Documento di seduta

 

12.4.2012                                                                                                                B7‑0200/2012

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a norma dell'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento

sulla richiesta del parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati dell'accordo UE-USA sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

( 2012/2615(RSP) )

Cornelia Ernst

a nome del gruppo GUE/NGL

 

B7‑0200/2012

Risoluzione del Parlamento europeo   sulla richiesta del parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati dell'accordo UE-USA sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

( 2012/2615(RSP) )

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare i paragrafi 6 e 11,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna[1],

–   visto l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna, allegato alla predetta proposta di decisione del Consiglio[2],

–   vista la comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi ( COM(2010)0492 ),

–   viste le sue risoluzioni del 14 febbraio 2007 su SWIFT, l'accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni[3], del 22 ottobre 2008 sulla valutazione dell'accordo Australia-UE in materia di PNR[4], del 5 maggio 2010 sull'avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada[5], e dell'11 novembre 2010 sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi[6],

–   visti i pareri del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi[7], e del 9 dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull'uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti[8],

–   visti il parere 7/2010 del gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati concernente la comunicazione della Commissione europea sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi e la lettera del 6 gennaio 2012 relativa all'accordo UE-USA sull'uso e sul trasferimento del codice di prenotazione (PNR) al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna,

–   visti l'articolo 16 del TFUE e visti gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri ( A7-0099/2012 ),

–   visto l'articolo 90, paragrafo 6, del suo regolamento,

A. considerando che il quadro giuridico europeo che autorizza il trasferimento dei dati PNR dei passeggeri da parte delle compagnie aeree è stato istituito con la decisione 2004/496/CE del Consiglio, del 17 maggio 2004, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti[9] (in appresso "l'accordo");

B.  considerando che la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-317/04 e C-318/04 del 30 maggio 2006 ha annullato la decisione del Consiglio per mancanza di una base giuridica appropriata;

C. considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la conclusione di nuovi accordi sui dati PNR richiede l'approvazione del Parlamento prima che il Consiglio li possa adottare in via definitiva;

D. considerando che la Commissione ha siglato un nuovo accordo e, il 23 Novembre 2011, ha raccomandato al Consiglio di concludere l'accordo, che il Consiglio ha pertanto firmato il 14 dicembre 2012; che nello stesso giorno il Parlamento ha ricevuto la richiesta di approvazione dal Consiglio;

E.  considerando che il chiaro obiettivo del presente accordo, come previsto all'articolo 1, consiste nel fissare le condizioni in base a cui i dati PNR possono essere trasferiti, trattati, utilizzati e protetti;

1.  è del parere che sussista incertezza giuridica circa la conformità del progetto di accordo con la normativa dell'Unione europea sulla protezione dei dati e, pertanto, circa la sua compatibilità con i trattati in materia; obietta inoltre sulla scelta della base giuridica, ossia l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) del TFUE (cooperazione giudiziaria e di polizia), piuttosto che l'articolo 16 del TFUE (protezione dei dati);

2.  decide di chiedere il parere alla Corte di giustizia sulla compatibilità dell'accordo con i trattati;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione e di adottare le misure necessarie per ottenere un tale parere dalla Corte di giustizia.

[1] 17433/2011.
[2] 17434/2011.
[3] GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 349.
[4] GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 46.
[5] GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 70.
[6] GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 8.
[7] GU C 357 del 30.12.2010, pag. 7.
[8] GU C 35 del 9.2.2012, pag. 16.
[9] GU L 183 del 20.5.2004, pag. 83.