Documento di seduta
4.1.2012
***I
RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato
( COM(2010)0542 – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD) )
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Wim van de Camp
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) |
Emendamenti a un progetto di atto |
Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.
L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
MOTIVAZIONE 72
PARERE della commissione per i trasporti e il turismo 75
PROCEDURA 95
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato
( COM(2010)0542 – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD) )
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2010)0542 ),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0317/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i trasporti e il turismo ( A7-0445/2011 ),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (1 bis) Il mercato interno deve essere basato su norme trasparenti, semplici e coerenti, atte garantire una certezza e chiarezza giuridica vantaggiosa sia per le aziende sia per i consumatori. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
(3) Con il presente regolamento si intende stabilire norme armonizzate per la produzione di veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. I veicoli della categoria L sono veicoli a due, tre o quattro ruote come le biciclette a pedalata assistita, i tricicli a motore, i quad da strada e i minicar. Inoltre, l'obiettivo è quello di semplificare l'attuale quadro normativo, contribuire a raggiungere una quota più bassa e più proporzionale delle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato. | (3) Con il presente regolamento si intende stabilire norme armonizzate per la produzione di veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. I veicoli della categoria L sono veicoli a due, tre o quattro ruote come le biciclette a pedalata assistita, i tricicli a motore, i veicoli "all-terrain", i veicoli "side-by-side", i quad da strada e i minicar. Inoltre, l'obiettivo è quello di semplificare l'attuale quadro normativo, contribuire a raggiungere una quota più bassa e più proporzionale delle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (3 bis) Più del 70% della popolazione dell'Unione europea vive nelle aree urbane e circa l'85% del PIL dell'Unione è prodotto nelle città. Tutte le principali città europee puntano a ridurre la congestione, gli incidenti e l'inquinamento. Il miglioramento dei requisiti in materia di omologazione per i veicoli di categoria L può facilitare la transizione verso una mobilità urbana più efficiente, sicura e pulita1. Nuovi veicoli a due o tre ruote e veicoli leggeri a quattro ruote innovativi e tecnologicamente avanzati possono migliorare notevolmente la mobilità urbana perché ingombrano di meno, utilizzano meno energia, generano minori emissioni nelle fasi di produzione e funzionamento e, allo stesso tempo, offrono connettività, produttività e divertimento. |
| ______________ |
| 1Vedasi anche le comunicazioni della Commissione intitolate "Piano d'azione sulla mobilità urbana" ( COM(2009)0490 ), "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico" ( COM(2005)0446 ) e "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale" ( COM(2010)0389 ). |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
(11) Allo scopo di semplificare e accelerare la legislazione sull'omologazione è stato introdotto nell'UE un nuovo approccio normativo alla legislazione sull'omologazione dei veicoli, che consente al legislatore di stabilire solo le norme e i principi fondamentali nel normale processo legislativo e di delegare alla Commissione la normativa sui dettagli tecnici. Per quanto riguarda le prescrizioni essenziali, il presente regolamento deve stabilire solo le disposizioni fondamentali per la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale e delegare alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche. | (11) Allo scopo di semplificare e accelerare la legislazione sull'omologazione è stato introdotto nell'UE un nuovo approccio normativo alla legislazione sull'omologazione dei veicoli, che consente al legislatore di stabilire solo le norme e i principi fondamentali nel normale processo legislativo e di delegare alla Commissione la normativa sui dettagli tecnici. Per quanto riguarda le prescrizioni essenziali, il presente regolamento deve stabilire solo le disposizioni fondamentali per la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale e delegare alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche. Le disposizioni devono essere adattate alle varie tipologie di veicolo e limitate agli opportuni requisiti di sicurezza per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (11 bis) A fini di chiarezza, razionalità e semplificazione, è opportuno che il presente regolamento non preveda troppe fasi di applicazione per l'introduzione di prescrizioni più rigorose in materia di livelli di emissione e di sicurezza. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (11 ter) Dati l'attuale clima economico, le capacità del settore e le dimensioni dei suoi operatori, è opportuno che l'industria disponga di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni stabilite dal presente regolamento e alle specifiche tecniche la cui fissazione è delegata alla Commissione. Una definizione tempestiva dei requisiti è essenziale per garantire ai costruttori un periodo di tempo sufficiente affinché possano sviluppare, testare e attuare soluzioni tecniche sui veicoli in produzione e, al pari delle autorità di omologazione negli Stati membri, possano istituire i necessari sistemi amministrativi. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione | Emendamento |
(12) Occorre migliorare la vigilanza del mercato nel settore automobilistico, in particolare per quanto riguarda i veicoli della categoria L, rafforzando le disposizioni giuridiche sulla conformità della produzione e specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura. In particolare, devono essere chiariti il ruolo e le responsabilità delle autorità negli Stati membri competenti per l'omologazione e la vigilanza del mercato e rafforzati gli obblighi e le prestazioni dei servizi tecnici che eseguono l'omologazione dei veicoli. L'adempimento delle prescrizioni di omologazione e di conformità della produzione di cui alla normativa applicabile al settore automobilistico deve rimanere la responsabilità principale delle autorità di omologazione, mentre la vigilanza del mercato può essere una competenza condivisa tra diverse autorità nazionali. | (12) Occorre migliorare la vigilanza del mercato nel settore automobilistico, in particolare per quanto riguarda i veicoli della categoria L, rafforzando le disposizioni giuridiche sulla conformità della produzione e specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura. In particolare, devono essere chiariti il ruolo e le responsabilità delle autorità negli Stati membri competenti per l'omologazione e la vigilanza del mercato e rafforzati gli obblighi e le prestazioni dei servizi tecnici che eseguono l'omologazione dei veicoli. L'adempimento delle prescrizioni di omologazione e di conformità della produzione di cui alla normativa applicabile al settore automobilistico deve rimanere la responsabilità principale delle autorità di omologazione, mentre la vigilanza del mercato può essere una competenza condivisa tra diverse autorità nazionali. È opportuno attuare un coordinamento e un monitoraggio efficaci a livello unionale e nazionale per garantire che le autorità di vigilanza e di omologazione utilizzino realmente le nuove misure. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione | Emendamento |
(13) Per evitare abusi, qualsiasi procedura semplificata per i veicoli in piccole serie deve essere applicata solo nei casi in cui la produzione è molto limitata. È quindi necessario definire con maggiore precisione il concetto di piccola serie in termini di numero di veicoli venduti, immatricolati e messi in circolazione. | (13) Per evitare abusi, la procedura semplificata per i veicoli in piccole serie deve essere applicata solo a un numero limitato di veicoli. È quindi necessario definire con maggiore precisione il concetto di piccola serie in termini di numero di veicoli venduti, immatricolati e messi in circolazione. L'omologazione individuale deve applicarsi a un veicolo particolare, in modo da renderla più semplice e accessibile per i veicoli unici di costruzione amatoriale. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione | Emendamento |
(16) Ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione vanno stabiliti preventivamente adottando regolamenti nel quadro della procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione dei nuovi regolamenti, resta in vigore la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo, che non è più applicabile. | soppresso |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione | Emendamento |
(17) È necessario conferire alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del TFUE, il potere di adottare atti delegati in relazione alla sicurezza funzionale e alla compatibilità ambientale, alle prove e all'accesso accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché alla designazione dei servizi tecnici e delle loro mansioni specifiche autorizzate in modo da completare o modificare taluni elementi non essenziali degli atti legislativi mediante disposizioni d'applicazione generale. Tale facoltà della Commissione non deve comprendere il potere di modificare le date di applicazione fissate nell'allegato IV o i valori limite di emissione fissati nell'allegato VI. Eventuali modifiche di tali date o valori devono essere adottati mediante la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. | (17) Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali degli atti legislativi mediante disposizioni d'applicazione generale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE, in relazione alla sicurezza funzionale e alla compatibilità ambientale, alle prove, all'accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché alla designazione dei servizi tecnici e delle loro mansioni specifiche autorizzate. Tale facoltà della Commissione non deve comprendere il potere di modificare le date di applicazione fissate nell'allegato IV o i valori limite di emissione fissati nell'allegato VI o le prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale di cui all'allegato VIII. Eventuali modifiche di tali date, prescrizioni generali o valori devono essere adottati mediante la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Motivazione
Adeguamento del testo alla formulazione più recente utilizzata relativamente agli atti delegati.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione | Emendamento |
(18) La Commissione deve essere autorizzata ad adottare atti di esecuzione in conformità dell'articolo 291 del trattato per stabilire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elenco delle informazioni da fornire a corredo della domanda di omologazione per tipo, le procedure di omologazione per tipo, i modelli delle targhette aggiuntive riservate ai costruttori, i certificati di omologazione UE per tipo, l'elenco delle omologazioni rilasciate, il sistema di numerazione delle omologazioni UE per tipo e le procedure a garanzia della conformità della produzione. Per quanto riguarda tali punti, sono necessarie condizioni uniformi per l'attuazione negli Stati membri in modo da garantire il funzionamento corretto del mercato interno facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni amministrative prese in diversi Stati membri (in particolare le omologazioni) e l'accettazione di documenti rilasciati dai costruttori dei veicoli (in particolare i certificati di conformità). | (18) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elenco delle informazioni da fornire a corredo della domanda di omologazione per tipo, le procedure di omologazione per tipo, i modelli delle targhette aggiuntive riservate ai costruttori, i certificati di omologazione UE per tipo, l'elenco delle omologazioni rilasciate, il sistema di numerazione delle omologazioni UE per tipo e le procedure a garanzia della conformità della produzione, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1. Per quanto riguarda tali punti, sono necessarie condizioni uniformi per l'attuazione negli Stati membri in modo da garantire il funzionamento corretto del mercato interno facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni amministrative prese in diversi Stati membri (in particolare le omologazioni) e l'accettazione di documenti rilasciati dai costruttori dei veicoli (in particolare i certificati di conformità). |
| ____________ |
| 1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. |
Motivazione
Adeguamento del testo alla formulazione più recente utilizzata relativamente agli atti delegati.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (19 bis) Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrà valutare, sulla base dei risultati di uno studio, la necessità di una nuova proposta e, all'occorrenza, adottarla. Tale proposta dovrebbe trattare almeno le seguenti questioni: se il limite di peso di 450 kg è ancora opportuno; se è ancora opportuna la distinzione fra veicoli a 3 e 4 ruote alla luce delle recenti innovazioni e se sono necessari ulteriori adattamenti in seguito alle evoluzioni del mercato nel comparto dei veicoli elettrici. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
d) veicoli destinati esclusivamente per l'uso su strada o fuoristrada in competizioni; | d) veicoli destinati esclusivamente per l'uso in competizioni; |
Motivazione
Emendamento di ordine redazionale: soppressione dei criteri non pertinenti per l'esclusione relativa ai veicoli destinati a competizioni.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione | Emendamento |
e) veicoli destinati esclusivamente per l'uso da parte delle forze armate, delle forze di pubblica sicurezza, dei servizi della protezione civile o degli organi addetti ai lavori pubblici; | e) veicoli destinati esclusivamente per l'uso da parte delle forze armate, delle forze di pubblica sicurezza, dei servizi della protezione civile, dei vigili del fuoco o di esecutori di lavori pubblici o fornitori di servizi pubblici; |
Motivazione
Precisazione: i veicoli destinati esclusivamente ad eseguire lavori pubblici o fornire servizi pubblici sono esclusi dal campo d'applicazione.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g
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Testo della Commissione | Emendamento |
g) i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada e a viaggiare su superfici non pavimentate; | soppressa |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h
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Testo della Commissione | Emendamento |
h) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h; | h) biciclette a pedalata assistita, dotate di propulsione ausiliaria elettrica la cui alimentazione è interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima, se il ciclista smette di pedalare; questo tipo di biciclette non sono considerate veicoli a motore; |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i
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Testo della Commissione | Emendamento |
i) veicoli autobilanciati; | i) veicoli autobilanciati aventi una velocità massima per costruzione non superiore ai 25 km/h; questo tipo di veicoli non sono considerati veicoli a motore; |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j
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Testo della Commissione | Emendamento |
j) veicoli non dotati di almeno un posto a sedere. | j) veicoli non dotati di almeno un posto a sedere aventi una velocità massima per costruzione non superiore ai 25 km/h; tali veicoli non sono considerati veicoli a motore; |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| j bis) veicoli dotati di un motore elettrico, aventi una velocità massima per costruzione inferiore ai 25 km/h e un peso a vuoto inferiore ai 25 kg; tali veicoli non sono considerati veicoli a motore; |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
