Documento di seduta

 

A7-0445/2011

4.1.2012

***I

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato

( COM(2010)0542 – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD) )

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Wim van de Camp

 

PR_COD_1amCom

 

 

Significato dei simboli utilizzati

  *  Procedura di consultazione

  ***  Procedura di approvazione

  ***I  Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)

  ***II  Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

  ***III  Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

 

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

 

 

 

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  5

MOTIVAZIONE  72

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo  75

PROCEDURA  95

 

 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato

( COM(2010)0542 – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD) )

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2010)0542 ),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0317/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011[1],

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i trasporti e il turismo ( A7-0445/2011 ),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il mercato interno deve essere basato su norme trasparenti, semplici e coerenti, atte garantire una certezza e chiarezza giuridica vantaggiosa sia per le aziende sia per i consumatori.

 

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Con il presente regolamento si intende stabilire norme armonizzate per la produzione di veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. I veicoli della categoria L sono veicoli a due, tre o quattro ruote come le biciclette a pedalata assistita, i tricicli a motore, i quad da strada e i minicar. Inoltre, l'obiettivo è quello di semplificare l'attuale quadro normativo, contribuire a raggiungere una quota più bassa e più proporzionale delle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato.

(3) Con il presente regolamento si intende stabilire norme armonizzate per la produzione di veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. I veicoli della categoria L sono veicoli a due, tre o quattro ruote come le biciclette a pedalata assistita, i tricicli a motore, i veicoli "all-terrain", i veicoli "side-by-side", i quad da strada e i minicar. Inoltre, l'obiettivo è quello di semplificare l'attuale quadro normativo, contribuire a raggiungere una quota più bassa e più proporzionale delle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato.

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Più del 70% della popolazione dell'Unione europea vive nelle aree urbane e circa l'85% del PIL dell'Unione è prodotto nelle città. Tutte le principali città europee puntano a ridurre la congestione, gli incidenti e l'inquinamento. Il miglioramento dei requisiti in materia di omologazione per i veicoli di categoria L può facilitare la transizione verso una mobilità urbana più efficiente, sicura e pulita1. Nuovi veicoli a due o tre ruote e veicoli leggeri a quattro ruote innovativi e tecnologicamente avanzati possono migliorare notevolmente la mobilità urbana perché ingombrano di meno, utilizzano meno energia, generano minori emissioni nelle fasi di produzione e funzionamento e, allo stesso tempo, offrono connettività, produttività e divertimento.

 

______________

 

1Vedasi anche le comunicazioni della Commissione intitolate "Piano d'azione sulla mobilità urbana" ( COM(2009)0490 ), "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico" ( COM(2005)0446 ) e "Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale" ( COM(2010)0389 ).

 

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Allo scopo di semplificare e accelerare la legislazione sull'omologazione è stato introdotto nell'UE un nuovo approccio normativo alla legislazione sull'omologazione dei veicoli, che consente al legislatore di stabilire solo le norme e i principi fondamentali nel normale processo legislativo e di delegare alla Commissione la normativa sui dettagli tecnici. Per quanto riguarda le prescrizioni essenziali, il presente regolamento deve stabilire solo le disposizioni fondamentali per la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale e delegare alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche.

(11) Allo scopo di semplificare e accelerare la legislazione sull'omologazione è stato introdotto nell'UE un nuovo approccio normativo alla legislazione sull'omologazione dei veicoli, che consente al legislatore di stabilire solo le norme e i principi fondamentali nel normale processo legislativo e di delegare alla Commissione la normativa sui dettagli tecnici. Per quanto riguarda le prescrizioni essenziali, il presente regolamento deve stabilire solo le disposizioni fondamentali per la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale e delegare alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche. Le disposizioni devono essere adattate alle varie tipologie di veicolo e limitate agli opportuni requisiti di sicurezza per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.

 

 

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) A fini di chiarezza, razionalità e semplificazione, è opportuno che il presente regolamento non preveda troppe fasi di applicazione per l'introduzione di prescrizioni più rigorose in materia di livelli di emissione e di sicurezza.

 

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Dati l'attuale clima economico, le capacità del settore e le dimensioni dei suoi operatori, è opportuno che l'industria disponga di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni stabilite dal presente regolamento e alle specifiche tecniche la cui fissazione è delegata alla Commissione. Una definizione tempestiva dei requisiti è essenziale per garantire ai costruttori un periodo di tempo sufficiente affinché possano sviluppare, testare e attuare soluzioni tecniche sui veicoli in produzione e, al pari delle autorità di omologazione negli Stati membri, possano istituire i necessari sistemi amministrativi.

 

 

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Occorre migliorare la vigilanza del mercato nel settore automobilistico, in particolare per quanto riguarda i veicoli della categoria L, rafforzando le disposizioni giuridiche sulla conformità della produzione e specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura. In particolare, devono essere chiariti il ruolo e le responsabilità delle autorità negli Stati membri competenti per l'omologazione e la vigilanza del mercato e rafforzati gli obblighi e le prestazioni dei servizi tecnici che eseguono l'omologazione dei veicoli. L'adempimento delle prescrizioni di omologazione e di conformità della produzione di cui alla normativa applicabile al settore automobilistico deve rimanere la responsabilità principale delle autorità di omologazione, mentre la vigilanza del mercato può essere una competenza condivisa tra diverse autorità nazionali.

(12) Occorre migliorare la vigilanza del mercato nel settore automobilistico, in particolare per quanto riguarda i veicoli della categoria L, rafforzando le disposizioni giuridiche sulla conformità della produzione e specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura. In particolare, devono essere chiariti il ruolo e le responsabilità delle autorità negli Stati membri competenti per l'omologazione e la vigilanza del mercato e rafforzati gli obblighi e le prestazioni dei servizi tecnici che eseguono l'omologazione dei veicoli. L'adempimento delle prescrizioni di omologazione e di conformità della produzione di cui alla normativa applicabile al settore automobilistico deve rimanere la responsabilità principale delle autorità di omologazione, mentre la vigilanza del mercato può essere una competenza condivisa tra diverse autorità nazionali. È opportuno attuare un coordinamento e un monitoraggio efficaci a livello unionale e nazionale per garantire che le autorità di vigilanza e di omologazione utilizzino realmente le nuove misure.

 

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per evitare abusi, qualsiasi procedura semplificata per i veicoli in piccole serie deve essere applicata solo nei casi in cui la produzione è molto limitata. È quindi necessario definire con maggiore precisione il concetto di piccola serie in termini di numero di veicoli venduti, immatricolati e messi in circolazione.

(13) Per evitare abusi, la procedura semplificata per i veicoli in piccole serie deve essere applicata solo a un numero limitato di veicoli. È quindi necessario definire con maggiore precisione il concetto di piccola serie in termini di numero di veicoli venduti, immatricolati e messi in circolazione. L'omologazione individuale deve applicarsi a un veicolo particolare, in modo da renderla più semplice e accessibile per i veicoli unici di costruzione amatoriale.

 

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione vanno stabiliti preventivamente adottando regolamenti nel quadro della procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione dei nuovi regolamenti, resta in vigore la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo, che non è più applicabile.

soppresso

 

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) È necessario conferire alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del TFUE, il potere di adottare atti delegati in relazione alla sicurezza funzionale e alla compatibilità ambientale, alle prove e all'accesso accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché alla designazione dei servizi tecnici e delle loro mansioni specifiche autorizzate in modo da completare o modificare taluni elementi non essenziali degli atti legislativi mediante disposizioni d'applicazione generale. Tale facoltà della Commissione non deve comprendere il potere di modificare le date di applicazione fissate nell'allegato IV o i valori limite di emissione fissati nell'allegato VI. Eventuali modifiche di tali date o valori devono essere adottati mediante la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(17) Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali degli atti legislativi mediante disposizioni d'applicazione generale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE, in relazione alla sicurezza funzionale e alla compatibilità ambientale, alle prove, all'accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché alla designazione dei servizi tecnici e delle loro mansioni specifiche autorizzate. Tale facoltà della Commissione non deve comprendere il potere di modificare le date di applicazione fissate nell'allegato IV o i valori limite di emissione fissati nell'allegato VI o le prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale di cui all'allegato VIII. Eventuali modifiche di tali date, prescrizioni generali o valori devono essere adottati mediante la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Adeguamento del testo alla formulazione più recente utilizzata relativamente agli atti delegati.

 

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La Commissione deve essere autorizzata ad adottare atti di esecuzione in conformità dell'articolo 291 del trattato per stabilire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elenco delle informazioni da fornire a corredo della domanda di omologazione per tipo, le procedure di omologazione per tipo, i modelli delle targhette aggiuntive riservate ai costruttori, i certificati di omologazione UE per tipo, l'elenco delle omologazioni rilasciate, il sistema di numerazione delle omologazioni UE per tipo e le procedure a garanzia della conformità della produzione. Per quanto riguarda tali punti, sono necessarie condizioni uniformi per l'attuazione negli Stati membri in modo da garantire il funzionamento corretto del mercato interno facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni amministrative prese in diversi Stati membri (in particolare le omologazioni) e l'accettazione di documenti rilasciati dai costruttori dei veicoli (in particolare i certificati di conformità).

(18) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elenco delle informazioni da fornire a corredo della domanda di omologazione per tipo, le procedure di omologazione per tipo, i modelli delle targhette aggiuntive riservate ai costruttori, i certificati di omologazione UE per tipo, l'elenco delle omologazioni rilasciate, il sistema di numerazione delle omologazioni UE per tipo e le procedure a garanzia della conformità della produzione, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1. Per quanto riguarda tali punti, sono necessarie condizioni uniformi per l'attuazione negli Stati membri in modo da garantire il funzionamento corretto del mercato interno facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni amministrative prese in diversi Stati membri (in particolare le omologazioni) e l'accettazione di documenti rilasciati dai costruttori dei veicoli (in particolare i certificati di conformità).

 

____________

 

1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Motivazione

Adeguamento del testo alla formulazione più recente utilizzata relativamente agli atti delegati.

 

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrà valutare, sulla base dei risultati di uno studio, la necessità di una nuova proposta e, all'occorrenza, adottarla. Tale proposta dovrebbe trattare almeno le seguenti questioni: se il limite di peso di 450 kg è ancora opportuno; se è ancora opportuna la distinzione fra veicoli a 3 e 4 ruote alla luce delle recenti innovazioni e se sono necessari ulteriori adattamenti in seguito alle evoluzioni del mercato nel comparto dei veicoli elettrici.

 

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) veicoli destinati esclusivamente per l'uso su strada o fuoristrada in competizioni;

d) veicoli destinati esclusivamente per l'uso in competizioni;

Motivazione

Emendamento di ordine redazionale: soppressione dei criteri non pertinenti per l'esclusione relativa ai veicoli destinati a competizioni.

 

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) veicoli destinati esclusivamente per l'uso da parte delle forze armate, delle forze di pubblica sicurezza, dei servizi della protezione civile o degli organi addetti ai lavori pubblici;

e) veicoli destinati esclusivamente per l'uso da parte delle forze armate, delle forze di pubblica sicurezza, dei servizi della protezione civile, dei vigili del fuoco o di esecutori di lavori pubblici o fornitori di servizi pubblici;

Motivazione

Precisazione: i veicoli destinati esclusivamente ad eseguire lavori pubblici o fornire servizi pubblici sono esclusi dal campo d'applicazione.

