Documento di seduta
13.6.2012
***I
RELAZIONE
sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine
( COM(2012)0162 – C7‑0114/2012 – 2011/0229(COD) )
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Sophie Auconie
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) |
Emendamenti a un progetto di atto |
Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.
L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].
|
INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
MOTIVAZIONE 29
PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 31
PROCEDURA 45
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine
( COM(2012)0162 – C7‑0114/2012 – 2011/0229(COD) )
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio ( COM(2011)0525 ) e la proposta modificata ( COM(2012)0162 )),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0114/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ( A7-0199/2012 ),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine | Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative al sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine |
Motivazione
Se da un lato è auspicabile una soppressione del "sistema" di etichettatura facoltativa (compresi i disciplinari, le sanzioni, ecc.), dall'altro l'etichettatura facoltativa in quanto tale continua a esistere. È pertanto necessario elaborare regole generali per disciplinare questo aspetto e proteggere i consumatori (indicazioni oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori). Si tratta di regole generali che completano la legislazione orizzontale in materia di etichettatura.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(4) La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare ed è una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica. | (4) La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare. Le misure in oggetto costituiscono una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica e promuovono la fiducia dei consumatori. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, segnatamente, l'identificazione dei bovini e l'etichettatura facoltativa delle carni bovine rientrano fra gli obblighi di informazione di speciale importanza in termini di oneri che comportano per le imprese secondo la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE". | (5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, segnatamente, l'identificazione dei bovini e il sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine rientrano fra gli obblighi di informazione di speciale importanza in termini di oneri che comportano per le imprese secondo la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE". |
Motivazione
Se da un lato è auspicabile una soppressione del "sistema" di etichettatura facoltativa (compresi i disciplinari, le sanzioni, ecc.), dall'altro l'etichettatura facoltativa in quanto tale continua a esistere. È pertanto necessario elaborare regole generali per disciplinare questo aspetto e proteggere i consumatori (indicazioni oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori). Si tratta di regole generali che completano la legislazione orizzontale in materia di etichettatura.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(6) L'uso di sistemi di identificazione elettronica dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla base di dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema. | (6) L'uso di sistemi di identificazione elettronica dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla base di dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema. Ciò migliorerebbe la gestione dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per capo di bestiame grazie a migliori controlli e alla riduzione del rischio di errori di pagamento. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(7) I sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni. Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel contempo i costi per le apparecchiature. | (7) I sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni, benché sia tuttora necessario applicare le norme ISO e questi sistemi debbano essere testati per i bovini. Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, migliorando le basi di dati e rafforzando la capacità di reagire rapidamente in caso di epidemie, riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel contempo i costi per le apparecchiature. Se l'identificazione elettronica è errata, il malfunzionamento tecnico non deve comportare l'imposizione di sanzioni pecuniarie agli agricoltori. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 9
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(9) Alla luce dei progressi tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano messi a punto nei singoli Stati membri o dalle parti interessate. Un'evoluzione del genere impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all'interno dell'Unione. | (9) Alla luce dei progressi tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano messi a punto nei singoli Stati membri o dalle parti interessate. Un'evoluzione del genere impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all'interno dell'Unione. Occorre garantire che i sistemi introdotti negli Stati membri siano interoperabili e coerenti con le norme ISO. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 16
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(16) Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di tale regime opterebbero per l'identificazione elettronica i detentori che possono trarne vantaggi economici immediati. | (16) Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. Inoltre, esistono problemi di ordine pratico che continuano a ostacolare il corretto funzionamento dell'identificazione elettronica, specialmente per quanto riguarda la precisione della tecnologia. L'esperienza quanto all'attuazione dell'identificazione elettronica obbligatoria dei piccoli ruminanti dimostra che, a causa della tecnologia carente e delle difficoltà di ordine pratico, è spesso impossibile raggiungere il 100% di accuratezza. È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo che permetta solo ai detentori che possono trarne vantaggi economici rapidi di optare per l'identificazione elettronica. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 17
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(17) Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, lo ritengano appropriato. | (17) Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, compreso un eventuale impatto negativo sui piccoli produttori, e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine, lo ritengano appropriato. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 18
