Documento di seduta

 

A7-0261/2012

12.9.2012

***I

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (rifusione)

( COM(2011)0768 – C7-0428/2011 – 2011/0350(COD) )

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Zuzana Roithová

(Rifusione – articolo 87 del regolamento)

 

 

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Significato dei simboli utilizzati

  *  Procedura di consultazione

  ***  Procedura di approvazione

  ***I  Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)

  ***II  Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

  ***III  Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

 

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

 

 

 

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  5

MOTIVAZIONE  20

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA  24

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE  26

PROCEDURA  28

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (rifusione)

( COM(2011)0768 – C7‑0428/2011 – 2011/0350(COD) )

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2011)0768 ),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0428/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012[1],

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],

–  vista la lettera in data 27 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ( A7-0261/2012 ),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

 

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) All'atto dell'immissione di un recipiente semplice a pressione sul mercato, ogni importatore deve indicare sul recipiente in questione il proprio nome e l'indirizzo al quale può essere contattato.

(10) All'atto dell'immissione di un recipiente semplice a pressione sul mercato, ogni importatore deve indicare sul recipiente in questione il proprio nome e l'indirizzo postale o, ove disponibile, quello del sito Internet al quale può essere contattato.

 

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Tutti gli obblighi imposti agli operatori economici dalla presente direttiva dovrebbero trovare applicazione anche nel caso delle vendite a distanza.

 

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Nei casi in cui il rilascio di un'unica dichiarazione di conformità UE possa causare specifici problemi in ragione della complessità o della portata di tale dichiarazione unica, dovrebbe essere possibile sostituirla con dichiarazioni di conformità UE separate riguardanti i singoli recipienti.

 

 

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 34

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34) È necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio dei recipienti semplici a pressione già immessi sul mercato a norma della direttiva 2009/105/CE.

(34) È necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano agli operatori economici di disporre di un periodo di tempo ragionevole per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio dei recipienti semplici a pressione già immessi sul mercato a norma della direttiva 2009/105/CE. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di vendere le giacenze di recipienti semplici a pressione già presenti nella catena di distribuzione alla data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.

 

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;

b) le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;

 

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

(7) "operatore economico": un fabbricante, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore;

 

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) "norma armonizzata": una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea];

(9) "norma armonizzata": una norma ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea];

 

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un recipiente già messo a disposizione dell'utilizzatore;

(14) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un recipiente già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

 

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché i recipienti possano messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché i recipienti possano messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione o per scopi ragionevolmente prevedibili.

 

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per i recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar x l i fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III, punti 2 e 3, ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 13.

2. Per i recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar x l i fabbricanti preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 13

 

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dei recipienti, nonché delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di un recipiente.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dei recipienti, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di un recipiente.

 

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un recipiente, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori, una prova a campione sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i recipienti non conformi e i richiami dei recipienti, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un recipiente, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova a campione sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i recipienti non conformi e i richiami dei recipienti, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

 

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto presso cui il fabbricante può essere contattato.

6. I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale o, ove disponibile, quello del sito Internet al quale possono essere contattati, oppure, ove ciò non sia ragionevolmente possibile, riportano le stesse informazioni sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del recipiente. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto presso cui il fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

 

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il recipiente il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar x l sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

7. I fabbricanti garantiscono che il recipiente il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar x l sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

 

 

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli importatori indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del recipiente.

3. I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale o, ove disponibile, quello del sito Internet al quale possono essere contattati, oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del recipiente. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

 

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli importatori garantiscono che il recipiente il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar x l sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

4. Gli importatori garantiscono che il recipiente il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar x l sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

 

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri garantiscono che i recipienti legalmente immessi sul mercato prima del [data definita all'articolo 41, paragrafo 1, comma 2] possano essere messi a disposizione sul mercato dai distributori senza ulteriori requisiti di prodotto.

 

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta:

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta, nello specifico:

 

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il recipiente e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il recipiente.

Gli operatori economici presentano le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il recipiente e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il recipiente. Gli operatori economici non sono tenuti ad aggiornare tali informazioni una volta terminata la fornitura.

 

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Obblighi degli operatori economici in relazione ai prodotti in giacenza

 

Gli Stati membri garantiscono che gli obblighi degli operatori economici in relazione ai prodotti in giacenza siano applicati conformemente all'articolo 40.

 

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato II della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il recipiente viene immesso o messo a disposizione sul mercato.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato II della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il recipiente viene immesso o messo a disposizione sul mercato. Su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato l'operatore economico fornisce una copia della dichiarazione di conformità UE, in formato cartaceo o per via elettronica, garantendone altresì la traduzione nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il recipiente viene immesso o messo a disposizione.