11. "certificato di conformità": il documento basato sul modello di cui all'atto di esecuzione che è rilasciato dal costruttore del veicolo per certificare che un veicolo, al momento del suo completamento, corrisponde ad un tipo di veicolo omologato conformemente al presente regolamento; | 11. "certificato di conformità": il documento basato sul modello di cui all'atto di esecuzione che è rilasciato dal costruttore per certificare che un veicolo, al momento del suo completamento, corrisponde ad un tipo di veicolo omologato conformemente al presente regolamento; |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 40
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Testo della Commissione | Emendamento |
40. "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che vende, immatricola o mette in circolazione nel mercato dell'Unione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente; | 40. "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che immette sul mercato dell'Unione un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente; |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 49
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Testo della Commissione | Emendamento |
49. "informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo": ogni informazione sulla diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo, fornita dai costruttori ai propri concessionari e officine autorizzati, con tutti gli emendamenti e supplementi successivi. Tali informazioni includono tutti i dati necessari per il montaggio di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti sui veicoli; | 49. "informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo": ogni informazione sulla diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo, fornita dai costruttori ai propri concessionari e officine autorizzati, con tutti gli emendamenti e supplementi successivi. Tali informazioni includono tutti i dati necessari per l'identificazione e il montaggio di sistemi, parti, componenti o entità tecniche indipendenti sui veicoli; |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 50
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Testo della Commissione | Emendamento |
50. "operatore indipendente": imprese diverse dai concessionari e dalle officine autorizzati che sono direttamente o indirettamente interessate alla riparazione e manutenzione dei veicoli a motore; | 50. "operatore indipendente": qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dai concessionari e dalle officine autorizzati che è direttamente o indirettamente interessata alla riparazione e manutenzione dei veicoli a motore, in particolare meccanici, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, addetti al soccorso stradale, a servizi d'ispezione, di prova e di formazione, nonché costruttori e installatori di apparecchiature per veicoli alimentati a combustibili alternativi; |
Motivazione
Occorre garantire a tutti gli operatori, e non soltanto alle "imprese", un accesso equo (a costi ragionevoli) alle informazioni relative alle riparazioni e alla manutenzione.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 50 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 50 bis. "concessionario autorizzato o officina autorizzata": qualsiasi persona fisica o giuridica facente parte del sistema di distribuzione del costruttore del veicolo; |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 53 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 53 bis. "motociclo da enduro": un veicolo a motore a due ruote destinato a un uso particolare che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della sottocategoria L3e-S1; |
Motivazione
Introduzione di una sottocategoria ad hoc per i motocicli da enduro, che sono utilizzati sia su strada sia fuoristrada.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 53 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 53 ter. "motociclo trial": un veicolo a motore a due ruote destinato a un uso particolare che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della sottocategoria L3e-S2; |
Motivazione
Introduzione di una sottocategoria ad hoc per i motocicli trial, che sono utilizzati sia su strada sia fuoristrada.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 57 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 57 bis. "veicolo all-terrain" (ATV): un veicolo che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della sottocategoria L7Be-A1; |
| (L'emendamento (categoria L7Be-A1 per i veicoli ATV) si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.) |
Motivazione
Introduzione di una sottocategoria ad hoc per i veicoli all-terrain (ATV), che sono utilizzati sia su strada sia fuoristrada.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 57 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 57 ter. "veicolo side-by-side" (SbS): un veicolo che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della sottocategoria L7Be-A2; |
| (L'emendamento (categoria L7Be-A2 per i veicoli SbS) si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.) |
Motivazione
Introduzione di una sottocategoria ad hoc per i veicoli side-by-side (SbS), che sono utilizzati sia su strada sia fuoristrada.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 67 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 67 bis. Con "gruppo propulsore" s'intendono i componenti e i sistemi di un veicolo che generano potenza e la trasmettono alla superficie stradale, inclusi i motori, i sistemi di gestione del motore o qualsiasi altra entità di controllo, i dispositivi di controllo degli inquinanti, la trasmissione e il suo controllo (albero motore, trasmissione a cinghia o catena), i differenziali, la trasmissione finale e il pneumatico della ruota motrice (raggio). |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Nella categoria L sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base ai paragrafi seguenti e all'allegato I, inclusi le biciclette con pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché i minicar leggeri e pesanti. | 1. Nella categoria L sono compresi i veicoli a due, tre e quattro ruote classificati in base ai paragrafi seguenti e all'allegato I, inclusi i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, gli ATV, i veicoli sBs nonché i minicar leggeri e pesanti. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
– veicolo A1 (motociclo a basse prestazioni); | –veicolo L3e-A1 (motociclo a basse prestazioni); |
Motivazione
Emendamento di ordine redazionale.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
– veicolo A2 (motociclo a prestazioni medie); | –veicolo L3e-A2 (motociclo a prestazioni medie); |
Motivazione
Emendamento di ordine redazionale.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
– veicolo A3 (motociclo a prestazioni alte); | –veicolo L3e-A3 (motociclo con alte prestazioni); |
Motivazione
Emendamento di ordine redazionale.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii
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Testo della Commissione | Emendamento |
(ii) la velocità massima per costruzione del veicolo : | soppressa |
– superiore o pari a 130 km/h; |
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– superiore a 130 km/h; |
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Motivazione
La velocità massima per costruzione del veicolo, pur essendo rilevante per le prove di emissione, non lo è per la classificazione del tipo di veicolo. Inoltre, questo criterio non figura nell'allegato I.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (ii bis) uso speciale: |
| – veicolo L3e-S1 (motociclo enduro); |
| – veicolo L3e-S2 (motociclo trial); |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto i
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Testo della Commissione | Emendamento |
(i) veicoli L5Ae (tricicli a motore); | (Non concerne la versione italiana.) |
Motivazione
Emendamento di ordine redazionale.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii – alinea
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Testo della Commissione | Emendamento |
(ii) veicoli L5Be (tricicli a motore commerciali), che comprendono le sottocategorie: | (Non concerne la versione italiana.) |
Motivazione
Emendamento di ordine redazionale.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g – punto i bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (i bis) veicoli L7Be, che comprendono le sottocategorie: |
| - L7Be-A1: ATV; |
| - L7Be-A2: veicoli sBs. |
| (L'emendamento (introduzione di due nuove categorie L7Be-A1 e L7Be-A2) si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.) |
Motivazione
Introduzione della categoria "destinati a un uso particolare" per i veicoli a quattro ruote destinati all'uso sia su strada che fuoristrada, con sottocategorie specifiche per i veicoli ATV e SbS.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii
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Testo della Commissione | Emendamento |
(ii) veicoli L7Be (minicar pesanti), che comprendono le sottocategorie: | (ii) veicoli L7Ce (minicar pesanti), che comprendono le sottocategorie: |
– veicoli L5Be – U: veicoli utilitari progettati esclusivamente per il trasporto di merci; | veicoli L5Ce – U: veicoli utilitari progettati esclusivamente per il trasporto di merci; |
– veicoli L7Be – P: veicoli progettati e utilizzati principalmente per il trasporto di passeggeri. | – veicoli L7Ce – U: veicoli progettati e utilizzati principalmente per il trasporto di passeggeri. |
| (L'emendamento (la categoria L7Be diventa categoria L7Ce) si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.) |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
(a) categoria L1e con le sottocategorie L1Ae e L1Be e categoria L3e con le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2e e L3e-A3; | (a) categoria L1e con le sottocategorie L1Ae e L1Be e categoria L3e con le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2e, L3e-A3, L3e-S1 e L3e-S2; |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Inoltre devono designare un rappresentante per i fini della vigilanza del mercato, che può essere l'unico rappresentante menzionato nel primo comma o un rappresentante aggiuntivo. | 4. Inoltre, i costruttori devono designare un rappresentante per i fini della vigilanza del mercato, che può essere l'unico rappresentante menzionato al paragrafo 3 o un rappresentante aggiuntivo. |
Motivazione
Rettifica del riferimento incrociato.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Gli importatori vendono o immatricolo nel mercato dell'Unione solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi. | 1. Gli importatori vendono o immatricolano nel mercato dell'Unione solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi e sicuri. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e in particolare all'omologazione per tipo, non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre qualora ritengano o abbiano motivo di credere che il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presenti un rischio, ne informano il costruttore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato. | 3. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare all'omologazione per tipo, contattano le autorità competenti e non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non abbiano ricevuto conferma dalle autorità competenti che sia conforme al presente regolamento. Inoltre qualora ritengano o abbiano motivo di credere che il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presenti un rischio, ne informano il costruttore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente e ne impediscono la messa in circolazione fino a quando non sia stato reso conforme. | 1. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, contattano le autorità competenti e non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non abbiano ricevuto conferma dalle autorità competenti che sia conforme al presente regolamento e ne impediscono la messa in circolazione fino a quando non sia stato reso conforme. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Per garantire un elevato livello di sicurezza e tutela ambientale la Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati conformemente agli articoli 76, 77 e 78, prescrizioni tecniche dettagliate, inclusi le procedure di prova e i valori limite all'occorrenza, ad esclusione dei valori limiti ambientali di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento. | 2. Per garantire un elevato livello di sicurezza e tutela ambientale la Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 76, prescrizioni tecniche dettagliate, inclusi le procedure di prova e i valori limite all'occorrenza, ad esclusione dei valori limite ambientali di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento. Dette prescrizioni tecniche devono essere tali da incrementare, o quanto meno mantenere, il livello di sicurezza e protezione ambientale assicurato dalle direttive indicate all'articolo 81. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 2 bis. Ogni misura adottata in base al paragrafo 2 è preceduta da una relazione di valutazione ed è intesa a trovare un giusto equilibrio tra i seguenti aspetti: |
| a) l'esistenza di un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali delle prescrizioni tecniche in questione, nonché |
| b) l'effetto su consumatori e costruttori (anche nel mercato post-vendita) dell'imposizione di prescrizioni supplementari a norma del presente articolo. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 18
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Testo della Commissione | Emendamento |
Misure riguardanti le modifiche del gruppo propulsore dei veicoli | Misure per i costruttori riguardanti la manipolazione di veicoli della categoria L |
1. Con "gruppo propulsore" s'intendono i componenti e i sistemi di un veicolo che generano potenza e la trasmettono alla superficie stradale, inclusi i motori, i sistemi di gestione del motore o qualsiasi altra entità di controllo, i dispositivi di controllo degli inquinanti, la trasmissione e il suo controllo (albero motore, trasmissione a cinghia o catena), i differenziali, la trasmissione finale e il pneumatico della ruota motrice (raggio). |
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2. Nei veicoli della categoria L sono necessarie misure per impedire la manipolazione del gruppo propulsore del veicolo; tali misure vanno istituite in un atto delegato mediante una serie di prescrizioni e specifiche tecniche al fine di: | 1. Nei veicoli della categoria L sono necessarie misure per impedire la manipolazione del gruppo propulsore del veicolo al fine di: |
(a) impedire le modifiche che potrebbero pregiudicare la sicurezza, in particolare l'aumento delle prestazioni del veicolo mediante la manipolazione del gruppo propulsore in modo da aumentare la coppia e/o potenza massima e/o la velocità massima per costruzione del veicolo come dichiarato dal costruttore del veicolo nell'ambito dell'omologazione per tipo, e/o; | (a) impedire le modifiche che potrebbero pregiudicare la sicurezza, in particolare l'aumento delle prestazioni del veicolo mediante la manipolazione del gruppo propulsore in modo da aumentare la coppia e/o potenza massima e/o la velocità massima per costruzione del veicolo come dichiarato dal costruttore del veicolo nell'ambito dell'omologazione per tipo; e/o |
(b) evitare danni all'ambiente | (b) evitare danni all'ambiente. |
3. La Commissione stabilisce le prescrizioni specifiche relative alle misure di cui al paragrafo 2 mediante un atto delegato adottato a norma degli articoli 76, 77 e 78. | 2. La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 82, paragrafo 2, stabilisce le prescrizioni specifiche relative alle misure di cui al paragrafo 1 mediante un atto delegato a norma dell'articolo 76. |
4. In seguito a una modifica del gruppo propulsore, il veicolo deve conformarsi alle prescrizioni tecniche della categoria o sottocategoria del veicolo iniziale, o se del caso alle prescrizioni della categoria e sottocategoria nuove, in vigore quando il veicolo originale è stato venduto, immatricolato o messo in circolazione, incluse le ultime modifiche a tali prescrizioni. |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 18 bis |
| Misure e procedure relative alle modifiche apportate a veicoli di categoria-L da parte degli utenti o da parte di persone da loro incaricate |
| 1. Qualora vengano apportate modifiche sostanziali a componenti del gruppo propulsore da parte dell'utente o di persone da lui incaricate, il veicolo deve conformarsi alle prescrizioni tecniche della categoria o sottocategoria del veicolo iniziale, o se del caso alle prescrizioni della categoria e sottocategoria nuove, in vigore quando il veicolo originale è stato venduto, immatricolato o messo in circolazione. Tali modifiche sono soggette al controllo e all'approvazione delle autorità competenti degli Stati membri. |