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(18) Gli animali che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione che si applicano agli animali nati nell'Unione. | (18) Gli animali e la carne che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione e tracciabilità che si applicano agli animali nati nell'Unione. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 19
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(19) A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le basi di dati informatizzate istituite dagli Stati membri garantiscono in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Quando lo scambio di dati tra le basi di dati informatizzate nazionali sarà operativo, occorre che l'obbligo di rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione. | (19) A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le basi di dati informatizzate istituite dagli Stati membri dovrebbero garantire in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Quando lo scambio di dati tra le basi di dati informatizzate nazionali sarà operativo, occorre che l'obbligo di rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (19 bis) Attualmente, non esiste alcuna legislazione specifica sulla clonazione. Tuttavia, alcuni sondaggi di opinione indicano che si tratta di una questione di grande interesse per i cittadini europei. È pertanto opportuno garantire che la carne bovina proveniente da animali clonati o dalla relativa progenie sia etichettata come tale. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 20
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. L'onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso. È quindi opportuno sopprimere tale sezione. | (20) Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. Vista l'evoluzione del settore delle carni bovine verificatasi dopo l'adozione di detto regolamento, è necessaria una revisione del sistema di etichettatura delle carni bovine. Poiché il sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine non è né efficace né utile, dovrebbe essere soppresso senza pregiudicare il diritto degli operatori di informare i consumatori attraverso l'etichettatura facoltativa. Di conseguenza, come per tutti gli altri tipi di carne, le informazioni che vanno aldilà dell'etichettatura obbligatoria, vale a dire, nel caso specifico, quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, e sono estremamente importanti per i consumatori e gli agricoltori, ad esempio le informazioni relative alla razza, all'alimentazione e all'allevamento, dovranno rispettare l'attuale legislazione orizzontale, compreso il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori1. Inoltre, la soppressione è compensata dalla definizione, nel presente regolamento, di norme generali che garantiscano la protezione dei consumatori. |
| _____________ |
| 1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 20
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. L'onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso. È quindi opportuno sopprimere tale sezione. | (20) Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. Tutti i disciplinari di etichettatura che vanno aldilà dell'etichettatura obbligatoria, ad esempio relativi alla razza, all'alimentazione e all'allevamento, sono estremamente importanti per i consumatori e gli agricoltori, che utilizzano questa etichettatura per commercializzare i loro prodotti. Per garantire che le informazioni siano precise e affidabili, è quindi opportuno mantenere questa sezione. |
Motivazione
La commercializzazione ottimale dei prodotti rappresenta un fattore importante per gli agricoltori. L'approvazione da parte dell'autorità competente assicura che le informazioni specifiche che figurano sulle etichette siano precise e affidabili. In assenza di tale approvazione, i consumatori non possono fidarsi dell'etichettatura del prodotto; il sistema di etichettatura facoltativa deve quindi essere mantenuto.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 22
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(22) Per garantire l'applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei bovini, le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione, i dati che devono essere scambiati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, il termine massimo per determinati obblighi di informazione, i requisiti relativi ai mezzi di identificazione, le informazioni da inserire nei passaporti e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda, il livello minimo dei controlli ufficiali, l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna, le norme per l'etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000, le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate, le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette, le disposizioni di etichettatura connesse alla semplificazione dell'indicazione dell'origine, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, le procedure di approvazione relative alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate e le sanzioni amministrative che devono essere applicate dagli Stati membri nei casi di mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. | (22) Per garantire l'applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei bovini, le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione, i dati che devono essere scambiati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, il termine massimo per determinati obblighi di informazione, i requisiti relativi ai mezzi di identificazione, le informazioni da inserire nei passaporti e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda, il livello minimo dei controlli ufficiali, l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna, le norme per l'etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000, le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, le procedure di approvazione relative alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate e le sanzioni amministrative che devono essere applicate dagli Stati membri nei casi di mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 23