 

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada e a viaggiare su superfici non pavimentate;

soppressa

 

 

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h;

h) biciclette a pedalata assistita, dotate di propulsione ausiliaria elettrica la cui alimentazione è interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima, se il ciclista smette di pedalare; questo tipo di biciclette non sono considerate veicoli a motore;

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) veicoli autobilanciati;

i) veicoli autobilanciati aventi una velocità massima per costruzione non superiore ai 25 km/h; questo tipo di veicoli non sono considerati veicoli a motore;

 

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) veicoli non dotati di almeno un posto a sedere.

j) veicoli non dotati di almeno un posto a sedere aventi una velocità massima per costruzione non superiore ai 25 km/h; tali veicoli non sono considerati veicoli a motore;

 

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) veicoli dotati di un motore elettrico, aventi una velocità massima per costruzione inferiore ai 25 km/h e un peso a vuoto inferiore ai 25 kg; tali veicoli non sono considerati veicoli a motore;

 

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

11. "certificato di conformità": il documento basato sul modello di cui all'atto di esecuzione che è rilasciato dal costruttore del veicolo per certificare che un veicolo, al momento del suo completamento, corrisponde ad un tipo di veicolo omologato conformemente al presente regolamento;

11. "certificato di conformità": il documento basato sul modello di cui all'atto di esecuzione che è rilasciato dal costruttore per certificare che un veicolo, al momento del suo completamento, corrisponde ad un tipo di veicolo omologato conformemente al presente regolamento;

 

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 40

 

Testo della Commissione

Emendamento

40. "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che vende, immatricola o mette in circolazione nel mercato dell'Unione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente;

40. "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che immette sul mercato dell'Unione un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente;

 

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 49

 

Testo della Commissione

Emendamento

49. "informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo": ogni informazione sulla diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo, fornita dai costruttori ai propri concessionari e officine autorizzati, con tutti gli emendamenti e supplementi successivi. Tali informazioni includono tutti i dati necessari per il montaggio di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti sui veicoli;

49. "informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo": ogni informazione sulla diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo, fornita dai costruttori ai propri concessionari e officine autorizzati, con tutti gli emendamenti e supplementi successivi. Tali informazioni includono tutti i dati necessari per l'identificazione e il montaggio di sistemi, parti, componenti o entità tecniche indipendenti sui veicoli;

 

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 50

 

Testo della Commissione

Emendamento

50. "operatore indipendente": imprese diverse dai concessionari e dalle officine autorizzati che sono direttamente o indirettamente interessate alla riparazione e manutenzione dei veicoli a motore;

50. "operatore indipendente": qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dai concessionari e dalle officine autorizzati che è direttamente o indirettamente interessata alla riparazione e manutenzione dei veicoli a motore, in particolare meccanici, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, addetti al soccorso stradale, a servizi d'ispezione, di prova e di formazione, nonché costruttori e installatori di apparecchiature per veicoli alimentati a combustibili alternativi;

Motivazione

Occorre garantire a tutti gli operatori, e non soltanto alle "imprese", un accesso equo (a costi ragionevoli) alle informazioni relative alle riparazioni e alla manutenzione.

 

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 50 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

50 bis. "concessionario autorizzato o officina autorizzata": qualsiasi persona fisica o giuridica facente parte del sistema di distribuzione del costruttore del veicolo;

 

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 53 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

53 bis. "motociclo da enduro": un veicolo a motore a due ruote destinato a un uso particolare che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della sottocategoria L3e-S1;

Motivazione

Introduzione di una sottocategoria ad hoc per i motocicli da enduro, che sono utilizzati sia su strada sia fuoristrada.

 

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 53 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

53 ter. "motociclo trial": un veicolo a motore a due ruote destinato a un uso particolare che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della sottocategoria L3e-S2;

Motivazione

Introduzione di una sottocategoria ad hoc per i motocicli trial, che sono utilizzati sia su strada sia fuoristrada.

 

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 57 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

57 bis. "veicolo all-terrain" (ATV): un veicolo che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della sottocategoria L7Be-A1;

 

(L'emendamento (categoria L7Be-A1 per i veicoli ATV) si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.)

Motivazione

Introduzione di una sottocategoria ad hoc per i veicoli all-terrain (ATV), che sono utilizzati sia su strada sia fuoristrada.

 

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 57 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

57 ter. "veicolo side-by-side" (SbS): un veicolo che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della sottocategoria L7Be-A2;

 

(L'emendamento (categoria L7Be-A2 per i veicoli SbS) si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.)

Motivazione

Introduzione di una sottocategoria ad hoc per i veicoli side-by-side (SbS), che sono utilizzati sia su strada sia fuoristrada.

 

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 67 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

67 bis. Con "gruppo propulsore" s'intendono i componenti e i sistemi di un veicolo che generano potenza e la trasmettono alla superficie stradale, inclusi i motori, i sistemi di gestione del motore o qualsiasi altra entità di controllo, i dispositivi di controllo degli inquinanti, la trasmissione e il suo controllo (albero motore, trasmissione a cinghia o catena), i differenziali, la trasmissione finale e il pneumatico della ruota motrice (raggio).

 

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nella categoria L sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base ai paragrafi seguenti e all'allegato I, inclusi le biciclette con pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché i minicar leggeri e pesanti.

1. Nella categoria L sono compresi i veicoli a due, tre e quattro ruote classificati in base ai paragrafi seguenti e all'allegato I, inclusi i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, gli ATV, i veicoli sBs nonché i minicar leggeri e pesanti.

 

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

– veicolo A1 (motociclo a basse prestazioni);

–veicolo L3e-A1 (motociclo a basse prestazioni);

Motivazione

Emendamento di ordine redazionale.

 

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

– veicolo A2 (motociclo a prestazioni medie);

–veicolo L3e-A2 (motociclo a prestazioni medie);

Motivazione

Emendamento di ordine redazionale.

 

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

– veicolo A3 (motociclo a prestazioni alte);

–veicolo L3e-A3 (motociclo con alte prestazioni);

Motivazione

Emendamento di ordine redazionale.

 

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) la velocità massima per costruzione del veicolo :

soppressa

– superiore o pari a 130 km/h;

 

– superiore a 130 km/h;

 

Motivazione

La velocità massima per costruzione del veicolo, pur essendo rilevante per le prove di emissione, non lo è per la classificazione del tipo di veicolo. Inoltre, questo criterio non figura nell'allegato I.

 

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(ii bis) uso speciale:

 

– veicolo L3e-S1 (motociclo enduro);

 

– veicolo L3e-S2 (motociclo trial);

 

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) veicoli L5Ae (tricicli a motore);

(Non concerne la versione italiana.)

Motivazione

Emendamento di ordine redazionale.

 

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) veicoli L5Be (tricicli a motore commerciali), che comprendono le sottocategorie:

(Non concerne la versione italiana.)

Motivazione

Emendamento di ordine redazionale.

 

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g – punto i bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis) veicoli L7Be, che comprendono le sottocategorie:

 

- L7Be-A1: ATV;

 

- L7Be-A2: veicoli sBs.

 

(L'emendamento (introduzione di due nuove categorie L7Be-A1 e L7Be-A2) si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.)

Motivazione

Introduzione della categoria "destinati a un uso particolare" per i veicoli a quattro ruote destinati all'uso sia su strada che fuoristrada, con sottocategorie specifiche per i veicoli ATV e SbS.

 

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) veicoli L7Be (minicar pesanti), che comprendono le sottocategorie:

(ii) veicoli L7Ce (minicar pesanti), che comprendono le sottocategorie:

– veicoli L5Be – U: veicoli utilitari progettati esclusivamente per il trasporto di merci;

veicoli L5Ce – U: veicoli utilitari progettati esclusivamente per il trasporto di merci;

– veicoli L7Be – P: veicoli progettati e utilizzati principalmente per il trasporto di passeggeri.

– veicoli L7Ce – U: veicoli progettati e utilizzati principalmente per il trasporto di passeggeri.

 

(L'emendamento (la categoria L7Be diventa categoria L7Ce) si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.)

 

 

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) categoria L1e con le sottocategorie L1Ae e L1Be e categoria L3e con le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2e e L3e-A3;

(a) categoria L1e con le sottocategorie L1Ae e L1Be e categoria L3e con le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2e, L3e-A3, L3e-S1 e L3e-S2;

 

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Inoltre devono designare un rappresentante per i fini della vigilanza del mercato, che può essere l'unico rappresentante menzionato nel primo comma o un rappresentante aggiuntivo.

4. Inoltre, i costruttori devono designare un rappresentante per i fini della vigilanza del mercato, che può essere l'unico rappresentante menzionato al paragrafo 3 o un rappresentante aggiuntivo.

Motivazione

Rettifica del riferimento incrociato.

 

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli importatori vendono o immatricolo nel mercato dell'Unione solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi.

1. Gli importatori vendono o immatricolano nel mercato dell'Unione solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi e sicuri.

 

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e in particolare all'omologazione per tipo, non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre qualora ritengano o abbiano motivo di credere che il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presenti un rischio, ne informano il costruttore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare all'omologazione per tipo, contattano le autorità competenti e non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non abbiano ricevuto conferma dalle autorità competenti che sia conforme al presente regolamento. Inoltre qualora ritengano o abbiano motivo di credere che il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presenti un rischio, ne informano il costruttore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.

 

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente e ne impediscono la messa in circolazione fino a quando non sia stato reso conforme.

1. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, contattano le autorità competenti e non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non abbiano ricevuto conferma dalle autorità competenti che sia conforme al presente regolamento e ne impediscono la messa in circolazione fino a quando non sia stato reso conforme.

 

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per garantire un elevato livello di sicurezza e tutela ambientale la Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati conformemente agli articoli 76, 77 e 78, prescrizioni tecniche dettagliate, inclusi le procedure di prova e i valori limite all'occorrenza, ad esclusione dei valori limiti ambientali di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.

2. Per garantire un elevato livello di sicurezza e tutela ambientale la Commissione stabilisce, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 76, prescrizioni tecniche dettagliate, inclusi le procedure di prova e i valori limite all'occorrenza, ad esclusione dei valori limite ambientali di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento. Dette prescrizioni tecniche devono essere tali da incrementare, o quanto meno mantenere, il livello di sicurezza e protezione ambientale assicurato dalle direttive indicate all'articolo 81.

 

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ogni misura adottata in base al paragrafo 2 è preceduta da una relazione di valutazione ed è intesa a trovare un giusto equilibrio tra i seguenti aspetti:

 

a) l'esistenza di un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali delle prescrizioni tecniche in questione, nonché

 

b) l'effetto su consumatori e costruttori (anche nel mercato post-vendita) dell'imposizione di prescrizioni supplementari a norma del presente articolo.

 

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

Misure riguardanti le modifiche del gruppo propulsore dei veicoli

Misure per i costruttori riguardanti la manipolazione di veicoli della categoria L

1. Con "gruppo propulsore" s'intendono i componenti e i sistemi di un veicolo che generano potenza e la trasmettono alla superficie stradale, inclusi i motori, i sistemi di gestione del motore o qualsiasi altra entità di controllo, i dispositivi di controllo degli inquinanti, la trasmissione e il suo controllo (albero motore, trasmissione a cinghia o catena), i differenziali, la trasmissione finale e il pneumatico della ruota motrice (raggio).

 

2. Nei veicoli della categoria L sono necessarie misure per impedire la manipolazione del gruppo propulsore del veicolo; tali misure vanno istituite in un atto delegato mediante una serie di prescrizioni e specifiche tecniche al fine di:

1. Nei veicoli della categoria L sono necessarie misure per impedire la manipolazione del gruppo propulsore del veicolo al fine di:

(a) impedire le modifiche che potrebbero pregiudicare la sicurezza, in particolare l'aumento delle prestazioni del veicolo mediante la manipolazione del gruppo propulsore in modo da aumentare la coppia e/o potenza massima e/o la velocità massima per costruzione del veicolo come dichiarato dal costruttore del veicolo nell'ambito dell'omologazione per tipo, e/o;

(a) impedire le modifiche che potrebbero pregiudicare la sicurezza, in particolare l'aumento delle prestazioni del veicolo mediante la manipolazione del gruppo propulsore in modo da aumentare la coppia e/o potenza massima e/o la velocità massima per costruzione del veicolo come dichiarato dal costruttore del veicolo nell'ambito dell'omologazione per tipo; e/o

(b) evitare danni all'ambiente

(b) evitare danni all'ambiente.

3. La Commissione stabilisce le prescrizioni specifiche relative alle misure di cui al paragrafo 2 mediante un atto delegato adottato a norma degli articoli 76, 77 e 78.

2. La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 82, paragrafo 2, stabilisce le prescrizioni specifiche relative alle misure di cui al paragrafo 1 mediante un atto delegato a norma dell'articolo 76.

4. In seguito a una modifica del gruppo propulsore, il veicolo deve conformarsi alle prescrizioni tecniche della categoria o sottocategoria del veicolo iniziale, o se del caso alle prescrizioni della categoria e sottocategoria nuove, in vigore quando il veicolo originale è stato venduto, immatricolato o messo in circolazione, incluse le ultime modifiche a tali prescrizioni.

