Documento di seduta

 

A7-0044/2012

5.3.2012

*

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

( COM(2011)0730 – C7‑0447/2011 – 2011/0330(CNS) )

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: David Casa

 

PR_CNS_art55am

 

 

Significato dei simboli utilizzati

       *     Procedura di consultazione

   ***     Procedura di approvazione

  ***I     Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)

 ***II     Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

  ***III     Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

 

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

 

 

 

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO................5

PROCEDURA...........................................................................................................................19

 

 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

( COM(2011)0730 – C7‑0447/2011 – 2011/0330(CNS) )

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio ( COM(2011)0730 ),

–   visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0447/2011),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari ( A7-0044/2012 ),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La creazione di un'Unione fiscale europea dovrebbe comprendere uno scambio d'informazioni esteso, rapido, efficiente, di facile utilizzo e il più possibile automatico tra gli Stati membri per migliorare la lotta all'evasione fiscale.

Motivazione

Qualsiasi atto legislativo dell'UE in materia di fiscalità dovrebbe essere considerato uno strumento importante per il conseguimento simultaneo di obiettivi micro e macroeconomici. Pertanto è importante inserire nel presente regolamento un chiaro riferimento al mercato interno nonché all'Unione fiscale europea.

 

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il feedback è un mezzo appropriato per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate. È quindi opportuno predisporre un quadro per consentire tale ritorno d’informazione.

(11) Il feedback è un mezzo appropriato per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate e per semplificare le procedure burocratiche. È quindi opportuno predisporre un quadro per consentire tale ritorno d’informazione.

 

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) I dati personali trattati a norma del presente regolamento non devono essere conservati più del necessario, conformemente alla legislazione dell'Unione e a quella nazionale applicabile.

 

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Per un’applicazione efficace del presente regolamento può essere necessario limitare la portata di taluni diritti e obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, e segnatamente dei diritti definiti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 21 della direttiva stessa, al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima, tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni contemplate dal presente regolamento per l’efficacia della lotta contro la frode. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare tali limitazioni nella misura in cui sono necessarie e proporzionate.

(19) Per un’applicazione efficace del presente regolamento può essere necessario limitare la portata di taluni diritti e obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, e segnatamente dei diritti definiti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 21 della direttiva stessa, al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima, tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni contemplate dal presente regolamento per l’efficacia della lotta contro la frode. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare tali limitazioni nella misura in cui sono necessarie e proporzionate. Vista la necessità di preservare gli elementi di prova nei casi di sospette irregolarità fiscali o frodi e di evitare qualsiasi interferenza con la corretta valutazione del rispetto della legislazione sulle accise, dovrebbe essere possibile, se necessario, limitare gli obblighi del responsabile del trattamento dei dati e i diritti della persona interessata concernenti la trasmissione di informazioni, l'accesso ai dati e la divulgazione delle operazioni di trattamento, nel corso dello scambio dei dati personali a norma del presente regolamento.

 

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 8, 16, 19, 20, 21 e 34 del presente regolamento, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(20) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e di descrivere le principali categorie di dati che possono essere scambiati dagli Stati membri a norma del presente regolamento, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

 

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Il trattamento dei dati personali relativi a infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza deve avvenire conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE o all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

 

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22) È necessario controllare e valutare il funzionamento del presente regolamento. Occorre pertanto prevedere la raccolta di statistiche e di altre informazioni da parte degli Stati membri nonché l’elaborazione di relazioni periodiche da parte della Commissione.

(22) È necessario controllare e valutare il funzionamento del presente regolamento. Occorre pertanto prevedere la raccolta di statistiche e di altre informazioni da parte degli Stati membri nonché l’elaborazione di relazioni periodiche da parte della Commissione. I dati raccolti dagli Stati membri e le relazioni della Commissione devono essere presentati annualmente e messi a disposizione sia del Parlamento europeo che del Consiglio.

 

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) È opportuno che la Commissione istituisca un nuovo forum sull'IVA e sulle accise, simile al forum congiunto sui prezzi di trasferimento (FCPT), in cui le imprese possano discutere le questioni legate all'IVA e le controversie tra gli Stati membri.

Motivazione

È necessario creare uno strumento giuridico efficace e trasparente per la risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere. Rispetto alle vie di ricorso abituali, un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie consente una risoluzione più rapida ed economica dei contrasti tra imprese o tra imprese e consumatori finali.

 

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata decide che un’indagine amministrativa non è necessaria, informa immediatamente l’autorità richiedente delle ragioni di tale decisione.

3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa.

 

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L’autorità interpellata può chiedere all’autorità richiedente una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni trasmesse. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità richiedente, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere sproporzionato.

5. L’autorità interpellata può chiedere all’autorità richiedente una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni trasmesse. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità richiedente, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile.

 

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora per ragioni pratiche non sia possibile utilizzare il documento di assistenza amministrativa reciproca, lo scambio di messaggi può essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi eccezionali il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.

4. Qualora per ragioni pratiche non sia possibile utilizzare il documento di assistenza amministrativa reciproca, lo scambio di messaggi può essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi eccezionali, qualora l'autorità interpellata lo consideri necessario, il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.

Motivazione

Tale requisito creerebbe un onere supplementare, se non altro per la lunga e gravosa corrispondenza che comporta, oltre a prolungare ulteriormente i tempi dello scambio di informazioni. È quindi opportuno non rendere obbligatorio tale requisito, ma consentire all'autorità interpellata di valutare l'adeguatezza del documento nella situazione specifica.