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(23) Onde garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativamente alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dello scambio di dati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'applicazione dell'EID, al formato dei passaporti e del registro che ogni azienda deve tenere, alle norme riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati membri ai detentori a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, agli interventi correttivi che devono essere realizzati dagli Stati membri per garantire una corretta osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora ciò sia giustificato da ispezioni in loco, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. | (23) Onde garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativamente alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dello scambio di dati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, alla dichiarazione che il sistema di scambio di dati tra Stati membri è pienamente operativo, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'applicazione dell'EID, al formato dei passaporti e del registro che ogni azienda deve tenere, alle norme riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati membri ai detentori a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, agli interventi correttivi che devono essere realizzati dagli Stati membri per garantire una corretta osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora ciò sia giustificato da ispezioni in loco, nonché alle regole necessarie ai fini di una corretta osservanza delle disposizioni riguardanti in particolare i controlli, le sanzioni amministrative e i termini massimi differenziati previsti dal presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (23 bis) È opportuno monitorare l'attuazione del presente regolamento. Di conseguenza, entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione del presente regolamento e alla fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione dell'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione. Se detta relazione conclude che l'identificazione elettronica deve diventare obbligatoria, dovrà essere accompagnata, se del caso, da un'opportuna proposta legislativa che elimini i rischi di distorsione della concorrenza nel mercato unico. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (1 bis) All'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente: |
| "animale clonato": un animale generato attraverso un metodo di riproduzione asessuata e artificiale finalizzato all'ottenimento di una copia geneticamente identica, o quasi identica, di un determinato animale, |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (1 ter) All'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente: |
| "progenie di animali clonati": animali generati mediante riproduzione sessuata e aventi almeno un animale clonato tra gli ascendenti diretti, |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Tutti gli animali di un'azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione individuali autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis e approvati dall'autorità competente. | 1. Tutti gli animali di un'azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione individuali autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis e approvati dall'autorità competente. La Commissione garantisce che i mezzi di identificazione utilizzati nell'Unione siano interoperabili e coerenti con le norme ISO. |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente. | I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente. La presente disposizione non si applica agli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e non destinati al commercio nell'ambito dell'Unione europea. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. | Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. A titolo di deroga, nei casi in cui non è possibile che i due mezzi di identificazione individuali rechino lo stesso e unico codice di identificazione, l'autorità competente può, sotto la sua supervisione, consentire che il secondo mezzo di identificazione rechi un codice diverso, a condizione che sia assicurata la piena tracciabilità e sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, compresa l'azienda in cui è nato. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali. | Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali. La Commissione comunica a sua volta agli altri Stati membri, in una lingua agevolmente comprensibile da detti Stati membri, un riepilogo delle disposizioni nazionali applicabili in caso di trasferimento di animali in Stati membri che hanno optato per l'identificazione elettronica obbligatoria e le rende pubbliche. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
b) 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione. | b) 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione. | Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione, eccetto in casi di forza maggiore. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 bis – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Il primo comma non si applica agli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e non destinati al commercio nell'ambito dell'Unione europea. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 ter – paragrafo 2 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione. | Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. A titolo di deroga, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prolungato fino a 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione. | Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. A titolo di deroga, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prolungato fino a 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, nei casi in cui non è possibile applicare all'animale un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, l'autorità competente può, sotto la sua supervisione, consentire che il secondo mezzo di identificazione rechi un codice diverso, a condizione che sia assicurata la piena tracciabilità e sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, compresa l'azienda in cui è nato. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quinquies
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Nessun mezzo di identificazione può essere rimosso o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la rimozione o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale." | Nessun mezzo di identificazione è modificato, rimosso o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la modifica, la rimozione o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale." |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – trattino 1
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
"Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive basi di dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati. | "Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive basi di dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati. A tutela degli interessi dell'azienda, lo scambio avviene in maniera tale da garantire la protezione dei dati e prevenire qualunque tipo di abuso. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 6 – lettera c bis (nuova)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| c bis) l'ultimo detentore consegna il passaporto all'autorità competente nel luogo di esportazione nel caso in cui si tratti di animali esportati in paesi terzi. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
b) inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento." | b) inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro settantadue ore dal verificarsi dell'evento." |
Motivazione
Ventiquattro ore non sono sufficienti a consentire agli allevatori di inserire le informazioni nelle basi di dati. Tale termine dovrebbe essere esteso a tre giorni, ovvero settantadue ore, per offrire la possibilità a tutti gli allevatori, compresi quelli con conoscenze o apparecchiature informatiche insufficienti, o in caso di guasto dell'apparecchiatura, di registrare e inserire i dati entro un lasso di tempo ragionevole.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 9 bis
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in base agli articoli 10 e 10 bis e che siano organizzati adeguati corsi di formazione." | Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in base agli articoli 10 e 10 bis e che siano organizzati adeguati corsi di formazione. Le informazioni sono comunicate senza costi per il destinatario a ogni modifica delle disposizioni pertinenti e quando risulti necessario. Gli Stati membri si scambiano le migliori pratiche al fine di garantire la qualità della formazione e la condivisione delle informazioni a livello di Unione." |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 10 – comma 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
e) l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna." | e) l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini durante i diversi tipi di transumanza stagionale." |
Motivazione
Occorre equilibrare il testo includendovi tutti i tipi di transumanza, e non soltanto il pascolo estivo.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| b bis) È aggiunto il paragrafo seguente: |
| "5 bis. A decorrere dal [sei mesi dalla data di entrata in vigore] gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle rispettive etichette l'eventuale provenienza delle carni bovine da animali clonati o dalla relativa progenie." |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Titolo II – sezione 2 – titolo
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (13 bis) L'intestazione del titolo II, sezione II, è sostituita dalla seguente: "Etichettatura facoltativa" |
Motivazione
Se da un lato è auspicabile una soppressione del "sistema" di etichettatura facoltativa (compresi i disciplinari, le sanzioni, ecc.), dall'altro l'etichettatura facoltativa in quanto tale continua a esistere. È pertanto necessario elaborare regole generali per disciplinare questo aspetto e proteggere i consumatori (indicazioni oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori). Si tratta di regole generali che completano la legislazione orizzontale in materia di etichettatura.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articoli da 16 a 18
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi. | soppresso |
Motivazione
La proposta della Commissione lascerebbe una lacuna giuridica in materia di etichettatura facoltativa, che invece si sta rivelando positiva per il settore e per i consumatori in quanto fornisce informazioni utili che contribuiscono a incrementare il valore aggiunto dei prodotti.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 16
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(14) Gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi. | (14) L'articolo 16 è così modificato: |
| "Regole generali |
| Le indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano la carne bovina devono essere oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori. |
| Inoltre, l'etichettatura facoltativa delle carni bovine deve rispettare l'attuale legislazione orizzontale in materia, compreso il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori." |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 19 – lettere b e c
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
b) le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette; | soppresso |
c) le disposizioni di etichettatura connesse alla semplificazione dell'indicazione dell'origine; |
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
"La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2." | "Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 22 ter, che fissano le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma." |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 22 ter
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. | 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
2. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal* | 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 19, all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 22, paragrafo 4 bis è conferita alla Commissione per un periodo di tempo di cinque anni a decorrere dal* |
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. | 3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 22, paragrafo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. | 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." | 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 22, paragrafo 4 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
________________ | _____________ |
[*data di entrata in vigore del presente regolamento o qualsiasi altra data fissata dal legislatore]. | * GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 23 bis
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (19 bis) È inserito l'articolo seguente: |
| Articolo 23 bis |
| Relazione e sviluppi legislativi |
| Entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione del presente regolamento e alla fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione dell'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione. Se la relazione conclude che l'identificazione elettronica deve diventare obbligatoria, è accompagnata, se del caso, da un'opportuna proposta legislativa. |
MOTIVAZIONE
Oggetto della proposta di regolamento
La presente proposta di regolamento ha lo scopo di dare risposta a 3 nuova sfide rilevanti:
1. tenere in conto la tecnologia emergente di identificazione elettronica dei bovini di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000;
2. semplificare le disposizioni relative all'etichettatura delle carni bovine;
3. aggiornare le norme concernenti i poteri conferiti alla Commissione onde tenere in conto l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e le nuove disposizioni relative agli atti delegati e agli atti di esecuzione.
