Documento di seduta
4.6.2012
***I
RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea
( COM(2011)0855 – C7‑0468/2011 – 2011/0416(COD) )
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Giancarlo Scottà
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) |
Emendamenti a un progetto di atto |
Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.
L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
MOTIVAZIONE 10
PROCEDURA 12
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea
( COM(2011)0855 – C7‑0468/2011 – 2011/0416(COD) )
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2011)0855 ),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0468/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ( A7-0179/2012 ),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1217/2009
Articolo 1 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
Articolo 1 | Articolo 1 |
Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è modificato come segue: | Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è modificato come segue: |
(1) All'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: | 1) All'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: |
3. Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono, in particolare, come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nell'Unione. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico. | 3. Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono, in particolare, come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nell'Unione. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico su un apposito sito internet. |
Motivazione
Il considerando 6 del testo della Commissione fa riferimento a "un apposito sito internet". Il testo guadagna in chiarezza se all'articolo 1 viene menzionato esplicitamente un sito internet, anziché affermare semplicemente che le relazioni sono messe a disposizione del pubblico.
Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1217/2009
Articolo 1 – paragrafo 3
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono, in particolare, come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nell'Unione. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico. | 3. Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono, in particolare, come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nell'Unione. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico. |
| Le relazioni sono inoltre messe a disposizione del pubblico dalle amministrazioni degli Stati membri interessati. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1217/2009
Articolo 2 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
d) "circoscrizione": territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitata ai fini della scelta delle aziende contabili; | d) "circoscrizione": territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitata ai fini della scelta delle aziende contabili; l'elenco delle circoscrizioni figura all'allegato I; |
Motivazione
Al fine di conseguire una stratificazione sufficiente del campione di aziende di uno Stato membro, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio contiene un elenco di circoscrizioni per Stato membro, sulla base del quale vanno raccolti i dati. Un elenco identico è contenuto nel regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole. Occorre assicurare che, negli allegati dei due regolamenti, continui a figurare lo stesso elenco di circoscrizioni per Stato membro. Pertanto, deve essere mantenuto l'attuale allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009.
Emendamento 4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1217/2009
Articolo 3 – comma 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 bis ai fini della stesura dell'elenco delle circoscrizioni per Stato membro. | Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 bis riguardo alla modifica, su richiesta di uno Stato membro, dell'elenco delle circoscrizioni per Stato membro. |
Motivazione
Al fine di conseguire una stratificazione sufficiente del campione di aziende di uno Stato membro, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio contiene un elenco di circoscrizioni per Stato membro, sulla base del quale vanno raccolti i dati. Un elenco identico è contenuto nel regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole. Onde assicurare che negli allegati dei due regolamenti continui a figurare lo stesso elenco di circoscrizioni per Stato membro, è necessario mantenere l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009. Pertanto, non è necessario redigere alcun nuovo elenco e occorre prevedere unicamente la possibilità di aggiornare l'elenco.
Emendamento 5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1217/2009
Articolo 3 – comma 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
In attesa dell'adozione di tale elenco delle circoscrizioni da parte della Commissione, le circoscrizioni utilizzate devono essere quelle di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione. | soppresso |
Motivazione
Al fine di conseguire una stratificazione sufficiente del campione di aziende di uno Stato membro, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio contiene un elenco di circoscrizioni per Stato membro, sulla base del quale vanno raccolti i dati. Un elenco identico è contenuto nel regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole. Occorre assicurare che, negli allegati dei due regolamenti, continui a figurare lo stesso elenco di circoscrizioni per Stato membro. Pertanto deve essere mantenuto l'attuale allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 e, di conseguenza, non occorre alcun elenco transitorio delle circoscrizioni.
Emendamento 6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 1217/2009
Articolo 19 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. La delega di potere di cui all'articolo 3, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 5 bis, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [1° gennaio 2013]. | 2. La delega di potere di cui all'articolo 3, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 5 bis, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... *. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima che giunga a scadenza il periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
| _____________ |
| *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (CE) n. 1217/2009
Allegato I
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Testo della Commissione | Emendamento |
(17) L'allegato I è soppresso. | soppresso |
Motivazione
Al fine di conseguire una stratificazione sufficiente del campione di aziende di uno Stato membro, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio contiene un elenco di circoscrizioni per Stato membro, sulla base del quale vanno raccolti i dati. Un elenco identico è contenuto nel regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole. Occorre assicurare che, negli allegati dei due regolamenti, continui a figurare lo stesso elenco di circoscrizioni per Stato membro. Pertanto, deve essere mantenuto l'attuale allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009.
MOTIVAZIONE
1. l'eliminazione dell'allegato I, contenente l'elenco delle circoscrizioni territoriali per la raccolta di dati per ogni Stato membro. Questo è inteso come un esercizio di semplificazione, dal momento che lo stesso elenco esiste già nel regolamento (UE) n. 1291/2009. In futuro, la Commissione propone che l'elenco venga aggiornato tramite atti delegati.
2. Gli Stati membri non sarebbero più obbligati a inviare alle aziende contabili un elenco degli uffici contabili in base al quale scegliere un ufficio.
3. L'eliminazione del "tetto" di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento corrente, che limita la partecipazione alla RICA ad un massimo di 105 000 aziende.
4. Le relazioni annuali basate sulla RICA non sarebbero più presentate al Parlamento europeo e al Consiglio, anche se le informazioni restano pubbliche.
5. L'attuale regolamento stabilisce che il contratto tra le autorità nazionali competenti e gli uffici contabili responsabili per la compilazione delle schede aziendali "deve essere uniforme in tutti gli Stati membri" (articolo 10, paragrafo 2). La nuova proposta suggerisce di sopprimere l'articolo 10, paragrafo 2, in quanto obsoleto.
PROCEDURA
Titolo | Istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea | |||
Riferimenti | COM(2011)0855 – C7-0468/2011 – 2011/0416(COD) | |||
Presentazione della proposta al PE | 7.12.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | AGRI 13.12.2011 |
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Relatore(i) Nomina | Giancarlo Scottà 20.12.2011 |
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Esame in commissione | 27.3.2012 | 24.4.2012 |
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Approvazione | 31.5.2012 |
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Esito della votazione finale | +: –: 0: | 31 1 0 | ||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale | John Stuart Agnew, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella | |||
Supplenti presenti al momento della votazione finale | Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther de Lange, Christa Klaß, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer | |||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Bill Newton Dunn, Oreste Rossi | |||
Deposito | 4.6.2012 | |||