Unione o elaborate da queste ultime. |
Or. en
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica non sia ubicato nell'Unione, esso designa per iscritto un rappresentante nell'Unione. | 2. Qualora il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica, il fornitore di un elenco pubblico, il fornitore di programmi che consentono le comunicazioni elettroniche o una persona che invia comunicazioni commerciali a fini di commercializzazione diretta o che raccoglie (altre) informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali o conservate nelle stesse non sia ubicato nell'Unione, esso designa per iscritto un rappresentante nell'Unione. |
Or. en
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Il rappresentante ha il potere di rispondere a domande e fornire informazioni oltre o in vece del fornitore rappresentato, in particolare alle autorità di controllo e agli utenti finali, in merito a tutte le questioni connesse al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche al fine di garantire la conformità con il presente regolamento. | 4. Il rappresentante ha il potere di rispondere a domande e fornire informazioni oltre o in vece del fornitore rappresentato, in particolare alle autorità di controllo, ai tribunali e agli utenti finali, in merito a tutte le questioni connesse al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche al fine di garantire la conformità con il presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 5 bis. Il rappresentante può coincidere con quello designato a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/679. |
Or. en
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) le definizioni di "rete di comunicazione elettronica", "servizio di comunicazione elettronica", "servizio di comunicazione interpersonale", "servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero", "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero", "utente finale" e "chiamata" di cui rispettivamente all'articolo 2, punti 1), 4), 5), 6), 7), 14) e 21) della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche]; | (b) la definizione di "chiamata" di cui all'articolo 2, punto 21) della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche]; |
Or. en
Motivazione
È importante garantire che le definizioni utilizzate nel presente regolamento siano indipendenti da quelle contenute nella proposta di codice europeo delle comunicazioni elettroniche e che i termini più importanti siano definiti nel regolamento.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la definizione di "servizio di comunicazione interpersonale" comprende servizi che consentono la comunicazione interpersonale e interattiva come semplice caratteristica accessoria di importanza minore intrinsecamente connessa a un altro servizio. | soppresso |
Or. en
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (-a) "rete di comunicazione elettronica", un sistema di trasmissione basato o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per le trasmissioni radio e televisive nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; |
Or. en
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera -a bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (-a bis) "servizi di comunicazione elettronica", un servizio fornito tramite reti di comunicazione elettronica, a pagamento o meno, che comprende uno o più dei seguenti elementi: un "servizio di accesso a Internet", quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120; un servizio di comunicazione interpersonale; un servizio che consiste interamente o principalmente nella trasmissione di segnali, come ad esempio un servizio di trasmissione utilizzato per la prestazione di un servizio da macchina a macchina e per la radiodiffusione, ma che esclude le informazioni trasmesse, nell'ambito di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete o un servizio di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all'abbonato o utente identificabile che riceve le informazioni; |
Or. en
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera -a ter (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (-a ter) "servizio di comunicazione interpersonale", un servizio fornito o meno a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono i destinatari; esso comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio; |
Or. en
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera -a quater (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (-a quater) "servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero", un servizio di comunicazione interpersonale che si connette alla rete telefonica pubblica commutata, tramite risorse di numerazione assegnate - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale - o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale; |
Or. en
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera -a quinquies (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (-a quinquies) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero", un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette alla rete telefonica pubblica commutata, tramite risorse di numerazione assegnate - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale - o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale; |
Or. en
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera -a sexies (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (-a sexies) "utente finale", la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; |
Or. en
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera -a septies (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (-a septies) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; |
Or. en
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) "metadati delle comunicazioni elettroniche", i dati trattati in una rete di comunicazione elettronica per trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche compresi i dati usati per tracciare e identificare la fonte e il destinatario di una comunicazione, i dati relativi alla localizzazione del dispositivo generati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione; | (c) "metadati delle comunicazioni elettroniche", i dati relativi a un utente o a un servizio di comunicazione elettronica trattati per trasmettere, distribuire o scambiare il contenuto delle comunicazioni elettroniche e qualsiasi altro dato relativo alle comunicazioni trattato per la prestazione del servizio, che non sono considerati contenuti, compresi i dati atti a tracciare e identificare la fonte e la destinazione di una comunicazione, nonché la data, l'ora, la durata e il tipo di comunicazione; sono inclusi i dati trasmessi o emessi dall'apparecchiatura terminale per identificare le comunicazioni dell'utente e/o l'apparecchiatura stessa o la sua ubicazione e consentirle di connettersi a una rete o ad un altro dispositivo; |
Or. en
Motivazione
Il presente emendamento serve a chiarire l'esatto concetto di metadati, come sottolineato dal gruppo di lavoro "Articolo 29", dagli studiosi e dalle autorità giurisprudenziali.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(f) "comunicazioni di commercializzazione diretta", qualsiasi forma di pubblicità, scritta od orale, inviata a uno o più utenti identificati o identificabili di servizi di comunicazione elettronica, anche mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione; | (f) "comunicazioni di commercializzazione diretta", qualsiasi forma di pubblicità, scritta, orale o video, inviata, fornita o mostrata a uno o più utenti identificati o identificabili di servizi di comunicazione elettronica, anche mediante sistemi automatici di chiamata e comunicazione; |
Or. en
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche | Riservatezza delle comunicazioni elettroniche |
Or. en
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
I dati delle comunicazioni elettroniche sono riservati. Sono vietate tutte le interferenze con i dati delle comunicazioni elettroniche, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti finali, salvo ove consentito dal presente regolamento. | Le comunicazioni elettroniche sono riservate. Sono vietate tutte le interferenze con le comunicazioni elettroniche a riposo o in transito, quali ascolto, registrazione, conservazione, monitoraggio, scansione o altri tipi di intercettazione, sorveglianza o qualsiasi trattamento delle comunicazioni elettroniche, da parte di persone diverse dagli utenti, salvo ove consentito dal presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| La riservatezza delle comunicazioni elettroniche include anche le comunicazioni delle apparecchiature terminali e da macchina a macchina, quando riguardano un utente. |
Or. en
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Trattamento consentito dei dati delle comunicazioni elettroniche | Trattamento lecito dei dati delle comunicazioni elettroniche |