Si tratta insomma di assicurare la chiarezza e l'applicabilità della legislazione relativa all'identificazione e la tracciabilità dei bovini e pertanto conseguire un livello ottimale di sicurezza alimentare.
Posizione del relatore
La sicurezza alimentare rientra tra le principali problematiche sentite dai cittadini europei. La legislazione europea deve pertanto assicurare loro una protezione ottimale, tramite disposizioni aggiornate e potenziate alla luce delle nuove esigenze riscontrate. Nel 1997, dopo la crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), l'Unione europea ha adottato norme rigorose in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini. Il relatore accoglie con favore la presente proposta legislativa della Commissione dato che rafforzerà la sicurezza dei consumatori nel settore delle carni bovine. Vengono tuttavia proposti taluni chiarimenti supplementari riguardanti ognuna delle tre sezioni del testo.
1. Identificazione elettronica
L'identificazione elettronica dei bovini consente di ottenere dati più affidabili e quindi rafforza il sistema di tracciabilità e la sicurezza alimentare. Inoltre essa consente di accelerare la registrazione dei bovini, automatizzare talune operazioni e assicurare una gestione più efficace delle mandrie. Occorre pertanto favorire lo sviluppo di questa tecnologia emergente. Risulta necessario un adeguamento dell'attuale legislazione, segnatamente per riconoscere l'identificazione elettronica come mezzo ufficiale di identificazione dei bovini. Nel contempo è indispensabile provvedere all'armonizzazione delle norme tecniche al fine di evitare un'eventuale evoluzione anarchica del metodo di identificazione e l'assenza di interoperabilità tra i dispositivi nazionali.
Tuttavia, data la grande diversità della situazione degli allevamenti bovini europei, l'identificazione elettronica deve restare facoltativa per gli allevatori, a meno che lo Stato membro interessato non decida di renderla obbligatoria nel proprio territorio. Il relatore sostiene pienamente tale approccio, volto a incoraggiare gli allevatori a scegliere detta tecnologia, evitando di imporla in modo tassativo. Le grandi aziende e talune filiere di allevamento vedranno più opportunità di applicazione dell'identificazione elettronica, per cui risulta opportuno lasciare loro la facoltà di optare più rapidamente delle altre a favore del nuovo metodo. Di fatto, con il presente regolamento, estendendo il mercato dei dispositivi elettronici, il relatore si attende un calo dei prezzi e una diffusione a termine del metodo di identificazione, a seconda degli sviluppi in atto nel mondo.
Andando oltre le proposte della Commissione, il relatore chiede che le informazioni degli operatori del sistema di identificazione e registrazione degli animali siano, da un lato, " senza costi per il destinatario" al fine di tutelare i piccoli agricoltori e gli altri operatori del sistema di identificazione e, dall'altro, vengano aggiornate "quando risulti necessario" onde tenere in conto gli adattamenti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e degli atti delegati e di esecuzione che saranno adottati in virtù del presente regolamento. Inoltre, allo scopo di non ostacolare gli scambi commerciali nel mercato interno, si ritiene necessario che la Commissione informi gli Stati membri in merito ai dispositivi accettati nel territorio degli Stati membri che hanno scelto l'identificazione elettronica obbligatoria.
