Documento di seduta

 

A7-0150/2012

2.5.2012

***I

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

( COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD) )

Commissione per i bilanci

Relatore: Göran Färm

 

PR_COD_1amCom

 

 

Significato dei simboli utilizzati

  *  Procedura di consultazione

  ***  Procedura di approvazione

  ***I  Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)

  ***II  Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

  ***III  Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

 

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

 

 

 

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  5

MOTIVAZIONE  24

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia  29

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo  46

PROCEDURA  58

 

 

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

( COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD) )

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2011)0659 ),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 172 e 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0372/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni[2],

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo ( A7-0150/2012 ),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nel corso del prossimo decennio vi sarà bisogno di volumi di investimento mai visti prima nelle reti europee dei trasporti, dell'energia, dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di sostenere le azioni faro della strategia Europa 2020 e sviluppare infrastrutture intelligenti, al passo coi tempi e pienamente interconnesse per promuovere il completamento del mercato interno. Il fabbisogno di investimenti nella rete TEN-T è stimato a 500 miliardi di euro. Tra i progetti per le infrastrutture dell'energia di rilevanza europea, all'incirca 100 miliardi di euro in investimenti rischiano di non essere forniti a causa di ostacoli legati alla concessione di permessi, alla normativa e al finanziamento, mentre altri 100 miliardi di euro saranno finanziati dal settore stesso. Gli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo dell'Agenda digitale di garantire connessioni rapide a Internet per tutti i cittadini e le imprese europei sono compresi tra 181 e 273 miliardi di euro; il settore privato dovrebbe fornire dai 30 ai 100 miliardi di euro.

(3) Nel corso del prossimo decennio vi sarà bisogno di volumi di investimento mai visti prima nelle reti europee dei trasporti, dell'energia, dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di sostenere le azioni faro della strategia Europa 2020 e sviluppare infrastrutture intelligenti, al passo coi tempi e pienamente interconnesse per promuovere il completamento del mercato interno. Il fabbisogno di investimenti nella rete TEN-T è stimato a 500 miliardi di euro. Tra i progetti per le infrastrutture dell'energia di rilevanza europea, all'incirca 100 miliardi di euro in investimenti rischiano di non essere forniti a causa di ostacoli legati alla concessione di permessi, alla normativa e al finanziamento, mentre altri 100 miliardi di euro saranno finanziati dal settore stesso. Gli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo dell'Agenda digitale di garantire connessioni rapide a Internet per tutti i cittadini e le imprese europei sono compresi tra 181 e 273 miliardi di euro; il settore privato dovrebbe fornire dai 30 ai 100 miliardi di euro. Occorre tuttavia assicurare che le infrastrutture di trasporto finanziate dall'Unione europea tengano conto delle esigenze in materia di efficienza energetica, della riduzione del rumore alla fonte, della biodiversità e delle sfide dettate dal cambiamento climatico.

 

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Gli strumenti finanziari possono migliorare l'efficienza delle spese del bilancio e conseguire elevati effetti moltiplicatori attirando finanziamenti privati e ottenendo volumi di investimento. Il previsto effetto moltiplicatore dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti è pari a 15-20.

(5) Gli strumenti finanziari quali disciplinati dal regolamento finanziario1 possono in alcuni casi migliorare l'efficienza delle spese del bilancio e conseguire elevati effetti moltiplicatori attirando finanziamenti privati, in particolare nel contesto delle difficoltà di accesso al credito e dei vincoli che gravano attualmente sulle finanze pubbliche. La Commissione dovrebbe in particolare garantire che la fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti offra un valore aggiunto, ottenendo volumi di investimento più elevati. Il previsto effetto moltiplicatore dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti è pari a 15-20.

 

_________________

 

1 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Visti la portata del fabbisogno di investimenti e gli obiettivi definiti nella strategia Europa 2020 per il prossimo decennio, la Commissione dovrebbe, qualora l'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dimostri la propria validità, potenziare gli sforzi dell'Unione volti a mobilitare e ad attirare finanziamenti supplementari.

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti persegue un duplice obiettivo: primo, aiutare a finanziare progetti relativi a priorità politiche europee e, secondo, facilitare un maggiore coinvolgimento del settore privato nel finanziamento a lungo termine sui mercati dei capitali a favore di progetti infrastrutturali. Essa orienterà alcune spese del bilancio dell'UE verso aree che promuovono la crescita, tenendo conto della disciplina di bilancio dell'Unione e dei massimali previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale.

(7) La fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti persegue un duplice obiettivo: primo, aiutare a finanziare progetti relativi a priorità politiche europee e, secondo, facilitare un maggiore coinvolgimento del settore privato nel finanziamento a lungo termine sui mercati dei capitali a favore di progetti infrastrutturali, in particolare assicurando il supporto di credito (credit enhancement) necessario per attirare gli investitori operanti sul mercato dei capitali. Essa orienterà alcune spese del bilancio dell'UE verso aree che promuovono la crescita, in particolare le infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, tenendo conto della disciplina di bilancio dell'Unione e dei massimali previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale.

 

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'iniziativa sarà il primo strumento finanziario di cui beneficeranno progetti infrastrutturali con esigenze di finanziamento simili in numerosi settori e, in quanto tale, comporterà maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e utilizzo delle risorse. Essa si profila come uno strumento coerente a disposizione dei soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, imprese di costruzioni e operatori.

(8) L'iniziativa sarà il primo strumento finanziario di cui beneficeranno progetti infrastrutturali con esigenze di finanziamento simili in numerosi settori e, in quanto tale, comporterà maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e utilizzo delle risorse, grazie alle possibili sinergie tra il settore dei trasporti, dell'energia e delle TIC. Essa si profila come uno strumento coerente a disposizione dei soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, imprese di costruzioni e operatori.

 

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti prevede l'emissione di obbligazioni da parte delle imprese che realizzano i progetti, mentre il bilancio dell'UE e i finanziamenti di un partner finanziario verrebbero utilizzati per migliorare l'affidabilità creditizia delle obbligazioni, al fine di attrarre gli investitori del mercato dei capitali di debito, quali fondi pensione e compagnie di assicurazione.

(9) L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti prevede l'emissione di obbligazioni da parte delle imprese che realizzano i progetti, mentre il bilancio dell'UE e i finanziamenti di un partner finanziario verrebbero utilizzati per migliorare l'affidabilità creditizia delle obbligazioni, al fine di attrarre gli investitori del mercato dei capitali di debito, quali fondi pensione, compagnie di assicurazione e altre parti interessate.

 

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il sostegno dell'UE dovrebbe ridurre il rischio inerente ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tanto da rendere gli operatori dei mercati dei capitali disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell'UE.

(10) Il sostegno dell'UE fornito mediante il presente regolamento dovrebbe ridurre il rischio inerente ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tanto da rendere gli operatori dei mercati dei capitali disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell'UE.

 

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La ripresa dell'economia europea non dovrebbe essere penalizzata da una crescente congestione dei trasporti, da una mancanza di connessioni energetiche e da un rallentamento della penetrazione della banda larga dovuti alle difficoltà che i progetti infrastrutturali incontrano nell'accedere a finanziamenti privati di lungo termine o a finanziamenti pubblici.

(11) La ripresa dell'economia europea non dovrebbe essere penalizzata da un peggioramento dell'efficienza dei trasporti, da una mancanza di connessioni energetiche, da sistemi energetici obsoleti, da carenze nell'approvvigionamento energetico, da un rallentamento della penetrazione della banda larga e dall'inadeguatezza dei servizi di telecomunicazione dovuti alle difficoltà che i progetti infrastrutturali incontrano nell'accedere a finanziamenti privati di lungo termine o a finanziamenti pubblici.

 

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La rivalutazione dei programmi di investimenti infrastrutturali da parte degli Stati membri nel contesto delle loro misure di austerità fiscale e delle riforme strutturali non faciliterà la necessaria accelerazione del ritmo degli investimenti infrastrutturali. Inoltre, i prestiti bancari a lungo termine per progetti infrastrutturali sono tuttora insufficienti e costosi e necessitano di fonti alternative e competitive di finanziamento dei prestiti.

(12) La rivalutazione dei programmi di investimenti infrastrutturali da parte degli Stati membri nel contesto delle loro misure di austerità fiscale e delle riforme strutturali non faciliterà l'accelerazione del ritmo degli investimenti infrastrutturali necessari per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di anidride carbonica per conseguire una crescita sostenibile, secondo quanto previsto dall'iniziativa faro per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse della strategia Europa 2020. Inoltre, i prestiti bancari a lungo termine per progetti infrastrutturali sono tuttora insufficienti e costosi e necessitano di fonti alternative e competitive di finanziamento dei prestiti.

