Documento di seduta
4.7.2011
***I
RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
( COM(2010)0728 – C7‑0408/2010 – 2010/0362(COD) )
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: James Nicholson
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) |
Emendamenti a un progetto di atto |
Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.
L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
MOTIVAZIONE 50
PROCEDURA 54
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
( COM(2010)0728 – C7‑0408/2010 – 2010/0362(COD) )
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2010)0728 ),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42, primo comma e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0408/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato polacco, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale del 4 maggio 2011[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ( A7‑0262/2011 ),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (1 bis) Esistono regioni svantaggiate che dipendono fortemente dalla produzione di latte, rispetto alle quali è necessario procedere ad una valutazione degli orientamenti stabiliti per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come riconosciuto dai trattati, in modo che il sostegno e l'applicazione di queste politiche continuino ad essere adeguati alle loro caratteristiche specifiche. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
(2) Nel periodo dal 2007 al 2009 il mercato del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stato segnato da sviluppi di natura eccezionale. All'inizio, a causa di condizioni meteorologiche estreme in Oceania, c'è stato un forte calo degli approvvigionamenti che ha portato ad un rapido e sensibile aumento dei prezzi. Quando è cominciata la ripresa degli approvvigionamenti a livello mondiale e i prezzi hanno iniziato a tornare a livelli più normali, è subentrata la crisi economico-finanziaria che ha avuto ripercussioni negative sui produttori lattiero-caseari dell'Unione, aggravando la volatilità dei prezzi. L'aumento dei prezzi dei prodotti di base ha comportato inizialmente un aumento sensibile dei costi dei mangimi e di altri fattori di produzione, compresa l'energia. Successivamente, mentre la produzione dell'Unione restava stabile, c'è stata una caduta della domanda, a livello mondiale e a livello dell'Unione, che ha interessato anche il latte e i prodotti lattiero-caseari e ha fatto precipitare i prezzi dell'Unione fino al livello netto più basso della rete di sicurezza. Questo brusco calo dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari non si è però pienamente tradotto in una diminuzione dei prezzi di questi prodotti a livello dei consumatori; nella maggior parte dei paesi e per la maggior parte dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è così aumentato il margine lordo dei settori a valle e la domanda non è riuscita ad adeguarsi alla diminuzione dei prezzi dei prodotti di base, rallentando così la ripresa dei prezzi ed aggravando l'impatto del basso livello dei prezzi sui produttori di latte. | (2) Nel periodo dal 2007 al 2009 il mercato del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stato segnato da eventi che hanno avuto un impatto eccezionale sulle attività del settore, che hanno provocato un'estrema volatilità dei prezzi e, in ultima analisi, nel 2009, la loro caduta libera, che ha costretto numerosi imprenditori agricoli del settore lattiero caseario in Europa a chiudere l'attività e ha messo a grave rischio la sopravvivenza di molti altri produttori lattiero-caseari. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (2 bis) Oltre al settore lattiero-caseario, altri settori si sono confrontati a difficili condizioni di mercato, in particolare il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola nel quale, negli ultimi tre anni, la volatilità dei prezzi è stata senza precedenti per intensità e durata. Per assicurare lo sviluppo razionale della produzione e garantire un tenore di vita equo ai produttori di olio d'oliva è necessario, in un prossimo futuro, rafforzare le loro relazioni contrattuali e assicurare una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera attraverso una maggiore efficienza funzionale e rafforzando il ruolo delle organizzazioni di produttori come previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007. A questo proposito la Commissione dovrebbe includere, nelle sue future proposte legislative, misure atte a prevenire le crisi del settore, utilizzando come modello i programmi operativi triennali già presenti nel vigente regolamento (CE) n. 1234/2007, che aumenterebbe la capacità delle organizzazioni di produttori di pianificare la produzione, aumentare il valore di mercato e prevenire e gestire le crisi. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (2 ter) Questi sviluppi eccezionali hanno messo ulteriormente in luce il ruolo fondamentale svolto dalle produzioni che beneficiano della classificazione in una denominazione d'origine protetta (DOP) o un'indicazione geografica protetta (IGP), soprattutto per quanto riguarda la creazione di valore aggiunto a vantaggio dei produttori e la buona salute economica dei territori rurali, in particolare quelli più fragili. Al fine di riconoscere, preservare e sviluppare tale ruolo è opportuno, in relazione agli orientamenti definiti all'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009, autorizzare per questi prodotti di qualità l'applicazione di strumenti di regolamentazione dell'offerta, consentendo così ai loro produttori di continuare ad apportare un contributo importante alla stabilità e alla competitività del settore lattiero-caseario europeo. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
(3) Nell'ottobre 2009, considerata la difficile situazione del mercato lattiero, è stato istituito un gruppo di esperti di alto livello sul latte ("GAL") per discutere accordi a medio e a lungo termine per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in vista dell'abolizione delle quote latte nel 2015. Tenendo conto delle conclusioni della "Valutazione dello stato di salute della PAC", il GAL doveva elaborare soluzioni normative che contribuissero a stabilizzare il mercato e i redditi dei produttori e a migliorare la trasparenza del mercato. | (3) In risposta alla difficile situazione del mercato lattiero, è stato istituito, nell'ottobre 2009, un gruppo di esperti di alto livello sul latte ("GAL") per discutere accordi a medio e a lungo termine per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che, nel contesto dell'abolizione delle quote latte nel 2015 (una decisione che dovrà ancora essere esaminata nella relazione del 2012, come previsto nel quadro della "Valutazione dello stato di salute"), contribuiscano a stabilizzare il mercato e i redditi dei produttori e a promuovere la trasparenza nel settore. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
(4) Il GAL ha ricevuto contributi scritti e orali da parte dei maggiori gruppi europei di portatori di interesse della filiera lattiero-casearia, nei quali erano rappresentati agricoltori, trasformatori di prodotti lattiero-caseari, commercianti del settore, dettaglianti e consumatori. Altri contributi sono pervenuti da esperti invitati del mondo accademico, da rappresentanti di paesi terzi, dalle autorità nazionali della concorrenza e dai servizi della Commissione. Il 26 marzo 2010 si è tenuto un convegno di portatori di interesse del settore lattiero-caseario, che ha consentito ad una più ampia schiera di soggetti attivi nella filiera di esprimere le loro opinioni. Il 15 giugno 2010 il GAL ha consegnato la sua relazione, che conteneva un'analisi della situazione attuale del settore lattiero-caseario e una serie di raccomandazioni. | (4) Il GAL ha ricevuto contributi scritti e orali da parte dei maggiori gruppi europei di portatori di interesse della filiera lattiero-casearia, e ha presentato la sua relazione il 15 giugno 2010. La relazione contiene un'analisi della situazione attuale del settore lattiero-caseario e una serie di raccomandazioni riguardanti le relazioni contrattuali, il potere contrattuale dei produttori, le organizzazioni interprofessionali/intersettoriali, la trasparenza, le misure di mercato e i futures, le norme di commercializzazione e l'etichettatura di origine nonché l'innovazione e la ricerca, senza fare alcun riferimento alla distribuzione. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