| 2. Il capo XI si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo. |
| 3. Ai sensi del paragrafo 1, si ritiene che una modifica sia sostanziale se incide sulla sicurezza del veicolo o sulle sue emissioni nell'ambiente o se rende obsoleta l'omologazione per tipo originaria. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 19
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Quattro anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 83, tutti i veicoli nuovi delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devono essere dotati della prima fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD) che controlla e segnala la continuità del circuito elettrico, i cortocircuiti, i circuiti elettici aperti e la razionalità dei sistemi di gestione del motore e del veicolo (OBD I). | 1. Due anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 82, paragrafo 2, tutti i veicoli nuovi delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devono essere dotati della prima fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD) che controlla e segnala la continuità del circuito elettrico, i cortocircuiti, i circuiti elettici aperti e la razionalità dei sistemi di gestione del motore e del veicolo (OBD I). |
| 2. Tre anni dopo la data indicata all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i nuovi veicoli della sottocategoria L1Be e tutti i tipi esistenti di veicoli delle sottocategorie L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devono essere dotati di sistemi OBD I. |
| 3. Quattro anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i tipi esistenti di veicoli della categoria L1Be saranno dotati di sistemi OBD I. |
| 4. Cinque anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L6Be, L7Be L7Ce saranno dotati di sistemi OBD I. |
2. Sei anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 82 tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L6Be e L7Be saranno dotati di sistemi OBD I. | 5. Sei anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i tipi esistenti di veicoli delle sottocategorie L6Be, L7Be e L7Ce saranno dotati di sistemi OBD I. |
| 6. Sette anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i nuovi veicoli saranno dotati di sistemi OBD I. |
3. Otto anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 82 tutti i nuovi veicoli saranno dotati di sistemi OBD I. | 7. Otto anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i tipi esistenti di veicoli saranno dotati di sistemi OBD I. |
4. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, otto anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 82 tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae saranno inoltre dotati con la seconda fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD II), che oltre al OBD I, controlla non solo i malfunzionamenti completi ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5. | 8. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, sei anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae saranno inoltre dotati con la seconda fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD II), che oltre al OBD I, controlla non solo i malfunzionamenti completi ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5. |
| 9. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, sette anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i tipi esistenti di veicoli delle sottocategorie L3e, L5e, L6Ae e L7Ae saranno inoltre dotati di sistemi OBD II, che oltre ai sistemi OBD I, controllano non solo i malfunzionamenti completi, ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5. |
5. I valori limiti dettagliati per le emissioni OBD sono stabiliti nell'allegato VI(B). | 10. I valori limiti dettagliati per le emissioni OBD sono stabiliti nell'allegato VI(B). |
6. Si conferisce alla Commissione l'autorità di adottare a norma degli articoli 76, 77 e 78, un atto delegato che stabilisca le prescrizioni tecniche dettagliate relative ai sistemi di diagnosi di bordo, incluse le prescrizioni per il funzionamento del sistema OBD e le procedure di prova per i punti elencati nei paragrafi da 1 a 5, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza funzionale, tutela ambientale e lo stesso livello standard di accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione per tutte le officine di riparazione. | 11. La Commissione, mediante un atto delegato a norma dell'articolo 76, stabilisce le prescrizioni tecniche dettagliate relative al sistema OBD, incluse le prescrizioni di funzionamento e le procedure di prova, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza funzionale, tutela ambientale e lo stesso livello standard di accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione per tutte le officine di riparazione.
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza la Commissione stabilisce, mediante un atto delegato adottato conformemente agli articoli 76, 77 e 78, le prescrizioni specifiche relative alla sicurezza funzionale dei veicoli, incluse le procedure di prova e i valori limite. | 4. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza la Commissione stabilisce, mediante un atto delegato adottato conformemente all'articolo 76, le prescrizioni specifiche relative alla sicurezza funzionale dei veicoli, incluse le procedure di prova e i valori limite. Dette prescrizioni specifiche devono essere tali da incrementare, o quanto meno mantenere, il livello di sicurezza assicurato dalle direttive indicate all'articolo 81. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Entro il 1° gennaio 2016 la Commissione esegue uno studio dettagliato dell'impatto ambientale. Lo studio dovrà valutare la qualità dell'aria e la percentuale di inquinanti emessi dai veicoli della categoria L e trattare le prescrizioni dei tipi di prova I, IV, V, VII e VIII di cui all'allegato V. Raccoglierà e valuterà gli ultimi dati scientifici, i risultati di ricerche scientifiche, i dati di modellazione e il rapporto costi/efficacia al fine di istituire misure definitive, confermando le date di applicazione del livello Euro 5 (date per l'applicazione del livello Euro 6 per i motocicli della categoria L3e) di cui all'allegato IV, le prescrizioni ambientali Euro 5 (Euro 6 per i motocicli della categoria L3e) di cui agli allegati V, VI(A3), VI,(B2) e VI(C2), nonché le prescrizioni di cui all'allegato VII riguardanti i chilometraggi di durata e i fattori di deterioramento per il livello Euro 5 (Euro 6 per i motocicli della categoria L3e). | 4. Entro il 1° gennaio 2016 la Commissione esegue uno studio dettagliato dell'impatto ambientale. Lo studio dovrà valutare la qualità dell'aria e la percentuale di inquinanti emessi dai veicoli della categoria L e trattare le prescrizioni dei tipi di prova I, IV, V, VII e VIII di cui all'allegato V. Raccoglierà e valuterà gli ultimi dati scientifici, i risultati di ricerche scientifiche, i dati di modellazione e il rapporto costi/efficacia al fine di istituire misure definitive relativamente alle questioni di cui al paragrafo 5. |
Motivazione
Soppressione del doppione rispetto al paragrafo 5.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – alinea
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. In base ai risultati dello studio dell'impatto ambientale la Commissione confermerà: | 5. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati dello studio di impatto ambientale e le misure definitive proposte per quanto riguarda gli aspetti seguenti: |
Motivazione
Sulla base dello studio d'impatto ambientale la Commissione conferma le prescrizioni in materia ambientale elencate nel paragrafo in esame o propone modifiche al riguardo.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
(b) i valori limite d'emissione per il livello Euro 5 (Euro 6 per i motocicli di categoria L3e) di cui all'allegato VI(A3) e i valori limite OBD di cui all'allegato VI(B2); | (b) i valori limite d'emissione per il livello Euro 5 (Euro 6 per i motocicli di categoria L3e) di cui all'allegato V e all'allegato VI(A3) e i valori limite OBD di cui all'allegato VI(B2); |
Motivazione
Cfr. la motivazione dell'emendamento al paragrafo 4.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 12
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Testo della Commissione | Emendamento |
12. Al fine di garantire un elevato livello di tutela ambientale la Commissione stabilisce specifiche tecniche dettagliate sulla compatibilità ambientale, incluse le procedure di prova per i punti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, mediante l'adozione di un atto delegato a norma degli articoli 76, 77 e 78. | 12. Al fine di garantire un elevato livello di tutela ambientale la Commissione stabilisce specifiche tecniche dettagliate sulla compatibilità ambientale, incluse le procedure di prova per i punti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, mediante l'adozione di un atto delegato a norma dell'articolo 76. Dette specifiche tecniche devono essere tali da incrementare, o quanto meno mantenere, il livello di sicurezza assicurato dalle direttive indicate all'articolo 81. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. La Commissione definisce i metodi di misurazione delle emissioni di CO2 e di calcolo o misurazione del consumo di carburante mediante un atto delegato adottato conformemente agli articoli 76, 77 e 78. | 3. La Commissione definisce i metodi di misurazione delle emissioni di CO2 e di calcolo o misurazione del consumo di carburante mediante un atto delegato adottato conformemente all'articolo 76. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (b bis) omologazione per tipo mista; |
Motivazione
È necessaria un'omologazione per tipo mista per i costruttori che si servono delle omologazioni dei fornitori, ma che ricorrono a un'unica fase per gli elementi relativi al veicolo soggetti al loro controllo.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. L'omologazione per tipo mista è una procedura di omologazione per tipo in fasi successive per la quale si effettuano una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione dell'intero veicolo, senza che per tali sistemi sia necessario rilasciare certificati di omologazione UE per tipo. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 5 bis. La Commissione stabilisce le modalità dettagliate delle procedure di omologazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 76. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6
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Testo della Commissione | Emendamento |
6. L'articolo 73 attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per elaborare i modelli contenenti le modalità dettagliate delle procedure di omologazione. | 6. La Commissione adotta atti di esecuzione per elaborare i modelli contenenti le modalità dettagliate delle procedure di omologazione. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – alinea e punti 1 e 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. I fascicolo contiene i seguenti dati: | 2. Il fascicolo contiene almeno le seguenti informazioni: |
(1) una scheda informativa conforme al modello stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 73; | (1) tutti i dati, disegni, fotografie e altre informazioni necessarie per l'applicazione dell'atto delegato adottato conformemente al paragrafo 3 bis; |
(2) tutti i dati, disegni, fotografie e altre informazioni necessarie per l'applicazione dell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 73; | (2) una scheda informativa conforme al modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 3 ter; |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. La Commissione determina, con atti delegati a norma dell'articolo 76, le informazioni da fornire all'autorità di omologazione di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 26. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 ter. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli del fascicolo informativo e della scheda informativa di cui al paragrafo 2. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. I certificati di omologazione UE per tipo sono numerati secondo un sistema armonizzato come stabilito nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 73. | 4. I certificati di omologazione UE per tipo sono numerati secondo un sistema armonizzato. La Commissione adotta atti di esecuzione per l'istituzione di tale sistema. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il certificato di omologazione per tipo è rilasciato in base al modello indicato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73. | 2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un modello di certificato di omologazione UE. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. Il certificato di omologazione è rilasciato in base a detto modello. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6
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Testo della Commissione | Emendamento |
6. Al fine di garantire che i risultati delle prove virtuali siano equivalenti ai risultati ottenuti con le prove fisiche, la Commissione stabilisce quali prescrizioni possono essere soggette alla prova virtuale e le condizioni in cui è possibile effettuare le prove virtuali in un atto delegato adottato conformemente agli articoli 76, 77 e 78. | 6. Al fine di garantire che i risultati delle prove virtuali siano equivalenti ai risultati ottenuti con le prove fisiche, la Commissione stabilisce quali prescrizioni possono essere soggette alla prova virtuale e le condizioni in cui è possibile effettuare le prove virtuali in un atto delegato adottato conformemente all'articolo 76. In sede di adozione dell'atto delegato, la Commissione si basa sulle pertinenti prescrizioni e procedure di cui all'allegato XVI della direttiva 2007/47/CE. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Per verificare che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti siano conformi al tipo omologato l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE per tipo può effettuare tutti i controlli o le prove prescritti dalle disposizioni normative che presiedono all'omologazione UE per tipo, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione. I dettagli relativi alle procedure di accertamento saranno definiti nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73 del presente regolamento. | 3. Per verificare che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti siano conformi al tipo omologato l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE per tipo può effettuare tutti i controlli o le prove prescritti dalle disposizioni normative che presiedono all'omologazione UE per tipo, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Conformemente all'articolo 73 del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare l'atto di esecuzione che stabilisce disposizioni dettagliate relative alla conformità della produzione. | 5. La Commissione stabilisce, mediante atti delegati a norma dell'articolo 76, le disposizioni dettagliate relative alla conformità della produzione e le relative procedure di verifica. La Commissione può, all'occorrenza, rivedere periodicamente tali disposizioni e procedure. In sede di adozione degli atti delegati la Commissione si basa sulle disposizioni e procedure di cui alle direttive indicate all'articolo 81. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Il costruttore usa il modello del certificato di conformità adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 73. | 2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello di certificato di conformità. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. Il costruttore usa il modello del certificato di conformità adottato dalla Commissione. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
3. Fatti salvi accordi diversi con l'acquirente del veicolo, il certificato di conformità è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo è stato acquistato. | 3. Il certificato di conformità è redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ogni Stato membro può chiedere che il certificato di conformità sia tradotto nella propria lingua o nelle proprie lingue ufficiali. |
Motivazione
Emendamento inteso a ridurre gli oneri amministrativi.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Il certificato di conformità va compilato in ogni sua parte e non deve contenere restrizioni nell'uso del veicolo che non siano previste dall'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73. | 5. Il certificato di conformità va compilato in ogni sua parte e non deve contenere restrizioni nell'uso del veicolo che non siano imposte dall'autorità di omologazione. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7
