Documento di seduta

 

A7-0140/2012

16.4.2012

***I

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

( COM(2012)0041 – C7‑0030/2012 – 2012/0019(COD) )

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Vital Moreira

(Procedura semplificata – Articolo 46, paragrafo 1, del regolamento)

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Significato dei simboli utilizzati

  *  Procedura di consultazione

  ***  Procedura di approvazione

  ***I  Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)

  ***II  Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

  ***III  Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

 

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

 

 

 

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  5

MOTIVAZIONE  6

PROCEDURA  7

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

( COM(2012)0041 – C7‑0030/2012 – 2012/0019(COD) )

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2012)0041 ),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0030/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale ( A7-0140/2012 ),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

Il 28 luglio 2011 l'organo di conciliazione ("DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio ha adottato la relazione dell'organo d'appello e la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell'organo d'appello, nel caso "Comunità europee — misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina" [1] ("relazioni").

Le relazioni hanno rilevato, tra l'altro, che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento antidumping di base")[2] è incompatibile con l'articolo 6, paragrafo 10, con l'articolo 9, paragrafo 2, e con l'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo antidumping dell'OMC e con l'articolo XVI, paragrafo 4, dell'accordo OMC. Secondo l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, i singoli produttori esportatori di paesi non retti da un'economia di mercato cui non è accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento antidumping di base sono soggetti a un'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale tranne qualora siano in grado di dimostrare di soddisfare le condizioni per il trattamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base ("la conclusione del DSB sull'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base").

Il 18 agosto 2011 l'Unione europea ha notificato al DSB la sua intenzione di applicare le raccomandazioni e le decisioni del DSB in questa controversia in modo tale da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC.

Il 19 gennaio 2012 l'Unione europea e la Cina hanno convenuto che il periodo di tempo ragionevole per l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB sarebbe stato di 14 mesi e due settimane a decorrere dalla data di adozione delle relazioni da parte del DSB. Il periodo di tempo ragionevole scadrà dunque il 12 ottobre 2012.

La commissione per il commercio internazionale ha adottato il progetto di risoluzione applicando la procedura semplificata al fine di agevolare il rispetto, da parte dell'Unione europea, del periodo di tempo ragionevole per l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB convenuto tra l'Unione europea e la Cina il 19 gennaio 2012.

PROCEDURA

Titolo

Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

Riferimenti

COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD)

Presentazione della proposta al PE

7.2.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

16.2.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Vital Moreira

29.2.2012

 

 

 

Procedura semplificata - decisione

27.3.2012

Esame in commissione

26.3.2012

 

 

 

Approvazione

27.3.2012

 

 

 

Deposito

16.4.2012

 

 

[1]  OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2011-2,  

WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011. OMC, relazione del panel,  

WT/DS397/R, 29 settembre 2010. Le relazioni si possono scaricare dal sito dell'OMC: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/casi_e/ds397_e.htm.
[2]  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.