Or. en
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica possono trattare i dati delle comunicazioni elettroniche se: | 1. I fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica possono trattare i dati delle comunicazioni elettroniche solo se: |
Or. en
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) necessario per realizzare la trasmissione della comunicazione, per la durata necessaria a tal fine, oppure | (a) strettamente necessario da un punto di vista tecnico per realizzare la trasmissione della comunicazione, per la durata necessaria a tal fine, oppure |
Or. en
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) se necessario per mantenere o ripristinare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica o rilevare problemi e/o errori tecnici nella trasmissione di comunicazioni elettroniche, per la durata necessaria a tal fine. | (b) se strettamente necessario da un punto di vista tecnico per mantenere o ripristinare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica o rilevare problemi e/o errori tecnici nella trasmissione di comunicazioni elettroniche, per la durata tecnicamente necessaria a tal fine. |
Or. en
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono trattare i metadati delle comunicazioni elettroniche se: | 2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono trattare i metadati delle comunicazioni elettroniche solo se: |
Or. en
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) necessario per soddisfare i requisiti di qualità obbligatori a norma della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche] o del regolamento (UE) 2015/212028, per la durata necessaria a tal fine; oppure | (a) strettamente necessario per soddisfare i requisiti di qualità obbligatori a norma della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche] o del regolamento (UE) 2015/212028, per la durata tecnicamente necessaria a tal fine; oppure |
__________________ | __________________ |
28 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1). | 28 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1). |
Or. en
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) se necessario a fini di fatturazione, calcolo di pagamenti di interconnessione, rilevamento o arresto di un uso fraudolento o abusivo dei servizi di comunicazione elettronica o di abbonamento agli stessi; oppure | (b) se strettamente necessario a fini di fatturazione, calcolo di pagamenti di interconnessione, rilevamento o arresto di un uso fraudolento o abusivo dei servizi di comunicazione elettronica; oppure |
Or. en
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) se l'utente finale ha prestato il suo consenso al trattamento dei metadati delle sue comunicazioni per uno o più fini specificati, compresa l'erogazione di servizi di traffico a tali utenti finali, purché il o i fini in questione non possano essere realizzati mediante un trattamento anonimizzato delle informazioni. | (c) dopo avere ricevuto in un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile tutte le informazioni pertinenti riguardo al trattamento previsto, fornite separatamente dalle condizioni del fornitore, l'utente o gli utenti interessati hanno prestato il loro specifico consenso al trattamento dei metadati delle loro comunicazioni per uno o più fini specificati, compresa l'erogazione di servizi di traffico a tali utenti, purché il o i fini in questione non possano essere realizzati senza il trattamento di tali metadati. |
Or. en
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), laddove un tipo di trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, in particolare qualora utilizzi nuove tecnologie, e tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e dei fini del trattamento, possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si applicano gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679. |
Or. en
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) a fini di erogazione di un servizio specifico a un utente finale, se l'utente finale o gli utenti finali hanno prestato il loro consenso al trattamento del contenuto delle loro comunicazioni e l'erogazione del servizio non può essere realizzata senza il trattamento di tale contenuto; oppure | (a) a fini di erogazione di un servizio specifico richiesto dall'utente, se gli utenti hanno prestato il loro specifico consenso al trattamento del contenuto delle loro comunicazioni e l'erogazione dello specifico servizio non può essere realizzata senza il trattamento di tale contenuto; oppure |
Or. en
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) se tutti gli utenti finali interessati hanno prestato il loro consenso al trattamento del contenuto delle loro comunicazioni elettroniche per uno o più fini specificati che non possono essere realizzati mediante il trattamento anonimizzato delle informazioni e il fornitore ha consultato l'autorità di controllo. Si applica l'articolo 36, punti 2) e 3), del regolamento (UE) 2016/679 alla consultazione dell'autorità di controllo. | (b) se tutti gli utenti interessati hanno prestato il loro consenso al trattamento del contenuto delle loro comunicazioni elettroniche per uno o più fini specificati che non possono essere realizzati mediante il trattamento anonimizzato delle informazioni e il fornitore ha consultato l'autorità di controllo. Si applica l'articolo 36, punti 2) e 3), del regolamento (UE) 2016/679 alla consultazione dell'autorità di controllo. |
Or. en
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. Per la prestazione di un servizio espressamente richiesto dall'utente di un servizio di comunicazione elettronica per un utilizzo puramente personale o lavorativo di carattere personale, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica può effettuare il trattamento dei dati della comunicazione elettronica esclusivamente ai fini della prestazione del servizio espressamente richiesto e senza il consenso di tutti gli utenti esclusivamente quando tale trattamento richiesto produce effetti soltanto nei confronti dell'utente che ha richiesto il servizio e non incide negativamente sui diritti fondamentali di un altro utente o di altri utenti. Tale consenso specifico da parte dell'utente impedisce al fornitore di effettuare il trattamento dei dati in questione per altri scopi. |
Or. en
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 ter. Né i fornitori di servizi di comunicazione elettronica né altre parti effettuano l'ulteriore trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche raccolti sulla base del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), il fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche cancella il contenuto delle comunicazioni elettroniche o anonimizza tali dati dopo che il o i destinatari previsti hanno ricevuto il contenuto della comunicazione elettronica. Tali dati possono essere registrati o conservati dagli utenti finali o da un terzo da essi incaricato di registrare, conservare o trattare altrimenti tali dati, a norma del regolamento (UE) 2016/679. | 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), il fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche cancella il contenuto delle comunicazioni elettroniche dopo che il o i destinatari previsti hanno ricevuto il contenuto della comunicazione elettronica. Tali dati possono essere registrati o conservati dagli utenti o da un'altra parte specifica da essi incaricata di registrare, conservare o trattare altrimenti tali dati. |
Or. en
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Se il trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche avviene a fini di fatturazione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), i pertinenti metadati possono essere conservati fino alla fine del periodo nel quale una fattura può essere legalmente contestata o un pagamento può essere preteso, conformemente al diritto nazionale. | 3. Se il trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche avviene a fini di fatturazione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), i metadati strettamente necessari possono essere conservati fino alla fine del periodo nel quale una fattura può essere legalmente contestata o un pagamento può essere preteso, conformemente al diritto nazionale. |
Or. en
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Tutela delle informazioni conservate nell'apparecchiatura terminale relative agli utenti finali | Tutela delle informazioni conservate nell'apparecchiatura terminale relative agli utenti |
Or. en
