Commissione per la pesca

 

2011/0206(COD)

8.5.2012

***I

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock

( COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD) )

Commissione per la pesca

Relatore: Marek Józef Gróbarczyk

 

PR_COD_1amCom

 

 

Significato dei simboli utilizzati

       *     Procedura di consultazione

   ***     Procedura di approvazione

  ***I     Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)

 ***II     Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

  ***III     Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

 

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

 

 

 

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO................5

MOTIVAZIONE.......................................................................................................................18

 

 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock

( COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD) )

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2011)0470 ),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0220/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2012[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ( A7‑0000/2012 ),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il piano di attuazione approvato dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 prevede il ripristino di tutti gli stock commerciali a livelli tali da produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Secondo il CIEM, per gli stock fluviali di salmone del Baltico questo livello corrisponde a una produzione di giovani salmoni compresa tra il 60% e il 75% del potenziale di produzione di giovani salmoni nei vari fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Gli obiettivi generali e specifici del piano pluriennale devono essere fissati sulla base di questo parere scientifico.

(6) Il piano di attuazione approvato dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 prevede il ripristino di tutti gli stock commerciali a livelli tali da produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Secondo l'Helcom, per gli stock fluviali di salmone del Baltico questo livello corrisponde a una produzione di giovani salmoni equivalente all'80% del potenziale di produzione di giovani salmoni nei vari fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Gli obiettivi generali e specifici del piano pluriennale devono essere fissati sulla base di questo parere scientifico.

Or. pl

 

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Secondo i pareri scientifici, le pratiche di ripopolamento indiretto possono incidere notevolmente sulla diversità genetica dello stock di salmone del Baltico e l’immissione massiccia di pesci di allevamento praticata ogni anno nel Mar Baltico rischia di compromettere l'integrità genetica del salmone selvatico, sicché deve essere gradualmente eliminata. Occorre pertanto stabilire, nel piano pluriennale, le condizioni per la suddetta immissione.

(12) Secondo i pareri scientifici, le pratiche di ripopolamento indiretto possono incidere notevolmente sulla diversità genetica dello stock di salmone del Baltico e l’immissione massiccia di pesci di allevamento praticata ogni anno nel Mar Baltico rischia di compromettere l'integrità genetica del salmone selvatico, sicché deve essere maggiormente controllata. Occorre pertanto stabilire, nel piano pluriennale, le condizioni per la suddetta immissione.

Or. pl

 

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Tuttavia, poiché le immissioni di salmone possono essere attualmente obbligatorie in certi Stati membri e al fine di lasciare agli Stati membri il tempo di adattarsi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno continuare ad autorizzare le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(14) È opportuno non continuare ad autorizzare le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto dopo un periodo di dieci anni se la produzione di salmoni selvatici raggiunge l'80% del potenziale di produzione in un dato corso d'acqua. Le immissioni di salmone possono essere attualmente obbligatorie in certi Stati membri ed è opportuno lasciare a questi ultimi il tempo di adattarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

Or. pl

 

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Gran parte delle imbarcazioni costiere dedite alla pesca del salmone sono di lunghezza inferiore a 10 metri. Per tale motivo, è opportuno rendere obbligatorie per tutti i pescherecci la tenuta del giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la notifica preventiva di cui all’articolo 17 dello stesso regolamento.

(16) È opportuno rendere obbligatorie per i pescherecci di oltre 12 metri la tenuta del giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la notifica preventiva di cui all’articolo 17 dello stesso regolamento.

Or. pl

 

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Per evitare che le catture di salmone siano falsamente dichiarate come trota di mare, eludendo così i dovuti controlli, è necessario che l’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applichi anche a tutti i pescherecci che detengono a bordo trote di mare.

(17) Per evitare che le catture di salmone siano falsamente dichiarate come trota di mare, eludendo così i dovuti controlli, è necessario che l’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sia imposto ai pescherecci di oltre 12 metri che detengono a bordo trote di mare.

Or. pl

 

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) alla pesca commerciale nel Mar Baltico e nei fiumi ad esso collegati sul territorio degli Stati membri (di seguito denominati “gli Stati membri interessati”);

a) alla pesca commerciale e ricreativa nel Mar Baltico e nei fiumi ad esso collegati sul territorio degli Stati membri (di seguito denominati “gli Stati membri interessati”);

Or. pl

 

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) alla pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico esercitata da imbarcazioni di servizio.

soppresso

Or. pl

 

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) "pesca ricreativa", forme di attività non commerciali che impiegano ogni tipo di entità e di strumenti di pesca a fini commerciali e non commerciali;

Or. pl

 

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 75% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà l' 80% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.

Or. pl

 

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei cinque anni e il 75% nei dieci anni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume nei cinque anni e l'80% nei dieci anni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.