 

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità del recipiente.

4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità del recipiente ai requisiti imposti dalla presente direttiva.

 

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità nonché del controllo degli organismi notificati, compreso il rispetto di quanto disposto dall'articolo 23.

1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica unica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità nonché del controllo degli organismi notificati, compreso il rispetto di quanto disposto dall'articolo 23.

 

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 34 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione informazioni dettagliate in merito alle attività delle rispettive autorità di vigilanza del mercato nonché agli eventuali piani in materia di vigilanza del mercato e a qualunque misura di rafforzamento di quest'ultima, ad esempio l'assegnazione di ulteriori risorse, l'aumento dell'efficienza e la creazione delle capacità necessarie per raggiungere tali obiettivi.

 

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 34 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri forniscono finanziamenti adeguati alle rispettive autorità di vigilanza del mercato al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle loro attività in tutta l'Unione.

 

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un recipiente disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di tutela di interessi pubblici di cui alla presente direttiva, effettuano una valutazione del recipiente interessato che investa tutte le prescrizioni di cui alla presente direttiva. I pertinenti operatori economici cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un recipiente disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di tutela di interessi pubblici di cui alla presente direttiva, effettuano una valutazione del recipiente interessato che investa tutte le pertinenti prescrizioni di cui alla presente direttiva. I pertinenti operatori economici cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

 

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 5 – lettera a)

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) mancato rispetto da parte del recipiente delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela di interessi pubblici di cui alla presente direttiva;

a) mancato rispetto da parte del recipiente delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela di interessi pubblici di cui alla presente direttiva; o

 

 

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Qualora, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

 

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al recipiente in questione.

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al recipiente in questione, ad esempio il suo ritiro dal mercato.

 

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 39 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate in virtù della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.

Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e adottano gli opportuni provvedimenti in caso di uso improprio della marcatura. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle disposizioni di diritto interno adottate in virtù della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Dette regole possono includere sanzioni penali per i casi di grave violazione.

 

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 39 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Le sanzioni di cui al primo comma sono efficaci, proporzionate alla gravità della violazione e dissuasive.

 

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 39 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [la data di cui all'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma] e provvedono a notificarle immediatamente ogni successiva modifica.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [la data di cui all'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma] e provvedono a notificarle immediatamente ogni successiva modifica. La Commissione rende tali disposizioni pubblicamente accessibili tramite Internet.

 

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione rende tali testi pubblicamente accessibili tramite Internet.

 

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 2 – punto 2.3.1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.3.1. Per ogni singolo recipiente fabbricato, il fabbricante effettua o fa effettuare a suo nome una o più prove su uno o più aspetti specifici del recipiente stesso per verificarne la conformità al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle relative prescrizioni della presente direttiva. Le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

2.3.1. Per ogni singolo recipiente fabbricato, il fabbricante effettua o fa effettuare a suo nome una o più prove su uno o più aspetti specifici del recipiente stesso per verificarne la conformità al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle relative prescrizioni della presente direttiva. Le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo accreditato interno o di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

 

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 2 – punto 2.3.2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.3.2. L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atti a verificare la conformità dei recipienti alle prescrizioni della presente direttiva, procedendo all'esame e alle prove sui recipienti in conformità ai punti che seguono.

(Non concerne la versione italiana)

 

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 2 – punto 2.3.2 – lettera h)

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) Il fabbricante è in grado di presentare, su richiesta, i certificati di conformità dell'organismo notificato di cui alla lettera f).

(Non concerne la versione italiana)

 

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 3 – punto 3.3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli sui recipienti a opportuni intervalli, stabiliti dall'organismo stesso, al fine di verificare la qualità dei controlli interni sui recipienti, tenendo conto tra l'altro della complessità tecnologica dei recipienti e della quantità prodotta. Si deve esaminare un campione adeguato dei recipienti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e vanno effettuate le prove appropriate, come stabilito dalle parti pertinenti delle norme armonizzate oppure prove equivalenti, per controllare la conformità del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

Un organismo accreditato interno o un organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli sui recipienti a opportuni intervalli, stabiliti dall'organismo stesso, al fine di verificare la qualità dei controlli interni sui recipienti, tenendo conto tra l'altro della complessità tecnologica dei recipienti e della quantità prodotta. Si deve esaminare un campione adeguato dei recipienti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e vanno effettuate le prove appropriate, come stabilito dalle parti pertinenti delle norme armonizzate oppure prove equivalenti, per controllare la conformità del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

 

