Commissione per la pesca
26.10.2017
***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock
( COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD) )
Commissione per la pesca
Relatore: Ruža Tomašić
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)
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Emendamenti a un progetto di atto |
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato
Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
MOTIVAZIONE 37
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock
( COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD) )
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2017)0097 ),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0095/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ( A8-0000/2017 ),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento1
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
(2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio41 stabilisce le norme della PCP conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare l'approccio ecosistemico nella gestione della pesca. | (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio41 stabilisce le norme della PCP conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare l'approccio ecosistemico nella gestione della pesca. |
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41 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). | 41 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). |
Or. en
Emendamento2
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (2 bis) Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. |
Or. en
Emendamento3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (3 bis) Il Mare Adriatico è un'importante sotto-regione del Mediterraneo, che totalizza circa un terzo del valore totale degli sbarchi. |
Or. en
Emendamento4
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
(5) Le misure di gestione vigenti per i piccoli pelagici nel Mare Adriatico vertono sull'accesso alle acque, sul controllo dello sforzo di pesca e su misure tecniche volte a disciplinare l'uso degli attrezzi da pesca. I pareri scientifici indicano che il controllo delle catture è il mezzo più appropriato per adeguare la mortalità per pesca e che consentirebbe una gestione più efficace dei piccoli pelagici.43 | (5) Le misure di gestione vigenti per i piccoli pelagici nel Mare Adriatico vertono sull'accesso alle acque, sul controllo dello sforzo di pesca e su misure tecniche volte a disciplinare l'uso degli attrezzi da pesca. |
__________________ |
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43 Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Valutazione degli stock del Mediterraneo - parte 2 (CSTEP- 11-14). |
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Or. en
Motivazione
Parte soppressa tenendo conto dell'ultima relazione dello CSTEP (CSTEP 16-14), nella quale si conclude, previa analisi degli effetti positivi e negativi di diversi principi di gestione, che ad avere il migliore impatto è l'approccio che integra diverse misure di gestione combinate (catture, sforzo, limitazioni della capacità) e che l'adozione di un approccio specifico per ciascuna misura comporta anche effetti negativi.
Emendamento5
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione | Emendamento |
(6) Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca. | (6) Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali e misure tecniche. |
Or. en
Emendamento6
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione | Emendamento |
(8) Il piano pluriennale dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a conseguire e mantenere l'MSY per gli stock considerati, instaurare un settore della pesca sostenibile e fornire un quadro di gestione efficace. | (8) Il piano pluriennale dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP. |
Or. en
Emendamento7
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
(11) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali. | soppresso |
Or. en
Emendamento8
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione | Emendamento |
(12) È opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY). Tali intervalli, basati su pareri scientifici, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY sono stati calcolati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5% rispetto all'MSY.45Inoltre, al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto della Blim non sia superiore al 5%. | (12) È opportuno stabilire valori di riferimento SSBpa e SSBlim per la biomassa che corrispondano all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY. Tali valori dovrebbero essere basati su pareri scientifici aggiornati. |
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45 Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico. Valutazioni per il Mediterraneo, parte 1 (CSTE P-15-14 ). 2015. [Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [La seconda parte di questo riferimento non sembra corretta. OPOCE, si prega di verificare.] |
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Or. en
Motivazione
L'utilizzo della sola biomassa è più appropriato e offre un valore di riferimento più certo per la gestione delle piccole specie pelagiche che dipendono maggiormente dalle condizioni ambientali che dallo sfruttamento, almeno finché non si miglioreranno le valutazioni scientifiche.
Emendamento9
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione | Emendamento |
(13) Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire una soglia per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, purché lo stato dello stock interessato sia considerato soddisfacente, un limite più elevato per alcuni casi. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite più elevato solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca. | (13) Ai fini del conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale, l'obiettivo per ciascuna specie dovrebbe essere il SSBpa. Dovrebbe essere possibile fissare un obiettivo più elevato solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock oppure qualora uno degli stock di piccoli pelagici si trovi a un livello inferiore al SSBpa. |
Or. en
Motivazione
L'utilizzo della sola biomassa è più appropriato e offre un valore di riferimento più certo per la gestione delle piccole specie pelagiche che dipendono maggiormente dalle condizioni ambientali che dallo sfruttamento, almeno finché non si miglioreranno le valutazioni scientifiche.
Emendamento10
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione | Emendamento |
(15) Per gli stock per i quali sono disponibili, e ai fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come MSY Btrigger e Blim per l'acciuga e la sardina. Se gli stock scendono al di sotto dell'MSY Btrigger, la mortalità per pesca dovrebbe essere ridotta a un livello inferiore all'FMSY. | (15) Ai fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione, espressi come SSBlim e SSBpa per i piccoli pelagici. Se gli stock scendono al di sotto del valore SSBlim, si dovrebbero adottare adeguate misure correttive per contribuire a riportare rapidamente lo stock interessato a livelli superiori al SSBpa. |
Or. en
Motivazione
L'utilizzo della sola biomassa è più appropriato e offre un valore di riferimento più certo per la gestione delle piccole specie pelagiche che dipendono maggiormente dalle condizioni ambientali che dallo sfruttamento, almeno finché non si miglioreranno le valutazioni scientifiche.
