Documento di seduta

 

B8-0143/2017

8.2.2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sulla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

( 2017/2525(RSP) )

Gianni Pittella, Sorin Moisă

a nome del gruppo S&D

 

B8-0143/2017

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

( 2017/2525(RSP) )

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo economico e commerciale globale proposto tra il Canada e l'Unione europea (CETA),

–  vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra,

–  vista la dichiarazione comune del 16° vertice UE-Canada del 30 ottobre 2016,

–  visto lo strumento interpretativo comune sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 27 ottobre 2016,

–  viste le 38 dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio del 27 ottobre 2016,

–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle relazioni commerciali UE-Canada[1],

–  vista la relazione finale della valutazione d'impatto sulla sostenibilità relativa ai negoziati CETA, del giugno 2011,

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata "Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" ( COM(2015)0497 ),

–  vista la sua risoluzione del 28 giugno 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti[2],

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti[3],

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali[4],

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali[5],

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'articolo 207, paragrafo 3, gli articoli 218 e 168 nonché l'articolo 191 che fa riferimento al principio della precauzione,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che i negoziati tra l'UE e il Canada in merito a un accordo economico e commerciale globale (CETA) si sono conclusi nell'ottobre 2014, dopo sette anni di negoziati, e che la firma definitiva ha avuto luogo il 30 ottobre 2016;

B.  considerando che il CETA è il primo accordo economico globale sottoscritto dall'UE con un'economia occidentale altamente industrializzata e comporta, per gli esportatori dell'UE, nuove opportunità di esportazione che potrebbero promuovere l'occupazione e la crescita nell'UE; che potrebbe esistere il rischio che alcuni settori sensibili siano danneggiati;

C.  considerando che l'UE e il Canada sono partner affini che condividono gli stessi valori fondamentali, tra cui il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente, come pure la diversità culturale e linguistica e la libertà e il pluralismo dei media, e che tutti questi valori sono enunciati nel preambolo del CETA;

D.  considerando che il CETA disporrà la soppressione dei dazi per il 98,6 % di tutte le linee tariffarie canadesi e per il 98,7 % delle linee tariffarie dell'UE, mentre i dazi industriali saranno eliminati al 100 %; che il Canada eliminerà il 90,9 % delle linee tariffarie agricole dopo l'entrata in vigore del CETA e l'UE ne eliminerà il 93,8 %, mentre alcuni prodotti sensibili saranno inclusi mediante contingenti tariffari (CT) o interamente esclusi, e l'UE aumenterà i suoi contingenti di importazione per le carni suine e le carni bovine non trattate con ormoni; che, nel quadro dell'accordo CETA, le province canadesi apriranno per la prima volta i mercati degli appalti pubblici a offerenti esteri, il che offre nell'insieme maggiori opportunità per l'UE; che il CETA consente l'uso di criteri a tutela dell'ambiente e dei lavoratori nei contratti di appalto pubblici;

E.  considerando che il CETA migliorerà la mobilità dei lavoratori, rendendo più facile per le aziende il trasferimento temporaneo di personale tra l'UE e il Canada e promuovendo accordi di riconoscimento reciproco che consentono ai professionisti qualificati di lavorare nell'UE e in Canada;

F.  considerando che le continue critiche e lo scetticismo dei cittadini nei confronti del metodo seguito per i negoziati commerciali hanno determinato nuovi e più elevati livelli di trasparenza in altri accordi commerciali dell'UE, un migliore accesso ai documenti, relazioni periodiche sui negoziati e un miglioramento nell'ambito delle comunicazioni; che sarebbero però necessari ulteriori progressi; che i negoziati CETA hanno dimostrato che gli accordi commerciali non possono più essere negoziati a porte chiuse;

G.  considerando che tanto il parlamento canadese quanto il Parlamento europeo hanno monitorato attivamente e regolarmente i negoziati, esercitandovi la loro influenza, e hanno formulato idee ed espresso preoccupazioni, nel corso dell'intero processo, grazie ai contributi ricevuti e all'impegno profuso dai cittadini, i sindacati, le PMI e altri gruppi della società civile;