2. Semplificazione dell'etichettatura
Il relatore accoglie con favore l'intenzione della Commissione di semplificare l'etichettatura delle carni bovine sopprimendo le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa, in quanto esse rappresentano di fatto un onere amministrativo notevole non bilanciato da vantaggi di sufficiente rilevanza. Il relatore ritiene tuttavia che gli aspetti legati all'etichettatura delle carni bovine siano coperti della legislazione orizzontale e quindi non dovrebbero formare oggetto di un'attribuzione di competenze alla Commissione. Il legislatore deve assumere pienamente il proprio ruolo di autore della legislazione.
3. Aggiornamento delle competenze assegnate alla Commissione
Il relatore concorda con l'assegnazione alla Commissione del potere di adottare taluni atti delegati e di esecuzione. Ricorda tuttavia che la delega di poteri può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che i legislatori devono essere tenuti perfettamente al corrente della preparazione di atti basati sul regolamento (CE) n. 1760/2000. Chiede infine alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione e, se del caso, appropriate proposte concernenti l'attuazione della presente regolamentazione e gli sviluppi necessari al fine di conseguire o mantenere un livello ottimale di sicurezza alimentare.
14.5.2012
PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine
( COM(2012)0162 – C7‑0114/2012 – 2011/0229(COD) )
Relatore per parere: James Nicholson
BREVE MOTIVAZIONE
Identificazione elettronica dei bovini
Il relatore per parere accoglie con favore le proposte della Commissione di introdurre l'identificazione elettronica dei bovini (EID) su base volontaria. Visto che la tecnologia in questo settore si sta sviluppando e che il suo uso diventa sempre più diffuso, è necessario adeguare la legislazione al fine di riconoscere l'EID come un mezzo ufficiale di identificazione degli animali della specie bovina.
Questa tecnologia avrà una serie di vantaggi per chi desidera utilizzarla, soprattutto nei settori della tracciabilità e della gestione della mandria. E' importante che, essendo l'uso dell'EID per animali della specie bovina sempre più diffuso, gli standard tecnici siano armonizzati in tutta l'Unione europea al fine di massimizzare i benefici della tecnologia.
Il relatore per parere appoggia pienamente la proposta della Commissione secondo cui l'EID dovrebbe restare volontaria accordando agli Stati membri l'opzione di renderla obbligatoria sul loro territorio. Questo approccio dovrebbe garantire che gli operatori più piccoli, che non necessariamente potrebbero beneficiare del sistema, non siano costretti a introdurlo, evitando così sleali oneri finanziari e amministrativi.
Soppressione delle disposizioni in materia di etichettatura volontaria
Il relatore per parere appoggia la proposta di sopprimere le disposizioni in materia di etichettatura volontaria delle carni bovine sulla base del fatto che questo sistema crea inutili oneri burocratici per gli operatori, senza produrre vantaggi significativi per il consumatore. Tuttavia, si riconosce che la sicurezza e la tracciabilità alimentare sono questioni estremamente importanti per il grande pubblico. A questo proposito, va notato che in questi settori la legislazione orizzontale è sufficiente.
Poteri della Commissione
Il relatore per parere ribadisce che per il dettaglio delle sanzioni relative ai casi di non conformità con le regole stabilite andrebbero utilizzati atti delegati.
L'articolo 22 del regolamento (CE) n.1760/2000 si riferisce a sanzioni che possono comportare la limitazione dei movimenti degli animali. La proposta della Commissione aggiunge che le procedure e le condizioni per l'applicazione di queste sanzioni dovrebbero essere stabilite mediante atti di esecuzione. In linea con la posizione del Parlamento prevista nell'ambito dell'allineamento al Trattato di Lisbona, il relatore ritiene invece che tali sanzioni dovrebbero essere definite per mezzo di atti delegati.
EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 4
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(4) La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare ed è una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica. | (4) La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare. Le misure in oggetto costituiscono una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica e promuovono la fiducia dei consumatori. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, segnatamente, l'identificazione dei bovini e l'etichettatura facoltativa delle carni bovine rientrano fra gli obblighi di informazione di speciale importanza in termini di oneri che comportano per le imprese secondo la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE". | soppresso |
Motivazione
Il supposto risparmio in spese amministrative calcolato a livello europeo nel caso di abolizione del sistema di etichettatura facoltativa ammonterebbe a 362 000 EUR; non si tratta quindi di una spesa insostenibile.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(7) I sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni. Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel contempo i costi per le apparecchiature. | (7) Sebbene i sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza siano migliorati negli ultimi dieci anni, l'esperienza quanto all'attuazione dell'identificazione elettronica obbligatoria dei piccoli ruminanti dimostra che, a causa della tecnologia carente e delle difficoltà di ordine pratico, è spesso impossibile raggiungere il 100% di accuratezza. Eventuali errori causati dai sistemi di identificazione elettronica e malfunzionamenti tecnici di altro tipo non dovrebbero comportare l'imposizione di sanzioni agli allevatori. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 16
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(16) Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di tale regime opterebbero per l'identificazione elettronica i detentori che possono trarne vantaggi economici immediati. | (16) Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo per l'introduzione dell'EID. Un regime facoltativo permetterebbe che l'identificazione elettronica sia scelta solo da operatori che potrebbero trarne vantaggi economici immediati e significativi. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 17
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(17) Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, lo ritengano appropriato. | (17) Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, previa consultazione di tutti i soggetti interessati, compresi gli allevatori e le organizzazioni del settore, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, compreso un eventuale impatto negativo sui piccoli produttori, lo ritengano appropriato. È opportuno consentire agli Stati membri di istituire regimi speciali per i piccoli produttori. Occorre evitare eventuali distorsioni della concorrenza nel mercato interno. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 20
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. L'onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso. È quindi opportuno sopprimere tale sezione. | (20) Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. Vista l'evoluzione del settore delle carni bovine verificatasi dopo l'adozione di tale regolamento, è necessaria una revisione del sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine. È quindi opportuno sopprimere tale sezione. Fatto salvo quanto sopra, al fine di assicurare un'adeguata regolamentazione del sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine, omogenea con quella degli altri settori, occorre precisare che gli effetti di tale soppressione non dovrebbero entrare in vigore fintantoché la suddetta sezione non sia stata sostituita da un'evoluzione delle disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di norme di commercializzazione dei prodotti animali o da eventuali altre norme di effetto equivalente. |
Motivazione
La proposta della Commissione lascerebbe un vuoto legislativo in materia di etichettatura facoltativa, che si sta invece rivelando vantaggiosa per il settore e per i consumatori in quanto fornisce informazioni utili che contribuiscono ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| (20 bis) È opportuno che la Commissione garantisca che le disposizioni concernenti l'etichettatura facoltativa trovino riscontro, con i dovuti aggiornamenti e miglioramenti, nella normativa dell'UE in materia di carni bovine. |
Motivazione
La proposta della Commissione lascerebbe un vuoto legislativo in materia di etichettatura facoltativa, che si sta invece rivelando vantaggiosa per il settore e per i consumatori in quanto fornisce informazioni utili che contribuiscono ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente. | I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente. La presente disposizione non si applica agli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e non destinati al commercio nell'ambito dell'Unione europea. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. | Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. A titolo di deroga, nei casi in cui non è possibile che i due mezzi di identificazione individuali rechino lo stesso e unico codice di identificazione, l'autorità competente può, sotto la sua supervisione, consentire che il secondo mezzo di identificazione rechi un codice diverso, a condizione che sia assicurata la piena tracciabilità e sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, compresa l'azienda in cui è nato. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Le norme applicate ai sistemi di identificazione sono le norme internazionali ISO. |
Motivazione
L'obiettivo è che vi sia coerenza tra i sistemi di identificazione degli Stati membri.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
