Documento di seduta
19.10.2012
***I
RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio
( COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD) )
Commissione per la pesca
Relatore: Pat the Cope Gallagher
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati |
* Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) |
Emendamenti a un progetto di atto |
Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.
L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
MOTIVAZIONE 24
PROCEDURA 26
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio
( COM(2012)0298 – C7‑0156/2012 – 2012/0158(COD) )
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2012)0298 ),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0156/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca ( A7-0342/2012 ),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (3 bis) Al fine di garantire la continuazione della corretta conservazione e gestione delle risorse biologiche marine nel Mar Nero, è opportuno stabilire le taglie minime di sbarco e le dimensioni minime delle maglie per la pesca del rombo chiodato. |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (8 bis) Alla luce del parere dello CSTEP è opportuno mantenere la zona di chiusura per la protezione del novellame di eglefino nella divisione CIEM VIb. |
Motivazione
Il considerando 11 non è inserito correttamente nel testo: per rispecchiare l'ordine degli articoli dovrebbe figurare prima del considerando 9.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione | Emendamento |
(9) Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, al fine di contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno mantenere talune misure tecniche di conservazione nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa), nel Mar Celtico (divisioni CIEM VIIf,g) e nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) per la protezione degli stock di eglefino di Rockall, merluzzo bianco, eglefino e merlano. | (9) Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, al fine di contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno mantenere talune misure tecniche di conservazione nel Mar Celtico (divisioni CIEM VIIf,g) e nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) per la protezione degli stock di merluzzo bianco, eglefino e merlano. |
Motivazione
Gli stock di merluzzo bianco, eglefino e merlano nelle acque ad ovest della Scozia non dovrebbero più essere coperti dalle disposizioni in materia di composizione delle catture (art. 29 quinquies). Non è corretto associare l'eglefino di Rockall al merluzzo bianco del Mare d'Irlanda (divisione VIIa). L'eglefino di Rockall è coperto dal considerando 11.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione | Emendamento |
(11) Alla luce del parere dello CSTEP è opportuno mantenere la zona di chiusura per la protezione del novellame di eglefino nella divisione CIEM VIb. | soppresso |
Motivazione
Il considerando 11 non è inserito correttamente nel testo: per rispecchiare l'ordine degli articoli dovrebbe figurare prima del considerando 9.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (18 bis) Alla luce del parere dello CSTEP, secondo il quale non vi è alcuna ragione per trattare i tramagli diversamente dalle reti da imbrocco o dalle reti da posta impiglianti per quanto riguarda il punto 9.4, dovrebbe essere consentito l'uso di tramagli nella sottozona CIEM IX in acque di profondità superiore a 200 m ma inferiore a 600 m. |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (1 bis) All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera h bis): |
| "h bis) Tutte le acque del Mar Nero corrispondenti alle sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo quali definite nella risoluzione CGPM/33/2009/2.". |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 2
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Tutte le specie soggette a contingente catturate nel corso di attività di pesca nelle regioni da 1 a 4 definite all'articolo 2 del presente regolamento sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate. | soppresso |
Motivazione
Questa disposizione, che prevede l'obbligo di sbarcare tutte le catture, è discussa attivamente nel quadro della riforma della politica comune della pesca. Poiché la Commissione, come indicato espressamente nella relazione, intende riesaminare il regolamento (CE) n. 850/98 a seguito e in conformità della riforma della politica comune della pesca attualmente in via di negoziazione, non è opportuno inserire l'articolo in esame in questa fase. Le misure tecniche proposte sono transitorie per consentire il tempo necessario a elaborare un nuovo quadro di misure tecniche.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 2
