Documento di seduta

 

B8-0576/2017

24.10.2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE

( 2017/2897(RSP) )

Arne Gericke

a nome del gruppo ECR

 

B8-0576/2017

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE

( 2017/2897(RSP) )

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)[1],

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e che definisce e condanna le molestie e le molestie sessuali[2],

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che gli stereotipi negativi sulle donne permangono diffusi e possono sfociare in molestie e persino nella violenza fisica o sessuale;

B.  considerando che le molestie sessuali nuocciono non solo al benessere psicofisico delle vittime ma anche alla loro vita professionale;

C.  considerando che una donna su dieci è stata vittima di molestie sessuali o di atti persecutori (stalking) attraverso le nuove tecnologie, mentre il 75 % delle donne che occupano posti dirigenziali di alto livello ha dovuto subire molestie sessuali;

1.  è fermamente convinto che l'uguaglianza tra donne e uomini, uno dei valori fondamentali dell'Unione europea, debba essere pienamente rispettata, promossa e applicata nella legislazione, nella prassi e nella vita quotidiana;

2.  è fermamente convinto altresì che gli sforzi tesi a combattere le molestie e le violenze sessuali rientrino nell'impegno a favore dell'uguaglianza di genere; insiste sulla necessità che il sostegno alle vittime di molestie sessuali, in ogni sua forma, resti una priorità per gli Stati membri e tutte le istituzioni dell'UE;

3.  considera fondamentale, per combattere le molestie sessuali, affrontare il problema dello scarso livello di denunce e della stigmatizzazione sociale, definire procedure per la rendicontabilità sul luogo di lavoro, prevedere il coinvolgimento attivo di uomini e ragazzi nella prevenzione della violenza e agire contro le forme emergenti di violenza, ad esempio nel ciberspazio;

4.  è del parere che l'eliminazione delle molestie sessuali presupponga un maggiore impegno di una serie di soggetti, tra cui gli Stati membri, al fine di migliorare la disponibilità, la qualità e l'attendibilità dei dati, svolgere un'opera di sensibilizzazione, promuovere un cambiamento delle mentalità, prevenire tali comportamenti, garantire un migliore sostegno alle vittime e accesso alla giustizia, nonché recepire e attuare pienamente la legislazione UE in materia;

5.  incoraggia gli Stati membri a raccogliere e fornire dati di qualità onde realizzare il pieno potenziale della lotta alle molestie sessuali; invita gli Stati membri a garantire la raccolta di dati migliori, esaustivi, comparabili e specifici sulle molestie sessuali; incoraggia una maggiore cooperazione le istituzioni competenti;

6.  invita la Commissione a istituire una banca dati pubblica della normativa e della giurisprudenza in materia di parità di trattamento fra donne e uomini ai fini della sensibilizzazione all'applicazione delle disposizioni giuridiche in tale ambito;

7.  incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di modificare le disposizioni di diritto interno per garantire che i dipendenti obbligati a firmare accordi di non divulgazione nell'ambito di una transazione non possano essere tenuti a omettere la denuncia di molestie o violenze sessuali nel contesto di tale accordo;

8.  sostiene vivamente tutte le vittime di molestie e abusi sessuali all'interno delle istituzioni europee nell'ambito di procedure disciplinari e/o indagini della polizia locale;

9.  invita gli Stati membri a migliorare la tutela dei lavoratori contro le molestie e gli abusi sessuali, impegnandosi a conseguire un maggiore equilibrio tra ispettori del lavoro di sesso maschile e femminile, formando gli ispettori a essere vigili nell'individuare i casi di molestie sessuali e istituendo un numero di assistenza operativo 24 ore al giorno, per raccogliere le denunce di presunte molestie sessuali;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

[1] GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
[2] GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.