 

 

 

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Misure e procedure relative alle modifiche apportate a veicoli di categoria-L da parte degli utenti o da parte di persone da loro incaricate

 

1. Qualora vengano apportate modifiche sostanziali a componenti del gruppo propulsore da parte dell'utente o di persone da lui incaricate, il veicolo deve conformarsi alle prescrizioni tecniche della categoria o sottocategoria del veicolo iniziale, o se del caso alle prescrizioni della categoria e sottocategoria nuove, in vigore quando il veicolo originale è stato venduto, immatricolato o messo in circolazione. Tali modifiche sono soggette al controllo e all'approvazione delle autorità competenti degli Stati membri.

 

2. Il capo XI si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo.

 

3. Ai sensi del paragrafo 1, si ritiene che una modifica sia sostanziale se incide sulla sicurezza del veicolo o sulle sue emissioni nell'ambiente o se rende obsoleta l'omologazione per tipo originaria.

 

 

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quattro anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 83, tutti i veicoli nuovi delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devono essere dotati della prima fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD) che controlla e segnala la continuità del circuito elettrico, i cortocircuiti, i circuiti elettici aperti e la razionalità dei sistemi di gestione del motore e del veicolo (OBD I).

1. Due anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 82, paragrafo 2, tutti i veicoli nuovi delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devono essere dotati della prima fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD) che controlla e segnala la continuità del circuito elettrico, i cortocircuiti, i circuiti elettici aperti e la razionalità dei sistemi di gestione del motore e del veicolo (OBD I).

 

2. Tre anni dopo la data indicata all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i nuovi veicoli della sottocategoria L1Be e tutti i tipi esistenti di veicoli delle sottocategorie L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devono essere dotati di sistemi OBD I.

 

3. Quattro anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i tipi esistenti di veicoli della categoria L1Be saranno dotati di sistemi OBD I.

 

4. Cinque anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L6Be, L7Be L7Ce saranno dotati di sistemi OBD I.

2. Sei anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 82 tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L6Be e L7Be saranno dotati di sistemi OBD I.

5. Sei anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i tipi esistenti di veicoli delle sottocategorie L6Be, L7Be e L7Ce saranno dotati di sistemi OBD I.

 

6. Sette anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i nuovi veicoli saranno dotati di sistemi OBD I.

3. Otto anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 82 tutti i nuovi veicoli saranno dotati di sistemi OBD I.

7. Otto anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i tipi esistenti di veicoli saranno dotati di sistemi OBD I.

4. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, otto anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 82 tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae saranno inoltre dotati con la seconda fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD II), che oltre al OBD I, controlla non solo i malfunzionamenti completi ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5.

8. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, sei anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae saranno inoltre dotati con la seconda fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD II), che oltre al OBD I, controlla non solo i malfunzionamenti completi ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5.

 

9. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, sette anni dopo la data di cui all'articolo 82, paragrafo 2, tutti i tipi esistenti di veicoli delle sottocategorie L3e, L5e, L6Ae e L7Ae saranno inoltre dotati di sistemi OBD II, che oltre ai sistemi OBD I, controllano non solo i malfunzionamenti completi, ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5.

5. I valori limiti dettagliati per le emissioni OBD sono stabiliti nell'allegato VI(B).

10. I valori limiti dettagliati per le emissioni OBD sono stabiliti nell'allegato VI(B).

6. Si conferisce alla Commissione l'autorità di adottare a norma degli articoli 76, 77 e 78, un atto delegato che stabilisca le prescrizioni tecniche dettagliate relative ai sistemi di diagnosi di bordo, incluse le prescrizioni per il funzionamento del sistema OBD e le procedure di prova per i punti elencati nei paragrafi da 1 a 5, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza funzionale, tutela ambientale e lo stesso livello standard di accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione per tutte le officine di riparazione.

11. La Commissione, mediante un atto delegato a norma dell'articolo 76, stabilisce le prescrizioni tecniche dettagliate relative al sistema OBD, incluse le prescrizioni di funzionamento e le procedure di prova, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza funzionale, tutela ambientale e lo stesso livello standard di accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione per tutte le officine di riparazione.

 

 

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza la Commissione stabilisce, mediante un atto delegato adottato conformemente agli articoli 76, 77 e 78, le prescrizioni specifiche relative alla sicurezza funzionale dei veicoli, incluse le procedure di prova e i valori limite.

4. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza la Commissione stabilisce, mediante un atto delegato adottato conformemente all'articolo 76, le prescrizioni specifiche relative alla sicurezza funzionale dei veicoli, incluse le procedure di prova e i valori limite. Dette prescrizioni specifiche devono essere tali da incrementare, o quanto meno mantenere, il livello di sicurezza assicurato dalle direttive indicate all'articolo 81.

 

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro il 1° gennaio 2016 la Commissione esegue uno studio dettagliato dell'impatto ambientale. Lo studio dovrà valutare la qualità dell'aria e la percentuale di inquinanti emessi dai veicoli della categoria L e trattare le prescrizioni dei tipi di prova I, IV, V, VII e VIII di cui all'allegato V. Raccoglierà e valuterà gli ultimi dati scientifici, i risultati di ricerche scientifiche, i dati di modellazione e il rapporto costi/efficacia al fine di istituire misure definitive, confermando le date di applicazione del livello Euro 5 (date per l'applicazione del livello Euro 6 per i motocicli della categoria L3e) di cui all'allegato IV, le prescrizioni ambientali Euro 5 (Euro 6 per i motocicli della categoria L3e) di cui agli allegati V, VI(A3), VI,(B2) e VI(C2), nonché le prescrizioni di cui all'allegato VII riguardanti i chilometraggi di durata e i fattori di deterioramento per il livello Euro 5 (Euro 6 per i motocicli della categoria L3e).

4. Entro il 1° gennaio 2016 la Commissione esegue uno studio dettagliato dell'impatto ambientale. Lo studio dovrà valutare la qualità dell'aria e la percentuale di inquinanti emessi dai veicoli della categoria L e trattare le prescrizioni dei tipi di prova I, IV, V, VII e VIII di cui all'allegato V. Raccoglierà e valuterà gli ultimi dati scientifici, i risultati di ricerche scientifiche, i dati di modellazione e il rapporto costi/efficacia al fine di istituire misure definitive relativamente alle questioni di cui al paragrafo 5.

Motivazione

Soppressione del doppione rispetto al paragrafo 5.

 

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. In base ai risultati dello studio dell'impatto ambientale la Commissione confermerà:

5. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati dello studio di impatto ambientale e le misure definitive proposte per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

Motivazione

Sulla base dello studio d'impatto ambientale la Commissione conferma le prescrizioni in materia ambientale elencate nel paragrafo in esame o propone modifiche al riguardo.

 

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i valori limite d'emissione per il livello Euro 5 (Euro 6 per i motocicli di categoria L3e) di cui all'allegato VI(A3) e i valori limite OBD di cui all'allegato VI(B2);

(b) i valori limite d'emissione per il livello Euro 5 (Euro 6 per i motocicli di categoria L3e) di cui all'allegato V e all'allegato VI(A3) e i valori limite OBD di cui all'allegato VI(B2);

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al paragrafo 4.

 

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

12. Al fine di garantire un elevato livello di tutela ambientale la Commissione stabilisce specifiche tecniche dettagliate sulla compatibilità ambientale, incluse le procedure di prova per i punti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, mediante l'adozione di un atto delegato a norma degli articoli 76, 77 e 78.

12. Al fine di garantire un elevato livello di tutela ambientale la Commissione stabilisce specifiche tecniche dettagliate sulla compatibilità ambientale, incluse le procedure di prova per i punti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, mediante l'adozione di un atto delegato a norma dell'articolo 76. Dette specifiche tecniche devono essere tali da incrementare, o quanto meno mantenere, il livello di sicurezza assicurato dalle direttive indicate all'articolo 81.

 

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione definisce i metodi di misurazione delle emissioni di CO2 e di calcolo o misurazione del consumo di carburante mediante un atto delegato adottato conformemente agli articoli 76, 77 e 78.

3. La Commissione definisce i metodi di misurazione delle emissioni di CO2 e di calcolo o misurazione del consumo di carburante mediante un atto delegato adottato conformemente all'articolo 76.

 

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) omologazione per tipo mista;

Motivazione

È necessaria un'omologazione per tipo mista per i costruttori che si servono delle omologazioni dei fornitori, ma che ricorrono a un'unica fase per gli elementi relativi al veicolo soggetti al loro controllo.

 

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'omologazione per tipo mista è una procedura di omologazione per tipo in fasi successive per la quale si effettuano una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione dell'intero veicolo, senza che per tali sistemi sia necessario rilasciare certificati di omologazione UE per tipo.

 

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. La Commissione stabilisce le modalità dettagliate delle procedure di omologazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 76.

 

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'articolo 73 attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per elaborare i modelli contenenti le modalità dettagliate delle procedure di omologazione.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione per elaborare i modelli contenenti le modalità dettagliate delle procedure di omologazione. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

 

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – alinea e punti 1 e 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I fascicolo contiene i seguenti dati:

2. Il fascicolo contiene almeno le seguenti informazioni:

(1) una scheda informativa conforme al modello stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 73;

(1) tutti i dati, disegni, fotografie e altre informazioni necessarie per l'applicazione dell'atto delegato adottato conformemente al paragrafo 3 bis;

(2) tutti i dati, disegni, fotografie e altre informazioni necessarie per l'applicazione dell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 73;

(2) una scheda informativa conforme al modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 3 ter;

 

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione determina, con atti delegati a norma dell'articolo 76, le informazioni da fornire all'autorità di omologazione di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 26.

 

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli del fascicolo informativo e della scheda informativa di cui al paragrafo 2. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

 

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I certificati di omologazione UE per tipo sono numerati secondo un sistema armonizzato come stabilito nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 73.

4. I certificati di omologazione UE per tipo sono numerati secondo un sistema armonizzato. La Commissione adotta atti di esecuzione per l'istituzione di tale sistema. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

 

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il certificato di omologazione per tipo è rilasciato in base al modello indicato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un modello di certificato di omologazione UE. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. Il certificato di omologazione è rilasciato in base a detto modello.

 

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Al fine di garantire che i risultati delle prove virtuali siano equivalenti ai risultati ottenuti con le prove fisiche, la Commissione stabilisce quali prescrizioni possono essere soggette alla prova virtuale e le condizioni in cui è possibile effettuare le prove virtuali in un atto delegato adottato conformemente agli articoli 76, 77 e 78.

6. Al fine di garantire che i risultati delle prove virtuali siano equivalenti ai risultati ottenuti con le prove fisiche, la Commissione stabilisce quali prescrizioni possono essere soggette alla prova virtuale e le condizioni in cui è possibile effettuare le prove virtuali in un atto delegato adottato conformemente all'articolo 76. In sede di adozione dell'atto delegato, la Commissione si basa sulle pertinenti prescrizioni e procedure di cui all'allegato XVI della direttiva 2007/47/CE.

 

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per verificare che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti siano conformi al tipo omologato l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE per tipo può effettuare tutti i controlli o le prove prescritti dalle disposizioni normative che presiedono all'omologazione UE per tipo, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione. I dettagli relativi alle procedure di accertamento saranno definiti nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73 del presente regolamento.

3. Per verificare che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti siano conformi al tipo omologato l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE per tipo può effettuare tutti i controlli o le prove prescritti dalle disposizioni normative che presiedono all'omologazione UE per tipo, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione.

 

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Conformemente all'articolo 73 del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare l'atto di esecuzione che stabilisce disposizioni dettagliate relative alla conformità della produzione.

5. La Commissione stabilisce, mediante atti delegati a norma dell'articolo 76, le disposizioni dettagliate relative alla conformità della produzione e le relative procedure di verifica. La Commissione può, all'occorrenza, rivedere periodicamente tali disposizioni e procedure. In sede di adozione degli atti delegati la Commissione si basa sulle disposizioni e procedure di cui alle direttive indicate all'articolo 81.

 

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il costruttore usa il modello del certificato di conformità adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 73.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello di certificato di conformità. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. Il costruttore usa il modello del certificato di conformità adottato dalla Commissione.

 

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatti salvi accordi diversi con l'acquirente del veicolo, il certificato di conformità è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo è stato acquistato.

3. Il certificato di conformità è redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ogni Stato membro può chiedere che il certificato di conformità sia tradotto nella propria lingua o nelle proprie lingue ufficiali.

Motivazione

Emendamento inteso a ridurre gli oneri amministrativi.

 

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il certificato di conformità va compilato in ogni sua parte e non deve contenere restrizioni nell'uso del veicolo che non siano previste dall'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73.