 

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L’autorità interpellata ha l’obbligo di fornire documenti originali soltanto se sono necessari ai fini perseguiti dall’autorità richiedente e sempre che ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata.

(Non concerne la versione italiana)

 

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per lo scambio delle informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise, due o più Stati membri possono convenire, sulla base di un’analisi di rischio, di procedere a controlli simultanei che presentino un interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio, sulla situazione in fatto di accise di uno o più operatori economici o di altre persone, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

1. Per garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise, due o più Stati membri possono convenire, sulla base di un’analisi di rischio e laddove opportuno, di procedere a controlli simultanei che presentino un interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio, sulla situazione in fatto di accise di uno o più operatori economici o di altre persone, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

 

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se viene raggiunto l’accordo di cui al paragrafo 1, ogni autorità competente che vi aderisce designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo simultaneo.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

I controlli simultanei non dovrebbero costituire un'opzione, bensì una procedura normale prevista dal presente regolamento.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1;

(a) le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, con l'obiettivo di creare un elenco esauriente di informazioni, che sarà aggiornato due volte all'anno al fine di adattarlo alle nuove esigenze in materia di scambio di informazioni;

 

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine essi possono avvalersi del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni.

A tal fine è auspicabile che essi si avvalgano del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni.

 

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni fornite. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere amministrativo sproporzionato.

2. L’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni fornite. Qualora l'autorità abbia trasmesso le informazioni in seguito alla scoperta di un'irregolarità insolita ma rilevante sotto il profilo economico, essa chiede tale relazione sulle misure di applicazione. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere amministrativo sproporzionato.

 

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il nome e l’indirizzo dell’operatore economico o del luogo;

(b) il nome e l’indirizzo dell’operatore economico o del luogo oppure, per i destinatari registrati di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'indirizzo di servizio approvato dalle autorità competenti dello Stato membro di registrazione;

Motivazione

È necessario precisare chiaramente che l'indirizzo iscritto nel registro SEED per un destinatario registrato è identico a quello presso il quale riceve i prodotti in regime di sospensione d’accisa.

 

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Le richieste sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata soltanto se quest’ultima giustifica la necessità della traduzione.

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Le richieste sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata soltanto se quest’ultima giustifica ragionevolmente la necessità della traduzione.

Motivazione

Gli Stati membri sarebbero tenuti a tradurre in tutte le lingue ufficiali. Si tratta di un onere amministrativo sproporzionato per le autorità competenti.

 

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Le richieste sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata soltanto se quest’ultima giustifica la necessità della traduzione.

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta anticipatamente tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Le richieste sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata soltanto se quest’ultima giustifica la necessità della traduzione.

 

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L’autorità competente di uno Stato membro può rifiutarsi di fornire informazioni se, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire analoghe informazioni.

soppresso

 

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La trasmissione di informazioni può essere negata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico. Gli Stati membri non possono rifiutarsi di fornire informazioni su un operatore economico soltanto perché tali informazioni sono detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.

(4) La trasmissione di informazioni può essere negata qualora comporti in modo dimostrabile la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico. Gli Stati membri non possono rifiutarsi di fornire informazioni su un operatore economico soltanto perché tali informazioni sono detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.

 

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro.

Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne può consentire l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro.

 

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L’archiviazione o lo scambio di informazioni da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

 

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sulle accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto della loro legislazione nazionale, per gli stessi scopi per i quali dette informazioni sono state fornite e in conformità della direttiva 95/46/CE, in particolare delle disposizioni sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi, e delle misure nazionali di attuazione della direttiva.

2. Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sulle accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate da un'autorità competente di uno Stato membro, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto della loro legislazione nazionale, per gli stessi scopi per i quali dette informazioni sono state fornite e in conformità della direttiva 95/46/CE, comprese le disposizioni sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi, e delle misure nazionali di attuazione della direttiva.

 

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione riassume periodicamente le esperienze degli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento.

1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione confronta e analizza periodicamente le esperienze degli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento.

Motivazione

La Commissione dovrebbe rivestire un ruolo chiaro e attivo nel controllo dell'applicazione del presente regolamento. Ciò dovrebbe avvenire non limitandosi a riassumere, ma attraverso un'analisi approfondita dell'esperienza maturata dagli Stati membri in un'ottica europea.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla frode nel settore delle accise entro il 31 dicembre 2012, nonché, se del caso, le modifiche al presente regolamento.

 

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione sulle accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma.

Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione sulle accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma.

 

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 37

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

Ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

Motivazione

Un periodo di cinque anni per elaborare una relazione sull'applicazione del presente regolamento pare troppo lungo, in particolare in una fase di profonde riforme a livello europeo nel campo della fiscalità e dell'Unione fiscale. Si propone pertanto un periodo più breve per permettere una più efficace analisi dell'impatto nonché, se del caso, un adeguamento della normativa.

 

 

PROCEDURA

Titolo

Cooperazione amministrativa in materia di accise

Riferimento

COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS)

Consultazione del PE

28.11.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ECON

30.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

INTA

30.11.2011

IMCO

30.11.2011

 

 

Pareri non espressi

Decisione

INTA

8.12.2011

IMCO

24.1.2012

 

 

Relatore(i)

Nomina

David Casa

29.11.2011

 

 

 

Esame in commissione

24.1.2012

28.2.2012

 

 

Approvazione

29.2.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Deposito

5.3.2012