H.  considerando che le organizzazioni della società civile parteciperanno alle discussioni sugli aspetti relativi allo sviluppo sostenibile dell'accordo attraverso il forum della società civile, e che la composizione di questo tipo di forum deve sempre favorire una rappresentazione equilibrata di tutti gli attori pertinenti, nonché delle altre parti interessate; che il CETA è uno dei primi accordi commerciali sottoscritti dall'UE che prevede l'obbligo, per ciascuna parte, di prendere in considerazione le comunicazioni del pubblico sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile connesse al CETA;

I.  considerando che il commercio libero ed equo contribuisce in misura rilevante alla prosperità e può essere usato come strumento per promuovere un programma di giustizia sociale e di sviluppo sostenibile nell'UE e nel mondo; che il CETA potrebbe rappresentare un'opportunità per l'UE e gli Stati membri per continuare a promuovere, negli accordi commerciali, gli elevati standard comuni dell'Unione, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, alla tutela dell'ambiente, ai diritti dei consumatori e al benessere dei cittadini; che, tuttavia, un meccanismo basato su sanzioni in caso di infrazioni non è stato incluso nell'ambito del CETA, ma che le parti hanno stabilito di affrontare la questione mediante un riesame tempestivo;

J.  considerando che il libero scambio come elemento essenziale della globalizzazione è stato al centro del dibattito pubblico e che la società civile ha espresso preoccupazioni in merito al possibile impatto negativo del CETA sui consumatori e alla possibilità che siano le società a beneficiare della maggior parte dei vantaggi; che diversi studi, avvalendosi di metodologie diverse, mostrano risultati divergenti per quanto riguarda l'impatto del CETA in termini di creazione di posti di lavoro; che nell'UE occorre migliorare l'efficacia degli strumenti attualmente destinati ad aiutare i lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito della globalizzazione ad adattarsi alle nuove opportunità e ai cambiamenti derivanti anche da accordi commerciali bilaterali quale il CETA, e che tali strumenti devono essere altresì integrati da meccanismi complementari che consentano di anticiparne le ricadute negative;

K.  considerando che il CETA preserva la facoltà dell'UE e degli Stati membri di adottare e applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica, quali ad esempio la protezione e la promozione della salute pubblica, dei servizi sociali, dell'istruzione, della sicurezza, dell'ambiente, della morale pubblica, della protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata, la protezione dei dati e la promozione della diversità culturale; che l'UE e il Canada hanno dedicato una particolare attenzione al fine di garantire che il testo del CETA e dello strumento interpretativo comune riflettano esplicitamente la visione comune secondo cui i governi e i parlamenti non dovrebbero essere, e non saranno, privati della facoltà di perseguire politiche pubbliche legittime;

L.  considerando che il CETA riconosce il diritto degli Stati membri, a tutti i livelli, di definire e fornire servizi pubblici in settori come i servizi sanitari nazionali, l'istruzione, i servizi sociali, gli alloggi e la fornitura di acqua; che l'UE e i suoi Stati membri si riservano il diritto di adottare o modificare qualsiasi misura relativa ai servizi di questi tipo che beneficiano di fondi pubblici o di qualsiasi forma di sostegno pubblico; che il Parlamento europeo ha già preso posizione, nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011, secondo cui l'uso di un "approccio basato su un elenco negativo" nell'ambito del CETA dovrebbe essere considerato un'eccezione e non deve costituire un precedente per eventuali negoziati commerciali futuri; che l'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS) si fonda su un approccio basato su un elenco positivo;

M.  considerando che vi sono stati dubbi persistenti circa la necessità di un meccanismo di risoluzione delle controversie sugli investimenti tra due democrazie mature; che il CETA originariamente conteneva un sistema di arbitrato privato ad hoc (il cosiddetto meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato – ISDS), che ha suscitato ampie critiche da parte dei cittadini in quanto non garantiva il corretto equilibrio tra la protezione degli investitori e la salvaguardia del diritto e della facoltà dell'UE e degli Stati membri di legiferare nell'interesse pubblico, nonché per la mancanza di trasparenza e di garanzie circa l'imparzialità e la competenza professionale degli arbitri;