Or. pl

 

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Dopo dieci anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la produzione di giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad un livello almeno pari al 75% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume.

3. Dopo dieci anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la produzione di giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad un livello almeno pari all'80% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume.

Or. pl

 

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni tre anni la Commissione valuta la compatibilità e l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

4. Ogni anno la Commissione valuta la compatibilità e l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

Or. pl

 

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Applicazione del contingente nazionale alle imbarcazioni di servizio

Applicazione del contingente nazionale nel quadro di attività di pesca ricreativa

Or. pl

 

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il salmone catturato in mare da imbarcazioni di servizio è imputato al contingente nazionale.

Il salmone catturato nel quadro di attività di pesca ricreativa è imputato al contingente nazionale.

Or. pl

 

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, gli Stati membri interessati adottano misure tecniche nazionali di conservazione entro due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni, gli Stati membri interessati adottano misure tecniche nazionali di conservazione entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Or. pl

 

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni tre anni la Commissione valuta la compatibilità e l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi degli articoli 9 e 10 – in particolare per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che attraversano più Stati membri – sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

1. Ogni anno la Commissione valuta la compatibilità e l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

Or. pl

 

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le immissioni di salmone diverse da quelle contemplate agli articoli 12 e 13 possono proseguire fino a 7 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Le immissioni di salmone diverse da quelle contemplate agli articoli 12 e 13 possono proseguire fino a 7 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che le immissioni di salmoni non coperte dagli articoli 12 e 13 cessino dopo un periodo di 10 anni se la produzione di salmoni selvatici raggiunge l'80% del potenziale di produzione di salmoni in un dato corso d'acqua.

Or. pl

 

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell’Unione europea di qualunque lunghezza, detentori di un’autorizzazione di pesca del salmone, tengono un giornale delle loro attività di pesca secondo le disposizioni dell’articolo 14 del citato regolamento.

In deroga all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci e delle imbarcazioni di servizio dell’Unione europea di lunghezza totale superiore a 12 metri, detentori di un’autorizzazione di pesca del salmone, tengono un giornale delle loro attività di pesca secondo le disposizioni dell’articolo 14 del citato regolamento.

Or. pl

 

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell’Unione europea di qualunque lunghezza che detengono a bordo salmoni e/o trote di mare comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, immediatamente dopo la conclusione dell’operazione di pesca, le informazioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci e delle imbarcazioni di servizio dell’Unione europea di lunghezza totale superiore a 12 metri, che detengono a bordo salmoni e/o trote di mare comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, immediatamente dopo la conclusione dell’operazione di pesca, le informazioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento.

Or. pl

 

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri interessati verificano l’esattezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura procedendo a ispezioni degli sbarchi. Nel corso di tali ispezioni viene controllato almeno il 10% del numero totale di sbarchi.

Gli Stati membri interessati verificano l’esattezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura procedendo a ispezioni degli sbarchi. Nel corso di tali ispezioni viene controllato almeno il 50% del numero totale di sbarchi.

Or. pl

 

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 20 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 20 bis

 

Controllo della pesca ricreativa

 

Il controllo delle attività di pesca ricreativa ai fini del presente regolamento si fonda in particolare sull'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sugli articoli 64 e 65 del regolamento (UE) n. 404/2011.

Or. pl

 

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 22 bis

 

 

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati degli studi scientifici realizzati sull'influenza dei predatori, in particolare delle foche e dei cormorani, sugli stock di salmone del Mar Baltico. I risultati di tali studi costituiranno la base di un piano di gestione delle popolazioni di predatori che influiscono sugli stock di salmone del Mar Baltico che la Commissione elaborerà e che entrerà in vigore entro e non oltre il 2016.

Or. pl

 

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel corso del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito alle misure tecniche di conservazione adottate ai sensi del capo V e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5.

1. Un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito alle misure tecniche di conservazione adottate ai sensi del capo V e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5.

Or. pl

 

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel corso del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione del presente regolamento e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. Le relazioni degli Stati membri contengono segnatamente le seguenti informazioni:

2. Nel corso del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione del presente regolamento e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. Le relazioni degli Stati membri contengono segnatamente le seguenti informazioni:

Or. pl

 

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 23 del presente regolamento e dei pareri scientifici, valuta l’impatto delle misure di gestione sullo stock di salmone del Baltico e sulle attività di pesca che sfruttano tale stock nel corso dell’anno successivo alla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

La Commissione, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 23 del presente regolamento e dei pareri scientifici, valuta l’impatto delle misure di gestione sullo stock di salmone del Baltico e sulle attività di pesca che sfruttano tale stock nel corso dell’anno successivo alla ricezione delle relazioni degli Stati membri. La Commissione riesamina il divieto di utilizzare le reti derivanti per la pesca al salmone alla luce della loro incidenza sugli stock di salmone del Mar Baltico.