Emendamento11
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione | Emendamento |
(16) È opportuno attuare ulteriori misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto del valore di riferimento Blim. Le misure di salvaguardia dovrebbero includere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da altre misure, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013. | soppresso |
Or. en
Emendamento12
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione | Emendamento |
(17) Agli stock per i quali non sono disponibili valori di riferimento si dovrebbe applicare l'approccio precauzionale. Nel caso specifico di stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici sui livelli minimi di biomassa riproduttiva di tali stock, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive. | (17) Agli stock per i quali non sono disponibili valori di riferimento si dovrebbe applicare l'approccio precauzionale. |
Or. en
Emendamento13
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (18 bis) Lo CSTEP ed esperti indipendenti hanno ricevuto e sottoposto a revisione una raccomandazione congiunta degli Stati membri dell'Adriatico e uno studio sulle caratteristiche tecniche delle reti a circuizione e del loro impatto sulle comunità pelagiche. È pertanto opportuno prevedere una deroga all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma e all'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
Or. en
Emendamento14
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione | Emendamento |
(22) Poiché nel Mare Adriatico le imbarcazioni adibite alla cattura di piccoli pelagici tendono a effettuare bordate di breve durata, è opportuno adeguare il ricorso alla notifica preventiva previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 disponendo che le notifiche preventive siano presentate almeno un'ora e mezza prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto limitato di bordate di pesca che interessano piccoli quantitativi di pesce degli stock considerati, è opportuno stabilire una soglia per tali notifiche preventive, quando tali imbarcazioni hanno a bordo almeno una tonnellata di acciughe o di sardine. | (22) Poiché nel Mare Adriatico le imbarcazioni adibite alla cattura di piccoli pelagici tendono a effettuare bordate di breve durata, è opportuno adeguare il ricorso alla notifica preventiva previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 disponendo che le notifiche preventive siano presentate almeno un'ora prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto limitato di bordate di pesca che interessano piccoli quantitativi di pesce degli stock considerati, è opportuno stabilire una soglia per tali notifiche preventive, quando tali imbarcazioni hanno a bordo almeno una tonnellata di piccoli pelagici. |
Or. en
Motivazione
In ragione della specificità della costa e del fatto che le zone di pesca sono relativamente vicine ai porti, è necessario prevedere un periodo più breve per la notifica preventiva.
Emendamento15
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione | Emendamento |
(24) È opportuno stabilire, per le catture di acciuga e sardina, soglie oltre le quali i pescherecci sono tenuti a effettuare sbarchi in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento in modo da garantire un controllo efficace. | (24) È opportuno stabilire, per le catture di piccoli pelagici, soglie oltre le quali i pescherecci sono tenuti a effettuare sbarchi in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento in modo da garantire un controllo efficace. |
Or. en
Motivazione
Si riprende il concetto di "piccoli pelagici" dal piano di gestione della CGPM, che comporta la gestione congiunta delle due specie in questione. Le due specie sono catturate insieme e, dato che nella pesca con reti a circuizione non è possibile scegliere come bersaglio esclusivamente una delle specie, le misure di gestione dovrebbero essere applicate a entrambe. Inoltre, le due specie si alternano in natura e sono fortemente dipendenti dalle condizioni ambientali. Per questo motivo, lo sfruttamento di queste due specie dovrebbe essere controllato e gestito congiuntamente, come già riconosciuto nel quadro attuale della CGPM.
Emendamento16
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione | Emendamento |
(25) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive per la conservazione dello sgombro e del sugarello, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati. | (25) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con riguardo all'attuazione dell'obbligo di sbarco e alle misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati. |
Or. en
Motivazione
Le disposizioni del piano pluriennale si dovrebbero applicare solo alla sardina e all'acciuga, dato che per altre specie (sgombri-Scomber spp e suri-Trachurus spp) vi è una grave carenza di dati e di valutazioni scientifiche. Tali specie dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del piano pluriennale in ragione di un obbligo di sbarco, dato che questa è stata la principale spiegazione della Commissione, ma tale aspetto dovrebbe essere chiaramente distinto nell'ambito del piano pluriennale.
Emendamento17
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione | Emendamento |
(26) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano basata su pareri scientifici. Il piano dovrebbe essere valutato ogni cinque anni. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici. | (26) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano basata su pareri scientifici. Il piano dovrebbe essere valutato ogni cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici. |
Or. en
Motivazione
Vi sono molti interrogativi in sospeso riguardo allo stato degli stock e all'approccio di gestione; si propone di prevedere una revisione del piano pluriennale dopo un periodo di cinque anni. Dopo tale periodo, la scienza dovrebbe essere in grado di fornire risposte chiare sull'eventuale necessità di un cambiamento nell'approccio di gestione.