(5) Il GAL ha rilevato grosse differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda i settori di produzione e trasformazione dei prodotti lattiero-caseari. Anche all'interno dei singoli Stati membri vi sono molte differenze tra operatori e tipi di operatori. In molti casi però si rileva una bassa concentrazione dell'offerta, che si traduce in uno squilibrio del potere di contrattazione all'interno della filiera tra agricoltori e latterie. Questo squilibrio può portare a pratiche commerciali sleali; in particolare gli agricoltori al momento della consegna non sanno che prezzo otterranno per il loro latte, in quanto il prezzo spesso è fissato dalle latterie molto più tardi, sulla base del valore aggiunto ottenuto, elemento che, per le imprese diverse dalle cooperative, in molti casi resta al di fuori del controllo dell'agricoltore. | (5) Il GAL ha rilevato grosse differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda i settori di produzione e trasformazione dei prodotti lattiero-caseari. Anche all'interno dei singoli Stati membri vi sono molte differenze tra operatori e tipi di operatori. In molti casi però si rileva una bassa concentrazione dell'offerta, che si traduce in uno squilibrio del potere di contrattazione all'interno della filiera tra agricoltori e latterie. Questo squilibrio può portare a pratiche commerciali sleali; in particolare gli agricoltori al momento della consegna non sanno che prezzo otterranno per il loro latte, in quanto il prezzo spesso è fissato dalle latterie molto più tardi, sulla base del valore aggiunto ottenuto, elemento che, in molti casi, resta al di fuori del controllo dell'agricoltore. Questo squilibrio e la distribuzione irregolare del valore aggiunto lungo la filiera richiedono quindi misure che investano l'insieme della filiera, compresa la distribuzione. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6
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Testo della Commissione | Emendamento |
(6) C'è un problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda. D'altro lato nel corso del 2009 l'approvvigionamento di latte non si è adeguato al calo della domanda. In alcuni Stati membri grandi produttori di latte, in reazione alla diminuzione dei prezzi, gli agricoltori hanno prodotto di più che nell'anno precedente. Il valore aggiunto nella filiera si è concentrato nei settori a valle, e in particolare nelle latterie. | (6) C'è pertanto un problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera, più in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda il cui livello non tiene generalmente conto dei costi di produzione in aumento. D'altro lato nel corso del 2009 l'approvvigionamento di latte non si è adeguato spontaneamente al calo della domanda. |
| In alcuni Stati membri grandi produttori di latte, in reazione alla diminuzione dei prezzi, gli agricoltori hanno prodotto di più che nell'anno precedente. Il valore aggiunto nella filiera si è concentrato nei settori a valle, e in particolare nelle latterie e nei negozi al dettaglio, con un prezzo finale al consumatore che non si ripercuote sul prezzo pagato al produttore. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (6 bis) Di recente si è svolto un dibattito a livello dell'Unione sul funzionamento della filiera alimentare. È stato sottolineato che, mentre i costi di ingresso per i produttori continuano ad aumentare, i prezzi pagati dai consumatori non riflettono adeguatamente questa situazione. Vi sono anche preoccupazioni per quanto riguarda il crescente potere della grande distribuzione e in particolare il fatto che il valore aggiunto non è distribuito uniformemente lungo la filiera. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7
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Testo della Commissione | Emendamento |
(7) Per le latterie il volume delle consegne nel corso della stagione non è sempre ben programmato. Anche per le cooperative lattiero-casearie (di proprietà degli agricoltori che possiedono gli impianti di trasformazione, da cui è trasformato il 58% del latte crudo dell'UE) l'adeguamento dell'offerta alla domanda è potenzialmente carente: gli agricoltori sono tenuti a consegnare tutto il loro latte alla loro cooperativa e la cooperativa è tenuta ad accettare tutto il latte. | (7) Per le latterie il volume delle consegne nel corso della stagione non è sempre ben programmato. Anche per le cooperative lattiero-casearie l'adeguamento dell'offerta alla domanda è potenzialmente carente: gli agricoltori sono tenuti a consegnare tutto il loro latte alla loro cooperativa e la cooperativa è tenuta ad accettare tutto il latte. In questo contesto, la Commissione dovrebbe proporre orientamenti dell'Unione europea per il settore cooperativo. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8
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Testo della Commissione | Emendamento |
(8) L'uso di contratti formali, scritti, contenenti elementi di base, stipulati prima della consegna, non è diffuso. Questi contratti potrebbero però sensibilizzare e responsabilizzare maggiormente gli operatori della filiera lattiero-casearia, affinché tengano meglio conto dei segnali del mercato, migliorino la trasmissione dei prezzi, adeguino l'offerta alla domanda ed evitino talune pratiche commerciali sleali. | (8) L'uso di contratti formali, scritti, può contribuire a responsabilizzare maggiormente gli operatori della filiera lattiero-casearia e sensibilizzarli alla necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, migliorare la trasmissione dei prezzi, adeguare l'offerta alla domanda e concorrere a evitare talune pratiche commerciali sleali. Tuttavia, il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali, le organizzazioni di produttori e le relazioni contrattuali tra produttori e primi acquirenti di latte crudo potrebbero essere insufficienti a fare fronte alle gravi difficoltà cui si confronta il settore lattiero-caseario europeo, soprattutto per quanto riguarda i piccoli produttori di latte e le regioni produttrici di latte non arabili o remote. La Commissione dovrebbe quindi proporre misure supplementari per il settore lattiero-caseario nel contesto della riforma della PAC, le quali tengano conto delle misure specifiche introdotte nel quadro dei regimi di pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9
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Testo della Commissione | Emendamento |
(9) In mancanza di una normativa dell'Unione su tali contratti, gli Stati membri possono, nell'ambito dei propri sistemi di diritto contrattuale, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione a tale riguardo, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, per garantire che vi siano delle norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il buon funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione dei contratti in questione. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti norme con effetto analogo, per esigenze di semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per garantire l'efficacia di un sistema così concepito, è opportuno prevedere che esso si applichi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari. | (9) In mancanza di una normativa dell'Unione su tali contratti, gli Stati membri possono attualmente, nell'ambito dei propri sistemi di diritto contrattuale, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Poiché i contratti sono alla base della proposta della Commissione per la futura regolamentazione del settore lattiero, lo stesso principio, con modalità di esecuzione flessibili, dovrebbe essere seguito in tutti gli Stati membri. Per garantire che vi siano delle norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il buon funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione dei contratti in questione. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti norme con effetto analogo, per esigenze di semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per assicurare l'applicazione di condizioni uniformi a tutte le consegne di latte crudo in un determinato territorio, sarà applicata la legislazione dello Stato membri destinatario della consegna. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (9 bis) L'Unione europea, coerente con il suo motto "Unita nella diversità", dovrebbe mirare a elaborare politiche comuni che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei diversi Stati membri e non le compromettano. La legislazione dell'Unione dovrebbe quindi tener conto delle diversità nell'ambito del settore lattiero nei vari Stati membri e non fissare condizioni che eliminerebbero la produzione lattiera in quegli Stati membri e quelle regioni dove, tradizionalmente, tale produzione garantisce un reddito alle comunità rurali, contribuendo a popolare e rivitalizzare le aree rurali delle regioni svantaggiate quali le zone montane e ultraperiferiche. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