 

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per tali motivi, una fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dovrebbe essere avviata già durante il quadro finanziario attuale, al fine di sviluppare in termini più generali i finanziamenti del mercato dei capitali di debito nel settore delle infrastrutture, nonché di ampliare la gamma degli strumenti finanziari attualmente disponibili per i progetti nel settore dei trasporti.

(14) Per tali motivi, una fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dovrebbe essere avviata già durante il quadro finanziario attuale, al fine di stabilire se e in quale misura siffatti strumenti finanziari per la ripartizione del rischio offrano un valore aggiunto per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture.

 

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per dare attuazione alla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, è necessario modificare la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo della fase pilota è di sostenere i progetti infrastrutturali dotati di un potenziale commerciale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC, mentre dopo il 2013 l'iniziativa potrebbe essere estesa ad altri settori.

(15) Per dare attuazione alla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, è necessario modificare la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo della fase pilota è di sostenere i progetti infrastrutturali che presentano un chiaro valore aggiunto europeo e dotati di un potenziale commerciale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC, che, nonostante il loro potenziale commerciale non raccolgono finanziamenti sufficienti attraverso il mercato.

 

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Alla luce delle consolidate competenze della BEI e del suo ruolo di principale finanziatore di progetti infrastrutturali, e in considerazione della sua natura di organismo finanziario dell'Unione europea istituito dal trattato, la Commissione dovrebbe coinvolgere la BEI nell'attuazione della fase pilota. I termini e le condizioni specifici della cooperazione, compresa la ripartizione del rischio e la remunerazione della BEI, dovrebbero essere definiti in un accordo tra la Commissione e la BEI.

(16) Alla luce delle consolidate competenze della BEI e del suo ruolo di principale finanziatore di progetti infrastrutturali, e in considerazione della sua natura di organismo finanziario dell'Unione europea istituito dal trattato, la Commissione dovrebbe coinvolgere la BEI nell'attuazione della fase pilota. Occorre definire i termini e le condizioni specifici della cooperazione, compresa la ripartizione del rischio e la remunerazione della BEI, in un accordo tra la Commissione e la BEI.

 

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) È opportuno avviare la fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti a titolo di preparazione del proposto meccanismo per collegare l'Europa, contribuendo così a creare le condizioni per lo strumento finanziario di ripartizione del rischio da attuare nel contesto del suddetto meccanismo.

(17) La fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti non pregiudica la decisione sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione (QFP) dopo il 2013 e dovrebbe essere avviata entro il 31 luglio 2012 a titolo di preparazione del proposto meccanismo per collegare l'Europa, contribuendo così, qualora tale fase si concluda con successo e dopo un'analisi adeguata e una valutazione indipendente, a creare le condizioni per lo strumento finanziario di ripartizione del rischio da attuare nel contesto del suddetto meccanismo.

 

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI a fronte di una serie di progetti che essa reputerà idonei e di probabile attuazione. È necessario che tutte le domande siano essere presentate entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali, l'approvazione effettiva potrebbe avvenire in un momento successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014.

(20) È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI a fronte di una serie di progetti che essa e la Commissione reputeranno idonei, in linea con gli obiettivi strategici a lungo termine dell'Unione, e di probabile attuazione. È necessario che tutte le domande siano essere presentate entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali, l'approvazione effettiva potrebbe avvenire in un momento successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014.

 

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) È auspicabile che la Commissione proceda a una valutazione indipendente e approfondita della fase pilota dello strumento di ripartizione del rischio relativo ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti. Tale valutazione deve essere eventualmente accompagnata da proposte legislative riguardanti gli strumenti finanziari innovativi nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

 

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 20 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter) Dal momento che, nelle conclusioni del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012, il termine per il raggiungimento di un accordo sulla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 è stato fissato a giugno 2012, la Commissione deve avviare l'attuazione della fase pilota senza ulteriore indugio.

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 8 – paragrafi 5 bis e 5 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. All'articolo 8 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

 

"5 bis. Viene effettuata una valutazione completa e indipendente della fase pilota dello strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere da a) a d ter), che riguarda, tra l'altro, il suo valore aggiunto, incluso l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del progetto, l'addizionalità rispetto ad altri strumenti dell'Unione o degli Stati membri e ad altri strumenti di finanziamento del debito a lungo termine, come pure l'effetto moltiplicatore ottenuto. La valutazione contiene osservazioni generali sugli sviluppi del mercato, inclusa la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi, e una valutazione dei rischi, compresi il rischio di progetto e il rischio di partenariato. Essa valuta altresì se sia necessario un tasso di rendimento massimo per il finanziamento di progetti pubblici da parte del settore privato e fornisce un confronto dei costi con mezzi alternativi di finanziamento dei progetti in modo da includere il capitale e i prestiti bancari.

 

5 ter. Inoltre, sulla base di tale valutazione, la Commissione valuta le misure da adottare in futuro per aumentare l'efficienza delle spese dell'Unione e per aumentare i volumi degli investimenti in progetti prioritari. Nella valutazione vengono esaminate, tra l'altro, le modalità per rendere lo strumento dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti ancora più interessante per un numero più elevato di investitori a lungo termine."

 

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

In alternativa, l'Unione può fornire un contributo finanziario alla BEI a titolo di provvista e stanziamento di capitali per prestiti o garanzie che saranno concessi dalla BEI a titolo di risorse proprie nell'ambito dello strumento con ripartizione del rischio a favore dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d).".

In alternativa, durante una fase pilota nel biennio 2012 e 2013, l'Unione può fornire un contributo finanziario alla BEI a titolo di provvista e stanziamento di capitali per prestiti o garanzie che saranno concessi dalla BEI a titolo di risorse proprie nell'ambito dello strumento con ripartizione del rischio a favore dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d ter)."

 

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Al paragrafo 2 sono inserite le seguenti lettere da a) a d):

(b) Al paragrafo 2 sono inserite le seguenti lettere da a) a d ter):

 

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2, lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

"2a) Lo strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti comporta un rafforzamento del credito che soddisfa i seguenti criteri:

2a) Lo strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è uno strumento comune della Commissione e della BEI che comporta un rafforzamento del credito e che soddisfa i seguenti criteri:

(a) si configura come un prestito o una garanzia concessi dalla BEI a favore di finanziamenti di progetti nei settori delle TIC e della banda larga;

(a) si configura come un prestito o una garanzia concessi dalla BEI, con il supporto di un contributo a titolo del bilancio dell'Unione, a favore di finanziamenti di progetti di comune interesse europeo nei settori delle TIC e della banda larga, che è complementare ai finanziamenti degli Stati membri o di investitori privati e risponde a situazioni di investimento non ottimali in cui i progetti non raccolgono finanziamenti sufficienti attraverso il mercato;

(b) copre il rischio del servizio del debito di un progetto e riduce il rischio di credito degli obbligazionisti;

(b) copre il rischio del servizio del debito di un progetto e riduce il rischio di credito degli obbligazionisti;

(c) è utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto.

(c) è utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto.

 

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2, lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

2b) L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI.

2b) L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, non supera in alcun caso l'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti. Non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sempre sostenuto dalla BEI.

 

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2, lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

2c) Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabiliti in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI.

2c) Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabiliti in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio senza indugio sugli elementi fondamentali dell'accordo.

 

La valutazione del rischio da parte della BEI è effettuata conformemente agli orientamenti in materia di politica del rischio del credito della BEI e tiene debitamente conto dei criteri di selezione della BEI in campo sociale, ambientale e climatico.

 

Le principali modalità, condizioni e procedure relative allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono esposte in un allegato alla presente decisione.

 

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2, lettera d bis (nuova) e lettera 2 d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2d bis) Oltre agli obblighi di informazione di cui al punto 49 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria e fatti salvi altri requisiti normativi in materia di informazione, durante la fase pilota la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con cadenza semestrale. La relazione contiene informazioni sulla performance dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, nonché raccomandazioni per aumentarne l'efficacia.

 

2d ter) Sulla base della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 bis, della presente decisione, la Commissione propone opportune modifiche regolamentari, anche legislative, in particolare qualora la risposta che ci si attende dal mercato non sia soddisfacente, ovvero qualora si rendano disponibili risorse alternative sufficienti per il finanziamento del debito a lungo termine.