Emendamento18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il presente regolamento si applica agli stock di acciuga (Engraulis encrasicolus) e di sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico ("gli stock considerati") e alle attività di pesca che sfruttano tali stock. Esso si applica inoltre alle catture accessorie di sgombro (Scomber spp.) e di sugarello (Trachurus spp.) nel Mare Adriatico effettuate nella pesca di uno o di entrambi gli stock considerati. | 2. Il presente regolamento si applica agli stock di acciuga (Engraulis encrasicolus) e di sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico ("i piccoli pelagici") e alle attività di pesca aventi come specie bersaglio tali stock. Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente regolamento si applica inoltre alle catture accessorie di sgombro (Scomber spp.) e di sugarello (Trachurus spp.) nel Mare Adriatico effettuate nella pesca dei piccoli pelagici. |
Or. en
Motivazione
Le disposizioni del piano pluriennale si dovrebbero applicare solo alla sardina e all'acciuga, dato che per le altre specie vi è una grave carenza di dati e di valutazioni scientifiche. Tali specie dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del piano pluriennale in ragione di un obbligo di sbarco, dato che questa è stata la principale spiegazione della Commissione, ma tale aspetto dovrebbe essere chiaramente distinto nell'ambito del piano pluriennale.
Emendamento19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) "avente come specie bersaglio": il figurare di almeno il 50 % di sardine o acciughe della cattura in peso vivo; |
Or. en
Motivazione
La definizione di "avente come specie bersaglio" è importante per la gestione in termini di giornate di pesca.
Emendamento20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione | Emendamento |
(c) "stock di piccoli pelagici": gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock; | (c) "piccoli pelagici": gli stock di sardina (Sardina pilchardus) e di acciuga (Engraulis encrasicolus). |
Or. en
Motivazione
Si riprende il concetto di "piccoli pelagici" dal piano di gestione della CGPM, che comporta la gestione congiunta delle due specie in questione. Le due specie sono catturate insieme e, dato che nella pesca con reti a circuizione non è possibile scegliere come bersaglio esclusivamente una delle specie, le misure di gestione dovrebbero essere applicate a entrambe. Inoltre, le due specie si alternano in natura e sono fortemente dipendenti dalle condizioni ambientali. Per questo motivo, lo sfruttamento di queste due specie dovrebbe essere controllato e gestito congiuntamente, come già riconosciuto nel quadro attuale della CGPM.
Emendamento21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
(d) "intervallo FMSY": un intervallo di valori in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo indicati in modo scientifico, in situazioni di pesca multispecifica e in base a pareri scientifici, danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY), nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock considerati; | soppresso |
Or. en
Emendamento22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (d bis) "giornata di pesca": qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale un peschereccio svolge attività di pesca, quali ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, conservazione a bordo, trasformazione a bordo o trasferimento e sbarco di pesci e prodotti della pesca; |
Or. en
Emendamento23
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (d ter) "SSBlim": il valore di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva al di sotto del quale devono essere adottate misure correttive di gestione per garantire la ricostituzione degli stock a un livello che rientri nei limiti di sicurezza biologica; |
Or. en
Motivazione
L'utilizzo della sola biomassa è più appropriato e offre un valore di riferimento più certo per la gestione delle piccole specie pelagiche che dipendono maggiormente dalle condizioni ambientali che dallo sfruttamento, almeno finché non si miglioreranno le valutazioni scientifiche.
Emendamento24
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (d quater) "SSBpa": il valore precauzionale di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione per garantire la ricostituzione degli stock a un livello che rientri nei limiti di sicurezza biologica; |
Or. en
Motivazione
L'utilizzo della sola biomassa è più appropriato e offre un valore di riferimento più certo per la gestione delle piccole specie pelagiche che dipendono maggiormente dalle condizioni ambientali che dallo sfruttamento, almeno finché non si miglioreranno le valutazioni scientifiche.
Emendamento25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione | Emendamento |
(e) "MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY; | soppresso |
Or. en
Emendamento26
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione | Emendamento |
(f) "possibilità di pesca": un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca. | soppresso |
Or. en
Emendamento27
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. | 1. Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
Or. en
Motivazione
Gli obiettivi sono indicati nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e non occorre ripeterli nel testo in esame. Gli obiettivi della PCP sono altrettanto importanti e il raggiungimento dell'MSY non può essere più importante di altri obiettivi quali la stabilità sociale del segmento di pesca interessato.
Emendamento28
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il piano pluriennale fornisce un quadro di gestione efficace, semplice e stabile per lo sfruttamento degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico. | 2. Il piano pluriennale fornisce un quadro di gestione efficace, semplice e stabile per lo sfruttamento dei piccoli pelagici nel Mare Adriatico. |
Or. en
Emendamento29
Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo
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Testo della Commissione | Emendamento |
Obiettivi specifici per l'acciuga e la sardina | Obiettivi specifici per i piccoli pelagici |
Or. en
Motivazione
Questo concetto comporta la gestione congiunta delle due specie in questione.
Emendamento30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Il tasso-obiettivo di mortalità per pesca deve essere raggiunto quanto prima, e in modo progressivo, entro il 2020 per gli stock considerati, e deve essere successivamente mantenuto negli intervalli di valori di cui all'allegato I e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1. | 1. I valori-obiettivo di riferimento relativi ai piccoli pelagici devono essere raggiunti quanto prima, e devono essere successivamente mantenuti al di sopra dei valori di cui all'allegato I e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1. |
Or. en
Motivazione
Le disposizioni dell'articolo 4 sono qui adeguate conformemente alla proposta relativa ai valori di riferimento basati sulla biomassa.