N.  considerando che, grazie al ruolo guida esercitato dal gruppo S&D presso il Parlamento europeo, alla società civile e alle preoccupazioni espresse dai cittadini circa l'ISDS, il Parlamento ha chiesto che siffatto meccanismo fosse abbandonato, il che ha consentito alla Commissione di proporre che fosse sostituito da un sistema giurisdizionale per gli investimenti (Investment Court System – ICS) nel settembre 2015; che, nel quadro del CETA, l'ICS rappresenta un importante passo in avanti nelle modalità di risoluzione delle controversie in materia di investimenti, dato che garantisce l'istituzione di un tribunale permanente con giudici assegnati ai casi in modo casuale, un tribunale d'appello permanente, norme rigorose in materia di conflitti di interesse e un codice di condotta applicabile dal Presidente della Corte internazionale di giustizia; che, quanto prima possibile e anteriormente alla notifica definitiva dell'entrata in vigore del CETA a norma dell'articolo 30.7, paragrafo 2, altri elementi dell'ICS necessitano di miglioramenti, quali ad esempio la nomina dei giudici e la loro retribuzione, una serie esaustiva di norme di condotta etica e il meccanismo di sanzionamento in caso di mancata osservanza di tali norme;

O.  considerando che il CETA ha introdotto miglioramenti con riferimento ad alcune disposizioni sostanziali in materia di protezione degli investimenti; che le disposizioni rafforzate relative alla trasparenza forniscono sufficienti garanzie del fatto che le controversie non saranno più risolte a "porte chiuse"; che le disposizioni rivedute in materia di protezione degli investimenti, come pure l'ICS, figuranti nel CETA, sostituiranno gli otto trattati bilaterali di investimento esistenti tra gli Stati membri e il Canada, che in passato hanno sollevato preoccupazioni in ragione della mancanza di trasparenza e di garanzie sufficienti a salvaguardia del diritto di legiferare del governo e che includono il deleterio sistema ISDS;

P.  considerando che il riconoscimento esplicito del diritto di legiferare, che inizialmente figurava solo nel preambolo del CETA, è stato introdotto nel testo finale con l'intento di evitare il rischio di un cosiddetto "gelo normativo", in cui i governi si sentono privati della facoltà di perseguire misure legittime di politica pubblica e di legiferare per raggiungere obiettivi legittimi di politica pubblica in settori quali la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori e la promozione della diversità culturale;

Q.  considerando che il governo belga si è impegnato per far valutare l'ICS dalla Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di verificarne la compatibilità con il diritto dell'UE;

R.  considerando che la Commissione dovrebbe richiedere ufficialmente un mandato per avviare negoziati sulla Corte multilaterale per gli investimenti entro la fine del 2017; che i parlamenti nazionali terranno conto di questo aspetto, allorché il CETA sarà valutato in seno ai parlamenti nazionali nei prossimi anni; che il Parlamento europeo deve svolgere un ruolo cruciale nel definire la posizione dell'UE nei negoziati in questione;

S.  considerando che l'UE e il Canada hanno affermato, nel quadro del CETA, l'obiettivo comune di perseguire, in collaborazione con altri partner commerciali, l'istituzione di una Corte multilaterale per gli investimenti e di un meccanismo d'appello; che l'UE e il Canada si sono riuniti a Ginevra il 13 dicembre 2016 con rappresentanti di paesi terzi al fine di proporre congiuntamente la creazione di un unico organo permanente e multilaterale incaricato di pronunciarsi sulle controversie in materia di investimenti, allontanandosi quindi ancora di più dal sistema ad hoc di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, che figura attualmente in circa 3 200 trattati in vigore in materia di investimenti; che tale proposta dovrebbe prevedere la possibilità di consentire anche ad altri attori di utilizzare l'organo multilaterale per citare in giudizio investitori;

T.  considerando che il Canada si è impegnato a compiere sforzi continui e costanti al fine di ratificare e attuare tutte le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dopo aver ratificato tre convenzioni dell'OIL nel corso del processo negoziale relativo al CETA; che il Canada ha avviato, ma non ha ancora completato, un processo interno volto alla ratifica della Convenzione n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva;