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'uso delle capacità di trattamento e conservazione dell'apparecchiatura terminale e la raccolta di informazioni dall'apparecchiatura terminale degli utenti finali, comprese informazioni relative ai programmi e i componenti, da parte di una parte diversa dall'utente finale, è proibita, eccetto per i seguenti motivi: | 1. L'uso delle capacità di trattamento e conservazione dell'apparecchiatura terminale e la raccolta di informazioni dall'apparecchiatura terminale degli utenti o la messa a disposizione delle informazioni tramite l'apparecchiatura terminale, comprese informazioni relative ai programmi e i componenti o da essi generate, da parte di una parte diversa dall'utente, è proibita, eccetto per i seguenti motivi: |
Or. en
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) se necessario al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica su una rete di comunicazione elettronica; oppure | (a) se strettamente necessario da un punto di vista tecnico al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica su una rete di comunicazione elettronica; oppure |
Or. en
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) l'utente finale ha prestato il suo consenso; oppure | (b) l'utente ha prestato il suo consenso specifico, che non è obbligatorio ai fini dell'accesso al servizio; oppure |
Or. en
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(c) se necessario per erogare un servizio della società dell'informazione richiesto dall'utente finale; oppure | (c) se strettamente necessario da un punto di vista tecnico per erogare un servizio della società dell'informazione richiesto dall'utente; oppure |
Or. en
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(d) se necessario per misurare il pubblico del web, purché tale misurazione sia effettuata dal fornitore del servizio della società dell'informazione richiesto dall'utente finale. | (d) se necessario da un punto di vista tecnico per misurare il pubblico del web del servizio della società dell'informazione richiesto dall'utente, purché tale misurazione sia effettuata dal fornitore o per suo conto oppure da un'agenzia indipendente di analisi del web che agisca nel pubblico interesse o per una finalità scientifica e a condizione che nessun dato personale sia reso accessibile ad altre parti e che tale misurazione del pubblico del web non incida negativamente sui diritti fondamentali dell'utente; |
Or. en
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (d bis) se necessario per un aggiornamento della sicurezza, purché: |
| (i) gli aggiornamenti della sicurezza siano contenuti in pacchetti discreti e non modifichino in alcun modo le impostazioni relative alla vita privata scelte dall'utente; |
| (ii) l'utente sia informato in anticipo a ogni installazione di un aggiornamento; nonché |
| (iii) l'utente abbia la possibilità di disabilitare l'installazione automatica di tali aggiornamenti; |
Or. en
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (d ter) se necessario nel contesto dei rapporti di lavoro, qualora: |
| (i) il datore di lavoro fornisca determinate apparecchiature; |
| (ii) il lavoratore sia l'utente delle apparecchiature; nonché |
| (iii) l'interferenza sia strettamente necessaria al funzionamento delle apparecchiature da parte del lavoratore. |
Or. en
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. A nessun utente è negato l'accesso a servizi o funzionalità della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che tale servizio sia a pagamento o meno, per il fatto che l'utente non ha prestato il proprio consenso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), al trattamento dei dati personali e/o all'utilizzo di capacità di conservazione della sua apparecchiatura terminale non necessario per la prestazione di tale servizio o funzionalità. |
Or. en
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) effettuata esclusivamente al fine di e per il tempo necessario a stabilire una connessione; oppure | (a) effettuata esclusivamente al fine di e per il tempo necessario a stabilire una connessione richiesta dall'utente; oppure |
Or. en
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (a bis) l'utente è stato informato e ha prestato il consenso; oppure |
Or. en
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a ter (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (a ter) i dati sono anonimizzati e i rischi sono adeguatamente attenuati. |
Or. en
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) se è visualizzato un avviso chiaro e ben visibile, inteso a informare almeno delle modalità, delle finalità, del responsabile e di ogni altra informazione richiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 679/2016, della raccolta di dati personali nonché di ogni misura a disposizione dell'utente finale dell'apparecchiatura terminale per arrestare o minimizzare tale raccolta. | soppresso |
Or. en
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
La raccolta di tali informazioni è subordinata all'applicazione di opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi, conformemente a quanto disposto all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679. | soppresso |
Or. en
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Ai fini del paragrafo 2, lettera a ter), sono attuati i seguenti controlli per attenuare i rischi: |
| (a) la finalità della raccolta dei dati dall'apparecchiatura terminale è limitata al solo conteggio statistico; e |
| (b) il tracciamento è limitato nel tempo e nello spazio nella misura strettamente necessaria alla finalità; |
| (c) i dati sono cancellati o anonimizzati immediatamente dopo la realizzazione della finalità e |
| (d) agli utenti sono offerte possibilità efficaci di non adesione. |
Or. en
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 ter. Qualora siano raccolti dati personali, le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a bis) e a ter), sono fornite in un avviso chiaro e ben visibile che contenga almeno i dettagli relativi alle modalità di raccolta delle informazioni, la finalità della raccolta, il responsabile e le altre informazioni richieste a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679. La raccolta di tali informazioni è subordinata all'applicazione di opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi, conformemente a quanto disposto dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679. |
Or. en
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Le informazioni da comunicare agli interessati a norma del paragrafo 2, lettera b), possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme della raccolta. | 3. Le informazioni da comunicare agli interessati a norma del paragrafo 2, lettere a bis) e a ter), possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme della raccolta. |
Or. en
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, laddove tecnicamente possibile e praticabile, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il consenso può essere espresso mediante le opportune impostazioni di un'applicazione informatica che consente l'accesso a internet. | 2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, laddove tecnicamente possibile e praticabile, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il consenso può essere espresso mediante le specifiche dei servizi di comunicazione elettronica. Laddove tali specifiche tecniche siano utilizzate dall'utente, sono vincolanti e applicabili nei confronti di qualsiasi altra parte. |
Or. en
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Gli utenti finali che hanno acconsentito al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), dispongono della facoltà di revocare tale consenso in qualsiasi momento, conformemente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, e ogni sei mesi viene loro rammentata tale possibilità, finché prosegue il trattamento. | 3. Gli utenti che hanno acconsentito al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a bis), dispongono della facoltà di revocare tale consenso in qualsiasi momento, conformemente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, e ogni sei mesi viene loro rammentata tale possibilità, finché prosegue il trattamento. |
Or. en
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I programmi immessi sul mercato che consentono le comunicazioni elettroniche, compreso il recupero e la presentazione di informazioni in rete, offrono l'opzione di impedire che terzi conservino informazioni sull'apparecchiatura terminale di un utente finale o trattino le informazioni già conservate su detta apparecchiatura. | 1. I programmi immessi sul mercato che consentono le comunicazioni elettroniche, compreso il recupero e la presentazione di informazioni in rete: |
Or. en
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) per impostazione predefinita, offrono impostazioni a tutela della vita privata per evitare che altre parti conservino informazioni sull'apparecchiatura terminale di un utente o trattino le informazioni già conservate su detta apparecchiatura; |