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Gli organismi marini sotto taglia sono immediatamente rigettati in mare. La conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, la vendita, l'esposizione o la messa in vendita di organismi marini sotto taglia sono vietati. |
Motivazione
Le misure tecniche proposte sono transitorie per consentire il tempo necessario a elaborare un nuovo quadro di misure tecniche. In tale contesto, è opportuno che le misure tecniche transitorie vietino lo sbarco di organismi marini sotto taglia secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 850/98 attualmente in vigore.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 2
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 1 bis. Gli organismi marini di dimensioni inferiori alle taglie minime delle catture specificate nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 sono immediatamente rigettati in mare. La conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio e la messa in vendita di detti organismi sono vietati. |
Motivazione
Il regolamento transitorio in esame deve riprendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 850/98 per quanto concerne la riduzione dei rigetti in mare.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 2
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 19 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione | Emendamento |
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 fanno salvi gli obblighi istituiti dal presente regolamento o da qualsiasi altra normativa in materia di pesca. | soppresso |
Motivazione
Questo paragrafo è superfluo a seguito della soppressione dell'articolo 19 bis, paragrafo 1.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. È vietata ogni attività di pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella parte della divisione CIEM VIa situata a est o a sud delle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: | 1. È vietata ogni attività di pesca del merluzzo bianco e del merlano nella parte della divisione CIEM VIa situata all'interno della seguente zona costituita dai seguenti rettangoli statistici CIEM: |
– 54°30' N, 10°35' O | – 54°30' N 10°00' O |
– 55°20' N, 09°50' O | – 55°00' N 10°00' O |
– 55°30' N, 09°20' O | – 55°00' N 09°00' O |
– 56°40' N, 08°55' O | – 58°00' N 09°00' O |
– 57°00' N, 09°00' O | – 58°00' N 08°00' O |
– 57°20' N, 09°20' O | – 58°30' N 08°00' O |
– 57°50' N, 09°20' O | – 58°30' N 07°00' O |
– 58°10' N, 09°00' O | – 59°00' N 07°00' O |
– 58°40' N, 07°40' O | – 59°00' N 06°00' O |
– 59°00' N, 07°30' O | – 59°30' N 06°00' O |
– 59°20' N, 06°30' O | – 59°30' N 06°00' O |
– 59°40' N, 06°05' O | – 59°30' N 05°00' O |
– 59°40' N, 05°30' O | – 60°00' N 05°00' O |
– 60°00' N, 04°50' O | – 60°00' N 04°00' O |
– 60°15' N, 04°00' O |
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Motivazione
La zona definita è inappropriata e dovrebbe pertanto essere modificata oppure soppressa. Questa indicazione si basa sulle ultime osservazioni dello CSTEP sulla valutazione del piano di ricostituzione del merluzzo bianco e sulla gestione delle acque ad ovest della Scozia. La zona definita non è valida anche in considerazione del fatto che la Commissione ha introdotto misure di emergenza per escludere l'eglefino dalle disposizioni relative alle catture accessorie nella divisione VIa e che è stato fissato un TAC zero per il merluzzo bianco nel 2012 nella divisione VIa. Inoltre, la demarcazione di questa zona non ha avuto l'effetto auspicato per quanto concerne la riduzione della mortalità per pesca del merluzzo, sebbene lo sforzo di pesca sia stato notevolmente ridotto.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 3 – alinea
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Testo della Commissione | Emendamento |
3. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché: | 3. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, attrezzi per la pesca di canestrelli, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", reti da posta derivanti e reti da posta impiglianti, sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché: |
Motivazione
Le reti da posta derivanti e le reti da posta impiglianti erano utilizzate dalle piccole imbarcazioni adibite alla pesca costiera per catturare crostacei, il gattopardo, il merluzzo carbonaro e l'eglefino nella zona specificata nella divisione VIa prima dell'entrata in vigore dell'allegato III e delle appendici all'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009. Queste reti non sono utilizzate per catturare il merluzzo bianco o il merlano e avranno un impatto pressoché nullo su tali stock. A seguito delle misure di emergenza adottate dalla Commissione l'eglefino non costituisce più una cattura accessoria e dovrebbe pertanto poter essere catturato utilizzando reti da posta derivanti. Gli addetti alla pesca costiera interessati vengono inutilmente privati di una fonte di reddito e hanno risentito gravemente della situazione negli ultimi quattro anni.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