(11) Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un equo tenore di vita ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della politica agricola comune, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o a gruppi di dette organizzazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, compreso il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei suoi membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. È opportuno che le organizzazioni di produttori di cui trattasi possano beneficiare di un riconoscimento ai sensi dell'articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre poi conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento dei gruppi di organizzazioni di produttori. | (11) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e per assicurare così un equo tenore di vita ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della politica agricola comune, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o a gruppi di dette organizzazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, compreso il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei suoi membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. È opportuno che le organizzazioni di produttori di cui trattasi possano beneficiare di un riconoscimento ai sensi dell'articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre poi conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento dei gruppi di organizzazioni di produttori. Le organizzazioni di produttori esistenti dovrebbero essere riconosciute di fatto dalla nuova legislazione. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (11 bis) Occorre facilitare quanto prima un "atterraggio morbido" del sistema di quote latte dell'UE in tutti gli Stati membri, poiché in alcuni Stati membri un "atterraggio duro" potrebbe causare fluttuazioni dei prezzi sui mercati internazionali e minare quella stabilità e prevedibilità del mercato della quale i produttori di latte europei hanno grande bisogno. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12
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Testo della Commissione | Emendamento |
(12) Sono state introdotte norme a livello dell'Unione per le organizzazioni interprofessionali di alcuni settori. Queste organizzazioni possono svolgere un ruolo utile facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. È opportuno che tali norme, come pure le disposizioni che chiariscono la posizione di dette organizzazioni nell'ambito della normativa sulla concorrenza, siano applicate nello stesso modo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, vegliando altresì a che non abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza o sul mercato interno e non incidano negativamente sul buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. | (12) Sono state introdotte norme a livello dell'Unione per le organizzazioni interprofessionali di alcuni settori. Queste organizzazioni possono svolgere un ruolo utile facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. È opportuno che tali norme, come pure le disposizioni che chiariscono la posizione di dette organizzazioni nell'ambito della normativa sulla concorrenza, siano applicate anche nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, vegliando altresì a che non abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza o del mercato interno e non incidano negativamente sul buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. Gli Stati membri dovrebbero prendere iniziative volte a incoraggiare tutti gli operatori interessati a partecipare a organizzazioni interprofessionali. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13
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Testo della Commissione | Emendamento |
(13) Per seguire l'andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. L'articolo 192 del regolamento (CE) n. 1234/2007 fornisce una base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. Occorre tuttavia introdurre le disposizioni necessarie per garantire che i trasformatori forniscano periodicamente dette informazioni agli Stati membri. Occorre poi conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la portata, il contenuto, la forma e la periodicità di queste dichiarazioni. | (13) Per seguire l'andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sul volume, le caratteristiche e il prezzo medio del latte crudo consegnato. Nel rispetto del segreto commerciale di ciascuna azienda, l'articolo 192 del regolamento (CE) n. 1234/2007 fornisce una base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. Occorre tuttavia introdurre le disposizioni necessarie per garantire che i primi acquirenti trasmettano periodicamente dette informazioni agli Stati membri. Occorre poi conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la portata, il contenuto, la forma e la periodicità di queste dichiarazioni. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (13 bis) Al fine di fornire un sistema efficace di allerta precoce per probabili squilibri del mercato nel settore lattiero e una maggiore trasparenza del mercato, dovrebbe essere creato un Osservatorio di sorveglianza del mercato, incaricato di raccogliere e diffondere dati e informazioni sulla produzione e la fornitura, le esportazioni e importazioni, i costi di produzione, i prezzi del latte a livello aziendale, i prezzi al consumo e i margini, a tutti i livelli della filiera lattiero-casearia dell'Unione e degli Stati membri. Per poter funzionare efficacemente, tale agenzia dovrebbe operare in modo indipendente e riferire al comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (13 ter) Le politiche di concorrenza devono essere coordinate a livello dell'Unione, al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi in tutti gli Stati membri, dal momento che il "mercato rilevante" per il settore lattiero-caseario per molti versi non è più limitato dai confini nazionali degli Stati membri, ma è sempre più internazionale. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14
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Testo della Commissione | Emendamento |
(14) Le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera. Occorre pertanto che siano applicate per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di natura temporanea e che siano soggette a riesame, per valutarne il funzionamento e stabilire se debbano continuare ad applicarsi. È opportuno che questo punto sia trattato in relazioni della Commissione sull'andamento del mercato del latte, da presentare entro il 30 giugno 2014 e il 31 dicembre 2018, che prevedano in particolare possibili incentivi che incoraggino gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta. | (14) Le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera. Occorre pertanto che siano applicate per un periodo sufficientemente lungo perché possano produrre pienamente i loro effetti Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di natura temporanea e che siano soggette a riesame, per valutarne il funzionamento e stabilire se debbano continuare ad applicarsi. È opportuno che questo punto sia trattato in relazioni della Commissione sull'andamento del mercato del latte, da presentare entro il 30 giugno 2014 e il 31 dicembre 2018, che prevedano in particolare possibili incentivi che incoraggino gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15