Or. en
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b) al momento dell'installazione, informano e offrono all'utente la possibilità di modificare o confermare le impostazioni relative alla vita privata di cui alla lettera a) richiedendo il consenso dell'utente riguardo a un'impostazione; |
Or. en
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (c) rendono l'impostazione di cui alle lettere a) e b) facilmente accessibile durante l'utilizzo del software; nonché |
Or. en
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (d) offrono all'utente la possibilità di prestare un consenso specifico mediante le impostazioni dopo l'installazione del software. |
Or. en
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), le impostazioni includono un segnale trasmesso alle altre parti per informarle delle impostazioni dell'utente relative alla vita privata. Tali impostazioni sono vincolanti e applicabili nei confronti di qualsiasi altra parte. |
Or. en
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. All'installazione il programma informa l'utente finale delle impostazioni relative alla vita privata e per proseguire nell'installazione richiede il consenso dell'utente per una data impostazione. | soppresso |
Or. en
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 11
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 11 | soppresso |
Restrizioni |
|
1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro può limitare per mezzo di una misura legislativa l'ambito di applicazione degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 5 a 8 se siffatta limitazione rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e costituisce una misura necessaria, appropriata e proporzionata in una società democratica intesa a salvaguardare uno o più interessi pubblici ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2016/679 o un monitoraggio, un'ispezione o una funzione regolamentare in relazione all'esercizio dell'autorità ufficiale per tali interessi. |
|
2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica adottano procedure interne intese a rispondere alle richieste di accesso ai dati delle comunicazioni elettroniche degli utenti finali in base a una misura legislativa adottata ai sensi del paragrafo 1. Su richiesta forniscono alla competente autorità di controllo informazioni su dette procedure, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulla loro risposta. |
|
Or. en
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 11 bis |
| Limitazioni dei diritti dell'utente |
| 1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro a cui il fornitore è soggetto può limitare, per mezzo di una misura legislativa, l'ambito di applicazione degli obblighi e dei principi relativi al trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti agli articoli da 12 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, se siffatta limitazione rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e costituisce una misura necessaria, appropriata e proporzionata in una società democratica intesa a salvaguardare uno o più interessi pubblici ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2016/679. |
| 2. In particolare, qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche almeno conformi, ove pertinente, all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679. |
Or. en
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 11 ter |
| Limitazioni della riservatezza delle comunicazioni |
| 1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro può limitare per mezzo di una misura legislativa l'ambito di applicazione dei diritti di cui all'articolo 5 se siffatta limitazione rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e costituisce una misura necessaria, appropriata e proporzionata in una società democratica intesa a salvaguardare uno o più dei seguenti interessi pubblici: |
| (a) la sicurezza nazionale; |
| (b) la difesa; |
| (c) la sicurezza pubblica; |
| (d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati gravi o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione di esse. |
Or. en
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Indipendentemente dal fatto che l'utente finale chiamante abbia impedito la presentazione dell'identificazione, nei casi di chiamate a servizi di emergenza i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basata sul numero accessibili al pubblico annullano la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rifiuto o il mancato consenso di un utente finale per il trattamento dei metadati, linea per linea per le organizzazioni che fruiscono delle comunicazioni di emergenza, compresi i punti di risposta di pubblica sicurezza, al fine di rispondere a tali comunicazioni. | 1. Indipendentemente dal fatto che l'utente finale chiamante abbia impedito la presentazione dell'identificazione, nei casi di chiamate a servizi di emergenza i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basata sul numero accessibili al pubblico annullano la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rifiuto o il mancato consenso di un utente per il trattamento dei metadati, linea per linea per le organizzazioni che fruiscono delle comunicazioni di emergenza, compresi i punti di risposta di pubblica sicurezza, al fine di rispondere a tali comunicazioni. |
Or. en
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) bloccare le chiamate in entrata provenienti da numeri specifici o da fonti anonime; | (a) bloccare le chiamate in entrata provenienti da numeri specifici o da numeri con un codice o prefisso specifico che identifichi il fatto che si tratta di chiamata a fini commerciali ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), o da fonti anonime; |
Or. en
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) porre termine alla trasmissione delle chiamate automatiche effettuate da terzi verso l'apparecchiatura terminale dell'utente finale. | (b) porre termine alla trasmissione delle chiamate automatiche effettuate da terzi verso l'apparecchiatura terminale dell'utente. |
Or. en
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I fornitori di elenchi pubblici ottengono il consenso degli utenti finali aventi natura di persone fisiche per inserire i loro dati personali nell'elenco e quindi ottengono il consenso da tali utenti finali per l'inserimento dei dati per categorie di dati personali nella misura in cui tali dati sono pertinenti al fine perseguito dall'elenco quale determinato dal fornitore del servizio. I fornitori conferiscono a tali utenti finali aventi natura di persone fisiche i mezzi per accertare, rettificare e cancellare tali dati. | 1. I fornitori di elenchi pubblici o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ottengono il consenso degli utenti per inserire i loro dati personali nell'elenco e quindi ottengono il consenso da tali utenti finali per l'inserimento dei dati per categorie di dati personali nella misura in cui tali dati sono pertinenti al fine perseguito dal servizio. I fornitori conferiscono a tali utenti i mezzi per accertare, rettificare e cancellare tali dati. |
Or. en
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Le persone fisiche o giuridiche possono avvalersi dei servizi di comunicazione elettronica al fine di inviare comunicazioni di commercializzazione diretta a utenti finali aventi natura di persone fisiche che hanno espresso il loro consenso. | 1. L'utilizzo da parte di persone fisiche o giuridiche dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le chiamate vocali, le chiamate effettuate da sistemi automatici di chiamata e di comunicazione, inclusi i sistemi semi-automatizzati che collegano il chiamato a un operatore, i fax, la posta elettronica o qualsiasi altro utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica al fine di effettuare comunicazioni indesiderate o di commercializzazione diretta a utenti finali, è consentito solo nei confronti di utenti finali che hanno espresso il loro consenso preventivo. |
Or. en
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) presentano l'identità di una linea alla quale possono essere contattati; oppure | (a) presentano l'identità di una linea alla quale possono essere contattati; nonché |
Or. en
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. Le comunicazioni indesiderate di commercializzazione sono chiaramente riconoscibili come tali e indicano l'identità della persona fisica o giuridica che trasmette la comunicazione o per conto della quale la comunicazione è trasmessa. Tali comunicazioni forniscono ai destinatari le informazioni necessarie affinché possano esercitare il loro diritto di opporsi a ulteriori messaggi commerciali scritti o orali. |
Or. en