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Allegato II – parte 3 – punto 3.4.2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascun recipiente immesso sul mercato. Tuttavia questa prescrizione può essere intesa come riferita a un lotto o a una partita anziché a singoli recipienti nei casi in cui un gran numero di recipienti è fornito a un unico utilizzatore.

soppresso

 

 

 

MOTIVAZIONE

 

 

Contesto

 

La presente relazione apporta una serie di modifiche a una proposta della Commissione che opera una rifusione della direttiva 2009/105/CE concernente l'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione. È stata presentata nel novembre del 2011 nell'ambito dell'attuazione del nuovo quadro normativo (NQN) adottato nel 2008 come "pacchetto merci" riguardante gli strumenti complementari, la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, e il regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93. La presente proposta fa parte di un pacchetto che adegua al nuovo quadro normativo nove direttive sui prodotti.

 

L'attuale direttiva 2009/105/CE stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza cui i recipienti semplici a pressione devono conformarsi ai fini della loro messa a disposizione sul mercato dell'UE.

 

Il nuovo quadro normativo è stato adottato per colmare le lacune dell'attuale normativa di armonizzazione dell'Unione al fine di completare il mercato unico, in un'ottica di concorrenza leale e sicurezza dei prodotti. Per gli operatori economici e le autorità, la non coerenza nell'attuazione e nell'applicazione dell'attuale normativa di armonizzazione dell'Unione da parte degli Stati membri e la maggiore complessità della regolamentazione accrescono sempre di più le difficoltà in termini di interpretazione e applicazione corrette della normativa in questione, con una conseguente disparità nelle condizioni di mercato e una commercializzazione di prodotti non sicuri. Il "pacchetto merci" offre un quadro generale volto a razionalizzare la normativa sui prodotti al fine di renderla più uniforme e comprensibile, sia per gli operatori economici sia per le autorità di vigilanza del mercato. Le disposizioni della decisione sul nuovo quadro normativo non sono tuttavia direttamente applicabili. Occorre integrare nella normativa vigente relativa ai prodotti le disposizioni della decisione NQN, in modo che tutti i settori economici cui si applica la normativa di armonizzazione dell'Unione traggano beneficio dai miglioramenti derivanti dal nuovo quadro normativo.

 

A seguito dell'adozione del quadro giuridico del nuovo quadro normativo nel 2008, la Commissione ha avviato un processo di valutazione della normativa europea armonizzata sui prodotti al fine di identificare gli strumenti da rivedere per l'attuazione del nuovo quadro normativo.

 

Tale processo di valutazione ha identificato una serie di direttive da rivedere entro i successivi 3-5 anni in riferimento a clausole specifiche o per motivi specifici di settore (per chiarire il campo di applicazione, per aggiornare i requisiti di sicurezza, ecc.). Sarà pertanto necessario rivedere la maggior parte dell'attuale normativa europea sui prodotti e le singole revisioni in questione sono indicate nel programma di lavoro della Commissione.

 

Le nove proposte contenute nel pacchetto presentato nel novembre del 2011, compresa la direttiva 2009/105/CE, non fanno parte del succitato gruppo di direttive sui prodotti, ma sono state identificate come idonee a un adeguamento al nuovo quadro normativo in ragione della loro struttura comune. I settori contemplati nelle direttive sono tutti settori industriali molto importanti, soggetti a un'intensa concorrenza internazionale e, secondo le valutazioni effettuate, trarranno vantaggi dalla semplificazione e dalla creazione di un livello operativo omogeneo per le aziende europee oggetto del nuovo quadro normativo.

 

Le modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva riguardano: le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, la presunzione di conformità garantita dall'armonizzazione delle norme, la dichiarazione di conformità, la marcatura CE, gli organismi notificati, la procedura della clausola di salvaguardia e le procedure di valutazione della conformità.

Lo scopo della presente proposta è stato limitato a un puro adeguamento alle disposizioni orizzontali contenute nella decisione n. 768/2008/CE e con la nuova terminologia del trattato di Lisbona, incluse le nuove norme sulla comitatologia.

 

Procedura

 

L'adeguamento alla decisione NQN comporta una serie di modifiche sostanziali delle disposizioni della presente direttiva. La tecnica della rifusione è stata scelta conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001.

 

Ai sensi dell'articolo 87 del regolamento del Parlamento europeo, la commissione competente per le questioni giuridiche, esaminata la proposta sulla base delle relazioni del gruppo consultivo (servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione), ritiene che la proposta in questione non contenga modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali dal gruppo consultivo.

 

Posizione del relatore

 

Il relatore ritiene che l'adeguamento delle nove direttive sui prodotti al nuovo quadro normativo sia un passo importante verso il completamento del mercato unico dell'UE.