 

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 2 – punto 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

"14) "strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti": un rafforzamento del credito concesso a progetti di interesse comune. Tale strumento copre il servizio del debito di un progetto e riduce il rischio di credito degli obbligazionisti. È utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto.

"14. "strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti": uno strumento comune della Commissione e della BEI che offre un rafforzamento del credito concesso a progetti di interesse comune, presenta un valore aggiunto europeo, è complementare ai finanziamenti degli Stati membri o di investitori privati e risponde a situazioni di investimento non ottimali in cui i progetti non raccolgono finanziamenti sufficienti attraverso il mercato. Tale strumento copre il servizio del debito di un progetto e riduce il rischio di credito degli obbligazionisti. È utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto.

 

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 2 – punto 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

15) "rafforzamento del credito": utilizzo di un prestito o una garanzia della BEI per migliorare l'affidabilità creditizia del prestito concesso al progetto.".

15) "rafforzamento del credito": utilizzo di un prestito o una garanzia della BEI, con il supporto di un contributo a titolo del bilancio dell'Unione, per migliorare l'affidabilità creditizia del prestito concesso al progetto.".

 

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d – ultima frase

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato un importo fino a 200 milioni di euro per lo strumento con ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nel settore dei trasporti.".

"Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato un importo fino a 200 milioni di euro per la fase pilota dello strumento con ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nel settore dei trasporti.".

 

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

"g) un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per prestiti o garanzie che la BEI emette sulle risorse proprie a titolo dello strumento di ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento di ripartizione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI. Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di euro, di cui fino a 200 milioni di euro per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di euro per progetti nel settore dell'energia, attingendo dalle linee di bilancio, rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e delle TEN-E. Lo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti può riutilizzare eventuali entrate ottenute durante il periodo di investimento a favore di prestiti e garanzie nuovi.".

"g) durante una fase pilota negli anni 2012 e 2013, un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per prestiti o garanzie che la BEI emette sulle risorse proprie a titolo dello strumento di ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento di ripartizione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, non supera in alcun caso l'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, né supera la durata di tali prestiti. Non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sempre sostenuto dalla BEI. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sugli elementi fondamentali dell'accordo. La valutazione del rischio da parte della BEI è effettuata conformemente agli orientamenti in materia di politica del rischio del credito della BEI e tiene debitamente conto dei criteri di selezione della BEI in campo sociale, ambientale e climatico.

 

Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di euro, di cui fino a 200 milioni di euro per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di euro per progetti nel settore dell'energia, attingendo dalle linee di bilancio, rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e delle TEN-E. Oltre agli obblighi di informazione di cui al punto 49 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria e fatti salvi altri requisiti normativi in materia di informazione, durante la fase pilota la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con cadenza semestrale. La relazione contiene informazioni sulla performance dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, nonché raccomandazioni per aumentarne l'efficacia.

 

Sulla base della valutazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, del presente regolamento, la Commissione propone opportune modifiche regolamentari, anche legislative, in particolare qualora la risposta che ci si attende dal mercato non sia soddisfacente, ovvero qualora si rendano disponibili risorse alternative sufficienti per il finanziamento del debito a lungo termine.

 

Gli interessi e altre entrate derivanti dallo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, a titolo di commissioni versate dai beneficiari e percepite prima del 31 dicembre 2013, possono essere riutilizzati a favore di prestiti e garanzie nuovi. Dopo il 1° gennaio 2014, se lo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti non viene prorogato per il quadro finanziario futuro, eventuali fondi rimanenti sono reintegrati come entrate del bilancio generale dell'Unione.".

 

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 16 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) All'articolo 16 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

 

"2 bis. Viene effettuata una valutazione completa e indipendente della fase pilota dello strumento con ripartizione del rischio a favore dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), che riguarda, tra l'altro, il suo valore aggiunto, incluso l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del progetto, l'addizionalità rispetto ad altri strumenti dell'Unione o degli Stati membri e ad altri strumenti di finanziamento del debito a lungo termine, come pure l'effetto moltiplicatore ottenuto. La valutazione contiene osservazioni generali sugli sviluppi del mercato, inclusa la creazione o la correzione degli eventuali effetti distorsivi, e una valutazione dei rischi, compresi il rischio di progetto e il rischio di partenariato. Essa valuta altresì se sia necessario un tasso di rendimento massimo per il finanziamento di progetti pubblici da parte del settore privato e fornisce un confronto dei costi con mezzi alternativi di finanziamento dei progetti in modo da includere il capitale e i prestiti bancari.

2 ter. Inoltre, sulla base di tale valutazione, la Commissione valuta altresì le misure da adottare in futuro per aumentare l'efficienza delle spese dell'Unione e per aumentare i volumi degli investimenti in progetti prioritari. Nella valutazione vengono esaminate, tra l'altro, le modalità per rendere lo strumento dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti ancora più interessante per un numero più elevato di investitori a lungo termine."

 

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) All'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

Prima del 30 giugno 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un elenco dei progetti selezionati per gli aiuti finanziari previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), specificando la contribuzione, gli istituti finanziarie e gli investitori interessati. La Commissione include in questa relazione una guida delle migliori prassi e un elenco degli investitori potenzialmente interessati a strumenti finanziari innovativi.

Motivazione

È necessario disporre di informazioni precise sulla fase pilota dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, al fine di determinare le modifiche da apportare eventualmente al Meccanismo per collegare l'Europa. La Commissione dovrà informare il Parlamento in merito agli investitori interessati e al modo in cui i progetti selezionati possono essere migliorati.

 

 

 

MOTIVAZIONE

 

Introduzione: perché una fase pilota per i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti?

 

Un'infrastruttura moderna ed efficiente riveste un'importanza fondamentale per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per ridurre il tasso di disoccupazione mediante la realizzazione del mercato interno. Secondo le stime, il fabbisogno di investimenti nelle infrastrutture dei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in Europa ammonta a 1 500 miliardi di EUR per il periodo 2010-2020. Mentre il settore privato dovrebbe sostenere la parte principale di questi investimenti, per la maggior parte vantaggiosi, il ruolo del settore pubblico in Europa sarà cruciale ai fini del conseguimento dei suddetti obiettivi.

 

A tale scopo la Commissione europea ha proposto per il prossimo quadro finanziario un "Meccanismo per collegare l'Europa" (CEF), con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo delle infrastrutture nelle reti dei trasporti, dell'energia e delle TIC, ponendo un accento particolare sulle parti transfrontaliere strategiche.

 

In aggiunta agli strumenti di capitale proprio e alle sovvenzioni il CEF include un nuovo strumento finanziario, i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, volto a mobilitare un maggiore volume di finanziamenti privati. Affinché i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti possano essere pienamente operativi nel 2014, la Commissione propone una fase pilota nel 2012-2013, finalizzata soprattutto a:

- verificare l'accettazione da parte dei mercati finanziari e le loro reazioni all'iniziativa, dal momento che l'integrazione di nuovi strumenti finanziari nelle decisioni di investimento del settore privato richiede tempo;

- verificare il funzionamento e l'ottimizzazione dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nel contesto pratico al fine di adeguare al meglio l'iniziativa.

 

Con la modifica delle attuali norme PIC e TEN, la proposta amplia e ottimizza lo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti della rete transeuropea dei trasporti (LGTT). L'ottimizzazione consente l'applicazione ad altri settori oltre a quello dei trasporti, compresi i progetti nel campo energetico e delle TIC, mentre l'ampliamento permette di coprire non solo i rischi di traffico, ma anche tutti gli eventuali rischi che potrebbero causare una diminuzione delle entrate nel ciclo di vita di un progetto. La durata dello strumento è prolungata da 3-7 anni a un massimo di 30 anni. Il nuovo strumento risponde inoltre ad alcune carenze legate all'attrazione degli investimenti che lo strumento LGTT non era riuscito ad affrontare. Poiché la sua elaborazione risale a prima della crisi, lo strumento LGTT non è strutturato né adeguato per far fronte alla situazione economica attuale.

 

Il Parlamento europeo ha più volte chiesto con forza l'istituzione di questo nuovo strumento, precisamente nelle sue risoluzioni dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"[3], del 17 febbraio 2011 sulla strategia Europa 2020[4] e, più recentemente, nelle sue risoluzioni del 2 febbraio 2012 sul Consiglio europeo del 30 gennaio 2012[5] e del 15 febbraio 2012 sul contributo all'analisi annuale della crescita per il 2012[6].

