Documento di seduta

 

11.9.2012                                                                                                                B7‑0457/2012

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7 0360/2012

a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

Verso un'Unione bancaria

(20122729(RSP))

Sharon Bowles

a nome della commissione per i problemi economici e monetari

 

B7‑0457/2012

Risoluzione del Parlamento europeo: Verso un'Unione bancaria

(20122729(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione del Presidente del Consiglio europeo del 26 giugno 2012 dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria",

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012,

–   vista la dichiarazione del vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012,

–   vista la Comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2009 dal titolo "Un quadro europeo per la gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario" ( COM(2009)0561 ),

–   vista la sua risoluzione del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario[1],

–   vista la dichiarazione dei leader del G20 emessa al vertice di Pittsburgh del 24-25 settembre 2009 in merito ai fallimenti transfrontalieri e agli istituti finanziari di importanza sistemica,

–   vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare[2],

–   vista la proposta di direttiva del 6 giugno 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( COM(2012)0280 ),

–   vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi[3],

–   vista la raccomandazione 13 della relazione del Gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE presieduto da Jacques de Larosière, consegnata al Presidente Barroso il 25 febbraio 2009, in cui il Gruppo chiede l'istituzione di un quadro normativo coerente e funzionale di gestione delle crisi nell'UE,

–   vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro[4], e in particolare la sua raccomandazione 6,

–   visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico[5],

–   visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico[6],

–   visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione[7],

–   vista la relazione della sua commissione per i problemi economici e monetari sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea ( A7-0166/2010 ),

–   viste le lettere inviate dalla sua commissione per i problemi economici e monetari alla Commissione e alle Autorità europee di vigilanza (ESA) in merito all'indipendenza delle ESA,

–   visto il memorandum d'intesa del 1° giugno 2008 sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza finanziarie, la banche centrali e i ministeri delle finanze dell'Unione europea in materia di stabilità finanziaria transfrontaliera[8],

–   vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 2011 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ( COM(2011)0452 ),

–   vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 2011 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ( COM(2011)0453 ),

–   viste, la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa[9], la terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, relativa alle fusioni delle società per azioni[10], e la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, relativa alle scissioni delle società per azioni[11],

–   vista la sua risoluzione legislativa, del 16 febbraio 2012, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)[12],

–   vista la sua risoluzione legislativa del 5 luglio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori[13],

–   visto il parere della sua commissione per i problemi economici e monetari del 31 agosto 2011 destinato alla commissione per i bilanci sulla "Posizione del Parlamento relativa al progetto di bilancio 2012 quale modificato dal Consiglio – Tutte le sezioni" ( 2011/2020(BUD) ),

–   vista l'interrogazione alla Commissione sulle proposte per un'Unione bancaria europea ( O-000151/2012 – B7 0360/2012),

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2 del suo regolamento,

A. considerando che la dichiarazione emessa dai leader del G20 al vertice di Pittsburgh del 24-25 settembre 2009 sollecitava il raggiungimento di un accordo sulla questione dei fallimenti transfrontalieri e degli istituti finanziari di importanza sistemica entro la fine del 2010;

B.  considerando l'importanza cruciale di adoperarsi con ogni mezzo per stabilizzare il mercato finanziario europeo e rompere il legame fra banche e Stati sovrani, al fine di iniziare il cammino verso un'autentica unione economica e monetaria;

C. considerando che nel luglio 2010 il Parlamento, con la risoluzione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario e la relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea, ha individuato soluzioni per le questioni attinenti alla gestione delle crisi transfrontaliere, e segnatamente un dispositivo di vigilanza integrato, la riforma del meccanismo di garanzia dei depositi e la creazione di un fondo di stabilità finanziaria;

D. considerando che il Meccanismo europeo di stabilità (ESM) potrebbe, previa decisione formale, avere la possibilità di ricapitalizzare direttamente le banche della zona euro;

E.  considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio stanno infine raggiungendo le stesse conclusioni del Parlamento riguardo all'esigenza di una maggiore integrazione del sistema di vigilanza, e invocano ora la creazione di un'Unione bancaria attraverso l'istituzione di un dispositivo di vigilanza unito a sistemi di garanzia dei depositi e a un piano di gestione dei fallimenti;

F.  considerando che il pieno coinvolgimento parlamentare è essenziale per la legittimità democratica del processo di creazione dell'Unione bancaria, come chiaramente indicato nella summenzionata relazione di Herman Van Rompuy che vede nel rafforzamento della legittimità e responsabilità democratica il quarto "elemento fondamentale" dell'integrazione;

G. considerando che il Parlamento è stato pienamente associato all'istituzione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) - che comprende la creazione dell'Autorità bancaria europea - mediante la procedura di codecisione;

H. considerando che, in evidente contraddizione con questi stessi principi, ma anche con il diritto di iniziativa della Commissione europea, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta per un dispositivo unico di vigilanza avente come sola base giuridica l'articolo 127, paragrafo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il che priverebbe il Parlamento dei poteri legislativi che gli spettano per le questioni attinenti al mercato unico, che sono altrimenti trattate con la procedura di codecisione;

I.   considerando che coinvolgere in tale processo i soli Stati membri, lungi dal renderlo più rapido ed efficiente, invierebbe al pubblico un segnale negativo nel momento in cui è ampiamente riconosciuta la necessità di maggiore trasparenza e sostegno democratico;

1.  ribadisce la necessità che in momenti di crisi prevalga sempre il metodo comunitario essendo questa l'unica via per garantire che l'Unione possa uscire dalla crisi più forte di prima;

2.  sollecita i leader politici a promuovere la legittimità democratica negli affari europei;

3.  sottolinea la necessità di rafforzare la legittimità democratica riguardo alla proposta Unione bancaria e al dispositivo di vigilanza unico, associando pienamente il Parlamento come colegislatore;

4.  sottolinea l'opportunità di considerare debitamente i potenziali effetti diffusivi di un'Unione bancaria nella zona euro sui membri non appartenenti all'Eurozona;

5.  fa presente che considererà le proposte sull'Unione bancaria come un pacchetto unico nel caso in cui modificassero disposizioni legislative adottate con la procedura di codecisione;

6.  sottolinea che ogni importante novità in materia di vigilanza, compreso il trasferimento di competenze ad altre istituzioni, deve essere accompagnato da un aumento della trasparenza e responsabilità di tali istituzioni dinanzi al Parlamento, che dovrà godere di pieni diritti di interrogazione e di pieni poteri in relazione alle procedure di nomina e di bilancio;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

 

[1] GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 61.
[2] Testi approvati,
[3] GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.
[4]      GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 41.
[5]      GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
[6]      GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.
[7]      GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
[8]      ECFIN/CEFCPE(2008)REP/53106 REV REV.
[9]      GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
[10] GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.
[11] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.
[12] Testi approvati, P7_TA(2012)0049
[13] Testi approvati, P7_TA(2011)0313