Emendamento31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Le possibilità di pesca rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca indicati nell'allegato I, colonna A, del presente regolamento. | 2. Le misure di gestione per i piccoli pelagici rispettano i valori-obiettivo di riferimento indicati nell'allegato I, colonna A, del presente regolamento. |
Or. en
Motivazione
Le disposizioni dell'articolo 4 sono qui adeguate conformemente alla proposta relativa ai valori di riferimento basati sulla biomassa. Si propone che di far riferimento non alle "possibilità di pesca" ma alle "misure di gestione". In particolare, le possibilità di pesca indicano un sistema basato sul totale ammissibile di catture; si propone invece di parlare di misure di gestione in quanto si tratta di un concetto più adeguato a un regime di gestione basato sullo sforzo.
Emendamento32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli di cui all'allegato I, colonna A. | 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le misure di gestione possono mirare a livelli superiori a quelli di cui all'allegato I, colonna A, se: |
| (a) sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica; |
| (b) sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure |
| (c) uno degli stock di piccoli pelagici è inferiore al valore di riferimento indicato all'allegato I, colonna B. |
Or. en
Motivazione
Le disposizioni dell'articolo 4 sono qui adeguate conformemente alla proposta relativa ai valori di riferimento basati sulla biomassa. In particolare, le possibilità di pesca indicano un sistema basato sul totale ammissibile di catture; si propone invece di parlare di misure di gestione in quanto si tratta di un concetto più adeguato a un regime di gestione basato sullo sforzo.
Emendamento33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli intervalli di mortalità per pesca indicati nell'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A: | soppresso |
(a) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica; |
|
(b) se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure |
|
(c) per limitare a un massimo del 20% le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi. |
|
Or. en
Motivazione
Le disposizioni dell'articolo 4 sono qui adeguate conformemente alla proposta relativa ai valori di riferimento basati sulla biomassa. In particolare, le possibilità di pesca indicano un sistema basato sul totale ammissibile di catture; si propone invece di parlare di misure di gestione in quanto si tratta di un concetto più adeguato a un regime di gestione basato sullo sforzo.
Emendamento34
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. I valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli minimi e livelli limite della biomassa dello stock riproduttore, che devono essere applicati per salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock considerati, sono definiti all'allegato II. | 1. I valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli limite della biomassa dello stock riproduttore, che devono essere applicati per salvaguardare la piena capacità riproduttiva dei piccoli pelagici, sono definiti all'allegato I, colonna B. |
Or. en
Motivazione
Le modifiche proposte sono coerenti ad altre che si basano sulla biomassa come unico valore, in virtù della sua maggior certezza.
Emendamento35
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore minimo di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore stabilito nell'allegato II, colonna A, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock considerato a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento, le possibilità di pesca per gli stock considerati sono fissate a un livello compatibile con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito nell'allegato I, colonna B, del presente regolamento, tenendo conto del calo della biomassa di tale stock. | 2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno dei piccoli pelagici è inferiore al valore minimo di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore stabilito nell'allegato I, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per contribuire a un rapido ritorno dei piccoli pelagici a livelli superiori al valore di riferimento di cui all'allegato I, colonna A. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, e conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, le misure di gestione sono adeguate tenendo conto del calo della biomassa di tale stock. |
Or. en
Motivazione
Le modifiche proposte sono coerenti ad altre che si basano sulla biomassa come unico valore, in virtù della sua maggior certezza.
Emendamento36
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (Blim) stabilito nell'allegato II, colonna A, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock considerato a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 2, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca. | 3. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di entrambi gli stock di piccoli pelagici è inferiore al valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (SSBlim) stabilito nell'allegato I, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per contribuire a un rapido ritorno dei due stock a livelli superiori al valore di riferimento di cui all'allegato I, colonna A. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e altre misure di gestione adeguate. |
Or. en
Motivazione
Le modifiche proposte sono coerenti ad altre che si basano sulla biomassa come unico valore, in virtù della sua maggior certezza.
Emendamento37
Proposta di regolamento
Articolo 6 – parte introduttiva
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Testo della Commissione | Emendamento |
Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione degli stock di piccoli pelagici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento o, nel caso dell'acciuga e della sardina, quando la biomassa riproduttiva di uno di tali stock per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato II, colonna A, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda: | 1. Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione dei piccoli pelagici o quando la biomassa riproduttiva di uno di tali stock per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato I, colonna B, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda: |
Or. en
Motivazione
Le modifiche proposte sono coerenti ad altre che si basano sulla biomassa come unico valore, in virtù della sua maggior certezza.
Emendamento38
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare la dimensione di maglia, la costruzione dell'attrezzo, le dimensioni dell'attrezzo o l'utilizzo di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Si propone di sopprimere queste misure in quanto non sono in grado di fornire risultati rapidamente. Nel caso in cui uno dei due stock considerati scenda al di sotto del limite SSBlim e la Commissione debba reagire, occorre prevedere misure che portino a un miglioramento nel più breve tempo possibile.