 

Il nuovo quadro normativo introduce un contesto normativo semplificato per i prodotti e consente un'attuazione più coerente delle norme tecniche che aiuterà a migliorare il funzionamento del mercato unico garantendo una parità di trattamento dei prodotti non conformi e degli operatori economici nonché un'eguale valutazione degli organismi notificati in tutto il mercato dell'UE.

 

Il relatore ritiene che un adeguamento delle nove direttive sui prodotti al nuovo quadro normativo aumenterà la fiducia sia dei produttori sia dei consumatori, grazie al chiarimento degli obblighi a carico degli operatori economici, e fornirà alle autorità degli Stati membri strumenti più efficaci per svolgere i controlli di vigilanza del mercato, con una conseguente riduzione della presenza di prodotti non conformi e non sicuri sul mercato.

 

Il relatore apprezza molto che le proposte della Commissione contenute nel pacchetto di adeguamento siano basate su un'ampia consultazione delle parti interessate tra cui diverse centinaia di piccole e medie imprese, e che tenga conto delle loro esperienze con il pacchetto merci.

 

Il relatore sostiene l'obiettivo generale della Commissione di un puro adeguamento delle nove direttive sui prodotti alle misure orizzontali contenute nella decisione n. 768/2008/CE, ma intende comunque suggerire alcune modifiche alla direttiva 2009/105/CE sui recipienti semplici a pressione per fornire ulteriori chiarimenti e adeguamenti strutturali settoriali, con gli obiettivi di seguito illustrati.

 

1.  Ulteriore adeguamento della direttiva al nuovo quadro normativo e garanzia della certezza del diritto

 

Il relatore ritiene importante apportare diverse modifiche alla direttiva proposta con l'obiettivo di pervenire a un maggior livello di congruenza con i termini utilizzati dalla decisione n. 768/2008/CE e di eliminare possibili incongruenze nel testo che potrebbero altrimenti generare incertezza giuridica.

 

È anche importante chiarire la situazione giuridica dei prodotti legalmente immessi sul mercato in conformità con la direttiva attuale, prima dell'applicazione della nuova direttiva, ma ancora in giacenza. Va sottolineata la natura non retroattiva della normativa UE e va anche chiarito che i prodotti in questione possono comunque essere immessi sul mercato anche dopo la data di entrata in vigore della nuova direttiva.

 

Il relatore ritiene inoltre che la Commissione debba avere l'obbligo di pubblicare su Internet le disposizioni nazionali relative alla direttiva recepita e le eventuali sanzioni (principio di trasparenza).

 

2.  Miglioramento della tutela dei consumatori

 

Il nuovo quadro normativo contribuisce a migliorare la fiducia dei consumatori nel mercato unico. Diverse modifiche sono pertanto collegate all'obiettivo del relatore di trarre pieno vantaggio dalle disposizioni del nuovo quadro normativo correlate alla protezione dei consumatori. A tale riguardo, alcuni emendamenti consentirebbero alla nuova direttiva di includere una più vasta gamma di situazioni nell'ambito di applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza introducendo la necessità di tenere conto, in fase di progettazione del prodotto, anche dell'uso ragionevolmente previsto (cfr. articolo 16 sulle prescrizioni generali del regolamento (CE) n. 765/2008). Inoltre, la protezione dei consumatori sarebbe migliorata prescrivendo che le istruzioni, le informazioni sulla sicurezza e l'etichettatura siano chiare, comprensibili e intelligibili e che gli importatori siano tenuti a fornire le informazioni in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori.

 

3.  Riduzione della burocrazia

 

Il nuovo quadro normativo deve contribuire a migliorare la libera circolazione delle merci nell'Unione europea. Tuttavia, una burocrazia ingombrante rappresenterebbe un ostacolo a tale circolazione. Il relatore ha pertanto esaminato con grande attenzione la direttiva proposta al fine di snellire la burocrazia laddove possibile. La relazione contiene quindi una proposta volta a modernizzare le attuali procedure, consentendo la fornitura della dichiarazione di conformità UE in formato non solo cartaceo ma anche elettronico, a ridurre la burocrazia per gli operatori economici per quanto concerne l'identificazione degli operatori economici precedenti nella catena di fornitura.

 

Come espresso in precedenza, il relatore supporta la semplificazione e la modernizzazione delle procedure previste dal nuovo quadro normativo, ma desidera sottolineare, al tempo stesso, che alcuni nuovi obblighi creati dal nuovo quadro potrebbero richiedere un certo grado di flessibilità. Si propone, ad esempio, di aggiungere un'eccezione alla regola relativa a "un'unica dichiarazione di conformità" per i casi in cui la fornitura di un unico documento crei specifici problemi in ragione della complessità o della portata dello stesso. In simili casi dovrebbe essere possibile fornire separatamente tutte le pertinenti dichiarazioni di conformità.

