Documento di seduta
24.10.2017
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE
( 2017/2897(RSP) )
Arne Gericke
a nome del gruppo ECR
Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE
( 2017/2897(RSP) )
Il Parlamento europeo,
– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)[1],
– vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e che definisce e condanna le molestie e le molestie sessuali[2],
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che gli stereotipi negativi sulle donne permangono diffusi e possono sfociare in molestie e persino nella violenza fisica o sessuale;
B. considerando che le molestie sessuali nuocciono non solo al benessere psicofisico delle vittime ma anche alla loro vita professionale;
C. considerando che una donna su dieci è stata vittima di molestie sessuali o di atti persecutori (stalking) attraverso le nuove tecnologie, mentre il 75 % delle donne che occupano posti dirigenziali di alto livello ha dovuto subire molestie sessuali;
1. è fermamente convinto che l'uguaglianza tra donne e uomini, uno dei valori fondamentali dell'Unione europea, debba essere pienamente rispettata, promossa e applicata nella legislazione, nella prassi e nella vita quotidiana;
2. è fermamente convinto altresì che gli sforzi tesi a combattere le molestie e le violenze sessuali rientrino nell'impegno a favore dell'uguaglianza di genere; insiste sulla necessità che il sostegno alle vittime di molestie sessuali, in ogni sua forma, resti una priorità per gli Stati membri e tutte le istituzioni dell'UE;
3. considera fondamentale, per combattere le molestie sessuali, affrontare il problema dello scarso livello di denunce e della stigmatizzazione sociale, definire procedure per la rendicontabilità sul luogo di lavoro, prevedere il coinvolgimento attivo di uomini e ragazzi nella prevenzione della violenza e agire contro le forme emergenti di violenza, ad esempio nel ciberspazio;
4. è del parere che l'eliminazione delle molestie sessuali presupponga un maggiore impegno di una serie di soggetti, tra cui gli Stati membri, al fine di migliorare la disponibilità, la qualità e l'attendibilità dei dati, svolgere un'opera di sensibilizzazione, promuovere un cambiamento delle mentalità, prevenire tali comportamenti, garantire un migliore sostegno alle vittime e accesso alla giustizia, nonché recepire e attuare pienamente la legislazione UE in materia;
5. incoraggia gli Stati membri a raccogliere e fornire dati di qualità onde realizzare il pieno potenziale della lotta alle molestie sessuali; invita gli Stati membri a garantire la raccolta di dati migliori, esaustivi, comparabili e specifici sulle molestie sessuali; incoraggia una maggiore cooperazione le istituzioni competenti;
6. invita la Commissione a istituire una banca dati pubblica della normativa e della giurisprudenza in materia di parità di trattamento fra donne e uomini ai fini della sensibilizzazione all'applicazione delle disposizioni giuridiche in tale ambito;
7. incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di modificare le disposizioni di diritto interno per garantire che i dipendenti obbligati a firmare accordi di non divulgazione nell'ambito di una transazione non possano essere tenuti a omettere la denuncia di molestie o violenze sessuali nel contesto di tale accordo;
8. sostiene vivamente tutte le vittime di molestie e abusi sessuali all'interno delle istituzioni europee nell'ambito di procedure disciplinari e/o indagini della polizia locale;
9. invita gli Stati membri a migliorare la tutela dei lavoratori contro le molestie e gli abusi sessuali, impegnandosi a conseguire un maggiore equilibrio tra ispettori del lavoro di sesso maschile e femminile, formando gli ispettori a essere vigili nell'individuare i casi di molestie sessuali e istituendo un numero di assistenza operativo 24 ore al giorno, per raccogliere le denunce di presunte molestie sessuali;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.