U.  considerando che 145 indicazioni geografiche europee (IG), che finora per lo più non disponevano di protezione, saranno ora protette sul mercato canadese e che esiste la possibilità di ampliare tale protezione per includervi nuove IG, al fine di tutelare alcuni dei prodotti europei più rinomati, aumentare le opportunità per le PMI e difendere la protezione dei consumatori; che il CETA non comporta alcuna modifica della legislazione dell'UE per quanto concerne la valutazione del rischio e l'autorizzazione, l'etichettatura e la tracciabilità degli alimenti geneticamente modificati; che l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) o di trattamenti chimici continua a essere controverso nell'UE;

V.  considerando che il comitato misto CETA, copresieduto dal ministro canadese per il Commercio internazionale e dal commissario dell'UE per il Commercio, riunirà rappresentanti di entrambe le parti con il compito di sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo, nonché di sovrintendere ai lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo; che le sue decisioni non richiedono o comportano un obbligo per le istituzioni dell'Unione di adottare o modificare la legislazione dell'UE; che le prerogative del Parlamento europeo previste dai trattati dell'UE devono essere pienamente rispettate; che il Parlamento deve disporre di opportunità adeguate per poter controllare l'attuazione del CETA e, in particolare, le decisioni del comitato misto;

1.  ritiene che la politica commerciale dell'UE debba contribuire alla creazione di posti di lavoro dignitosi, allo sviluppo sostenibile, al mantenimento delle norme UE, alla salvaguardia dei servizi pubblici e al rispetto delle procedure democratiche, promuovendo nel contempo le opportunità di esportazione dell'UE; ritiene gli obiettivi del CETA una base per lo sviluppo di un'agenda commerciale globale progressista basata su valori condivisi dall'UE e dal Canada, tra i quali la tutela dei diritti umani e un alto livello di protezione dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente; sottolinea che il Canada e l'UE hanno convenuto di non indebolire o ridurre i livelli di tutela del lavoro o dell'ambiente allo scopo di incoraggiare gli scambi o di attrarre gli investimenti;

2.  si rammarica che il testo del CETA non affermi con chiarezza che i servizi pubblici esistenti e i servizi di tal tipo che possano essere posti in essere in futuro non sono disciplinati dalle disposizioni del CETA; accoglie con favore, tuttavia, gli impegni che tutte le parti hanno assunto affinché l'UE e i governi dei suoi Stati membri, a tutti i livelli, conservino il diritto di definire, fornire e disciplinare i servizi pubblici, anche nei settori della sanità, dell'istruzione, dei servizi sociali, degli alloggi e della fornitura idrica; ricorda che il CETA non impone alle pubbliche amministrazioni di privatizzare alcun servizio, né impedisce loro di riportare servizi già precedentemente privatizzati sotto la sfera pubblica per quanto attiene alla proprietà, alla gestione o a qualsiasi altra forma di controllo; ritiene, in linea di principio, che il ricorso a un approccio basato su un elenco positivo, come per il GATS, sia sempre preferibile;

3.  prende atto dell'impegno relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile nell'ambito del CETA, compresi gli impegni a raggiungere i più alti livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e di protezione dell'ambiente; si rammarica del fatto che nel CETA non sia stato incluso un meccanismo di tipo sanzionatorio; si attende, tuttavia, che il CETA produca risultati positivi tangibili al fine di massimizzare i benefici per i lavoratori e per l'ambiente; invita pertanto entrambe le parti ad accordarsi entro la metà del 2017 su una proposta tesa a rafforzare l'effettiva applicabilità delle disposizioni del CETA in materia di scambi, lavoro e ambiente, in particolare attraverso l'introduzione di un apposito meccanismo sanzionatorio; sottolinea l'estrema importanza che devono rivestire le parti interessate, ivi compresi i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e i gruppi ambientalisti, nel valutare e verificare lo stato di attuazione del CETA, in particolare attraverso il forum della società civile e gruppi consultivi nazionali; sottolinea che la valutazione e la revisione delle norme del lavoro e ambientali non dovrebbero limitarsi ai capi che trattano specificamente tali questioni, ma dovrebbero affrontare in modo orizzontale questi e altri ambiti dell'accordo, quali gli investimenti, gli scambi di servizi, la cooperazione normativa nonché gli appalti pubblici di lavoro e le norme ambientali; invita gli Stati membri a sostenere pienamente tali riforme delle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile;