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Testo della Commissione | Emendamento |
(15) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali previsti dal presente regolamento. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. | (15) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali previsti dal presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16
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Testo della Commissione | Emendamento |
(16) Per garantire un'applicazione uniforme, in tutti gli Stati membri, delle misure stabilite dal presente regolamento, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE. Salvo espressa disposizione contraria, è opportuno che la Commissione adotti tali atti di esecuzione secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che… | (16) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione relative alle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, delle loro associazioni e organizzazioni transettoriali dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*. |
| ____________ |
| * GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (16 bis) Alla luce della competenza della Commissione nel campo della politica di concorrenza dell'Unione e data la natura particolare di tali atti, la Commissione dovrebbe decidere se alcuni accordi e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari siano compatibili con le regole di concorrenza dell'Unione, così come se possano avere luogo i negoziati di un'organizzazione di produttori che riguarda più di uno Stato membro. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 113 quinquies bis
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 113 quinquies bis |
| Norme destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti lattiero-caseari |
| 1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato dei prodotti lattiero-caseari che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono definire norme volte a consentire la gestione dell'offerta, qualora l'organismo responsabile di una DOP o di una IGP ne faccia formalmente richiesta. |
| 2. Tali norme sono proporzionate all'obiettivo perseguito e: |
| a) possono disciplinare solo la gestione dell'offerta ed essere intese ad adeguare l'offerta del prodotto alla domanda; |
| b) possono essere adottate mediante decisioni di attuazione dalle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 123 o da decisioni adottate dai gruppi di operatori che gestiscono la DOP o la IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; |
| c) non possono essere rese obbligatorie per più di cinque anni, rinnovabili, di commercializzazione; |
| d) non devono riguardare le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto; |
| e) non devono consentire la fissazione dei prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione; |
| f) non devono rendere indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile; |
| g) non devono nuocere alla concorrenza sul mercato interno, né rappresentare un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato o recare pregiudizio ai piccoli produttori. |
| 2. Le norme di cui al paragrafo 1 devono essere portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale dello Stato membro interessato. |
| 3. Le decisioni e le misure adottate dagli Stati membri nell'anno n conformemente alle disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno n+1. |
| 4. La Commissione può revocare in ogni momento la propria autorizzazione a uno Stato membro di introdurre tali norme se constata che queste ultime escludono la concorrenza nel mercato interno, compromettono la libera circolazione delle merci o contravvengono agli obiettivi dell'articolo 39 del TFUE. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – alinea
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4) Gli Stati membri possono inoltre riconoscere le organizzazioni interprofessionali che: | 4) Gli Stati membri riconoscono inoltre le organizzazioni interprofessionali che: |
Emendamento 26
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; | a) hanno chiesto formalmente il riconoscimento e sono composte da rappresentanti di organizzazioni agricole riconosciute e dell'industria della lavorazione lattiero-casearia, con la partecipazione facoltativa di rappresentanti del commercio e della distribuzione dei prodotti lattiero-caseari o di altre parti interessate della filiera e/o delle pubbliche autorità; |
Emendamento 27
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| a bis) sono formalmente costituite quali entità dotate di governance democratica e di strutture di rappresentanza; |
Emendamento 28
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – alinea
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
c) svolgono una o più attività tra le seguenti in una o più regioni dell'Unione, nel rispetto degli interessi dei consumatori: | c) svolgono una o più attività tra le seguenti in una o più regioni dell'Unione, nel rispetto degli interessi di tutti gli operatori interessati della filiera lattiero-casearia: |
Emendamento 29
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – punto i
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale o nazionale; | i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale; |
Emendamento 30
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – punto ii
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato; | ii) contribuire ad un migliore coordinamento della produzione e dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato specificamente incentrati sui prodotti europei di qualità, che ne sottolineino il valore aggiunto; |
Emendamento 31
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – punto ii bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| ii bis) promuovere il consumo e fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari nei mercati interni ed esterni; |
Emendamento 32
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – punto ii ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| ii ter) esplorare potenziali mercati d'esportazione; |
Emendamento 33
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione; | iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di latte crudo alle latterie e la fornitura di prodotti lavorati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di conseguire condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato, nell'interesse di tutti gli operatori del settore; |
Emendamento 34
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – punto iii bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| iii bis) sviluppare prassi volte a prevenire e gestire i rischi legati alla produzione, alla trasformazione, alla commercializzazione e alla distribuzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; |
Emendamento 35
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – punto iv bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| iv bis) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario; |
Emendamento 36
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – punto vi bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| vi bis) aumentare la sicurezza alimentare, in particolare garantendo la tracciabilità dei prodotti lattiero-caseari; |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – punto vii
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
vii) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; e infine | vii) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche e fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del latte e dei prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP); |
Emendamento 38
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – punto viii
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
viii) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente." | viii) promuovere la produzione integrata riconosciuta e certificata come ecologica a livello europeo; |