5. Il certificato di conformità va compilato in ogni sua parte e non deve contenere restrizioni nell'uso del veicolo che non siano imposte dall'autorità di omologazione.

 

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il certificato di conformità specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento, per i veicoli omologati a norma conformità all'articolo 39, paragrafo 2, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati, omologati a norma dell'articolo 39 (omologazione provvisoria)."

7. Il certificato di conformità specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento, per i veicoli omologati a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati, omologati a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del ...* relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (omologazione provvisoria)."

 

_____________

 

* GU: inserire il numero e la data del presente regolamento.

Motivazione

Rettifica del riferimento incrociato.

 

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Il certificato di conformità di cui all'atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento, per i veicoli omologati a norma dell'articolo 41, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie" e in prossimità l'anno di produzione seguito da un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella di cui all'atto di esecuzione, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione per tale anno.

8. Il certificato di conformità di cui all'atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento, per i veicoli omologati a norma dell'articolo 40, reca nell'intestazione l'indicazione "Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie" e in prossimità l'anno di produzione seguito da un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella di cui all'atto di esecuzione, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione per tale anno.

Motivazione

Rettifica del riferimento incrociato.

 

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La targhetta regolamentare UE e il marchio di omologazione devono essere conformi al modello previsto dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 73, adottato a norma del presente regolamento.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire una targhetta regolamentare UE e il marchio di omologazione. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. La targhetta regolamentare UE e il marchio di omologazione sono conformi al modello previsto negli atti di esecuzione.

 

 

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il certificato di omologazione per i veicoli omologati a norma del presente articolo è conforme al modello di cui all'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 73, ma non reca l'intestazione "Certificato di omologazione UE per tipo di veicolo" e indica il contenuto delle deroghe concesse a norma del paragrafo 1. I certificati di omologazione sono numerati in conformità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 73.

4. Il certificato di omologazione per i veicoli omologati a norma del presente articolo è conforme al modello adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, ma non reca l'intestazione "Certificato di omologazione UE per tipo di veicolo" e indica il contenuto delle deroghe concesse a norma del paragrafo 1. I certificati di omologazione sono numerati in conformità del sistema armonizzato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4.

 

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'omologazione individuale si applica a un veicolo particolare, unico o no.

3. L'omologazione individuale si applica a un veicolo particolare, unico o no, soprattutto a un veicolo unico costruito da un privato.

 

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il formato del certificato di omologazione individuale è basato sul modello del certificato di omologazione UE per tipo di cui all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73 e comprende almeno le informazioni necessarie a completare la domanda di immatricolazione prevista dalla direttiva 1999/37/CE del Consiglio.

6. Il formato del certificato di omologazione individuale è basato sul modello del certificato di omologazione UE per tipo adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, e comprende almeno le informazioni necessarie a completare la domanda di immatricolazione prevista dalla direttiva 1999/37/CE del Consiglio.

 

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il presente articolo si applica ai veicoli che al momento della domanda di omologazione individuale non siano stati precedentemente venduti o messi in circolazione, quindi a cui non è stato rilasciato l'identificazione, il numero di matricola, l'immatricolazione temporanea o a breve termine oppure l'immatricolazione o la messa in circolazione professionale. Inoltre è applicabile ai veicoli venduti, immatricolati o messi in circolazione per un periodo inferiore a sei mesi.

7. Il presente articolo si applica ai veicoli che al momento della domanda di omologazione individuale non siano stati precedentemente venduti o messi in circolazione, quindi a cui non è stato rilasciato l'identificazione, il numero di matricola, l'immatricolazione temporanea o a breve termine oppure l'immatricolazione o la messa in circolazione professionale. Inoltre è applicabile ai veicoli venduti, immatricolati o messi in circolazione per un periodo inferiore a sei mesi, oppure ai veicoli unici costruiti da privati.

 

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità di omologazione può esimere un veicolo dalle prescrizioni di uno o più degli atti di cui all'allegato II, a condizione che essa imponga prescrizioni alternative ed ha fondati motivi per tale deroga.

1. L'autorità di omologazione può esimere un veicolo dalle prescrizioni di uno o più degli atti di cui all'allegato II, a condizione che essa imponga prescrizioni alternative ed abbia fondati motivi per tale deroga. Una deroga di questo tipo può essere concessa soprattutto ai veicoli unici costruiti da privati, per mantenere i costi a un livello accettabile.

 

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le prescrizioni alternative per i veicoli unici di costruzione amatoriale garantiscono un livello soddisfacente di sicurezza funzionale e di tutela ambientale che sia ragionevole ed equo in confronto a quello previsto nel relativo punto figurante all'allegato II.

 

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora un'autorità competente intenda rifiutare l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di un veicolo cui è stata rilasciata l'omologazione individuale da parte dell'autorità di omologazione di un altro Stato membro, essa comunica per iscritto la sua intenzione alla persona interessata, specificando le disposizioni tecniche sulle quali si baserà la decisione e indicando gli elementi tecnici e scientifici in modo tale che:

 

a) la decisione prevista sia giustificata dai motivi di cui al paragrafo 3; nonché

 

b) la decisione prevista risulti adeguata per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato e non vada oltre quanto necessario per ottenerlo.

 

Ogni decisione prevista si basa sulle caratteristiche del veicolo in questione.

 

Alla persona interessata sono riconosciuti almeno 20 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni. La comunicazione precisa il termine per l'eventuale presentazione di osservazioni.

 

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Qualsiasi decisione di rifiuto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un veicolo al quale un'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale è comunicata per iscritto alla persona interessata e alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per il ricevimento delle osservazioni fissato ai sensi del paragrafo 3 bis. La decisione tiene debito conto di tali osservazioni e contiene i motivi su cui si fonda, compresi i motivi per cui sono state respinte le eventuali argomentazioni sollevate dalla persona interessata e gli elementi tecnici e scientifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

Ove debitamente giustificato dalla complessità della questione, l’autorità competente può prorogare, una sola volta, il periodo specificato al primo comma al massimo di 20 giorni lavorativi.

 

Tale proroga è debitamente motivata ed è comunicata alla persona interessata prima della scadenza del termine iniziale.

 

Qualsiasi decisione di rifiuto della vendita, dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un veicolo al quale un'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale specifica altresì i mezzi di ricorso previsti dalle leggi in vigore nello Stato membro interessato e i termini applicabili a detti mezzi di ricorso. Tale decisione può essere impugnata davanti ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso.

 

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. Qualora, previa comunicazione scritta a norma del paragrafo 3 bis, l'autorità competente decida di non adottare una decisione di rifiuto dell'immissione sul mercato, dell'omologazione o della messa in circolazione di un veicolo al quale un'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale, essa ne informa immediatamente la persona interessata ed inoltra tutta la documentazione necessaria ai fini dell'immissione sul mercato, dell'omologazione o della messa in circolazione del veicolo in questione.

 

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies. Quando l'autorità competente non comunica alla persona interessata, entro il termine di cui al paragrafo 3 ter, di aver adottato una decisione di rifiuto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o della messa in circolazione di un veicolo al quale l'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale, il veicolo è considerato legalmente immesso sul mercato, omologato o messo in circolazione nello Stato membro in questione per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni tecniche di cui al paragrafo 3 bis. In tal caso, l'autorità competente inoltra immediatamente tutta la documentazione necessaria ai fini dell'immissione sul mercato, dell'omologazione o della messa in circolazione del veicolo in questione.

 

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexies. I riferimenti alla persona interessata di cui al presente articolo si intendono come riferimenti all'operatore economico o, se del caso, a qualsiasi altra persona che si rivolge all'autorità competente di uno Stato membro ai fini dell'immissione sul mercato, dell'omologazione o della messa in circolazione nello Stato membro dell'autorità competente richiedente di un veicolo al quale un'autorità di omologazione di un altro Stato membro ha rilasciato l'omologazione individuale.

 

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il numero di veicoli di fine serie non superare il 10% del numero di veicoli immatricolati nei due anni precedenti oppure 10 veicoli per Stato membro, qualunque sia il valore più alto.

4. Il numero di veicoli di fine serie non supera il 10% del numero di veicoli immatricolati nei due anni precedenti oppure 50 veicoli per Stato membro, qualunque sia il valore più alto.

 

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Prima dell'immatricolazione il costruttore rilascia un nuovo certificato di conformità per i veicoli di fine serie qualificabili come "fine serie" che indichi il numero e lo Stato membro della prima immatricolazione conformemente al modello di certificato di conformità stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 73.

5. Prima dell'immatricolazione il costruttore rilascia un nuovo certificato di conformità per i veicoli di fine serie qualificabili come "fine serie" che indichi il numero e lo Stato membro della prima immatricolazione conformemente al modello di certificato di conformità stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.

 

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 41 vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 48 vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Motivazione

Rettifica del riferimento incrociato.

 

 

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione stabilisce un elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti oggetto dal paragrafo 1 mediante atti delegati adottati a norma degli articoli 76, 77 e 78, tenendo contro delle informazioni disponibili riguardanti i punti seguenti:

2. La Commissione stabilisce un elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti oggetto del paragrafo 1 mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 76, sulla base dei seguenti elementi:

 

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il paragrafo 1 non si applica ai sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti fabbricati per veicoli destinati esclusivamente alla corsa su strada. Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti inclusi nell'elenco di un atto delegato del presente regolamento abbiano un duplice uso, sia per i veicoli destinati esclusivamente alla corsa su strada che per i veicoli destinati a circolare sulle strade pubbliche, essi non possono essere venduti o offerti per la vendita al consumatore.

Il paragrafo 1 non si applica ai sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti fabbricati per veicoli destinati esclusivamente ad attività sportive che non si svolgono su strade pubbliche. Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti inclusi nell'elenco di un atto delegato del presente regolamento abbiano un duplice uso, sia per i veicoli destinati esclusivamente a tali attività sportive che per i veicoli destinati a circolare sulle strade pubbliche, essi non possono essere venduti o offerti per la vendita al consumatore.

 

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione, se del caso, stabilisce il modello e il sistema di numerazione per il certificato di cui al terzo comma dell'articolo 53, paragrafo 1, nonché tutti gli aspetti relativi alla procedura mediante un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 73. La Commissione stabilisce le prescrizioni applicabili a tali componenti, la marcatura, l'imballaggio e le prove appropriate mediante atti delegati adottati conformemente agli articoli 76, 77 e 78.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire, se del caso, il modello e il sistema di numerazione per il certificato di cui al terzo comma dell'articolo 53, paragrafo 1, nonché tutti gli aspetti relativi alla procedura. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2. La Commissione stabilisce le prescrizioni applicabili a tali componenti, la marcatura, l'imballaggio e le prove appropriate mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 76.

 

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, utilizzando siti web con formato standardizzato, facilmente utilizzabili e rapidi. In particolare, tale accesso non deve essere discriminatorio rispetto all'accesso di cui fruiscono i concessionari e le officine autorizzate.

1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, utilizzando siti web con formato standardizzato, facilmente utilizzabili e rapidi. In particolare, tali informazioni sono messe a disposizione in modo non discriminatorio rispetto alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione fornite ai concessionari, alle officine autorizzate e agli operatori indipendenti. I veicoli sono dotati di tutte le informazioni, le apparecchiature speciali e gli accessori necessari per poterli regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarli in condizioni di sicurezza.

 

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I costruttori mettono a disposizione le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli in forma analitica, di facile consultazione e leggibile.

 

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) manuali di servizio, inclusi i registri per annotare le riparazioni e le attività di manutenzione;

b) manuali di servizio, inclusi i registri per annotare le riparazioni e le attività di manutenzione e i programmi di servizio;

 

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) manuali tecnici;

c) manuali tecnici e bollettini del servizio tecnico;

 

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Ai fini della progettazione e della costruzione di apparecchiature automobilistiche per veicoli a combustibile alternativo, i costruttori forniscono, senza discriminare, le pertinenti informazioni OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori, installatori e/o officine di riparazione interessati alle apparecchiature per veicoli a combustibile alternativo.

7. Ai fini della progettazione e della costruzione di apparecchiature automobilistiche per veicoli a combustibile alternativo, i costruttori forniscono, senza discriminare, le pertinenti informazioni OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori, distributori, installatori e/o officine di riparazione interessati alle apparecchiature per veicoli a combustibile alternativo.