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Testo della Commissione | Emendamento |
7. Il certificato di conformità specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento, per i veicoli omologati a norma conformità all'articolo 39, paragrafo 2, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati, omologati a norma dell'articolo 39 (omologazione provvisoria)." | 7. Il certificato di conformità specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento, per i veicoli omologati a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati, omologati a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del ...* relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (omologazione provvisoria)." |
| _____________ |
| * GU: inserire il numero e la data del presente regolamento. |
Motivazione
Rettifica del riferimento incrociato.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 8
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Testo della Commissione | Emendamento |
8. Il certificato di conformità di cui all'atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento, per i veicoli omologati a norma dell'articolo 41, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie" e in prossimità l'anno di produzione seguito da un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella di cui all'atto di esecuzione, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione per tale anno. | 8. Il certificato di conformità di cui all'atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento, per i veicoli omologati a norma dell'articolo 40, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie" e in prossimità l'anno di produzione seguito da un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella di cui all'atto di esecuzione, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione per tale anno. |
Motivazione
Rettifica del riferimento incrociato.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. La targhetta regolamentare UE e il marchio di omologazione devono essere conformi al modello previsto dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 73, adottato a norma del presente regolamento. | 4. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire una targhetta regolamentare UE e il marchio di omologazione. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. La targhetta regolamentare UE e il marchio di omologazione sono conformi al modello previsto negli atti di esecuzione. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Il certificato di omologazione per i veicoli omologati a norma del presente articolo è conforme al modello di cui all'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 73, ma non reca l'intestazione "Certificato di omologazione UE per tipo di veicolo" e indica il contenuto delle deroghe concesse a norma del paragrafo 1. I certificati di omologazione sono numerati in conformità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 73. | 4. Il certificato di omologazione per i veicoli omologati a norma del presente articolo è conforme al modello adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, ma non reca l'intestazione "Certificato di omologazione UE per tipo di veicolo" e indica il contenuto delle deroghe concesse a norma del paragrafo 1. I certificati di omologazione sono numerati in conformità del sistema armonizzato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. L'omologazione individuale si applica a un veicolo particolare, unico o no. | 3. L'omologazione individuale si applica a un veicolo particolare, unico o no, soprattutto a un veicolo unico costruito da un privato. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
6. Il formato del certificato di omologazione individuale è basato sul modello del certificato di omologazione UE per tipo di cui all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73 e comprende almeno le informazioni necessarie a completare la domanda di immatricolazione prevista dalla direttiva 1999/37/CE del Consiglio. | 6. Il formato del certificato di omologazione individuale è basato sul modello del certificato di omologazione UE per tipo adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, e comprende almeno le informazioni necessarie a completare la domanda di immatricolazione prevista dalla direttiva 1999/37/CE del Consiglio. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7
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Testo della Commissione | Emendamento |
7. Il presente articolo si applica ai veicoli che al momento della domanda di omologazione individuale non siano stati precedentemente venduti o messi in circolazione, quindi a cui non è stato rilasciato l'identificazione, il numero di matricola, l'immatricolazione temporanea o a breve termine oppure l'immatricolazione o la messa in circolazione professionale. Inoltre è applicabile ai veicoli venduti, immatricolati o messi in circolazione per un periodo inferiore a sei mesi. | 7. Il presente articolo si applica ai veicoli che al momento della domanda di omologazione individuale non siano stati precedentemente venduti o messi in circolazione, quindi a cui non è stato rilasciato l'identificazione, il numero di matricola, l'immatricolazione temporanea o a breve termine oppure l'immatricolazione o la messa in circolazione professionale. Inoltre è applicabile ai veicoli venduti, immatricolati o messi in circolazione per un periodo inferiore a sei mesi, oppure ai veicoli unici costruiti da privati. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. L'autorità di omologazione può esimere un veicolo dalle prescrizioni di uno o più degli atti di cui all'allegato II, a condizione che essa imponga prescrizioni alternative ed ha fondati motivi per tale deroga. | 1. L'autorità di omologazione può esimere un veicolo dalle prescrizioni di uno o più degli atti di cui all'allegato II, a condizione che essa imponga prescrizioni alternative ed abbia fondati motivi per tale deroga. Una deroga di questo tipo può essere concessa soprattutto ai veicoli unici costruiti da privati, per mantenere i costi a un livello accettabile. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Le prescrizioni alternative per i veicoli unici di costruzione amatoriale garantiscono un livello soddisfacente di sicurezza funzionale e di tutela ambientale che sia ragionevole ed equo in confronto a quello previsto nel relativo punto figurante all'allegato II. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 bis. Qualora un'autorità competente intenda rifiutare l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di un veicolo cui è stata rilasciata l'omologazione individuale da parte dell'autorità di omologazione di un altro Stato membro, essa comunica per iscritto la sua intenzione alla persona interessata, specificando le disposizioni tecniche sulle quali si baserà la decisione e indicando gli elementi tecnici e scientifici in modo tale che: |
| a) la decisione prevista sia giustificata dai motivi di cui al paragrafo 3; nonché |
| b) la decisione prevista risulti adeguata per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato e non vada oltre quanto necessario per ottenerlo. |
| Ogni decisione prevista si basa sulle caratteristiche del veicolo in questione. |
| Alla persona interessata sono riconosciuti almeno 20 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni. La comunicazione precisa il termine per l'eventuale presentazione di osservazioni. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 ter. Qualsiasi decisione di rifiuto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un veicolo al quale un'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale è comunicata per iscritto alla persona interessata e alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per il ricevimento delle osservazioni fissato ai sensi del paragrafo 3 bis. La decisione tiene debito conto di tali osservazioni e contiene i motivi su cui si fonda, compresi i motivi per cui sono state respinte le eventuali argomentazioni sollevate dalla persona interessata e gli elementi tecnici e scientifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
| Ove debitamente giustificato dalla complessità della questione, l’autorità competente può prorogare, una sola volta, il periodo specificato al primo comma al massimo di 20 giorni lavorativi. |
| Tale proroga è debitamente motivata ed è comunicata alla persona interessata prima della scadenza del termine iniziale. |
| Qualsiasi decisione di rifiuto della vendita, dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un veicolo al quale un'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale specifica altresì i mezzi di ricorso previsti dalle leggi in vigore nello Stato membro interessato e i termini applicabili a detti mezzi di ricorso. Tale decisione può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 quater. Qualora, previa comunicazione scritta a norma del paragrafo 3 bis, l'autorità competente decida di non adottare una decisione di rifiuto dell'immissione sul mercato, dell'omologazione o della messa in circolazione di un veicolo al quale un'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale, essa ne informa immediatamente la persona interessata ed inoltra tutta la documentazione necessaria ai fini dell'immissione sul mercato, dell'omologazione o della messa in circolazione del veicolo in questione. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 quinquies. Quando l'autorità competente non comunica alla persona interessata, entro il termine di cui al paragrafo 3 ter, di aver adottato una decisione di rifiuto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un veicolo al quale l'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale, il veicolo è considerato legalmente immesso sul mercato, omologato o messo in circolazione nello Stato membro in questione per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni tecniche di cui al paragrafo 3 bis. In tal caso, l'autorità competente inoltra immediatamente tutta la documentazione necessaria ai fini dell'immissione sul mercato, dell'omologazione o della messa in circolazione del veicolo in questione. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 3 sexies. I riferimenti alla persona interessata di cui al presente articolo si intendono come riferimenti all'operatore economico o, se del caso, a qualsiasi altra persona che si rivolge all'autorità competente di uno Stato membro ai fini dell'immissione sul mercato, dell'omologazione o della messa in circolazione nello Stato membro dell'autorità competente richiedente di un veicolo al quale un'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Il numero di veicoli di fine serie non superare il 10% del numero di veicoli immatricolati nei due anni precedenti oppure 10 veicoli per Stato membro, qualunque sia il valore più alto. | 4. Il numero di veicoli di fine serie non supera il 10% del numero di veicoli immatricolati nei due anni precedenti oppure 50 veicoli per Stato membro, qualunque sia il valore più alto. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5
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Testo della Commissione | Emendamento |
5. Prima dell'immatricolazione il costruttore rilascia un nuovo certificato di conformità per i veicoli di fine serie qualificabili come "fine serie" che indichi il numero e lo Stato membro della prima immatricolazione conformemente al modello di certificato di conformità stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 73. | 5. Prima dell'immatricolazione il costruttore rilascia un nuovo certificato di conformità per i veicoli di fine serie qualificabili come "fine serie" che indichi il numero e lo Stato membro della prima immatricolazione conformemente al modello di certificato di conformità stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 36, paragrafo 2. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 41 vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno. | 1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 48 vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno. |
Motivazione
Rettifica del riferimento incrociato.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. La Commissione stabilisce un elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti oggetto dal paragrafo 1 mediante atti delegati adottati a norma degli articoli 76, 77 e 78, tenendo contro delle informazioni disponibili riguardanti i punti seguenti: | 2. La Commissione stabilisce un elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti oggetto del paragrafo 1 mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 76, sulla base dei seguenti elementi: |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
Il paragrafo 1 non si applica ai sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti fabbricati per veicoli destinati esclusivamente alla corsa su strada. Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti inclusi nell'elenco di un atto delegato del presente regolamento abbiano un duplice uso, sia per i veicoli destinati esclusivamente alla corsa su strada che per i veicoli destinati a circolare sulle strade pubbliche, essi non possono essere venduti o offerti per la vendita al consumatore. | Il paragrafo 1 non si applica ai sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti fabbricati per veicoli destinati esclusivamente ad attività sportive che non si svolgono su strade pubbliche. Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti inclusi nell'elenco di un atto delegato del presente regolamento abbiano un duplice uso, sia per i veicoli destinati esclusivamente a tali attività sportive che per i veicoli destinati a circolare sulle strade pubbliche, essi non possono essere venduti o offerti per la vendita al consumatore. |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. La Commissione, se del caso, stabilisce il modello e il sistema di numerazione per il certificato di cui al terzo comma dell'articolo 53, paragrafo 1, nonché tutti gli aspetti relativi alla procedura mediante un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73. La Commissione stabilisce le prescrizioni applicabili a tali componenti, la marcatura, l'imballaggio e le prove appropriate mediante atti delegati adottati conformemente agli articoli 76, 77 e 78. | 4. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire, se del caso, il modello e il sistema di numerazione per il certificato di cui al terzo comma dell'articolo 53, paragrafo 1, nonché tutti gli aspetti relativi alla procedura. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. La Commissione stabilisce le prescrizioni applicabili a tali componenti, la marcatura, l'imballaggio e le prove appropriate mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 76. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, utilizzando siti web con formato standardizzato, facilmente utilizzabili e rapidi. In particolare, tale accesso non deve essere discriminatorio rispetto all'accesso di cui fruiscono i concessionari e le officine autorizzate. | 1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, utilizzando siti web con formato standardizzato, facilmente utilizzabili e rapidi. In particolare, tali informazioni sono messe a disposizione in modo non discriminatorio rispetto alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione fornite ai concessionari, alle officine autorizzate e agli operatori indipendenti. I veicoli sono dotati di tutte le informazioni, le apparecchiature speciali e gli accessori necessari per poterli regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarli in condizioni di sicurezza. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. I costruttori mettono a disposizione le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli in forma analitica, di facile consultazione e leggibile. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
b) manuali di servizio, inclusi i registri per annotare le riparazioni e le attività di manutenzione; | b) manuali di servizio, inclusi i registri per annotare le riparazioni e le attività di manutenzione e i programmi di servizio; |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
c) manuali tecnici; | c) manuali tecnici e bollettini del servizio tecnico; |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 7
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Testo della Commissione | Emendamento |