4.  constata che il Canada sta avanzando nella ratifica della convenzione 98 dell'ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva; riconosce che i principi più importanti di questa convenzione sono già sanciti nelle leggi canadesi in materia di lavoro; si attende che la convenzione, tuttavia, sia ratificata nella sua interezza quanto prima e invita il Consiglio a non inviare la notifica finale dell'entrata in vigore del CETA, conformemente all'articolo 30.7, paragrafo 2, fino al completamento della procedura di ratifica della convenzione 98 da parte del Canada;

5.  prende atto del fatto che il "principio di precauzione" sancito dai trattati dell'UE continuerà ad applicarsi, salvaguardando il diritto dell'UE e degli Stati membri di applicare i loro principi fondamentali riguardanti le attività di regolamentazione; attribuisce la massima importanza alla dichiarazione della Commissione in ordine alla tutela del principio della precauzione nel quadro del CETA (dichiarazione 7 delle dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio) e, in particolare, all'affermazione secondo cui "nulla nell'accordo CETA impedisce l'applicazione del principio della precauzione nell'Unione europea come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea"; sottolinea con fermezza che tutte le importazioni dal Canada verso l'UE devono rispettare tutte le norme dell'UE; osserva che la cooperazione regolamentare nell'ambito del CETA può essere condotta su base volontaria; sottolinea che nessuna forma di cooperazione dovrebbe arrecare pregiudizio al processo legislativo interno nell'UE, comprese le opportune consultazioni delle parti interessate a livello UE, né incidere in alcun modo sulle prerogative del Parlamento ai sensi dei trattati UE;

6.  ricorda che il CETA contiene le definizioni delle norme sulla protezione degli investimenti e un riferimento esplicito al diritto dei governi di legiferare al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori nonché la promozione e la tutela della diversità culturale; ricorda il riconoscimento esplicito delle parti del CETA del fatto che, se una parte legifera in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le aspettative di profitto, ciò non costituisce una violazione delle norme sulla protezione degli investimenti e quindi non dà luogo a nessun indennizzo; riconosce, tuttavia, che il rischio di "gelo normativo" non è del tutto eliminato nel CETA; invita la Commissione ad avvalersi appieno delle interpretazioni vincolanti delle norme sulla protezione degli investimenti, se necessario, al fine di garantire che l'interpretazione rifletta l'intento dell'UE e del Canada, come stabilito nello strumento interpretativo comune, che il CETA non comporti un trattamento più favorevole degli investitori stranieri rispetto agli investitori nazionali;

7.  chiede che il Parlamento europeo sia pienamente coinvolto in tutte le fasi della definizione e delle future revisioni dell'ICS, compresa la nomina di giudici per il tribunale e per il tribunale d'appello e, tra l'altro, nel garantire la loro indipendenza e competenza, nonché nella supervisione di aspetti organizzativi quali la retribuzione dei giudici; chiede che la Commissione e il Consiglio garantiscano che il Parlamento sia coinvolto nella definizione delle norme di condotta precise applicabili ai candidati alla designazione come membro del tribunale o del tribunale d'appello e del meccanismo di sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme di condotta onde garantire il pieno rispetto dell'indipendenza del loro potere giurisdizionale; deplora che l'istituzione dell'ICS, comprese tutte le questioni di cui sopra, non sia stata ancora portata a termine prima della presentazione del testo del CETA al Parlamento europeo per approvazione; invita gli Stati membri a sostenere pienamente il piano d'azione relativo all'attuazione dell'ICS;

8.  prende atto dell'impegno del governo belga di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di verificare la compatibilità del sistema ICS con il diritto dell'UE; invita il Parlamento a presentare osservazioni scritte, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del regolamento, su questo futuro procedimento dinanzi alla Corte;