Emendamento 39
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – punto viii bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| viii bis) sensibilizzare alle opportunità di finanziamento, promuovere l'innovazione e sostenere programmi di ricerca applicata e sviluppo (R&S) al fine di sfruttare appieno le potenzialità del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare creando prodotti a valore aggiunto di maggiore attrattiva per il consumatore e, infine |
Emendamento 40
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 – lettera c – punto viii ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| viii ter) impegnarsi per il raggiungimento di un'equa distribuzione dei profitti derivanti dalla filiera alimentare e promuovere l'attività economica regionale e locale potenziando le strutture cooperative e la vendita diretta di latte e prodotti lattiero-caseari ai consumatori; |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 123 – paragrafo 4 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 4 bis. Quando il latte crudo proviene da zone svantaggiate (zone montane, zone svantaggiate intermedie, zone caratterizzate da svantaggi naturali specifici), qualsiasi trasferimento di volumi raccolti in una zona che non sia una zona svantaggiata, o non si trovi tra diversi tipi di zone svantaggiate, deve essere preventivamente autorizzato dall'organizzazione interprofessionale di appartenenza del collettore e del produttore. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 126 bis – paragrafo 2 – lettera c – alinea
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
c) purché il volume totale del latte crudo oggetto di tali trattative da parte di una particolare organizzazione di produttori non sia superiore: | c) purché, per una particolare organizzazione di produttori: |
Emendamento 43
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 126 bis – paragrafo 2 – lettera c – punto i
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
i) al 3,5% della produzione totale dell'Unione e | i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5% della produzione totale dell'Unione e |
Emendamento 44
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 126 bis – paragrafo 2 – lettera c – punto ii
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
ii) al 33% della produzione nazionale totale di un particolare Stato membro oggetto di tali trattative da parte di quella organizzazione di produttori e | ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 40% della produzione nazionale totale di tale Stato membro e |
Emendamento 45
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 126 bis – paragrafo 2 – lettera c – punto iii
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
iii) al 33% della produzione nazionale totale combinata di tutti gli Stati membri oggetto di tali trattative da parte di quella organizzazione di produttori, | iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 40% della produzione nazionale totale di tale Stato membro, |
Emendamento 46
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 126 bis – paragrafo 2 – lettera d
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome e | d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome. Gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove due unità di produzione distinte siano situate in aree geografiche diverse e |
Emendamento 47
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 126 bis – paragrafo 2 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
e) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera. | e) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 126 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. In deroga ai punti ii) e iii) del paragrafo 2, lettera c), negli Stati membri con una produzione totale annua di latte inferiore alle 500 000 tonnellate, le trattative delle organizzazioni di produttori possono avere luogo se il volume totale di latte crudo incluso da una specifica organizzazione di produttori in tali trattative non supera: |
| - il 75% della produzione nazionale totale del determinato Stato membro interessato, e |
| - il 75% della produzione nazionale totale combinata di tutti gli Stati membri interessati. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 126 bis – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori sono riferiti anche ai gruppi di organizzazioni di produttori. Per assicurare un adeguato controllo di questi gruppi la Commissione può, mediante atti delegati, adottare norme sulle condizioni che tali gruppi devono soddisfare per ottenere il riconoscimento. | 3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori sono riferiti anche ai gruppi di organizzazioni di produttori. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 126 bis – paragrafo 5 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), anche se non è superata la soglia del 33% l'autorità della concorrenza di cui al secondo comma può decidere in casi particolari che la trattativa da parte dell'organizzazione di produttori non può avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio. | 5. In deroga al paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), anche se non è superata la soglia del 35% o del 40% l'autorità della concorrenza di cui al secondo comma può decidere in casi particolari che l'accordo riguardante l'organizzazione di produttori deve essere rinegoziato o non può avere luogo, qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare una grave distorsione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo II – capo II – sezione II ter (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 4 bis. Nella parte II, titolo II, capo II, è inserita la seguente sezione II ter: |
| "Sezione II ter |
| Riconoscimento |
| Articolo 126 ter |
| Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |
| 1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che: |
| a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 122, lettere b) e c); |
| b) abbia un numero minimo di membri e/o copra un volume minimo di produzione commerciabile da determinarsi dallo Stato membro interessato; |
| c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della sua attività, nonché la concentrazione dell'offerta; |
| d) abbia statuti coerenti con le disposizioni delle lettere a), b) e c). |
| 2. In risposta a una domanda, gli Stati membri possono riconoscere un'associazione di organizzazioni di produttori qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere tutte le attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. |
| 3. Gli Stati membri possono decidere che un'organizzazione di produttori che è stata riconosciuta in base alla legislazione nazionale prima del …* e soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 debba essere riconosciuta come un'organizzazione di produttori conformemente all'articolo 122, paragrafo 1, punto iii bis). |
| 4. Gli Stati membri: |
| a) decidono entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori; |
| b) svolgono, a intervalli regolari da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di organizzazioni di produttori rispettino le disposizioni del presente Capo; |
| c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, comminano a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento deve essere ritirato; |
| d) comunicano alla Commissione una volta all'anno, entro il 1° marzo, quante volte il riconoscimento è stato concesso, rifiutato o ritirato nell'anno precedente. |
| 5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità di applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 196 ter, paragrafo 2. |
| Articolo 126 quater |
| Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |
| 1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che: |
| a) soddisfano le condizioni di cui all'articolo 123, paragrafo 4; |
| b) svolgono le loro attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi; |
| c) rappresentano una quota significativa della produzione di latte crudo o della trasformazione o della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari; |
| d) non sono direttamente coinvolti nella produzione del latte o nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti lattiero-caseari. |