 

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

11. Se le riparazioni e le attività di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una base dati centrale del costruttore del veicolo, o a suo nome, le officine indipendenti devono poter accedere gratuitamente a tali registrazioni e inserire informazioni sulle riparazioni e attività di manutenzione che hanno eseguito.

11. Se le riparazioni e le attività di manutenzione di un veicolo sono memorizzate in una base dati centrale del costruttore del veicolo, o a suo nome, gli operatori indipendenti devono poter accedere gratuitamente a tali registrazioni e inserire informazioni sulle riparazioni e attività di manutenzione che hanno eseguito.

 

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

11. Al fine di garantire che tali servizi soddisfino lo stesso elevato livello di prestazione in tutti gli Stati membri, la Commissione stabilisce norme cui devono conformarsi i servizi tecnici e la procedura per la valutazione dei servizi tecnici mediante l'adozione di un atto delegato a norma degli articoli 76, 77 e 78.

11. Al fine di garantire che tali servizi soddisfino lo stesso elevato livello di prestazione in tutti gli Stati membri, la Commissione stabilisce norme cui devono conformarsi i servizi tecnici e la procedura per la valutazione dei servizi tecnici mediante l'adozione di un atto delegato a norma dell'articolo 76. In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione si basa sulle disposizioni e procedure di cui all'allegato V, appendici 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, a seconda dei casi.

 

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 73

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 73

soppresso

Misure di attuazione

 

Per stabilire le condizioni uniformi per attuare il presente regolamento la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 74, adotta atti di esecuzione specificando le misure di attuazione per stabilire:

 

a) le modalità dettagliate riguardanti le procedure di omologazione per tipo a norma dell'articolo 23, paragrafo 6;

 

b) i modelli del fascicolo informativo e della scheda informativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2;

 

c) un sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE per tipo a norma dell'articolo 27, paragrafo 4;

 

d) un modello di certificato di omologazione UE per tipo a norma dell'articolo 28, paragrafo 2;

 

e) i dettagli sulle disposizioni riguardanti la conformità della produzione a norma dell'articolo 31;

 

f) il modello del certificato di conformità a norma dell'articolo 36, paragrafo 2;

 

g) il modello del marchio di omologazione UE a norma dell'articolo 37, paragrafo 4.

 

 

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 74

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato tecnico "veicoli a motore" istituito dall'articolo 40 della direttiva 2007/46/CE.

1. La Commissione è assistita dal comitato tecnico "veicoli a motore" istituito dall'articolo 40 della direttiva 2007/46/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il termine stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può modificare gli allegati del presente regolamento, adottando atti delegati a norma degli articoli 76, 77 e 78.

1. La Commissione può modificare gli allegati del presente regolamento per adattarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, adottando atti delegati a norma dell'articolo 76.

 

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se, in applicazione della decisione 97/836/CE, vengono adottati nuovi regolamenti UNECE o modifiche a regolamenti UNECE in vigore ai quali l'Unione ha aderito, la Commissione modifica di conseguenza l'allegato II del presente regolamento mediante un atto delegato adottato a norma degli articoli 76, 77 e 78.

soppresso

 

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 76

 

Testo della Commissione

Emendamento

Esercizio della delega

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

1 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ...*.

 

1 ter. La delega di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 77 e 78.

3. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale temine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

_____________

 

* GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.

 

 

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 77

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 77

soppresso

Revoca della delega

 

1. La delega di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 e 75 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha iniziato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole periodo di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri in essa specificati. Questa prende effetto immediatamente o a una data da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 78

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 78

soppresso

Obiezioni ad atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, questo termine è prorogato di un mese.

 

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato o se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

 

 

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Motivazione

Tale modifica, insieme ad altri emendamenti, è intesa a razionalizzare il calendario per l'applicazione dei requisiti del presente regolamento. Il rinvio di un anno fornirà ai costruttori e alle amministrazioni nazionali il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti proposti, inclusi quelli contenuti negli atti delegati. Nel contempo, tali modifiche non interessano i termini finali per i requisiti di sicurezza e ambientali obbligatori che restano invariati come nelle proposta della Commissione.

 

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L1e – sottocategoria L1Ae

 

Testo della Commissione

Emendamento

L1Ae

soppressa

Bicicletta a pedalata assistita

 

(3) destinata primariamente ad assistere la pedalata ed è dotata di una propulsione ausiliaria e

 

(4) velocità massima per costruzione ≤ 25 km;

 

(5) la potenza della propulsione ausiliaria è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h e

 

(6) la propulsione ausiliaria ha una potenza nominale continua massima(1) ≤ 1 kW;

 

(7) i tricicli a pedalata assistita conformi ai criteri specifici sono classificati come tecnicamente equivalenti alle biciclette a pedalata assistita.

 

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione renderà necessarie modifiche in tutto il testo.)

 

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L1e – sottocategoria L1Be – criterio (3)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) velocità massima per costruzione ≤ 25 km;

(3) velocità massima per costruzione ≤ 45 km;

Motivazione

Errore redazionale: correzione necessaria per portare la categoria in linea con le definizioni attuali.

 

 

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L3e – sottocategoria L3e-S1 (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L3e-S1 - Motociclo da enduro

 

(5) altezza massima della sella: 900 mm;

 

(6) altezza minima dal suolo: 310 mm;

 

(7) rapporto totale di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario * rapporto di marcia * rapporto finale di trasmissione) di 6,0;

 

(8) massa in ordine di marcia (senza conducente) non superiore ai 140 kg;

 

(9) senza posto passeggero.

 

 

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L3e – sottocategoria L3e-S2 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L3e-S2 - Motociclo trial

 

(5) altezza massima della sella: 700 mm;

 

(6) altezza minima dal suolo: 280 mm;

 

(7) capacità massima del serbatoio: 4l;

 

(8) rapporto totale di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario * rapporto di marcia * rapporto finale di trasmissione) di 7,5;

 

(9) massa in ordine di marcia (senza conducente) non superiore ai 100 kg;

 

(10) senza posto passeggero.

 

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L6e – criterio (3) – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) massa in ordine di marcia ≤ 350 kg, esclusi:

(3) massa in ordine di marcia ≤ 400 kg, esclusi:

 

 

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L6e – criterio (3 bis) (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) cilindrata ≤ 50 cm3 se un motore PI fa parte del sistema di propulsione del veicolo.

Motivazione

Tale specifica si applica a tutte le sottocategorie L6e. Pertanto è spostata da L6Ae e L6Be a L6e.

Nota: è necessario rinumerare i criteri per L6Ae e L6Be.

 

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L6e – sottocategoria L6Ae – criterio (6)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) cilindrata ≤ 50 cm3 se un motore PI fa parte del sistema di propulsione del veicolo.

soppresso

Motivazione

Tale specifica si applica a tutte le sottocategorie sotto L6e. Pertanto è spostata a L6e.

 

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L6e – sottocategoria L6Be – criterio (6)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) cilindrata ≤ 50 cm3 se un motore PI fa parte del sistema di propulsione del veicolo e

soppresso

Motivazione

Tale specifica si applica a tutte le sottocategorie sotto L6e. Pertanto è spostata a L6e.

 

 

 

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – criterio (3) – lettere a e b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) massa in ordine di marcia:

(3) massa in ordine di marcia:

a) ≤ 400 kg per il trasporto di passeggeri;

a) ≤ 450 kg per il trasporto di passeggeri;

b) ≤ 550 kg per il trasporto di merci.

b) ≤ 600 kg per il trasporto di merci.

 

ad esclusione dei veicoli appartenenti alla sottocategoria L7Be che rispettano il criterio specifico della sottocategoria L7Be per la massa in ordine di marcia.

 

 

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – criterio (4)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) potenza nominale continua massima(1) ≤ 15 kW.

soppresso

 

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Ae – criteri (4) (nuovo) e (5)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4) potenza nominale continua massima(1) ≤ 15 kW;

(5) veicoli della categoria L7e non conformi ai criteri specifici della sottocategoria L7Be;

(5) veicoli della categoria L7e non conformi ai criteri specifici della sottocategoria L7Be o L7Ce ;

 

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be (nuova) – criteri da (4) a (6) (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4) potenza nominale continua massima(1) ≤ 15 kW;

 

(5) veicoli della categoria L7e non conformi ai criteri specifici della sottocategoria L7Ce;

 

(6) dotato di uno o due posti a sedere per passeggeri e conducente.

 

 

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be-A1 (nuova) – criteri da (7) a (12) (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L7Be-A1

 

Veicolo fuoristrada

 

(7) massa in ordine di marcia: ≤ 450 kg;

 

(8) veicolo destinato principalmente ad applicazioni diverse da quelle agricole e forestali in condizioni del terreno difficili ("fuoristrada") utilizzato per il trasporto di passeggeri e/o merci;

 

(9) velocità massima per costruzione ≤ 80 km/h (limite di velocità non manomissibile);

 

(10) dotato di un sedile concavo per uno o due passeggeri, compreso il posto a sedere dell'operatore e un comando acceleratore al pollice montato sul manubrio;

 

(11) capacità di traino ≤ 0,5 x massa in ordine di marcia, come dichiarata dal costruttore;

 

(12) struttura di supporto del carico con rapporto massimo tra superficie della struttura di sostegno del carico e superficie del veicolo < 25% o capacità di carico ≤ 100 kg.

 

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be-A2 (nuova) – criteri da (7) a (13) (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L7Be-A2

 

Veicolo side-by-side (SbS).

 

(7) massa in ordine di marcia: ≤ 650 kg;

 

(8) veicolo destinati principalmente ad applicazioni diverse da quelle agricole e forestali in condizioni del terreno difficili ("fuoristrada") utilizzato per il trasporto di passeggeri e/o merci;

 

(9) velocità massima per costruzione ≤ 80 km/h (limite di velocità non manomissibile);

 

(10) dotato da uno fino a quattro posti a sedere per passeggeri, incluso il sedile per l'operatore e un comando acceleratore al pollice;

 

(11) capacità di traino ≤ 0,5 x massa in ordine di marcia come dichiarata dal costruttore;

 

(12) struttura di supporto del carico con capacità massima di 160 kg;

 

(13) targhetta di velocità massima obbligatoria

 

 

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be – criterio (6)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) dotato di due, tre o quattro posti a sedere per passeggeri, incluso il sedile per il conducente.

(6) dotato da uno a quattro posti a sedere per passeggeri, incluso il sedile per il conducente, e tutti i posti a sedere dotati di cinture di sicurezza.

Motivazione

Le minicar pesanti dovrebbero essere dotate di almeno uno e di non più di quattro posti a sedere. Tutti i posti a sedere dovrebbero essere dotati di cinture di sicurezza.

 

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Allegato I – categoria L7e – sottocategoria L7Be -P – criterio (7)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) veicolo progettato e utilizzato principalmente per il trasporto di passeggeri, caratterizzati dalla presenza di massimo quattro posti a sedere per passeggeri, incluso quello del conducente, e di cinture di sicurezza.

(7) veicolo progettato e utilizzato principalmente per il trasporto di passeggeri.

Motivazione

Soppressione del doppione; tale specifica è già indicata nella sottocategoria L7Be, criterio (6)

 

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Allegato II – III Prescrizioni di costruzione – punto 8 – sistema di diagnosi di bordo – colonna 6 – L1Be

 

Testo della Commissione

Emendamento

X

soppressa

Motivazione

Per ragioni di proporzionalità dei costi il sistema di diagnosi di bordo non è obbligatorio per la categoria L1Be (ciclomotori a due ruote).

 

 

 

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Allegato III – colonna 3 – riga 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

20

50

 

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Allegato III – colonne 1, 2 e 3 – riga 11 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L7Be-A1

 

Veicolo fuoristrada (ATV)

 

20

 

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Allegato III – colonne 1, 2 e 3 – riga 11 ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L7Be-A2

 

Veicolo side-by-side (SbS).