a) non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse; e | a) non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", reti da posta derivanti e reti da posta impiglianti, sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse; e |
Motivazione
Le reti da posta derivanti e le reti da posta impiglianti erano utilizzate dalle piccole imbarcazioni adibite alla pesca costiera per catturare crostacei, il gattopardo, il merluzzo carbonaro e l'eglefino nella zona specificata nella divisione VIa prima dell'entrata in vigore dell'allegato III e delle appendici all'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009. Queste reti non sono utilizzate per catturare il merluzzo bianco o il merlano e avranno un impatto pressoché nullo su tali stock. A seguito delle misure di emergenza adottate dalla Commissione l'eglefino non costituisce più una cattura accessoria e dovrebbe pertanto poter essere catturato utilizzando reti da posta derivanti.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
b) non siano conservati a bordo, sbarcati o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal merluzzo carbonaro e dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei. | b) non siano conservati a bordo, sbarcati o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal merluzzo carbonaro, dall'eglefino, dal gattopardo (Scyliorhinus canicula) e dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei. |
Motivazione
Le reti da posta derivanti e le reti da posta impiglianti erano utilizzate dalle piccole imbarcazioni adibite alla pesca costiera per catturare crostacei, il gattopardo, il merluzzo carbonaro e l'eglefino nella zona specificata nella divisione VIa prima dell'entrata in vigore dell'allegato III e delle appendici all'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009. Queste reti non sono utilizzate per catturare il merluzzo bianco o il merlano e avranno un impatto pressoché nullo su tali stock. A seguito delle misure di emergenza adottate dalla Commissione l'eglefino non costituisce più una cattura accessoria e dovrebbe pertanto poter essere catturato utilizzando reti da posta derivanti.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 4 bis. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca dei canestrelli (Aequipecten opercularis) purché: |
| a) l'attrezzo da pesca impiegato sia la rete da traino a divergenti speciale configurata in modo da evitare le catture di pesci (altezza della lima da sughero: 60 cm); |
| b) l'attrezzo da pesca comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quater; |
| c) l'attrezzo da pesca sia fabbricato con una maglia di dimensione minima pari a 80 mm; |
| d) almeno il 90%, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da canestrelli (Aequipecten opercularis). |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 5 – lettera a
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Testo della Commissione | Emendamento |
a) l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda una griglia di selezione in conformità dell'allegato XIV bis o un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quater; | a) l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda una griglia di selezione in conformità dell'allegato XIV bis o una combinazione di un pannello a maglie quadrate, quale descritto nell'allegato XIV quater, e/o di un attrezzo altamente selettivo equivalente approvato dallo CSTEP; |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 5 – lettera d
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Testo della Commissione | Emendamento |
d) non più del 10%, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e/o merlano; | soppressa |
Motivazione
Lo stock di eglefino si è ricostituito a sufficienza per consentire che tale pesce sia ora una specie bersaglio e pertanto deve rimanere escluso dalle norme in materia di composizione delle catture, che estendono le attuali misure di emergenza della Commissione al fine di evitare un aumento dei rigetti. Attualmente, si applica un TAC zero al merluzzo bianco, con una percentuale dell'1,5% per le catture accessorie, il che rende queste norme obsolete. Il Regno Unito ha introdotto misure nazionali volte a garantire un'adeguata protezione del merlano, dal momento che tali norme non sono più considerate adeguate. Gli stock di merluzzo bianco e di merlano sono entrambi in ripresa e quindi è necessario un approccio agile e flessibile per garantire una gestione ottimale delle scorte in fase di recupero senza comportare un aumento dei rigetti.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 7