 

Inoltre, nelle sue conclusioni del 1° e 2 marzo 2012, il Consiglio europeo fissa il seguente ambizioso obiettivo per la fase pilota: "Considerata la necessità di stimolare il finanziamento privato dei principali progetti infrastrutturali, sarebbe opportuno intensificare i lavori relativi alla fase pilota dell'iniziativa "Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti", al fine di raggiungere un accordo entro giugno".

 

Informazioni tecniche: come funzionano i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti?

 

I prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono strumenti di debito emessi da società del settore privato e sostenuti da un contributo dell'UE/della BEI. Ciò rende i prestiti obbligazionari più sicuri e maggiormente attraenti per gli investitori operanti sui mercati dei capitali, che solitamente non investono nelle infrastrutture, quali i fondi pensione. La riduzione del rischio assunto dagli investitori dovrebbe permettere di stimolare il flusso di finanziamenti privati verso gli investimenti infrastrutturali prioritari, solitamente bloccato a causa di una percezione del rischio incerta. Questo aspetto assume particolare rilievo in un contesto caratterizzato da finanziamenti bancari limitati a causa della crisi e nuovi requisiti normativi.

 

Il loro funzionamento può essere così sintetizzato.

 

 

 

Società di progetto

 

 

 

(Società veicolo)

Prestiti obbligazio-nari

obiettivo di rating

> A-

 

capitale proprio e

quasi-equity

debito sub. della BEI/ garanzia

Investitore presti-to obbligaz.

Emissione prestito obbligaz. e sottoscrizione

strumen-to BEI

contributo UE

fino al

20%

 

del prestito obbligazio-nario totale

Costo del progetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Attraverso l'uso di uno strumento della BEI, sostenuto da un contributo dell'UE, quale il debito subordinato o la garanzia[7], il rating di credito del debito privilegiato privato (prestiti obbligazionari) dei progetti infrastrutturali verrebbe aumentato fino all'obiettivo di rating A-, un livello sufficiente per rendere i prestiti obbligazionari maggiormente attraenti per i mercati dei capitali. La quota di debito subordinato, non superiore al 20% del prestito totale concesso al progetto[8], sarà di tipo consolidato (prestito) o non consolidato (garanzia).

 

I prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti vanno considerati uno tra i tanti strumenti finanziari e possono essere combinati con altri strumenti pubblici e privati, come le sovvenzioni pubbliche (europee e nazionali), i prestiti (bancari, tramite obbligazioni), le garanzie, il capitale proprio, ecc. Si deve tuttavia osservare che tali prestiti obbligazionari possono essere utilizzati esclusivamente per progetti che si suppone genereranno entrate sufficienti. Non sostituiranno le sovvenzioni tradizionali che, al contrario, potranno essere rivolte ai progetti che ne hanno più bisogno. I prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti vanno ad aggiungersi ai finanziamenti esistenti e non dovrebbero falsare la concorrenza nel mercato interno né sostituire gli attuali finanziamenti privati e gli altri interventi pubblici nazionali o dell'UE.

 

Incidenza finanziaria della proposta

 

Per la fase pilota la Commissione propone un contributo a titolo del bilancio dell'Unione pari a 230 milioni di EUR, finanziato mediante riassegnazioni all'interno dei programmi esistenti. Dei 500 milioni di EUR disponibili per lo strumento LGTT nel 2012-2013, un massimo di 200 milioni di EUR verranno riassegnati per sostenere i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nel settore dei trasporti. Ciò non avrà alcuna incidenza sui fondi destinati ad altre forme di sostegno dell'UE, quali le sovvenzioni. Al fine di includere gli investimenti nel settore dell'energia e delle TIC, rispettivamente 10 e 20 milioni di EUR verranno riassegnati dalle linee di bilancio per le TEN-E e per la PIC.

 

 

 

Bilancio 2012

2012

2013

2014

Totale

06 03 03 - Sostegno finanziario per progetti di interesse comune per le TEN-T (dagli stanziamenti di bilancio per lo strumento LGTT)

SI

1.275

100

100

 

200

SP

714

40

60

100

200

32 03 02 - Sostegno finanziario per progetti di interesse comune per le TEN-E

SI

21

 

10

 

10

SP

12

 

10

 

10

09 03 01 - Programma quadro per la competitività e l'innovazione – Programma di sostegno alla politica in materia di TIC

SI

133

 

20

 

20

SP

109

 

20

 

20

TOTALE degli stanziamenti per le DG MOVE, ENER e INFSO

SI

 

100

130

 

230

SP

 

40

90

100

230

 

Un importo di 230 milioni di EUR rappresenta una piccola somma rispetto alle esigenze infrastrutturali, ma l'atteso effetto moltiplicatore di 15-20 potrebbe mobilitare investimenti per una somma pari a 4,6 miliardi di EUR.

 

Il sostegno dell'Unione sarà dato da prestiti/garanzie atti a coprire qualunque riduzione delle entrate, dovute ad esempio a un impiego inferiore al previsto, a ritardi nella costruzione, ecc. Se dovesse rendersi necessaria la mobilitazione del sostegno dell'UE a seguito di un iniziale calo delle entrate, tale sostegno si trasformerà in debito subordinato, da restituire sempre dopo il debito privilegiato ma prima del capitale proprio. Ciò significa che un'eventuale perdita definitiva per il bilancio dell'UE si avrebbe solo in caso di fallimento del progetto.

 

Come esplicitamente menzionato nella proposta legislativa, il rischio per il bilancio dell'UE sarebbe estremamente limitato, senza passività potenziali e con l'imposizione di un limite massimo per il contributo dell'Unione pari a 230 milioni di EUR. Per quanto concerne le entrate provenienti dallo strumento, la proposta della Commissione prevede che i potenziali proventi vengano reinvestiti nello strumento stesso, al fine di portare al massimo il numero di progetti sostenuti. Il relatore condivide tale linea.

 

Alcuni aspetti che destano preoccupazione

 

Secondo l'autorità di bilancio è essenziale trovare il giusto equilibrio tra i poteri delegati accordati alla Commissione e alla BEI e gli obblighi di informazione e i meccanismi di responsabilità. Il relatore è del parere che le disposizioni proposte necessitino di alcune spiegazioni ma siano comunque sufficienti per la fase pilota, in quanto:

- la selezione dei progetti è già limitata da diversi criteri vincolanti che la BEI dovrà rispettare in fase di proposta dei progetti (gli obiettivi di politica economica dell'UE, i criteri presentati negli atti di base TEN e PIC, gli orientamenti politici dell'Unione, le condizioni di ammissibilità e i criteri ambientali della BEI, le politiche in materia di rischio di credito, ecc.),

- tanto per la CIP quanto per le TEN l'approvazione seguirà la stessa procedura applicata alle sovvenzioni tradizionali, vale a dire attraverso le commissioni (cfr. l'articolo 15, paragrafo 2, degli atti di base TEN e l'articolo 46 degli atti di base CIP),

- lo strumento sarà in vigore per meno di due anni ed è previsto il finanziamento solo di un numero ridotto di progetti.

 

Ulteriori discussioni in proposito vengono rimandate alla proposta sul CEF, consentendo nel frattempo alla Commissione e alla BEI di perfezionare la struttura dell'iniziativa. Inoltre, considerando il tempo necessario affinché il volume di progetti previsto raggiunga la chiusura dell'esercizio finanziario e inizi a maturare, si dovrà attendere prima di poter svolgere una valutazione adeguata dell'iniziativa.

 

In considerazione del mutevole ambiente economico e finanziario non vanno fissati troppi criteri e provvedimenti di attuazione aggiuntivi, in modo da concedere a questo nuovo mercato una maggiore flessibilità per svilupparsi. Per quanto concerne l'obbligo di informazione, tuttavia, e considerando che l'entrata in vigore del regolamento finanziario in corso di revisione non è prevista prima dell'inizio della fase pilota, il relatore ritiene che le disposizioni proposte vadano adattate per garantire un sufficiente grado di responsabilità e un adeguato monitoraggio da parte del legislatore. Egli presenta pertanto emendamenti specifici con l'obiettivo di ottenere informazioni fornite con maggiore frequenza (ogni sei mesi) e dettagliate.

 

Sebbene sia importante garantire informazioni adeguate per poter trarre conclusioni fondate prima dell'elaborazione del CEF, il relatore sottolinea che l'obiettivo principale della fase pilota è verificare l'accettazione da parte dei mercati finanziari di questa nuova iniziativa. Partendo da questo presupposto, e considerando che la fase pilota è già limitata a un periodo di 18 mesi, il relatore non ritiene necessaria una strategia di "uscita" della stessa, giacché l'accordo e l'attuazione della fase pilota non dovrebbero in alcun modo pregiudicare i futuri negoziati sul CEF.