Or. pl

 

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se gli Stati membri interessati non hanno adottato o pubblicato, entro il termine previsto, le misure di cui all’articolo 6 o all’articolo 11, o se tali misure sono giudicate inadeguate e/o inefficaci in seguito alla valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, o dell’articolo 11, paragrafo 1, la Commissione revoca il potere conferito allo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 6 o dell’articolo 11. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata.

Se gli Stati membri interessati non hanno adottato o pubblicato, entro il termine previsto, le misure di cui all’articolo 6 o all’articolo 11, o se tali misure sono giudicate inadeguate e/o inefficaci in seguito alla valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, o dell’articolo 11, paragrafo 1, la Commissione revoca il potere conferito allo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 6 o dell’articolo 11. La revoca di tale delega dei poteri avviene conformemente alla procedura di cui all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. pl

 

 

MOTIVAZIONE

Il piano pluriennale di protezione del salmone del Mar Baltico rappresenta un elemento fondamentale della gestione degli stock alieutici nel contesto della riforma della politica comune della pesca (PCP). Nel quadro della valutazione dell'incidenza della presente relazione sul livello degli stock di salmone nel Mar Baltico si è proceduto ad un'ampia consultazione delle parti interessate compresi, tra gli altri, i pescatori, le organizzazioni non governative, i pescatori sportivi, le istituzioni consultive quali il Consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico e il CIEM, i rappresentanti dei governi e delle autorità locali dei vari Stati, il Comitato delle regioni ecc. Alla Commissione sono state rivolte numerose domande particolareggiate su punti che formano oggetto di controversie tra gli interessati e riguardanti in particolare la pesca ricreativa o l'attribuzione dei contingenti di pesca nei vari Stati. Le informazioni raccolte a seguito di tali iniziative evidenziano l'assenza di numerosi dati essenziali, cosa che ha rappresentato una difficoltà supplementare nell'elaborazione della presente relazione.

Pesca ricreativa

La pesca ricreativa è una delle attività che incidono maggiormente sul livello degli stock di salmone del Mar Baltico, incidenza che non è correttamente valutata a motivo della mancanza di controlli adeguati o del fatto che gli Stati membri non ottemperano al loro obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti. Tutto ciò ha determinato uno sviluppo incontrollato della pesca ricreativa che, mediante l'introduzione di nomi di entità specifiche quali "imbarcazioni di servizio", si ritrova fuori controllo, contribuendo così all'aumento delle catture non dichiarate di salmone del Mar Baltico. Si apprende altresì che per la pesca ricreativa sono utilizzati strumenti di pesca di alta tecnologia quali le reti trainate o che si blocca il passaggio dei salmoni nei fiumi mediante reti da parata lunghe fino a 100 metri. Tutto ciò è affatto contrario al concetto della pesca ricreativa che, per definizione, dovrebbe contribuire alla promozione di una cultura della pesca sostenibile, migliorando l'attrattiva turistica di regioni che dipendono da questo settore di attività. La pesca su piccola scala riveste un ruolo particolarmente importante nella promozione di tutte le forme di pesca sostenibile e responsabile, promuovendo tra l'altro una pesca ricreativa del salmone sulla base di principi di controllo applicati in modo chiaro e trasparente.

 Attualmente dobbiamo far fronte ad una mancanza generale di dati e dunque di conoscenze scientifiche sulla portata e l'incidenza della pesca ricreativa sugli stock di salmone del Mar Baltico nei vari paesi. La presente relazione mira a proporre regole chiare che permetteranno di unificare i principi di gestione e di controllo relativi alla pesca ricreativa. Il relatore ritiene che le attività di pesca ricreativa esercitate convenientemente contribuiranno notevolmente allo sviluppo di forme alternative di pesca, determinando una crescita sostenibile delle regioni dipendenti dalla pesca.

