Documento di seduta

 

A8-0010/2016

28.1.2016

***I

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)

 

( COM(2015)0282 – C8‑0154/2015 – 2015/0128(COD) )

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Jarosław Wałęsa

(Rifusione – articolo 104 del regolamento)

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Significato dei simboli utilizzati

  *  Procedura di consultazione

  ***  Procedura di approvazione

  ***I  Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)

  ***II  Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

  ***III  Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

 

 

 

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  5

MOTIVAZIONE  7

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA  8

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE  10

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO  12

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)

 

( COM(2015)0282 – C8‑0154/2015 – 2015/0128(COD) )

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ( COM(2015)0282 ),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0154/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–  vista la lettera in data 16 settembre 2015 della commissione giuridica alla commissione per il commercio internazionale a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale ( A8-0010/2016 ),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione e tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione riguarda una codificazione e una rifusione del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, il cosiddetto "regolamento di accesso al mercato" (RAM), che disciplina le importazioni di prodotti originari di alcuni paesi ACP. Questo strumento temporaneo prevede un accesso senza contingenti senza dazi al mercato dell'UE per i prodotti originari di paesi ACP non PMS nel periodo che precede la conclusione e l'applicazione dei rispettivi accordi di partenariato economico (APE) compatibili con l'OMC prima del 1 ottobre 2016. L'allegato I del RAM comprende attualmente 27 paesi.

L’obiettivo della codificazione è quello di assicurare la trasparenza, la chiarezza e la semplificazione della legislazione UE dopo che uno strumento giuridico originale è stato modificato più volte. Dalla sua adozione nel 2007, il regolamento di accesso al mercato è già stato modificato nove volte, compreso l'esercizio di allineamento post-Lisbona nell'ambito del "Trade Omnibus II" e i successivi regolamenti delegati della Commissione (si veda allegato III della proposta della Commissione). Così, la codificazione è essenziale per garantire la chiarezza e la leggibilità del regolamento.

Il metodo della rifusione viene utilizzato a causa della necessità di talune modifiche sostanziali all'attuale articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 22.

La proposta di modifica dell'articolo 3, paragrafo 4, dovrebbe autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati per definire il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta che le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione UE-Sudafrica (ASSC) siano state sostituite dalle pertinenti disposizioni dell’APE tra l'UE e la Comunità di sviluppo dell'Africa australe, concluso il 15 luglio 2014.

All'articolo 22, dovrebbe essere soppresso un riferimento superfluo all'articolo 134 del trattato che istituisce la Comunità europea, in quanto questo articolo è stato abrogato dal trattato di Lisbona.

A seguito delle considerazioni di cui sopra e alla luce del parere favorevole della commissione giuridica, confermando che la proposta è una semplice codificazione e si limita alle modifiche sostanziali individuate, il relatore raccomanda di adottare la proposta della Commissione senza modifiche.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Ref. D(2015)40901

 

Bernd Lange

Presidente della commissione per il commercio internazionale

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Bruxelles

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)

COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD) )

 

Signor presidente,

 

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 104 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

 

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

 

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 58, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione.".

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti con tali modifiche, la proposta si limiti ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.

 

In conclusione, in seguito alla discussione svoltasi nella riunione del 15 settembre 2015, la commissione giuridica ha deciso all’unanimità, con 22 voti a favore[2], raccomanda alla commissione per il commercio internazionale, quale commissione competente per il merito, di procedere all'esame della suddetta proposta in conformità all'articolo 104 del regolamento.

 

 

 

 

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia profonda stima

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda

 

 

 

 

 

 

 

All.: Parere del gruppo consultivo.

 

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 10 agosto 2015

PARERE

  ALL'ATTENZIONE  DEL PARLAMENTO EUROPEO

    DEL CONSIGLIO

    DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)

COM(2015)0282 del 10.6.2015 – 2015/0128(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, in particolare il punto 9, il 25 giugno 2015 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra le altre, la proposta in oggetto, presentata dalla Commissione.

 

Nel corso dell'esame[3] della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni.

1. All'articolo 5, le espressioni "d'esame" e "all'articolo 21, paragrafo 5", entrambe contrassegnate con marcatori, avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per individuare le modifiche sostanziali nelle proposte di rifusione.

2. Nella versione inglese, nel titolo dell'articolo 7 le parole "quotas and eventual elimination of duties" dovrebbero essere eliminate.

3. Nella versione inglese, nel titolo dell'articolo 8 la parola "quotas" dovrebbe essere eliminata.

4. All’articolo 21, paragrafo 1, il riferimento all'"articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio" dovrebbe essere adattato e diventare un riferimento all'"articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio".

 

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto giuridico esistente, senza modificazioni sostanziali.

 

 

 

 

 

 

 

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto      Giureconsulto      Direttore generale

 

 

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Regimi applicabili ai prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)

Riferimenti

COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD)

Presentazione della proposta al PE

10.6.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

24.6.2015

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

24.6.2015

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

DEVE

22.9.2015

 

 

 

Relatori

       Nomina

Jarosław Wałęsa

21.9.2015

 

 

 

Esame in commissione

22.10.2015

19.11.2015

 

 

Approvazione

25.1.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

3

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Deposito

28.1.2016

 

 

[1] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
[2] Erano presenti: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Verónica Lope Fontagné, Dominique Martin, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 
[3] Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, che è la versione originale del testo in esame.