7. Ai fini della progettazione e della costruzione di apparecchiature automobilistiche per veicoli a combustibile alternativo, i costruttori forniscono, senza discriminare, le pertinenti informazioni OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori, installatori e/o officine di riparazione interessati alle apparecchiature per veicoli a combustibile alternativo. | 7. Ai fini della progettazione e della costruzione di apparecchiature automobilistiche per veicoli a combustibile alternativo, i costruttori forniscono, senza discriminare, le pertinenti informazioni OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori, distributori, installatori e/o officine di riparazione interessati alle apparecchiature per veicoli a combustibile alternativo. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
11. Se le riparazioni e le attività di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una base dati centrale del costruttore del veicolo, o a suo nome, le officine indipendenti devono poter accedere gratuitamente a tali registrazioni e inserire informazioni sulle riparazioni e attività di manutenzione che hanno eseguito. | 11. Se le riparazioni e le attività di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una base dati centrale del costruttore del veicolo, o a suo nome, gli operatori indipendenti devono poter accedere gratuitamente a tali registrazioni e inserire informazioni sulle riparazioni e attività di manutenzione che hanno eseguito. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
11. Al fine di garantire che tali servizi soddisfino lo stesso elevato livello di prestazione in tutti gli Stati membri, la Commissione stabilisce norme cui devono conformarsi i servizi tecnici e la procedura per la valutazione dei servizi tecnici mediante l'adozione di un atto delegato a norma degli articoli 76, 77 e 78. | 11. Al fine di garantire che tali servizi soddisfino lo stesso elevato livello di prestazione in tutti gli Stati membri, la Commissione stabilisce norme cui devono conformarsi i servizi tecnici e la procedura per la valutazione dei servizi tecnici mediante l'adozione di un atto delegato a norma dell'articolo 76. In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione si basa sulle disposizioni e procedure di cui all'allegato V, appendici 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, a seconda dei casi. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 73
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Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 73 | soppresso |
Misure di attuazione |
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Per stabilire le condizioni uniformi per attuare il presente regolamento la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 74, adotta atti di esecuzione specificando le misure di attuazione per stabilire: |
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a) le modalità dettagliate riguardanti le procedure di omologazione per tipo a norma dell'articolo 23, paragrafo 6; |
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b) i modelli del fascicolo informativo e della scheda informativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2; |
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c) un sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE per tipo a norma dell'articolo 27, paragrafo 4; |
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d) un modello di certificato di omologazione UE per tipo a norma dell'articolo 28, paragrafo 2; |
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e) i dettagli sulle disposizioni riguardanti la conformità della produzione a norma dell'articolo 31; |
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f) il modello del certificato di conformità a norma dell'articolo 36, paragrafo 2; |
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g) il modello del marchio di omologazione UE a norma dell'articolo 37, paragrafo 4. |
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Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 74
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. La Commissione è assistita dal comitato tecnico "veicoli a motore" istituito dall'articolo 40 della direttiva 2007/46/CE. | 1. La Commissione è assistita dal comitato tecnico "veicoli a motore" istituito dall'articolo 40 della direttiva 2007/46/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il termine stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. | 2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. La Commissione può modificare gli allegati del presente regolamento, adottando atti delegati a norma degli articoli 76, 77 e 78. | 1. La Commissione può modificare gli allegati del presente regolamento per adattarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, adottando atti delegati a norma dell'articolo 76. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Se, in applicazione della decisione 97/836/CE, vengono adottati nuovi regolamenti UNECE o modifiche a regolamenti UNECE in vigore ai quali l'Unione ha aderito, la Commissione modifica di conseguenza l'allegato II del presente regolamento mediante un atto delegato adottato a norma degli articoli 76, 77 e 78. | soppresso |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 76
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Testo della Commissione | Emendamento |
Esercizio della delega | Esercizio della delega |
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. | 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
| 1 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ...*. |
| 1 ter. La delega di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio. | 2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 77 e 78. | 3. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale temine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
| _____________ |
| * GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 77
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Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 77 | soppresso |
Revoca della delega |
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1. La delega di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. |
|
2. L'istituzione che ha iniziato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole periodo di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca. |
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3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri in essa specificati. Questa prende effetto immediatamente o a una data da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 78
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Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 78 | soppresso |
Obiezioni ad atti delegati |
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1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, questo termine è prorogato di un mese. |
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2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato o se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo. |
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3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni. |
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Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013. | 2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. |
Motivazione
Tale modifica, insieme ad altri emendamenti, è intesa a razionalizzare il calendario per l'applicazione dei requisiti del presente regolamento. Il rinvio di un anno fornirà ai costruttori e alle amministrazioni nazionali il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti proposti, inclusi quelli contenuti negli atti delegati. Nel contempo, tali modifiche non interessano i termini finali per i requisiti di sicurezza e ambientali obbligatori che restano invariati come nelle proposta della Commissione.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L1e – sottocategoria L1Ae
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Testo della Commissione | Emendamento |
L1Ae | soppressa |
Bicicletta a pedalata assistita |
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(3) destinata primariamente ad assistere la pedalata ed è dotata di una propulsione ausiliaria e |
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(4) velocità massima per costruzione ≤ 25 km; |
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(5) la potenza della propulsione ausiliaria è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h e |
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(6) la propulsione ausiliaria ha una potenza nominale continua massima(1) ≤ 1 kW; |
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(7) i tricicli a pedalata assistita conformi ai criteri specifici sono classificati come tecnicamente equivalenti alle biciclette a pedalata assistita. |
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| (La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.) |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L1e – sottocategoria L1Be – criterio (3)
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Testo della Commissione | Emendamento |
(3) velocità massima per costruzione ≤ 25 km; | (3) velocità massima per costruzione ≤ 45 km; |
Motivazione
Errore redazionale: correzione necessaria per portare la categoria in linea con le definizioni attuali.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L3e – sottocategoria L3e-S1 (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| L3e-S1 - Motociclo da enduro |
| (5) altezza massima della sella: 900 mm; |
| (6) altezza minima dal suolo: 310 mm; |
| (7) rapporto totale di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario * rapporto di marcia * rapporto finale di trasmissione) di 6,0; |
| (8) massa in ordine di marcia (senza conducente) non superiore ai 140 kg; |
| (9) senza posto passeggero. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L3e – sottocategoria L3e-S2 (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| L3e-S2 - Motociclo trial |
| (5) altezza massima della sella: 700 mm; |
| (6) altezza minima dal suolo: 280 mm; |
| (7) capacità massima del serbatoio: 4l; |
| (8) rapporto totale di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario * rapporto di marcia * rapporto finale di trasmissione) di 7,5; |
| (9) massa in ordine di marcia (senza conducente) non superiore ai 100 kg; |
| (10) senza posto passeggero. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L6e – criterio (3) – alinea
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(3) massa in ordine di marcia ≤ 350 kg, esclusi: | (3) massa in ordine di marcia ≤ 400 kg, esclusi: |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L6e – criterio (3 bis) (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (3 bis) cilindrata ≤ 50 cm3 se un motore PI fa parte del sistema di propulsione del veicolo. |
Motivazione
Tale specifica si applica a tutte le sottocategorie L6e. Pertanto è spostata da L6Ae e L6Be a L6e.
Nota: è necessario rinumerare i criteri per L6Ae e L6Be.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L6e – sottocategoria L6Ae – criterio (6)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(6) cilindrata ≤ 50 cm3 se un motore PI fa parte del sistema di propulsione del veicolo. | soppresso |
Motivazione
Tale specifica si applica a tutte le sottocategorie sotto L6e. Pertanto è spostata a L6e.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L6e – sottocategoria L6Be – criterio (6)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(6) cilindrata ≤ 50 cm3 se un motore PI fa parte del sistema di propulsione del veicolo e | soppresso |
Motivazione
Tale specifica si applica a tutte le sottocategorie sotto L6e. Pertanto è spostata a L6e.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L7e – criterio (3) – lettere a e b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(3) massa in ordine di marcia: | (3) massa in ordine di marcia: |
a) ≤ 400 kg per il trasporto di passeggeri; | a) ≤ 450 kg per il trasporto di passeggeri; |
b) ≤ 550 kg per il trasporto di merci. | b) ≤ 600 kg per il trasporto di merci. |
| ad esclusione dei veicoli appartenenti alla sottocategoria L7Be che rispettano il criterio specifico della sottocategoria L7Be per la massa in ordine di marcia. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L7e – criterio (4)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(4) potenza nominale continua massima(1) ≤ 15 kW. | soppresso |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Ae – criteri (4) (nuovo) e (5)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (4) potenza nominale continua massima(1) ≤ 15 kW; |
(5) veicoli della categoria L7e non conformi ai criteri specifici della sottocategoria L7Be; | (5) veicoli della categoria L7e non conformi ai criteri specifici della sottocategoria L7Be o L7Ce ; |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be (nuova) – criteri da (4) a (6) (nuovi)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (4) potenza nominale continua massima(1) ≤ 15 kW; |
| (5) veicoli della categoria L7e non conformi ai criteri specifici della sottocategoria L7Ce; |
| (6) dotato di uno o due posti a sedere per passeggeri e conducente. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be-A1 (nuova) – criteri da (7) a (12) (nuovi)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| L7Be-A1 |
| Veicolo fuoristrada |
| (7) massa in ordine di marcia: ≤ 450 kg; |
| (8) veicolo destinato principalmente ad applicazioni diverse da quelle agricole e forestali in condizioni del terreno difficili ("fuoristrada") utilizzato per il trasporto di passeggeri e/o merci; |
| (9) velocità massima per costruzione ≤ 80 km/h (limite di velocità non manomissibile); |
| (10) dotato di un sedile concavo per uno o due passeggeri, compreso il posto a sedere dell'operatore e un comando acceleratore al pollice montato sul manubrio; |
| (11) capacità di traino ≤ 0,5 x massa in ordine di marcia, come dichiarata dal costruttore; |
| (12) struttura di supporto del carico con rapporto massimo tra superficie della struttura di sostegno del carico e superficie del veicolo < 25% o capacità di carico ≤ 100 kg. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be-A2 (nuova) – criteri da (7) a (13) (nuovi)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| L7Be-A2 |
| Veicolo side-by-side (SbS). |
| (7) massa in ordine di marcia: ≤ 650 kg; |
| (8) veicolo destinati principalmente ad applicazioni diverse da quelle agricole e forestali in condizioni del terreno difficili ("fuoristrada") utilizzato per il trasporto di passeggeri e/o merci; |
| (9) velocità massima per costruzione ≤ 80 km/h (limite di velocità non manomissibile); |
| (10) dotato da uno fino a quattro posti a sedere per passeggeri, incluso il sedile per l'operatore e un comando acceleratore al pollice; |
| (11) capacità di traino ≤ 0,5 x massa in ordine di marcia come dichiarata dal costruttore; |
| (12) struttura di supporto del carico con capacità massima di 160 kg; |
| (13) targhetta di velocità massima obbligatoria |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be – criterio (6)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(6) dotato di due, tre o quattro posti a sedere per passeggeri, incluso il sedile per il conducente. | (6) dotato da uno a quattro posti a sedere per passeggeri, incluso il sedile per il conducente, e tutti i posti a sedere dotati di cinture di sicurezza. |
Motivazione
Le minicar pesanti dovrebbero essere dotate di almeno uno e di non più di quattro posti a sedere. Tutti i posti a sedere dovrebbero essere dotati di cinture di sicurezza.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be -P – criterio (7)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(7) veicolo progettato e utilizzato principalmente per il trasporto di passeggeri, caratterizzati dalla presenza di massimo quattro posti a sedere per passeggeri, incluso quello del conducente, e di cinture di sicurezza. | (7) veicolo progettato e utilizzato principalmente per il trasporto di passeggeri. |
Motivazione
Soppressione del doppione; tale specifica è già indicata nella sottocategoria L7Be, criterio (6)
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Allegato II – III Prescrizioni di costruzione – punto 8 – sistema di diagnosi di bordo – colonna 6 – L1Be
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
X | soppressa |
Motivazione
Per ragioni di proporzionalità dei costi il sistema di diagnosi di bordo non è obbligatorio per la categoria L1Be (ciclomotori a due ruote).