9.  accoglie con estrema soddisfazione il fatto che il Canada abbia completamente recepito l'obiettivo di raggiungere una soluzione multilaterale per la protezione degli investimenti e sia divenuto uno stretto partner dell'UE nel contribuire attivamente al suo conseguimento, il cui scopo consiste nel superare l'incoerenza e la frammentazione di migliaia di accordi di investimento internazionali attualmente in vigore a livello mondiale; ritiene che le nuove norme reciprocamente concordate nell'ambito del CETA costituiscano il primo passo verso tale obiettivo e chiede che il periodo fino alla piena entrata in vigore dell'accordo, durante il quale il nuovo sistema non sarà applicato a titolo provvisorio, sia usato per porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare in modo definitivo l'indipendenza dei giudici nominati pubblicamente e garantire norme adeguate in materia di etica;

10.  invita la Commissione ad aggiornare regolarmente il Parlamento sull'applicazione provvisoria del CETA presentando pubblicamente ogni anno una relazione di attuazione dettagliata per garantire che il CETA produca risultati concreti in quanto a creazione di posti di lavoro dignitosi, promozione dei diritti dei lavoratori e tutela dell'ambiente; ribadisce il proprio invito alla Commissione a istituire indicatori specifici per garantire il monitoraggio dell'attuazione di accordi come il CETA e dei relativi effetti sulla prestazione delle varie industrie e dei vari settori dell'UE riguardo alla loro quota di mercato;

11.  osserva che il CETA contempla alcuni settori agricoli sensibili, come quelli della carne di manzo e suino, attraverso contingenti tariffari; ricorda che lo studio della Commissione sull'impatto economico cumulativo dei futuri accordi commerciali sull'agricoltura dell'UE ha posto in evidenza l'estrema sensibilità di tali prodotti e la necessità di proteggerli; si aspetta che la politica commerciale dell'UE presti la massima attenzione alle sensibilità dei produttori locali e dell'agricoltura familiare;

12.  ricorda che molti paesi in via di sviluppo beneficiano di preferenze tariffarie concesse dall'UE e dal Canada; invita pertanto la Commissione a monitorare da vicino e a riferire periodicamente al Parlamento in merito agli effetti che il CETA può avere sui paesi in via di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le possibilità di erosione delle preferenze, la diversione degli scambi e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; invita la Commissione a sostenere le iniziative volte a promuovere l'inclusione dei paesi in via di sviluppo nelle catene del valore mondiali e le opportunità date dal CETA, utilizzando i pertinenti strumenti di sviluppo come gli aiuti al commercio;

13.  elogia l'impegno comune dell'UE e del Canada a cooperare e a prendere l'iniziativa su questioni ambientali connesse al commercio nell'ambito dell'accordo CETA, in particolare sull'attuazione dell'accordo di Parigi; invita la Commissione a utilizzare il meccanismo di riesame per chiarire ulteriormente le modalità concrete per cooperare nel quadro del CETA, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi in materia di emissioni di gas a effetto serra, tra l'altro mediante l'utilizzo di un meccanismo basato su sanzioni;

14.  ritiene che le principali norme sulla trasparenza in materia di accordi fiscali dovrebbero essere vincolanti e orientare la politica commerciale e gli accordi commerciali; invita la Commissione a includere in tutti gli accordi commerciali e di partenariato clausole di buona governance, facendo riferimento in particolare all'osservanza delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) relative al settore della tassazione (ad esempio l'iniziativa BEPS) e garantendo che gli accordi commerciali e di partenariato non possano essere utilizzati indebitamente da imprese o intermediari per eludere o evadere le imposte o riciclare i proventi di attività illegali;

15.  chiede che il prossimo accordo interistituzionale sui negoziati internazionali conferisca al Parlamento pieni poteri per esaminare l'attuazione del CETA, in particolare mediante la decisione del comitato misto;

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento federali e ai governi e ai parlamenti provinciali e territoriali del Canada.

[1] GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 20.
[2] Testi approvati, P8_TA(2016)0299
[3] Testi approvati, P8_TA(2015)0252
[4] GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.
[5] GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.