Emendamento39
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) l'utilizzo degli attrezzi da pesca e la profondità di utilizzo dell'attrezzo per garantire o migliorare la selettività; | soppresso |
Or. en
Motivazione
Si propone di sopprimere queste misure in quanto non sono in grado di fornire risultati rapidamente. Nel caso in cui uno dei due stock considerati scenda al di sotto del limite SSBlim e la Commissione debba reagire, occorre prevedere misure che portino a un miglioramento nel più breve tempo possibile.
Emendamento40
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera f
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(f) altre caratteristiche correlate alla selettività. | soppresso |
Or. en
Motivazione
Si propone di sopprimere queste misure in quanto non sono in grado di fornire risultati rapidamente. Nel caso in cui uno dei due stock considerati scenda al di sotto del limite SSBlim e la Commissione debba reagire, occorre prevedere misure che portino a un miglioramento nel più breve tempo possibile.
Emendamento41
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, per raggiungere gli obiettivi fissati all'articolo 4, sono applicate le seguenti misure per un periodo di cinque anni: |
| (a) nel 2018 i limiti di cattura per i piccoli pelagici sono fissati al livello delle catture del 2014. A partire dal 2019, i limiti di cattura per i piccoli pelagici sono ridotti gradualmente, ogni anno del 5 % rispetto all'anno precedente, fino al 2022; |
| (b) lo sforzo di pesca dei pescherecci aventi come specie bersaglio i piccoli pelagici non supera le 180 giornate di pesca all'anno e le 20 giornate di pesca al mese, con un massimo di 144 giornate di pesca all'anno per le sardine e un massimo di 144 giornate di pesca all'anno per le acciughe; |
| (c) ogni anno sono attuati divieti spazio-temporali per proteggere le aree di riproduzione e di sviluppo. Tali divieti riguardano l'intera distribuzione dei piccoli pelagici nel Mare Adriatico, per periodi non inferiori a 15 giorni consecutivi e fino a un massimo di 30 giorni consecutivi. I divieti sono attuati nel seguente periodo: |
| (i) per la sardina, dal 1° ottobre al 31 marzo e |
| (ii) per l'acciuga, dal 1° aprile al 30 settembre; |
| (d) sono previsti divieti aggiuntivi per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, per non meno di sei mesi. Tali divieti riguardano almeno il 30 % della zona identificata come area di sviluppo o area importante per la protezione delle prime fasi di crescita del pesce (nelle acque marittime territoriali e del mare interno); |
| (e) la capacità globale della flotta di pescherecci operanti con reti da traino e a circuizione che pescano attivamente gli stock di piccoli pelagici non supera i la capacità della flotta attiva registrata nel 2014 in termini di stazza lorda e/o di tonnellaggio di stazza lorda, potenza del motore (kW) e numero di navi. |
Or. en
Motivazione
Le misure proposte sono attuate pienamente a partire dal 2017 e, in parte, dal 2015. Sono in linea con il piano di gestione CGPM ed è essenziale proseguire con il medesimo approccio di gestione e le medesime misure per poterne valutare l'impatto. Inoltre, si propone di procedere a una graduale riduzione dei limiti di cattura per lo stesso periodo.
Emendamento42
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, per garantire la stabilità e limitare le variazioni nelle misure di gestione, la durata dei divieti di cui ai punti c) e d) dello stesso paragrafo non varia di più del 10 % tra due anni consecutivi. |
Or. en
Motivazione
Le misure proposte sono attuate pienamente a partire dal 2017 e, in parte, dal 2015. Sono in linea con il piano di gestione CGPM ed è essenziale proseguire con il medesimo approccio di gestione e le medesime misure per poterne valutare l'impatto. Inoltre, si propone di procedere a una graduale riduzione dei limiti di cattura per lo stesso periodo.
Emendamento43
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 6 bis |
| Misure tecniche |
| 1. Ai fini del presente regolamento, non si applicano l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma e l'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
| 2. Ai fini del presente regolamento, la lunghezza massima delle reti a circuizione (a chiusura e senza chiusura) è limitata a 600 metri, con altezza della rete pari al massimo a 1/3 della lunghezza. |
Or. en
Motivazione
Per l'attuazione di qualsiasi piano di gestione è essenziale includere tali disposizioni nel piano pluriennale. Una soluzione di questo tipo era già stata richiesta con una raccomandazione comune degli Stati membri adriatici ed elaborata attraverso uno studio sulle caratteristiche tecniche delle reti a circuizione e sul loro impatto sulle comunità pelagiche. Lo studio in questione e la richiesta sono anche stati rivisti da esperti indipendenti e dallo CSTEP, che hanno confermato le conclusioni. Questa è una delle disposizioni fondamentali per garantire la praticabilità della pesca dei piccoli pelagici nell'Adriatico.
Emendamento44
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva di cui a tale articolo è presentata almeno un'ora e mezza prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato nel porto. | 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva di cui a tale articolo è presentata almeno un'ora prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato nel porto. |
Or. en
Motivazione
In ragione della specificità della costa e del fatto che le zone di pesca sono relativamente vicine ai porti, è necessario prevedere un periodo più breve per la notifica preventiva.