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Testo della Commissione | Emendamento |
7. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili purché | 7. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti fisse, reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili purché: |
Motivazione
Le reti fisse sono attrezzi da pesca selettivi che permettono di orientare efficacemente la pesca verso determinate specie, con bassi livelli di catture accessorie. Eppure, sono gli unici attrezzi il cui uso è totalmente vietato a prescindere dalle dimensioni della maglia utilizzata. Gli operatori con reti non da traino attivi in questa zona prima del divieto di accesso pescavano esclusivamente nasello, con un tasso di cattura di merluzzo, eglefino e merlano inferiore all'1,5%.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 7 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
b) non più del 30%, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e/o merlano; | soppressa |
Motivazione
Lo stock di eglefino si è ricostituito a sufficienza per consentire che tale pesce sia ora una specie bersaglio e pertanto deve rimanere escluso dalle norme in materia di composizione delle catture, che estendono le attuali misure di emergenza della Commissione al fine di evitare un aumento dei rigetti. Attualmente, si applica un TAC zero al merluzzo bianco, con una percentuale dell'1,5% per le catture accessorie, il che rende queste norme obsolete. Il Regno Unito ha introdotto misure nazionali volte a garantire un'adeguata protezione del merlano, dal momento che tali norme non sono più considerate adeguate. Gli stock di merluzzo bianco e di merlano sono entrambi in ripresa e quindi è necessario un approccio agile e flessibile per garantire una gestione ottimale delle scorte in fase di recupero senza comportare un aumento dei rigetti.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 7 bis. La Commissione può decidere, alla luce dei pareri scientifici e previa consultazione dello CSTEP, di adottare atti di esecuzione che modificano le caratteristiche degli attrezzi specificati al paragrafo 7 all'interno della zona di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 8 bis. Nei periodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre è vietata ogni attività di pesca che utilizzi uno qualunque degli attrezzi specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock1 nella zona indicata nella zona CIEM VIa delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate: |
| – 7o07' longitudine ovest e 55o25' latitudine nord, |
| – 7o00' longitudine ovest e 55o25' latitudine nord, |
| – 6o50' longitudine ovest e 55o18' latitudine nord, |
| – 6o50' longitudine ovest e 55°17' latitudine nord, |
| – 6°52' longitudine ovest e 55°17' latitudine nord, |
| – 7°07' longitudine ovest e 55°25' latitudine nord. |
| In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca con l'impiego di draghe da pettinidi e di attrezzi per la pesca di canestrelli tra il 1° ottobre e il 31 dicembre. |
| Il comandante di un peschereccio per la pesca in mare o chiunque altro a bordo non inducono né consentono alle persone a bordo del peschereccio di cercare di catturare, sbarcare, trasbordare o tenere a bordo pesce catturato nella zona specificata. |
| ______________ |
| 1 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 6
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 29 quinquies – paragrafo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 10 bis. Alla luce dei pareri annuali del CIEM e dello CSTEP, la Commissione può adottare atti di esecuzione che modificano le coordinate della zona indicata al paragrafo 1 per tener conto dei nuovi pareri scientifici sullo stato degli stock di merluzzo bianco e di merlano in tale zona. |
Motivazione
Come già evidenziato all'emendamento 6, la zona definita attualmente non è né adeguata né efficace. In base ai pareri del CIEM e dello CSTEP, si stabilisce se è opportuno o meno definire una nuova zona. Gli emendamenti successivi partono dal principio che, alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, sarà definita una nuova zona. Qualora il CIEM e lo CSTEP dovessero raccomandare di non definire una nuova zona, l'intero articolo 29 quinquies risulterebbe superfluo.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 9
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 34 bis – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| – le dimensioni di maglia delle reti rientrino in una sola delle due forcelle di dimensioni autorizzate e |