 

Calendario e negoziati futuri

 

Il relatore condivide l'ambizione del Consiglio europeo di giungere a un accordo in prima lettura al più tardi entro giugno e propone, in tale ottica, le seguenti fasi:

 

Presentazione del progetto di relazione

29 marzo

Termine di presentazione degli EM

3 aprile

Votazione in sede di commissione BUDG

25 aprile

Periodo di negoziazione

25/04 - 24/05

Votazione in sede di commissione BUDG sull'accordo politico

31 maggio (da confermare)

Votazione in Aula

luglio

 

27.3.2012

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

( COM(2011)0659 – C7‑0372/2011 – 2011/0301(COD) )

Relatore per parere: Werner Langen

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Lo scopo dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, della quale nel biennio 2012-2013 verrà avviata la fase pilota, è quello di coinvolgere maggiormente il settore privato nel finanziamento di opere infrastrutturali nel campo dei trasporti, dell'energia e delle TIC/reti a banda larga. Finora gli Stati membri investono tra lo 0,5 e il 2% del PIL in interventi infrastrutturali[9]. In futuro si intendono associare gli investitori privati attraverso partenariati pubblico-privato. L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti andrà a integrare le fonti di finanziamento esistenti.

 

Osservazioni di ordine generale

 

Nella fase pilota 2012-2013 il finanziamento dei prestiti obbligazionari per progetti è garantito e limitato al tempo stesso dalla riassegnazione di importi iscritti nelle attuali linee di bilancio 06 03 03 TEN Trasporti (fino a 200 milioni di euro), 32 03 02 TEN Energia (fino a 10 milioni di euro per progetti TEN-E) e 09 03 01 PCI (fino a 20 milioni di euro per progetti TIC e banda larga).

 

La selezione dei diversi progetti, compresi tra 5 e 14, è affidata alla BEI, che nell'effettuarla si basa sugli orientamenti TEN e PCI. Vanno evitate le distorsioni del mercato e le pseudo‑sovvenzioni. La fase pilota persegue l'obiettivo di testare il mercato e valutare l'attuazione. Di conseguenza, per la Commissione e il Parlamento europeo saranno importanti le relazioni della BEI sulle prime esperienze acquisite in merito all'attuazione dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e alla loro accettazione da parte del mercato. In base all'accordo interistituzionale la BEI ha l'obbligo di riferire alla Commissione, che da parte sua deve trasmettere tali relazioni annuali al Consiglio e al Parlamento europeo. L'impiego di risorse finanziarie per un importo massimo di 230 milioni di euro può fungere da catalizzatore per la realizzazione di interventi infrastrutturali e produrre un effetto moltiplicatore stimato in circa 15-20 euro per ogni euro investito a titolo del bilancio UE.

Tuttavia, la BEI deve garantire che ad essere finanziati siano effettivamente solo i progetti che necessitano davvero di finanziamenti. Dovrebbero dunque essere selezionati progetti che di per sé non sono commercialmente sostenibili e che necessitano dunque di finanziamenti per poter essere realizzati. Pertanto, è criticabile che nella fase pilota saranno cofinanziati attraverso project bond esclusivamente progetti già conclusi che richiedono un rifinanziamento o progetti il cui avvio è imminente, dal momento che la programmazione finanziaria alle spalle di tali progetti si trovava in una fase notevolmente avanzata già prima dell'entrata in vigore dell'iniziativa in parola.

 

Il meccanismo di funzionamento dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti (project bond) è illustrato dallo schema seguente:

 

Capitale

 

 

UE

BEI

Meccanismo di garanzia dei project bond

Max. 20% del totale delle obbligazioni emesse

Investitore in project bond

Debito privilegiato

(project bond)

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il sostegno dell'UE dovrebbe ridurre il rischio inerente ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tanto da rendere gli operatori dei mercati dei capitali disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell'UE.

(10) Il sostegno dell'UE dovrebbe ridurre il rischio inerente ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tanto da rendere gli operatori dei mercati dei capitali disposti a investire in volumi maggiori di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno dell'UE. I prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti (Project Bond) dovrebbero essere estesi anche ai progetti innovativi e di dimostrazione.

 

Emendamento    2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La ripresa dell'economia europea non dovrebbe essere penalizzata da una crescente congestione dei trasporti, da una mancanza di connessioni energetiche e da un rallentamento della penetrazione della banda larga dovuti alle difficoltà che i progetti infrastrutturali incontrano nell'accedere a finanziamenti privati di lungo termine o a finanziamenti pubblici.

(11) La ripresa dell'economia europea non dovrebbe essere penalizzata da una crescente congestione dei trasporti, da una mancanza di connessioni energetiche, da sistemi energetici obsoleti, da carenze nell'approvvigionamento energetico, da un rallentamento della penetrazione della banda larga e dall'inadeguatezza dei servizi di telecomunicazione dovuti alle difficoltà che i progetti infrastrutturali incontrano nell'accedere a finanziamenti privati di lungo termine o a finanziamenti pubblici. L'iniziativa Prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nell'ambito dell'accordo di partenariato UE 2020 deve prevedere un chiaro quadro normativo in materia di ammissibilità soggetto a un maggiore controllo democratico, come strumento idoneo a realizzare programmi di investimento sostenibili e anticiclici, coerenti con gli obiettivi sociali, climatici e ambientali dell'UE e in grado di svolgere un'azione catalizzatrice volta ad attrarre capitali privati per il finanziamento di progetti a lungo termine.

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La rivalutazione dei programmi di investimenti infrastrutturali da parte degli Stati membri nel contesto delle loro misure di austerità fiscale e delle riforme strutturali non faciliterà la necessaria accelerazione del ritmo degli investimenti infrastrutturali. Inoltre, i prestiti bancari a lungo termine per progetti infrastrutturali sono tuttora insufficienti e costosi e necessitano di fonti alternative e competitive di finanziamento dei prestiti.

(12) La rivalutazione dei programmi di investimenti infrastrutturali da parte degli Stati membri nel contesto delle loro misure di austerità fiscale e delle riforme strutturali non faciliterà la necessaria accelerazione del ritmo degli investimenti infrastrutturali necessari per centrare gli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare la transizione verso un'economia efficiente in termini di risorse e a basse emissioni di carbonio per conseguire una crescita sostenibile, secondo quanto previsto dall'iniziativa faro Europa 2020 per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse. Inoltre, i prestiti bancari a lungo termine per progetti infrastrutturali sono tuttora insufficienti e costosi e necessitano di fonti alternative e competitive di finanziamento dei prestiti.

 

 

Emendamento    4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per tali motivi, una fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dovrebbe essere avviata già durante il quadro finanziario attuale, al fine di sviluppare in termini più generali i finanziamenti del mercato dei capitali di debito nel settore delle infrastrutture, nonché di ampliare la gamma degli strumenti finanziari attualmente disponibili per i progetti nel settore dei trasporti.

(14) Per tali motivi, una fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dovrebbe essere avviata già durante il quadro finanziario attuale, al fine di stabilire se e in quale misura siffatti strumenti finanziari per la ripartizione del rischio offrano un valore aggiunto per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture.

 

Emendamento    5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Tuttavia è necessario rammentare che i "titoli di progetto" possono soltanto integrare i modelli di finanziamento esistenti, senza sostituirli del tutto.

 

Emendamento    6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per dare attuazione alla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, è necessario modificare la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo della fase pilota è di sostenere i progetti infrastrutturali dotati di un potenziale commerciale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC, mentre dopo il 2013 l'iniziativa potrebbe essere estesa ad altri settori.

(15) Per dare attuazione alla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, è necessario modificare la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo della fase pilota è di sostenere i progetti infrastrutturali dotati di un potenziale commerciale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC.

 

Emendamento    7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Alla luce delle consolidate competenze della BEI e del suo ruolo di principale finanziatore di progetti infrastrutturali, e in considerazione della sua natura di organismo finanziario dell'Unione europea istituito dal trattato, la Commissione dovrebbe coinvolgere la BEI nell'attuazione della fase pilota. I termini e le condizioni specifici della cooperazione, compresa la ripartizione del rischio e la remunerazione della BEI, dovrebbero essere definiti in un accordo tra la Commissione e la BEI.