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire per legge che l'effettuazione di chiamate di commercializzazione diretta vocali verso utenti finali aventi natura di persone fisiche è consentita solo nel rispetto degli utenti finali che sono persone naturali che non hanno espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni. | 4. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire per legge che l'effettuazione di chiamate di commercializzazione diretta vocali verso utenti è consentita solo nei confronti degli utenti che non hanno espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni. Gli Stati membri prevedono che gli utenti possano opporsi alla ricezione di comunicazioni indesiderate tramite un apposito registro nazionale, garantendo altresì che l'utente sia tenuto a manifestare una sola volta la volontà di non acconsentire. |
Or. en
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. Le persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di servizi di comunicazione per trasmettere comunicazioni di commercializzazione diretta informano gli utenti finali della natura commerciale della comunicazione e dell'identità della persona giuridica o fisica per conto della quale è trasmessa la comunicazione e forniscono ai destinatari le informazioni necessarie affinché possano esercitare agevolmente il loro diritto di revoca del consenso a ricevere ulteriori messaggi commerciali. | 6. Le persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di servizi di comunicazione per trasmettere comunicazioni di commercializzazione diretta informano gli utenti finali della natura commerciale della comunicazione e dell'identità della persona giuridica o fisica per conto della quale è trasmessa la comunicazione e forniscono ai destinatari le informazioni necessarie affinché possano esercitare in un modo altrettanto agevole quanto la prestazione del consenso e gratuitamente il loro diritto di revoca del consenso a ricevere ulteriori messaggi commerciali. |
Or. en
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di attuazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, specificando il codice/prefisso inteso a identificare le chiamate commerciali, a norma del paragrafo 3, lettera b). | 7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di attuazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, specificando il codice/prefisso inteso a identificare le chiamate commerciali, a norma del paragrafo 3, lettera b). |
Or. en
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo
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Testo della Commissione | Emendamento |
Informazioni sui rischi relativi alla sicurezza rilevati | Integrità delle comunicazioni e informazioni sui rischi relativi alla sicurezza |
Or. en
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
Nel caso in cui esista un particolare rischio di compromettere la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica ne informa gli utenti finali e, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, comunica agli utenti finali tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili. | soppresso |
Or. en
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| I fornitori di servizi di comunicazione elettronica garantiscono che vi sia una protezione sufficiente contro l'accesso non autorizzato o contro alterazioni dei dati delle comunicazioni elettroniche e che la riservatezza e la sicurezza della trasmissione siano anch'esse garantite dalla natura dei mezzi di trasmissione utilizzati o da una crittografia da punto a punto all'avanguardia dei dati delle comunicazioni elettroniche. Ove sia utilizzata la crittografia dei dati delle comunicazioni elettroniche, inoltre, è fatto divieto di ricorrere alla decifratura, all'ingegneria inversa o al monitoraggio di tali comunicazioni. Gli Stati membri non impongono obblighi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica che comporterebbero l'indebolimento della sicurezza e della crittografia delle loro reti e dei loro servizi. |
Or. en
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Nel caso in cui esista un rischio particolare che comprometta la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, il fornitore pertinente di un servizio di comunicazione elettronica ne informa gli utenti finali e, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore del servizio, comunica agli utenti finali tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili. |
Or. en
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 quater (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Riguardo alla sicurezza delle reti e dei servizi e agli obblighi di sicurezza connessi, gli obblighi di cui all'articolo 40 del [codice europeo delle comunicazioni elettroniche] si applicano mutatis mutandis a tutti i servizi compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) elabora orientamenti per le autorità di controllo in merito all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, e alle specificità della manifestazione del consenso da parte delle persone giuridiche; |
Or. en
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera b ter (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b ter) elabora orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche conformemente alla lettera b) del presente comma allo scopo di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti delle tipologie di servizi che possono essere richiesti per un utilizzo puramente personale o lavorativo di carattere personale di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis; |
Or. en
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera b quater (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b quater) elabora orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche conformemente alla lettera b) del presente comma allo scopo di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti relativi a: |
| (i) misurazione del pubblico del web di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d); |
| (ii) aggiornamenti della sicurezza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e); |
| (iii) interferenza nel quadro dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera f); |
| (iv) raccolta di informazioni emesse dall'apparecchiatura terminale di cui all'articolo 8, paragrafi 2 bis e 2 ter; nonché |
| (v) impostazioni dei programmi di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2; |
Or. en
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Fatto salvo ogni altro rimedio amministrativo o giudiziario, tutti gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica dispongono degli stessi rimedi di cui agli articoli 77, 78 e 79 del regolamento (UE) 2016/679. | 1. Fatto salvo ogni altro rimedio amministrativo o giudiziario, tutti gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica, che ritengano che i loro diritti siano stati violati a norma del presente regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. |
Or. en
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni utente finale di servizi di comunicazione elettronica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che lo riguarda. Gli utenti finali disporranno inoltre di tale diritto qualora l'autorità di controllo non gestisca un ricorso o non informi l'utente finale entro tre mesi sullo stato di avanzamento o sull'esito del ricorso proposto. Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita. |
Or. en
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 ter. Ogni utente finale di servizi di comunicazione elettronica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati a norma del presente regolamento. Le azioni nei confronti del fornitore di un servizio di comunicazione elettronica, del fornitore di un elenco pubblico, del fornitore di programmi che consentono le comunicazioni elettroniche o di persone che inviano comunicazioni commerciali a fini di commercializzazione diretta o che raccolgono (altre) informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali o conservate nelle stesse sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui sono stabiliti. In alternativa, le azioni sono promosse dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l'utente finale risiede abitualmente. |
Or. en
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Gli utenti finali hanno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro di promuovere un ricorso per loro conto, di esercitare il diritto di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter del presente articolo per loro conto e di esercitare il diritto di ricevere un risarcimento di cui all'articolo 22 per loro conto, ove previsto dalla legge dello Stato membro. Tali organismi, organizzazioni o associazioni sono idoneamente costituiti ai sensi della legge dello Stato membro interessato, perseguono obiettivi statutari di interesse pubblico e sono attivi nell'ambito della tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate riguardo alla protezione dei loro dati personali e della loro vita privata. |