Motivazione
Questo trattino era una parte indispensabile del testo iniziale che è stata omessa nella proposta della Commissione.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 9
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 34 ter – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione | Emendamento |
b) reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 mm, purché: | b) reti da posta impiglianti e tramagli con maglie di dimensione pari o superiore a 250 mm, purché: |
Motivazione
Non può esistere una discriminazione ingiusta e inaccettabile nei confronti dei tramagli (reti a tre pannelli). Le reti da posta impiglianti destinate alla cattura di squali pelagici possono essere impiegate a profondità comprese tra 200 e 600 metri, mentre non possono essere utilizzati i tramagli destinati alla pesca della rana pescatrice, sebbene con essi non si peschino squali e quindi non vi sia motivo di rigettarli in mare. Non vi è pertanto alcun fondamento, né dal punto di vista della pratica della pesca né sul piano dei pareri scientifici, che giustifichi tale trattamento discriminatorio nei confronti dei tramagli.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 9
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 34 ter – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| c bis) tramagli con maglie di dimensione pari o superiore a 220 mm nella sottozona CIEM IX, purché: |
| – vengano impiegati in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri; |
| – non siano immersi con più di 30 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,44; |
| – non siano armati di galleggianti o di dispositivi equivalenti; |
| – ciascuna rete abbia una lunghezza massima di 5 km e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 20 km per nave; |
| – il tempo di immersione massimo sia di 72 ore. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 9
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 34 quinquies – paragrafo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| 11 bis. La Commissione può decidere, previa consultazione dello CSTEP, di escludere talune attività di pesca nelle zone CIEM VIII, IX e X dall'applicazione dei punti da 9.1 a 9.11, qualora le informazioni fornite dagli Stati membri mostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali o di rigetti. |
Motivazione
Il punto 9 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 prevede la possibilità di escludere certe attività di pesca nelle zone CIEM VIII, IX e X, qualora le informazioni fornite allo CSTEP dagli Stati membri mostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 9
Regolamento (CE) n. 850/98
Articolo 34 quinquies – paragrafo 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: | 1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari di fondo, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 12
Regolamento (CE) n. 850/98
Allegato I
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 34 septies bis |
(12) Nell'allegato I è soppressa la nota 6 della tabella. | (12) Nell'allegato I: |
| a) sono inserite nella tabella le seguenti nuove righe: |
Specie bersaglio | Forcelle di dimensioni delle maglie (mm) | ||||||||||||||
| <16 | 16 - 31 | 32 - 54 | 55 - 69 | 70 - 79 | 80 - 99 | ³ 100 | ||||||||
| Percentuale minima di specie bersaglio | ||||||||||||||
| 95 | 90/ 60 | 60 | 30 | 90/60 | 90 | 35 | 30 | 70 | Nes-suna | |||||
Myctophiformes | x |
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| |||||
Stomiiformes | x |
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| b) è soppressa la nota 6 della tabella. |
Motivazione
Le dimensioni standard delle maglie delle reti da pesca per le specie non incluse nelle tabelle figuranti nel regolamento (CE) n. 850/98 sono di 100 mm. L'emendamento è inteso a evitare che si ripresenti lo stesso problema avuto in relazione al pesce tamburo, per il quale è stato necessario presentare un emendamento specifico. L'emendamento prevede dimensioni delle maglie appropriate per altri piccoli pelagici degli ordini dei myctophiformes e dei stomiiformes.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 850/98
Allegato II
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Testo della Commissione | Emendamento |
| Articolo 34 septies bis |
| (12 bis) Nell'allegato II sono inserite nella tabella le seguenti nuove righe: |
Specie bersaglio | Forcelle di dimensioni delle maglie (mm) | ||||||||||||||
| 16 - 31 | 32 - 54 | 55 - 59 | 60 - 69 | ³ 70 | ||||||||||
| Percentuale minima di specie bersaglio | ||||||||||||||
| 50% | 90% | 90% | 90% | 30% | 70% | 70% | Nessuna | |||||||
Myctophiformes |
| x |
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Stomiiformes |
