<Motion lg="IT" type="RE" xmlns="http://redmap.europa.eu/xml/iPlRe-v2-0#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://redmap.europa.eu/xml/iPlRe-v2-0# iPlRe_v2-0.xsd"><Cover><Date>4.7.2011</Date><Ref>B7-0392/2011</Ref><Blk-Title-Cover><Title-Type>PROPOSTA DI RISOLUZIONE</Title-Type><Title-NextTo><p margin-bottom="12pt" margin-left="70.9pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt">presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione</p>
</Title-NextTo><Title-Recueil><p margin-bottom="12pt" margin-left="70.9pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt">a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento</p>
</Title-Recueil><Title><p margin-bottom="24pt" margin-left="70.9pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt">sulle modifiche del sistema Schengen</p>
</Title><Blk-Author><p margin-bottom="0pt" margin-left="70.9pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt"><span font-weight="bold"><Author id="1934">Daniel Cohn-Bendit</Author>, <Author id="28233">Rebecca Harms</Author>, <Author id="96815">Judith Sargentini</Author>, <Author id="28619">Tatjana Ždanoka</Author>, <Author id="28409">Raül Romeva i Rueda</Author></span></p>
</Blk-Author><Body type="POL-GROUP" id="1107"><p margin-bottom="0pt" margin-left="70.9pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt">a nome del gruppo Verts/ALE</p>
</Body>
</Blk-Title-Cover><Num-PE>PE465.720v01-00</Num-PE></Cover><Section><Ref>B7&#8209;0392/2011</Ref><Title-Section><p margin-bottom="36pt" margin-left="0pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt"><span font-weight="bold">Risoluzione del Parlamento europeo sulle modifiche del sistema Schengen</span></p>
</Title-Section><p margin-bottom="12pt" margin-left="0pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt"><span font-style="italic">Il Parlamento europeo</span>,</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">–   visti l'articolo 2 del TUE e gli articoli 18, 20, 21, 67, 77 e  80 del TFUE,</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">–   visto l'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">–   viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011,</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">–   vista la comunicazione della Commissione europea sulla migrazione del 5 maggio 2011 (<ANCHOR href="#reds:iEcCom/COM-2011-0248" data-rel="reds" redmap-uri="/reds:iEcCom/COM-2011-0248">COM(2011)0248</ANCHOR> def.),</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">–   visto l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985,</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">–   vista la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990,</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">–   vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">–   visto il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), </p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">–   vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (<ANCHOR href="#reds:iEcCom/COM-2010-0624" data-rel="reds" redmap-uri="/reds:iEcCom/COM-2010-0624">COM(2010)0624</ANCHOR> – C7-0370/2010 – <ANCHOR href="#reds:DirContProc/COD-2010-0312" data-rel="reds" redmap-uri="/reds:DirContProc/COD-2010-0312">2010/0312(COD)</ANCHOR>),</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">–   visto il progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (<ANCHOR href="#reds:iEcCom/COM-2010-0624" data-rel="reds" redmap-uri="/reds:iEcCom/COM-2010-0624">COM(2010)0624</ANCHOR>),</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">A. considerando che la creazione dello spazio Schengen e l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'UE, con l'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne e l'introduzione di una libertà di circolazione senza precedenti all'interno dell'Unione europea, rappresentano uno dei maggiori successi del processo di integrazione europea, </p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">B.  considerando che la libertà di circolazione è diventata uno dei pilastri della cittadinanza dell'Unione europea e uno dei fondamenti dell'Unione europea quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che sancisce il diritto del cittadino di circolare e di soggiornare liberamente in tutti gli Stati membri, godendo degli stessi diritti, tutele e garanzie, incluso il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità,</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">C. considerando che le norme Schengen che disciplinano le condizioni per la circolazione delle persone attraverso le frontiere interne sono state stabilite nel codice frontiere Schengen, i cui articoli da 23 a 26 definiscono in modo specifico le misure e le procedure per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne,</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">D. considerando che, in base al codice frontiere Schengen e all'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la libertà di circolazione nell'Unione europea può essere accordata, a determinate condizioni, anche ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro, </p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">E.  considerando che il meccanismo di valutazione basato sul gruppo di lavoro "Valutazione di Schengen" (SCH-EVAL), un organo puramente intergovernativo, non si è dimostrato sufficientemente efficace,</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">F.  considerando che un nuovo meccanismo di valutazione è stato definito nella proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che è attualmente all'esame del Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria; che questo meccanismo specifica già le procedure, i principi e gli strumenti per supportare e valutare il rispetto dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri, anche in caso di eventi imprevisti; </p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">G. considerando che l'articolo 77 del TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti tra l'altro i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne e l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne,</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">1.  ricorda che la libera circolazione in uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia costituisce un diritto fondamentale e un pilastro della cittadinanza dell'Unione europea, e che le condizioni per l'esercizio di tale diritto sono stabilite nei trattati e nella direttiva 2004/38/CE;</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">2.  ritiene altresì che la questione di prestare un sostegno efficace agli Stati membri per garantire il rispetto dell'acquis di Schengen in caso di pressione alle frontiere esterne possa già essere affrontata pienamente attraverso il nuovo meccanismo di valutazione di Schengen, che è attualmente in fase di ridefinizione nel quadro della procedura legislativa ordinaria; </p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">3.  deplora vivamente il tentativo di vari Stati membri di ripristinare i controlli alle frontiere, che mette chiaramente in discussione lo spirito stesso dell'acquis di Schengen;</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">4.  ricorda che l'afflusso di migranti e di richiedenti asilo alle frontiere esterne non può in nessun caso essere considerato di per sé come un ulteriore motivo per ripristinare i controlli alle frontiere;</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">5.  ritiene che lo spazio Schengen sia troppo importante per poter essere limitato e che l'eventuale ripristino dei controlli alle frontiere dovrebbe essere veramente eccezionale ed essere utilizzato solo come l'ultima opzione e per un periodo limitato, dopo aver esaurito tutte le altre soluzioni possibili; ritiene che il ripristino dei controlli dovrebbe essere deciso a livello di Unione europea e non dai singoli Stati membri;</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">6.  ribadisce la sua ferma opposizione a qualsiasi nuovo meccanismo Schengen che persegua obiettivi diversi dal potenziamento della libera circolazione e dal rafforzamento della governance UE dello spazio Schengen; ritiene che il nuovo meccanismo dovrebbe sostituire, e non integrare, le attuali possibilità di un ripristino di fatto unilaterale previsto dal codice frontiere Schengen;</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">7.  sottolinea le prerogative democratiche del Parlamento europeo e insiste sul fatto che qualsiasi tentativo di discostarsi dall'articolo 77 del TFUE quale base giuridica corretta per qualsiasi misura in questo settore sarà considerato come un'infrazione rispetto ai trattati dell'Unione europea e si riserva il diritto di utilizzare se necessario tutti i mezzi di ricorso disponibili;</p>
<p margin-bottom="12pt" margin-left="17.85pt" margin-right="0pt" margin-top="0pt" text-indent="-17.85pt">8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</p>
</Section></Motion>