b) 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione. | b) 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione. | Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione, eccetto in casi di forza maggiore. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 bis – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Il primo comma non si applica agli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e non destinati al commercio nell'ambito dell'Unione europea. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 ter – paragrafo 2 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione. | Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. A titolo di deroga, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prolungato fino a 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione. | Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. A titolo di deroga, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prolungato fino a 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione. |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, nei casi in cui non è possibile applicare all'animale un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, l'autorità competente può, sotto la sua supervisione, consentire che il secondo mezzo di identificazione rechi un codice diverso, a condizione che sia assicurata la piena tracciabilità e sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, compresa l'azienda in cui è nato. |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
b) inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento. | b) inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro settantadue ore dal verificarsi dell'evento. |
Motivazione
Ventiquattro ore non sono un tempo sufficiente a consentire agli allevatori di inserire le informazioni nelle basi di dati. Tale termine dovrebbe essere esteso a tre giorni, ovvero settantadue ore, per offrire la possibilità a tutti gli allevatori, compresi quelli con conoscenze o apparecchiature TI insufficienti, o in caso di guasto dell'apparecchiatura, di registrare e inserire i dati entro un lasso di tempo ragionevole.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 10 – comma 1 – lettera e
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
e) l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna. | e) l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini durante i diversi tipi di transumanza stagionale. |
Motivazione
Occorre equilibrare il testo includendovi tutti i tipi di transumanza, e non soltanto il pascolo estivo.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 10 bis – comma 1 – lettera b
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
b) le procedure e le norme tecniche per l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini; | b) le procedure e le norme tecniche per l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini in conformità delle norme internazionali ISO; |
Motivazione
È opportuno garantire la coerenza tra i sistemi di identificazione utilizzati in tutti gli Stati membri.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2. | Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 22 ter, che fissano le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 22 ter
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. | 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
2. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal* | 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 4 bis, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal* |
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. | 3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 4 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. | 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. | 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 4 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
________________ | _____________ |
* [*data di entrata in vigore del presente regolamento o qualsiasi altra data fissata dal legislatore]. | * data di entrata in vigore del presente regolamento da inserire in sede di GU. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
| |
Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 1 bis |
| Disposizioni transitorie |
| L'articolo 1, punto 14, entra in vigore il 1° gennaio 2014. |
Motivazione
Scopo dell'emendamento è prevedere un lasso di tempo sufficiente per l'elaborazione e l'adozione, a livello europeo, di una normativa specifica più appropriata in materia di etichettatura facoltativa.
PROCEDURA
Titolo | Modifica del regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e soppressione delle disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine | |||
Riferimenti | COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD) | |||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | ENVI 15.9.2011 |
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula | AGRI 15.9.2011 | |||
Relatore per parere Nomina | James Nicholson 23.11.2011 | |||
Esame in commissione | 20.3.2012 |
|
|
|
Approvazione | 8.5.2012 |
|
|
|
Esito della votazione finale | +: –: 0: | 40 2 0 | ||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale | John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski | |||
Supplenti presenti al momento della votazione finale | Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Maria do Céu Patrão Neves, Petri Sarvamaa, Milan Zver | |||
PROCEDURA
Titolo | Modifica del regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e soppressione delle disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine | |||
Riferimenti | COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD) | |||
Presentazione della proposta al PE | 4.4.2012 |
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | ENVI 15.9.2011 |
|
|
|
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula | AGRI 15.9.2011 |
|
|
|
Relatore(i) Nomina | Sophie Auconie 28.9.2011 |
|
|
|
Esame in commissione | 30.1.2012 | 8.5.2012 |
|
|
Approvazione | 30.5.2012 |
|
|
|
Esito della votazione finale | +: –: 0: | 31 16 12 | ||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils | |||
Supplenti presenti al momento della votazione finale | Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni | |||
Deposito | 13.6.2012 | |||