Parere del Consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico

Conformemente alla prassi corrente, la Commissione dovrebbe tener conto, nella pianificazione della gestione delle risorse alieutiche nelle acque dell'Unione europea, dei pareri dei consigli consultivi regionali. Giova pertanto notare che il parere del Consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico relativo alla gestione degli stock di salmone del Mar Baltico si smarca chiaramente, su taluni punti fondamentali, dal progetto di gestione presentato dalla Commissione. Le differenze principali hanno tratto ai valori perseguiti per gli stock di salmone di fiume selvatico, al tasso di mortalità da pesca per gli stock di salmone marino, all'abbandono progressivo del ripopolamento che non rientra nel campo di applicazione del regolamento proposto nonché ai requisiti relativi alla tenuta di giornali di bordo o ancora alla notifica preventiva. Le questioni summenzionate costituiscono la base del piano di gestione degli stock di salmone del Mar Baltico. In tale contesto, il relatore desidera sottolineare che la posizione divergente del Consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico riguardo a tali questioni può determinare conflitti o una reiezione della proposta della Commissione da parte della comunità. Ciò conferma la necessità di procedere sistematicamente a vaste consultazioni degli ambienti interessati al momento dell'elaborazione di piani di gestione delle risorse alieutiche nell'Unione europea al fine di trovare soluzioni di compromesso che contribuiscano alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile della pesca.

Influenza dei predatori sugli stock di salmone del Mar Baltico

In sede di elaborazione della presente relazione sono stati raddoppiati gli sforzi intesi a valutare l'influenza dei predatori, in particolare delle foche e dei cormorani, sugli stock di salmone del Mar Baltico. Dall'analisi dei documenti pubblicati in materia emerge la mancanza di studi affidabili e oggettivi sulla questione. Numerose fonti indicano che i predatori esercitano una notevole influenza sul livello di riproduzione dei salmoni, in particolare per quanto riguarda il numero di salmoni di fiume. Il relatore ritiene opportuno realizzare studi scientifici approfonditi per valutare il numero, il tipo, l'influenza delle varie specie di predatori sugli stock di salmone del Mar Baltico.

Principali linee direttrici della relazione

Riproduzione

Il relatore ritiene che il livello di produzione dei salmoni dovrebbe essere fissato all'80% del potenziale di produzione di salmoni nei vari corsi d'acqua che ospitano salmoni selvatici, conformemente alla raccomandazione dell'Helcom. Questo livello rappresenta la base di riproduzione naturale e comporta, di conseguenza, un aumento degli stock di salmone del Mar Baltico. La proposta di limitare il ripopolamento non coperto dagli articoli 12 e 13 del regolamento alle situazioni in cui mancano dati adeguati in materia o allorché la popolazione di salmoni diminuisce, può avere effetti nefasti e causare un'ulteriore diminuzione dello stock di tale specie.

Campo di applicazione del regolamento

Il relatore ritiene opportuno ampliare il campo di applicazione del regolamento in modo da inglobarvi anche tutte le forme di pesca ricreativa.

Controllo delle catture

Il relatore è favorevole a controlli più rigorosi delle catture e propone pertanto che almeno il 50% degli sbarchi in ciascuno Stato membro formino oggetto di controlli. Uno degli elementi fondamentali della relazione è l'instaurazione di un controllo pieno e globale su tutti i tipi di pesca ricreativa e l'obbligo di dichiarare le catture realizzate nel quadro di questo tipo di pesca. Dall'analisi delle relazioni di controllo dell'Agenzia europea di controllo della pesca relative ai paesi baltici si evince che il livello di controllo è insufficiente, cosa che può tradursi in un numero considerevole di catture non dichiarate. Il relatore, all'unisono col parere del Consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico, ritiene che i pescherecci che non superino i 12 metri non debbano essere soggetti all'obbligo di tenere un giornale di bordo né a quello della notifica preventiva. Tenendo conto di quanto precede, è opportuno accordare maggiore attenzione all'utilizzo della dichiarazione di cattura e all'aumento del numero di controlli nei porti quali strumenti per contribuire alla ricostituzione degli stock di salmone.

Revoca della delega dei poteri accordata agli Stati membri dalla Commissione

Giova rilevare che, nella sua proposta di regolamento sugli stock di salmone del Mar Baltico, la Commissione delega agli Stati membri poteri in materia di regolamentazione di taluni settori che si ritiene rientrino nella competenza esclusiva dell'Unione (salvaguardia delle risorse biologiche marine). La Commissione esprime in tal modo il suo sostegno alla regionalizzazione e alla decentralizzazione della gestione nel settore della politica comune della pesca. Essa si riserva nondimeno il diritto di intervenire qualora uno Stato membro non risponda ai requisiti previsti al regolamento e concepiti per favorire la ricostituzione degli stock di salmone del Mar Baltico. È opportuno considerare gli atti delegati alla stregua di un elemento positivo dell'unificazione della PCP, che permette alla Commissione, nel quadro del presente regolamento, di esercitare un migliore controllo ed agire più efficacemente per quanto riguarda la delega dei poteri agli Stati membri interessati.

Il relatore ritiene tuttavia che la revoca della delega dei poteri, accordata agli Stati membri interessati dalla Commissione, dovrebbe avvenire conformemente alla procedura di cui all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

[1] GU C 68 del 6.3.2012, pag. 47.