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Allegato III – colonna 3 – riga 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
20 | 50 |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Allegato III – colonne 1, 2 e 3 – riga 11 bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| L7Be-A1 |
| Veicolo fuoristrada (ATV) |
| 20 |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Allegato III – colonne 1, 2 e 3 – riga 11 ter (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| L7Be-A2 |
| Veicolo side-by-side (SbS). |
| 20 |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Allegato IV
| ||||
Testo della Commissione | ||||
Categoria veicolo | Livello Euro | Date di applicazione | ||
|
| Nuovi tipi di veicoli Facoltativa | Nuovi tipi di veicoli Obbligatoria | Tipi di veicoli esistenti |
L1e – L7e | Euro 3(4) | 1° luglio 2013 | 1º gennaio 2014 | 1° gennaio 2015 |
| Euro 4(5) | 1° gennaio 2015 | 1º gennaio 2017 | 1° gennaio 2018 |
| Euro 5(6) | 1° gennaio 2018(7) | 1° gennaio 2020(7) | 1° gennaio 2021(7) |
Emendamento | ||||
L1Be | Euro 3(4) |
| 1º gennaio 2014 | 1° gennaio 2015 |
| Euro 4(5) |
| 1º gennaio 2017 | 1° gennaio 2018 |
| Euro 5(6) |
| 1° gennaio 2020(7) | 1° gennaio 2021(7) |
|
|
|
|
|
L2e — L7e | Euro 3(4) |
|
|
|
| Euro 4(5) |
| 1º gennaio 2016 | 1º gennaio 2017 |
| Euro 5(6) |
| 1° gennaio 2020(7) | 1° gennaio 2021(7) |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabella A) – (A1) Euro 3(4)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Soppressione di tutte le righe tranne la prima, la seconda e la quarta (titoli, unità e L1Be). |
Motivazione
Modifica del calendario: il livello Euro 3 (tutta la tabella A1) è parzialmente soppresso per motivi di chiarezza e semplificazione.
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabella A) – (A2) Euro 4(5) – colonne 1 e 2 – riga 8 bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| L7Be-A1 |
| Veicolo fuoristrada |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabella A) – (A2) Euro 4(5) – colonne 1 e 2 – riga 8 ter (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| L7Be-A2 |
| Veicolo side-by-side. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabella A) – (A2) Euro 4(5) – colonna 5 (CO) – righe 6 e 7 (L3e, L4e, L5Ae, L7Ae)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1140 | 1000 |
1140 | 1000 |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabella (B) – (B1) Euro 4(5) OBD fase I – colonne 1 e 2 – riga 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
L1Be - Ciclomotore a due ruote L6Ae - Quad da strada leggero | L2e - Ciclomotore a tre ruote L6Ae - Quad da strada leggero |
Motivazione
Per ragioni di costo il sistema di diagnosi di bordo non è obbligatorio per i ciclomotori a due ruote.
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabella (B) – (B2) Euro 5(6) OBD fase I e fase II – colonne 1 e 2 – Riga 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
L1Be — L7e (6) - Tutti veicoli della categoria L ad eccezione della categoria L1Ae | L2e — L7e (6) Tutti i veicoli della categoria L ad eccezione della categoria L1e |
Motivazione
Per ragioni di costo il sistema di diagnosi di bordo non è obbligatorio per i ciclomotori a due ruote.
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabelle (A), (B) e (C) – colonna 3 (Classe di propulsione) – solo occorrenze di "PI"
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
PI | PI / Ibrido |
Motivazione
Nella proposta attuale i limiti di emissione per i veicoli ibridi sono collegati solo ai motori diesel (CI/ibrido). Tuttavia i limiti per i veicoli ibridi dovrebbero logicamente essere collegati ai carburanti fossili che producono le emissioni: benzina (PI) o diesel (CI).
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabella (C) – (C1) Euro 4(5) – colonne da 1 a 5 – riga 5 bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| L7Be-A1 |
| Veicolo fuoristrada |
| PI / Ibrido(18) |
| Euro 4 |
| 2000 |
| SHED |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabella (C) – (C1) Euro 4(5) – colonna 1 – riga 5 ter (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| L7Be-A2 |
| Veicolo side-by-side. |
| PI / Ibrido(18) |
| Euro 4 |
| 2000 |
| SHED |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabella (C) – (C2) Euro 5(6) – colonne 1, 2, 4 e 7 – riga 11 b (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| L7Be-A1 |
| Veicolo fuoristrada |
| Euro 5 |
| 1500 |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabella (C) – (C2) Euro 5(6) – colonne 1, 2, 4 e 7 – riga 11 ter (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| L7Be-A2 |
| Veicolo side-by-side |
| Euro 5 |
| 1500 |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabella (D) – colonne 1, 2, 3 e 5 – riga 11 bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| L7Be-A1 |
| Veicolo fuoristrada |
| 80 |
| 80 |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Allegato VI – tabella (D) – colonne 1, 2, 3 e 5 – riga 11 bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| L7Be-A2 |
| Veicolo side-by-side |
| 80 |
| 80 |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Allegato VI –tabella (D) – colonne 3 e 4 (livello suono Euro 3(4) (dB(A)) - procedura di prova Euro 3(4)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Soppressione di due colonne ad eccezione della prima e della terza riga (titoli e L1Be). |
Motivazione
Modifica del calendario: il livello Euro 3 è soppresso (colonne 3 e 4) per motivi di chiarezza e semplificazione.
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Allegato VII – tabella A) – riga 2
| |||||||
Testo della Commissione | |||||||
L1Ae | Bicicletta a pedalata assistita | 5000 | 5500 | 6000 | |||
Emendamento | |||||||
L1Be | Ciclomotore a due ruote | 10 000 | 11 000 | 12 000 | |||
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Allegato VII – tabella A) – colonne 1 e 2 – riga 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
L1Be L2e L6Ae | L2e L6Ae |
- Ciclomotore a due ruote - Ciclomotore a tre ruote - Quad da strada leggero | - Ciclomotore a tre ruote - Quad da strada leggero |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Allegato VII – tabella A) – colonna 3 (Chilometraggio (km) di durata Euro 3(4))
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Soppressa, tranne la categoria L1Be |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Allegato VIII – colonna 2 – riga 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Quattro anni dalla data prevista all'articolo 82, secondo comma. | Due anni dalla data prevista all'articolo 82, secondo comma. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Allegato VIII – colonna 3 – riga 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
a) i motocicli nuovi della sottocategoria L3e-A1 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema antibloccaggio oppure di un sistema di frenaggio combinato oppure entrambi i sistemi di frenaggio avanzati, a scelta del costruttore del veicolo; | i nuovi tipi di motocicli delle sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema di frenaggio antibloccaggio oppure di un sistema antibloccaggio integrato da un sistema di frenaggio combinato, a scelta del costruttore del veicolo. |
b) i motocicli nuovi delle sottocategorie L3e-A2 e L3e-A3 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema di antibloccaggio dei freni. |
|
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Allegato VIII – colonna 2 – riga 2 bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Tre anni dalla data prevista all'articolo 82, secondo comma. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Allegato VIII – colonna 3 – riga 2 bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| i tipi esistenti di motocicli delle sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema di frenaggio antibloccaggio oppure di un sistema antibloccaggio integrato da un sistema di frenaggio combinato, a scelta del costruttore del veicolo. |
MOTIVAZIONE
I. Proposta della Commissione
Il 4 ottobre 2010 la Commissione ha approvato la proposta di un nuovo regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato. Un'ampia gamma di veicoli rientra nella "categoria L": ciclomotori, motocicli a due o tre ruote, quad e minicar. Attualmente si stima che il numero di veicoli di categoria L che circolano nell'Unione europea sia di oltre 30 milioni.
Con tale proposta di regolamento, la Commissione mira a semplificare l'attuale quadro normativo e a introdurre nuovi requisiti amministrativi e tecnici, per esempio sugli aspetti ambientali e di sicurezza e sulla vigilanza del mercato. Le prescrizioni per l'omologazione di veicoli nuovi di categoria L sono attualmente stabilite dalla direttiva 2002/24/CE ("direttiva quadro") e da altre 14 direttive collegate. Tali prescrizioni saranno abrogate e sostituite dalla proposta che stabilisce le disposizioni fondamentali e l'ambito di applicazione. I requisiti tecnici dettagliati saranno definiti in una fase successiva mediante atti delegati.
II. Visite di lavoro, documento di lavoro e audizione pubblica
Il relatore ha discusso a lungo con le diverse parti interessate per poter disporre di una visione d'insieme completa delle conseguenze del regolamento proposto. Egli ha effettuato visite di lavoro presso l'RDW Test Centrum di Lelystad (Paesi Bassi) e il TÜV Nord, Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität di Essen (Germania) per conoscere i nuovi requisiti in materia di sicurezza e ambiente della proposta. L'innovazione dei veicoli e gli aspetti economici della proposta sono stati discussi in occasione della visita ai produttori di veicoli di categoria L in Italia, dove il relatore è stato accompagnato da Malcolm Harbour e Toine Manders, i due relatori ombra. A metà giugno 2011 si è svolta infine una visita di lavoro presso i produttori austriaci.
Gli emendamenti alla proposta della Commissione presentati nella presente relazione sono in linea con le opinioni e le osservazioni politiche esposte dal relatore nel documento di lavoro del 15 febbraio 2011[2]. Il documento di lavoro è stato discusso in occasione dell'audizione pubblica "Norme chiare del mercato interno per ciclomotori, scooter e motocicli", organizzata al Parlamento europeo il 22 marzo 2011. Il relatore esprime la propria gratitudine a tutti i partecipanti, compresi i relatori ombra, per le discussioni utili e interessanti.
III. Relazione
Considerazioni generali
Come sottolineato nel documento di lavoro, il relatore sostiene fermamente gli obiettivi principali della proposta di regolamento, che migliora il funzionamento del mercato interno, pur tutelando gli interessi pubblici fondamentali. Ciò significa anche una vigilanza del mercato più efficace[3]. Il relatore ritiene inoltre che i requisiti proposti per i veicoli di categoria L possano facilitare la transizione verso una mobilità urbana più efficiente, sicura e pulita[4].
Ambito di applicazione della proposta di regolamento
Il relatore accoglie con favore la maggiore chiarezza derivante da una più accurata categorizzazione dei veicoli, ottenuta con l'introduzione di sottocategorie più appropriate. Tuttavia occorrerebbe eliminare alcune incongruenze. Pertanto, il relatore propone nuove sottocategorie per i veicoli di categoria L destinati all'uso su strada e fuoristrada affinché anche tali veicoli risultino adeguatamente classificati. Tale classificazione riguarda i motocicli per uso speciale Enduro (S1) e Trial (S2), i veicoli fuoristrada (ATV) e i veicoli Side-by-Side (SbS). Inoltre, i veicoli di categoria L dotati di nuove tecnologie ibride potranno essere omologati.
Semplicità e chiarezza per il calendario di applicazione
La proposta della Commissione si traduce in una serie piuttosto complessa di date e scadenze (dal 2013 fino al 2021). Nell'interesse della chiarezza, della razionalità e della semplificazione, il relatore propone un calendario più trasparente, con tappe chiare e decisive per quanto riguarda una maggiore vigilanza del mercato, livelli di emissione più rigorosi e le prescrizioni di sicurezza obbligatorie. Tale organizzazione consentirà al settore e alle amministrazioni nazionali di disporre di tempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni e responsabilità.
Requisiti ambientali
Dal momento che i veicoli di categoria L rappresentano solo il 3% del chilometraggio complessivo del trasporto su strada, le emissioni inquinanti che producono sono considerate eccessivamente elevate. Il relatore è favorevole all'introduzione di limiti di emissione più severi ed esorta i produttori a stabilire i requisiti di conformità il prima possibile, facendoli diventare un vantaggio competitivo. Molti veicoli di categoria L attualmente in vendita sono già conformi agli standard di emissione più elevati. Per questo motivo le cosiddette date di applicazione "facoltative" sono state eliminate. A tale proposito, il relatore sostiene i requisiti di durata proposti.
I sistemi di diagnosi di bordo (OBD, On-Board Diagnosis) possono fornire facilmente informazioni sul motore e sulla gestione del veicolo (per esempio le emissioni) così da poterlo riparare con efficienza ed efficacia.