| 2. Gli Stati membri possono decidere che un'organizzazione interprofessionale che è stata riconosciuta in base alla legislazione nazionale prima del …* e soddisfa le condizioni di cui al presente articolo debba essere riconosciuta come un'organizzazione interprofessionale. |
| 3. Qualora si avvalgano della possibilità di riconoscere un'organizzazione interprofessionale a norma del paragrafo 1, gli Stati membri: |
| a) decidono entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi in merito alla concessione del riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale ; |
| b) svolgono, a intervalli regolari da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento; |
| c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, comminano a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento deve essere ritirato; |
| d) revocano il riconoscimento se: |
| i) i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti; |
| ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce ad accordi, decisioni o pratiche concordate di cui all'articolo 177 bis, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale; |
| iii) l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 177 bis, paragrafo 2; |
| e) comunicano alla Commissione una volta all'anno, entro il 1° marzo, quante volte il riconoscimento è stato concesso, rifiutato o ritirato nell'anno precedente. |
| 4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità di applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 196 ter, paragrafo 2. |
| Articolo 126 quinquies |
| Per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori e contribuire in tal modo all'efficacia dell'azione di tali organizzazioni, la Commissione ha il potere, a norma dell'articolo 196 bis, di adottare atti delegati per stabilire: |
| a) le condizioni in base alle quali le autorità competenti devono fornire assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale riguardante organizzazioni transnazionali di produttori o loro associazioni e |
| b) norme relative alle possibilità di deroga rispetto alle percentuali di cui all'articolo 126 bis, paragrafo 2, lettera c), in caso di mutamento improvviso e imprevedibile del livello di produzione nazionale da un anno all'altro in uno Stato membro, al fine di consentire alle organizzazioni di produttori di continuare ad operare. |
| ___________ |
| * inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
|
Emendamento 52
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 177 bis – paragrafo 4 – lettera a
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità; | a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati o interferire con il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione; |
Emendamento 53
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 179
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(7) L'articolo 179 è sostituito dal seguente: | soppresso |
"Articolo 179 |
|
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare tutte le misure necessarie relative agli articoli da 176 bis a 178." |
|
Emendamento 54
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 179 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 7 bis. È aggiunto l'articolo seguente: |
| "Articolo 179 bis |
| La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie riguardanti l'articolo 177 bis. |
| Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 196 ter.". |
Emendamento 55
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 sexies – paragrafo 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. I trasformatori di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese. | 1. Il primo acquirente fornisce all'autorità nazionale competente le precisazioni quantitativi relative alle caratteristiche, il volume e il prezzo medio pagato per il latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese, in vista di una valutazione accurata della produzione e dell'approvvigionamento lattiero totali dell'Unione, migliorando in tal modo la trasparenza lungo l'intera filiera lattiera a beneficio di tutti gli operatori implicati. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 186 sexies – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Per tutelare le pratiche concorrenziali eque ed evitare distorsioni del mercato, si terrà conto del carattere sensibile sul piano commerciale di tali dati prima di renderli pubblici, il che non può accadere prima di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento di tali dichiarazioni. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, detto contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2. | 1. Ogni consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti; detto contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 2 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Nel caso di cui al primo comma lo Stato membro interessato decide inoltre che, se la consegna di latte crudo è effettuata attraverso uno o più collettori, ogni fase della consegna deve formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti. A tal fine si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo. | Se la consegna di latte crudo è effettuata attraverso uno o più collettori, lo Stato membro decide quale fase della consegna deve formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti. A tal fine si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 2 – lettera c – punto i
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
i) il prezzo da pagare alla consegna, che: | i) il prezzo del latte da pagare alla consegna, che sarà fissato per un periodo non inferiore a un anno e che: |
Emendamento 60
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino primo bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| - deve essere calcolato utilizzando una formula indicata nel contratto e/o |
Emendamento 61
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
- varia solo in funzione di una serie di fattori stabiliti nel contratto, quali in particolare l'evoluzione della situazione del mercato, valutata sulla base di indicatori di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato, | - varia solo in funzione di una serie di fattori stabiliti nel contratto, quali in particolare l'evoluzione della situazione del mercato, altri indicatori di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato, e/o |
Emendamento 62
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| - può essere fissato per un volume specifico e, per ogni volume aggiuntivo, essere variabile in base a criteri liberamente concordati e stabiliti nel contratto, |
Emendamento 63
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 186 septies – paragrafo 2 – lettera c – punto ii
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
ii) il volume che può essere e/o è consegnato e il calendario delle consegne e | ii) il volume di latte crudo che può o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne; |
Emendamento 64
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 186 septies – paragrafo 2 – lettera c – punto iii
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
iii) la durata del contratto, che può essere indeterminata, con clausole di risoluzione. | iii) la durata del contratto, che può essere indeterminata, con clausole di rinegoziazione e di risoluzione. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 2 – lettera c – punto iii bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| iii bis) le disposizioni applicabili alla rinegoziazione del contratto; |
Emendamento 66
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 2 – lettera c – punto iii ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| iii ter) le precisazioni riguardanti i periodi e le procedure di pagamento, |
Emendamento 67
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 2 – lettera c – punto iii quater (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| iii quater) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti, |
Emendamento 68
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 2 – lettera c – punto iii quinquies (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| iii quinquies) le caratteristiche del prodotto, |