Or. en
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 ter. Gli Stati membri possono prevedere che, indipendentemente dal mandato di un utente finale, un organismo, organizzazione o associazione abbia il diritto di promuovere un ricorso, in tale Stato membro, presso l'autorità di controllo competente a norma del paragrafo 1 e di esercitare i diritti di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter laddove ritenga che siano stati violati i diritti dell'utente finale a norma del presente regolamento. |
Or. en
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Tutti gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica che hanno subito un danno materiale o immateriale in conseguenza di una violazione del presente regolamento, hanno il diritto di ricevere un risarcimento da parte del responsabile della violazione per il danno subito, se dimostrano che l'evento dannoso non è loro in alcun modo imputabile, a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679. | Tutti gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica che hanno subito un danno materiale o immateriale in conseguenza di una violazione del presente regolamento, hanno il diritto di ricevere un risarcimento da parte del responsabile della violazione per il danno subito, se dimostrano che l'evento dannoso non è loro in alcun modo imputabile. |
Or. en
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) gli obblighi di tutte le persone fisiche o giuridiche che effettuano il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche a norma dell'articolo 8; | soppresso |
Or. en
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) gli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basata sul numero accessibili al pubblico a norma degli articoli 12, 13 e 14; |
Or. en
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (d bis) gli obblighi del fornitore di un servizio di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 17. |
Or. en
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Le violazioni del principio della riservatezza delle comunicazioni, del trattamento consentito dei dati delle comunicazioni elettroniche, dei termini ultimi previsti per la cancellazione in conformità degli articoli 5, 6 e 7, a norma del paragrafo 1, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. | 3. Le violazioni del principio della riservatezza delle comunicazioni, del trattamento consentito dei dati delle comunicazioni elettroniche, dei termini ultimi previsti per la cancellazione in conformità degli articoli da 5 a 8, a norma del paragrafo 1, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. |
Or. en
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni per le violazioni degli articoli 12, 13, 14 e 17. | soppresso |
Or. en
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo, sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. | 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo, sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Or. en
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo
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Testo della Commissione | Emendamento |
Comitato | Procedura di comitato |
Or. en
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito all'articolo 110 della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/201129. | 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 93 del regolamento (UE) 2016/679. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/201129. |
__________________ | __________________ |
29 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). | 29 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Or. en
MOTIVAZIONE
Introduzione
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, giuridicamente vincolante dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, prevede al suo articolo 7 il diritto al rispetto della vita privata:
"Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni".
L'articolo 8 prevede il diritto alla protezione dei dati di carattere personale nei seguenti termini:
"1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati in modo corretto, per specifiche finalità e sulla base del consenso della persona interessata o su un'altra base legittima prevista dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente."
L'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornisce la base giuridica per l'adozione degli strumenti giuridici dell'Unione relativi alla protezione dei dati di carattere personale.
Il 10 gennaio 2017 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento concernente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE) ha stabilito le norme che garantiscono la protezione della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Il suo scopo era provvedere affinché fosse garantita la protezione della riservatezza delle comunicazioni, in linea con il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Le norme che ha fissato hanno integrato e precisato quelle contenute nella direttiva 95/46/CE (direttiva sulla protezione dei dati), che avevano definito il quadro giuridico generale per la protezione dei dati personali nell'Unione.
Da allora, l'Unione ha avviato una revisione approfondita del quadro giuridico unionale per la protezione dei dati personali, al fine di creare un quadro generale moderno e solido in grado di garantire un elevato livello di protezione delle persone, assicurando loro il controllo sui loro dati personali e riducendo allo stesso tempo gli adempimenti burocratici previsti per le persone giuridiche che effettuano il trattamento dei dati personali. Il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) istituisce il quadro giuridico dell'Unione ai fini della protezione dei dati. Sarà applicabile dal 25 maggio 2018.
La proposta di regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche
La presente proposta di regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche intende realizzare la modernizzazione del quadro giuridico dell'Unione per la protezione dei dati personali avviata dal regolamento generale sulla protezione dei dati. La proposta abroga l'attuale direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, per allinearne le norme a quelle del regolamento generale sulla protezione dei dati e per istituire un quadro giuridico che tenga conto degli importanti sviluppi tecnologici ed economici che sono emersi nel settore delle comunicazioni elettroniche dall'adozione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche nel 2002. Oggi nuovi servizi di comunicazione interpersonale (ad es. fornitori over-the-top, OTT) e da macchina a macchina e dell'"Internet delle cose" (IoT) coesistono con servizi di comunicazione tradizionale, il che comporta nuove sfide e nuovi rischi relativi alla vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone. Questi nuovi servizi non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE, con la conseguenza che esiste una lacuna in termini di protezione. La nuova proposta tiene conto dell'esperienza maturata nel corso degli anni riguardo ai tracciatori (cookie) e agli altri strumenti che consentono di tracciare le persone, che incidono profondamente sulla vita privata e la riservatezza delle comunicazioni. Infine, tiene conto della giurisprudenza recente della Corte di giustizia.
La Commissione afferma che questa proposta rappresenta un elemento essenziale del completamento della strategia per il mercato unico digitale, in quanto rafforzerebbe la fiducia e la sicurezza dei servizi digitali, il che costituisce una condizione preliminare per la realizzazione della predetta strategia.
La proposta di regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, lex specialis rispetto al regolamento generale sulla protezione dei dati
Analogamente all'articolazione che lega la direttiva 2002/58/CE e la direttiva 95/46/CE, il regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche proposto specifica e integra il regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679. La proposta di regolamento è una lex specialis rispetto al regolamento generale sulla protezione dei dati riguardo ai dati delle comunicazioni elettroniche che sono dati personali.
Tale proposta, inoltre, intende garantire e proteggere il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, sancito dall'articolo 7 della Carta e dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sono stati oggetto di una vasta e dettagliata giurisprudenza sia della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sia della Corte europea dei diritti dell'uomo. La CGUE ha confermato l'importanza della riservatezza delle comunicazioni nelle cause "Digital rights Ireland" e "Tele 2 and Watson".