 

20

 

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Allegato IV

 

Testo della Commissione

Categoria veicolo

Livello Euro

Date di applicazione

 

 

Nuovi tipi di veicoli Facoltativa

Nuovi tipi di veicoli Obbligatoria

Tipi di veicoli esistenti

L1e – L7e

Euro 3(4)

1° luglio 2013

1º gennaio 2014

1° gennaio 2015

 

Euro 4(5)

1° gennaio 2015

1º gennaio 2017

1° gennaio 2018

 

Euro 5(6)

1° gennaio 2018(7)

1° gennaio 2020(7)

1° gennaio 2021(7)

Emendamento

L1Be

Euro 3(4)

 

1º gennaio 2014

1° gennaio 2015

 

Euro 4(5)

 

1º gennaio 2017

1° gennaio 2018

 

Euro 5(6)

 

1° gennaio 2020(7)

1° gennaio 2021(7)

 

 

 

 

 

L2e — L7e

Euro 3(4)

 

 

 

 

Euro 4(5)

 

1º gennaio 2016

1º gennaio 2017

 

Euro 5(6)

 

1° gennaio 2020(7)

1° gennaio 2021(7)

 

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella A) – (A1) Euro 3(4)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Soppressione di tutte le righe tranne la prima, la seconda e la quarta (titoli, unità e L1Be).

Motivazione

Modifica del calendario: il livello Euro 3 (tutta la tabella A1) è parzialmente soppresso per motivi di chiarezza e semplificazione.

 

 

 

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella A) – (A2) Euro 4(5) – colonne 1 e 2 – riga 8 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L7Be-A1

 

Veicolo fuoristrada

 

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella A) – (A2) Euro 4(5) – colonne 1 e 2 – riga 8 ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L7Be-A2

 

Veicolo side-by-side.

 

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella A) – (A2) Euro 4(5) – colonna 5 (CO) – righe 6 e 7 (L3e, L4e, L5Ae, L7Ae)

 

Testo della Commissione

Emendamento

1140

1000

1140

1000

 

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella (B) – (B1) Euro 4(5) OBD fase I – colonne 1 e 2 – riga 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L1Be - Ciclomotore a due ruote

L2e - Ciclomotore a tre ruote

L6Ae - Quad da strada leggero

L2e - Ciclomotore a tre ruote

L6Ae - Quad da strada leggero

Motivazione

Per ragioni di costo il sistema di diagnosi di bordo non è obbligatorio per i ciclomotori a due ruote.

 

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella (B) – (B2) Euro 5(6) OBD fase I e fase II – colonne 1 e 2 – Riga 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L1Be — L7e (6) - Tutti veicoli della categoria L ad eccezione della categoria L1Ae

L2e — L7e (6) Tutti i veicoli della categoria L ad eccezione della categoria L1e

Motivazione

Per ragioni di costo il sistema di diagnosi di bordo non è obbligatorio per i ciclomotori a due ruote.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabelle (A), (B) e (C) – colonna 3 (Classe di propulsione) – solo occorrenze di "PI"

 

Testo della Commissione

Emendamento

PI

PI / Ibrido

Motivazione

Nella proposta attuale i limiti di emissione per i veicoli ibridi sono collegati solo ai motori diesel (CI/ibrido). Tuttavia i limiti per i veicoli ibridi dovrebbero logicamente essere collegati ai carburanti fossili che producono le emissioni: benzina (PI) o diesel (CI).

 

 

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella (C) – (C1) Euro 4(5) – colonne da 1 a 5 – riga 5 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L7Be-A1

 

Veicolo fuoristrada

 

PI / Ibrido(18)

 

Euro 4

 

2000

 

SHED

 

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella (C) – (C1) Euro 4(5) – colonna 1 – riga 5 ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L7Be-A2

 

Veicolo side-by-side.

 

PI / Ibrido(18)

 

Euro 4

 

2000

 

SHED

 

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella (C) – (C2) Euro 5(6) – colonne 1, 2, 4 e 7 – riga 11 b (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L7Be-A1

 

Veicolo fuoristrada

 

Euro 5

 

1500

 

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella (C) – (C2) Euro 5(6) – colonne 1, 2, 4 e 7 – riga 11 ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L7Be-A2

 

Veicolo side-by-side

 

Euro 5

 

1500

 

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella (D) – colonne 1, 2, 3 e 5 – riga 11 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L7Be-A1

 

Veicolo fuoristrada

 

80

 

80

 

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella (D) – colonne 1, 2, 3 e 5 – riga 11 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L7Be-A2

 

Veicolo side-by-side

 

80

 

80

 

 

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Allegato VI –tabella (D) – colonne 3 e 4 (livello suono Euro 3(4) (dB(A)) - procedura di prova Euro 3(4)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Soppressione di due colonne ad eccezione della prima e della terza riga (titoli e L1Be).

Motivazione

Modifica del calendario: il livello Euro 3 è soppresso (colonne 3 e 4) per motivi di chiarezza e semplificazione.

 

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Allegato VII – tabella A) – riga 2

 

Testo della Commissione

L1Ae

Bicicletta a pedalata assistita

5000

5500

6000

Emendamento

L1Be

Ciclomotore a due ruote

10 000

11 000

12 000

 

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Allegato VII – tabella A) – colonne 1 e 2 – riga 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L1Be

L2e

L6Ae

L2e

L6Ae

- Ciclomotore a due ruote

- Ciclomotore a tre ruote

- Quad da strada leggero

- Ciclomotore a tre ruote

- Quad da strada leggero

 

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Allegato VII – tabella A) – colonna 3 (Chilometraggio (km) di durata Euro 3(4))

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Soppressa, tranne la categoria L1Be

 

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Allegato VIII – colonna 2 – riga 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quattro anni dalla data prevista all'articolo 82, secondo comma.

Due anni dalla data prevista all'articolo 82, secondo comma.

 

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Allegato VIII – colonna 3 – riga 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) i motocicli nuovi della sottocategoria L3e-A1 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema antibloccaggio oppure di un sistema di frenaggio combinato oppure entrambi i sistemi di frenaggio avanzati, a scelta del costruttore del veicolo;

i nuovi tipi di motocicli delle sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema di frenaggio antibloccaggio oppure di un sistema antibloccaggio integrato da un sistema di frenaggio combinato, a scelta del costruttore del veicolo.

b) i motocicli nuovi delle sottocategorie L3e-A2 e L3e-A3 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema di antibloccaggio dei freni.

 

 

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Allegato VIII – colonna 2 – riga 2 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tre anni dalla data prevista all'articolo 82, secondo comma.

 

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Allegato VIII – colonna 3 – riga 2 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i tipi esistenti di motocicli delle sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema di frenaggio antibloccaggio oppure di un sistema antibloccaggio integrato da un sistema di frenaggio combinato, a scelta del costruttore del veicolo.

 

 

 

 

MOTIVAZIONE

I.  Proposta della Commissione

 

Il 4 ottobre 2010 la Commissione ha approvato la proposta di un nuovo regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato. Un'ampia gamma di veicoli rientra nella "categoria L": ciclomotori, motocicli a due o tre ruote, quad e minicar. Attualmente si stima che il numero di veicoli di categoria L che circolano nell'Unione europea sia di oltre 30 milioni.

 

Con tale proposta di regolamento, la Commissione mira a semplificare l'attuale quadro normativo e a introdurre nuovi requisiti amministrativi e tecnici, per esempio sugli aspetti ambientali e di sicurezza e sulla vigilanza del mercato. Le prescrizioni per l'omologazione di veicoli nuovi di categoria L sono attualmente stabilite dalla direttiva 2002/24/CE ("direttiva quadro") e da altre 14 direttive collegate. Tali prescrizioni saranno abrogate e sostituite dalla proposta che stabilisce le disposizioni fondamentali e l'ambito di applicazione. I requisiti tecnici dettagliati saranno definiti in una fase successiva mediante atti delegati.

 

II.  Visite di lavoro, documento di lavoro e audizione pubblica

 

Il relatore ha discusso a lungo con le diverse parti interessate per poter disporre di una visione d'insieme completa delle conseguenze del regolamento proposto. Egli ha effettuato visite di lavoro presso l'RDW Test Centrum di Lelystad (Paesi Bassi) e il TÜV Nord, Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität di Essen (Germania) per conoscere i nuovi requisiti in materia di sicurezza e ambiente della proposta. L'innovazione dei veicoli e gli aspetti economici della proposta sono stati discussi in occasione della visita ai produttori di veicoli di categoria L in Italia, dove il relatore è stato accompagnato da Malcolm Harbour e Toine Manders, i due relatori ombra. A metà giugno 2011 si è svolta infine una visita di lavoro presso i produttori austriaci.

 

Gli emendamenti alla proposta della Commissione presentati nella presente relazione sono in linea con le opinioni e le osservazioni politiche esposte dal relatore nel documento di lavoro del 15 febbraio 2011[2]. Il documento di lavoro è stato discusso in occasione dell'audizione pubblica "Norme chiare del mercato interno per ciclomotori, scooter e motocicli", organizzata al Parlamento europeo il 22 marzo 2011. Il relatore esprime la propria gratitudine a tutti i partecipanti, compresi i relatori ombra, per le discussioni utili e interessanti.

 

III.  Relazione

 

Considerazioni generali

Come sottolineato nel documento di lavoro, il relatore sostiene fermamente gli obiettivi principali della proposta di regolamento, che migliora il funzionamento del mercato interno, pur tutelando gli interessi pubblici fondamentali. Ciò significa anche una vigilanza del mercato più efficace[3]. Il relatore ritiene inoltre che i requisiti proposti per i veicoli di categoria L possano facilitare la transizione verso una mobilità urbana più efficiente, sicura e pulita[4].

 

Ambito di applicazione della proposta di regolamento

Il relatore accoglie con favore la maggiore chiarezza derivante da una più accurata categorizzazione dei veicoli, ottenuta con l'introduzione di sottocategorie più appropriate. Tuttavia occorrerebbe eliminare alcune incongruenze. Pertanto, il relatore propone nuove sottocategorie per i veicoli di categoria L destinati all'uso su strada e fuoristrada affinché anche tali veicoli risultino adeguatamente classificati. Tale classificazione riguarda i motocicli per uso speciale Enduro (S1) e Trial (S2), i veicoli fuoristrada (ATV) e i veicoli Side-by-Side (SbS). Inoltre, i veicoli di categoria L dotati di nuove tecnologie ibride potranno essere omologati.

 

Semplicità e chiarezza per il calendario di applicazione

La proposta della Commissione si traduce in una serie piuttosto complessa di date e scadenze (dal 2013 fino al 2021). Nell'interesse della chiarezza, della razionalità e della semplificazione, il relatore propone un calendario più trasparente, con tappe chiare e decisive per quanto riguarda una maggiore vigilanza del mercato, livelli di emissione più rigorosi e le prescrizioni di sicurezza obbligatorie. Tale organizzazione consentirà al settore e alle amministrazioni nazionali di disporre di tempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni e responsabilità.

 

Requisiti ambientali

Dal momento che i veicoli di categoria L rappresentano solo il 3% del chilometraggio complessivo del trasporto su strada, le emissioni inquinanti che producono sono considerate eccessivamente elevate. Il relatore è favorevole all'introduzione di limiti di emissione più severi ed esorta i produttori a stabilire i requisiti di conformità il prima possibile, facendoli diventare un vantaggio competitivo. Molti veicoli di categoria L attualmente in vendita sono già conformi agli standard di emissione più elevati. Per questo motivo le cosiddette date di applicazione "facoltative" sono state eliminate. A tale proposito, il relatore sostiene i requisiti di durata proposti.

 

I sistemi di diagnosi di bordo (OBD, On-Board Diagnosis) possono fornire facilmente informazioni sul motore e sulla gestione del veicolo (per esempio le emissioni) così da poterlo riparare con efficienza ed efficacia.

 

Misure di sicurezza

I conducenti dei veicoli di categoria L sono molto più a rischio di incidenti gravi o mortali rispetto ai conducenti di altri veicoli. I veicoli della categoria L rappresentano il 2% della distanza percorsa ma il 16% dei decessi per incidente stradale nell'UE a 25[5]. Il relatore è pienamente consapevole dell'importanza del comportamento umano quando si parla di guida sicura, come pure dell'impatto delle condizioni di guida; tuttavia, è determinato ad affrontare adeguatamente il tema della sicurezza relativo alle caratteristiche tecniche del veicolo. Egli sostiene quindi l'introduzione obbligatoria di sistemi antibloccaggio su tutti i nuovi motocicli, ad eccezione dei motocicli Enduro e Trial. Il relatore plaude alla proposta sul sistema di accensione automatica delle luci per migliorare la visibilità dei veicoli della categoria L.