 

Infine, il relatore spiega nel progetto di relazione che i fabbricanti possono ottemperare all'obbligo di indicare i loro dati di contatto sul prodotto anche riportandoli sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto, nel caso in cui l'operazione risulti tecnicamente non realizzabile o comporti costi eccessivi.

 

4.  Garanzia di una migliore vigilanza del mercato per i prodotti

 

Anche se il relatore è a conoscenza dell'imminente nuovo regolamento sulla vigilanza del mercato preparato dai servizi della Commissione, l'ultima serie di modifiche mira a garantire un livello più elevato di vigilanza del mercato dei prodotti. A tal fine il relatore propone di migliorare la vigilanza del mercato nella vendita a distanza, garantendo che siano visibili tutte le pertinenti informazioni obbligatorie anche nell'ambito del commercio elettronico, di introdurre un obbligo di informazione annuale da parte degli Stati membri alla Commissione in merito alle rispettive attività di vigilanza del mercato e di chiedere agli Stati membri di fornire adeguati finanziamenti alle loro autorità di vigilanza del mercato. Infine, il relatore ha sottolineato la necessità per gli Stati membri di adottare gli opportuni provvedimenti contro l'uso improprio della marcatura CE.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

 

Rif.: D(2012)22889

 

 

 

On. Malcolm Harbour

Presidente della commissione per il mercato interno

e la protezione dei consumatori

ASP 13E130

Bruxelles

 

 

 

Oggetto:  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (rifusione)

  ( COM(2011)0768 – C7‑0428/2011 – 2011/0350(COD) )

 

 

 

Signor Presidente,

 

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

 

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

 

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione."

 

 

 

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limiti ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

 

In conclusione, dopo aver discusso della questione nella riunione del 26 aprile 2012, la commissione giuridica, con 23 voti favorevoli e nessuna astensione[3], raccomanda che la commissione da Lei presieduta, in qualità di commissione competente per il merito, proceda all'esame della proposta in conformità con l'articolo 87.

 

Vogliate gradire, Signor Presidente e Signor Primo ministro, l'espressione della nostra stima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaus-Heiner LEHNE

 

 

 

 

 

 

 

All.: Parere del gruppo consultivo.

 

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 27 marzo 2012

PARERE

  ALL'ATTENZIONE  DEL PARLAMENTO EUROPEO

    DEL CONSIGLIO

    DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (rifusione)

COM(2011)0768 del 21.11.2011 – 2011/0350(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 1 febbraio 2012 per esaminare, tra l'altro, la proposta di direttiva in oggetto, presentata dalla Commissione.

 

Durante la suddetta riunione[4], in seguito all'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni:

 

1) Per quanto riguarda la relazione illustrativa che precede la proposta, ai fini di una redazione pienamente conforme ai requisiti pertinenti stabiliti dall'accordo interistituzionale tale documento avrebbe dovuto indicare con precisione le disposizioni dell'atto precedente che restano immutate nella proposta, come prevede il punto 6, lettera a), punto iii), di tale accordo.

 

 

 

 

 

2) Le seguenti parti del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere evidenziate con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per contrassegnare modifiche sostanziali:

 

–  la proposta cancellazione della formulazione del punto a) dell'attuale articolo 13 della direttiva 2009/105/CE (che recita "documentazione tecnica di costruzione";

–  al punto 3.3 (a) dell'Allegato II, la formulazione "la documentazione tecnica" (contrassegnata con le frecce di modifica nel testo rifuso);

–  all'articolo 41, paragrafo 1, primo comma, le parole "agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e all'allegato II", nonché il testo completo della frase finale, che recita: "Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva";

–   all'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, le parole "dal [data di cui al primo comma]".

 

3) Non concerne la versione italiana.

 

4) Non concerne la versione italiana.

 

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì concluso che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

 

 

 

 

C. PENNERA      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto      Giureconsulto      Direttore generale

 

 

PROCEDURA

Titolo

Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (rifusione)

Riferimenti

COM(2011)0768 – C7-0428/2011 – 2011/0350(COD)

Presentazione della proposta al PE

21.11.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Pareri non espressi

Decisione

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Relatore

Nomina

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Esame in commissione

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Approvazione

10.7.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Ismail Ertug, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Marek Siwiec, Marc Tarabella

Deposito

12.9.2012

 

 

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
[3] Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.  
[4] Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.