Misure di sicurezza
I conducenti dei veicoli di categoria L sono molto più a rischio di incidenti gravi o mortali rispetto ai conducenti di altri veicoli. I veicoli della categoria L rappresentano il 2% della distanza percorsa ma il 16% dei decessi per incidente stradale nell'UE a 25[5]. Il relatore è pienamente consapevole dell'importanza del comportamento umano quando si parla di guida sicura, come pure dell'impatto delle condizioni di guida; tuttavia, è determinato ad affrontare adeguatamente il tema della sicurezza relativo alle caratteristiche tecniche del veicolo. Egli sostiene quindi l'introduzione obbligatoria di sistemi antibloccaggio su tutti i nuovi motocicli, ad eccezione dei motocicli Enduro e Trial. Il relatore plaude alla proposta sul sistema di accensione automatica delle luci per migliorare la visibilità dei veicoli della categoria L.
Omologazione di veicoli individuali e di veicoli prodotti in piccole serie
Il relatore è a favore dell'ampia varietà di veicoli di categoria L e di piccole e medie imprese (PMI) nel settore. Egli propone quindi di adeguare i numeri delle piccole serie al fine di consentire tale diversità (Allegato III). L'individualità del prodotto è un aspetto importante per molti utenti di veicoli di categoria L. Per questo motivo, il relatore sostiene quindi la proposta della Commissione sulle omologazioni individuali (articolo 42).
Accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli
Il relatore sostiene con forza qualunque misura che garantisca una parità di condizioni in merito all'accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli. Egli propone di chiarire ulteriormente la definizione di "operatore indipendente" o "officina", così da assicurare che i singoli utenti e le officine dispongano di un accesso adeguato a tali informazioni a costi ragionevoli.
27.5.2011
PARERE della commissione per i trasporti e il turismo
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato
( COM(2010)0542 – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD) )
Relatore per parere: Roberts Zīle
BREVE MOTIVAZIONE
1. Introduzione
Le prescrizioni per l'omologazione di veicoli nuovi della categoria L sono attualmente stabilite dalla direttiva 2002/24/CE ("direttiva quadro") e da altre 14 direttive collegate. Un'ampia gamma di veicoli rientra nella "categoria L": biciclette elettriche, ciclomotori, motocicli a due o tre ruote, quad e minicar. La Commissione intende ammodernare l'attuale quadro giuridico per conseguire i seguenti obiettivi principali:
Semplificazione del quadro giuridico: la direttiva 2002/24/CE e le altre 14 direttive collegate verrebbero abrogate e sostituite dall'attuale regolamento che stabilisce le disposizioni fondamentali e l'ambito di applicazione. Tutti i requisiti tecnici dettagliati verrebbero definiti in una fase successiva mediante atti delegati. Inoltre, la Commissione intende avanzare verso un'armonizzazione a livello internazionale.
Riduzione delle emissioni: la Commissione propone un approccio in tre fasi che introduca mano a mano limiti di emissione più rigorosi per i veicoli di categoria L.
Miglioramento della sicurezza stradale: vengono proposti tre requisiti fondamentali in materia di sicurezza funzionale, al fine di far fronte alle scarse prestazioni di sicurezza stradale dei veicoli di categoria L: obbligo di sistemi antibloccaggio per i motocicli con medie ed elevate prestazioni, divieto di manipolazione del gruppo propulsore e accensione automatica dei fari.
Maggiore considerazione delle nuove tecnologie, affrontando la mancanza di un quadro giuridico che contempli, ad esempio, i veicoli elettrici o ibridi.
Miglioramento della sorveglianza del mercato, al fine di evitare l'ingresso nel mercato UE di veicoli, sistemi e componenti che non rispettano i requisiti di omologazione.
2. Dimensione trasporto della proposta
2.1 Sicurezza stradale
Attualmente circa 6.000 conducenti di "due ruote a motore" muoiono ogni anno sulle strade UE. I conducenti di tali veicoli rappresentano circa il 16% del numero totale di decessi stradali nell'UE, ma formano appena il 2% del totale dei chilometri percorsi. Il loro rischio di morire in un incidente è, in media, 18 volte superiore a quello dei conducenti di auto. Il numero di decessi stradali è diminuito sensibilmente nell'ultimo decennio, ma non per quanto riguarda le due ruote a motore.
2.1.1 Sistemi antibloccaggio
La Commissione propone l'installazione obbligatoria di sistemi antibloccaggio per talune categorie di motocicli. Le ricadute positive in materia di sicurezza dei sistemi antibloccaggio (ABS) per le due ruote a motore sono ben documentate da vari studi. Secondo le stime, tra il 20 e il 35% di tutti gli incidenti potrebbe essere prevenuto e la gravità delle conseguenze di vari altri incidenti potrebbe essere sostanzialmente ridotta grazie all'uso di un ABS. Il relatore sostiene appieno questo approccio. L'installazione obbligatoria dovrebbe però essere estesa alla sottocategoria L3e–A1 (motocicli a basse prestazioni). Per tale categoria, la proposta della Commissione lascia ai costruttori la facoltà di dotarli di un sistema antibloccaggio o di un sistema di frenaggio combinato meno performante. I sistemi antibloccaggio per i motocicli a basse prestazioni risultano ancor più necessari in quanto molti giovani conducenti iniziano con motocicli di questa categoria.
2.1.2 Accensione automatica dei fari
La Commissione propone che tutti i veicoli di categoria L siano dotati di un sistema di accensione automatica dei fari al più tardi entro il 2013, al fine di migliorarne la visibilità agli altri partecipanti del traffico. Il relatore sostiene pienamente la proposta della Commissione. La misura risulta ancor più importante in quanto, a partire da quest'anno, tutte le auto nuove per il trasporto passeggeri dovranno essere dotate di un sistema di accensione diurno, riducendo quindi la relativa cospicuità delle due ruote a motore.
2.1.3 Veicoli fuoristrada
All'articolo 2, paragrafo 2 "i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada" sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Ciò risulta controproducente per la sicurezza stradale. Molti di questi fuoristrada (ad esempio i motocicli enduro, i motocicli trial e i veicoli all-terrain (ATV)) possono essere – e spesso sono – utilizzati anche sulle strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle necessarie prescrizioni di sicurezza funzionale per l'uso su strada. Il relatore propone di creare sottocategorie supplementari di veicoli per i motocicli enduro e i motocicli trial nonché per gli ATV.
2.1.4 Criteri di prestazione dei crash test
I veicoli di categoria L non sono ancora soggetti a requisiti dei crash test prima di essere commercializzati nell'UE. In particolare, i quad e i minicar spesso sembrano più sicuri di quanto non lo siano effettivamente. Il rischio di una lesione fatale è molto più elevato per questi veicoli rispetto ad un'auto. La Commissione dovrebbe quindi esaminare attentamente la possibilità di introdurre tali criteri e di tener conto delle nuove tecnologie in futuro.
2.2 Emissioni
Anche se i veicoli di categoria L costituiscono appena il 3% del totale dei chilometri percorsi, le loro emissioni nocive sono sproporzionatamente elevate. Senza ulteriori misure, le riduzioni delle emissioni provenienti da altre categorie di trasporti su strada comporteranno automaticamente un aumento delle emissioni totali della categoria L.
La Commissione propone requisiti di emissione più severi per l'omologazione dei nuovi tipi di veicoli L:
Euro 3 (Euro 4 per i motocicli L3e): 2014;
Euro 4 (Euro 5 per i motocicli L3e): 2017;
Euro 5 (Euro 6 per i motocicli L3e): 2020.
In linea di principio, il relatore accoglie i massimali e il calendario delle emissioni proposte. Tuttavia, il livello Euro 4 per i ciclomotori dovrebbe essere introdotto 3 anni prima in quanto questi veicoli costituiscono la sottocategoria più inquinante in termini di emissioni.
EMENDAMENTI
La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Con il presente regolamento si intende stabilire norme armonizzate per la produzione di veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. I veicoli della categoria L sono veicoli a due, tre o quattro ruote come le biciclette a pedalata assistita, i tricicli a motore, i quad da strada e i minicar. Inoltre, l'obiettivo è quello di semplificare l'attuale quadro normativo, contribuire a raggiungere una quota più bassa e più proporzionale delle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato. | 3. Con il presente regolamento si intende stabilire norme armonizzate per la produzione di veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. I veicoli della categoria L sono veicoli a due, tre o quattro ruote come le biciclette a pedalata assistita, i tricicli a motore, i quad da strada, i veicoli all terrain (ATV) e i minicar. Inoltre, l'obiettivo è quello di semplificare l'attuale quadro normativo, contribuire a raggiungere una quota più bassa e più proporzionale delle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato. |
Motivazione
Anche gli ATV dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento per evitare che si abusi della differenza tra veicoli su strada e fuoristrada. Molti di questi ATV possono essere – e spesso sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (9 bis) I conducenti dei veicoli della categoria L fanno parte di una categoria vulnerabile di utenti della strada che, rispetto al totale degli utenti della strada, registra il più alto numero di decessi e feriti a causa di incidenti stradali. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere allineato alla politica europea 2011-2020 in materia di sicurezza stradale e introdurre efficaci misure di sicurezza primaria per fornire ai conducenti veicoli dotati delle tecnologie più sicure normalmente disponibili. Oltre ai requisiti in materia di sicurezza della sterzata e dell'illuminazione e alle misure antimanomissione, il regolamento introduce sistemi obbligatori antibloccaggio (ABS) per i motocicli nuovi di alcune categorie. L'efficacia delle misure di sicurezza prescelte, che devono essere completate da un miglioramento dei tirocini e dell'istruzione per conducenti dei veicoli di categoria L e da adeguate infrastrutture stradali, è ben testata e comprovata da ricerche e studi. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (9 ter) In molti Stati membri esiste l’obbligo per i conducenti di motocicli e motociclette di utilizzare gli anabbaglianti durante il giorno. Per migliorare la sicurezza di questi conducenti occorre introdurre l’obbligo di dotare questi veicoli di accensione automatica dei fari. Visto che questo obbligo è stato esteso anche ai conducenti di veicoli a quattro ruote, vi è un evidente rischio che i conducenti dei veicoli a due ruote possano perdere il vantaggio di visibilità di cui disponevano in precedenza. Occorre quindi che la Commissione proponga, nella sua relazione sull’applicazione del presente regolamento, nuove misure e dispositivi di sicurezza luminosi aggiuntivi che consentano di recuperare il vantaggio di visibilità perduto. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (9 quater) Per facilitare l'installazione obbligatoria di ABS sui motocicli a basse prestazioni della sottocategoria L3e–A1, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di predisporre incentivi provvisori di natura finanziaria o fiscale destinati ai produttori o ai clienti. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione | Emendamento |
17. È necessario conferire alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del TFUE, il potere di adottare atti delegati in relazione alla sicurezza funzionale e alla compatibilità ambientale, alle prove e all'accesso accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché alla designazione dei servizi tecnici e delle loro mansioni specifiche autorizzate in modo da completare o modificare taluni elementi non essenziali degli atti legislativi mediante disposizioni d'applicazione generale. Tale facoltà della Commissione non deve comprendere il potere di modificare le date di applicazione fissate nell'allegato IV o i valori limite di emissione fissati nell'allegato VI. Eventuali modifiche di tali date o valori devono essere adottati mediante la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. | 17. È necessario conferire alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del TFUE, il potere di adottare atti delegati in relazione alla sicurezza funzionale e alla compatibilità ambientale, alle prove e all'accesso accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché alla designazione dei servizi tecnici e delle loro mansioni specifiche autorizzate in modo da completare o modificare taluni elementi non essenziali degli atti legislativi mediante disposizioni d'applicazione generale. Tale facoltà della Commissione non deve comprendere il potere di modificare le date di applicazione fissate nell'allegato IV o i valori limite di emissione fissati nell'allegato VI o le prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale di cui all'allegato VIII. Eventuali modifiche di tali date, prescrizioni generali o valori devono essere adottati mediante la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Motivazione
Poiché le prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale sono un elemento fondamentale per garantire un utilizzo sicuro dei veicoli contemplati dal presente regolamento, occorrerebbe chiarire che l'allegato VIII può essere modificato solo attraverso la procedura legislativa ordinaria.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g
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Testo della Commissione | Emendamento |
g) i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada e a viaggiare su superfici non pavimentate; | g) i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada e a viaggiare su superfici non pavimentate, ad eccezione dei veicoli ad uso speciale quali definiti all'articolo 4 e all'allegato I; |
Motivazione
All'articolo 2, paragrafo 2 "i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada" sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Ciò risulta controproducente per la sicurezza stradale. Molti di questi fuoristrada (ad esempio i motocicli enduro, i motocicli trial e alcuni motocicli a quattro ruote (veicoli all terrain - ATV)) possono essere – e spesso sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada. Si propone quindi la creazione di sottocategorie aggiuntive di veicoli per i motocicli enduro e trial nonché per gli ATV.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 53 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 53 bis. "motociclo trial": un veicolo a motore a due ruote avente le caratteristiche descritte all'allegato I. |
Motivazione
Adattamento necessario per creare le nuove sottocategorie di veicoli fuoristrada, affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 53 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 53 ter. "motociclo enduro": un veicolo a motore a due ruote avente le caratteristiche descritte all'allegato I. |
Motivazione
Adattamento necessario per creare le nuove sottocategorie di veicoli fuoristrada affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 57 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 57 bis. "Veicolo all terrain": un veicolo avente le caratteristiche di cui all'allegato I, la cui denominazione è abbreviata in "ATV"; |