Il regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche dovrebbe garantire un livello elevato di protezione
Le norme contenute nel regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non dovrebbero ridurre il livello di protezione garantito dal regolamento generale sulla protezione dei dati.
Tuttavia, i pareri delle autorità per la protezione dei dati (GEPD, WP29) e di numerosi studiosi e soggetti interessati consultati dal relatore per la preparazione della presente relazione permettono di concludere che varie disposizioni della proposta della Commissione ridurrebbero, di fatto, il livello di protezione attualmente offerto dal diritto dell'Unione.
I dati delle comunicazioni (sia contenuti che metadati) sono estremamente sensibili in quanto rivelano aspetti delicati della vita delle persone (orientamento sessuale, convinzioni filosofiche o politiche, libertà di espressione e di informazione, situazione finanziaria, stato di salute) e richiedono pertanto un alto grado di protezione. Il relatore ritiene che, per questo motivo, se si vuole evitare che la proposta della Commissione riduca l'elevato livello di protezione fornito dal regolamento generale sulla protezione dei dati, è necessario modificare la proposta, per assicurare che offra un elevato livello di protezione equivalente almeno a quello previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati.
L'ambito di applicazione della proposta di regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche
La proposta di regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche amplia il suo ambito di applicazione, al fine di includere nuove forme di comunicazione elettronica e garantire lo stesso livello di protezione delle persone, indipendentemente dal servizio di comunicazione utilizzato (OTT, Internet delle cose e interazione da macchina a macchina).
Il relatore sostiene la proposta della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione al fine di includere questi nuovi canali e queste nuove forme di comunicazione elettronica. Il relatore, inoltre, ritiene necessario chiarire che la proposta dovrebbe applicarsi all'utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni relative all'apparecchiatura terminale degli utenti finali e trattate da quest'ultima, nonché al software che consente la comunicazione elettronica degli utenti finali, oltre che all'invio di comunicazioni commerciali a fini di commercializzazione diretta o alla raccolta di (altre) informazioni relative alle apparecchiature terminali degli utenti finali o conservate in esse da parte di altri soggetti.
Il regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche dovrebbe anche essere uno strumento autonomo e contenere tutte le disposizioni pertinenti, evitando di dipendere dal codice delle comunicazioni elettroniche. Le definizioni del codice sono incluse nella proposta e, ove necessario, adattate per tenere conto dell'oggetto della proposta (ovvero la protezione dei diritti alla riservatezza delle comunicazioni e di protezione dei dati).
Analogamente, è inclusa una definizione di "utente" ispirata all'attuale direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, al fine di proteggere i diritti della persona che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico senza essere necessariamente un abbonato. Il relatore desidera inoltre mantenere la definizione di "utente finale", quale proposta dalla Commissione, al fine di chiarire le situazioni in cui anche le persone giuridiche godono della protezione offerta da tale regolamento.
La definizione di metadati delle comunicazioni elettroniche è stata anch'essa modificata per chiarirne il concetto.
Riservatezza delle comunicazioni (articoli 5-7)
La proposta segue l'attuale direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e pone l'accento sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, riconoscendola come un diritto di lunga data e fondamentale della persona, sancito dalla CEDU e dalla Carta dell'UE. Gli emendamenti proposti intendono tenere conto dello sviluppo tecnologico dall'adozione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Oggi le comunicazioni elettroniche sono conservate presso i fornitori dei servizi anche dopo la ricezione. Pertanto, si propone di chiarire che la riservatezza delle comunicazioni è garantita anche riguardo alle comunicazioni conservate o trattate dall'apparecchiatura terminale o da altre apparecchiature (ad esempio la conservazione nel cloud) nonché alle comunicazioni nell'ambiente IoT (da macchina a macchina), quando riguarda un utente.
Dato che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Carta, giuridicamente vincolante per l'UE e gli Stati membri, qualsiasi interferenza con esso deve essere limitata a quanto strettamente necessario e proporzionato in una società democratica. Il relatore propone vari emendamenti all'articolo 6, che prevedono le condizioni atte a permettere l'interferenza lecita con il diritto alla riservatezza delle comunicazione ai fini del trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche in circostanze specifiche e nel rispetto di condizioni specifiche.
Tutela delle informazioni conservate nell'apparecchiatura terminale relative agli utenti
Il relatore accoglie con favore l'obiettivo della proposta della Commissione di proteggere le informazioni conservate nell'apparecchiatura terminale dell'utente dall'accesso o dall'installazione o collocazione di software o informazioni senza il consenso dell'utente (articolo 8).
Tuttavia, il relatore è del parere che il regime proposto dalla Commissione non garantisca del tutto un elevato livello di protezione e, anzi, riduca addirittura quello previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati. Dato che le informazioni trattate o conservate nelle apparecchiature terminali o sottoposte a trattamento durante la connessione a un altro dispositivo o apparecchiatura di rete (ad esempio Wi-Fi gratuito, hotspot) possono rivelare dettagli molto sensibili di una persona, il trattamento di tali informazioni sarebbe soggetto a condizioni molto rigorose nel quadro del regolamento generale sulla protezione dei dati. Gli emendamenti presentati, pertanto, dovrebbero garantire la coerenza giuridica con il predetto regolamento. A tale proposito, le condizioni che consentono di accedere all'apparecchiatura terminale dell'utente o alle informazioni emesse da quest'ultima sono meglio inquadrate (articolo 8, paragrafo 1). I cosiddetti "tracking wall" sono vietati (articolo 8, paragrafo 1, punto 1 ter)) e le condizioni per il consenso dell'utente sono allineate al regolamento generale sulla protezione dei dati. L'uso di strumenti di analisi per misurare il pubblico del web, inoltre, è definito chiaramente, per tenere conto delle tecniche effettivamente utilizzate e garantire che tali informazioni siano impiegate solo per tale scopo specifico.
L'articolo 8, paragrafo 2, è stato anch'esso modificato per garantire che il tracciamento dell'ubicazione dell'apparecchiatura terminale che avviene, ad esempio, sulla base dei segnali Wi-Fi o bluetooth sia allineato alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati.