Emendamento45
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'obbligo di notifica preventiva si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione aventi a bordo almeno una tonnellata di acciughe o una tonnellata di sardine. | 2. L'obbligo di notifica preventiva si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione aventi a bordo almeno una tonnellata di piccoli pelagici. |
Or. en
Emendamento46
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Ai fini del presente regolamento, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è estesa ai pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che praticano la pesca mirata di piccoli pelagici nell'Adriatico. | 1. Ai fini del presente regolamento, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è estesa ai pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri aventi come specie bersaglio i piccoli pelagici nell'Adriatico. |
Or. en
Emendamento47
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'esenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non si applica ai pescherecci che praticano la pesca mirata di piccoli pelagici nell'Adriatico in conformità del presente regolamento, a prescindere dalla loro lunghezza. | 2. L'esenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non si applica ai pescherecci aventi come specie bersaglio i piccoli pelagici nell'Adriatico in conformità del presente regolamento, a prescindere dalla loro lunghezza. |
Or. en
Emendamento48
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Ai fini del presente regolamento, l'obbligo di tenere un giornale di pesca elettronico e di trasmetterlo per via elettronica, almeno una volta al giorno, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, è esteso ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che praticano la pesca mirata di acciughe o sardine. | 1. Ai fini del presente regolamento, l'obbligo di tenere un giornale di pesca elettronico e di trasmetterlo per via elettronica, almeno una volta al giorno, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, è esteso ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri aventi come specie bersaglio i piccoli pelagici. |
Or. en
Emendamento49
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. L'esenzione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non si applica ai comandanti dei pescherecci che praticano la pesca mirata di piccoli pelagici nell'Adriatico, a prescindere dalla lunghezza del peschereccio. | 2. L'esenzione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non si applica ai comandanti dei pescherecci aventi come specie bersaglio i piccoli pelagici nell'Adriatico, a prescindere dalla lunghezza del peschereccio. |
Or. en
Emendamento50
Proposta di regolamento
Articolo 13 – parte introduttiva
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Per le specie degli stock considerati oggetto del piano pluriennale, la soglia applicabile al peso vivo oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è la seguente: | La soglia applicabile al peso vivo dei piccoli pelagici oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è pari a quattro tonnellate. |
Or. en
Emendamento51
Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(a) 2 000 kg per l'acciuga; | soppresso |
Or. en
Emendamento52
Proposta di regolamento
Articolo 13 – parte introduttiva – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(b) 2 000 kg per la sardina. | soppresso |
Or. en
Emendamento53
Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano pluriennale per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. | Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano pluriennale per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, ove opportuno, presenta una proposta di modifica del presente regolamento. |
Or. en
Motivazione
Vi sono molti interrogativi in sospeso riguardo allo stati degli stock e all'approccio di gestione, si dovrebbe prevedere una revisione del piano pluriennale dopo un periodo di cinque anni. Dopo tale periodo, la scienza dovrebbe essere in grado di fornire risposte chiare sull'eventuale necessità di un cambiamento nell'approccio di gestione.
Emendamento54
Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Tassi-obiettivo di mortalità per pesca | Valori-obiettivo di riferimento per i piccoli pelagici |
Or. en
Emendamento55
Proposta di regolamento
Allegato I – sottotitolo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(di cui all'articolo 4) | (di cui agli articoli 4 e 5) |
Or. en
Emendamento56
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella
| ||
Testo della Commissione | ||
Stock | Intervallo di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY) |
|
| Colonna A | Colonna B |
Acciuga | 0,23 -0,30 | 0,30 - 0,364 |
Sardina | 0,065 - 0,08 | 0,08 - 0,11 |
Emendamento | ||
Stock | Valori-obiettivo di riferimento per i piccoli pelagici |
|
| Colonna A | Colonna B |
Acciuga | SSBpa | SSBlim |
Sardina | SSBpa | SSBlim |
Or. en
Motivazione
L'utilizzo della sola biomassa è più appropriato e offre un valore di riferimento più certo per la gestione delle piccole specie pelagiche che dipendono maggiormente dalle condizioni ambientali che dallo sfruttamento, almeno finché non si miglioreranno le valutazioni scientifiche.
Emendamento57
Proposta di regolamento
Allegato II
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
[...] | soppresso |
Or. en
MOTIVAZIONE
1) Contesto della proposta della Commissione
Il piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock (in appresso: piano pluriennale per il Mare Adriatico) è sviluppato in conformità delle disposizioni del regolamento di base. I piani pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici e devono contenere misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Inoltre, il regolamento di base stabilisce che, prima di includere le misure nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.
È legittimo attendersi che il piano pluriennale per il Mare Adriatico, il primo di questo tipo nella regione del Mediterraneo, avrà un impatto significativo sulla gestione della pesca nell'intera regione.
Il Mare Adriatico è un'importante sotto-regione del Mediterraneo, che totalizza circa un terzo del valore totale degli sbarchi. Sardine e acciughe costituiscono la maggioranza delle catture nella pesca di piccoli pelagici, realizzate in gran parte da Italia e Croazia. Segue tra gli Stati membri la Slovenia, con meno dell'1% delle catture totali, e anche l'Albania e il Montenegro partecipano con una quota parimenti esigua. Ad oggi le attività di pesca di piccoli pelagici sono disciplinate a livello nazionale, dell'UE e internazionale. A livello internazionale, attualmente questo tipo di pesca è regolamentato dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.