 

 

Omologazione di veicoli individuali e di veicoli prodotti in piccole serie

Il relatore è a favore dell'ampia varietà di veicoli di categoria L e di piccole e medie imprese (PMI) nel settore. Egli propone quindi di adeguare i numeri delle piccole serie al fine di consentire tale diversità (Allegato III). L'individualità del prodotto è un aspetto importante per molti utenti di veicoli di categoria L. Per questo motivo, il relatore sostiene quindi la proposta della Commissione sulle omologazioni individuali (articolo 42).

 

Accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli

Il relatore sostiene con forza qualunque misura che garantisca una parità di condizioni in merito all'accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli. Egli propone di chiarire ulteriormente la definizione di "operatore indipendente" o "officina", così da assicurare che i singoli utenti e le officine dispongano di un accesso adeguato a tali informazioni a costi ragionevoli.

 

 

 

 

27.5.2011

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato

( COM(2010)0542 – C7‑0317/2010 – 2010/0271(COD) )

Relatore per parere: Roberts Zīle

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Le prescrizioni per l'omologazione di veicoli nuovi della categoria L sono attualmente stabilite dalla direttiva 2002/24/CE ("direttiva quadro") e da altre 14 direttive collegate. Un'ampia gamma di veicoli rientra nella "categoria L": biciclette elettriche, ciclomotori, motocicli a due o tre ruote, quad e minicar. La Commissione intende ammodernare l'attuale quadro giuridico per conseguire i seguenti obiettivi principali:

  Semplificazione del quadro giuridico: la direttiva 2002/24/CE e le altre 14 direttive collegate verrebbero abrogate e sostituite dall'attuale regolamento che stabilisce le disposizioni fondamentali e l'ambito di applicazione. Tutti i requisiti tecnici dettagliati verrebbero definiti in una fase successiva mediante atti delegati. Inoltre, la Commissione intende avanzare verso un'armonizzazione a livello internazionale.

  Riduzione delle emissioni: la Commissione propone un approccio in tre fasi che introduca mano a mano limiti di emissione più rigorosi per i veicoli di categoria L.

  Miglioramento della sicurezza stradale: vengono proposti tre requisiti fondamentali in materia di sicurezza funzionale, al fine di far fronte alle scarse prestazioni di sicurezza stradale dei veicoli di categoria L: obbligo di sistemi antibloccaggio per i motocicli con medie ed elevate prestazioni, divieto di manipolazione del gruppo propulsore e accensione automatica dei fari.

  Maggiore considerazione delle nuove tecnologie, affrontando la mancanza di un quadro giuridico che contempli, ad esempio, i veicoli elettrici o ibridi.

  Miglioramento della sorveglianza del mercato, al fine di evitare l'ingresso nel mercato UE di veicoli, sistemi e componenti che non rispettano i requisiti di omologazione.

2. Dimensione trasporto della proposta

2.1  Sicurezza stradale

 

Attualmente circa 6.000 conducenti di "due ruote a motore" muoiono ogni anno sulle strade UE. I conducenti di tali veicoli rappresentano circa il 16% del numero totale di decessi stradali nell'UE, ma formano appena il 2% del totale dei chilometri percorsi. Il loro rischio di morire in un incidente è, in media, 18 volte superiore a quello dei conducenti di auto. Il numero di decessi stradali è diminuito sensibilmente nell'ultimo decennio, ma non per quanto riguarda le due ruote a motore.

 

2.1.1  Sistemi antibloccaggio

 

La Commissione propone l'installazione obbligatoria di sistemi antibloccaggio per talune categorie di motocicli. Le ricadute positive in materia di sicurezza dei sistemi antibloccaggio (ABS) per le due ruote a motore sono ben documentate da vari studi. Secondo le stime, tra il 20 e il 35% di tutti gli incidenti potrebbe essere prevenuto e la gravità delle conseguenze di vari altri incidenti potrebbe essere sostanzialmente ridotta grazie all'uso di un ABS. Il relatore sostiene appieno questo approccio. L'installazione obbligatoria dovrebbe però essere estesa alla sottocategoria L3e–A1 (motocicli a basse prestazioni). Per tale categoria, la proposta della Commissione lascia ai costruttori la facoltà di dotarli di un sistema antibloccaggio o di un sistema di frenaggio combinato meno performante. I sistemi antibloccaggio per i motocicli a basse prestazioni risultano ancor più necessari in quanto molti giovani conducenti iniziano con motocicli di questa categoria.

 

2.1.2  Accensione automatica dei fari

 

La Commissione propone che tutti i veicoli di categoria L siano dotati di un sistema di accensione automatica dei fari al più tardi entro il 2013, al fine di migliorarne la visibilità agli altri partecipanti del traffico. Il relatore sostiene pienamente la proposta della Commissione. La misura risulta ancor più importante in quanto, a partire da quest'anno, tutte le auto nuove per il trasporto passeggeri dovranno essere dotate di un sistema di accensione diurno, riducendo quindi la relativa cospicuità delle due ruote a motore.

 

2.1.3  Veicoli fuoristrada

 

All'articolo 2, paragrafo 2 "i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada" sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Ciò risulta controproducente per la sicurezza stradale. Molti di questi fuoristrada (ad esempio i motocicli enduro, i motocicli trial e i veicoli all-terrain (ATV)) possono essere – e spesso sono – utilizzati anche sulle strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle necessarie prescrizioni di sicurezza funzionale per l'uso su strada. Il relatore propone di creare sottocategorie supplementari di veicoli per i motocicli enduro e i motocicli trial nonché per gli ATV.

 

2.1.4  Criteri di prestazione dei crash test

 

I veicoli di categoria L non sono ancora soggetti a requisiti dei crash test prima di essere commercializzati nell'UE. In particolare, i quad e i minicar spesso sembrano più sicuri di quanto non lo siano effettivamente. Il rischio di una lesione fatale è molto più elevato per questi veicoli rispetto ad un'auto. La Commissione dovrebbe quindi esaminare attentamente la possibilità di introdurre tali criteri e di tener conto delle nuove tecnologie in futuro.

 

2.2  Emissioni

 

Anche se i veicoli di categoria L costituiscono appena il 3% del totale dei chilometri percorsi, le loro emissioni nocive sono sproporzionatamente elevate. Senza ulteriori misure, le riduzioni delle emissioni provenienti da altre categorie di trasporti su strada comporteranno automaticamente un aumento delle emissioni totali della categoria L.

 

La Commissione propone requisiti di emissione più severi per l'omologazione dei nuovi tipi di veicoli L:

  Euro 3 (Euro 4 per i motocicli L3e): 2014;

  Euro 4 (Euro 5 per i motocicli L3e): 2017;

  Euro 5 (Euro 6 per i motocicli L3e): 2020.

 

In linea di principio, il relatore accoglie i massimali e il calendario delle emissioni proposte. Tuttavia, il livello Euro 4 per i ciclomotori dovrebbe essere introdotto 3 anni prima in quanto questi veicoli costituiscono la sottocategoria più inquinante in termini di emissioni.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Con il presente regolamento si intende stabilire norme armonizzate per la produzione di veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. I veicoli della categoria L sono veicoli a due, tre o quattro ruote come le biciclette a pedalata assistita, i tricicli a motore, i quad da strada e i minicar. Inoltre, l'obiettivo è quello di semplificare l'attuale quadro normativo, contribuire a raggiungere una quota più bassa e più proporzionale delle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato.

3. Con il presente regolamento si intende stabilire norme armonizzate per la produzione di veicoli della categoria L al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. I veicoli della categoria L sono veicoli a due, tre o quattro ruote come le biciclette a pedalata assistita, i tricicli a motore, i quad da strada, i veicoli all terrain (ATV) e i minicar. Inoltre, l'obiettivo è quello di semplificare l'attuale quadro normativo, contribuire a raggiungere una quota più bassa e più proporzionale delle emissioni totali dovute ai trasporti su strada, aumentare il livello generale di sicurezza, tenere il passo con il progresso tecnico e rafforzare le norme sulla vigilanza del mercato.

Motivazione

Anche gli ATV dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento per evitare che si abusi della differenza tra veicoli su strada e fuoristrada. Molti di questi ATV possono essere – e spesso sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada.

 

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) I conducenti dei veicoli della categoria L fanno parte di una categoria vulnerabile di utenti della strada che, rispetto al totale degli utenti della strada, registra il più alto numero di decessi e feriti a causa di incidenti stradali. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere allineato alla politica europea 2011-2020 in materia di sicurezza stradale e introdurre efficaci misure di sicurezza primaria per fornire ai conducenti veicoli dotati delle tecnologie più sicure normalmente disponibili. Oltre ai requisiti in materia di sicurezza della sterzata e dell'illuminazione e alle misure antimanomissione, il regolamento introduce sistemi obbligatori antibloccaggio (ABS) per i motocicli nuovi di alcune categorie. L'efficacia delle misure di sicurezza prescelte, che devono essere completate da un miglioramento dei tirocini e dell'istruzione per conducenti dei veicoli di categoria L e da adeguate infrastrutture stradali, è ben testata e comprovata da ricerche e studi.

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) In molti Stati membri esiste l’obbligo per i conducenti di motocicli e motociclette di utilizzare gli anabbaglianti durante il giorno. Per migliorare la sicurezza di questi conducenti occorre introdurre l’obbligo di dotare questi veicoli di accensione automatica dei fari. Visto che questo obbligo è stato esteso anche ai conducenti di veicoli a quattro ruote, vi è un evidente rischio che i conducenti dei veicoli a due ruote possano perdere il vantaggio di visibilità di cui disponevano in precedenza. Occorre quindi che la Commissione proponga, nella sua relazione sull’applicazione del presente regolamento, nuove misure e dispositivi di sicurezza luminosi aggiuntivi che consentano di recuperare il vantaggio di visibilità perduto.

 

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) Per facilitare l'installazione obbligatoria di ABS sui motocicli a basse prestazioni della sottocategoria L3e–A1, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di predisporre incentivi provvisori di natura finanziaria o fiscale destinati ai produttori o ai clienti.

 

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

17. È necessario conferire alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del TFUE, il potere di adottare atti delegati in relazione alla sicurezza funzionale e alla compatibilità ambientale, alle prove e all'accesso accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché alla designazione dei servizi tecnici e delle loro mansioni specifiche autorizzate in modo da completare o modificare taluni elementi non essenziali degli atti legislativi mediante disposizioni d'applicazione generale. Tale facoltà della Commissione non deve comprendere il potere di modificare le date di applicazione fissate nell'allegato IV o i valori limite di emissione fissati nell'allegato VI. Eventuali modifiche di tali date o valori devono essere adottati mediante la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

17. È necessario conferire alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del TFUE, il potere di adottare atti delegati in relazione alla sicurezza funzionale e alla compatibilità ambientale, alle prove e all'accesso accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, nonché alla designazione dei servizi tecnici e delle loro mansioni specifiche autorizzate in modo da completare o modificare taluni elementi non essenziali degli atti legislativi mediante disposizioni d'applicazione generale. Tale facoltà della Commissione non deve comprendere il potere di modificare le date di applicazione fissate nell'allegato IV o i valori limite di emissione fissati nell'allegato VI o le prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale di cui all'allegato VIII. Eventuali modifiche di tali date, prescrizioni generali o valori devono essere adottati mediante la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Motivazione

Poiché le prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale sono un elemento fondamentale per garantire un utilizzo sicuro dei veicoli contemplati dal presente regolamento, occorrerebbe chiarire che l'allegato VIII può essere modificato solo attraverso la procedura legislativa ordinaria.

 

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada e a viaggiare su superfici non pavimentate;

g) i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada e a viaggiare su superfici non pavimentate, ad eccezione dei veicoli ad uso speciale quali definiti all'articolo 4 e all'allegato I;

Motivazione

All'articolo 2, paragrafo 2 "i veicoli destinati principalmente all'uso fuoristrada" sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Ciò risulta controproducente per la sicurezza stradale. Molti di questi fuoristrada (ad esempio i motocicli enduro, i motocicli trial e alcuni motocicli a quattro ruote (veicoli all terrain - ATV)) possono essere – e spesso sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada. Si propone quindi la creazione di sottocategorie aggiuntive di veicoli per i motocicli enduro e trial nonché per gli ATV.

 

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 53 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

53 bis. "motociclo trial": un veicolo a motore a due ruote avente le caratteristiche descritte all'allegato I.

Motivazione

Adattamento necessario per creare le nuove sottocategorie di veicoli fuoristrada, affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 53 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

53 ter. "motociclo enduro": un veicolo a motore a due ruote avente le caratteristiche descritte all'allegato I.