(16) Alla luce delle consolidate competenze della BEI e del suo ruolo di principale finanziatore di progetti infrastrutturali, e in considerazione della sua natura di organismo finanziario dell'Unione europea istituito dal trattato, la Commissione dovrebbe coinvolgere la BEI nell'attuazione della fase pilota. La BEI inoltre dovrebbe essere maggiormente interpellata per i progetti innovativi. I termini e le condizioni specifici della cooperazione, compresa la ripartizione del rischio e la remunerazione della BEI, dovrebbero essere definiti in un accordo tra la Commissione e la BEI ed essere conformi alle norme che disciplinano l'introduzione dello strumento di garanzia dei prestiti, definite nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), e nell'allegato del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia1. È opportuno che la Commissione informi senza indugi il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al testo dell'accordo.

 

____________

 

GU L 162 del 22.06.07, pag. 1.

 

Emendamento    8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) È opportuno avviare la fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti a titolo di preparazione del proposto meccanismo per collegare l'Europa, contribuendo così a creare le condizioni per lo strumento finanziario di ripartizione del rischio da attuare nel contesto del suddetto meccanismo.

(17) La fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti non pregiudica la decisione sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione (QFP) dopo il 2013 e, più in particolare, la proposta della Commissione concernente l'istituzione del meccanismo per collegare l'Europa ("Connecting Europe Facility" (CEF)). È dunque opportuno avviare la fase pilota per verificare se lo strumento finanziario di ripartizione del rischio da attuare nel contesto del meccanismo proposto possa offrire un valore aggiunto. La decisione sull'opportunità di proseguire l'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti al di là della fase pilota sarà presa solo dopo aver sottoposto quest'ultima a una valutazione indipendente. È opportuno che la Commissione contempli l'abbandono dell'iniziativa qualora la risposta che ci si attende dal mercato non sia soddisfacente, ovvero qualora si rendano disponibili risorse alternative sufficienti per il finanziamento del debito a lungo termine.

 

Emendamento    9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Le domande di contributo, la selezione e l'attuazione di tutti i progetti saranno disciplinate dal diritto dell'Unione europea, in particolare dalle disposizioni sugli aiuti di Stato, cercando di non creare né aggiungere distorsioni del mercato.

(18) Per tutti i progetti, le domande di contributo, la selezione e l'attuazione devono avvenire a parità di condizioni ed essere disciplinate dal diritto dell'Unione europea, in particolare dalle disposizioni sugli aiuti di Stato, cercando di non creare né aggiungere distorsioni del mercato.

 

Emendamento    10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI a fronte di una serie di progetti che essa reputerà idonei e di probabile attuazione. È necessario che tutte le domande siano essere presentate entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali, l'approvazione effettiva potrebbe avvenire in un momento successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014.

(20) È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI a fronte di una serie di progetti che essa reputerà idonei, in linea con gli obiettivi strategici a lungo termine dell'Unione, e di probabile attuazione. È necessario che tutte le domande siano essere presentate entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali, l'approvazione effettiva potrebbe avvenire in un momento successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014.

 

Emendamento    11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

In alternativa, l'Unione può fornire un contributo finanziario alla BEI a titolo di provvista e stanziamento di capitali per prestiti o garanzie che saranno concessi dalla BEI a titolo di risorse proprie nell'ambito dello strumento con ripartizione del rischio a favore dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d).

In alternativa, durante la fase pilota, nel biennio 2012 e 2313 l'Unione può fornire un contributo finanziario alla BEI a titolo di provvista e stanziamento di capitali per prestiti o garanzie che saranno concessi dalla BEI a titolo di risorse proprie nell'ambito dello strumento con ripartizione del rischio a favore dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui ai paragrafi da 2 bis a 2 quinquies.

 

Emendamento    12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2a

 

Testo della Commissione

Emendamento

2a. si configura come un prestito o una garanzia concessi dalla BEI a favore di finanziamenti di progetti nei settori delle TIC e della banda larga;

2 bis. si configura come un prestito o una garanzia concessi dalla BEI a favore di finanziamenti di progetti di comune interesse europeo nei settori delle TIC e della banda larga;

Motivazione

Per ragioni di sussidiarietà è opportuno che la disposizione riguardi soltanto i progetti di interesse comune.

 

Emendamento    13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2a – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) è utilizzato per promuovere investimenti che non raccolgono finanziamenti sufficienti attraverso il mercato;

 

Emendamento    14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2a – lettera c ter (nuova)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) è complementare ai finanziamenti degli Stati membri o di investitori privati;

 

Emendamento    15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2a – lettera c quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) non distorce la concorrenza nel mercato interno;

 

Emendamento    16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2a – lettera c quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c quinquies) è utilizzato unicamente per progetti che generano un valore aggiunto per l'Unione, il che significa che i progetti sono attuati a livello europeo solo se ciò è giustificato dalla portata e dagli effetti della loro realizzazione e se i loro obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione anziché a livello nazionale.

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2b

 

Testo della Commissione

Emendamento

2b. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI.

2 ter. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le regole precise sono stabilite conformemente alle norme che disciplinano l'introduzione dello strumento di garanzia dei prestiti, definite nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), e nell'allegato del regolamento (CE) n. 680/2007.

 

La Commissione informa senza indugi il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al testo dell'accordo conformemente al primo comma.

 

Emendamento    18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 - paragrafo 2c

 

Testo della Commissione

Emendamento

2c. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI.

2 quater. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI e comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione del rischio da parte della BEI è effettuata conformemente alle direttive bancarie.

 

Emendamento    19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater bis. La Commissione, in coordinamento con la BEI, presenta ogni anno al Parlamento europeo una relazione contenente una ripartizione per progetto dell'utilizzo dei fondi di cui al paragrafo 2 quinquies. La relazione contiene inoltre informazioni sulla performance dello strumento di ripartizione del rischio per i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, nonché raccomandazioni per aumentarne l'efficacia. Al termine della fase pilota si procede a una consultazione dei soggetti direttamente interessati.

 

Emendamento    20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 2 – punto 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

14) "strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti": un rafforzamento del credito concesso a progetti di interesse comune. Tale strumento copre il servizio del debito di un progetto e riduce il rischio di credito degli obbligazionisti. È utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto.

14) "strumento con ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti": un rafforzamento del credito concesso a progetti di interesse comune. Tale strumento copre il servizio del debito di un progetto e riduce il rischio di credito degli obbligazionisti. È utilizzato soltanto:

 

Emendamento    21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 2 – punto 14 – lettera a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle loro entrate;

 

Emendamento    22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 2 – punto 14 – lettera b (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) per promuovere investimenti che non raccolgono finanziamenti sufficienti attraverso il mercato;

 

Emendamento    23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 2 – punto 14 – lettera c (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) quale strumento complementare rispetto ai finanziamenti degli Stati membri o di investitori privati;

 

Emendamento    24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 2 – punto 14 – lettera d (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) in modo da non distorcere la concorrenza nel mercato interno;

 

Emendamento    25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 2 – punto 14 – lettera e (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) per progetti che generano un valore aggiunto per l'Unione, il che significa che i progetti sono attuati a livello europeo solo se ciò è giustificato dalla portata e dagli effetti della loro realizzazione e se i loro obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione anziché a livello nazionale.

 

Emendamento    26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 2 – punto 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

15) "rafforzamento del credito": utilizzo di un prestito o una garanzia della BEI per migliorare l'affidabilità creditizia del prestito concesso al progetto.

soppresso

 

Emendamento    27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 680/2007

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per prestiti o garanzie che la BEI emette sulle risorse proprie a titolo dello strumento di ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento di ripartizione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI. Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di euro, di cui fino a 200 milioni di euro per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di euro per progetti nel settore dell'energia, attingendo dalle linee di bilancio, rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e delle TEN-E. Lo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti può riutilizzare eventuali entrate ottenute durante il periodo di investimento a favore di prestiti e garanzie nuovi.

g) un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per prestiti o garanzie che la BEI emette sulle risorse proprie a titolo dello strumento di ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento di ripartizione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI e comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di euro, di cui fino a 200 milioni di euro per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di euro per progetti nel settore dell'energia, attingendo dalle linee di bilancio, rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e delle TEN-E.

 

Le regole precise sono stabilite conformemente alle norme che disciplinano l'introduzione dello strumento di garanzia dei prestiti, definite nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), e nell'allegato del regolamento (CE) n. 680/2007. La Commissione informa senza indugi il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al testo dell'accordo.

 

Lo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti può riutilizzare eventuali entrate ottenute durante il periodo di investimento a favore di prestiti e garanzie nuovi.