| x |
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Motivazione
Le dimensioni standard delle maglie delle reti da pesca per le specie non incluse nelle tabelle figuranti nel regolamento (CE) n. 850/98 sono di 100 mm. L'emendamento è inteso a evitare che si ripresenti lo stesso problema avuto in relazione al pesce tamburo, per il quale è stato necessario presentare un emendamento specifico. L'emendamento prevede dimensioni delle maglie appropriate per altri piccoli pelagici degli ordini dei myctophiformes e dei stomiiformes.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 850/98
Allegato XII
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (13 bis) Nella tabella dell'allegato XII è aggiunta una nuova colonna corrispondente alla regione 9 per la specie rombo chiodato (Psetta maxima) di taglia minima pari a 45 cm. |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico – punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 850/98
Allegato XII
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (13 bis) Nella tabella dell'allegato XII, le righe corrispondenti all'acciuga sono sostituite dalle seguenti: |
| "Acciuga (Engraulis encrasicolus) |
| Intera zona, eccetto CIEM IXa a est di 7°23'48" longitudine ovest: 12 cm o 90 individui per chilogrammo |
| CIEM IXa a est di 7°23'48" longitudine ovest: 10 cm". |
Motivazione
L'introduzione del parametro relativo a un numero di individui equivalente alla dimensione minima per l'acciuga semplificherebbe il lavoro a bordo dei pescherecci e faciliterebbe i controlli allo sbarco. Questa definizione è stata proposta dagli organismi scientifici competenti in materia e dal 2010 è sostenuta dal CCR Sud (parere 26).
MOTIVAZIONE
Le misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche formano parte integrante di un approccio regionalizzato alla gestione della pesca e si aggiungono alle decisioni annuali o semestrali sulle possibilità di cattura. Tali misure fissano le norme relative alle zone di pesca e agli attrezzi da pesca utilizzati rispetto alle quantità (sforzo di pesca) e/o alle catture (TAC e contingenti) consentite.
Le misure tecniche di conservazione sono norme che i pescatori di tutta l'Unione europea sono tenuti a rispettare quotidianamente nelle proprie spedizioni di pesca per assicurare che l'attività alieutica sia sempre sostenibile, indipendentemente dalle modalità con cui è condotta e dal luogo in cui si esplica. Tali misure riguardano tra l'altro le taglie minime di sbarco, le dimensioni minime delle maglie delle reti, le zone e i periodi di divieto, la limitazione delle catture accessorie, i criteri per l'utilizzo di attrezzi da pesca più selettivi e i provvedimenti intesi a proteggere l'ambiente marino, incidendo dunque in modo significativo sul raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP).
A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio può definire solo le misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca. Le cosiddette "condizioni associate" (misure tecniche), che disciplinano l'utilizzo delle possibilità di pesca ma non sono ad esse connesse sotto il profilo funzionale, devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante la codecisione.
Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame costituisce il regolamento di base sulle misure tecniche. La sua revisione, prevista nell'ottica di fornire un quadro permanente di misure tecniche, conformemente al TFUE, non è stata possibile a causa dell'incapacità di raggiungere un accordo politico.
Per garantire che le misure previste dal regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, continuino ad applicarsi dopo il 1° gennaio 2010, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1288/2009 che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (18 mesi). Con il regolamento (UE) n. 579/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio è stata decisa un'ulteriore proroga transitoria della validità di tali misure (per altri 18 mesi).
Con il testo in esame, la Commissione propone una nuova proroga transitoria delle norme sulle misure tecniche, che resteranno valide fino a quando non sarà adottato un quadro regionalizzato di misure tecniche in conformità della politica comune della pesca. Poiché la PCP non entrerà in vigore prima del 1° gennaio 2013, ossia entro la data di scadenza delle attuali misure tecniche transitorie stabilita a norma dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 579/2011, la Commissione propone ancora una volta una soluzione temporanea, modificando l'atto giuridico di base senza indicare una scadenza concreta. Con l'adozione della proposta della Commissione, i regolamenti del 2009 e del 2011 saranno abrogati.