Motivazione

Adattamento necessario per creare le nuove sottocategorie di veicoli fuoristrada affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 57 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

57 bis. "Veicolo all terrain": un veicolo avente le caratteristiche di cui all'allegato I, la cui denominazione è abbreviata in "ATV";

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nella categoria L sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base ai paragrafi seguenti e all'allegato I, inclusi le biciclette con pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché i minicar leggeri e pesanti.

1. Nella categoria L sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base ai paragrafi seguenti e all'allegato I, inclusi le biciclette con pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, gli ATV nonché i minicar leggeri e pesanti.

Motivazione

Anche gli ATV dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento per evitare che si abusi della differenza tra veicoli su strada e fuoristrada. Molti di questi ATV possono essere – e spesso sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada.

 

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – trattino ii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis) uso speciale:

 

-  motocicli enduro;

 

-  motocicli trial;

Motivazione

Adattamento necessario per creare le nuove sottocategorie di veicoli fuoristrada affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera g – trattino ii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis) veicoli ATV della sottocategoria L7Ce

Motivazione

Adattamento necessario per creare le nuove sottocategorie di veicoli fuoristrada, affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e in particolare all'omologazione per tipo, non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre qualora ritengano o abbiano motivo di credere che il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presenti un rischio, ne informano il costruttore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e in particolare all'omologazione per tipo, contattano le competenti autorità e non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non abbiano ricevuto conferma dalle competenti autorità che sia conforme al presente regolamento. Inoltre qualora ritengano o abbiano motivo di credere che il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente presenti un rischio, ne informano il costruttore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.

 

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente e ne impediscono la messa in circolazione fino a quando non sia stato reso conforme.

1. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, contattano le competenti autorità e non vendono o immatricolano il veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente fino a quando non abbiano ricevuto conferma dalle competenti autorità che sia conforme al presente regolamento e ne impediscono la messa in circolazione finché non sia stato reso conforme.

 

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quattro anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 83, tutti i veicoli nuovi delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae devono essere dotati della prima fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD) che controlla e segnala la continuità del circuito elettrico, i cortocircuiti, i circuiti elettici aperti e la razionalità dei sistemi di gestione del motore e del veicolo (OBD I).

1. Quattro anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 83, tutti i veicoli nuovi delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae e L7Ce devono essere dotati della prima fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD) che controlla e segnala la continuità del circuito elettrico, i cortocircuiti, i circuiti elettici aperti e la razionalità dei sistemi di gestione del motore e del veicolo (OBD I).

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, otto anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 82 tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae e L7Ae saranno inoltre dotati con la seconda fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD II), che oltre al OBD I, controlla non solo i malfunzionamenti completi ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5.

4. Successivamente alla conferma in una decisione adottata dalla Commissione conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, otto anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 82 tutti i nuovi veicoli delle sottocategorie L1Be, L3e, L5e, L6Ae, L7Ae e L7Ce saranno inoltre dotati con la seconda fase di un sistema di diagnosi di bordo (OBD II), che oltre al OBD I, controlla non solo i malfunzionamenti completi ma anche il deterioramento di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti durante il ciclo di vita del veicolo a condizione che il rapporto costi/efficacia sia dimostrato nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5.

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) In base alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento entro il 1° gennaio 2019.

(2). In base alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento entro il 1° gennaio 2017. Tale relazione tiene conto delle nuove tecnologie sviluppate per migliorare la sicurezza stradale, come i criteri di prestazione in caso di incidente e le prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale come il sistema “eCall” per le chiamate di emergenza o il sistema intelligente di adeguamento della velocità (ISA), i sistemi di allarme di velocità di curva, i rilevatori automatici della pressione degli pneumatici o nuovi sistemi di illuminazione che consentano di distinguere tali veicoli da altri utenti della strada. La Commissione propone le modifiche necessarie al regolamento in oggetto alla luce di tale relazione.

 

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Allegato I – categorie e tipi di veicolo – Sottocategoria L1Be – criterio 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) velocità massima per costruzione ≤ 25 km;

(3) velocità massima per costruzione ≤ 45 km;

Motivazione

La categoria dovrebbe essere allineata alle definizioni di cui alla patente di guida europea.

 

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Allegato I – Categoria L3e – Sottocategoria L3e – uso speciale (nuovo) – dopo sottocategoria L3e-A3

 

Emendamento

L3e – uso speciale

Motociclo trial

(8) altezza massima della sella: 700 mm;

(9) luce da terra minima: 280 mm;

(10) capacità massima del serbatoio: 4 l;

(11) rapporto di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario * rapporto di marcia * rapporto finale di trasmissione) di 7,5;

(12) massa in ordine di marcia (senza conducente) non superiore ai 100 kg e

(13) senza posto passeggero.

Motociclo enduro

(8) altezza minima della sella: 900 mm;

(9) luce da terra minima: 310 mm;

(10) rapporto di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario * rapporto di marcia * rapporto finale di trasmissione) di 6,0;

(11) massa in ordine di marcia (senza conducente) non superiore ai 140 kg e

(12) senza posto passeggero.

Motivazione

Molti motocicli enduro e trial possono essere – e spesso sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada. Si propone quindi la creazione di una sottocategoria supplementare di veicoli per i motocicli enduro e i motocicli trial. Quanto ai criteri di sottoclassificazione - come punto di partenza - si propongono alcuni criteri potenziali attualmente in sede di discussione che potrebbero essere perfezionati attraverso la procedura legislativa ordinaria.

 

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Allegato I – Categoria L7e – Sottocategoria L7Ce (nuova) – dopo sottocategoria L7Be-P

 

Emendamento

L7Ce

Veicolo all terrain (ATV)

(8) velocità massima per costruzione 60 km/h

(9) sedile concavo

(10) comando acceleratore al pollice

(11) dispositivo di attacco posteriore: Peso traino> 4X peso proprio>274 kg come prova di resistenza, da non considerare come peso consentito del rimorchio.

(12) massa in ordine di marcia <400 kg

(13) luce da terra >180 mm

(14) rapporto interasse/luce da terra <6

Motivazione

Anche se principalmente destinati all'uso fuoristrada, molti ATV possono essere – e spesso sono – utilizzati anche su strade pubbliche. Anch'essi dovrebbero quindi ottemperare alle prescrizioni minime di sicurezza funzionale per l'uso su strada. Si propone quindi la creazione di una sottocategoria supplementare di veicoli per gli ATV. Quanto ai criteri di sottoclassificazione - come punto di partenza - si propongono alcuni criteri potenziali attualmente in sede di discussione che potrebbero essere perfezionati attraverso la procedura legislativa ordinaria.

 

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Allegato II – categorie dei veicoli – rigo 2 – colonna 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

L7Ae

L7Ae e L7Ce

Motivazione

Gli ATV (categoria L7Ce) sono più o meno simili ai quad su strada (categoria L7Ae) e dovrebbero quindi rispondere allo stesso tipo di prescrizioni dell'omologazione UE. Le prescrizioni dettagliate dovrebbero essere adattate separatamente per ogni sottocategoria in un atto delegato.

 

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Allegato III – rigo 12 bis (nuovo)

 

Emendamento

L7Ce

Veicolo all terrain (ATV)

20

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A1) –Euro 3(4) – Categoria del veicolo L1Be – Somma della massa totale degli idrocarburi e degli ossidi di azoto – rigo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

1200

-

Motivazione

Il livello Euro 4 dei ciclomotori dovrebbe essere introdotto 3 anni prima (entro il 2014) in quanto tali veicoli rappresentano la sottocategoria di veicoli L più problematica in termini di emissioni.

 

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A1) –Euro 3(4) – Categoria del veicolo L1Be – Massa degli idrocarburi totali (THC) – rigo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

-

630

Motivazione

Il livello Euro 4 dei ciclomotori dovrebbe essere introdotto 3 anni prima (entro il 2014) in quanto tali veicoli rappresentano la sottocategoria di veicoli L più problematica in termini di emissioni.

 

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A1) –Euro 3(4) – Categoria del veicolo L1Be – Massa degli ossidi di azoto (NOx) – rigo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

-

170

Motivazione

Il livello Euro 4 dei ciclomotori dovrebbe essere introdotto 3 anni prima (entro il 2014) in quanto tali veicoli rappresentano la sottocategoria di veicoli L più problematica in termini di emissioni.

 

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A1) –Euro 3(4) – colonne 1 e 2 – rigo 7

 

Testo della Commissione

L5Be

Triciclo commerciale

Emendamento

L5Be

L7Ce

Triciclo commerciale

-  Veicolo all terrain (ATV)

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Allegato VI – A) Valori limiti di emissione di scarico dopo l'avvio a freddo – (A2) Euro 4(5) – colonne 1 e 2 – rigo 7

 

Testo della Commissione

L5Be

Triciclo commerciale

Emendamento

L5Be

L7Ce

Triciclo commerciale

-  Veicolo all terrain (ATV)

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Allegato VI – (C) Valori limite di emissione per evaporazione – (C2) Euro 5(6) – colonne 1 e 2 – rigo 8

 

Testo della Commissione

L5Be

Triciclo commerciale

Emendamento

L5Be

L7Ce

Triciclo commerciale

-  Veicolo all terrain (ATV)

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Allegato VI – (D) Valori limite del livello sonoro – Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) – colonne 1, 2, 3 e 5 – rigo 12 bis (nuovo)

 

Emendamento

L7Ce

Veicolo all terrain (ATV)

80

80

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Allegato VII – A) Chilometraggio della durata dei veicoli della categoria L – colonna 1 –rigo 4 – punto 5 bis (nuovo) – colonna 2 – rigo 4 – punto 5 bis (nuovo)

 

Emendamento

L7Ce

-  Veicolo all terrain (ATV)

Motivazione

Adattamento necessario per creare la nuova sottocategoria di ATV affinché siano contemplati dal presente regolamento per motivi di sicurezza.

 

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Allegato VIII – colonna 3 – rigo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) i motocicli nuovi(27) della sottocategoria L3e-A1 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema antibloccaggio oppure di un sistema di frenaggio combinato oppure entrambi i sistemi di frenaggio avanzati, a scelta del costruttore del veicolo;

soppresso

 

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Allegato VIII – colonna 3 – rigo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) i motocicli nuovi delle sottocategorie L3e-A2 e L3e-A3 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema di antibloccaggio dei freni.

b) i motocicli nuovi delle sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3 venduti, immatricolati e messi in circolazione devono essere muniti di un sistema di antibloccaggio dei freni su entrambe le ruote.

Motivazione

L'installazione obbligatoria di sistemi antibloccaggio deve essere estesa ai motocicli più veloci della sottocategoria L3e–A1 in quanto molti giovani conducenti inesperti utilizzano questa categoria di motocicli. I sistemi antibloccaggio sono più efficienti se installati su entrambe le ruote.

 

 

 

 

PROCEDURA

Titolo

Mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli - omologazione e sorveglianza

Riferimenti

COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

19.10.2010

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

TRAN

19.10.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Roberts Zīle

17.11.2010

 

 

 

Esame in commissione

15.3.2011

23.5.2011

 

 

Approvazione

24.5.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philip Bradbourn, Guido Milana, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Laurence J.A.J. Stassen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Juozas Imbrasas

 

 

 

PROCEDURA

Titolo

Mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli - omologazione e sorveglianza

Riferimenti

COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)

Presentazione della proposta al PE

1.10.2010

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

19.10.2010

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

19.10.2010

ITRE

19.10.2010

TRAN

19.10.2010

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

28.10.2010

ITRE

25.10.2010

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Wim van de Camp

13.10.2010

 

 

 

Esame in commissione

30.11.2010

25.1.2011

28.2.2011

22.3.2011

 

24.5.2011

12.7.2011

30.8.2011

 

Approvazione

5.12.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Wim van de Camp, Kerstin Westphal

Deposito

4.1.2012

 

 

[1] GU C ...
[2] 857524IT
[3] Si veda il documento COM(2010)608 : Verso un atto per un mercato unico, proposta n.39; si veda inoltre la comunicazione COM(2010)614 su una politica industriale integrata.
[4] In linea anche con la strategia tematica sull'inquinamento atmosferico ( COM(2005)446 ) e con il piano d'azione europeo sulla sicurezza stradale ( COM(2010)389 ).
[5] Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti (ETSC, European Transport Safety Council), 2007.