 

Emendamento    28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle relazioni di esecuzione presentate dalla BEI, in conformità del paragrafo 49 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

 

 

 

PROCEDURA

Titolo

Modifica della decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e del regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

Riferimenti

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Werner Langen

14.12.2011

 

 

 

Esame in commissione

28.2.2012

 

 

 

Approvazione

21.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

55

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

António Fernando Correia de Campos, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Alyn Smith, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău

 

 

16.2.2012

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per i bilanci

sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia.

( COM(2011)0659 – C7-0372/2011 - 2011/0301(COD) )

Relatore per parere: Antonio Cancian

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

l'Unione europea non risolverà mai il problema della crescita e dell'occupazione con le sole risorse del bilancio UE.

In più di un'occasione la Commissione ha giustamente sottolineato il ruolo chiave delle infrastrutture nel rilancio dell'economia europea, con specifico riguardo allo sviluppo delle RTE-T, delle RTE-E e delle infrastrutture di telecomunicazione. Parliamo di investimenti dell'ordine di 1.500 miliardi di euro, un vero e proprio Piano Marshall per l'Europa in un mercato europeo libero e competitivo.

La relazione Monti ricorda che “le grosse infrastrutture pubbliche europee, come le reti transeuropee, sono transnazionali e poco adatte ai sistemi nazionali attualmente frammentati e il loro finanziamento risente della mancanza di un mercato dei titoli liquidi per scadenze molto lunghe, mentre gli investitori a lungo termine come i fondi pensione non trovano un'offerta di titoli corrispondente alle loro esigenze di investimento”.

Il relatore saluta la fase pilota dell'Iniziativa Project Bond EU 2020. Raccomanda che essa prenda avvio il più presto possibile per soddisfare le pressanti esigenze di investimento in infrastrutture europee. Invita anche la Commissione europea a considerare l'idea di destinare all'Iniziativa un maggior volume di fondi, eventualmente utilizzando le somme non spese a titolo dell'attuale programma RTE-T.

Il relatore confida nell'impatto più che positivo dell'Iniziativa sull'economia europea, ma ritiene che esso sarà purtroppo limitato ai progetti con rendimenti a breve-medio termine.

Un passo ancora più importante potrebbe consistere nel varo di una nuova Iniziativa "Project Bond europei" per le infrastrutture, con la partecipazione diretta dell'Unione europea al capitale dei progetti infrastrutturali. L'Unione europea parteciperebbe direttamente all'equity dei progetti infrastrutturali, da sola o insieme agli Stati membri, per migliorare la sostenibilità finanziaria dei progetti caratterizzati da un ROI (Return On Investment) a lungo termine.

Le risorse disponibili nel bilancio UE non sono sufficienti per una tale impresa. L'Unione dovrà raccogliere fondi direttamente sui mercati dei capitali tramite l'emissione di project bond europei. I proventi dell'emissione sarebbero quindi utilizzati dall'Unione per acquistare partecipazioni in società di progetto o in SPV (Special Purpose Vehicles) dedite a progetti di interesse europeo. L'Unione non avrebbe più dunque il ruolo di semplice cofinanziatore, tipico delle sovvenzioni erogate a carico del bilancio UE o dei prestiti e garanzie forniti dalla Banca europea per gli investimenti, ma agirebbe in modo da inviare un potente segnale agli investitori pubblici e privati nonché ai mercati finanziari. La partecipazione dell'UE in qualità di investitore rappresenterebbe una garanzia di realizzazione del progetto, producendo un forte effetto catalizzatore e un altrettanto forte effetto leva. Sono questi gli interventi necessari per realizzare le infrastrutture di cui il nostro continente ha oggi urgente necessità.

Al tempo stesso resta cruciale il ruolo degli Stati membri. L'UE deve chiedere loro di continuare a portare avanti un certo numero di importanti riforme, come lo snellimento degli adempimenti burocratici necessari per il rilascio di permessi e tempi di autorizzazione certi; incentivi per le SPV (ad es. detassazione parziale o totale dei proventi per un certo periodo di tempo) in modo da attrarre capitale privato oppure contributi in conto interessi per tali "veicoli".

La realizzazione di nuove infrastrutture moderne e integrate è di importanza fondamentale se si vuole che l'Europa resti competitiva, protagonista sulla scena internazionale e leader nell'economia mondiale post-crisi. Le nuove infrastrutture creeranno il clima adatto per un settore privato europeo dinamico e competitivo, stimolando la crescita, creando occupazione e impegnando le generazioni future al rilancio della nostra economia, per rispondere alle sfide più pressanti cui il nostro continente si trova oggi di fronte.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nel corso del prossimo decennio vi sarà bisogno di volumi di investimento mai visti prima nelle reti europee dei trasporti, dell'energia, dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di sostenere le azioni faro della strategia Europa 2020 e sviluppare infrastrutture intelligenti, al passo coi tempi e pienamente interconnesse per promuovere il completamento del mercato interno. Il fabbisogno di investimenti nella rete TEN-T è stimato a 500 miliardi di euro. Tra i progetti per le infrastrutture dell'energia di rilevanza europea, all'incirca 100 miliardi di euro in investimenti rischiano di non essere forniti a causa di ostacoli legati alla concessione di permessi, alla normativa e al finanziamento, mentre altri 100 miliardi di euro saranno finanziati dal settore stesso. Gli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo dell'Agenda digitale di garantire connessioni rapide a Internet per tutti i cittadini e le imprese europei sono compresi tra 181 e 273 miliardi di euro; il settore privato dovrebbe fornire dai 30 ai 100 miliardi di euro.

(3) Nel corso del prossimo decennio vi sarà bisogno di volumi di investimento mai visti prima nelle reti europee dei trasporti, dell'energia, dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di sostenere le azioni faro della strategia Europa 2020 e sviluppare infrastrutture intelligenti, al passo coi tempi e pienamente interconnesse per promuovere il completamento del mercato interno. Il fabbisogno di investimenti nella rete TEN-T è stimato a 500 miliardi di euro. Tra i progetti per le infrastrutture dell'energia di rilevanza europea, all'incirca 100 miliardi di euro in investimenti rischiano di non essere forniti a causa di ostacoli legati alla concessione di permessi, alla normativa e al finanziamento, mentre altri 100 miliardi di euro saranno finanziati dal settore stesso. Gli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo dell'Agenda digitale di garantire connessioni rapide a Internet per tutti i cittadini e le imprese europei sono compresi tra 181 e 273 miliardi di euro; il settore privato dovrebbe fornire dai 30 ai 100 miliardi di euro. Occorre tuttavia assicurare che le infrastrutture di trasporto finanziate dall'Unione europea tengano conto delle esigenze in materia di efficienza energetica, della riduzione del rumore alla fonte, della biodiversità e delle sfide poste dai mutamenti climatici.

 

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) È necessario sottolineare l'importanza di adottare il Quadro finanziario pluriennale proposto, in quanto esso introduce il Meccanismo per collegare l'Europa (compresa l'iniziativa delle obbligazioni collegate a progetti) e stanzia il bilancio appropriato.

 

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti persegue un duplice obiettivo: primo, aiutare a finanziare progetti relativi a priorità politiche europee e, secondo, facilitare un maggiore coinvolgimento del settore privato nel finanziamento a lungo termine sui mercati dei capitali a favore di progetti infrastrutturali. Essa orienterà alcune spese del bilancio dell'UE verso aree che promuovono la crescita, tenendo conto della disciplina di bilancio dell'Unione e dei massimali previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale.

(7) L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti persegue un duplice obiettivo: primo, aiutare a finanziare progetti relativi a priorità politiche europee e, secondo, assicurare il supporto di credito (credit enhancement) necessario per attrarre gli investitori operanti sul mercato dei capitali nel finanziamento a lungo termine sui mercati dei capitali a favore di progetti infrastrutturali. Essa orienterà alcune spese del bilancio dell'UE verso aree che promuovono la crescita, tenendo conto della disciplina di bilancio dell'Unione e dei massimali previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale.

 

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti prevede l'emissione di obbligazioni da parte delle imprese che realizzano i progetti, mentre il bilancio dell'UE e i finanziamenti di un partner finanziario verrebbero utilizzati per migliorare l'affidabilità creditizia delle obbligazioni, al fine di attrarre gli investitori del mercato dei capitali di debito, quali fondi pensione e compagnie di assicurazione.

(9) L'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti prevede l'emissione di obbligazioni da parte delle imprese che realizzano i progetti, mentre il bilancio dell'UE e i finanziamenti di un partner finanziario verrebbero utilizzati per migliorare l'affidabilità creditizia delle obbligazioni, al fine di attrarre gli investitori del mercato dei capitali di debito, quali fondi pensione, compagnie di assicurazione e altre parti interessate.