Obiettivo ultimo della proposta è il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2020, conformemente a quanto previsto dalla politica comune della pesca. Nella motivazione della sua proposta, la Commissione afferma che l'obiettivo principale del piano pluriennale per il Mare Adriatico è di ripristinare il buono stato di salute degli stock e del settore alieutico garantendo la sostenibilità delle attività di pesca.
2) Contenuto della proposta
Il 24 febbraio 2017 la Commissione ha presentato una proposta di piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il campo di applicazione del piano pluriennale comprende gli stock di acciuga, sardina, sgombro e sugarello. L'obiettivo di fondo della proposta è di conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile (MSY) per gli stock interessati, instaurare un settore della pesca sostenibile e fornire un quadro di gestione efficace.
Nell'ambito della proposta di piano pluriennale per il Mare Adriatico, gli obiettivi specifici sono espressi in intervalli di valori di mortalità per pesca basati sull'FMSY, come raccomandato dallo CSTEP, e devono essere conseguiti al più tardi entro il 2020. Sono stati fissati obiettivi specifici per l'acciuga e la sardina e gli intervalli di valori si basano sulle raccomandazioni dello CSTEP. Secondo la motivazione della Commissione, tali intervalli di valori consentono una gestione degli stock basata sull'MSY e offrono la possibilità di effettuare adeguamenti in caso di evoluzione dei pareri scientifici. Nei casi in cui si dispone di dati per gli stock ittici, tali valori di riferimento sono espressi in termini di biomassa dello stock riproduttore.
La proposta contiene disposizioni relative all'obbligo di sbarco, che occorre adottare nel contesto della regionalizzazione.
3) Posizione del relatore
Il relatore accoglie con favore il piano pluriennale per il Mare Adriatico quale strumento per la gestione pluriennale delle risorse biologiche marine, con l'obiettivo di ricostituire gli stock e ripristinare la sostenibilità del settore alieutico. Le valutazioni scientifiche dello stato degli stock di sardina e acciuga mostrano che l'attuale livello di catture nel Mare Adriatico determina uno sfruttamento eccessivo. Il relatore appoggia l'introduzione di misure volte a migliorare lo stato degli stock, prestando particolare attenzione alla tutela dello spazio nelle zone in cui si trova il novellame nonché alla tutela dello stock in fase di riproduzione.
Tenendo conto dello stato degli stock, della specificità della pesca e della complessa situazione socio-economica nel Mare Adriatico, e con l'obiettivo di garantire una gestione efficace e apportare maggiore chiarezza e linearità a determinate disposizioni contenute nella proposta, il relatore suggerisce di introdurre le seguenti modifiche:
Gestione congiunta per la sardina e l'acciuga
Il relatore non condivide la proposta della Commissione quanto alla gestione distinta della sardina e dell'acciuga e propone una gestione congiunta delle due specie. Poiché i piccoli pelagici sono particolarmente esposti agli effetti delle condizioni ambientali, la loro biomassa può variare considerevolmente da un anno all'altro, indipendentemente dalla mortalità per pesca. Dal momento che nelle attività di pesca non è possibile scegliere come bersaglio esclusivamente una delle due specie in questione, il relatore ritiene che esse debbano essere oggetto della medesima gestione. Inoltre, la sardina e l'acciuga condividono la stessa nicchia ecologica, e la loro biomassa varia. Il relatore integra nella proposta il concetto di "small pelagics" utilizzato anche nel piano regionale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.
Mantenimento del principio di gestione basato sulla gestione dello sforzo di pesca
Il relatore si oppone fermamente all'intento della Commissione di far sì che la pesca sia disciplinata attraverso la fissazione dei volumi complessivi delle catture e l'introduzione di un sistema di quote. Per l'intera regione dell'Adriatico (GSA 17 e GSA 18) attualmente è in vigore il piano di gestione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, che si basa su una regolamentazione dello sforzo e della capacità di pesca conseguita con norme di carattere spazio-temporale e una limitazione del numero di giornate di pesca per peschereccio, ma che, inoltre, per la prima volta fissa un limite di sicurezza delle catture al livello del 2014 (catch limit). La raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo attualmente in vigore (GFCM/40/2016/2) è stata adottata nel 2016. Il relatore attribuisce grande importanza a tale raccomandazione, in quanto accorda una relativa stabilità al settore. Il pacchetto di misure si applica per il periodo 2017-2018, durante il quale si dovrebbe capire se tali misure, applicabili dal 2015, sono efficaci e si traducono in risultati.
Il suddetto metodo di gestione si applica all'intero Mediterraneo ed è legittimo attendersi che qualsiasi modifica significativa della gestione in una minima parte causerebbe perturbazioni del mercato dell'UE, aprirebbe la strada a un aumento delle importazioni da paesi terzi e determinerebbe una posizione di svantaggio sul mercato per il settore alieutico.
Poiché la proposta del relatore si basa sulla gestione dello sforzo di pesca, si propone di far riferimento, nell'ambito del meccanismo di gestione, non alle "possibilità di pesca" ma alle "misure di gestione".