L'articolo 10 della proposta fa riferimento alle opzioni disponibili per le impostazioni relative alla vita privata per gli strumenti e i software utilizzati, per consentire agli utenti di evitare che altre parti conservino informazioni sulle apparecchiature terminali o effettuino il trattamento delle informazioni conservate sull'apparecchiatura (meccanismi di non tracciamento - DNT). Il relatore condivide l'obiettivo della proposta, ma ritiene che, per tenere conto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati ("tutela della vita privata fin dalla progettazione" e "tutela della vita privata per impostazione predefinita"), debba essere modificata. Questi principi di base, di fatto, non sono integrati efficacemente nella proposta di regolamento della Commissione. Si propone pertanto, in primo luogo, di far sì che i meccanismi di non tracciamento siano neutri sul piano tecnologico per includere diversi tipi di apparecchiature tecniche e software e che, in secondo luogo, tali meccanismi debbano configurare in via predefinita le loro impostazioni in modo da evitare che altre parti conservino informazioni sull'apparecchiatura terminale o effettuino il trattamento delle informazioni conservate nell'apparecchiatura senza il consenso dell'utente. Allo stesso tempo, agli utenti dovrebbe essere concessa la possibilità di modificare o confermare le impostazioni relative alle vita privata in qualsiasi momento all'atto dell'installazione. Le impostazioni dovrebbero consentire la modulazione del consenso da parte dell'utente, tenendo conto della funzionalità dei cookie e delle tecniche di tracciatura, e i meccanismi di non tracciamento dovrebbero inviare segnali alle altre parti per informarle in merito alle impostazioni relative alla vita privata configurate dall'utente. La conformità a tali impostazioni dovrebbe essere giuridicamente vincolante e applicabile nei confronti di tutte le altre parti.
Effettuazione di chiamate, elenchi di abbonati e commercializzazione diretta (articoli 12-16)
Il relatore sostiene in generale le disposizioni della proposta relative all'effettuazione delle chiamate, al blocco delle chiamate in ingresso e agli elenchi pubblici.
Riguardo alle comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta (articolo 16), gli emendamenti presentati chiariscono l'ambito di applicazione della disposizione per includere i diversi tipi di mezzi o tecniche utilizzati per la commercializzazione diretta; l'impiego della commercializzazione diretta dovrebbe essere consentito solo nei confronti di persone fisiche o giuridiche che abbiano prestato il loro consenso preventivo. Inoltre, il ritiro del consenso o l'opposizione alle comunicazioni a fini di commercializzazione diretta dovrebbe essere possibile in qualsiasi momento e senza costi per l'utente. L'articolo 16, paragrafo 3, definisce le condizioni per l'effettuazione di chiamate indesiderate di commercializzazione diretta e rafforza le tutele per le persone. Le comunicazioni indesiderate devono essere chiaramente riconoscibili come tali e indicare l'identità della persona fisica o giuridica che trasmette la comunicazione o per conto della quale tale comunicazione è trasmessa, e fornire informazioni ai destinatari affinché possano esercitare il loro diritto di opporsi a ricevere ulteriori messaggi commerciali.
Autorità di controllo
Il relatore concorda pienamente con la proposta della Commissione che afferma che le autorità di controllo indipendenti che garantiscono la conformità al regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche sono le autorità per la protezione dei dati incaricate di vigilare sull'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. Dato che il regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche integra e specifica il regolamento generale sulla protezione dei dati, l'affidamento alle stesse autorità indipendenti dei compiti di vigilanza e conformità al presente regolamento garantirà la coerenza. Viene garantita la cooperazione con le autorità di controllo nazionali istituite ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche per il controllo del rispetto delle norme stabilite nel presente strumento nel quadro della rispettiva attività.
Il regime sanzionatorio è anch'esso modificato per includere le violazioni del regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati.
Conclusione
Il relatore sostiene l'obiettivo della proposta di istituire un quadro moderno, completo e neutro sul piano tecnologico per le comunicazioni elettroniche nell'Unione, che garantisca un elevato livello di protezione delle persone riguardo ai loro diritti fondamentali della vita privata e della protezione dei dati. Ritiene, tuttavia, che alcuni aspetti debbano essere rafforzati per garantire un elevato livello di protezione pari a quello previsto dal regolamento (UE) 2016/679, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla CEDU. La realizzazione di un mercato unico digitale si basa su un quadro giuridico affidabile per le comunicazioni elettroniche, che rafforzi la fiducia delle persone nell'economia digitale e consenta alle imprese di svolgere le proprie attività nel pieno rispetto dei diritti umani.
Nella preparazione della presente relazione il relatore ha avuto lunghe e approfondite discussioni con i seguenti soggetti interessati, che rappresentano vari interessi.
Il relatore si aspetta che le sue proposte rappresentino una buona base per un rapido accordo in seno al Parlamento e per i negoziati con il Consiglio, al fine di garantire che il quadro giuridico sia in essere entro il 25 maggio 2018.
ALLEGATO: LIST OF ENTITIES
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT
Access Now
American Chamber of Commerce
App Developers Alliance
Apple
Article 29 Working Party
Association of Commercial Television in EU
AT&T
Bitkom
Bla Bla Car
Booking.com
Bouygues Europe
Business Europe
CENTR
Cisco
CNIL, the French Data Protection Authority
Computer and Communications Industry Association (ccia)
Confederation of Industry of Czech Republic
Cullen International
Deutsche Telekom
Digital Europe
Dropbox
Dutch Data Protection Authority
EBU
EGTA
EMMA
ENPA
Etno
EU Tech Alliance
Eurocommerce
European Association of Communications Agencies
European Commission
European Consumer Organisation (BEUC)
European Data Protection Supervisor
European Digital Media Association
European Digital Rights (EDRI)
European eCommerce and Omni-channel Trade Association
European Publishers Council
EYE/O
Federation of European Direct and Interactive Marketing
Federation of German Consumer Organisations (VZBV)
Finnish Federation of Commerce
German Advertising Federation
IAB
Industry Coalition for Data Protection
Interactive Software Federation of Europe
King
KPN
La quadrature du net
Microfost
Mozilla
Nielsen
Open Xchange
Pagefair
Permanent Representation of Germany
Permanent Representation of Spain
Permanent Representation of Sweden
Privasee
Qualcomm
Rakuten
Samsung
Seznam
Siinda
Spotify
Swedish Trade Federation
Symantec
Syndika
Telefonica
The software Alliance (BSA)
Verizon
Video Gaming Industry
Vodafone
World Federation of Advertisers