Emendamento 69
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 2 – lettera c – punto iii sexies (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| iii sexies) le disposizioni applicabili in caso di forza maggiore. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. In deroga al paragrafo 1, non è necessaria la conclusione di un contratto se il trasformatore di latte crudo cui l'agricoltore consegna il latte crudo è una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, i cui statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c). | 3. In deroga al paragrafo 1, non è necessaria la conclusione di un contratto se il trasformatore di latte crudo cui l'agricoltore consegna il latte crudo è una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, i cui statuti, accordi connessi a tali statuti o da tali statuti derivati contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c). |
Emendamento 71
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. | 4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. Tuttavia, nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono fissare il periodo minimo di durata di tali contratti. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 185 septies – paragrafo 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
5. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può adottare tutte le misure necessarie." | soppresso |
Emendamento 73
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 196 bis – paragrafo -1 (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| - 1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui al presente articolo. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 196 bis – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. | 1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui al presente articolo. |
| 1 bis. La delega di potere di cui all'articolo 126 quinquies e all'articolo 185 sexies, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ..*. La Commissione elabora una relazione per quanto attiene ai poteri delegati non oltre nove mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
| ____________ |
| * GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 196 bis – paragrafo 1 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. | soppresso |
Emendamento 76
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 196 bis – paragrafo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
2. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio in qualsiasi momento. | soppresso |
L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca. |
|
La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri precisati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o in una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
Emendamento 77
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 196 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. La delega di potere di cui all'articolo 126 quinquies e all'articolo 185 sexies, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione stessa. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data ulteriore ivi precisata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 196 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 ter. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 196 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 quater. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 126 quinquies e dell'articolo 185 sexies, paragrafo 2, entra in vigore solo se non sono sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 196 bis – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese. | soppresso |
Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata. |
|
L'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. |
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Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni. |
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Emendamento 81
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 196 ter
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Atti di esecuzione | Procedura di comitato |
Qualora siano adottati atti di esecuzione a norma del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 195 del presente regolamento e si applica la procedura prevista dall'articolo [5] del regolamento (UE) n. [gggg/yyyy]." | 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/20111. |
| ___________ |
| 1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 196 ter – paragrafo 2 (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/20111. |
| ____________ |
| 1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. |
MOTIVAZIONE
Premessa
Nel periodo dal 2007 al 2009 il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stato segnato da sviluppi di natura eccezionale. All'inizio, a causa di condizioni meteorologiche estreme in Oceania, c'è stato un forte calo degli approvvigionamenti che ha portato a un rapido e sensibile aumento dei prezzi. Poi, quando è cominciata la ripresa degli approvvigionamenti a livello mondiale e i prezzi hanno iniziato a tornare a livelli più normali, è subentrata la crisi economica e finanziaria che ha avuto ripercussioni negative sui produttori lattiero-caseari dell'Unione e ha aggravato la volatilità dei prezzi. L'aumento dei prezzi dei prodotti di base ha comportato inizialmente un aumento sensibile dei costi dei mangimi e di altri fattori di produzione, compresa l'energia. Successivamente, mentre la produzione dell'UE restava stabile, si è verificata una caduta della domanda, a livello mondiale e di Unione europea, che ha fatto precipitare i prezzi nell'Unione. Questo brusco calo dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari non si è però pienamente tradotto in una diminuzione dei prezzi di questi prodotti a livello dei consumatori. Detta situazione ha rallentato la ripresa dei prezzi e aggravato l'impatto del basso livello dei prezzi sui produttori del latte.
Nell'ottobre 2009, considerata la difficile situazione del mercato lattiero, è stato istituito un gruppo di esperti di alto livello sul latte ("GAL") per discutere accordi a medio e a lungo termine per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in vista dell'abolizione delle quote latte nel 2015. Tenendo conto delle conclusioni della "Valutazione dello stato di salute della PAC", il GAL doveva elaborare soluzioni normative che contribuissero a stabilizzare il mercato e i redditi dei produttori e a migliorare la trasparenza.
Il GAL ha ricevuto contributi scritti e orali da parte dei maggiori gruppi europei di portatori di interesse della filiera lattiero-casearia, nei quali erano rappresentati agricoltori, trasformatori di prodotti lattiero-caseari, commercianti del settore, dettaglianti e consumatori. Altri contributi sono pervenuti da esperti invitati del mondo accademico, da rappresentanti di paesi terzi, dalle autorità nazionali della concorrenza e dai servizi della Commissione. Il 26 marzo 2010 si è tenuto un convegno di portatori di interesse del settore lattiero-caseario, che ha consentito ad una più ampia schiera di soggetti attivi nella filiera di esprimere le loro opinioni. Il 15 giugno 2010 il GAL ha consegnato la sua relazione, che conteneva un'analisi della situazione attuale nel settore lattiero-caseario e una serie di raccomandazioni.
Il GAL ha rilevato grosse differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda i settori di produzione e trasformazione dei prodotti lattiero-caseari. Anche all'interno dei singoli Stati membri vi sono molte differenze tra operatori e tipi di operatori. In molti casi si rileva una bassa concentrazione dell'offerta, che si traduce in uno squilibrio del potere di contrattazione all'interno della filiera tra agricoltori e latterie. Questo squilibrio può portare a pratiche commerciali sleali; in particolare gli agricoltori spesso non sanno quale prezzo otterranno per il loro latte al momento della consegna, in quanto il prezzo spesso è fissato dalle latterie molto più tardi, sulla base del valore aggiunto ottenuto, elemento che, per le imprese diverse dalle cooperative, resta in molti casi al di fuori del controllo dell'agricoltore.