Il relatore mette in guardia circa la variabilità delle valutazioni e raccomandazioni scientifiche, e ritiene che ciò sia un ulteriore valido motivo per evitare il sistema delle quote. Sottolinea in particolare i diversi risultati ottenuti dai gruppi di lavoro della CGPM e dello CSTEP a partire dai medesimi dati. L'incertezza racchiusa in tali valutazioni è fonte di ulteriore preoccupazione quando si tratta di adottare decisioni fondamentali e di ampia portata sulla base di raccomandazioni scientifiche variabili.
Questione delle valutazioni scientifiche e del loro utilizzo nel piano proposto
Una delle disposizioni fondamentali della proposta si basa sui valori di riferimento biologici. Nella proposta tali valori di riferimento si basano sul valore di mortalità per pesca (F) corrispondente allo sfruttamento delle risorse al livello del rendimento massimo sostenibile (FMSY). Tale valore rappresenta un livello-obiettivo che è necessario raggiungere, secondo il regolamento di base, entro il 2020. Tuttavia, il valore di mortalità di pesca corrispondente al valore teorico del massimo livello sostenibile di sfruttamento dipende da una serie di presupposti che rientrano nel processo di valutazioni scientifiche dello stato degli stock e, pertanto, può variare anche in misura significativa. Nel 2016, ad esempio, secondo lo CSTEP il valore FMSY per la sardina era pari a 0,08, mentre secondo la CGPM era pari a 0,7, ossia quasi dieci volte maggiore. In occasione dell'ultima seduta plenaria dello CSTEP (17-01) è stato raccomandato l'utilizzo, per il livello-obiettivo di rendimento massimo sostenibile, non tanto del valore FMSY, quanto invece di un valore teorico alternativo sotto forma di un coefficiente di sfruttamento (rapporto tra mortalità per pesca e mortalità complessiva, E=0,4), che può essere espresso anche come valore F della mortalità per pesca. Dal momento che lo CSTEP, organismo scientifico consultivo della Commissione, ha concluso che nelle valutazioni in questione vi sono numerose incertezze, il relatore propone che come valore di riferimento nel piano pluriennale per il Mare Adriatico si utilizzi la biomassa degli stock, e non la mortalità per pesca. È importante sottolineare che, alla luce delle controversie esistenti sulla questione nell'ambito della comunità scientifica, non è possibile introdurre un sistema di quote, in base al quale le catture complessive sarebbero determinate proprio nell'ottica di tali valori di riferimento. Tenendo conto delle variazioni nell'ambito di tali valori, non è possibile avvalersi degli stessi per determinare le catture totali consentite; è necessario invece applicare meccanismi di regolamentazione dello sforzo di pesca che garantiranno la conservazione di un quantitativo adeguato di ciascuna specie in termini di biomassa.
Definizione delle caratteristiche tecniche delle reti a circuizione per la piccola pesca pelagica nell'Adriatico
Il relatore suggerisce che, nell'ambito del piano proposto, siano previste esenzioni a quanto disposto dal regolamento "Mediterraneo" relativamente all'altezza della rete a circuizione e al rapporto tra la profondità e l'altezza della rete. Il relatore sottolinea che il piano è elaborato conformemente alle caratteristiche regionali e deve essere adeguato alle attività di pesca della zona cui è riferito, e deve altresì immediatamente riconoscere e integrare le specificità degli attrezzi di pesca utilizzati nell'area adriatica.
I paesi dell'Adriatico riuniti nel quadro di AdriaMed, iniziativa subregionale sviluppata come progetto della FAO, hanno condotto uno studio scientifico volto a descrivere le caratteristiche tecniche delle reti a circuizione nell'Adriatico, il loro possibile impatto sul fondale marino e il loro comportamento nelle attività di pesca. Tale studio ha dimostrato la legittimità della richiesta comune di Italia, Croazia e Slovenia, che vorrebbero che il piano definisse le dimensioni delle reti a circuizione stabilendo una lunghezza massima di 600 m e un'altezza equivalente al massimo a un terzo della lunghezza. Con le dimensioni proposte è altresì indispensabile abrogare la disposizione del regolamento "Mediterraneo" che limita l'utilizzo di tali reti nelle zone in cui la profondità è inferiore al 70 % dell'altezza della rete, in quanto, a causa della configurazione del fondale marino nell'Adriatico, tale disposizione non è applicabile.
Impatto socio-economico del piano proposto
Il regolamento di base stabilisce, tra l'altro, che prima di includere le misure nei piani pluriennali occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.
Il relatore osserva che nella proposta della Commissione manca una valutazione dettagliata delle ripercussioni socio-economiche. Esprime particolare preoccupazione per il fatto che il settore della pesca nel Mediterraneo è in crisi da oltre vent'anni, e l'introduzione di nuove norme non adeguatamente ponderate rischia di avere notevoli ripercussioni e di condurre l'intero settore al collasso. Osserva altresì la totale mancanza di misure di sostegno finanziario e/o di riconversione delle imprese e dei lavoratori a fronte della proposta di ridurre le catture di sardine e acciughe, sebbene queste rappresentino una risorsa fondamentale per l'economia delle piccole comunità locali, in particolare quelle insulari, e dell'indotto.