Oltre a prorogare la validità delle misure tecniche in vigore, il testo della Commissione propone un aggiornamento delle misure esistenti alla luce del parere elaborato dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e delle raccomandazioni formulate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC). Il testo include altresì le misure volte a ridurre i rigetti nell'Atlantico nordorientale, che sono state concordate con la Norvegia e le Isole Fær Øer nel 2010 ma che non sono ancora state recepite nella legislazione dell'Unione.
Il relatore constata con disappunto che, ancora una volta, al Parlamento viene presentata una proposta recante misure tecniche transitorie, invece di una soluzione permanente e tempestiva. I pescatori europei necessitano di chiarezza giuridica, e non si deve pertanto abusare del termine "temporaneamente".
Nonostante le suddette considerazioni, il relatore riconosce pienamente la necessità delle misure tecniche, che consentono di assicurare lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici e la conservazione degli ecosistemi in cui vivono. Nella concezione e nell'elaborazione di tali misure occorre però tenere conto della continua evoluzione della gestione della pesca come pure dei pareri scientifici. Il relatore propone pertanto alcune modifiche ulteriori atte a completare l'aggiornamento delle misure alla luce dei nuovi pareri del CSTEP e del CIEM concernenti le definizioni delle zone, le analisi della gestione e le nuove misure di emergenza della Commissione. Il relatore rileva che misure tecniche mal concepite o inappropriate possono dare luogo a pratiche alieutiche non sostenibili e, in alcuni casi, mettere a repentaglio la vita e la sicurezza dei pescatori, il che è assolutamente inaccettabile. Questo avviene in particolare nel caso di alcune delle misure esistenti relative alle restrizioni per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella sottozona CIEM VI, in relazione alla quale i pareri scientifici indicano che la zona definita non è appropriata. Gli emendamenti proposti dal relatore si fondano su chiare prove scientifiche e interessano articoli specifici, che sono obsoleti e/o non sono in linea con una gestione sostenibile della pesca e pertanto richiedono un'attenzione immediata.
Il relatore ritiene che l'attuale proposta relativa alle misure tecniche non debba pregiudicare l'adozione di decisioni in merito agli obblighi di sbarco nel quadro del regolamento di base della PCP e che la natura temporanea dell'atto giuridico debba essere chiaramente connessa al quadro regionalizzato di misure tecniche di conservazione previsto in seguito all'adozione della nuova PCP. Le misure tecniche devono essere concepite accuratamente per zone e casi specifici e non possono essere considerate norme generali applicabili allo stesso modo in tutti gli Stati membri; un approccio regionalizzato è pertanto indispensabile.
Le misure tecniche transitorie in vigore dal 1° gennaio 2010 scadono il 31 dicembre 2012. Il relatore è pienamente consapevole che, in vista di questa scadenza, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un tempo limitato per raggiungere un accordo politico su uno degli aspetti della PCP di maggiore complessità e importanza. Tuttavia, il relatore è determinato a collaborare con tutti i soggetti interessati per garantire che misure transitorie adeguate ed efficaci possano essere adottate entro la fine dell'anno.
PROCEDURA
Titolo | Conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame di organismi marini | |||
Riferimenti | COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD) | |||
Presentazione della proposta al PE | 19.6.2012 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | PECH 3.7.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula | ENVI 3.7.2012 |
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Pareri non espressi Decisione | ENVI 10.7.2012 |
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Relatore(i) Nomina | Pat the Cope Gallagher 31.5.2012 |
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Esame in commissione | 12.7.2012 | 19.9.2012 |
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Approvazione | 9.10.2012 |
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Esito della votazione finale | +: –: 0: | 23 0 0 | ||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa | |||
Supplenti presenti al momento della votazione finale | Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson | |||
Deposito | 19.10.2012 | |||