D'altro canto, per le latterie il volume delle consegne nel corso della stagione non è sempre ben programmato. Anche per le cooperative lattiero-casearie (di proprietà degli agricoltori che possiedono gli impianti di trasformazione, da cui è trasformato il 58% del latte crudo dell'UE) l'adeguamento dell'offerta alla domanda è potenzialmente carente: gli agricoltori sono tenuti a consegnare tutto il loro latte alla loro cooperativa e la cooperativa è tenuta ad accettare la consegna nella sua totalità.
C'è un problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda. D'altro lato nel corso del 2009 l'approvvigionamento di latte non si è adeguato al calo della domanda. In alcuni Stati membri che sono grandi produttori di latte, in reazione alla diminuzione dei prezzi, gli agricoltori hanno prodotto di più che nell'anno precedente.
Proposte
Contratti
L'uso di contratti formali, scritti, contenenti persino elementi di base, stipulati prima della consegna, non è diffuso. Dopo l'abolizione delle quote, questi contratti potrebbero però servire a sensibilizzare e responsabilizzare maggiormente gli operatori della filiera lattiero-casearia, affinché tengano conto dei segnali del mercato, migliorino la trasmissione dei prezzi, adeguino l'offerta alla domanda e contribuiscano ad evitare talune pratiche commerciali sleali.
In mancanza di una normativa dell'Unione su tali contratti, gli Stati membri possono, nell'ambito dei propri sistemi di diritto contrattuale, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Onde garantire che vi siano delle norme minime adeguate per questo tipo di contratti, occorre stabilire a livello di Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione dei contratti in questione che fissino il quadro generale mantenendo al contempo un elevato grado di flessibilità. A livello di Stati membri dovrebbe persistere il carattere volontario dei contratti, sebbene tutti i produttori lattiero-caseari debbano poter richiedere un contratto che soddisfi le condizioni minime illustrate nella proposta, qualora lo desiderino.
Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti o negli accordi connessi con gli statuti norme con effetto analogo, per esigenze di semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per garantire l'efficacia di un sistema così concepito, è opportuno prevedere che esso si applichi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.
Potere di contrattazione collettiva dei produttori
Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e assicurare così un equo tenore di vita ai produttori di latte, occorre rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della politica agricola comune, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o a gruppi di dette organizzazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, compreso il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei suoi membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. È opportuno che le organizzazioni di produttori di cui trattasi possano beneficiare di un riconoscimento ai sensi dell'articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Onde garantire un approccio equilibrato, le autorità nazionali della concorrenza possono intervenire qualora ritengano che un'organizzazione di produttori abbia acquisito una posizione eccessivamente dominante a scapito della concorrenza leale, anche se il potere di contrattazione di una specifica organizzazione di produttori non ha superato i limiti percentuali autorizzati previsti nella proposta. Si tratta di una misura particolarmente importante per proteggere i trasformatori di piccole dimensioni e le PMI.
Organizzazioni interprofessionali
Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo utile nel facilitare il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e nella promozione delle buone pratiche e della trasparenza del mercato. È opportuno che tali norme, come pure le disposizioni che chiariscono la posizione di dette organizzazioni nell'ambito della normativa sulla concorrenza, siano applicate nello stesso modo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, vegliando altresì a che non abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza o sul mercato interno e non incidano negativamente sul buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.
Tuttavia, le norme che riguardano le organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero-caseario non dovrebbero avere una portata così ampia come quelle di altri settori (ad esempio il settore ortofrutticolo).
Trasparenza
Per seguire l'andamento del mercato, soprattutto quando non esisteranno più le quote, la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. L'articolo 192 del regolamento (CE) n. 1234/2007 fornisce una base per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. Occorre tuttavia introdurre le disposizioni necessarie per garantire che i trasformatori forniscano periodicamente agli Stati membri dette informazioni, che dovrebbero poi essere comunicate alla Commissione a fini di analisi. Sebbene la trasmissione dei dati in questione si rivelerà indispensabile per valutare la produzione di latte dell'UE, occorre rispettare sempre il carattere sensibile di tali dati sul piano commerciale. Lo scopo principale dell'analisi della produzione e dell'approvvigionamento totali di latte dell'UE dovrebbe essere quello di incoraggiare tutti i soggetti attivi nella filiera lattiero-casearia a rispondere ai segnali del mercato, a beneficio di tutti gli operatori della filiera.
Conclusioni
Nel settore lattiero-caseario europeo si verificherà un cambiamento sostanziale dopo l'abolizione delle quote latte nel 2015. Al fine di garantire un futuro stabile per il settore, il potere di contrattazione dei produttori deve essere migliorato. Si auspica che tale obiettivo possa essere conseguito tramite l'utilizzo di contratti e incoraggiando i produttori a riunirsi in organizzazioni di produttori. Le misure volte al miglioramento della trasparenza e dell'analisi globale dei dati sulla produzione di latte nell'UE dovrebbero permettere di sostituire la relativa stabilità ottenuta in passato grazie alla gestione dell'offerta. Occorre che l'Europa si confronti con paesi quali la Svizzera, dove le quote latte sono state abolite nel 2009, per capire il potenziale impatto del nuovo sistema e anticiparne gli eventuali effetti negativi.
PROCEDURA
Titolo | Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | |||
Riferimenti | COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD) | |||
Presentazione della proposta al PE | 8.12.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | AGRI 13.12.2010 |
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Relatore(i) Nomina | James Nicholson 1.12.2010 |
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Esame in commissione | 7.2.2011 | 15.3.2011 | 2.5.2011 |
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Approvazione | 27.6.2011 |
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Esito della votazione finale | +: –: 0: | 34 3 0 | ||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale | John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski | |||
Supplenti presenti al momento della votazione finale | Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Salvatore Caronna, Maria do Céu Patrão Neves, Dimitar Stoyanov | |||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Mara Bizzotto, Ioan Enciu, Oreste Rossi | |||
Deposito | 5.7.2011 | |||