 

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Un ulteriore passo in avanti da valutare accuratamente riferendo al Parlamento europeo e al Consiglio consiste nella emissione pubblica di Project Bond da parte dell'Unione, per il finanziamento di progetti infrastrutturali sostenibili con valore aggiunto europeo (ad es. RTE-T, RTE-E). In questo caso, sarebbe necessario che l'emissione di Project Bond fosse preceduta da una fase preliminare dalla quale emergano con chiarezza i particolari progettuali, al fine di consentire un'attenta valutazione dei rischi e dei vantaggi legati al progetto.

 

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per tali motivi, una fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dovrebbe essere avviata già durante il quadro finanziario attuale, al fine di sviluppare in termini più generali i finanziamenti del mercato dei capitali di debito nel settore delle infrastrutture, nonché di ampliare la gamma degli strumenti finanziari attualmente disponibili per i progetti nel settore dei trasporti.

(14) Per tali motivi, una fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti dovrebbe essere avviata già durante il quadro finanziario attuale, al fine di sviluppare in termini più generali i finanziamenti del mercato dei capitali di debito nel settore delle infrastrutture, nonché di ampliare la gamma degli strumenti finanziari attualmente disponibili per i progetti nel settore dei trasporti, tenendo presente che i costi del trasporto dovrebbero riflettersi nei relative tariffe senza distorsioni, come indicato nel Libro bianco del 2011 sulla politica dei trasporti.

 

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) I dettagli dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 non sono al momento del tutto chiari. Occorre dare attuazione quanto prima alla fase pilota, al fine di chiarire le questioni in sospeso sollevate da potenziali investitori e da organizzazioni esterne interessate.

 

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per dare attuazione alla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, è necessario modificare la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo della fase pilota è di sostenere i progetti infrastrutturali dotati di un potenziale commerciale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC, mentre dopo il 2013 l'iniziativa potrebbe essere estesa ad altri settori.

(15) Per dare attuazione alla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti, è necessario modificare la decisione n. 1639/2006/CE e il regolamento (CE) n. 680/2007. Lo scopo della fase pilota è di sostenere i progetti infrastrutturali che presentano un chiaro valore aggiunto europeo e un potenziale commerciale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC, mentre dopo il 2013 l'iniziativa potrebbe essere estesa ad altri settori.

 

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) È opportuno avviare la fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti a titolo di preparazione del proposto meccanismo per collegare l'Europa, contribuendo così a creare le condizioni per lo strumento finanziario di ripartizione del rischio da attuare nel contesto del suddetto meccanismo.

(17) È opportuno avviare la fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti entro il 31 luglio 2012 a titolo di preparazione del proposto meccanismo per collegare l'Europa, contribuendo così a creare le condizioni per la piena attivazione dello strumento finanziario di ripartizione del rischio nel contesto del suddetto meccanismo.

 

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20) È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI a fronte di una serie di progetti che essa reputerà idonei e di probabile attuazione. È necessario che tutte le domande siano essere presentate entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali, l'approvazione effettiva potrebbe avvenire in un momento successivo, ma comunque entro il 31 dicembre 2014.

(20) È opportuno che i fondi di bilancio siano richiesti dalla BEI a fronte di una serie di progetti che essa reputerà idonei e di probabile attuazione. È necessario che tutte le domande siano essere presentate entro il 31 dicembre 2013. A causa della complessità dei grandi progetti infrastrutturali, l'approvazione effettiva potrebbe avvenire in un momento successivo, ma comunque entro il 30 giugno 2014.

 

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Dal momento che, nelle conclusioni del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012, il termine per il raggiungimento di un accordo sulla fase pilota dell'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 è stato fissato a giugno 2012, la Commissione deve avviare l'attuazione della fase pilota senza ulteriore indugio.

 

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 – lettera b – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Al paragrafo 2 sono inserite le seguenti lettere da a) a d):

(b) Al paragrafo 2 sono inserite le seguenti lettere da a) a d bis):

 

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 1639/2006/CE

Articolo 31 – paragrafo 2d bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2d bis. Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione sull'utilizzo degli importi ex paragrafo 2d per ciascun progetto. La relazione contiene anche informazioni sulla performance dello strumento di ripartizione del rischio per i Project Bond, nonché raccomandazioni per aumentarne l'efficacia.

 

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera b – alinea

Regolamento (CE) N. 680/2007

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) È aggiunta la seguente lettera g):

(b) Sono aggiunte le seguenti lettere g) e g bis):

 

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 2 - punto 3 - lettera b

Regolamento (CE) N. 680/2007

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione sull'utilizzo degli importi ex paragrafo 1, lettera g), per ciascun progetto. La relazione contiene anche informazioni sulla performance dello strumento di ripartizione del rischio per i Project Bond, nonché raccomandazioni per aumentarne l'efficacia.

 

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) N. 680/2007

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g) un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per prestiti o garanzie che la BEI emette sulle risorse proprie a titolo dello strumento di ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento di ripartizione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI. Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di euro, di cui fino a 200 milioni di euro per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di euro per progetti nel settore dell'energia, attingendo dalle linee di bilancio, rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e delle TEN-E. Lo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti può riutilizzare eventuali entrate ottenute durante il periodo di investimento a favore di prestiti e garanzie nuovi.".

(g) un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per prestiti o garanzie che la BEI emette sulle risorse proprie a titolo dello strumento di ripartizione del rischio a favore di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle TEN-T e delle TEN-E. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento di ripartizione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è strettamente limitata all'importo del contributo dell'UE allo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le condizioni e le modalità dettagliate per l'attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI, che dovrà essere presentato al Parlamento europeo e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nel 2012 e 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di euro, di cui fino a 200 milioni di euro per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di euro per progetti nel settore dell'energia, attingendo dalle linee di bilancio, rispettivamente, delle TEN-T (LGTT) e delle TEN-E. Lo strumento di ripartizione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti può riutilizzare eventuali entrate ottenute durante il periodo di investimento a favore di prestiti e garanzie nuovi.".

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) N. 680/2007

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) All'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

Prima del 30 giugno 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un elenco dei progetti selezionati per gli aiuti finanziari previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), specificando la contribuzione, gli istituti finanziarie e gli investitori interessati. La Commissione include in questa relazione una guida delle migliori prassi e un elenco degli investitori potenzialmente interessati a strumenti finanziari innovativi.

Motivazione

È necessario disporre di informazioni precise sulla fase pilota dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, al fine di determinare le modifiche da apportare eventualmente al Meccanismo per collegare l'Europa. La Commissione dovrà informare il Parlamento in merito agli investitori interessati e al modo in cui i progetti selezionati possono essere migliorati.

 

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) N. 680/2007

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) All'articolo 19 è inserito il seguente paragrafo:

 

Prima della fine del 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei diversi strumenti finanziati previsti dal presente regolamento e della necessità di mantenerli o di unificarli.

Motivazione

In base all'esperienza acquisita nell'ambito dell'attuale quadro finanziario e all'accettazione da parte del mercato, la Commissione dovrebbe informare il Parlamento in merito alla necessità di semplificare il quadro legislativo o di mantenere l'attuale gamma di strumenti.

 

 

 

PROCEDURA

Titolo

Modifica della decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e del regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

Riferimenti

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

TRAN

17.11.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Antonio Cancian

21.11.2011

 

 

 

Esame in commissione

28.2.2012

26.3.2012

 

 

Approvazione

27.3.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

3

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Spyros Danellis, Karl-Heinz Florenz, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

 

 

 

PROCEDURA

Titolo

Modifica della decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e del regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

Riferimenti

COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)

Presentazione della proposta al PE

19.10.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

17.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

17.11.2011

TRAN

17.11.2011

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Göran Färm

25.1.2012

 

 

 

Approvazione

25.4.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný

Deposito

2.5.2012

 

 

[1] GU C 0 del 0.00.0000, pag. 0.
[2] GU C 0 del 0.00.0000, pag. 0.
[3] P7_TA(2011)0266
[4] P7_TA(2011)0068
[5] P7_TA(2012)0023
[6] P7_TA(2012)0048
[7] Vale a dire restituito dopo il debito privilegiato e prima del capitale proprio.
[8] Creazione di una società veicolo (SPV) che emetta le obbligazioni, contragga altre forme di debito, benefici della garanzia dell'UE/della BEI e riceva il capitale proprio.
[9] EIB Papers, volume 13/1 (2008).