Motivazione
Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Nella categoria L sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base ai paragrafi seguenti e all'allegato I, inclusi le biciclette con pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché i minicar leggeri e pesanti. | 1. Nella categoria L sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base ai paragrafi seguenti e all'allegato I, inclusi le biciclette con pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, gli ATV nonché i minicar leggeri e pesanti. |
Motivazione
Anche gli ATV dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento per evitare che si abusi della differenza tra veicoli su strada e fuoristrada. Molti di questi ATV possono essere – e spesso sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – trattino ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| ii bis) uso speciale: |
| - motocicli enduro; |
| - motocicli trial; |
Motivazione
Adattamento necessario per creare le nuove sottocategorie di veicoli fuoristrada affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g – trattino ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| ii bis) veicoli ATV della sottocategoria L7Ce |
Motivazione
Adattamento necessario per creare le nuove sottocategorie di veicoli fuoristrada, affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e in particolare all'omologazione per tipo, non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre qualora ritengano o abbiano motivo di credere che il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presenti un rischio, ne informano il costruttore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato. | 3. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e in particolare all'omologazione per tipo, contattano le competenti autorità e non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non abbiano ricevuto conferma dalle competenti autorità che sia conforme al presente regolamento. Inoltre qualora ritengano o abbiano motivo di credere che il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presenti un rischio, ne informano il costruttore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente e ne impediscono la messa in circolazione fino a quando non sia stato reso conforme. | 1. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, contattano le competenti autorità e non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non abbiano ricevuto conferma dalle competenti autorità che sia conforme al presente regolamento e ne impediscono la messa in circolazione finché non sia stato reso conforme. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Quattro anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 83, tutti i veicoli nuovi delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devono essere dotati della prima fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD) che controlla e segnala la continuità del circuito elettrico, i cortocircuiti, i circuiti elettici aperti e la razionalità dei sistemi di gestione del motore e del veicolo (OBD I). | 1. Quattro anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 83, tutti i veicoli nuovi delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae e L7Ce devono essere dotati della prima fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD) che controlla e segnala la continuità del circuito elettrico, i cortocircuiti, i circuiti elettici aperti e la razionalità dei sistemi di gestione del motore e del veicolo (OBD I). |
Motivazione
Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
4. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, otto anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 82 tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae saranno inoltre dotati con la seconda fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD II), che oltre al OBD I, controlla non solo i malfunzionamenti completi ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5. | 4. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, otto anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 82 tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae e L7Ce saranno inoltre dotati con la seconda fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD II), che oltre al OBD I, controlla non solo i malfunzionamenti completi ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5. |
Motivazione
Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
(2) In base alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento entro il 1° gennaio 2019. | (2). In base alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento entro il 1° gennaio 2017. Tale relazione tiene conto delle nuove tecnologie sviluppate per migliorare la sicurezza stradale, come i criteri di prestazione in caso di incidente e le prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale come il sistema “eCall” per le chiamate di emergenza o il sistema intelligente di adeguamento della velocità (ISA), i sistemi di allarme di velocità di curva, i rilevatori automatici della pressione degli pneumatici o nuovi sistemi di illuminazione che consentano di distinguere tali veicoli da altri utenti della strada. La Commissione propone le modifiche necessarie al regolamento in oggetto alla luce di tale relazione. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Allegato I – categorie e tipi di veicolo – Sottocategoria L1Be – criterio 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
(3) velocità massima per costruzione ≤ 25 km; | (3) velocità massima per costruzione ≤ 45 km; |
Motivazione
La categoria dovrebbe essere allineata alle definizioni di cui alla patente di guida europea.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Allegato I – Categoria L3e – Sottocategoria L3e – uso speciale (nuovo) – dopo sottocategoria L3e-A3
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Emendamento | ||
L3e – uso speciale | Motociclo trial | (8) altezza massima della sella: 700 mm; |
(9) luce da terra minima: 280 mm; | ||
(10) capacità massima del serbatoio: 4 l; | ||
(11) rapporto di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario * rapporto di marcia * rapporto finale di trasmissione) di 7,5; | ||
(12) massa in ordine di marcia (senza conducente) non superiore ai 100 kg e | ||
(13) senza posto passeggero. | ||
Motociclo enduro | (8) altezza minima della sella: 900 mm; | |
(9) luce da terra minima: 310 mm; | ||
(10) rapporto di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario * rapporto di marcia * rapporto finale di trasmissione) di 6,0; | ||
(11) massa in ordine di marcia (senza conducente) non superiore ai 140 kg e | ||
(12) senza posto passeggero. | ||
Motivazione
Molti motocicli enduro e trial possono essere – e spesso sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada. Si propone quindi la creazione di una sottocategoria supplementare di veicoli per i motocicli enduro e i motocicli trial. Quanto ai criteri di sottoclassificazione - come punto di partenza - si propongono alcuni criteri potenziali attualmente in sede di discussione che potrebbero essere perfezionati attraverso la procedura legislativa ordinaria.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Allegato I – Categoria L7e – Sottocategoria L7Ce (nuova) – dopo sottocategoria L7Be-P
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Emendamento | ||
L7Ce | Veicolo all terrain (ATV) | (8) velocità massima per costruzione 60 km/h |
(9) sedile concavo | ||
(10) comando acceleratore al pollice | ||
(11) dispositivo di attacco posteriore: Peso traino> 4X peso proprio>274 kg come prova di resistenza, da non considerare come peso consentito del rimorchio. | ||
(12) massa in ordine di marcia <400 kg | ||
(13) luce da terra >180 mm | ||
(14) rapporto interasse/luce da terra <6 | ||
Motivazione
Anche se principalmente destinati all'uso fuoristrada, molti ATV possono essere – e spesso sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada. Si propone quindi la creazione di una sottocategoria supplementare di veicoli per gli ATV. Quanto ai criteri di sottoclassificazione - come punto di partenza - si propongono alcuni criteri potenziali attualmente in sede di discussione che potrebbero essere perfezionati attraverso la procedura legislativa ordinaria.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Allegato II – categorie dei veicoli – rigo 2 – colonna 10
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Testo della Commissione | Emendamento |
L7Ae | L7Ae e L7Ce |
Motivazione
Gli ATV (categoria L7Ce) sono più o meno simili ai quad su strada (categoria L7Ae) e dovrebbero quindi rispondere allo stesso tipo di prescrizioni dell'omologazione UE. Le prescrizioni dettagliate dovrebbero essere adattate separatamente per ogni sottocategoria in un atto delegato.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Allegato III – rigo 12 bis (nuovo)
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Emendamento | ||
L7Ce | Veicolo all terrain (ATV) | 20 |
Motivazione
Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A1) –Euro 3(4) – Categoria del veicolo L1Be – Somma della massa totale degli idrocarburi e degli ossidi di azoto – rigo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
1200 | - |
Motivazione
Il livello Euro 4 dei ciclomotori dovrebbe essere introdotto 3 anni prima (entro il 2014) in quanto tali veicoli rappresentano la sottocategoria di veicoli L più problematica in termini di emissioni.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A1) –Euro 3(4) – Categoria del veicolo L1Be – Massa degli idrocarburi totali (THC) – rigo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
- | 630 |
Motivazione
Il livello Euro 4 dei ciclomotori dovrebbe essere introdotto 3 anni prima (entro il 2014) in quanto tali veicoli rappresentano la sottocategoria di veicoli L più problematica in termini di emissioni.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A1) –Euro 3(4) – Categoria del veicolo L1Be – Massa degli ossidi di azoto (NOx) – rigo 4
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Testo della Commissione | Emendamento |
- | 170 |
Motivazione
Il livello Euro 4 dei ciclomotori dovrebbe essere introdotto 3 anni prima (entro il 2014) in quanto tali veicoli rappresentano la sottocategoria di veicoli L più problematica in termini di emissioni.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A1) –Euro 3(4) – colonne 1 e 2 – rigo 7
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Testo della Commissione | |
L5Be | Triciclo commerciale |
Emendamento | |
L5Be L7Ce | Triciclo commerciale |
- Veicolo all terrain (ATV) | |
Motivazione
Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A2) Euro 4(5) – colonne 1 e 2 – rigo 7
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Testo della Commissione | |
L5Be | Triciclo commerciale |
Emendamento | |
L5Be L7Ce | Triciclo commerciale |
- Veicolo all terrain (ATV) | |
Motivazione
Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Allegato VI – (C) Valori limite di emissione per evaporazione – (C2) Euro 5(6) – colonne 1 e 2 – rigo 8
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Testo della Commissione | |
L5Be | Triciclo commerciale |
Emendamento | |
L5Be L7Ce | Triciclo commerciale |
- Veicolo all terrain (ATV) | |
Motivazione
Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Allegato VI – (D) Valori limite del livello sonoro – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) – colonne 1, 2, 3 e 5 – rigo 12 bis (nuovo)
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Emendamento | |||
L7Ce | Veicolo all terrain (ATV) | 80 | 80 |
Motivazione
Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Allegato VII – A) Chilometraggio della durata dei veicoli della categoria L – colonna 1 –rigo 4 – punto 5 bis (nuovo) – colonna 2 – rigo 4 – punto 5 bis (nuovo)
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Emendamento | |
L7Ce | - Veicolo all terrain (ATV) |
Motivazione
Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Allegato VIII – colonna 3 – rigo 1 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
a) i motocicli nuovi(27) della sottocategoria L3e-A1 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema antibloccaggio oppure di un sistema di frenaggio combinato oppure entrambi i sistemi di frenaggio avanzati, a scelta del costruttore del veicolo; | soppresso |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Allegato VIII – colonna 3 – rigo 1 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
b) i motocicli nuovi delle sottocategorie L3e-A2 e L3e-A3 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema di antibloccaggio dei freni. | b) i motocicli nuovi delle sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema di antibloccaggio dei freni su entrambe le ruote. |
Motivazione
L'installazione obbligatoria di sistemi antibloccaggio deve essere estesa ai motocicli più veloci della sottocategoria L3e–A1 in quanto molti giovani conducenti inesperti utilizzano questa categoria di motocicli. I sistemi antibloccaggio sono più efficienti se installati su entrambe le ruote.
PROCEDURA
Titolo | Mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli - omologazione e sorveglianza | |||
Riferimenti | COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD) | |||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | IMCO 19.10.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula | TRAN 19.10.2010 |
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Relatore(i) Nomina | Roberts Zīle 17.11.2010 |
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Esame in commissione | 15.3.2011 | 23.5.2011 |
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Approvazione | 24.5.2011 |
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Esito della votazione finale | +: –: 0: | 39 0 2 | ||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle | |||
Supplenti presenti al momento della votazione finale | Philip Bradbourn, Guido Milana, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Laurence J.A.J. Stassen | |||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Juozas Imbrasas | |||
PROCEDURA
Titolo | Mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli - omologazione e sorveglianza | |||
Riferimenti | COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD) | |||
Presentazione della proposta al PE | 1.10.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | IMCO 19.10.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula | ENVI 19.10.2010 | ITRE 19.10.2010 | TRAN 19.10.2010 |
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Pareri non espressi Decisione | ENVI 28.10.2010 | ITRE 25.10.2010 |
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Relatore(i) Nomina | Wim van de Camp 13.10.2010 |
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Esame in commissione | 30.11.2010 | 25.1.2011 | 28.2.2011 | 22.3.2011 |
| 24.5.2011 | 12.7.2011 | 30.8.2011 |
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Approvazione | 5.12.2011 |
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Esito della votazione finale | +: –: 0: | 28 0 3 | ||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler | |||
Supplenti presenti al momento della votazione finale | Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Wim van de Camp, Kerstin Westphal | |||
Deposito | 4.1.2012 | |||